La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali

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1 La riforma della La riforma della rappresentatività e rappresentatività e degli assetti contrattuali degli assetti contrattuali

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La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali. L’Accordo del 28 giugno 2011 L’efficacia dei contratti aziendali In tema di efficacia dei contratti aziendali l’Accordo distingue due diverse ipotesi: Contratti aziendali stipulati da R.S.U. ; - PowerPoint PPT Presentation

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La riforma della La riforma della rappresentatività e rappresentatività e

degli assetti contrattuali degli assetti contrattuali

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011

L’efficacia dei contratti aziendaliL’efficacia dei contratti aziendali

In tema di efficacia dei contratti In tema di efficacia dei contratti aziendali l’Accordo distingue due aziendali l’Accordo distingue due diverse ipotesi: diverse ipotesi:

1.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.;Contratti aziendali stipulati da R.S.U.;2.2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.. Contratti aziendali stipulati da R.S.A..

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.R.S.U.

punto 4: “i contratti collettivi aziendali per le punto 4: “i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative parti economiche e normative sono sono efficaci per tutto il personale in forzaefficaci per tutto il personale in forza e e vincolano tutte le associazioni vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente sindacali firmatarie del presente accordoaccordo interconfederale operanti interconfederale operanti all’interno dell’azienda all’interno dell’azienda se approvati dalla se approvati dalla maggioranza dei componenti delle maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie rappresentanze sindacali unitarie elette elette secondo le regole interconfederali vigenti”.secondo le regole interconfederali vigenti”.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.

Efficacia rispetto ai lavoratori Efficacia rispetto ai lavoratori “ “sono sono efficaci per tutto il personale in forzaefficaci per tutto il personale in forza””

Quindi si applica a…?:Quindi si applica a…?:Lavoratori iscritti a C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L.;Lavoratori iscritti a C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L.;Lavoratori iscritti ad altra Organizz. Lavoratori iscritti ad altra Organizz.

Sindac.;Sindac.;Lavoratori non iscritti ad alcun sindacato Lavoratori non iscritti ad alcun sindacato A tutti ? A tutti ?

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.

La giurisprudenza afferma ormai costantemente La giurisprudenza afferma ormai costantemente che i “contratti collettivi, in quanto atti aventi che i “contratti collettivi, in quanto atti aventi natura privatistica, hanno efficacia vincolante natura privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulantisindacali stipulanti e ai dipendenti che vi e ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione”. prestato adesione”.

conseguentemente gli accordi sottoscritti conseguentemente gli accordi sottoscritti dalle R.S.U. devono ritenersi applicabili ai soli dalle R.S.U. devono ritenersi applicabili ai soli lavoratori iscritti a UIL, CGIL, CISL, nonché lavoratori iscritti a UIL, CGIL, CISL, nonché ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione implicitamente prestato adesione

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.

Efficacia rispetto alle OO.SS. Efficacia rispetto alle OO.SS. ““vincolano tutte le associazioni vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente sindacali firmatarie del presente accordo… se approvati dalla accordo… se approvati dalla maggioranza dei componenti delle maggioranza dei componenti delle r.s.u.r.s.u.””

E’ questo il “bavaglio” che, nel 2009, la E’ questo il “bavaglio” che, nel 2009, la CGIL aveva denunziato nell’Accordo del CGIL aveva denunziato nell’Accordo del 22.01.2009. 22.01.2009.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.R.S.U.

Secondo le argomentazioni che si Secondo le argomentazioni che si diedero (e che si son ribadite sino alla diedero (e che si son ribadite sino alla stipula dell’Accordo del 28.06.2011), stipula dell’Accordo del 28.06.2011), questa norma sarebbe un “bavaglio” questa norma sarebbe un “bavaglio” perché comporterebbe l’efficacia del perché comporterebbe l’efficacia del contratto aziendale anche nei contratto aziendale anche nei confronti delle OO.SS. che, pur confronti delle OO.SS. che, pur essendo componenti della R.S.U., non essendo componenti della R.S.U., non lo abbiano votato. lo abbiano votato.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.R.S.U.

Esempio: in sede di contrattazione Esempio: in sede di contrattazione aziendale, approvano il contratto solo 2 aziendale, approvano il contratto solo 2 componenticomponenti

R.S.U.R.S.U.

U.I.L. U.I.L. C.I.S.L.C.I.S.L.C.G.I.L.C.G.I.L.

SI’SI’ SI’SI’ NONO

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.

In virtù dell’Accordo 28.06.2011, il contratto In virtù dell’Accordo 28.06.2011, il contratto aziendale approvato (come nell’es.) da 2 aziendale approvato (come nell’es.) da 2 OO.SS. su 3 vincola anche i componenti OO.SS. su 3 vincola anche i componenti dell’O.S. che abbia espresso parere dell’O.S. che abbia espresso parere sfavorevole.sfavorevole.

In tema di R.S.U. vige – da sempre – il In tema di R.S.U. vige – da sempre – il principio dell’unitarietà dell’Organismo principio dell’unitarietà dell’Organismo sindacale, che, in quanto organismo sindacale, che, in quanto organismo collegiale, decide secondo il principio della collegiale, decide secondo il principio della maggioranza.maggioranza.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.

Sul punto la Cassazione, già da anni ha Sul punto la Cassazione, già da anni ha evidenziato che la R.S.U. opera evidenziato che la R.S.U. opera in modo in modo unitariounitario: i diritti di informazione, di : i diritti di informazione, di assemblea, di contrattazione non possono assemblea, di contrattazione non possono che essere esercitati in modo unitario dalla che essere esercitati in modo unitario dalla RSU, in quanto, ancora una volta, diritti RSU, in quanto, ancora una volta, diritti spettanti spettanti non ai suoi componenti ma non ai suoi componenti ma all’organismo sindacale unitarioall’organismo sindacale unitario, privo, , privo, una volta costituito, una volta costituito, di qualsiasi legame di qualsiasi legame con le organizzazioni sindacali di con le organizzazioni sindacali di provenienzaprovenienza (Cass. Civ., sent. n. 1892 del (Cass. Civ., sent. n. 1892 del 01.02.2005)01.02.2005)

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.

punto 5: in caso di presenza delle rappresentanze punto 5: in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali aziendali esplicano esplicano pari efficacia pari efficacia se approvati se approvati dalle r.s.a. costituite nell’ambito delle dalle r.s.a. costituite nell’ambito delle associazioni sindacali cheassociazioni sindacali che, singolarmente o , singolarmente o insieme ad altre, insieme ad altre, risultino destinatarie della risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedentedell’azienda nell’anno precedente a quello in a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’aziendadirettamente dall’azienda

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

2. Contratti aziendali stipulati da 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.R.S.A.

punto 5: “i contratti collettivi aziendali punto 5: “i contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a. con le modalità sopra approvati dalle r.s.a. con le modalità sopra indicate indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle r.s.a. a promosso dalle r.s.a. a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa”lavoratori dell’impresa”

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali

2. Contratti aziendali stipulati da 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.R.S.A.

punto 5: “Per la validità della consultazione è punto 5: “Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti”.maggioranza semplice dei votanti”.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011

L’esigibilità dei contratti collettivi L’esigibilità dei contratti collettivi aziendaliaziendali

Le parti hanno convenuto altresì di Le parti hanno convenuto altresì di limitare la efficacia delle eventuali limitare la efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti all’interno sindacali operanti all’interno dell’azienda che siano firmatarie dell’azienda che siano firmatarie dell’accordo interconfederale, dell’accordo interconfederale, escludendo quindi la vincolatività delle escludendo quindi la vincolatività delle stesse per i singoli lavoratori.stesse per i singoli lavoratori.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 L’esigibilità dei contratti collettivi L’esigibilità dei contratti collettivi

aziendaliaziendali

La previsione (contenuta nel punto 6) si La previsione (contenuta nel punto 6) si spiega in relazione ad alcuni accordi spiega in relazione ad alcuni accordi intervenuti a Pomigliano, che avevano intervenuti a Pomigliano, che avevano introdotto il principio secondo cui introdotto il principio secondo cui l’inosservanza delle clausole di tragua l’inosservanza delle clausole di tragua sindacale avrebbero consentito sindacale avrebbero consentito all’azienda di sanzionare i singoli all’azienda di sanzionare i singoli lavoratori e disapplicare l’intero lavoratori e disapplicare l’intero accordo aziendale.accordo aziendale.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011

Le intese modificative (cd. “clausole di Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)uscita”)

Nel punto 7 dell’Accordo è contenuta una Nel punto 7 dell’Accordo è contenuta una delle disposizioni più importanti. delle disposizioni più importanti.

Uno degli aspetti di maggiore Uno degli aspetti di maggiore attualità e attualità e modernità modernità dell’Accordo risiede nel dell’Accordo risiede nel comune riconoscimento comune riconoscimento che la che la contrattazione aziendale deve costituire uno contrattazione aziendale deve costituire uno strumento che si adatti alle diverse strumento che si adatti alle diverse necessità produttive (vd. Premesse necessità produttive (vd. Premesse dell’Accordo), dell’Accordo), sì da “aderire alle esigenze sì da “aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi”.degli specifici contesti produttivi”.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. “clausole di Le intese modificative (cd. “clausole di

uscita”)uscita”) Il punto 7 così, riprendendo i contenuti del punto 16 Il punto 7 così, riprendendo i contenuti del punto 16

dell’Accordo del 22 gennaio 2009, prevede la dell’Accordo del 22 gennaio 2009, prevede la possibilità che possibilità che gli accordi aziendali possano gli accordi aziendali possano definire intese definire intese modificative di istituti modificative di istituti contrattuali del Contratto Collettivo contrattuali del Contratto Collettivo NazionaleNazionale..

se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui la contratt. aziendale può modificare quella la contratt. aziendale può modificare quella nazionale: si applicano tali regole;nazionale: si applicano tali regole;

se il C.C.N.L. non prevede tali modalità: se il C.C.N.L. non prevede tali modalità: OO.SS. a livello Aziendale, OO.SS. a livello Aziendale, d’intesa con le OO.SSd’intesa con le OO.SS. . territorialiterritoriali, possono comunque concludere accordi , possono comunque concludere accordi modificativi su orari di lavoro, organizzazione del modificativi su orari di lavoro, organizzazione del lavoro, prestazione lavorativa. lavoro, prestazione lavorativa.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. “clausole di Le intese modificative (cd. “clausole di

uscita”)uscita”)

La norma si differenzia parzialmente La norma si differenzia parzialmente dalla previsione contenuta nel punto 16 dalla previsione contenuta nel punto 16 dell’Accordo del 22.01.2009 (e nel punto dell’Accordo del 22.01.2009 (e nel punto 5 dell’Accordo del 15.04.2009) perché 5 dell’Accordo del 15.04.2009) perché qui non occorre che l’intesa modificativa qui non occorre che l’intesa modificativa sia “sia “approvataapprovata dalle parti firmatarie del dalle parti firmatarie del Contratto Collettivo Contratto Collettivo NazionaleNazionale di di categoria”.categoria”.E’ però accettato il principio della E’ però accettato il principio della derogabilità del Contratto nazionale da derogabilità del Contratto nazionale da parte della contrattazione aziendale.parte della contrattazione aziendale.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. “clausole di Le intese modificative (cd. “clausole di

uscita”)uscita”) La partecipazione della struttura territorialeLa partecipazione della struttura territorialeE’ fondamentale la previsione della previa E’ fondamentale la previsione della previa

“intesa con le organizzazioni sindacali “intesa con le organizzazioni sindacali territoriali” poiché ciò assicura anzitutto territoriali” poiché ciò assicura anzitutto la verifica sull’effettiva sussistenza delle la verifica sull’effettiva sussistenza delle “specifiche esigenze derivanti dal “specifiche esigenze derivanti dal contesto produttivo”. contesto produttivo”.

In secondo luogo, questa forma di In secondo luogo, questa forma di “controllo” serve ad evitare forme di “controllo” serve ad evitare forme di concorrenza sleale fra datori di lavoro.concorrenza sleale fra datori di lavoro.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. “clausole di Le intese modificative (cd. “clausole di

uscita”)uscita”) La derogaLa derogaLa possibilità di modificare il C.C.N.L. non La possibilità di modificare il C.C.N.L. non

significa necessariamente modifica in significa necessariamente modifica in peius, peggiorativa. Le parti potranno peius, peggiorativa. Le parti potranno infatti prevedere anche condizioni infatti prevedere anche condizioni migliorative.migliorative.

Nel 1997, peraltro, già la Commissione Nel 1997, peraltro, già la Commissione presieduta da Giugni aveva formulato una presieduta da Giugni aveva formulato una proposta di modifica del Protocollo del proposta di modifica del Protocollo del 1993 che prevedesse queste “clausole di 1993 che prevedesse queste “clausole di uscita”.uscita”.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 In conclusioneIn conclusione

L’Accordo muove dalla corretta premessa che occorrono modelli organizzativi che si adattino alle specificità del territorio.

Peraltro, il tentativo di valorizzare la produttività, se sarà affiancato da una contrattazione che effettivamente esalti il bagaglio culturale, professionale e formativo del lavoratore, può costituire realmente lo strumento attraverso cui incrementare il reddito e quindi anche l’occupazione (Reddito Consumi Occupazione)

La prospettiva è quella di un nuovo modello in cui il lavoratore è direttamente coinvolto nell’interesse dell’impresa.

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L’Accordo del 28 giugno 2011L’Accordo del 28 giugno 2011 In conclusioneIn conclusione

La sfida è ora rilanciare anche un modello La sfida è ora rilanciare anche un modello di cogestionedi cogestione