La riforma della contabilità degli EE.LL. e le spese del personale · 2017-05-24 · principi di...

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La riforma della contabilità degli EE.LL. e le spese del personale 19.05.2017) Alfonso Raho

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La riforma della contabilità degli EE.LL. e le spese del

personale 19.05.2017)

Alfonso Raho

Temi:

• Fabbisogno del personale: limiti, condizioni e parametri di calcolo alla luce della recente evoluzione normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali.

• Mobilità, tempo determinato e convenzioni per l’utilizzo del personale

• Atti propedeutici all’assunzione del personale

• Adempimenti obblighi e controlli dei Revisori in materia di fabbsogno

Principale normativa

• art. 39 della L 27/12/1997 n. 449: al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

• art. 91 TUEL : gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

TUEL: Art. 91 - Assunzioni

• 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

• 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. […]

Art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, comma 4 • "4. Le variazioni delle dotazioni organiche già

determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. […]”

Art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 4 bis (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre

2009, n. 150) • Il documento di programmazione triennale del

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti."

Natura del Fabbisogno Triennale

• E’ un atto programmatorio

• I suoi effetti autorizzatori restano subordinati alle condizioni previste dalla normativa;

• L’inserimento nel Documento Unico di Programmazione ne sottolinea la natura strategica, trattandosi di un atto che sviluppa l’approvvigionamento e l’utilizzo delle risorse (finanziarie, strumentali ed umane)

Condizioni: Pareggio di bilancio

1. rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);

2. avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016);

3. dimostrare che allo stato delle informazioni in possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (condizione indicata già dalla Corte dei Conti per il patto di stabilità);

• Eliminata la sanzione del divieto assoluto di asumere nel caso di violazione dei tempi medi di pagamento e dell'obbligo di contenere l'incidenzadella spesa di personale sulla spesa corrente

Condizioni: limite spesa del personale • Enti che erano assoggettati al Patto di

Stabilità : La spesa del personale deve essere stata nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);

• Enti che non erano assoggettati al Patto di Stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) : La spesa del personale deve essere stata nell’ultimo anno inferiore a quella del 2008

Condizioni: atti ricognitivi • Rideterminazione della dotazione organica almeno una

volta nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001) – informativa sindacale preventiva;

• Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); la condizione di soprannumero si rileva dalle presenze di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

• Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91del TUEL). Che deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);

Condizioni: atti finanziari

Invio dei dati relativi al bilancio di previsione e al rendiconto (approvati nei termini) alla BDAP - banca dati delle amministrazioni pubbliche - (DL n. 113/2016).

• Nel caso di scostamento del pareggio di bilancio negativo del saldo < 3% / ritardato invio della certificazione (oltre il 31 marzo ma entro il 30 aprile) il blocco assunzionale riguarda solo i tempi indeterminati. Restano possibili tutti i contratti flessibili

• Resta comunque il divieto di assunzione negli enti per i quali, anche in corso di anno, è prefigurabile lo sforamento dei limiti di finanza pubblica e il Dl 185/2008 stabilisce il blocco del ricorso all'indebitamento

• L’approvazione dei documenti contabili fuori dai termini comporta il blocco delle assuznioni (La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti).

Condizioni: atti programmatori

• Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001); (cfr. deliberazione 82/2016 Corte dei conti Liguria in tema di rilevanza della mancata adozione)

• non è obbligatorio per i Comuni approvare il piano delle performance, giacché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti vale per le sole amministrazioni statali

Gli elementi per la redazione Il tempo indeterminato

• Verifica dei limiti di spesa • Ricognizione delle cessazioni dell’anno precedente, dell’anno corrente e

dell’anno successivo; • Calcolo delle risorse derivanti dalle cessazioni • Applicazione delle percentuali di limite al turn over sulle cessazioni anno

precedente • Definizione delle risorse disponibili derivanti da cessazioni; • Verifica residui turn-over triennio precedente; • Individuazione dei profili e delle categorie necessarie per l’organizzazione,

in coerenza con la dotazione organica; • Coordinamento tra le risorse disponibili ed i limiti di spesa (tenendo conto

anche di quanto destinato al tempo determinato):Sostenibilità finanziaria • Verifica delle condizioni autorizzatorie per l’attuazione del Piano; • Redazione del Piano sul triennio, anche individuando le procedure

selettive che si intende applicare;

Il limite della spesa del personale • Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/14introduce il comma 557 quater legge 296/2006,

per gli enti soggetti al patto di stabilità, sostituendo come limite di spesa il parametro dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013.

• in luogo del parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo

• “Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento” (cfr. Corte Conti Toscana delib. n. 220/2014)

• Carattere imperativo delle norme che limitano le spese di personale e la conseguente tassatività delle fattispecie derogatorie

• La Corte dei Conti Autonomie (delib. n. 25 del 2014) ha chiarito che l’esigenza di rendere omogenei i dati relativi alla spesa di personale, evitando variazioni in aumento influenzate da fatti non controllabili esclude la possibilità di far ricorso a finzioni giuridiche per considerare figurativamente esistente una spesa di personale solamente programmata, anche se non effettuata.

Spese del personale

• Rientrano nel calcolo: retribuzioni lorde, Segretario dell’Ente, Co.co.co., lavoro interinale, equo indennizzo, rimborso personale comandato, art. 110 tuel, art. 90 tuel, categorie protette, convenzioni, integrazione lsu, oneri riflessi, irap, assegni, buoni pasto;

• Non rientrano: spesa del personale trasferito dalla regione per funzioni delegate, assunzioni P.M. coi fondi art. 108 Cds, incentivi ICI, diritti di rogito

Il calcolo delle risorse disponibili • il costo relativo all'assunzione di personale varia in ragione della categoria giuridica di

inquadramento di ciascuna unità (si entra solo dalle categorie A, B1, B3, C, D1, D3 senza effetti di progressioni economiche);

• Corte dei Conti Autonomie, delib. n. 28-2015: annualizzazione della spesa (

• nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica: non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

• la nota 11786/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (per cui la cessazione di un dipendente comportav la riduzione del fondo sostiene che: “In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc.) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all’anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre”.

• OGGI: La legge finanziaria 2016 prevede che la costituzione del fondo debba tenere conto non solo delle risorse umane presenti ma anche delle assunzioni programmate annullando l’interpretazione 11786/2011.

• E’ preferibile effettuare il calcolo delle risorse disponibili mediante gli oneri medi di cui alle apposite tabelle ministeriali (cfr. sistema mobilità Funz. Pubblica);

Trend storico percentuali turn over

Anno di riferimento (con calcolo a valere sulle cessazioni anno precedente) personale non dirigente

Ente fino a 10.000 abitanti con spesa personale > 25%

Ente fino a 10.000 abitanti con spesa personale < 25%

Ente superiore a 10.000 ab. con spesa personale > 25%

Ente superiore a 10.000 ab. con spesa personale > 25%

2014 60% 80% 60% 80%

2015 60% 100% 60% 80%

2016 25% o 75% 100% 25% 25%

2017 75% (prima 25% o 75%)

75% 75% (prima 25%)

75% (prima 25%)

Normativa Parametri turn over • d.l. 90/14 (art. 3 co. 5): facoltà ad assumere per gli anni 2016 e 2017 = 80 %

cessazioni anno precedente e per l’anno 2018 = 100 % cessazioni anno precedente

• legge 208/2015 (art. 1, comma 228) modificata da d.l. 113/2016 (art. 16) conv. in L. 160/16 introduce differenze rispetto alla tipologia di Ente e ai parametri di cui all’art. 263 comma 2 TUEL con deroga (80%) per mobilità personale enti area vasta;

• D.L. 50/2017 (art. 22) alza per tutti gli enti sopra i 1.000 abitanti la soglia turn over al 75% e per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento porta nell’anno successivo al 90% la quota di turn over;

• Per le Unioni di comuni e per gli enti con spesa del personale inferiore al 25% della spesa corrente il turn over 2017 – 2019 è uguale al 100% risparmio cessati 2016/18

• Disciplina derogatoria per personale scuola infanzia, (artt. 228 bis-ter ess. L. 208/2015) negli anni 2016, 2017 e 2018: piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo per mantenere i livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

Parametri turn over

• il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

• Delibera Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 28/2015: per calcolare la

capacità assunzionale, sia la spesa per le cessazioni sia la spesa per le assunzioni devono essere valutate sempre su base annua.

• poichè è stato abrogato l’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, il rapporto tra spese di personale e spese correnti si calcola solo con i valori dell’ente e non ricomprendendo anche i valori delle società partecipate, aziende speciali e istituzioni.

• Capacità assunzionali 2017 e 2018=75% cessazioni anno precedente • Capacità assunzionali 2019 = ritorno alle percentuali DL 90/2014

(100%)

Dirigenti La capacità assunzionale dei dirigenti è regolata della L. Stabilità 2016 separatamente da quella del

comparto ed è incerta in quanto non è chiaro come tale disciplina si applichi agli enti locali.

• Comma 221 legge 208/2015 – Ricognizione dotazioni organiche dirigenziali regioni e enti locali: Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, la disposizione stabilisce il superamento del vincolo di esclusività per i dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale, e dell’obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), laddove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con tale misura.

• comma 219 dell’art. 1 della l. 208/2015: in attesa della riforma Madia sulla dirigenza, indisponibilità dei posti dirigenziali che fossero liberi alla data del 15.10.2017; restano disponibili quelli che si siano resi disponibili dopo tale data;

La giurisprudenza maggioritaria della Corte dei Conti ritiene applicabile la norma agli Enti locali e

consente di coprire solo i posti resisi vacanti dopo il 15 ottobre 2015 (Puglia 73/2016, Lazio 87/2016, Lombardia 209/2016

l divieto di assumere sui posti indisponibili riguarda tutte le assunzioni qualunque sia la tipologia

contrattuale adottata e, dunque, anche le assunzioni a tempo determinato (in dotazione organica) ex art. 110 c. 1 TUEL

La Corte Costituzionale, con sentenza 251/2016 ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.

11 e 17 della l. 124/2015

Dirigenti

• Corte dei Conti Emilia Romagna, delib. n. 23/2017 sottolinea che il disposto del comma 219 dell’art. 1 della l. 208/2015 non può ritenersi superabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, in quanto il riferimento all’esercizio della delega di cui all’art. 17 della l. 124/2015, inserito nel testo del citato comma 219, ai fini d’interesse conserva intatta la propria vigenza e con essa il proprio rigore impeditivo. Il pieno ripristino delle facoltà assunzionali dei dirigenti va necessariamente realizzato attraverso un ulteriore provvedimento normativo.

• Secondo una tesi: i dirigenti degli enti locali possono essere assunti nel limite del

75% (prima del 50/2017 : 25%) del costo delle cessazioni del personale non avente qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015.

• Secondo altra tesi si applicano le percentuali del D.L. 90/2014 (80% nel 2017 e 100% nel 2018), in assenza di specifica nuova disciplina contenuta nella L. Stabilità 2016, per la copertura dei posti (disponibili), in quanto il il c. 219 non indica percentuali e il c. 228 regola solo il comparto delle qualifiche (C. Conti Puglia 73/2016) Corte dei conti, Sezione Veneto delib. 12/2017

Il Personale di Polzia Municipale

• art. 7 D.L. 14/2017 conv. L. 48/2017: “negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208″.

Il Personale di Polizia Municipale • Decreto Sicurezza: facoltà ad assumere all’80% nel

2017 e al 100% nel 2018; ATTENZIONE: problema interpretativo sul passaggio

normativo “Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

E’ certamente possibile utilizzare in via ordinaria (75%) per personale di P.M. le risorse derivanti da cessazioni di altri profili.

Ma è possibile utilizzare in via ordinaria (75%) le risorse derivanti da cessazioni di P.M. per altro profilo professionale nei limiti ordinari se l’Ente non ha prevede nel fabbisogno VV.UU.?

Resti assunzionali

• D.L. 90/2014: dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente […]” (art. 3 comma 5)

• Capacità assunzionali 2013 = 40% cessazioni 2012 • Capacità assunzionali 2014 = 60% cessazioni 2013 • Capacità assunzionali 2015 = 60% cessazioni 2014

Resti assunzionali • Decreto 78/2015: la possibilità di impiegare i resti del turn-over del

triennio precedente andava a valere anche per il triennio precedente al 2014.

(In un primo momento si era voluto interpretare il parametro in senso statico sul triennio 2011/2013 come avviene per il tetto della spesa del personale.)

• deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 Il triennio precedente si intende in senso dinamico, con scorrimento e

calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

ATTENZIONE: contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla subordinazione della utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate al loro effettivo inserimento nella programmazione del fabbisogno del personale dell'anno di riferimento (cfr. Corte dei Conti Campania delib. 222/2015 e Corte Conti Sicilia delib. n. 68/2017)

La tesi restrittiva sui resti assunzionali Contro: Nel testo legislativo non è prevista,

neppure in modo indiretto, la necessità del requisito della precedente programmazione;

A favore:

• Valorizzare il ruolo della programmazione triennale e l’essenzialità della stessa indipendentemente dai vincoli di finanza;

• Rendere centrale la logica della corrispondenza tra programmazione ed esigenze effettive dell’organizzazione;

• Natura complemetare alle risorse ordinarie per il turn over

Il calcolo dei resti assunzionali

• Dubbi creati dalla recente interpretazione della Corte dei Conti Lombardia (delib. 23/2017) che ritiene applicabile ai resti la quota percentuale di turn over vigente per l’anno di loro riutilizzo:

Es. Anno 2014 = percentuale di utilizzo 60% Anno 2017 = percentuale di utilizzo 75% Il riutilizzo dei resti 2014 andrebbe calcolato nel

limite del 75% (N.B. Prima del D.L. 50/2017 l’effetto poteva essere

molto negativo da 60 a 25%).

Il calcolo dei resti assunzionali • articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2004, convertito

in legge 114/2014: “…consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente …”

• deliberazione n, 28/SEZAUT/2015/QMIG: “il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell’ultimo triennio”;

• Cfr. anche Corte Conti Sardegna 54/2016, Corte Conti Molise n. 68/2016, Corte conti Umbria 64/2016;

La parentesi della L. 190/2014 • nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti

dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire ilriassorbimento del personale provinciale e CRI

• la legge di Stabilità ( L. 208/2015), all'art. 1, c 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza.

• la Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2015 e la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 19/2015 avevano sancito il divieto anche della mobilità volontaria;

• con nota prot. n. 66110 del 13.12.2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province

Dotazione organica

• ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n.165,

introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 “ il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti .... sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

• all'organo politico spetta rilevare le esigenze espressa e individuare le priorità;

• La dotazione organica rappresenta il modello delle risorse umane necessario per lo svolgimento delle attività assegnate all'ente

• La programmazione deve essere adottata in coerenza con la dotazione organica: non rileva l’aspetto temporale quanto la connessione e correlazione tra i due documenti.

Dotazione organica

• art. 6 del D.lgs 165/2001: “per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni . Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.”.

• Legge di Stabilità 2016 Comma 221: Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

• Legge delega per il riordino della Pa (legge 124/2015): «progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità».

Ricognizione eccedenze (art. 16 L. 183/11)

• Art.. 6 del D.lgs 165/2001 : “Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale

• su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.” • L’art. 33, comma 2, D.lgs 165/2001 : “Le amministrazioni pubbliche che

non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.” la mancata attivazione delle procedure previste dall’art. 33 del D.Lgs 165/ 2001 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente competente.

• la situazione di eccedenza del personale si rileva sia per le esigenze

funzionali, in relazione all’adeguatezza del personale in servizio rispetto alle esigenze funzionali; sia per ragioni finanziarie, dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in tema di bilancio e per la spesa del personale;

• Utile il confronto anche coi rapporti medi dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto,

Da part-time a tempo pieno art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 : «per il personale assunto con contratto di

lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni»

Secondo la Corte dei Conti Lombardia delib. 51/2012: “Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro…”.

• l’incremento di ore e la trasformazione a tempo pieno sono state assimilate nella

nota circolare n. 46078/2010 del 18/10/2010 del Dipartimento per la Funzione Pubblica;

• Di parere contrario (interpretazione letterale della norma) la giurisprudenza della Corte dei Conti: Sezione regionale la Toscana parere n. 198/2011; Sezione Lombardia, parere n. 873/2010; Sez. Emilia Romagna, parere n. 8/2012; Sez. Campania parere 20/2014 e 338/2016;

• Resta affidato alla discrezionalità dell’ente non porre in essere fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito della norma (Corte dei Conti Sardegna, delib. n. 67/PAR/2012) fermo il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale (Corte Conti Campania 144/2016);

MOBILITA’(art. 30 D.lgs 165/01)

• art. 1, comma 47, della legge 311/2004: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

• La mobilità è neutrale se le operazioni di uscita e di entrata intervengono tra due enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e degli obiettivi di riduzione della spesa (cfr. Corte Conti Piemonte 70/2016).

• La mobilità non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente e non sconta i limiti al turn-over

• Principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014): la mobilità è libera perché non genera variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico.

• art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012: “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”,

• La "neutralità" della mobilità resta anche quando i due enti hanno regimi e percentuali diverse di turn over (deliberazione n. 80/2011 della Corte dei conti della Lombardia).

MOBILITA’(art. 30 D.lgs 165/01)

• La mobilità resta invece soggetta al rispetto di tutte le altre condizioni finanziario-contabili per assunzioni; Il Comune che riceve la mobilità dovrà comunque verificare il rispetto del pareggio di bilancio e contenere la spesa di personale nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 o 562 della legge 296/2006. (Corte dei conti dell'Abruzzo, delib. 21/2017)

• Per l’effetto dei commi 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 296/2006 (riduzione delle spese del personale con riferimento all’anno precedente), la compensazione di una “cessazione” dovuta a mobilità attraverso il reclutamento di nuovo personale sempre tramite l’istituto della mobilità, può aver luogo solo nel medesimo anno solare. Per non restare soggetta agli effetti della riduzione della spesa complessiva avvenuta a causa della mobilità in uscita dell’anno prima (Corte dei Conti della Lombardia delib. n. 90 /2013)

• Il principio di previsione nella spesa per salario accessorio anche delle previste assunzioni e l’annualizzazione della spesa renderebbero possibile la compensazione tra entrata e uscita di mobilità anche nell’anno successivo.

Categorie protette

• Riferimento esclusivamente alle categorie protette nella quota d’obbligo • Vincolo per tutte le PA, anche per quelle che non possono effettuare assunzioni • Assunzioni da effettuare prima di ogni altre • Gli oneri per queste assunzioni non entrano nel tetto della spesa per le nuove assunzioni

Corte dei conti sezione Controllo della Puglia (delibera n. 200/2015): il risparmio di spesa ottenuto

dalla cessazione di contratti di lavoro appartenenti alle «categorie protette» non autorizza il Comune a procedere a nuove assunzioni anche se continua a garantirne la «quota di riserva» richiesta in organico dalle «norme per il diritto al lavoro dei disabili» (articolo 3 della legge 68/1999). l'eventuale cessazione dei predetti avrà l'unico effetto di escludere l'obbligo di assunzione di ulteriori lavoratori appartenenti alle categorie protette, essendo rispettata la quota di riserva, ma non potrà determinare un'espansione della capacità assunzionale

Nel caso di volontà dell’Ente di assumere oltre la quota minima ricorrendo alle procedure derogatorie

per categorie protette, la quota eccedente l’obbligo di legge si configura come incidente nel calcolo del turn over

L’applicazione dell’art. 18 L. 68/99 (vittime del terrorismo) con quota d’obbligo dell1% non si applica agli enti con meno di 50 dkipendenti.

Di recente istituzione (2013) la riserva per i testimoni di giustizia recentemente regolamentata dal DM 204/2014, ancora in fase di attuazione.

Convenzioni ex art. 14 CCNL

• Inqudramento Giuridico: • l'Ente utilizzatore è un mero "fruitore“ dell'attivita lavorativa del

dipendente dovendosi adeguare alle direttive esplicitate dall'ente di appartenenza, che resta titolare della potesta autorizzatoria, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali“ (cfr. Consiglio di stato, parere 2141/2005 cit.).

• Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il rapporto che potrà instaurarsi tra ente utilizzatore e lavoratore è ontologicamente incompatibile con qualsiasi forma di assunzione in senso tecnico in capo all'ente utilizzatore. (cfr. ex plurimis, Sez. controllo Piemonte, delibera n. 281/2012/PAR; Sez. controllo Lombardia delibere n. 3/2009/PAR, n. 988/2010, n. 118/2012)

• I rapporto, che sussiste "a valle“ tra ente utilizzatore e lavoratore, non costituisce una nuova fattispecie assunzionale, nè a tempo indeterminato nè a tempo determinato (cfr. Corte dei Conti Basilicata delib. 35/2015).

Convenzioni ex art. 14 CCNL • la Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 180 del

5/06/2012) le ritiene rientranti nel limite di spesa per lavoro flessibile (anno 2009);

• La sezione controllo Lazio (deliberazione n. 33 del 5/06/2012) ha ritenuto che le convenzioni ex art. 14 CCNL del 2004 non rientrano nella disciplina vincolistica dell’art. 9 del D.L. 78/2010 in quanto, a differenza delle forme di lavoro flessibili ivi contemplate, non comportano alcun aumento di spesa di personale a livello aggregato e per di più sortiscono l’ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale tra le diverse pubbliche amministrazioni.

• La Corte dei Conti Puglia (par. 99/2012) ha evidenziato che la ratio della norma è chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per l’assunzione di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato riducendo, in tal modo, il ricorso a personale “precario” sovente utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per aggirare i rigidi vincoli presenti nell’ordinamento in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Viene espressamente precisato che l’utilizzazione parziale non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all’ente di provenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali.

• Recente Sentenza n. 12/2017 Corte Conti Autonomie – in tema di comando - secondo cui è da escludere che l’istituto del comando possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia precarie che a tempo determinato. La ratio di tale istituto è invece quella di limitare la spesa per utilizzo di forme di lavoro flessibile. L’istituto è privilegiato dal legislatore perché consente di evitare incrementi della spesa pubblica complessiva, allocando meglio le risorse umane.

Convenzioni ex art. 14 CCNL • Corte dei Conti Autonomie n. 23 del 20.6.2016. Occorre distinguere tra le convenzioni entro i

termini del CCNL 2004 e quelle derogatorie di cui all’art. 1 comma 557 Legge 311/2004

• articolo 14 del Ccnl 22.1.2004, il cui comma 1 dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.

l’utilizzazione parziale non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all’ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali. La neutralità obbliga però l’Ente cedente a verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n78/2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile

• art. 1 comma 557 Legge 311/2004 : I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi

tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

L’utilizzo in convenzione art. 1 comma 557 Legge 311/2004 configurandosi come un ibrido tra utilizzo in convenzione ed incarico esterno (eccedenza oraria) rientra certamente nel calcolo dei vincoli sulla spesa del personale e resta assoggettata a divieto nel caso di violazione dei parametri di legge (cfr. Corte Conti Veneto 187/2011 - Corte Conti Sicilia n. 54/2012 (Corte dei Conti Puglia 99/2012 e Corte dei Conti Lombardia 448/2013)

Procedura di assunzione

Vincoli che le amministrazioni devono rispettare nella effettuazione delle assunzioni: I. Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura

regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

II. Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi). Vi sono indicazioni diversificate della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione di questo vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell’ente, considerando comunque prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso ente

III. Scorrimento delle graduatorie valide dell’ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000) . La legge n. 232/2016 ed il DL n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 31.8.2013 e di quelle approvate successivamente. Si ricorda che il vincolo allo scorrimento delle graduatorie può essere derogato solamente in presenza di comprovate motivazi

Corte Conti Umbria delib. 124/13: è possibile attingere a graduatorie di altri enti in corso di validità per profili analoghi con convenzione anche successiva all’approvazione della graduatoria

Le assunzioni flessibili

articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001: le amministrazioni devono dimostrare la presenza di condizioni eccezionali o limitate nel tempo.

art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 • Comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale: La spesa non deve essere superiore al 100% della spesa

sostenuta nel 2009 • Altri Comuni : tetto fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo

nel 2009. • Nel calcolo di spesa non vanno inclusi le spese per incarichi a

contratto stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. (DL n. 113/2016).??? Recente pronuncia dela Corte dei Conti Campania n. 66/2017

Gli elementi per la redazione del programma

Il tempo determinato le amministrazioni devono dimostrare la presenza di condizioni eccezionali o limitate nel tempo

• Verifica spesa anno 2009 ovvero della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero;

• Verifica rispetto tetto di spesa per il personale anni precedenti (trend in riduzione);

• Coordinamento tra le risorse disponibili ed i limiti di spesa (tenendo conto anche di quanto destinato al tempo determinato);

• Inserimento della spesa per integrazione L.S.U., ecc.

• Individuazione della spesa/periodo da sostenere con indicazione dei profili e necessità da soddisfare;

Le assunzioni flessibili • l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale (“per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”)

• Limite di spesa al 50% di quella sostenuta nel 2009. • Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015: "Le limitazioni dettate dai

primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.

• Il legislatore ha inteso far riferimento a spese latu sensu 'di personale', prescindendo dalla forma o dal nomen iuris del contratto da cui scaturisce l'obbligazione pecuniaria, mentre l'interpretazione datane dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (del. 11/2012), consente agli enti locali un certo spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato.

• Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 36 dlgs 165/01 , sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. (…) I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale, disciplinare ed economica (…) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

• Funzione Pubblica nella Circolare 5/2103 in mancanza di graduatorie proprie possibile attingere agraduatorie di altre amministrazioni mediante accordo

L.S.U.

• Lavoratori Socialmente Utili: la Corte dei Conti Sezione Controllo per la Campania delib. n. 262 del 20/9/2013ha precisato che "alla luce della legislazione vigente e della copiosa giurisprudenza di questa Corte, non sembra dubitabile che le spese relative alla integrazione salariale dei L.S.U. debbano essere ricomprese nelle limitazioni di cui si discute (articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010) se ineriscono a prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente … spetta agli organi del Comune verificare se, in concreto, i rapporti intercorrenti con i L.S.U. danno luogo a misure economiche di natura previdenziale o assistenziale o, invece riguardano spese per l'acquisto di prestazioni di contenuto lavorativo.

Art. 110 Tuel

• Posti di qualifica dirigenziale ex art. 110, comma 1, del TUEL – quota non superiore al 30% dei posti in dotazione organica per la medesima qualifica – ammessa comunque 1 UNITA’ (Conferma possesso requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale •Selezione pubblica … •Aspettativa per il dipendenti destinatari degli incarichi de quo, con riconoscimento anzianità di servizio)

• Corte dei Conti Autonomie Delib n. 12/2012 “le disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 6-quater, dell’articolo 19, del d.lgs. n. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n.78 del 2010”;

• Corte dei Conti Autonomie Delib n. 14/2016 “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010“.

• Legge 160/2016 “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.

Art. 110 Tuel

• Corte Conti Molise 94/2016 (argomentando sull’applicabilità della sospensione ex l.

190/2014 art. 1 comma 424) sostiene l’inapplicabilità alla tipologia di incarichi di cui al comma 1 del citato art. 110 T.U.E.L. delle disposizioni di cui a ll’articolo 36 del d.lgs n. 165/2001 , nel punto in cui si prescrive che le assunzioni relative al lavoro flessibile possano essere effettuate solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

• L’art. 110 TUEL prevede un strumento utilizzabile al fine di dare copertura a posti già previsti dalla dotazione organica e configura un rapporto di lavoro che per durata prevede termini derogatori rispetto alle ordinarie forme di lavoro flessibile (36 mesi) con ipotesi di decadenza ex lege del dirigente a contratto resupposto negativo dato dalla non rinvenibilità nei ruoli. Ulteriore elemento che lascia propendere per la tesi derogatoria è la condizione propedeutica dell’assenza nell’amministrazione della specifica qualificazione professionale posseduta dell’incaricato.

Staff possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l’Ente è tenuto comunque a

garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa.

• All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

• Co. 3.“Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”

• Co 3-bis.” Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e‘ parametrato a quello dirigenziale.“

• “il riferimento all’inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, … è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell’ente”.

• Corte Conti Autonomie delib. 11/2017: le disposizioni del D.L. 78/2010 in materia di gratuità degli incarich per organi elettivi si applica anche agli incarichi ex art. 90 TUEL. Pur tuttavia, il DL 50/2017 ha affievolito la portata della norma riconducendola ad una valenza limitativa territoriale.

Collaborazioni esterne • L’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede che, per esigenze cui non

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

• Secondo la consolidata giurisprudenza, al fine di garantire la legittimità della procedura prevista dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, è necessario, previo ricorso ad idonee forme di pubblicità, effettuare un raffronto tra le professionalità emergenti dal curriculum dei candidati, a meno che non si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 2/2014/PREV del 5/12/2014).

• il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Fabbisogno del personale e DUP • La programmazione del fabbisogno del personale, ancor prima dell'inserimento

delle spese nel bilancio di previsione, deve trovare un ampio spazio nel Dup. • Natura strategica, che richiede la verifica della «disponibilità e gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa». Attraverso il DUP la politica assunzionale e retributiva dell'ente, va ccordinata con l'armonizzazione contabile.

• Corte dei Conti Puglia 149/2016: nell'ambito della sezione strategica del DUP, volta a definire i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato, è inserita anche l'analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. Ad avviso del Collegio, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, risultano rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l'elaborazione del documento unico di programmazione

• Secondo molti l'inserimento all'interno del Dup di una sezione dedicata al fabbisogno di personale solleva la giunta dell'ente locale dall'approvazione di un proprio atto autonomo di determinazione del fabbisogno di personale.

DUP e Fabbisogno del personale

• nell’ambito della sezione strategica, si definiscono i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: al punto 8.1 dell’allegato 4.1 al D. Lgs. n. 118/2011, è inserita anche l’analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

• il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della sezione operativa, l’indicazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.

• Poiché il DUP costituisce, “ il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”, è ritenuto possibile che eventuali nuove attività o esigenze finanziarie sorte in corso di esercizio comportino automatica e necessaria attività di aggiornamento del DUP da predisporsi, nel rispetto della normativa vigente, mediante il ricorso alla nota di aggiornamento che deve essere presentata al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell’esercizio in corso

Compiti del Revisore

• ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

• secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Compiti del Revisore

• L’art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente.

• Sul fabbisogno deve essere espresso il parere dell'organo di revisione contabile per verificarne la coerenza con i principi di riduzione complessiva della spesa , verifica espressamente prevista dall'articolo 3, comma 10-bis del Dl 90/2014, in base al quale i revisori dei conti sono tenuti ad allegare una certificazione ad hoc alla relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

Compiti del Revisore L'organo di revisione deve verificare il rispetto della disciplina vincolistica in

tema di contenimento di spesa di personale, delineando un controllo sia a monte in fase di programmazione che a valle in fase di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

L’analisi dei documenti programmatori deve riguardare 1. la verifica del rispetto del limite imposto dall'articolo 1, comma 557-

quater della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 5-bis del Dl 90/2014.

2. la comparazione della media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 con la previsione delle annualità che vanno a comporre il bilancio di previsione 2017/2019

3. accertamento il rispetto del limite di contenimento, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 8 del Dl 78/2010, d con riguardo a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile.

4. verificache sia stata effettuata una ricognizione delle eccedenze di personale

5. accertare che sia stato approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità e sia stato redatto il piano delle performance.

Compiti del Revisore

• La Corte Costituzionale a dicembre 2015 ha ritenuto incostituzionale il divieto di assunzione in caso di superamento dei tempi medi di pagamento per cui non si applica più l’ART. 41 DEL D.L. 66/2014 che prevedeva il divieto di assunzione a qualsiasi titolo anche per gli enti locali in caso di superamento dei tempi medi di pagamento (L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile doveva verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione).

fine