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La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO
Avv. Vittorio De Luca Managing Partner, Studio De Luca – Avvocati Giuslavoristi Milano, 24 marzo 2015
Il punto delle riforme
Gli interventi legislativi
Contratti a termine e apprendistato (D.L. n. 34/2014 conv. in L. n. 78/2014)
Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014)
Ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati (D. Lgs. n. 22/2015)
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. Lgs. n. 23/2015)
Tipologie contrattuali e mansioni (bozza di decreto presentato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015)
Maternità e congedi parentali (bozza di decreto presentato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015)
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Il punto delle riforme
Gli interventi legislativi
Riordino tipologie contrattuali e
revisione rapporti di lavoro
Conciliazione vita e lavoro
Semplificazione
Riordino ammortizzatori
sociali
Riordino servizi per il
lavoro e Politiche
Attive
Modifica delle mansioni in pejus
Conservazione del livello di inquadramento e
del trattamento retributivo
Modifica del livello di inquadramento e del trattamento retributivo
unilaterale su accordo delle parti
presso una delle sedi “protette”
Flessibilità nel rapporto di lavoro
Nuova disciplina delle mansioni
Contratti confermati
• Contratto di lavoro intermittente
• Somministrazione di lavoro
• Apprendistato
• Lavoro accessorio
Meno Tipologie contrattuali
Riordino delle tipologie contrattuali
Contratti aboliti
• Lavoro a progetto
• Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
• Lavoro ripartito
Meno Tipologie contrattuali
Riordino delle tipologie contrattuali
Indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio
Reintegrazione, solo per licenziamenti:
i) discriminatori o nulli
ii) disciplinari ingiustificati (limitatamente a specifiche fattispecie)
Reintegrazione esclusa per motivi “economici”
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Criteri Direttivi
«… più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti»
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Criteri Direttivi
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Definizione
«la forma comune di rapporto di lavoro»
Non è una nuova tipologia contrattuale
Non cambia le regole di svolgimento del rapporto di lavoro
Detta una nuova disciplina delle tutele applicabili in caso di
licenziamento illegittimo
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Definizione
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Destinatari: DATORI DI LAVORO
Non imprenditori
Imprenditori
Datori di lavoro privati
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Operai Impiegati
Quadri
Destinatari: LAVORATORI
Non si applica
• Il D. Lgs. n. 23/2015
Si applica
• L’articolo 18,
commi 1-3, St. Lav.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Destinatari: LAVORATORI
Dirigenti
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutele in caso di licenziamento illegittimo
Tutela reale «piena»
Tutela reale «attenuata»
Tutela obbligatoria «standard»
Tutela obbligatoria
«ridotta»
Reintegrazione del lavoratore
Indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità
Opting out per il lavoratore
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela reale “piena”
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela reale “attenuata”
Reintegrazione del lavoratore
Indennità risarcitoria non inferiore a 12 mensilità
Opting out per il lavoratore
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela obbligatoria “standard”
Indennità
2 mensilità x ciascun anno di anzianità
Indennità minima
4 mensilità
Indennità massima
24 mensilità
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
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FORNERO - JOBS ACT
Anzianità del lavoratore Numero dei dipendenti occupati Dimensioni dell’attività economica Comportamento delle parti Iniziative ricerca di nuova occupazione
Tutela obbligatoria “standard” / Indennità Fornero
Indennità
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela obbligatoria “ridotta”
1 mensilità x ciascun anno di anzianità
Indennità minima
2 mensilità
Indennità massima
12 mensilità
Ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR
Retribuzione globale di fatto ≠
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Retribuzione di riferimento
Licenziamento discriminatorio
Licenziamento nullo
Licenziamento intimato in forma orale
Licenziamento per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica
del lavoratore
Tutela reale «piena»
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela reale “piena”
Solo in caso di licenziamento per:
Giusta Causa o
Giustificato Motivo Soggettivo
Esclusa in caso di:
Giustificato Motivo Oggettivo
Tutela reale «attenuata»
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela reale “attenuata”
Condizioni di applicabilità:
«insussistenza del fatto materiale contestato»
«direttamente dimostrata in giudizio»
«estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento»
Tutela reale «attenuata»
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela reale “attenuata”
«… non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
giustificato motivo soggettivo o giusta causa …» (art. 3 comma 1)
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela obbligatoria “standard”
Tutela obbligatoria «standard»
Licenziamento affetto da vizi formali e procedurali
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Tutela obbligatoria “ridotta”
Tutela obbligatoria «ridotta»
Intimazione e comunicazione del licenziamento
Offerta di conciliazione
Accettazione da parte del lavoratore
Estinzione del rapporto di lavoro
Entro 60 giorni
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Offerta di conciliazione
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Indennità Standard Offerta di Conciliazione Indennizzo Standard Netto (30% imposte)
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Offerta di conciliazione