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1 io scelgo scelgo scelgo scelgo scelgo la sicurezza a sicurezza a sicurezza a sicurezza a sicurezza Marzo 2016 IN QUESTO NUMERO FOCUS Jobs act e tutela della salute NEWS Il trend infortunistico in Piemonte La vigilanza sulla formazione Io coltivo in sicurezza Apertura Apertura Jobs act e sicurezza del lavoro L Numero 1 - Marzo 2016 a legge n. 183/2014 sulla riforma del lavoro, cosiddetta Jobs Act, prevedeva l’emanazione da parte del governo di una serie di decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, al fine di “conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, supplemento ordinario n. 53, sono stati pubblicati i decreti 148, 149, 150, 151 in attuazione del Jobs Act. In particolare, il Decreto Legislativo 149/15 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” e il Decreto Legislativo 151/15 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” introducono alcune modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il D.lgs. 149/15 prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL. L’Ispettorato nazionale del lavoro svolgerà le attività ispettive attraverso tutto il personale con compiti di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale già esercitati da questi soggetti. Il nuovo soggetto ha autonomia organizzativa e contabile, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per assicurare omogeneità operative, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro. Il decreto legislativo n. 151/15, all’art. 20, recante modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha ridefinito la composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ha riconosciuto anche alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di inoltrare quesiti alla Commissione per gli interpelli. Ha modificato l’art. 34 del D.lgs. 81/08 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, abrogando il comma 1-bis e modificando il comma 2 bis dello stesso articolo. L’art. 21, semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha previsto che il certificato medico sia trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. Il Focus di approfondimento del presente numero è dedicato all’analisi delle modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 151/15, alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

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IN QUESTO NUMEROFOCUSJobs act e tutela della salute

NEWSIl trend infortunistico in Piemonte

La vigilanza sulla formazione

Io coltivo in sicurezza

Apertura

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Jobs act e sicurezza del lavoro

L

Numero 1 - Marzo 2016

a legge n. 183/2014 sulla riforma del lavoro,cosiddetta Jobs Act, prevedeva l’emanazione daparte del governo di una serie di decreti legislativi,contenenti disposizioni di semplificazione erazionalizzazione delle procedure e degliadempimenti a carico di cittadini e imprese, alfine di “conseguire obiettivi di semplificazione erazionalizzazione delle procedure di costituzionee gestione dei rapporti di lavoro nonché in materiadi igiene e sicurezza sul lavoro”. Nella GazzettaUfficiale del 23 settembre 2015, supplementoordinario n. 53, sono stati pubblicati i decreti 148,149, 150, 151 in attuazione del Jobs Act. Inparticolare, il Decreto Legislativo 149/15“Disposizioni per la razionalizzazione e lasemplificazione dell’attività ispettiva in materia dilavoro e legislazione sociale” e il DecretoLegislativo 151/15 “Disposizioni dirazionalizzazione e semplificazione delleprocedure e degli adempimenti a carico di cittadinie imprese e altre disposizioni in materia dirapporto di lavoro e pari opportunità” introduconoalcune modifiche alla normativa in materia disalute e sicurezza del lavoro.Il D.lgs. 149/15 prevede, al fine di razionalizzaree semplificare l’attività di vigilanza in materia dilavoro e legislazione sociale, nonché al fine dievitare la sovrapposizione di interventi ispettivi,l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezionidel lavoro denominata «Ispettorato nazionaledel lavoro», che integra i servizi ispettivi delMinistero del lavoro e delle politiche sociali,dell’INPS e dell’INAIL. L’Ispettorato nazionale dellavoro svolgerà le attività ispettive attraversotutto il personale con compiti di vigilanza in materiadi lavoro, contribuzione e assicurazioneobbligatoria e legislazione sociale già esercitatida questi soggetti. Il nuovo soggetto haautonomia organizzativa e contabile, è dotatodi personalità giuridica di diritto pubblico ed è postosotto la vigilanza del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali. Per assicurare omogeneitàoperative, ai funzionari ispettivi dell’INPS e

dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati alpersonale ispettivo del Ministero del lavoro.Il decreto legislativo n. 151/15, all’art. 20, recantemodificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, ha ridefinito la composizione del Comitatoper l’indirizzo e la valutazione delle politiche attivee per il coordinamento nazionale delle attività divigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoroe ha riconosciuto anche alle Regioni e alle Provinceautonome la possibilità di inoltrare quesiti allaCommissione per gli interpelli. Ha modificato l’art.34 del D.lgs. 81/08 sullo svolgimento diretto daparte del datore di lavoro dei compiti di primosoccorso nonché di prevenzione incendi,abrogando il comma 1-bis e modificando ilcomma 2 bis dello stesso articolo.L’art. 21, semplificazioni in materia diadempimenti formali concernenti gli infortunisul lavoro e le malattie professionali, haprevisto che il certificato medico siatrasmesso all’INAIL per via telematicadirettamente dal medico o dalla strutturasanitaria competente al rilascio. Il comma 4dello stesso articolo ha previsto, a decorreredal novantesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore del decreto, l’abolizionedell’obbligo di tenuta del registro infortuni.Il Focus di approfondimento del presentenumero è dedicato all’analisi delle modifiche,introdotte dal decreto legislativo n. 151/15,alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

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Jobs act: modificate alcune norme disicurezza del lavorodi G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221, S.O. n. 53,del 23-9-2015 è stato pubblicato il DecretoLegislativo 14 settembre 2015, n. 151,recante “Disposizioni di razionalizzazione esemplificazione delle procedure e degliadempimenti a carico di cittadini e impresee altre disposizioni in materia di rapporto dilavoro e pari opportunità, in attuazione dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183”.Il Decreto previsto dal c.d. Jobs Act, è entratoin vigore il 24-9-2015, e contiene, al capoIII, misure per la “Razionalizzazione esemplificazione in materia di salute esicurezza sul lavoro”. Si tratta in particolaredi due articoli, il primo dei quali, l’articolo 20,introduce modificazioni al D.Lgs. 81/08.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorioLa prima modifica riguarda l’applicazione dellenorme del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori cheeffettuano prestazioni occasionali di tipoaccessorio. Nella Tabella 1 viene riportato iltesto dell’art. 3, comma 8 del D.Lgs. 81/08originario e quello novellato dal nuovoDecreto.

Il nuovo testo, confermando le esclusioni(piccoli lavori domestici a caratterestraordinario) limita l’applicazione generaledella norma al caso in cui il committente siauna impresa o un professionista. In questocaso il lavoratore è di fatto equiparato, aifini prevenzionali, al lavoratore quale definitodall’art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs.81/08. Negli altri casi invece (committentenon imprenditore o non professionista) siprevede che il lavoratore sia soggettoesclusivamente alle disposizioni di cuiall ’articolo 21 del D.Lgs. 81/08,equiparandolo di fatto ad un lavoratoreautonomo. La differenza è evidente, eriguarda la diversità di trattamento delcommittente imprenditore o professionistae il committente pubblico quali ad esempiogli enti locali previsti dall’art. 48 del D.Lgs.81/15.

Ancora una modifica sui volontariUna seconda modifica riguarda unadisposizione già più volte modificata in

Tabella 1

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Coordinamento redazionaleAlessandro Palese

RedazionePierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Fran-cesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto(SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASLTO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSALASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo(INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Hanno collaborato a questo numeroAlessandra Lanza, Mirko Maltana, Vita Rocca

Romaniello (INAIL Piemonte), Marisa Saltetti (ASL CN2)

Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. puòcontattare la redazione scrivendo a: [email protected] newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.

Regione Piemonte - Direzione SanitàSettore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 TorinoTel. 011.432.4761 E-mail: [email protected]

Numero 1 - anno XIII - Marzo 2016

E’ consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degliarticoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoliriprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione eche sia riportata l’indicazione della fonte, dell’articolo e degliautori.

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spassato e che si riferisce alla figura delvolontario.Nella Tabella 2 si trova riportato il testodell’art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/08

originario e quello novellato dal nuovoDecreto.La riformulazione della norma elimina lalocuzione riferita all’attività di volontariato

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontariche effettuano servizio civile, dei soggettiche prestano la propria attività,spontaneamente e a titolo gratuito o conmero rimborso di spese, in favore delleassociazioni di promozione sociale di cui allalegge 7 dicembre 2000, n. 383, e delleassociazioni sportive dilettantistiche di cuialla legge 16 dicembre 1991, n. 398, eall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e successive modificazioni, nonchénei confronti di tutti i soggetti di cuiall’articolo 67, comma 1, lettera m), deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 21 del presentedecreto. Con accordi tra i soggetti e leassociazioni o gli enti di servizio civilepossono essere individuate le modalità diattuazione della tutela di cui al primoperiodo. Ove uno dei soggetti di cui al primoperiodo svolga la sua prestazionenell’ambito di una organizzazione di undatore di lavoro, questi è tenuto a fornireal soggetto dettagliate informazioni sui rischispecifici esistenti negli ambienti nei quali èchiamato ad operare e sulle misure diprevenzione e di emergenza adottate inrelazione alla sua attività. Egli è altresìtenuto ad adottare le misure utili a eliminareo, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimoi rischi da interferenze tra la prestazionedel soggetto e altre attività che si svolganonell’ambito della medesima organizzazione.

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontariche effettuano servizio civile, dei soggettiche svolgono attività di volontariato infavore delle associazioni di promozionesociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,n. 383, delle associazioni sportivedilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e delle associazionireligiose, dei volontari accolti nell’ambito deiprogrammi internazionali di educazione nonformale, nonché nei confronti di tutti isoggetti di cui all’articolo 67, comma 1,lettera m), del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,si applicano le disposizioni di cui all’articolo21 del presente decreto. Con accordi tra isoggetti e le associazioni o gli enti di serviziocivile possono essere individuate le modalitàdi attuazione della tutela di cui al primoperiodo. Ove uno dei soggetti di cui al primoperiodo svolga la sua prestazionenell’ambito di una organizzazione di undatore di lavoro, questi è tenuto a fornireal soggetto dettagliate informazioni sui rischispecifici esistenti negli ambienti nei quali èchiamato ad operare e sulle misure diprevenzione e di emergenza adottate inrelazione alla sua attività. Egli è altresìtenuto ad adottare le misure utili a eliminareo, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimoi rischi da interferenze tra la prestazionedel soggetto e altre attività che si svolganonell’ambito della medesima organizzazione.

Testo originale Nuovo testo

Tabella 2

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secondo la quale tale attività è resa“spontaneamente e a titolo gratuito o conmero rimborso di spese”. Non si tratta di unarretramento poiché per definizione l’attivitàdi volontariato è resa spontaneamente e atitolo gratuito o con mero rimborso di spese,e dunque, non è immaginabile che la nuovanorma definisca forme di volontariato cheabbiano caratteristiche diverse.Rimane confermato che l’attività divolontariato oggetto di questa norma deveessere resa a favore di organizzazioni divolontariato (Legge 266/91), delle associazionidi promozione sociale (Legge 383/2000), edelle associazioni sportive dilettantistiche(Legge n. 398/91, e articolo 90 Legge 289/202). A queste si aggiungono tra le possibilibeneficiarie le associazioni religiose, primaescluse. Pur non essendo indicata unadefinizione di associazione religiosa si ritienerientrino in questa casistica le associazionireligiose riconosciute dal Ministero dell’internocome enti che svolgono in via preminenteattività di religione e di culto, nonché leassociazioni riconosciute dalle confessionireligiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,accordi o intese.La modifica alla norma che porta ad aggiungerealle associazioni beneficiarie le associazionireligiose non lascia dubbi sul fatto che si trattidi un elenco chiuso non suscettibile diampliamento analogico. Quindi appaionoescluse tutte le altre forme di volontariato quinon ricomprese. La modifica infine amplial’applicabilità della norma ai volontari accoltinell’ambito dei programmi internazionali dieducazione non formale.Rimangono infine confermate le previsionirelative ai soggetti di cui all’art. 67, comma 1,lettera m), del testo unico di cui al DPR 22dicembre 1986, n. 917, che riguardano: le

indennità di trasferta, i rimborsi forfettari dispesa, i premi e i compensi erogati ai direttoriartistici ed ai collaboratori tecnici perprestazioni di natura non professionale da partedi cori, bande musicali e filo-drammatiche cheperseguono finalità dilettantistiche, e quellierogati nell’esercizio diretto di attività sportivedilettantistiche dal CONI, dalle Federazionisportive nazionali, dall’Unione Nazionale perl’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), daglienti di promozione sportiva e da qualunqueorganismo, comunque denominato, chepersegua finalità sportive dilettantistiche e cheda essi sia riconosciuto. Tale disposizione siapplica anche ai rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa di carattereamministrativo-gestionale di natura nonprofessionale resi in favore di società eassociazioni sportive dilettantistiche.

Il Comitato per l’indirizzo e la valutazionedelle politiche attive e per il coordinamentonazionale delle attività di vigilanzaLa modifica introdotta all’art. 5 del D.lgs. 81/08riguarda la composizione del Comitato perl’indirizzo e la valutazione delle politiche attivee per il coordinamento nazionale delle attivitàdi vigilanza in materia di salute e sicurezzasul lavoro.La modifica non ha riflessi operativi direttisull’applicazione delle norme, ma rivede, allaluce del nuovo assetto dei Ministeri del Lavoroe della Previdenza Sociale e della Salute lacomposizione del Comitato.

Commissione Consultiva Permanente:nuova composizioneLa composizione della CommissioneConsultiva Permanente per la salute esicurezza sul lavoro definita dall’art. 6, comma1, è stata aggiornata. Alla Commissione vieneanche dato il compito di:

- procedere al monitoraggio dell’applicazionedelle procedure standardizzate di effet-tuazione della valutazione dei rischi al fine diun’eventuale rielaborazione delle medesime- elaborare i criteri finalizzati alla definizionedel sistema di qualificazione delle imprese edei lavoratori autonomi di cui all’art. 27 delD.lgs. 81/2008- monitorare ed eventualmente rielaborare,entro 24 mesi, le procedure del D.M. 13febbraio 2014 con il quale sono stati recepiti imodelli semplificati per l’adozione ed efficaceattuazione dei modelli di organizzazione egestione della sicurezza nelle piccole e medieimprese

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s- monitorare l’applicazione delle indicazionimetodologiche per la valutazione del rischioda stress lavoro-correlato al fine di verificarel’efficacia della metodologia individuata, ancheper eventuali integrazioni alla medesima.

La Commissione InterpelliViene riconosciuta alle Regioni e alle Provinceautonome la possibilità di inoltrare allaCommissione per gli interpelli di cui all’articolo12 del D.Lgs. n. 81/2008, quesiti di ordinegenerale sull’applicazione della normativa inmateria di salute e sicurezza del lavoro.

La valutazione dei rischiViene inserita nell’articolo 28 del D.Lgs 81/2008 la possibilità che l’l’INAIL, anche incollaborazione con le aziende sanitarie locali egli organismi paritetici, renda disponibili aldatore di lavoro strumenti tecnici e specialisticiper la riduzione dei livelli di rischio.Il comma 6-quater dell’art. 29 definiva misuretransitorie in merito alle procedurestandardizzate per la valutazione dei rischi, matali misure erano già state superate dal tempoe non avevano più alcun rilievo. Così il commaè stato sostituito con una nuova norma cheprevede la futura emanazione di un decretodel Ministro del lavoro e delle politiche socialicon il quale si dovranno individuare glistrumenti di supporto per la valutazione deirischi tra i quali gli strumenti informatizzatisecondo il prototipo europeo Online InteractiveRisk Assessment.OiRA è una piattaforma web

www.oiraproject.eu/

sviluppata e mantenuta dall’Agenzia europeaper la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)che consente la creazione di strumentidi valutazione del rischio settoriali in qualsiasilingua in modo semplice e standardizzato. Lapiattaforma OiRA permette di costruirefacilmente e senza costi strumenti online chepossono aiutare le micro e piccole imprese amettere in atto un processo di valutazione deirischi step-by-step a partire dall’identificazionee valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro,fino al processo decisionale per l’attuazionedelle azioni preventive, al monitoraggio e alreporting.

Lo svolgimento diretto di alcuni compiti daparte dei datori di lavoroVi sono novità anche nell’articolo 34 del D.Lgs.81/2008, relativamente allo svolgimento

diretto dei compiti di primo soccorso, nonchédi prevenzione degli incendi e di evacuazioneda parte del datore di lavoro.Viene abrogato il comma 1-bis e vienemodificato il comma 2 bis. Con questemodifiche nelle aziende artigiane e industrialifino a 30 lavoratori, in quelle agricole ezootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziendedella pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altreaziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i casidi cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro può svolgeredirettamente i compiti di primo soccorso,nonché di prevenzione incendi e dievacuazione.Si tratta di una norma che ha come obiettivoquello di ridurre i costi aziendali, ma che puòcreare condizioni paradossali. Si pensi ad unaazienda di servizi medio grande con uncentinaio di addetti, il datore di lavoro potrebbeora decidere di svolgere direttamente i compitidi prevenzione incendi ed evacuazione, mentreprima della modifica la dimensione massimaaziendale era di cinque lavoratori. Può esserecredibile che un datore di lavoro, in questecondizioni, possa occuparsi direttamente degliinterventi antincendio e dell’evacuazione, incaso di emergenza, del personale e delle altrepersone presenti in azienda ? No, non ècredibile, ma qualcuno cercherà ugualmentedi utilizzare questa strada. Si deve osservareche la nuova norma a differenza dell’ipotesi disvolgimento diretto dei compiti di prevenzionee protezione che trova coordinamento con laprevisione dell’art. 31 del D. Lgs n. 81/2008(“Salvo quanto previsto dall’articolo 34…”) nonsi coordina né con l’articolo 43 né con l’articolo45 del D. Lgs 81/08.

Abrogato l’obbligo di tenuta del registroinfortuniE’ stata resa definitivamente efficacel’abrogazione dell’obbligo del registro infortuni.Infatti l’abrogazione delle parole «al registroinfortuni ed» dal comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs 81/2008 fa venir meno il “ripescaggio”dell’art. 4, comma 2, lettera o, del D.Lgs. 626/94 operato dalla norma oggi emendata.Restano in vigore le disposizioni relative airegistri degli esposti ad agenti cancerogeni ebiologici.

L’introduzione dell’apparato sanzionatorioa soglieAumentano le sanzioni per la violazione dialcuni obblighi:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro lescadenze previste dal programma di

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sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1,lettera g);- formazione e aggiornamento dei lavoratori,dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addettialle attività di prevenzione incendi e lottaantincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro,di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,di gestione dell’emergenza e degli RLS (art.37, commi 1, 7, 9 e 10).In questi casi se la violazione si riferisce a piùdi cinque lavoratori gli importi della sanzionesono raddoppiati, se la violazione si riferiscea più di dieci lavoratori gli importi dellasanzione sono triplicati.

Anche il datore di lavoro diventa“operatore di una attrezzatura di lavoro”La modifica dell’articolo 69, comma 1, letterae) del D. Lgs. 81/08 fa chiarezza su unaquestione controversa e dibattuta, relativaalla definizione di operatore.La nuova definizione è la seguente:«operatore: il lavoratore incaricato dell’usodi una attrezzatura di lavoro o il datore dilavoro che ne fa uso». Gli effetti di questamodifica si riverberano sull’obbligo dipossedere una specifica abilitazione da partedegli operatori che utilizzano le attrezzaturepreviste dall’Accordo tra il Governo, leRegioni e le Province autonome di Trento eBolzano del 22/2/2012 n. 53 (carrellielevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili,ecc.). Dopo questa modifica è chiaro che

anche il datore di lavoro che fa uso dellesuddette attrezzature debba essere abilitatocon le modalità previste dalla norma.

L’abilitazione alla conduzione deigeneratori di vaporeViene aggiunto un nuovo articolo cheassume la numerazione 73-bis, che riportain rubrica “Abilitazione alla conduzione deigeneratori di vapore”.La nuova norma, che merita unapprofondimento, riesuma una normaabrogata da sette anni e riporta alla lucerinnovandone la cogenza il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 giugno 1927,n. 1132, recante “Costituzionedell’Associazione nazionale per il controllodella combustione” (A.N.C.C.). Da talenorma antesignana discende il D.M. 1°marzo 1974 (successivamente modificatoe integrato dal DM del 7 febbraio 1979)recante “Norme per l’abilitazione allaconduzione di generatori di vapore”, chedisciplina i certificati di abilitazione allaconduzione dei generatori di vapore e lemodalità per il loro rilascio. Ora, la nuovanorma introdotta nel D.Lgs n. 81/2008prevede che il Ministro del Lavoro e dellePolitiche sociali emani un nuovo decreto chedefinisca una nuova disciplina dei gradi deicertificati di abilitazione alla conduzione deigeneratori di vapore, i requisiti perl’ammissione agli esami, le modalità disvolgimento delle prove e di rilascio erinnovo dei certificati, determinando, nelcontempo, l’equipollenza dei certificati e deititoli rilasciati in base alla normativa vigente.Non è indicato un termine per la definizionedella nuova disciplina, ma nelle more rimanein vigore il predetto D.M. 1° marzo 1974.

Gli errata-corrigeRimanendo nel Titolo III le modifiche operateriguardano anche l’articolo 87 del D.Lgs. 81/08 relativo alle sanzione. Si tratta dellacorrezione di alcuni refusi che rendono piùchiara la lettura all’interprete.Viene sanzionata la violazione dell’articolo80, comma 1, del D.Lgs. 81/08 relativaall’adozione delle misure di prevenzione asalvaguardia dai rischi di natura elettrica,che per un mero errore materiale era statasin qui esclusa dall’apparato sanzionatorio.Viene stabilita la punibilità dell’articolo 80,comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08 (primaindicato come comma 4) relativamente alleprocedure di uso e manutenzione atte a

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garantire nel tempo la permanenza del livellodi sicurezza delle misure di sicurezza elettrica.Viene sanato il rimando errato tra comma 4comma 3, e l’errato riferimento ai luoghi dilavoro ora correttamente modificato in«attrezzature di lavoro». Infine si chiarisceche la previsione del comma 6 che porta aconsiderare una unica violazione, quella dipiù precetti riconducibili alla categoriaomogenea di requisiti di sicurezza vale siaper le violazioni penali sia per quelleamministrative.

Modalità e-learning anche per lformazione dei coordinatori per lasicurezzaPer quanto il Titolo IV relativo ai cantieritemporanei o mobili vi sono novità riguardantila formazione dei Coordinatori per lasicurezza.Modificando l’articolo 98, comma 3 del D.Lgs.81/08, si prevede che i programmi formativiper questa figura possano essere aggiornaticon un accordo in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano. Fin da subito invece è possibilericorrere alla modalità e-learning (secondole previsioni dell’Allegato I dell’Accordo StatoRegioni n. 221/2011) per il modulo giuridico(28 ore) del corso abilitante (120 ore) eper i corsi di aggiornamento.

Modifiche alla valutazione stimatadell’emissione sonoraL’ultima modifica riguarda la valutazione delrischio rumore. La modifica dell’articolo 190,comma 5 bis, del D.Lgs n. 81/08 (Tabella 3)riguarda le fonti utilizzabili per effettuare unavalutazione stimata dell’emissione sonora diattrezzature di lavoro, macchine e impianti.

Consultando la pagina internet dellaCommissione consultiva permanente nel sito

Tabella 3

del Ministero del Lavoro e delle politichesociali:

www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro

ad oggi vi si trova solamente il riferimentoalla banca dati realizzata dal CPT di Torinoper il settore delle costruzioni.

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Il trend infortunistico in Piemontedi A. Lanza, M. Maltana, V.R. Romaniello (INAIL Direzione Piemonte)

Nel 2015 gli infortuni sul lavoro in Piemontesono stati 48.228, con un calo del 4,5%rispetto all’anno precedente.Nel medio periodo (2010-2015) i casidenunciati all’Inail sono diminuiti di quasi unterzo e si sono pressoché dimezzati rispettoai livelli registrati prima della crisi economicainiziata nel 2008. Rispetto agli anni centralidi quest’ultima la riduzione registrataannualmente si è, però, più che dimezzataavvicinandosi alla tendenza di lungo periodo(pari, in media, ad un calo annuo di tre puntipercentuali) registrata tra l’inizio del secoloe l’inversione del ciclo economico.

Anche gli 82 casi mortali denunciati nel 2015evidenziano un andamento molto simile, male ridotte dimensioni del campione rendonomolto più instabili i confronti fra anni contiguitanto che, ad un progressivo decrementoannuo registrato tra il 2010 ed il 2013, sonoseguiti un repentino incremento nel 2014 edun ritorno alla tendenza decrescente nel2015 (Fig. 1).L’analisi della composizione del fenomenoinfortunistico non rivela particolari differenzetra il 2015 ed il periodo precedente: la metàdegli infortuni complessivamente denunciatiè avvenuta in provincia di Torino, seguita da

quella di Cuneo nella quale è avvenuto menodel 20% dei casi, mentre gli infortuni mortalisono stati leggermente meno concentrati sulterritorio torinese dove ne sono statiregistrati poco più di un terzo del totale.L’identikit dell’infortunato piemontesecorrisponde in media ad un lavoratore disesso maschile (più del 60% delle denunce),di età compresa tra 35 e 49 anni (oltre unterzo dei casi) e di nazionalità italiana (oltrel’85% degli infortunati), ma questi dati, purconfermando l’andamento degli anniprecedenti, evidenziano alcuni aspettiinteressanti anche riguardo ai fenomeni chesfuggono alla normalità statisticadell’infortunato medio. L’incidenza degliinfortunati di nazionalità straniera (circa il14%) è, infatti, un dato costante nell’ultimoquinquennio ed è molto simile a quantoregistrato prima dell’inversione del cicloeconomico, quando si attestava intorno al15%, mentre l’incidenza delle lavoratriciinfortunate (38% nel 2015) è aumentatadi circa sei punti percentuali dal 2008,quando erano i l 32% dei lavoratoriinfortunati.Per quanto concerne l’età, è interessantenotare come l ’ invecchiamento del lapopolazione e dei lavoratori si rifletta anche

Fig. 1 - Confronto andamento infortuni denunciati e casi mortali in Piemonte nelperiodo 2010-2015

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sugli infortunati la cui maggioranza relativaè concentrata nella fascia di età intermedia(35-49 anni) e, addirittura, in quellacompresa tra i 50 ed i 64 anni circoscrivendol’analisi ai soli infortuni mortali.Dal punto di vista del settore economico, lamaggioranza relativa degli infortuni (pocomeno del 40%) segue la concentrazionedell’occupazione nel terziario, ma, passandodalla generalità dei casi denunciati ai soliinfortuni mortali, l’incidenza del terziario siriduce di oltre dieci punti percentuali, mentreemerge il peso dei settori legati allaproduzione di beni, in primo luogo l’industria,con più di un terzo dei casi mortali, seguitadall’artigianato (circa il 20%) e dall’agricoltura(circa il 15%)Nel 2015, come negli anni precedenti, lamaggioranza assoluta degli infortuni (oltrel’80%) è avvenuta nell’ambiente ordinariodi lavoro, mentre i mezzi di trasportoutilizzati in occasione di lavoro incidono permeno del 5% e gli incidenti sul tragitto casa-lavoro (itinere) si attestano intorno al 15%,secondo un’incidenza piuttosto stabile nelmedio-lungo periodo. Passando dall’analisidel fenomeno complessivo ai soli casi mortalisi nota come l’incidenza dell’ambienteordinario di lavoro si riduce intorno al 60%,mentre quella degli incidenti stradali mortaliin occasione di lavoro aumentaesponenzialmente ad oltre un quinto dei casi,livello sostanzialmente raggiunto anche dagliincidenti mortali in itinere.I dati relativi all’esito degli infortuni denunciatinel 2015 sono ancora in elaborazione, maè interessante notare come nell’ultimo annodisponibile, secondo una tendenza

abbastanza costante nel tempo, circa il 65%dei casi denunciati è stato riconosciutodall’Inail come infortunio sul lavoro, mentreil 20% circa è stato respinto per l’assenzadei requisiti di legge. I restanti casi sono,invece, quelli che non hanno raggiunto ilminimo indennizzabile (franchigie) e quellieventualmente ancora in istruttoria.Oltre agli infortuni, nel 2015 sono statedenunciate all’Inail anche 2.239 malattieprofessionali, con un lieve incremento rispettoall’anno precedente (+0,45%) ed un aumentodel 6% rispetto al 2010. In questo caso sinota una concentrazione territorialeleggermente meno sbilanciata sul torinese, maancora più elevata sui medesimi caratterianagrafici prevalenti nel caso degli infortuni,mentre, dal punto di vista del settoreeconomico, vi è un’assoluta prevalenzadell’industria rispetto agli altri settori.Le patologie denunciate sono in maggioranzamalattie a carico del sistema muscoloscheletrico (quasi la metà del totale) seguitedai tumori professionali che nell’ultimoquinquennio hanno mediamenterappresentato oltre il 15% di tutte lepatologie registrate.Anche per quanto concerne l’esito dellepatologie denunciate i dati del 2015 sonoancora in elaborazione, ma quelli relativi agliultimi anni disponibili confermano la tendenzadi lungo periodo che, rispetto agli infortuni,vede ridursi a circa il 40% dei casi denunciatil’incidenza di quelli accolti, alla quale,specularmente, corrisponde un incrementoal 60% circa di quelli respinti per l’impossibilitàdi ricondurre la patologia all’attività lavorativadel paziente.

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La vigilanza sulla formazionedi P. Gatti (ASL AL)

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonten. 3 del 21 gennaio 2016 sono statepubblicate le “Procedure per l’accertamentodegli adempimenti relativi alla formazione allasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cuial D.Lgs. 81/08”.Tale documento, redatto dal gruppo di lavororegionale “Vigilanza sulla formazione allasicurezza” è stato approvato conDeterminazione n. 712 del 02 novembre2015 della Direzione Sanità della Regione.Il mondo della formazione in materia disicurezza sul lavoro ha subito, negli ultimianni, numerosi e significativi interventi daparte del Legislatore che con una serie diprovvedimenti ha inteso disciplinare (o ri-disciplinare) i percorsi formativi relativi asoggetti destinatari di obblighi prevenzionisticio incaricati di svolgere determinate mansioniritenute particolarmente a rischio.Si citano, a titolo esemplificativo: gli Accordi21 dicembre 2011 inerenti la formazione deilavori, dirigenti e preposti e dei datori dilavoro che intendono svolgere direttamentei compiti di prevenzione e protezione dairischi; l’Accordo 22 febbraio 2012 relativoall’individuazione delle attrezzature di lavoroper le quali è richiesta una specificaabilitazione degli operatori, nonché lemodalità per il riconoscimento di taleabilitazione; il decreto interministeriale 6marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazionedella figura del formatore; ecc.Ci si aspetta, per il futuro, l’emanazione dialtri provvedimenti analoghi alcuni dei qualisembrerebbero in dirittura d’arrivo, come adesempio il nuovo accordo sui percorsididattici/formativi di ASPP e RSPP.Gli obblighi di formazione imposti dalla leggee gli emanati od emanandi provvedimenti dipuntualizzazione delle modalità di erogazionedi tale formazione hanno inevitabilmenteattirato le attenzioni del mercato, facendonascere non pochi “soggetti formatori” osedicenti tali, non sempre e non tuttirigorosamente ligi al rispetto delle regole.Certamente il Legislatore non è statoparticolarmente brillante sul piano dellasemplificazione delle regole, prova ne sia lafrettolosa emanazione del provvedimentonoto tra gli addetti ai lavori come “Lineeapplicative” del 25 luglio 2012 con il quale sifornivano chiarimenti sull’applicazione degli

accordi 21 dicembre 2011 cheevidentemente non erano così chiari inorigine. Non solo, ma alcuni parametri chesarebbe stato auspicabile mantenerecostanti per tutti i corsi di formazionedisciplinati (in tempi recenti e meno recenti)spesso variano da un corso all’altro (unesempio su tutti il numero massimo deipartecipanti), contribuendo ad ingenerareconfusione. Non è quindi improbabile, proprioapprofittando della confusione, assistere aforzatura delle regole più o meno spinte finoad arrivare alle estreme conseguenze: ècapitato che nel corso di accertamenti, organiispettivi si imbattessero in veri e propri“attestatifici”, organizzazioni senza scrupolidisposte a rilasciare attestati, spesso tramitela rete, esclusivamente in cambio dicompenso.La sopra richiamata “confusione” costituisceinevitabilmente una difficoltà anche per gliOrgani di Vigilanza chiamati alle verifiche edagli accertamenti del caso in forzadell’articolo 13 del decreto 81.Proprio in quest’ottica è nata l’idea di metterea punto una sorta di linea guida con la qualeindicare, passo dopo passo, possibili percorsidi verifica circa la corretta erogazione dellaformazione, sia che gli accertamentiavvengano durante lo svolgimento dei corsi,sia che avvengano dopo la conclusione deglistessi. Nell’Allegato 1 vengonoschematicamente riportate delle schederiassuntive dei principali parametri inerentiogni corso di formazione preso inriferimento; l’Allegato 2 riporta uno schemadelle azioni da intraprendere in conseguenzadelle inadempienze accertate; in allegato 3è riportato un fac simile per la redazione direlazioni di non conformità. Il documento, pensato e prodotto come unnuovo strumento da mettere nella cassettadegli attrezzi degli ispettori delle ASL, è statopresentato ed illustrato agli stessi nel corsodi tre seminari svoltisi a Torino nel periodomarzo/maggio 2015, ed è disponibile sul sitodella Regione Piemonte, nell’area tematicadedicata alla sicurezza sul lavoro.

Resta un’ulteriore considerazione. Al di là deicompiti di vigilanza e controllo si ritiene siacompito dell’Ente pubblico, in questo casoRegione e ASL (proprie emanazioni),

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costituire un punto di riferimento e disupporto per tutti quei soggetti che,destinatari di particolari obblighi (si pensi inparticolare ai datori di lavoro) intendanosvolgerli nel migliore dei modi e soprattuttonel rispetto delle regole.

In questa direzione la Regione Piemonte haraccolto in un unico documento,onnicomprensivo e agevole da consultare,tutte le indicazioni utili alla progettazione,realizzazione e fruizione di diversi corsi diformazione previsti dalla normativa inmateria di igiene e sicurezza sul lavoro. Ildocumento, approvato dalla DGR n. 22-5962 del 17 giugno 2013 è stato aggiornatonel marzo 2014 ed è disponibile sul sito dellaregione al seguente link:

Tale documento, tra l’altro, fornisce inallegato i modelli fac-simile con i qualirilasciare gli attestati al termine dei vari corsidi formazione disciplinati e, altra cosaimportante, riporta l’elenco degli Enti Bilateralie degli Organismi Paritetici costituiti inPiemonte, ai quali il datore di lavoro devechiedere la collaborazione per l’effettuazionedella formazione ai lavoratori ed ai lororappresentanti.Ma la conseguenza più importante chescaturisce dal provvedimento richiamato èla creazione di specifici elenchi dei soggetti

formatori abilitati all’erogazione di ciascunodei corsi disciplinati. Tali elenchi, resi pubbliciin quanto disponibili e consultabili sul sitoregionale indicato, costituiscono un validoriferimento sia per i datori di lavoro nellanecessità di ricorrere a corsi di formazionesia per gli stessi organi di vigilanza in gradodi verificare l’accreditamento dei soggettiformatori ed erogatori dei corsi. In talielenchi, infatti, stilati ed aggiornati daun’apposita commissione regionale istituitaper la verifica dei requisiti dei soggettiformatori, sono ricompresi sia i soggettiformatori cosiddetti “autorizzati ope legis”e di volta in volta indicati nei variprovvedimenti nazionali, sia i soggetti abilitatia seguito di speciale accreditamentorilasciato dalla Regione.

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108

L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte adotta da diversi anni una politicadi trasparenza e di informazione in tema di prevenzione della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta sia ai cittadini che agli operatori del settore.

Di recente, la sezione del sito regionale dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro èstata rinnovata con l’inserimento dei seguenti contenuti:

- uno spazio informativo dedicato al Piano Regionale di Prevenzione- una nuova categoria Dati e sistemi di sorveglianza, articolata in quattro aree:

• Ditte e addetti• Infortuni e malattie• Sistemi di sorveglianza• Report attività

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/

Informazioni, documenti eatti di programmazioneregionali sulla sicurezza degliambienti di lavoro

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Io coltivo in sicurezza. Aggiornamentie novità.di M. Saltetti e E. Moretto (ASL CN2)

Come prassi consolidata dell’Asl CN2 Alba-Bra, anche nel 2015 si è tenuto il Convegnoin materia di sicurezza in agricoltura, “Iocoltivo in sicurezza….aggiornamenti enovità”, svoltosi l’11 dicembre 2015. Taleconvegno si inserisce nell’ambito dellacampagna di prevenzione degli infortuni inagricoltura, tra gli obiettivi individuati dai PianoNazionale e Regionale Agricoltura eSelvicoltura 2014-2018.

Nel seminario sono stati descritti i nuoviambiti d’intervento del Piano di attività 2014-2018:

- Evoluzione normativa e semplificazione:contributo a definizione e diffusione di indirizziapplicativi;- Attività di controllo: attrezzature agricole,allevamenti, impiego di prodotti fitosanitari,controllo sul commercio di macchine nuoveed usate;- Analisi del fenomeno infortunistico e dellemalattie professionali;- Informazione e comunicazione: campagned’informazione, quali i pieghevoli;- Buone Pratiche: promozione, produzionee implementazione.

Si è discusso dei requisiti di sicurezza degliallevamenti bovini, suini come descritti nel“Documento tecnico per l’individuazione dellebuone prassi negli allevamenti bovini e suini”e la relativa nuova scheda di sopralluogo.

Uno spazio particolare è stato riservato allenovità introdotte dal PAN – Pianod’Azione Nazionale sui Fitofarmaci: comecambia la formazione degli utilizzatori di agrofarmaci, i depositi dei prodotti e la relativanuova scheda di sopralluogo aggiornata.Infatti il PAN approvato con D.M, 22/01/2014 in applicazione della direttiva 2009/128/CE e del D.Lgs 150/12 (Uso sostenibile

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dei pesticidi), prevede adempimenti a caricodelle aziende agricole al fine di forniresicurezza degli operatori, qualitàdell’ambiente, salubrità dei prodotti eriduzione dei costi produttivi. Il piano siprefigge di far acquisire un utilizzo di prodottifitosanitari sempre più compatibile esostenibile da un punto di vista ambientale esanitario, individuando nella formazione ilmezzo più idoneo per una crescitaconsapevole dell’azienda agricola. Perpromuovere un uso sempre più consapevoledei Prodotti Fitosanitari è introdotta la figuradel consulente, sia in materia di usosostenibile dei PF sia sui metodi di difesaalternativi, che dal novembre 2015 prevedequale requisito obbligatorio il conseguimentodel certificato di abilitazione alla consulenza.Questa figura va a dialogare con il venditoreed ancor più con l’utilizzatore dei prodottifitosanitari per i quali sono state aggiornatele modalità di rilascio e rinnovo dei “patentini”.Partendo da una rimodernizzazione degliagrofarmaci, passando attraverso gliaggiornamenti introdotti dal regolamentoCLP, si arriva alla valorizzazione della difesaintegrata, quale metodica di difesafitosanitaria privilegiata (nonché obbligatoriadal 1/01/2014). Pilastro imprescindibiledell’impiego sostenibile dei PF è la verifica

www.aslcn2.it/prevenzione/prevenzione-e-sicurezza-degli-ambienti-di-lavoro

dell’efficienza delle attrezzature perl’irrorazione dei PF stessi. A questo propositoil PAN stabilisce un calendario (a partire del26/11/2016) in base al quale le macchineirroratrici vengono sottoposte a verifica dicorretto funzionamento.

Argomento sempre degno di attenzione èstato quello relativo al’aggiornamentosull’adeguamento delle macchine agricole etrattrici.Da evidenziare che nell’aggiornamento2014 delle Linee Guida Inail“Installazione dei dispositivi diprotezione in caso di ribaltamento neitrattori agricoli o forestali” vi è contenutaun’importante novità per i mezzi utilizzatisulle nostre colline: la possibilità d’installare idispositivi a quattro montanti a profilocompatto (i CROPS), che agevolano l’utilizzodelle trattrici sotto chioma.Sempre per quanto riguarda l’utilizzo delletrattrici si è fatto un focus in meritoall’obbligo di revisione ed alla formazionedegli utilizzatori, fornendo indicazioni circale tempistiche in vigore al momento.

Inoltre sono state fornite indicazioni circa ilreperimento di materiale informativo utile alsettore, soprattutto quello relativoall’adeguamento ed alla manutenzione delletrattrici agricole.

Sul sito dell’Asl CN2 Alba-Bra si possonotrovare gli atti del convegno.

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Notizie in primo pianoa cura della Redazione

Tra gli ultimi interpelli pubblicati nel sito del Ministerodel Lavoro e delle Politiche sociali, si segnalano iseguenti:Interpello n. 13/2015Con l’Interpello n. 13/2015, la Commissione pergli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha datorisposta ad una istanza, presentata dall’IstitutoNazionale Previdenza Sociale, in meritoall’esonero del Medico competente dallapartecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori(art. 37 del D.lgs. 81/08 e ASR del 21/12/2011).La Commissione Interpelli ritiene che il Medicocompetente debba essere esonerato dallapartecipazione ai corsi di formazione previstidall’art. 37 del D.lgs. 81/08, in quanto le nozioni,le conoscenze e le procedure, previste nelprogramma di tali corsi, sono già in possesso delMedico competente, in relazione al ruolo rivestitoin ambito aziendale nonché in relazione allaformazione acquisita ai sensi dell’art. 38, comma3, del D.lgs. 81/08.Interpello n. 14/2015Con l’Interpello n. 14/2015, la Commissione pergli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha datorisposta a tre quesiti, presentati dal ConsiglioNazionale degli Ingegneri, relativi alla valutazionedel rischio da ordigni bellici inesplosi.In merito al primo quesito, la CommissioneInterpelli ha precisato che la valutazione del rischioinerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deveintendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasiprofondità e tipologia, come espressamenteprevisto dall’art. 28 del D.lgs. 81/08.In merito al secondo quesito, la Commissioneha precisato che la valutazione del rischioderivante da ordigni bellici inesplosi deve esseresempre effettuata dal coordinatore per lasicurezza, nell’ambito del Piano di Sicurezza eCoordinamento (PSC), qualora in cantiere sianopreviste attività di scavo, utilizzando le seguentifonti di informazioni:- fonti bibliografiche di storia locale- fonti conservate presso archivi di Stato- fonti del Ministero della Difesa- stazioni dei Carabinieri- aerofototeca nazionale di Roma- vicinanza a infrastrutture strategiche- altre bonifiche già effettuateoppure- attraverso un’analisi strumentale.In merito al terzo quesito, la Commissione haprecisato che non esiste al momento alcunamappatura ufficiale comprensiva di tutte le areedel territorio nazionale interessate dalla possibilepresenza di ordigni bellici.

Interpello n. 15/2015Con l’Interpello n. 15/2015, la Commissione pergli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha datorisposta ad una istanza, presentata dalla RegioneMarche, in merito ai corsi di aggiornamento perRSPP, con la quale si chiede se nel caso diriconoscimento di crediti professionali e formativipregressi di cui al punto 2.6 dell’ASR del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008di almeno il 20 % delle ore previste dal percorsodi aggiornamento per uno specifico macrosettore,ma con completamento nel quadrienniosuccessivo dell’intero percorso formativoprevisto, implichi l’annullamento dell’interopercorso formativo.La Commissione Interpelli ha precisato che, inanalogia a quanto precisato nell’Accordo StatoRegioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo“La formazione del RSPP”, la mancata frequenzaad almeno il 20 % delle ore previste dal percorsodi aggiornamento per uno specifico macrosettoreentro il 14/02/2008, comporta l’impossibilità daparte del R-ASPP di poter esercitare i propricompiti solo fino all’avvenuto completamento del20 % delle ore previste.

E’ possibile consultare le risposte complete ai quesitipresentati alla Commissione Interpelli nella Sezionededicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro del sitodel Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/

Infine, buone notizie per i ciclisti. La legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale perpromuovere misure di green economy e per ilcontenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13/2016, hamodificato l’articolo 2 del DPR 1124/1965 “TestoUnico in materia di assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,integrandolo come segue: «L’uso del velocipede,come definito ai sensi dell’articolo 50 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali,intendersi sempre necessitato».Pertanto, i casi in cui l’evento infortunistico siverifichi a seguito dell’uso della bicicletta sarannoconfigurabili come infortunio in itinere, salvo quellioccorsi, tra gli altri, durante la deviazione delnormale percorso di andata e ritorno dal luogodi abitazione a quello di lavoro o per l’uso di alcolici,psicofarmaci e stupefacenti, come indicatonell’articolo 12 del D.lgs. 38/2000.