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XXXIV Congresso Nazionale Forense Catania, 4, 5 e 6 ottobre 2018 Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE La proposta del MOVIMENTO FORENSE

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XXXIV Congresso Nazionale ForenseCatania, 4, 5 e 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione

LA RIFORMA DELCODICE DI PROCEDURA CIVILE

La proposta delMOVIMENTO FORENSE

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MOZIONE N. 1

Mozione per consentire la fruibilità del patrocinio a spese dello Stato incondizioni di eguaglianza di trattamento di tutti gli aventi diritto con

precisazione del criterio delle tipologie di reddito da imputare per la verificadella soglia di ammissione e con l’uniformazione della modulistica per la

presentazione della domanda

Premesso che• l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'Articolo II-107 dellaCostituzione Europea, prevede che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficientiè concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurareun accesso effettivo alla giustizia";

• la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo UnicoSpese di Giustizia" (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti;

• l'art. 76 del DPR 115/2002 prevede, appunto, che la difesa pagata dallo Stato siagarantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito, che però spesso èdifficile individuare correttamente;

• invero la norma citata così recita:“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai finidell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, nonsuperiore a euro 11.528,41.2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge ocon altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nelmedesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditiche per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) oche sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad impostasostitutiva…… (omississ)”;

• purtroppo i soggetti che ammettono in via anticipata i richiedenti (Consiglidell’Ordine degli Avvocati in particolare) non computano correttamente il tettoreddituale, ritenendo sovente di attenersi all’importo numerico senza l’imputazionedegli oneri deducibili, ovvero individuando redditi superiori che inibisconol’ammissione a soggetti in realtà aventi diritto;

• ciò accade nonostante:• la lettera della norma e la presenza di apposita risoluzione dell’Agenzia delle

Entrate (n. 15/E del 21 gennaio 2008) che individuano tale reddito definendolo

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come “imponibile” (si veda http://www.slideshare.net/Shapur/definizione-reddito-per-gratuito-patrocinio-risoluzione-n-15e-roma-21-gennaio-2008);

• la sentenza della Corte di Cassazione della III sezione penale del 23 marzo-28aprile 2011 n. 16583 (si veda http://www.avvocatogratis.com/2013/06/la-cassazione-spiega-quale-reddito-utilizzare-per-lammissione-al-gratuito-patrocinio/);

• infatti, l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento al redditoimponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elencaanche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione dellimite di reddito in discussione;

• l’Agenzia delle Entrate, nel fornire tale parere - orientato ad un’interpretazionestrettamente letterale della norma - fa presente che l’art. 3 del TUIR - nel disciplinarela base imponibile ai fini fiscali - prevede che “l’imposta si applica sul redditocomplessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al nettodegli oneri deducibili indicati nell’art. 10”;

• per queste ragioni, l'avvocatura - anche su impulso di associazioni di attivisti laici eforensi - aveva già rilevato il problema, ponendola all’attenzione di questa massimaassise del Congresso Nazionale Forense; l’11 ottobre 2014 a Venezia, un'assembleapressoché unanime aveva approvato la mozione politica n. 32 chiedendo - tra l’altro -di precisare che il tetto reddituale previsto per l’ammissione al gratuito patrociniodovesse considerarsi al netto degli oneri prededucibili ammessi per legge (si vedano ilink alla mozione n. 32: www.oua.it/Documenti/Mozione%20n¯32.pdf ehttp://www.avvocatogratis.com/2014/10/mozione-n-32-il-congresso-forense-approva-la-richiesta-interventi-urgenti-per-i-cittadini/);

• dopo il Congresso di Venezia, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si è fatto caricodella sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali e ha chiesto in 2distinte delibere agli organi politici di intervenire con gli opportuni provvedimenti perprecisare che il predetto tetto reddituale per l’ammissione al beneficio sia daconsiderarsi al netto dei componenti negativi del reddito e degli oneri deducibiliammessi per legge;

• i citati deliberati OUA possono essere letti ai seguenti link:• http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=13455• http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_PROF_15oua_s.pdf• http://www.slideshare.net/Shapur/istanza-oua-a-ministero-giustizia-

adeguamentogratuitopatrociniointerventiurgenti• la richiesta di OUA ha generato la presentazione, fra la fine di giugno ed il mese di

luglio 2015, di ben 3 interrogazioni parlamentari (1 al Senato e 2 alla Camera) daparte di parlamentari di diversi schieramenti, che si possono consultare ai seguentilink:

• http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&highLight=1

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• http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile=6&highLight=1

• http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&highLight=1

• a quelle si è aggiunta anche la conforme istanza dell’Unione Triveneta degli OrdiniForensi (formata dai 14 Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Trieste, Trento,Bolzano, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Pordenone, Udine,Gorizia e Rovereto: si veda il deliberato dell’Unione Triveneta al seguente link:https://drive.google.com/file/d/0B7GnN9WMYcb8Mnc1Tk50MHM3bXE4dEwybDhfNXplSnFGZ2E4/view?usp=sharing);

• successivamente, il ministero è intervenuto accogliendo l’ulteriore richiesta di OUArelativa all’adeguamento ex lege della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinioa spese dello Stato, che è così passata da € 11.369,24 a € 11.528,41, consentendo adalmeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere albeneficio di Stato;

• la richiesta di precisazione per la determinazione del tetto reddituale è stataevidenziata anche nel corso del Focus sul Patrocinio a spese dello Stato svoltosi il 26novembre 2015 durante la Conferenza Nazionale dell’Avvocatura di Torino, comerisulta dal documento di sintesi dei lavori (punto 4: si veda il relativo documento aquesto link: http://www.slideshare.net/Shapur/documento-finale-focus-oua-sul-patrocinio-a-spese-stato);

• quanto richiesto da tutte le componenti dell’Avvocatura e dalle rappresentanzeparlamentari appare anche conforme al “Documento Programmatico sulla difesad’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato”, già sottoscritto il 14 maggio 2014 dalMinistero di Giustizia, da OUA, CNF, Cassa Forense, UCPI, AIGA, UNCM e AIAF (punto9: si veda http://www.slideshare.net/Shapur/documento-programmatico-difesa-dufficio-patrocinio-a-spese-dello-stato);

• a rendere opportuno ed urgente un intervento chiarificatore contribuisce anche unrecente arresto della giurisprudenza amministrativa in ambito diverso ma collegato e,segnatamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 842 del 29 febbraio 2016, la qualeha precisato come nel reddito imponibile ai fini ISEE non si debbano tenere in conto itrattamenti indennitari percepiti dai disabili perché “… ricomprendere tra i redditi itrattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilitàalla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed itrattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, mauna "remunerazione" del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole …(oltre che) … in contrasto con l'art. 3 Cost.” (la sentenza è qui consultabile:https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Docu

mentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q );• è entrata in scena, così, un’ulteriore variabile fonte di maggiore incertezza nella

determinazione del reddito da computare ai fini dell’ammissione al beneficio;

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• ad oggi, appare quindi necessario un intervento formale finalizzato a precisaredefinitivamente quale sia il reddito di riferimento e, trattandosi di importo definitodalla stessa legge come “imponibile”, diretto ad affermare inequivocabilmentel’ammissibilità della decurtazione degli oneri deducibili, in ossequio alla recentissimasentenza della Corte di cassazione n. 34935/2016 depositata il 17 agosto 2016;

• per intervenire sul punto, dipanando ogni prassi non uniforme, sarebbe bastevoleuna circolare od una nota ministeriale che affermasse e ribadisse erga omnes icontenuti della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, dando così riscontro alle 3interrogazioni sopra citate;

• all’uopo, è stata presentata apposita istanza al ministero di Giustizia, che risulta giàall’attenzione del ministro Andrea Orlando e dei sottosegretari Migliore e Chiavaroli(il testo integrale approvato da OUA e trasmesso agli uffici lo si trova al link di seguitoindicato:https://docs.google.com/document/d/1QiSmKpaMiYwvLqRv9gV3e0q21lJiYxPUKRyQ_Kf9rYA/edit);

considerato che• oggigiorno è spesso difficile ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto i

soggetti richiedenti incontrano differenti interpretazioni sul contenuto esattodell’istanza da presentare e sulla documentazione da allegare, così vedendosi a volteescludere l’accesso al beneficio per mere questioni formali, variabili da foro a foro;

• la Commissione delle Comunità Europee, con decisione del 26 agosto 2005 inapplicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, ha provveduto ad elaborare unamodulistica conforme a standard unitari per tutti i paesi comunitari, adottando unformulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato (iltesto integrale del documento comunitario lo si trova al link seguente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0630&qid=1471511318383&from=IT);

• già il 9 novembre 2004 la stessa Commissione aveva emanato una decisione con cuiera stato adottato un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, inapplicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso allagiustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minimecomuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie [notificata con ilnumero C(2004) 4285]: il testo integrale del documento comunitario lo si trova al linkseguente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0844:IT:HTML;

• successivamente è stato definito in sede comunitaria il formulario di presentazionedelle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso altro Statomembro ed in tale sede si tiene conto di tutti i requisiti previsti per l’ammissione inaltre realtà comunitarie disancorate dal mero parametro del reddito imponibile delrichiedente e dei suoi conviventi (il testo integrale del documento comunitario lo sitrova al link seguente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?

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qid=1471511318383&uri=CELEX:32015Q0618%2802%29);• il percorso europeo palesa i risultati positivi di una uniformazione dei termini e delle

modalità di individuazione dei requisiti per la proposizione della domanda diammissione al beneficio e per l'accertamento dei requisiti anche formali che nepermettono l'accesso;

• appare quindi possibile definire gli standard minimi per la presentazione delladomanda avanti gli uffici italiani, in ragione dei requisiti richiesti dalla disciplinanazionale.

• le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto, unitamenteal cronico ritardo nel pagamento dei compensi liquidati in loro favore, ha sempredisincentivato gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’elenco speciale deidifensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

• al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza,ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati,appare necessario consentire il superamento della difficoltà dell’impianto burocraticodi ammissione al beneficio, definendo standard uniformi che impediscanotrattamenti ingiustamente differenziati a seconda degli uffici interpellati.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché

1. Venga emanata nota o circolare ministeriale che precisi il tetto reddituale perl’ammissione indicando con precisione e chiarezza la definizione di ogni reddito daimputare e segnalando in particolar modo la computabilità o meno delle renditeINAIL e delle indennità di invalidità e per disabilità, nonché evidenziando che taleimporto è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.

2. Venga emanata nota, circolare ministeriale o altra comunicazione ministeriale chedefinisca ed imponga uno standard nazionale unico per la modulistica per l’inoltrodella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conformità a quellidella Comunità Europea.

3. Prevedere anche con richiamo al codice di procedura civile che vi sia una verificaperiodica delle redditualità da includere nel tetto per l’ammissione al patrocinio aspese dello Stato.

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MOZIONE N. 2

Mozione per l'attribuzione agli Ordini Forense di poteri in procedure dipignoramento “in proprio” e di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c.

Premesso che• L'introduzione di due istituti quali il pignoramento in proprio da parte degli avvocati

e la possibilità di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. da parte degli ordiniforensi è finalizzata da un lato ad ampliare le attribuzioni degli avvocati nel processodi esecuzione civile, con massima garanzia di competenza e tutela dei diritti degliinteressati, e dall’altro a rendere più agevole e snella, oltre che meno dispendiosa,l’esecuzione dei pignoramenti, da sempre disagevole.

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• È opportuno porre all’attenzione di tutti i Colleghi che, al fine della conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge 27.6.2015 n. 83 (misure urgenti in materiafallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamentodell’amministrazione giudiziaria), erano stati presentati due emendamenti (eprecisamente A.C. 3201 n. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4) che prevedevano i due seguentiistituti:1) c.d. «pignoramento in proprio» (clicca qui): estensione delle facoltà di cui allaLegge 21.1.1994 n. 53 (c.d. legge sulle “notifiche in proprio”) anche ai pignoramentiche si eseguono mediante notificazione di un atto (es. pignoramento presso terzi,pignoramento immobiliare, nuovo pignoramento automobilistico, pignoramento dinavi ed aeromobili, di quote sociali, di titoli di proprietà industriale);2) estensione agli Ordini circondariali forensi della facoltà di accesso alle banchedati ex art. 492 bis c.p.c. (clicca qui)

• Tali emendamenti non sono stati accolti, non essendovi stato nemmeno il tempo dicoinvolgere le rappresentanze istituzionali ed associative dell’Avvocatura.

• Ciò non toglie tuttavia che l’iniziativa debba essere coltivata e reiterata,rappresentando certamente innovazioni di grande utilità per l’Avvocatura.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

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dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che dia dette funzioni e ruoliall’avvocatura.

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MOZIONE N. 3

Mozione per la proposta di modifica dell’art. 474 c.p.c. per conferire valore dititolo esecutivo alle transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli

avvocati

Premesso che• è sempre più frequente che le controversie si concludano con atti transattivi frutto

dell’attività di mediazione e dell’assistenza degli avvocati;• appare conforme a criteri di equità e di celerità nell’ambito della tutela dei diritti dei

cittadini, in caso di mancato adempimento di tali atti transattivi, individuare unpercorso agevole per l’esercizio dei diritti della parte adempiente;

• in tale prospettiva, si propone di attribuire natura di titolo esecutivo a tali attitransattivi secondo il modello che segue:

Art. 474 c.p.c. Titolo esecutivoL'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per undiritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi:1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisceespressamente efficacia esecutiva;2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme didenaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali lalegge attribuisce espressamente la stessa efficacia;3) le transazioni, sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati purché dalcontratto risulti in modo espresso e non equivoco la volontà delle parti diconferire allo stesso efficacia di titolo esecutivo, e con esclusione degli attisoggetti a pubblicità immobiliare o commerciale i quali costituiscono titoloesecutivo solo se ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dallalegge a riceverli;4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ariceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che invirtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma. Il precettodeve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma,delle scritture private autenticate e delle transazioni di cui al numero 2) del secondocomma.

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Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che dia dette funzioni e ruoliall’avvocatura.

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MOZIONE N. 4

Mozione per agevolare la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni

Premesso che• sta emergendo una rilevante problematica in tema di notificazioni, in relazione al

fatto che non tutti i soggetti obbligati per legge a munirsi di indirizzo di PostaElettronica Certificata (PEC), ottemperano all’obbligo (non essendo sanzionati);

• ciò comporta che il mittente, magari incalzato da termini di prescrizione e/odecadenza, possa vedersi costretto ad estenuanti ed improbabili ricerche, di Comunein Comune (con conseguente perdita di tempo e di denaro), fino a giungere sovente acomunicazione di irreperibilità;

• la conseguenza è un grave pregiudizio alla certezza del diritto, perché in tal modomaturano prescrizioni e decadenze;

• inoltre è una inaccettabile vessazione posta a carico di chi ha il DIRITTO di eseguireuna comunicazione legale, giudiziale o stragiudiziale, che sia;

• è pertanto assolutamente necessario che venga perseguito, con maggiore incisività,l’obiettivo di dotare tutte le imprese di indirizzo PEC.

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Inoltre si formulano le proposte seguenti:1. Mancata Consegna (per causa del destinatario) assimilabile al rifiuto dell’atto

• Che in caso di soggetti obbligati per legge a dotarsi di indirizzo di posta elettronica dacomunicare ai pubblici elenchi (Registro delle Imprese / ReGIndE / INIPEC), in caso dimancata consegna della raccomandata PEC (o dell’atto notificato a mezzo PEC)spedito all’indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti, la raccomandata/attosi intendono ricevuti, ai fini dell’interruzione della prescrizione e/o decadenza, daldestinatario a far data dalla ricevuta di mancata consegna, salvo che costui provi chela mancata consegna è dipesa da fatto imputabile al mittente.

• (NB) Ai fini delle notificazioni, inoltre, sarebbe opportuno prevedere un sistema dinotificazioni a mezzo PEC presso la Camera di Commercio, ex artt. 140 e 143 c.p.c.apposta per imprese (persone giuridiche / società di persone / imprenditoriindividuali), e presso gli ordini professionali per i professionisti iscritti agli albi.

2. Modifica dell’art. 145 C.P.C.• Si propone l’aggiunta del seguente COMMA (4):

“La notificazione al legale rappresentante della persona giuridica o della società non

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avente personalità giuridica, agli amministratori, ai sindaci, ai soci solidalmenteresponsabili con una società di persone, può essere eseguita presso la sede legaledella persona giuridica o della società non avente personalità giuridica, anche pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della medesima risultante da pubbliciregistri”.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che porti alla predettariforma.

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Mozione n. 5

Mozione per attribuire la possibilità di avvalersi di guardie giurate in ausilioagli ufficiali giudiziari nell'ambito delle procedure esecutive

Premesso chele esecuzioni in Italia sono estremamente rallentate a causa delle cronica indisponibilità nonsolo degli Ufficiali Giudiziari, ma anche e soprattutto della Forza Pubblica. L’esecuzione diuno sfratto può richiedere anni;

si proponela sostituibilità della Forza Pubblica con Guardie Giurate, a scelta ed a spese di chi procedecon l’esecuzione. È importante precisare che la titolarità e la responsabilità dell’esecuzionerimarrebbe sempre in capo all’Ufficiale Giudiziario che deve essere fisicamente presentedurante le operazioni (delle quali, peraltro, è tenuto a redigere processo verbale). Pertantonon vi è alcun pericolo di abusi nel caso egli venga assistito da una Guardia Giurata inveceche da un Agente di Polizia.Eventualmente si potrebbe riflettere sull’opportunità di subordinare l’abilitazione delleGuardie Giurate ad assistere gli Ufficiali Giudiziari durante le operazioni esecutive, ad unpercorso formativo ad hoc con rilascio di apposito attestato.Le dette guardie giurate dovranno appartenere ad un albo speciale ed in possesso deirequisiti previsti nel nostro ordinamento per poter svolgere l'attività delegata alla streguadelle forze dell'ordine. A tal proposito dovrà essere approvata una legge ad hoc che prevedadetto requisiti.

Ad ogni modo, i vantaggi di una simile soluzione sono evidenti, in quanto:1. Si velocizzerebbero le procedure esecutive, consentendo una più agevole

calendarizzazione delle stesse;2. Il costo dell’intervento della Guardia Giurata graverebbe unicamente sull’esecutante

(che si potrà rivalere sull’esecutato, e ciò deve essere espressamente previsto);3. Si tratterebbe di un’alternativa volontaria, e quindi rimarrebbe ferma la possibilità di

richiedere l’assistenza della Forza Pubblica;4. Infine, si noti che questa proposta, anch’essa priva di costi per l’erario, oltre a liberare

risorse della Forza Pubblica a cui potranno rivolgersi i cittadini meno abbienti,consentirebbe anche l’incremento del lavoro per le Agenzie di Vigilanza,contribuendo almeno in parte a rimettere in moto un piccolo settore dell’economia.

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Mozione n. 6

Mozione per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure delprocesso esecutivo mobiliare

Premesso che1. La procedura esecutiva mobiliare, spesso avente ad oggetto beni di valore modesto, è

invero troppo farraginosa, ricca di istanze obbligatorie, che appesantiscono inutilmente illavoro sia degli avvocati, che del Giudice e delle cancellerie.

2. Sarebbe davvero opportuno procedere ad una consistente opera di semplificazione, sullabase delle seguenti linee guida:• Richiesta di pignoramento trasmissibile agli Ufficiali Giudiziari a mezzo PEC / online;• Verbale di pignoramento positivo/negativo trasmesso da gli Ufficiali Giudiziari alcreditore (presso l’Avvocato) a mezzo PEC, con documento firmato digitalmente, chepotrà essere stampato e certificato come conforme direttamente dall’Avvocato;• Il creditore potrà iscrivere a ruolo la procedura esecutiva con unico atto in cui chiederàvendita ed assegnazione del ricavato senza altre formalità;• La vendita dei beni potrà essere eseguita dall’IVG anche con modalità interamentetelematiche, con bacheca fotografica dei beni online (visionabili dagli acquirenti agli oraridi apertura dell’IVG), ed offerte gestite telematicamente.

3. Le anzidette misure permetterebbero di abbassare il costo dei diritti d’asta ed evitare alcreditore inutili e costosi adempimenti come la pubblicazione dell’incanto nei quotidiani.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che attui la predetta riforma.

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Mozione n. 7

Mozione per la semplificazione del processo di opposizione all'esecuzionecon individuazione della competenza giurisdizionale unica del Giudice

ordinario

Premesso che• Attualmente avverso un provvedimento esecutivo, ad esempio una cartella esattoriale(oppure una ipoteca o un fermo amministrativo su motoveicolo o autovettura iscritti dalConcessionario Equitalia), è necessario fare tante opposizioni per quanti sono i diversi giudicicompetenti a conoscere del credito portato dal titolo stesso. Quindi, sempre continuandocon l’esempio sopra citato, capita di dover impugnare una stessa cartella esattoriale in parteinnanzi alla Commissione Tributaria, in parte innanzi al Giudice di Pace, in parte innanzi alTribunale a seconda della natura del credito vantato dalla PA (sanzione amministrativa otributo).• Ciò comporta una moltiplicazione di costi, ed una moltiplicazione del contenzioso, anchein punto di competenza. Si propone quindi di unificare la competenza del giudicedell’opposizione all’esecuzione, individuandola nel Giudice Ordinario.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che intervenga in modificadel processo e della disciplina che lo regola con le modalità sopra descritte.

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Mozione n. 8

Mozione per la l’attribuzione ai commercialisti della facoltà di rilasciaredichiarazione di autenticità delle scritture contabili per l’emissione del

decreto ingiuntivo

Premesso che• Ex art. 634 c.p.c., comma 2, il creditore quando chiede al giudice l’emissione di un decretoingiuntivo, deve allegare, ad esempio, oltre alle fatture non pagate, anche un estrattoautentico delle scritture contabili dalle quali risulti l’annotazione delle fatture stesse.• Tale autenticazione oggi viene fatta esclusivamente dal Notaio e costituisce per le impreseun costo ulteriore.• La proposta più attuabile per snellire la procedura senza rinunciare alle garanzie è quella diconsentire che il decreto ingiuntivo possa essere emesso anche sulla base di unacertificazione sostitutiva di conformità delle scritture contabili, la quale possa essereredatta direttamente dal Commercialista incaricato della tenuta di contabilità delcreditore.• Sarebbe anche auspicabile una modifica dell’art. 2215 Codice Civile, nel senso di estenderel’abilitazione alla bollatura o vidimazione delle scritture contabili (ove prevista) anche aiDottori Commercialisti (oltre che all’ufficio del registro ed al notaio).

Questa è la norma del codice di procedura civile con le modifiche proposte (le modificheproposte sono in grassetto):

Art. 634 c.p.c. - Prova scrittaSono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze epromesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisitiprescritti dal codice civile.Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni diservizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone chenon esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici dellescritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate evidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici dellescritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanzadelle norme stabilite per tali scritture. La conformità degli estratti delle scritturecontabili rispetto all’originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticitàrilasciata dal Dottore Commercialista.

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Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che intervenga in modificadel processo e della disciplina che lo regola con le modalità sopra descritte.

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Mozione n. 9

Mozione per l'introduzione dell'esenzione dalle spese di giustizia per leprocedure di recupero crediti per tutti gli Avvocati

Premesso che• la crisi economica sta sempre più falcidiando il mondo delle professioni e ciò accade

(oltre che per l’aumentare dei costi e degli oneri, pure fiscali, legati all’attivitàprofessionale) anche a causa della progressiva crescita degli insoluti, che colpisconocon sempre maggior incidenza i piccoli e medi professionisti;

• tutti gli indicatori dimostrano che oggi i professionisti sono titolari di redditi spessoinferiori a quelli percepiti dai lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli più bassi dellacontrattazione collettiva;

• non può tacersi come questo stato di crisi e di depauperamento dei livelli redditualidei professionisti sia imputabile anche a scelte politiche che, nel nome di un principiodi libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali,rendendo la figura del professionista indifesa ed alla totale mercé delle più spietatelogiche di mercato senza preservare la garanzia di un’attività professionale libera edindipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di una prestazione professionale ilcui compenso non sia soggetto in assoluto alla sola logica del massimo ribasso;

• anche per queste ragioni, il mancato pagamento del compenso professionale daparte del cliente è oramai diventato un elemento che incide gravemente sul redditodi molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti arinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e chenon sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale;

• il fenomeno sopra descritto sta assumendo proporzioni epidemiche, ed è certamenteuna delle principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia diprofessionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessafunzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire lasopravvivenza del lavoratore;

• peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce pure un dannoall’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito ècostituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte lespese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione (art. 54d.p.r. 917/1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale, sitraduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito daiva, imposta irpef ed eventuale ritenuta d’acconto;

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• ne consegue che il recupero del credito del professionista è interesse non solo dellavoratore, ma anche della collettività, e deve quindi essere sostenuto ed incentivato;

• una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (edanche di quelle dell’erario) consiste nell’estendere alle procedure giudiziali aventi adoggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscaleagevolato previsto per le controversie individuali di lavoro. In queste ultime, come ènoto vige il principio di gratuità delle spese processuali (legge n. 533/1973 art. 10),salvo che per l’onere di pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011anche per tali controversie), il quale contributo tuttavia è dovuto nella misura dellametà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, ed in ogni caso persistel’esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito (lordo efamiliare) inferiore al triplo del limite fissato per l’accesso al gratuito patrocinio (cfr.art. 76 d.p.r. 115/2002).

Altresì considerato che• la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un

diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità ericonoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.);

• nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato,anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione;

• è indubbio che il compenso per il professionista svolge la medesima funzione dellaretribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento della persona, lasua libertà, la sua dignità;

• la natura prevalentemente personale dell’esercizio della professione, peraltro,conferma la natura e funzione del compenso nei termini esplicitati, tant’è che lagiurisprudenza prevalente riconosce come vigente il principio di “equità delcompenso professionale”, presidiato nel lavoro subordinato dall’art. 36 Cost.;

• non vi è alcuna ragione, dunque, per non estendere le esenzioni e riduzioni dalpagamento delle spese processuali previste per le controversie di lavoro, alleprocedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, giacché soccorrela medesima ratio: un principio di tutela del lavoro, che non deve essere ostacolatoda oneri di natura economica;

• tale misura si rende tanto più necessaria, se si considera che nell’attuale contestoeconomico e sociale, i professionisti sono lavoratori deboli, in quanto privi diadeguati strumenti di sostegno al reddito (nonché di minimi tariffari a cui ancorare latutela del l’attuazione del principio dell’equità del compenso professionale sopramenzionato);

• peraltro, il professionista recuperando il credito legato al suo compensoprofessionale, agisce per il recupero anche degli oneri fiscali gravanti sul compensomedesimo, quali iva ed eventuale ritenuta d’acconto, ed inoltre, conseguendosoddisfazione del diritto, l’importo recuperato va ad aumentare il patrimonio

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fiscalmente imponibile del professionista stesso, così realizzando un beneficioall’intera collettività;

• quest’ultima considerazione, proiettata in prospettiva di ampio respiro, puòparalizzare la prevedibile eccezione alla presente proposta, legata al fatto che lastessa cagionerebbe un minor introito per l’erario: infatti, da un lato gli introiti deglioneri fiscali sul compenso professionali risultano prevedibilmente maggiori rispettoalle spese di giustizia connesse al recupero del credito medesimo, e dall’altro lato ilfenomeno diffuso di rinunzia del recupero del credito professionale (legato spessoalle spese di giustizia, troppo alte) cagiona all’erario la doppia perdita, dovuta allamancata riscossione sia degli oneri fiscali sul credito sia delle spese di giustizia;

• il fenomeno descritto si rivela tanto più fondato, laddove si considera che ilcompenso professionale spesso consiste in somme modeste, che quindi hanno unabuona probabilità di essere recuperate e di garantire così un afflusso nelle cassedell’erario del correlato prelievo di cui all’aliquota di competenza;

• pertanto, lo Stato ha tutto l’interesse ad incentivare il recupero del creditoprofessionale, e l’esenzione dalle spese di giustizia è solo apparentemente unosvantaggio per le le finanze dell’erario, in quanto ben maggiori (in termini economici)sono le convenienze che derivano dall’esito proficuo della procedura, esito come si èdetto, probabile data l’esiguità delle somme da recuperare;

• peraltro, per gli Avvocati con i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio aspese dello Stato vi sarebbe anche l'incentivo a provvedere al recupero in proprio deicrediti personali senza ricorrere al beneficio di Stato che altrimenti graverebbesull'Erario per la quota onorari liquidati se vi fosse la difesa da parte di altro avvocato.

Pare quindi necessario proporre • che venga esteso il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie

individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di creditiriguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professioneordinistica, entro la competenza di valore del Giudice di Pace.

• che all’uopo tutto ciò è possibile intervenendo su sole due norme della disciplinainerente il processo:

1. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «assistenzaobbligatorie, nonché» sono inserite le seguenti: «per controversie aventi aoggetto il recupero di crediti non superiori a € 5.000,00 riguardanti compensi,con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professioneordinistica, e».2. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, esuccessive modificazioni, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sonoinserite le seguenti: «nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allecause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a

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5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivantidall'esercizio di una libera professione ordinistica».

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Per l’effetto le modifiche normative porteranno ai seguenti articolati (le modifiche sonoevidenziate in grassetto e corsivo):1) Si propone di modificare l’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 nel seguente testo:

D.P.R. 115/2011 - ART. 9 (Contributo unificato) […]1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchéper controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a € 5.000,00riguardanti compensi, con accessori di legge e imposte, o rimborsi derivantidall’esercizio di una libera professione ordinistica, e per quelle individuali di lavoro oconcernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un redditoimponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultimadichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette,rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cuiall'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi allaCorte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13,comma 1.

2) Si propone di modificare l’articolo unico di cui alla legge n. 319/1958 nel seguente testo:LEGGE 2 aprile 1958, n. 319 - Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoroArticolo unicoGli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individualidi lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed iprovvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero dicrediti non superiori a € 5.000,00 riguardanti compensi, con accessori di legge eimposte, o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione ordinistica, gliatti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e dellamassima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché allecause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limitedi valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa odiritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione siaimmobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle proceduredi fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

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Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente e, ove possibile, anche prevedendo un espresso richiamo intal senso nel codice di procedura civile.

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Mozione n. 10

Mozione per la modifica dell’art. 2233 c.c. in combinato disposto con l'art. 91c.p.c.: liquidazione delle spese ed equo compenso per tutti gli avvocati

Premesso che• la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un

diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità ericonoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.);

• nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, come riconosciuto anche dallaCorte costituzionale, anche il lavoro autonomo, che è meritevole di tutela al pari dellavoro subordinato;

• è indubbio che anche il compenso del professionista svolge la medesima funzionedella retribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento dellapersona, la sua libertà, la sua dignità e consente lo svolgimento della funzione con lesue garanzie di libertà ed indipendenza del professionista che le eroga;

• la sostanziale deregulation sulla problematica degli accordi con i professionisti nonpuò giustificare nei fatti una violazione del dettato costituzionale, relegando ilprofessionista nella posizione di predestinato contraente debole, sul quale solo fargravare l’onere della erogazione di quella prestazione che sovente ha anche un ruolosociale;

• la natura prevalentemente personale dell’esercizio della maggioranza delleprofessioni, in particolare modo quella di avvocato, peraltro, conferma la natura e lafunzione del compenso nei termini esplicitati, tant’è che la giurisprudenza prevalentericonosce come vigente il principio di “equità del compenso professionale”, ritenutoapplicabile al lavoro autonomo dalla Corte costituzionale già a partire dalla sentenzan. 75 del 1964;

• invero, in successione all’eliminazione del sistema tariffario obbligatorio, iprofessionisti hanno subito una valutazione della loro professionalità nei soli terminidi risultanza economica, senza alcuna tutela dei vincoli e delle garanzie minime dellaprofessionalità, e - con particolare riferimento al mondo forense - della funzionesociale dell’Avvocatura;

• negli ultimi 4 anni i professionisti si sono trasformati in predefinito contraente debolenei confronti di grandi operatori e così sono esposti a sottoscrivere accordi economicilesivi della dignità e funzione professionale, in contrasto con i detti principifondamentali della nostra Carta Costituzionale;

• sovente tale situazione integra un vero e proprio abuso di dipendenza economica,

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che deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, nell’accezioneche il diritto comunitario ha inteso attribuire ai fini dell’applicazione delle regolecomunitarie di concorrenza, di qualsiasi attività che eserciti un’attività economica diofferta di beni e servizi su un determinato mercato;

• da tutto ciò consegue che la forza economica dei grandi operatori del mondodell’impresa ha spinto i professionisti in una posizione subordinata e, per gli avvocati,persino in una condizione tale da non essere più in grado di garantire l’autonomiadella difesa ove non si mantenga la capacità di libero svolgimento della funzionesociale della professione forense;

• per queste ragioni appare non prorogabile la definizione di un minimo giustocompenso (equo) ove per tale si intende un compenso proporzionato alla quantità ealla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e dellecaratteristiche della prestazione professionale;

• l’equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti ilavori ma una oggettiva esigenza per gli stessi percettori del servizio professionaleperché li mette al riparo da prestazioni di bassa qualità conseguenti alla ricercaspasmodica del prezzo più basso: invero l’incombente collasso economico del mondodei professionisti sta spingendo verso l’accettare proposte al limite della sostenibilitàfinanziaria delle stesse; si scatena così uno sfrenato abuso della concorrenza checonduce i soggetti più deboli come i newcomers (i professionisti da ultimo entrati nelmercato) ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazionedelle loro stesse prestazioni;

• per converso, la stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettivedeve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto trail costo e la qualità delle prestazioni;

• ad oggi, indice di riferimento dell’idonea valutazione minima del valore dellaprestazione professionale, comprensiva sia della corretta componente retributiva chedella determinazione incomprimibile dei costi necessari a sostenere l’erogazione,resta la liquidazione fatta dal giudice secondo i termini previsti dalla vigente disciplinaministeriale;

• pertanto, per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalitàdel giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, appare di garanzia ilriferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso. Si trattadi norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate comeintese “restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Cortedi giustizia ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, causeriunite C-532/15 e C-538/15).

Si propone, quindi una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compensoinferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo.La stessa iniquità deve dirsi per le ipotesi contrattuali nelle quali il professionista è inibito dal

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chiedere acconti od è obbligato, nel caso degli avvocati, a vedere retrocedere al cliente forte,parte delle proprie competenze maturate in soccombenza della controparte.Per l'effetto, da questa riforma deriva la nullità relativa delle clausole contrattuali inviolazione delle disposte tutele, ma eccepibile solo dal professionista, considerato qualeparte debole del contratto.Si tratta poi di nullità anche parziale perché non travolge per intero il contratto d'operaprofessionale, bensì ne invalida solo le disposizioni contrastanti con la tutela del compensodel professionista.

Va inoltre, a maggior tutela dell'equo compenso spettante all'avvocato, modificato l'art. 91c.p.c., inserendo uno specifico riferimento ad una liquidazione delle spese che tenga contodei parametri di cui all'art. 2233 c.c., come modificato.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone che:

venga modificato l’art. 2233 c.c.1) con l’aggiunta, al comma 2, delle seguenti parole:“e, per i professionisti iscritti ad Ordini o Collegi professionali, non sproporzionatarispetto ai valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione delcompenso in sede giudiziale, ove questi siano presenti.”2) con l’aggiunta, dopo il terzo comma, dei seguenti quattro commi:“Sono altresì nulli i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti cheprevedono la rinuncia da parte dei professionisti alle spese liquidate nel giudizio e poste acarico della parte soccombente.È altresì nulla qualsiasi pattuizione che precluda al professionista di chiedere ed ottenereacconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto delcliente.Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo operano a vantaggio del professionistaiscritto all’ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità delcontratto nelle altre sue parti.Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo non operano nei rapporti professionalidisciplinati dal codice del consumi.

venga modificato l'art. 91 c.p.c. con l'aggiunta dopo le parole «onorari di difesa» delleparole «con riferimento a quanto previsto dall'art. 2233 c.c.».

Verrà comunque previsto un articolo finale della presente proposta di legge per precisareche: “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica”.

In ragione di quanto argomentato e propostol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria

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tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente con il suddetto espresso richiamo nel codice di rito.

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Mozione n. 11

Mozione per l'aumento dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato

Premesso che1. l'articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 dellaCostituzione Europea, prevede che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficientiè concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurareun accesso effettivo alla giustizia";

2. la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo UnicoSpese di Giustizia" (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti;

3. l’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato - inparticolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del compensoprevisto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed apermanere nell’apposito elenco speciale, causando una oggettiva difficoltà per gliutenti a reperire la difesa con l’assistenza del beneficio;

4. infatti, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario espese del difensore”), si prevede in generale (con riguardo al processo penale, civile,amministrativo, contabile e tributario) che “l’onorario e le spese spettanti aldifensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento,osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superioriai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti edindennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazioneall’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della personadifesa.”;

5. ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore,dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia dipatrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile etributario “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e alconsulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”;

6. ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Liquidazionedell’onorario e delle spese al difensore di ufficio”), viene estesa al difensore d’ufficiola disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: “L’onorarioe le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misurae con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensidell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente leprocedure per il recupero dei crediti professionali”;

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7. è stato di recente introdotto l’art. 106-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico diparte e dell’investigatore privato autorizzato”), che in materia di patrocinio a spesedello Stato nel processo penale prevede che “gli importi spettanti al difensore,all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privatoautorizzato sono ridotti di un terzo”;

8. a seguito dell’inserimento di una previsione normativa (art. 106 bis del D.P.R.115/2002) che prevede una riduzione del compenso da liquidare in favore deldifensore penale in regime di gratuito patrocinio, è destinata a riaprirsi la questionedella disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa alla difesa dei nonabbienti negli altri tipi di processo (art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), esclusa inpassato dalla Corte Costituzionale (si veda l’ordinanza n. 270 del 19 novembre2012), ma ora da riconsiderare alla luce dell’alterazione di quell’equilibrio diinteressi di natura pubblicistica invocato dai giudici della Consulta per giustificare lariduzione dei compensi, allora prevista per le sole liquidazioni civili;

9. invero, “si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazionisostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso,mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplinacorrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile ladiscrezionalità del legislatore” (così Corte Cost., 28 ottobre 2004, n. 340);

10. tale compressione della difesa perimetrata a specifici ambiti processuali non trovaalcun riconoscimento di legittimità nelle più recenti argomentazioni della CorteCostituzionale, ove la stessa eleva il diritto di difesa a principio supremodell’ordinamento costituzionale dello Stato;

11. alla luce dell’introduzione della limitazione della liquidazione anche nel patrocinio aspese dello Stato nel processo penale (art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002), appareauspicabile un superamento delle precedenti pronunce e degli argomenti su cui sifondavano, riconoscendo così che la diversità degli interessi coinvolti nei due diversitipi di processo non comporta una minore dignità di quelli sottesi al giudizio civile,che può pure esso concernere diritti fondamentali della persona;

12. nel momento in cui è venuto meno il principio dell’intangibilità degli interessicoinvolti nel processo penale (attraverso la compressione del compenso per ildifensore in gratuito patrocinio anche in quel tipo di giudizi), appare opportunouniformare anche i criteri di liquidazione del compenso nei vari processi, atteso chela limitazione attualmente applicata al processo penale è diversa (e più contenuta)rispetto a quella operante nel civile ed anche nel caso di incarico penale di fiducia;

13. già nel corso del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, l’assemblea avevadeliberato una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione delcompenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare le disparità e leineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente;

14. tale deliberazione era stata fatta propria dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura

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che aveva elaborato una bozza di intervento normativo proponendola all’attenzionedella sfera politica e trovando interesse per l’introduzione di apposito disegno dilegge;

rilevato altresì che1. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. Min. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, il criterio

generale per le liquidazioni prevede solo che “il compenso dell’avvocato deve essereproporzionato all’importanza dell’opera prestata”;

2. in materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, l’art. 4, comma 1, delmedesimo D.M. (“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sedegiudiziale”) stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto dellecaratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, dellanatura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente,dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e difatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto deicontrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza cherisulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Ilgiudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazionedei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, odiminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento e’ di regola fino al 100per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”;

3. l’art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014 (“Parametri generali per la determinazionedei compensi”), operante in materia penale, prevede che “per le liquidazioni delleprestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato anorma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenzadegli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;

4. vi è dunque solo nella materia penale una specifica disposizione che regola laliquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,con la previsione di di criteri diversi da previsti per i giudizi civili, amministrativi,contabili e tributari;

considerato, quindi, che• dalla variegata ed equivoca normativa sopra menzionata emerge una disparità di

trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nelprocesso penale rispetto al difensore in regime di gratuito patrocinio nel processocivile, amministrativo, contabile e tributario;

• è palese l’incertezza interpretativa e la necessità di uniformità nel trattamento deldifensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile,amministrativo, contabile e tributario;

• rimanendo invariato il quadro normativo, appare probabile il rinnovo dell’eccezione

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di illegittimità costituzionale per denunciare la disparità di trattamento fra ilpatrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sedepenale;

• per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensoredei non abbienti in qualunque tipo di processo (penale, civile, amministrativo,contabile e tributario) è ragionevole tenere specifico conto della naturadell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto allaposizione processuale della persona difesa;

• le problematiche sollevate sono rilevanti ogni anno per svariate decine di migliaia diinteressati all’accesso al diritto di difesa.

Per le dedotte ragionisi propone che:

1. l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese del difensore”)sia sostituito dal seguente: “Il compenso e le spese spettanti al difensore sonoliquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffaprofessionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregiodell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valoredell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numeroe della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alladifficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e dellaquantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessariointrattenere con il cliente e con altri soggetti.”;

2. l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliariodel magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privatoautorizzato”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, siasostituito dal seguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario delmagistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzatosono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzioneè previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1,D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

3. l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario delmagistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia di patrocinio a spese delloStato nel processo ovile, amministrativo, contabile e tributario, sia sostituito dalseguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e alconsulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sulquale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria aisensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria

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tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente e, ove possibile, anche con espresso richiamo nei codici dirito.

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Mozione n. 12

Mozione per l'estensione del patrocinio a spese dello stato alle spese divendita giudiziaria dei beni pignorati

Premesso che1. l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo

47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 dellaCostituzione Europea, prevede che, "a coloro che non dispongono di mezzi sufficientiè concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurareun accesso effettivo alla giustizia";

2. la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo UnicoSpese di Giustizia" (D.P.R. 115/2002) negli art. 76 e seguenti;

3. allo stato, l’effettiva fruizione del beneficio non prevede la copertura delle spese divendita dei beni pignorati, che per l’effetto restano a carico del creditore procedenteanche se assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato;

4. infatti, ai sensi dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Effetti dell’ammissioneal patrocinio), in materia di patrocinio a spese dello Stato prevede che: “1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico dellaparte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario. 2. Sono spese prenotate a debito:a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nelprocesso tributario;b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblicaottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2);c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile eamministrativo;e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e),decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;f) i diritti di copia.3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sonoprenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non èpossibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali,o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni

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ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità dicustodia del bene sottoposto a sequestro.4. Sono spese anticipate dall’erario:a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli ufficie agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processofuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnicidi parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimentodell’incarico da parte di questi ultimi;d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nelprocesso civile;e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quellacompiuta nel processo civile;f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità ditrasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti diesecuzione a richiesta di parte.”;

6. il creditore non abbiente si trova pertanto scoperto da ogni suffragio previsto dall’art.24 della Costituzione per giungere all’effettiva realizzazione delle proprie ragioni conla vendita dei beni pignorati al debitore poiché la norma sopra citata non prevedeche fra i compensi prenotabili a debito (come ad esempio quelli di CTU e CTP, nonchédel Notaio) di cui al III comma vi siano anche le spese dell’Istituto di venditeGiudiziarie incaricato della vendita o di suo equivalente;

7. tale esclusione comporta l’esistenza di un vulnus ai diritti del creditore non abbienteperché la sua incapacità di sostenere i costi, a volte ingenti, della vendita giudiziaria,impedisce l’effettivo accesso alla fase conclusiva del processo esecutivo in pienaviolazione dei diritti garantiti dalla Costituzione;

8. tale limitazione lede anche il diritto della difesa a vedersi riconosciuta la liquidazionedell’attività processuale svolta fino al pignoramento perché la mancata venditaimpedisce ogni conclusione positiva del procedimento esecutivo ed il correlatoriconoscimento dei compensi dell’avvocato in regime di patrocinio a spese delloStato;

rilevato quindi che1. alla luce citata normativa è evidente la disparità di trattamento della posizione del

creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra posizione assistita con ilpatrocinio a spese dello Stato;

2. è palese la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore del creditorepignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra tutela processuale al medesimo nonabbiente garantita dall’ordinamento;

3. per permettere la liquidazione dei compensi professionali del difensore dei non

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abbienti nel processo civile è necessario consentire l’esito della procedura esecutivaassicurando la vendita dei beni debitori aggrediti;

4. alla luce di queste problematiche, appare altresì fondato attendersi venga sollevataeccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento censita;

5. l’attuale situazione impedisce il positivo esito di moltissime esecuzioni che vengonoabbandonate senza concludere la procedura di vendita, impedendo così allo stessoerario di ottenere il recupero di tutte le altre spese anticipate e/o prenotate a debito;

6. tutto quanto sopra svolto risulta rilevante ogni anno per svariate decine di migliaia diinteressati all’accesso al diritto di difesa.

Tutto ciò rilevato si propone che:si sostituisca il III comma dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spesedel difensore) con il seguente testo: “3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte eall’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso ditransazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sonoposte le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o perrevoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio ed alcompenso del soggetto al quale venga affidata la vendita giudiziaria, per lo svolgimento difunzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità dicustodia del bene sottoposto a sequestro.”

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 13

Mozione per l'introduzione di un unico rito per il processo civile semplificatomutuato dal processo del lavoro

Premesso cheÈ ormai opinione condivisa quella che ritiene necessario di riformare il sistema processualecivile prevedendo un unico rito per tutte le controversie ordinarie (di tribunale e corted’appello), e superando così (finalmente) la molteplicità dei procedimenti oggi previsti.

Una bozza della struttura potrebbe essere questa:1. Ricorso introduttivo come l’art. 414 c.p.c..2. Decreto giudiziale di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti (Il

Giudice deve emettere il decreto entro 5 giorni dal deposito. Tra la data diemissione del decreto e l’udienza di comparizione devono intercorrere non meno di120 giorni e non più di 150 giorni). Notifica del ricorso e del decreto a cura del ricorrente termine comparizione 80giorni.

3. Costituzione del convenuto(con deposito di comparsa di costituzione e risposta efascicolo) almeno 60 giorni prima dell’udienza a pena di decadenza dalle eccezionidi rito e di merito non rilevabili d’ufficio. Deve proporre a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali/domanda diautorizzazione alla chiamata di terzi, chiedendo in tale secondo caso il differimentodell’udienza (segue decreto giudiziale, se autorizza la chiamata del terzo, del giudicenel rispetto dei termini sopra detti per consentire al terzo la costituzione).

4. 30 gg prima dell’udienza le parti depositano memorie di precisazione/modificazionidelle domande/eccezioni/conclusioni già proposte ed indicano i mezzi di prova eproduzioni documentali (qui maturano le preclusioni istruttorie). In questa sede il ricorrente deve prendere posizione sulla domanda riconvenzionaleeventualmente avanzata dal convenuto, a pena di decadenza dalle eccezioni di rito edi merito non rilevabili d’ufficio e deve qui indicare i mezzi di prova ed i documentidi cui intende avvalersi in relazione alla domanda riconvenzionale (salvo che sianogià introdotti in giudizio).

5. 15 gg prima dell’udienza le parti depositano le rispettive repliche ed articolano laprova contraria.

6. UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI - Il Giudice, sulla scorta della conoscenzadegli atti e dei documenti sino ad allora depositati, tenta la conciliazione

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eventualmente facendo una proposta, il comportamento che le parti terrannorispetto a tale proposta potrà essere oggetto di valutazione al momentodell’emissione della Sentenza. Se la conciliazione non riesce il Giudice decidesull’ammissione delle prove e procede alla calendarizzazione del processo.

7. FASE ISTRUTTORIA, al cui esaurimento il Giudice dichiara chiusa l’istruttoria edassegna, su richiesta delle parti, un termine di 60 giorni per il deposito di memorieconclusionali e di precisazione delle conclusioni, ed un termine di ulteriore 20 giorniper il deposito delle repliche.

8. LE PARTI (una od entrambe) possono chiedere (nella memoria conclusionale o nellareplica) la fissazione di una UDIENZA per la discussione orale della controversia. IlGiudice provvede alla fissazione dell’udienza che deve essere tenuta entro 40 giornidal deposito delle repliche. Laddove lo ritenga opportuna, il Giudice può fissare taleudienza anche d’ufficio, sempre rispettando il termine detto.

9. SENTENZA entro 60 gg dal deposito delle repliche/dall’udienza di discussione orale.10. Tutti i termini previsti per le parti e per il Giudice devono essere perentori.

Ovviamente il modello potrà poi essere la base anche per i procedimenti speciali,con l’ovvio adattamento alle specifiche esigenze. dovrà essere adattato alle singolespecificità (es. cautelari).

tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 14

Mozione per la modifica dei requisiti per ottenere l'emissionedi un decreto ingiuntivo

Premesso che1. l’attuale disciplina della prova in materia di ricorso per decreto ingiuntivo appare

superata ed inadeguata a seguito delle intervenute modifiche delle norme correlate;2. appare necessario intervenire in aggiornamento per essere allineati alle esigenze

operative dell’attuale disposto fiscale;3. riguardo alla disciplina del procedimento d'ingiunzione la proposta interviene

sull'articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea afondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna;

4. il disegno di legge proposto aggiunge al catalogo di atti che possono fondarel'ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile)Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, e la fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dalmedesimo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 15

Mozione per la riforma della concessione della provvisoria esecutorietà aldecreto ingiuntivo per le somme non contestate

Premesso che1. Appare necessaria una modifica dell'articolo 648 c.p.c. in allargamento del campo di

applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche alle opposizioniproposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non sianomanifestamente infondati.

2. Si rileva l'opportunità di sopprimere tale disposizione tenuto conto che il decreto -legge n. 59 del 2016 (ancora in sede di conversione) è intervenuto sull'articolo 648,primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un creditosolo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione deldecreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo laprovvisoria esecutività del credito avente prova certa.

3. Per questo si propone di intervenire come di seguito proposto:(Modifica all'articolo 648 del codice di procedura civile)1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civileè sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parzialedel decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo chel'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati».

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 16

Mozione per la riforma del rito del lavoro con abrogazione del rito c.d. “Fornero”

Premesso che1. Appare necessario intervenire in modifica della disciplina regolante i licenziamenti

oggi regolati dalla precedente “Riforma Fornero” con un reset ed un ritorno parzialealla precedente normazione con esclusione dei licenziamenti discriminatori e salva laloro estensione al socio di cooperativa.

2. Nella proposta di cui alla presente mozione, i commi 1 e 2 dell'articolo prevedono,fatti salvi i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, lasoppressione delle norme di procedura civile speciali per le controversie in materia dilicenziamenti individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processualestabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro.

3. Il comma 3 pone norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamentidiscriminatori.

4. Il comma 4 concerne le controversie inerenti al licenziamento del socio di cooperativalavoratore.

5. Le norme di procedura civile oggetto di abrogazione da parte del comma 1riguardano, più specificamente, le controversie in materia di licenziamenti individualirientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, esuccessive modificazioni.

6. Tale ambito è costituito dalle controversie con datori di lavoro che superinodeterminati limiti dimensionali nonché, a prescindere da quest'ultima condizione,dalle controversie relative ad una causa di nullità del licenziamento. Dall'ambito sonotuttavia escluse le controversie (sui licenziamenti) inerenti a rapporti di lavoroinstaurati a decorrere dal 7 marzo 2015.

7. Le norme oggetto di abrogazione (introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, ecostituenti il cosiddetto "rito Fornero") prevedono: una prima fase istruttoria, altermine della quale il giudice emette ordinanza, immediatamente esecutiva, diaccoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione (conricorso dinanzi al medesimo giudice) contro l’ordinanza. Il procedimento di cognizionederivante dall'opposizione e gli eventuali successivi gradi di giudizio (presso la corted'appello e la Corte di cassazione) sono svolti secondo una procedura analoga aquella stabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro, con l'applicazionedi alcuni termini temporali e modalità specifici.

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8. Come accennato, in base al comma 2, l'abrogazione non concerne i ricorsi depositatientro la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Dall'abrogazione suddetta consegue l'applicazione della disciplina processualestabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro.

10. Il comma 3 dispone che, in alternativa a quest'ultima normativa, le azioni di nullitàdei licenziamenti discriminatori possano essere proposte secondo le rispettiveprocedure speciali previste: per i ricorsi contro eventuali discriminazioni in ragionedel sesso della lavoratrice o del lavoratore; per i ricorsi contro eventualidiscriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienzageografica, religiosi, o inerenti a convinzioni personali, a condizioni di handicap o didisabilità, all'età o all'orientamento sessuale e contro eventuali discriminazioni,fondate sul sesso, nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura.

11. Il comma 4 conferma che le norme di procedura civile relative ai licenziamenti (comemodificate dai precedenti commi) si applicano alle controversie inerenti allicenziamento di un socio di cooperativa (nell'ipotesi di socio titolare di un rapporto dilavoro subordinato con tale società) anche qualora con la cessazione del rapporto dilavoro sia venuto a cessare pure il rapporto associativo.

Per le ragioni esposte si propone di intervenire come di seguito esposto:

(Disposizioni in materia di lavoro)1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92,sono abrogate.2. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore dellapresente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.3. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso aisensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone ipresupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunitàtra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decretolegislativo 1º settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma,preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.4. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio dicooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quelloassociativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice diprocedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

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dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 17

Mozione per la riforma delle modalità di acquisizione al dibattimento didichiarazioni testimoniali rese dinnanzi ad un notaio

Premesso che1. Appare necessario intervenire in modifica della disciplina regolante l’acquisizione di

dichiarazioni testimoniali nel processo per rendere più celere il percorso istruttorio,ma sempre garantendo l'imparzialità e la terzietà del soggetto ricevente le dettedichiarazioni.

2. La presenza nel nostro ordinamento di un pubblico ufficiale quale il notaio, giàutilizzato per attività delegate dal magistrato, mette a disposizione una risorsa difacile inserimento nel percorso processuale.

3. La disamina della presente normazione consente di strutturare un percorso diacquisizione di dichiarazioni testimoniali rese avanti il notaio regolata come nellaproposta seguente:

«(Modifiche al codice di procedura civile)Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:''Art. 257-quater. (Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio e verbali di constatazione di fatti)La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dellostesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizioverbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia dicui all'art. 2700 del codice civile, a condizione che il teste possa essere sentito a provacontraria''».

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 18

Mozione per la riforma delle modalità di liberazione dell’immobileda parte del custode

Premesso che1. Appare necessario intervenire in modifica della disciplina regolante le modalità di

liberazione degli immobili affidati ad un custode giudiziario.2. La disamina della presente normazione consente di strutturare un percorso di

liberazione dell’immobile regolata come nella proposta seguente:

All'articolo 560 del codice di procedura civile inserire, in fine, il seguente comma:''Per l'attuazione del provvedimento il custode, previa autorizzazione del giudicedell'esecuzione immobiliare, si può avvalere dell'opera dell'ufficiale giudiziario o delfunzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, il quale deve provvedere, senzal'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e 608 del codice di procedura civile, entronovanta giorni dalla data della richiesta.”

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso leCamere ed il governo l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga inmodifica della disciplina vigente.

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Mozione n. 19

Mozione per l'ampliamento del budget per la compensazione dei crediti daPatrocinio a spese dello Stato degli avvocati con quanto dovuto per ogni

imposta o tassa

Premesso che1. l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 dellaCostituzione Europea, prevede che "a coloro che non dispongono di mezzisufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario perassicurare un accesso effettivo alla giustizia";

2. la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo UnicoSpese di Giustizia" (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti;

3. le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed ilcronico ritardo nel pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivanogli avvocati ad iscriversi ed a rimanere nell’elenco speciale dei difensori abilitati alpatrocinio a spese dello Stato;

4. al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza,ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati,appare necessario consentire l’effettività della tempestiva erogazione degli importiliquidati agli avvocati fruendo anche appieno della compensazione dei creditiaccertati in sede giudiziale verso l’erario con i crediti del fisco verso i medesimi;

5. a seguito della deliberazione del congresso di Venezia del 2014, con cui è stataapprovata la mozione n. 32 (consultabile a questo link:https://docs.google.com/document/d/1tt7FlSqsHWd-l-NYxQrWLYu9691ydWp24OFAW-K0Wy4/edit), vi è stata una iniziativa dell’OrganismoUnitario dell’Avvocatura che ha portato all’impulso di un procedimento legislativoculminato nella legge di stabilità per l’anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208),la quale contiene una disposizione che autorizza la compensazione dei crediti dapatrocinio a spese dello Stato con le imposte ed i contributi dipendenti dovuti alloStato dal medesimo professionista;

6. il testo della norma approvata (art. 1, comma 778) è il seguente: “A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui,i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degliarticoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

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materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancorasaldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto perogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché alpagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, ancheparziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi,aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).Tali cessionisono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possonoessere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione aisensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione deicrediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pariall’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale pergli avvocati (CPA)”;7. la predetta facoltà di compensazione è stata però limitata per l’anno 2016 nei limiti

di un tetto di spesa pari ad € 10.000.000,00 (si veda l’art. 1, comma 779 della leggen. 208/2015: “Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2016”);

8. la spesa media complessiva annua sostenuta dal Ministero di Giustizia per il gratuitopatrocinio ha superato i 200.000.000,00 di euro e, seppur di molto inferiore ai paesieuropei circumvicini a noi omogenei, appare sproporzionata rispetto quanto oggidisponibile per i pagamenti in sede di compensazione (solo 10 milioni di euro per il2016) e ciò soprattutto a fronte dei tempi pluriennali dei pagamenti da parte dellacancelleria;

9. detto budget previsto con la legge di stabilità 2016 è necessario venga variato dianno in anno in ragione delle esigenze di Giustizia;

10. vi è stata conforme richiesta unanime da parte dell’assemblea congressuale diRimini;

considerato che• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016 ha previsto

le modalità attuative della “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese,diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato” (siveda la GU Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016 al seguente link:http://www.avvocatogratis.com/2016/07/in-gazzetta-il-dm-15-07-2016-per-la-compensazione-del-gratuito-patrocinio/);

• detta procedura ha il vantaggio di garantire la pronta liquidazione dei compensi degliavvocati ed anche di sgravare le cancellerie di un ingente carico di lavoro cosìliberando risorse e portando ad un miglioramento dell’efficienza dei medesimi ufficigiudiziari;

• l’ampliamento del budget annuale di riferimento non porta ad alcun maggior costoper l’erario, in quanto le somme da imputare in compensazione con le imposte

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risultano già presenti a debito nel bilancio pubblico a seguito dell’avvenutaliquidazione degli importi da parte del magistrato designato;

• l’unica variazione si ha solo al momento dello start up del momento compensativo,ma esso è già in corso di avvio con l’attuale disciplina.

Tutto ciò premesso e consideratol’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritariatutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonchénell’interesse del Paese,

dà mandato al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre inessere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed inparticolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché

1. si autorizzi la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese delloStato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessisenza limiti di budget, o quanto aumentando l’attuale stanziamento annuale previstoper il 2016 fino alla metà del fabbisogno annuo per le liquidazioni stimate inscadenza nel corso dell’anno 2017;

2. in via alternativa, si preveda un criterio di aumento annuale progressivo dellostanziamento a bilancio statale per la compensazione degli importi liquidati per ilpatrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario neiconfronti degli stessi, con l’obiettivo di giungere entro almeno un quinquennio allapiena copertura delle somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.

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