La Protezione Del Patrimonio

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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

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Il fondo patrimoniale

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Cosa significa proteggere il patrimonio?- in una situazione di tranquillit economica provvedere a destinare ai fabbisogni della propria famiglia una parte dei propri beni, preservandoli dagli attacchi esterni mantenendone la propriet ovvero trasferendola ai propri cari minimizzando legittimamente il carico fiscale.

3 punti chiave:Tranquillit economicadestinare i beni Pianificazione fiscale

Tranquillit economicaCi sono creditori che possono aggredire il patrimonio?Creditori personaliCreditori dellimpresa (responsabilit a titolo di fidejussione)Pretese erariali

Sotto attacco:Azione revocatoria fallimentare (art.67 l.f.)Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod.civ.)Sottrazione fraudolenta di beni (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(Decreto legislativo 10.03.2000 n 74, art. 11)1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per s o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Strumenti giuridici di protezione patrimonialePer s e per la propria famigliaIl fondo patrimonialeIl trustIl vincolo di destinazioneDopo di s, per i propri discendentiLa DonazioneIl patto di famigliaTrusts/Fondazioni/Treunternehmen/AnstaltenPianificazione successoria

Protezione per se per i propri cari

Il vincolo di destinazione (art. 2645 ter cod.civ.)TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA RIFERIBILI A PERSONE CON DISABILITA', A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, O AD ALTRI ENTI O PERSONE FISICHE Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilit, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi pu agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Il Trusthttp://www.e-glossa.it/wiki/il_trust%C2%A3_nozione.aspx

Il Trust un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro ordinamento una analoga figura.Un soggetto(denominato settlor)trasferisce un bene ad un altro soggetto(il c.d. trustee)affinch ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un(eventualmente)ulteriore soggetto beneficiario(beneficiary).

Il siluro della giurisprudenza

in tema di TrustCostituzione di trust ed applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3737 del 24 febbraio 2015) La causa del negozio di costituzione del trust sta nella conformazione funzionalmente orientata della propriet, in quanto il regolamento negoziale con il quale si istituisce il trust perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facolt e gli obblighi del trustee, all'attuazione di esso programmaticamente preordinati, perch in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria causa. L'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006 istituita non gi sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e donazioni, in relazione alle quali espressamente evocato il nesso causale: l'imposta istituita direttamente, ed in s, sulla costituzione dei vincoli. Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di un vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di danaro, conferito in trust e destinato ad essere investito beneficio di terzi. in tema di vincolo di destinazioneVincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ.: sconta l'imposta di donazione anche senza trasferimento del bene, sulla base del mero effetto di rafforzamento della garanzia patrimoniale in favore di terzi. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3735 del 24 febbraio 2015) Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui al 47^ comma dell'art. 2 Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la quale prende espressamente in considerazione anche la costituzione di vincoli di destinazione, correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, laddove l'oggetto consiste nel valore dell'utilit della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facolt proprietarie, finisce con l'impoverirsi. L'imposta in questione, non abbisogna, quindi, dell'arricchimento, risultando a tal fine sufficiente quella classica sulle successioni e donazioni, nelle quali il presupposto applicativo appunto il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilit economica ad un beneficiario. Gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter c.c., in quanto idonei a produrre un vincolo di destinazione con effetti reali inerenti alla qualit del bene che ne oggetto, sia pure con contenuto atipico perch rispondente ad interessi meritevoli di tutela, rientrano nell'area applicativa del 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006. L'atto col quale il disponente vincoli beni a s appartenenti al perseguimento della finalit di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale gi prestata, nella qualit di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma del 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n.286/06Il fondo patrimoniale

costa poco rende molto

Il fondo patrimoniale: caratteristiche dellistituto (art.167 cod.civ.)Pu essere costituito da uno o da entrambi i coniugi con atto pubblico, ovvero da un terzo, anche per testamento. Destinazione di determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.Da vita ad un vincolo di indisponibilit relativamente ai cespiti specificamente identificati, in relazione ai quali viene impresso una speciale destinazione: la finalizzazione al soddisfacimento delle esigenze familiari Amministrazione dei beni nel fondo: spetta ad entrambi i coniugi (regole della comunione legale) anche se il bene appartiene in propriet ad uno solo di essi. Efficacia: inalienabilit dei beni conferiti se non con il consenso di ambedue i coniugi; impossibilit di sottoporre i beni ad esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 cod.civ.).Profilo fiscale: se non traslativo sconta le imposte in misura fissa (euro 200)

(Cassazione Civile, Sez. II, 21938/2014)La costituzione di un fondo patrimoniale pu essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), cos riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti; dall'altro, la omessa verifica, da parte della Corte di merito, delle condizioni cui l'art. 170 c.c. subordina l'azione esecutiva sui beni del fondo non appare affatto decisiva, atteso che oggetto della causa un'azione revocatoria, non gi un'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo de quo, s che l'esame svolto dalla corte di merito stato rettamente circoscritto alla valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901, comma 1, n. 1 cod. civ. per l'accoglimento dell'unica azione effettivamente esercitata dalla creditrice.Cassazione Penale, sez. III 2012/40561In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta penalmente rilevante pu essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacit patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere pi difficile uneventuale procedura esecutiva. In tal senso il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rientra nella categoria dei reati di pericolo e, in base a tale impostazione, non v sincronia tra la consumazione del reato e la realizzazione della pretesa tributaria.La lettura della disposizione di legge pi coerente con il sistema comporta limportanza dellaccertamento dellidoneit della condotta alla luce dellelemento finalistico compreso nella previsione del dolo specifico e, pertanto, non si mai ritenuto che bastasse la costituzione del fondo patrimoniale, in grado di recare pregiudizio alla garanzia, tanto da rendere in re ipsa il dolo richiesto. Sar, quindi, necessario per i giudici di merito verificare che gli elementi probatori raccolti siano in grado dilluminare la finalit degli atti dispositivi posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del carattere fraudolento delloperazione, che tale valutato proprio in ragione dello scopo di sottrazione avuto di mira nel tracciato delittuoso compiuto dallagente. Per quanto attiene al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., alla luce di quanto affermato, non ipotizzabile ipotizzare linversione dellonere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per s lelemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.Cassazione Penale, sez. III 2012/21013In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria - Non necessario "che sia gi in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per s solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco" - Ci in quanto "la linea della tutela penale stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneit della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneit da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verificazione di tale evento", con la conseguenza che "il riferimento alla procedura di riscossione appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto".Dunque? Luci ed ombre

Effetto segregativo del patrimonioCosto fiscale modesto

Facilmente aggredibile dai creditori se costituito in tempi sospettiVisto con estremo disfavore dalle Banche a causa del rischio di frodePossibile revoca di affidamenti a causa del mutamento delle condizioni patrimoniali

Protezione dopo di s, per i propri cari

Perch proteggersi? Gli Italiani sono ricchiSecondo uno studio della Bundesbank:il patrimonio medio di una famiglia tedesca ammonta a 51.400 euro. Quello di una famiglia austriaca 76.400 euroQuello di una famiglia francese 113.500 euroQuello di una famiglia italiana 163.900 euroIn Italia il 68,4% delle famiglie possiede un'abitazione, contro il 44,2% di quelle tedesche Limposta di successione in ItaliaPer ogni discendente in linea retta franchigia fino a 1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%Per il coniuge analogo trattamento.Per gli estranei: imposta dell8%

Se loggetto costituito da beni immobili va aggiunta imposta ipocatastale del 3%

Limposta di successione in Europa

GermaniaIn Germania limporto della tassazione sulle successioni dipende dal valore del patrimonio ereditato nonch dal grado di parentela degli eredi. Notevoli sgravi sono previsti per i coniugi, partner registrati dello stesso sesso, figli e nipoti. Altre persone, quali i partner di una unione di fatto, hanno diritto unicamente a uno sgravio di 20.000 euro. Le aliquote di imposta variano tra il 7 e il 50%.

FranciaIl pagamento dellimposta sul trasferimento di propriet a titolo gratuito disciplinato dalla legge relativa allimposta sulle successioni e sulle donazioni. Specifici sgravi sono comunque previsti per ciascun erede a seconda del rispettivo grado di parentela con il defunto. Il livello di tassazione raggiunge punte del 55% ed anche del 60%InghilterraIn virt della legge britannica sulle imposte di successione (Inheritance Tax Act) del 1984 leredit tassabile:per lintero patrimonio, se il defunto era abitualmente residente nel Regno Unito al momento della morte o fino a tre anni prima della morte.Qualora il defunto fosse abitualmente residente fuori dal Regno Unito, le sue propriet ubicate fuori dal Regno Unito sono escluse dallimposta di successione britannica, indipendentemente dal luogo dove viveva il cessionario (lex rei sitae).Ai sensi della legge sulle imposte sulla successione del 1984, per lintero patrimonio del defunto 325.000 sterline sono esenti da imposte (dal 6 aprile 2009), a prescindere che il patrimonio passi a una o pi persone e a prescindere dalla relazione tra il defunto e i beneficiari.I trasferimenti in favore del coniuge o del partner civile del defunto (o cedente) sono totalmente esenti da imposte. Tuttavia, se immediatamente prima del trasferimento il cedente domiciliato nel Regno Unito ma non il suo coniuge o il partner civile, solamente 55.000 sterline sono esenti da imposte.Il valore eccedente alle soglie di cui sopra tassato a unaliquota del 40% (dal 6 aprile 2009).Quali prospettive?

Inheritance tax revenue/death (2008)Spagna 7552Francia 14290Germania 5543Inghilterra 6775Finlandia 13130Italia 573Portogallo 0Media EU 5193

Quale difesa?Sistemazioni intergenerazionali del patrimonio familiare:Il TrustLa StiftungSplitting familiare (donazioni ai discendenti)Per limprenditore:Patto di famiglia (art.768 bis cod.civ.)Donazione dellazienda/delle partecipazioni sociali

La Stiftung

Una Fondazione (Stiftung) una persona giuridica costituita con l'apporto di un fondo al fine del raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552 del c.c. del Liechtenstein). Al momento del conferimento dei beni,la Stiftungottiene lo status di "persona morale" (che non una piena personalit giuridica), mentre acquister la piena personalit giuridica solo con l'iscrizione al Pubblico Registro.

Il patto di famigliahttp://www.e-glossa.it/wiki/il_patto_di_famiglia.aspx

Ai sensi dell'art.768 bis cod.civ." patto di famiglia il contratto con cui... l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o pi discendenti".La finalit delpatto di famigliasarebbe quella di agevolare il trasferimento della propriet dell'azienda tra genitori e figli, evitando che le caratteristiche proprie di un atto di liberalit donativa costituiscano una remora alla circolazione della ricchezza ed un pregiudizio per la continuit dell'impresa e le ragioni dell'economia.

Splitting familiare: donazioni ai figli, al coniuge, ai nipotiOggetto: beni immobili, denaro, quote sociali, strumenti finanziari, preziosi.Soggetti e regime fiscale: quando la donazione intervenga in linea retta (tra genitori e figli, tra nonni e nipoti) oppure tra coniugi contrassegnata da un regime tributario agevolato.

Regime fiscale della donazione: le aliquotePer ogni discendente in linea retta franchigia fino a 1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%Per il coniuge analogo trattamento.Se loggetto costituito da beni immobili imposta ipocatastale del 3%Se si tratta di prima casa limposta ipocatastale ridotta in misura fissa ( 200)La donazione: le opportunitDifferenza tra valore venale e valore catastale (talvolta di notevole proporzione)Possibilit di ricavare cospicua esenzione dallimposizione presente e futura in forza alla riserva, a favore del donante, del diritto di usufrutto vitalizioPossibilit di modulare il contenuto della riserva (diritto di abitazione, riserva di usufrutto successivo ex art.796 cod.civ.)Base imponibile della donazioneValore dei beni mobili (denaro/preziosi/altri valori mobiliari da quotazioni del giorno)Valore delle partecipazioni societarie in base a situazione patrimoniale e di bilancio (eventuale perizia di stima)Valore degli immobili in base a rendita catastale moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione di leggeSe viene donata la sola nuda propriet, il valore dellusufrutto viene scorporatoValore della nuda propriet da 0 a 20 anni 95,00da 21 a 30 anni 90,00 da 31 a 40 anni 85,00 da 41 a 45 anni 80,00 da 46 a 50 anni 75,00 da 51 a 53 anni 70,00 da 54 a 56 anni 65,00 da 57 a 60 anni 60,00 da 61 a 63 anni 55,00 da 64 a 66 anni 50,00 da 67 a 69 anni 45,00 da 70 a 72 anni 40,00 da 73 a 75 anni 35,00 da 76 a 78 anni 30,00 da 79 a 82 anni 25,00 da 83 a 86 anni 20,00 da 87 a 92 anni 15,00 da 93 a 99 anni 10,00 Donazione, successione nellazienda (art.3 comma 4 ter t.u. 346/1990).Non assoggettamento allimposta di donazione e/o successione.La Finanziaria 2007 (L. 296/2006 art. 1 comma 78 lett. a)) contiene una rilevante ipotesi di trasferimenti non soggetti ad imposta: si tratta del trasferimento gratuito (tra vivi o a causa di morte), effettuati anche mediante il c.d. patto di famiglia, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali, di azioni.Se si tratta di partecipazioni in societ di capitali, o in cooperative o societ di mutua assicurazione, residenti nel territorio italiano, il trattamento favorevole subordinato al fatto che la titolarit delle partecipazioni stesse consenta al beneficiario di conseguire il controllo della societ di cui si tratta, attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria.Lo stesso limite non vale se si tratta di societ di persone ovunque residenti o di societ di capitali / cooperative / mutue assicuratrici residenti allestero.In ogni caso (sia per quanto riguarda le partecipazioni, sia per quanto riguarda le aziende e i rami di azienda), lesonero dal pagamento dellimposta spetta sussistendo i seguenti requisiti:solo qualora il beneficiario prosegua lesercizio dellattivit di impresa alla quale lazienda destinata o detenga il controllo della societ partecipata per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (morte del de cuius, data dellatto di donazione o del diverso atto gratuito) il beneficiario dovr rendere apposita dichiarazione in tal senso nella Dichiarazione di Successione o nellatto di acquisto a titolo gratuito, pena la decadenza dal trattamento favorevole e il pagamento delle imposte in misura ordinaria, oltre ad una sanzione e al pagamento di interessi.Successivamente il beneficiario deve effettivamente proseguire lesercizio dellattivit imprenditoriale per un periodo minimo di 5 anni.Nei casi di trasferimento di aziende o rami di azienda, che fruiscano dellesonero da imposta secondo quanto ora detto, lesenzione riguarda anche le imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili che fanno parte dellazienda o del ramo di azienda trasferita.

Trattamento fiscale denaro, gioielli, preziosi, opere darte

La cosiddetta presunzione beni mobiliArt. 9. t.u. 346/199 (Attivo ereditario )

1. L'attivo ereditario costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.

Metalli preziosi (lingotti, barre, lamine)Monete aureeNon rientrano nella presunzione ex art.9: sono considerati Altri beni ai sensi dellart. 19 t.u. 1990/346) 1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

Beni artistici e culturalii beni culturali vincolati sono soggetti ad imposta di donazione in misura fissa (art. 59 t.u. 346/1990, se ricorrono le condizioni di cui allart. 13, comma 2), ma sono esclusi dallasse ereditario in caso di trasferimento a causa di morte (art. 13, comma 1);I beni culturali non vincolati ai sensi dellart.25 sono valorizzati al 50% del loro valore venale. (previa presentazione di apposito inventario alla Sovrintendenza Beni culturali la quale, se accerta la sussistenza dei presupposti, impone il vincolo)

Traferire la residenza allestero?

In base a quale criterio dovuta limposta di successione?Ai sensi del II comma dellart.2 del d.lgs 346/1990 limposta di successione dovuta nel nostro Paese in relazione a tutti i beni ed i diritti trasferiti, ancorch esistenti allestero. Tuttavia, ai sensi del II comma della norma, Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Quando i beni si considerano esistenti nello Stato? 3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di societ, nonch le quote di partecipazione in enti diversi dalle societ, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Art. 21 regolamento CEE 650/2012 (in vigore dal 17 agosto 2015)

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile allintera successione quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente pi stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione la legge di tale altro Stato