Unitre' 2017 la protezione del patrimonio personale e familiare 10 gen 2017

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Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE La protezione del patrimonio familiare: i principali strumenti di tutela

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La protezione del patrimonio familiare: i principali strumenti di tutela

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UNA BREVE INTRODUZIONE

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Paure & rischiLa crisi crescente in vari settori, da quello lavorativo/professionale a

quello familiare, ha diffuso una certa urgenza nel “blindare” il proprio patrimonio per se e/o i propri cari.

Temere di perdere e/o di esporre ad un serio pericolo il patrimonio familiare e personale è un RISCHIO CONCRETO per esempio a fronte di una crisi di impresa, di un problema professionale o di un evento familiare (ad es., l’improvviso lutto del capostipite indebitato che, morendo senza lasciare testamento, espone “gli aventi causa” ad una determinazione dell’eredità operata ex lege anziché dalla volontà del de cuius medesimo).

I rischi si evitano, prevedendoli: è il solo modo di fronteggiarne gli effetti funesti, laddove dovessero manifestarsi.

In taluni casi, poi, è solamente possibile attenuarne le conseguenze dannose, una volta che l’evento temuto – nostro malgrado- comunque si verifica.

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Prevenire … è meglio che curare!E’ bene, pertanto, agire d’anticipo, cercando di cautelarsi

preventivamente ed “ad hoc”, manifestando – magari- ad uno o più esperti di “settore” la propria condizione familiare e personale.

L’obiettivo è quello di evitare il rischio – del quale, tra l’altro, potremmo non essere pienamente consapevoli…- e, qualora non fosse “tecnicamente” possibile evitarlo, almeno poterne “attenuare” le conseguenze dannose e, come si dice in questi casi, … farci meno male!

Nel nostro paese, allo scopo predetto, esistono alcuni strumenti mirati, diversi o combinati, che, avuto riguardo alle diverse finalità perseguite, ci aiutano a tutelare il patrimonio ed allo stesso tempo a consolidarlo, evitando che le “conseguenze negative” di uno dei possibili eventi negativi prima citati possa minarne la consistenza e “la salute” dello stesso.

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Fonte:IRSA

PreoccupazioniPrioritarie

Preoccupazioni Intermedie

Preoccupazioni minori

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ALTA (+)

BASSA (-)

Probabilità

Danno atteso ALTO (+)BASSO (-)

AUTOGESTIRE RIMUOVERE

TRATTENERE TUTELARE

STRUMENTI ad hoc

La gestione del rischio

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Finalità & strategie: fattori decisivi!I benefici relativi alla tutela del patrimonio vengono, tuttavia,

perseguiti sulla base di finalità meritevoli di tutela e di strategie lungimiranti che tengono in considerazioni numerosi fattori quali ad esempio:

1. lo scopo 2. i beneficiari 3. il patrimonio4. lo status attuale e quello perseguito5. la situazione professionale 6. la situazione familiare e, a volte, quella meramente

sentimentaleUna corretta tutela del patrimonio non può prescindere dalle finalità

perseguite, ma allo stesso tempo non può ignorare la situazione di partenza o l’eventuale esigenza di gestione del patrimonio o dei suoi frutti o dei singoli casi personali.

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La Famiglia, la Persona, il Patrimonio

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“Nucleo fondamentale della società umana

costituito da genitori e figli”

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia

come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità

familiare.

Quale famiglia?

Art 29

Quale famiglia?

Ma prima di tutto … “LA FAMIGLIA”!

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Quale famiglia?

La fine della famiglia Roberto Volpi

Mondadori 2006

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La Famiglia …è cambiata!!!

La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano 400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente sono 637mila, circa il 5%.

Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi in figli legittimi e figli naturali.

In Europa OLTRE IL 50% delle coppie sceglie la convivenza come prima forma di unione in Gran Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia. Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la convivenza come prima unione

L’evoluzione della famiglia

La società cambia

I matrimoni

In Europa

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Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni) I figli legittimi, naturali ed adottivi Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc) Le convivenze con e senza figli Le seconde nozze con nuovi figli I divorzi e le separazioni con e senza figli I single, gli scapoli, le zitelle I/le vedovi/e con figli e senza figli

La famiglia “tradizionale” non è più l’unico modello….

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Domenica 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76 del 2016, approvata definitivamente il 20 Maggio us e pubblicata in G.U n.118 del 21-5-2016. Il provvedimento è noto come “Legge Cirinnà” (ndr, dal patronimico della prima firmataria e relatrice del Senato, Sig.ra Monica Cirinnà).

La legge fa debuttare le unioni civili per le persone dello stesso sesso: con la dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, infatti, i partner si impegnano per la reciproca assistenza morale e materiale e a vivere sotto lo stesso tetto.

Inoltre, la legge Cirinnà regola le convivenze di fatto dichiarate all’anagrafe. In generale, alle convivenze di fatto la legge offre un ombrello di garanzie minime. E le tutele non sono previste per tutte le coppie di fatto, ma solo per quelle che sono registrate come conviventi all’anagrafe. I partner che, per le più svariate ragioni, hanno residenze diverse, restano fuori dall’ambito della legge.

Infine, la legge Cirinnà consente ai conviventi registrati all’anagrafe di sottoscrivere un “contratto di convivenza”, con l’aiuto di un avvocato o di un notaio, per regolare le questioni patrimoniali.Vediamo, in estrema sintesi, le differenze tra le forme familiari coinvolte: matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.

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1. DIRITTO DI FAMIGLIAPer quanto riguarda il diritto di famiglia:• in tutti i casi i partner devono contribuire ai bisogni familiari e

all’assistenza reciproca;• possono accedere al regime di comunione dei beni o a quello di

separazione; • hanno il diritto di visita in caso di malattia e il diritto di risarcimento del

danno se il partner muore per illecito di un terzo. Inoltre, se la relazione finisce e il rapporto si scioglie, il partner più debole può

ottenere l’assegno di mantenimento (ad esclusione delle convivenze di fatto, che però danno diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza).

Al contrario di ciò che impone il Codice civile alle coppie sposate, la legge 76 non cita l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e per le convivenze di fatto.

In tema di adozione, a eccezione di casi particolari in cui il giudice potrebbe autorizzarla, rimangono ancora escluse sia le coppie omosessuali legate da un’unione civile, sia i partner delle convivenze di fatto. La legge, infatti, esplicita che l’equiparazione tra i partner di unione civile e i coniugi non vale per la legge sull’adozione, la 184 del 1983.

Chiudere un’unione civile è molto più facile che sciogliere un matrimonio: tre mesi dopo avere dichiarato all’ufficiale dello stato civile la volontà di separarsi, le coppie omosessuali possono direttamente divorziare; i conviventi di fatto, invece, si possono lasciare senza alcuna formalità.

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2. DIRITTO delle SUCCESSIONIIn tema di successioni, l’unione civile è parificata al matrimonio. I conviventi di fatto,

invece, sono esclusi dall’eredità del partner.3. FISCO & LAVOROSul versante fiscale e come lavoratori, i partner delle unioni civili hanno lo stesso

trattamento dei coniugi. Ai conviventi di fatto, invece, è solo riconosciuto il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare.

Sarà utile schematizzare quanto esaminato fin qui con alcune agili rappresentazioni grafiche, che seguono, i principali cambiamenti di cui qui si discute che dopo 40 anni innovano profondamente la disciplina di settore.

LA FAMIGLIA prima e dopo la L.76/2016 (Legge Cirinnà)

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LA FAMIGLIA prima e dopo la L.76/2016 (Legge Cirinnà)

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La PROTEZIONE del Patrimonio

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Concetto di patrimonio (dal latino patrimonium - derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito' - dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre')

In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare).

In economia il patrimonio è definito come la ricchezza, espressa in termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante.

Definizione di patrimonio

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1. L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare)

2. La prima casa, le seconde case (mare, montagna, citta d’arte)

3. Negozi, uffici, magazzini, ecc4. Locazioni immobiliari5. Rendite finanziarie ed assicurative6. Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi7. Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni

d’arte, etc)8. Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti

vari)9. Etc.

Il concetto di Patrimonio

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COSTITUZIONE CONSERVAZIONE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

Matrimonio/ConvivenzaCasa Di AbitazioneMutuiFigliLavoro/CarrieraAccumulo Capitale

InvestimentiAssicurazioniDiversificazioneGestione FamigliareContratto FiduciarioFondi Pensione

Polizze Vita (Inter Vivos)Testamento (Inter Vivos)Donazione (Inter Vivos)Trust (Inter Vivos)Patti Di Famiglia (Inter Vivos)Successione (Mortis Causa)

PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI

NB: Sarebbe molto importante prevedere la tutela dei vari momenti (assicurativa e giuridica) tramite una attenta Pianificazione Patrimoniale, tanto “familiare” quanto

“aziendale”.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio

1° 2° 3°

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“Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.” Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite dalla legge.”

Codice Civile

La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio dell’impresa.

Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione.

Gli strumenti di Tutela del Patrimonio

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Cinque diversi strumenti “ad hoc”

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Vietato “il fai da te”!!!Ecco qui di seguito 6 strumenti utili a tutelare il patrimonio,

finalizzati a raggiungere l’equilibrio tra ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio personale e familiare.

1) I l FONDO PATRIMONIALE

2) IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

3) IL TRUST

4) POLIZZE ASSICURATIVE E FONDI PENSIONE

5) IL CONTRATTO FIDUCIARIO

6) LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE”

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IL “Fondo Patrimoniale”Se l’ esigenza fosse quella soddisfare i bisogni della famiglia in

merito al mantenimento, assistenza e contribuzione questo è sicuramente lo strumento adatto.

Permetterà di tutelare dai rischi i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito), divenendo il “Fondo” patrimonio separato, a tutti gli effetti “blindato e non aggredibile” ( ad es., sarà al riparo da pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni professionali, imprenditoriale o lavorative o di altro genere, sempreché i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o con finalità elusive)

Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo , annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del matrimonio.

La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi e l’amministrazione è normalmente disgiunta.

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Se l’esigenza da tutelare fosse rivolta versa una specifica persona fisica (ad es. un soggetto disabile, una fondazione e/o per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni,) oppure ci si trovasse in una “convivenza more uxorio” (che non trova spazio con l’applicazione del fondo) o di un Ente, allora il vincolo di destinazione potrebbe essere lo strumento adeguato.

Si costituisce con atto pubblico (Notaio). La materia è disciplinata dall’art. 2645 ter del CC.E’

fondamentale l’individuazione “a monte” dell’interesse meritevole di tutela, prima della costituzione: infatti, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, mentre relativa alla cd.tta “ meritevolezza dell’interesse” è affidata al vaglio successivo del giudice.

IL “Vincolo di destinazione”

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Per quanto meno vincolante degli altri istituti, qualora l’esigenza da tutelare fosse quella di un terzo soggetto qualsiasi, allora questo strumento potrebbe essere utile: il trust, infatti, in quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni conferiti, realizza comunque la “segregazione” patrimoniale in cui risiede “la ratio” dell’istituto che si sta esaminando.( ndr, cioè la creazione di un patrimonio separato) del patrimonio utile alla sua tutela.

Il Trust è un negozio giuridico che non è regolato da nessuna norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89.

Il Trust viene costituito dal soggetto intestatario del patrimonio (settlor) che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto (trustee) che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale.

IL “TRUST”

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Se l’intenzione è quella di costruirsi un capitale che abbia uno scopo previdenziale, allora questi prodotti potrebbero rappresentare la soluzione più agile, meno costosa, eviterebbero l’intervento di un Notaio, ma non possono prescindere dall’assistenza di un Consulente Finanziario, serio e preparato.

Tra l’altro questa tipologia di prodotti, nel caso in cui vengano portati a scadenza e rispettino la finalità previdenziale e non speculativa, rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile.

Sul mercato esistono numerose offerte di prodotti assicurativi, fondamentale, al fine della segregazione del capitale, è verificarne il fine previdenziale e portare a termine il contratto. Consigliamo vivamente di confrontarsi con un professionista della Consulenza e della Pianificazione Finanziaria

POLIZZE & Fondi PENSIONE

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Se lo scopo è quello della riservatezza e/o quella di frapporre uno “schermo”, uno”scudo” tra il proprio patrimonio ed i terzi, il contratto fiduciario può essere un ottimo strumento integrativo di tutela, specialmente con riferimento al Trust ed alle Polizze Assicurative.

Il contratto fiduciario, infatti, non attua una segregazione del patrimonio ma crea, diciamo così, un’interfaccia con i terzi in base allo scopo che si vuole realizzare.

Si costituisce tramite un negozio giuridico detto “Contratto Fiduciario” tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni.

IL CONTRATTO FIDUCIARIO

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LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE”Attraverso uno strumento per lo più sconosciuto in Italia, ma molto diffuso

nei paesi Anglosassoni, è possibile migliorare decisamente, dal punto di vista fiscale e di tassazione, il passaggio generazionale e la gestione di un patrimonio mobiliare nel tempo.

Stiamo parlando delle Polizze di Private Insurance.Tali strumenti presentano numerosi vantaggi sia dal punto di vista fiscale

che di tassazione, oltre ad offrire anche notevoli opportunità di miglioramento dei rendimenti nelle gestioni patrimoniali sottostanti le polizze stesse. In questa sede, tra i vantaggi predetti, possiamo ricordare: L’ esenzione totale della tassazione, prevista in aumento, per eredi,

coniugi e parenti La tassazione differita nel tempo delle rendite patrimoniali La possibilità di rendimenti composti La compensazione minus/plus senza limiti di tempo e senza restrizioni

strumenti (anche ETF e Fondi) L’ impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio La possibilità di cambiare i beneficiari nel corso del tempo Il mantenimento del controllo della gestione del patrimonio maggiori rendimenti , a parità di rischio sopportato

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G R A Z I E

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