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La nuova Versione del BRC 8, uscita ad Agosto 2018 e applicabile da Febbraio 2019, sembra apparentemente innocua. In realtà nasconde molte novità che gli intenditori sapranno apprezzare.

INDICE DEI CONTENUTI

• INTRODUZIONE AL BRC 8: MOLTE NOVITÀ, POCHI CAMBIAMENTI

• CAPITOLO 1: IMPEGNO DELLA DIREZIONE

• CAPITOLO 2: PIANO DI SICUREZZA ALIMENTARE

• CAPITOLO 3: SICUREZZA ALIMENTARE E SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

• CAPITOLO 4: STANDARD DELLO STABILIMENTO

• CAPITOLO 5: CONTROLLO DEL PRODOTTO

• CAPITOLO 6: CONTROLLO DEL PROCESSO

• CAPITOLO 7: PERSONALE

• CAPITOLO 8: AREE AD ALTO RISCHIO, ALTO CONTROLLO E ALTO CONTROLLO A TEMPERATURA AMBIENTE NELL’AREA DI PRODUZIONE

• CAPITOLO 9: REQUISITI PER I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

INTRODUZIONE AL BRC 8: MOLTE NOVITÀ, POCHI CAMBIAMENTI

Confermiamo subito la grande attesa: il sistema americano, ovvero il Food Safety Modernization Act (FSMA) con il suo Preventive Controls for Human Food, è stato discretamente e diplomaticamente inglobato nel BRC 8.

Nella BRC vs 8 le parole “Food Safety Plan” compaiono per ben 21 volte accanto alla sigla HACCP, mentre nella versione precedente (BRC 7) comparivano solo 9 volte. Rafforzato quindi il concetto che un piano di gestione per la sicurezza alimentare è composto da un sistema HACCP e un piano per la sicurezza alimentare.

Molte delle novità che troviamo nel BRC 8 erano già presenti nelle Interpretation guideline della versione precedente e non saranno quindi una vera sorpresa.

Di sicuro è rafforzata e incentivata la cultura per la sicurezza alimentare a tutti i livelli aziendali

Compaiono molti requisiti nuovi su diversi temi, in alcuni casi come rafforzativi di concetti o esplicitazione di dettagli, in altri come ridefinizione di argomenti (lavaggio CIP) mentre, in altri ancora, per inserire nuovi argomenti ( requisiti sui monitoraggi ambientali o per il pet food), ma soprattutto compaiono due nuovi capitoli:

1. Capitolo 8: dedicato completamente alle aree ad alto rischio, alto controllo e alto controllo a temperatura ambiente nell’area produzione;

2. Capitolo 9: relativo ai requisiti dei prodotti solo commercializzati qualora siano stoccati, ma non prodotti, all’interno dello stabilimento.

Per i veri appassionati e puristi del tema, consigliamo di tenere sotto mano anche la versione BRC in lingua inglese perché, in alcuni casi, chiarisce dubbi rispetto ad una traduzione in italiano non sempre lineare.

Ma vediamo capitolo per capitolo quali sono le novità e come le dobbiamo affrontare.

Nel caso in cui non ci siano differenze, i requisiti non sono commentati.

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CAPITOLO 1: IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Nel BRC 8 compare un nuovo requisito, il 1.1.2 che chiama la Direzione aziendale a garantire un “Piano chiaro per lo viluppo e miglioramento costante di una cultura della qualità e della sicurezza alimentare” ovvero la definizione di una serie di attività che possano portare a tutti i livelli aziendali la diffusione ed il miglioramento per la sicurezza alimentare.

Si dovranno inoltre (requisito 1.1.4) illustrare i motivi per i quali certi obiettivi definiti non sono stati raggiunti al fine di capirne le cause e meglio individuare gli obiettivi futuri (e quindi il loro successo in termini di raggiungimento).

Maggiore enfasi sul fatto che il personale (requisito 1.1.5) deve essere consapevole della necessità di dover riferire al responsabile incaricato la presenza di eventuali prodotti non conformi o non sicuri in modo che si possano prendere le misure correttive necessarie.

A questo proposito compare un nuovo requisito (1.1.6) ovvero l’azienda deve predisporre una modalità riservata per il personale che intenda segnalare anomalie o violazioni per la sicurezza, l’integrità, la qualità o la conformità legislativa dei prodotti.

Utilizzo del logo: a fronte delle novità introdotte dallo standard compare un requisito specifico per l’utilizzo del logo BRC (requisito 1.1.13) che potrà essere utilizzato solo se si rispetta quanto previsto dalla Parte II, sezione 5.6).

CAPITOLO 2: PIANO DI SICUREZZA ALIMENTARE

Nella Bozza della versione 8 che BRC ha pubblicato a novembre 2017, c’erano per questo capitolo delle proposte di modifica sostanziali come ad esempio l’eliminazione dei riferimenti al Codex Alimentarius per step e fasi dell’HACCP e la comparsa dell’esplicito riferimento al PCQI nel team per la sicurezza alimentare.

Nella versione definitiva del BRC 8 sono rimasti i riferimenti HACCP del Codex Alimentarius con l’aggiunta della parola “equivalente” ovvero “Equivalent to Codex Alimentarius”.

Il riferimento al PCQI è nascosto nel requisito 2.1.1 “qualora sussista un obbligo giuridico (legal requirement) per una specifica formazione, questa dovrà essere adeguatamente predisposta.“

In questo capitolo compaiono molti dei riferimento al “Food Safety Plan” in aggiunta al “programma HACCP” che di fatto non cambia nella sostanza ma chi ha confidenza con l’FSMA e le sue richieste, sa invece che questa semplice aggiunta in realtà rende il BRC 8 ancora più conforme alle richieste della normativa americana.

Il resto del capitolo 2 dai Prerequisiti (req. 2.2) la descrizione del prodotto (requisito 2.3), identificazione d’uso (req 2.4), diagramma di flusso (req. 2.5 ) fino alla fine ovvero fino alla revisione del piano HACCP (req 2.14) non presenta sostanziali novità rispetto a quelle già dette.

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CAPITOLO 3: SICUREZZA ALIMENTARE E SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

3.2 Documenti e registrazione elettroniche: non solo back up.

Qualora sia utilizzata una documentazione in formato elettronico, non è sufficiente garantire un semplice back up dei dati ma dovranno essere conservati in modo sicuro con modalità di accesso controllate e modalità di modifiche con protezione password (req. 3.2.1 e 3.3.1). si dovrà quindi predisporre una procedura che descriva le modalità di gestione di questo tipo di documentazione.

3.4 Verifiche Interne: maggior dettaglio alle evidenze

Definito pari a 4 il numero minimo di date per effettuare l’audit interno sull’intero sistema (req 3.4.1) che dovrà comprendere almeno:

• il piano HACCP o piano di sicurezza alimentare e tutte le attività per la sua implementazione • programmi di prerequisiti • piani di protezione alimentare e prevenzione delle frodi alimentari • elenco delle procedure implementate per garantire la conformità allo standard

inoltre i rapporti di audit devono identificare sia gli aspetti conformi che quelli non conformi con prove oggettive dei risultati (re 3.4.3)

3.5 Valutazione Fornitori: maggiore attenzione all’analisi del rischio e alla loro performance

Diverse le novità nel BRC 8 per quanto riguarda i fornitori anche se la maggior parte sono una migliore definizione e argomentazione di quanto già presente nella versione precedente.

Per la valutazione del rischio delle materie prime (req 3.5.1.1 ), compare la richiesta che questa deve essere rivista:

• ogniqualvolta si rilevi una modifica attinente alla materia prima, alla trasformazione di una materia prima o al fornitore della materia prima

• ogniqualvolta emerga un nuovo rischio in seguito al richiamo o al ritiro del prodotto che utilizzi una specifica materia prima

• ogni 3 anni obbligatoriamente

quindi non più ogni anno in modo superficiale (una data e una firma ) ma ogni 3 anni in modo più approfondito (un documento che dimostri le considerazioni fatte).

Attenzione inoltre alla certificazione BRC o GFSI equivalente dei fornitori ad alto rischio, perché lo scopo di certificazione deve comprendere le materie prime acquistate (req. 3.5.1.2).

Se l’azienda affida ad un ente esterno (audit di 2 o 3 parte) la verifica del proprio fornitore, si dovrà preoccupare di dimostrare (req 3.5.1.2):

• le competenze dell’auditor • confermare che l’ambito di applicazione della verifica includa la valutazione della sicurezza

alimentare del prodotto, della tracciabilità, del rispetto del protocollo HACCP e delle buone pratiche nei processi produttivi (GMP)

• ottenere e rivedere una copia del rapporto di audit completo.

Questa attenzione alle evidenze oggettive, alle GMP e alle competenze dell’auditor sono un allineamento con il FSMA americano.

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Per quanto riguarda i questionari per la valutazione dei fornitori a basso rischio (req 3.5.1.2) rispetto alla versione precedente è esplicitato che i questionari devono contenere informazioni su tematiche che riguardano la sicurezza alimentare, la rintracciabilità, il rispetto di un protocollo HACCP, delle GMP ed essere verificato da una persona che abbia le competenze necessarie per ricoprire un ruolo di controllo.

Per quanto riguarda la valutazione dei fornitori compaiono due nuovi requisiti che in realtà formalizzano meglio quanto era già inglobato nel requisito 3.5.1.2

della versione precedente a dimostrazione dell’importanza degli argomenti trattati:

3.5.1.3 riguarda l’implementazione di un processo e la predisposizione di un sistema di verifica continua della performance dei fornitori basato su criteri di valutazione del rischio che dovrà essere documentato ogni 3 anni

3.5.1.4 l’azienda deve avere un elenco aggiornato o un data base dei fornitori approvati che potrà essere sia in formato cartaceo che elettronico.

Tale elenco o le sue informazioni pertinenti dovranno essere disponibili al personale interessato come ad esempio coloro che si occupano della ricezione e relativo controllo delle materie prime (anche questo dettaglio è un allineamento con la supply chain preventive control dell’FSMA).

Confermato tutto il discorso relativo alle informazioni necessarie o certificazioni, in caso di acquisti da intermediari o grossisti che riguarda in modo esplicito, in questa versione dello standard, anche gli imballi primari (req 3.5.15).

Il requisito relativo alla rintracciabilità per i fornitori qualificati, tramite questionario, nel BRC 8 cambia capitolo e diventa un nuovo requisito il 3.5.1.6 (ex 3.9.3).

In merito all’approvazione di materie prime e di imballaggi, il nuovo requisito, il 3.5.2.2, va incontro alle richieste dell’FSMA e precisando che devono essere adottate procedure per garantire che le modifiche approvate sulle materie prime (inclusi gli imballaggi primari), siano rese disponibili agli addetti al controllo in modo che venga accettata la corretta materia prima (o imballaggio). Con riferimento esplicito ad eventuali modifiche di etichette o film stampati con le informazioni relative.

Per la ricezione di animali vivi, un nuovo requisito del BRC 8 , il 3.5.2.3, stabilisce che l’azienda deve adottare adeguate procedure di ispezione da parte di personale qualificato nelle fasi di stabulazione e post mortem per garantire che le carni degli animali macellati siano adatte al consumo umano. Maggiori dettagli anche per i fornitori di servizi (req 3.5.3.1) che comprendono anche i fornitori di stoccaggio o di imballaggio al di fuori dello stabilimento, per i quali si chiede che venga fatta un’approvazione basata sulla valutazione del rischio considerando:

• i rischi per la sicurezza e la qualità dei prodotti • conformità alle disposizioni di legge • potenziali rischi per la sicurezza dei prodotti (per esempio rischi identificati nelle valutazioni di

vulnerabilità e dei sistemi di protezione degli alimenti)

Stesso approccio anche per i fornitori di processi di trasformazione esternalizzati (req 3.5.4.2) per cui è richiesto che siano approvati e controllati per garantire l’adeguata gestione dei rischi per la sicurezza e la qualità dei prodotti e l’esecuzione di processi di tracciabilità efficaci.

La procedura di approvazione dovrà quindi basarsi anche in questo caso su una valutazione del rischio e valgono le stesse considerazioni per i fornitori ad alto e basso rischio definite nel 3.5.1.2.

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3.6 Specifiche tecniche: anche elettroniche ma sempre revisione ogni 3 anni

Le specifiche tecniche (o schede tecniche) sia di materie prime che prodotti finiti e imballi possono finalmente essere, in modo esplicito, in formato elettronico come definito nel req 3.6.2. (Le specifiche devono essere sempre aggiornate con l’obbligo minimo dei 3 anni che rimane nonostante ci fosse, nella bozza del documento pubblicato a novembre 2017, la proposta di eliminare il valore minimo temporale dei 3 anni).

Nello stesso requisito è esplicitato che le revisioni precedenti delle specifiche, devono essere conservate.

3.7 Azioni correttive e Preventive: maggiore enfasi alla Root cause analysis

Quello che prima era uno dei punti (3.7.2) per la gestione completa di una non conformità, ora diventa un punto a sé stante (3.7.3) con la richiesta esplicita che venga predisposta una procedura per il completamento dell’analisi delle cause profonde per le non conformità.

Tale analisi è obbligatoria al fine del miglioramento continuo e per impedire il ripetersi di una non conformità, quando:

• l’analisi di non conformità finalizzata a individuare tendenze generali registri un significativo aumento di un tipo di non conformità

• si verifichi una non conformità che implichi un rischio per la sicurezza, la conformità o la qualità dei prodotti

3.8 Tracciabilità: procedura documentata

La rintracciabilità si arricchisce di un nuovo requisito (3.9.1) che chiede una procedura documentata che illustri obbligatoriamente:

• le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità • l’etichettatura e i registri richiesti

inoltre nel 3.9.3 è richiesto che il test venga fatto includendo l’elenco dei documenti citati e dimostrando i collegamenti fra gli stessi

3.11 Gestione degli incidenti, ritiro e richiamo dei prodotti: valutazione degli attacchi informatici

Non particolarmente significativi i cambiamenti nel BRC 8 per questo argomento se non fosse che entrano a pieno titolo i sistemi informatici ovvero l’azienda fra i possibili incidenti deve considerare il malfunzionamento o gli attacchi ai sistemi di sicurezza informatica (req 3.11.1).

La procedura documentata per il ritiro e/o richiamo dovrà obbligatoriamente includere sempre la stessa serie di informazioni (req 3.11.2) ed in più:

• un piano per registrare le tempistiche relative alle attività principali • un piano per condurre un’analisi delle cause profonde per garantire il miglioramento continuo dei

prodotti evitando il ripetersi di situazioni analoghe

Attenzione al cliente e comunicazione: spariscono i requisiti.

Spariscono i due requisiti del 3.12.

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CAPITOLO 4: STANDARD DELLO STABILIMENTO

4.2 Food Defence: rafforzata

I requisiti per i sistemi di sicurezza e protezione alimentare all’interno dello stabilimento sono stati rafforzati, e quindi ampliati (4.2.1 e 4.2.3) con quanto già era previsto dalle linee guida sull’argomento.

Inoltre nel BRC 8 compare un nuovo requisito, il 4.2.2, in merito ad eventuali rischi circa il sabotaggio riconosciuti su specifiche materie prime, nel piano devono essere inseriti specifiche valutazioni e azioni per ridurre tale rischio e monitorarlo.

4.3 Layout, flusso del prodotto e separazione: traslocano i requisiti

Tutti i requisiti relativi alle zone ad alto rischio/controllo e alto controllo a temperatura ambiente migrano al capitolo 8 mentre sono confermati, con una numerazione ovviamente diversa, tutti i requisititi di base generici.

Compare un nuovo requisito, il 4.4.6, relativo ad eventuali camminamenti sopraelevati che, nel caso fossero adiacenti o attraversassero le linee di produzione, dovranno soddisfare i seguenti punti:

• essere progettati al fine di prevenire la contaminazione di prodotti e di linee di produzione

• essere facili da pulire

• essere sottoposti ad adeguata e periodica manutenzione

I requisiti 4.4.8 e 4.4.11 che riguardavano rischio rottura per finestre e lampade a bulbo migrano nel BRC 8 al 4.9.3.4 e 4.9.3.5, ovvero il paragrafo relativo al vetro, plastica frangibile, ceramica e materiali simili.

4.7 Manutenzione: deve essere autorizzata la ripresa della produzione

Poche e non significative le novità nel BRC 8 per questo argomento.

Anche in questo caso migra un requisito al capitolo 8 mentre compare, al 4.7.4, la richiesta che un membro del personale autorizzato a farlo, dia conferma del fatto che i fattori di rischio per la contaminazione dei prodotti dovuti alla manutenzione, siano stati eliminati e quindi si può riprendere la produzione.

4.8 Strutture per il personale: haccp per i distributori automatici?

Come per la manutenzione i cambiamenti principali riguardano la migrazione di alcuni requisiti al capitolo 8.

Inoltre compare il riferimento esplicito alla gestione dei distributori automatici sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare dei prodotti distribuiti sia per la gestione degli allergeni.

4.9 Controllo della contaminazione chimica e fisica del prodotto: aree destinate a movimentazione di materie prime, preparazione, trasformazione, confezionamento e stoccaggio: due nuovi requisiti

Nulla di sostanziale per questi requisiti tranne l’inserimento in questa sede dei requisiti per rischio rottura per finestre e lampade a bulbo che prima si trovavano al 4.4.8 e 4.4.11 e ora sono invece al 4.9.3.4 e 4.9.3.5.

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Compaiono invece due nuovi requisiti per il controllo di altri contaminanti fisici ovvero il 4.9.6.1 per la prevenzione di contaminazione da imballaggi di materie prime e il 4.9.6.2 relativo alla gestione delle penne nelle zone con prodotti aperti (prive di parti piccole e rilevabili da attrezzature di rilevazione corpi estranei).

4.10 Identificazione di Corpi estranei e strumenti per la rimozione: nulla di nuovo

Tutti i requisiti sono confermati con qualche minima variazione come ad esempio il requisito che stava al 4.3.5 che è stato inglobato nella parte finale del 4.10.1.3 o la parte finale del requisito 4.10.2.1 che è stata eliminata perché considerata già valutata nel 4.10.4.

4.11 Ordine e igiene: riscritti i requisiti CIP e nuovi requisiti per il monitoraggio ambientale

Mentre i requisiti generici rimangono sostanzialmente invariati, sono stati riscritti completamente i quattro requisiti per i sistemi di pulizia CIP (Cleaning in place) a cui si rimanda per una completa lettura e verifica di conformità delle proprie procedure. Sostanzialmente i nuovi requisiti sono suddivisi per:

• 4.11.7.1 progettazione ovvero specificatamente realizzate in modo da garantire un efficace funzionamento

• 4.11.7.2 Definizione dei limiti di accettabilità delle diverse fasi in riferimento ai fattori di rischio

• 4.11.7.3 Manutenzione dell’attrezzatura CIP e definizione della relativa procedura

• 4.11.7.4 definizione delle procedure di monitoraggio della pulizia delle attrezzature CIP

Compare in questo capitolo nel BRC 8 un nuovo paragrafo per il monitoraggio ambientale alla cui base c’è quanto definito al 4.11.8 ovvero:

lo stabilimento dovrà predisporre programmi di monitoraggio ambientale basati sulla valutazione dei rischi per la ricerca di eventuali agenti patogeni e organismi di deterioramento.

Le operazioni di monitoraggio dovranno essere effettuate nelle aree di produzione in cui si lavorano prodotti aperti e cibi pronti per il consumo.

I requisiti per il monitoraggio ambientale (si rimanda allo standard per i dettagli) in sostanza prevedono:

• 4.11.8.1 definizione di un programma di monitoraggio basato sull’analisi del rischio

• 4.11.8.2 definizione di limiti e relative azioni correttive

• 4.11.8.3 valutazione dell’efficacia del programma

4.14 Gestione degli infestanti: nel BRC 8 cambia nome

Se nella versione precedente si parlava di Controllo degli infestanti (Pest Control) nella versione attuale il termine utilizzato è Gestione (Pest Management) e fa capire quale deve essere l’approccio realistico sul tema.

È definito inoltre, in modo esplicito, che la gestione degli infestanti deve essere fatta in conformità con la normativa vigente (4.14). infine un nuovo requisito, il 4.14.7 per la predisposizione di misure adeguate per prevenire l’entrati di volatili o la loro nidificazione nelle aree di carico e scarico.

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CAPITOLO 5: CONTROLLO DEL PRODOTTO

5.2 Etichettatura del prodotto: solo una precisazione

Nel BRC 8 un nuovo requisito, il 5.2.5, chiarisce che se ci sono delle indicazioni di cottura sull’etichetta, queste devono essere pienamente approvate per garantire che, una volta cotto seguendo le indicazioni, il prodotto sia sempre sicuro e pronto per il consumo.

5.3 Allergeni: compare il Cross-Contact

I requisiti rimangono identici tranne per l’inserimento di “Cross Contact” ogni qual volta che si parla di possibile contaminazione di allergeni.

Come è noto agli addetti ai lavori, il documento Americano di applicazione della FSMA per le aziende di produzione alimentare, ovvero il Titolo 21 of the Code of Federal Regulation Part 117-Current Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-based Preventive Controls for Human Food, definisce e distingue la contaminazione fra allergeni (cross contact) rispetto alla contaminazione crociata classica (cross contamination).

Con questa semplice aggiunta tutto il paragrafo che riguarda gli allergeni diventa “compliance” con il documento americano.

Nel requisito 5.3.6 è rafforzato inoltre il concetto che solo qualora un giustificato processo di valutazione del rischio dimostri che il processo produttivo non può prevenire la contaminazione da allergeni, dovrà essere applicata una specifica indicazione sull’etichetta.

5.4 Autenticità del prodotto: tutto confermato

5.5 Imballaggio del prodotto: un nuovo requisito

Compare fra i requisiti la richiesta di una procedura per tenere sotto controllo gli imballaggi e le etichette obsolete in modo che possa essere evitato il loro l’utilizzo e correttamente eliminato.

5.6 Controllo del prodotto e test di laboratorio: azioni più tempestive per esiti sfavorevoli

Come conseguenza dell’inserimento dei monitoraggi ambientali, nei requisiti per i test di laboratorio troviamo citato questo riferimento nel requisito 5.6.2.1.

Unica novità di rilievo nella versione 8 del BRC è l’inserimento di un nuovo punto, il 5.6.2.5, con la richiesta esplicita di controllo dei risultati di laboratorio per agire di conseguenza soprattutto in caso di esiti insoddisfacenti o superiori di limiti di legge.

5.8 Cibo per animali domestici: novità

Tre requisiti nuovi per le aziende che producono Pet Food che devono garantire che il loro prodotto sia sicuro e adatto all’uso a cui è destinato.

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CAPITOLO 6: CONTROLLO DEL PROCESSO

6.2 Etichettatura e controllo della confezione: maggior controllo per evitare errori

Più che di novità potremmo dire che per questo aspetto il BRC 8 ha voluto sottolineare una maggiore attenzione e responsabilità per evitare errori.

Nel 6.2.1 compare una specifica che chiarisce che le impostazioni e le modifiche dei parametri delle stampanti (lotti, date su etichette, packaging), potranno essere fatte solo da personale autorizzato.

Nel 6.2.3 nell’elenco dei controlli che devono essere fatti in fase di confezionamento per il corretto abbinamento prodotto/packaging/etichetta, compare esplicito riferimento alle informazioni relative agli allergeni (altro piccolo dettaglio che va incontro alle richieste del FSMA americano).

Infine nel 6.2.4 una corposa aggiunta che richiede che sia verificato il controllo delle impostazioni dei sistemi di stampa codici (a barre) per individuare o scartare i prodotti le cui informazioni non rientrino nelle specifiche. Questo tipo di controllo dovrà essere fatto:

• all’inizio del processo di imballaggio

• alla fine del processo di imballaggio

• a una frequenza determinata dalla capacità dello stabilimento di identificare, conservare e prevenire la distribuzione di qualsiasi materiale coinvolto, in caso di guasto attrezzature (per esempio durante le operazioni di imballaggio o al cambio del lotto del materiale di imballaggio)

Lo stabilimento deve definire e implementare azioni correttive laddove si rilevi un malfunzionamento delle attrezzature destinate alla verifica sulla linea produttiva (ad esempio una procedura documentata e verificata di ispezione manuale).

6.3 Quantità (controllo del peso, del volume e del numero): più controllo

Fermo restando che nel BRC 8 sono confermati i requisiti della precedente versione nonché gli obblighi di legge, un nuovo punto, il 6.3.3, chiede che siano fatti e registrati, ulteriori controlli di funzionamento per quanto riguarda il controllo peso sulla linea (documented procedures for the operation and testing of online check weighers).

Le procedure che ne scaturiranno dovranno comprendere:

• indicazioni dei requisiti legali

• responsabilità per il collaudo attrezzatura (responsibilities for testing the equipment)

• efficienza operativa dell’atrezzatura, specificando eventuali variazioni per prodotti specifici

• metodi e frequenza dei collaudi degli strumenti di controllo del peso (methods and frequency of testing the check weigher)

sui requisiti che riguardano la taratura (6.4) non ci sono differenze rispetto alla precedente versione del BRC.

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CAPITOLO 7: PERSONALE

7.1 Formazione: per tutti

La formazione rimane anche nel BRC 8 un capo saldo della norma, e dovrà sempre coinvolgere tutti gli operatori a tutti i livelli.

Un nuovo requisito, 7.1.5, insiste che tutto il personale coinvolto nel processo di etichettatura/confezionamento, compresi interinali e appaltatori, devono essere adeguatamente istruiti sulle corrette operazioni da effettuare.

Infine nel 7.1.6 compare la richiesta di riferimenti bibliografici, istruzioni operative o procedure per i corsi di formazione eseguiti internamente all’azienda.

Per il resto del capitolo 7 che riguarda il personale, non ci sono novità particolari se non che compaiono i braccialetti medici (7.2.1) fra le eccezioni ai monili concessi e per quanto riguarda gli indumenti per l’ingresso nelle aree di produzione, sono migrati al capitolo 8 alcuni requisiti specifici per le zone di alto rischio/attenzione.

CAPITOLO 8: AREE AD ALTO RISCHIO, ALTO CONTROLLO E ALTO CONTROLLO A TEMPERATURA AMBIENTE NELL’AREA DI PRODUZIONE

Come preannunciato è il primo dei due nuovi capitolo di questo BRC 8.

Di fatto sono stati raccolti in un unico capitolo i requisiti che nella versione precedente erano distribuiti e suddivisi per argomento.

Per verificare se un prodotto ricade nella definizione di Alto Rischio, Alto Controllo e Alto Controllo a Temperatura Ambiente nell’area di Produzione, si dovrà sempre fare riferimento all’appendice 2.

Nonostante un capitolo dedicato a questo tipo di produzione, è ribadito il concetto che le aziende devono comunque rispettare tutto lo standard.

Per lo più una riorganizzazione con alcuni nuovi requisiti che compaiono nella parte relativa agli interventi di manutenzione (8.3.2 e 8.3.3) nonché nella gestione dei rifiuti per queste aree (8.6.1).

Per facilitare la lettura dei cambiamenti che riguardano questo capitolo vi proponiamo una tabella di correlazione tra BRC 7 e BRC 8, ovvero la posizione precedente e attuale di un medesimo requisito o l’indicazione di un nuovo requisito da soddisfare.

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CAPITOLO 9: REQUISITI PER I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Lo standard BRC 8 si arricchisce di un capitolo interessante che effettivamente aggiunge qualcosa.

Definiamo intanto il campo di applicazione così come lo troviamo scritto all’inizio del capitolo:

Laddove uno stabilimento acquisti e venda prodotti alimentari rientrati nell’ambito di applicazione dello standard e che sono stoccati presso i locali dell’azienda ma non sono prodotti, trasformati o confezionati all’interno dello stabilimento sottoposto a verifica, la gestione di tali prodotti dovrà essere conforme ai requisiti di questo capitolo.

Presentiamo ora i 5 paragrafi cui è suddiviso questo capitolo rimandando per i dettagli dei requisiti allo standard stesso.

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