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Corso di formazione
Attuazione della legge 56/2014 e servizi provinciali di area vasta
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Relatore Marco Pompilio
Monza, 20 luglio 2017 1
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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1. I riferimenti nazionali successivamente alla L. 56/2014
e al referendum costituzionale
2. Province e comuni nella pianificazione del territorio
3. L’urbanistica nelle associazioni e unioni di comuni
4. Le novità più recenti in Lombardia
Domande e approfondimenti
INDICE
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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PARTE 1
I riferimenti nazionali successivamente alla
L. 56/2014 e al referendum costituzionale
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
INQUADRAMENTO DOPO REFERENDUM
Ipotesi di base:
• Legge Delrio in vigore, con organi ad elezione indiretta
• Affrontarne le criticità e valorizzarne le opportunità
• Possibile aggiornamento correttivo della legge nel
corso del 2017
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
ART 118 COST. commi 1 e 2
Comma 1
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
Comma 2
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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ART 19 c.1 L 135-2012
Funzioni fondamentali dei comuni
“ d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale“
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
FUNZIONI FONDAMENTALI PROVINCIA
Art 1 comma 85 L 56/2014 - Le province …. esercitano le
seguenti funzioni fondamentali: …..a) pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
Art 1 comma 4 dlgs 267/2000 - Ai sensi dell'articolo 128
della Costituzione le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
DUE LIVELLI DI PIANIFICAZIONE AUTONOMI
Articolo 20 TUEL d.lgs 267/2000
Comma 1 - La provincia ……a) raccoglie e coordina le
proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della regione; ….
Comma 2 - La provincia, inoltre, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio, ….
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
DUE LIVELLI DI PIANIFICAZIONE AUTONOMI
Articolo 20 TUEL d.lgs 267/2000
Comma 5 - Ai fini del coordinamento e dell'approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite
dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
DUE LIVELLI DI PIANIFICAZIONE AUTONOMI
Art 2 c. 32 LR 1/2000 Sono delegate alle province le funzioni
amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano
territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali
interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate
di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni
l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
La Conferenza dei comuni di cui all’art 16 LR 12/2005
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE E SOVRACOMUNALE
Intercomunale, riguarda quei servizi di prossimità che i comuni,
soprattutto piccoli, possono in modo più conveniente erogare in
associazione, pur rimanendo la competenza comunale.
Sovracomunale, riguarda i temi di area vasta, ossia quei temi che
necessitano, per essere affrontati adeguatamente, di una visione di
insieme, più ampia e sufficientemente autonoma, e non possono
essere affrontati dai comuni, siano essi singoli o associati.
I comuni associati sviluppano piani intercomunali; con il supporto
della provincia possono assumere valore sovracomunale.
La provincia si occupa di aspetti intercomunali solo se delegata dai
comuni, i quali comunque ne mantengono la competenza. 11
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
REQUISITI PER L’AREA VASTA
Per esercitare funzioni di area vasta sono necessari:
AUTONOMIA rispetto agli interessi locali, per una
visione dall’alto (non nel senso gerarchico)
AUTOREVOLEZZA (diverso da autorità)
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
ALCUNI NODI DI FONDO DOPO L 56-2014
• Gli amministratori comunali si occupano sia di funzioni
di funzioni di prossimità sia di funzioni di area vasta,
possibili cortocircuiti decisionali
• Le persone fisiche coincidono ma le figure istituzionali
sono distinte, così come sono distinti i luoghi in cui le
due tipologie di funzioni vengono svolte
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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• Introduzione del Piano strategico provinciale
• Zone omogenee individuate da assemblea dei sindaci e
finalizzate e alla gestione di funzioni associate (almeno 3)
• Indennità per carica di Presidente equiparata a quella di
Sindaco del capoluogo
• Province oltre 500.000 abitanti ambito ottimale servizi a rete
• Opzione di reintroduzione giunta in province oltre 100 comuni
DDL 4357 del 9.3.2017 - MODIFICA L 56/2014
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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PARTE 2
Province e comuni nella pianificazione del territorio
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
AUTONOMIA E COORDINAMENTO
Art. 18. Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale.
Comma 1. “Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli
atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti,
concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della
valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel
piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”.
Comma 2. “Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del
PGT le seguenti previsioni del PTCP:” a) ambiente e paesaggio; b)
localizzazione delle infrastrutture; c) ambiti agricoli di interesse
strategico; opere prioritarie per rischio idrogeologico e sismico
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2921, 28.6.2016
Annulla parte strutturale piano di Comune di media dimensione per:
• Mancato rispetto limite PTCP consumo di suolo (13% vs 1%)
• Gli scostamenti dalle indicazioni non prescrittive del PTCP
devono essere motivate in modo adeguato
• Rete ecologica, e in generale aspetti strategici sovracomunali,
non possono essere rinviati alla pianificazione attuativa
• Carenza documenti VAS su contenuti (non su aspetti formali):
mancanza valutazione alternative e effetti cumulativi.
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2921, 28.6.2016
Alcune conseguenze:
• La funzione di coordinamento territoriale delle provincia si esercita
attraverso il complesso delle disposizioni del PTCP, sia quelle
prescrittive che quelle d’indirizzo (in Lombardia il riferimento
ambientale dell’art 18 c.1 della LR 12-2005)
• Il piano comunale partecipa (diritto e obbligo allo stesso tempo) alla
formazione della pianificazione sovracomunale, sia nella fase di
formazione che nella fase di attuazione
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
LEGGE 56-2014 E AREA VASTA
Come ricreare nell’ente intermedio con organi ad elezione
indiretta le condizioni di autonomia dagli interessi locali
necessarie per le decisioni sugli aspetti di area vasta? Come
evitare il corto circuito decisionale?
Definire il sovracomunale, chiarire le condizioni derogatorie
del comma 1 art 118 Cost., distinguere quanto rientra nelle
competenze prettamente tecniche e nelle azioni di
amministrazione attiva
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
DEFINIRE IL SOVRACOMUNALE, NEI TEMI
• Nella pianificazione, separare il consumo della risorsa dalla
conformazione degli usi del suolo, dove il consumo è tema:
di tutela ambientale afferente alle competenze esclusive dello Stato
(art 117 Cost. c.2 lett. s);
di tutela degli interessi del comparto produttivo agricolo nella sua
unitarietà, secondo indicazioni leggi regionali
• Il tema del contenimento del consumo è estendibile a tutte le risorse
scarse e non rinnovabili (aria, acqua, energia, ecc.), specie se collegate
con obiettivi dei trattati internazionali sulla sostenibilità.
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
• Il PRG (PSC, PUG, PGT, PAT ….) “deve considerare la totalità del
territorio comunale” (LU art 7), all’interno del quale l’Amministrazione
con la sua attività discrezionale contempera in modo ordinato tutti gli
interessi pubblici e privati.
• Ridurre, anche spazialmente, la discrezionalità amministrativa a
favore della (discrezionalità/presidio) tecnica:
o Dentro il perimetro urbanizzato prevale competenza comunale
o All’esterno coabitano competenze comunali e sovracomunali, e il
consumo rientra nella sfera dell’eccezione (si amplia anche
l’obbligo di motivazione adeguata)
• I casi applicativi: la legge Toscana, e anche alcuni PTCP e PTR
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DEFINIRE IL SOVRACOMUNALE, NEL TERRITORIO
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
RIORGANIZZARE LA STRUTTURA DELL’ENTE
• Assegnare agli uffici la piena competenza sulle attività
di linea, peraltro già previsto da norme anni Novanta.
Superare l’organizzazione per assessorati.
• Assegnare ai consiglieri (tutti) deleghe a progetto, per
il presidio di obiettivi strategici trasversali, da
completare nel mandato biennale
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Quaderni della
Fondazione Romagnosi
www.fondazioneromagnosi.iti
.it
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PARTE 3
L’urbanistica nelle associazioni e unioni
di comuni
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
ALCUNI NODI DI FONDO DOPO L 56-2014
Il baricentro decisionale sugli aspetti di area
vasta si sposta. Verso il comune o la regione?
• I piani associati delle unioni sono pronti per sostituire i PTCP ?
• Le regioni si possono occupare di coordinamento territoriale?
Un problema di adeguatezza nel promuovere e fare maturare la
cooperazione territoriale
• Ruolo delle città capoluogo e delle città medie: la forza
propulsiva del livello “medio”, oggi non considerato dalla Legge
56/2014, nell’organizzazione del territorio 25
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Modifica art 7 LR 12-2005
Comma 3 bis - Si definiscono piani associati gli atti di
pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati,
mediante unione o convenzione; tali piani sostituiscono gli atti
dei PGT dei comuni partecipanti; nel territorio della provincia
di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni
possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i
predetti enti, anche contestualmente all’elaborazione del
PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle
procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori
associati previste dalle leggi vigenti.
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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• Stentano a decollare, anche nelle regioni dove le unioni
esistono da tempo. Due le cause principali:
Necessitano di salto culturale nelle unioni: dalla
gestione dei servizi ad una visione futura condivisa
Norme regionali: mancano indicazioni procedurali
per sviluppare e approvare i piani associati
I PIANI ASSOCIATI COMUNALI
Sono pochissime le unioni in cui i comuni
hanno delegato la funzione urbanistica
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
DOMANDA : le unioni di comuni hanno
dimensioni territoriali appropriate per
esercitare la pianificazione d’area vasta?
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Regione Emilia-Romagna. Le unioni di comuni, gli ATO e i distretti socio-sanitari
Fonte : Regione Emilia-Romagna 29
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Regione Emilia-Romagna. Le città effettive
Fonte : PTR Regione Emilia-Romagna 30
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Regione Emilia-Romagna. I sistemi complessi di area vasta
Fonte : PTR Regione Emilia-Romagna 31
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Piani Strutturali Comunali redatti in forma associata
Da 18 comuni a 2 Unioni di
comuni (di 9 e 6 Comuni)
Le 2 Unioni hanno redatto in
forma associata i propri strumenti
urbanistici (PSC)
Accordi territoriali
Accordi territoriali sottoscritti da
Provincia e Unioni relativi agli ambiti
produttivi sovracomunali e poli
funzionali
+ Equa distribuzione dei costi e dei
benefici connessi al disegno di
assetto territoriale di area vasta.
Perequazione territoriale
3 Strumenti per la coesione territoriale
Fonte : Provincia di Ravenna 33
LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
SI CONCRETIZZA
NEL FONDO DI COMPENSAZIONE
Finanziato dai Comuni dell’Unione con
quote degli oneri e delle entrate fiscali
derivanti dagli interventi concordati, e
con risorse aggiuntive.
IL FONDO DI COMPENSAZIONE
Oneri di urbanizzazione secondaria
Contributi sul costo di costruzione, e D ed S
Ulteriori contributi (ex Art. A-26)
ICI per insediamenti produttivi
eventuali risorse provenienti da altri enti
r
e
a
l
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z
z
a
z
i
o
n
e
Fonte : Provincia di Ravenna 34
VANTAGGI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA
- da presentazione Unioni della Bassa Romagna -
• Razionalizzata individuazione aree produttive e di interesse
sovracomunali (commercio, logistica, ecc.)
• Omogeneizzato oneri e contributi di costruzione e procedure
(evitando concorrenza al ribasso)
• Un unico regolamento urbanistico edilizio
• Minore spreco di suolo e contenimento diffusione insediativa
• Avviato percorso di piano energetico con incentivi
• Realizzazione SIT area vasta per lettura territorio 35
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
TROPPI I RIFERIMENTI ASSOCIATIVI
• Zone omogenee (L 56-2014, LR 19-2015)
• Ambiti territoriali ottimali (L 56-2014), secondo i temi:
piani di zona ASL, trasporto pubblico, ecc.
• PTR: 33 ATO (ambiti territoriali omogenei) in media 45
comuni; 240 QAR (quadri ambientali di riferimento) in
media 6 comuni
• Ambiti Conferenze dei comuni per PTCP (LR 12-2005)
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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Individua zone omogenee come riferimento primo per i comuni di
aggregazione su aspetti di rilevanza intercomunale e per realizzare
economie di scala, da individuare sulla base di:
Collaborazioni in essere tra comuni
Appartenenze ATS, Piano di Zona, Comunità montana, ecc.
Esistenza di uno, o più, comuni di riferimento per leadership
Inoltre ... “La zona omogenea, pur non essendo un livello istituzionale, ma
una mera articolazione organizzativa dei Comuni, necessita di una identità
permanente, che in prospettiva potrebbe peraltro agevolare, superando se stessa,
l’aggregazione istituzionale dei Comuni con fusioni ed unioni in grado di attivare
una governance efficace di territori omogenei e identificati”.
LA PROPOSTA DI ANCI E UPL – aprile 2016
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Lombardia 1527 comuni, Piemonte 1202, Emilia-Romagna 334, Toscana 279, Liguria 235,
Umbria 92
Province Bergamo 242, Brescia 205, Pavia 188, ….. Torino 315, Cuneo 250 38
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• Riferimento per l’organizzazione del territorio, non solo le 10 città
metropolitane
• Le decisioni hanno effetti sui comuni limitrofi
• In organi province sono oggi riferimento per promozione territorio
Prevedere (anche nelle norme?) strumenti dedicati:
• Affiancare una pianificazione strategica non conformativa,
contenente proposte per i comuni limitrofi
• Un tavolo di governance per definire patto territoriale con comuni
limitrofi (piano strategico, agenda, ….)
IL RUOLO DELLE CITTA’ MEDIE
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
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PIANIFICAZIONE IN LOMBARDIA – SCHEMA CONCETTUALE
LIVELLO
AREA VASTA
LIVELLO
COMUNALE
Zone
omogenee
PTR – definizione regole
PTCP – declinazione regole
Piani intercomunali (unioni o associazioni)
Piano delle Regole (PGT)
Piani d’area
e strategici
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
ULTIME NOVITA’ IN LOMBARDIA
Nella seduta di Consiglio del 23 maggio 2017:
• Adottato PTR attuativo LR 31-2014
• Approvata LR 16-2017 di modifica della LR 31-2014
• Approvata LR 15-2017 norme di semplificazione
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
VARIANTE PTR ATTUATIVA LR 31-2014
Variante al PTR adottata il 23 maggio 2017:
• Obiettivo riduzione – tendenziale - 20-25-30% al 2020 e 45% del residuo fuori
TUC – tessuto urbano consolidato - per residenza, e 20% altre funzioni
• Percorso attuativo lineare, con modifica a cascata di PTR – PTCP – PGT
• Criteri per articolare nei PTCP l’obiettivo secondo ATO - ambiti territoriali
omogenei o comuni singoli o gruppi. Priorità alla rigenerazione
• Piani territoriali regionali d’area sugli areali di rigenerazione strategici (coprono
quasi tutte le aree urbane)
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
MODIFICA LR 31-2014 ART 5
Variante al PTR adottata il 23 maggio 2017:
• Termina regime transitorio di 30 mesi, i comuni possono sviluppare i
PGT senza attendere adeguamento PTCP
• Validità Documento di Piano può essere prorogata fino a 12 mesi
oltre l’approvazione dell’adeguamento del PTCP
• Tre opzioni per variare il PGT dei comuni:
Fino ad approvazione PTR, uso BES e autocertificazione
Dopo approvazione PTR, uso BES e rispetto criteri PTR (in
autocertificazione?)
Oppure, adeguamento al PTR anche soglia, verifica compatibilità
affidata alla provincia 47
Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
CONSEGUENZE MODIFICA LR 31-2014 ART 5
• Viene meno l’urgenza di adeguare i PTCP
• Salta la logica lineare PTR – PTCP – PGT. I criteri generici del PTR
sono riferimento diretto per i PGT
• Il meccanismo BES crea un plusvalore per tutte le aree programmate,
che rimette in gioco anche quelle meno appetibili, in regime
tendenzialmente monopolistico
• Meccanismo BES si applica alla situazione programmata al 2.12.2014
• Meccanismo BES penalizza i comuni che hanno nel passato gestito
meglio il consumo di suolo
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
MODIFICA LR 31-2014 ART 5 :
ALCUNE INCERTEZZE INTERPRETATIVE
Dubbi da affrontare nel periodo prima dell’adeguamento del PTCP
• L’adeguamento ai criteri PTR avviene in autocertificazione?
• I fabbisogni hanno priorità sul rispetto delle soglie?
• Le soglie si differenziano tra i comuni?
• Le aree produttive da art 97 o accordi di programma di valenza
regionale rientrano o meno nel computo del BES ?
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
LR 15 – 2017 DI SEMPLIFICAZIONE
Articolo 26 comma 1 lett. g, h, i :
• Indicazioni specifiche per PTCP Sondrio: strumenti di
perequazione e contenuti specifici attraverso accordi con i comuni
• Efficacia diretta e cogente disposizioni solo se prevista dal PTRA
• Verifica compatibilità rispetto al PTRA affidata alla provincia e
città metropolitana
• Possibile aggiornamento annuale PTRA mediante DEFR
(possibilità prima data solo al PTR)
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Pianificazione territoriale dopo Legge 56/2014
Riferimenti Marco Pompilio
e-mail: [email protected]
Twitter, Facebook, Flickr
Pagine su Pianificazione territoriale in www.upinet.it
Pubblicazioni:
o www.academia.edu
o www.millenniourbano.it
o www.eyesreg.it
o www.arcipelagomilano.org
o www.iMille.org
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