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PENSIONE MAGISTRATI 1. Il regime pensionistico dei magistrati-principi generali 2. Requisiti di accesso alla pensione 3. Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 4. Requisiti di accesso per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 5. La circolare INPS del 20 marzo 2015 6. Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo 7. Opzione donna 8. Il cumulo contributivo: a) ricongiunzione; b) riscatto 9. Il Tetto pensionistico 10. Il calcolo della pensione 11. La clausola Oro 12. Piano di integrazione previdenziale 13. La pensione indiretta 14. La pensione privilegiata 15. La domanda di pensione 16. L’INPDAP e l’Ufficio Pensioni 17. Normativa di riferimento -1- Il regime pensionistico dei magistrati- principi generali Il regime pensionistico dei magistrati, nonostante le peculiarità dell’ordinamento di appartenenza (si veda in particolare il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, fissato ora in 70 anni, modificato per alcune categorie di incarichi direttivi dal d.l. 168/2016) risulta pressoché “armonizzato” con quello generale previsto per gli altri dipendenti e, in particolare, per gli altri dipendenti pubblici. Va premesso che la legge n. 335 del 1995, nell’introdurre il sistema di calcolo “contributivo” delle pensioni, in sostituzione del previgente sistema “retributivo”, ha previsto un’applicazione graduale

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PENSIONE MAGISTRATI

1. Il regime pensionistico dei magistrati-principi generali

2. Requisiti di accesso alla pensione

3. Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata

4. Requisiti di accesso per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata

5. La circolare INPS del 20 marzo 2015

6. Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo

7. Opzione donna

8. Il cumulo contributivo: a) ricongiunzione; b) riscatto

9. Il Tetto pensionistico

10. Il calcolo della pensione

11. La clausola Oro

12. Piano di integrazione previdenziale

13. La pensione indiretta

14. La pensione privilegiata

15. La domanda di pensione

16. L’INPDAP e l’Ufficio Pensioni

17. Normativa di riferimento

-1- Il regime pensionistico dei magistrati- principi generali

Il regime pensionistico dei magistrati, nonostante le peculiarità dell’ordinamento di appartenenza (si veda in particolare il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, fissato ora in 70 anni, modificato per alcune categorie di incarichi direttivi dal d.l. 168/2016) risulta pressoché “armonizzato” con quello generale previsto per gli altri dipendenti e, in particolare, per gli altri dipendenti pubblici. Va premesso che la legge n. 335 del 1995, nell’introdurre il sistema di calcolo “contributivo” delle pensioni, in sostituzione del previgente sistema “retributivo”, ha previsto un’applicazione graduale

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del nuovo sistema, a seconda dell’anzianità contributiva maturata dai lavoratori alla data del 31 dicembre 1995. In particolare, la legge n. 335 del 1995 ha previsto: la permanenza integrale del sistema retributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre

1995, avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni; l’applicazione di un sistema misto (retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1°

gennaio 1996), per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

l’integrale applicazione del sistema contributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, erano privi di qualsiasi anzianità contributiva.

L’accesso alla pensione ed il calcolo del suo ammontare dipendono perciò da una serie di variabili: l’età, la storia lavorativa, la retribuzione.

*** Sul piano ordinamentale si può distinguere tra la pensione diretta, spettante al magistrato al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla legge, e la pensione indiretta, spettante ai familiari in caso di decesso del magistrato (infra § 10). La pensione diretta si differenzia in pensione di vecchiaia e pensione anticipata (già denominata pensione di anzianità). La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente che cessa dal servizio per aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. I requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia sono diversi in base al sistema di calcolo da utilizzare per determinare l’importo del trattamento. In particolare l’ultima riforma previdenziale (c.d. legge Fornero d.l. n. 201 del 2011 -convertito con modifiche con l. n. 214 del 2011) ha ridefinito i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo (cfr infra § 2) Inoltre, dal 2013, il requisito anagrafico deve essere adeguato all’aumento della speranza di vita (con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019). La pensione anticipata (ex di anzianità), a differenza di quella di vecchiaia, è legata unicamente al requisito contributivo, è cioè una prestazione pensionistica erogata a domanda, che permette al lavoratore che non ha raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un determinato numero di contributi di ottenere una pensione La pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata con l’entrata in vigore della Legge Fornero nel 2011, tranne che per la cd. Opzione Donna, che è una speciale pensione di anzianità in regime sperimentale (cfr infra § 7)

-2- Requisiti di accesso alla pensione

Il sistema pensionistico “generale” è stato, di recente, modificato in modo radicale dal d.l. n. 201 del 2011 (convertito con modifiche con l. n. 214 del 2011) c.d. legge Fornero, che ha introdotto profonde novità per i pensionamenti successivi al 1° gennaio 2012. La “nuova” disciplina, trova applicazione per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione a partire dal 1° gennaio 2012 (art. 24, comma 3, del d.l. n. 201/2011). Non si applica, invece, ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione, in base alla previgente disciplina, entro il 31 dicembre 2011, per i quali continuano a valere i precedenti requisiti in materia di accesso e decorrenza (art. 24, comma 14, del d.l. n. 201/2011), anche se vanno in pensione dopo il 1° gennaio 2012.

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La maturazione dei requisiti previgenti entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dalla data effettiva di accesso alla pensione, rende infatti inapplicabili i diversi e più rigorosi requisiti di accesso alla pensione introdotti, a partire dal 1° gennaio 2012, dalla riforma “Monti – Fornero”. La maturazione del diritto alla pensione consente di proporre domanda di pensionamento, ma resta salva la possibilità di restare in servizio (entro il limite ordinamentale di 70 anni). In tal caso, l’ulteriore attività lavorativa determina un incremento del futuro trattamento di pensione. Ed infatti, in base alla suddetta “riforma”, tutte le anzianità contributive successive al 1° gennaio 2012 sono calcolate, ai fini pensionistici, esclusivamente con il sistema contributivo, che consente la valorizzazione di ogni periodo di servizio, attraverso l’accantonamento e la capitalizzazione dei contributi previdenziali versati. Ciò vale anche per chi abbia maturato il diritto alla pensione prima del 1° gennaio 2012 con il sistema retributivo, ma acceda alla pensione in un momento successivo. In tale ipotesi, il trattamento di pensione è, infatti, determinato da due quote: una prima quota, relativa all’anzianità fino al 31 dicembre 2011, calcolata con il sistema retributivo; una seconda quota, relativa alle anzianità successive alla predetta data, calcolata con il sistema contributivo.

-3- Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero

a) -Pensione di vecchiaia-

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano secondo il sistema di calcolo con il quale dovrà essere liquidata la pensione (sistema retributivo - sistema misto - sistema contributivo). Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo o misto, in base alla normativa in vigore al 31.12.2011, il requisito anagrafico previsto era il compimento dei 65 anni di età Le donne dipendenti della pubblica amministrazione, a domanda, potevano accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni di età fino al 31.12.2009 e a 61 anni di età negli anni 2010 e 2011. L’anzianità contributiva minima prevista per aver diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni. L’INPS, con circolare n. 16 dell’1.2.2013, ha riconosciuto la deroga al suddetto requisito di 20 anni a favore degli iscritti INPS Gestione ex INPDAP in possesso di 15 anni di contribuzione utile alla data del 31.12.1992. Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo al 31.12.2011, il requisito minimo di anzianità contributiva previsto era di 5 anni ed il requisito anagrafico era di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne Come detto tutti i magistrati che abbiano maturato tali requisiti (anagrafici e contributivi) nel periodo antecedente al 31.12.2011 possono ancora esercitare questo diritto a prescindere dalla data effettiva di accesso alla pensione.

***

b) -Pensione anticipata- Fino al 31 dicembre 2011, l’accesso alla pensione di anzianità era consentito a) con l’anzianità contributiva di 40 anni; b) ovvero con una “quota” di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 96 sommando l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, con un minimo di 60 anni di età (quindi, nel nostro caso, con 60 anni di età e 36 di contributi). Anche per la pensione di anzianità il comma 3 dell’art. 24 del citato decreto ha comunque fatti salvi i diritti acquisiti e pertanto tutti i lavoratori che entro il 31.12.2011 hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione potranno continuare ad esercitare tale diritto nel rispetto delle decorrenze previste.

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-4- Requisiti di accesso per i lavoratori

che maturano il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012

a) -Pensione di vecchiaia- Anche in questo caso i requisiti variano secondo il sistema di calcolo con il quale dovrà essere liquidata la pensione Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo o misto l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha elevato dall’1.1.2012 – solo per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011 – il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, portandolo a 66 anni. Tale norma ha previsto, inoltre, che detto requisito dovrà essere periodicamente elevato in base agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita. Il primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2013 e con un incremento del requisito pari a 3 mesi. I successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1° gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale. Il comma nono dell’art. 4 d.l. 201/2011, ha stabilito che il requisito minimo anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, per i lavoratori che maturino il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dal 2021, dovrà essere non inferiore a 67 anni. Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo dall’1.1.2012, il requisito contributivo della pensione di vecchiaia è elevato a 20 anni con la precisazione che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione - sia obbligatoria, che volontaria, che da riscatto – effettivamente versata ed accreditata con esclusione di quella figurativa.

***

b) -Pensione anticipata-

Come detto la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata, che, per i magistrati che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 (sistema retributivo o misto), si consegue con un’anzianità contributiva: nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012,

- 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; per l’anno 2013,

- 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne; per l’anno 2014,

- 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne (cfr. comma decimo dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Inoltre, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età anagrafica di 62 anni, è prevista l’applicazione d’una riduzione percentuale dell’1% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Il comma 2-quater del d.l. 29.12.2011, n. 216, convertito con legge 24.2.2012, n. 14, ha disposto che le predette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia.

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Dal 2012, in base al comma undicesimo dell’art. 24 d.l. 201/2011 citato, il diritto alla pensione anticipata per i soggetti destinatari del sistema contributivo si consegue secondo i predetti requisiti ovvero al compimento del requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa) e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari, per il 2012, a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale. L’importo soglia di fatto sostituisce il requisito minimo di contribuzione di 35 anni che era previsto dalla normativa previgente per l’accesso al pensionamento anticipato e quindi serve a riallineare il livello della prestazione. Anche per questa tipologia di pensione anticipata, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita (dal 01.01.2013: 63 anni + 3 mesi). Previa risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Chiaramente, la maturazione dei predetti requisiti determina il diritto, ma non l’obbligo, di accedere alla pensione, essendo ben possibile optare per la permanenza in servizio (fatto salvo il limite di età ordinamentale di 70 anni), la quale, in ogni caso, comporterebbe un miglioramento del trattamento pensionistico.

-5- La circolare INPS del 20 marzo 2015

Come detto l’attuale ordinamento pensionistico prevede che i requisiti di età anagrafica e di anzianità di servizio, fissati per l’accesso alle varie tipologie di pensione nei diversi regimi vigenti, siano adeguati periodicamente all’incremento della speranza di vita della popolazione, sulla base di appositi decreti ministeriali. Tale adeguamento è stato disposto, da ultimo, dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014, che ha rideterminato i requisiti di accesso alle varie forme di pensione con effetto dal 1° gennaio 2016. Per l’effetto, per quanto riguarda i requisiti applicabili ai magistrati, dal 1° gennaio 2016:

- la pensione di vecchiaia si conseguirà all’età di 66 anni e 7 mesi (rispetto ai 66 anni e 3 mesi attualmente previsti);

- la pensione anticipata (corrispondente alla ex pensione di anzianità) si conseguirà, per i magistrati di sesso femminile, con l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (rispetto ai 41 anni e 6 mesi attualmente previsti).

Gli incrementi determinati dal citato decreto ministeriale sono stati riportati nella Circolare INPS n. 63 del 20 marzo 2015, la quale compie una ricognizione dei requisiti applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei diversi regimi pensionistici vigenti. In particolare, per quanto riguarda i magistrati, occorre fare riferimento ai requisiti indicati nel paragrafo 2 della Circolare – sopra riportati - e non anche ai requisiti indicati al paragrafo 3 (3.1 pensione di vecchiaia e 3.2 pensione di anzianità), che riguardano il regime pensionistico del personale del comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso, per il quale sono tutt’ora previsti requisiti di accesso più favorevoli rispetto alle altre categorie di dipendenti (secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 6 del d. lgs. n. 165 del 1997, non modificati dalla recente riforma delle pensioni).

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-6- Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del

sistema contributivo

Il comma settimo dell’art. 24 legge n. 214/2011 fa salva la facoltà dei lavoratori che possono far valere al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Nel contempo, però, stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati.

-7- Opzione donna

L’opzione donna, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 consente alle lavoratrici, fino al 31 dicembre 2015, di maturare il diritto alla pensione con requisiti agevolati (35 anni di contributi con un’età di almeno 57 anni e 3 mesi e, per le dipendenti delle gestioni esclusive dell’A.G.O., quali l’INPDAP, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni, come confermato dalla Circolare INPS n. 45/2016), purché si opti per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. (circolare INPS, Direzione Generale – n. 37 del 14.03.2012).

Le condizioni per l’accesso a tale pensione sono tre: a) occorre avere un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1995; b) occorre non avere maturato i requisiti per il pensionamento ordinario; c) occorre avere maturato i requisiti agevolati sopra indicati entro il 30 dicembre 2014 (poiché, trovando applicazione la finestra di 12 mesi, in questo modo la decorrenza della pensione rispetta il termine di legge del 31 dicembre 2015).

La disposizione, dunque, fino al 31 dicembre 2015, consente alle donne di conseguire il diritto alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli di quelli generali, purché venga fatta opzione per la liquidazione della pensione con il criterio di calcolo contributivo, che, di regola, determina un importo di pensione inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del criterio retributivo. Pertanto, al beneficio dell’accesso anticipato corrisponde, di fatto, una riduzione del trattamento pensionistico, la cui misura varia di caso in caso, in base alla specifica storia lavorativa dell’interessata. Il pensionamento anticipato in questione è stato interessato solo in parte dalle successive modifiche del sistema pensionistico. In particolare, al pensionamento in questione si applica il sistema delle “finestre” disciplinato, da ultimo, dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con legge n. 122 del 2010), in base al quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la decorrenza della pensione, per le lavoratrici dipendenti, è posticipata di dodici mesi rispetto alla data di maturazione dei relativi requisiti (cfr. la Circolare INPS n. 53 del 16 marzo 2011, che ha modificato il precedente orientamento espresso nella Circolare INPS n. 126 del 24 settembre 2010). In assenza di diverse previsioni, resta che la “finestra” di uscita - come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 105 del 19 settembre 2005 - rappresenta la prima decorrenza possibile della pensione, ma non anche quella necessaria, nel senso che “una volta acquisito il diritto alla pensione da una

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determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile”. Onde, ove la lavoratrice decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo il termine di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti, la pensione anticipata avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Sempre in base all’art. 12 d.l. n. 78 del 2010, come successivamente modificato, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione anticipata in questione è stato elevato di 3 mesi, passando dunque a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome. Come detto l’accesso alla pensione anticipata in commento è soggetto a tre condizioni. La prima è che essa spetta solo alle lavoratrici che hanno un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1995 (per chi ha iniziato a lavorare dopo tale data, l’accesso è escluso perché già trova applicazione il sistema contributivo). La seconda condizione è che si tratti di lavoratrici che non abbiano maturato i requisiti ordinari tempo per tempo vigenti per l’accesso alla pensione (poiché, in tal caso, l’accesso alla pensione deve avvenire secondo le regole generali). La terza è che il pensionamento in questione è consentito “in via sperimentale” solo “fino al 31 dicembre 2015”. Tale requisito è stato interpretato nel senso che, entro il 31 dicembre 2015, non è sufficiente maturare i requisiti anagrafici e contributivi, ma deve essere anche decorso il termine della prima “finestra” utile per il concreto accesso alla pensione (cfr. la Circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 e il Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013). Quindi, quanto alle lavoratrici dipendenti, per le quali si applica la finestra di dodici mesi, l’accesso alla pensione in questione è consentito solo per chi maturi i requisiti anagrafici e contributivi entro il 30 dicembre 2014 e, dunque, possa accedere alla pensione a decorrere dal 31 dicembre 2015. L’INPS non ha, però, chiarito se, per chi abbia maturato il diritto al pensionamento effettivo prima del 31 dicembre 2015 – e cioè per le lavoratrici per le quali, a tale data, siano già decorsi i termini della “finestra” – il collocamento in pensione debba avvenire necessariamente entro il 31 dicembre 2015, ovvero possa avvenire anche successivamente. L’interpretazione letterale dell’art. 1, comma nono, della legge n. 243/2004 rende preferibile la seconda soluzione, poiché questa disposizione, laddove prevede che, fino al 31 dicembre 2015, è possibile “conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità” di cui trattasi, si riferisce testualmente alla maturazione del diritto e non all’effettivo pensionamento. Di conseguenza, in base all’interpretazione testuale, una volta maturati i requisiti entro il 30 dicembre 2014 e decorsa la “finestra” entro il 31 dicembre 2015, sarebbe possibile accedere alla pensione in questione anche dopo il 31 dicembre 2015. Occorre avvertire che tale interpretazione non ha trovato ancora espressa conferma in sede amministrativa; onde, al riguardo occorre osservare la massima cautela, considerato anche che ad una diversa lettura normativa si potrebbe pervenire in base all’ultimo periodo dello stesso comma nono, laddove demanda al Governo di “verificare i risultati della sperimentazione”, entro il 31 dicembre 2015, “al fine di una sua eventuale prosecuzione”. È, infatti, evidente che una effettiva “verifica dei risultati” presupporrebbe che le fattispecie da valutare, al 31 dicembre 2015, siano ormai esaurite. Infine, si osserva che la Legge di Stabilità per il 2017 ha esteso l’applicabilità dell’opzione in esame anche alle lavoratrici che non avevano “maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Per una sintesi del tema “Opzione donna” si rimanda all’apposito vademecum

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Il cumulo contributivo

a) ricongiunzione Gli istituti della ricongiunzione (che consente di unificare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali onde ottenere un’unica pensione presso la gestione nella quale la ricongiunzione viene operata) e del riscatto (che consente, a titolo oneroso, di computare ai fini pensionistici alcuni periodi non lavorativi, come quello degli studi universitari) sono regolati dalla legge vigente all’epoca della domanda. Onde verificare l’attuale situazione previdenziale, il magistrato può chiedere un estratto contributivo all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

*** Per quanto riguarda la ricongiunzione dei periodi assicurativi la legge n. 29 del 1979 disciplina:

- all’art. 1, la ricongiunzione presso l’INPS dei periodi di contribuzione maturati in altre forme obbligatorie di previdenza, come quelle previste per i dipendenti pubblici, progressivamente confluite nell’INPDAP (ora a sua volta incorporato nell’INPS);

- all’art. 2, l’operazione inversa, e cioè la ricongiunzione presso una gestione obbligatoria sostitutiva (come l’ex INPDAP) dei periodi maturati presso l’INPS.

Ai fini che qui interessano, la fondamentale differenza tra i due tipi di ricongiunzione era, in base alla normativa previgente, che il primo tipo (presso l’INPS) era gratuito per il lavoratore, mentre il secondo (presso l’INPDAP o altre forme) era (normalmente) oneroso. La ricongiunzione del pregresso periodo lavorativo nel settore pubblico è sempre gratuita (art. 113 TU 1092/73). L’art. 12, comma 12-septies del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha previsto che “a decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. La legge di Bilancio per il 2017 apporta innovazioni al cumulo dei contributi introdotto dalla legge 228/2012. Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni Inps (ex Inpdap, ex Ipost, gestione separata), ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi. Il risultato del cumulo consiste nella possibilità per i richiedenti di ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo della contribuzione accantonata nelle diverse gestioni o fondi, che parteciperanno pro quota alla definizione della pensione. Rispetto alla versione precedente, viene definitivamente archiviato il requisito che ne aveva fortemente limitato l’utilizzabilità: in base alla legge 228/2012, il cumulo era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato 20 anni di contribuzione presso una delle gestioni pensionistiche da cumulare (contribuzione Inps e forme sostitutive/esclusive). Ora grazie al cumulo sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi. Il cumulo continua a differenziarsi rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 (dialogo fra gestioni Inps) e dalla legge 45/1990 (dialogo fra Inps e Casse professionali), per la totale gratuità dell’operazione, oltre che per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributivo, richiesto dall’altra opzione di cumulo del Dlgs 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 1995.

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La legge di Bilancio allarga dunque l’area di azione del cumulo (accesso a pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, secondo i requisiti previsti dalla legge 214/2011), sebbene sembri potersi desumere che l’opzione di cumulo non sarà accessibile anche per raggiungere i requisiti agevolati per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) o per gli addetti a lavori usuranti (quota 97,6) introdotti dalla stessa legge di Bilancio. Se il nuovo cumulo condividerà con la totalizzazione prevista dal d.lgs. 42/2006 la capacità di richiamare anche i contributi delle Casse professionali, sarà solo quest’ultima a comportare l’integrale ricalcolo della pensione con metodo contributivo, a meno che l’aspirante pensionato non abbia già acquisito i requisiti autonomi di pensione presso una delle posizioni totalizzate. Si deve inoltre tenere conto di come l’accesso a pensione in totalizzazione, pur se con requisiti di partenza ridotti (65 anni per la vecchiaia e 40 anni di contributi per la pensione di anzianità), sconti l’adeguamento a speranza di vita (7 mesi al 2016) e una lunga finestra di attesa prima di percepire l’assegno (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), mentre il cumulo permette la decorrenza della pensione secondo la disciplina post-Fornero, dunque senza alcuna finestra di attesa e con accesso a pensione nel mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. La totalizzazione sembra dunque rivelarsi l’opzione meno attrattiva sia sul piano della massimizzazione dell’assegno pensionistico, sia su quello del timing del materiale conseguimento. Le due ricongiunzioni onerose (legge 29/1979 e legge 45/1990) continueranno a essere poi le uniche modalità per avere il diritto ad alcuni accessi anticipati a pensione già previsti dal nostro ordinamento (opzione donna o ancora l’accesso per i nati entro il 1952 in base al comma 15 bis, articolo 24, della legge 214/11). Rispetto alla prima versione della manovra, permane qualche dubbio interpretativo. Infatti, il nuovo testo non specifica più i termini di efficacia del nuovo cumulo, che nella vecchia formulazione decorrevano «dall’entrata in vigore» della legge di Bilancio, mentre nel testo definitivo non c’è più tale clausola. Infine, nel comma 198 dedicato alle norme transitorie, viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento delle domande di totalizzazione solo se non ancora perfezionate; allo stesso modo, per chi aveva già attivato una ricongiunzione in base alla legge 29/1979, il cumulo sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute. Di eventuali ricongiunzioni fra gestioni Inps e Casse professionali non c’è alcuna menzione, lasciando intendere che chi ne avesse già ricevuto l’autorizzazione non potrà rioptare per il cumulo. La norma chiarisce, infine, che per i dipendenti pubblici che ricorreranno al cumulo l’erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.

b) Riscatto Il riscatto è diversamente disciplinato, quanto a costi ed effetti, per quel che riguarda, rispettivamente, il trattamento di fine servizio (o indennità di buonuscita) e la pensione.

***

Il riscatto del corso di laurea, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), è subordinato al pagamento di un contributo a carico dell’interessato (artt. 15 e 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973), determinato sulla base di coefficienti attuariali e con riguardo alla situazione anagrafica e reddituale al momento della domanda di riscatto. L’effetto del riscatto è quello di incrementare il periodo di servizio computabile ai fini del futuro TFS, il cui importo è determinato prendendo a riferimento l’80% dell’ultima retribuzione, che viene diviso per dodici e poi moltiplicato per gli anni di servizio utili. Ne deriva che, ai fini del TFS, il riscatto è tanto più conveniente quanto prima viene richiesto rispetto alla data di cessazione del rapporto, posto che l’onere è determinato rispetto allo stipendio al

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momento della domanda, mentre il beneficio sarà ragguagliato allo stipendio al momento della cessazione del rapporto.

A ciò si aggiunga che i contributi da riscatto ai fini del TFS sembrano essere deducibili fiscalmente, al pari dell’onere per il riscatto ai fini pensionistici (cfr. la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 298/E del 13 settembre 2002, dove è affermata la deducibilità dei contributi da riscatto versati alla gestione pensionistica di appartenenza, senza operare alcuna distinzione a seconda della finalizzazione del riscatto).

*** Più complesso è valutare la convenienza del riscatto ai fini pensionistici. A tali fini, il riscatto può avere due effetti positivi: anticipare la prima data utile di accesso alla pensione (per effetto dell’aumento dell’anzianità contributiva); aumentare l’importo della futura pensione. Il primo beneficio, però, non è certo. Il secondo è certo, ma non è agevole stabilirne ex ante la convenienza rispetto al costo del riscatto. In particolare, sotto il primo profilo, occorre considerare che non sempre l’aumento dell’anzianità contributiva consente di anticipare l’accesso alla pensione. Va infatti ricordato che, anche nell’attuale regime pensionistico, la prima data utile per la pensione dipende, alternativamente, dal raggiungimento di una determinata anzianità di servizio (attualmente, per le dipendenti statali, pari a 42 anni e 6 mesi: pensione “anticipata”), ovvero di una determinata età anagrafica (attualmente, per le dipendenti statali, pari a 66 anni e 3 mesi: pensione di vecchiaia). Pertanto, laddove, all’esito del riscatto, la prima data utile fosse comunque quella della pensione di vecchiaia, è evidente che il riscatto non avrebbe determinato alcuna anticipazione del pensionamento. Si aggiunga che v’è anche un’ipotesi molto particolare, nella quale il riscatto potrebbe determinare, addirittura, un allontanamento della prima data utile per il pensionamento. La recente riforma del sistema pensionistico contiene, infatti, una disposizione di favore per i lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, i quali possono accedere al pensionamento “anticipato” con un’anzianità contributiva di soli 20 anni, purché abbiano un’età anagrafica di 63 anni e 3 mesi e l’importo della pensione non risulti eccessivamente basso (art. 24, comma 11, del d.l. n. 201/2011). Ebbene, tale beneficio riguarda i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. Tuttavia, se tali lavoratori riscattano un periodo di laurea ricadente (in tutto o in parte) prima della predetta data, a tali lavoratori diventano applicabili tutte le disposizioni previste per i lavoratori con anzianità anteriore al 1° gennaio 1996, con conseguente perdita della facoltà di accedere al pensionamento “anticipato” in base alla disposizione sopra citata (in tal senso, si vedano la nota INPDAP prot. 2861 del 1° marzo 2012 e la lettera circolare INPDAP prot. 2359 del 18 dicembre 2008). Onde, in questa particolarissima situazione, il riscatto farebbe perdere la possibilità di andare in pensione all’età di 63 anni e 3 mesi, potendo così far allontanare, a seconda dell’età anagrafica dell’interessato, la prima data utile di pensionamento.

*** Quanto al rapporto tra costo del riscatto ed effetti sull’importo della futura pensione, come si è detto, non è possibile stabilire ex ante ed in modo assoluto se il riscatto sia economicamente “conveniente”. Si può osservare che, se il periodo riscattato è anteriore al 1° gennaio 1996, il costo del riscatto è determinato secondo il sistema della riserva matematica (che consiste, in sostanza, nella monetizzazione, in valore attuale, della maggiorazione economica che la futura pensione subirà a seguito del riscatto) e i benefici verranno calcolati con il sistema di calcolo della pensione

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“retributiva”, il quale valorizza sia l’ultima retribuzione percepita che il numero di anni di servizio (limitatamente a quelli utili alla quota di pensione retributiva). Se il periodo riscattato è successivo al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto è pari, in sostanza, alla contribuzione previdenziale dovuta, in base alle aliquote vigenti, sulle retribuzioni dell’ultimo anno. I contributi così versati andranno a determinare la pensione in base al sistema contributivo, che consiste nella rivalutazione annua dei contributi tempo per tempo accantonati, i quali, al momento del pensionamento, vengono moltiplicati in base ad un coefficiente che è tanto più alto quanto più elevata è l’età di accesso alla pensione. In entrambi i casi, dunque, l’onere del riscatto è tanto minore quanto prima viene esercitato, cioè richiesto; mentre il beneficio sarà tanto maggiore quanto più elevata sarà l’età di accesso alla pensione, nonché la durata del pensionamento. Pertanto, ai fini pensionistici, il riscatto potrebbe essere ritenuto conveniente laddove, in base all’anzianità anagrafica e contributiva del magistrato in questione, ne conseguisse l’anticipazione della prima data utile per l’accesso alla pensione. Ove questo effetto non vi fosse, la “convenienza” economica non è agevolmente valutabile ex ante e dovrebbe, comunque, tener conto della soggettiva disponibilità a sostenere un costo che, pur essendo rateizzabile e fiscalmente deducibile, potrebbe rivelarsi elevato. La convenienza del riscatto deve inoltre essere valutata con riferimento alla disciplina del c.d. tetto pensionistico.

-9- Il tetto pensionistico

La più volte citata legge n.335/1995 (c.d. riforma Dini), nel riformare il sistema pensionistico italiano, fra le molte cose ha individuato (art.2co.18) un massimale annuo della base contributiva, insomma un “tetto” retributivo superato il quale la concreta retribuzione percepita dal lavoratore non viene considerata ai fini pensionistici. Per effetto dei successivi aggiornamenti, attualmente il tetto si colloca intorno ai 103.000,00 euro, somma che viene percepita, in via di approssimazione, dai magistrati a partire dall’anno successivo alla III valutazione di professionalità. Nel sistema contributivo puro, tutto quel che si guadagna oltre il ricordato tetto, non viene considerato ai fini del calcolo della pensione: è come se si guadagnasse sempre la somma individuata dal tetto, con evidenti conseguenze di abbattimento, rispetto alla retribuzione percepita in costanza di lavoro, dell’ammontare del trattamento pensionistico che si percepirà. Sono state divulgate in area riservata alcune proiezioni e simulazioni di calcolo, ma considerata la delicatezza e la peculiarità delle questioni in esame è stata anche stipulata dall’Associazione una consulenza con uno studio di diritto previdenziale allo scopo di ottenere, con oneri contenuti, una proiezione individualizzata del futuro trattamento pensionistico che tenga conto della specifica situazione del singolo magistrato. Sono soggetti al tetto sopra ricordato, tutti i colleghi che non possano vantare alcuna forma di contribuzione obbligatoria anteriore al 1.1.1996. I colleghi in questione dovranno, ragionevolmente, pensare a forme di previdenza integrative. Allo stato, tuttavia, possono evitare di incappare nella “falcidia” del tetto contributivo i colleghi che abbiano svolto almeno parte della durata legale del proprio corso di studi universitari in data anteriore al 1.1.1996, ove abbiano fatto domanda di riscatto di detto periodo a fini pensionistici. Operando il riscatto, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n.42 del 2009 il lavoratore viene considerato vecchio iscritto alla gestione pensionistica, e quindi non assoggettato al tetto contributivo. Si noti che non è in alcun modo richiesta una continuità contributiva tra il periodo universitario e quello lavorativo: se il periodo universitario (nella durata legale) è anteriore al 1.1.1996, il magistrato

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sarà vecchio iscritto anche nel caso in cui non abbia svolto alcuna attività lavorativa tra la fine dell’università e, poniamo, l’ingresso in magistratura (ad esempio) nel 2002. L’entità delle somme da pagare per il riscatto è principalmente influenzata dall’età anagrafica e dalla retribuzione percepita al momento della domanda di riscatto: per questo motivo saranno senz’altro avvantaggiati i colleghi che hanno presentato tale domanda appena entrati in magistratura.

-10- Il calcolo della pensione

Come più volte ricordato legge n. 335 del 1995, nell’introdurre il sistema di calcolo “contributivo” delle pensioni, in sostituzione del previgente sistema “retributivo”, ha previsto: la permanenza integrale del sistema retributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni; l’applicazione di un sistema misto (retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996), per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni:

l’integrale applicazione del sistema contributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, erano privi di qualsiasi anzianità contributiva.

La pensione liquidata con il sistema retributivo è calcolata moltiplicando la retribuzione di riferimento (grosso modo pari all’ultima retribuzione) per un’aliquota di rendimento proporzionale agli anni di servizio utili.

In base al sistema misto, la pensione dei magistrati in questione sarà costituita dalla somma di due quote:

- una quota calcolata con il sistema retributivo, che si ottiene moltiplicando la retribuzione di riferimento (grosso modo pari all’ultima retribuzione) per un’aliquota di rendimento proporzionale agli anni di servizio utili;

- una quota calcolata con il sistema contributivo, che si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale ( ossia la somma dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 in poi) per i coefficienti previsti dalla legge, che sono tanto maggiori quanto più elevata è l’età anagrafica del dipendente; tali coefficienti sono, attualmente, indicati nella Tabella allegata al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012, che ne fissa la misura massima al raggiungimento dei settanta anni di età (in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 24, comma 16, del d.l. n. 201 del 2011, che ha dunque incentivato la permanenza in servizio oltre l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia).

Tale ultimo criterio di calcolo si applica interamente alle pensioni liquidate con il sistema contributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, erano privi di qualsiasi anzianità contributiva.

***

Il sistema di calcolo misto, appena descritto, non è venuto meno con la recente riforma pensionistica, contenuta nel d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 24 febbraio 2012, n. 14. Particolari effetti, sull’importo della pensione dei magistrati, derivano viceversa dalle disposizioni sul metodo di calcolo della pensione introdotte dalla legge di stabilità per il 2015.

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L’art. 1, comma 707, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha modificato la disposizione che aveva esteso a tutti i lavoratori, dal 1° gennaio 2012, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011), aggiungendo che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Per comprendere il significato di questa disposizione, occorre ricordare che la “riforma Fornero”, per i lavoratori ai quali trovava applicazione il sistema retributivo di calcolo della pensione (lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), ha previsto l’applicazione del metodo di calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.

Per tali soggetti, dunque, la pensione è composta da due quote: una quota calcolata col sistema retributivo (per il periodo fino al 31 dicembre 2011) e una quota calcolata col sistema contributivo (per il periodo dal 1° gennaio 2012 in poi).

Il risultato di tale sistema poteva essere che il lavoratore, per effetto della valorizzazione col sistema contributivo di tutti i periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2012, poteva conseguire un trattamento di pensione superiore a quello massimo previsto col sistema retributivo (pari a circa l’80% dell’ultimo stipendio, coincidente con il raggiungimento della “massima anzianità contributiva” di 40 anni) e finanche un trattamento di pensione superiore all’ultimo stipendio in godimento. Ciò poteva verificarsi, in particolare, per chi avesse conseguito la massima anzianità contributiva di 40 anni (e dunque il massimo importo della pensione retributiva) prima del 2012, potendo dunque beneficiare di ulteriori aumenti del trattamento di pensione, calcolati col sistema contributivo, per i periodi lavorativi dal 1° gennaio 2012 in poi.

***

La citata disposizione del comma 707 ha inteso eliminare tale effetto, prevedendo che il passaggio al sistema contributivo, previsto dalla “riforma Fornero”, non può comportare il riconoscimento di un importo di pensione superiore a quello che sarebbe spettato applicando il previgente sistema di calcolo retributivo (in base al quale, come detto, l’importo massimo della pensione non può superare, all’incirca, l’80% dell’ultimo stipendio).

Pertanto, in base a tale norma, che si applica dal 1° gennaio 2015 ed anche per le pensioni già liquidate (cfr. il successivo comma 708), per i lavoratori interessati occorre effettuare un doppio calcolo della pensione (uno con il sistema retributivo e l’altro con il sistema misto) e l’importo del trattamento è individuato nella minor somma tra gli importi derivanti dai due calcoli.

Ciò posto, la determinazione, in concreto, degli effetti della norma sopra citata sullo specifico importo del futuro trattamento di pensione del magistrato dipende da numerosi e complessi elementi, quali lo stato di servizio, l’anzianità contributiva, l’esistenza di ulteriori contribuzioni anteriori o volontarie, l’importo delle retribuzioni tempo per tempo godute e così via.

In ogni caso è bene precisare che le modalità di calcolo introdotte dalla legge di stabilità sono tutt’altro che chiare.

La norma prevede che, ai fini del calcolo e del confronto, occorre computare “l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella

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eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Il riferimento all’anzianità “necessaria per il conseguimento del diritto” alla pensione, integrata eventualmente da quella maturata fino alla prima “decorrenza utile” (e cioè dall’eventuale termine della “finestra” per il pensionamento, applicabile a chi abbia maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011), può essere interpretato, in base al testore testuale, nel senso che, per stabilire il trattamento massimo di pensione, deve essere computata la sola anzianità maturata fino alla maturazione del diritto alla pensione, con “sterilizzazione” dei periodi successivi.

Ne deriverebbe che il confronto andrebbe fatto applicando i due sistemi di calcolo (retributivo e misto) non all’intera anzianità contributiva maturata dall’interessato al momento dell’effettivo collocamento in pensione, ma alla sola anzianità corrispondente alla maturazione del diritto alla pensione, anche se tale momento sia anteriore alla data di effettivo pensionamento. Con la conseguenza di “sterilizzare”, ai fini pensionistici, tutti i periodi di servizio prestati dopo il conseguimento del diritto alla pensione (ad eccezione dell’eventuale periodo della “finestra”).

Senonché, tale interpretazione non appare ragionevole e potrebbe determinare ingiustificate disparità di trattamento, soprattutto in danno di chi abbia conseguito l’età per la pensione di vecchiaia senza avere un’anzianità contributiva elevata.

Le incertezze interpretative sono state evidenziate anche dall’INPS, il quale ha disposto che le pensioni alle quali si applica la nuova norma verranno liquidate in via provvisoria, in attesa dei tempi necessari all’Istituto per verificare le modalità con le quali dare concreta attuazione alle nuove modalità di calcolo (Messaggio INPS n. 211 del 12 gennaio 2015).

Onde, allo stato, non è nemmeno possibile indicare, con precisione, quali saranno le concrete modalità di applicazione del correttivo introdotto dalla norma in commento, fermo restando che, per chi abbia maturato la massima anzianità contributiva di 40 anni e successivamente abbia continuato a prestare servizio col sistema contributivo, verosimilmente la norma avrà l’effetto di ridurre l’importo di pensione rispetto a quello che sarebbe derivato dalla previgente disciplina.

***

L’Inps mette a disposizione il servizio “La mia pensione” che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione al termine della attività lavorativa. Per accedere al servizio è necessario navigare nel sito web istituzionale dell’Inps e seguire tutte le indicazioni tra le quali la richiesta preventiva del PIN ordinario.

-11-

La clausola Oro Il trattamento pensionistico dei magistrati, sia in caso di liquidazione con il sistema retributivo (per i magistrati che al 1995 avevano già 18 anni di servizio), sia in caso di liquidazione con il sistema contributivo (per i magistrati che al 1995 avevano meno di 18 anni di servizio e, in ogni caso, per tutte le quote di pensione relative agli anni di servizio successivi al 1° gennaio 2012), non è soggetto a successivi aumenti o riliquidazioni correlati alle dinamiche retributive dei magistrati in servizio (c.d. “clausola oro”) (si veda, in generale, l’art. 59, comma 4, della legge n. 449/1997 e, specificamente per i magistrati, l’art. 2 della legge n. 265/1991). Pertanto, ogni “aumento”, diretto o indiretto, del trattamento economico dei magistrati in servizio, avvenuto per gli anni 2011 e 2012, non ha alcun effetto sul trattamento pensionistico del magistrato collocato a riposo nel novembre 2010 (cioè anteriormente ai predetti anni).

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*** Per completezza, va segnalato che il trattamento economico dei magistrati, relativo agli anni 2011 e 2012, è stato ricostituito, ex post, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che avevano inciso sul trattamento economico e sulle modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita dei magistrati. Le disposizioni dichiarate incostituzionali avevano effetto dal 1° gennaio 2011. Onde, la sopra citata sentenza della Corte costituzionale non ha alcun effetto, diretto o indiretto, sul trattamento pensionistico dei magistrati andati in pensione prima del 1° gennaio 2011. Ciò, da un lato, perché tali magistrati, in costanza di rapporto, non hanno subito nessuna delle decurtazioni stipendiali previste dalle norme dichiarate incostituzionali; onde, la loro pensione è stata determinata su una corretta “retribuzione pensionabile”. Dall’altro lato, perché, come detto, vista l’inesistenza di una “clausola oro”, gli stessi magistrati non hanno comunque diritto ad una rivalutazione della pensione avvalendosi degli effetti “positivi” della dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni sul trattamento economico dei magistrati in servizio.

*** I magistrati andati in pensione dopo il 1° gennaio 2011 potrebbero invece richiedere una riliquidazione della pensione che tenga conto della minor retribuzione pensionabile o della minor contribuzione computate, in base alle norme poi dichiarazione incostituzionali, ai fini della liquidazione della pensione.

-12- Piano di integrazione previdenziale

L'ANM ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la UGF Assicurazioni (nata dalla fusione fra Aurora ed Unipol) che propone il Fondo di Previdenza Complementare Unipol Insieme ad adesione individuale con possibilità di scelta tra cinque comparti di investimento che si caratterizzano per un diverso profilo di rischio/rendimento. Unipol Insieme opera con il sistema della capitalizzazione individuale. Ciascun iscritto al Fondo è titolare di una posizione individuale alimentata dai contributi versati, di valore crescente nel tempo grazie ai rendimenti derivanti della gestione finanziaria. Per una consulenza ad personam, l’eventuale sottoscrizione del Fondo UNIPOL INSIEME e l’invio della documentazione, è possibile contattare il Sig. Enzo Carli al numero 06/8413237 r.a. o all’indirizzo mail: [email protected] Informativa Fondo Pensione Aperto. L’eventuale costituzione di un fondo previdenziale di categoria è una delle proposte che saranno oggetto del tavolo tecnico richiesto dall’Intermagistrature ai Ministeri competenti.

-13- La pensione indiretta

In materia di pensioni spettanti ai familiari del lavoratore defunto (pensioni ai superstiti), a decorrere dal 17 agosto 1995, ai magistrati e agli altri dipendenti pubblici si applica la medesima disciplina vigente nel settore privato (cfr. art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995).

Tale disciplina prevede che, in caso di decesso del lavoratore, quando questi sia già pensionato o sia in possesso di una determinata anzianità contributiva, i familiari superstiti hanno diritto ad una pensione a titolo proprio, secondo l’ordine e alle condizioni previste dalla legge.

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In particolare, a seconda del momento del decesso, occorre distinguere:

- la pensione di reversibilità, che spetta ai superstiti se il lavoratore, al momento del decesso, è già titolare di una pensione diretta;

- dalla pensione indiretta ordinaria, che spetta ai superstiti se il lavoratore, al momento del decesso, è ancora in servizio e ha un’anzianità contributiva di almeno 15 anni (requisito minimo “tradizionale” per l’accesso alla pensione di vecchiaia) o di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio (requisito contributivo per la pensione di invalidità).

Dunque, la prima condizione per la spettanza della pensione ai superstiti (indiretta ordinaria), in caso di premorienza del magistrato rispetto alla data di conseguimento di una pensione diretta, è che il magistrato abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, ovvero di almeno 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

***

Quanto ai beneficiari, la pensione indiretta ordinaria spetta, nell’ordine e alle condizioni di legge, alle seguenti categorie di familiari:

a) al coniuge e ai figli, cui sono equiparati i minori regolarmente affidati con le procedure di legge, nonché i nipoti in linea diretta (cioè i figli dei figli), se viventi a carico dell’ascendente (cioè del nonno o nonna) al momento del decesso di quest’ultimo (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 1999);

b) ai genitori;

c) ai fratelli e alle sorelle.

L’ordine sopra indicato è tassativo.

Il diritto di ciascuna categoria di soggetti legittimati esclude quello delle categorie successive, che acquisiscono il diritto alla pensione solo se mancano i familiari della categoria precedente, ovvero se essi non sono in possesso dei requisiti di legge.

***

Diversi sono i requisiti affinché i soggetti sopra indicati abbiano diritto alla pensione indiretta.

Per quanto riguarda il coniuge, il diritto alla pensione indiretta non è subordinato ad alcuna condizione.

Dunque, per il coniuge, la pensione indiretta spetta a prescindere dal requisito della vivenza a carico del lavoratore defunto (fatta salva l’eventuale riduzione dell’importo in relazione al reddito proprio del coniuge superstite).

***

Per quanto riguarda i figli, il diritto alla pensione indiretta spetta solo se questi al momento del decesso del genitore:

a) sono minorenni;

b) ovvero sono studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni;

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c) ovvero sono studenti universitari (in corso o fuori corso ad anno intermedio purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale) di età compresa tra i 18 ed i 26 anni;

d) ovvero sono inabili (e cioè nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).

Inoltre, per i figli maggiorenni (studenti o inabili), il diritto alla pensione ai superstiti spetta solo se questi, al momento del decesso, sono a carico del lavoratore defunto, e cioè se essi:

- si trovano in una condizione di non autosufficienza economica;

- ed erano mantenuti in modo costante e rilevante dal lavoratore defunto (tale requisito è presunto in caso di convivenza).

***

Quanto ai genitori, oltre al requisito della vivenza a carico, è altresì necessario che, al momento del decesso del lavoratore, essi abbiano compiuto 65 anni di età e non siano già titolari di altra pensione (diretta o ai superstiti).

Per i fratelli e le sorelle, oltre al requisito della vivenza a carico, è altresì necessario che, al momento del decesso, essi: siano nubili o celibi; siano inabili al lavoro; non siano titolari di altra pensione (diretta o ai superstiti).

In tutti i casi, in mancanza di una normativa specifica, il requisito della vivenza a carico si ritiene esistente se il superstite si trova in una situazione di non autosufficienza economica, tenuto conto delle circostanze del caso, e il mantenimento da parte del lavoratore deceduto era costante e rilevante (con la precisazione che, di norma, il requisito del mantenimento abituale è presunto in caso di convivenza con il lavoratore defunto).

***

Una volta riconosciuta la pensione indiretta ai figli, ai genitori o ai fratelli e sorelle, questa viene meno laddove vengano meno le condizioni legittimanti sopra indicate (ad esempio, per i figli, raggiungimento della maggiore età, interruzione o completamento degli studi, cessazione dello stato di inabilità, conseguimento dell’autosufficienza economica; per i genitori, conseguimento di una pensione diretta; e così via).

***

Quanto alla misura della pensione indiretta, l’importo è costituito da una quota percentuale del trattamento “teorico” che sarebbe spettato al lavoratore defunto in base alla posizione previdenziale al momento del decesso (trattamento di riferimento), correlata al numero dei superstiti.

Ad esempio, per limitarsi ai casi più frequenti, se ne ha diritto il solo coniuge, la pensione è pari al 60% del trattamento di riferimento.

Ferma la quota del 60% spettante al coniuge, se con questi concorrono uno o più figli, a questi ultimi spetta, per ciascuno, il 20% del predetto trattamento, nel limite complessivo, sommando tutte le quote, del 100% del predetto trattamento (dunque, nel caso di coniuge e un figlio, al coniuge spetta il 60% e al figlio il 20%; nel caso di coniuge e due figli, al coniuge spetta il 60% e ai due figli il 20% ciascuno).

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Se alla pensione non ha diritto il coniuge, ma un solo figlio, questi ha diritto al 70% del trattamento di riferimento. Sempre nel caso di mancanza del coniuge, se i figli sono due, ciascuno di essi ha diritto al 40% del trattamento di riferimento.

Si precisa che, fatta eccezione per i figli, per gli altri legittimati, compreso il coniuge, l’importo della pensione indiretta è ridotto in proporzione ai rispetti redditi, secondo le tabelle di cumulo tempo per tempo vigenti.

-14- La pensione privilegiata

La pensione privilegiata, disciplinata dagli artt. 64 e ss del DPR n. 1092/1973, spetta al dipendente pubblico che diventi “inabile” cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa di servizio; si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio). L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio. Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 167 DPR n. 1092/1973), come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa ipotesi l’interessato, o i suoi eredi, entro cinque anni dalla cessazione, possono chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973). Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191 comma 4 DPR n. 1092/1973). Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione (art. 5 DPR n. 1092/1973). In tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio presuppone l’accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio, riferita al momento del collocamento a riposo, dovuta all’infermità già riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di lavoro. Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ugualmente, sono fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011: siano ancora in corso; quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di pensione di privilegio; quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se, fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia

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cessato dal servizio entro il 4 dicembre 2011 (così la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32934 del 06/08/2012). Il decreto fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati. Per i dipendenti iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) le cui menomazioni siano ascritte alla prima categoria, la pensione di privilegio, è pari a otto decimi della base pensionabile. Qualora le invalidità siano ascritte a categorie inferiori alla prima, la pensione è pari a un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, considerando che non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa (art. 65 DPR n. 1092/1973). È stata affermata la natura retributiva della pensione privilegiata, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, al pari della pensione normale, è assoggettata all’IRPEF. In analogia alla pensionistica di guerra, anche la normativa concernente la pensione privilegiata ordinaria prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di particolari benefici. Ai titolari di trattamento privilegiato di 1^ categoria, oltre agli assegni annessi alle pensioni ordinarie, in relazione al tipo di infermità o lesione che hanno dato origine al riconoscimento di tale trattamento, spettano gli stessi assegni accessori ed alle stesse condizioni dei titolari di pensione di guerra di prima categoria. Gli assegni accessori sono riconosciuti a condizione che le patologie in relazione alle quali sono previsti siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.9.1973, n. 601 e non reversibili, sono:

1) l’assegno di superinvalidità (art. 100 DPR n. 1092/1973); 2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni (art. 107 DPR n.

1092/1973); 3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo (art. 3, 2° comma, Legge 29/1/1987,

n. 13); 4) l’assegno integrativo (art. 2, 2° comma, Legge 26/1/1980, n. 9); 5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico (art. 106 DPR n. 1092/1973); 6) l’assegno d’incollocabilità.

Trattamento speciale. In caso di decesso del dipendente, o pensionato, invalido per servizio di prima categoria, ai sensi dell’art. 93 del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, è attribuito, a domanda, al coniuge superstite e agli orfani minorenni, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un Trattamento Speciale.

-15-

-La domanda di pensione- La domanda di pensione va presentata telematicamente all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). In particolare, la domanda va proposta necessariamente on line, compilando l’apposito modello presente sul sito internet dell’Istituto; ciò può essere fatto personalmente accedendo al sito internet con le credenziali (codice PIN) rilasciate dall’Istituto, ovvero avvalendosi dell’ausilio di intermediari autorizzati (consulenti del lavoro, CAF e patronati).

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In base ai principi generali, la domanda di pensione anticipata può essere revocata fino alla data in cui la richiedente abbia ricevuto la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione (cfr. Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013, che richiama la Circolare INPS n. 15 del 22 gennaio 1982).

*** Occorre avvertire che le modalità di presentazione e di revoca della domanda di pensione, devono essere coordinate con le modalità per la risoluzione del rapporto di servizio del magistrato. Va, infatti, ricordato che il magistrato ha un diritto soggettivo a risolvere il rapporto di servizio solo se ha maturato la massima età ordinamentale (70 anni) ovvero l’anzianità di servizio di 40 anni (cfr. la Risoluzione del CSM del 22 settembre 2010). In ogni altro caso, l’efficacia delle dimissioni del magistrato è subordinata all’accettazione da parte del CSM (il cui provvedimento viene poi recepito in un decreto del Ministero della Giustizia), che può rifiutarle o ritardarle “per motivi di servizio” o “quando sia in corso procedimento disciplinare” (art. 124 del d.p.r. n. 3 del 1957). Da ciò consegue che, da un lato, le dimissioni del magistrato decorrono dalla data del ricevimento del suddetto decreto del Ministero della Giustizia, a meno che, nell’istanza di dimissioni, il magistrato abbia indicato una data successiva. Dall’altro lato, le dimissioni possono essere revocate solo anteriormente al ricevimento della comunicazione del predetto decreto ministeriale. Pertanto, è opportuno che l’istanza di dimissioni venga presentata con congruo anticipo rispetto alla data in cui si intenda accedere alla pensione. Analoga cautela dovrebbe essere osservata in caso di revoca della domanda di pensione, alla quale è opportuno far precedere la revoca tempestiva dell’istanza di dimissioni.

-16-

L’INPDAP e l’Ufficio Pensioni L’INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ente pubblico non economico istituito con il d. lgs. 30 giugno 1994, n. 479, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre competente per la gestione delle prestazioni pensionistiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritte alle Casse degli ex Istituti di previdenza. Per tali gestioni Service Personale Tesoro (SPT) provvede a trattenere, le ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi dei dipendenti amministrati previste dalle disposizioni normative vigenti e a gestire i versamenti delle relative somme a favore dell’Ente.

Viene versata all’Inpdap anche la contribuzione pensionistica aggiuntiva prevista dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92, istituita nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto" rivalutato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati). Per il 2011 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in 43.042,00 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva suddetta (1%) viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite.

La quota trattenuta mensilmente è identificata sui cedolini di stipendio con il codice 389 e con la descrizione “Addizion. l. 438/92 Art 3-ter”.

L’Ufficio Sindacale ANM

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Marcello Basilico, Pasquale Grasso, Ilaria Pepe, Alfonso Scermino (documento redatto con la collaborazione di Tiziana Assunta Orrù)

Recapiti utili e normativa di riferimento:

Ministero della Giustizia -Ufficio V – Pensioni

Via Arenula, 70 - 00186 Roma centralino: +39 06 68851 tel. +39 06 68852952 fax. +39 06 68853155 / 06-68891549 e-mail: [email protected] [email protected]

Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 3 febbraio 2016, i suoi compiti sono i seguenti:

predisposizione dei provvedimenti per il collocamento a riposo dei magistrati e del personale anche dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell'amministrazione centrale

pensioni dirette, indirette e di reversibilità

pensioni di inabilità e privilegiate

trattenimento in servizio

predisposizione modo PA04 per la liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita

liquidazione del trattamento di fine rapporto

riconoscimento di infermità dipendenti e non da causa di servizio, equo indennizzo, rimborso spese di cura

concessione della speciale elargizione e di assegno vitalizio alle vittime del dovere e ai loro superstiti

riscatto, computo e ricongiunzione di servizi

riscatto studi universitari ai fini di quiescenza e di buonuscita

riscatto

riconoscimento dei periodi di maternità e di aspettativa

predisposizione modo PA04 per il riconoscimento dei periodi contributivi

predisposizione dei progetti per la liquidazione e la riliquidazione delle indennità di buonuscita dei magistrati e del personale anche dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell'amministrazione centrale

costituzione delle posizioni assicurative presso l'INPS per il personale cessato dal servizio in assenza di anzianità contributiva minima e per il personale non di ruolo

indennità in luogo di pensione

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liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale estraneo all'amministrazione

tenuta dell'archivio del personale cessato.

-17- Normativa vigente in materia di pensioni per i dipendenti pubblici

D.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 - Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

L. 14 novembre 1992 n. 438 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (art. 16) - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

L.24 dicembre 1993 n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica.

L. 8 agosto 1995 n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

L. 27 dicembre 1997 n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

L. 23 agosto 2004 n. 243 (art.1 comma 9) - Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 - Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

L. 24 dicembre 2007 n. 247 - Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

L. 6 agosto 2008 n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2008 n. 10 - Decreto legge n. 112 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 72 - "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo". L. 3 agosto 2009 n.102 (art. 22 ter) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

L. 30 luglio 2010 n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art.9 comma 31, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

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Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2012 n. 2 - Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Circolare INPS del 14 marzo 2012 n. 35 - Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Circolare INPS del 14 marzo 2012 n. 37 - Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

Circolare INPS del 19 novembre 2012 n. 131 - Gestione ex Inpdap – Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - (art. 1 commi 239-241) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013 - Articolo 24, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

Circolare INPS del 1° febbraio 2013 n. 16 - Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

L. 30 ottobre 2013 n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

L. 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

L. 11 agosto 2014 n. 114 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

L. 23 dicembre 2014 n. 190 (art. 1 commi 113, 707 , 708 e 709) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).

L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

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Normativa vigente in materia di riconoscimento infermità da causa di servizio – pensione privilegiata – pensione d’inabilità

D.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

L. 23 dicembre 1994 n. 724 (art. 22, commi 27 e 28) - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. L. 23 dicembre 2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

L. 23 dicembre 1996 n. 662 (art.1 comma 119) - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. L. 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 1, comma 1) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Nota n° 32934 del 06/08/2012 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - Abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata – Regime transitorio – Ammissibilità delle domande.

L. 8 agosto 1995 n. 335 (art.2, comma 12) - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Decreto 8 maggio 1997, n. 187 - Ministero del Tesoro - Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Normativa vigente in materia di ricongiunzioni, riscatti e computi

L. 15 febbraio 1958 n. 46 - Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

D.p.r. 30 giugno 1972 n. 748 - Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L. 15 novembre 1973 n. 734 - Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

D.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 (artt. 11 – 12 – 113 – 115) Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

L. 7 febbraio 1979 n. 29 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

D.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079 - Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo.

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Circolare 28 marzo 1981 n. 21 del Ministero del Tesoro - Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e Legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 4) - Ricongiunzione dei periodi assicurativi del lavoratori ai fini previdenziali.

L. 5 marzo 1990 n. 45 - Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

D.lgs. 16 settembre 1996 n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

D.lgs. 30 aprile 1997 n.184 - Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Circolare INPDAP del 17 dicembre 2003 n. 34 - Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap – Nuove modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di pensione.

Circolare INPDAP del 16 dicembre 2004 n. 67 - Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della Legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Circolare INPDAP del 10 febbraio 2004 n. 10 - Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap.

Circolare INPDAP del 27 maggio 2004 n. 33 - Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap. Precisazioni.

Circolare INPS del 19 novembre 2012 n. 131 - Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.

Normativa vigente in materia di vittime del terrorismo e criminalità organizzata (attribuzione benefici al personale magistratuale)

L. 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Circolare INPDAP n. 18 del 5 dicembre 2011 - Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, art.10, comma 7. Doppia annualità di pensione di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 23 novembre 1998, n. 407.

L. 12 luglio 2011 n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

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Circolare INPDAP n. 15 del 28 ottobre 2008 - Legge 3 agosto 2004 , n. 206 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

L. 24 dicembre 2007 n. 244 - (art.2, commi 105 e 106) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

L. 29 novembre 2007 n. 222 - Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

Circolare INPDAP n. 30 del 23 ottobre 2007 - Legge 3 agosto 2004 , n. 206 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, come modificata dai commi 792,794,795 e 1270 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007.

Circolare INPS n. 122 del 24 ottobre 2007 - Legge 3 agosto 2004 , n. 206 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 - Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n.206.

Nota Operativa INPDAP n. 11 del 16 febbraio 2007 - Legge 3 agosto 2004 , n. 206 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, come integrata dalla legge finanziaria 2007.

L. 27 dicembre 2006 n. 296 - (art.1, commi 792, 794 e 795) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).

D.p.r. 7 luglio 2006 n. 243 - Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Circolare INPDAP n. 48 del 19 ottobre 2005 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice. Legge 3 agosto 2004, n.206 – Integrazioni.

Circolare INPDAP n. 68 del 21 dicembre 2004 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice.

L. 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

L. 24 dicembre 2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004).

L. 24 dicembre 2003 n. 369 - Conversione in Legge, con modificazioni del D.L. 28 novembre 2003 n. 337 recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero.

L. 2 aprile 2003 n. 56 - Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 4 febbraio 2003, n.13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

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L. 23 dicembre 2000 n. 388 - (art. 82) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001). D.p.r. 28 luglio 1999 n. 510 - Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Circolare Ministero dell’Interno n. 30 del 9 dicembre 1998 Legge 23 novembre 1998 n. 407. Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L. 23 novembre 1998 n. 407 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L. 31 marzo 1998 n. 70 - Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca".

L. 20 ottobre 1990 n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L. 13 agosto 1980 n. 466 - Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

L. 1°agosto 1978 n. 437 - Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n.629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell’adempimento del dovere.