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La nuova regolamentazione dei SOA e il loro utilizzo come fonte energetica Laura Gemma Brenzoni

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La nuova regolamentazione dei SOA e il loro utilizzo come fonte energetica

Laura Gemma Brenzoni

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La nuova regolamentazione dei

SOA

Reg. (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg.

(CE) n.1774/2002

Reg. (CE) n.142/2011 della Commissione del 25

febbraio 2011 in applicazione del precedente

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Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«sottoprodotti di origine animale», corpi interi

o parti di animali, prodotti di origine animale o

altri prodotti ottenuti da animali, non destinati

al consumo umano,…………….

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L'infinito mondo dei SOA

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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009

lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un’opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente

l’utilizzo sicuro di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini

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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009

•le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia

•l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno ridotti al minimo

•rivedere le regole generali in modo che siano proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali

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Finalità del Regolamento SOA

Pacchetto igiene

Prodotti di origine animale o materiale non trasformato

idoneo per consumo umano

Prodotti derivati

Trattamento, lavorazione trasformazione

SOA « per

legge »

Decisione dell’operatore Irreversibile

Trattamento, lavorazione trasformazione

SOA « per scelta »

Chiarezza su finalità

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Tra i sottoprodotti “per scelta” ricadono anche i motivi commerciali:

- prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;

- materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.

in ogni caso, la decisione di un operatore, è irreversibile e devono essere destinati a fini diversi dall’alimentazione umana

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La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del Regolamento deve

spettare agli operatori

l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici

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SMALTIMENTO O UTILIZZO SICURO

Rendering Incenerimento Compostaggio

Petfood Bio-gas

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Chiarezza della responsabilità di operatori e

Stati Membri

Obblighi degli operatori: soddisfare quei requisiti del Regolamento che sono pertinenti alla loro attività Tracciabilità

Registrazione o riconoscimento

Own checks e, quando applicabile, HACCP

Obblighi degli Stati membri: Controlli ufficiali Assicurare un adeguato sistema in atto

Controllo delle attività

Controllo dell’invio dei SOA e prodotti derivati verso gli altri Stati Membri

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Punto di partenza (Starting point) (art.4 (1) – art.21)- il momento in cui “nasce” un SOA e quindi da quel momento ricade

nel Regolamento

Il punto di partenza viene dettato dalla normativa ( by law)

oppure è una decisione dell'OSA (by choice), da quel momento

irreversibile.

Punto finale (End point) (art.5) il momento in cui un P.D. può

essere commercializzato senza più alcun rischio significativo per la

salute pubblica e quindi non ricade più nel Reg. (artt.35 e 36)

oppure ricade in normativa specifica (art.33) es. cosmetici,

medicinali ecc.

Un inizio .......una fine

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La condizione è che gli operatori garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:

- la provenienza sicura (art. 37)

-il trattamento sicuro (art 38), qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure

- verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi

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RICONOSCIMENTO

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente

Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti di trasformazione e ad altri stabilimenti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti direttamente o indirettamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi

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Regolamento (CE) 1069/2009

Articolo 24 Riconoscimento di stabilimenti o impianti

g) Attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;

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RICONOSCIMENTO

DIREZIONE GENERALE SANITA’

ISTANZA

ISPEZIONE PREVENTIVA ASL o REGIONE

RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO

ISPEZIONE ASL o REGIONE

Max 3 mesi

RICONOSCIMENTO DEFINITIVO

Procedura domanda :

Max 3 mesi (3 +3)

REQUISITI relativi all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare le procedure operative previste (art.27, a))

TUTTI I REQUISITI pertinenti fissati a norma art.27 (es. convalida trattamento, se imp.trasformazione)

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Trasformazione in impianti di compost e biogas

Nell'interesse della coerenza della legislazione europea, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del Regolamento 1069/2009, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla Dir. 2008/98/CE.

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Trasformazione in impianti di compost e biogas D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (recante «Norme in materia ambientale»)

Parte Prima disposizioni comuni e principi generali; Parte seconda le norme sulla VAS, la VIA e l'IPPC; Parte terza la disciplina relativa alla difesa del suolo e alla tutela delle acque; Parte quarta la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti; Parte quinta le norme sulla tutela dell'aria; Parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

L. 75/10: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

DGR n. 3298 del 18 aprile 2012 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia“

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D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

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I materiali di Categoria 2 (art. 9) sono:

•Morti (malattie diverse da TSE)

•sottoprodotti non idonei al consumo umano

•presenza residui medicinali e agenti contaminanti

•letame + contenuto gastro intestinale

•fanghi e residui

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I materiali di Categoria 2 (art. 9) sono:

•Prodotti di o.a. contenenti residui di farmaci o contaminanti (gruppo B, punti 1) e 2), all.I, Dir. 96/23/CE);

•Gli animali e le parti di animali diversi da quelli di Categoria 1, morti non in seguito a macellazione, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;

•Letame e contenuto del tubo digerente;

•Materiali di o.a. provenienti dal trattamento delle acque reflue degli macelli (diversi dalla cat.1) o degli impianti di trasformazione di cat.2;

•Prodotti di o.a., diversi dai materiali di cat.1, importati da Paesi Terzi non conformi ai requisiti veterinari per le importazioni nella CE;

•Sottoprodotti di o.a. diversi da quelli di cat. 1 e 3.

•feti, ovociti, embrioni e sperma, pollame morto nell’uovo;

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Smaltimento dei materiali di Categoria 2 (art. 13). Essi possono essere:

•compostati o trasformati in biogas: • dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; • se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;

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a. parti di animali macellati, idonee, ma non destinate al consumo umano

b. le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem:

- respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

- teste di pollame

- pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;

- setole di suini, piume;

c. sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n. 853/2004 (deroghe)

I materiali di Categoria 3 (art. 10) sono:

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d. sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem

e. sottoprodotti di o.a. ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano (compresi i ciccioli e le ossa sgrassate)

f. alimenti di o.a. o contenenti prodotti di o.a. o mangimi di o. a. non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o qualsiasi altro difetto che non presenti rischi per la salute umana e animale

i,j pesci per la produzione di farina, sottoprodotti freschi dei pesci

k. gusci, uova incrinate e sottoprodotti dai centri di incubazione

j. sangue, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, lana, peli, latte crudo da animali che non presentano segni di malattie trasmissibilia uomo o ad animali

k. pelli, zoccoli, corna, setole, piume, da animali idonei alla macellazione

l. rifiuti della ristorazione diversi da quelli di cat.1 (vettori internazionali)

m. …………………………………………………

I materiali di Categoria 3 (art. 10) sono:

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Smaltimento dei materiali di Categoria 3 (art. 14). Essi possono essere:

•compostati o trasformati in biogas;

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Trasformazione in impianti di compost e biogas

Materiale categoria 2 (metodo 1 + colorazione)

Impianto di trasformazione di categoria 2

Stallatico Contenuto t.d. Latte/colostro/pbl Uova/ovoprodotti

Materiale categoria 3

Impianto Biogas/compostaggio

riconosciuto

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Trasformazione in impianti di compost e biogas

UNITA’ DI PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE

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Trasformazione in impianti di biogas

NORME DI TRASFORMAZIONE

Requisiti minimi (per i materiali di categoria 3):

Dimensione massima pezzi: 12 mm

Temperatura minima: 70°C

Durata minima di permanenza nell’unità di p/i: 60 minuti

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Trasformazione in impianti di biogas

A. UNITA’ OBBLIGATORIA DI PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE

Controllo andamento T nel tempo

Registrazione continua dei risultati

Sistema di sicurezza per impedire T insufficiente

B. ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DI VEICOLI/CONTENITORI IN USCITA

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Trasformazione in impianti di biogas DEROGA:

L’unità di PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE non è obbligatoria se:

SOA di cat.2 sono stati sottoposti a metodo di trasformazione 1 (o da 1 a 5 o 7 , se di categoria 3)

SOA di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in altro impianto riconosciuto

SOA che possono essere usati senza trasformazione (stallatico,contenuto t.d., latte/colostro, uova/ovoprodotti, se escluso rischio di trasmissione di malattie gravi)

SOA da idrolisi alcalina

Altri SOA (all.V, capo I, sez. I), se autorizzati da AC

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Impianto annesso allevamento

distanza adeguata tra l’impianto e la zona dove sono tenuti gli animali (a meno che non impieghi solo stallatico proprio)

totale separazione fisica tra l’impianto e : animali, mangime, lettiere, se necessario, con recinzioni

biogas Compostaggio

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Trasformazione in impianti di biogas

L’autorità competente può autorizzare l’impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati, purché il richiedente dimostri la riduzione al minimo dei rischi biologici

CONVALIDA

all.V, capo III, sez. 2

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Residui i Digestione e Compost

e

•Escherichia coli oppure •Enterococaceae (n=5,c=1,m=1000,M=5000 in 1 g)

e

•Salmonella assente in 25 g (n=5,c=0,m=0,M=0)

Campioni prelevati nel corso o al termine del magazzinaggio

Campioni prelevati nel corso o al termine della trasformazione

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Esclusioni registrazione/riconoscimento Impianti di biogas e compostaggio

annessi all’azienda agricola (allevamento) che, in conformità al DM 7 aprile 2006, introducono come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale lo stallatico, comprendente anche gli “effluenti di allevamento” così come definiti dal DM 7 aprile 2006, alle seguenti condizioni: • lo stallatico deve essere prodotto dalla stessa azienda cui è annesso

l’impianto di biogas, oppure

• lo stallatico può provenire anche da altre aziende, purché appartenenti allo stesso consorzio interaziendale (dell’azienda cui è annesso l’impianto di biogas), oppure da aziende con le quali è stato stipulato un contratto di valorizzazione dell’effluente aziendale di durata pluriennale, previsto dalla DGR 2208/2011, in quanto equiparabili ai consorzi interaziendali (DGR n. 3298 del 18 aprile 2012 al punto 4.3.11).

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Esclusioni registrazione/riconoscimento Impianti di biogas e compostaggio

Qualora tali impianti siano situati all’interno o accanto a siti in cui si detengono animali d’allevamento, devono essere rispettati i requisiti di cui all’All. V, Capo I, sezione 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 e cioè: l’impianto di biogas deve essere fisicamente separato, se necessario mediante recinzioni, e a distanza appropriata dall’allevamento. L’esclusione dall’obbligo di riconoscimento deve essere specificatamente verificata dalla Conferenza dei servizi che valuta le richieste di autorizzazione per la produzione di energia degli impianti di digestione anerobica o compostaggio. Qualora tali impianti siano situati all’interno o accanto a siti in cui si tengono animali d’allevamento, la Conferenza verifica che la disposizione di cui all’All. V Capo I sezione 1 punto 3 del regolamento (UE) n. 142/2011 sia rispettata in sede di progetto.

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Esclusioni registrazione/riconoscimento Impianti di biogas e compostaggio

che introducono rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscele di tali rifiuti con: stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti dal processo di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lett,. f) del regolamento 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lett. m) del Regolamento (CE) 852/2004, non annessi ad allevamento di animali

annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso se introducono SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto

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Linee guida regionali

Documentazione e registri

Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD devono:

- Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e relativi documenti commerciali/certificati sanitari

- Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano scortati da documento di trasporto e quando necessario dal certificato sanitario

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Linee guida regionali Documentazione e registri

8 - Documento commerciale

Durante il trasporto sul territorio nazionale, i SOA ed i prodotti

derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui

all’Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

E’ consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’utilizzo di un

documento commerciale semplificato per i materiali di categoria 1, 2

e 3 (Allegato).

Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore

(speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il

colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato

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Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ……. ai sensi del Regolamento 1069/2009

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9 – Rintracciabilità/Registri

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono

SOA e/o prodotti derivati devono tenere il registro

delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento

(CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali

e certificati sanitari, ove presenti.

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Grazie

per l’attenzione !