La nuova direttiva macchine 2006/42/CE - sapemsrl.itSempreanorma).pdf · 1. ragione sociale e...

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La nuova direttiva macchine 2006/42/CE La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione di impianti e macchinari sicuri 1

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La nuova direttiva macchine 2006/42/CE La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione

di impianti e macchinari sicuri

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RecepimentoRecepimentoecep e toecep e to

D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17

- 6 Marzo 2010: entrata in vigore;

- 29 Dicembre 2009: efficacia retroattiva;

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Non è previsto alcun transitorio(solo un periodo di adattamento)

Le novità principali riguardano:

1. Il campo di applicazione;

2 L’immissione sul mercato2. L immissione sul mercato.

3333

IL CAMPO DI APPLICAZIONEIL CAMPO DI APPLICAZIONE

Esso comprende:

a.Macchine;

b.Attrezzature intercambiabili;

c Componenti di sicurezza;c. Componenti di sicurezza;

d.Accessori di sollevamento;

e.Catene, funi e cinghie;

f Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;f. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g.Quasi macchine.

4444

LA GRANDE NOVITA’:LA GRANDE NOVITA’:

La Direttiva specifica che per “macchine” si deve intendere quanto riportato ai punti

da a) ad f)da a) ad f)) )) )

con la sola esclusione delle quasi macchinecon la sola esclusione delle quasi macchine.

5555

Ne consegue che tutte le disposizione della direttiva

procedure di valutazione della conformità, documentazione,

dichiarazione e marcatura CEdichiarazione e marcatura CE,

dovranno essere applicate anche a

- attrezzature intercambiabili; -componenti di sicurezza;

- accessori di sollevamento;;- catene, funi e cinghie;

- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

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Non fanno parte del campo di applicazione (e pertanto non Non fanno parte del campo di applicazione (e pertanto non sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE):sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE):

- motori elettrici;

- elettrodomestici per uso domestico;elettrodomestici per uso domestico;

- apparecchiature audio/video;

- apparecchiature nel settore della tecnologia dell’informazione;apparecchiature nel settore della tecnologia dell informazione;

- macchine ordinarie da ufficio;

- i quadri di comando e di controllo;q ;

- i trasformatori alta tensione;

- gli ascensori con velocità di trasporto superiore a 0,15m/s vedi Dir. 95/16/CE.

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LE “QUASI MACCHINE”LE QUASI MACCHINE

“Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine”.

98/37/CE: incapacità di funzionare in modo indipendente.

2006/42/CE: incapacità di garantire una applicazione ben determinata.

P l i hi l d di l t i è Per le quasi macchine la procedura di valutazione è diversa rispetto alle macchine.

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LE “MACCHINE”:LE MACCHINE :

-- Insieme equipaggiato o destinato ad essere Insieme equipaggiato o destinato ad essere Insieme equipaggiato o destinato ad essere Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato da un sistema di azionamento diverso equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale (diretta) composto di dalla forza umana o animale (diretta) composto di parti o di componenti di cui almeno uno mobile parti o di componenti di cui almeno uno mobile p pp pcomposti tra loro solidalmente per una applicazione composti tra loro solidalmente per una applicazione ben determinata.ben determinata.

Viene quindi risolto il problema delle macchine vendute senza motore che da oggi (2010) sono considerate

ffmacchine a tutti gli effetti.

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“ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE”: dispositivo che “ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE”: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o dall operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione,nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

“COMPONENTE DI SICUREZZA” componente:

— destinato ad espletare una funzione di sicurezza,

— immesso sul mercato separatamente,immesso sul mercato separatamente,

— il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ep g p ,

— che non è indispensabile per lo scopo per cui è stataprogettata la macchina o che per tale funzione può

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essere sostituito con altri componenti.

La nuova Direttiva introduce due nuove definizioni/concetti:La nuova Direttiva introduce due nuove definizioni/concetti:

«immissione sul mercato»:prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione

«messa in servizio»:primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina

d ll di ioggetto della presente direttiva

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IMMISSIONE SUL MERCATOIMMISSIONE SUL MERCATO

Quali Quali fasifasi deve prevedere la procedure di immissione sul deve prevedere la procedure di immissione sul mercato di una macchina?mercato di una macchina?

RIEPILOGO delle attività di IMPLEMENTARERIEPILOGO delle attività di IMPLEMENTARE

1) Valutazione del rischio (Allegato I)1) Valutazione del rischio (Allegato I)

2) F i olo Te ni o (Alleg to VII p te )2) F i olo Te ni o (Alleg to VII p te )2) Fascicolo Tecnico (Allegato VII parte a)2) Fascicolo Tecnico (Allegato VII parte a)

3) Istruzioni 3) Istruzioni MUMMUM (Allegato I (Allegato I –– Art. 1.7)Art. 1.7)

4) Procedura di Valutazione (Art. 12 + Allegato VIII)4) Procedura di Valutazione (Art. 12 + Allegato VIII)

5) Di hi i di C f ità (All t II 5) Di hi i di C f ità (All t II S A)S A)5) Dichiarazione di Conformità (Allegato II 5) Dichiarazione di Conformità (Allegato II -- Sez. A)Sez. A)

6) Marcatura CE (Art. 16 + Allegato III)6) Marcatura CE (Art. 16 + Allegato III)

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Prima fasePrima fase

13131313

ALLEGATO VII ALLEGATO VII -- AA

Seconda faseSeconda faseFascicolo tecnico per le macchineFascicolo tecnico per le macchine

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti qdella Direttiva.

Esso deve riguardare nella misura in cui Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchinafunzionamento della macchina.

Il fascicolo tecnico deve essere redatto in i i li ffi i li d ll una o in varie lingue ufficiali della

Comunità.

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Seconda faseSeconda fase Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

— una descrizione generale della macchina;

— un disegno complessivo della macchina, gli schemi dei circuiti di comando, nonché le relative descrizioni e spiegazioni le relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina;

— i disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di

15151515sicurezza e di tutela della salute;

Seconda faseSeconda fase — la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve di t l d it i l idimostrare la procedura seguita, inclusi:

i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina;

ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina;

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— le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme;

Seconda faseSeconda fase

— qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal f bb i t d l d t ifabbricante o dal suo mandatario;

— un esemplare delle istruzioni della macchina;macchina;

— se del caso, la dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio;

— se del caso copia della dichiarazione CE di se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina;

17171717— una copia della dichiarazione CE di conformità.

IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONEIL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Terza faseTerza fase

Deve essere redatto sulla base delle Deve essere redatto sulla base delle i di i i i t t ll’i t i di i i i t t ll’i t indicazioni riportate all’interno indicazioni riportate all’interno dell’Allegato I al punto 1.7 e deve dell’Allegato I al punto 1.7 e deve caratterizzarsi per un contenuto caratterizzarsi per un contenuto completo secondo quanto previsto al completo secondo quanto previsto al completo secondo quanto previsto al completo secondo quanto previsto al paragrafo 1.7.4.2.paragrafo 1.7.4.2.

Esso deve essere redatto nella lingua Esso deve essere redatto nella lingua comunitaria ufficiale dello Stato membro comunitaria ufficiale dello Stato membro in cui la macchina è immessa e/o messa in cui la macchina è immessa e/o messa in cui la macchina è immessa e/o messa in cui la macchina è immessa e/o messa in servizio.in servizio.

Le istruzioni devono essere “Istruzioni Le istruzioni devono essere “Istruzioni originali” o una traduzione delle originali” o una traduzione delle istruzioni originali con copia delle istruzioni originali con copia delle

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g pg pistruzioni originali.istruzioni originali.

Allegato VIII: Valutazione della conformità con Allegato VIII: Valutazione della conformità con Quarta faseQuarta fase

ggcontrollo interno sulla fabbricazione delle controllo interno sulla fabbricazione delle macchinemacchine

1.1. Il presente allegato descrive la Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva.requisiti della direttiva.

2. 2. Per ogni tipo rappresentativo della serie Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario in questione il fabbricante o il suo mandatario l b il f i l t i di i ll’ ll t l b il f i l t i di i ll’ ll t elabora il fascicolo tecnico di cui all’allegato elabora il fascicolo tecnico di cui all’allegato

VII parte A).VII parte A).

33 Il fabbricante deve prendere tutte le Il fabbricante deve prendere tutte le 3.3. Il fabbricante deve prendere tutte le Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinchè il processo di misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione assicuri la conformità della fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui

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macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all’Allegato VII parte A) e ai requisiti della all’Allegato VII parte A) e ai requisiti della presente direttiva.presente direttiva.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI

Quinta faseQuinta fase CONFORMITA’CONFORMITA’

La dichiarazione e le relative traduzioni La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni condizioni previste per le istruzioni condizioni previste per le istruzioni condizioni previste per le istruzioni [cfr.allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e [cfr.allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoliscritte a mano in caratteri maiuscoliscritte a mano in caratteri maiuscoli.scritte a mano in caratteri maiuscoli.

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente Tale dichiarazione riguarda esclusivamente l hi ll t t i i è t t l hi ll t t i i è t t la macchina nello stato in cui è stata la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente effettuate successivamente dall'utente finale.finale.

20202020La dichiarazione CE di conformità deve La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;e, se del caso, del suo mandatario;

Quinta faseQuinta fase

, , ;, , ;

2. nome e indirizzo della persona autorizzata a 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico che deve essere stabilita costituire il fascicolo tecnico che deve essere stabilita costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;nella Comunità;

3. descrizione e identificazione della macchina, con 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;numero di serie, denominazione commerciale;

4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se

ààdel caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGazzetta ufficiale dell'Unione europea;;pubblicati nella pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Unione europeaGazzetta ufficiale dell Unione europea;;

5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione

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dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;

6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero 6. all occorrenza, nome, indirizzo e numero 6. all occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;qualità totale di cui all'allegato X;

Quinta faseQuinta fase

7. all'occorrenza, riferimento alle norme 7. all'occorrenza, riferimento alle norme 7. all occorrenza, riferimento alle norme 7. all occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;che sono state applicate;

8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;e specifiche tecniche applicate;

9. luogo e data della dichiarazione;9. luogo e data della dichiarazione;

10. identificazione e firma della persona 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.nome del fabbricante o del suo mandatario.

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ALLEGATO IIIALLEGATO IIIMARCATURA «CE»MARCATURA «CE»

Sesta faseSesta fase La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

INDELEBILE

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate i i d l d l f bb i t d l d t i vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario

usando la stessa tecnica.Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4,

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lettera b), la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

D.Lgs 27 gennaio 2010, D.Lgs 27 gennaio 2010, n.17n.17

Art. 6 Sorveglianza del mercatoSorveglianza del mercato

• Le funzioni di autorità e sorveglianza sono esercitate dal “Ministero dello sviluppo Economico” e dal “Ministero sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali”;

• Organi ispettivi preposti:- ISPESL;- ASL e ARPA (a livello locale).ASL e ARPA (a livello locale).

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D.Lgs 27 gennaio 2010, D.Lgs 27 gennaio 2010, n.17n.17

Art. 7 Clausola di salvaguardiaClausola di salvaguardia

comma 1: … gli organi di vigilanza informano la Commissione europea sulle mancate pconformità precisando le motivazioni;

comma 3: quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione.

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D.Lgs 27 gennaio 2010, D.Lgs 27 gennaio 2010, n.17n.17

Art. 15 SanzioniSanzioni

Macchina non conforme allegato I: 4.000 – 24.000 Euro

Omissione del Fascicolo tecnico: 2.000 – 12.000 Euro

Macchina conforme sprovvista di DDC: 2.000 – 12.000 Euro

Violazione accertata su + macchine: max. 150.000 Euro

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+ rimborso + rimborso spese!!spese!!

Quando l’utilizzatore diventa un fabbricante

La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) definisce

fabbricante

La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) definisce fabbricante:

L fi i i idi h tt / li La persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, ovvero per uso personale.p

In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della direttiva.

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Quando l’utilizzatore diventa un fabbricante

Un primo aspetto di criticità che può derivare per un utilizzatore può essere quindi quello connesso con la possibilità che esso stesso

fabbricante

essere quindi quello connesso con la possibilità che esso stesso possa diventare fabbricante. Esempi di tale situazione sono:

- Importazione diretta di una macchina da un paese extra-UE; si - Importazione diretta di una macchina da un paese extra-UE; si rammenta che ciò vale anche per chi importa una macchina usata non marcata CE e la immette per la prima volta sul mercato europeo;

- Integrazione di macchine nuove o già presenti in officina ma funzionanti singolarmente, per costituire un nuovo insieme complesso (LINEALINEA) dove le varie parti funzionano in modo solidale;complesso (LINEALINEA) dove le varie parti funzionano in modo solidale;

- Modifiche importanti che cambiano significativamente le prestazioni e le modalità d’uso di macchine già in servizio, tali da p g ,comportare una marcatura o rimarcatura CE;

- Costruzione e messa in servizio per uso proprio di una nuova

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macchina.

Le macchine usate

Le macchine usate possono essere :ià t CE ( d hé i l t già marcate CE (ad es. perché immesse sul mercato o messe

in servizio in conformità alle precedenti direttive 89/392/CEE o 98/37/CE);

non essere marcate CE, perché costruite antecedentemente alla entrata in applicazione della direttiva macchine.

In questo caso:le macchine usate marcate CE dovranno essere

accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità rilasciata accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità rilasciata in occasione della prima immissione sul mercato o messa in servizio della macchina;

le macchine usate non marcate CE devono essere le macchine usate non marcate CE devono essere accompagnate dalla attestazione di conformità ai requisiti di cui all’Allegato V della legge 81/2008.

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