La Normativa Per Il Contrasto Della Violenza Negli Stadi

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  • La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio -

  • Art. 2 Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [1], punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. E vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro[1] . Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2], per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962[3], o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3[4] del presente decreto, nonch di persone sottoposte a misure di prevenzione perch ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillit pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152[5], si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. [1] Oltre, a seguito di sentenza di condanna, alla pena accessoria a svolgere attivit non retribuita a favore della collettivit (manutenzione beni immobili, danneggiate da scritte, emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi lincitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 7 come sostituito dalla Legge n. 41/07[2] diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorit o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero incitamento a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipazione, promozione o direzione di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. [3] recante Prevenzione e repressione del delitto di genocidio [4]reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalit di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivit di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalit. [5] il quale recita: Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,n.575 , si applicano anche a coloro che: () Compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;Normativa antiviolenza negli stadiLegge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino) recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa

  • Normativa antiviolenza negli stadiLegge n. 401 del 13.12.1989 recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche

  • Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche

  • Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportiveNormativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche

  • Normativa antiviolenza negli stadiLegge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportiveL. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcisticheCodice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

    Rif. NormativoAutorit comp.teSanzioneAggravante specifica del reato di danneggiamento se commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive

    Lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale di cui allart. 583-quater C.P.art. 635 C.P., comma 2, n. 5-bis

    Art. 583-quater.Agenti ed Ufficiali di P.G. dufficioAggravamento della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento

    Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi)Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime)

  • Normativa antiviolenza negli stadi Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

  • Arresto facoltativo e fermo di P.G.Anche se non gi previsto larresto obbligatorio o facoltativo, larresto (art. 381 c.p.p.) e il fermo (art. 384 c.p.p.) possono comunque essere eseguiti :nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva;Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessacontravventori al DASPO disposto dal Questore anche se non soggetti a prescrizione.Contravventori al DASPO disposto dallA.G.

    Larresto in flagranza differitapu essere eseguito per i reati di cui sopra solo sulla base di documentazione video fotografica ENTRO 48 ORE DAL FATTO (fino al 30 giugno 2010) Misure di repressione nei confronti degli autori dei reati da stadioLegge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07

  • Applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena

    disposta anche quando l'arresto stato eseguito per uno dei reati indicati in precedenza e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dallA.G., previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale

    Si procede sempre per giudizio direttissimo nei casi di:contravvenzione al DASPO e prescrizione.nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva;Indebito superamento di recinzione o separatore dellimpiantoInvasione del terreno di giocoNel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessaContravventori al DASPO disposto dallA.G.Misure di repressione nei confronti degli autori dei reati da stadioLegge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07

  • Responsabilit degli steward, protagonisti della cosiddetta polizia sussidiaria Sia le mansioni connesse al mantenimento della sicurezza dellimpianto (incolumit pubblica safety) sia quelle connesse alla gestione dellimpianto sportivo ed allorganizzazione dellevento (controllo accessi e rispetto del regolamento duso security) sono sovrapponibili alla pubblica funzione assolta in occasione dellevento sportivo dagli organi istituzionali responsabili delle attivit di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, che le esplicano attraverso soggetti, pubblici ufficiali, titolari delle correlate potest pubbliche.Il livello delle responsabilit conseguenza del ruolo e delle mansioni a ciascuno attribuite, secondo la definizione degli organigrammi e la successiva approvazione in seno al G.O.S quale organo di supporto del Questore, Autorit Tecnica di Pubblica Sicurezza.Profilo giuridico degli stewardResponsabilit giuridica del soggetto che utilizza limpianto e vi organizza levento sportivo in ordine a:la conformit strutturale dellimpianto alle regole tecniche dettate sia per gli aspetti di incolumit pubblica sia per quelli afferenti allordine ed alla sicurezza pubblicail mantenimento delle condizioni di sicurezza dellimpianto sportivo ed alla gestione dellimpianto medesimo in fase di esercizio, sia per i profili di safety, sia per i profili di security.Tutela giuridica dello steward ex art. 6-quater della legge n. 401/89:Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (recanti Resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio) nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purch riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli

    Per quanto attiene le procedure penali, la legge 401/89 come modificata dalla Legge 41/07 prevede che, anche se non previsto alla luce delle pene applicabili, larresto ed il fermo possono essere eseguiti nei casi riportati nella slide. In grassetto le innovazioni.

    La particolare efficacia deterrente si rinviene anche nella nuova disciplina dellarresto nella quasi flagranza che, nellimpossibilit di un intervento immediato per oggettivi motivi di ordine pubblico, costituisce lunica possibilit di prevenzione e di contrasto degli episodi pi gravi e pericolosi allinterno dello stadio, tra cui anche quelli posti in essere dalla persona individuata in possesso di materiale pericoloso, ovvero che ha violato il divieto di accesso.

    In tali casi la facolt di ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA pu essere eseguito entro le 48 ore successive alla commissione dle reato ma SOLO sulla base di documentazione videdelotografica. (non pi sulla base di altri elementi oggettivi).Lintervento sulle pene o sui presupposti per lapplicazione della misura cautelare tende non solo ad aumentare leffetto di deterrenza, ma anche e, soprattutto, a conseguire quegli effetti di protezione sociale propri delle misure cautelari, mettendo lautore delle violenze o di altri comportamenti a rischio in condizione di non nuocere alla collettivit, almeno per un periodo ragionevole.Si sottolinea che la severit su questo fronte un presupposto determinante del cosiddetto modello inglese.

    Ai compiti degli steward va confermata la valenza di pubblico servizio attribuibile alle attivit assolte dai soggetti privati addetti a specifici incarichi nellambito dellorganizzazione dellevento sportivo.

    Nel complesso sistema di gestione dellevento sportivo la pubblica funzione si avvale dellattivit di pubblico servizio assicurata ex lege dal soggetto privato, sotto la direzione ed il coordinamento operativo dellIstituzione titolare, realizzando un efficace dispositivo di sicurezza integrata.

    Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca di colore giallo fluorescente ovvero arancione fluorescente in relazione a specifiche circostanze - contenente la scritta Steward ed un numero progressivo associato al nominativo delloperatore.