L’ INGEGNERE · No, étroppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per...

16
L’ INGEGNERE ausiliario scientifico della Giustizia

Transcript of L’ INGEGNERE · No, étroppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per...

  • L’ INGEGNEREausiliario

    scientifico della Giustizia

  • ing. MAURO BALESTRAREG-A SIA / OTIA / CEEGIS

    [email protected]

    Dal 1971 al servizio della Giustizia

  • I RUOLI NEL PROCESSO PENALE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    1. Perito del Giudice2. C.T. del PM3. C.T. di Difesa4. C.T. di Parte civile

    1. Ricerca della verità scientifica dei fatti2. Ricerca degli elementi a favore e a sfavore3. Acquisizione degli elementi utili a quantificare il danno

    Perito e Consulenti

    Obietti comuni

  • IL PERITO DEL GIUDICE - incarico

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Il giudice formula i quesiti sentito il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti (cpp art. 226.2)

    “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali” (cpp, art. 226.1)

  • IL CONSULENTE TECNICO DEL PM

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili (cpp art. 360.1) entrano in gioco i C.T. delle Parti (difesa e parte civile) con facoltà di partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve (cpp art.360.3).I C.T. delle parti sono da equiparare al C.T. del PM essendo l’accusa una Parte nel processo.Essi hanno quindi gli stessi diritti del C.T. del PM (visione degli incarti, delle prove acquisite, ecc.) al fine di poter formulare osservazioni e riseve circa eventuali completamenti di indagine, di rilievo, di analisi e quantaltro.

    IL PM svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penalecpp art. 326e in questo può avvalersi di suoiconsulenti tecnicicpp art. 359

  • I CONSULENTI TECNICI DELLE PARTI

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Il ruolo di C.T. di parte è assai più ampio di quello del Perito e del C.T. delPM. Infatti egli svolgere anche funzione di « controllore » di questi Colleghi.I quesiti posti al CT della difesa vanno oltre all’accertamento della verità rispondendo anche a problematiche direttamente collegate alle strategie difensive.Difesa e parte civile, nell’acquisizione delle prove, perseguono interessi mirati anche all’eventuale processo civile.

    La Difesa ha il compito di assicurarsiche tutti gli elementi a sfavore sianoacquisiti in modo corretto e checontemporaneamente l’indaginenon tralasci alcun elemento a favore.

    La Parte civile ha il compito di di assicurarsi che tutti gli elementi utilialla determinazione del danno sianoraccolti.

  • LE PROVE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Quanto non viene acquisito nelle immediatezze del fatto spesso è perso per sempre.

    Per certi eventi (sinistri stradali e aviatori, infortuni del lavoro, ecc.) la presenza e l’intervento nelle immediatezze del fatto degli specialisti delGiudice e delle Parti, in questa ottica è più che auspicabile.Il segreto d’uffico, a mio parere, ha solo senso qualora esista veramente il pericolo dell’inquinamento delle prove.Il Professionista è comunque deontologicamente sempre tenuto al segretod’ufficio, anche operando per una delle Parti.

  • LE PROVE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Ogni elemento acquisito, ogni foto scattata sul posto, è prova.

    Solo il Giudice è competente per valutare le prove.Gli inquirenti hanno il dovere di acquisirle e conservarle integre. Gli inquirenti non hanno il diritto di farne una scelta e scartarne anche unasoltanto.Le prove (foto, rilievi, ecc.) vanno mostrate subito a Periti e C.T. al fine di permettere loro di avanzare osservazioni e riserve nel merito.

  • LE PROVE IN TV

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    È ancora ammissibile chespesso Patrocinatori e C.T. siano informati su prove ed elementi di inchiesta dalla TV ?

    Quale è il corretto comportamento di Periti e C.T. davanti alla TV e ai Media in generale ?C’è forse un segreto d’ufficio d’inchiesta differente da quello professionale?

  • LA PROVA NELLA LETTERATURA

    Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne,dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore.Perché? Perché se l'esploratore mentisse porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. Ed anche un esploratore che bevesse troppo.Perché? domandò il principe. Perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe due montagne là dove ce n'è una sola.Io conosco qualcuno, disse il piccolo principe, che sarebbe un cattivo esploratore.È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta.Si va a vedere?No, é troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre …

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Dal Piccolo Principe – Capitolo 15…Sono un geografo, disse il vecchio signore.Che cos'è un geografo?È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti.È molto interessante, disse il piccolo principe, … Ci sono degli oceani?Non lo posso sapere, disse il geografo. Ah! E delle montagne? Non lo posso sapere, disse il geografo. E delle città e dei fiumi e dei deserti? Neppure lo posso sapere, disse il geografo. Ma siete un geografo!Esatto, disse il geografo, ma non sono un esploratore.

  • I RUOLI NEL PROCESSO CIVILE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    1. Ricerca della verità scientifica dei fatti2. Quantificazione del danno3. Indicazione degli elementi utili alla quantificazione

    percentuale delle colpe

    Perito e Consulenti

    Obietti comuni

    1. C.T.U. del Giudice2. C.T. Parte attrice3. C.T. Parte convenuta

  • IL C.T.U. NEL PROCESSO CIVILE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    1. Conduce le operazioni peritali prendendo atto di osservazioni e istanze delle parti.

    2. Sottopone ai C.T.P. la propria consulenza per osservazioni e si esprime sulle stesse.

    3. Deposita - oggi per via telematica - la propria relazione e le osservazioni delle parti in cancelleria.

    IL C.T.U. – cpc art. 196

  • IL C.T.P. NEL PROCESSO CIVILE

    L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    1. Partecipa alle operazioni peritali con spirito critico e avanza osservazioni e istanze.

    2. Esamina la relazione del C.T.U. ed esprime osservazioni sulla stessa.

    3. Si esprime sulla CTU ai fini del rinnovo delle indagini (cpcart. 196) e dell’assistenza all’udienza (cpc art. 197)

    IL C.T.P. – cpc art. 196

  • RIFLESSIONI SUL COMPENSO DEL C.T.U.L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    Nell’avviare una causa civile la Parte attrice raffronta il valore di causa con il rischio di riuscita ed i costi della stessa. Fra questi quelli del proprio Rappresentante legale, del C.T.P. e del C.T.U. Considerato che conoscere tali costi è decisivo ai fini di causa, si potrebbe ipotizzare:

    Il (C.c. art. 2233)

    1. Che al C.T.U. siano sottoposti in visione atti e quesiti affinchè lo stesso presenti un preventivo su spese e acconti (cc art. 2234) per il suo operato.

    2. Che il Giudice in base a detto preventivo chieda alla o alle parti il versamento dell’importo preventivato, subordinando al versamento l’esecuzione della C.T.U.

  • RIFLESSIONI SUL COMPENSO DEL C.T.U.L’Ingegnere – l’ausiliario scientifico della Giustizia

    3. Che ricevuto l’importo il Giudice confermi al C.T.U. il mandato dando ordine di procedere nell’incarico.

    4. Che il C.T.U. venga remunerato in corso d’opera secondo quanto previsto dal Legislatore (cc art. 2234).

    5. Che alla consegna della relazione venga acclusa fattura e che il C.T.U. venga così saldato dall’ Ufficio del Giudice - suo mandante - entro 30 giorni dedotte IVA e Ritenuta d’acconto.

    • Riduzione del numero di cause (anticipo delle spese)• Giusta remunerazione del C.T.U. certezza dell’onorario• Nessuna procedura di incasso per Parti morose• Capitale sul conto dello Stato per alcuni mesi (%)• Incasso anticipato e alla fonte di IVA e Tasse

  • [email protected]

    Dal 1971 al servizio della Giustizia