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Mercoledì, 30 Gennaio 2019 CIRCOLARE 1.2019 La Legge di Bilancio 2019 Sommario Estromissione agevolata degli immobili strumentali. 2 Agevolazioni potenziate per gli investimenti in start up innovative ............................................................... 3 Detrazione IRES per le imprese di autotrasporto ...... 3 Imprenditori agricoli ................................................... 3 Bonus librerie .............................................................. 3 Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali .......................................................... 4 Imposta sui servizi digitali – web tax ......................... 4 Iperammortamento ......................................................5 Tassazione agevolata utili reinvestiti ...........................5 Credito ricerca e sviluppo ............................................ 6 Bonus pubblicità .......................................................... 6 Rivalutazione beni d’impresa .......................................7 Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF ..................7 Nuovo limite al pagamento in contanti da parte di soggetti non residenti .................................................. 8 Abrogazione dell’ACE .................................................. 8 Bonus verde 2019 ......................................................... 9 Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ................................................. 9 Cedolare secca al 21 % immobili commerciali .......... 10 Rivalutazione partecipazioni e terreni ...................... 10 Imu e Tasi per i comodati .......................................... 10 Modifiche al regime forfetario .................................... 11 Cause di esclusione ..................................................... 11 Aumento della percentuale di deducibilità IMU ....... 11 Imposta sostitutiva (flat tax) per ricavi e compensi fino a 100.000 Euro ................................................... 12 Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali ...................................... 12

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Mercoledì, 30 Gennaio 2019 CIRCOLARE 1.2019

La Legge di Bilancio 2019

Sommario Estromissione agevolata degli immobili strumentali. 2

Agevolazioni potenziate per gli investimenti in start up innovative ............................................................... 3

Detrazione IRES per le imprese di autotrasporto ...... 3

Imprenditori agricoli ................................................... 3

Bonus librerie .............................................................. 3

Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali .......................................................... 4

Imposta sui servizi digitali – web tax ......................... 4

Iperammortamento ......................................................5

Tassazione agevolata utili reinvestiti ...........................5

Credito ricerca e sviluppo ............................................ 6

Bonus pubblicità .......................................................... 6

Rivalutazione beni d’impresa ....................................... 7

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF .................. 7

Nuovo limite al pagamento in contanti da parte di soggetti non residenti .................................................. 8

Abrogazione dell’ACE .................................................. 8

Bonus verde 2019 ......................................................... 9

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ................................................. 9

Cedolare secca al 21 % immobili commerciali .......... 10

Rivalutazione partecipazioni e terreni ...................... 10

Imu e Tasi per i comodati .......................................... 10

Modifiche al regime forfetario .................................... 11

Cause di esclusione ..................................................... 11

Aumento della percentuale di deducibilità IMU ....... 11

Imposta sostitutiva (flat tax) per ricavi e compensi fino a 100.000 Euro ................................................... 12

Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali ...................................... 12

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Enti del Terzo settore - Fondazioni ex IPAB ............. 12

Sterilizzazione (per il 2019) dell’incremento delle aliquote IVA ................................................................ 13

IVA su dispositivi medici ............................................ 13

Accise autotrasporto ................................................... 13

Agevolazione energia elettrica prodotta da biogas .... 13

Operatori sanitari ....................................................... 14

Credito d’imposta acquisto registratori di cassa elettronici .................................................................... 14

Trasferimento residenza fiscale al sud e opzione imposta sostitutiva su redditi da pensione di fonte estera ........................................................................... 14

Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ................................................... 15

Retroattività art. 20 TUIR .......................................... 16

Concessione gratuita terreni a giovani imprenditori agricoli ......................................................................... 16

Estromissione agevolata degli immobili strumentali La legge di Bilancio 2019, al comma 66 dell’articolo 1, richiamando l’art. 1 comma 121 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, l’immobile strumentale (per destinazione o per natura) posseduto alla data del 31 ottobre 2018. Per poter usufruire di tale possibilità è necessario che l’immobile soddisfi due requisiti: • strumentalità, per destinazione o natura; • possesso alla data del 31/10/2018. L’opzione va esercitata entro il 31 maggio 2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8%. Ai fini dell’esercizio dell’opzione rileva il cosiddetto “comportamento concludente”, che deve essere posto in essere entro il 31 maggio 2019 attraverso la rilevazione contabile dell’operazione: • sul libro giornale, nel caso di impresa in

contabilità ordinaria;

• sul registro dei beni ammortizzabili, in caso di impresa in contabilità semplificata.

L’imposta sostitutiva sarà calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. È altresì prevista la possibilità di applicare tale imposta, in luogo del valore normale, sul valore catastale degli immobili. L’imposta sostitutiva deve essere assolta in due rate: • un acconto pari al 60% entro il 30 novembre

2019; • il saldo del restante 40% non oltre il 16 giugno

2020.

L’agevolazione non viene meno se il valore normale o catastale è inferiore al costo fiscale. In tal caso, però, non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva. Relativamente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nulla è dovuto. Infatti, l’operazione di estromissione non configura un trasferimento della proprietà del bene, ma un passaggio dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello stesso soggetto. Ai fini IVA l’operazione va invece attentamente valutata. Infatti, l’articolo 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. 633/72 assimila la destinazione di beni all’uso personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad una cessione degli stessi. Per tale motivo, l’estromissione di beni immobili rientra tra le operazioni rilevanti ai fini IVA, a meno che non si configuri un’operazione fuori dal campo di applicazione dell’imposta come nei seguenti casi: • all’atto dell’acquisto non sia stata operata la

detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72;

• l’acquisto del bene immobile sia stato fatto da un soggetto privato;

• l’immobile provenga dal patrimonio personale dell’imprenditore;

• l’immobile risulti acquisito prima del 1° gennaio 1973 (data di entrata in vigore della disciplina IVA).

Infine, se l’operazione di estromissione si realizza durante il cosiddetto periodo di salvaguardia fiscale, che per i beni immobili è di 10 anni (dal momento

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dell’acquisto o ultimazione della costruzione), occorrerà procedere ad operare una rettifica della detrazione dell’IVA effettuata al momento dell’acquisto, a causa del cambio di destinazione, in quanto il bene non è più impiegato per lo svolgimento di operazioni imponibili (ai sensi dell’articolo 19bis-2 del D.P.R. 633/72).

Agevolazioni potenziate per gli investimenti in start up innovative Per tutto l’anno 2019 le percentuali di detrazione e deduzione delle somme investite nel capitale sociale di start up innovative sono incrementate dal 30% al 40%. Di conseguenza, il quadro agevolativo per quest’anno è il seguente: • le persone fisiche potranno detrarre dall’ IRPEF il

40% delle somme investite, sino ad un investimento massimo agevolabile di € 1.000.000 annuo;

• le persone giuridiche potranno dedurre dalla base imponibile IRES il 40% delle somme investite, sino ad un investimento massimo agevolabile di € 1.800.000 annuo.

Infine la deduzione IRES, sempre limitatamente il 2019, per i soggetti diversi dalle start up innovative, viene elevata fino al 50%, a condizione che acquisiscano l’intero capitale sociale di una start up innovativa e lo mantengano per almeno 3 anni. L’agevolazione del 50% a seguito dell’acquisizione del controllo è subordinata, tuttavia, al nulla osta della Commissione europea.

Detrazione IRES per le imprese di autotrasporto Il comma 291 della legge di Bilancio 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti che: • non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data

di entrata in vigore della medesima legge • siano inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3

previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione,

• siano assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto spetti un rimborso, erogato

dall’imprese che effettua l’assunzione, in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Secondo quanto previsto dal comma 293 della legge di bilancio inoltre, alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasposto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) che assumono tali conducenti, spetta invece, ai fini delle imposte sul reddito, una detrazione d’imposta per una quota pari ai rimborsi erogati a tali soggetti, fino a un ammontare complessivo pari a 1.500 euro complessivi per ciascun periodo d’imposta.

Imprenditori agricoli La norma contenuta nel comma 705 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, beneficino della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola. Per coadiuvanti familiari si intendono le persone che collaborano attivamente nell’impresa agricola familiare e sono iscritti come unità attive negli elenchi previdenziali. Generalmente tali soggetti non sono ricompresi nella intestazione aziendale della partita iva, ma si occupano continuativamente della coltivazione del fondo e dell’allevamento degli animali. La norma in esame contribuisce a fare chiarezza in ordine ai benefici fiscali ad essi aspettanti quali, a titolo di esempio, l’esenzione IMU, l’applicazione della imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, rimanendo dovuta la sola imposta catastale dell’1% in presenza di acquisto di terreni agricoli.

Bonus librerie È prevista una riduzione del 25% del credito d’imposta per le librerie introdotto con la legge di Bilancio dello scorso anno. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 aveva introdotto la possibilità per gli

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esercizi commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi ed usati, di beneficiare di un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. La misura massima prevista era rispettivamente di euro 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti, e di 10.000 per gli altri esercenti.

Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali Il comma 1079 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2019 ammette la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni dei commi 55, 56bis, 56ter dell’art. 2 del DL. 225/2010, in materia di conversione in credito di imposta, e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. In particolare, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti sarà deducibile in modo scaglionato lungo un preciso orizzonte temporale, nelle percentuali dettagliatamente indicate. In sintesi, le quote non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al 5% del loro ammontare complessivo nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, se di ammontare inferiore rispetto a quelle come sopra rideterminate; in tal caso la differenza sarà deducibile nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Imposta sui servizi digitali – web tax La Legge n. 145/2018 introduce una nuove versione dell’imposta sui servizi digitali (web tax). Tale imposta grava sui soggetti passivi esercenti attività di impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

• un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;

• un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali elencati di seguito realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.

I servizi digitali su cui si applica la web tax sono: • veicolazione su un’interfaccia digitale di

pubblicità mirata agli utenti dell’interfaccia stessa;

• messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura di beni o servizi;

• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Per quanto riguarda la vendita online di beni e servizi, si tratta, ad esempio, dei servizi offerti da Amazon o eBay, per citarne alcune; mentre la pubblicità mirata e la raccolta dati vedono tra i loro principali attori, oltre ad Amazon, Google e Facebook. Al fine dell’imposizione della web tax, i ricavi tassabili devono considerarsi al lordo dei costi ed al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte indirette. Non sono tassabili, invece, i ricavi che seppur derivanti dai servizi digitali sopra esposti, afferiscono a servizi “infragruppo”, ovvero vengono resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti, o controllati dallo stesso soggetto controllante (art. 2359 c.c.). Il periodo di imposta coincide con l’anno solare e l’imposta si ottiene applicando un’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo ogni trimestre. Il versamento dell’imposta deve avvenire entro il mese successivo a ciascun trimestre. Inoltre, i soggetti passivi, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all’ammontare dei servizi tassabili prestati.

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I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di un numero identificativo IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti di cui sopra, devono fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali. La web tax prevista dalla Legge di Bilancio 2018 si considera abrogata e la “nuova” web tax esplicherà i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di G.U. del decreto ministeriale attuativo.

Iperammortamento Con le disposizioni di cui ai commi da 60 a 65 è stata prorogata l’applicazione del cd. iperammortamento di cui all’art. 1, co. 9, della L. 232/2016, relativo agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. La misura di favore si applica, dunque, anche agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2019 e che, entro la stessa data, siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per effetto della Legge di bilancio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

• 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;

• 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione sarà applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione per i beni immateriali di cui all’art. 1, co. 10, della L. 232/2016 (connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0) è confermata in misura pari al 40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell’iperammortamento.

Con riferimento alla maggiorazione per i beni immateriali, il comma 229 prevede che siano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, tramite soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Tassazione agevolata utili reinvestiti La Legge 145/2018 introduce, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, un regime agevolativo atto a ridurre l’imposta sul reddito delle società di 9 punti percentuali, al verificarsi di determinate condizioni. Tale regime agevolato, è stato introdotto a seguito della prevista l’abrogazione dell’ACE e dell’IRI. Il nuovo regime prevede la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la parte di utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve disponibili, per l’importo di tali utili accantonati corrispondente alla somma:

• degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi nel corso del periodo di imposta;

• del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso del periodo di imposta.

A tal fine, si precisa che: • Rilevano gli utili realizzati a partire dal

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti. Per riserve di utili non disponibili, si intendono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti (art. 2433 c.c.) in quanto derivanti da processi di valutazione.;

• per investimento, si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato;

• il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale

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personale sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’art. 2425 c.c., lettera B) numeri 9 e 14 rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Credito ricerca e sviluppo La legge di Bilancio 2019 conferma il bonus per le spese di ricerca e sviluppo e apporta rilevanti modifiche alla disciplina vigente, tra cui l’introduzione di aliquote differenziate (dal 25% al 50%) in base alle tipologie di spese ammissibili e la riduzione dell'importo massimo concedibile per impresa in ciascun periodo di imposta (da 20 a 10 milioni di euro). L’aliquota del 50% (attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), a partire dal 2019 è mantenuta solo in due casi:

• attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa: solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato;

• attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi: solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, e con startup e PMI innovative.

In tutti gli altri casi la percentuale di deducibilità delle spese scende al 25%. Inoltre, la legge di Bilancio riduce l’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo da 20 a 10 milioni di euro. Vengono introdotte novità anche in merito alle spese ammissibili per il calcolo del beneficio; si pone rilevanza sui costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Il nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante opera sull’eccedenza agevolabile (ovvero sulla differenza tra l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) e individua la quota su cui applicare l’aliquota in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile. Le nuove disposizioni intervengono anche sugli adempimenti formali da rispettare per l’applicazione del credito d’imposta: è esteso a tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio e tali spese devono essere certificate ai fini dell’ l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta, che sarà fruibile a far data dall’adempimento dell’obbligo di certificazione. Da ultimo, l’impresa dovrà predisporre una relazione tecnica illustrativa sul progetto di ricerca e sviluppo e sul relativo stato di avanzamento, che dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Le modifiche relative ad aliquote, massimale e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre quelle relative agli aspetti formali e documentali hanno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Bonus pubblicità Il bonus pubblicità prevede benefici fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e

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periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. I professionisti, lavoratori autonomi, e le imprese di qualsiasi natura giuridica, inclusi gli enti non commerciali, potranno beneficiare di un credito d’imposta che va dal 75% al 90% del valore complessivo dell’investimento effettuato, da utilizzare in compensazione con la dichiarazione dei redditi, purché l’investimento effettuato a partire dal 1° gennaio 2018 abbia un valore che superi di almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è elevato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono agevolabili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. La domanda per usufruire del bonus per gli investimenti effettuati nel 2018 deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° e il 31 gennaio 2019. Per rendere compatibile il credito d’imposta previsto dall'art. 57-bis D.L. 50/2017 con la normativa europea, la manovra 2019 prevede che le agevolazioni fiscali siano concesse ai sensi e nei limiti degli aiuti “de minimis”. Affinché il bonus non sia considerato come un aiuto di Stato indiretto, l'importo massimo dei contributi erogati a ogni singolo soggetto è riportato al di sotto dei limiti di intervento della Commissione Europea. Per ogni triennio tale limite è di € 200.000 per la generalità di imprese, € 500.000 per le SIEG, e € 100.000 per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi. Il limite si applica complessivamente a tutto il gruppo facente capo a un'unica entità che esercita attività economica di cui è parte l'entità giuridica beneficiaria.

Rivalutazione beni d’impresa L’art. 1, co. 940-947, della Legge 145/2018 ha stabilito che i soggetti indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 c.c. rivalutare i beni di

impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ed essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione (imputato al capitale o in un apposita riserva, che ai fini fiscali viene considerata in sospensione d’imposta) può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali con aliquota del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un tributo sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili da applicare sul maggior valore riconosciuto. Le suddette imposte sostitutive sono versate in un’unica rata senza interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi fissato per il 1° luglio 2019 (considerato che il 30 giugno cade di domenica). Oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del DLgs. 241/97.

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF La legge di Bilancio 2019 ha previsto importanti novità nel riporto delle perdite a nuovo per i soggetti IRPEF, riconoscendo indipendentemente dal tipo di contabilità adottato, la possibilità del riporto in avanti illimitato delle perdite nel limite dell’80% delle stesse. In tal modo il legislatore ha inteso allineare la disciplina del riporto delle perdite per le imprese soggette ad IRPEF con la disciplina prevista per i soggetti IRES.

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Dunque, per effetto delle modifiche operate dal legislatore, in materia di perdite di impresa, per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali (compensazione redditi della stessa natura e riporto illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito). Di seguito si riporta uno schema dettagliato con tutti i casi di eccedenza di perdite e compensazioni:

LAVORATORE AUTONOMO

IMPRESA ORDINARIA O

SEMPLIFICATA TIPO DI

COMPENSAZIONE Orizzontale: compensazione delle perdite con tutte le categorie di reddito

Verticale: compensazione delle perdite d’impresa solo con reddito d’impresa.

RIPORTO ECCEDENZA

DELLE PERDITE

ESCLUSO Riporto illimitato nella misura dell’80%

Inoltre la legge di Bilancio ha previsto un regime transitorio per il riporto delle perdite IRPEF dall’anno 2017 fino al 2019 applicando le deroghe di seguito schematizzate:

PERDITE PERCENTUALI DEL REDDITO

PRODOTTO UTILIZZABILI PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE

2018 2019 2020 2021 2017 non

compensate

40%

40%

60%

80%

2018

40%

60%

80%

2019

60%

80%

In sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Nuovo limite al pagamento in contanti da parte di soggetti non residenti Viene innalzato da Euro 10.000 ad Euro 15.000 il limite massimo per i pagamenti effettuati in contanti da parte di cittadini non residenti – sia UE che Extra UE – in relazione agli acquisti di beni e servizi posti in essere nei confronti degli operatori di cui agli art. 22 e 74- ter del DPR 633/1972 (commercianti al dettaglio, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc.) residenti nel territorio dello Stato. Restano immutate le condizioni previste per il cedente/prestatore residente per poter accettare pagamenti in contanti da parte di non residenti in deroga ai limiti ordinariamente previsti nel territorio dello Stato (Euro 3.000), ossia:

• La presentazione di apposita comunicazione preventiva una tantum all’Agenzia delle Entrate;

• Per ogni singolo pagamento ricevuto: - l’acquisizione di copia del passaporto

del cliente e di un’autocertificazione da questi redatta attestante la propria cittadinanza e la residenza al di fuori del territorio dello Stato;

- il versamento dell’importo su conto corrente dedicato all’attività entro il primo giorno feriale successivo all’incasso, con contestuale presentazione all’intermediario finanziario presso cui si effettua il versamento di copia della comunicazione preventiva trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Abrogazione dell’ACE Viene disposta, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’abrogazione dell’ACE – Aiuto alla Crescita Economica (art. 1 del DL 201/2011). Tale agevolazione consentiva, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2010. Viene fatta salva, tuttavia, l’applicazione dell’art. 3 co. 2 del DM 3.8.2017 in merito al riporto delle eccedenze ACE, e quindi la possibilità di computare l’importo

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dell’ACE eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 in diminuzione dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi. L’agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ridotto all’1,5% (anziché 1,6% come per l’annualità precedente).

Bonus verde 2019 È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:

• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta per un massimo di 5 mila euro di spesa sostenuta per ogni unità immobiliare abitativa e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per usufruire dell’agevolazione il pagamento delle spese sostenute deve avvenire con strumenti che ne consentano la tracciabilità come ad esempio bonifico, carta di credito/debito o assegno bancario. Non sono agevolabili le spese per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti ed i lavori svolti in economia. Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre per un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

Proroga detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e “bonus mobili” È prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018) la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La detrazione è prevista:

• nella misura del 50% della spesa;

• su un importo massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare.

Contestualmente viene disposta la proroga al 31.12.2019 anche della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’01.01.2018.

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018) la detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione rimangono invariate: • al 65% per la generalità degli interventi di

riqualificazione energetica, tra i quali: - la sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;

- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

• al 50% per le spese sostenute per gli interventi di: - acquisto e posa in opera di finestre

comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature

solari;

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- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A.

Cedolare secca al 21 % immobili commerciali Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:

• viene estesa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali;

• viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dal 2021.

In merito al primo punto, la cedolare secca potrà trovare applicazione ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:

• classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);

• di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Nel computo dei 600 metri quadrati non vanno considerate le pertinenze che, però, accedono anche esse all’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale. La cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione ai soli contratti:

• stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni nel 2019 (cioè stipulati dall’1.1.2019 al 31.12.2019), per tutta la durata del contratto, salvo che alla data del 15.10.2018 non risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale;

• produttivi di redditi fondiari.

L’aliquota prevista dal legislatore è del 21% e la base imponibile è costituita dall’intero canone di locazione senza alcuna riduzione.

In merito al secondo punto, viene altresì modificata la misura dell’acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

Rivalutazione partecipazioni e terreni Viene consentita nuovamente la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. L’interessato dovrà versare un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia, che deve essere predisposta e asseverata da un professionista abilitato, entro il 30 giugno 2019. L’imposta, come gli anni passati, deve essere versata entro il termine del 30 giugno 2019 per l’intero ammontare oppure in tre rate annuali. La legge di bilancio ha incrementato le aliquote dell’imposta sostitutiva, in particolare:

• 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’1.1.2019;

• 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’1.1.2019;

• 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 del TUIR.

Imu e Tasi per i comodati È stata riproposta la riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI per gli immobili in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli). Per poter fruire di tale agevolazione, è necessario che:

• il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

• l’immobile sia utilizzato dal comodatario come abitazione principale;

• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio è riconosciuto anche quando il comodante, oltre

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all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (fatta eccezione per le abitazioni in categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

La riduzione della base imponibile dell’IMU e della TASI viene estesa, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Modifiche al regime forfetario Sono modificati i requisiti di accesso al regime forfetario (L. 190/2014). Possono accedere al regime i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente (anno d’imposta 2018), hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000. Nel caso di esercizio di attività con diverso codice ATECO, si assume la somma delle attività esercitate. Rispetto alla precedente normativa sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano:

• il limite relativo al valore beni strumentali; • il limite relativo ai compensi per lavoro

dipendente.

Cause di esclusione Non possono avvalersi del regime forfettario: 1. i soggetti che si avvalgono di regimi

speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Sono quindi escluse dal Regime forfettario tutte le attività di:

• Agricoltura e attività connesse alla pesca; • Vendita di Sali e tabacchi;

• Commercio di fiammiferi; • Editoria;

• Gestione di servizi di telefonia pubblica; • Rivendita di documenti di trasporto

pubblico e sosta,

• Agenzie di viaggio e turismo;

• Agriturismi; • Vendite a domicilio (porta a porta); • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da

collezione;

• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione.

2. I soggetti non residenti, a meno che: • non risiedano in uno degli Stati membri

dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia;

• comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.

3. Soggetti che effettuano in via esclusiva: • cessioni di fabbricati;

• cessioni di terreni edificabili; • cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

4. Soggetti che contemporaneamente all’attività con Partita IVA:

• partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 Tuir)

• controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limita o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

5. Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. I redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni.

Aumento della percentuale di deducibilità IMU È stato previsto l’innalzamento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Requisito fondamentale per poter operare la deduzione è la “strumentalità” dell’immobile, con riferimento:

• Sia agli immobili strumentali per natura, ossia non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni,

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• Sia gli immobili strumentali per destinazione, che, a prescindere dalla relativa classificazione catastale, siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dall’impresa per lo svolgimento dell’attività.

La deducibilità dell’IMU continua a non applicarsi con riferimento:

• agli immobili merce (oggetto dell’attività propria dell’impresa) a prescindere dalla loro natura;

• agli immobili “patrimonio”. Permane inoltre l’indeducibilità ai fini Irap.

Imposta sostitutiva (flat tax) per ricavi e compensi fino a 100.000 Euro La Legge di bilancio ha istituito, con decorrenza 01.01.2020, un’imposta sostitutiva (flat tax) pari al 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con esclusione delle società di persone e degli altri soggetti equiparati ex art. 5 Tuir. Il requisito d’accesso è il conseguimento di ricavi e compensi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 nel periodo d’imposta precedente. Nel caso di esercizio di attività con diverso codice ATECO, si assume la somma delle attività esercitate. Le cause ostative per poter applicare l’imposta sostitutiva sono le medesime riportate per il regime forfettario. Particolarità:

• i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

• gli adempimenti normativi rimarranno i medesimi previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni e per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa.

• i soggetti che usufruiranno dell’imposta sostitutiva avranno l’esonero di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente al regime forfettario.

• saranno obbligati alla fatturazione elettronica. • Il reddito imponibile viene calcolato in misura

analitica.

Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali Viene abrogata la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall’art. 6 del DPR 601/73, per:

• enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

• istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

• istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero personalità giuridica. L’eliminazione dell’agevolazione, stando alla formulazione della legge di Bilancio, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2019 con l’obbligo di tenerne conto già in sede di versamento degli acconti, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza la riduzione dell’aliquota.

Enti del Terzo settore - Fondazioni ex IPAB È stata introdotta la nuova lett. b-bis) al comma 3 dell’art. 79, D.Lgs. n. 117/2017 prevedendo che sono considerate non commerciali le attività aventi ad oggetto:

• interventi e servizi sociali / interventi e prestazioni sanitarie;

• prestazioni socio-sanitarie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 5 del citato Decreto, qualora svolte da Fondazioni ex IPAB a condizione che:

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• gli utili siano interamente reinvestiti in attività di natura sanitaria / socio-sanitaria;

• non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Le suddette agevolazioni si applicano nei limiti del regime “de minimis”.

Sterilizzazione (per il 2019) dell’incremento delle aliquote IVA Viene sterilizzato, per l’anno 2019, l’incremento delle aliquote IVA. Sono state introdotte nuove clausole di salvaguardia per il 2020 e il 2021 le quali prevedono un aumento automatico delle aliquote IVA nel caso in cui il governo non riuscisse a reperire le risorse necessarie per le coperture di bilancio. Nello specifico la Legge di Bilancio 2019 prevede quanto segue: fino al 31.12.2019 – aliquote IVA 10% e 22%; dal 1.1.2020 – aliquote IVA 13% e 25,2%; dal 1.1.2021 – aliquote IVA 13% e 26,5%.

IVA su dispositivi medici La legge 145/2018, al comma 3 dell’unico articolo, dispone l’assoggettamento all’aliquota IVA del 10% dei dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/25 della Commissione del 12.10.2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) . Nello specifico si fa riferimento a medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o di profilassi, presentati sotto forma di dosi – compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo – o condizionati per la vendita al minuto contenenti penicilline (e derivati), antibiotici, ormoni, insulina, ormoni corticosteroidei (e derivati), alcaloidi (e derivati), efedrina e pseudoefedrina (e loro sali), norefedrina (e suoi sali), vitamine, antimalarici.

Accise autotrasporto Deve intendersi implicitamente abrogato l’art. 1, comma 234 secondo periodo. della L. 190/2014, il quale aveva stabilito che si applicasse, a decorrere dall’1.1.2019, la prevista riduzione del 15% del credito d’imposta relativo all’aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà, dunque, applicazione a partire dall’annualità in corso.

Agevolazione energia elettrica prodotta da biogas In materia di energia e ambiente, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi alle imprese sia per la prevenzione e riduzione dei rifiuti che per la realizzazione di impianti a biogas. Nel merito, infatti, viene previsto che, fino al riordino generale della materia, gli impianti a biogas fino a 300kW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del D.M. del 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro. In particolare, è stato definito che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011, riferito alle annualità 2019 e successive, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile, e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continueranno ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al D.M. del 23 giugno 2016 - "incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico". L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

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È stato previsto infine che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato D.M. del 23 giugno 2016.

Operatori sanitari La lege di Bilancio ha altresì riformulato l’art. 10-bis del DL 119/2018, prevedendo che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175) – non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale. Il comma 54 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 è intervenuto, inoltre, sulla lettera c) del comma 1 dell’art. 17, D.L. 119/2018, prevedendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2014), possano adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale.

Credito d’imposta acquisto registratori di cassa elettronici La Legge di bilancio 2019 ha modificato il comma 6-quinquies dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, disponendo in relazione alle modalità di riconoscimento del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – registratori di cassa (pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250,00 euro in

caso di acquisto e 50,00 euro nell’ipotesi di adattamento, per singolo strumento). In particolare, il beneficio sarà concesso sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione orizzontale (ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997) a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Trasferimento residenza fiscale al sud e opzione imposta sostitutiva su redditi da pensione di fonte estera Con i commi 273 e 274 della legge di Bilancio viene introdotto ex novo l’art. 24-ter del D.P.R. 917/1986, secondo cui – fatte salve le disposizioni dell’art. 24-bis del TUIR – le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2 lett. a), del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti appartenenti ai territori delle regioni del Sud (i.e. Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’art. 165, comma 2, del TUIR, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace. Possono inoltre esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione diviene efficace a decorrere dal periodo di imposta in cui è esercitata ed è valida per i cinque periodi d’imposta successivi. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. L’opzione, infine, è sempre revocabile dal contribuente, ma sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

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L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.e non è deducibile ai fini del calcolo di altre imposte o contributi. Gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 24-ter del DPR 917/1986 o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario, e compete un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’art. 23 del TUIR. I soggetti che esercitano l’opzione, per i periodi d’imposta di validità della stessa, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di annuale per gli investimenti e le attività esteri (art. 4 del D.L. 167/1990) e sono esenti dalle imposte previste dall’art. 19, commi 13 e 18, del DL 201/2011 (i.e. imposta sul valore degli immobili situati all’estero e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).

Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018 (Decreto Fiscale), e risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 AL 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dalle attività di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione

di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dalla disposizione. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 AL 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità illustrate nel seguito, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. Grave e comprovata situazione di difficoltà economica Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. Per i soggetti che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà, i carichi possono essere estinti senza la corrisponsione delle sanzionie degli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando: a) le somme affidate all’Agente della Riscossione a

titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1. al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non è

superiore ad Euro 8.500; 2. al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare

risulti superiore ad Euro 8.500 e non superiore a Euro 12.500;

3. al 35%, nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia superiore ad Euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In ogni caso, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stato aperto – alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata – il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14-ter della Legge 3/2012). I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme

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di cui all’art. 1, comma 187, lett. a), della legge di bilancio 2019, in misura pari al 10%, e quelle di cui alla lett. b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’art. 14-quinquies della Legge 3/2012. Presupposti applicativi della definizione agevolata Il debitore in difficoltà economica manifesta all’Agente della Riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Agente ha pubblicato sul proprio sito Internet. In tale dichiarazione, il debitore è tenuto ad attestare la presenza dei requisiti di cui sopra e ad indicare i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento delle somme potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30.112019, o in rate pari a:

• il 35%, con scadenza il 30.11.2019; • il 20%, con scadenza il 31.3.2020; • il 15%, con scadenza il 31.7.2020; • il 15%, con scadenza il 31.3.2021; • il 15%, con scadenza il 31.7.2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Entro il 31.10.2019, l’Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’Agente della Riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti di cui sopra o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli in precedenza descritti e la conseguente impossibilità di estinguere il debito. In aggiunta a ciò, ove previsto, l’Agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione di definizione agevolata, ove definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. 119/2018, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata da questa disposizione e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, dovrà essere versata entro il 30.11.2019,

mentre il restante 70% sarà ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Come descritto in precedenza, si applicano, a partire dall’1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. I debiti relativi ai carichi di cui sopra possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 193/2016 (prima “rottamazione”) e dell’art. 1, comma 5, del D.L. 148/2017 (“rottamazione-bis”), per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione: gli stessi pagamenti sono comunque computati ai fini della definizione in questione.

Retroattività art. 20 TUIR Con la legge 145/2018 è stato espressamente stabilito che l’art. 1, comma 87, lett. a) della L. 205/2017 costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 131/1986 (“Interpretazione degli atti”), secondo cui l’imposta di registro “è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. Conseguentemente, deve riconoscersi efficacia retroattiva alla norma che impone, ai fini del registro, che la tassazione sia effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati.

Concessione gratuita terreni a giovani imprenditori agricoli La legge di Bilancio 2019 prevede che, al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, (convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 marzo 2012) , vale a dire i terreni demaniali agricoli e a vocazione

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agricola, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 91 del 20 giugno 2017(convertito con modificazioni nella legge n. 123 del 3 agosto 2017, ovvero le terre abbandonate o incolte, siano concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Ai nuclei familiari che accedono alle misure di cui sopra è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a euro 200.000 di durata ventennale, a un tasso di interesse pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per far fronte a ciò, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020. I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare. _________________________________ Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un’adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. ________________________________