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ADICONSUM TEST noi consumatori periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Anno XI • n. 38 • 18 ottobre 1999 Sped. abb. post. comma 20/c art. 2 l. 662/96 • filiale di Roma LA GUIDA DEL CONSUMATORE LA GUIDA DEL CONSUMATORE Adiconsum Adiconsum RAPPORTO FISCO-CITTADINO: ISTRUZIONI PER L’USO RAPPORTO FISCO-CITTADINO: ISTRUZIONI PER L’USO

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RAPPORTO FISCO-CITTADINO:ISTRUZIONI PER L’USO

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LA GUIDADEL

CONSUMATORE

Rapportofisco-cittadino:

istruzioniper l’uso

Associato all’UnioneItaliana Stampa Periodica

TEST noi consumatori - anno XI - numero 38 - 18 ottobre 1999Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Casula • Vice direttore: Donata Monti • Comitato di reda-zione: Benedetto Romano, Donata Monti, Giovanbattista Gassi • Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 -Roma • Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 • Spedizione in abbonamento postale comma 20/c art.2L662/96 Filiale di Roma • Progetto grafico e impaginazione: Claudio Lucchetta • Abbonamento: L. 25.000 (L. 15.000per iscritti CISL) - Versamento su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum • Abbonamento + iscrizione all’Adiconsum:L. 65.000 (L. 30.000 per iscritti CISL) • Stampa: Arti Grafiche S. Lorenzo s.r.l., via dei Reti 36, 00185 Roma• Finito di stampare in luglio 1999

ADICONSUMassociazione italiana difesa consumatori e ambiente

promossa dalla cisl

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Adiconsum è un’Associazione di Consumatori con oltre 70.000 associati, costituita nel 1987 su iniziativa dellaCISL. Essa opera a tutela dei consumatori in piena autonomia dalle imprese, dai partiti dal governo e dallostesso sindacato. E’ presente in tutte le Regioni italiane con 140 Sportelli di informazione e consulenza nellemaggiori città. Si avvale dell’opera di 35 operatori a tempo pieno, di 105 collaboratori part-time e di centinaiadi volontari.

L’attività a tutela dei consumatori è svolta da Adiconsum sia nei confronti delle istituzioni italiane ed europee,sia con servizi di consulenza ed assistenza rivolti direttamente ai consumatori. Per esercitare questa attivitàAdiconsum è articolata in dipartimenti specializzati nei seguenti settori:- qualità e sicurezza dei prodotti- equità e trasparenza dei contratti di adesione- risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente- servizi finanziari e assicurativi- alimentazione (lotta alle sofisticazioni ed educazione alimentare)- prevenzione usura e sovraindebitamento- qualità e tariffe dei servizi pubblici- problematiche collegate all’introduzione dell’Euro- educazione dei cittadini al consumo consapevole.

A livello nazionale Adiconsum è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori, istituito presso il Ministerodell’Industria sulla base della legge quadro n. 281/98 sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed è socioordinario dell’IMQ - Istituto Italiano per il Marchio di Qualità.

A livello internazionale Adiconsum:- coopera con la DG XXIV della Commissione Europea;- è membro dell’Associazione Europea dei Consumatori “EURO C”;- fa parte del “Gruppo Sud” (Istituti del Consumo di Francia, Spagna, Portogallo e Stiftung Warentest

tedesco) per la realizzazione di test comparativi sui prodotti;- partecipa alle riunioni della Commissione per le Assicurazioni, del Comitato per l’introduzione dell’EURO e

del Comitato Consultivo Derrate Alimentari costituiti dalla Commissione Europea.

Adiconsum, con la collaborazione ed il supporto della Commissione Europea, ha realizzato campagne di infor-mazione e di educazione dei consumatori sul consumo ecologico, sul risparmio energetico, sulla prevenzionedell’usura, per la dimostrazione dell’utilizzo dei pannelli solari, sulla liberalizzazione delle tariffe per la RCAuto, sull’introduzione dell’Euro.

Adiconsum pubblica:

Test noi consumatori - Settimanale di informazione e documentazione su consumi, servizi e ambiente, perio-dicamente arricchita di numeri monografici su argomenti specifici.

Guida del consumatore - Manuali pratici per i consumatori, tra cui, oltre al presente volume, sono ancoradisponibili: Risparmiare sulle polizze RC Auto, Prevenire l’usura accedendo al credito legale, Casa e condominio- Parte I e II, Conoscere gli alimenti, Salute e sicurezza a tavola, Mutui fondiari, Filo diretto con l’avvocato -Parte I e II, Inizia l’era dell’Euro, Per non sovraindebitarsi, L’energia solare, Dall’euro all’Europa dei cittadini.

Occhio a… - Pieghevoli di autodifesa su temi di vasto interesse (vendite fuori dai locali commerciali, pubbli-cità, energia solare, sicurezza negli impianti elettrici e di riscaldamento, cosmetici, giocattoli, assicurazioni,servizi bancari…)

Adibank - Banca dati informatica si consumi e servizi contenente circa 500 schede di informazione su alimen-tazione, turismo, servizi assicurativi, pubblica amministrazione, risparmio energetico, accesso alla giustizia…

Adiconsum - associazione italianadifesa consumatori e ambiente

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Sommario

• Introduzione................................................................................................................... 7

• Cosa è cambiato con il 1999................................................................................................................... 8

• Capitolo primo - Dove trovare le informazioniLa struttura dell’amministrazione ....................................................................... 9I nuovi uffici delle entrate .............................................................................. 10I Comitati tributari regionali ........................................................................... 11Lo statuto del contribuente ............................................................................. 11Le relazioni con il pubblico .............................................................................. 12I mezzi di informazione .................................................................................. 12

• Capitolo secondo - Come snellire i rapporti con il fiscoI diritti del cittadino, i doveri dell’amministrazione ............................................. 19Il diritto di accesso ........................................................................................ 20La semplificazione della documentazione amministrativa ...................................... 21

• Capitolo terzo - La tassazione degli immobiliImmobili: redditi, possesso e trasferimento ........................................................ 25L’Irpef sui fabbricati ...................................................................................... 26Imposte da applicare in caso di compravendita ................................................... 28I privilegi del fisco: un rischio per l’acquirente .................................................... 30Le agevolazioni per chi ristruttura .................................................................... 32Mutui per la ristrutturazione ............................................................................ 38Mutui per costruire la casa .............................................................................. 38

• Capitolo quarto - Come si registrano gli attiGli atti da registrare ....................................................................................... 41Come si registrano i contratti di locazione .......................................................... 42

• Capitolo quinto - Quando c’è una successionePro-memoria per l’erede .................................................................................. 45Imposta sulle successioni e donazioni ............................................................... 46

• Capitolo sesto - I rimborsi: come informarsi, come sollecitarliCosa occorre sapere sui rimborsi ....................................................................... 51Cosa fare se… .............................................................................................. 54Il rimborso delle tasse auto ............................................................................. 56

• Capitolo settimo - L’Ici e le addizionali regionali e comunaliL’Ici ............................................................................................................ 59Addizionali regionale e comunale all’Irpef .......................................................... 63Imposta provinciale di trascrizione ................................................................... 64

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• Capitolo ottavo - Le sanzioni amministrativeLe novità della riforma ................................................................................... 65Come si applica il nuovo sistema ...................................................................... 66La sospensione delle sanzioni per i contribuenti truffati ....................................... 66

• Capitolo nono - Quando arriva una cartellaI controlli del fisco - accertamento e liquidazione ................................................ 71Il ruolo e le cartelle ....................................................................................... 71I controlli sostanziali ..................................................................................... 72Le cartelle di pagamento ................................................................................ 72Sospensioni e rateazioni ................................................................................. 73

• Capitolo decimo - Come evitare le litiUn interesse comune tra fisco e contribuente ...................................................... 791. Quando l’amministrazione corregge i propri errori (l’autotutela) ......................... 792. Quando è possibile ridurre la pretesa del fisco (la “definizione agevolata”) .......... 823. Come correggere i propri errori (il “ravvedimento”) .......................................... 834. Come fare pace con il fisco - il concordato e la conciliazione.............................. 92Il concordato ................................................................................................ 93La conciliazione giudiziale ............................................................................. 102

• Capitolo undicesimo - Le scadenze di fine anno1. Gli acconti d’imposta ................................................................................. 1072. Il saldo dell’Ici ......................................................................................... 108

• Capitolo dodicesimo - Quando si è costretti a ricorrereIl nuovo processo tributario ............................................................................ 109Come si svolge il processo .............................................................................. 109Giuidizio di “ottemperanza” ........................................................................... 116Regime transitorio per l’arretrato ..................................................................... 116

• Appendice - Modelli e formulariAllegato “A”: Istanza di sospensione della riscossione ......................................... 118Allegato “B”: Istanza di rateazione ................................................................. 119Allegato “C”: Istanza di sgravio ...................................................................... 120Allegato “D”: Istanza di esercizio dell’autotutela ............................................... 121Allegato “E”: Ricorso contro l’Ufficio delle Imposte ............................................. 122Allegato “F”: Ricorso contro il Centro di Servizio ................................................ 124

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a battaglia per un fisco più equo e trasparente può ottenere risultati concretisoltanto attraverso un’ampia partecipazione dei cittadini. E’ una battaglia diffi-cile perché occorre rimuovere una cultura burocratica, troppo spesso abituata acolpire i soggetti deboli e a legittimare l’elusione negli interessi forti. Le normeL

Introduzione

del fisco, infatti, sono il più delle volte incomprensibili al punto di indurre all’errore chinon abbia la possibilità di ricorrere a costose consulenze professionali.

L’Adiconsum, in quanto associazione consumatori, ha predisposto questa guida, unmanualetto di facile consultazione per il cittadino. E’ una guida ripresa dall’”Agenda delContribuente” realizzata dal Ministero delle Finanze.

Una iniziativa che mira a fornire uno strumento di autotutela per i contribuenti. E’anche un’occasione per portare all’attenzione del Governo l’esigenza di maggiore chia-rezza, trasparenza ed equità delle norme fiscali.

L’Adiconsum tuttavia non fa assistenza fiscale, questa è di competenza dei Caaf.Il Caaf è una struttura del sindacato riconosciuta e autorizzata dal Ministero delle

Finanze per le dichiarazioni dei redditi. Presso questa struttura si può trovare professio-nalità in grado di fornire consulenza e aiuto anche nel caso di “cartelle pazze”, ocomunque inique. Invitiamo quindi tutti coloro che abbiano problemi di carattere fisca-le a rivolgersi presso questa struttura. Presso tutte le sedi territoriali della CISL è pos-sibile quindi trovare questo servizio unitamente al servizio Adiconsum.

I consumatori intendono battersi assieme al Sindacato per una riforma del sistemafiscale basata sul principio che è necessario pagare tutti per pagare meno.

Contribuisci anche tu alle nostre iniziative e battaglie con il sostegno e l’adesionead Adiconsum per:• un fisco equo e trasparente e per uno statuto dei diritti del contribuente,• più concorrenza e trasparenza nel settore bancario e assicurativo,• un’alimentazione più sicura e maggiori controlli sui prodotti modificati geneticamente,• una maggiore informazione e diritti del cittadino/consumatore europeo.

La presente guida è realizzata con il contributo e il sostegno del CAAF-CISL.

L’Adiconsum Nazionale

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Cosa è cambiato con il 1999Presentazione della dichiarazione

Abilitazione alla trasmissione per via telematica: dottori commercialisti, ragionieri eperiti commerciali, consulenti del lavoro e tributari, associazioni sindacali di categoria,periti ed esperti iscritti alla camera di commercio.

Obbligo di trasmissione dei dati in via telematica:- per le società per azioni, in accomandita per azioni, cooperative, di mutua assicura-

zione e a responsabilità limitata, se il capitale sociale è superiore a 5 miliardi;- per gli enti non commerciali, se il patrimonio netto è superiore a 5 miliardi.

Pensionati e lavoratori dipendentiI possessori di soli trattamenti pensionistici tassati attraverso il casellario delle

pensioni sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.Unica certificazione al dipendente sia per fini fiscali che previdenziali.Il dipendente può chiedere al datore di lavoro di tenere conto di altri redditi di

lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.Il datore di lavoro riconosce le detrazioni anche per tutti gli oneri per i quali ha

effettuato trattenute, dando così la possibilità al dipendente di non presentare la di-chiarazione dei redditi.

CompensazioniSono possibili compensazioni incrociate tra debiti fiscali, contributivi e crediti d’im-

posta per tutti i contribuenti (comprese le società di persone e capitali) titolari o menodi partita IVA.

ScadenzeIl giorno 16 del mese di scadenza è il nuovo termine per il versamento unitario di

imposte, contributi, premi e ritenute.

ControlliRiduzione dei tempi:

- disponibilità dei dati delle dichiarazioni entro 6 mesi dalla presentazione della di-chiarazione

- accertamenti al massimo entro il 4° anno successivo a quello di presentazione- correzione degli errori materiali entro il 30 aprile dell’anno successivo e invio della

comunicazione al contribuente per evitare il ripetersi dell’errore- controllo formale delle dichiarazioni entro il 31 dicembre del secondo anno succes-

sivo; invito telefonico, scritto o telematico a fornire chiarimenti o documentazione;comunicazione dell’esito del controllo al contribuente.

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9Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo primo

Dove trovarele informazioniLa struttura dell’amministrazione

I l Ministero delle Finanze gestisce ilsistema fiscale e provvede all’accer-tamento e alla riscossione delle im-poste. Dotato di un organico di circa

70.000 addetti, ha il compito di far appli-care i provvedimenti legislativi in materiatributaria, di assicurare la corretta esecu-zione degli obblighi fiscali da parte deicontribuenti, nonché di amministrare il pa-trimonio statale.

La struttura del Ministero è articolatasu tre livelli: centrale, regionale (o com-partimentale), locale. Il Ministero è gui-dato dal Ministro; il Segretario generalecoordina i vari settori dell’amministrazio-ne sulla base delle direttive politiche delMinistro.

Sono alle dirette dipendenze del Mini-stro o collaborano direttamente con lui ilConsiglio di Amministrazione, il Consigliosuperiore delle finanze, l’Ufficiodel coordinamento legislativo,l’Ufficio stampa, il Sinco (Servi-zio di controllo interno), il Secit(Servizio centrale consultivo edispettivo tributario), la Guardia diFinanza, la Scuola tributaria (chesi occupa della formazione del per-sonale finanziario).

La parte strettamente opera-tiva del Ministero è costituita daitre Dipartimenti delle Entrate, delTerritorio, delle Dogane, a lorovolta articolati in direzioni cen-trali e divisioni.

A livello territoriale i Diparti-menti delle entrate, del territorioe delle dogane si articolano rispet-tivamente in Direzioni regionali

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10 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

delle entrate, Direzioni compartimentali delterritorio e Direzioni compartimentali del-le dogane. Da queste dipendono gli ufficiperiferici delle entrate - uffici delle impo-ste dirette, uffici iva, uffici del registro,sezioni staccate delle direzioni regionali,centri di servizio - del territorio - Ute (uf-fici tecnici erariali più conosciuti comeuffici del catasto), conservatorie dei regi-stri immobiliari - delle dogane - dogane,uffici tecnici di finanza, laboratori chimi-ci. A seguito della riforma dell’amministra-zione si sta procedendo all’unificazione

degli uffici delle imposte dirette, uffici iva,uffici del registro nei nuovi uffici unici delleentrate; gli uffici del catasto e leconservatorie dei registri immobiliari sonoin corso di unificazione negli uffici unicidel territorio.

E’ in programma una profonda ristrutturazionedell’amministrazione finanziaria, che dovrebberealizzarsi nel corso del ’99 mediante la crea-zione, in luogo degli attuali Dipartimenti, diquattro Agenzie operative e l’affidamento alMinistero dei soli compiti di indirizzo politico.

I nuovi uffici delle entrateel corso del ’97 è iniziata l’at-

tivazione in molte regioni dei nuo-vi Uffici delle entrate: in totale,alla fine del 1998, erano circa 80gli Uffici costituiti, e entro il 2000se ne prevede l’inaugurazione dialtri 300.

Contestualmente all’attivazio-ne degli Uffici unici sono soppressii seguenti Uffici:• Uffici del registro• Uffici IVA• Uffici Distrettuali delle impo-

ste dirette• Sezioni staccate della Direzio-

ne regionale (ex Intendenza diFinanza).

Si tratta di una svolta impor-tante nel modo di lavorare dell’am-ministrazione finanziaria e neisuoi rapporti col cittadino. Nonpiù uffici separati, in cui le posi-zioni fiscali sono considerate inmodo spezzettato e frammentario,

N ma un unico ufficio dove è accentrata lagestione di tutti i tributi e dove il cittadi-no può recarsi con la sicurezza di trattaretutti i suoi problemi senza la preoccupa-zione della ricerca laboriosa dell’ufficiocompetente. Con un solo luogo dove otte-nere collaborazione, chiarimenti e infor-mazioni aumentano la trasparenza dell’am-ministrazione e la facilità di accesso aiservizi, si riducono i tempi di attesa aglisportelli.

FINO A IERI

DA OGGI

Tanti ufficicon funzioniframmentate

Un solo ufficioper tutti

gli adempimenti

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11Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

L’Ufficio delle Entrate comprende duearee di attività:

Area dei servizi. Soddisfa le esigenzedi informazione e di assistenza dei citta-dini con l’obiettivo di rendere più facili irapporti con gli uffici.

Area di controllo. Tutela l’interessecollettivo al rispetto degli obblighi fisca-li. L’accesso all’area avviene su invito del-l’ufficio.

I Comitati tributari regionaliel corso del 1998 sono entrati infunzione in diverse regioni anchei Comitati tributari regionali, spe-ciali organismi consultivi che era-N

no stati previsti da una legge del ’91 mache per varie ragioni non erano mai staticostituiti. I Comitati tributari - nei qualisono inseriti rappresentanti degli enti lo-cali, delle categorie produttive dell’indu-stria, commercio, agricoltura e artigiana-to, dei sindacati dei lavoratori, delle as-sociazioni dei consumatori - dovrannoesprimere pareri e proposte per dare im-pulso alla semplificazione delle procedureoffrendo all’amministrazione elementi di

valutazione utili per elevare la qualità deiservizi al contribuente.

I Comitati concorrono inoltre all’attivitàdi analisi delle condizioni economico-pro-duttive delle regioni e contribuiscono almonitoraggio degli effetti dei provvedimentifiscali sull’economia anche ai finidell’adeguamento degli “studi disettore” alle realtà locali. A livellonazionale, con compiti più o menoanaloghi, è prevista l’istituzione diuna Consulta tributaria che saràpresieduta dal Ministro delle finan-ze o da un sottosegretario di Statoda lui designato.

Lo statuto del contribuentein fase di avanzata discussione inParlamento, alla data in cui andia-mo in stampa, un disegno di leggepresentato dal Governo, lo “Statu-

l’Amministrazione. E’ prevista an-che l’istituzione in tutte le regio-ni di un apposito organismo (il“Garante” del contribuente) checontrollerà l’osservanza delle leg-gi e tutelerà gli interessi dei con-tribuenti.

Èto del contribuente”, con il quale vengo-no stabiliti in modo preciso diritti e ga-ranzie del contribuente nei confronti del-

UFFICIODELLE

ENTRATE

Ufficioimpostedirette

UfficioIva

Sezione“staccata”

Ufficiodel

registro

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12 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Le relazioni con il pubblicol Ministero delle Finanze mette a di-sposizione del contribuente servizi diinformazione e assistenza curati daappositi uffici: l’Ufficio centrale perI

l’informazione del contribuente, gli Ufficidelle Direzioni regionali e compartimen-tali competenti a mantenere I rapporti congli utenti, nonché a livello locale gli Uffi-ci per le relazioni col pubblico (Urp).

In particolare è compito degli Urp:• informare e assistere i contribuenti;• rilevare periodicamente il loro giudi-

zio sui servizi erogati;• proporre interventi per favorire il mi-

glioramento dei servizi, l’ammoderna-mento delle strutture e la semplifica-zione degli adempimenti.

Gli Uffici svolgono, inoltre, le attivitàpreviste dalla legge n.241 del 1990 (v. Cap.2) in materia di partecipazione, accessoai documenti amministrativi e informazio-ne sui procedimenti che interessano il con-tribuente (funzionari responsabili, tempidi conclusione, svolgimento).

Il Ministero delle Finanze ha sinora isti-tuito presso i propri uffici circa 1300 Urp.

QUESITI DEI CONTRIBUENTI

Le richieste di informazione circa l’applicazionee il pagamento dei tributi non vanno rivolte alMinistero ma alle Direzioni regionali delle en-trate, direttamente o tramite gli uffici per lerelazioni col pubblico.

I mezzi di informazione

L e informazioni e l’assi-stenza al contribuentevengono fornite sia at-traverso gli sportelli de-

gli Uffici per le relazioni col pub-blico e degli uffici finanziari (icui servizi sono potenziati in oc-casione delle principali scaden-ze fiscali), sia attraverso diver-si strumenti di comunicazionegestiti dall’Ufficio per l’informa-zione del contribuente. Tra que-sti ricordiamo il telefono auto-matico, il Televideo, i video-ter-minali self-service, il fax auto-matico, la rete Internet e le Ri-viste, le Guide e l’Agenda delcontribuente.

1. Il servizio telefonico“Il fisco in linea”

Attraverso il telefono è possibile ot-tenere numerose informazioni fiscalisenza doversi recare presso gli uffici: nelperiodo della dichiarazione, informazionie conteggi relativi al 730, al ModelloUNICO, all’Ici; tutto l’anno altre infor-mazioni quali la situazione dei propririmborsi Irpef, il calcolo del bollo perle auto a benzina, oppure chiarimentisu cartelle esattoriali, sospensioni, sgra-vi (v. tabella 1). I numeri da chiamare,a seconda delle materie, sono il 164.74(risposte in automatico) e il 164.75 (ri-sposte tramite operatori dei centri diservizio o delle Direzioni regionali).

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13Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

di telefonare è quindi necessario conver-tire in cifre ogni lettera del codice fiscale,secondo la tabella 2.

2. Fax-back

Con il servizio “Fax-back automatizza-to” i contribuenti possono ricevere un faxcontenente informazioni fiscali di variogenere (modelli, tabelle ecc.). Sono pos-sibili due modalità di ricezione a secondache il contribuente chiami da un apparec-chio telefonico fornito di fax ovvero indi-chi un numero di fax al quale inviare leinformazioni.

3. Televideo

Attraverso le pagine Televideo della Raivengono fornite informazioni di attualitàsu diversi argomenti di interesse fiscale.Gli spazi del Ministero delle finanze sonoa pagina 389 e seguenti. Sonoinoltre attivi spazi locali su alcu-ni televideo regionali (ad esem-pio in Lombardia, Piemonte,Umbria, Lazio, Campania) e suMediaset.

Sono disponibili su Televideonazionale:• informazioni sulla dichiarazio-

ne dei redditi (nel periodo dipresentazione)

• informazioni sui versamenti• informazioni per l’utilizzo del

servizio “Il fisco in linea”, de-gli sportelli “self-service” e diInternet, comprese le istruzio-ni per la trasformazione delcodice fiscale in codice fisca-le “telefonico”

Possono verificarsi difficoltà di collegamento conil numero 164 usando apparecchi telefonici col-legati all’esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Per una migliore utilizzazione del ser-vizio si consiglia di verificare prima, con-sultando la tabella 1, se le informazioni dicui si ha bisogno possono essere ottenutein via automatica tramite il 164.74. A causadella scarsità del personale addetto in al-cune regioni spesso il 164.75, specialmentenei periodi della dichiarazione dei redditi,è sovraccarico di chiamate e quindi diffi-cilmente raggiungibile. Nel caso di perdu-rante difficoltà ad accedere a questo ser-vizio è consigliabile utilizzare i servizi diassistenza diretta allo sportello.

Attenzione. il 164.74 e il 164.75 NON sononumeri verdi: la chiamata non è infatti gratui-ta ma comporta l’addebito di 2 scatti, indipen-dentemente dalla sua provenienza (anche, quin-di, se interurbana) o dalla sua durata.Per motivi tecnici, con il 164.75 i due scattisi pagano anche nel caso in cui la telefona-ta viene inoltrata ma non si trovano opera-tori disponibili.Con il 164.74, invece, non è effettuato nessunaddebito se la telefonata viene interrotta sen-za aver raggiunto le informazioni. Anche que-sto numero è più accessibile fuori dalle ore dipunta (10-13).

Il servizio di assistenza telefonica è infase di completa ristrutturazione nel cor-so del l999.

Codice fiscale telefonico. Per fornireinformazioni sui rimborsi Irpef il sistemaautomatico richiede la composizione, sul-la tastiera, di un codice numerico corri-spondente al proprio codice fiscale. Prima

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14 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• altre informazioni relative ai variadempimenti fiscali in scadenza.

4. Gli sportelli self-service

Sono dei terminali video muniti distampante collegati alle banche dati del-l’Anagrafe tributaria, che forniscono infor-mazioni di carattere fiscale o previdenziale.Per ottenere le informazioni è sufficientetoccare lo schermo seguendo le indicazio-ni che man mano compaiono sul video.

Per alcune informazioni personali (adesempio, per la situazione dei rimborsi) ènecessario inserire nello sportello iltesserino magnetico del codice fiscale.

Gli sportelli self-service attualmenteoffrono le seguenti funzioni:

• Situazione dei rimborsi Irpef ed Iva• Richiesta di duplicato del codice fiscale• Elenco Caaf

• Rendite catastali e aliquote Ici• Informazioni logistiche sugli

uffici in cui è collocato lo spor-tello

• Informazioni doganali per iviaggiatori

• Informazioni sulle partite Ivadegli operatori intracomunitaritramite il collegamento con leanagrafi fiscali dei paesi mem-bri dell’Unione europea

• Situazione dei rimborsi Iva• Consultazione dei codici delle

attività economiche• Conto fiscale• Informazioni sui servizi e sul-

l’organizzazione degli uffici fi-nanziari

• Estratto contributivo Inps

• Situazione infortunistica e certificazio-ne Inail

• Informazioni sugli altri servizi di assi-stenza al contribuente.Lo sportello self-service è in grado, su

richiesta, di fornire una stampa delle in-formazioni che compaiono sul video.

Gli sportelli si trovano presso gli ufficifinanziari, gli uffici comunali e alcuni cen-tri commerciali.

Nel corso del ’98 il Ministero ha avviato l’in-stallazione di nuovi terminali self-service, ingrado di offrire più ampie funzionalità (com-presa, in prospettiva, la possibilità del pa-gamento delle imposte).

Un esempio di utilizzo del self-service:il duplicato del codice fiscale. Per ricevereun duplicato nel caso in cui smarrisca ilcodice fiscale, il contribuente deve:- toccare il tasto “MINISTERO DELLE FI-

NANZE” nel menù principale e succes-sivamente il tasto “DUPLICATO CODICEFISCALE” nel menù “Finanze”;

- premere il tasto “AVANTI” dopo averletto le istruzioni riportate sul video

- digitare il proprio codice fiscale o ipropri dati anagrafici utilizzando latastiera che compare sul video;

- premere il tasto “CONFERMA”;- controllare l’esattezza dei dati anagra-

fici riportati sul video e premere il ta-sto “CONFERMA “

- controllare l’esattezza del recapito ri-portato sul video e premere il tasto“CONFERMA”.

Il duplicato del tesserino sarà inviato per postaall’indirizzo indicato, a cura del Ministero delleFinanze, nell’arco di 3-4 settimane.

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15Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• Elenco dei professionisti abilitati ad in-viare le dichiarazioni per via telematica

• Studi di settore.Nel periodo della dichiarazione dei red-

diti sono inseriti i modelli di dichiarazio-ne (730 Unico, ecc.) con le relative istru-zioni, le guide ipertestuali e le applicazio-ni per il calcolo dell’Irpef, e altre informa-zioni utili per la dichiarazione. Attraversola casella postale elettronica del sito delMinistero è possibile inviare segnalazionie suggerimenti sui servizi.

E previsto nel corso del ’99 l’inserimen-to di:• informazioni sui concorsi svolti dal

Ministero• spazi riservati alle informazioni di in-

teresse locale, gestiti dalle Direzioniregionali e compartimentali.

6. Casella postale 10.811

La casella postale 10.811 -Roma Eur - permette di segna-lare direttamente all’Ufficio perl’informazione del contribuenteproblemi di carattere generaleo personale.

7. Le guide del contribuente

Sono opuscoli contenenti in-formazioni sintetiche sui più im-portanti argomenti fiscali, distri-buiti, fino ad esaurimento, pres-so gli uffici finanziari.

Nel 1998, in aggiunta alla se-rie ordinaria, sono stati pubblica-ti 6 numeri di una serie specialedella “Guida del contribuente”dedicata alla riforma fiscale:

5. Internet

Il Ministero delle Finanze offre agliutenti Internet la possibilità di accederein linea a numerose informazioni di carat-tere fiscale o di trasferire sul proprio com-puter file di testo e applicazioni.

L’indirizzo del sito del Ministero è:www.finanze.it

Importanti novità nel corso del ’98hanno abbracciato l’intera gestione delsito: un restyling grafico ha reso le paginepiù gradevoli visivamente; ulteriori servi-zi interattivi consentono a fasce di utentidi interagire con il Fisco direttamente dalproprio computer, come avviene ad esem-pio per la tassazione on-line degli attigiudiziari.

Si è attivato il dialogo diretto con gliutenti su questioni di particolare attualità,mentre è in allestimento un servizio dimailing-list che consentirà di ricevere di-rettamente presso la propria casella di po-sta elettronica notizie e documentazione.

Tra le informazioni e il software dispo-nibili via Internet si possono ricordare:• Sintesi delle leggi e decreti fiscali• Testi completi delle circolari e delle ri-

soluzioni emanate dal Ministero• Notizie sui servizi informativi del Mi-

nistero• “Guide” del contribuente• Faq (risposte alle domande più ricor-

renti)• Nota (acquisizione e controllo delle

note di trascrizione, iscrizione e anno-tazione)

• Docfa (documento catasto fabbricati)• Metodologie di controllo

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16 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

1. Il fisco volta pagina2. Come fare pace con il fisco3. Le agevolazioni fiscali per la casa4. Come registrare i contratti di locazio-

ne ed effettuare i versamenti5. La tassazione delle rendite finanziarie6. Le agevolazioni fiscali per i disabili.

8. Riviste

“Tributi”. La nuova serie della rivista,edita dall’Ufficio per l’informazione delcontribuente, contiene articoli di appro-fondimento sulla normativa tributaria,commenti, documentazione note di giuri-sprudenza.

La rivista, che esce mensilmente, ècorredata dai seguenti supplementi:

“Quaderni” (trimestrale). Pubblicazio-ne a carattere monografico, contenente

studi e documenti sui più impor-tanti temi di attualità fiscale (leg-ge finanziaria, contenzioso, red-dito d’impresa, tributi locali, ecc.)

“Circolari & Risoluzioni” (quindicina-le). Raccolta completa delle circolari e dellerisoluzioni emanate dal Ministero delle Fi-nanze.

L’abbonamento cumulativo alla rivista e ai suoisupplementi (lire 220.000 per il 1999) può es-sere sottoscritto tramite il Poligrafico dello Sta-to, Piazza Verdi 10 - Roma - Tel. 0685082221

9. Notiziario fiscale

E una “news-letter”, redatta a curadell’Ufficio Stampa del Ministero delle fi-nanze, contenente documenti ufficiali,dati, commenti e analisi sui tributi e sul-l’attività dell’amministrazione finanziaria.

10. Altre pubblicazioni

Il Ministero produce periodicamente edistribuisce presso gli uffici altre pubbli-cazioni (“Vademecum”, “Fai-da-te”) con lequali vengono fornite informazioni prati-che sugli adempimenti fiscali e sull’orga-nizzazione degli uffici.

ATTENZIONE AI BOLLETTINI TRUFFA

I cittadini vengono spesso indotti in errore da ditte che propongono abbonamenti a fanto-matiche riviste fiscali, gabellate come pubblicazioni ufficiali del Ministero.Questi truffatori, già più volte denunciati, utilizzano nei loro inviti ad abbonarsi bollettini diconto corrente postale che possono facilmente essere scambiati con quelli allegati alle car-telle esattoriali. Poiché nessun appartenente all’Amministrazione finanziaria è autorizzatoa proporre abbonamenti alle pubblicazioni del ministero, i cittadini sono invitati:

• a segnalare immediatamente all’Ufficio per l’informazione del contribuente - casellapostale 10.811 - Roma Eur - richieste di abbonamenti a pretese riviste del Ministerofatte pervenire, per iscritto o per telefono, da falsi funzionari;

• a pagare bollettini prestampati solo se sono intestati ai concessionari della riscossio-ne e riguardano senza alcun dubbio il pagamento di tributi (es. Ici, tassa sui rifiutisolidi urbani, ecc.) o contributi.

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Dove

tro

vare

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info

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17Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Tabella 1

Tabella 2

A -B -C = 2J- -K - L = 5T - U - V - = 8

CONVERSIONE DEL CODICE FISCALE

D - E - F - = 3M - N - O = 6W - X - Y = 9

G - H - I = 4P - R - S = 7Q - Z = 0

Esempio: il codice fiscale

Diventa il codice telefonicp

N T N F R Z 6 7 P 1 2 H 5 0 1 C

6 8 6 3 7 0 6 7 7 1 2 4 5 0 1 2

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19Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo secondo

Come snellirei rapporti con il fiscoI diritti del cittadino,i doveri dell’amministrazione

I n base a quanto disposto da una leg-ge fondamentale dello Stato italia-no, la n. 241 del ’90, la pubblicaamministrazione ha il dovere di es-

sere efficiente, imparziale, “trasparente”.Trasparenza vuol dire che il cittadino ha ildiritto di conoscere quali sono le proce-dure attraverso le quali l’amministrazioneagisce, quali sono i documenti che essaprende in considerazione, quali sono i tem-pi in cui i suoi procedimenti devono con-cludersi, chi ne risponde.

In pratica questa legge ha imposto alleamministrazioni pubbliche di “schedare”tutti i loro procedimenti e di rendere pub-blico, con un regolamento apposito, la lorodurata massima e il loro responsabile. Senon è diversamente previsto dal regola-mento o da altra specifica norma, il proce-dimento deve concludersi entro 30 giorni.

Al responsabile del procedimento spet-ta di provvedere affinché i tempi previstivengano rispettati, fare in modo che idestinatari degli effetti del provvedimen-to siano correttamente informati e rispon-dere alle loro richieste e istanze. Se ladomanda di avvio del procedimento è irre-golare o incompleta, il responsabile del

procedimento deve comunicarlo entro 60giorni all’interessato che deve essere in-formato anche di eventuali richieste diparere che potrebbero ritardarne l’iter. Lacomunicazione di avvio del procedimentodeve essere personale, salvo vi siano esi-genze di celerità o un eccessivo numero didestinatari, nel qual caso può avvenire me-diante pubblicazione nel Bollet-tino ufficiale del Ministero, negliatti dell’amministrazione o conaltre forme idonee.

I termini e i responsabilidei procedimenti

A loro volta gli uffici periferi-ci devono:

• consentire a chiunque vi ab-bia interesse di consultare gliappositi elenchi da cui risul-tino le unità organizzative re-sponsabili dei procedimenti

• rendere note le modalità perprendere visione degli atti delprocedimento, nei casi in cuiciò è consentito

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20 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

per iprocedimenti“d’ufficio”

dal giorno in cuisorge l’obbligo a

provvedere

per iprocedimenti a

iniziativa diparte

dal giorno in cuiè stata ricevuta

l’istanza delcontribuente

• il termine iniziale indicato dai regola-menti decorre:

Se l’istanza del contribuente non corrisponde atutti i requisiti necessari o non è munita deinecessari allegati, il termine iniziale decorredalla sua regolarizzazione.

In caso di ritardo nell’emanazione delprovvedimento che lo riguarda, il contri-buente può rivolgere una domanda in car-

ta libera all’amministrazione in-teressata - utilizzando l’appositomodulo reperibile presso gli uffici- per conoscere la fase in cui sitrova il procedimento e il termineentro cui potrà concludersi. La do-manda può essere presentata di-rettamente agli uffici oppure spe-dita tramite raccomandata con av-viso di ricevimento. L’amministra-

zione è tenuta entro 30 giorni a spiegare imotivi per i quali non ha potuto rispettareil termine prescritto e ad indicare, ove pos-sibile, i tempi di conclusione previsti.

AttenzioneI termini e gli obblighi di risposta indicati so-pra valgono per le ipotesi previste dalla legge241, e cioè per le richieste di informazione re-lative a procedimenti già in corso e che deb-bono concludersi con uno dei provvedimentiamministrativi la cui durata sia disciplinatadalla legge o da regolamento.

Non valgono nel caso in cui si chieda all’Ammi-nistrazione non un provvedimento amministra-tivo vero e proprio o ma una semplice informa-zione, una risposta a un quesito, un chiarimen-to interpretativo delle norme o simili; in questicasi non è possibile fare appello alle prescrizio-ni della legge 241 .

E’ opportuno tenere presente che il sol-lecito o la diffida formali inviati ai sensidella legge 241 possono servire a “sblocca-re” una pratica che si sia inceppata per qual-che motivo banale, ma non a superare osta-coli di carattere oggettivo. Se, in altri ter-mini, non ci sono fondi per effettuare unrimborso, le diffide non potranno produrrealcun risultato (salvo, comunque, l’obbligoper il funzionario di rispondere entro trentagiorni spiegando le ragioni del ritardo).

Il diritto di accesson base alla legge 241, ilcittadino ha il diritto diconoscere gli atti e i do-cumenti utilizzati dall’Am-I

ministrazione per emanare un

provvedimento che lo riguarda, esclusiquelli individuati espressamente comenon accessibili.

In linea generale:

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21Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• sono accessibili gli atti cui si fa riferi-mento nel provvedimento finale;

• non sono accessibili:[1] gli atti preparatori dei procedimenti

tributari;[2] gli atti e documenti interni ed

esterni la cui diffusione viola il se-greto istruttorio o professionale od’ufficio.

Con apposito regolamento emanato inapplicazione della legge 241, l’Amministra-zione finanziaria ha individuato i documen-ti sottratti al diritto di accesso, indicandotra questi:• i documenti relativi all’attività investi-

gativa e ispettiva la cui diffusione puòpregiudicare l’attività di organismi na-zionali ed esteri;

• altri documenti relativi all’attività in-vestigativa, ispettiva e di controllo dal-la cui diffusione possa derivare pregiu-dizio alla prevenzione e repressionedella criminalità;

• atti e documenti allegati alle dichiara-zioni tributarie;

• altri atti e documenti riguardanti per-sone e imprese, dalla cui diffusionepossa derivare pregiudizio per la riser-vatezza.Per l’elenco completo dei documenti

sottratti all’accesso si rinvia al Regolamen-to (n. 603/96) pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.278 del 27 novembre 1996.

Per poter accedere ai documenti il con-tribuente deve presentare all’ufficio che haformato il documento o che lo detiene sta-bilmente una richiesta motivata, in cartalibera (da presentare all’ufficio o da invia-re per raccomandata con avviso di ricevi-mento). L’Amministrazione può rifiutarsi diesibire i documenti motivando il rifiuto inbase ai principi indicati dalla legge 241(art.24); la mancata risposta dell’ammini-strazione per un periodo superiore ai 30giorni equivale a un rifiuto (“silenzio-ri-fiuto”); il contribuente entro altri 30 giornipuò rivolgersi al TAR, che decide nei 30giorni successivi.

Contro la decisione del TAR èammesso ricorso al Consiglio diStato.

La semplificazionedella documentazione amministrativa

er ridurre i fastidi burocratici e snel-lire le pratiche amministrative, lalegge ha previsto modalità più sem-plici per la presentazione di istanzeP

alla pubblica amministrazione, ha elimina-to l’obbligo di certificare alcuni fatti, ha pro-lungato la durata della validità dei certifi-cati, ha previsto che molte circostanze chenel passato potevano essere dimostrate sol-tanto con appositi certificati possano oggi

essere “autocertificate” direttamen-te dai cittadini.

Il regolamento approvato conD.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403(pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le n.275 del 24 novembre ’98 e invigore dal 22 febbraio ’99), ha am-pliato ulteriormente i casi di au-tocertificazione ammessi, riordi-nando organicamente la materia.

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22 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Le dichiarazioni sostitutive sono stateorganizzate in due grandi categorie. Quel-le che sostituiscono una certificazione, conle quali il dichiarante attesta informazioniin proprio possesso su quanto già risultada registri, elenchi o albi di una pubblicaamministrazione. E quelle che sostituisco-no il tradizionale “atto notorio” aventi peroggetto la veridicità di ogni altro fatto nonrisultante da registri o elenchi.

Un’applicazione importante di tali nuo-ve regole si avrà nelle procedure di parte-cipazione ai concorsi pubblici. Non saràpiù necessaria la copia conforme in bollodei titoli da presentare (anche quando sitratti di pubblicazioni da allegare), essen-do sufficiente, a titolo definitivo, la di-chiarazione sostitutiva di atto notorio cheattesti la conformità all’originale di unaloro fotocopia non autenticata (in cartasemplice), ovvero che enunci comunque ilcontenuto dei titoli non allegati. Anche il

titolo di studio rientra tra i docu-menti che saranno sostituibili atitolo definitivo con una sempli-ce dichiarazione sostitutiva dicertificazione.

La presentazione di istanze

La sottoscrizione di istanze daprodurre agli organi dell’ammini-strazione pubblica o ai gestori oesercenti di pubblici esercizi non èsoggetta ad autenticazione ove siaapposta in presenza del dipenden-te addetto o sia presentata unita-mente ad una fotocopia, anche nonautenticata, di un documento diidentità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del docu-mento è inserita nel fascicolo.

L’istanza e la copia fotostatica del do-cumento di identità possono essere invia-te anche per via telematica.

La validità dei certificati

A seguito delle recenti disposizionidelle c.d. “leggi Bassanini”, i certificatiattestanti stati e fatti personali non sog-getti a modificazioni hanno oggi validitàillimitata. Per le altre certificazioni la va-lidità è stata portata da 3 a 6 mesi.

I certificati anagrafici e le certificazionidello stato civile conservano valore anchese scaduti, a condizione che l’interessatodichiari, in fondo al documento, che le in-formazioni in esso contenute non hannosubito variazioni dalla data del rilascio.

Quando non va presentatonessun certificato

Nel caso in cui il cittadino dichiari chefatti stati o qualità risultino da documentigià in possesso della pubblica amministra-zione (non solo dell’ufficio competente madi qualsiasi pubblica amministrazione) idocumenti stessi devono essere acquisitid’ufficio. Sono inoltre accertati d’ufficio ifatti, gli stati e le qualità che la pubblicaamministrazione è tenuta a certificare.

Infine i dati relativi al cognome, nome,data e luogo di nascita cittadinanza, sta-to civile e residenza attestati in documentidi riconoscimento in corso di validità han-no lo stesso valore probatorio dei corri-spondenti certificati.

Il cittadino può sempre presentare i certificatida lui acquisiti, allo scopo di accelerare la con-clusione del procedimento.

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23Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

L’autocertificazione:quando si può fare

I cittadini possono autocertificare leseguenti circostanze:• data e luogo di nascita• residenza• cittadinanza• godimento dei diritti politici• stato di celibe, coniugato, vedovo, se-

parato o divorziato• stato di famiglia• esistenza in vita• nascita del figlio• decesso del coniuge, dell’ascendente o

discendente• posizione agli effetti degli obblighi

militari• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle

pubbliche amministrazioni.In base alle nuove regole, a partire dal

22 febbraio ’99 sono soppresse le autocer-tificazioni con validità temporanea e i cit-tadini possono autocertificare a titolo de-finitivo (senza, cioè, essere obbligati, inun secondo momento, a presentare il cer-tificato) le seguenti circostanze:• Titolo di studio o qualifica professio-

nale posseduta; esami sostenuti; tito-lo di specializzazione di abilitazione,di formazione, di aggiornamento e diqualificazione tecnica;

• Situazione reddituale o economica,anche ai fini della concessione di be-nefici e vantaggi di qualsiasi tipo pre-visti da leggi speciali; assolvimento dispecifici obblighi contributivi con l’in-dicazione dell’ammontare corrisposto;possesso e numero del codice fiscale,della partita IVA e di qualsiasi datopresente nell’archivio dell’anagrafe tri-butaria e inerente l’interessato;

• Stato di disoccupazione; qualità dipensionato e categoria di pensione;qualità di studente o di casalinga;

• Qualità di legale rappresentante di per-sone fisiche o giuridiche, di tutore, dicuratore e simili;

• Iscrizione presso associazioni o forma-zioni sociali di qualsiasi tipo;

• Tutte le posizioni relative all’adempi-mento degli obblighi militari, compre-se quelle di cui all’articolo 77 del D.P.R.14 febbraio 1964, n. 237, come modi-ficato dall’articolo 22 della legge 24dicembre 1986, n. 958;

• Non avere riportato condanne penali;• Qualità di vivenza a carico;• Tutti i dati a diretta conoscenza del-

l’interessato contenuti nei registri dellostato civile;

• Certificati, estratti e attestati neces-sari per l’iscrizione nelle scuole di ogniordine e grado e all’Università;

• Certificati estratti e attestatiche a qualsiasi titolo devonoessere presentati agli ufficidella Motorizzazione civile;

• Certificati ed estratti dai regi-stri dello stato civile e dai re-gistri demografici richiesti daicomuni nell’ambito dei proce-dimenti di loro competenza.

Dichiarazioni sostitutivedi atto notorio

Nei casi in cui è necessariodare la prova a un ufficio pubbli-co di fatti, stati e qualità perso-nali non risultanti da registri, albiod elenchi tenuti da una pubblicaamministrazione e si tratti di cir-costanze direttamente note all’in-

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24 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

teressato (anche se riguardanti una terzapersona) è possibile dichiarare tali circo-stanze, sotto la propria responsabilità,nella forma della dichiarazione sostitutivadi atto notorio. In questo caso la sotto-scrizione deve essere apposta in presenzadel funzionario competente per l’istrutto-ria della pratica.

A partire dal 22 febbraio ’99 data dientrata in vigore del regolamento appro-vato con D.P.R. n. 403198, la sottoscri-zione non deve essere autenticata, per cuiviene definitivamente meno l’obbligo diassolvere l’imposta di bollo sulla stessa.

Non possono essere sostituiti con au-todichiarazioni i certificati medici sanita-ri veterinari, di origine, di conformità Ce,di marchi o brevetti.

Come si fa

Il contribuente può ritirarepresso gli uffici finanziari i mo-duli appositamente predispostiper il tipo di autocertificazioneche deve fare.

Si prega di consultare gli ag-giornamenti pubblicati sui sitiTelevideo e Internet del Ministero.

Autocertificazione econcessionari

Le regole indicate si applica-no anche nei rapporti con i con-

cessionari dell’amministrazione finanziaria(concessionari della riscossione, Siae).

Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uf-fici finanziari ai fini dell’applicazione delle leg-gi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo.

Le garanzie per l’amministrazione

Con le norme sull’autocertificazione lalegge dà una dimostrazione di fiducia nel-la correttezza del cittadino. Questo nonsignifica, naturalmente, che l’amministra-zione rinunci ad effettuare controlli.

Per questi motivi, nella modulisticasottoscritta dal cittadino devono essereindicate le conseguenze cui può andareincontro facendo dichiarazioni non veri-tiere, falsificando atti, utilizzando atti falsio contenenti dati non più attuali.

L’amministrazione, infatti, è tenuta inquesti casi a bloccare il procedimentoamministrativo richiesto dal cittadino e adattivare il procedimento penale.

I doveri dell’uffico finanziario

Ogni ufficio finanziario deve esporre alpubblico i nomi e le qualifiche dei funzio-nari incaricati di ricevere le dichiarazionisostitutive. Gli uffici mettono a disposi-zione dei cittadini i moduli necessari perle dichiarazioni sostitutive o per trascri-vere i dati contenuti nei documenti esibi-ti, oltre ad appositi modelli per raccoglie-re suggerimenti.

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25Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo terzo

La tassazionedegli immobiliImmobili: redditi, possesso e trasferimento

li immobili -terreni e fabbricati-sono soggetti a numerose impo-ste che colpiscono il loro reddi-to (Irpef), il loro possesso inG

quanto beni patrimoniali (Ici) e il lorotrasferimento, realizzato mediante attitra vivi - come la donazione o la com-pravendita - o attraverso la successioneereditaria.

Nel caso di trasferimento mediantecompravendita, le imposte applicatesono l’imposta di registro (in alternati-va, l’Iva), l’imposta ipotecaria e l’impo-sta catastale; nel caso di trasferimentoper donazione (o successione), le impo-ste ipotecarie e catastali più l’impostadi donazione (o di successione). In tut-ti i casi è poi dovuta anche l’Invim (im-posta sull’incremento di valore degliimmobili) ovvero, nel caso di successio-ne, la relativa imposta sostitutiva, masolo qualora l’immobile sia pervenuto alcedente o al defunto entro il 31 dicem-bre 1992.

Per quanto riguarda l’Irpef, i redditidegli immobili vengono cumulati con glialtri redditi del possessore e tassati se-condo le aliquote previste per tale im-posta. Poiché le aliquote Irpef sono pro-

gressive, uno stesso reddito provenien-te da immobili viene, quindi, ad esseretassato in misura più o meno elevata aseconda del reddito complessivo nelquale è venuto a confluire. Per l’Ici, in-vece, il patrimonio immobiliare viene tas-sato di per sé, in modo proporzionale, sen-za alcun riferimento con la capacità con-tributiva del soggetto che lo possiede.

Le modalità di applicazione e calco-lo dell’Ici sono esposte nel ca-pitolo apposito; nelle pagineche seguono diamo alcuni cen-ni sull’applicazione dell’Irpef alreddito degli immobili nonchésulle imposte da applicare nelcaso di compravendita.

Nei prossimi anni l’intera materiadelle tasse sugli immobili verrà no-tevolmente modificata. In partico-lare già dal ’99 (con effetto sulla di-chiarazione da presentare nel 2000)verrà elevata da 1.100.000 a1.400.000 la deduzione per l’abita-zione principale.la nuova legge sulle locazioni pre-vede agevolazioni fiscali a favoredi inquilini e proprietari di casedate in affitto.

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26 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

L’irpef sui fabbricati

L’ Irpef è dovuta da tutti coloro chepossiedono fabbricati a titolo diproprietà, usufrutto o altro dirit-to reale (come, ad esempio, il

diritto di abitazione spettante al coniugesuperstite o separato).

Come si dichiarail reddito da fabbricati

I redditi dei fabbricati devono esseredichiarati riportandoli nella dichiarazionedei redditi, quadro RB (o nel quadro B, perchi compila il 730). Le rendite da indicaresono quelle della precedente dichiarazio-ne. Oltre alla rendita catastale, i contri-buenti devono aver cura di indicare il pe-riodo e la percentuale di possesso nonchéil tipo di utilizzo dell’immobile. Se il fab-bricato è concesso in affitto, deve essere

indicato sempre il canone ridottodel 15% (o del 25% per i fabbri-cati situati nella città di Veneziae in alcune isole della Laguna),

anche nei casi in cui il fabbricato sarà poitassato in base alla rendita.

Sono esonerati dall’obbligodella dichiarazione:- i titolari di soli redditi di fabbricati e terre-

ni per un ammontare complessivo non su-periore a 360mila lire (al lordo della dedu-zione di 1 milione 100 mila lire per il pos-sesso dell’abitazione principale);

- i titolari di solo reddito derivante dall’abi-tazione principale, se la rendita è inferioreo pari a 1 milione 100 mila lire;

- i titolari di lavoro dipendente e di pensionecon unico sostituto di imposta e abitazio-ne principale con rendita inferiore o pari a1 milione 100 mila lire

Come si determina il reddito

Ai fini fiscali il reddito dei fabbricatiscaturisce dall’applicazione delle “tariffedi estimo”, individuate per ogni Comunein relazione alle caratteristiche catastalidegli immobili.

fabbricati rurali

fabbricati rurali

fabbricati rurali

fabbricati rurali

IMMOBILINON SOGGETTI

A IRPEF

QUANDO NON SI PAGA

Per le quote di ciascun condomino di importo minore o uguale a Lire 50.000,salvo si tratti di parte comune o affittata

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27Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Non si considerano produttive di reddito di fab-bricati (e quindi non ne va tenuto conto nelquadro RB) le seguenti unità immobiliari:- le parti comuni di proprietà condominiale,

se la quota parte di competenza del singo-lo condòmino non supera le 50 mila lire;

- i fabbricati adibiti esclusivamente all’eser-cizio di arti e professioni;

- i fabbricati per i quali sono state rilasciatelicenze per restauro, ristrutturazione orisanamento conservativo per il periodo divalidità del provvedimento, e sempreché nonsiano effettivamente utilizzati;

- i fabbricati rurali che appartengono al pro-prietario o all’affittuario dei terreni cuiservono;

- gli immobili adibiti esclusivamente all’eser-cizio del culto, se non vengono concessi inlocazione;

- i fabbricati per i quali il contribuente è ti-tolare della sola nuda proprietà.

I fabbricati che hanno perso le caratteristicheper essere considerati rurali sono soggetti adIrpef e devono essere accatastati.

Casi particolaridi determinazione del reddito

Fabbricati concessi in affitto:- ad equo canone: reddito da assogget-

tare all’Irpef è quello derivante dal ca-none annuo di locazione, ridotto del15% a titolo forfettario (o del 25% peri fabbricati situati nella città di Vene-zia e in alcune isole della Laguna).

- in libero mercato: il reddito è dato dalvalore più alto tra la rendita catastalerivalutata e il canone d locazione (ag-giornato con le rivalutazioni Istat) ri-dotto del 15% (o del 25% per i fabbri-cati situati nella città di Venezia e inalcune sole del a Laguna).

Il canone di locazione va dichiarato anche senon è stato percepito effettivamente. La nuovalegge sulle locazioni prevede, però, che i cano-ni non percepiti non concorrono a formare ilreddito dal termine del procedimento di conva-lida di sfratto per morosità.

Immobili tenuti a disposizione:per i fabbricati ad uso abitazione pos-

seduti in aggiunta a quello utilizzato comeabitazione principale, il reddito viene de-terminato applicando alla rendita catastalel’aumento di 1/3.

Immobile utilizzatocome abitazione principale:Il reddito del fabbricato adibito ad abitazioneprincipale del possessore (quella in cui dimoraabitualmente) viene calcolato tenendo conto diuna deduzione fino a 1 milione 100 mila lire. Ladeduzione spetta in rapporto alla percentuale edal periodo di possesso nel corso dell’an-no. Per gli immobili con renditacatastale non super ore ad 1 milionee 100 mila lire la deduzione vieneestesa, sempre entro il suddetto li-mite, alle unità immobiliari che co-stituiscono pertinenza dell’abitazio-ne principale, che ne sono cioè adibi-te funzionalmente al servizio (canti-ne, box auto, ecc).

Immobilidi nuova costruzione:questi fabbricati divengono

“produttivi di reddito e devonoquindi essere dichiarati, a partiredalla data in cui possono essereutilizzati per l’uso cui sono desti-nati (e comunque, a decorrere dalmomento in cui vengono utilizza-ti se anteriore).

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28 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Fabbricati di interessestorico o artistico:i possessori di immobili riconosciuti di

interesse storico o artistico a sensi della leg-ge 1089 del 1°/06/1939, a condizione che

non siano concessi in locazione, determina-no il reddito imponibile del fabbricato aifini Irpef utilizzando la più bassa tra le ta-riffe di estimo previste per le abitazioni dellazona censuaria in cui è situato l’immobile.

Imposte da applicarein caso di compravendita

n caso di compravendita di immobilisi applicano le seguenti imposte:l’imposta di registro in misura pro-porzionale (in alternativa: l’Iva, piùI

l’imposta di registro in misura fissa); l’im-posta ipotecaria; l’imposta catastale; even-tualmente, l’Invim.

Iva

Si applica l’Iva ai trasferimenti di immo-bili ad uso abitativo quando il venditore è:

di lusso, del 20%, di regola, per quelle dilusso. Per i fabbricati diversi dalle abita-zioni l’aliquota è del 20%, salvo eccezioni(ad esempio, nel caso di fabbricati situatiin edifici destinati prevalentemente ad abi-tazioni ceduti dalle imprese che li hannocostruiti l’aliquota è il 10%).

Altre imposte concorrenti con l’Iva

In caso di applicazione dell’Iva, l’im-posta di registro e le Imposte ipotecarie ecatastali vengono riscosse in misura fissa:L. 250.000 il registro, L. 250.000 ciascu-na le imposte ipotecarie e catastali. Inol-tre, per la prima casa, l’Invim (quandodovuta) si applica nella misura del 50%.

Imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta su tuttigli atti di compravendita di immobili di-versi da quelli soggetti ad Iva (nei casi,ad esempio, in cui chi vende l’immobile èun privato, o un’impresa non costruttriceo comunque non avente la compravenditadi immobili tra le sue finalità principali).La registrazione deve essere richiesta dainotai per gli atti da loro redatti autenti-cati o ricevuti entro 20 giorni dalla datadell’atto.

• impresa costruttrice• impresa che ha per oggetto,

esclusivo o principale, la com-pravendita di immobili

• impresa che ha eseguito gliinterventi di recupero previstidalla legge 457/78, lettere C,D ed E dell’art.31.Per i fabbricati diversi dalle

abitazioni (ad es. uffici, negozi),il trasferimento è soggetto ad Ivaanche nel caso in cui l’immobile èceduto da un’impresa non costrut-trice, se questa ha detratto l’Ivanel precedente acquisto.

L’aliquota applicata è del 4%per la prima casa (sempreché sitratti di abitazione non di lusso),del 10% per le altre abitazioni non

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29Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Per la prima casa, l’imposta di registrosi applica con un’aliquota del 4%. Per tut-te le altre abitazioni l’aliquota è dell’8%(del 4% se si tratta di un immobile di in-teresse storico, artistico o archeologicovincolato ai sensi della legge 1089/39).

Altre imposte concorrenti conl’imposta di registro

In caso di applicazione dell’impostadi registro in misura proporzionale nonsi applica naturalmente l’Iva, e le impo-ste ipotecarie e catastali vengono an-ch’esse riscosse in misura proporziona-le (ipotecaria 2%, catastale 1%). Sullaprima casa, le imposte ipotecarie ecatastali sono dovute nella misura fissadi L. 250.000 ciascuna.

Inoltre, per la prima casa, l’Invim(quando dovuta) si applica nella misuradel 50%.

La base imponibile ai finidell’imposta di registro e dell’Iva

La base imponibile per l’applicazionedell’imposta proporzionale di registro èdata dal valore dell’immobile dichiaratonell’atto. Il notaio versa le imposte (regi-stro, Invim, imposte ipotecaria e catastale)al momento della registrazione. Qualoral’ufficio ritenga che il valore venale dei benitrasferiti è superiore a quello indicato nel-l’atto, provvede alla rettifica e alla liqui-dazione della maggiore imposta dovuta(nonché delle sanzioni e degli interessi) enotifica al contribuente un apposito avvi-so. Nel caso, però, che il contribuente ab-bia dichiarato in atto un valore non infe-riore a quello determinato su base

catastale, l’ufficio non può procedere allarettifica di valore.

Per le cessioni soggette all’Iva la baseimponibile è costituita dal corrispettivopattuito tra le parti.

Se il contribuente ha dichiarato nel-l’atto di vendita del fabbricato un corri-spettivo non inferiore a quello determina-to in base ai parametri catastali, l’UfficioIva non procede alla rettifica, salvo cheda altri atti e documenti non risulti uncorrispettivo superiore.

Il valore catastale viene determinato moltipli-cando la rendita catastale per i seguenticoefficienti:• 100, per i fabbricati appartenenti ai gruppi

catastali A, B, C (escluse le categorie A/10, C/1) e D

• 50, per i fabbricati della categorie A/10(uffici e studi privati)

• 34, per i fabbricati delle categorie C/1 (ne-gozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valorecatastale si determina moltiplicandoper 75 il reddito dominicale.

Immobili non censitiPer i trasferimenti di immobili noncensiti le parti possono utilizzare larendita presunta (ovvero la renditaproposta) per determinare il valorecatastale. In questo caso è necessa-rio manifestare espressamente nell’at-to l’intenzione di avvalersi delle di-sposizioni previste dall’art. 12 dellalegge 154/88. La rendita catastale at-tribuita verrà notificata dall’Ute alcontribuente, il quale, nel caso que-sta sia superiore alla rendita presun-ta dichiarata, dovrà pagare eventua-li conguagli e interessi.

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30 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Invim - Imposta sull’incremento divalore degli immobili

L’Invim colpisce i trasferimenti di im-mobili (vendita, donazione o usucapione) esi applica sull’incremento di valore dato dalladifferenza fra il valore finale e il valore ini-ziale, maggiorato delle spese ammesse dal-la legge (migliorie, spese notarili, ecc.).

A seguito dell’introduzione dell’Ici,l’Invim si applica solo sulla base imponi-bile venutasi a creare fino al 31 dicembre1992. A partire dal 2003 questa impostasarà definitivamente soppressa.

Sono tenuti al pagamento dell’impo-sta i venditori dell’immobile, oppure colo-ro che lo ricevono a seguito di donazione

All’atto della compravendita il notaioriceve la dichiarazione Invim e riscuotel’imposta, che provvederà poi a versare al-l’Ufficio del Registro.

Gli enti e le società sono tenuti inoltreal pagamento dell’Invim decennale sugliimmobili di proprietà.

Alle successioni si applica l’imposta sostitutivadell’Invim (v Cap. 5)

I privilegi del fisco:un rischio per l’acquirente

l nostro ordinamento pre-vede la possibilità per ilfisco di rivalersi dei cre-diti di imposta non sod-

sono, nel frattempo, passati in altremani. Chi acquista un immobile, o loeredita, rimane pertanto esposto, per uncerto periodo di tempo, al rischio chequesto venga sottoposto a esproprio perpagare i debiti di imposta dei precedentititolari.

Idisfatti sottoponendo a espro-priazione forzata i beni del con-tribuente anche se questi beni

COME SI APPLICA L’INVIM

VALOREDI ACQUISTO

DELL’IMMOBILEBASE IMPONIBILE

INVIM

VALOREAL

31.12.92

INCREMENTO

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31Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

In questi casi il malcapitato acquiren-te ha naturalmente diritto a rivalersi suldebitore inadempiente; ma è chiaro che itempi di questa procedura sono lunghi, ele probabilità che essa si risolva positiva-mente non sono elevate. Occorre quinditenere presente che esiste questo rischioe cercare di cautelarsi nel migliore deimodi. Esponiamo di seguito alcune indi-cazioni che possono essere utili.

Oggetto del privilegio

L’oggetto del privilegio varia a secon-da delle imposte che il fisco intende farvalere: imposte dirette (Irpef, Irpeg) oimposte indirette (Invim, imposta sulledonazioni e successioni). Per le impostedirette il privilegio riguarda tutte le pro-prietà del debitore. Per le imposte indiret-te oggetto del privilegio è solo l’immobilea cui il tributo si riferisce.

Durata del privilegio

• Per Irpef e Irpeg il privilegio è di dura-ta più breve, in quanto è limitato alleimposte iscritte nei ruoli nell’anno incui si procede all’esecuzione forzata ein quello precedente.

• Per le imposte indirette il privilegio siestingue, in linea generale, con il de-corso di 5 anni a partire dalla registra-zione.

Cosa può fare l’acquirente

Prima del rogito e, se possibile, an-cora prima del contratto preliminare divendita (detto comunemente compro-messo) l’acquirente di un immobile deveattivarsi per chiarire la situazione fiscaledell’immobile. Oltre ai consueti accer-tamenti presso il catasto e la conserva-toria dei registri immobiliari dovrà, per-tanto, cercare di farsi documentare dalvenditore l’assenza di eventuali penden-ze nei confronti del fisco. In particola-re dovrà:• per l’Irpef e le altre imposte dirette,

verificare, con l’aiuto delle cartelleesattoriali prodotte del venditore,l’esistenza di eventuali debiti d’im-posta presso il concessionario rela-tivi all’anno in corso e a quello pre-cedente;

• per l’Invim, imposta di registro e im-posta dl successione, verifi-care il pagamento del tribu-to per gli eventuali passag-gi di proprietà avvenuti nelquinquennio precedente,controllare se non vi sianocontroversie in attesa di de-cisione presso le Commissio-ni tributarie o l’Autorità giu-diziaria.

Prolungamento del privilegioIl termine di 5 anni valevole per le imposte in-dirette può subire delle proroghe che lo prolun-gano notevolmente. Infatti per l’imposta di suc-cessione il privilegio si estingue, in caso di dila-zione di pagamento, entro 5 anni dal giorno discadenza dell’ultima rata.

L’accertamento di queste pendenzepresso le Commissioni e presso gli Uf-fici del registro in relazione ai prece-denti passaggi di proprietà non è age-vole. L’acquirente farà bene, perciò,a cautelarsi anche facendosi rilascia-re dal venditore una cauzione trami-te un deposito presso il notaio o unafideiussione bancaria o assicurativa.

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32 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA (C.D. “COMPROMESSO”)Per tutelare l’acquirente è stato disposto l’obbligo della trascrizione nelle Conservatorie dei registriimmobiliari dei contratti preliminari aventi ad oggetto compravendite immobiliari (anche se sottopo-sti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione) purché risultino da attopubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

LE NUOVE NORME PER I “COMPROMESSI”

DA ATTO PUBBLICODA SCRITTURA

PRIVATAAUTENTICATA

PRELIMINAREDI VENDITA

(O COMPROMESSO)

Obbligo di trascrizionenelle conservatorie dei

registri immobiliariSE RISULTANTE

Le agevolazioni per chi ristrutturapartire dal l° gennaio1998 e fino a tutto il ’99è prevista la possibilità didetrarre dalle imposte suiA

redditi il 41% delle spese soste-nute per la ristrutturazione di casee parti comuni di edifici residen-ziali. Il beneficio spetta fino a untetto massimo di spesa di 150milioni di lire per anno d’impostae per ogni immobile sul quale ven-gono eseguiti gli interventi di re-cupero edilizio, da suddividere incinque anni (o, alternativamen-te, in dieci); l’importo massimo

detraibile per ciascuno degli anni ’98 e ’99,quindi, sarà di 61.500.000 (41% di 150milioni) per ogni immobile e per ciascunsoggetto che ha sostenuto la spesa. Ladetrazione spetta non solo a chi è pro-prietario dell’immobile ma anche all’inqui-lino o a chi lo utilizza gratuitamente (adesempio, il figlio per la casa del padre).

Esempio: la casa ha bisogno di alcuniinterventi di manutenzione straordinaria,come il rifacimento dell’impianto elettricoe del bagno, oltre alla sostituzione di por-te e finestre. La spesa sostenuta è di 100milioni. A fronte di questa cifra si potran-

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33Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

no detrarre 41 milioni in cinque anni, conun risparmio d’imposta di 8.200.000 lireper ogni anno.

Quali lavori

I lavori per i quali spetta lo sconto fi-scale sono innanzitutto quelli elencatidall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457. In particolare, la detrazione del 41%riguarda le spese sostenute per eseguireinterventi di manutenzione ordinaria (perle parti comuni di edifici residenziali) estraordinaria, opere di restauro e risana-mento conservativo e lavori di ristruttura-zione edilizia.• Tra le spese per le quali compete la

detrazione, oltre a quelle per l’esecu-zione dei lavori, sono comprese anche:- le spese per la progettazione e le

altre prestazioni professionali con-nesse;

- le spese per prestazioni professio-nali comunque richieste dal tipo diintervento;

- le spese per la messa in regola de-gli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle nor-me UNI-CIG per gli impianti a me-tano (legge 1083/71);

- le spese per l’acquisto dei materiali;- il compenso corrisposto per la re-

lazione di conformità dei lavori alleleggi vigenti le spese per l’effet-tuazione di perizie e sopralluoghi;

- l’imposta sul valore aggiunto, l’im-posta di bollo e i diritti pagati perle concessioni, le autorizzazioni ele denunzie di inizio lavori;

- gli oneri di urbanizzazione;- gli altri eventuali costi strettamente

collegati alla realizzazione degli

interventi nonché agli adempimentistabiliti dal regolamento di attua-zione degli interventi agevolati.

Non possono ritenersi compresi tra lespese oggetto della detrazione, invece, gliinteressi passivi corrisposti a fronte di mu-tui eventualmente stipulati per sostenere lespese dei lavori di recupero nonché le spesedi trasloco e custodia dei mobili per il peri-odo necessario all’effettuazione degli inter-venti di recupero edilizio.

Sono ammessi al beneficio anche gliinterventi volti alla realizzazione di auto-rimesse o posti auto, all’eliminazione dibarriere architettoniche, realizzazione dirisparmi energetici, cablatura di edifici,contenimento dell’inquinamento acusticoe adozione di misure antisismiche. Vedia-mo qualche esempio.

La manutenzione ordinariaFanno parte di questa tipolo-

gia, tra l’altro, le opere di ripara-zione, rinnovamento e sostituzio-ne delle finiture degli edifici equelle necessarie a integrare omantenere in efficienza gli im-pianti tecnologici esistenti.

Esempio: il rifacimento dell’im-pianto elettrico e idrico-sanitario,la sostituzione di pavimenti, in-fissi e serramenti, la tinteggiaturadi pareti, soffitti, infissi internied esterni, l’impermeabilizzazionedi tetti e terrazze, la verniciaturadelle porte dei garage

Se questi interventi, comun-que, fanno parte di un interventopiù vasto come la demolizione ditramezzature, la realizzazione di

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34 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

nuove mura divisorie e lo spostamento deiservizi, l’insieme delle opere è consideratocome manutenzione straordinaria.

Attenzione. Gli interventi di manuten-zione ordinaria danno diritto alla detrazio-ne d’imposta soltanto se effettuati sulle particomuni degli edifici condominiali (ascenso-ri, scale impianto di riscaldamento centra-lizzato, ecc.); ovviamente, ogni condòminopotrà effettuare la detrazione in base allaquota millesimale. Per gli stessi interventi,eseguiti sulle singole proprietà private (ap-partamenti, villette), nonché sulle loro per-tinenze (garage, cantine, soffitte), non èprevisto alcuno sconto.

La manutenzione straordinariaSono considerati interventi di manu-

tenzione straordinaria le opere e le modi-fiche necessarie per rinnovare e sostituireparti anche strutturali degli edifici, oltre

che per realizzare ed integrare iservizi igienico-sanitari e tecno-logici, sempre che non vadano amodificare i volumi e le superficidelle singole unità immobiliari enon comportino mutamenti delledestinazioni d’uso.

Esempio: l’installazione diascensori e scale di sicurezza, larealizzazione e il miglioramento diservizi igienici, la recinzione del-l’area privata, il ripristino e la so-stituzione del tetto, la costruzio-ne di scale interne.

Restauroe risanamento conservativoSono compresi in questa ca-

tegoria gli interventi rivolti a con-

servare l’immobile e ad assicurarne la fun-zionalità per mezzo di un insieme di opereche, rispettandone gli elementi tipologici,formali e strutturali, ne consentono desti-nazioni d’uso con esso compatibili .

Esempio: una controsoffittatura, la re-alizzazione di un montacarichi, gli inter-venti mirati all’eliminazione e alla preven-zione di situazioni di degrado.

Ristrutturazione ediliziaTra gli interventi di ristrutturazione

edilizia sono compresi quelli rivolti a tra-sformare un fabbricato mediante un insie-me di opere che possono portare ad unfabbricato del tutto o in parte diverso dalprecedente.

Esempio: la demolizione o la completaricostruzione dell’immobile, la modifica dellafacciata la realizzazione di una mansarda odi un balcone, la trasformazione della sof-fitta in mansarda o del balcone in veranda,l’apertura di nuove porte e finestre.

I requisiti per fruire della detrazione

1. Comunicazione al Centro di Servi-zio e altri adempimenti

Per fruire della detrazione del 41% icontribuenti devono:• prima dell’inizio dei lavori inviare con

raccomandata al Centro di servizio (v.tabella), la comunicazione di inizio la-vori redatta su apposito modello in di-stribuzione presso gli Uffici finanziari;la copia della concessione, autorizza-zione o della comunicazione di iniziolavori, se previste dalla legislazioneedilizia; i dati catastali dell’immobileoggetto dei lavori o, in mancanza, la

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35Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

copia della domanda di accatastamen-to; la copia delle ricevute di pagamen-to dell’Ici, se dovuta (se, però, il con-tribuente che chiede di fruire delladetrazione è un soggetto diverso daquello tenuto al pagamento dell’Ici, adesempio l’inquilino, non è necessariotrasmettere le copie delle ricevute); nel

caso in cui i lavori di recupero sianorelativi a parti comuni condominiali,la copia della delibera assembleare edella tabella millesimale di ripartizio-ne delle spese; se i lavori sono effet-tuati dall’inquilino, la dichiarazione delproprietario di consenso all’esecuzio-ne dei lavori;

DOVE SPEDIRE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Regione di residenza Centro di servizio competente

Piemonte e Val d’Aosta Torino - Strada della Berlia 20 - Collegno 10093Lombardia Milano - Via M. del Vascello 14 - 20138Trentino Alto Adige Trento - Viale Verona 187 - 38100Veneto e Friuli Venezia Giulia Venezia - Via G. De Marchi 16 - Marghera 30175Liguria Genova - Via Morego 30 - 16163Emilia Romagna e Toscana Bologna - Via Marco Polo 60 - 40131Umbria, Marche, Abruzzo e Molise Pescara - Via Rio Sparto 52/B - 65100Lazio Roma - Via Fortunato Depero (La Rustica) - 00155Campania e Calabria Salerno - Via Uffici Finanziari - 84194Basilicata e Puglia Bari - Via Gentile 52/B - 70100Sicilia Palermo - Via Konrad Roentgen 3 - 90139Sardegna Cagliari - S.S. 554 Km 1,600 - Loc.S.Lorenzo 09100

• conservare le fatture o le ricevute fi-scali relative alle spese per la realizza-zione dei lavori di ristrutturazione e laricevuta del bonifico bancario di effet-tuazione del pagamento (la documen-tazione deve essere esibita a richiestadagli uffici finanziari);

• per lavori di ammontare complessivosuperiore a 100 milioni di lire, produr-re la dichiarazione di esecuzione deilavori sottoscritta da un soggetto iscrit-to negli albi degli ingegneri, architettie geometri oppure da altro soggettoabilitato all’esecuzione dei lavori;

• pagare le spese detraibili tra-mite bonifico bancario da cuirisulti la causale del versamen-to, il codice fiscale del sog-getto che paga e il codice fi-scale o numero di partita Ivadel beneficiario;

• effettuare la scelta della ri-partizione della detrazione incinque o dieci quote annualicostanti nella dichiarazionedei redditi relativa all’annoin cui la spesa è stata so-stenuta.

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36 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

ubicazione degli stessi;• natura dell’intervento da rea-

lizzare;• dati identificativi dell’impresa

esecutrice dei lavori con espli-cita assunzione di responsabi-lità, da parte della medesima,in ordine al rispetto degli ob-blighi posti dalla vigente nor-mativa in materia di sicurezzasul lavoro e contribuzione;

• data di inizio dell’intervento direcupero.

La comunicazione non deveessere effettuata in tutti i casi incui i decreti legislativi relativi allecondizioni di sicurezza nei can-tieri non prevedono l’obbligo del-la notifica preliminare alla Asl.

I controlli tramite le banche

Le banche presso le quali vengono ese-guiti i bonifici sono tenute a comunicareagli uffici finanziari citati in precedenza,entro il 31 luglio dell’anno successivo, glielenchi dei soggetti che hanno eseguito ibonifici e dei destinatari dei pagamenti.

Attenzione: si può anchedecadere dai benefici

Nelle ipotesi che seguono non vienericonosciuta la detrazione e l’importo even-tualmente fruito viene recuperato:- la comunicazione non è stata trasmessa

preventivamente al Centro di Servizio;- la comunicazione non contiene i dati

catastali relativi all’immobile oggettodei lavori (o quelli relativi alla doman-da di accatastamento);

- non vengono allegate le abilitazioniamministrative richieste dalla legisla-zione edilizia vigente;

- in assenza dei dati catastali, non vie-ne allegata la fotocopia della doman-da di accatastamento,

- non vengono allegate le fotocopie deiversamenti dell’Ici relativa al 1997, sedovuta;

- non è allegata la copia della deliberaassembleare e della tabella millesimaleper gli interventi eseguiti su parti co-muni di edifici residenziali;

- non è allegata, quando richiesta, ladichiarazione di consenso del posses-sore all’esecuzione dei lavori;

- per i lavori di ammontare superiore a100 milioni di lire non viene allegatala prevista dichiarazione di esecuzionedegli stessi, sottoscritta come indica-to in precedenza;

Attenzione: in luogo di tutta la documentazio-ne da allegare al modulo di comunicazione del-l’inizio dei lavori, i contribuenti possono produr-re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 1968,attestante il possesso della stessa e la disponibi-lità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.La dichiarazione è esenta da imposta di bollo.Anche nel caso in cui ricorrano alla dichiarazio-ne sostitutiva, i contribuenti sono tenuti abarrare le caselle del modulo relative alla docu-mentazione richiesta.

2. Comunicazione alla AslContestualmente alla comunicazione agli

uffici finanziari, a cura dei soggetti interes-sati alla detrazione o dell’impresa che ese-gue i lavori deve essere inviata all’Aziendasanitaria locale competente per territoriouna comunicazione con raccomandata A.R.con le seguenti informazioni:• generalità del committente dei lavori e

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37Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

- non è stata effettuata la comunicazio-ne preventiva all’Asl competente, quan-do obbligatoria;

- non vengono esibite le fatture o ricevu-te relative alle spese, non è esibita laricevuta del bonifico bancario oppurequesta è intestata a persona diversa daquella che richiede la detrazione;

- il pagamento non è stato eseguito tra-mite bonifico bancario;

- le opere edilizie eseguite sono difformida quelle comunicate al Centro di Ser-vizio e non rispettano le norme urba-nistiche ed edilizie comunali;

- vengono violate le norme relative allasicurezza nei luoghi di lavoro non-ché quelle relative agli obblighi con-tributivi.

Attenzione: in relazione alle violazionidelle norme relative alla sicurezza nei luo-ghi di lavoro e agli obblighi contributivi ilcontribuente non decade dal diritto alladetrazione se è in possesso della dichiara-zione di osservanza delle suddette dispo-sizioni resa dalla ditta esecutrice dei la-vori ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15del 1968.

Se varia il possesso

L’articolo 1 della legge 449/97 e la Cir-colare ministeriale n. 57/E hanno anchedisciplinato l’ipotesi di variazione dellatitolarità dell’immobile sul quale vengonoeffettuati gli interventi di ristrutturazionee manutenzione prima che sia trascorsol’intero periodo prescelto - cinque o diecianni - per fruire della detrazione.

In proposito è necessario fare riferimentoalle diverse ipotesi in cui si verifica la va-riazione nel possesso dell’immobile:

• vendita: nel caso in cui viene ven-duto l’immobile sul quale è stato ese-guito l’intervento di recupero edili-zio prima che sia trascorso l’interoperiodo di godimento della detrazio-ne - cinque o dieci anni - il dirittoalla detrazione delle quote non uti-lizzate viene trasferito all’acquiren-te dell’immobile (solo se si tratta,però, di persona fisica);

• morte del titolare: se muore il con-tribuente titolare di diritti sull’im-mobile oggetto dell’intervento di re-cupero, il diritto a godere delle quo-te residue della detrazione si trasmet-te agli eredi;

• donazione: se il contribuente che haeseguito l’intervento (donante) effet-tua la donazione dell’immobile ad al-tro soggetto (donatario), il diritto agodere della detrazione per le quoteresidue spetta a quest’ultimo;

• trasferimento dell’inquilino odel comodatario. Del tutto di-versa la conclusione quandol’intervento di recupero edili-zio è stato eseguito dal sog-getto conduttore dell’immobilead altro titolo, come nei casidi locazione o comodato.

In entrambi i casi, la cessa-zione dello stato di locazione ocomodato non fa venire meno ildiritto alla detrazione in capoall’inquilino o al comodatarioche hanno eseguito gli interven-ti oggetto della detrazione iquali continueranno quindi afruirne fino alla conclusione delperiodo di godimento prescelto(cinque o dieci anni).

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38 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Mutui per la ristrutturazionel contribuente può detrarre gli inte-ressi passivi relativi ai mutui stipu-lati nel 1997 e destinati alla ristrut-turazione per un importo comples-I 4 in caso di mutuo destinato alla ristrut-

turazione di un edificio condominiale,il limite di 5 milioni va ripartito tra icondòmini in rapporto alle quotemillesimali;

5 gli interessi devono riferirsi a un mu-tuo vero e proprio e non ad altre for-me di finanziamento come possonoessere le cambiali ipotecarie o leaperture dl credito;

6 si ha diritto all’agevolazione soltantose nel contratto di mutuo è stataespressamente indicata a finalità del-l’intervento di recupero edilizio;

7 a differenza di quanto previsto per l’abi-tazione principale, non è necessario cheil mutuo sia garantito da ipoteca;

8 la detrazione spettante per il mutuorelativo alla ristrutturazione ècumulabile con quella del mutuo perla prima casa;

9 i documenti da conservare sono: la co-pia del contratto di mutuo, e quietan-ze di pagamento degli interessi e lacopia delle fatture attestanti le spesesostenute.

10 tutti gli interventi devono essere inregola con la disciplina urbanistica.

sivo (su cui calcolare la detrazione) nonsuperiore a 5 milioni.

Attenzione: l’agevolazione è limitata ai mutuicontratti nell’anno 1997

Vediamo in dettaglio:1 gli interessi sono detraibili se deriva-

no da un mutuo finalizzato all’esecu-zione di interventi di recupero, senzaalcun collegamento con la proprietàdell’immobile; non importa quindi chisia il proprietario;

2 non è necessario che si tratti dell’abi-tazione principale, e nemmeno che sia

un’abitazione; l’agevolazione èvalida anche per un negozio oun edificio non abitativo;

3 se i mutui contratti sono piùdi uno, il limite rimane fissa-to a 5 milioni, da intenderecome limite massimo, e non 5milioni per ogni mutuo;

Mutui per costruire la casaal 1° gennaio ’98 ai con-tribuenti che intraprendo-no la costruzione dellaloro casa di abitazione

d’imposta 1998 sono detraibili nella misu-ra del 19% gli importi versati a titolo diinteressi passivi e relativi oneri accessorinonché per le quote di rivalutazione di-pendenti da clausole di indicizzazione, indipendenza dei contratti di mutuo stipu-lati con soggetti residenti nel territoriodello Stato o d uno Stato membro delle

Dprincipale viene esteso il benefi-cio della detrazione degli interes-si passivi sui mutui ipotecari. Inparticolare, a partire dall’anno

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39Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Comunità europee ovvero con stabili or-ganizzazioni nel territorio dello Stato disoggetti non residenti. L’importo per il

quale spetta la detrazione non può supe-rare i cinque milioni di lire complessivi perciascun anno d’imposta.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIOMANUTENZIONEORDINARIA

MANUTENZIONESTRAORDINARIA

RESTAUROE RISANAMENTOCONSERVATIVO

RISTRUTTURAZIONEEDILIZIA

RISTRUTTURAZIONEURBANISTICA

Iva:

Irpef:

Iva:

Irpef:

Iva:

Irpef:

Iva:

Irpef:

Iva:

20% aliquota ordinaria

a) detrazione d’imposta: 41% su un massimo di 150 milioni, daripartire in 5 anno (o, in alternativa, fino a 10) e limitata agliinterventi su parti comuni condominiali

b) detrazione d’imposta: 19% degli interessi passivi su un massimodi 5 milioni per i mutui stipulati nel 1997

10% - aliquota ridotta per le prestazioni di servizi relative a inter-venti di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residen-ziale pubblica20% - aliquota ordinaria, su tutti gli altri edifici

a) detrazione d’imposta: 41% su un massimo di 150 milioni, daripartire in 5 anno (o, in alternativa, fino a 10) e limitata agliinterventi su parti comuni condominiali

b) detrazione d’imposta: 19% degli interessi passivi su un massimodi 5 milioni per i mutui stipulati nel 1997

10% - aliquota ridotta per le prestazioni di servizio con contrattod’appalto per la realizzazione dell’intervento; cessione di beni finiti;cessione dei fabbricati oggetto degli interventi

a) detrazione d’imposta: 41% su un massimo di 150 milioni, daripartire in 5 anno (o, in alternativa, fino a 10) e limitata agliinterventi su parti comuni condominiali

b) detrazione d’imposta: 19% degli interessi passivi su un massimodi 5 milioni per i mutui stipulati nel 1997

10% - aliquota ridotta per le prestazioni di servizio con contrattod’appalto per la realizzazione dell’intervento; cessione di beni finiti;cessione dei fabbricati oggetto degli interventi

a) detrazione d’imposta: 41% su un massimo di 150 milioni, daripartire in 5 anno (o, in alternativa, fino a 10) e limitata agliinterventi su parti comuni condominiali

b) detrazione d’imposta: 19% degli interessi passivi su un massimodi 5 milioni per i mutui stipulati nel 1997

10% - aliquota ridotta per le prestazioni di servizio con contrattod’appalto per la realizzazione dell’intervento; cessione di beni finiti;cessione dei fabbricati oggetto degli interventi

IL FISCO E I LAVORI IN CASA

Riassumiamo schematicamente, nella tabella che segue, il trattamento fiscale riservato agliinterventi di recupero edilizio.

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40 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

N.B.1) Per mutui stipulati nel 1997 il contribuente, anche se attua più interventi, può fruire una sola

volta della detrazione fino a 5 milioni2) A prescindere da tipo di intervento effettuato le cessioni di materie prime e semilavorate per

l’edilizia sono sempre soggette all’aliquota IVA del 20%. Tra le materie prime e semilavoraterientrano, ad esempio, i seguenti prodotti:materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementinormali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti eprefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmenteanche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali perpavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, pro-dotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffada parati, quarzo plastico, piastrelle di rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione,impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminoso e bitumati, quali con-glomerati bituminosi.Sono Invece “beni finiti”, come tali soggetti, all’atto della cessione, alle diverse aliquote Ivaindicate nella tabella, quelli che anche successivamente al loro impiego nell’intervento non perdo-no la loro individualità. Si tratta, per esemplo, degli ascensori, dei montacarichi, degli infissi, deisanitari, delle tubature, dei componenti degli impianti elettrici e a gas, dei camini.

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41Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo quarto

Comesi registrano gli attiGli atti da registrare

Vi sono due categorie di atti da sotto-porre a registrazione:

Atti da registrare entro 20 giorni

Alcuni atti - tra cui, ad esempio, quelliindicati nella tabella a pag. 43 - devonoessere registrati obbligatoriamente entroil termine di 20 giorni.

Atti da registrare “in caso d’uso”

Altri atti devono essere registrati soloquando vengono depositati presso le can-cellerie giudiziarie per l’esplicazione diattività amministrative o presso le ammi-nistrazioni dello Stato o degli enti territo-riali e i rispettivi organi di controllo.

In particolare devono essere registratiin caso d’uso i contratti soggetti ad IVA.

Cosa serve

- Un originale e una fotocopia (o piùoriginali) dell’atto da registrare

- Marche da bollo da L. 20.000 da appli-care su originali e copie ogni quattrofacciate scritte (come la carta bollata)

- Due modelli distribuiti dall’Uf-ficio del Registro:1) stampato meccanografico

per la richiesta di registra-zione - mod. 69

2) elenco atti presentati perla registrazione - mod a/8

3) attestato di versamento

CHI DEVE CHIEDERE LA REGISTRAZIONE

Scrittureprivate

Contrattiverbali

CONTRAENTI

Attipubblici

Scrittureautenticate

NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI

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42 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Come si registrano i contratti di locazione

I contratti di locazione di immobili,dopo il versamento dell’imposta, de-vono essere registrati entro 20 giornidalla data degli atti (o dall’inizio

Per tutti i contratti di locazione e diaffitto di beni immobili, l’imposta diregistro non può essere inferiore a L.100.000.

Per i contratti di locazione preceden-temente non registrati, in quanto diammontare annuo non superiore a L.2.500.000, la registrazione deve es-sere richiesta entro 20 giorni dall’ini-zio dell’annualità successiva. Ad esem-pio, per un contratto che viene in sca-denza al 30 aprile ’99, la registrazio-ne deve essere richiesta entro il 20maggio successivo.

Per i contratti di locazione (esublocazione) di immobili urbanidi durata pluriennale è prevista lafacoltà di corrispondere al momen-to della registrazione l’imposta di

della loro esecuzione, in caso di contrattoverbale); per i fabbricati e terreni non agri-coli l’imposta dovuta è pari al 2% del ca-none annuo, con un minimo di lire 100.000

Il pagamento spetta al locatore e al conduttorein parti eguali, ma entrambi rispondono in soli-do del pagamento dell’intera imposta.

La legge collegata alla finanziaria ’98ha introdotto l’obbligo della registrazioneper tutti i contratti di locazione e affittodi beni immobili di qualsiasi ammontare,purché di durata superiore ai 30 giornicomplessivi nell’anno

registro commisurata alI’intera durata delcontratto, oppure di versarla anno peranno. Chi sceglie la prima ipotesi ha dirit-to a una detrazione dall’imposta, in misu-ra percentuale pari alla metà del tasso diinteresse legale moltiplicato per il nume-ro delle annualità (vedi Tabella).

Durata Metà del tasso Detrazionecontratto d’interesse(anni) legale (2,5%)

6 1,25% 7,5%5 1,25% 6,25%4 1,25% 5%3 1,25% 3,75%2 1,25% 2,5%

Nella seconda ipotesi l’imposta per leannualità successive può anche essere diimporto inferiore alle 100 000 lire.

Se il contratto viene risolto anticipa-tamente ed è stato versato l’importo rela-tivo all’intera durata, chi ha pagato hadiritto al rimborso delle annualità succes-sive a quella in corso.

Attraverso il servizio telefonico automatizzaton. 164.74 è possibile ottenere informazioni sullemodalità di pagamento e sui calcoli dello scon-to in caso di pagamento dell’imposta di regi-stro in un’unica soluzione.

Per le cessioni senza corrispettivo deicontratti di locazione e sublocazione di im-mobili urbani di durata pluriennale per iquali l’imposta di registro è stata versataper l’intera durata del contratto, l’impostasi paga nella misura fissa di L. 100.000.

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43Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Se il contratto di locazione è stipulatotra soggetti Iva non è sottoposto a impo-sta di registro e può essere registrato conapplicazione dell’imposta fissa di lire100.000.

Modalità di pagamento dell’impostaPrima di presentare alla registrazione i

contratti di locazione e affitto di beni im-mobili le parti contraenti devono calcola-re l’imposta dovuta e versarla presso qual-siasi concessionario della riscossione, ban-ca o ufficio postale. La copia dell’attestatodi versamento va poi consegnata entro 20giorni dalla data del contratto all’Ufficio del

registro (o dove questo è istituito all’Ufficiodelle entrate) insieme alla richiesta di regi-strazione compilata sull’apposito stampatoin distribuzione presso l’Ufficio.

Per le cessioni, proroghe e risoluzionidegli stessi contratti i contraenti devonoversare l’imposta dovuta con le stessemodalità e presentare l’attestato dell’av-venuto versamento al competente Ufficiodel Registro.

Si prega di controllare sui siti Televideo e Inter-net del Ministero delle Finanze eventuali varia-zioni della normativa.

REGISTRAZIONE ENTRO 20 GIORNI

Categorie di atti Data da cui decorre il termine

Vendite di beni immobilifideiussioni Data di sottoscrizione del contrattoaccolli di debiti

locazioni di immobili data di sottoscrizione del contratto (o della suacessioni di azienda esecuzione, in caso di contrratto verbale

versamenti in c./aumento capitale scadenza del trimestre solareo a fondo perduto dei soci

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45Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo quinto

Quando c’èuna successionePro-memoria per l’erede

I rischi dell’erede

Gli eredi subentrano nelle situazionisoggettive del defunto e, quindi, anche inquelle di natura tributaria: quelle attive(quali, ad esempio, i crediti di imposta)ma anche quelle passive (tributi arretrati,interessi).

La responsabilità degli eredi per i de-biti ereditari, compresi quelli fiscali, sus-siste anche se questi superano l’attivo ere-ditario. In caso di chiamata all’eredità èquindi opportuno evitare accettazioni fret-tolose e cercare prima di verificare se esi-stono e a quanto ammontano le situazionidebitorie del defunto.

In caso di dubbio è consigliabile - se non sivuole rinunciare all’eredità - quanto meno ac-cettarla con beneficio d’inventario, in modo dadover rispondere solo entro i limiti di quanto siè ricevuto. L’accettazione con beneficio d’inven-tario deve essere fatta mediante dichiarazionericevuta da un notaio o dal cancelliere dellapretura del mandamento in cui si è aperta lasuccessione.

Se il chiamato all’eredità è in possessodei beni, per poter accettare con benefi-cio d’inventario deve fare l’inventario en-

tro tre mesi dall’apertura della successio-ne ed entro i successivi 40 giorni comuni-care se accetta o rinunzia all’eredità.

Non costituisce accettazione dell’eredità la pre-sentazione della dichiarazione di successioneda parte di uno degli eredi.

La dichiarazione dei redditi

Agli eredi spetta anche il com-pito di presentare la dichiarazio-ne dei redditi in luogo del defun-to. Può provvedere uno qualun-que di loro intestando il modelloal deceduto indicando tutti i suoidati (nome, cognome, dati ana-grafici, codice fiscale, redditi pos-seduti del defunto dall’inizio delperiodo d’imposta alla data deldecesso, eventuali oneri deducibilio detraibili da lui sostenuti, etc.)e apponendo la propria firma inqualità di erede nell’apposito spa-zio. Insieme a questo modellodeve essere compilato l’appositoriquadro dedicato ai dichiarantidiversi dal contribuente. In que-sto riquadro l’erede deve indicarei propri dati (nome, cognome, data

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46 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

di nascita, codice fiscale, etc.). Non puòessere utilizzato il Mod. 730.

L’erede non può dichiarare i propri red-diti insieme a quelli del defunto

Proroga dei termini

Tutti i termini pendenti alla data dellamorte del contribuente o che cadono entroquattro mesi, compreso il termine per pre-sentare la dichiarazione dei redditi e quelloper ricorrere contro l’accertamento, sonoprorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Comunicazionedelle generalità dell’erede

Gli eredi del contribuente decedutodevono comunicare all’Ufficio delle im-poste del domicilio del defunto le pro-prie generalità e il proprio domicilio fi-scale. La comunicazione può essere pre-

sentata direttamente all’Ufficioovvero trasmessa mediante let-tera raccomandata con avviso diricevimento. In quest’ultimo

caso si intende fatta nel giorno dellaspedizione.

Se questo adempimento è stato rispet-tato la notifica degli atti tributari relativial defunto deve essere fatta, a pena dinullità, singolarmente a ciascun coerede.In caso contrario, può essere effettuataimpersonalmente e collettivamente nell’ul-timo domicilio del defunto ed è efficacenei confronti degli eredi che, almeno trentagiorni prima, non abbiano effettuato la co-municazione.

Il contenzioso in corsoalla data del decesso

Se c’è un processo in corso non s’in-terrompe, ma i suoi termini pendenti sonoprorogati di sei mesi a decorrere dal de-cesso. Gli eredi devono comunicare allasegreteria della commissione tributaria leloro generalità e le loro residenze, altri-menti anche in questo caso gli atti delprocesso verranno notificati, fino ad unanno dal decesso, agli eredi, collettiva-mente ed impersonalmente, presso il do-micilio eletto dal defunto.

Imposta sulle successioni e donazioniI. Imposta sulle successioni

L’imposta sulle successioni col-pisce tutti i beni e i diritti trasferi-ti per causa di morte. Si applicasull’asse ereditario netto, e cioèsulla differenza tra il valore com-plessivo dei beni e diritti che co-stituiscono l’attivo ereditario e iltotale delle passività e degli onerideducibili.

• Le successioni assegnate al coniuge,ai figli e agli altri parenti in linearetta sono esenti da imposta di suc-cessione fino a un asse ereditario nonsuperiore a 250 milioni.Se nella successione sono compresiimmobili, sono comunque dovuti itributi ad essi connessi come le im-poste ipotecarie e catastali (v. piùavanti).

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tario e il grado di parentela (l’erede pagaun’imposta maggiore quanto più lontanoe il suo grado di parentela col defunto).

Beni tassabili. Sono soggetti all’impo-sta di successione tutti i beni appartenential defunto (anche se situati all’estero) chevengono trasferiti agli aventi diritto, alnetto delle passività deducibili .

Nell’attivo ereditario si considerano inol-tre compresi, a forfait, gioielli, denaro e mo-bili per un importo pari al 10% del valoredell’asse ereditario, al netto di un ammon-tare pari a quello dello scaglione non impo-nibile) salvo che siano analiticamente indi-cati in inventario per un minore importodimostrato in modo idoneo.

• Chi deve pagarlaGli eredi, i legatari, i beneficiari, i chia-mati all’eredità che non hanno rinun-ciato.

Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento perla totalità dell’imposta (ciò significa, in prati-ca, che il fisco può chiedere a un qualsiasi ere-de il pagamento anche della parte degli altri),salva la possibilità, per chi ha pagato, di rivalersinei confronti dei coeredi e dei legatari. I lega-tari sono tenuti al pagamento dell’imposta soloper la loro parte.

Aliquote. L’imposta sulle successioniviene applicata mediante aliquote progres-sive a scaglioni, che si differenziano inbase a due criteri: l’entità dell’asse eredi-

Al solo fine di determinare le aliquoteapplicabili all’asse ereditario complessivodevono essere comprese nella dichiarazio-ne le donazioni fatte in vita dal defuntoagli eredi e ai legatari, per il loro valoreall’apertura della successione. Vanno indi-cate, salvo poche eccezioni, tutte le do-nazioni, comprese quelle “presunte”.

Altri beni esclusi. Sono anche esclusidall’attivo ereditario alcuni beni e erogazionitra cui le assicurazioni sulla vita, le inden-nità corrisposte in forza di assicurazionisociali obbligatorie, gli autoveicoli, le libe-ralità in favore di enti pubblici o organizza-

Beni e diritti venduti (o conferiti in società) negli ultimi sei mesi di vita del defunto fannoparte dell’attivo ereditario. Sono esclusi, qualora indicati in dichiarazione, i crediti sorti inconseguenza di tali vendite, i beni acquistati con somme derivanti da tali vendite e lesomme derivanti dalle vendite nel caso vengano utilizzate per il pagamento dei debiti sortiprima degli ultimi sei mesi.Possono essere dedotte dall’attivo le spese mediche e chirurgiche sostenute per il defuntodagli eredi, e le spese funerarie (queste ultime entro il limite di due milioni).

zioni di volontariato, i titoli deldebito pubblico (BOT e CCT).

Il nuovo sistemadi liquidazione dei tributi

collegati all’impostadi successione

Per le successioni apertesi dal29 marzo 1997, il contribuente ètenuto ad autoliquidare e pagarea parte i tributi collegati all’im-posta di successione.

In particolare, se nella succes-sione sono compresi beni immo-

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bili, indipendentemente dal loro valore sonodovute le imposte ipotecaria e catastale ri-spettivamente nella misura del 2 e 1 percento (con un minimo di L. 250.000 per cia-scuna imposta). Queste imposte, unitamentealla tassa ipotecaria (50.000 lire per ogniConservatoria territorialmente competente)e all’imposta di bollo (80.000 lire per ogniformalità richiesta alla Conservatoria) de-vono essere liquidate e pagate dagli erediprima della presentazione della dichiarazio-ne di successione.

Nel caso in cui siano caduti in succes-sione beni immobili acquistati prima del31 dicembre 1992, il cui valore eccede i250 milioni di lire, gli stessi eredi dovran-no liquidare e versare anche l’imposta so-stitutiva dell’Invim (v. più avanti).

Resta a carico del competente Ufficiodel Registro la liquidazione dell’imposta disuccessione, delle sanzioni, degli interes-si e dei tributi speciali, questi, perciò, deb-

bono essere pagati dagli eredi olegatari solo dopo aver ricevutola notifica del relativo avviso diliquidazione.

Il prospetto di liquidazione.Il prospetto di liquidazione, cheè stato pubblicato sulla Gazzet-ta Ufficiale n. 293 del 17 dicem-bre 1997, è disponibile pressogli Uffici dell’Amministrazionefinanziaria.

Il versamento. Il pagamentodei tributi autoliquidabili può es-sere effettuato, utilizzando il mo-dello di pagamento F23, pressoqualsiasi concessionario, banca oufficio postale.

La dichiarazione di successione. La di-chiarazione di successione, nella qualedevono essere indicati gli estremi delpagamento dei tributi autoliquidabili, vapresentata insieme alla ricevuta di pa-gamento e al prospetto di liquidazionedebitamente compilato entro sei mesidalla data di apertura della successio-ne; è anche possibile spedirla a mezzoraccomandata.

L’ufficio competente a riceverla è l’uf-ficio del registro del luogo di ultima resi-denza del defunto.

Se l’ultima residenza del defunto eraall’estero oppure è ignota, competente aricevere la dichiarazione è l’ufficio del re-gistro di Roma.

Per la presentazione della dichiarazio-ne di successione possono essere utilizza-te anche fotocopie dei modelli ministeriali.E’ essenziale, comunque, che la firma ven-ga apposta in originale su tutte le copiepresentate.

La dichiarazione di successione vienetrascritta in Conservatoria a cura dell’Uffi-cio del Registro mentre la voltura pressol’Ufficio del Catasto deve essere eseguitadagli eredi. Non è quindi possibile per l’ere-de eseguire direttamente la trascrizione.

La dilazione dell’imposta. In deter-minate condizioni, il pagamento dell’im-posta di successione può essere dilazio-nato, previa prestazione di garanzia(ipoteca, titoli di stato, fideiussione,ecc.), fino ad un massimo di 5 anni dal-l’apertura della successione, qualora sene faccia richiesta entro 60 giorni dallanotifica dell’avviso di liquidazione e sisia ottenuto il consenso entro 90 giornidalla richiesta.

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Sugli importi dilazionati sono dovutigli interessi (9% annuo).

Il contribuente ha sempre diritto diottenere la dilazione quando offre l’ipote-ca su tutti i beni e diritti ereditati cui siriferisce l’imposta da dilazionare.

Agevolazioni. Per quanto riguarda l’im-posta successoria sono previste delle ridu-zioni nei casi - ad esempio - di successio-ni apertesi entro cinque anni da altra suc-cessione avente per oggetto gli stessi beni,oppure di trasferimenti a parenti del de-funto entro il terzo grado di aziendeubicate in territori montani con meno dicinquemila abitanti (o nelle frazioni conmeno di mille abitanti anche se situate incomuni montani di maggiori dimensioni)a condizione che gli eredi proseguano ef-fettivamente l’attività per un periodo noninferiore a cinque anni dalla data di tra-sferimento.

Imposta sostitutiva dell’Invim. Il con-tribuente deve provvedere ad autoliquidaree versare anche l’imposta sostitutivadell’Invim. Tale imposta è dovuta dai sog-getti che hanno acquisito il diritto di pro-prietà oppure diritti reali di godimentosugli immobili caduti in successione, nel-la misura dell’1 per cento del valore com-plessivo, calcolato alla data di aperturadella successione, dei soli immobili acqui-

stati, a qualsiasi titolo, dal defunto primadel 31 dicembre 1992. L’imposta sostituti-va non è dovuta quando il valore comples-sivo risulti pari o inferiore a lire 250 mi-lioni. E’ invece dovuta sull’intero ammon-tare del valore complessivo se esso è su-periore a 250 milioni. Ad esempio: se ilvalore complessivo, alla data di aperturadella successione, degli immobili acquista-ti, a qualsiasi titolo, dal defunto antece-dentemente al 31 dicembre 1992 è di lire300 milioni, l’imposta dovuta è pari a lire3 milioni.

L’imposta sostitutiva non è detraibileda quella sulle successioni e ad essa nonsi applicano le riduzioni e le esenzioni giàpreviste in materia di Invim.

II. Imposta sulle donazioni

La stessa imposta prevista per le suc-cessioni, con le medesime aliquote, si ap-plica anche alle donazioni, ossiaai trasferimenti a titolo gratuitodi beni e diritti per atto tra vivi,compresi i titoli di Stato.

Sono obbligati a registrare l’at-to di donazione e al pagamentodell’imposta coloro che hanno ri-cevuto la donazione (donatari). Gliatti di donazione sono soggetti aregistrazione secondo le disposizio-ni previste per l’imposta di registro.

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51Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo sesto

I rimborsi:come informarsi,come sollecitarliCosa occorre sapere sui rimborsi

I l contribuente può trovarsi in creditoverso il fisco per svariati motivi, adesempio perché ha versato erronea-mente delle somme in più, o è stato

successivo oppure quando, avendo scel-to per il riporto, si è poi dimenticatodi effettuarlo (in questo caso può es-sere consigliabile presentare comunqueuna domanda di rimborso);

• per i crediti derivanti da errori materialiimputabili allo stesso Ufficio(ad esempio, iscrizione a ruolodi una somma superiore a quel-la accertata). In questi casi, sel’amministrazione si accorgedell’errore ha il dovere di prov-vedere alla restituzione dell’in-debito senza necessità di istan-za dell’interessato;

obbligato a pagare somme non dovute, orisulta creditore da una dichiarazione deiredditi. A seconda dei casi, i procedimentidi rimborso possono iniziare d’ufficio oppu-re su richiesta degli interessati.

I rimborsi sono eseguiti d’ufficio

• per i crediti risultanti dalla dichiara-zione dei redditi, quando il dichiaran-te non ha optato per la compensazio-ne o per il riporto del credito all’anno

IL CREDITO D’IMPOSTA

CREDITI RISULTANTIDALLA DICHIARAZIONE

RIPORTO

RIMBORSO

COMPENSAZIONE

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52 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• per i rimborsi da effettuare a seguitodi una decisione delle Commissioni tri-butarie: se l’imposta da iscrivere a ruoloin base alla decisione è inferiore a quel-la già iscritta e riscossa, l’Ufficio devedisporre lo “sgravio” parziale e resti-tuire le somme riscosse.

Rimborsi eseguitisu richiesta dell’interessato

Per tutte le altre ipotesi di versamentiindebiti o comunque fatti in eccedenza ri-spetto a quanto dovuto è necessaria, diregola, una domanda del contribuente, chedeve essere presentata entro un determi-nato termine dal versamento.

IMPOSTE SUI REDDITI(Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.)

Termine didecadenza

Versamenti diretti .......................... 18 mesi

Ritenutez dirette operatedallo Stato e altre p.a. ................... 10 anni

IMPOSTE INDIRETTE(registro, successioni edonazioni, Invim, bollo,ecc.)

Termine didecadenza

.................................................... 3 anni

L’istanza del contribuente è necessaria anche per far ripristinare la procedura di rimborso per i vagliaestinti a causa del mancato recapito (derivante, ad esempio, dal cambio di indirizzo).

Alla domanda di rimborso pos-sono seguire 3 risultati:

1. l’amministrazione accoglie ladomanda;

2. l’amministrazione la respinge;3. l’amministrazione non risponde.

Nel caso di rigetto della do-manda, il contribuente può pro-porre ricorso alla competenteCommissione tributaria provin-ciale entro 60 giorni dalla noti-fica del provvedimento (vedicapitolo 12). Se l’amministrazio-ne non risponde, l’interessatopuò ricorrere alla Commissionetributaria quando siano trascorsialmeno 90 giorni dalla presen-

tazione della domanda e fin quando ildiritto al rimborso non sia caduto in pre-scrizione.

Per alcuni tributi “minori” (come l’imposta dibollo, l’imposta sugli spettacoli, la tassa di con-cessione governativa) non è previsto il ricorsoalle Commissioni ma occorre instaurare uncontenzioso amministrativo presso la direzioneregionale delle entrate (o l’ufficio delle entrate,se istituito) oppure rivolgersi al giudice civile.

Interessi

Insieme alla somma da rimborsare, l’uf-ficio tributario deve calcolare anche gli in-teressi nella misura fissata dalle leggi tri-butarie. Attualmente, gli interessi sono fis-sati al 2,5% annuo (1,25% semestrale).

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I crediti delle dichiarazioni

I crediti risultanti dalle dichiarazionidei redditi per i quali il contribuente nonha optato in dichiarazione né per il ripor-to né per l’utilizzazione in compensazio-ne, sono rimborsati dagli Uffici in base aprocedure automatizzate.

I rimborsi di importo superiore agli 8milioni sono invece liquidati con procedu-re “manuali” anziché meccanizzate e quindihanno dei tempi più lunghi degli altri.

L’invio del rimborso viene effettuatoordinariamente tramite vaglia cambiariodella Banca d’Italia, all’ultimo indirizzoconosciuto (che può non coincidere, fre-quentemente, con quello indicato dal con-tribuente nell’ultimo modello di dichiara-zione). Il contribuente che cambia do-micilio ed è in attesa di rimborsi faràquindi bene a recarsi appena possibilepresso un qualunque ufficio delle im-poste dirette per segnalarlo. Meglio sesi recherà anche in banca e chiederà l’ac-credito dei rimborsi sul proprio conto.

Con l’entrata in vigore del nuovo siste-ma di dichiarazione telematica, i tempi deirimborsi saranno notevolmente velocizzati.

Per accelerare i tempi

Diamo alcuni consigli per accelerare perquanto possibile i tempi dei rimborsi inbase alla normativa attuale.

Ricordare, quando si va a incassare il vaglia ol’ordinativo di pagamento presso la Banca d’Ita-lia anziché versarlo sul proprio conto, che incaso di somme superiori a 8.000.000 è neces-sario essere conosciuti dal cassiere o accompa-gnati dal notaio.

Utilizzare il 730. La prima regola daseguire per chi ne ha la possibilità èquella di utilizzare il modello 730, checonsente di ottenere l’accredito del rim-borso direttamente sulla busta paga osul rateo di pensione del mese di giu-gno. Per chi presenta il modello UNICOesiste la possibilità di effettuarecompensazioni tra debiti e crediti (daquest’anno estesa anche ai contribuen-ti non titolari di partita Iva).

Chiedere l’accredito in banca. Un si-stema per abbreviare i tempi di attesa,anche se non di molto, evitando nellostesso tempo i rischi connessi a disgui-di postali, è quello di chiedere l’accre-dito dei rimborsi sul conto bancarioriempiendo un apposito modello in di-stribuzione presso la propria Agenzia.

Attenzione, però, se si estingue ilconto. In questo caso le sommevengono tenute a disposizionedalla Banca per 60 giorni dalladata dell’accredito; se il contri-buente non si presenta a ritirarlela Banca le riversa al Tesoro e ilcontribuente dovrà rivolgersi alcentro di servizio per ottenerel’emissione di un nuovo vaglia.

I contribuenti Iva che effet-tuano esclusivamente o prevalen-temente vendite con aliquote in-feriori agli acquisti o che compio-no operazioni non imponibili perpiù del 25% possono anche chie-dere rimborsi infrannuali, presen-tando una apposita domanda al-l’ufficio IVA.

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54 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Come chiedere informazioni

Per ottenere informazioni sui rimborsirisultanti dalla dichiarazione senza dover-si recare presso gli uffici il contribuentepuò interrogare gli “sportelli self-service”del Ministero delle Finanze (inserendo iltesserino del codice fiscale) oppure utiliz-zare la linea telefonica automatizzata delMinistero delle Finanze 164.74.

Questo sistema è meno semplice delprecedente in quanto richiede la preven-tiva trasformazione del proprio codicefiscale in un “codice telefonico” com-posto di soli numeri, ma utilizzando l’ap-posita tabellina di conversione e con unpo’ di pazienza si riesce ad avere l’in-formazione senza muoversi di casa, ra-pidamente e al costo di soli due scatti,qualunque sia il luogo da cui si chiamae la durata della conversazione.

Per i casi più complessi ci si può ri-volgere ai servizi di assistenza e infor-mazione degli uffici oppure alla casellapostale 10811 del Ministero delle Finan-ze - Ufficio per l’Informazione del Con-tribuente - tenendo presente che se c’èda svolgere un’istruttoria presso variUffici questa può richiedere tempi tec-nici anche di parecchi mesi.

Nel capitolo 1 sono riportate tutte le indica-zioni necessarie per avvalersi sia degli spor-telli self-service che della linea automatiz-zata 164.74.

E’ praticamente inutile chiedere informazio-ni sui rimborsi relativi agli ultimi 4 anni diimposta (ad es. nel ’99 per gli anni ’94-’98)perché le dichiarazioni sono ancora “in la-vorazione”.

Cosa fare se...2. Il vaglia risulta “estinto”

Il vaglia che non viene per qualunquemotivo recapitato torna alla Banca d’Ita-lia che lo trattiene in giacenza per un pe-riodo di 3 mesi trascorso il quale vienedichiarato estinto. Ciò significa che si do-vrà iniziare una nuova procedura che faràpassare il malcapitato destinatario “incoda” nell’iter di smaltimento dei rimbor-si. La procedura, inoltre, si avvia soltantodietro domanda dell’interessato da rivol-gersi in carta libera all’Ufficio delle Impo-ste dirette oppure al Centro di Serviziocompetente per territorio. Per evitare taliinconvenienti è sempre consigliabile - in-sistiamo - chiedere l’accredito dei rimbor-si sul c/c bancario.

1. Il vaglia risulta già riscosso

Controllare se per caso il rim-borso non sia stato già a suo tem-po regolarmente incassato; nell’ipo-tesi negativa recarsi presso unodegli sportelli della Banca d’Italiaper verificare quanto accaduto e,se del caso fare il c.d. “disconosci-mento della firma” e presentare unadenuncia contro ignoti ad un Com-missariato di PS. o ad una Tenenzadei Carabinieri. Dopo la chiusuradell’inchiesta per ottenere il rinno-vo del rimborso, occorre citare da-vanti all’Autorità giudiziaria l’am-ministrazione finanziaria, la Bancad’Italia e l’Ente Poste.

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3. Il rimborso è minoredi quanto ci si attendeva

In alcuni casi il rimborso viene in-viato senza gli interessi che sarannoaccreditati in un secondo momento. Inaltri casi è minore perché gli Uffici o ilCentro di Servizio, “liquidando” la di-chiarazione, non hanno riconosciuto al-cune detrazioni o hanno corretto i con-teggi, individuando un saldo finale di-verso da quello esposto dal contribuen-te. In questi casi si consiglia diricontrollare attentamente la dichiara-zione e di chiedere chiarimenti (anchetelefonicamente, tramite il n. 164.75)agli operatori del Centro di Servizio odell’Ufficio delle Imposte. Nel caso si siaconvinti che è stato commesso un erro-re, è possibile presentare ricorso (v. ca-pitolo 12).

4. I dati anagrafici del vagliasono errati e ne rendonoimpossibile la riscossione

Occorre rivolgersi al Centro di Servizioo all’Ufficio delle Imposte dirette (o Uffi-cio unico, dove istituito) per chiedere lacorrezione, muniti di un idoneo documen-to di identità.

5. Il destinatario è decedutoe il rimborso deve essere

riscosso dagli eredi

In questo caso, gli eredi devono invia-re all’ufficio finanziario che ha emesso l’or-dinativo (generalmente, il Centro di Servi-zio) i seguenti documenti:• nel caso in cui sia stata presentata

denuncia di successione

1. dichiarazione dalla quale risulti-no la data di morte dell’intesta-tario del rimborso e i dati ana-grafici completi, compreso il nu-mero di codice fiscale, degli aven-ti diritto all’eredità.Tale dichiarazione potrà essereresa da uno qualunque degli ere-di, mediante autocertificazione,ai sensi della legge 15 maggio1997 n. 127 modificata dalla leg-ge 16 giugno 1998 n. 191, cuiandrà allegata fotocopia di undocumento di identità del firma-tario;

2. copia della denuncia di successione,con inserimento dell’importo del rim-borso e degli interessi maturati.

• nel caso in cui non sia stata presenta-ta denuncia di successione:

dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà, dacompilare presso l’UfficioAnagrafe del Comune, chedovrà contenere l’indica-zione della data di mortedell’intestatario del rim-borso, i dati anagraficicompleti, compreso il nu-mero di codice fiscale,degli aventi diritto al-l’eredità e la dichiarazio-ne di esonero dall’obbli-go di presentazione del-la successione.

Il pagamento del rimborsoagli eredi potrà essere effettua-to con una delle modalità diseguito elencate:

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a) firma contemporanea di tutti gli eredipresso la Banca d’Italia o l’ufficio po-stale (per importi inferiori al milione);

b) vaglia cambiario, cointestato agli ere-di, che la Banca d’Italia invierà all’in-dirizzo indicato dagli eredi stessi;

c) accredito su c/c bancario, a condizio-ne che lo stesso sia cointestato a tuttigli eredi aventi diritto (in caso di scel-ta di tale modalità di pagamento oc-correrà indicare, oltre al numero di c/c, anche le relative coordinate banca-rie - CAB e ABI).

I documenti devono essere prodottisolo in occasione del primo rimborso, perriscuotere i vaglia successivi è sufficientefare riferimento agli estremi del fascicolorelativo al primo.

• Se il rimborso è stato disposto convaglia cambiario non ancora scadu-

to, i documenti sopra indicatidevono essere presentati allaBanca d’Italia. Se tra gli eredi visono dei minori, viene richiestaanche l’autorizzazione del giudi-ce tutelare a riscuotere la partedel rimborso loro spettante.

6. Contribuenteresidente all’estero

Il contribuente può chiedereal Centro di servizio o all’Ufficio

delle imposte di riscuotere il rimborsomediante accredito su un conto correntepresso una banca italiana o estera od an-che di riscuotere direttamente con vagliaal suo domicilio estero.

7. Rimborso risultante da unadichiarazione congiunta dei redditi

Il coniuge separato o divorziato puòchiedere al Centro di servizio o all’Ufficiodelle imposte l’attribuzione della quota disua competenza.

8. Vaglia inviatoad altro contribuente

Se si ha notizia che il vaglia è intesta-to ad altro soggetto avente le stesse ge-neralità e lo stesso codice fiscale (c.d.“omocodia”) segnalare il caso all’Ufficiodelle Imposte dirette che provvederà ariattribuire nuovi codici fiscali e ad infor-marne il Centro di servizio.

Il rimborso potrà essere rinnovato su-bito se il vaglia risulta non riscosso dal-l’altro contribuente. In caso contrario ilCentro di servizio procederà prima al recu-pero del rimborso erroneamente attribui-to e poi a rinnovare lo stesso a favore del-l’avente diritto.

Se una società ha cessato l’attività, i rimborsieventualmente spettanti possono essere eroga-ti all’ex liquidatore (o, in mancanza, al curato-re speciale).

e ipotesi di richiesta dirimborso per le tasse autoche ricorrono con maggio-re frequenza sono:

Il rimborso delle tasse auto• duplicazione di versamento;• versamento per un importo maggiore

di quello dovuto;• versamenti per un veicolo già in pre-L

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cedenza cancellato dal PRA, o per ilquale esisteva regolare presa in caricoda parte del rivenditore autorizzatoentro il periodo fisso precedente.La domanda di rimborso si prescrive il

31 dicembre del terzo anno successivo aquello in cui doveva eseguirsi il pagamen-to. Una volta presentata l’istanza si inter-rompono i termini di prescrizione fino alladefinizione della pratica senza cheoccorrano ulteriori attività da parte delcontribuente. E’ ammessa la domanda dirimborso anche della sovrattassa.

Nella domanda di rimborso, da presen-tare alla Regione deve essere precisato sesi tratta di duplicazione di pagamento, pa-gamento eccessivo o pagamento non do-vuto. Il modello deve essere compilato intriplice copia in stampatello, in tutte lesue parti.

Particolare cura deve essere prestatanella trascrizione degli elementi identifi-cativi del veicolo e dei dati fiscali.

Il modello è disponibile presso gli Uf-fici tributari delle Regioni, presso le dire-zioni regionali delle entrate (“sezione stac-cata”), e gli Uffici delle entrate, dove isti-tuiti, e deve essere inoltrato alla Regionedirettamente o a mezzo posta, munito de-gli allegati richiesti.

Dove si presentala domanda di rimborso

Regioni a statuto ordinario. Per leregioni a statuto ordinario la domandadi rimborso si presenta, in carta sem-plice, all’ufficio finanze e tributi dellaregione. I versamenti effettuati dal 1°gennaio ’98 affluiscono integralmentealla regione di propria residenza per cuiil rimborso sarà effettuato nella misuradel 100% dalla regione stessa. Per glianni 93-97, invece, i normali versamentiincludono una quota del 5% destinataallo Stato. In questo caso la domandadi rimborso sempre in carta semplice vapresentata anche alla Sezione staccata(ex Intendenza di finanza) della Dire-zione regionale delle entrate, per il re-cupero della quota erariale.

Regioni a statuto speciale. Per le re-gioni a statuto speciale la do-manda, in carta semplice, si pre-senta sempre alla competenteSezione staccata (ex Intenden-za di finanza) della Direzioneregionale delle entrate ovvero,se già istituito, all’Ufficio delleentrate.

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59Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo settimo

L’Ici e le addizionaliregionali e comunaliL’Ici

Ici, imposta comunale sugli immo-bili, è la prima delle imposte conle quali si è attribuita una mag-giore autonomia impositiva agliL’

enti locali. Sin dal 1994, infatti, l’introitodell’Ici viene destinato integralmente aibilanci dei Comuni (che con le ultime di-sposizioni hanno acquistato un ampiomargine di autonomia nella gestione diquesto tributo). I cittadini sono messi cosìin condizione di effettuare un confrontopiù diretto tra ciò che sono chiamati apagare e i servizi che ricevono in cambio.

Chi la deve pagare

L’imposta deve essere pagata da tutticoloro che possiedono fabbricati, areefabbricabili e terreni agricoli come pro-prietari, oppure come titolari di dirittireali di godimento (usufrutto, uso o abi-tazione). Per gli immobili concessi in lo-cazione finanziaria deve essere pagata dallocatario finanziario.

Nell’applicazione dell’imposta possonoverificarsi diversi casi:• se l’immobile è posseduto da più pro-

prietari l’imposta deve essere ripar-tita proporzionalmente tra loro in

base alle quote di proprietà, e ver-sata separatamente;

• se l’immobile è gravato da un dirittoreale di godimento l’imposta deve es-sere pagata da chi gode di tale diritto,in proporzione alla sua quota. Per esem-pio, con un usufrutto del 25% I’impostasarà a carico dell’usufruttuario per que-sta percentuale e del proprietario peril restante 75%, mentre se l’usufruttoè totale l’imposta è per interoa carico dell’usufruttuario;

• se l’immobile è in multipro-prietà bisogna verificare se laproprietà è ripartita per quotadi possesso o per partecipa-zione societaria od azionaria.Nel primo caso il contribuen-te dovrà pagare in base allaquota attribuita; nel secondocaso l’imposta dovrà essereversata dalla società proprie-taria dell’immobile.

Come si determinail valore dell’immobile

Per calcolare l’Ici bisogna pri-ma di tutto determinare il valore

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60 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

catastale dell’immobile, ossia quella chesi suole chiamare “base imponibile”.

A questo fine occorre distinguere se stratta di fabbricati o di terreni.

Per i fabbricati, la base imponibile ècostituita dalla rendita risultante in catastoal 1° gennaio dell’anno in corso aumentatadel coefficiente di rivalutazione (attualmen-te, il 5%) e moltiplicata per un coefficientediverso a seconda della categoria.

Il coefficiente per il quale va moltipli-cata la rendita rivalutata è uguale a:• 100 per le abitazioni, gli alloggi col-

lettivi e i fabbricati a destinazione va-ria (gruppi catastali A, B e C con esclu-sione delle categorie A10 e C1);

• 50 per gli uffici, gli studi privati (ca-tegoria A/10) e gli alberghi, teatri,banche, ecc. (categoria D);

• 34 per i negozi e le botteghe (catego-ria catastale C 1).

Fanno eccezione a questocriterio i fabbricati classificabilinel gruppo D, sforniti di rendi-ta, interamente appartenentialle imprese e distintamentecontabilizzati; per questi si as-sume il valore che risulta dallescritture contabili, debitamenteaggiornato.

Per le aree fabbricabili, la baseimponibile è costituita dal valorecommerciale al 1° gennaio dell’an-no cui si riferisce l’imposta.

Per i terreni agricoli, la base imponibi-le è costituita dal reddito dominicale ri-sultante in catasto al 1° gennaio dell’an-no in corso aumentato del 25% e moltipli-cato per 75.

Se il fabbricato non è ancoraaccatastato si considera la renditaattribuita a fabbricati similari (lacosiddetta rendita presunta).

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMPOSTAAbitazione principale del proprietario con rendi-ta catastale di 2.400.000 posseduta per l’interoanno; aliquota Ici del 5 per mille; detrazione =lire 200.000.Valore imponibile:2.400.000 X 1,05 (maggiorazione del 5%) X 100= 252.000.000.Imposta dovuta = (5 per mille di 252.000.000) -200.000 = 1.060.000Se l’abitazione è stata posseduta dal contribuen-te solo per i primi 9 mesi dell’anno l’impostadovuta sarà di lire 795.000 (1.060.000 X 9/12).

Quanto si deve pagare

L’imposta si determina applicando allabase imponibile, e cioè al valore calcolatonel modo indicato al paragrafo preceden-te, l’aliquota stabilita dal Comune ove èubicato l’immobile. I Comuni possono fis-sare aliquote diverse in relazione al tipodi immobile e prevedere aliquote agevola-te, anche inferiori al 4 per mille, per treanni dall’inizio dei lavori in favore dei pro-prietari che eseguono interventi rivolti aiseguenti fini:• recupero di unità immobiliari inagibili

o inabitabili;• recupero di immobili di interesse ar-

tistico o architettonico dei centristorico;

• realizzazione di autorimesse o postiauto;

• utilizzo di sottotetti.

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Contrariamente a quanto avviene perl’Irpef, il periodo preso a base per la de-terminazione dell’Ici da versare è l’anno incorso. Il mese durante il quale il possessosi è protratto per almeno 15 giorni è cal-colato per intero.

Ad esempio, il contribuente che haacquistato un immobile il 20 aprile dovràversare, tra giugno e dicembre, l’Ici relati-va agli otto mesi di possesso dell’immobi-le (maggio-dicembre).

Detrazioni e riduzioni di imposta

Per l’abitazione principale viene con-cessa una detrazione di imposta di 200.000lire, rapportata ai mesi nei quali l’immobi-le è stato utilizzato come dimora abituale.

Se l’immobile costituisce contempo-raneamente abitazione principale di piùpersone tenute al pagamento dell’Ici, ladetrazione va suddivisa tra loro in partiuguali.

Per i cittadini italiani residenti all’este-ro, la casa posseduta a titolo di proprietào usufrutto si considera “adibita ad abita-zione principale” a condizione che non ri-sulti affittata.

Analoga possibilità, se viene delibera-ta dal Comune, è concessa agli anziani nonautosufficienti ricoverati negli Istituti diassistenza e ricovero.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabi-tabili e di fatto non utilizzati, l’imposta èridotta al 50%.

I Comuni possono elevare la detrazione per l’abi-tazione principale fino ad abbattere totalmen-te l’imposta dovuta per questa abitazione.

Informazioni sulle aliquote e detrazioniIci presso i vari comuni possono essere ac-quisite, via Internet, presso il sitowww.ancitel.it.

Come, dove e quando si paga

Il versamento dell’Ici deve essere ef-fettuato in due rate:• il 90% dell’imposta dovuta per il pos-

sesso relativo ai primi 6 mesi dal 1° al30 giugno;

• il saldo dell’imposta dovuta per l’inte-ro anno, dal 1° al 20 dicembre.

Nell’esempio già visto, pertanto, deve es-sere versato:

• entro il termine della prima rata, il 90%di 1.060.000 x 6/12 = 477.000;

• entro il termine previsto per il saldo ladifferenza tra l’imposta dovuta per l’in-tero anno e quanto già versato per laprima rata: 1.060.000 - 477.000 =583.000.

Il contribuente, se vuole, può versa-re entro il termine previsto per l’ac-conto, in unica soluzione, l’impostadovuta per l’intero anno.

I versamenti devono essereeffettuati a favore del concessio-nario della riscossione del comu-ne in cui è situato l’immobile, di-rettamente o tramite conto cor-rente postale, oppure rivolgendo-si alle agenzie degli istituti ban-cari convenzionati. Dovunque sipaghi il modulo di versamento èidentico, ed è distribuito gratui-tamente. I bollettini sono ancheinviati a casa dei contribuenti, acura dei concessionari.

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62 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Se il contribuente possiede più immobili situatinello stesso Comune, deve effettuare un unicoversamento. Se gli immobili sono situati in Co-muni diversi deve effettuare un versamento perogni Comune.

Le persone non residenti nel territo-rio dello Stato possono effettuare il ver-samento dell’imposta dovuta per l’inte-ro anno, in unica soluzione, nel periododal 1° al 20 dicembre, con applicazionedegli interessi del 3% sull’importo dila-zionato. Questi contribuenti possonoversare l’imposta direttamente dall’este-ro tramite bonifico bancario oppure va-glia internazionale ordinario o vagliainternazionale di versamento in contocorrente, secondo le modalità previsteda un apposito decreto interministeriale.

Chi deve presentare la dichiarazione

to all’esenzione o all’esclusione dal-l’imposta;

- per gli immobili che hanno cambia-to caratteristiche (ad esempio unterreno agricolo divenuto area fab-bricabile oppure un’area fabbricabi-le sulla quale è terminata la costru-zione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere in-vece presentata da coloro che possie-dono immobili per i quali non si sonoavute variazioni nel corso dell’anno pre-cedente, o che sono comunque esenti oesclusi dall’Ici. In particolare, non si ètenuti a presentare la dichiarazione peri fabbricati per i quali l’unica variazioneconsiste nell’attribuzione o nel cambia-mento della rendita catastale.

La dichiarazione deve essere presen-tata al Comune nel cui territorio sonoubicati gli immobili denunciati. Se gliimmobili sono ubicati in più Comuni,devono essere compilate tante dichia-razioni per quanti sono i Comuni (in cia-scuna di esse, naturalmente verrannoindicati i soli immobili situati nel terri-torio del Comune al quale la dichiara-zione viene inviata).

Se l’immobile è situato nel territoriodi più Comuni si considera interamentesituato nel Comune nel quale si trova lamaggior parte della superficie.

La dichiarazione va consegnata di-rettamente al Comune oppure può esse-re spedita in busta bianca, a mezzo diraccomandata postale senza ricevuta diritorno all’Ufficio Tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuataanche dall’estero, con raccomandata po-stale o altro mezzo equivalente dal qualerisulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione Ici deve es-sere presentata entro il 30giugno dell’anno in corso soloper gli immobili per i quali sisono verificate variazioni nelcorso dell’anno precedente, edin particolare:- per gli immobili trasferiti

nell’anno;- per gli immobili che nel cor-

so dell’anno sono stati adi-biti (o hanno smesso di es-sere adibiti) ad abitazioneprincipale;

- per gli immobili sui quali estato costituito (o estinto)un diritto reale di usufrutto,uso o abitazione;

- per gli immobili che hannoperso (o acquistato) il dirit-

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63Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Addizionali regionale e comunale all’irpefllo scopo di avviare il decentra-mento fiscale funzionale alla tra-sformazione in senso federaledello Stato e di attenuare l’im-A

patto sugli enti locali del decentramen-to amministrativo stabilito con la rifor-ma attuata con le c. d. leggi Bassanini,sono state istituite due addizionaliall’Irpef, una regionale e una comunale.L’addizionale regionale è in vigore sindal periodo d’imposta l998 quella comu-nale decorre, invece, a partire dal peri-odo d’imposta 1999.

Entrambe le addizionali non sonodeducibili ai fini di alcuna imposta, tas-sa o contributo. Sono obbligati al pa-gamento dell’addizionale regionale ecomunale all’Irpef tutti i contribuenti,residenti e non residenti nel territoriodello Stato, per i quali, nell’anno di ri-ferimento, risulta dovuta l’Irpef dopoaver scomputato tutte le detrazioni d’im-posta ad essi riconosciute e i creditid’imposta sugli utili distribuiti da so-cietà ed enti e quelli per redditi prodot-ti all’estero che hanno subito la ritenu-ta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all’addiziona-le regionale e a quella comunale deter-minano l’importo dovuto applicando lerelative aliquote al reddito complessivodeterminato ai fini dell’ Irpef, al nettodegli oneri deducibili riconosciuti ai finidell’ Irpef stessa.

Per gli anni 1998 e 1999, l’aliquotadell’addizionale regionale è stabilitanella misura dello 0,50 per cento per tut-to il territorio nazionale; per gli annisuccessivi può anche essere elevata dalla

regione fino all’1 per cento. L’addizio-nale comunale all’Irpef, invece, è arti-colata in due aliquote distinte:

- una, obbligatoria (fissata con decretidel Ministro delle Finanze, di con-certo con il Ministro dell’Interno, daemanarsi entro il 15 dicembre del-l’anno precedente a quello cui l’ad-dizionale comunale si riferisce) eduguale per tutti i comuni;

- un’altra, variabile da comune a co-mune in quanto rimessa alla discre-zione dei comuni che possono isti-tuirla con proprio provvedimento,con un valore massimo dello 0,2 percento annuo, entro il 31 ottobre del-l’anno precedente.

Il Come si pagano leaddizionali

Per i titolari di redditi di lavo-ro dipendente e assimilati, l’ad-dizionale regionale all’Irpef equella comunale sono trattenutedai sostituti d’imposta all’atto del-l’effettuazione delle operazioni diconguaglio relative a tali redditie, quindi, al termine del periodod’imposta o alla cessazione delrapporto se antecedente alla finedel periodo d’imposta.

Per i possessori di redditi di-versi da quelli di lavoro dipen-dente e assimilati, la determi-nazione e il pagamento delleaddizionali avvengono in sede didichiarazione dei redditi.

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64 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

al 1° gennaio 1999 è entratain vigore la nuova imposta provin-ciale di trascrizione di competen-za delle province, istituita dall’art.

Imposta provinciale di trascrizioneIn sostanza, dal 1°gennaio 1999 vi è

un’unica imposta sulle formalità di trascri-zione, iscrizione ed annotazione presso ilP.R.A..

Le misure dell’imposta sono inizialmen-te determinate dal Ministero delle finan-ze, con tariffa per tipo e potenza dei vei-coli, strutturata in modo da garantire lasostanziale invarianza di gettito per leprovince, che potranno aumentarne gliimporti fino ad un massimo del venti percento con apposita delibera da approvarenel termine di predisposizione del bilan-cio annuale, con effetto dal 1° gennaiosuccessivo. La cadenza annuale delledeliberazioni relative all’imposta rappre-senta una notevole innovazione rispettoal sistema precedente che prevedeva, perquanto riguarda l’addizionale provinciale,una cadenza infrannuale delle modificheche rendeva difficoltoso per il contribuen-te conoscere, con congruo anticipo, quan-to doveva versare.

D56 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, che sostituisce l’attuale si-stema di prelievo tributario sulle formali-tà da compiere presso il Pubblico Registroautomobilistico sugli atti di compraven-dita dei veicoli.

Dal 1° gennaio 1999, infatti, sono statiabrogati i seguenti tributi:1. imposta erariale di trascrizione, istitui-

ta dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952;2. addizionale provinciale alla stessa im-

posta erariale, istituita dalla legge 28dicembre 1995, n. 549;

3. la voce numero 7 della tariffa dell’im-posta di registro nella parte relativa ai

trasferimenti ed alla costituzionedi diritti reali dei veicoli, appro-vata con il D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131.

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65Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo ottavo

Le sanzioniamministrativeLe novità della riforma

partire dall’Aprile 1998 le vecchiesanzioni non penali (prima distintein “pena pecuniaria” e “soprattas-sa”) sono state sostituite da unA

unico tipo di sanzione, la “sanzione am-ministrativa” (v. Tabella ).

Le regole in base alle quali si applica-no le nuove sanzioni possono essere rias-sunte nei seguenti punti:1. Le sanzioni hanno carattere personale

e riguardano solo chi ha commesso l’in-frazione. Le sanzioni, quindi, non si tra-smettono più agli eredi.

2. Nessuno può essere assoggettato a san-zioni se non in forza di una legge en-trata in vigore prima della violazione.

3. Le leggi intervenute dopo il fatto siapplicano se più favorevoli al contri-buente. Perciò se il fatto commesso nonè più qualificato come illecito da unanorma successiva, le sanzioni non sa-ranno più applicabili, a meno che nonsiano già divenute definitive. In que-sto caso, se rimane un debito residuo,questo non sarà più dovuto (ma nonsarà restituito quanto già pagato). Sela nuova norma punisce il fatto con unasanzione più mite, si applica quest’ul-tima, sempre a condizione che il prov-

vedimento di irrogazione non sia dive-nuto definitivo.

4. Non può essere assoggettato a sanzio-ni chi, al momento in cui ha commes-so il fatto, non aveva la capacità diintendere e di volere in base ai criteriindicati nel codice penale.

5. Oltre all’autore della violazione, respon-sabile personalmente del pagamentodella sanzione, è obbligato solidale(quando esistono, ovviamen-te, le condizioni previste dal-la legge) il soggetto nell’inte-resse del quale ha agito l’au-tore della violazione. Ad esem-pio, in caso di violazione com-messa dall’amministratore, èresponsabile anche la società,che può assumere il debito asuo carico, tranne nei casi incui la violazione è stata com-messa con dolo o colpa grave.

6. Le sanzioni non si applicano:- nei casi di obiettiva incer-

tezza sulla portata delledisposizioni;

- quando la violazione deri-va da equivocità dei mo-delli o delle richieste di in-

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66 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

formazioni dell’amministrazione fi-nanziaria;

- quando le violazioni derivano daignoranza della legge tributaria nonevitabile.

7. Non è punibile il fatto commesso percausa di forza maggiore

8. In caso di concorso di più violazioni odi violazioni continuate, si applicaun’unica sanzione e precisamente quel-la stabilita per la violazione più grave,congruamente maggiorata.

9. Le sanzioni sono ridotte anche in casodi ravvedimento spontaneo, di accet-tazione della sanzione o di rinuncia aimpugnazioni e ricorsi.

10.Le sanzioni devono essere sempre ade-guate all’effettivo danno subito

dall’erario e all’entità soggettiva edoggettiva delle violazioni, in modo daassicurare uniformità di disciplina perviolazioni analoghe

Se circostanze eccezionali rendonomanifesta la sproporzione tra l’entità deltributo cui la violazione si riferisce e lasanzione, questa può essere ridotta finoalla metà del minimo.

Alle sanzioni in denaro possono essereaccompagnate le c.d. “sanzioni accesso-rie” (come, ad esempio, la sospensione del-l’attività commerciale nei casi di ripetutaviolazione delle norme su ricevute e scon-trini fiscali ovvero l’interdizione dalla par-tecipazione a gare o dall’esercizio di cari-che sociali).

La sospenzione delle sanzioniper i contribuenti truffati

urtroppo non sono rari icasi di consulenti che siappropriano illecitamen-te delle somme di dena-P

Come si applica il nuovo sistemae nuove disposizioni si ap-plicano a tutte le violazio-ni contestate dopo la loroentrata in vigore (e cioè aL

partire dal 1° aprile 1998). Ai pro-cedimenti già in corso a tale datasi applicano comunque:- i principi di legalità, imputabi-

lità, colpevolezza e intrasmis-sibilità delle sanzioni agli eredi(punti 1, 2, 3 e 4);

- le cause di non punibilità (punti5 e 6);

- le norme agevolatrici riguardanti il con-corso di più violazioni e le violazioni con-tinuate (punto 8).Inoltre ai procedimenti in corso si ap-

plica una speciale definizione agevolata delleviolazioni (escluse quelle riguardanti l’omes-so o ritardato pagamento dei tributi): è pos-sibile definirli, per quanto riguarda le san-zioni, con il pagamento di una somma parial 25% delle somme irrogate o di quelle ri-sultanti dall’ultima sentenza o decisione am-ministrativa, esclusa comunque la restitu-zione di quanto pagato.

ro che i contribuenti gli avevano affida-to per l’assolvimento dei propri obbli-ghi fiscali. In questi casi, negli annipassati, i contribuenti apprendevano di

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67Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

MATERIA

Tutti i tributi eccettoquelli iscritti a ruolo

Imposte sui redditie Iva

Imposta di registro

Successioni e donazioni

Invim

Imposte ipotecariee catastali

Imposta di bollo

Sostituto d’imposta

VIOLAZIONE

Omesso versamento delle imposte(saldo o acconto)

Omessa dichiarazione dei redditiOmessa dichiarazione IvaInfedele dichiarazioneOmessa fatturazione e registrazione

Mancata emissione di ricevuta fiscale oscontrino fiscaleDichiarazioni formalmente inesatte oredatte su stampati non conformiOmessa tenuta della contabilitàMancata ottemperanza alle richiestedegli uffici e della Guardia di finanza

Omissione della richiestadi registrazioneInsufficiente dichiarazione di valoreOccultazione di corrispettivo

Mancata ottemperanza alle richieste del-l’ufficio

Omissione della denuncia di successione

Incompletezza della dichiarazioneInfedeltà della dichiarazioneMancata ottemperanza alle richieste del-l’ufficio

Omessa dichiarazioneInfedele dichiarazione

Omessa richiesta di trascrizione o di an-notazioni obbligatorie

Omesso o insufficiente pagamento

Omessa presentazione della dichiarazione

Dichiarazione infedele

SANZIONE

Sanzione del 30%

Sanzione da 120% a 240% imposta dovutaSanzione da 120% a 240% imposta dovutaSanzione da 1 a 2 volte la differenzaSanzione dal 100% al 200% dell’imposta (ope-razioni imponibili)Sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (ope-razioni non imponibili o esenti)Sanzione pari al 100% dell’imposta

Sanzione da 500 mila a 4 milioni

Sanzione da 2 a 15 milioniSanzione da 500 mila a 4 milioni

Sanzione da 120% a 240% imposta dovuta

Sanzione da 1 a 2 volte la maggiore impostaSanzione da 2 a 4 volte la differenza d’imposta(detratta l’eventuale sanzione per insufficientedichiarazione di valore)Sanzione da 500 mila a 4 milioni

Sanzione da 120% a 240% dell’imposta dovu-ta. Se non è dovuta imposta sanzione da 500mila a 2 milioniSanzione da 1 a 2 volte la differenza d’impostaSanzione da 1 a 2 volte la differenza d’impostaSanzione da 500 mila a 4 milioni

Sanzione da 120% a 240% dell’impostaSanzione da 1 a 2 volte la maggiore imposta

Sanzione da 1 a 2 volte l’imposta; se mancal’imposta proporzionale, sanzione da 200 milaa 4 milioni

Sanzione da 1 a 5 volte l’imposta

Sanzioni dal 120% al 240% delle ritenute nonversateSanzione da 1 a 2 volte con un minimo di 500mila lire

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMPOSTA

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68 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

CONTRIBUENTE TRUFFATO

Condannadel

professionista

Assoluzionedel

professionista

Estinzionedel

reato

Sgraviodelle

sanzioni

Versamentomaggiorato

del 50%

GiudizioCivile

Istanza alla D.R.Ee fideiussione

Sospensione delle impostee successiva rateazione

ISTA

NZA

ALLA

D.R

.E.

essere vittime di un raggiro soltanto nelmomento in cui ricevevano la cartelladi pagamento ed erano costretti a farfronte all’improvviso al pagamento siadelle imposte per vari periodi arretrati,sia delle pesanti sanzioni previste dalleleggi tributarie.

Per porre rimedio a queste situazio-ni è stata prevista (dalla legge 423 del’95) la possibilità per i contribuenti diottenere la sospensione della riscossio-ne delle soprattasse o delle pene pecu-niarie irrogate per omesso, tardivo oinsufficiente versamento di tributi se laviolazione è dovuta alla condotta illeci-ta di un professionista iscritto negliappositi albi professionali.

Per godere di questo beneficio il con-tribuente vittima della truffa deve pre-sentare all’ufficio competente (e cioè alCentro di servizio o all’Ufficio delle en-trate, se questi sono istituiti, o altri-menti alla Sezione staccata della Dire-zione regionale) un’istanza in carta li-bera corredata della copia della denun-cia prodotta all’Autorità Giudiziaria con-tro il professionista.

Successivamente, qualora il giudiziopenale avviato con la denuncia si con-cluda con la condanna del professioni-sta, il contribuente truffato beneficiadello sgravio delle sanzioni, il cui pa-gamento viene intimato al responsabiledell’illecito.

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69Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Se l’imputato viene assolto, il contribuentedecade dalla sospensione e deve versare, inaggiunta alle ordinarie sanzioni, anche unamaggiorazione pari al 50% delle stesse.

Se, infine, il procedimento penale siestingue per amnistia o per prescrizionedel reato o, comunque, si conclude conuna sentenza nella quale si dichiara di nondoversi procedere per motivi processuali,il contribuente, per continuare ad usufru-ire della sospensione, deve promuovereun’azione di risarcimento del danno da-vanti al giudice civile.

L’art 6 del Decreto legislativo n 472/1997ha inoltre previsto che “il contribuente, ilsostituto e il responsabile d’imposta non

sono punibili quando dimostrano che il pa-gamento del tributo non è stato eseguitoper fatto denunciato all’Autorità giudiziariae addebitabile esclusivamente a terzi”.

Con la finanziaria ’98 è stata poi, per icontribuenti e sostituti di imposta truffa-ti, introdotta la possibilità di ottenere, incaso di comprovate difficoltà di ordine eco-nomico, la sospensione non solo delle san-zioni ma anche delle imposte non versatee dei relativi interessi per i due anni suc-cessivi alla scadenza del pagamento.

Alla fine del biennio può essere richie-sta la dilazione in 10 rate.

Sia per la sospensione che per la rateazione ènecessario prestare un’apposita garanzia.

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71Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo nono

Quando arrivauna cartellaI controlli del fisco- accertamento e liquidazione

amministrazione finanziaria svol-ge una continua attività di con-trollo sulle dichiarazioni dei con-tribuenti (dichiarazioni dei red-L’

diti, dichiarazioni Iva, di successione, ecc.)e sugli altri versamenti di imposta chevengono effettuati direttamente dal con-tribuente, senza necessità di compilare unadichiarazione (come accade, ad esempioper l’imposta di registro, l’imposta di bol-lo, le tasse auto). Il controllo delle dichia-

razioni può avere varie fasi. Se al terminedei controlli, risultano imposte o contri-buti ancora dovuti, gli importi sono adde-bitati al contribuente insieme a una san-zione. Questa si applica anche nel caso incui il contribuente, dopo la richiesta del-l’ufficio, non è stato in grado di fornire ladocumentazione delle deduzioni e detra-zioni di imposta delle ritenute allafonte e dei crediti indicati nelladichiarazione.

Il ruolo e le cartelleutte queste somme sono iscrittedirettamente nel “ruolo”, ossia in-serite nell’elenco dei debitori diimposta che viene periodicamen-T

te formato dagli uffici.Una volta resoesecutivo, il ruolo viene trasmesso alConcessionario della riscossione, il qua-le prepara le cartelle di pagamento e leinvia al domicilio dei singoli debitori.

Le cartelle devono essere notificateal contribuente dagli addetti del con-cessionario o spedite per raccomanda-

ta. Per i tributi non erariali, sel’importo a ruolo non supera le600.000 lire il Concessionariodella riscossione può limitarsi aspedire per via ordinaria un sem-plice avviso, che sostituisce lacartella.

In caso di mancato paga-mento, il concessionario avviala riscossione coattiva, sottopo-nendo a pignoramento i beni delcontribuente.

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72 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

I controlli sostanzialin alcuni casi il fisco svolge control-li e verifiche di carattere più sostan-ziale, che qualora vengano rilevatedelle irregolarità si concludono conI

un atto di accertamento che prende nomidiversi a seconda delle imposte: avviso diaccertamento per l’Irpef; avviso di rettifi-ca o di accertamento induttivo per l’Iva;avviso di rettifica e liquidazione di mag-giore imposta, per l’imposta di registro;avviso di liquidazione, per l’imposta disuccessione.

Come vedremo, il contribuente che haricevuto un atto di accertamento può pre-sentare ricorso ed eventualmente (nei casiin cui è permesso) cercare di arrivare a un“concordato”. In ogni caso il fisco, secondola legge, può riscuotere a titolo provvisoriouna parte del tributo accertato e i relativiinteressi. Anche in questa ipotesi, per esse-re riscosse, le somme devono essere iscrittenei ruoli, che dovranno poi essere trasmessiai concessionari in modo che questi possa-no predisporre le relative cartelle.

Le cartelle di pagamentosistono, perciò, due distin-te categorie di cartelle:• le cartelle che rappre-

sentano, per così dire,lo sbocco diretto della

Eprocedura di controllo, la pri-ma e unica comunicazione chericeve il contribuente. Tra que-ste ci sono, ad esempio, lecartelle emesse a seguito del-la liquidazione della dichiara-zione dei redditi e quelle emes-se su segnalazioni dei Comuniper la riscossione della tassasui rifiuti solidi urbani e deglialtri tributi comunali. Se ilcontribuente intende ricorre-re dovrà quindi farlo, come il-lustriamo nel capitolo apposi-to, nei confronti della cartel-la (e del ruolo sulla cui baseessa è stata predisposta);

• le cartelle che rappresentanola fase terminale di una pro-

cedura nel corso della quale il contri-buente è stato informato e coinvoltoanche ripetutamente.

Quando, ad esempio, vi è una verificadegli uffici finanziari o della Guardia difinanza sulla situazione contabile diun’azienda, il titolare riceve, in ordine ditempo:1 - il verbale di constatazione, nel qua-

le sono raccolte le contestazioni egli addebiti mossi dai verbalizzantia conclusione della verifica (e chenon è detto siano tutti poi accoltidall’Ufficio);

2 - l’atto di accertamento vero e proprio,nel quale sono indicati i tributi e lesanzioni che l’Ufficio ha liquidato sul-la base dell’esame del verbale di con-statazione e degli altri elementi di va-lutazione in suo possesso;

3 - la cartella di pagamento nella qua-le sono indicate le imposte iscrittea ruolo.

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73Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

In questi casi il ricorso alla Commis-sione tributaria deve essere presentatocontro l’atto di accertamento (v. piùavanti).

Per le tasse auto, il contribuente po-trebbe aver ricevuto, nel corso degli anni:1 - un avviso (c.d. “avviso bonario”), con

la contestazione del mancato o insuf-ficiente pagamento;

2 - un “processo verbale di accertamen-to e avviso di liquidazione” da partedell’Ufficio del registro;

3 - la cartella di pagamento con le som-me iscritte a ruolo.

Da notare che nel caso delle tasse auto,contrariamente a quanto accade di solito,l’atto contro cui si può fare ricorso non èl’atto di accertamento (atto n.2) ma solola cartella di pagamento (atto n. 3). Oc-corre quindi evitare di incorrere nell’erroredi molti contribuenti, che ricorrono con-tro il processo verbale e poi, convinti chequesto ricorso sia valido, omettono di pre-sentarlo contro la cartella di pagamento.

Come ci si può informare sulle cartelle

Il contribuente che desidera informa-zioni su una cartella si rivolge, frequente-mente, agli sportelli del concessionario cheha predisposto la cartella. Questi potràdare, però, indicazioni aggiornate sui pa-gamenti fatti e da fare ma non potrà en-trare nel merito delle motivazioni dell’ad-debito in quanto, come abbiamo già chia-rito, il suo compito è solo quello di trasfe-rire sulla cartella i dati contenuti nei ruoliformati dall’ufficio impositore.

E’ presso questo ufficio che vanno, quin-di, acquisite le informazioni e presentateeventuali contestazioni: ad esempio pressole ripartizioni tributi dei Comuni, per la tas-sa sui rifiuti solidi urbani; presso gli ufficidel registro per gli accertamenti di maggiorvalore da loro effettuati in materia di impo-sta di registro, Invim, imposta sulle succes-sioni; presso i centri di servizio o presso gliuffici delle imposte dirette e Iva egli uffici delle entrate per le car-telle emesse a seguito della liqui-dazione delle dichiarazioni.

Sospensioni e rateazionil contribuente che ha presentato ri-corso contro una cartella per un pa-gamento da lui ritenuto indebito eche può subire gravi danni dalla ne-I

cessità di effettuare il pagamento, puòchiedere la sospensione della riscossione.La sospensione può essere chiesta allaCommissione tributaria (sospensione “giu-diziale”) oppure agli uffici finanziari chehanno messo a ruolo le somme da pagare(sospensione “amministrativa”). A sua vol-ta la sospensione amministrativa si svolge

con procedure diverse a secondache venga chiesta ai Centri di ser-vizio per le cartelle emesse a se-guito della liquidazione delle di-chiarazioni oppure agli altri ufficifinanziari .

Il contribuente che riconoscefondato l’addebito, ma che puòtrovarsi in difficoltà ad eseguireil pagamento nei termini richie-sti, può infine richiedere una di-lazione nel pagamento.

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74 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Nei paragrafi che seguono sono rias-sunte le procedure da seguire per otte-nere la sospensione.

Sospensione amministrativa

La sospensione amministrativa puòessere chiesta per le cartelle di paga-mento relative alle imposte sui redditi(Irpef, Irpeg e Ilor), alle tasse e alleimposte indirette.

Il contribuente che riceve una car-tella di pagamento che considera ille-gittima può presentare ricorso alla Com-missione tributaria provinciale e chie-dere al Centro di servizio (per le cartel-le da esso emesse) o alla Sezione stac-cata della Direzione regionale delle en-trate (negli altri casi) la sospensionedella riscossione fino alla decisione dellaCommissione.

Dove è già in funzione l’Ufficio delle

riceverebbe in caso di pagamento im-mediato.

Quando riceve la domanda di sospensio-ne, la Sezione staccata della Direzione re-gionale la trasmette all’ufficio che ha emes-so la cartella per acquisire le sue valutazio-ni. Il parere deve essere richiesto obbliga-toriamente, ma non è vincolante poiché laSezione staccata può discostarsene, indican-do in modo esauriente i motivi per i qualidissente dall’ufficio impositore.

Naturalmente questi passaggi tra ufficinon si verificano nel caso in cui è stato isti-tuito il nuovo ufficio unico delle entrate.

La Sezione staccata della Direzione regionaleovvero l’Ufficio delle entrate possono concede-re la sospensione soltanto nella fase della ri-scossione, che inizia con la notifica della car-tella di pagamento. Non hanno quindi il poteredi sospendere gli avvisi di accertamento, gliavvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gliavvisi di irrogazione di sanzioni.

Decisione e ricorsi. Il termine per la de-cisione sull’istanza di sospensione è di qua-ranta giorni dalla data di presentazione.

Se la richiesta viene accolta il Conces-sionario della riscossione, che viene avvi-sato direttamente dall’amministrazione, èobbligato ad interrompere immediatamentel’azione esecutiva.

Contro l’eventuale provvedimento di rifiuto to-tale o parziale della sospensione può essere pro-posto ricorso entro sessanta giorni dalla notifi-ca al Tribunale amministrativo regionale (TAR),al quale, nell’ambito di tale ricorso, può ancheessere richiesta la sospensione urgente. Il ri-corso al TAR può essere presentato anche con-tro l’eventuale silenzio mantenuto dalla Sezio-ne staccata della Direzione regionale sull’istan-za di sospensione.

entrate la domanda, anziché allaDirezione regionale, dovrà esserepresentata a questo Ufficio.

Non sono ammesse domande di so-spensione non precedute da validoricorso contro la cartella.

La legge non prevede un ter-mine per la richiesta di sospen-sione, ma è preferibile agire tem-pestivamente per cercare di im-pedire che l’ufficiale della riscos-sione compia atti esecutivi.

L’istanza di sospensione deveessere prodotta in carta liberae, possibilmente, recare allega-ta una copia del ricorso.

In essa deve essere eviden-ziata la gravità del danno che si

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75Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Garanzie. In particolari ipotesi la con-cessione della sospensione può essere con-dizionata alla prestazione di garanzia, ades. cauzioni o fidejussioni .

In questo caso il contribuente, se ilsuo ricorso contro la cartella viene accol-to, ha diritto, a seguito dell’annullamentodella cartella stessa (“sgravio”), ad otte-nere il tempestivo svincolo della garanziaper non subire danni patrimoniali.

Interessi. Se la Commissione tributariarespinge il ricorso, il contribuente deve ver-sare gli interessi di legge sulle somme iscrittea ruolo, calcolati su tutto il periodo per ilquale ha usufruito della sospensione. Perciònon è proficuo presentare istanze di sospen-sione pretestuose o puramente dilatorie.

Sospensione giudiziale

Il contribuente che impugna un provve-dimento tributario può chiederne la sospen-sione anche alla Commissione tributaria pro-vinciale. Tale facoltà è prevista per tutti itributi di competenza delle Commissioni tri-butarie. Inoltre, a differenza di quanto av-viene per la sospensione amministrativa,quella giudiziaria può riguardare sia gli attidi accertamento che gli atti di riscossione.

Procedura. La domanda di sospensio-ne, nella quale il ricorrente deve documen-tare, sia pure in modo sommario, il dannograve ed irreparabile che gli deriverebbedall’esecuzione immediata dell’atto impu-gnato, può essere contenuta nel ricorso.Può anche essere presentata con atto se-parato e senza limiti di tempo, ma, comeprecisato in precedenza a proposito dellasospensione amministrativa, è opportunoche sia presentata tempestivamente.

Il Presidente del collegio giudicantefissa sollecitamente l’udienza di trattazio-ne dell’istanza di sospensione e, in casi dieccezionale urgenza, può disporre la so-spensione temporanea in attesa della pro-nuncia collegiale.

Decisione. Se la richiesta di sospensio-ne viene accolta, la trattazione della con-troversia relativa all’atto impugnato deveessere fissata entro 90 giorni. L’ordinanzacon cui viene definita, in senso positivo onegativo, l’istanza di sospensione non èimpugnabile. Può tuttavia essere modifi-cata, su richiesta di parte, in caso di so-pravvenuto mutamento delle circostanze.

L’eventuale ordinanza della Commissione tribu-taria provinciale che dispone la sospensione deveessere notificata dall’interessato all’ufficio ti-tolare del tributo.

Garanzie. Come la sospensio-ne amministrativa, anche quellagiudiziale può essere parziale epuò venire subordinata alla pre-stazione di una garanzia.

Rateazione di imposte erarialiiscritte a ruolo

Procedura. Il contribuente chericeve una cartella per il paga-mento di imposte erariali iscrittenei ruoli ordinari può chiedere dipagare in forma dilazionata, pre-sentando una domanda in cartabollata alla locale Sezione stac-cata della Direzione regionaledelle entrate, che deve decidereentro 30 giorni e può concederefino a 10 rate.

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76 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Non sono rateizzabili le somme iscritte nei ruo-li speciali (soprattasse, pene pecuniarie e rite-nute alla fonte) e nei ruoli straordinari, chedevono essere pagate in unica soluzione.

Dove è già in funzione l’Ufficio delle entrate ladomanda dovrà essere presentata direttamentea questo Ufficio (oppure al Centro di servizio,per le cartelle emesse a seguito dei ruoli forma-ti direttamente dal Centro).

Termini. Non esistono termini per chie-dere la rateazione. E’ però interesse delcontribuente attivarsi con sollecitudine, siaper evitare l’intervento dell’ufficiale dellariscossione sia perché dal tetto massimodelle rate concedibili verranno sottrattequelle già scadute alla data di presenta-zione dell’istanza di rateazione. Perciò piùpassa il tempo, meno sono le rate che pos-sono essere accordate.

Salvaguardia dei livelli occupazionali

A favore dei contribuenti per i quali sus-siste la comprovata necessità di mantenerei livelli occupazionali e di assicurare il pro-seguimento delle attività produttive, la Di-rezione Regionale delle entrate può:• sospendere la riscossione per un anno;• ripartire in cinque rate il pagamento del-

le somme iscritte nei ruoli speciali e stra-ordinari (come ad esempio le sanzioni)normalmente non rateizzabili;

• concedere, per le iscrizioni a ruolo scatu-rite da omessi o carenti versamenti diimposte sui redditi e Iva regolarmentedichiarate, l’abbattimento delle sanzioniirrogate e in luogo di queste chiedere:- il versamento di un interesse sostitu-

tivo nella misura del 9% annuo, da cal-colare a partire dal termine fissato perla presentazione della dichiarazionefino alla data di scadenza (indicatanella cartella) della prima o unica rata;

- la rateizzazione del carico così risultan-te, fino ad un massimo di dodici rate.

La materia delle dilazioni e rateazioni è in viadi modifica. Si prega di seguire gli aggiorna-menti che verranno riportati nei siti Televideo eInternet del Ministero delle Finanze.

La domanda va presentata alla Direzio-ne Regionale delle Entrate e deve conte-nere la richiesta sia di sostituzione dellesanzioni, sia di prolungata rateazione.

Il contribuente decade dal beneficiodella rateazione se non versa la pri-ma rata entro la scadenza o se nonpaga due rate consecutive.

Interessi. Coloro che sono am-messi al pagamento rateale sonotenuti a pagare gli interessi sullesomme iscritte a ruolo. La cadenzadei versamenti è approssimativa-mente bimestrale, poiché le ratescadono fra il giorno 10 e il giorno18 dei mesi di febbraio, aprile, giu-gno, settembre e novembre.

SgravioSgravio in caso di autotutela

Se ritiene l’addebito infonda-to il contribuente può presentarele sue contestazioni all’ufficio

impositore (attenzione: NON al concessio-nario, ma all’Ufficio che ha formato il ruo-lo) chiedendone l’annullamento. Se l’Uffi-cio riscontra che l’atto è effettivamenteillegittimo è tenuto ad annullarlo in base

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alle norme sull’autotutela (cfr. Cap. 10) ea concedere lo “sgravio” togliendo effica-cia alla cartella e interrompendo le proce-dure di riscossione.

Sgravio a seguito di decisione dellaCommissione tributaria

Quando una cartella di pagamento èstata dichiarata illegittima da una Com-missione tributaria, il contribuente ha di-ritto di ottenere lo sgravio entro 90 giornidalla notifica della decisione.

Contestualmente allo sgravio l’ufficiodeve disporre anche il rimborso delle som-me iscritte a ruolo eventualmente pagatedal contribuente prima della decisione. Ilrimborso viene riscosso presso il conces-sionario. Le stesse regole si applicano perla restituzione delle somme versate (perle tasse e imposte indirette) in conseguen-za di un avviso di liquidazione (in questocaso, naturalmente il rimborso verrà liqui-dato dall’ufficio che aveva ricevuto il pa-gamento indebito).

Se lo sgravio non viene disposto tem-pestivamente dall’ufficio che vi sarebbetenuto, le norme del nuovo contenziosotributario (v. capitolo 12) offrono al con-

tribuente degli strumenti efficaci per co-stringere l’amministrazione a dare esecu-zione alla decisione della Commissione tri-butaria (il c.d. “giudizio di ottemperan-za”, l’esecuzione forzata). Questi strumentisono attivabili, però, solo nei confrontidelle decisioni divenute definitive

Non è invece prevista una tutela ana-loga se la decisione che il contribuenteintende far eseguire non è definitiva; inquesto caso il contribuente non può chelimitarsi a sollecitare l’ufficio invocandol’applicazione della legge 241/1990 (v.capitolo 2).

E’ consigliabile che il contribuente, in attesadello sgravio, chieda la sospensione della riscos-sione alla Direzione regionale delle entrate.

Molte Direzioni regionali, infatti, an-che se la sospensione potrebbe essere con-cessa, a stretto rigore, solo fino alla sen-tenza della commissione tributaria provin-ciale, sono propense ad accordar-la fino allo sgravio proprio perevitare che i contribuenti che han-no ottenuto l’accoglimento del ri-corso si trovino a subire gli effet-ti negativi dei ritardi dell’ammi-nistrazione.

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Capitolo decimo

Come evitarele litiUn interesse comune tra fisco e contribuente

e liti fiscali hanno sempre un co-sto, anche per chi le vince. E’ quin-di interesse sia dell’amministrazio-ne che del contribuente che le con-L

troversie siano ridotte al minimo e che ilrapporto tributario venga definito al piùpresto possibile con il pagamento di quan-to dovuto, senza dover subire il peso e leincertezze dei giudizi.

In questo capitolo esaminiamo:1) gli interventi che può attuare il con-

tribuente nel caso l’amministrazio-ne finanziaria abbia commesso deglierrori (c.d. “autotutela”);

2) gli “sconti” che può ottenere pagan-do subito e rinunciando al ricorso;

3) la possibilità che può avere il con-tribuente di prevenire contestazionicorreggendo proprie omissioni o ir-regolarità (c.d. “ravvedimento”);

4) le procedure da seguire per arrivareal “concordato” e alla “con-ciliazione”.

1. Quando l’amministrazionecorregge i propri errori (l’autotutela)

Che cos’e l’autotutela

La pubblica amministrazione ha il do-vere (v. Capitolo 2) di applicare la leggecorrettamente e in modo imparziale. Quan-do l’amministrazione verifica di aver com-messo un errore danneggiando ingiusta-mente il cittadino può annullare il propriooperato e correggere l’errore senza neces-sità di una decisione del giudice. Questopotere di autocorrezione si chiama “auto-tutela” e nel campo fiscale è disciplinato

da un articolo del regolamento diriforma dell’amministrazione fi-nanziaria, da una legge del 1994e da un recente regolamentoministeriale.

Chi è competente ad annullaregli atti illegittimi

L’amministrazione può provve-dere all’autocorrezione in via deltutto autonoma, “d’ufficio”, op-

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pure dietro iniziativa del contribuente. Nonè necessario, quindi, che il contribuenteabbia presentato una domanda di annulla-mento né tanto meno che abbia presenta-to ricorso alla Commissione tributaria.Competente per l’annullamento dell’attoillegittimo è lo stesso ufficio che ha ema-nato l’atto. Nel caso che questo ometta diprovvedere all’annullamento senza giusti-ficato motivo può provvedere, in via so-stitutiva, la Direzione regionale o compar-timentale da cui l’Ufficio dipende.

In quali casi

Il potere di annullamento o correzionesorge in tutti i casi di illegittimità dell’at-to o dell’imposizione come ad esempionelle ipotesi di:• errore di persona;• evidente errore logico o di calcolo;

• errore sul presupposto dell’imposta;• doppia imposizione;• mancata considerazione di pagamenti

di imposta, regolarmente eseguiti;• mancanza di documentazione succes-

sivamente sanata (non oltre i terminidi decadenza);

• sussistenza dei requisiti per fruire dideduzioni, detrazioni o regimi agevo-lativi precedentemente negati;

• errore materiale del contribuente fa-cilmente riconoscibile dall’amministra-zione.

L’annullamento può essere effettuato anche inpendenza di giudizio, e anche se sono scaduti itermini per il ricorso del contribuente o se ilcontribuente ha presentato ricorso e questo èstato respinto per motivi formali (inammissibi-lità, improcedibilità, ecc.) con sentenza passa-ta in giudicato.

AUTOTUTELA

ANNULLAMENTODEGLI ATTI ILLEGITTIMIDA PARTE DELL’UFFICIO

CHE LI HA EMESSI

D’UFFICIO

SU ISTANZADEL CONTRIBUENTE

Annullamentoanche

degli atticonsequenziali

restituzionedelle somme

indebitamenteriscosse

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Nel caso in cui sulla questione si è for-mato un giudicato sostanziale (se, cioè, ilcontribuente ha impugnato l’atto e i giudicitributari, con decisione non più revocabile,hanno dato ragione all’amministrazione),l’annullamento è possibile soltanto per mo-tivi di illegittimità del tutto diversi da quelliesaminati e respinti dai giudici.

L’annullamento dell’atto illegittimo com-porta automaticamente l’annullamento de-gli atti ad esso consequenziali (ad es., l’an-nullamento di un avviso di accertamentoinfondato comporta l’annullamento dellaconseguente iscrizione a ruolo e delle rela-tive cartelle di pagamento) e l’obbligo direstituzione delle somme riscosse.

Che cosa deve fare il contribuente

L’annullamento dell’atto, come già chia-rito, potrà avvenire sia per iniziativa dellostesso ufficio che lo ha emanato sia sudomanda del contribuente.

L’istanza non è soggetta al rispetto diforme particolari: sarà sufficiente, adesempio, trasmettere all’ufficio competen-te (eventualmente inviandola, per cono-scenza, anche all’Ufficio per le relazionicol pubblico) una semplice memoria incarta libera contenente un’esposizione sin-tetica dei fatti corredata dalla documen-tazione idonea a comprovare le tesi so-stenute. Qualsiasi atto idoneo a ledere gliinteressi del contribuente può essere og-getto di riesame.

Annullamento delle cartelle emessedai Centri di servizio

Per queste cartelle il contribuente,indipendentemente dall’eventuale impu-gnativa, può presentare documentata

istanza, in carta libera, di annullamen-to totale o parziale delle cartelle, allostesso Centro di servizio che le ha emes-se, ovvero all’ufficio delle entrate o delleimposte dirette competenti per territo-rio; in tale ultima ipotesi i suddetti uf-fici sono tenuti, in base alla Circolare258/98, a trasmettere sollecitamentel’istanza al Centro di servizio, per l’even-tuale adozione dei provvedimenti di suacompetenza. Nel caso di invio dell’istan-za ad un Centro di servizio od altro uffi-cio incompetente, questi devono tra-smetterla al competente Centro di ser-vizio, dandone comunicazione al contri-buente.

I Centri di servizio sono tenuti adassicurare un puntuale e celere esamedelle istanze di autotutela prodotte daicontribuenti, per evitare una dispendio-sa ed infruttuosa attività contenziosa,con prevedibile soccombenza dell’Ammi-nistrazione.

In particolare se l’istanza delcontribuente è stata prodottamentre ancora non sono scadu-ti i termini di impugnativa, iCentri di servizio hanno l’obbli-go di adottare e comunicare alcontribuente gli eventuali prov-vedimenti di annullamento, to-tale o parziale, del ruolo primadella scadenza dei suddetti ter-mini, in modo da evitare l’even-tuale instaurazione del procedi-mento contenzioso su motivi diillegittimità dell’atto, dei qualila stessa Amministrazione rico-nosce l’oggettiva sussistenza.

Se il provvedimento di auto-tutela comporta l’annullamentoparziale della iscrizione a ruo-

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lo, i Centri di servizio devono comuni-care tempestivamente anche l’ammon-tare delle maggiori imposte e del mag-gior contributo che restano dovuti, non-

ché delle connesse sanzioni, per consen-tire al contribuente, in tempo utile, di av-valersi delle agevolazioni descritte nelparagrafo successivo.

I casi in cui, a seguito di atti ille-gittimi o infondati dell’amministrazio-ne, è stata richiesta l’applicazione del-

l’autotutela, possono essere segnalatianche all’Ufficio Centrale per l’informa-zione del contribuente.

In base alla legge l’amministrazione non è obbligata a provvedere sull’istanza dell’interessato e nep-pure a darvi risposta; la mancata risposta non determina un caso di silenzio-rifiuto impugnabile difronte al TAR o alla Commissione tributaria. Tuttavia, se l’Ufficio non risponde, il contribuente puòrivolgersi alla competente Direzione regionale o compartimentale che, come abbiamo visto, può proce-dere in via sostitutiva all’annullamento dell’atto illegittimo, in caso di “grave inerzia” dell’Ufficio chelo ha emanato.

Attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell’amministrazione che potrebbe anche nonarrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario (v. oltre, capitolo 12).

2. Quando è possibile ridurre la pretesadel fisco (la “definizione agevolata”)

ome vedremo più avanti, larecente riforma del conten-zioso, nell’obiettivo di ri-durre il sovraccarico di ri-C

corsi e scoraggiare le liti aventiscopi puramente dilatori, ha resoil ricorso più costoso - obbligando,in molti casi, a munirsi di un di-fensore - e più rischioso, preveden-do la possibilità della condanna allespese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevo-no avvisi di accertamento relativialle imposte sui redditi, di regi-stro, successioni e Iva, fondati sudati e valutazioni difficilmentecontrastabili, sorge quindi l’inte-resse ad evitare i rischi di una lite:specie se si considera che con la

rinuncia al ricorso è possibile ottenere unariduzione delle sanzioni.

L’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 pre-vede la riduzione ad un quarto delle san-zioni irrogate dagli uffici con gli avvisi diaccertamento non impugnati per le viola-zioni concernenti il tributo e per quellerelative al contenuto delle dichiarazioni.La misura delle sanzioni non può essereinferiore ad un quarto dei minimi previstidalla legge per le violazioni più gravi rela-tive a ciascun tributo.

In caso di cumulo delle sanzioni deri-vante dall’applicazione delle regole sullacontinuazione delle violazioni, si appliche-rà una sanzione unica solo per le violazioniespressamente indicate nell’atto di conte-stazione o nel provvedimento di irrogazionedelle sanzioni. Es.: se nell’atto di contesta-

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zione sono indicate violazioni relative a piùperiodi d’imposta ma riferite alle sole im-poste dirette, la regola del cumulo si appli-cherà solo alle imposte dirette, anche se leviolazioni interessano altri tributi.

La riduzione compete a condizione cheil contribuente:• rinunci ad impugnare l’avviso di accer-

tamento;• rinunci a presentare istanza di accerta-

mento con adesione;• provveda a pagare, entro il termine di

proposizione del ricorso, le somme com-plessivamente dovute tenendo contodelle riduzioni. L’acquiescenza del con-tribuente per quanto riguarda i contri-buti previdenziali, i reati tributari e gliulteriori accertamenti, ha gli stessi ef-fetti previsti per il concordato ed espo-sti nel paragrafo 4.

Versamenti delle imposte dirette

Il versamento delle somme dovute perle imposte dirette si effettua con il mo-

dello F24 utilizzando gli appropriati codi-ci-tributo.

Le somme dovute possono essere versa-te, oltre che in unica soluzione, ancheratealmente in un massimo di otto ratetrimestrali di pari importo ovvero in dodicirate trimestrali, sempre di pari importo, sele somme dovute superano i cento milioni;per le rate successive alla prima (gravatedegli interessi legali del 2,5%) il contribuen-te è tenuto a prestare garanzia secondo unadelle forme previste dalla legge (titoli distato o garantiti dallo stato, fidejussionebancaria o polizza assicurativa fidejussoria)per il periodo della rateazione aumentato diun anno.

Versamenti delle imposte indirette

Questi versamenti possono essere ese-guiti presso qualsiasi concessionario, bancao ufficio postale, utilizzando il mod. F23 eindicando i codici-tributo riportatinell’avviso di accertamento invia-to dall’ufficio finanziario.

3. Come correggerei propri errori (il “ravvedimento”)

n base alle norme sul c.d. “ravvedi-mento” è possibile regolarizzare,entro precisi limiti di tempo, le omis-sioni e le irregolarità commesseI

beneficiando della riduzione delle sanzio-ni amministrative.

Quando non è possibile

Il ravvedimento operoso non e con-sentito:

• quando la violazione è statagià constatata dall’ufficio oente impositore;

• quando sono iniziati accessi,ispezioni e verifiche. In questicasi l’esclusione del ravvedi-mento non è totale ma è limi-tata ai periodi ed ai tributi chesono oggetto di controllo;

• quando sono iniziate altre at-tività amministrative di ac-

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certamento (notifica di inviti a compa-rire, richieste di esibizione di documen-ti, invio di questionari, ecc.) formalmen-te comunicate all’autore o ai soggettisolidalmente obbligati. Non sono di osta-colo al ravvedimento indagini di altrotipo, quali quelle di natura penale.

Come si applica il ravvedimento inmateria di imposte dirette

Violazioni relative al pagamento dei tri-buti. L’omesso o insufficiente pagamentodelle imposte dovute a titolo di acconto odi saldo in base alla dichiarazione, nonchél’omesso o insufficiente versamento delleritenute alla fonte operate dal sostituto diimposta, possono essere regolarizzati ese-guendo spontaneamente il pagamento del-l’imposta dovuta, degli interessi moratori(calcolati al tasso legale attualmente del2,5% annuo - dal giorno in cui il versamen-

to avrebbe dovuto essere effettua-to a quello in cui viene effettiva-mente eseguito) e della sanzionein misura ridotta.

In particolare la prevista san-zione del 30% viene ridotta:• ad 1/8, ossia al 3,75%, se il

pagamento viene eseguito en-tro 30 giorni dalla data dellasua commissione;

• ad 1/6, ossia al 5%, se il pa-gamento viene effettuato conritardo superiore ai 30 giornima entro il termine di presen-tazione della dichiarazione re-lativa all’anno in cui la viola-zione è stata commessa.Per la regolarizzazione di que-

ste violazioni non è necessaria unadichiarazione integrativa.

N.B. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo chesono state eseguite tutte le incombenze richie-ste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pa-gamenti a titolo di imposta, interessi legali esanzione, il ravvedimento non è quindi valido.

Violazioni di natura formale - Errori edomissioni non incidenti sulla determina-zione e sul pagamento del tributo. Per leviolazioni di natura formale relative alladichiarazione, quali ad esempio:• l’omessa o errata indicazione dei dati

rilevanti per l’individuazione del con-tribuente o del suo rappresentantelegale,

• la redazione della dichiarazione sumodelli non conformi agli stampatiministeriali,

• la mancata o errata compilazione diquadri della dichiarazione previsti perl’indicazione di elementi non rilevantiai fini della determinazione del tribu-to,è consentita la regolarizzazione, sen-

za alcuna sanzione, se viene presentatauna dichiarazione integrativa entro tre mesidalla data di scadenza del termine fissatoper la presentazione della dichiarazioneoggetto di ravvedimento.

Se la dichiarazione integrativa-sostitu-tiva viene presentata successivamente ai tremesi e comunque entro il termine stabilitoper la presentazione della dichiarazione del-l’anno successivo, la regolarizzazione com-porta il pagamento della sanzione nella mi-sura ridotta ad un sesto del minimo.

Così ad esempio:- se le violazioni riguardano il contenu-

to della dichiarazione dei redditi lasanzione dovuta è di L. 83.333, pariad un sesto della sanzione minima pre-vista di L. 500.000;

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- se le violazioni riguardano il contenu-to della dichiarazione dei sostituti d’im-posta la sanzione ammonta a L.166.666, pari ad un sesto della san-zione minima prevista di L. 1.000.000.

UNIC0 98: errori formali sanabili entro30 giorni dalla richiesta dell’ufficio. Unaspeciale sanatoria è prevista per i contri-buenti che hanno commesso irregolaritàformali nelle dichiarazioni dei redditi pre-sentate nel 1998. E’ infatti stabilito chenei casi di omissioni ed errori relativi alledichiarazioni dei redditi presentate nel1998, modello Unico 98 compreso, non siapplicano le sanzioni se il contribuente liregolarizza entro 30 giorni dall’invito del-l’ufficio. La regolarizzazione senza pagarealcuna sanzione è concessa a condizione chesi tratti di omissioni o errori che non inci-dono sul tributo e che non comportanol’omessa o infedele dichiarazione. Sono per-ciò sanabili le infrazioni relative al conte-nuto della dichiarazione quali, ad esempio:• l’omessa o errata indicazione di dati

rilevanti per individuare il contribuen-te o il suo rappresentante;

• la compilazione della dichiarazioni suun modello non conforme a quello ap-provato con decreto ministeriale;

• la mancata o errata compilazione diquadri della dichiarazione previsti perindicare dati non rilevanti ai fini delladeterminazione delle somme dovute.

Violazioni di natura sostanziale - Erro-ri ed omissioni incidenti sulla determina-zione e sul pagamento del tributo. Gli er-rori o le omissioni relativi alle dichiara-zioni validamente presentate (compresequelle presentate con ritardo non superio-re a trenta giorni) possono essere regola-

rizzati presentando una dichiarazione in-tegrativa entro il termine stabilito per lapresentazione della dichiarazione dell’an-no successivo. Entro lo stesso termine deveessere eseguito il pagamento del tributo odel maggior tributo dovuto e dei relativiinteressi (calcolati al tasso legale del 2,5%annuo con maturazione giorno per gior-no) e la sanzione ridotta ad un sesto delminimo previsto.

Sono suscettibili di regolarizzazione:a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede

di liquidazione delle imposte dovute aisensi dell’art. 36-bis e 36-ter del DPRn. 600/73 quali: errori materiali e dicalcolo nella determinazione degli im-ponibili e delle imposte, indicazione inmisura superiore a quella spettante didetrazioni di imposta di oneri deducibilio detraibili, di ritenute di acconto e dicrediti di imposta. In questi casi la re-golarizzazione comporta il pagamentodella sanzione ridotta al 5%(pari ad 1/6 del 30%) dellamaggiore imposta o della dif-ferenza del credito utilizzato,oltre al pagamento del tribu-to dovuto e degli interessi cal-colati al tasso legale del 2,5%annuo con maturazione gior-no per giorno;

b) gli errori e le omissioni checonfigurerebbero la violazionedi infedele dichiarazione, comenell’ipotesi di omessa o errataindicazione di redditi, l’erratadeterminazione di redditi,l’esposizione di indebite detra-zioni d’imposta o di indebitededuzioni dell’imponibile. Intali ipotesi la regolarizzazio-ne spontanea comporta il pa-

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gamento della sanzione ridotta al16,66% (pari ad 1/6 della sanzioneminima prevista del 100%) della mag-giore imposta dovuta o della differen-za di credito spettante oltre al paga-mento del tributo dovuto e dei relativiinteressi.Nei casi in cui si intendano regolariz-

zare contestualmente errori ed omissioniindicate ai precedenti punti a) e b), deveessere presentata un’unica dichiarazioneintegrativa ed effettuato il pagamentodelle somme complessivamente dovute; inquesto caso le misure delle sanzioni ridot-te (5 e 16,66%) saranno rapportate ai ri-spettivi maggiori tributi o minori creditispettanti.

Presentazione della dichiarazione conritardo non superiore a trenta giorni. Se ladichiarazione è presentata con ritardo nonsuperiore a trenta giorni, la violazione può

essere regolarizzata eseguendospontaneamente entro lo stessotermine il pagamento di una san-zione di L. 62.500, pari ad 1/8 diL. 500.000, ferma restando l’ap-plicazione delle sanzioni relativealle eventuali violazioni riguardan-ti il pagamento dei tributi, qua-lora non regolarizzate secondo lemodalità illustrate nei precedentiparagrafi.

Ravvedimentoin materia di IVA

Omesso o insufficiente versa-mento dell’imposta risultante dalladichiarazione. Le violazioni degliobblighi relativi all’omesso o in-sufficiente pagamento dell’impo-

sta, anche in acconto, risultante dalla di-chiarazione annuale o dalle liquidazioniperiodiche possono essere regolarizzateeseguendo spontaneamente entro i termi-ni stabiliti il pagamento dell’imposta odella differenza di imposta dovuta, degliinteressi (calcolati al tasso del 5% annuodal giorno successivo a quello in cui il ver-samento avrebbe dovuto essere effettua-to) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del30% viene ridotta:- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il paga-

mento viene eseguito entro 30 gior-ni dalla data in cui l’infrazione è sta-ta commessa;

- ad 1/6, ossia al 5%, se il pagamentoviene effettuato con ritardo superioreai 30 giorni ma entro il termine di pre-sentazione della dichiarazione relativaall’anno nel corso del quale la viola-zione è stata commessa (ad esempio,un omesso versamento riguardante ladichiarazione per l’anno 1998, presen-tata nel 1999, può essere sanato neltermine di presentazione della dichia-razione relativa a quest’ultimo anno,da presentarsi nel 2000).Per i contribuenti trimestrali tenuti a

maggiorare le somme da versare dell’1,50%,gli interessi legali e la sanzione ridottavanno calcolati sulla base dell’importocomprensivo di tale maggiorazione.

Per la regolarizzazione di queste viola-zioni non è necessario presentare una di-chiarazione integrativa.

Violazioni di carattere formale. Per leviolazioni di natura formale relative adomissioni o errori che non incidono sulladeterminazione o sul pagamento del tri-buto la regolarizzazione entro tre mesi dalla

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commissione della violazione comportal’inapplicabilità di sanzioni; decorso il ter-mine di tre mesi il ravvedimento è sempreconsentito entro il termine stabilito per lapresentazione della dichiarazione relativaall’anno nel corso del quale la violazione èstata commessa, con il pagamento spon-taneo della sanzione, pari ad un sesto delminimo previsto.

La correzione di errori od omissioni ri-guardanti il contenuto della dichiarazioneannuale comporta la presentazione di unadichiarazione integrativa.

Rientrano fra le violazioni di naturaformale quelle relative alla mancata pre-sentazione delle dichiarazioni di inizio,variazione o cessazione di attività o la loropresentazione con indicazioni incompleteo inesatte tali da non consentire l’indivi-duazione del contribuente o dei luoghi incui è esercitata l’attività o in cui sonoconservati libri, registri, scritture e docu-menti; anche in questi casi la sanzione èinapplicabile se entro tre mesi viene pre-sentata la dichiarazione precedentemen-te omessa o una dichiarazione rettificati-va di quella presentata. Se invece il pre-detto adempimento avviene oltre tale ter-mine, ma entro quello stabilito per la pre-sentazione della dichiarazione relativa al-l’anno nel corso del quale la violazione èstata commessa, la regolarizzazione com-porta il pagamento della sanzione di L.166.666, pari ad un sesto del minimo pre-visto di L. 1.000.000.

Violazioni di natura sostanziale: infe-dele dichiarazione. E’ consentita la possi-bilità di integrare o correggere una dichia-razione infedele, purché questa risulti va-lidamente presentata (compresa, quindi,quella presentata con ritardo non superio-

re a trenta giorni); la regolarizzazione deveessere effettuata entro il termine per lapresentazione della dichiarazione dell’an-no successivo.

Per tale ipotesi occorre ripresentare unadichiarazione integrativa di quella origi-naria dalla quale risulti una maggiore im-posta dovuta o un minore credito spet-tante. La regolarizzazione comporta, oltreal versamento dell’imposta dovuta o delminor credito corrispondente all’integra-zione e egli interessi del 5% che vannocalcolati sul tributo regolarizzato con de-correnza dal giorno della commessa viola-zione e fino al giorno in cui viene pagatal’imposta, il versamento della sanzione del16,66% della maggiore imposta o del mi-nore credito pari ad 1/6 della sanzioneminima del 100%.

Qualora l’integrazione consista in unminor credito d’imposta questo può anchenon essere versato se è stato richiesto arimborso con la dichiarazione ori-ginaria e non sia stato ancora ero-gato al momento della regolariz-zazione o se computato nell’annosuccessivo non sia stato riporta-to nella dichiarazione successiva.

Omessi versamenti per errorimateriali o di calcolo. La corre-zione di errori (materiali o di cal-colo) rilevabili da parte dell’Am-ministrazione Finanziaria in sededi controllo automatizzato delladichiarazione annuale può essereregolarizzata, entro il termine dipresentazione della dichiarazionerelativa all’anno successivo, conil versamento della maggiore im-posta o del minore credito, deirelativi interessi moratori del 5%

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e della sanzione ridotta pari al 5% (unsesto del 30%); in questi casi non è ne-cessario presentare una dichiarazione in-tegrativa essendo l’irregolarità riscontrabiled’ufficio.

Omessa presentazione della dichiara-zione annuale. Se la dichiarazione annua-le viene presentata con un ritardo non su-periore a trenta giorni rispetto al terminedi scadenza naturale, l’inadempimento puòessere regolarizzato con il pagamento dellasanzione ridotta pari a L. 62.500, corri-spondente ad 1/8 del minimo previsto diL. 500.000.

Qualora siano dovute somme a titolodi imposta, l’inadempimento potrà essereregolarizzato con i criteri indicati al para-grafo relativo agli omessi versamenti.

Omessa fatturazione e/o registrazionedi operazioni imponibili. Le violazioni re-

lative all’omessa fatturazione oall’emissione di fatture senza in-dicazione d’imposta o con l’indi-cazione di un’imposta inferiore,nonché le violazioni per l’omessaregistrazione di operazioni impo-nibili o la registrazione con indi-cazioni inesatte tali da compor-tare un’imposta inferiore, posso-no essere regolarizzate in corsod’anno o entro il termine di pre-sentazione della dichiarazioneannuale con il versamento dellasanzione ridotta al 16,66% del-l’imposta relativa all’operazionenon documentata e comunque noninferiore a L. 166.666 (pari ad 1/6 della sanzione minima previstadel 100% dell’Iva relativa con unminimo di L. 1.000.000).

Se la fatturazione o la registrazione tar-diva vengono eseguite nello stesso mese otrimestre di competenza, in relazione allaliquidazione periodica, non è dovuta alcunasanzione; se la violazione non ha dato luo-go al mancato versamento del tributo, per-manendo una posizione creditoria, il ravve-dimento si perfeziona con il pagamento dellasanzione ridotta come sopra indicata. Se,invece, la violazione ha comportato unmancato versamento di imposta occorre re-golarizzare sia la c.d. violazione prodromica(omessa o irregolare fatturazione e/o re-gistrazione) sia la violazione indotta(omesso versamento). In tale ipotesi, ol-tre al versamento della sanzione di cui siè detto, devono essere eseguiti i pagamentidell’imposta non versata, degli interessilegali maturati dal giorno successivo aquello in cui l’imposta avrebbe dovuto es-sere versata fino a quello in cui viene ef-fettivamente pagata e della sanzione parial 5% dell’imposta oggetto di regolarizza-zione (pari ad un sesto del 30%).

Il ravvedimento in materia di impostadi registro, successioni e donazioni,

Invim, ipotecaria e catastale

Omessa richiesta di registrazione o dipresentazione della domanda. Le violazio-ni relative all’omissione della richiesta diregistrazione o della presentazione di attio denunce possono essere regolarizzateentro trenta giorni dal termine di scaden-za previsto con il versamento della san-zione ridotta ad 1/8 del minimo del 120%purché la violazione non sia stata consta-tata e, comunque, prima di accessi, ispe-zioni, verifiche. Entro lo stesso terminel’interessato, se si tratta di tributo au-toliquidabile deve versare la sanzione

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FATTISPECIE

1. Omessi o carenti versamenti di imposte e/oritenute dichiarate

2. Errori formali (che NON INCIDONO nella de-terminazione del reddito) relativi al contenu-to della dichiarazione

3. Errori ed omissioni che INCIDONO nella de-terminazione del redditoA. Errori rilevabili in sede di applicazionedell’art.36 bis DPR 600/73 (errori di calcoloecc.) che hanno determinato un minor versa-mento diversi da quelli indicati al punto 1B. Errori rilevabili in sede di accertamento(omessa e/o errata indicazione di redditi) chehanno determinato un minor versamento, e/oun maggior credito4. Omessa presentazione nei termini della di-chiarazione

PRESENTAZIONEDI DICHIARAZIONE

INTEGRATIVAVERSAMENTI DA EFFETTUARE

Imposta, interessi (commisurati all’imposta e al tasso legale, calco-lati giorno per giorno) sanzione 3,75% (se entro 30 gg.) o del 5%(entro 1 anno)NESSUNO, se la dichiarazione corretta viene presentata entro 3 mesi;sanzione di 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene entro iltermine previsto per la dichiarazione relativa all’anno in cui è stataprodotta la dichiarazione da correggere

Imposta, interessi, sanzione 5% (1/6 della sanzione ordinaria del30%); la regolarizzazione deve avvenire entro 1 anno

Imposta o minor credito, interessi, sanzione 16,66%; la regolarizza-zione deve avvenire entro 1 anno

Entro 1 mese con pagamento di:A) L. 62.500 se le imposte sono state regolarmente versate, se ladichiarazione si chiude a credito oppure se l’imposta a debito èinferiore o uguale a L. 417.000B) 3,75% imposta dovuta + imposta + interessi, negli altri casi

GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTENEL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

No

Sì*

* in questo caso non si tratta di dichiarazione integrativa, ma della dichiarazione originaria presentata in ritardo

ridotta, il tributo dovuto nonché gli in-teressi al tasso del 5% con maturazionegiorno per giorno, e presentare l’atto perla registrazione.

Il ravvedimento può essere effettuatocon le stesse modalità anche entro un annodalla violazione, però con la sanzione ri-dotta ad 1/6 del minimo del 120%.

Nell’ipotesi in cui la liquidazione deltributo deve essere effettuata dall’ufficioil ravvedimento si articola in due fasi:• entro il termine massimo di un anno

e sempreché non sussistano causeostative, l’interessato deve presen-tare l’atto o la denunci a per la regi-strazione;

• i pagamenti devono essereeseguiti entro il termine disessanta giorni dalla notifica-zione dell’avviso contenente laliquidazione dell’imposta do-vuta degli interessi legali ma-turati dalla data della viola-zione fino a quella del ravve-dimento nonché della sanzio-ne nella misura ridotta, parial 15% dell’imposta (o al 20%,se l’atto o la denuncia sonopresentati oltre un mese maentro un anno dal termine pre-visto). Un eventuale mancatopagamento nel termine di ses-

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santa giorni rende inefficace la regola-rizzazione e obbliga l’ufficio ad appli-care la sanzione nella misura intera.

Insufficiente dichiarazione di valore. E’possibile presentare una dichiarazione in-tegrativa di valore precedentemente di-chiarato in misura inferiore al dovuto. Intal caso, poiché non è prevista l’autoliqui-dazione dell’imposta complementare daparte dell’interessato, la procedura di re-golarizzazione si articola in due fasi:• entro un anno e sempreché non sussi-

stano cause ostative, va presentata unadichiarazione integrativa di valore informa libera allo stesso ufficio pressocui è stato registrato l’atto contenen-te l’insufficiente dichiarazione;

• entro il termine di cui all’art. 76, com-ma 1-bis del DPR n. 131/86, l’Ufficionotifica apposito atto contenente leliquidazioni della maggiore imposta

dovuta, degli interessi maturati fino algiorno in cui è stata effettuata l’inte-grazione di valore, nonché della san-zione nella misura di 1/6 del minimo,pari al 16,66%.Il mancato pagamento nel termine in-

dicato nell’avviso di liquidazione rendeinefficace la regolarizzazione e obbliga l’uf-ficio a procedere alla rettifica del valoredichiarato con applicazione della sanzio-ne in misura intera.

Pagamenti tardivi. Nell’ipotesi di man-cato pagamento di un tributo o di una suafrazione nel termine previsto l’infrazionepuò essere regolarizzata spontaneamentecon il versamento della sanzione ridotta:• ad 1/8 ossia al 3,75%, se la regolariz-

zazione avviene entro trenta giornidalla violazione;

• ad 1/6, ossia al 5%, se avviene entroun anno dalla violazione.

IL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

Chi puòutilizzarlo

Modalitàdi pagamento

Errori e/o omissionisanabili

Tutti i contribuenti (persone fisichee/o giuridiche, sostituti d’imposta)

SANZIONE MOD. F 23TRIBUTO E INTERESSI MOD. F24

1. Omessi, carenti versamenti di impostee/o di ritenute dichiarate

2. Errori formali che non incidono nelladeterminazione del reddito

3. Errori che incidono nella determinazio-ne del reddito (rilevabili in sede di art.36bis DPR 600/73 e/o in sede di accerta-mento

4. Omessa presentazione nei termini delladichiarazione

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Omessa presentazione della dichiara-zione di successione. Se la dichiarazionedi successione viene presentata entro itrenta giorni successivi al termine previ-sto, questa infrazione può essere regola-rizzata con il pagamento della sanzioneridotta al 15% pari ad 1/8 della sanzioneminima del 120%; se la regolarizzazioneavviene entro un anno dalla data di sca-denza della presentazione della dichiara-zione la sanzione è ridotta al 20% pari ad1/6 del minimo.

Trattandosi di una imposta non autoli-quidabile da parte del contribuente il rav-vedimento si articola in due fasi, analoga-mente a quanto chiarito in precedenza perla insufficiente dichiarazione di valore.

Se l’omissione riguarda una dichiara-zione per la quale non è dovuta impostadi successione il ravvedimento può essereeffettuato entro tre mesi senza alcun ver-samento oppure entro un anno con il pa-gamento della sanzione di L. 83.333, pariad 1/6 del minimo di L. 500.000.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute atitolo di sanzioni a seguito di ravvedimentova eseguito mediante versamento direttoal concessionario della riscossione o dele-ga irrevocabile alla banca o all’ufficio po-stale utilizzando il Modello F23 e indican-do gli appropriati codici-tributo e gli altricodici e causali.

Sui modelli di versamento va indicato:• il codice dell’Ufficio finanziario com-

petente a rilevare la violazione ogget-to di ravvedimento;

• la causale “SZ - sanzioni pecuniariein materia di imposte dirette ed in-dirette”;

• nello spazio riservato agli estremi del-l’atto, I’anno cui si riferisce la violazio-ne stessa; se questa si riferisce al perio-do d’imposta non coincidente con l’an-no solare deve essere indicato il primodei due anni nella forma AAAA (es.:1998);

• l’importo da versare espresso in migliaiadi lire con arrotondamento alle mille liresuperiori se le ultime tre cifre superanole cinquecento lire e a quelle inferiorinel caso contrario;

• il codice della regione cui devono afflu-ire le sanzioni relative all’addizionaleregionale Irpef e all’Irap, nello spaziocontrassegnato dalla voce “codice de-stinatario”Nei casi in cui sono dovuti tributi e in-

teressi, questi vanno versati utilizzando ilmodello F24 per le imposte sui redditi l’Ivae le relative imposte sostitutive, e il Mod.F23 per l’imposta di registro e gli altri tri-buti indiretti.

Gli interessi a tasso legale de-vono essere pagati cumulativamen-te al tributo a cui si riferiscono;nel caso in cui il tributo sia statogià pagato gli interessi ancora do-vuti sono versati utilizzando il co-dice del tributo cui si riferiscono.

Il versamento dei tributi, degliinteressi e delle sanzioni può esse-re effettuato presso un qualsiasiconcessionario della riscossione,sportello bancario o postale, indi-pendentemente dal domicilio fisca-le del contribuente.

Presentazione della dichiara-zione integrativa. Nel caso in cuiè previsto l’obbligo di dichiarazio-ne integrativa, questa deve esse-

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re presentata ad un ufficio postale:• indicando sulla busta la dicitura “Di-

chiarazione integrativa per ravvedimen-to modello …”;

• utilizzando, anche in fotocopia, i mo-delli di dichiarazione approvati per l’an-no di riferimento;

• riproducendo integralmente il contenu-to della dichiarazione originaria, ov-viamente rettificato, tenendo contodelle correzioni o integrazioni oppureindicando le sole correzioni o integra-

zioni che si intendono apportare rispet-to alla dichiarazione originaria;

• riportando nel frontespizio della dichia-razione integrativa la dicitura “Dichia-razione integrativa per ravvedimento aisensi dell’art. 13, comma …” ovverobarrando l’apposita casella “Integrati-va”, riportata nel frontespizio, se vie-ne utilizzato il modello UNICO.

Anche in questo caso devono essereutilizzati i codici-tributo appropriati.

4. Come fare pace con il fisco- il concordato e la conciliazione

l concordato e la concilia-zione giudiziale sono duestrumenti istituiti per con-sentire al contribuente diI

prevenire le vertenze con il fi-sco o di chiuderle dopo che sonoiniziate. In particolare, con ilconcordato (detto anche, in ter-mini tecnici, “accertamento conadesione”) si può patteggiarel’imponibile quando si è ricevu-to un accertamento o anche pri-ma di averlo ricevuto, quandosi è subito un controllo da par-te dell’amministrazione; con laconciliazione si può mettere finea una controversia già avviatapresso la Commissione tributa-ria provinciale, evitando le lun-gaggini e le spese dei vari gradidi giudizio. Entrambi, concorda-to e conciliazione, possono es-sere proposti sia dal contribuen-te che dal fisco.

Vediamo, in sintesi, quali sono i van-taggi offerti dai due istituti.

Con il concordato:

• si chiude totalmente la controversia(l’amministrazione non può fare al-tri accertamenti sull’imponibile con-cordato se non in certi casi tassati-vamente determinati);

• è esclusa la punibilità dei reati tri-butari, tranne quelli più gravi;

• le sanzioni sono ridotte a un quartodel minimo previsto dalla legge.

Con la conciliazione giudiziale:

• è possibile anche una chiusura par-ziale della controversia;

• si possono definire anche le contro-versie riguardanti il rimborso delleimposte già pagate;

• le sanzioni sono ridotte ad un terzodelle somme irrogate.

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93Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Il concordatoPer quali imposte

è ammesso il concordato

Possono essere “concordate” tutte le piùimportanti imposte dirette e indirette:

Imposte dirette:• Irpef• Irpeg• Ilor• Irap• Contributo straordinario per l’Europa• Imposta sul patrimonio netto delle

imprese• Imposte sostitutive sulla rivalutazione

dei beni delle imprese• Imposta sostitutiva su riserve o fondi

in sospensione

Imposte indirette:• Iva• Imposta sulle successioni e donazioni• Imposta di registro• Imposta ipotecaria e catastale• Invim (ordinaria e decennale)• Imposta sostitutiva dell’Invim• Imposta sostitutiva sulle operazioni di

credito• Imposta erariale di trascrizione• Addizionale regionale all’imposta

erariale di trascrizione• Imposta provinciale sull’immatricola-

zione di nuovi veicoli.

I casi pratici. I casi a cui più di frequentesi può applicare il concordato possonoriguardare:

LE STRADE PER EVITARE LA LITE

CONTRIBUENTE ENTRAMBIAMMINISTRAZIONE

INIZIATIVA

RavvedimentoAquiescenza con

agevolazioni

Concordato

Autotutela

Conciliazione giudiziale

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94 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• accertamento analitico ai fini delleimposte dirette con valutazioneinduttiva (maggiori ricavi, minori co-sti);

• accertamento del reddito complessivodelle persone fisiche sulla base di pre-sunzioni;

• accertamenti d’ufficio in caso di omessadichiarazione;

• accertamento analitico Iva con posteinduttive;

• accertamento induttivo imposte diret-te;

• accertamenti basati su coefficienti;• accertamenti basati su parametri o stu-

di di settore;• accertamenti in base al redditometro;• accertamenti basati su valutazioni

dell’Ute;• accertamenti riguardanti la qualifica-

zione del reddito (d’impresa, di lavoroautonomo di capitale, ecc.);

o a parenti e affini entro il quarto gra-do (o, in caso di società ed enti, ai pro-pri dipendenti). Si ricorda che entro ilquarto grado rientrano fratelli e sorelle,figli e genitori, nipoti, cognati ed altrifamiliari.

Il concordatoper le imposte dirette e per l’Iva

Chi può farlo, per quali casi. La possi-bilità di concordare è estesa a tutti i con-tribuenti (persone fisiche, società di per-sone, associazioni professionali, società dicapitali, enti), compresi i sostituti d’im-posta.

Il concordato si può utilizzare ancheper definire:• i periodi d’imposta per i quali erano

applicabili precedenti tipi di concor-dato (il cosiddetto “concordato di mas-sa” per il periodo 1987-1993 e il “con-cordato 1994”)

• gli accertamenti induttivi, gli accerta-menti sintetici basati sul cosiddettoredditometro, gli accertamenti fondatisui “coefficienti presuntivi”, sui para-metri o sugli studi di settore.

Gli effetti sui contributi e sui reati tri-butari. La definizione ha effetto sui con-tributi assistenziali e previdenziali, chehanno la stessa base imponibile di quelladelle imposte sui redditi. In pratica, il con-tribuente che concorda con il fisco dovràpoi regolarizzare la sua posizione anchecon gli enti previdenziali.

Ai maggiori contributi non vanno peròaggiunti interessi e sanzioni.

Il concordato non ha invece conse-guenze per quanto riguarda l’Iciap e pereventuali fini extratributari.

• accertamenti riguardanti laqualificazione di certe spese(pluriennali e no, promozionalio di rappresentanza, ecc.);

• accertamenti per i sostitutid’imposta in merito all’ammon-tare degli imponibili o allaquantificazione dei redditi innatura .

Quando ci si fa rappresentare.Il contribuente può farsi rappresen-tare da un procuratore, anche conun incarico speciale relativo soloal concordato. In questo caso laprocura deve essere conferita periscritto e la firma autenticata.

Non è necessaria l’autenticase la procura è fatta al coniuge

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95Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

La definizione esclude la punibilitàdella maggior parte dei reati tributari pre-visti dalla cosiddetta legge “manette aglievasori” (legge n. 516/82). In particolarenon sono punibili tutti i reati di naturacontravvenzionale, anche se commessi pri-ma dell’agosto ’97 (entrata in vigore dellenorme sul concordato). Restano punibiliinvece, i reati di omesso versamento delleritenute da parte dei sostituti di imposta(se il loro ammontare è pari o superiore a10 milioni) e quelli di frode fiscale (adesempio, l’emissione di fatture per opera-zioni inesistenti).

Gli effetti sull’Iva. La definizione delleimposte sui redditi ha effetto anche perl’imposta sul valore aggiunto quando l’ac-certamento riguarda voci che possano ri-ferirsi ad entrambe le imposte. Per esem-pio, un accertamento riguardante presta-zioni non dichiarate può avere effettisull’Iva dovuta dall’artigiano o dal profes-sionista. Viceversa, la definizione di unaccertamento riguardante ammortamentinon riconosciuti non assume rilevanza aifini dell’Iva.

E’ anche possibile utilizzare il concor-dato per definire contestazioni riguardan-ti solamente l’Iva senza riflessi sull’impo-sizione diretta, come nell’ipotesi di retti-fiche relative all’aliquota adottata oppureal regime di non imponibilità o di esen-zione applicato dal contribuente.

Gli eventuali accertamenti successivi alconcordato. L’accertamento definito con ilconcordato non può essere integrato omodificato dall’ufficio finanziario, a menoche successivamente non emergano nuovielementi che attestano un’evasionemacroscopica.

Devono però sussistere, contemporaneamente,le seguenti condizioni:• i nuovi elementi di conoscenza non dove-

vano essere conosciuti (né conoscibili) dal-l’ufficio finanziario al momento della defi-nizione;

• da questi elementi deve emergere un mag-gior reddito superiore al 50 per cento diquello definito;

• il maggior reddito deve comunque esserenon inferiore a centocinquanta milioni.

Un nuovo accertamento è inoltre pos-sibile in alcuni casi particolari riguardantile società di persone, le associazioni e leaziende coniugali:

• se la definizione ha riguardato esclu-sivamente i redditi di partecipazio-ne nei confronti di società di perso-ne ed associazioni professionali, ov-vero del coniuge dell’azienda coniu-gale non gestita in formasocietaria;

• se viene accertato un mag-gior reddito nei confrontidella società, associazione oazienda coniugale alla qualepartecipano soggetti che, li-mitatamente ai redditi diver-si da quelli di partecipazio-ne, hanno già definito la loroposizione individuale. Questiaccertamenti possono riguar-dare, perciò, soltanto il mag-gior reddito di partecipazio-ne attribuibile al socio, al-l’associato o al coniuge inconseguenza dell’accerta-mento effettuato nei con-fronti della società, associa-zione o azienda coniugale.

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96 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Un nuovo accertamento è possibile,infine, nei confronti di tutti i contribuen-ti, quando la definizione ha riguardato unaccertamento parziale.

Sanzioni. A seguito del concordato,le sanzioni per le violazioni concernen-ti i tributi oggetto di definizione e ilcontenuto delle dichiarazioni si appli-cano nella misura di un quarto del minino previsto dalla legge.

Si ricorda comunque che, in caso dicumulo delle sanzioni derivante dall’appli-cazione delle regole sulla continuazionedelle violazioni per ciascun tributo ogget-to dell’adesione sarà determinata una san-zione unica per tutte le violazioni ad essoriferite nell’ambito del periodo d’impostainteressato dalla definizione.

In tal caso, la continuazione assorbiràesclusivamente le sanzioni inerenti alle vio-lazioni “prodromiche” in rapporto di progres-

sione con quella più grave. Mag-giori delucidazioni su questo pun-to sono contenute nella circolare n189/E. Sono escluse dalla riduzio-ne le sanzioni applicate per gli er-

rori formali riscontrati in sede di liquidazio-ne delle dichiarazioni dei redditi ed Iva (inbase agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/72),ossia durante il primo controllo effettuatodai Centri di servizio e dagli Uffici Iva suqueste dichiarazioni, nonché le sanzioni peromessa incompleta o non veritiera rispostaalle richieste dell’Ufficio.

Scritture contabili. Il concordato, adifferenza di quanto venne a suo tempoprevisto per il cosiddetto concordato dimassa, non elimina l’obbligo di conserva-zione delle scritture e dei documenti con-tabili riguardanti l’annualità definita.

Le società di persone e le associazioniprofessionali. L’ufficio competente all’accer-tamento nei confronti delle società di per-sone o dell’associazione professionale effet-tua anche la definizione della quota di red-dito attribuibile ai soci o associati, con ununico atto ed in contraddittorio con ciascu-no di loro. L’amministrazione finanziaria èquindi tenuta a convocare, oltre al rappre-sentante legale, tutti i soci o associati.

I VANTAGGI DEL CONCORDATO

ACCERTAMENTO

SANZIONI

EFFETTI PENALI

Perde efficacia

1/4 del minimo

Copertura per i reati meno gravi

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97Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

La definizione può essere effettuata an-che solo da alcuni degli interessati (il sin-golo socio o associato può, quindi, defini-re la propria posizione a prescindere dallascelta della società o dell’associazione).

Nell’ipotesi in cui solo alcuni dei sog-getti interessati abbiano aderito all’accer-tamento, l’amministrazione provvederà anotificare, sulla base degli imponibili de-finiti, atti di accertamento sia ai soggettiche sono intervenuti al contraddittorio enon hanno aderito sia a quelli che, purconvocati, non sono intervenuti. In talcaso, non essendo applicabile la riduzioneprevista per l’accertamento con adesione,le sanzioni verranno irrogate nella misuraordinaria.

Quali sono gli Uffici competenti per ilconcordato. Sono competenti ad applica-re il concordato gli uffici delle entrate,nelle circoscrizioni in cui sono stati isti-tuiti. Nelle circoscrizioni in cui questi uf-

fici non esistono ancora, la competenzaspetta agli uffici delle imposte dirette(e, per gli accertamenti da loro notificati,agli Uffici Iva).

Se il concordato riguarda società dipersone, associazioni professionali, oaziende coniugali gestite in forma asso-ciata, l’ufficio competente all’accertamentocon adesione della società (o dell’associa-zione o dell’azienda) effettua anche la de-finizione del reddito attribuibile ai soci oagli associati, con unico atto e in con-traddittorio con loro, a prescindere dallaloro residenza.

Come si avvia il concordato. Il concor-dato può essere avviato dagli uffici finan-ziari o dal contribuente.

Nella prima ipotesi l’ufficio invia alcontribuente un invito a comparire”, aven-te unicamente carattere informativo, nelquale sono indicati i periodi di impostasuscettibili di accertamento, il

UFFICI DELLE ENTRATE

GLI UFFICI COMPETENTI AL CONCORDATO

UFFICI IMPOSTE DIRETTE

UFFICI IVA

Per le sole imposte dirette Per le imposte dirette e l’Iva

Oppure, dove non sono stati attivati:

Per la sola Iva

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98 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

giorno e il luogo dell’appuntamento, non-ché gli elementi rilevanti ai fini dell’ac-certamento.

Nel caso in cui il contribuente sia sog-getto all’applicazione dei coefficienti pre-suntivi, la richiesta di chiarimenti inviatadall’ufficio delle entrate o delle imposte di-rette vale anche come invito a comparire.

Il contribuente può attivare autono-mamente la procedura del concordatoquando ha ricevuto la notifica di un attodi accertamento non preceduto da un in-vito a comparire, presentando all’ufficiouna domanda in carta libera.

Si sottolinea che l’accertamento nondeve essere stato preceduto da un invi-to a comparire in quanto, se fosse statoinviato tale avviso, il contribuenteavrebbe già dovuto presentarsi pressol’ufficio per avviare la procedura di con-cordato.

Se non lo ha fatto, lascian-do cadere nel vuoto la propostadell’ufficio, non ha più la pos-sibilità di riproporlo.

La domanda, con l’indicazio-ne del recapito anche telefoni-co, deve essere presentata al-l’ufficio che ha emesso l’atto diaccertamento, mediante conse-gna diretta o a mezzo posta.L’ufficio, entro quindici giornidal ricevimento della domanda,invita, anche telefonicamente,il contribuente a comparire.

Un secondo caso in cui ilcontribuente può avviare di suainiziativa il procedimento diconcordato è quando sono statieffettuati nei suoi confronti ac-cessi, ispezioni o verifiche da

parte della Guardia di finanza o degliUffici dell’amministrazione finanziaria.In questo caso il contribuente, semprecon una domanda in carta libera pre-sentata con le stesse modalità può chie-dere all’Ufficio competente di formulareuna proposta di accertamento ai fini del-l’eventuale definizione.

Se lo ritiene opportuno, I’Ufficio in-vierà un invito per instaurare il contrad-dittorio con il contribuente.

Sospensione dei termini. Allo scopodi non danneggiare il contribuente cheha presentato la domanda di concorda-to, il termine per impugnare un atto diaccertamento presso la Commissione tri-butaria provinciale è sospeso per unperiodo di 90 giorni a decorrere dalladata di presentazione.

Il contribuente che entro questo ter-mine non riesce a mettersi d’accordo conl’ufficio non perde quindi la possibilitàdi ricorrere alla Commissione tributariaprovinciale.

Dalla data della domanda è sospesoper 90 giorni anche il termine per il pa-gamento dell’Iva (o della maggiore Iva)accertata.

Anche l’iscrizione a ruolo a titoloprovvisorio delle imposte accertate dal-l’Ufficio è effettuata, ricorrendone i pre-supposti, dopo la scadenza del terminedi sospensione.

AttenzioneE’ possibile chiedere il concordato e poi, se nonviene concluso, fare ricorso, ma non il contra-rio. Se, pertanto, il contribuente dopo aver ri-cevuto un avviso di accertamento presenta ri-corso alla Commissione tributaria, non può piùfruire del concordato.

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99Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

L’ufficio non è obbligato a inviare l’in-vito a comparire prima dell’accertamento,così come il contribuente non è obbligatoa rispondere alla convocazione: se non sipresenta, non è soggetto ad alcuna san-zione (quando poi arriverà l’atto di accer-tamento non potrà però prendere l’inizia-tiva di proporre il concordato).

Come si conclude il concordato. In casodi esito favorevole del contraddittorio, ilprocedimento si conclude con la redazio-ne di un atto, in doppia copia.

L’atto conclusivo del concordato deveindicare:• gli elementi e la motivazione del con-

cordato• le maggiori imposte, sanzioni e interes-

si dovuti a seguito della definizione• le altre somme eventualmente dovute

compreso il contributo al Servizio sa-nitario nazionale.

Come si perfeziona. Il concordato siperfeziona con il versamento delle sommerisultanti dall’accordo. Questo può essereeffettuato:• in unica soluzione, entro i venti giorni

successivi alla redazione dell’atto• in un massimo di otto rate trimestrali

di uguale importo, o in un massimo didodici rate trimestrali se le somme do-vute superano i cento milioni, dellequali la prima da versare entro il ter-mine di venti giorni dalla redazionedell’atto. Per le rate successive (grava-te degli interessi legali) è però neces-sario che il contribuente presti garan-zia secondo una delle forme previstedalla legge (titoli di stato o garantitidallo stato, fidejussione bancaria opolizza assicurativa fidejussoria).Entro i dieci giorni successivi al paga-

mento dell’intero importo o della prima ratail contribuente deve far pervenire all’uffi-

COSA SUCCEDE QUANDO L’UFFICIO INVIA UN INVITO A COMPARIRE

IL CONTRIBUENTE• può aderire all’invito e partecipare al contraddittorio con l’ufficio• può non dare seguito all’invito e attendere l’eventuale avviso di accertamento, riservan-

dosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria provinciale

COSA SUCCEDE QUANDO L’UFFICIO INVIA UN AVVISO DI ACCERTAMENTO

IL CONTRIBUENTE• può presentare direttamente ricorso alla Commissione tributaria provinciale• può presentare domanda di concordato all’ufficio che ha emesso l’atto (con sospensio-

ne per 90 giorni dei termini per il ricorso)• può fare acquiescenza, cioè rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento e versare,

entro il termine di proposizione del ricorso, le somme dovute, beneficiando della ridu-zione ad 1/4 delle sanzioni irrogate

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100 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

In ogni caso il valore definito a segui-to del contraddittorio fra l’ufficio ed il con-tribuente vincola l’ufficio solo per la defi-nizione dei tributi trattati.

Il concordato non può essere impugna-to dal contribuente e non può essere inte-grato o modificato dall’ufficio. Né l’ufficiotributario né il contribuente, in altri termi-ni, possono presentare una ulteriore conte-stazione per i rapporti tributari definiti.

Sono escluse adesioni parziali riguardantisingoli beni o diritti contenuti nello stessoatto, denuncia o dichiarazione.

L’atto non è divisibile, ai fini dell’accer-tamento con adesione, quando contiene di-sposizioni necessariamente connesse.

Se, invece, un atto contiene più dispo-sizioni che non derivano necessariamentele une dalle altre per la loro intrinseca natu-ra ciascuna di esse, se soggetta ad autono-ma imposizione, può formare oggetto didefinizione come se fosse un atto distinto.

Ad esempio è di regola un atto nondivisibile la denuncia di successione, men-tre sono divisibili le diverse compravenditeeventualmente contenute in un unico atto.

Sanzioni. Le sanzioni dovute per cia-scun tributo, a seguito del concordato, siapplicano nella misura di un quarto delminimo previsto dalla legge, con modalitàsimili a quelle previste per le imposte di-rette e per l’imposta sul valore aggiunto.

Uffici competenti. Competente per ilprocedimento di definizione delle impo-ste indirette è l’Ufficio delle entrate, sequesto è istituito. Altrimenti, la compe-tenza spetta agli Uffici del registro.

Come si avvia. Per l’avvio del concorda-to possono presentarsi due situazioni:

cio competente la quietanza (accompagna-ta, nei casi di rateazione, dalla documen-tazione relativa alla garanzia), dopodichépotrà ottenere dall’ufficio la consegna dellacopia dell’atto di adesione.

Nel momento in cui si perfeziona ilconcordato non ha più alcuna efficacial’eventuale avviso di accertamento ricevu-to in precedenza.

AttenzioneIn caso di mancato versamento delle sommerateizzate nei termini stabiliti l’amministrazio-ne finanziaria recupera le somme dovute attra-verso la cauzione o le garanzie prestate.

Come si versano le imposte. Il versamen-to deve essere effettuato, distintamente perciascun anno definito, presso qualsiasi con-cessionario della riscossione, banca o uffi-cio postale, utilizzando il mod. F24.

Il concordato per le altreimposte indirette

Oggetto del concordato. An-che se l’ipotesi tipica di concor-dato in materia di imposte indi-rette è quello in cui l’ufficio sti-ma il valore di un atto (per esem-pio, l’accertamento di maggiorvalore in caso di compravendita),è possibile arrivare al concordatoin tutti i casi in cui è attribuitoagli uffici un potere di accerta-mento.

La definizione ha effetto pertutti i tributi dovuti dal contri-buente, relativamente ai beni e aidiritti indicati in ciascun atto de-nuncia o dichiarazione che ha de-terminato l’accertamento.

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101Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Come si conclude. In caso di esitopositivo del contraddittorio, il procedi-mento di accertamento con adesione siconclude con la redazione da parte del-l’Ufficio di un atto in doppia copia con-tenente:• l’indicazione per ogni tributo degli ele-

menti su cui la definizione si fonda edella sua motivazione;

• la liquidazione delle maggiori imposte,sanzioni e interessi dovuti a seguitodella definizione.

Quando ci sono più interessati. La de-finizione delle imposte indirette, nellequali possono essere coinvolti più contri-buenti allo stesso titolo, può essere chie-sta ed ottenuta anche da uno solo degliobbligati.

In questi casi:• l’ufficio deve inviare l’invito a com-

parire a tutti gli obbligati, per con-sentire a ciascuno di parte-cipare al contraddittorio;

• la definizione chiesta e ot-tenuta da uno degli obbligatiestingue l’obbligazione tri-butaria nei confronti di tut-ti con conseguente perditadi efficacia dell’avviso di ac-certamento eventualmentegià notificato;

• la presentazione della do-manda di concordato, ancheda parte di un solo obbliga-to, comporta la sospensioneper un periodo di 90 giorni,per tutti i coobbligati, deltermini per l’impugnazione edi quelli per la riscossionedelle imposte in pendenza digiudizio.

a) nel caso in cui è stato notificato unavviso di accertamento, non precedu-to dall’invito a comparire, il contribuen-te può presentare all’Ufficio competen-te una domanda di concordato in cartalibera indicando il proprio recapito,compreso quello telefonico.La presentazione della domanda daparte del contribuente sospende per 90giorni sia i termini per l’impugnazionedell’atto davanti alla giurisdizione tri-butaria sia il pagamento delle sommedovute in pendenza del giudizio.

Attenzione: Non è consentita la presentazionedella domanda di concordato se il contribuenteha già impugnato l’atto davanti alla commis-sione tributaria provinciale.

L’Ufficio è tenuto, entro 15 giorni dal-la ricezione della domanda, a trasmet-tere al contribuente, anche mediantetelefono, l’invito a comparire.

b) nel caso in cui non è stato notificato unavviso di accertamento, il procedimen-to può essere iniziato dall’ufficio cheinvia al contribuente un invito a com-parire nel quale devono essere indicati:• gli elementi identificativi dell’atto,

della denuncia o della dichiarazio-ne cui si riferisce il rapporto tribu-tario per il quale si può arrivare alconcordato;

• il giorno e il luogo della compa-rizione;

• gli elementi rilevanti ai fini dell’ac-certamento.

L’invio della proposta di adesione non è obbliga-torio ma è lasciato alla valutazione degli uffici,che devono tenere conto anche delle proprie ca-pacità operative, soprattutto in prossimità dellascadenza dei termini per l’accertamento.

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102 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Come si perfeziona. La definizione siperfeziona con il versamento delle interesomme dovute o con il pagamento dellaprima rata e con la prestazione di idoneagaranzia.

In dettaglio il versamento delle som-me risultanti dalla definizione può essereeffettuato:• in unica soluzione entro i venti giorni

successivi alla redazione dell’atto diadesione;

• in otto rate trimestrali di uguale im-porto, o in un massimo di dodici ratetrimestrali se le somme dovute supe-rano i cento milioni, delle quali la pri-ma da versare entro il termine dei ven-ti giorni. Per le rate successive (grava-te degli interessi legali) è necessarioche il contribuente presti garanzia se-condo una delle forme previste dallalegge (titoli di stato o garantiti dallostato, fidejussione bancaria o polizza

assicurativa fidejussoria).

Dal momento del perfezionamentodel concordato non ha più alcuna effi-cacia l’eventuale avviso di accertamen-to emanato in precedenza.

Entro i dieci giorni successivi al paga-mento il contribuente deve far pervenireall’ufficio competente la quietanza e, neicasi di rateazione, la documentazione re-lativa alla garanzia in modo da ottenereda parte dell’ufficio la consegna della co-pia dell’atto di adesione.

In caso di mancato versamento dellesomme rateizzate nei termini stabiliti,l’amministrazione finanziaria recupera lesomme dovute presso chi ha garantito lacauzione o prestato la fidejussione.

Modalità di versamento. Le somme do-vute devono essere versate presso qualsi-asi concessionario, banca o ufficio posta-le, utilizzando il modello F23 e indicandoi codici-tributo specificati nelle avverten-ze di tale modello.

La conciliazione giudizialeel caso vi sia un conten-zioso aperto con il fisco aseguito di un ricorso pre-sentato a una Commissio-N

ne tributaria provinciale, la conci-liazione giudiziale permette di chiu-derlo evitando il rischio e i costidel proseguimento della lite.

Con la conciliazione le parti fis-sano l’importo del tributo e dellealtre somme dovute estinguendo ilcontenzioso.

La conciliazione può anche ri-guardare non già la controversia nelsuo insieme ma solo alcuni suoiaspetti. In questo caso la contro-

versia prosegue nei modi ordinari, limitata-mente alle questioni non conciliate.

Per quali materie. La conciliazione è ap-plicabile a tutte le controversie per le qualisono competenti le Commissioni tributarie.

E’ possibile conciliare anche le vertenzederivanti da richieste di rimborso nei casiin cui il contribuente, per propria tranquil-lità, ha preferito pagare per poi contestaredavanti al giudice l’illegittimità delle prete-se dell’Amministrazione.

La conciliazione può essere realizzata solo nel-le controversie davanti alla Commissione tribu-taria provinciale, e non oltre la prima udienza.

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103Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Il perfezionamento della conciliazionetributaria non produce alcun effetto sul-l’eventuale procedimento penale che pro-segue la sua strada ordinaria.

I benefici. Il contribuente in caso diconciliazione consegue i seguenti benefici:• le sanzioni amministrative sono ridot-

te ad un terzo delle somme irrogabiliin rapporto all’ammontare del tributorisultante dalla conciliazione;

• la misura delle sanzioni non può co-munque essere inferiore ad un terzo deiminimi previsti per le violazioni piùgravi relative a ciascun tributo;

• in caso di cumulo delle sanzioni deri-vante dall’applicazione delle regolesulla continuazione delle violazioni, siapplicherà una sanzione unica solo perle violazioni espressamente indicatenell’atto di contestazione o nel prov-vedimento di irrogazione (es.: se nel-l’atto di contestazione sono indicateviolazioni relative a più periodi d’im-posta, ma riferite alle sole imposte di-rette la regola del cumulo giuridico siapplicherà solo alle imposte diretteanche se le violazioni interessano altritributi);

• le spese di giudizio restano compen-sate;

• si chiude definitivamente la partita conil fisco.Il tentativo di conciliazione non è vin-

colante, nel senso che il contribuente puòtentare l’accordo; qualora non lo raggiun-ga può sempre proseguire il contenzioso.

Come si concilia. La conciliazionegiudiziale può essere realizzata in udienzao fuori udienza.

La conciliazione fuori udienza. La con-ciliazione fuori udienza viene avviata for-malmente una volta che sia intervenutol’accordo tra l’ufficio e il contribuente sul-le condizioni alle quali si può chiudere lacontroversia.

In questa ipotesi lo stesso ufficio, pri-ma della fissazione della data di trattazio-ne, provvede a depositare presso la segrete-ria della Commissione una propo-sta di conciliazione con l’indicazio-ne dei contenuti dell’accordo.

Se l’accordo viene confermatoil Presidente della Commissionedichiara, con decreto, l’estinzio-ne del giudizio.

LE FORME DI CONCILIAZIONE

RITO ABBREVIATO

IN UDIENZA

Deposito della proposta

Accordo extra-giudiziale

Proposta dell’ufficio

Proposta del contribuente

Iniziativa del giudice

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104 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE

CONTENZIOSO

COSTI DELLA LITE

SANZIONI

Chiuso

Limitati

1/3 delle somme irrogate

La conciliazione in udienza. La conci-liazione in udienza può essere avviata suiniziativa delle parti o dello stesso giudice.• Il contribuente, con una domanda di

discussione in pubblica udienza depo-sitata presso la segreteria della Com-missione e notificata all’Ufficio entro idieci giorni precedenti la trattazione,può chiedere di conciliare in tutto o inparte la controversia;

• l’ufficio dopo la data di fissazione del-l’udienza di trattazione e prima chequesta si sia svolta, può depositare unaproposta scritta già concordata con ilricorrente;

• il giudice tributario può invitare le partia conciliarsi con intervento autonomo.Per le controversie pendenti alla datadel 1° aprile 1996 dinanzi alle Com-missioni tributarie di 1° grado, di va-lore inferiore a 5 milioni, il tentativodi conciliazione deve necessariamente

conciliazione e la liquidazione dellesomme dovute.

La conclusione del procedimento. Incaso di esito favorevole, la conciliazionesi conclude con la redazione di un attoscritto in doppia copia contenente:• l’indicazione della Commissione tribu-

taria provinciale alla quale era statopresentato il ricorso;

• l’indicazione dell’ufficio del Ministerodelle finanze e del ricorrente;

• la manifestazione della volontà di con-ciliare, con l’indicazione degli elemen-ti addotti nella proposta conciliativa euna succinta motivazione;

• la liquidazione delle somme dovute inbase alla conciliazione giudiziale;

• la data, la sottoscrizione del titolaredell’ufficio e la sottoscrizione del ri-corrente.

Come si perfeziona. La conciliazione siperfeziona e quindi produce i suoi effetti,solo se il contribuente provvede al versa-mento delle somme dovute secondo lemodalità seguenti:

essere esperito dal giudiceunico. Se l’accordo viene rag-giunto e/o confermato vieneredatto un verbale, in udien-za, contenente i termini della

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105Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

• in unica soluzione, entro venti giornidalla redazione del verbale o del decretodel Presidente della Commissione;

• in otto rate trimestrali di uguale im-porto (o in un massimo di dodici ratetrimestrali, se le somme dovute supe-rano i cento milioni). La prima dellerate deve essere versata entro il termi-ne di venti giorni dalla data di reda-zione del processo verbale o del decre-to presidenziale, mentre per le ratesuccessive (che sono gravate degli in-teressi legali) è necessario che il con-tribuente presti garanzia secondo unadelle forme previste dalla legge. Lagaranzia deve essere prestata in titolidi stato o garantiti dallo stato ovverocon fidejussione bancaria o polizza as-sicurativa fidejussoria, per tutto il pe-riodo di rateazione aumentato di unanno. Gli interessi sulle rate sono cal-colati dal giorno successivo a quello di

redazione del processo verbale di conci-liazione o a quello di comunicazione deldecreto di estinzione del giudizio, e finoalla scadenza di ciascuna rata.Il contribuente deve consegnare all’uf-ficio finanziario copia dell’attestazionedel versamento accompagnata - nell’ipo-tesi di pagamento rateale - dalla docu-mentazione della garanzia prestata.

In caso di mancato versamento delle rate neitermini stabiliti l’Amministrazione finanziariarecupera le somme dovute presso chi ha garan-tito la cauzione o prestato la fideiussione.

Come si versano le imposte. Il versa-mento delle somme dovute per la conci-liazione delle controversie tributarie è ef-fettuato presso qualsiasi concessionario,banca o ufficio postale, utilizzando il mo-dello F24 per le imposte dirette e l’Iva e ilmodello F23 per le altre imposte indirette.

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107Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo undicesimo

Le scadenzedi fine anno1. Gli acconti di imposta

Se il contribuente è deceduto nel cor-so del 1999, gli eredi non sono tenutial pagamento dell’acconto. Saranno in-vece tenuti a presentare la dichiarazio-ne con le modalità indicate nelle istru-zioni al modello UNICO.

Acconto in base al reddito presunto

Il contribuente che nel ’99 ha regi-strato una riduzione delle impo-ste da pagare (dovuta ad esem-pio a una riduzione del redditoo all’aumento delle spese detrai-bili) può scegliere di commisu-rare l’acconto, anziché all’impo-sta dovuta in base alla dichia-razione presentata per il 1998,a quella che presumibilmenterisulterà dovuta per il 1999.

In tal caso, però, va tenutopresente che secondo la legge,qualora la previsione dovesse ri-sultare errata per difetto, indi-pendentemente dai motivi chehanno determinato lo scosta-mento, potrebbero essere appli-cate le sanzioni per insufficien-te versamento d’acconto.

Quando va versato il saldo

Entro il 30 novembre devono essereeseguiti i versamenti a saldo dell’accontodell’Irpef, dell’Irap o dell’Irpeg per il 1999.L’obbligo del versamento degli acconti ri-guarda tutti i contribuenti che hanno pre-sentato la dichiarazione dei redditi per ilperiodo di imposta 1998 da cui è risultatoun debito superiore a L 100.000 per l’Irpefo per l’Irap e a L 40.000 per l’Irpeg.

Quanto si paga

Le somme da pagare a titolo di saldosono pari al 98% delle imposte dovute perl’anno 1998 detratte le prime rate di ac-conto pagate entro giugno.

Pagamento della prima ratacon la maggiorazioneColoro che hanno usufruito della possibilità diversare le imposte e la prima rata dell’accontoper i redditi del 1999 entro il 20 giugno hannopagato le somme dovute con una maggiorazionepari allo 0,50%; maggiorazione che nel versa-mento fatto non era evidenziata. Per determina-re l’importo della seconda rata questi contribuentidovranno sottrarre dagli importi da pagare laprima rata di acconto, scorporata dello 0,50%.

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108 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

COMPENSAZIONIDall’ammontare dell’acconto di imposta da versare il contribuente può detrarre le somme rimasteeventualmente a suo credito dalla dichiarazione presentata a giugno.

RATEIZZAZIONII contribuenti che hanno rateizzato il pagamento di quanto dovuto a titolo di primo acconto delleimposte sui redditi e che entro il 30 novembre sono tenuti a versare sia l’ultima rata del primoacconto, sia il secondo acconto, possono sommare i due importi indicando il totale nel modello diversamento. Nulla vieta, naturalmente, di eseguire distinti versamenti.

ntro il 20 dicembre deve essere pa-gato il saldo dell’imposta comuna-le sugli immobili (Ici). L’importo daversare è quello che risulta dalla

2. Il saldo dell ici

Edifferenza tra l’imposta dovuta per l’inte-ro anno e la somma pagata in acconto entroil 30 giugno.

Sono naturalmente esclusi dal versa-mento del saldo i contribuenti chehanno pagato l’intero importoannuo entro il 30 giugno.

Il versamento, indirizzato al Concessio-nario della riscossione competente per il ter-ritorio del Comune ove è situato l’immobile,può essere eseguito allo sportello dello stes-so concessionario oppure presso gli ufficipostali o le banche convenzionate. Il mo-dulo da utilizzare per i versamenti è semprelo stesso ed è quello inviato dai Concessio-nari al domicilio dei contribuenti In man-canza, il modulo può essere ritirato pressogli uffici postali ed i Concessionari.

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109Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Capitolo dodicesimo

Quando si è costrettia ricorrereIl nuovo processo tributario

ei casi in cui il contribuente è con-vinto della illegittimità della pre-tesa dell’ufficio può rivolgersi alleCommissioni tributarie chiedendo

oltre che delle controversie in materiadi tributi erariali, anche di quelle riguar-danti i tributi comunali e provinciali;

• al contribuente sono accordate due nuo-ve, importanti possibilità:- chiedere alla Commissione la sospen-

sione dell’esecuzione dell’atto impu-gnato;

- promuovere il “giudizio di ottempe-ranza” per obbligare gli uffici ad ade-guarsi alle decisioni defini-tive delle Commissioni.

Sono infine aumentate le cau-se di inammissibilità del ricorso ele possibilità di estinzione dei giu-dizi per inattività delle parti. Indefinitiva: il nuovo sistema è ca-ratterizzato da maggiore rapidità,maggiori garanzie, ma anche dallanecessità di maggiore cautela pri-ma di avviare la lite e maggiore at-tenzione da parte del contribuentee dei suoi eventuali difensori.

Nl’annullamento, totale o parziale, dell’atto.

Come già ricordato, occorre tenere con-to dei costi maggiori che hanno i ricorsi dopola recente riforma, che ha introdotto l’ob-bligo, in molti casi, di farsi assistere da undifensore e la possibilità, per chi perde, diessere condannato al pagamento delle spe-se. Con la riforma, entrata in vigore dal 1°aprile 1996, sono state introdotte anche altreinnovazioni:• è stato eliminato un grado di giudizio abo-

lendo la Commissione tributaria centrale;• le vecchie Commissioni “di primo gra-

do” sono state sostituite con le “Com-missioni provinciali”, e le Commissionidi “secondo grado” con le “Commissioniregionali”;

• è stata ampliata la competenza delleCommissioni, che adesso si occupano,

Come si svolge il processolle Commissioni tributarie è attri-buita la competenza esclusiva a giu-dicare delle controversie che hannoper oggetto i seguenti tributi:

• le imposte sui redditi;• l’imposta sul valore aggiunto

(esclusa quella relativa alle im-portazioni e quella riscossa in-A

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sieme all’imposta sugli spettacoli);• l’Irap;• l’imposta comunale sull’incremento di

valore degli immobili;• l’imposta di registro;• l’imposta sulle successioni e donazioni;• le imposte ipotecaria e catastale;• l’imposta sulle assicurazioni;• i tributi comunali e locali;• il tributo speciale per il deposito in di-

scarica dei rifiuti solidi;• ogni altro tributo attribuito dalla legge

alla loro giurisdizione.

Alle Commissioni è attribuita anche lacompetenza a giudicare delle controversieconcernenti le imposte addizionali nonchéle sanzioni amministrative, gli interessi egli altri accessori dovuti per le imposte diloro competenza. Alle Commissioni è attri-buita, infine, la competenza a giudicare suvarie controversie di natura catastale come

quelle concernenti, ad esempio, l’in-testazione, la delimitazione, l’esten-sione, il “classamento” dei terreni el’attribuzione della rendita

Per alcuni tributi “minori” (come l’im-posta di bollo, l’imposta sugli spetta-coli, la tassa di concessione governa-tiva) non è previsto il ricorso alle Com-missioni ma occorre instaurare un con-tenzioso amministrativo presso la di-rezione regionale delle entrate (o l’uf-ficio delle entrate se istituito), oppu-re rivolgersi al giudice civile. Le op-posizioni alle ingiunzioni dell’UMR inmateria di abbonamenti RAI-TV de-vono essere presentate presso il Tri-bunale di Torino entro 30 giorni dallanotifica e con l’assistenza di un av-vocato (non è certo il modo questodi agevolare le opposizioni, n.d.r.).

2. Gli atti impugnabili

Gli atti contro i quali è possibile ricor-rere sono:• l’avviso di accertamento• l’avviso di liquidazione• il provvedimento che irroga le sanzioni• il ruolo e la cartella di pagamento• l’avviso di mora• gli atti relativi ad alcune operazioni

catastali• il rifiuto, espresso o tacito, alla resti-

tuzione di tributi, sanzioni, interessi oaltri accessori non dovuti

• i provvedimenti che negano la spettan-za di agevolazioni nonché i provvedi-menti di rigetto delle domande di defi-nizione agevolata dei rapporti tributari

• ogni altro atto espressamente indica-to dalla legge come autonomamenteimpugnabile

Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla noti-fica dell’atto (cfr più avanti). Se è stato notifi-cato un avviso di accertamento e il contribuentepresenta domanda di concordato i termini perricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorreredalla data di presentazione della domanda.

Per agevolare il contribuente, la leggeprevede che tutti gli atti impugnabili deb-bano contenere le seguenti indicazioni:• termine entro il quale il ricorso va pro-

posto• Commissione tributaria competente• procedure da seguire.

3. Assistenza tecnica

Per le controversie aventi ad oggettotributi di valore superiore a 5 milioni è indi-spensabile l’assistenza di un difensore abi-litato. Per valore si intende l’importo del

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tri, i periti edili, i dottori agronomi,gli agrotecnici e i periti agrari, per lematerie concernenti estensione,classamento dei terreni e ripartizionedell’estimo fra i possessori di una stessaparticella, consistenza, classamentodelle singole unità immobiliari urbanee attribuzione della rendita catastale;

• a certe condizioni anche altre catego-rie tra cui i funzionari dell’amministra-zione finanziaria e gli ufficiali dellaguardia di finanza a riposo dopo ventianni di servizio, i funzionari abilitatidelle associazioni di categoria, i dipen-denti delle imprese per le controversieche le riguardano.

Assistenza gratuita. Ai non abbienti è assicu-rata l’assistenza gratuita; alla Commissione peril gratuito patrocinio, istituita presso ogni Com-missione tributaria, è affidata la verifica delpossesso delle condizioni richieste (che potran-no anche essere autocertificate).

4. Come si compila il ricorso

G1i elementi essenziali. Il ri-corso deve essere redatto in cartada bollo e contenere una serie diindicazioni:• la Commissione tributaria a cui

ci si rivolge;• il nome, il cognome (o la ra-

gione sociale o la denomina-zione) del ricorrente (e, quan-do c’è, del suo legale rappre-sentante);

• la residenza (o la sede legaleo il domicilio eletto);

• il codice fiscale;• l’ufficio (o l’ente locale o il con-

cessionario della riscossione)nei cui confronti è proposto;

tributo al netto degli interessi e delle even-tuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni ilvalore è dato dalla somma di queste).

Attenzione:1) qualunque sia il loro valore, l’assistenza

tecnica non è richiesta per le controversieaventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo ef-fettuate a seguito della liquidazione delladichiarazione dei redditi da parte dei Cen-tri di Servizio

2) Il presidente della Commissione (o della sezio-ne) o il collegio possono ordinare alla parte dimunirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casiin cui questa non è obbligatoria.

3) Per le cause già pendenti davanti alle vec-chie Commissioni tributarie l’assistenza tec-nica non è obbligatoria ma può essere di-sposta dalla Commissione.

4) Anche quando non è obbligatoria l’assisten-za tecnica, il contribuente deve comunquefare attenzione alla complessità degliadempimenti previsti dalla nuova procedu-ra (con la quale il contenzioso tributarioviene di fatto ad essere assimilato al giudi-zio civile), e al rischio che la vertenza subi-sca un esito negativo a causa di una loronon esatta applicazione.

Chi è autorizzato a difendere i contri-buenti. Sono abilitati a prestare assistenzatecnica dinanzi alle commissioni tributarie,se iscritti nei relativi albi professionali• gli avvocati,• i dottori commercialisti,• i ragionieri e periti commerciali.

Sono inoltre abilitati, se iscritti nei ri-spettivi albi professionali:• i consulenti del lavoro per le materie

concernenti le ritenute alla fonte suiredditi di lavoro dipendente ed assi-milati e gli obblighi di sostituto diimposta ad esse relativi;

• gli ingegneri, gli architetti, i geome-

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locale, Concessionario della ri-scossione) utilizzando, alterna-tivamente, una delle seguentimodalità:• notifica a mezzo Ufficiale

Giudiziario da effettuare os-servando le disposizioni delcodice di procedura civile;invio a mezzo servizio posta-le con plico raccomandato,senza busta, con avviso diricevimento;

• consegna diretta all’ufficiofinanziario (o all’Ente loca-le) che ha emesso l’atto con-tro il quale si ricorre.In tal caso l’impiegato ad-

detto alla ricezione provvede alrilascio di ricevuta

• gli estremi dell’atto impugnato (avvi-so di accertamento, provvedimento diirrogazione sanzioni, ecc );

• l’oggetto della domanda (ad es., la ri-chiesta di annullamento dell’atto)

• i motivi di fatto e di diritto idonei aprovare la sua fondatezza;

• la sottoscrizione del ricorrente;• la sottoscrizione del difensore quando

è presente, con l’indicazione dell’inca-rico conferito.

La mancata indicazione di uno o più degli ele-menti sopra indicati comporta l’inammissibilitàdel ricorso. Tuttavia, non può essere dichiaratoinammissibile il ricorso che manca dell’indica-zione del solo codice fiscale.

5. Come si presenta il ricorso

Il ricorso deve essere proposto di-rettamente alla controparte (Ufficio del

ministero delle finanze, Ente

Nel caso di consegna diretta all’Ufficio o invioper posta, deve essere consegnato o spedito l’ori-ginale del ricorso in bollo, conservandone copiain carta semplice per la successiva costituzionein giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devo-no essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2originali del ricorso, entrambi in bollo (uno ri-marrà alla controparte, l’altro sarà restituito alricorrente con apposta la “relata di notifica”).

Centri di servizio. E’ soggetta a regoleparticolari la procedura per i ricorsi controle iscrizioni a ruolo effettuate a seguitodella liquidazione della dichiarazione deiredditi da parte dei Centri di Servizio.

In questi casi il ricorso, in bollo, deveessere intestato alla Commissione tribu-taria provinciale “tramite il Centro di ser-vizio” e inviato allo stesso Centro di ser-vizio a mezzo posta, con plico raccoman-dato senza busta, entro 60 giorni dallanotifica della cartella di pagamento. Incaso di mancata risposta dopo almeno 6mesi (e non oltre due anni) dalla presen-tazione del ricorso, il contribuente devedepositare presso la Segreteria della Com-missione tributaria provinciale nella cuicircoscrizione ha sede l’Ufficio delle im-poste dirette competente (o l’Ufficio del-le entrate, se istituito) il fascicolo di par-te contenente:• la copia del ricorso in carta libera, di-

chiarata conforme all’originale;• la fotocopia della ricevuta della spedi-

zione del ricorso;• la fotocopia della cartella esattoriale;• altri eventuali documenti a sostegno

del ricorso.La Corte Costituzionale ha recentemen-

te stabilito che è possibile chiedere - ol-tre alla sospensione amministrativa ai Cen-tri di servizio - la sospensione alla Com-

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missione provinciale anche prima che sia-no trascorsi sei mesi dalla presentazionedel ricorso, depositando anticipatamentei documenti sopra indicati.

6. Quando

Il ricorso deve essere proposto, a penadi inammissibilità, entro 60 giorni dalla datadi notificazione dell’atto (avviso di liquida-zione o di accertamento, cartella di paga-mento, ecc.). Può accadere che l’atto diimposizione vero e proprio manchi (come,ad esempio, nel caso di una domanda di rim-borso a cui l’Amministrazione non ha datorisposta). In questi casi occorre attendereche si formi il c.d. “silenzio-rifiuto”, e cioèche siano trascorsi almeno 90 giorni dallapresentazione della domanda. A partire dal91° giorno, e fino a quando il diritto non siprescrive (termine che può variare secondoi casi, dal 18 mesi ai 10 anni) è possibileproporre il ricorso.

7. La condanna alle spese

Con la sentenza che definisce il giudi-zio la Commissione potrà anche condan-nare la parte perdente al pagamento dellespese (o, a seconda dei casi, dichiararlecompensate in tutto o in parte).

8. Sospensione dell’atto impugnato

Se dall’atto impugnato può derivargliun danno grave e irreparabile, il ricorrentepuò chiedere alla Commissione provincia-le la sospensione della sua esecuzione.

La richiesta, motivata, può essere inse-rita nel ricorso o proposta con atto separa-to (che va notificato alle altre parti e depo-sitato presso la segreteria della Commissio-

ne). Quando la sospensione è richiesta inmateria di sanzioni tributarie non penali:1) il giudice deve necessariamente con-

cederla se il contribuente produceun’idonea garanzia, anche a mezzofideiussione bancaria o assicurativa;

2) può essere proposta istanza anche di-nanzi alla Commissione tributaria re-gionale

9. Dopo la presentazione occorre lacostituzione in giudizio

Nei 30 giorni successivi alla proposizione del ri-corso il ricorrente deve “costituirsi in giudizio”.

Questo adempimento è di fondamentaleimportanza in quanto la sua omissione o,anche, la semplice tardività comporta l’inam-missibilità del ricorso. Una inammissibilitàrilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio e pronunciabile anche se la parteavversa si è costituita.

La costituzione in giudizio sieffettua depositando presso lasegreteria della Commissione ilfascicolo di parte contenente:• l’originale del ricorso notifica-

to a mezzo ufficiale giudizia-rio; se la presentazione è av-venuta per consegna diretta oa mezzo posta, si deposita unacopia del ricorso dichiarataconforme all’originale insiemealla copia della ricevuta diconsegna o di spedizione

• l’originale o la fotocopia dell’at-to impugnato e dei documentieventualmente prodotti, elen-cati nel ricorso. Se sorgono con-testazioni, il giudice può ordi-nare l’esibizione in originale ditutti gli atti e documenti.

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Anche l’Ufficio deve costituirsi. L’ob-bligo di costituzione in giudizio riguardaanche la parte nei cui confronti il ricorsoè proposto, che deve depositare le propriecontrodeduzioni.

Tale adempimento è di estrema impor-tanza in quanto tramite esso il ricorrenteviene messo in condizioni di conoscere lastrategia adottata dalla controparte. Nellecontrodeduzioni la parte resistente è, infat-ti, tenuta ad esporre le sue difese e a pren-dere posizione sui motivi del ricorso, indi-cando le prove di cui intende avvalersi eproponendo eventuali eccezioni processualie di merito.

La parte resistente è tenuta a costitu-irsi in giudizio entro il termine (non pe-rentorio) di 60 giorni dalla proposizionedel ricorso.

Le regole per il deposito dei documen-ti. Il processo tributario è un processo

documentale: non è quindi am-messa la possibilità di avvalersidegli altri mezzi di prova ordina-riamente riconosciuti come, adesempio, la prova testimoniale.

I “motivi” e il divieto delle “memorieintegrative”. Uno degli elementi essenzia-li del ricorso prescritto a pena di inam-missibilità - è costituito dai “motivi”, os-sia dalla dettagliata esposizione delle pro-prie ragioni.

L’esposizione dei motivi che sono a basedel ricorso costituisce un elemento di estre-ma importanza in quanto i motivi non po-tranno essere integrati in atti successivi. Faeccezione il caso in cui l’integrazione siaresa necessaria dal successivo deposito didocumenti ad opera delle altre parti o perordine della commissione. In questi casi l’in-tegrazione è ammessa entro il termine di 60giorni decorrenti dalla data in cui l’interes-sato ha notizia del deposito.

Per poter essere utilizzati nel proces-so, i documenti devono essere elen-cati negli atti di parte cui sono alle-gati di parte cui sono allegati (adesempio, nel ricorso).

E’ comunque ammesso produrlianche separatamente; in tal caso èperò necessario preparare una ap-posita nota (chiamata “Nota di de-posito documenti”), firmarla e de-positarla in segreteria (in origina-le e in tante copie in carta sempli-ce per quante sono le altre parti).

Esempio: ricorro chiedendo l’annullamento del-l’atto per violazione dell’obbligo di motivazio-ne imposto dall’art. 42, comma 3° , del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600.

Se è stata già fissata l’udienza di trat-tazione l’interessato deve dichiarare a penad’inammissibilità, non oltre la trattazionein camera di consiglio o la discussione inudienza pubblica, che intende proporremotivi aggiunti. Dopo tale adempimentola trattazione o l’udienza devono essererinviate ad altra data per consentire il de-posito della memoria. L’integrazione deimotivi si effettua mediante un atto che deveavere, per quanto applicabili, i requisiti pre-scritti per il ricorso.

E’ invece possibile depositare anche suc-cessivamente al ricorso documenti e memo-rie illustrative (atti che senza ampliare l’am-bito della controversia si limitano ad illu-strare in maniera più approfondita i motivigià esposti nel ricorso). Nel caso di tratta-zione della controversia in camera di consi-glio è possibile anche la presentazione di

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stituite il dispositivo della sentenza. Allanotifica della sentenza possono inveceprovvedere le parti (sarà la parte che vi hainteresse a notificare la sentenza alle al-tre). La parte che ha provveduto alla noti-fica dovrà depositare nella segreteria del-la Commissione l’originale (o copia auten-tica) della sentenza notificata.

11. Pagamenti e rimborsi

Il nuovo processo prevede meccanismidi pagamento dei tributi e di rimborso dellesomme non dovute più favorevoli al con-tribuente. Pertanto, anche in deroga aquanto previsto dalle singole leggi d’im-posta, i tributi devono essere pagati:a) per due terzi, dopo la sentenza della

commissione tributaria provinciale cherespinge il ricorso;

b) per l’ammontare risultante dalla sen-tenza della commissione tributariaprovinciale, e comunque nonoltre i due terzi, se la stessaaccoglie parzialmente il ri-corso;

“brevi repliche”, con le quali si propongonoulteriori contestazioni alle argomentazioniesposte nelle memorie.

Il deposito delle memorie, dei documenti e dellerepliche va effettuato entro precisi termini: finoa 20 giorni liberi prima della data di trattazione,per i documenti; fino a 10 giorni liberi primadella data di trattazione, per le memorie; fino a5 giorni liberi prima della data di trattazione incamera di consiglio, per le brevi repliche.

10. Trattazione del ricorsoe notifica della sentenza

La controversia è trattata di norma in“Camera di consiglio’’ (senza la presenzadelle parti), se una delle parti vuole che ilricorso sia discusso in udienza pubblicadeve farne richiesta alla Commissione conistanza da depositare in segreteria e danotificare alle altre parti costituite. L’istan-za di pubblica udienza può anche essereproposta contestualmente al ricorso o adaltri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spet-ta il compito di comunicare alle parti co-

A CHI SI RICORRE

Ufficio imposteUfficio Iva

Ufficio del registroConcessionario

Ente locale

Ruolodel centrodi servizio

Commissioneprovincialenella cui

circoscrizioneha sede l’ufficio

Commissione provincialenella cui circoscrizione

ha sede l’Ufficiodelle imposte diretteche gestisce il tributo

ATTI

DI:

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116 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

c) per il residuo ammontare determinatodalla commissione tributaria regiona-le. Per le ipotesi indicate nelle prece-denti lettere a), b) e c) gli importi daversare vanno in ogni caso diminuitidi quanto già corrisposto.Se il ricorso viene accolto, il tributo cor-

risposto in eccedenza rispetto a quanto sta-

bilito dalla sentenza della commissione tri-butaria provinciale, con i relativi interessiprevisti dalle leggi fiscali, deve essere rim-borsato d’ufficio entro novanta giorni dallanotificazione della sentenza. Le impostesuppletive devono essere corrisposte dopol’ultima sentenza non impugnata o impu-gnabile solo con ricorso in cassazione.

Giudizio di “ottemperanza”opo la scadenza del termine entroil quale dovevano essere adempiutida parte dell’ufficio gli obblighiimposti da una sentenza divenutaD

definitiva (o, in mancanza del termine,dopo trenta giorni dalla messa in moramediante ufficiale giudiziario), il contri-

buente può presentare un ricorso per chie-dere che venga data esecuzione alla sen-tenza. La Commissione tributaria può an-che delegare un proprio componente o unCommissario speciale (Commissario “adacta” perché provveda direttamente all’ese-cuzione.

Regime transitorio per l’arretraton deroga alla procedura or-dinaria, le sole controversiependenti al 1° aprile 1996dinanzi alle commissioni tri-I

butarie di primo grado, di valoreinferiore a cinque milioni di lire,

sono trattate sempre in pubblica udienzae decise da un giudice unico designato,per ciascun ricorso, dal presidente di se-zione. In tali circostanze, il giudice devesempre esperire il tentativo di conciliazionegiudiziale.

Attenzione a non chiamare in causa inutilmente il concessionarioL’esperienza del primo periodo di applicazione del nuovo contenzioso ha messo in evidenza chespesso i contribuenti commettono degli errori nel proporre i ricorsi nei confronti del concessio-nario della riscossione. Secondo la procedura, i ricorsi devono essere proposti nei confronti delconcessionario della riscossione unicamente se il motivo del ricorso è quello di contestare vizipropri della cartella o dell’avviso (come ad esempio errori materiali di compilazione, irregolari-tà della notifica, ecc.). In tutti i casi, invece, in cui il contribuente vuole contestare il meritodella richiesta il ricorso deve essere presentato nei confronti dell’Ufficio impositore (ad esem-pio, il Comune per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i diversi uffici finanziarinel caso di tributi erariali). Occorre fare attenzione alla corretta presentazione del ricorso, inquanto il ricorso presentato contro il concessionario della riscossione nei casi in cui questo nondeve essere chiamato in causa, oltre a non produrre effetto pratico, può determinare la con-danna del contribuente a pagare le spese di giudizio in favore del concessionario convenuto el’eventuale decadenza dei termini per presentare validamente il ricorso.

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Mod

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e fo

rmul

ari

117Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Appendice

Modellie formulari

Allegato “A”:Istanza di sospensione della riscossione

Allegato “B”:Istanza di rateazione

Allegato “C”:Istanza di sgravio

Allegato “D”:Istanza di esercizio dell’autotutela

Allegato “E”:Ricorso contro l’Ufficio finanziario

Allegato “F”:Ricorso contro il Centro di Servizio

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118 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

All. A - Istanza di sospensione della riscossione

ALL’UFFICIO / AL CENTRO DI SERVIZIO DI ……………………………

Oggetto: sospensione della riscossione di cartella di pagamento

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il …………………… codice fiscale ………………………………………… residente in.......................... via ................................................................................ n. .................

PREMESSO

che in data ……………………… gli è stata notificata la cartella n. …………………………………per un carico tributario di Lire ………………………………………………… relativo alle imposte……………………………………………………… per l’anno ……………………;che in data ……………………… ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione TributariaProvinciale di ………………………………………………

VISTA L’ILLEGITTIMITA’

per i motivi esposti nel ricorso, dell’iscrizione a ruolo delle somme anzidette

FA PRESENTE

che date le sue condizioni di reddito e familiari, subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesseprovvedere attualmente al pagamento.

In particolare specifica che: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE PERTANTO

che sia sospesa la riscossione della cartella in oggetto.

Allega copia della cartella e del ricorso prodotto alla Commissione Tributaria competente.

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

Allegati:1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica2) fotocopia del ricorso e della relativa ricevuta di presentazione.

IN CARTALIBERA

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119Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

All. B - Istanza di rateazioneIN

BOLLO ALL’UFFICIO / AL CENTRO DI SERVIZIO DI ……………………………

Oggetto: domanda di rateazione

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il …………………… codice fiscale ………………………………………… residente in.......................... via ................................................................................ n. .................

CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE

oppure

CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO ……………………… RATE

della cartella o dell’avviso di mora n. ………………………………… emissione …………………importo ……………………………………………

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono ilpagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In particolare fa presente che: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allegano n. 2 fotocopie di:

cartella

avviso di mora

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

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120 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

All. C - Istanza di sgravioIN CARTALIBERA ALL’UFFICIO / AL CENTRO DI SERVIZIO DI ……………………………

Oggetto: domanda di sgravio

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il …………………… codice fiscale ………………………………………… residente in.......................... via ................................................................................ n. .................tel. ……………………………………

PREMESSO

che in data ……………………………………………… gli è stata notificata una cartella di paga-mento per un importo di L. …………………………………………, concernente IRPEF/ILOR/CSSN,

CONSIDERATO

che l’iscrizione a ruolo è stata effettuata erroneamente in quanto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

che venga disposto lo sgravio della somma iscritta a ruolo.

Dichiarazione mod. 740 ………………………… anno ………………………

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

Allegato: fotocopia della cartella di pagamento

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121Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

All. D - Istanza di esercizio dell’autotutelaIN CARTALIBERA ALL’UFFICIO / AL CENTRO DI SERVIZIO DI ……………………………

Oggetto: richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/82, del’art.2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97.

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il …………………… codice fiscale ………………………………………… residente in.......................... via ................................................................................ n. .................

PREMESSO

che con atto (avviso, o cartella di pagamento) n. ……………………………… del ………………notificato/a il …………………………………… in relazione all’anno d’imposta ……………………codesto Ufficio ha

accertato un imponibile (o un maggior valore) di L. ………………………………………

chiesto il pagamento di un’imposta di L. ………………………………………

irrogato sanzioni per L. ………………………………………

respinto una richiesta di rimborso relativa a …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento aisensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.P.R. 27/3/92, n. 287, dall’art. 2 quater del D.L. n. 564/94,dal D.M. 37/97 (lettera circolare n. 198/S del 5/8/98 e circolare n. 258/E del 4/11/98).

Allega: ………………………………………… …………………………………………

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

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122 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

All. E - Ricorso contro l’ufficio delle imposteIN

BOLLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIAPROVINCIALE DI ……………………………

Oggetto: ricorso avverso …………………………………… (cartella di pagamento o avviso di mora),n. ……………… emesso in data ……………………… dall’Ufficio …………………………………nei confronti del Sig./Società ……………………………………………………… (ricorrente) inmateria ……………………………… (ad es. IRPEF, ILOR, IVA, ecc.) per l’anno …………………

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il ……………… codice fiscale …………………………………… con domicilio fiscale in.......................... via ................................................................................ n. .................

PREMESSO

che in data …………………………… l’Ufficio …………………………………… ha notificato lacartella di pagamento o l’avviso di mora n. ………………………… a mezzo della/del quale provve-deva a …………………………………………………………………………………………………

RICORRE

avverso la cartella o l’avviso di mora in oggetto ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992,n. 546 e successive modificazioni, per i motivi che seguono.

FATTO

Con la cartella o l’avviso di mora notificata/o il …………………………(descrivere sinteticamente i fatti su cui è fondato l’accertamento) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOTIVI di DIRITTO

La cartella o l’avviso di mora è illegittima/o per i seguenti motivi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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123Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

Per i suesposti motivi

CHIEDE

a) in via pregiudiziale ……………………………………

b) in via principale ……………………………………

c) in primo subordine (eventuale) ……………………………………

d) in secondo subordine (eventuale) ……………………………………(eventualmente, se opportuno, indicare la richiesta sub c) e sub d)).

Con vittoria delle spese di giudizio.

Quanto sopra affermato e richiesto in relazione a …………………………………… (indicare latipologia dell’atto impugnato) il sottoscritto indica sin d’ora l’elenco degli atti e dei documenti (infotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorren-te (art. 22, D.Lgs. 546/1992):

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

Con ossequio.

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE

Il sottoscritto ………………………………………… attesta, ai sensi dell’art. 22, comma 3, delD.Lgs. 546/92, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato (o spedito per posta) all’Ufficio……………………………………………… in data …………………………

Firma del ricorrente ……………………………………………

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124 Rapporto fisco-cittadino: istruzioni per l’uso

INBOLLO

All. F - Ricorso contro il ruolo emesso dal Centro di servizio

RICORSO

- ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ……………………………………………(TRAMITE IL CENTRO DI SERVIZIO DI …………………………………………………………)

OGGETTO: IRPEF/IRPEG/ILOR/CSSN Anno ……………………

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………il ……………… codice fiscale …………………………………… con domicilio fiscale in.......................... via ................................................................................ n. .................

PREMESSO

che in data …………………………………………… ha ricevuto cartella di pagamento relativa allaliquidazione ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 della propria dichiarazione dei redditi (mod. 740) presenta-ta in data ………………………………… al Centro di Servizio di …………………………………

RICORRE

contro il ruolo formato dal Centro di Servizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 28/11/1980 n. 787(essendo controparte in giudizio l’Ufficio delle Imposte Dirette di …………………………………)per i seguenti motivi:

• Fatto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Diritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio dicui in premessa e la conseguente cartella di pagamento, con condanna dell’Amministrazione ex art.69, D.lgs. n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.Allega fotocopia della cartella di pagamento e copia della documentazione eventualmente contestata.

Luogo e data …………………………………………

Firma ……………………………………………

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L’Adiconsum:

Le pubblicazioni,i servizi

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La guida del consumatoreTra i numeri già pubblicati de “La guida del consumatore Adiconsum”, una serie di

manuali pratici per i consumatori, ricordiamo i seguenti:

I pieghevolidi “autodifesa del consumatore”

Un altro veicolo di informazione utilizzato dall’Adiconsum per raggiungere i consu-matori sono i pieghevoli delle serie “Occhio a…” e “Autodifesa del consumatore”: unvero e proprio ‘condensato’ di consigli pratici per affrontare tulle le piccole grandidifficoltà del vivere quotidiano. Tra questi segnaliamo:

• Alimenti e bevande• Assicurazioni auto• Bambini in casa• Carta di credito• Clausole vessatorie• Come difendersi dal fisco• Come scegliere un mutuo• Conservare con il freddo• Consumo eco-compatibile• Credito al consumo• Diritti del consumatore• Energia solare• Eurolabel a garanzia del consumatore• Fondo “Preveniamo l’usura”• Giocattoli sicuri• Giudice di pace

• Incidenti stradali• inquinamento urbano• Interruttore differenziale• Prodotti cosmetici• Prodotti farmaceutici• Pubblica amministrazione• Pubblicità e informazione• Riscaldamento autonomo• Riscaldamento centralizzato• Risparmiare sulle polizze Rc Auto• Servizi bancari• Servizio telefonico• Uso degli elettrodomestici• Vendite fuori dei locali• Vendite speciali• Viaggi organizzati

• Risparmiare sulle polizze RC Auto• Prevenire l’usura accedendo al credito legale (esaurito)• Casa e condominio - Parte I e II (esaurito)• Conoscere gli alimenti (esaurito)• Salute e sicurezza a tavola (esaurito)• Mutui fondiari (esaurito)• Filo diretto con l’avvocato - Parte I e II• Inizia l’era dell’Euro• Per non sovraindebitarsi• L’energia solare• Dall’euro all’Europa dei cittadini.

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Un’indispensabile Guidaper tutti i professionisti ed i cittadini

Il volume costituisce un’utile ed indispen-sabile Guida per tutti coloro che per motivipersonali o professionali (giudici, avvocati,consulenti, ecc.) si devono interessare dellavalutazione e della liquidazione del danno allapersona. Lo studio infatti analizza in dettagliole diverse voci di risarcimento e figure profes-sionali di cui avvalersi nella consulenza tecni-co-assicurativa.

ADICONSUM

Paolo Landi - Antonella Di Renzo - Fabrizio Premuti

GUIDAAL RISARCIMENTO

DEL DANNOALLA PERSONA

Contributi di:Mario Andreuccioli, Gaetano Arquilla, Cristina Cantalamessa,

Luigi Ciccarelli, Mila Colombini, Antonio d’Agostino, Arturo Di Folco,Carmine Fascella, Maurizio Ferraresi, Antonio Ferronato,Claudio Giussani, Rosaria Gullotta, Giuseppe Marceca,

Giovanni Piredda, Alessandro Rucco, Antonella Scano, Raffaele Zinno

Il Progresso Giuridico S.r.l.

LA TABELLA

UNICA

NAZIONALEIl Nuovo Tariffario

Presentazione di Pier Luigi BersaniIntroduzione di Nevio Felicetti

La nuova Tabella Unica Nazionaledi riferimento per il risarcimento

del danno biologico

L’applicazione del criterio equitativo puro ed il prolife-rare di Tariffari elaborati dai singoli Tribunali hannocondotto alla legale applicazione di ingiustesperequazioni con valori di risarcimento che fanno re-gistrare scarti di oltre il 300%, in presenza di soggettidella stessa età e con il medesimo punteggio di invali-dità. Tale prassi giudiziaria è stata perseguita per oltre un decennio, in aperta contraddizione conl’art. 32 della Costituzione, che garantisce uguale diritto alla salute per tutti i cittadini.Dietro sollecitazione di numerose forze sociali, fra cui l’Associazione dei giudici di Pace, l’Adiconsum(Associazione Difesa consumatori) ed il Sicesa (Sindacato consulenti ed esperti del settore assicurati-vo), l’Isvap ha recepito l’esigenza di una normativa legislativa nel settore del risarcimento del dannobiologico e morale di fronte all’attuale giungla del punto.In attesa dell’approvazione del nuovo disegno di legge sul danno alla persona, l’Adiconsum ed ilSicesa hanno elaborato un nuovo Tariffario. La Tabella del Nuovo Punto Unico (NPU) potrà costituireun utile parametro di riferimento per tutti i cittadini e i professionisti del settore, finché il Parlamentonon approverà il nuovo disegno di legge e si perverrà in un secondo tempo alla successiva stesura diuna “Tabellazione indicativa nazionale” da parte degli organi ufficiali delegati dal Governo.

Richiedi il libro direttamente all’Adiconsum al vantag-gioso prezzo di L. 30.000 (prezzo di copertina L. 40.000).

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Adiconsum Nazionale, Via G.M. Lancisi 25 - 00161 Roma.

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