La Giustizia Amministrativa Successivamente Alla Legge 1034/1971

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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE 1034/1971. Con la legge 1034/1971 vi è un riparto della giurisdizione basata sulla distinzione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente: se interesse legittimo affidata al giudice amministrativo; se diritto soggettivo affidata all’AGO (eccezioni: materia di pubblico impiego - rapporti di concessioni di beni o di servizi pubblici sono affidati al giudice amministrativo). Leggi di risarcimento del danno relativamente a pronunce di illegittimità del provvedimento impugnato sono di competenze dell’AGO. GLI INTERVENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA LEGGE 1034/1971: La legge 1034/1971 aveva 2 inconvenienti di fondo: 1. Eccessiva lentezza del processo amministrativo; 2. Difficoltà di distinguere le posizioni soggettive ai fini discriminatori della giurisdizione in materie sopravvenute alla legge 1034. Legge 241/1990 : Snellimento della tutela giurisdizionale nell’accesso ai documenti della p.a. (termini x il ricorso ed eventuale appello dimezzati); possibilità di decisione del merito del ricorso già in sede di sospensiva. Legge 10/1977 c.d. Bucalossi : affidate al giudice tutte le controversie relative al rilascio, diniego di concessioni edilizie, contributi e sanzioni. Legge 47/1985 : affida al giudice amministrativo controversie relative al condono edilizio. D.lgs 31 marzo 1998 (80/1998): affida al giudice amministrativo settori di larga portata quali urbanistica, edilizia, servizi pubblici. Trova la sua matrice nella delega 59/1997 c.d. Legge Bassanini per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa”. Il d.lgs attua “l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali compresi risarcimento del danno (art. 35), edilizia, urbanistica (art. 34) e servizi pubblici (art. 33 fa elencazione)”. Differenza sostanziale tra art. 35 d.lgs 80/1998 rispetto alla legge 1034/1971:

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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE 1034/1971.

Con la legge 1034/1971 vi è un riparto della giurisdizione basata sulla distinzione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente: se interesse legittimo affidata al giudice amministrativo; se diritto soggettivo affidata all’AGO (eccezioni: materia di pubblico impiego - rapporti di concessioni di beni o di servizi pubblici sono affidati al giudice amministrativo). Leggi di risarcimento del danno relativamente a pronunce di illegittimità del provvedimento impugnato sono di competenze dell’AGO.

GLI INTERVENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA LEGGE 1034/1971:

La legge 1034/1971 aveva 2 inconvenienti di fondo:

1. Eccessiva lentezza del processo amministrativo;2. Difficoltà di distinguere le posizioni soggettive ai fini discriminatori della giurisdizione in materie

sopravvenute alla legge 1034.

Legge 241/1990: Snellimento della tutela giurisdizionale nell’accesso ai documenti della p.a. (termini x il ricorso ed eventuale appello dimezzati); possibilità di decisione del merito del ricorso già in sede di sospensiva.

Legge 10/1977 c.d. Bucalossi: affidate al giudice tutte le controversie relative al rilascio, diniego di concessioni edilizie, contributi e sanzioni.

Legge 47/1985: affida al giudice amministrativo controversie relative al condono edilizio.

D.lgs 31 marzo 1998 (80/1998): affida al giudice amministrativo settori di larga portata quali urbanistica, edilizia, servizi pubblici. Trova la sua matrice nella delega 59/1997 c.d. Legge Bassanini “per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa”.

Il d.lgs attua “l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali compresi risarcimento del danno (art. 35), edilizia, urbanistica (art. 34) e servizi pubblici (art. 33 fa elencazione)”.

Differenza sostanziale tra art. 35 d.lgs 80/1998 rispetto alla legge 1034/1971:

- affida al giudice amministrativo la competenze relativa al risarcimento del danno, precedentemente affidata all’AGO;

- apre la porta al risarcimento della lesione dell’interesse legittimo (essendo il giudic.amministr. in materia di interesse legittimo).

Dispute riguardano se il risarcimento riguardava solo le materie degli art. 33 e 34 o tutte quelle oggetto di giurisdizione esclusiva…

La sentenza Cass.Sez. Un. 500/1999 taglia le dispute e sancisce:

- principio di risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo;- facoltà del giudice ordinario di condannare al risarcimento senza necessità del preventivo

annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento amministrativo lesivo.

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Contro la sentenza della cassazione si scaglia il Consiglio di Stato dell’Adunanza Plenaria 1/2000 che afferma:- Vi è distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo (giustificata dalla differenza dei termini per l’impugnazione); - L’annullamento del provvedimento costituisce naturale presupposto al risarcimento.

Dubbi di costituzionalità degli art. 33, 34, 35 del d.lgs 80/1998: riguardo il rispetto della legge di delega, dubbio che viene confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale.

La Sentenza 2902/2000 della Corte Costituzionale sancisce in realtà secondo quanto previsto dalla legge di delega “il giudice possa pronunciarsi sul risarcimento del danno nelle materie previste qualora coinvolga questioni di interesse legittimo; quando riguarda diritti soggettivi competenza rimane all’AGO”.

Interviene però il parlamento con un intervento riparatore: l’art. 7 legge 205/2000 supera il vizio di eccesso di delega attraverso la sostanziale riproduzione del testo del d.lgs 80/1998, apportando alcune modifiche (la più rilevante riguarda l’art 35: svincola la condanna risarcitoria da parte del giudice amministrativo dalla gabbia della giurisdizione esclusiva).

Viene però sollevato un dubbio di costituzionalità dell’art. 7 legge 205/2000 con all’art. 103 Cost: si sostiene che “l’eccezionalità” della competenza del giudice amministrativo in tema di diritto soggettivi prevista dall’art. 103 Cost venga disattesa da una estensione enorme delle materie affidategli, incompatibilmente alla volontà del costituente. (“particolari materie”… non tutto).

La tesi viene accolta con sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale che ha direttamente riscritto il testo normativo sulla base dei seguenti principi:

1. materie di giurisdizione esclusiva possono essere solo quelle attribuite al giudice amministrativo perche concernenti interessi legittimi;

2. in merito a queste materie è possibile portare avanti il g.amministrativo anche controversie di diritto soggettivo;

3. l’art 103 prevede che devono esserci soprattutto interessi legittimi.