REGIONE ABRUZZO P. E. R. Piano Energetico Regionale Arch. Antonio Sorgi Regional Director.
La Gestione dei Rifiuti Parte I INTRODUZIONE Master in Regional Public Management Relatore:...
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La Gestione dei Rifiuti
Parte IINTRODUZIONE
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco LettiniBari 25.10.2006
11/04/23 Relatore: lettini francesco 2
1-Principi generali
La legislazione in materia di rifiuti è stata introdotta nell’ordinamento europeo con la direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in seguito dalle direttive:
91/156/CEE 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.Lo scorso 5 aprile il Consiglio europeo ha
adottato la Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti.
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2-Principi generali
Tali norme hanno introdotto un insieme di principi generali e di procedure di controllo che mirano a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana che possono essere sintetizzati in:
1. Principio di precauzione: principio cardine della politica ambientale dell’Unione europea che prescrive un’azione preventiva dei danni causati all’ambiente.
Gli stati membri devono adottare una politica di prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
Devono adottare una politiche che incoraggino il recupero e il reinserimento delle rifiuti nel ciclo produttivo.
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3-Principi generali
2. Requisito di prevenzione: la gestione dei rifiuti non deve avere ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente
“Chi inquina paga”, secondo il quale l’onere della riparazione dei danni ambientali non può ricadere sui cittadini ma deve essere “addebitato” a chi di tali danni è responsabile.
3. Strumenti di “Command and control” Obblighi di autorizzazioni, registrazione e ispezioni
contenute nelle direttive sui rifiuti non pericolosi e pericolosi,
Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti
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3-Principi generali
4. Strumenti Economico-fiscali Quali tasse e sussidi, che coinvolgano innovazioni tecnologiche.
spingendo la riduzione della produzione anche oltre gli standard, l’innovatore è in grado di trarre benefici economici, viceversa come inquinatore è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi.
5. Strumenti volontari Strumenti che consentono alle imprese di introdurre una
efficiente gestione ambientale, capace di prevenire, ridurre e, se possibile, persino eliminare l’inquinamento, preferibilmente alla fonte, garantendo al tempo stesso un uso razionale delle risorse e delle materie prime. Le imprese possono scegliere fra il Sistema Comunitario di
Ecogestione e Audit (EMAS) e la norma ISO 14001.
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La normativa italiana sui rifiuti
La gestione dei rifiuti in Italia è stata introdotta in modo organico e puntuale dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto Ronchi”).
Da tale decreto sono scaturiti un elevato numero di decreti attuativi e di regolamenti.
Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”.
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Iter del D.lvo 152/2006
Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 è derivato dalla Legge Delega n. 308/2004 che prevedeva una rivisitazione completa dell’intero corpus normativo italiano in tema ambientale.
Il decreto ha riscritto le regole su: valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e
tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.
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Iter del D.lvo 152/2006
1. Il decreto è entrato in vigore il 29 aprile 2006.2. Collegato ad esso sono stati emanati ben 17
decreti attuativi dei quali 15 sono stati abrogati da dm del 26 giugno.
3. 3 luglio 2006: La Commissione Ue ha annunciato con proprio Comunicato di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia per la definizione troppo restrittiva di "rifiuto" nel Dlgs 152/2006.
4. La questione riguarda, in particolare, l'esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica.
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Iter del D.lvo 152/20064. 31 agosto 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato
definitivamente un primo decreto legislativo di modifica del Dlgs 152/2006: L’emanazione di un decreto correttivo entro il 30 novembre
della parte III e IV del Dlgs 152/2006. La soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e
rifiuti, la proroga delle Autorità di bacino Ha fissato il 31/01/2007 come data limite per modificare
l’intero corpus del Dlgs 152/2006.
5. 12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un secondo decreto, destinato a modificare le definizioni di rifiuto, materia prima secondaria e sottoprodotto.
Ad oggi solamente il secondo decreto è entrato in vigore.
Parte IV del D.lvo 152/2006
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2- Parte IV del D.lvo 152/2006Art. 177 (Parte IV del D.lvo 152/06)Campo di applicazione:1 “La parte quarta del presente decreto disciplina la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici”.
2 Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte IV del decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
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2-La normativa italiana sui rifiutiArt. 178 Finalità1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare sistemi che possono provocare danni all’ambiente
3. La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e al principio comunitario “chi inquina paga”.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
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3-La normativa italiana sui rifiutiArt. 179 Criteri di priorità1. Le pubbliche amministrazioni perseguono
iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:
Lo sviluppo di tecnologie pulite L’immissione di prodotti concepiti in modo da
limitare a fine vita la quantità e/o la nocività dei rifiuti,
Lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, riempiego, riutilizzo e l’uso di rifiuti come fonte di energia.
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4-La normativa italiana sui rifiutiArt. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti1. Le pubbliche amministrazioni
promuovono: Strumenti economico-gestionali che favoriscano
una corretta valutazione dell’impatto ambientale di uno specifico prodotto, quali: Analisi del ciclo di vita (LCA) Certificazioni ambientali (EMAS; ISO
14001) Marchi ecologici ( Ecolabel)
La previsione di clausole di gare di appalto La promozioni di accordi, contratti di
programma o protocolli d’intesa.
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4-La normativa italiana sui rifiutiArt. 181 Recupero dei rifiuti1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
Il riutilizzo, il rimpiego ed il reciclaggio, Le forme di recupero per ottenere materie
prime secondarie dai rifiuti, L’adozioni di misure che prevedano l’impiego
di materiali recuperati dai rifiuti, L’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per
produrre energia.
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5-La normativa italiana sui rifiuti
Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :Art. 1 Comma
Le principali attività inerenti la gestione dei rifiuti: La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) Trasporto Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per
generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C)
Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B).
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Lo smaltimento dei rifiuti
Art.182 Smaltimento dei rifiuti Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume.
Lo smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di:
Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali,
Vietare smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse, fatti salvi eventuali accordi (non si applica alle frazioni differenziate dei rifiuti),
Permettere lo smaltimento in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione,
La realizzazione di nuovi impianti è ammessa solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte II La Classificazione dei Rifiuti
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 19
1-Definizione di Rifiuto
Art.183 del D.lvo 152/2006 :
Art. 1 Comma a)
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A
alla parte quarta del presente decreto e da cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi.
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Alcune definizioni
Art.183 del D.lvo 152/06 :Art. 1 Comma
Produttore:la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale.
Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione dalle quali si origina i rifiuti.
Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).
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2-Definizione di Rifiuto
Secondo la definizione del legislatore per
“rifiuto” si deve intendere qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell’Allegato A (alla parte quarta del presente
decreto ) del decreto.Nota:
Tale definizione è in linea con la precedente norma
Decreto Ronchi(art.6 D.Lgs 22/97) e con la direttiva
europea sui rifiuti (art. 1 91/156/CE).
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3-Definizione di Rifiuto
11/04/23 Relatore: lettini francesco 23
Alcune definizioni
Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :Art. 1 CommaTipologie di operazioni connesse con la gestione dei rifiuti:• Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).
• La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto)
• Trasporto • Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C)
• Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B).
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4-Definizione di Rifiuto
La definizione di rifiuto introdotta presenta un duplice
criterio di identificazione del medesimo:
1. Criterio oggettivo:”qualsiasi sostanza od oggetto che
rientri nell’Allegato A”.
2. Criterio Soggettivo:” la condizione affinché una
sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è
rappresentato dal fatto che il detentore se ne disfi
o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene”.
Un rifiuto è tale quando sono soddisfatti tutti e due i
criteri.
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Operazioni di recupero
Operazioni previste all’Allegato C parte quarta del decreto.
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Operazioni di smaltimentoOperazioni previste all’Allegato B parte quarta del decreto.
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Nuova definizione di Rifiuto
La definizione di rifiuto completa:
“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e che il
detentore abbia avviato ad una delle operazioni
individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come
smaltimento o recupero.
Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle
ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti.
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I beni che non rientrano nella definizione di rifiuto
Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006.Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un:• Sottoprodotto: bene che viene prodotto secondariamente
da un processo produttivo e che viene effettivamente riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna trasformazione preliminare.
• Materia prima secondaria:Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto
(secondo le disposizioni del art.181).
Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto).CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità
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Sottoprodotto
SOTTOPRODOTTONon sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del
decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare :
• i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce
• quelli commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego,
Rispetto delle seguenti condizioni:- prodotti senza la necessità di operare trasformazioni
preliminari in un successivo processo produttivo; - L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa enon eventuale.- deve essere attestata la destinazione del sottoprodottotramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 30
Beni esclusioni dalla gestione dei rifiuti
Art.185Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti:• Le emissioni gassose emesse in atmosfera,• Gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi costituito da acque
reflue),• I rifiuti risultanti da prospezioni, dall’estrazione di risorse
minerarie o da cave (le terre di scavo),• Alcune categorie di rifiuti agricoli,• Il materiali esplosivi,• I materiali radioattivi,• Il coke da petrolio (impiegato come combustibile),• Il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua a seguito di
manutenzioni disposte dalle autorità competenti.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 31
Nuovo Art.185 (in base al secondo decreto )
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, b) Qualora contemplati da altra normativa:
1) i rifiuti radioattivi;2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: • materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed
agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi, 4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;5) i materiali esplosivi in disuso.6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 32
Classificazione dei rifiuti
CLASSIFICAZIONE1. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine
• Rifiuti Urbani• Rifiuti Speciali
2. I rifiuti vengono distinti in base alle caratteristiche di pericolosità:• Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI• Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI
3. Una terza categoria: • Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-7-
2003 n. 254.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 33
I rifiuti urbani
Art.184 ClassificazioneSono rifiuti urbani:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. art. 198, comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI).
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
11/04/23 Relatore: lettini francesco 34
I Rifiuti Speciali
Sono rifiuti speciali:a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, c) i rifiuti da lavorazioni industrialid) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodottih) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.l) l combustibile derivato da rifiuti;n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei
rifiuti solidi urbani.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 35
I rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio
2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e
di riabilitazione.
Si dividono in :•Rifiuti sanitari non pericolosi •Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR
2003/254)•Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR
2003/254 che hanno caratteristiche infettive).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 36
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato
introdotto dalla comunità europea con la
Decisione 2000/532/CE.
Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie
di rifiuti che possono essere prodotti.
I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli
principalmente in base al settore industriale di
provenienza.L’ultima aggiornamento recepito dal legislatore italiano è
stato nel 2002 (DM 9/04/2002).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 37
Il codice C.E.R.
Codice:XX YY ZZ
categoria o attivitàche genera i rifiuti
primi due numeri
secondi due numeri
terzi numeri
processo produttivoche genera il rifiuto
identificano il singolo rifiuto
11/04/23 Relatore: lettini francesco 38
Il codice C.E.R.
01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento
fisico o chimico di minerali
02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca,
trattamento e preparazione di alimenti
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e
cartone
04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti provenienti da processi termici
11/04/23 Relatore: lettini francesco 39
Esempi di codici C.E.R.
Imballaggi (*)
15 01 01 Carta e cartone
15 01 02 Imballaggi in plastica
15 01 03 Imballaggi in legno
15 01 04 Imballaggi in metallo
15 01 05 Imballaggi compositi
15 01 06 Imballaggi in più materiali
(*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva
91/689/CEE
11/04/23 Relatore: lettini francesco 40
Esempi di codici C.E.R.Raccolta differenziata20 01 01 Carta e cartone20 01 02 Vetro20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)20 01 04 Altri tipi di plastica20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)20 01 06 Altri tipi di metallo20 01 07 Legno20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)20 01 09 Oli e grassi20 01 10 Abiti20 01 11 Prodotti tessili20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici20 01 22 Aerosol20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)20 03 02 Rifiuti di mercati
11/04/23 Relatore: lettini francesco 41
1- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso
Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti.
Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5:“Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicatiespressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco
di cui :• all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche
sulla base degli allegati D,G,H,I
11/04/23 Relatore: lettini francesco 42
2- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso
L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla base degli allegati D,G,H,I del decreto (definiti nella direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di caratterizzazione:
1. In base all’origine del rifiuto o dal ciclo produttivo (Elenco Allegato D: Codice CER *)
2. In relazione alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti (Voce speculare)
Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce “speculare” che definisce la stessa tipologia di rifiuto non pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 43
3- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso
11/04/23 Relatore: lettini francesco 44
5- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso: Le frasi di pericolo
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H3-A
Facilmenteinfiammabile
sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B
Infiammabile
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
11/04/23 Relatore: lettini francesco 45
Le frasi di pericolo
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H4
Irritantesostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
H5
Nocivosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
H6
Tossicosostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
11/04/23 Relatore: lettini francesco 46
Le frasi di pericolo
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H7Cancerogen
o
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
H8
Corrosivo
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H10 Teratogenosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
H11 Mutagenosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
11/04/23 Relatore: lettini francesco 47
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate come molto tossiche o
mutagene in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come nocive in
concentrazione totale > o = 25%,
una o più sostanze pericolose per l’ambiente in concentrazione totale > o = 25%,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,
11/04/23 Relatore: lettini francesco 48
Le frasi di pericolo
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H1
Esplosivo
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
H2
Comburente
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
H3 Infettivosostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
Non sono stabiliti limiti di concentrazione.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 49
Le frasi di pericolo
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H12
A contatto acqua
libera gas tossici
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13
Sorgente di sostanze
pericolose
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H14
Ecotossico
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente(LIMITE > 25 %)
Esercitazione n.2
11/04/23 Relatore: lettini francesco 50
Esercitazione:CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : PERICOLOSO E NON PERICOLOSO
Si deve valutare la potenziale pericolosità di un ipotetico rifiuto contenente: Concentrazioni
a) Componente W (valutato nocivo Xn , R21 con una percentuale in peso del rifiuto di 17,50%
b)Componente Y (Valutato infiammabile, punto di infiammabilità a 60 ° C, Irritante Xi con R 41nocivo con Xn R 20) presente nel rifiuto con una percentuale del
9%
C)Componente Z (valutato irritante Xi R 38, mutageno di categoria 2 , con R 46 e pericoloso per l'ambiente con N , R 50-53) presente nel rifiuto con una concentrazione del 0,3%
D) acqua
73 %
La gestione dei rifiuti
Parte IIILe competenze nella gestione dei rifiuti
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 52
Competenze dello Stato
Art.195Spettano allo Stato: Le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all’attuazione della parte IV del decreto legislativo 152/06. La definizione di iniziative di incentivazione economica per
favorire sull’intero territorio il riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti,
L’adozione di norme tecniche relative alla gestione dei rifiuti, La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per
l’assimilazione dei rifiuti ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti (limitazione alla privativa pubblica della raccolta dei rifiuti urbani),
La definizione delle linee guida per le gare d’appalto e i requisiti di ammissione delle aziende,
L’adozione di misure per favori impiego nelle pubbliche amministrazioni di materiali recuperati.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 53
Competenze Regione
Art. 196Sono di competenza delle Regioni: La predisposizione e l’adozione sentiti gli enti locali del Piano
di Gestione dei Rifiuti Definiscono i criteri per la localizzazione degli impianti La delimitazione degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali), I criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non
idonee per l’impiantistica, Gli obbiettivi e i fabbisogni della gestione dei rifiuti e la tipologia e
il numero di impianti necessari, Promuove tutte le attività necessarie a favorire una minore
produzione di rifiuti e un incremento del riutilizzo e del riciclaggio. Sono inseriti in tale paino anche i piani di bonifica delle aree
inquinate.Tale Piano dovrà essere sviluppato in coordinamento agli altri
strumenti di programmazione regionale previsti da altre norme (Piano di coordinamento territoriale)
11/04/23 Relatore: lettini francesco 54
Competenze Regione
Art. 196Sono di competenza delle Regioni: L’autorizzazione dei progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti, La regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti, La valutazione economica dei costi della gestione La definizione sulla base dei decreti attuativi, dei
quantitativi che gli enti pubblici e le società pubbliche con i quali coprano il proprio fabbisogno di manufatti e beni mediante l’impiego di prodotti ottenuti da materiale riciclato (non inferiore a 30 %).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 55
Competenze delle Province
Art. 197 Alle Province è stato demandato il compito di
controllo e verifica delle attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti.
L’applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle leggi ambientali (avvalendosi ARPA),
I funzionari della provincia sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni
L’individuazione sulla base del Piano regionale delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 56
Competenze dei comuni
Art.198I comuni concorro, all’interno delle attività svolte a
livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti. Sostanziale cambiamento rispetto alla Ronchi: art.21
“ I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani”Fino a quando gli ATO non attiveranno le procedure
per una nuova gara d’appalto per l’aggiudica del servizio di smaltimento dei rifiuti i comuni continuano la gestione dei rifiuti in forma privativa.
I comuni non potranno gestire direttamente la raccolta dei rifiuti del proprio comune!
11/04/23 Relatore: lettini francesco 57
Competenze dei comuni
Art.198Spetta ai Comuni disciplinare con appositi
Regolamenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti nel proprio comune, in accordo con i piani d’ambito del ATO. Le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle frazioni dei rifiuti,
L’assimilazione (per quantità e qualità) dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ai rifiuti urbani.
Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 58
Ambito Territoriale Ottimale
11/04/23 Relatore: lettini francesco 59
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Comma 2 L’autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferita l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione dei rifiuti.
Comma 3 L’autorità ATO organizza il servizio e determina gli obbiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, a tal fine adotta un apposito PIANO D’ambito.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 60
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Comma 4 All’Autorità ATO sono affidate: La realizzazione, gestione ed
erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti,
La raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata,commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti all’interno del ATO,
11/04/23 Relatore: lettini francesco 61
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.202 Affidamento del ServizioL’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione
integrata mediante gara, disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in materia.
I soggetti partecipanti devono formulare con apposita relazione allegata all’offerta proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, proponendo un proprio piano di miglioramento definendo degli obbiettivi.
Nella valutazione delle offerte si terrà conto del peso che graverà sull’utente sia in termini economici che di complessità delle operazioni.
Tutti i beni e i dipendenti comunali e ex municipalizzate passeranno al gestore vincitore della gara.
I nuovi impianti di trattamento verranno realizzati dal soggetto affidatario del servizio.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 62
11/04/23 Relatore: lettini francesco 63
11/04/23 Relatore: lettini francesco 64
Misure per incentivare la raccolta differenziata
Art. 205Sono stati fissati i livelli minimi di raccolta differenziata
che devono Essere raggiunti nei singoli ATO: 35 % entro 31 /12/2006 45 % 31/12/2008 65 % entro 31/12/2012Qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi minimi
temporali verrà applicata un addizionale del 20 % al tributo di conferimento dei rifiuti ai comuni presenti del dato ATO.
Fondamentale novità di incentivo rispetto al decreto Ronchi (fissava come scaglioni 15-25-35 % entro 2004).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 65
Misure per incentivare la raccolta differenziata
11/04/23 Relatore: lettini francesco 66
Il passaggio da Tassa a Tariffa
La tassa sui rifiuti (TaRSU) è disciplinata dal D.Lgs.
507/93: presupposto della tassa è “l’occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibite […] esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed
attivato o comunque reso in maniera
continuativa”.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 67
La Tassa
La Tassa, così come applicata fino ad oggi, è un
tributo commisurato alla superficie; tale
parametro configura la TaRSU come imposta di
tipo “patrimoniale”, sostanzialmente svincolata
sia dalla effettiva produzione di rifiuti che dalla
“qualità” del rifiuto conferito, come pure dallo
standard del servizio reso.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 68
Il passaggio da Tassa a Tariffa
Tuttavia, va rilevato che l’art. 65 del D.Lgs. 507/93 sottolinea che la Tassa può essere stabilita in base a coefficienti di produttività per unità di superficie che tengano conto anche della tipologia d’uso dei locali, nonché dei costi di smaltimento; quindi, attraverso l’utilizzo dei coefficienti di produzione presuntivi.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 69
Il passaggio da Tassa a Tariffa
L’ultimo elemento importante da rilevare riguarda il grado di copertura dei costi del servizio in regime TaRSU.
L’art 61 del D.Lgs. 507/1993 prevede che il gettito derivato dalla Tassa “non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi”; tuttavia la copertura dei costi in relazione alla situazione di deficit strutturale dell’ente locale può variare, come previsto, nei minimi del 50 - 70%.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 70
La tariffa
Art. 238Con il decreto Ronchi si è stabilito il
passaggio alla tariffa, e al concetto che la tariffa dovrà coprire integralmente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti.
Ad oggi l’entrata in vigore della tariffa è stata sposta alla fine del 2007.
Con l’abolizione del sistema di calcolo della Ronchi e il compito agli ATO di determinare la tariffa.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 71
La tariffa
La gestione dei rifiuti
Parte IVIl Ciclo dei Rifiuti Urbani
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 73
Ruolo della raccolta differenziata
La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente di:
1. ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento
2. la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta Carta, cartone,vetro,plastica,alluminio, umido.
3. minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;
4. il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 74
I sistemi di raccolta differenziata
Per poter raggiungere gli obbiettivi fissati dal nuovo decreto è necessario sia
1. la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini,
2. Modifica dei cambiamenti dei consumi
Allo stato attuale sono state sperimentate molti sistemi di raccolta:
raccolte domiciliari (porta a porta), raccolte stradali (ad esempio: raccolta multimateriale)
In particolare il sistema della raccolta domiciliare permette : Produzione di compost di ottima qualità (frazione umida) Recupero di materiali Riduzione della frazione che finisce in discarica.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 75
Il rifiuto “tal quale”
Nel caso del rifiuto “tal quale” o “sacchetto grigio” conferito nel contenitore dell’indifferenziato il rifiuto viene passato ad impianti di selezione che permetto di separare il rifiuto in:
Frazione secca combustibile (30-35 %) Frazione organica (20-30 %) I metalli (5 %) Sovvallo (15-25 %)
11/04/23 Relatore: lettini francesco 76
Le frazioni
La frazione secca può essere ulteriormente trattata per costituire il combustibile da rifiuto (CDR) e essere avviato agli impianti di temovalorizzazione.
La frazione organica viene successivamente stabilizzata (FOS) ed impiegata per la copertura di discariche.
Il sovvallo, le scorie della combustione e FOS vengono avviate a discarica.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 77
Schema di un inceneritore
La gestione dei rifiuti
Parte VLa produzione dei rifiuti in Italia:Sulla basa della Relazione annuale del Osservatorio sui rifiuti
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 79
LA produzione dei rifiuti in Italia
11/04/23 Relatore: lettini francesco 80
I Rifiuti Urbani
11/04/23 Relatore: lettini francesco 81
La Raccolta Differenziata
11/04/23 Relatore: lettini francesco 82
2- La Raccolta Differenziata
11/04/23 Relatore: lettini francesco 83
Il Recupero di materia ed energia
11/04/23 Relatore: lettini francesco 84
L’indifferenziato
11/04/23 Relatore: lettini francesco 85
11/04/23 Relatore: lettini francesco 86
La capacità residua delle discariche
11/04/23 Relatore: lettini francesco 87
I costi del Sistema
11/04/23 Relatore: lettini francesco 88
11/04/23 Relatore: lettini francesco 89
I Rifiuti Speciali
11/04/23 Relatore: lettini francesco 90
La Gestione dei Rifiuti
Parte V Gli oneri dei Produttori
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 92
Obblighi generali
I produttori di rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni:
1. Identificare i propri rifiuti assegnando un codice CER valido (in base alle schede di sicurezza dei prodotti, al processo produttivo)
2. Non devono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.187)
3. Non devono miscelare categorie di rifiuti diversi tra loro (art.187),
4. Devono predisporre opportune all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti,
5. Non devono essere presenti depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (art.192).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 93
Obblighi generali
I produttori di rifiuti devono predisporre opportune aree all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti.
Deposito temporaneo (art.183 comma1, lett. M):
“il raggruppamento dei rifiuti effettuato , prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di ben determinate condizioni:
11/04/23 Relatore: lettini francesco 94
Il Deposito Temporaneo
Nel caso dei rifiuti pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:
1. Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno.
2. Con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.
Altre condizioni:3. Il deposito deve essere effettuato per categorie
omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.
4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 95
Il Deposito Temporaneo
11/04/23 Relatore: lettini francesco 96
Il Deposito Temporaneo
Norme di sicurezza e simbologia di rischio
11/04/23 Relatore: lettini francesco 97
Il Deposito Temporaneo
11/04/23 Relatore: lettini francesco 98
Il Deposito Temporaneo
Nel caso dei rifiuti non pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:
1. Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno.
2. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 99
Il Registro di Carico e Scarico
Art. 190 Registri di carico e scarico
Un documento nel quale il produttore /detentore di rifiuti devono annotare le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti del deposito temporaneo quali:
Le quantità Le caratteristiche quantitative del rifiuto (codece CER,
natura fisica).
Tali dati devo essere trascritti sul registro entro 10 gg dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 100
Il Registro di Carico e Scarico
Modello: DM 1° aprile 1998, n. 148
11/04/23 Relatore: lettini francesco 101
Il Registro di Carico e Scarico
Chi è obbligato: Chi produce rifiuti pericolosi Chi produce i seguenti rifiuti non
pericolosi: Rifiuti da attività industriali Rifiuti da attività artigianaliSono esonerati i produttori che conferiscono i
rifiuti al servizio pubblico di raccolta (si veda art. 195 che ha posto una limitazione).
Dove vanno tenuti i registri: Presso ogni impianto produttivo. Va conservato per almeno 5 anni.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 102
Il Registro di Carico e Scarico
I registri sono tenuti:• presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti• presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
•I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione
•i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 103
Catasto dei Rifiuti
Art. 189 Il catasto dei rifiuti (MUD) è un documento
nel quale sono raccolte le indicazioni quantitative e qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti e le ditte alle quali si è conferito tali rifiuti.
Va presentato alla camera del commercio da tutti i gli intermediari/detentori di rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi
Deve contenere il dati relativi all’anno precedente la dichiarazione (entro il 30 aprile di ogni anno).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 104
Catasto dei Rifiuti: esoneri
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 105
Oneri dei produttori
Art.188 Sono a carico del produttore e/o detentore del rifiuto
gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi.Egli assolve i propri compiti secondo le seguenti
priorità: Autosmaltimento, Conferimento a terzi autorizzati, Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani (secondo regolamento o tramite opportuna convenzione).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 106
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiuti
I rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell'istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 107
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiuti• redatto in quattro esemplari.• compilato, datato e firmato dal produttore o dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
• Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
• Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 108
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiutiIl formulario non è obbligatorio per: •i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal
soggetto che gestisce il servizio pubblico•i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
I modelli dei formulari vale quello introdotto dal Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 109
La responsabilità del detentore
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
•a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
•b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore
c) ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 110
La responsabilità del detentore
Art.189 comma 4)Ulteriore condizione:Nel caso di conferimento a soggetti autorizzati per
operazioni di deposito preliminare e raggruppamento (D13-14-15 all’allegato B) la responsabilità dei produttori di rifiuto è esclusa a condizione che questi, oltre alla 4° copia del formulario, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D 12.
Le modalità di attuazione saranno definite da un apposito decreto.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 111
I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti
E’ obbligo del produttore di rifiuti accertarsi preventivamente che il soggetto al quale si è conferito il rifiuto sia regolarmente autorizzato.
I trasportatori di rifiuti devono essere iscritti al Albo nazionale gestori ambientali (vecchio: Albo per il trasporto e commercianti/intermediari) della propria provincia dove opera il soggetto.
Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere stato preventivamente Autorizzato all’esercizio rilasciata dalla Regione in cui opera.
Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere iscritto Albo nazionale gestori ambientali
11/04/23 Relatore: lettini francesco 112
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Art.212L’Albo nazionale gestori ambientali è
costituito da: Comitato nazionale presso il ministero
dell’Ambiente Sezioni Regionali e Provinciali presso le
camere del commercio dei capoluoghi di regione.
Il decreto prevede la loro istituzione tramite decreto.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 113
I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti
Per potersi accertare preventivamente il produttore deve richiedere la documentazione che attesti la presenza di tali autorizzazioni.
Inoltre il produttore ad ogni conferimento deve verificare che
1. il mezzo di trasporto del trasportato sia stato inserito nella documentazione di iscrizione all’Albo
2. Il destinatario sia autorizzato a ricevere i suoi rifiuti (verificare i codici CER per i quali è autorizzato).
11/04/23 Relatore: lettini francesco 114
Banca dati Albo Nazionale Gestori Ambientali
La Gestione dei Rifiuti
Parte VILe procedure di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 116
I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti
Art.208 : Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
La regione, tramite la conferenza dei servizi autorizza all’esercizio entro 150 gg dalla presentazione della domanda.
L’autorizzazione prescrive le tipologie e i quantitativi di rifiuti , le condizioni di sicurezza da rispettare.
L’autorizzazione ha una durata di 10 anni (5 anni per il Ronchi) ed è rinnovabili.
Art.212 Albo nazionale gestori ambientali L’iscrizione all’albo è requisito per svolgere le attività di
raccolta, gestione e trasporto di rifiuti. In seguito ad valutazione positiva della documentazione
l’azienda viene inserita nell’albo. L’iscrizione ha una durata di 5 anni.Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti
non pericolosi e pericolosi (senza superare il limite di 30 kg/g) devo essere iscritti all’Albo.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 117
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti
I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione competente per il territorio.
Allegando: Il progetto definitivo La documentazione di legge prevista per la
realizzazione del progetto (in materia di urbanistica, tutela ambientale, sicurezza del lavoro)
Se sottoposta a VIA, la comunicazione del progetto all’autorità competente in materia
11/04/23 Relatore: lettini francesco 118
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti
Entro 30 gg la Regione individua il responsabile dell’iter e convoca apposita conferenza di servizio
(partecipano i responsabili degli uffici regionali e i componenti dell’autorità d’ambito, gli enti locali e il soggetto richiedente).
Se il progetto è sottoposto a VIA:tali tempi sono sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 119
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti
Entro 30 gg la Conferenza dei servizi procede a: Valutare il progetto e tutti gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto Per tale valutazione le regioni si possono avvalere delle
ARPAEntro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza dei servizi e sulla base delle risultanze , la regione, in caso di valutazione positiva autorizza la realizzazione la gestione dell’impianto.
Tale approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni comunali e provinciali, costituisce variante allo strumento urbanistico.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 120
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti
L’istruttoria si conclude entro 150 gg con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi definiti all’art,178 (Finalità).
La procedura autorizzativa viene applicata anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio di impianti di smaltimento e recupero.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 121
11/04/23 Relatore: lettini francesco 122
Art. 209 Rinnovo Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti
Nel caso di rinnovo di autorizzazioni per l’esercizio di un impianto o di iscrizione all’Albo, qualora le imprese
1. sia registrate secondo il regolamento EMAS (761/2001/CE) o
2. operino nell’ambito del sistema Ecolabel (regolamento europeo 2000/1980) o
3. certificati secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001
Tali imprese possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti secondo DPR 28/12/2000 n.445.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 123
Le attività sottoposte alle procedure semplificate
Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate
Smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione (autosmaltimento) e le attività di recupero previste all’allegato C.
Sono state definite delle procedure di autorizzazione semplificate.
Con decreto del Ministro dell’ambiente sono adottate per decreto le norme che fissano:
Tipi, quantità e condizioni in base alle quali espletare tale attività.
Sino all’emanazione di detti decreti valgono le disposizione ai sensi dei DM 5/2/1998 e DM 12/6/2002.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 124
Le attività sottoposte alle procedure semplificate
Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate
Le norme e le condizioni definite per decreto devono garantire che le attività svolte non costituiscano pericolo per la salute e non arrechino pregiudizio all’ambiente.
Accedono alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e recupero energetico qualora:
Impieghino come combustibili rifiuti urbani o speciali individuati per frazioni omogenee
I limiti di emissioni siano inferiori a quelli stabiliti per gli inceneritori
Sia garantita la produzione di una quota minima di energia
11/04/23 Relatore: lettini francesco 125
11/04/23 Relatore: lettini francesco 126
Le attività sottoposte alle procedure semplificate
Art. 215 AutosmaltimentoL’azienda che intende svolgere le attività di
autosmaltimento può intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo.
Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia.
L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività.
In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni l’Albo propone alla Provincia il divieto di inzio.
Nel caso di responso positivo l’Albo iscrive il soggetto in un apposito registro.
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Le attività sottoposte alle procedure semplificate
Art. 216 Operazioni di RecuperoL’azienda che intende svolgere le attività di recupero può
intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo.
Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia.
L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività.
Nel caso di impianti di coicenerimento o veicoli fuori uso l’avvio dell’attività è subordinata all’effettuazione di una visita preventiva (entro 60 gg) da parte della provincia competente.
La Gestione dei Rifiuti
Parte VIILa Bonifica dei siti inquinati
Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini
11/04/23 Relatore: lettini francesco 129
Disposizioni generali
Art.239Il Titolo V del presente decreto disciplina gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce i criteri, le procedure per la riduzione e l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento in armonia con le norme comunitaria (“ chi inquina paga”).
Tale decreto non si applica nei casi di abbandono dei rifiuti
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Definizioni sezione bonifiche
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli dicontaminazione delle matrici ambientali, da determinare casoper caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
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Definizioni sezione bonifiche
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno opiù valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevatirisultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi dirischio sanitario e ambientale sito specifica, che nepermettano di determinare lo stato o meno di contaminazionesulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati conl’applicazione della procedura di analisi di rischio di cuiall’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla basedei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazionerilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori diconcentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, sesuperiore, risulti comunque inferiore ai valori diconcentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguitodell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
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Definizioni sezione bonifiche
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall’esposizione
prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle
matrici ambientali contaminate, condotta con i
criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto;
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Definizioni sezione bonifiche
o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventiatti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto allematrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore aivalori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);q) riparazione e ripristino ambientale: gli interventi diriqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenticomplemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezzapermanente, che consentono di recuperare il sito alla effettivae definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme aglistrumenti urbanistici; definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di
monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fontidi inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre leconcentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 1
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile
dell’inquinamento mette in opera entro
ventiquattro ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione (a
Prefetto, comune, provincia e regione).
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 2Il responsabile dell’inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, nel caso in cui:
- il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato,
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione,
al comune ed alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.
L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 3Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un soloparametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà
immediata notizia al comune ed alle province.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predetteamministrazioni, nonché alla regione territorialmentecompetente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la
conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione.
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 4 Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito
è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia
di rischio (CSR) (i criteri nell’Allegato 1 ).
Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta allaregione i risultati dell’analisi di rischio.
La conferenza di servizi convocata dalla regione, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 5In base alle risultanze della valutazione qualora il responso
certifichi il non superamento dei valori soglia, la conferenza dei servizi con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento.
La conferenza può comunque imporre l’attuazione di un Piano di Monitoraggio.
Comma 6 Il soggetto responsabile presenta il Piano alla regione La regione ha 60 gg per approvare tale piano Al termine del monitoraggio il soggetto presenta una
relazione dei risultati del monitoraggio. Nel caso in cui si sia riscontrato uno o più superamenti il
soggetto dovrà avviare alle operazioni di bonifica previsti dal comma 7 art. 242.
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 7Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischiodimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi:
il progetto operativo degli interventi di bonifica o dimessa in sicurezza, operativa o permanente
le ulteriori misure di riparazione e di ripristinoAmbientale.
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Comma 7La regione, acquisito il parere del comune e
della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal
suo ricevimento.
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Art.242 Procedure operative ed amministrative
Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario l'autorizzazione regionale di sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi.
L'autorizzazione costituisce, altresì, varianteurbanistica e comporta dichiarazione di pubblica
utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 142
Art.242 Procedure operative ed amministrative
Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti:
i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 143
Art. 244 ordinanze
1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle propriefunzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli dicontaminazione sono superiori ai valori di concentrazionesoglia di contaminazione, ne danno comunicazione allaregione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare ilresponsabile dell’evento di superamento e sentito il comune,diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenzialecontaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 144
Art.245Obblighi di intervento e di notifica da parte deisoggetti non responsabili della potenzialecontaminazione
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, dibonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenzialecontaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o ilgestore dell’area che rilevi il superamento o il pericoloconcreto deve darne comunicazione alla regione, alla
provincia ed al comune e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.
La provincia, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.
È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.
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Art. 248 Controlli
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazionedel sito e al progetto operativo, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso , è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai
progetti approvati.2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa insicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa,nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sonoaccertati dalla provincia mediante apposita certificazione sullabase di una relazione tecnica predisposta dall’Agenziaregionale per la protezione dell’ambiente territorialmentecompetente.3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per losvincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242,comma 7.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 146
Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
1. Le regioni, predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica eripristino ambientale b) l’individuazione dei soggetti cui
compete la bonifica;c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in casodi inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzioned’ufficio2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica vengaaccertato il superamento delle concentrazioni di rischio, talesituazione viene riportata dal certificato di destinazioneurbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune.
11/04/23 Relatore: lettini francesco 147
Art.257 Bonifica dei siti
Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo,con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito: con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o conl’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, senon provvede alla bonifica in conformità al progettoapprovato dall’autorità competente.
In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da mille euro a ventiseimila euro.
L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per ireati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimoevento e per la stessa condotta di inquinamento di cui alcomma 1.