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La Gestione dei Rifiuti

Parte IINTRODUZIONE

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco LettiniBari 25.10.2006

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1-Principi generali

La legislazione in materia di rifiuti è stata introdotta nell’ordinamento europeo con la direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in seguito dalle direttive:

91/156/CEE 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.Lo scorso 5 aprile il Consiglio europeo ha

adottato la Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti.

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2-Principi generali

Tali norme hanno introdotto un insieme di principi generali e di procedure di controllo che mirano a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana che possono essere sintetizzati in:

1. Principio di precauzione: principio cardine della politica ambientale dell’Unione europea che prescrive un’azione preventiva dei danni causati all’ambiente.

Gli stati membri devono adottare una politica di prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Devono adottare una politiche che incoraggino il recupero e il reinserimento delle rifiuti nel ciclo produttivo.

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3-Principi generali

2. Requisito di prevenzione: la gestione dei rifiuti non deve avere ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente

“Chi inquina paga”, secondo il quale l’onere della riparazione dei danni ambientali non può ricadere sui cittadini ma deve essere “addebitato” a chi di tali danni è responsabile.

3. Strumenti di “Command and control” Obblighi di autorizzazioni, registrazione e ispezioni

contenute nelle direttive sui rifiuti non pericolosi e pericolosi,

Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti

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3-Principi generali

4. Strumenti Economico-fiscali Quali tasse e sussidi, che coinvolgano innovazioni tecnologiche.

spingendo la riduzione della produzione anche oltre gli standard, l’innovatore è in grado di trarre benefici economici, viceversa come inquinatore è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi.

5. Strumenti volontari Strumenti che consentono alle imprese di introdurre una

efficiente gestione ambientale, capace di prevenire, ridurre e, se possibile, persino eliminare l’inquinamento, preferibilmente alla fonte, garantendo al tempo stesso un uso razionale delle risorse e delle materie prime. Le imprese possono scegliere fra il Sistema Comunitario di

Ecogestione e Audit (EMAS) e la norma ISO 14001.

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La normativa italiana sui rifiuti

La gestione dei rifiuti in Italia è stata introdotta in modo organico e puntuale dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto Ronchi”).

Da tale decreto sono scaturiti un elevato numero di decreti attuativi e di regolamenti.

Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”.

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Iter del D.lvo 152/2006

Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 è derivato dalla Legge Delega n. 308/2004 che prevedeva una rivisitazione completa dell’intero corpus normativo italiano in tema ambientale.

Il decreto ha riscritto le regole su: valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e

tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

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Iter del D.lvo 152/2006

1. Il decreto è entrato in vigore il 29 aprile 2006.2. Collegato ad esso sono stati emanati ben 17

decreti attuativi dei quali 15 sono stati abrogati da dm del 26 giugno.

3. 3 luglio 2006: La Commissione Ue ha annunciato con proprio Comunicato di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia  per la definizione troppo restrittiva di "rifiuto" nel Dlgs 152/2006.

4. La questione riguarda, in particolare, l'esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica.

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Iter del D.lvo 152/20064. 31 agosto 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato

definitivamente un primo decreto legislativo di modifica del Dlgs 152/2006: L’emanazione di un decreto correttivo entro il 30 novembre

della parte III e IV del Dlgs 152/2006. La soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e

rifiuti, la proroga delle Autorità di bacino Ha fissato il 31/01/2007 come data limite per modificare

l’intero corpus del Dlgs 152/2006.

5. 12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un secondo decreto, destinato a modificare le definizioni di rifiuto, materia prima secondaria e sottoprodotto.

Ad oggi solamente il secondo decreto è entrato in vigore.

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Parte IV del D.lvo 152/2006

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2- Parte IV del D.lvo 152/2006Art. 177 (Parte IV del D.lvo 152/06)Campo di applicazione:1 “La parte quarta del presente decreto disciplina la

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici”.

2 Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte IV del decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

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2-La normativa italiana sui rifiutiArt. 178 Finalità1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico

interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare sistemi che possono provocare danni all’ambiente

3. La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e al principio comunitario “chi inquina paga”.

4. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

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3-La normativa italiana sui rifiutiArt. 179 Criteri di priorità1. Le pubbliche amministrazioni perseguono

iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:

Lo sviluppo di tecnologie pulite L’immissione di prodotti concepiti in modo da

limitare a fine vita la quantità e/o la nocività dei rifiuti,

Lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, riempiego, riutilizzo e l’uso di rifiuti come fonte di energia.

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4-La normativa italiana sui rifiutiArt. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti1. Le pubbliche amministrazioni

promuovono: Strumenti economico-gestionali che favoriscano

una corretta valutazione dell’impatto ambientale di uno specifico prodotto, quali: Analisi del ciclo di vita (LCA) Certificazioni ambientali (EMAS; ISO

14001) Marchi ecologici ( Ecolabel)

La previsione di clausole di gare di appalto La promozioni di accordi, contratti di

programma o protocolli d’intesa.

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4-La normativa italiana sui rifiutiArt. 181 Recupero dei rifiuti1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti

le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

Il riutilizzo, il rimpiego ed il reciclaggio, Le forme di recupero per ottenere materie

prime secondarie dai rifiuti, L’adozioni di misure che prevedano l’impiego

di materiali recuperati dai rifiuti, L’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per

produrre energia.

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5-La normativa italiana sui rifiuti

Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :Art. 1 Comma

Le principali attività inerenti la gestione dei rifiuti: La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o

raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) Trasporto Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per

generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C)

Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B).

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Lo smaltimento dei rifiuti

Art.182 Smaltimento dei rifiuti Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di

sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume.

Lo smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di:

Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali,

Vietare smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse, fatti salvi eventuali accordi (non si applica alle frazioni differenziate dei rifiuti),

Permettere lo smaltimento in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione,

La realizzazione di nuovi impianti è ammessa solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico.

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LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Parte II La Classificazione dei Rifiuti

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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1-Definizione di Rifiuto

Art.183 del D.lvo 152/2006 :

Art. 1 Comma a)

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che

rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A

alla parte quarta del presente decreto e da cui

il detentore si disfi o abbia deciso o abbia

l’obbligo di disfarsi.

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Alcune definizioni

Art.183 del D.lvo 152/06 :Art. 1 Comma

Produttore:la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale.

Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione dalle quali si origina i rifiuti.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).

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2-Definizione di Rifiuto

Secondo la definizione del legislatore per

“rifiuto” si deve intendere qualsiasi sostanza

od oggetto che rientri nelle categorie riportate

nell’Allegato A (alla parte quarta del presente

decreto ) del decreto.Nota:

Tale definizione è in linea con la precedente norma

Decreto Ronchi(art.6 D.Lgs 22/97) e con la direttiva

europea sui rifiuti (art. 1 91/156/CE).

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3-Definizione di Rifiuto

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Alcune definizioni

Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :Art. 1 CommaTipologie di operazioni connesse con la gestione dei rifiuti:• Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato,

prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).

• La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto)

• Trasporto • Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare

materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C)

• Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B).

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4-Definizione di Rifiuto

La definizione di rifiuto introdotta presenta un duplice

criterio di identificazione del medesimo:

1. Criterio oggettivo:”qualsiasi sostanza od oggetto che

rientri nell’Allegato A”.

2. Criterio Soggettivo:” la condizione affinché una

sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è

rappresentato dal fatto che il detentore se ne disfi

o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene”.

Un rifiuto è tale quando sono soddisfatti tutti e due i

criteri.

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Operazioni di recupero

Operazioni previste all’Allegato C parte quarta del decreto.

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Operazioni di smaltimentoOperazioni previste all’Allegato B parte quarta del decreto.

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Nuova definizione di Rifiuto

La definizione di rifiuto completa:

“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle

categorie riportate nell'allegato A e che il

detentore abbia avviato ad una delle operazioni

individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come

smaltimento o recupero.

Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle

ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti.

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I beni che non rientrano nella definizione di rifiuto

Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006.Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un:• Sottoprodotto: bene che viene prodotto secondariamente

da un processo produttivo e che viene effettivamente riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna trasformazione preliminare.

• Materia prima secondaria:Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto

(secondo le disposizioni del art.181).

Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto).CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità

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Sottoprodotto

SOTTOPRODOTTONon sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del

decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare :

• i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce

• quelli commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego,

Rispetto delle seguenti condizioni:- prodotti senza la necessità di operare trasformazioni

preliminari in un successivo processo produttivo; - L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa enon eventuale.- deve essere attestata la destinazione del sottoprodottotramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.

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Beni esclusioni dalla gestione dei rifiuti

Art.185Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti:• Le emissioni gassose emesse in atmosfera,• Gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi costituito da acque

reflue),• I rifiuti risultanti da prospezioni, dall’estrazione di risorse

minerarie o da cave (le terre di scavo),• Alcune categorie di rifiuti agricoli,• Il materiali esplosivi,• I materiali radioattivi,• Il coke da petrolio (impiegato come combustibile),• Il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua a seguito di

manutenzioni disposte dalle autorità competenti.

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Nuovo Art.185 (in base al secondo decreto )

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, b) Qualora contemplati da altra normativa:

1) i rifiuti radioattivi;2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: • materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed

agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi, 4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;5) i materiali esplosivi in disuso.6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi.

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Classificazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE1. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine

• Rifiuti Urbani• Rifiuti Speciali

2. I rifiuti vengono distinti in base alle caratteristiche di pericolosità:• Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI• Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI

3. Una terza categoria: • Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-7-

2003 n. 254.

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I rifiuti urbani

Art.184 ClassificazioneSono rifiuti urbani:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e

luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad

usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. art. 198, comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI).

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

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I Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, c) i rifiuti da lavorazioni industrialid) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di

rifiuti, i fanghi prodottih) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.l) l combustibile derivato da rifiuti;n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei

rifiuti solidi urbani.

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I rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio

2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che

svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e

di riabilitazione.

Si dividono in :•Rifiuti sanitari non pericolosi •Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR

2003/254)•Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR

2003/254 che hanno caratteristiche infettive).

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Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato

introdotto dalla comunità europea con la

Decisione 2000/532/CE.

Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie

di rifiuti che possono essere prodotti.

I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli

principalmente in base al settore industriale di

provenienza.L’ultima aggiornamento recepito dal legislatore italiano è

stato nel 2002 (DM 9/04/2002).

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Il codice C.E.R.

Codice:XX YY ZZ

categoria o attivitàche genera i rifiuti

primi due numeri

secondi due numeri

terzi numeri

processo produttivoche genera il rifiuto

identificano il singolo rifiuto

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Il codice C.E.R.

01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento

fisico o chimico di minerali

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca,

trattamento e preparazione di alimenti

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e

cartone

04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento

pirolitico del carbone

06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici

08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e

smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica

10 00 00 Rifiuti provenienti da processi termici

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Esempi di codici C.E.R.

Imballaggi (*)

15 01 01 Carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi in metallo

15 01 05 Imballaggi compositi

15 01 06 Imballaggi in più materiali

(*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva

91/689/CEE

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Esempi di codici C.E.R.Raccolta differenziata20 01 01 Carta e cartone20 01 02 Vetro20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)20 01 04 Altri tipi di plastica20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)20 01 06 Altri tipi di metallo20 01 07 Legno20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)20 01 09 Oli e grassi20 01 10 Abiti20 01 11 Prodotti tessili20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici20 01 22 Aerosol20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)20 03 02 Rifiuti di mercati

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 41

1- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5:“Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicatiespressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco

di cui :• all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche

sulla base degli allegati D,G,H,I

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 42

2- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla base degli allegati D,G,H,I del decreto (definiti nella direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di caratterizzazione:

1. In base all’origine del rifiuto o dal ciclo produttivo (Elenco Allegato D: Codice CER *)

2. In relazione alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti (Voce speculare)

Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce “speculare” che definisce la stessa tipologia di rifiuto non pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 43

3- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 44

5- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso: Le frasi di pericolo

COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H3-A

Facilmenteinfiammabile

sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

H3-B

Infiammabile

sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 45

Le frasi di pericolo

COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H4

Irritantesostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

H5

Nocivosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

H6

Tossicosostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 46

Le frasi di pericolo

COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H7Cancerogen

o

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

H8

Corrosivo

sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

H10 Teratogenosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

H11 Mutagenosostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 47

LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate come molto tossiche o

mutagene in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come nocive in

concentrazione totale > o = 25%,

una o più sostanze pericolose per l’ambiente in concentrazione totale > o = 25%,

una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 48

Le frasi di pericolo

COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H1

Esplosivo

sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

H2

Comburente

sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

H3 Infettivosostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

Non sono stabiliti limiti di concentrazione.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 49

Le frasi di pericolo

COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H12

A contatto acqua

libera gas tossici

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H13

Sorgente di sostanze

pericolose

Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

H14

Ecotossico

sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente(LIMITE > 25 %)

Esercitazione n.2

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 50

Esercitazione:CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : PERICOLOSO E NON PERICOLOSO

Si deve valutare la potenziale pericolosità di un ipotetico rifiuto contenente: Concentrazioni

a) Componente W (valutato nocivo Xn , R21 con una percentuale in peso del rifiuto di 17,50%

b)Componente Y (Valutato infiammabile, punto di infiammabilità a 60 ° C, Irritante Xi con R 41nocivo con Xn R 20) presente nel rifiuto con una percentuale del

9%

C)Componente Z (valutato irritante Xi R 38, mutageno di categoria 2 , con R 46 e pericoloso per l'ambiente con N , R 50-53) presente nel rifiuto con una concentrazione del 0,3%

D) acqua

73 %

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La gestione dei rifiuti

Parte IIILe competenze nella gestione dei rifiuti

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 52

Competenze dello Stato

Art.195Spettano allo Stato: Le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie

all’attuazione della parte IV del decreto legislativo 152/06. La definizione di iniziative di incentivazione economica per

favorire sull’intero territorio il riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti,

L’adozione di norme tecniche relative alla gestione dei rifiuti, La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per

l’assimilazione dei rifiuti ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti (limitazione alla privativa pubblica della raccolta dei rifiuti urbani),

La definizione delle linee guida per le gare d’appalto e i requisiti di ammissione delle aziende,

L’adozione di misure per favori impiego nelle pubbliche amministrazioni di materiali recuperati.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 53

Competenze Regione

Art. 196Sono di competenza delle Regioni: La predisposizione e l’adozione sentiti gli enti locali del Piano

di Gestione dei Rifiuti Definiscono i criteri per la localizzazione degli impianti La delimitazione degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali), I criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non

idonee per l’impiantistica, Gli obbiettivi e i fabbisogni della gestione dei rifiuti e la tipologia e

il numero di impianti necessari, Promuove tutte le attività necessarie a favorire una minore

produzione di rifiuti e un incremento del riutilizzo e del riciclaggio. Sono inseriti in tale paino anche i piani di bonifica delle aree

inquinate.Tale Piano dovrà essere sviluppato in coordinamento agli altri

strumenti di programmazione regionale previsti da altre norme (Piano di coordinamento territoriale)

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 54

Competenze Regione

Art. 196Sono di competenza delle Regioni: L’autorizzazione dei progetti di nuovi impianti per

la gestione dei rifiuti, La regolamentazione delle attività di gestione dei

rifiuti, La valutazione economica dei costi della gestione La definizione sulla base dei decreti attuativi, dei

quantitativi che gli enti pubblici e le società pubbliche con i quali coprano il proprio fabbisogno di manufatti e beni mediante l’impiego di prodotti ottenuti da materiale riciclato (non inferiore a 30 %).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 55

Competenze delle Province

Art. 197 Alle Province è stato demandato il compito di

controllo e verifica delle attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti.

L’applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle leggi ambientali (avvalendosi ARPA),

I funzionari della provincia sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni

L’individuazione sulla base del Piano regionale delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 56

Competenze dei comuni

Art.198I comuni concorro, all’interno delle attività svolte a

livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti. Sostanziale cambiamento rispetto alla Ronchi: art.21

“ I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani”Fino a quando gli ATO non attiveranno le procedure

per una nuova gara d’appalto per l’aggiudica del servizio di smaltimento dei rifiuti i comuni continuano la gestione dei rifiuti in forma privativa.

I comuni non potranno gestire direttamente la raccolta dei rifiuti del proprio comune!

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 57

Competenze dei comuni

Art.198Spetta ai Comuni disciplinare con appositi

Regolamenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti nel proprio comune, in accordo con i piani d’ambito del ATO. Le modalità del conferimento, della raccolta

differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle frazioni dei rifiuti,

L’assimilazione (per quantità e qualità) dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ai rifiuti urbani.

Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 58

Ambito Territoriale Ottimale

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 59

Autorità Ambito Territoriale Ottimale

Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti

Comma 2 L’autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferita l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione dei rifiuti.

Comma 3 L’autorità ATO organizza il servizio e determina gli obbiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, a tal fine adotta un apposito PIANO D’ambito.

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Autorità Ambito Territoriale Ottimale

Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti

Comma 4 All’Autorità ATO sono affidate: La realizzazione, gestione ed

erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti,

La raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata,commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti all’interno del ATO,

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 61

Autorità Ambito Territoriale Ottimale

Art.202 Affidamento del ServizioL’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione

integrata mediante gara, disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in materia.

I soggetti partecipanti devono formulare con apposita relazione allegata all’offerta proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, proponendo un proprio piano di miglioramento definendo degli obbiettivi.

Nella valutazione delle offerte si terrà conto del peso che graverà sull’utente sia in termini economici che di complessità delle operazioni.

Tutti i beni e i dipendenti comunali e ex municipalizzate passeranno al gestore vincitore della gara.

I nuovi impianti di trattamento verranno realizzati dal soggetto affidatario del servizio.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 62

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 63

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 64

Misure per incentivare la raccolta differenziata

Art. 205Sono stati fissati i livelli minimi di raccolta differenziata

che devono Essere raggiunti nei singoli ATO: 35 % entro 31 /12/2006 45 % 31/12/2008 65 % entro 31/12/2012Qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi minimi

temporali verrà applicata un addizionale del 20 % al tributo di conferimento dei rifiuti ai comuni presenti del dato ATO.

Fondamentale novità di incentivo rispetto al decreto Ronchi (fissava come scaglioni 15-25-35 % entro 2004).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 65

Misure per incentivare la raccolta differenziata

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 66

Il passaggio da Tassa a Tariffa

La tassa sui rifiuti (TaRSU) è disciplinata dal D.Lgs.

507/93: presupposto della tassa è “l’occupazione

o la detenzione di locali ed aree scoperte a

qualsiasi uso adibite […] esistenti nelle zone del

territorio comunale in cui il servizio è istituito ed

attivato o comunque reso in maniera

continuativa”.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 67

La Tassa

La Tassa, così come applicata fino ad oggi, è un

tributo commisurato alla superficie; tale

parametro configura la TaRSU come imposta di

tipo “patrimoniale”, sostanzialmente svincolata

sia dalla effettiva produzione di rifiuti che dalla

“qualità” del rifiuto conferito, come pure dallo

standard del servizio reso.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 68

Il passaggio da Tassa a Tariffa

Tuttavia, va rilevato che l’art. 65 del D.Lgs. 507/93 sottolinea che la Tassa può essere stabilita in base a coefficienti di produttività per unità di superficie che tengano conto anche della tipologia d’uso dei locali, nonché dei costi di smaltimento; quindi, attraverso l’utilizzo dei coefficienti di produzione presuntivi.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 69

Il passaggio da Tassa a Tariffa

L’ultimo elemento importante da rilevare riguarda il grado di copertura dei costi del servizio in regime TaRSU.

L’art 61 del D.Lgs. 507/1993 prevede che il gettito derivato dalla Tassa “non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi”; tuttavia la copertura dei costi in relazione alla situazione di deficit strutturale dell’ente locale può variare, come previsto, nei minimi del 50 - 70%.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 70

La tariffa

Art. 238Con il decreto Ronchi si è stabilito il

passaggio alla tariffa, e al concetto che la tariffa dovrà coprire integralmente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti.

Ad oggi l’entrata in vigore della tariffa è stata sposta alla fine del 2007.

Con l’abolizione del sistema di calcolo della Ronchi e il compito agli ATO di determinare la tariffa.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 71

La tariffa

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La gestione dei rifiuti

Parte IVIl Ciclo dei Rifiuti Urbani

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 73

Ruolo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente di:

1. ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento

2. la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta Carta, cartone,vetro,plastica,alluminio, umido.

3. minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;

4. il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 74

I sistemi di raccolta differenziata

Per poter raggiungere gli obbiettivi fissati dal nuovo decreto è necessario sia

1. la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini,

2. Modifica dei cambiamenti dei consumi

Allo stato attuale sono state sperimentate molti sistemi di raccolta:

raccolte domiciliari (porta a porta), raccolte stradali (ad esempio: raccolta multimateriale)

In particolare il sistema della raccolta domiciliare permette : Produzione di compost di ottima qualità (frazione umida) Recupero di materiali Riduzione della frazione che finisce in discarica.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 75

Il rifiuto “tal quale”

Nel caso del rifiuto “tal quale” o “sacchetto grigio” conferito nel contenitore dell’indifferenziato il rifiuto viene passato ad impianti di selezione che permetto di separare il rifiuto in:

Frazione secca combustibile (30-35 %) Frazione organica (20-30 %) I metalli (5 %) Sovvallo (15-25 %)

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 76

Le frazioni

La frazione secca può essere ulteriormente trattata per costituire il combustibile da rifiuto (CDR) e essere avviato agli impianti di temovalorizzazione.

La frazione organica viene successivamente stabilizzata (FOS) ed impiegata per la copertura di discariche.

Il sovvallo, le scorie della combustione e FOS vengono avviate a discarica.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 77

Schema di un inceneritore

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La gestione dei rifiuti

Parte VLa produzione dei rifiuti in Italia:Sulla basa della Relazione annuale del Osservatorio sui rifiuti

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 79

LA produzione dei rifiuti in Italia

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 80

I Rifiuti Urbani

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 81

La Raccolta Differenziata

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 82

2- La Raccolta Differenziata

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 83

Il Recupero di materia ed energia

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 84

L’indifferenziato

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 85

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 86

La capacità residua delle discariche

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 87

I costi del Sistema

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 88

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 89

I Rifiuti Speciali

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 90

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La Gestione dei Rifiuti

Parte V Gli oneri dei Produttori

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 92

Obblighi generali

I produttori di rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni:

1. Identificare i propri rifiuti assegnando un codice CER valido (in base alle schede di sicurezza dei prodotti, al processo produttivo)

2. Non devono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.187)

3. Non devono miscelare categorie di rifiuti diversi tra loro (art.187),

4. Devono predisporre opportune all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti,

5. Non devono essere presenti depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (art.192).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 93

Obblighi generali

I produttori di rifiuti devono predisporre opportune aree all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti.

Deposito temporaneo (art.183 comma1, lett. M):

“il raggruppamento dei rifiuti effettuato , prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di ben determinate condizioni:

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 94

Il Deposito Temporaneo

Nel caso dei rifiuti pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:

1. Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno.

2. Con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Altre condizioni:3. Il deposito deve essere effettuato per categorie

omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.

4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 95

Il Deposito Temporaneo

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 96

Il Deposito Temporaneo

Norme di sicurezza e simbologia di rischio

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 97

Il Deposito Temporaneo

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 98

Il Deposito Temporaneo

Nel caso dei rifiuti non pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:

1. Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno.

2. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 99

Il Registro di Carico e Scarico

Art. 190 Registri di carico e scarico

Un documento nel quale il produttore /detentore di rifiuti devono annotare le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti del deposito temporaneo quali:

Le quantità Le caratteristiche quantitative del rifiuto (codece CER,

natura fisica).

Tali dati devo essere trascritti sul registro entro 10 gg dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 100

Il Registro di Carico e Scarico

Modello: DM 1° aprile 1998, n. 148

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 101

Il Registro di Carico e Scarico

Chi è obbligato: Chi produce rifiuti pericolosi Chi produce i seguenti rifiuti non

pericolosi: Rifiuti da attività industriali Rifiuti da attività artigianaliSono esonerati i produttori che conferiscono i

rifiuti al servizio pubblico di raccolta (si veda art. 195 che ha posto una limitazione).

Dove vanno tenuti i registri: Presso ogni impianto produttivo. Va conservato per almeno 5 anni.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 102

Il Registro di Carico e Scarico

I registri sono tenuti:• presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di

recupero e di smaltimento di rifiuti• presso la sede delle imprese che effettuano attività di

raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

•I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione

•i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 103

Catasto dei Rifiuti

Art. 189 Il catasto dei rifiuti (MUD) è un documento

nel quale sono raccolte le indicazioni quantitative e qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti e le ditte alle quali si è conferito tali rifiuti.

Va presentato alla camera del commercio da tutti i gli intermediari/detentori di rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi

Deve contenere il dati relativi all’anno precedente la dichiarazione (entro il 30 aprile di ogni anno).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 104

Catasto dei Rifiuti: esoneri

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 105

Oneri dei produttori

Art.188 Sono a carico del produttore e/o detentore del rifiuto

gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi.Egli assolve i propri compiti secondo le seguenti

priorità: Autosmaltimento, Conferimento a terzi autorizzati, Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di

raccolta dei rifiuti urbani (secondo regolamento o tramite opportuna convenzione).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 106

I formulari per il trasporto dei rifiuti

Art. 193- Trasporto dei rifiuti

I rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell'istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 107

I formulari per il trasporto dei rifiuti

Art. 193- Trasporto dei rifiuti• redatto in quattro esemplari.• compilato, datato e firmato dal produttore o dal

detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

• Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

• Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 108

I formulari per il trasporto dei rifiuti

Art. 193- Trasporto dei rifiutiIl formulario non è obbligatorio per: •i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal

soggetto che gestisce il servizio pubblico•i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati

dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

I modelli dei formulari vale quello introdotto dal Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 109

La responsabilità del detentore

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

•a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

•b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

c) ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 110

La responsabilità del detentore

Art.189 comma 4)Ulteriore condizione:Nel caso di conferimento a soggetti autorizzati per

operazioni di deposito preliminare e raggruppamento (D13-14-15 all’allegato B) la responsabilità dei produttori di rifiuto è esclusa a condizione che questi, oltre alla 4° copia del formulario, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D 12.

Le modalità di attuazione saranno definite da un apposito decreto.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 111

I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti

E’ obbligo del produttore di rifiuti accertarsi preventivamente che il soggetto al quale si è conferito il rifiuto sia regolarmente autorizzato.

I trasportatori di rifiuti devono essere iscritti al Albo nazionale gestori ambientali (vecchio: Albo per il trasporto e commercianti/intermediari) della propria provincia dove opera il soggetto.

Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere stato preventivamente Autorizzato all’esercizio rilasciata dalla Regione in cui opera.

Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere iscritto Albo nazionale gestori ambientali

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 112

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Art.212L’Albo nazionale gestori ambientali è

costituito da: Comitato nazionale presso il ministero

dell’Ambiente Sezioni Regionali e Provinciali presso le

camere del commercio dei capoluoghi di regione.

Il decreto prevede la loro istituzione tramite decreto.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 113

I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti

Per potersi accertare preventivamente il produttore deve richiedere la documentazione che attesti la presenza di tali autorizzazioni.

Inoltre il produttore ad ogni conferimento deve verificare che

1. il mezzo di trasporto del trasportato sia stato inserito nella documentazione di iscrizione all’Albo

2. Il destinatario sia autorizzato a ricevere i suoi rifiuti (verificare i codici CER per i quali è autorizzato).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 114

Banca dati Albo Nazionale Gestori Ambientali

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La Gestione dei Rifiuti

Parte VILe procedure di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 116

I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti

Art.208 : Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La regione, tramite la conferenza dei servizi autorizza all’esercizio entro 150 gg dalla presentazione della domanda.

L’autorizzazione prescrive le tipologie e i quantitativi di rifiuti , le condizioni di sicurezza da rispettare.

L’autorizzazione ha una durata di 10 anni (5 anni per il Ronchi) ed è rinnovabili.

Art.212 Albo nazionale gestori ambientali L’iscrizione all’albo è requisito per svolgere le attività di

raccolta, gestione e trasporto di rifiuti. In seguito ad valutazione positiva della documentazione

l’azienda viene inserita nell’albo. L’iscrizione ha una durata di 5 anni.Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti

non pericolosi e pericolosi (senza superare il limite di 30 kg/g) devo essere iscritti all’Albo.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 117

Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione competente per il territorio.

Allegando: Il progetto definitivo La documentazione di legge prevista per la

realizzazione del progetto (in materia di urbanistica, tutela ambientale, sicurezza del lavoro)

Se sottoposta a VIA, la comunicazione del progetto all’autorità competente in materia

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 118

Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti

Entro 30 gg la Regione individua il responsabile dell’iter e convoca apposita conferenza di servizio

(partecipano i responsabili degli uffici regionali e i componenti dell’autorità d’ambito, gli enti locali e il soggetto richiedente).

Se il progetto è sottoposto a VIA:tali tempi sono sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 119

Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti

Entro 30 gg la Conferenza dei servizi procede a: Valutare il progetto e tutti gli elementi relativi alla

compatibilità del progetto Per tale valutazione le regioni si possono avvalere delle

ARPAEntro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della

conferenza dei servizi e sulla base delle risultanze , la regione, in caso di valutazione positiva autorizza la realizzazione la gestione dell’impianto.

Tale approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni comunali e provinciali, costituisce variante allo strumento urbanistico.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 120

Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti

L’istruttoria si conclude entro 150 gg con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi definiti all’art,178 (Finalità).

La procedura autorizzativa viene applicata anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio di impianti di smaltimento e recupero.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 121

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 122

Art. 209 Rinnovo Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti

Nel caso di rinnovo di autorizzazioni per l’esercizio di un impianto o di iscrizione all’Albo, qualora le imprese

1. sia registrate secondo il regolamento EMAS (761/2001/CE) o

2. operino nell’ambito del sistema Ecolabel (regolamento europeo 2000/1980) o

3. certificati secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001

Tali imprese possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti secondo DPR 28/12/2000 n.445.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 123

Le attività sottoposte alle procedure semplificate

Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate

Smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione (autosmaltimento) e le attività di recupero previste all’allegato C.

Sono state definite delle procedure di autorizzazione semplificate.

Con decreto del Ministro dell’ambiente sono adottate per decreto le norme che fissano:

Tipi, quantità e condizioni in base alle quali espletare tale attività.

Sino all’emanazione di detti decreti valgono le disposizione ai sensi dei DM 5/2/1998 e DM 12/6/2002.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 124

Le attività sottoposte alle procedure semplificate

Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate

Le norme e le condizioni definite per decreto devono garantire che le attività svolte non costituiscano pericolo per la salute e non arrechino pregiudizio all’ambiente.

Accedono alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e recupero energetico qualora:

Impieghino come combustibili rifiuti urbani o speciali individuati per frazioni omogenee

I limiti di emissioni siano inferiori a quelli stabiliti per gli inceneritori

Sia garantita la produzione di una quota minima di energia

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 125

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 126

Le attività sottoposte alle procedure semplificate

Art. 215 AutosmaltimentoL’azienda che intende svolgere le attività di

autosmaltimento può intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo.

Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia.

L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività.

In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni l’Albo propone alla Provincia il divieto di inzio.

Nel caso di responso positivo l’Albo iscrive il soggetto in un apposito registro.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 127

Le attività sottoposte alle procedure semplificate

Art. 216 Operazioni di RecuperoL’azienda che intende svolgere le attività di recupero può

intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo.

Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia.

L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività.

Nel caso di impianti di coicenerimento o veicoli fuori uso l’avvio dell’attività è subordinata all’effettuazione di una visita preventiva (entro 60 gg) da parte della provincia competente.

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La Gestione dei Rifiuti

Parte VIILa Bonifica dei siti inquinati

Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 129

Disposizioni generali

Art.239Il Titolo V del presente decreto disciplina gli

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce i criteri, le procedure per la riduzione e l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento in armonia con le norme comunitaria (“ chi inquina paga”).

Tale decreto non si applica nei casi di abbandono dei rifiuti

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 130

Definizioni sezione bonifiche

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli dicontaminazione delle matrici ambientali, da determinare casoper caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 131

Definizioni sezione bonifiche

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno opiù valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevatirisultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi dirischio sanitario e ambientale sito specifica, che nepermettano di determinare lo stato o meno di contaminazionesulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati conl’applicazione della procedura di analisi di rischio di cuiall’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla basedei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazionerilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori diconcentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, sesuperiore, risulti comunque inferiore ai valori diconcentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguitodell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 132

Definizioni sezione bonifiche

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito

specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla

salute umana derivanti dall’esposizione

prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle

matrici ambientali contaminate, condotta con i

criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del

presente decreto;

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 133

Definizioni sezione bonifiche

o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventiatti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto allematrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e nelle acque

sotterranee ad un livello uguale o inferiore aivalori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);q) riparazione e ripristino ambientale: gli interventi diriqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenticomplemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezzapermanente, che consentono di recuperare il sito alla effettivae definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme aglistrumenti urbanistici; definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di

monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fontidi inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre leconcentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 134

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 1

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in

grado di contaminare il sito, il responsabile

dell’inquinamento mette in opera entro

ventiquattro ore le misure necessarie di

prevenzione e ne dà immediata comunicazione (a

Prefetto, comune, provincia e regione).

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 135

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 2Il responsabile dell’inquinamento, attuate le

necessarie misure di prevenzione, svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, nel caso in cui:

- il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato,

provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione,

al comune ed alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.

L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 136

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 3Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un soloparametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà

immediata notizia al comune ed alle province.

Nei successivi trenta giorni, presenta alle predetteamministrazioni, nonché alla regione territorialmentecompetente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la

conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 137

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 4 Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito

è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia

di rischio (CSR) (i criteri nell’Allegato 1 ).

Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta allaregione i risultati dell’analisi di rischio.

La conferenza di servizi convocata dalla regione, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 138

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 5In base alle risultanze della valutazione qualora il responso

certifichi il non superamento dei valori soglia, la conferenza dei servizi con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento.

La conferenza può comunque imporre l’attuazione di un Piano di Monitoraggio.

Comma 6 Il soggetto responsabile presenta il Piano alla regione La regione ha 60 gg per approvare tale piano Al termine del monitoraggio il soggetto presenta una

relazione dei risultati del monitoraggio. Nel caso in cui si sia riscontrato uno o più superamenti il

soggetto dovrà avviare alle operazioni di bonifica previsti dal comma 7 art. 242.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 139

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 7Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischiodimostrino che la concentrazione dei contaminanti

presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi:

il progetto operativo degli interventi di bonifica o dimessa in sicurezza, operativa o permanente

le ulteriori misure di riparazione e di ripristinoAmbientale.

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Art.242 Procedure operative ed amministrative

Comma 7La regione, acquisito il parere del comune e

della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal

suo ricevimento.

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Art.242 Procedure operative ed amministrative

Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario l'autorizzazione regionale di sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi.

L'autorizzazione costituisce, altresì, varianteurbanistica e comporta dichiarazione di pubblica

utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 142

Art.242 Procedure operative ed amministrative

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti:

i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni necessarie per

l’esecuzione dei lavori l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non

superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere

prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

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Art. 244 ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle propriefunzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli dicontaminazione sono superiori ai valori di concentrazionesoglia di contaminazione, ne danno comunicazione allaregione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare ilresponsabile dell’evento di superamento e sentito il comune,diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenzialecontaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito.

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11/04/23 Relatore: lettini francesco 144

Art.245Obblighi di intervento e di notifica da parte deisoggetti non responsabili della potenzialecontaminazione

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, dibonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque

attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenzialecontaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o ilgestore dell’area che rilevi il superamento o il pericoloconcreto deve darne comunicazione alla regione, alla

provincia ed al comune e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.

La provincia, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

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Art. 248 Controlli

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazionedel sito e al progetto operativo, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso , è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai

progetti approvati.2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa insicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa,nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sonoaccertati dalla provincia mediante apposita certificazione sullabase di una relazione tecnica predisposta dall’Agenziaregionale per la protezione dell’ambiente territorialmentecompetente.3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per losvincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242,comma 7.

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Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare

1. Le regioni, predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica eripristino ambientale b) l’individuazione dei soggetti cui

compete la bonifica;c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in casodi inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzioned’ufficio2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica vengaaccertato il superamento delle concentrazioni di rischio, talesituazione viene riportata dal certificato di destinazioneurbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune.

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Art.257 Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo,con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito: con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o conl’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, senon provvede alla bonifica in conformità al progettoapprovato dall’autorità competente.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda

da mille euro a ventiseimila euro.

L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per ireati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimoevento e per la stessa condotta di inquinamento di cui alcomma 1.