La gestione dei rifiuti e degli scarti nel processo ... · recupero, che si realizza quando non...

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SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ! Strumenti operativi per la prevenzione e la protezione dai rischi Reggio Emilia 10.10.2007 La gestione dei rifiuti e degli scarti nel processo edilizio – modalità operative ed adempimenti burocratici conformemente al D.Lgs. 152/2006 Luigi Soardo

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SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ!

Strumenti operativi per la prevenzione e la protezione dai rischi

Reggio Emilia 10.10.2007

La gestione dei rifiuti e degli scarti nel processo edilizio – modalità operative ed adempimenti burocratici conformemente

al D.Lgs. 152/2006

Luigi Soardo

D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006Norme in Materia Ambientale

PARTE IDisposizioni

comuni

Struttura normativa

PARTE IVGestione rifiuti –

Bonifica siti inquinati50 articoli + 9 allegati

PARTE IIProcedure per VAS,VIA e AAI

PARTE IIIDifesa suolo – Desertificazione

Tutela acque inquinamento – Gestione risorse idriche

PARTE VTutela dell’aria –

Riduzione emissioni atmosfera

PARTE VITutela risarcitoria

contro i danni all’ambiente

Parte IVT.U.

Ambientale

Gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati

Assicurare un’elevata protezione ambientale•

Recuperare o Smaltire i rifiuti senza

pericolo per la salute umana ed evitando procedure-metodi dannosi per l’ambiente (-

Rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna

Inconvenienti per rumori –

odoriDanni al paesaggio e ai siti di interesse)•

Applicazione principi di precauzione,

prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione-cooperazione

Disciplina

Finalità

Campo di applicazione - Obiettivi

Le P.A. favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

-

Il riutilizzo, reimpiego ed il riciclaggio;-

Altre forme di recupero per ottenere materia prima;

-

L’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

-

L’uso dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Operazioni di recupero (art. 181)

Operazioni di recupero (art. 181)

La disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché

le

sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità

di operazioni di

trasformazione, già

presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati dal presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.

Operazioni di recupero (art. 181)

I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l’obbligo, di disfarsene.

Operazioni di recupero (art. 181)

Operazioni di smaltimento (art. 182)

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più

possibile

ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività

di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Operazioni di smaltimento (art. 182)

Lo smaltimento dei rifiuti è

attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:-

Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

-

Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più

vicini,

al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità

di impianti

specializzati per determinati tipi di rifiuti;

-

Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di

protezione dell’ambiente e della salute pubblica;

Operazioni di smaltimento (art. 182)

Principali definizioni (art. 183)

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*);

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B (operazioni contrassegnate dalle voci da D1 a D15);

Principali definizioni (art. 183)

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C (operazioni contrassegnate dalle voci da R1 a R14);

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C;

Principali definizioni (art. 183)

Deposito temporaneo

Rifiuti Non Pericolosi

RifiutiPericolosi

Asporto bimestrale o

deposito < 10 mc

Asporto trimestrale o

deposito < 20 mcAsporto

Annuale in stab. siti nelle

isole minori

Deposito comunque non superiore a 1 anno

REQUISITI:-policlorodibenzendiossine–furani-fenoli < 2,5 ppm;

-policlorodifenili, policlorotrifenili < 25 ppm;-Deposito per tipi omogenei: divieto di miscelazione;

-Rispetto norme di sicurezza, imballaggio ed etichettatura dei R.P.

OBBLIGHI- Compilazione

registro c/s- Denuncia

Annuale (MUD)

Classificazione dei rifiuti (art. 184)

SPECIALIURBANI

Non Pericolosi

Pericolosi

Non Pericolosi

Pericolosi

Classificazione dei rifiuti speciali

Sono RIFIUTI SPECIALIrifiuti da attivita' agricole

ed agro-industriali

Macchinari-apparecchiature deteriorati ed obsoleti

rifiuti da attivita' di recupero e smaltimento,

fanghi da potabilizzazione, depurazione

acque reflue e

da abbattimento dei fumirifiuti da attivita'

sanitarie

I veicoli fuori uso e loro parti

il combustibile derivato da rifiuti

rifiuti da attività

commerciali e di servizio

rifiuti derivanti da attivita' di demolizione, costruzione nonche' i

rifiuti pericolosi dalle attivita' di scavo

rifiuti da attività

di selezione

meccanica dei R.S.U.

rifiuti da lavorazioni Industriali

ed Artigianali

La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica:

Effluenti gassosi emessi nell'atmosfera

Scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue

Rifiuti radioattivi

Esclusioni (art. 185)

Esclusioni (art. 185)

Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o

dallo

sfruttamento delle cave

Carogne di animali e a rifiuti agricoli quali:

materie fecali e

altre sostanze naturali

non pericolose.

Materiali esplosivi in disuso

Divieto di miscelazione (art. 187)

E' VIETATO MISCELARE CATEGORIE

DIVERSE DI RIFIUTI, salvo che tale operazione non

venga espressamente autorizzata.

RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI

Divieto di abbandono (art. 192)

E' VIETATO ABBANDONARE, IMMETTERE NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE RIFIUTI

DI QUALSIASI GENERE

Formulario identificazione rifiuto (art. 193)

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Produttore, detentore

Origine e caratteristiche

CHE COSA

Integrazione con il registro c/s

Data

Quantità

Trasportatore, destinatario, percorso

-1 copia produttore,- 1 copia trasportatore- 1 copia destinatario

- 1 copia ritorna al produttore entro 90 gg

I fogli dei formulari devono essere numerati, e vidimati dall’Ufficio Reg. o

C.C.I.A.A. e annotati sul registro IVA acquisti (estremi)

Registro c/s (art. 190)

I soggetti pubblici e privati che: producono, trasportano, stoccano-

trattano- smaltiscono rifiuti

speciali e rifiuti solidi urbani,assimilati

CHE COSA

Produttore, detentore

Origine e caratteristiche del rifiuto (ev.

classe di pericolosità)

Data di carico o di scarico

Destinazione

Quantità

Integrazione con FIR

(estremi ser.-

numerici)

entro 90 ggdall'emissione

Pro

du

tto

re

Deposito Temporaneo

RIFIUTISPECIALI

Conferimento a soggetti terziautorizzati

Destinatario

Operazioni di recupero (R)

Operazioni di smaltimento (D)

Form. ident.rifiutocopia

1

Form. ident.rifiutocopie 2-3-4

Form. ident.rifiutocopia

3

Form. ident.rifiutocopia

4

Registro Carico -Scarico

Denuncia annuale dei rifiuti (M.U.D.)(entro 30 aprile)

Form. ident.rifiutocopie 2-4

se produttori di rifiuti pericolosi

entro 10 gg

entro 10 gg

entro 2 gg

- max.10 m3 (pericolosi)- max.20 m3 (non pericolosi)

-max. durata: < 1 anno

Sintesi adempimenti legislativi

Oneri - responsabilità produttori (art. 188)

Il detentore o il produttore si fà

carico degli oneri delle attività

di smaltimento.

L’assolvimento degli obblighi può avvenire per:

- autosmaltimento;

-

conferimento a soggetti terzi o servizo pubblico;

- uso trasporto ferroviario R.P. > 350 Km –

25 t

-

Esportazione secondo art. 194

Oneri - responsabilità produttori (art. 188)

La responsabilità

del detentore per il corretto recupero/smaltimento è

esclusa:

-

conferimento al soggetti terzi (previo ritorno 4 copia FIR) o servizo pubblico;

-

conferimento a soggetti terzi autorizzati alle operazioni di raggruppamento e d.p.(D13,14,15) (ritorno 4 copia FIR e certificato di avvenuto smaltimento)

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(compreso terreno da S.C.)17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(5)17 02 Legno, vetro e plastica (4)

17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (3)

17 04 Metalli (inclusi le loro leghe) (10)

Categorie di rifiuti del comparto edile

Categorie di rifiuti del comparto edile

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(compreso terreno da S.C.)17 05 Terra (incluso s.c.), rocce e fanghi di

dragaggio (6)17 06 Materiali isolanti e M.C.A. (4)

17 08 Materiali da costruzione a base di gesso (2)

17 09 Altri rifiuti dell’attività

di costruzione e demolizione (4)

Terre rocce da scavo (art. 186)

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività

di escavazione,

perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, (secondo V.I.A. o secondo le modalità

previste nel progetto

approvato dall‘A.A., previo parere delle ARPA, sempreché

la

composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti.

Rifiuti inerti da C&D

Le attività

di recupero di scarti nello stesso luogo di

produzione non sono soggette a comunicazione ed

autorizzazione perché

non ricorre la condizione che il

produttore se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsi".

Il recupero di materiali inerti non pericolosi in opere complesse di ripristino

ambientale, è

attività

soggetta a comunicazione

amministrativa (art.5, D.M. 5/2/1998).