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La Fusione di Società Presupposti Economici e Forme di Fusione Convegno del 06/11/2012 1 Commissione Diritto Societario Dott. Guido Rosignoli

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La Fusione di Società

Presupposti Economici

e

Forme di Fusione

Convegno del 06/11/2012 1 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Introduzione

Convegno del 06/11/2012 2 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

La Fusione

in base alla natura economica

Assimilabile ad un’acquisizione

d’azienda

Operazione di riorganizzazione

aziendale x aziende dello stesso gruppo

Operazione paritetica tra aziende senza una

figura dominante

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Tipi di Fusione

Fusione Orizzontale

Fusione Verticale

Fusione Conglomerale

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Dott. Guido Rosignoli

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Tipi di Fusione Fusione Orizzontale: Riguarda la fusione tra aziende che si trovano nello stesso segmento di business

Convegno del 06/11/2012 4 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

A

B

C

D

stesso segmento di business

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Tipi di Fusione Fusione Verticale: Riguarda la fusione tra aziende che si trovano su segmenti di business complementari

Convegno del 06/11/2012 5 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

A

B

In questo caso la catena di creazione di valore si accorcia per effetto delle sinergie

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Tipi di Fusione

Convegno del 06/11/2012 6 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Fusioni Conglomerali

Aziende operanti in

settori diversi

Prive di legami sinergici

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Tipi di Fusione

Convegno del 06/11/2012 7 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Fusioni Conglomerali

Mirano al controllo di attività in diversi settori

Finanziari:

Il vertice fornisce le risorse finanziarie , esercita il controllo e si assume il rischio

Manageriali:

Assume responsabilità e controllo ma entra a far parte dell’esecutivo di ogni segmento operativo

Diversificazione ottenuta attraverso strategie di sviluppo esterne (fusioni-acquisizioni)

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Fusione

Convegno del 06/11/2012 8 Commissione Diritto Societario

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Presupposti Economici

Riduzione dei Costi

Incremento dei Ricavi

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Fusione - Presupposti Economici

Convegno del 06/11/2012 9 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Riduzione dei Costi

economie di scala

economie di integrazione

economie di

scopo

eliminazione management inefficiente

costo del capitale

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I presupposti economici

Economie di scala Un’impresa più grande,che ha un eccedenza di capacità produttiva, può riuscire a ridurre i suoi costi unitari utilizzando il surplus e/o distribuendo i costi fissi su un maggior numero di unità prodotte.

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Dott. Guido Rosignoli

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I presupposti economici

Riduzione dei costi Economie di integrazione verticale Un esempio è Il controllo che si può avere sui fornitori . Questo potrebbe portare ad una riduzione dei costi grazie alla razionalizzazione ed al controllo del ciclo degli acquisti.

New Co

F

F

F

F

F

F

F

New Co

F F F

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Dott. Guido Rosignoli

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I presupposti economici

Riduzione dei costi – Economie di Scopo

Combinazione di risorse complementari A seguito dell’acquisizione, gli spazi non riempiti di ciascuna impresa possono essere colmati dall’altra impresa con le proprie risorse

Beta

Alfa

Convegno del 06/11/2012 12 Commissione Diritto Societario

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I presupposti economici

Riduzione dei Costi: eliminazione management inefficiente Si concentra la scelta sull’efficienza del management integrando e/o sostituendo il management. In questo modo si ottiene oltre che lo scambio delle conoscenze anche l’ottimizzazione delle risorse manageriali

Convegno del 06/11/2012 13 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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I presupposti economici

Riduzione dei Costi: Costo del Capitale L’ottimizzazione delle risorse finanziarie possono aumentare la possibilità di: - migliorare la capacità di indebitamento - ottimizzare le risorse finanziarie - ottenere un minor costo del denaro

Convegno del 06/11/2012 14 Commissione Diritto Societario

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Aspetti Propedeutici ELEMENTI DELLA TRATTATIVA • Lettera di confidenzialità

•le controparti esplicitano lo stato di avanzamento della trattativa e danno un primo inquadramento formale all’operazione, senza entrare nei dettagli operativi

• Lettera d’intenti

•testimonia concreta disponibilità delle parti a concludere seriamente la trattativa

• Due Diligence processo investigativo sulla struttura operativa ed economico-finanziaria della società target SCOPO è di ottenere, in una fase compresa tra la stipulazione della lettera d’intenti ed il perfezionamento del contratto, una conoscenza preliminare diretta e sufficientemente organica sull’esistenza di costi occulti nel bilancio della target e di oneri e rischi latenti nell’operazione

Convegno del 06/11/2012 15

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Il codice civile

Convegno del 06/11/2012 16 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Tipi di Fusione

Art.2501

Fusione per unione Fusione per

Incorporazione

Art.2501 bis

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Art. 2505

Fusione società interamente posseduta

Art. 2505 bis

Fusione società posseduta al 90%

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Fusione per Unione

Soci Alfa

Soci Beta

Alfa

Beta

Fusione per

Unione

Gamma

Azioni o Quote di Gamma

Azioni o Quote di Gamma

Convegno del 06/11/2012 17 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Fusione per Incorporazione

Beta

Alfa

Soci Beta

Soci Alfa

Fusione Per

Incorporazione

ricevono quote di Alfa

Convegno del 06/11/2012 18 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Forme di Fusione Particolare

Convegno del 06/11/2012 19 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Altri Tipi

Fusione Inversa

Fusione

da

Indebitamento

Fusione Anomala

Fusioni Transfrontaliere

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Fusione Inversa

Fusione Inversa (reverse merger)

1 • Alfa controlla Beta

2 • Beta incorpora Alfa

3

• Scelta dettata dalla volontà di mantenere Beta

Convegno del 06/11/2012 20 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Fusione Inversa

Fusione Inversa (reverse merger)

4 • Beta è titolare di Beni il cui trasferimento

creerebbe disagi burocratici

5

• Beta è titolare di licenze la cui variazione a favore di Alfa comporterebbe tempi ed oneri evitabili

6 • Beta è titolare di posizioni di mercato

particolari.

Convegno del 06/11/2012 21 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Fusione per Indebitamento L.B.O.

Art. 2501 bis c.c.

Soci Alfa Alfa

(società veicolo)

Banca finanziatrice

Beta (società da acquisire)

Convegno del 06/11/2012 22 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Fusione per Indebitamento

Art. 2501 bis c.c.

Soci Alfa Alfa

Ottiene il finanziamento

Banca finanziatrice

Beta Una volta acquisita si pone in essere una

fusione

Acquista le partecipazioni di Beta

Fatta la Fusione si

restituisce il debito

I soci di Beta, vengono

concambiati

Convegno del 06/11/2012 23 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

2501bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Convegno del 06/11/2012 24 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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La relazione dell’organo amministrativo di cui all’articolo 2501quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505bis.

2501bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

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Dott. Guido Rosignoli

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Art. 2505

Convegno del 06/11/2012 26 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Incorporazione di società interamente posseduta: Progetto fusione semplificato

Non va inserito nel Progetto

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla

fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

Incorporazione di società interamente posseduta:

• NO relazione amministratori (2501 quinquies)

• NO relazione esperti (2501 sexies)

• L’operazione può essere deliberata dal CDA (se previsto in Statuto) nel rispetto di quanto

previsto all’art. 2501 ter c.3 e 4 e 2501 septies

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Art. 2505 bis

Convegno del 06/11/2012 27 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

Incorporazione di società posseduta almeno al 90%:

No situazione patrimoniale (2501 quater)

No relazione amministratori (2501 quinquies)

No relazione esperti (2501 sexies)

No deposito atti (2501 septies)

“qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto a far acquistare le loro azioni o quote dall’incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso”

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Fusioni Transfrontaliere

La Direttiva 2005/56/CE recepita dal nostro ordinamento con il D. Lgs. 108/2008. Questa insieme ad altre, Direttiva 68/151/CEE, Direttiva Consiglio C.E.E. 09-10- 1978, n. 78/855/CEE (III Direttiva), Direttiva 2001/86/CE si pone come obiettivo fondamentale quello di armonizzare le operazioni di fusione che vengono poste in essere in ambito comunitario. Quindi regole più chiare sulle procedure, sulla competenza normativa e sulla modalità da seguire in ordine della pubblicità.

Convegno del 06/11/2012 28 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli

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Convegno del 06/11/2012 Commissione Diritto Societario

Dott. Guido Rosignoli 29

L’annullamento delle azioni proprie

Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

…omississ… 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; … omississ… Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni

Art. 2357 bis c.c. Casi speciali di acquisto delle proprie azioni.

Art. 2357 c.c. … omississ… Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.