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La fattura nella sistematica dell’IVA

Corso IVAUniversità di Pisa

Ottobre/Novembre 2011

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Art. 21 DPR633/1972

• “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo”

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La storia della fattura

• La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale.

• L’attuale formulazione deriva dalla vecchia normativa sull’ IGE secondo cui ogni atto economico doveva risultare da “apposito documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l’entrata” (art. 8 legge 19 Giugno 1940 n.762)

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Operazioni di esiguo importo

• Non esime dalla fatturazione

• La soluzione si potrà trovare con l’avvento ella “fattura supersemplificata prevista dalla proposta di direttiva presentata dalla commissione europea il 29 gennaio 2009

• Sarà importante per risolvere il problema della fatturazione di prestazioni di ristorazione di importo esiguo (ad.es. colazioni) ma la nuova proposta di direttiva difficilmente sarà esecutiva prima del 2013

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Prestazioni di commercio elettronico

• Vanno sempre fatturate

• Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “e-commerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi)

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Acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti, fognaturaSono servizi commerciali anche se esercitati dal

Comune ai sensi dell’ art. 4 comma 5 della circolare ministeriale 18/360068 del 22/5/1976 e del dm 31/12/1983.

Il Dm 370/2000 prevede che per questi servizi possono essere emesse bollette che tengono il posto della fattura se contengano tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 DPR 633/72

La registrazione di queste bollette avviene giornalmente nel registro dei corrispettivi e analiticamente nel registro delle fatture entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre con versamento dell’imposta il secondo mese successivo a ciascun trimestre 6Rolando Vivaldi - [email protected]

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Fatturazione in outsourcing

• E’ l’innovazione di maggiore spessore recata dalla Direttiva 2001/115/CE che ha portato alcune novità sulle modalità di fatturazione

• Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti

• Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “

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Fattura elettronica (cenni)• Già prevista dalla direttiva 2001/115/CE verrà estesa in

maniera più capillare in ambito europeo dalla nuova direttiva

• La fattura elettronica è un documento informatico fin dall’origine e non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea”

• Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: – Il riferimento temporale ossia l’informazione della data e l’ora

associata al documento– La firma elettronica qualificataRiferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19 Ottobre 2005

- circolare 36 del 6 dicembre 2006Riferimenti normativi: Decreto del Ministro delle Finanze del 23

gennaio 2004

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Fattura elettronica alla Pa (cenni)

• Prevista dall’articolo 1 commi 209-214 della legge 244/2007 :• “a decorrere dalla data da individuare con successivo decreto,

l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.”

• Il decreto dovrebbe uscire a breve e l’obbligo per le Università concretarsi intorno alla metà del 2010

• Con DM 7 marzo 2008 (in GU 3 maggio 2008) L’agenzia delle Entrate e la SOGEI sono state individuate come gestore ed esecutore materiale della piattaforma di interscambio (la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso un sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

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Breve analisi dei contenuti di varie Risoluzioni in materia di fatturazione elettronica e processi di di documenti analogici e/o digitali

• Ris. 196/E del 30 Luglio 2009: “l’acquisizione dell’immagine dei documenti analogici da conservare può avvenire sia tramite scansione del documento cartaceo, sia con altre modalità che garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del contenuto del documento.” “La conservazione elettronica dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari, previa memorizzazione della relativa immagine, può essere effettuata in qualsiasi momento”

• Ris.158/E del 15 luglio 2009 :“I documenti informatici, per assumere rilevanza ai fini delle disposizioni tributarie, oltre ad avere la forma di documenti statici ed immodificabili, devono essere emessi con il riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica”. “la materializzazione su supporto fisico in generale e , più in particolare la stampa su carta, sono adempimenti ineludibili ai fini dell’esistenza stessa del documento “ analogico. “Ferma restando la necessità di materializzazione su supporto fisico dei documenti ..non aventi fin dall’inizio i requisiti dei cocumenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa

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EMISSIONE DELLA FATTURA• Il comma 4, primo comma, art. 21 DPR 633/72

dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione deteminato a norma dell’art. 6.

• Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa:– Per le cessioni di beni immobili il giorno di

stipulazione dell’atto– Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o

spedizione dei beni– Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento

del corrispettivo

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La tempistica dell’emissione della fattura

• L’obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (principio ribadito dalla circolare del ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre 1996)

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Quando la fattura si ha per emessa• La fattura si considera emessa:

All’atto della consegna o spedizione all’altra parteAll’atto della sua trasmissione per via elettronica Nel momento della sua messa a disposizione del destinatario

al quale venga inviato un e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server dove la fattura è reperibile

Quindi – fintanto la fattura non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo la fattura – analogica od elettronica – non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali.

Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.

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Fatture spedite per posta elettronica o fax Fatture cartacee la posta elettronica (o il fax) è un

mezzo di spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la rispondenza tra l’esemplare dell’emittente e del ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale

Fatture elettroniche l’e-mail (o il fax) è mezzo di trasmissione (col consenso del destinatario, esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è richiesta la stampa della fattura su carta.

(Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005)14Rolando Vivaldi - [email protected]

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Casi particolariEredi: possono emettere fatture ed adempiere agli altri

obblighi IVA riferibili al “de cuius” entro sei mesi dalla morte per obblighi che siano scaduti non oltre quattro mesi dal decesso (articolo 35-bis DPR 633/72)

Contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali: adempimenti a cura dei commissari liquidatori o curatori entro quattro mesi dalla nomina per obblighi di fatturazione e registrazione non ancora scaduti all’apertura del fallimento. Dopo l’apertura del fallimento le fatture vanno emesse dal curatore o commissario liquidatore entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

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Spese di emissione della fattura

• Non possono essere addebitate spese inerenti l’emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalità.

• La Cassazione tuttavia , con Sentenza n.3532 del 13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie telefoniche, la liceità dell’addebito al contribuente della spesa per addebito delle spese di spedizione ritenendole diverse da quelle di emissione

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La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro)• Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le

fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento).

• Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Ministero delle Finanze nr. 1 del 2 gennaio 1984)

• Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali. Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi .

• Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo.

• Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto 1993 n.331..

• Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 dodice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006)

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Dati obbligatori della fattura - 1• Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21

DPR. 633/1972: Data di formazione del documento (che può non coincidere con la

data di emissione/trasmissione) Numerazione progressiva anche relativamente a sezionali (Ministero

delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del 15.02.1999 e 144 dell’8.9.1999)

Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione

Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l’identificativo del rappresentante fiscale)

Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione ci obbliga comunque a reperire il dato ( ma va indicata inoltre obbligatoriamente la PI del cliente in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente sia debitore dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.)

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Altre ipotesi di “reverse charge” Cessioni di rottami, materiali di recupero e semilavorati (commi

7 e 8 articolo 74) effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti

Cessioni di oro industriale, di oro da investimento imponibile per opzione del cedente e di argento puro effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti

Prestazioni dei subappaltatori in edilizia Cessioni di fabbricati strumentali per natura in talune

circostanze Acquisti da agricoltori esonerati Particolarità per le cessioni intracomunitarie di mezzi di

trasporto nuovi dove in fattura va riportata la data di prima immatricolazione ed il numero di km percorsi o ore volate/navigate : l’IVA è dovuta nel paese di destinazione anche se il cessionario non è soggetto passivo di imposta.

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• Se il principio dei rapporti B2B è quello del committente è chiaro che un contratto c/terzi che ci vede fornitori della consulenza e/o assistenza tecnica o legale verso un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà territoriale in Italia ma nel Paese del committente e quindi dovremmo – contrariamente a quanto visto per i servizi scientifici – emettere fattura non territoriale ai sensi dell’articolo 21 comma 6 lettera f-bis del D.P.R, 633/72 non evidenziando in essa l’imposta.

• Si noti che l’obbligo della fattura è limitato ai paesi membri della comunità e non sembra necessaria la sua formale emissione per i paesi extra - UE

Il debitore dell’ imposta nelle consulenze rese a soggetti esteri

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Un esempio di fattura non territoriale 7-ter

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• Comune di ___________________• Via G.Carducci, 40• CF e PI XXXXXYYYYYY• CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT PI XXXXXYYYYYY

» Spett.le» John Brown» 25 Daily Street» LONDON» VAT:GB345678901» Fattura nr.53 del 14 Marzo 2010» Servizi di consulenza progettazione edile» IMPONIBILE: 1000,00 €» Operazione non soggetta per carenza del requisito

territoriale ai sensi art. 44 Direttiva 28 novembre 2006 n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72

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Registrazione delle fatture emesse nel registro vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione

Indicazione in dichiarazione annuale: occorrerà attendere le istruzioni alla dichiarazione IVA 2011anche se è improbabile la loro inclusione nel quadro VE

Non concorreranno al volume d’affari per espressa disposizione dell’articolo 20 DPR 633/72 modificato dal decreto di recepimento

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA

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Può succedere che si riceva una consulenza/assistenza tecnica da – ad.es. – avvocato francese.

Il criterio territoriale generico impone di considerare territoriale tale operazione nel paese del committente

Poiché il committente è il Comune , l’IVA sarà dovuta in Italia

Il Comune riceve una prestazione di consulenza dall’estero

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• Con una incisiva modifica del secondo comma dell’articolo 17 del DPR 633/72 si è disposto che gli obblighi relativi all’ IVA per prestazioni rese da soggetti esteri verso soggetti passivi stabiliti (Avvocato francese vs Sant’Anna) sono adempiuti dal destinatario del servizio (committente) attraverso il meccanismo della inversione contabile (“reverse charge”).

• A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta o rappresentante fiscale eventualmente posseduto in Italia dall’avvocato francese.

Il debitore dell’imposta per i servizi generici ricevuti è il Comune

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Per realizzare il reverse charge il secondo comma dell’articolo 17 del DPR 633/72 inserito dal decreto di recepimento sembra non dare scampo: autofattura.

Dietro insistenze di numerose categorie professionali l’Agenzia delle Entrate, che già l’aveva annunciato, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/Eal punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito comunitario):

“Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.”

Autofattura si o o no?

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• Il momento di emissione dell’autofattura (o il momento di integrazione della fattura) è legato, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al momento del pagamento del corrispettivo.

• Quindi l’operazione di integrazione va conclusa nel momento in cui – riprendendo l’esempio – il Comune paga l’avvocato francese.

• La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con la normativa comunitaria che prevede per le operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al cliente di emettere/integrare il documento al momento in cui è resa la prestazione

Il momento di effettuazione dell’operazione

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Dati obbligatori della fattura - 2 - Intestazione della fattura: con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il

Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento

- Analogamente l’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente (Circolare Ministero Finanze 203 del 6 Dicembre 1994)

Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa o in un documento separato

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Dati obbligatori della fattura - 3- Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo

l’aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009

Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta purchè l’imposta sia in euro

Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi

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Sovvenzioni di enti pubblici e fattura

• La risoluzione 59 del 27 Febbraio 2002 dell’ Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di somme erogate da enti pubblici ad un comune incaricato della gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti: dette somme, costituendo una integrazione del corrispettivo a ristoro del servizio di gestione dell’impianto va sottoposta ad IVA nella percentuale del 10%

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Sconti, premi, abbuoni• Spesso, specie nella pratica commerciale ma anche, ad es. nei

contratti estimatori, vengono concessi beni come premio/abbuono (tipicamente “prendi tre paghi due”)

• Tali elementi commerciali non sono soggetti ad IVA in base all’articolo 15 comma 1 nr. 2 purchè ricorrano due condizioni:Lo sconto/premio/abbuono deve essere contrattualmente

previsto - I beni in oggetto devono avere un’aliquota IVA uguale o

minore di quella relativa all’oggetto dell’operazione principale, altrimenti vanno valutati al valore normale

Gli sconti in denaro riducono la base imponibile : il calcolo va esposto direttamente in fattura o con successiva nota di variazione. Gli sconti legati alle condizioni di pagamento (sconto per il pagamento entro un determinato tempo) non riducono la base imponibile.

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Ulteriori elementi in fattura

• Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali

• Ai sensi dell’art. 2250 c.c. le imprese iscritte nel registro imprese presso la CCIIAA devono indicare l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società, il numero di iscrizione e il capitale sociale se di capitali, per le srl l’eventuale unico socio, inoltre la presenza di procedure di liquidazione

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Esigibilità differita• La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 DPR

633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un’aliquota fissata al momento dell’emissione: solo che l’IVA è versata al momento del pagamento della fattura

• Accanto a questa ipotesi l’art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l’IVA “per cassa” che però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5

• Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture “per cassa” va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008)

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Operazioni “senza IVA” evidenziata in fattura• Esportazioni e simili: art. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis

(cessioni e prestazioni nel settore aereonavale), 9 (servizi internazionali) e 38-quater (cessioni a viaggiatori extracomunitari) non imponibili

• Operazioni esenti art. 10 ad eccezione di quelle del punto 6 (lotto, lotterie, giochi di abilità, concorsi pronostici. Per le operazioni esenti può essere usata la disposizione dell’art. 36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali operazioni ma preclude la detrazione IVA.Se si separano le attività ai sensi dell’articolo 36 la dispensa è relativa solo alla specifica attività separata.

• Regime del margine per i beni usati• Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio e turismo• Cessioni intracomunitarie beni , fatture non territoriali per

servizi (art. 46 Dl 331/93, art. 7-ter e seguenti DPR 633/72)• Cessioni relative a beni in transito esterno ed in luoghi soggetti

a vigilanza doganale.33Rolando Vivaldi - [email protected]

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Operazioni in “reverse charge”• Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione

imponibile: in alcuni casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato al destinatario della fattura purchè soggetto passivo.

• Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi:– Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione

(ad.es.acquisti da non residenti privi di rappresentante fiscale e non identificati per operazioni svolte in Italia)-art. 17 comma 3 DPR 633/72

– Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commisisonario senza indicazione dell’IVA

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Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR 633/72) obbligatorie

• Tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione della stessa, l’ammontare imponibile di una operazione o quello della relativa imposta viene ad aumenttare è obbligatoria la rettifica della fatturazione emettendo un documento rettificativo con valore di fattura articolo 21 DPR 633/1972

• Per la rettifica di inesattezze della fatturazione e della registrazione si verifica una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite l’istituto del “Ravvedimento operoso” (vedi slide successiv)

• Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.

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Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e senza limiti temporali• Se un’operazione fatturata viene meno in tutto od in parte o se ne riduce

l’ammontare imponibile in conseguenza di: - nullità, annullamento, revoca,risoluzione, rescissione e simili - mancato pagamento in tutto o in parte per fallimento o procedure

concorsuali rimaste infruttuose -applicazione abbuoni o sconti previsti contrattualmente

Il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto a portare facoltativamente in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell’art. 25 sul registro degli acquisti: specularmente il cessionario/committente la registra sul registro delle fatture emesse a norma dell’articolo 23 o 24 salvo diritto alla restituzione dell’importo.

In alternativa a questo metodo il cedente puoà registrare la variazione con il segno meno sul registro delle fatture emesse ed il cessionario/committente la registra con il segno meno nel registro acquisti.

La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha precisato che questo tipo di variazione è operata senza limiti di tempo.

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Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e con il limite di un

anno

• Le disposizioni sulla variazione dell’ imponibile e dell’ imposta non possono applicarsi dopo il decorso di un anno dall’effettuazione di una operazione imponibile fatturata qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti.

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Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)• L’emissione della fattura non è obbligatoria se non

richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico o spacci interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi di distribuzione automatica, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni di trasporto persone anche con veicoli e/o bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti, per operazioni di custodia ed amministrazione titoli, per talune operazioni esenti tra cui – importanti – quelle della lettera 22 dell’articolo 10 (prestazioni di biblioteche e musei)

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La certificazione dei corrispettivi Avviene con ricevuta fiscale o scontrino Per principio generale il DM 21.12.2992 ha stabilito che la

ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a cessioni , poi il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera l’opzione.

Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito numerose attività esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed in particolare al comma 1 dell’articolo 1 lettera qq) le “operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di assistenza e beneficienza , previdenza, A.S.L., istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della legge 833/1978, enti obbligati alla contabilità pubblica, eccetto le operazion delle farmacie gestite dai predetti enti

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Violazioni e sanzioni • Omessa o irregolare fatturazione di operazioni

imponibili: sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta relativa all’operazione (min.516 euro)

• Omessa o irregolare fatturazione di operazioni non imponibili o esenti: sanzione da 5 al 10 per cento dell’importo dell’operazione (min.516 euro)

• Particolari disposizioni per la violazione del “reverse charge”: dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro

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Ravvedimento operoso

• La violazione degli obblighi di fatturazione può essere sanata – prima di attività ispettive o accertamenti del fisco – entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale versando la sanzione ridotta ad 1/10 (min 51 euro) o entro 30 gg. dalla data della violazione versando la sanzione ridotta a 1/12, in base alle riduzioni disposte con dl. 185/2008

• Se l’omessa fatturazione implica omesso versamento occorre ravvedersi anche per esso

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Autofattura per regolarizzazione• Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi

effettuati nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione ha l’obbligo di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell’ IVA relativa all’ operazione (modello F24 cod.tributo 9399) e presentare all’ Agenzia delle Entrate un’ autofattura in duplice esemplare

• Se il cliente riceve fattura irregolare entro 30 giorni deve pagare la differenza d’imposta e presentare all’Agenzia un documento riepilogativo come sopra.

• In ambito di acquisti intracomunitari –sia commerciali che istituzionali– se non si riceve fattura entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, entro il mese seguente va emessa fattura riportante anche il numero identificativo del fornitore. 42Rolando Vivaldi - [email protected]