LA FATTURA ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA Ricadute per le imprese fornitrici -...
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DOCFLOW DOCFLOW LA FATTURA ELETTRONICA PER LA LA FATTURA ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANARicadute per le imprese fornitriciRicadute per le imprese fornitrici
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Giuseppe Di Dio – Partner
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(*) Recepimento della direttiva europea n. 2001/115/CE per la semplificazione e la armonizzazione delle modalità di fatturazione in materia di IVA
(**) Codice dell’amministrazione digitale comprendente le norme per la emissione, la trasmissione e la conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali
La legge . 244 del 24 dicembre 2007
1. Viene introdotto l’obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare fattura elettronica per le imprese fornitrici delle Amministrazioni dello Stato.
2. L’obbligo deve essere assolto con l’osservanza del D.Lgs52/2004 (*) e del D.Lgs 82/2005 (**)
3. Un successivo Decreto del Ministero dell’Economia definirà la data di decorrenza degli obblighi in capo alle imprese fornitrici, i settori merceologici eventualmente esentati in via temporanea e la gradualità di applicazione.
4. Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza di cui sopra, le amministrazioni dello Stato avranno fatto divieto di ricevere o pagare, anche parzialmente, fatture non in forma elettronica
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D.M.E.F. 7/3/2008
Il quadro normativo
D.L. 24/12/2007 n. 244FORMAZIONE
I contenuti che formano una fattura elettronica sono gli stessi di una fattura tradizionale, e sono regolati dal DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni
EMISSIONELa modalità tecnica di emissione della fattura elettronica è regolata dal D.lgs 52/2004.Essa è un documento informatico al quale sono apposti riferimento temporale e firma qualificata rilasciata da ente certificatore accreditato in Italia
TRASMISSIONELa trasmissione delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato avviene tramite il sistema di interscambio. Il gestore del sistema di interscambio è l’Agenzia delle Entrate (D.M.E.F. 7.3.2008).La trasmissione per posta elettronica certificata è una delle modalità ammesse
CONSERVAZIONELe fatture elettroniche devono essere conservate secondo il regime della conservazione sostitutiva, nell’osservanza delle normative in vigore (si veda figura a fianco)
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Rischi per le imprese fornitrici
INESIGIBILITA’ DEL CREDITO
I corrispettivi delle fatture non in forma elettronica rischiano di non essere corrisposti dalle amministrazioni dello Stato Questo perché la legge 244 del 2007 esplicitamente impedisce alle amministrazioni dello Stato a pagare, anche solo parzialmente, fatture che non dovessero essere state emesse e trasmesse in formato elettronico.Le imprese potranno pertanto continuare ad emettere fattura tradizionale, sapendo però fin d’ora che non si vedranno corrisposti i crediti.
LIMITE DI TEMPO A 90 GIORNI
Per il completamento degli obblighi manca solo la pubblicazione del calendario di applicazione della legge per settore merceologico, che imporrà alle imprese appartenenti di adeguarsi in 90 giorni di tempo. Il primo scaglione di settori merceologici riguarda le telecomunicazioni ed è previsto per metà 2009La nomina a gestore del Sistema di interscambio è stata infatti comunicata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 07/03/2008Il Sistema di interscambio è operativo, e collega tutte le amministrazioni dello Stato senzaeccezioni
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Sulla emissione di fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento informatico opportunamente trattato;
Il codice digitale della Pubblica Amministrazione stabilisce che un documento informatico è“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” composto da codice privo di istruzioni e macro;
Il formato PDF di classe A/2005 è pertanto tra i formati ammessi, ed è facilmente ottenibile anche da parte di sistemi di billing che nulla hanno a che fare con la normativa italiana sulla fatturazione elettronica.
Unico requisito è la possibilità di produrre una fattura da una stampante virtuale come ad esempio Adobe Acrobat Distiller.
Adobe Acrobat Distiller, infatti viene visto dalle applicazioni come una stampante a tutti gli effetti, mentre in realtà produce file PDF di classe A
La policy di naming convention per i file prodotti tramite Adobe Acrobat Distiller permette di procedere con batch di lavorazione unattended, come se realmente si trattasse di stampare su carta.
I file memorizzati da Adobe Acrobat Distiller nella directory preimpostata sono file che soddisfano i requisiti iniziali per la emissione di fattura elettronica
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Fattura elettronica per le imprese italiane
L’Italia ha recepito la direttiva 2001/115/CE con la Legge n. 52 del 20/2/2004, introducendo particolari restrizioni che non sono presenti in altri Paesi comunitari, eccone alcune.
FIRMA QUALIFICATAIn Italia una fattura elettronica è tale se e solo se su di essa viene apposta firma elettronica con certificato di firma qualificata, ovvero rilasciato da un ente certificatore accreditato
CONSERVAZIONEIn Italia le fatture elettroniche devono essere conservate in regime di conservazione sostitutiva. A differenza che in altri Paesi, la conservazione sostitutiva è un procedimento articolato e complesso, che richiede l’apposizione di una marcatura temporale rilasciata da CertificationAuthority accreditate
RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONEIl regime di conservazione sostitutiva introduce la figura del Responsabile della conservazione, non presente altrove
TRASMISSIONE DA CANALE POSTA ELETTRONICA QUALIFICATA (PEC)Con la conversione in legge n. 2/2009 del 28/1/2009 del decreto legge “Anticrisi” n. 185/2008, sia le imprese che le amministrazioni dello Stato hanno obbligo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC). Il canale PEC è una prerogativa tutta italiana, gode dei requisiti per la trasmissione di fattura elettronica e viene considerato il passo mancante per l’entrata in vigore degli obblighi di fattura elettronica B2G e l’estensione prossima anche al B2B.
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Highlights
Standard comunitariL’adozione di uno standard di fattura a livello comunitario rimane, almeno per l’Italia, ben lungi dall’essere realtà.
Standard de-factoSebbene gli standard de‐facto a livello comunitario identifichino nel formato UBL il formato di fattura elettronica, esso non è ancora stato recepito in Italia, dove si è preferito mantenere una maggiore libertà dei soggetti nella scelta del formato più conveniente. Il più gradito dai soggetti, grazie alla sua diffusione pressochè totale, è il formato PDF di classe A (codice statico esente da macro). Non si esclude che nel prossimo futuro i formati ammessi vengano ridotti per convergere verso l’UBL.
Termini per l’adeguamentoI criteri di gradualità con cui decorreranno gli obblighi di fatturazione elettronica verso le imprese fornitrici della PA non sono ancora definiti. Tuttavia è chiaro che alle imprese saranno concessi solo 90 giorni di tempo per adeguarsi, se vorranno vedersi corrisposti gli importi fatturati (è fatto divieto alle amministrazioni della PA di pagare, anche solo parzialmente, fatture che non saranno in formato elettronico).
Facilitazioni per le impreseLa presenza di operatori specializzati nella emissione, trasmissione, conservazione di fattura elettronica, unitamente alla semplicità tecnologica sottostante, suggerisce alle imprese italiane di adottare il regime di fatturazione elettronica fin da subito.
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