LA FATTURA ELETTRONICA elettronica...• Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata...

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18/10/2018 1 LA FATTURA ELETTRONICA LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE IN MATERIA IVA

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LA FATTURA ELETTRONICA

LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE IN MATERIA IVA

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FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

• Art.21 co. 1: Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene laprestazione del servizio emette la fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dalcessionario o dal committente ovvero da un terzo.

• La fattura in genere deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazionedi servizi “imponibili”, non imponibili per previsione di legge, per alcune operazioni fuori campoIVA, per le operazioni esenti e per le operazioni in inversione contabile (co. 6, 6 bis, 6 ter);

• La fattura deve indicare alcuna dati obbligatori a pena di validità (co. 2 Art. 21);

• ATTENZIONE: è FATTURA ANCHE LA NOTA O L’AVVISO DI PARCELLA CHECONTIENE TUTTI I DATI OBBLIGATORI DELLA FATTURA CON L’IMPLICAZIONEDELLA RELATIVA REGISTRAZIONE E DELL’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELL’IVA(CTC 12 MAGGIO 1990 N. 3592) - OCCORRE INDICARE CHE TRATTASI DI FATTURAPRO-FORMA.

• CON L’INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA TALE PRESUNZIONE NONPOTRA’ OPERARE PIU’.

• Le fatture di importo non superiore ad euro 100,00 (compreso IVA) possono essere emesse inmodalità semplificata con indicazioni di dati minimi (art. 21 bis DPR 633/72)

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NOVITA’ DECRETO FISCALE – DATA

EMISSIONE + DATA OPERAZIONE

La fattura contiene le seguenti indicazioni:a) data di emissione;b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;c) ditta, cedente o prestatore, d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;e) ditta, cessionario o committente,f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committenteg) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quellirelativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometripercorsi,n) annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionarioo committente ovvero da un terzo.

DECRETO FISCALE – DAL 1° LUGLIO 2019

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o laprestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tuttoo in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversadalla data di emissione della fattura;”

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TIPI DI FT FINO AL 31 DICEMBRE 2018

• Fattura cartacea:• è quella tradizionale; va emessa in duplice esemplare di cui una è consegnata al cliente;• La fattura cartacea si considera emessa al momento della consegna o spedizione al cliente.

• Fattura elettronica pubblica amministrazione Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55;

• Fattura elettronica tra privati (Art. 21 - cir. 18/2014)• Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato

elettronico (co.1 art. 21);• Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario (fino al 31

dicembre 2018) (co.1 art. 21);• La fattura elettronica è emessa al momento della trasmissione o messa a disposizione del cessionario

o committente (co 3 art. 21).• La FTE deve assicurare autenticità dell’origine, integrità del contenuto, leggibilità per tutto il tempo di

conservazione.

• Fattura elettronica tra privati D.Lgs. 127/2015 dal 1° luglio 2018• Cessioni intermedie di carburanti; sub appalti e sub contratti PA; Cessioni art. 38 quater;• Formato XML – Mediante SDI – NO ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO – CONERVAZIONE

ELETT.• FUNZIONALE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA (ART.1 CO.2 E 5 D.LGS.

127/2015)

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FATTURA DIGITALE

•FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO (PDF-XML)

•TRASMESSA IN VIA TELEMATICA (MESSA A DISPOSIZIONE,VIA MAIL, MEDIANTE MODEM FAX)

•DIGITURA CONSIGLIATA:

“Vi inoltriamo in allegato la fattura di Vostra competenza, non

trattandosi di fattura elettronica, sarà Vostra cura la stampa della

stessa su supporto cartaceo per provvedere agli obblighi di

registrazione e conservazione nei termini di legge”.

ATTENZIONE: la fattura in formato elettronico emessa e ricevuta ed

accettata in modalità telematica è considerata fattura elettronica. Ciò

implica la conservazione elettronica della fattura.

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FATTURA IMMEDIATA DATA EMISSIONE

LA FATTURA DEVE ESSERE EMESSA AL MOMENTO

DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DETERMINATA A

NORMA DELL’ARTICOLO 6 DEL DPR 633/72 (art-. 21 co.4)

- Cessione beni: consegna - Prestazioni di servizi: pagamento.

L’IVA DIVENTA ESIGIBILE AL MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE

DELL’OPERAZIONE E DEVE ESSERE VERSATA

PERIODICAMENTE.

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FATTURAZIONE PERIODO TRANSITORIO

• Dal 1° luglio 2019 La fattura è emessa entro dieci giornidall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6;

• Fino al 30 giugno 2019:

• No sanzioni per ritardi nell’emissione della FTE se trasmessaentro il termine della liquidazione periodica di riferimento;

• Sanzione ridotta del 20% (18% dell’imposta) per ritardinell’emissione della FTE se trasmesse oltre la liquidazione diriferimento ed entro la liquidazione successiva.

Il regime di attenuazione si applica anche per la detrazione

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ESIGIBILITA’ DIFFERITAOperazioni per le quali è ammesso il differimento dell’esigibilità dell’Iva(articolo 6, comma 5, secondo periodo del DPR n. 633/72)Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore di:– Stato e organi dello Stato;– Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;– Istituti universitari;– ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentecarattere scientifico;– Enti pubblici di assistenza e beneficenza ed enti pubblici di previdenza;– Farmacie, per le cessioni di farmaci di cui al n. 114) della Tabella A, ParteIII, allegata al DPR n. 633/72;– Soci, associati o partecipanti di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n.633/72.Operazioni art. 6 co. 5 ultimo periodo:- Triangolazione interna: l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a

quello della loro effettuazione.

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SPLIT PAYMENT DECRETO DIGNITA’

1-sexies. Le disposizioni Dello split payment non si

applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui

ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul

reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui

all'articolo 25 del DPR 600/73.

Decorrenza: dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018;

LE NOTE DI VARIAZIONE EMESSE A DECORRERE

DAL 14 LUGLIO, IN DIMINUZIONE DI OPERAZIONI

SPLITTATE , SEGUONO LA DISCIPLINA

DELL’OPERAZIONE ORIGINARIA.

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FATTURAZIONE DIFFERITA

1. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta daDDT o documento equipollente può essere emessa una solafattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15del mese successivo;

2. Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idoneadocumentazione effettuate nello stesso mese solare neiconfronti del medesimo soggetto può essere emessa unasola fattura entro il giorno 15 del mese successivo;

3. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confrontidi un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente lafattura è emessa entro il mese successivo a quello dellaconsegna o spedizione dei beni;

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REGISTRAZIONE DELLE FT• FATTURA IMMEDIATA: entro 15 giorni dalla data di emissione e con

riferimento alla data di emissione;

• FATTURA DIFFERITA CESSIONE BENI: Entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di riferimento e con riferimento al mese di effettuazione;

• FATTURA DIFFERITA PRESTAZIONI SERVIZI: Entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di riferimento e con riferimento al mese di effettuazione;

• FATTURA TRIANGOLARE: entro 15 giorni dalla data di emissione e conriferimento alla data di emissione;

• STAMPA DEI REGISTRI (6 dicembre 2017): La tenuta dei registri IVA acquisitie vendite con sistemi elettronici è regolare in difetto di stampa (o conservazioneelettronica) se in sede di verifica i registri risultano aggiornati e vengonostampati a seguito della richiesta degli organi di controllo e in loro presenza(decorrenza dai registri 2016) (D.L. 148/2017 ART. 19 OCTIES).

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REGISTRAZIONE FT EMESSE DECRETO FISCALE

• Il contribuente deve annotare in apposito registro le fattureemesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 delmese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e conriferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

• Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello diemissione e con riferimento al medesimo mese”.

• ENTRATA IN VIGORE: termine che indicherà il DLdefintivo

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D. DIGNITA’ ESONERO REGISTRAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro IVA acquisitie vendite (Artt. 23 e 25 DPR 633/72).

L’ESONERO NON INTERESSA LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHESUL REGISTRO CORRISPETTIVI;

AMBITO INCERTO!!!! La norma fa riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delleFT emesse e delle FT ricevute per effetto dell’opzione per la trasmissione telematica ex art. 1 co.3 D.lgs. 127/2015 sostituito dalla L.2015/2017 dal 1° gennaio 2018 con l’obbligo di Fatturazioneelettronica con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.

DUE IPOTESI:

1- Tutti i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati FT emesse e Ricevute fino al 31dicembre 2018 e alla trasmissione dei medesimi dati mediante fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2019;

2 - Tutti i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati FT mediante fatturazioneelettronica a decorrere dall’entrate in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

DECORRENZA: LA NORMA è IN VIGORE DAL 12 AGOSTO 2018 CON APPLICAZIONE ADECORRENZA INCERTA.

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SANZIONI VIOLAZIONE EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

• La violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioniimponibili ai fini IVA è punita con la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dellarelativa IMPOSTA. Stessa sanzione è applicabile nel caso di indicazione nelladocumentazione o nei registri di un’imposta inferiore a quella dovuta.

• Le violazioni sono due: documentazione e registrazioni che possono esserecontestuali ma anche unica come nel caso di emissione della fattura poi nonregistrata; in ogni caso la sanzione si applica una sola volta ed è pari al 90% dell’IVAnon fatturata e non registrata;

• E’ prevista una sanzione minima pari ad euro 500,00 che si applica per ogniviolazione;

• Si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se la o le violazioni non abbianoinciso sulla determinazione dell IVA periodica.

• L’esonero della registrazione delle fatture emesse implica l’esclusionedall’irrogazione delle relative sanzioni.

• Rientra nella violazione anche l’inesatta indicazione della data di emissionedella fattura e la tardiva emissione della fattura.

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VIOLAZIONE MERAMENTE FORMALE

• Art. 6 D.Lgs. 472/1997 co. 5 bis: non sono punibili leviolazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delleazioni di controllo e non incidono sulla determinazionedella base imponibile, dell’imposta e sul versamento deltributo.

• Art. 10 Statuo Contribuente: Le sanzioni non sonoirrogabili quando la violazione si traduce in una meraviolazione formale senza alcun debito di imposta.

• Il lieve ritardo nella emissione della fattura che nonincide sulla determinazione della base imponibile,dell’imposta e sul versamento dell’IVA (e delleimposte dirette) è punibile se non incide sulle attivitàdi controllo????

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CASS. 14933/2018

In tema di violazioni tributarie, il Decreto Legislativo 18dicembre 1997, n. 472, articolo 6, comma 5 bis, ha definito lanozione di "mera violazione formale" non punibile ai sensidella L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10, comma 3,stabilendo che essa sussiste allorche' la violazione sia privadi incidenza sulla determinazione della base imponibiledell'imposta e sul versamento del tributo e sia inidonea adarrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Talirequisiti, peraltro, devono ricorrere congiuntamente ai finidella non sanzionabilita' delle violazioni meramente formali;L’omessa istituzione dei registri IVA e l’omessaregistrazione delle fatture è violazione che può inciderenell’attività di controllo circostanza che deve esserecontestata dall’AE e poi valutata dal giudice di merito.

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FATTURA EMESSA CON LIEVE RITARDO

• Fattura emessa il 10 del mese di marzo per un’operazione da fatturare entro il 28 febbraio:

• Non punibilità se l’IVA della fattura tardiva concorre nella determinazione dell’IVA di febbraio liquidata entro il 16 marzo;

• Non punibilità se l’Iva della FT di febbraio concorre nella determinazione dell’IVA del primo trimestre entro il 16 maggio;

• Per entrambe occorre che:

• la LIPE sia corretta, altrimenti si applicano le sanzioni per infedele LIPE !!!???

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DECRETO FISCALE SANZIONI FATTURAZIONE

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzionidi cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura èemessa con le modalità della fatturazione elettronica entro iltermine di effettuazione della liquidazione periodicadell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23marzo 1998, n. 100, ovvero si applicano con riduzionedell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica siaemessa entro il termine di effettuazione della liquidazionedell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”.

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FATTURA ELETTRONICA

D.Lgs. 127/2015 legge 205/2017

DL 87/2018

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DECISIONE DI ESECUZIONE UE 593/2018

In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE l’Italia è autorizzata ad

accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato

elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano

diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole

imprese di cui all’articolo 282 della predetta direttiva.

In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE l’Italia è autorizzata a

disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti

sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il

caso in cui tali fatture sono emesse da soggetti passivi che beneficiano della

franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva

2006/112/CE.

La presente deroga si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

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D.LGS. 127/2015• A decorrere dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territoriodello Stato, e per le relative variazioni sono emesse esclusivamentefatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo ilformato FTPA;

• La fatturazione elettronica deve essere utilizzata anche per le operazionicon privati (ove sia richiesta la FT);

• Lo spesometro art. 21 dl 78/2010 è abrogato dal 1° gennaio 2019;

• Dal 1° gennaio 2019 i contribuenti dovranno trasmettere con cadenzamensile il “mini” spesometro, per le operazioni con soggetti non stabiliti nelterritorio dello stato;

• In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle dellafatturazione elettronica con SDI la fattura si intende non emessa e siapplicano le sanzioni di cui all’articolo 6 de. D.Lgs. 471/1997

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AMBITO SOGGETTIVO

• La fatturazione elettronica è obbligatoria per le cessioni di benie per le prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi IVA,residenti o stabiliti nel territorio dello stato, nei confronti disoggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, conesclusione di:

• Contribuenti nel regime di vantaggio D.l. 98/2011;

• Contribuente nel regime forfettario Decreto 190/2014;

• I piccoli produttori agricoli (art. 34 co. 6 DPR 633/72)esonerati per legge dall’emissione di fatture anche primadell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica;

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AMBITO OGGETTIVOTutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi

che devono essere certificate mediante fatturadiverse da quelle per le quali opera l’obbligodella Fatture Elettronica PA.

• Incluse le fatture emesse dai soggetti di cuiall’articolo 22 DPR 633/72 (commercianti alminuto);

• Incluse le fatture emesse verso forfettari eregimi agevolati;

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INCENTIVO PER LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

• I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica e al mini spesometrose garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi adoperazioni di ammontare superiore ad euro 500,00 sono soggetti a termini didecadenza ridotti di due anni:

• Dichiarazione presentata - 31 dicembre del terzo anno successivo aquello della presentazione;

• La riduzione del termine non opera nel caso di omessa presentazionedella dichiarazione.

• La riduzione del termine opera anche per i soggetti obbligati alla certificazionedei corrispettivi mediante SF che optano per la memorizzazione e latrasmissione telematica dei corrispettivi.

• ATTENZIONE: la riduzione del termine opera solo per il termine diaccertamento in caso di presentazione della dichiarazione e non ancheper il termine di 7 anni per l’ipotesi di omessa presentazione delladichiarazione.

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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

• Agli esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime dicontabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73), compresi i soggetti cheoptano per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivil’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:• Gli elementi informativi per la predisposizione dei prospetti di

liquidazione periodica dell’IVA;• Una bozza della dichiarazione dell’IVA e dei redditi, con i relativi

prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;• Le bozze dei modelli F24 di versamento recanti ammontare delle

imposte d versare, compensare o richiedere a rimborso.• La norma prevede inoltre che i soggetti che si avvalgono degli elementi

messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate viene meno l’obbligo ditenuta dei registri IVA acquisti e vendite.

• DL: obbligo di tenere registro incassi e pagamenti – obbligo registriiva per i contribuenti che optato per il regime del registrato

• Un provvedimento del Direttore dell’AE indicherà le disposizioni diattuazione.

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FATTURAZIONE ELETTRONICA

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 89757/2018

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DEFINIZIONE, CONTENUTO E PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

• La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato XML noncontenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possanomodificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifichetecniche di cui all’Allegato A;

• L’emissione della fattura elettronica non è subordinata all’accettazione dell’acquirente(autorizzazione UE 593/2018);

• Il documento informatico deve essere trasmesso per via telematica al Sistema di interscambio(SDI decreto MEF 7 marzo 2008) e da questo recapitato al soggetto ricevente;

• La trasmissione può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell’art.21 co. 3 DPR 633/72;

• La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni previste dall’articolo 21ovvero dall’articolo 21 bis (fattura semplificata) del DPR 633/72;

• La fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione delciclo attivo e passivo degli operatori;

• Per la predisposizione delle FTE non è obbligatoria la firma digitale o elettronica qualificata.

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TRASMISSIONE DELLA FTELa FT Elettronica è trasmessa al SDI dal soggetto obbligato ad emetterla e puòessere trasmessa per conto dell’obbligato da un intermediario non qualificato(soggetto trasmittente)

La trasmissione tramite il terzo potrà avvenire semplicemente utilizzando uno deicanali di trasmissione di proprietà dell’intermediario.

a)Per PEC - allegando il file XML alla pec destinatario [email protected]

b)Mediante i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,quali la procedura WEB e l’App;

c)Mediante il SDICOOP (sistema di cooperazione applicativa di interscambio);

d)Mediante il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato suprotocollo FTP.

PROCESSO DI EMISSIONE CICLO ATTIVO

IL SDI rilascia una ricevuta di riscontro della ricezione del file trasmesso;

Il SDI effettua il controllo della FT elettronica e dell’eventuale firma elettronica;

Se il controllo non è superato il SDI recapita entro 5 giorni una ricevuta di scartosul medesimo canale di invio della FTE al SDI;

LA FATTURA SCARTATA SI CONSIDERA NON EMESSA

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CONTROLLI AE - SDI

• Verifica della data della fattura che non può essere POSTERIORE A QUELLA DELL’INVIO.

• Verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero

21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il

numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del

servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva

• Verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del

Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria

• Verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno

compilato il campo «Codice Destinatario»;

• Attenzione: nel caso il codice destinatario sia inesistente il SDI scarta la fattura.

• Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile

è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).

• Il SDI controlla che il file della stessa fatture elettronica non sia stato già inviato (duplicato).

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INDICAZIONE DEL CANALE DESTINATARIO

• L’IDENTIFICAZIONE DEL CANALE DESTINATARIO IMPLICA LA COMPILAZIONE DI DUE CAMPI:Codice destinatario: CODICE NUMERICO - PECDestinatario: CAMPO VUOTO; PEC: INDIRIZZO PEC- Codice destinatario: 7 zeri

• ATTENZIONE: L’indicazione del canale telematico di recapito del destinatario non è indispensabileper il perfezionamento dell’emissione della fattura elettronica. MA IL CAMPO CODICEDESTINATARIO VA COMPILATO CON 7 ZERI. IMPORTANTE: se il destinatario ha provveduto allaregistrazione del proprio canale telematico di recapito la compilazione dei campi è ininfluente e inmancanza di compilazione la fattura non è scartata.

• SDI Recapita la FTE al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggettotrasmittente una ricevuta di consegna della FT elettronica che contiene anche la data di ricezione da partedel destinatario;

• Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile il SDI:

• Rende disponibili al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata;

• Comunica tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggettotrasmittente affinché il soggetto cedente/prestataore comunichi al cessionario che la fattura elettronicaè nella sua disponibilità nella predetta area riservata (SDI COMUNICA AL CEDENTE/PRESTATOREL’AVVENUTA PRESA VISIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DELCESSIONARIO/COMMITTENTE).

• Le predette ricevute attestano che la fattura è emessa.

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INTERMEDIARI E CONSULENTI

• La fattura elettronica può essere trasmessa da un intermediarionon qualificato per conto del proprio cliente:

• In questo caso l’intermediario utilizzerà propri canali ditrasmissione che utilizza a proprio nome e per conto dei propriclienti;

• In pratica il cliente utilizza la PEC o i canali SDI o WEB servicedell’intermediario per la trasmissione della FT Elettronica.

DIFFERENTE SOLUZIONE

• I consulenti possono essere autorizzati ad operare sui canali ditrasmissione dei propri clienti. In questo caso il consulente invia lafatture elettronica a nome e per conto del proprio cliente.

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DATA EMISSIONE DELLA FATTURA

• IMPORTANTE: la fattura è emessa quando il processo di trasmissione al SDI è avvenuto correttamente.

• IL PROCESSO DI TRASMISSIONE SI CONCLUDE (IN TEMPO DI 5 GIORNI):

• CON L’INVIO AL SOGGETTO TRASMITTENTE DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA FTE CHECONTIENE ANCHE LA DATA DI RICEZIONE;

• CON LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL MANCATO RECAPITO AL SOGGETTOTRASMITTENTE CHE INDICATA LA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE;

• LE RICEVUTE ATTESTANO CHE LA FATTURA è EMESSA.

• La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “DAta” della sezione “ DatiGenerali” del file della fattura elettronica.

DL FISCALE

•Fino al 30 giugno: No sanzioni per emissione fattura in ritardo ma entro iltermine della liquidazione periodica – Sanzione ridotta al 20% (18%) nel caso diemissione tardiva entro il termine della seconda liquidazione successiva.

•Dal 1° luglio 2019 – La fattura immediata emessa dal 1° luglio 2019 può essereemessa/trasmessa entro 10 giorni dalla data dell’operazione.

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PROCEDURA IN CASO DI SCARTO• La fattura trasmessa nei termini e scarta è non emessa.

• La ricevuta di scarto è disponibile nell’area autenticata “consultazione > Monitoraggio dei file trasmessi del portale Fatture e Corrispettivi.

• Entro 5 giorni dallo comunicazione dello scarto il cedente (o il trasmittente per suo conto) deve:

• Trasmettere di nuovo la fattura scartata (corretta) con la Stessa data e numero della fattura originaria;

• Trasmettere una fattura con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura scartata;

• Trasmettere una nuova fattura con una Nuova data e numerazione che faccia emergere il collegamento alla FT originaria ES.

• FT 1 del 02/01/2019 - FT 1/R del 10/01/2019

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DEVE ESSERE COORDINATA CON LE REGOLE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA E CON LE NORME SULLE

SANZIONI PER ERRATA FATTURAZIONE

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CARBURANTI - FATTURAZIONE ELETTRONICA

• DAL 1° LUGLIO 2018: ACQUISTI INTERMEDI DI BENZINA EGASOLIO PER AUTOTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE DESTINATI ADESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER VEICOLI CHECIRCOLANO SU STRADA ESCLUSI AEROMOBILI, IMBARCAZIONI ETRATTORI AGRICOLI E FORESTALI E PER GRUPPI ELETTROGENI,IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, ATTREZZI VARI, UTENSILI DAGIARDINAGGIO ETC;

• DAL 1 GENNAIO 2019: ACQUISTI DI OGNI CARBURANTE DAIMPIANTI STRADALI PEROGNI TIPOLOGIA DI UTILIZZO;

• ATTENZIONE: La fattura Elettronica implica l’estensione alle cessioni dicarburante dello SPLIT PAYMENT.

• IMPORTANTE: l’indicazione della targa o altri dati del mezzo va in “altridati gestionali”.

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PAGAMENTO TRACCIATO DAL 1° LUGLIO 2018

PAGAMENTO TRACCIATO DETRAZIONE IVA

•DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:

• OGNI TIPOLOGIA DI CARBURANTE;

• PER AEROMOBILI,IMBARCAZIONI E PER TUTTI I VEICOLI STRADALI A MOTORE COMPRESI ITRATTORI

• CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATA EMESSE DA operatori finanziari soggetti all’obbligo dicomunicazione art. 7 DPR 605/1973;

• ALTRE MODALITA’ PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO AE;

•DETRAZIONE IVA ALTRE SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO:

• CARTE DI CREDITO, DEBITO, PREPAGATE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI OBBLIGATI ALLACOMUNICAZIONE ALL’AE ART. 7 DECRETO 605/73

PAGAMENTO TRACCIATO DEDUCIBILITA’ COSTO

•DEDUZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:

• OGNI TIPOLOGIA DI CARBURANTE;

• PER AEROMOBILI,IMBARCAZIONI, AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLO MOTORI, AUTOVETTURE EAUTOVEICOLI E PER TUTTI I VEICOLI STRADALI A MOTORE COMPRESI I TRATTORI

• CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATA EMESSE DA operatori finanziari soggetti all’obbligo dicomunicazione art. 7 DPR 605/1973.

• ALTRE MODALITA’ PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO (PROVVEDIMENTO AE)

INTERPELLO AE 27 SETTEMBRE 2018

Per le imprese agricole in regime speciale o di esonero il pagamento tracciato non serve

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CREDITO IMPOSTA BENZINAI

• Ai distributori di carburante spetta un credito di impostapari al 50% del totale delle commissioni addebitate per letransazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramitesistemi di pagamento elettronico mediante carte di creditoemesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo dicomunicazione art. 7 DPR 605/1973.

• Il credito di imposta è utilizzabile unicamente incompensazione orizzontale con esposizione in F24 adecorrere dal periodo di imposta successivo a quello dimaturazione. Il primo utilizzo decorrere dal 1° gennaio2019

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FT ELETTRONICA APPALTI

• La FT elettronica decorrere dalle fatture emesse dal 1°luglio 2018 relative a prestazioni rese da soggettisubappaltatori e sub contraenti della filiera delle impresenel quadro di un contratto di appalto lavori, servizi,forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

• Cir. 13/2018: la FTE decorre dal 1° luglio 2018 per leprestazioni per le quali opera l’obbligo di indicazione nellafattura del Codice identificativo di gara (CIG) e il codiceunico di progetto (CUP). Non opera per la forniture di beni.

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DEBITO DI IMPOSTA PER FT ERRONEAMENTE

EMESSAULTIME INDICAZIONI SUL CICLO ATTIVO

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CO. 7 ART. 21

PREVIGENTE:

7. Se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura

i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura

superiore a quella reale l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o

corrispondente alle indicazioni della fattura.

dal 1° gennaio 2016:

D.LGS. 158/2015

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se

indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura

superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o

corrispondente alle indicazioni della fattura.

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NUOVO ART. 21 CO. 7• L’IVA è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle

indicazioni della fattura anche quando:

• IL CEDENTE O PRESTATORE emette la fattura per operazioniinesistenti;

• IL CEDENTE O PRESTATORE indica nella fattura i corrispettividelle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quellareale.

• La norma non opera quando:

• l’Emittente la Fattura non è il cedente o il prestatore;

• CEDENTE O PRESTATORE emette fattura per operazioni inesistentisolo quando emette una fattura a soggetto diverso dal vero cessionario.

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FATTURAZIONE ELETTRONICA CICLO

PASSIVOPROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE

ENTRATE

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CANALI DI RICEZIONE DELLA FT ELETTRONICA

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 30 APRILE 2018

La fattura elettronica è recapitata dal SDI al soggetto cessionario/Committente o per suo conto ad un intermediario non qualificato

•SDI recapita la FT elettronica attraverso le seguenti modalità

•SDICOOP; FTP; PEC

Servizio di registrazione:

•Il cessionario/committente o per suo conto un intermediario qualificato può indicare AlSDI il canale e l’indirizzo telematico per la ricezione dei file. In questo caso SDI recapitasempre al canale/indirizzo registrato a prescindere dalla compilazione del campoDestinatario o PEC.

•ATTENZIONE: l’intermediario (abilitato) può registrare un proprio canale di recapito delle fatture dei propri clienti.

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INTERMEDIARI/CONSULENTI

I contribuenti possono incaricare l’intermediario alla ricezione delle fatture per loroconto.

- Il cliente dello studio fa indicare, al proprio cedente, nella fattura elettronica ilcanale/indirizzo del proprio intermediario;

- Il cliente (o il consulente) Registra l’indirizzo pec o il canale del propriointermediario.

DIFFERENTE SOLUZIONE

I contribuente possono delegare/autorizzare i consulenti ad accedere ai propri canalidi ricezione (Es. Pec del Cliente utilizzata per la ricezione delle fte). In questo caso ilconsulente non opera in proprio nome e la ricezione è effettuata a nome e per contodel contribuente.

ULTERIORE CONSIDERAZIONE

TUTTE LE FATTURE RICEVUTE SONO DISPONIBILI NELL’AREA RISERVATA DEL CONTRIBUENTE

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RECAPITO DELLA FTE1. La procedura adottata dal SdI verifica se il soggetto ricevente ha registrato

la modalità con cui desidera ricevere le fatture elettroniche. In caso di esitopositivo provvede al recapito;

2. In caso di mancata registrazione, il SdI passa a controllare la compilazionedell'elemento informativo del file fattura Codice Destinatario; Se questocontiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo,inoltra il file fattura al canale individuato;

3. Se invece l’elemento informativo del file fattura Codice Destinatariocontiene il valore «0000000»ed è valorizzato l'elemento informativo PecDestinatario, il Sdi inoltra il file alla casella di posta elettronica certificataindividuata;

4. Se l’elemento informativo del file fattura Codice Destinatario contiene ilvalore «0000000» e l’elemento informativo Pec Destinatario non èvalorizzato, il Sdi mette a disposizione il file fattura nell’area autenticata deiservizi telematici del cessionario/committente.

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DATA DI RECAPITO• ll soggetto che riceva la e-fattura tramite PEC dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di consegna

inviata al SdI dal gestore della PEC.

•Il soggetto che riceva la e-fattura tramite il servizio SdICoop dovrà riferirsi alla data presente all’interno della

“response” del servizio esposto dal soggetto ricevente.

•Il soggetto che riceva la e-fattura tramite il servizio SdIFTP dovrà riferirsi alla data in cui termina con

successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.

•Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia “messa a disposizione”, il destinatario

dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell’area autenticata del sito istituzionale

(data che potrebbe differire dalla data di messa a disposizione che rileva per il trasmittente ai fini

della prova dell’emissione).

•La consultazione delle Fatture: Area riservata “Consultazione>Dati rilevanti ai fini IVA - del portale Fatture e

Corrispettivi.

• GUIDA AE: Nel caso di mancato recapito la data di decorrenza della detraibili dell’IVA per ilcliente scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.

• Attenzione: Le istruzioni della data di recapito valgono già dal 1° luglio 2018 per le fattureelettronica con applicazione anticipata.

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PROTOCOLLO E INTEGRAZIONI DELLA FTA ELETTRONICA

• Art. 25 DPR 633/72: Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganalirelative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, compresequelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 omissis Dalla registrazione devono risultare ladata della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito.

• ART. 25 DL: Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative aibeni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelleemesse a norma del secondo comma dell'articolo 17. OMISSIS Dalla registrazione devono risultare la datadella fattura o bolletta.

• Art.39 Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservateelettronicamente.

• Cir. 13/2017: La numerazione della fattura o qualsiasi integrazione (inversione contabile), è effettuatasecondo modalità idonee previste dal CAD, predisponendo un altro documento da allegare al file dellafattura in questione contenente sia dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta.

• CO. 3 ter Art. 1 D.Lgs. 127/2015: I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emessee ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione inapposito registro IVA acquisiti e vendite (Artt. 23 e 25 DPR 633/72).

• Art. 4 D.Lgs. 127/2015: Per i soggetti di cui al comma 1 (imprese in semplificata e professionisti), chesi avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo ditenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.

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SANZIONE PER MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA

• Il cessionario o committente nel caso:

• di mancata emissione della fattura nei termini di legge;

• o di emissione di fattura irregolare;

• è punito con la sanzione del 100% dell’IVA con minimo di euro 250;

• La sanzione non si applica se il cessionario/committente procede allaregolarizzazione della fattura:

• in caso di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi entro iltermine dei successivi 30 giorni;

• In caso di ricezione di fattura irregolare entro 30 giorni dallaregistrazione;

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PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE FATTURE NON RICEVUTE

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 13/2018

• Pagamento con F24 dell’IVA o della maggiore IVA;

• Emissione dell’autofattura elettronica codice T20;

• Detrazione dell’IVA versata a decorrere dal momentodell’emissione dell’autofattura elettronica;

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INTERMEDIARI CONSERVAZIONE

ELETTRONICAMINI SPESOMETROPROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

D.LGS 127/2015

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ATTIVITA’ INTERMEDIARI ABILITATI

1. Le attività di consultazione e estrazione delle fatturedei propri clienti;

2. L’attività di Reregistrazione deicessionari/committenti.

3. L’attività di consultazione e di acquisizione di fattureelettroniche, duplicati informatici e dati delleoperazioni transfrontaliere.

4. Adesione al servizio di conservazione.

5. L’INTERMEDIAZIONE E’ CONFERITA CONAPPOSITA DELEGA DEL CONTRIBUENTE

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INTERMEDIARI NON ABILITATI

1. Emissione, trasmissione ericezione di fatture elettroniche;

2. Conservazione elettronica deidocumenti;

L’intermediazione è conferitacon apposita delega

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

• I documenti informatici attivi e passivi devono essereconservati in modalità elettronica;

•Le FT elettroniche possono essere portate in conservazioneanche in formati diversi dal XML (pdf, JPG, TXT) cir. 13/2018

•Termine: entro il terzo mese successivo a quello dipresentazione della dichiarazione dei redditi (31 gennaio 2021per le FTE emesse dal 1° gennaio 2019).

• L’agenzia delle Entrate mette a disposizioni il servizio diconservazione che può essere attivato mediante adesione alservizio anche per il tramite di un intermediario;

• Il servizio di conservazione Agenzia Entrate opera per tutte leFT elettroniche emesse e ricevute comprese quelle emessealla pubblica amminstrazione.

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MINI SPESOMETRO

• A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è abrogato.

• I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica trasmettono all’Agenzia delle entrate i datirelativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso eda soggetti non stabiliti nel territorio dello stato;

• Ambito soggettivo: i soggetti passivi esclusi i contribuenti nel regime di vantaggio e quelli cheapplicano il regime forfettario.

• Ambito oggettivo:

• unicamente le operazioni di acquisto e cessione con l’estero escluse quelle per le quali èemessa bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fattureelettroniche mediante il SDI.

• Per le fatture emesse all’estero (intra o extra ue) la comunicazione può essere effettuatatrasmettendo la fattura già emessa, in formato XML al SDI indicando nel campoCodiceDestinatario il codice convenzionale XXXXXXX;

• TERMINI: La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivoquello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documentocomprovante l’’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazionedell’operazione ai fini della liquidazione IVA.

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DECORRENZE

• La fatturazione elettronica

• Decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 anche se riferite ad operazioni poste in essere inperiodi precedenti per la generalità delle operazioni;

• Decorrere dal 1° LUGLIO 2018 per i carburanti e per sub appalti e sub contratti in ambito di appaltopubblico.

• L’abrogazione dello spesometro a decorrere dal 1° gennaio 2019 CO.916L. 205/2017

• Dovrebbe operare a decorrere dalle fatture emesse e registrate dal 1° gennaio 2019;

• Decorre sicuramente con riferimento all’entrata in vigore della Fatturazione elettronica (1° gennaio 2019);

• Si ricorda che il provvedimento AE 182070 28/10/2016 ha precisato che i dati delle fatture elettronicheinviate e ricevute tramite SDI possono non essere trasmessi;

• Criticità: la FT analogica ricevuta entro il 31 dicembre 2018 e registrata nell’anno 2019 rimane fuori dallospesometro e dalla procedura di fatturazione elettronica.

• Il mini spesometro interessa le fatture emesse dal 2019:

• Criticità: la FT ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 si ritiene inclusa nel nuovo spesometro.

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LA DETRAZIONE IVAIL DL CAMBIA LE

REGOLEEFFETTI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA

DETRAZIONE IVAArt. 19 DPR 633/72

Art. 25 DPR 633/72 – MODIFICATO DAL DLDPR 100/1998 MODIFICATO DAL DL

CIRCOLARE 1/2018 – SUPERATA DAL DL

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QUESTIONI DA CHIARIRE

QUANDO LA DETRAZIONE DELL’IVA E’

ESERCITATA?

QUALI SONO I REQUISITI PER ESERCITARE LA

DETRAZIONE?

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DETRAZIONE IVA DIRETTIVA 112/2006

• Il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile (art. 167);

• Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta il soggettopassivo ha il diritto di detrarre dall’IVA a debito l’IVA dovuta o assolta per i beni e i servizi che gli sono o glisaranno ceduti (art. 168)

• Per potere esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve essere in possesso di una fatturaconforme (art. 178)

• Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per unperiodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed èesercitato secondo quanto previsto all'articolo 178 (art. 179).

• CGUE C533/16: Il diritto a detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile e in linea diprincipio l’esercizio di tale diritto è possibile ai sensi dell’art. 178 co.1 lett. a) solo a partire dalmomento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura.

• CGUE C152/02 Il diritto alla deduzione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nelcorso del quale ricorrono due requisiti:

• La cessione e la prestazione dei servizi abbia avuto luogo;

• Il soggetto passivo sia in possesso di fattura o documento equipollente.

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DETRAZIONE IVA - NORME INTERNE

• ART.17 DPR 633/72: L’imposta è dovuta dal cedente oprestatore che devono versarla all’erario per tutte le operazionieffettuate al netto della detrazione prevista nell’art. 19 nei modi etermini previsti per le liquidazioni periodiche e annuali;

• Art. 19 DPR 633/72: E’ Detraibile l’IVA assolta o dovuta DALSOGGETTO PASSIVO o A LUI addebitata a titolo di rivalsa inrelazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’eserciziodell’impresa, arte o professione; il diritto sorge nel momento incui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con ladichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto;

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LIQUIDAZIONE PERIODICA

ART1 - DPR 100/1998 LIQUIDAZIONI PERIODICHE:

ENTRO IL GIORNO 16 DI CIASCUN MESE IL CONTRIBUENTE DETERMINA LADIFFERENZA TRA:

• L’VA A DEBITO ESIGIBILE NEL MESE PRECEDENTE risultante:

• Dalle annotazioni eseguite nel registro IVA vendite o corrispettivi;

• Dalle annotazioni da eseguire nel registro IVA vendite o corrispettivi.

• L’IVA risultante dalle annotazioni nel registro IVA acquisiti eseguite sulla base deidocumenti di acquisto (FT acquisto) di cui è in possesso e per il quale il diritto èesercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19;

• La detrazione nelle liquidazioni periodiche è subordinata a due presupposti formali:

• Registrazione della fattura di acquisto entro il giorno 16 (la norma non diceche la registrazione deve essere effettuata nel mese precedente);

• Possesso della fattura prima di effettuare la registrazione (la norma non diceche il recapito della FT di acquisto debba avvenire entro il mese precedente)

• La detrazione nelle liquidazioni periodiche è subordinata al presupposto sostanzialedi cui all’articolo 19 CHE DEVE ESSERE VERIFICATO IN RELAZIONE AL MESEDI CUI E’ LA LIQUIDAZIONE.

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MOMENTO DELLA DETRAZIONE

• Ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72 la detrazione è esercitata, ai sensi dell’art. 19,nel momento in cui effetto la liquidazione periodica o annuale;

• Ai sensi dell’art. 178 Dir. 112/2006 la detrazione è subordinata al possesso dellafattura, possesso che deve essere verificato con riferimento al momento delladetrazione;

• Ai sensi dell’art. 179 Dir 112/2006 la detrazione deve essere esercitata nel periodo incui il diritto è sorto a decorrere dal possesso della fattura;

• DPR 100/98 ART.1 - liquidazione periodica:

• la detrazione è esercitabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello diriferimento in relazione alle FT di acquisto ricevute entro tale termine cherisultino annotate (entro tale termine) nel registro IVA acquisti con riferimentoal mese di liquidazione;

• LIQUIDAZIONE ANNUALE: la detrazione è esercitata entro il termine di presentazionedella dichiarazione, in relazione alle FT di acquisto ricevute entro tale termine (aprescindere dalla annotazione nel registro IVA acquisti).

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ART. 25 DPR 633/72

• La norma prevede due adempimenti:

• Il contribuente deve numerare in ordine progressivo lefatture di acquisto SOPPRESSO

• Il contribuente deve annotarle in apposito registroanteriormente alla liquidazione periodica nella quale èesercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta ecomunque entro il termine di presentazione delladichiarazione annuale relativa all’anno di ricezionedella fattura e con riferimento al medesimo anno.

• LA REGISTRAZIONE DELLA FT ACQUISTI NON E’PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE

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CIRCOLARE 1/2018

• La detrazione decorre dal verificarsi di due eventi:

• presupposto sostanziale dell’esigibilità (effettuazionedell’operazione);

• presupposto formale del possesso (ricezione) della fattura.

• ATTENZIONE: La detrazione può essere esercitata previaregistrazione della fattura ai sensi dell’articolo 25 del DPR633/72 – PRINCIPIO SUPERATO DAL DL OTTOBRE 2018

• IMPORTANTE: Il soggetto passivo può presentare ladichiarazione integrativa a favore se non ha esercitato ildiritto alla detrazione nei termini di decadenza di cui agli art.19 e 25.

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REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DELLA DETRAZIONE

• FATTURA RICEVUTA NEL 2017;

• NON REGISTRATA NEL TERMINE DI PRESENTAZIONEDELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2018 PER IL 2017;

• REGOLARIZZAZIONE NEL 2020:

• Presento la dichiarazione IVA 2018 integrativa a favorenel 2020;

• ai sensi dell’art. 25 DPR 633/72 Registro la fatturanell’anno 2020 in sezionale dal quale emerge che ladetrazione è riferita all’anno 2017 e non confluiscenelle liquidazioni periodiche e annuali 2020.

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RIFLESSIONI SULLA CIR. 1/2018

• L’articolo 25 DPR 633/72 prevede un obbligo formale strumentale dicontrollo e non un adempimento presupposto per la detrazione;

• La norma interna che disciplina la detrazione è quella dell’art. 19 e nonquella dell’art. 25;

• La normativa UE non richiede la preventiva registrazione della fattura;

• La giurisprudenza UE e interna ha stabilito che la registrazione dellafattura attiene ad adempimenti formali che non incidono sul sostanzialediritto della detrazione ma operano sul piano probatorio dellasussistenza dei requisiti sostanziali di detrazione.

• IL DPR 100/73 disciplina in modo speciale la liquidazione periodica IVAprevedendo prevedendo la preventiva registrazione delle FT di acquistoe il possesso, requisiti da verificare entro il termine di liquidazioneperiodica e non con riferimento al mese di riferimento della liquidazione.

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DETRAZIONE IVA - GIURISPRUDENZA S.U Cass. n. 17757 del 08/09/2016

La neutralita' dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur

in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da

dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il

termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo

anno successivo a quello in cui il diritto e' sorto - sia riconosciuta dal giudice

tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la

detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non puo' essere negato nel

giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo

formale automatizzato, Laddove, pur non avendo il contribuente presentato

la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in

concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un

soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni

imponibili la detrazione IVA deve essere riconosciuta.

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CASS 19938/2018In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere

riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di

cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta

direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni

periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del

registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri,

mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il

rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata

direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al

secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi

dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

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CASS 19938/2018

Anche in mancanza del rispetto dei requisiti formali, come la

mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella

annuale o l’omessa redazione del registro Iva acquisti,

l’Amministrazione non può disconoscere il diritto alla detrazione.

Ciò alla duplice condizione che il contribuente rispetti i

requisiti sostanziali attraverso la produzione delle fatture di

acquisto o di altra documentazione contabile idonea e che il

diritto alla detrazione venga esercitato entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno

successivo a quello in cui il diritto è sorto.

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SINTESI GIURISPRUDENZA

• Il diritto alla detrazione è subordinato unicamente ai presupposti sostanziali e costitutivi;

• I requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllodell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVASe l’Amministrazione dispone delle informazioni relative alla sussistenza dei presuppostisostanziali del diritto alla detrazione non può contestare l’esercizio di tale diritto e ciòanche in mancanza degli adempimenti formali;

• La detrazione è esercitabile a decorrere dal momento in cui l’IVA è divenutaesercitabile;

• Il termine di decadenza del diritto alla detrazione coincide con la presentazione delladichiarazione IVA del periodo in cui il diritto è sorto;

• Per individuare il termine di decadenza occorre avere riguardo a due eventi:

• Esigibilità dell’IVA (evento sostanziale);

• Possesso della fattura (presupposto formale);

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DECRETO DIGNITA’I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute aisensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo diannotazione in apposito registro IVA acquisiti e vendite (Artt. 23 e 25 DPR633/72).

L’esonero implica il venir meno della correlazione tra art. 19 e 25 DPR 633/72per l’esercizio della detrazione IVA (cir. 1/2018).

CRITICITA’

VA CHIARITO SE TALE DISPOSIZIONI SI DEBBA APPLICARE O NO!!!???

- Va chiarito l’esatto ambito applicativo e il coordinamento con il co. 2 dell’art. 4del D.Lgs. 127/2015;

- Va chiarita la decorrenza della disposizione;

- Il decreto dignità non ha abrogato l’art. 1 del DPR 100/98: si può ritenereimplicitamente abrogato????

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DL -LIQUIDAZIONI

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puòessere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativaai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 delmese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi adoperazioni effettuate nell’anno precedente:

DECORRENZA: da verificare con il testo definitivo del DL

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LA NUOVA DETRAZIONE

• IL POSSESSO VALE DETRAZIONE; Il contribuente deve avere ricevuto una regolareFattura che dal 1° gennaio 2019 è unicamente la fattura XML recapitata da il SDI;

• IL POSSESSO DEVE ESSERE VERIFICATO CON RIFERIMENTO AL MOMENTODELLA LIQUIDAZIONE;

• LE FATTURE RICEVUTE IL 10 FEBBRAIO RELATIVE AD ACQUISTI DI GENNAIOCONSENTONO LA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA NELLA LIQUIDAZIONEDA EFFETTUATE ENTRO IL GIORNO 16 FEBBRAIO AI SENSI DELL’ART. 1 DPR100/98;

• LE FATTURE RICEVUTE NELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLODELL’OPERAZIONE CONSENTONO LA DETRAZIONE NELL’ANNO DI RICEZIONE.

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SANZIONI PER INDEBITA DETRAZIONE IVA

NUOVE DISPOSIZIONI SULL’ERRATA APPLICAZIONE DELL’IVA

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IRREGOLARE DETRAZIONE

• La irregolare formale detrazione dell’IVA non puòdeterminare l’irrogazione della sanzione per illegittimadetrazione dell’IVA.

• Se la detrazione è effettuata nel periodo antecedente aquello previsto dalle procedure formali ma comunque dopoil momento in cui il diritto è sorto la detrazione non èillegittima e ciò non consente l’irrogazione della sanzionedel 90% (Art. 6 co. 6 D.Lgs. 471/1997)

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SANZIONE ILLEGITTIMA DETRAZIONE

Art. 6 co. 6 D.Lgs. 471/1997

6. (primo periodo) Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta,

dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione

amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione

compiuta.

6 (secondo periodo) In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a

quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando

il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa

compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

6 (terzo periodo) La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia

avvenuto in un contesto di frode fiscale.

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Si ringrazia per la cortese attenzione

Dott. Mario Agostinelli

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ARTT. 17 E 18DPR 633/72

Art. 17 co.1 DPR 633/72

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono

versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni

effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei

modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Art. 18 co. 1 DPR 633/72

1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di

servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di

rivalsa, al cessionario o al committente.

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ART. 21 CO. 1 E 7 DPR 633/72

Art. 21 co. 1 DPR 633/72 (primo periodo)

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione

del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di

nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità,

assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal

committente ovvero da un terzo.

Art. 21 co. 7 DPR 633/72 DAL 1° GENNAIO 2016

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti,

ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte

relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero

ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

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ART. 30 TER DPR 633/72

ART. 30 TER DPR 633/72

1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non

dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del

versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è

verificato il presupposto per la restituzione.

2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o

ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione

finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o

prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario

o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

3. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in

un contesto di frode fiscale.

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Art. 19 co. 1 DPR 633/72

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma delprimo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui alsecondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontaredell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quellodell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a luiaddebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai serviziimportati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte oprofessione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa aibeni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cuil'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con ladichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione èsorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita deldiritto medesimo