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PROBLEMA?
=
??????
OPPORTUNITA’
Il meglio deve ancora venire,ma….. il peggio però è sempre puntuale.
Fattura elettronica
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EFFETTI COLLATERALI
Molto «fair», ma le Motivazioni?
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BANCHE DATI
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PROGRAMMA
1. COS’E’ LA FATTURA ELETTRONICA
2. INQUADRAMENTONORMATIVO
3. PROCEDURE OPERATIVE
4. IVA E CONTABILITÀ
5. CONSERVAZIONE ELETTRONICA
6. DELEGHE E RUOLOINTERMEDIARI
RISPOSTE AI QUESITI
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COS’E’ LA
FATTURA ELETTRONICA
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FATTURA ELETTRONICA
CON FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE:
Documento informatico in formato strutturato (XML – eXtensible Markup
Language) , trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da
questo recapitato al soggetto ricevente (provv. Ader prot. 89757/2018)
n documento a formazione progressiva
Ma più che altro occorre considerare il processo digitaleche sovrordina l’intero ciclo di vita della fatturazione elettronica:
Conservazione
Emissione
Ricezione
Generazione
documento a formazione progressiva
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LA FATTURA ELETTRONICA DEVE CONTENERE
FATTURA ELETTRONICA
• Dati obbligatori ex art. 21-21 bis del dpr
633/72
• Dati necessari per invio
• Dati facoltativi di gestione
data emissione – numero progressivo – dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata operazione – p.iva emittente e ricevente –
natura, qualità e quantità beni e servizi oggetto operazione – corrispettivi base imponibile –
aliquota iva – ritenute – bollo virtuale – cassa previdenza- numero ddt - sconti – data prima
immatricolazione autoveicoli – annotazione se la fattura è emessa per conto terzi ecc.
Numero ordine – Targa veicoli –Modalità di pagamento – termini di
pagamento – IBAN
Identificativo fiscale del trasmittente – il progressivo di invio attribuito dall’emittente –
codice destinatario o pec
Rimborso accise
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LA FATTURA ELETTRONICA XML DEVE ESSERE:
FATTURA ELETTRONICA
• SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE – (FACOLTATIVO)
• TRASMESSA TELEMATICAMENTE
• ARCHIVIATA (CONSERVATA) ELETTRONICAMENTE
per avere la certezza dell’autenticità della provenienza della
utilizzando un SISTEMA DI INTERSCAMBIO , nella specie quello
gestito dall’Agenzia delle Entrate – SOGEI (in sigla SdI).
in un sistema che dia garanzia di conservazione e di
immodificabilità del contenuto.
fattura, dell’integrità e sua immodificabilità da parte del destinatario;
ATTENZIONE: Provv. N. 89757 del 30 aprile 2018 - fatture B2B
anche senza firma digitale.
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FATTURA ELETTRONICA
PERCHE’ NON SERVE PIÙ LA
FIRMA ELETTRONICA:
Perché per ogni fattura trasmessa
il SdI calcola un codice
alfanumerico che caratterizza in
maniera univoca il file,
l’HASH. La possibilità di inviare fatture
elettroniche senza la necessità di
firmarle digitalmente è quindi
garantita dallo tesso SdI mediante
l’hash, consentendone
l’identificazione certa.
L’identificativo SDI(progressivo univocoassegnato ad ogni filetransitato attraverso lo SdI), ilnome del file, l’Hash del file ela posizione xml nel caso dilotto fatture rendonorintracciabili anche le singolefatture. Riportando una di queste
informazioni o combinazioni delle stesse nelsistema contabile si assolverebbepienamente al presupposto normativo direndere rintracciabili le fatture anche ai finidelle registrazioni (Assosoftware).
HASH = IMPRONTA DIGITALE (stringa
alfanumerica calcolata secondo l’algoritmo SHA-256xml)
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FIRME ELETTRONICHE
Firma elettronica semplice
Firma elettronica avanzata
Firma digitale basata su chiavi crittografiche SMART CARD
Firma qualificata
Firma grafometrica
REGOLAMENTO eIdas (Reg. Ue n. 910/2014) + D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale –
CAD)
Documento
integrità
autenticità
provenienza Marca temporale
Rinnovo (normalmente scadono
con cadenza triennale)
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SI CONSIDERA “OMESSA”
CEDENTE/PRESTATORE CESSIONARIO/COMMITT.
REGOLARIZZARE
ENTRO 4 MESI
100%IVA
(€ 250 min)
D.LGS.
471/1997
Art. 6, co 1 - 4
D.LGS.
471/1997
Art. 6, co 8
AUTOFATTURA*
SDI **
VERSAMENTO
FATTURA NON CONFORME AL FORMATO XML
• OP. IMPONIBILI90% – 180% Δ IVA
€ 250 - € 2.000
• NON IMP.
• ESENTI
• REVERSE
5% - 10% Min.
€500
CORRISPETTIVI
€ 250 - € 2.000*codice TD20 nel campo “TipoDocumento”
**Sostituisce l’obbligo di
presentazione dell’autofattura
all’Ufficio A.d.E. competente per
territorio.
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FORMATO .XML
… «LEGGIBILE» SOLO CON LA «TRADUZIONE CON UN FOGLIO DI STILE» O UN VISUALIZZATORE
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FORMATO MINISTERIALE
2019 1913
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VANTAGGI E-FATT.:
• INTELLIGENTE NON E’ UN PDF
• TEMPOMENO TEMPO PER
GESTIONE/CONTABILIZZAZIONE ???
• RICERCHE E ARCHIVIOOTTIMIZZAZIONE E
RIDUZIONE COSTI
• MAGGIOR SICUREZZA RISPETTO ALLACARTA
• BUSINESSRISPARMIO DI COSTI E TEMPO
= SVILUPPO BUSINESS
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
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LA STORIA
D.LGS 23/01/2004
EXCURSUS NORMATIVO IN SINTESI
D.L.87/2018
L.n. 205/2017D.Lgs.
193/2016D.Lgs. 127/2015L. n. 244/2007
Art. 1, co 209-214
PROVVEDIMENTI E
PRASSI
PROVV. 89757 DEL 30/4/2018
Circ. 8/E/2018
PROVV. 117689 DEL 13/6/2018
Circ. 13/E/2018
Decreto Legge 23/10/2018 n.
119
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OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
CESSIONE DI BENI – ART. 2 DPR 633/1972
PRESTAZIONE SERVIZI – ART. 3 DPR 633/1972
PARTE DESTINATARIASOGGETTI PASSIVI IVA - B2B PRIVATI CONSUMATORI – B2C
RESIDENTI
IMPRESE PROFESSIONISTI
STABILITI (esclusi identificatisoggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia)
C/STABILE ORGANIZZAZIONE
DAL 1° GENNAIO 2019
PARTE EMITTENTESOGGETTI PASSIVI IVA
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ESCLUSIONI
SOGGETTI ESONERATI
• REGIME DI VANTAGGIO EX DL 98/2011
• REGIME FORFETARIO EX L. N. 190/2014
• PRODUTTORI AGRICOLI (art.34 c.6, dpr 633/72)
• RICEVONO E-FATT.
• EMETTONO E-FATT V/PA
OPERAZIONI ESONERATE
ESTEROMETRONUOVO ADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE*
Esempio: le cessioni da e verso soggetti comunitari ed
extracomunitari, fra i quali vanno ricompresi anche coloro che
risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia
CESSIONI/PRESTAZIONI
VERSO/DA SOGGETTI NON
STABILITI NON IDENTIFICATI
*ESCLUSE OPERAZIONI
CON BOLLA DOGANALE
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NUOVO ADEMPIMENTO
COMUNICAZIONI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
(ESTEROMETRO)
Provv. A.E. 89757 del 30.04.18
ENTRO ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO:
• LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURAATTIVA*
• LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA PASSIVA
* Per le sole fatture emesse è possibile in alternativa
emettere una fattura elettronica con codice destinatario
xxxxxxx
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PROCEDURE
OPERATIVE
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E-FATT.
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IL DPR 633/1972 NON È STATO MODIFICATO
REGOLE TECNICHE EMISSIONE/RICEZIONE
Art. 6, DPR 633/1972 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
BENI IMMOBILI - MOMENTO STIPULAZIONE
BENI MOBILI - MOMENTO DELLA CONSEGNA/SPEDIZIONE
SERVIZI - MOMENTO DEL PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO SE PRECEDENTE ALL’OPERAZIONE
EFFETTUAZIONE
OPERAZIONE
ESIGIBILITÀ
IMPOSTA
EMISSIONE
FATTURA
TRASMISSIONE
ALLO SDI
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURAZIONE IMMEDIATA
CONSEGNA/SPEDIZIONE BENI TRASMISSIONE SDI
SCORTATA DDT/FT IMM Regime transitorio
Regime definitivo
Dal 1/1/2019 al 30/6/2019
Dal 1 luglio 2019
No sanzioni se emessa entro la liquidazione del
mese relativa al momento di effettuazione dell’operazione
Sanzione del 20% se l’emissione è ritardata alla
liquidazione successiva
10 giorni, tra il momento di effettuazione
dell’operazione e il momento di emissione
della fattura.
Decreto Legge 23/10/2018 n. 119 In vigore dal 24 ottobre. Le nuove normeinfluenzeranno la liquidazione del mese diottobre (entro il 16 novembre).
Se la data di emissione è diversa da quella di
effettuazione, va indicata in fattura.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Diritto alla detrazione
Decreto Legge 23/10/2018 n. 119
In vigore dal 24 ottobre.
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L’art. 14 ha modificato l’art. 1 c. 1 del DPR 100/98 stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese successivo può essere esercitato il diritto alla DETRAZIONE dell’imposta relativa ai documenti RICEVUTI e ANNOTATI entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Esempio: fe datata 30/1/19 ricevuta attraverso SDI il 1/2/19 -> iva detratta
gennaio
FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURAZIONE DIFFERITA
CONSEGNA/
SPEDIZIONE
BENI
TRASMISSIONE SDI
Scortata
da DDT
ENTRO LE HH 24,00 DEL
GIORNO 15 DEL MESE
SUCCESSIVO
ALL’EFFETTUAZIONE
Per le fatture immediate e per quelle differite la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Alcontrario per le triangolari interne le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo aquello di emissione e con riferimento al mese stesso. Per queste ultime operazioni, è confermato lo slittamento in
avanti del termine di liquidazione dell’imposta.
No “retrodatare” le fatture al 31 del mese precedente
SERVIZI
esecuzione provata da documenti idonei
Esempio: ft Pro-forma completa
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REGOLE TECNICHE: TRASMISSIONE
TRASMITTENTE
- CEDENTE- PRESTATORE- INTERMEDIARIO
CREAZIONE FORMATO XML
DESTINATARIO
- CESSIONARIO- COMMITTENTE- INTERMEDIARIO
RICEZIONE
SDI
SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
LOTTO ZIP
SINGOLOXML
Se il file trasmesso è un lotto di fatture i controlli effettuati comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Se, invece, viene inviato un file formato zip (compresso) i controlli (accettazione o scarto)
riguardano ogni singolo file presente al suo interno! Studio Crocetti - Via delle Porcellane 5 -
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TRASMISSIONE
CANALI TRASMISSIONE AL SDI
CEDENTE/PRESTATORE INTERMEDIARIO
PEC SDI SERVIZI AGENZIA“FATTURE E CORRISPETTIVI”
Web service
COOPERAZIONE
APPLICATIVA
FTP
ACCREDITAMENTO www.fatturapa.gov.it VANTAGGI VANTAGGI
- GRATUITÀ
SVANTAGGI SVANTAGGI
RISCHIO ERRORI E TEMPI + LUNGHI
FUNZIONALITÀ
NON INTEGRABILE
APP - SW
VANTAGGI
CODICE DESTINATARIO
MAX INTEGRAZIONE CO.GE.
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TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA PEC
1. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura
tramite PEC, utilizza il seguente indirizzo PEC dello SdI:
PROCEDURA TRASMISSIONE
2. Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al
trasmittente il nuovo indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i
successivi invii. Il SdI utilizza più indirizzi PEC per la
ricezione dei file fattura
L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dallo
SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di
posta da parte del Sistema stesso.Studio Crocetti - Via delle Porcellane 5 -
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RICEZIONE VIA PEC
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TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA PEC
1. Il mittente riceverà una mail di ricevuta di accettazione da parte del
proprio gestore di PEC (PEC con oggetto “ACCETTAZIONE: …”)
DIFFERENZA TRA RICEVUTA DI CONSEGNA
DEL GESTORE PEC E DEL SDI
2. Il mittente riceverà una mail di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta del SDI (PEC con oggetto “CONSEGNA: …”)
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TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA PEC
3. SdI, in caso di errori, invia una notifica di scarto (allegata alla PEC con
oggetto “POSTA CERTIFICATA: Notifica di scarto [id fattura]”
4. Se passa i controlli dello SDI il mittente riceve una notifica di
consegna (un file xml con suffisso _RC_ allegato ad una PEC con
oggetto “POSTA CERTIFICATA: Ricevuta di consegna [id fattura]”).
DIFFERENZA TRA RICEVUTA DI CONSEGNA
DEL GESTORE PEC E DEL SDI
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TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA PEC
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PROBLEMI RECAPITO PEC
PEC PIENA / NON ATTIVA
CANALE NON ATTIVO
• FATTURA EMESSA
Il SDI RENDE COMUNQUE DISPONIBILE AL
CESSIONARIO LA FATTURA IN AREA RISERVATAWEB
SUL SITO ADER …. POI …...
IL CEDENTE/PRESTATORE DEVE COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE AL CESSIONARIO/COMMITTENTE
– NO SDI – CHE L’ORIGINALE DELLA FATTURA E’
DISPONIBILE SUL SITO WEB ADER
COMUNICA IL TUTTO AL SOGGETTO TRASMITTENTE (CEDENTE PRESTATORE)
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INVIO TRAMITE WEB A.E.
“Tali procedure sono rivolte soprattutto agli operatori che emettono un numero contenuto di fatture e sono soliti predisporle con gli usuali
programmi di videoscrittura ovvero su modelli prestampati di carta” PAG.5 GUIDA SETTEMBRE 2018 AGENZIA ENTRATE
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INVIO TRAMITE WEB A.E.
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TRASMISSIONE / RICEZIONE
TRAMITE CODICE DESTINATARIO
Accreditamentopresso SdI
SdI Coop per canale WebZservice
FORME
SpCoop per canale Porta di Dominio (sistema pubblico di Cooperazione)
Servizio SdI Ftp
Ottenimento CODICE DESTINATARIO
Consigliato solo per
Comunicazioni massive
Trasmissione simile a quella a mezzo Pec ma l’SdI per l’individuazione dei soggetti
coinvolti utilizzerà il CODICE DESTINATARIO
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TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA
INTERMEDIARIO
Soluzione agevole soprattutto per aziende medie/medio piccole e professionisti
Soggetto (Azienda/professionista)
Terza parte (Provider, commercialista ecc.) che
potrà utilizzare un proprio codiceDestinatario
Incarica
Gestire flussi: fatturazione attiva e
passiva, invio, ricezione,
conservazione digitale decennale
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REGOLE TECNICHE: TRASMISSIONE
- Nomenclatura- Dimensioni file
- Integrità documento- Autenticità firma
- - specifiche tecniche file- Validità contenuto art. 21
- unicità fattura- - coerenza contenuto
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REGOLE TECNICHE: TRASMISSIONE
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REGOLE TECNICHE: TRASMISSIONE
Nel caso il canale telematico di invio della Fattura elettronica coincida con quello di ricezione è possibile utilizzare un flusso semplificato
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REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
NOMENCLATURA
FATTURA ELETTRONICA
UNICITA’ FILE
Codice Paese
(IT)
Identificativo univoco
del soggettotrasmittente (ovvero chi
materialmente invia quindi anche
soggetto incaricato)
Progressivo
univoco del
file (max 5 caratteri)
Scopo di
differenziare il nome
del file fattura
.xml
IT03387460284_00001.XML
Non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può
avere stili numerazione differenti
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REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
TRASMITTENTE
SdI
ESITO NEGATIVO
CONTROLLI FORMALI
RICEVUTA DI
SCARTO
RICEVUTA DI SCARTO
ALLEGATO CODICI ERRORI
1
2NUOVO INVIO
ENTRO 5GG
CONTROLLI SDI
SCARTO FILE
LA FATTURA SI
CONSIDERA NON
EMESSA
ALLEGATO 1 PROVV 89757 DEL 30/4/2018
00001 NOME FILE NON VALIDO
00002 NOME FILE DUPLICATO
00003LE DIMENSIONI DEL FILE SUPERANO
QUELLE AMMESSE
00102 FILE NON INTEGRO
……… ………… ……… ………..
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REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
In caso di registrazione contabile già effettuata per la quale si abbia ricevuto lo scarto, è possibile emettere una NOTA DI VARIAZIONE
INTERNA da non trasmettere al SDI
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2
IN CASO NON SIA PIÙ POSSIBILE ATTRIBUIRE DATA E NUMERO
ORIGINARI:
- EMISSIONE FATTURA CONSEQUENZIALE
- RIFERIMENTO FATTURA SCARTATA
- NOTA DI VARIAZIONE INTERNA
REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
RIMEDI OPERATIVI IN CASO DI SCARTO
1 RIEMISSIONE ENTRO 5 GG EFFETTIVI E NON LAVORATIVI CON DATA E
NUMERO ORIGINARI
LA FATTURA SCARTATA SI CONSIDERA NON EMESSA
3ISTITUZIONE DI UN APPOSITO SEZIONALE PER FATTURE CON
SPECIFICA NUMERAZIONE
FATTURE SCARTATE:
• FATT. N.1 DEL 2.1.2019
• FATT. N. 50 DEL 1.3.2019
SEZIONALE
FATT. N.1/R DEL 10.1.2019
FATT. N. 50/R DEL 8.3.2019
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TRASMITTENTE RICEVENTESdI
CONTROLLO CON
ESITO POSITIVO
AREA RISERVATA SITO WEB ADE
RECAPITO
IMPOSSIBILE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
RICEVUTA DI CONSEGNA
RIC. MANCATO RECAPITO
LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA
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REGOLE TECNICHE: RECAPITO
DATA ORA
RICEZIONE/CONSEGNA
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REGOLE TECNICHE: RECAPITO
DATA ORA
RICEZIONE/MESSAA
DISPOSIZIONE
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AREA IVA SERVIZI AGENZIAENTRATE
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SE LA FATTURA NON È STATA CONSEGNATA COMPARE
UN TRIANGOLO ARANCIONE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
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CLIENTE
VIA DATA PRESA VISIONE RICEZIONE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
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GLI AVVISI DELL’AGENZIA
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REGOLE TECNICHE: RECAPITO
INDIRIZZO TRASMISSIONE FATTURA DA PARTE DELLO SDI
ORDINE GERARCHICO
1° INDIRIZZO REGISTRAZIONECODICE DESTINATARIO
PEC
2° CODICE DESTINATARIO INDICATO NEL FILE FATTURA
3° PEC INDICATA NEL FILE FATTURA
4° AREA RISERVATA SITO WEB AGENZIA ENTRATA
PRIMA
SCELTA
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QR CODE SERVIZI TELEMATICI
Lo strumento utile a racchiudere le informazioniobbligatorie ai fini IVA e l’indirizzo telematico (seregistrato) è il codice a barre bidimensionale, dettocomunemente QR-Code. Grazie al QR-Code è possibileautomatizzare una parte del processo di fatturazioneriducendo al contempo gli errori spesso commessi in fasedi predisposizione della fattura. Qualora l’emittente siadotato di apposito lettore, egli potrà infatti acquisireautomaticamente i dati fondamentali per l’emissione dellafattura grazie alla semplice scansione del codicebidimensionale. In alcuni casi, secondo indiscrezioni deglioperatori di mercato, sarà lo stesso acquirente a generarela fattura elettronica a lui destinata, mostrando il QR-Codea un lettore di presidio al pagamento (es. distributori dibenzina in modalità Self-service).
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REGOLE TECNICHE: RECAPITO
• FATTURA ELETTRONICA A DISPOSIZIONE NELLA AREA RISERVATA DEL
SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• E CONSEGNA AL CLIENTE CONSUMATORE FINALE DELLA COPIA
INFORMATICA O ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA
1°SEZIONE INFORMAZIONI
ANAGRAFICHE
• CAMPO “Codice Fiscale”
COMPILATO
• CAMPO “IdFiscaleVA
NON COMPILATO
2° CODICE DESTINATARIO ”0000000”
3° PEC CESSIONARIO/COMMITTENTE NON COMPILATO
COME FA UN PRIVATO A RICEVERE
FATTURE ELETTRONICHE?
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CLIENTE FORFETARIO / MINIMO
/ PRODUTTORE AGRICOLO
CODICE DESTINATARIO ”0000000”
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
FATTURA NELL’AREA RISERVATA DEL
SITO WEB AGENZIA ENTRATE
RILASCIARE COPIA SU
CARTA (O INVIARLA PER
EMAIL)Studio Crocetti - Via delle Porcellane 5 -
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CLIENTE NON HA COMUNICATO
L’INDIRIZZO TELEMATICO
CODICE DESTINATARIO ”0000000”
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
FATTURA NELL’AREA RISERVATA DEL
SITO WEB AGENZIA ENTRATE
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CLIENTE E’ UN
SOGGETTO STRANIERO
CODICE DESTINATARIO ”XXXXXXX”
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
EVITO IL NUOVO “ESTEROMETRO”
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CICLO ATTIVO – UN CASO DI
AUTOMATIZZAZIONE
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CICLO PASSIVO – UN CASO DI
AUTOMATIZZAZIONE
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AZIENDA INTERNA CHE INCARICA LO STUDIO PER EMISSIONE E-FATT
Predispone i Dati rilevanti
InterfacciaStudio*
SdI
Azie
nd
aS
tud
io
(*) Generazione – (Firma) – Invio – Conservazione – Contabilizzazione
Clientefinale
Fattura formato cartaceo/analogico-conversione Xml
Formato Xml
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Interfaccia Studio* SdI
Azie
nd
aS
tud
io
Cliente finale
(*) Generazione – (Firma) – Invio – Conservazione
Consultazione
Controllo Gestione
Contabilizzazione
AZIENDA INTERNA INFORMATIZZATA EMISSIONE E-FATT
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Interfaccia Studio*
SdI
Azie
nd
aS
tud
io
(*) Ricezione – Conservazione – Contabilizzazione
Fornitore
Consultazione
AZIENDA INTERNA RICEZIONE E-FATT
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Gestionale interno
Generazione Xml
Interfaccia Studio* SdI
Azie
nd
aS
tud
io
Consultazione
Cliente finale
(*) Importazione – (Firma) – Invio – Conservazione
Controllo Gestione
AZIENDA AUTONOMA EMISSIONE E-FATT
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Fornitore Import XmlInterfaccia
Studio*SdI
Azie
nd
aS
tud
io
Gestionale interno
(*) Ricezione – Esportazione – Conservazione
Consultazione Controllo Gestione
AZIENDA AUTONOMA RICEZIONE E-FATT
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IVA E CONTABILITA’
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ABROGATO DAL
1/1/2019
Art. 1, co 916, l.n. 205/2017
SPESOMETRO
Art. 21 D.L. 78/2010
ABROGAZIONE
E LE COMUNICAZIONI LI.PE.?
Art. 21 BIS D.L. 78/2010
RESTANO IN VIGORE
Proposta di legge
prevede di eliminarle
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTERÀ A DISPOSIZIONE
GRATUITAMENTE:
PER LE SEMPLIFICATE E I PROFESSIONISTI
• Gli elementi informativi necessari per la predisposizione
dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA
• L’utilizzo di queste informazioni assorbirà la tenuta
del registro fatture e del registro acquisti
• Bozza Dichiarazione IVA e REDDITI
• Bozza F24
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L. 96/2018, conversione D.L. 87/2018, D.LGS. 127/2015 – Art. 1, co 3-ter
I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse
e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati
dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli
23 e 25 DPR 633/1972
NECESSITÀ DI CHIARIMENTI
- PROFESSIONISTI: REGISTRO CON INCASSI/PAGAMENTI
- CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: IVA E IMPOSTE REDDITI
- REGISTRAZIONI NON IVA
TENUTA REGISTRI IVA
TRA ABROGAZIONE E COMPLICAZIONE
Problema di coordinamento con dil D.L. 119/2018 artt. 12 e 13
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PRECEDENTEArt. 4, D.Lgs. n. 127/2015
ABROGAZIONE
VISTO DI CONFORMITÀ
GARANZIA FIDEIUSSORIA RIMBORSI IVA > € 30.000
ESONERI
NON RIPRESI NEL NUOVO ART. 4
MODIFICHE AGLI ESONERI
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Art. 3, L. n. 127/2015 - INCENTIVI
TERMINE PERL’ACCERTAMENTO
- Art. 57, co 1, DPR 633/1972- Art. 43, co 1, DPR 633/1972
REDDITI RIDUZIONE DUE ANNI
Dal V° al III°E dal VII al V°
(Attenzione: Legge stabilità 2016 ha aumentato i termini) IVA
CONDIZIONI D.M. 4/8/2016
MODALITÀBONIFICO – CARTA DEBITO/CREDITO
A/B – A/C (NON TRASFERIBILI)
SOGLIA EURO 500,00
OPZIONE QUADRO IN MOD DICHIARATIVI
COMMERCIO MINUTO E ASSIMILATI
OPZIONE PER MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI
E-FATT.TRACCIABILITÀ
INC./PAG.TIRIDUZIONE
PERIODO ACCERTAMENTO
RIDUZIONE PERIODO ACCERTAMENTO
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CONSERVAZIONE
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CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE
DOCUMENTIDIGITALI/INFORMATICI
DOCUMENTI ANALOGICIORIGINALI:
UNICI – NON UNICI
ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI ANALOGICI DIGITALIZZATI
COPIA INFORMATICA
MANTENERE (ANCHE SINGOLI DOCS) Non deteriorabilità
e disponibilità nel tempo doc integro e autentico
RACCOGLIERE ORDINATAMENTE UN
INSIEME DI DOCS
FACOLTATIVO
«Copie» Analogiche di documenti informatici
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CONSERVAZIONE
Fatture elettroniche
Registri e altri documenti contabili
Conservazione
Digitale Analogica
Obbligatoria ?
Facoltativa
Anche Pdf?
L’Agenzia sottolinea che il documentoconservato in pdf è una copiainformatica dell’originale che resta pursempre il file xml trasmesso allo SdI. Laconformità normativa della copia ègarantita dalle regole imposte dall’art.23bis del Codice dell’amministrazionedigitale
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CONSERVAZIONE DIGITALE
Cos’è la Conservazione digitale
Processo tecnologico informatico che consente di
assicurare nel tempo la piena validità legale a un documento
informatico
Art. 2 e 3 D.M. 17 giugno 2014
Conservazione digitale ai fini tributari: obblighi per formazione, emissione,
memorizzazione, esibizione e conservazione.
1) Devono essere rispettate norme codice civile, tributarie e del CAD
riguardanti la contabilità 2) Siano consentite le operazioni di
funzioni di ricerca ed estrazione delle info
3) Il processo termina con apposizione di un riferimento
temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione
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CONSERVAZIONE DIGITALE
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD
Art. 2, D.M. 17/6/2014 Obblighi da osservare per i documenti
informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
Requisiti
Integrità immodificabilità
Autenticità Leggibilità
Cosiddetta: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Requisiti
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CONSERVAZIONE DIGITALE
Documenti che nascono analogici
Possibile conservare in modalità informatica tutta la documentazione aziendale
NOTAIO
DOCUMENTI ANALOGICI UNICI
Sono questi due elementi che differenziano la Conservazione dall’archiviazione
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CONSERVAZIONE
FATTURA ELETTRONICA
Il processo di conservazione della fattura elettronica inizia con la
presa in carico da parte del produttore, che provvede a formare il
pacchetto di versamento, un contenitore che racchiude uno o più
oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici,
aggregazioni documentali informatiche), e viene inviato al sistema
di conservazione (gestito dal responsabile della conservazione)
attraverso un formato predefinito, concordato e descritto nel
manuale di conservazione. Il pacchetto di versamento viene
acquisito e controllato. Dopodichè viene generato un rapporto di
versamento (giuridicamente fondamentale perché prevede il
passaggio di responsabilità) e preparato il pacchetto di
archiviazione da cui deriveranno i pacchetti di distribuzione i quali
consentiranno all’utente la consultazione dei documenti conservati.
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PROCESSO CONSERVAZIONE
Modello Organizzativo
In House Outsourcing
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CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICA
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
fattura elettronica
CONSERVAZIONE
ELETTRONICA
SERVIZI WEB ADE
APPOSITA
CONVENZIONE
CON AGENZIA
(durata 3 anni – da
rinnovare)
DELEGA
CONSERVAZIONE
ELETTRONICA
INTERMEDIARIO
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio
di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio
pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
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CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICA
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DELEGHE E RUOLO DEGLI
INTERMEDIARI
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FISCONLINE
CASSETTO FISCALE
SERVIZI FT.E.
ACCESSO CONTRIBUENTE
CREDENZIALI SPID (sito: spi.gov.it/richiedi-spid)
CARTA NAZIONALE SERVIZI
SMART CARD
ENTRATEL
CASSETTO FISCALE
SERVIZI FT.E.
DELEGA ACCESSO INTERMEDIARIO
CREDENZIALI SPID (sito: spi.gov.it/richiedi-spid)
CARTA NAZIONALE SERVIZI
SMART CARD
ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI
DELEGA
Sia la trasmissione che la ricezione delle fatture elettroniche può avvenire tramite uno (o più ???) intermediari .
L’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti con i quali sono state chiarite le modalità di esecuzione di questa procedura: il provvedimento nr 89757/2018 del 30 aprile e il provvedimento nr 117689/2018 del 13 giugno.
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GLI INTERMEDIARI
SDI
COMMITTENTE
INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO
CEDENTE/PRESTATORE
(IN NOME E PER CONTO)
CESSIONARIO
(IN NOME E PER CONTO)
ATTIVITÀ
SOGGETTO
ABILITATO
(DPR 322/1998)
SOGGETTO
“QUALSIASI”DELEGA
TRASMISSIONE F.E.
RECAPITO F.E.
REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO
CONSULTAZIONE ACQUISIZIONE
FTE MESSE A DISPOSIZIONE
CONSULTAZIONE DATI
FATTURE TRASMESSI
UTILIZZO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
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DELEGA ACCESSO AI SERVIZITELEMATICI
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CARBURANTI E SUBAPPALTI
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FATTURAZIONE ELETTRONICACESSIONE DI CARBURANTE PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI
Art. 1, co 917 lett. a) - b) L. n. 205/2017 D.L. 87/2018
FT.E. PROROGA
1/7/2018 1/1/2019
EFFETTI- SCHEDA CARBURANTE FINO AL 31/12/2018
- PAGAMENTO ESCLUSIVO MEZZI TRACCIABILI
CHIARIMENTI – CM 8/E/2018 – 13/E/2018 F.E.
AMBITO
OGGETTIVO
CESSIONE BENZINA PER IMPIANTI, ATTREZZI, GRUPPI ELETT.
CESSIONE ALTRI TIPI CARBURANTE (GPL, METANO ..)
CESSIONE BENZINA E GASOLIO B2B NON PRESSO DISTR. STR.
TARGA, ELEMENTO OBBLIGATORIO?
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
MODALITÀ DI PAGAMENTO CESSIONE CARBURANTI
Art. 1, co 922-923, L. n. 205/2018 – Circ. AdE8/E/2018
DEDUCIBILITÀ
COSTO
DETRAIBILITÀ
IVA
SUBORDINAZIONE A MEZZI TRACCIABILI
STRUMENTI TRACCIABILI ALTRI MEZZI TRACCIABILI(PROVV. 73203 DEL 4/4/2018)
- CARTE DI CREDITO - A/B, A/C, A/P – VAGLIA/C + /P
- CARTE DI DEBITO - ADDEBITI DIRETTI, BONIFICI/B/P
- CARTE PREPAGATE - BOLLETTINI C/C
- CARTE DI DEBITO C/ADDEBITO
DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE
CREDITO IMPOSTA 50%
COMMISSIONI TRANSAZIONI
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
PRESTAZIONI RESE DA SUB APPALTATORI E SUB CONTRAENTI
P.A.
IMPRESA X
APPAL
TO F.E.
IMPRESA Y IMPRESA W
SUB – F.E. SUB – F.E.
IMPRESA Z
SUB – FT.ORD
31/3/2015
01/07/2018
01/01/2019
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
CHIARIMENTI CM 13/E/2018 F.E.
AMBITO
SOGGETTIVO DI
APPLICAZIONE
SUB-CONTRATTO E SUB CONTRAENTI
CESSIONE BENI SENZA ESSERE DIRETTAMENTE
COINVOLTI NELL’APPALTO
COMMITTENTE
=
SOGGETTO PARTECIPATO DA P.A.
AMBITO
APPLICATIVO
PRESTAZIONI RESE DALLE IMPRESE CONSORZIATE AL
CONSORZIO AGGIUDICATARIO APPALTO P.A.
PRESTAZIONI RESE
AMBITO RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
PRESTAZIONI RESE DA SUB APPALTATORI E SUB CONTRAENTI
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
PRESTAZIONI RESE DA SUB APPALTATORI E SUB CONTRAENTI
Riportare codici CUP (codice unico progetto) e CIG (Codice
identificativo di gara)
Senza codici: NO PAGAMENTO!!
F.E filiera delle imprese
Che intervengono a qualunque titolo
(anche noli e forniture beni e servizi compresi
quelli intellettuali)
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RISPOSTA AI QUESITI
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Domanda
A cosa serve il Codice Destinatario?A chi chiederlo?
RispostaL’invio e la ricezione di una Fattura Elettronica avviene tramite il servizio difatturazione elettronica prescelto ed il Sistema d’Intercambio (SdI).Assolutamente sconsigliato l’uso della PEC. Il Codice Destinatario, una voltachiamato Codice Univoco, ovvero un identificativo di 7 caratteri diverso ed unicoper ogni Partita IVA, identifica il ricevente che potrà essere il destinatario dellafattura elettronica. L’identificativo potrà essere richiesto solo dai soggetti titolaridi un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio perricevere le fatture elettroniche. Tali soggetti si identificano, solitamente, negliintermediari che offrono il servizio. Una volta ottenuto, il Codice Destinatariodovrà essere comunicato ai propri fornitori al fine di ricevere tutte le fattureelettroniche passive.
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Domanda
E’ possibile emettere, inviare ed archiviare una fattura elettronica dai
gestionali già presenti in azienda?
RispostaAl fine di trasmettere una F.e via SdI occorre dotarsi di un
generatore della fattura in formato Xml in grado di predisporla secondo il Protocollo proposto dall’AdER. Si possono utilizzare: 1) il programma di CoGe presente in
azienda dotato di release di fatturazione in formato Xml; 2) software AdER; 3) Programma autonomo di F.e ; 4) delega a
Intermediario
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DomandaF.E inviata per errore e F.e scartata dal SdI: cosa succede? Occorre
emettere nota di credito o fattura? Si può correggere la F.e se il gestionale lo consente?
RispostaIl fornitore che per errore ha trasmesso il documento Xml, scartato dal Sdi, non deve porre inessere particolari adempimenti (salvo il caso che il gestionale usato non consenta lo «storno»della registrazione), in quanto è come se la fattura non fosse mai stata emessa ed inviata.Qualora, invece, il Sdi abbia rilasciato al trasmittente una ricevuta di consegna o una ricevutadi impossibilità di recapito, la fattura si considera emessa in quanto il file ha superato icontrolli del Sistema ed è stata trasmessa al destinatario. Tuttavia, in questa ipotesi, non èpossibile annullare l’invio, ma si dovrà emettere una nota di variazione, speculare alcontenuto della fattura contenente l’errore, con regolare protocollo Iva ai sensi dell’articolo26 del Dpr 633/72, la quale dovrà essere veicolata sempre tramite il Sdi, come specificato dalpunto 6 del citato provvedimento, utilizzando i codici "TD04" per le note di credito e "TD05"per le note di debito. Si presti attenzione a verificare che in questo caso la nota di variazionein formato Xml non sia scartata, poiché in caso contrario, la fattura originariamente inviatanon perde efficacia. Infine occorrerà generare la nuova fattura Xml corretta con un nuovonumero di protocollo Iva e trasmetterla allo Sdi.
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Domanda
Fattura accompagnatoria scartata-Procedura?
RispostaCon l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, nonsaranno più valide le fatture cartacee, pertanto occorrerà procedere conl’emissione della fattura elettronica al momento di effettuazionedell’operazione.Anticipatamente all’emissione della fattura, la merce potrà essereaccompagnata dal documento di trasporto (ddt) che dovrà essere debitamenteriportato nella fattura elettronica.Una fattura cartacea potrà comunque essere allegata ma resta una copia nonvalida ai fini IVA come «fattura». Al più potrà assumere la «veste» di DDTVALORIZZATO consentendo l’emissione di una fattura elettronica differita.
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Domanda
F.e di acconto per anticipi ricevuti su merce da spedire seguita da fattura di
saldo: iter?
RispostalI pagamento di un acconto comporta, in deroga ai principi generali,un’anticipazione del momento in cui è esercitabile il diritto di detrazione (inquanto dipendente dall’insorgenza dell’esigibilità) rispetto al verificarsi del fattogeneratore, ossia al momento in cui è effettuata la cessione dei beni o laprestazione dei servizi. Al proposito è interessante notare come i valori dainserire nell’apposito campo (“TipoDocumento”) non distinguano solo fra fattura(cod. TD01), nota di credito (TD04), nota di debito (TD05) e autofattura (TD20),ma prevedano una specifica indicazione per le parcelle emesse dai professionisti(TD06) e per il caso in cui si siano ricevuti acconti o anticipi (TD02, se relativi afatture e TD03, se riferiti a parcelle).
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Domanda
Forfettari: ciclo passivo
RispostaAutorevole dottrina, ha affermato che i titolari di partita IVA in regime deiminimi e forfetari sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica cheentrerà in vigore dal 1 gennaio 2019; questi soggetti potranno emettere fatturain formato elettronica facoltativamente. Tutti gli altri soggetti titolari di partivaIVA, sono tenuti ad emettere la fattura elettronica incluso quando l'emissioneavviene nei confronti di soggetti di titolari di partita IVA in regime di minimi eforfetari. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con il provvedimento del 30 aprile2018 che nel caso in cui la fattura elettronica sia destinata a soggetti cheadottano i regimi suindicati, la fattura è recapitata al destinatario attraverso lamessa a disposizione del file nell'apposita area web riservata dell'Agenzia delleEntrate.
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Domanda
Libri Sezionali IVA in presenza di fatture elettroniche ecartacee
RispostaIn linea di equiparazione tra fattura elettronica e analogica, i contribuenti non
sono tenuti ad adottare registri sezionali ai fini della registrazione econservazione delle fatture.
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Domanda
In che tempi devono essere trasmessele F.e al SdI?
Risposta
Nella prospettiva dell’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019, uno degliaspetti che suscita una certa preoccupazione riguarda il termine di trasmissione al Sistema diinterscambio (Sdi) delle fatture emesse, in quanto, applicando rigidamente anche per l’emissione dellae-fattura l’articolo 21 del Dpr 633/1972, sorgerebbe una notevole complicazione operativa nel cicloattivo della e-fatturazione, poiché anche per la fattura elettronica la vigente norma continua acorrelare strettamente il termine di emissione della fattura al momento di effettuazionedell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni dai professionisti perle quali, emesso un avviso di parcella, siano saldate dai clienti con un bonifico bancario o postale. Inbase al comma 4 dell’articolo 21, la fattura del professionista andrebbe emessa entro le ore 24 delgiorno del momento di effettuazione della prestazione, vale a dire, ex articolo 6 del Dpr 633/1972,entro la mezzanotte del giorno del ricevimento dell’accredito in conto corrente (circolare 1/E/2013).In realtà è intervenuto il D.L. 23/10/2018 n. 119 che ha previsto un debutto light con un meccanismoche nei primi sei mesi del 2019 prevede la mancata applicazione di sanzioni per chi emette la fatturaoltre il termine previsto ma entro la liquidazione di periodo. Mentre da luglio 2019 sarà consentital’emissione entro i 10 giorni dall'effettuazione dell’operazione.
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Domanda
La data di emissione della F.e è quella riportata sulla fattura o quella della
trasmissione al SdI?
Risposta
La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file della fattura. Inviato tempestivamente al Sdi
il documento, infatti, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano
marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdi, riportata nel campo indicato.
Circolare Agenzia delle entrate n.13/E del 2 luglio 2018..
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DomandaUna fattura emessa in data 30 settembre e
consegnata il 1° ottobre, ai fini della contabilità, come deve essere registrata sia per chi la emette sia
per chi la riceve?
Risposta
Al punto 4.1 del provvedimento del 30 aprile 2018 viene specificato che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali»
del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie in base agli articoli 21 e 21bis del Dpr 633/1972. Pertanto, se per consegna si intende la data di trasmissione della fattura allo Sdi, varrà come data di emissione sempre il 30 settembre,
anche se la trasmissione non è contestuale all’emissione, essendo state superate le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione che determina il momento dell’emissione, come
ha chiarito la circolare 13/E/2018. Si ricordano le nuove disposizioni del Decreto Legge 23/10/2018 n. 119 in vigore dal 24 ottobre
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Domanda
Fornitore soggetto a regimi esonerati dall’obbligo di emissione della F.e: cosa
fare?
RispostaVa subito chiarito che sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori
(imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nei cosiddetti: “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e“regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190).A tali categorie si aggiungono i “piccoli produttori agricoli ” (ex art. 34, comma 6, Legge
iva), esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
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Domanda
Numerazione F.e
Risposta
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757/2018 delle Entrate, che disciplina le regole attuative della fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C - richiamando
l’articolo 21, comma 2, lettera b) del Dpr 633/1972, prevedono che ciascuna fattura debba contenere un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Ciò premesso, la
progressività della numerazione può e deve essere apprezzata con riferimento alla data di emissione (o trasmissione) della stessa. Tra l’altro si evidenzia che il sistema di
interscambio non verifica la progressività della numerazione, mentre, invece, opera un controllo per evitare una doppia trasmissione della fattura verificando che non sia già stata
inviata una fattura con lo stesso numero ed anno. Nel caso di fattura duplicata viene notificata al trasmittente una ricevuta di scarto della fattura.
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DomandaPer trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srlpuò usare una qualsiasi firma digitale, oppure è necessaria la firma dell'amministratore o di persone opportunamente
delegate?
RispostaNelle fatture elettroniche aventi a oggetto rapporti B2B, a differenza di quanto previsto nei rapporti
con la Pa, la firma digitale non è obbligatoria. Però, nel caso in cui la firma fosse apposta, ne sarà verificata la validità dal Sdi; e se da tale verifica si dovesse avere esito negativo, si avrà lo scarto della fattura. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:- CADES-BES (Cms
Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010;- XADES-BES (Xml Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010; firmate in formato XADES con certificato di firma elettronica rilasciato dall’agenzia delle Entrate. La firma dovrà
appartenere al soggetto che emette la fattura, quindi: al cedente/prestatore, se la emette direttamente (nel caso di società dovrà appartenere al rappresentante legale); al terzo incaricato, se è
quest’ultimo delegato alla predisposizione della fattura dal cedente/committente, che invierà un flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale. A prescindere dal soggetto che appone
la firma, la responsabilità fiscale resta sempre in capo al cedente/prestatore.Studio Crocetti - Via delle Porcellane 5 -
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Domanda
Dovranno essere comunicate anche le note di credito emesse per resi merci
ecc.?
RispostaLa procedura contenuta nelle specifiche tecniche, allegato A, riguarda le note di variazione contemplate nel capoverso relativo al soggetto emittente; nel tipo documento, troviamo il
codice «TD04» per le note di credito (per il cliente) e il codice «TD05» per le note di
debito. Non esiste la procedura che consenta l’emissione delle note di variazione a cura del destinatario dei beni o committente, con
riferimento a una fattura di acquisto. In effetti l’articolo 26 del Dpr 633/1972 non
prevede questa facoltà, ma nella prassi si utilizza quando, ad esempio ,si vuole prendere le distanze da una fattura ricevuta e ritenuta irregolare qualora l’emittente non provveda alla
rettifica. Con l’e-fattura la rettifica può essere fatta soltanto da chi l’ha emessa.
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Domanda
Fatture emesse dai clienti per conto fornitori….. Caso ditte mandanti per
conto agenti!
RispostaIn linea generale si potrà continuare a predisporre un fac-simile di fattura cartacea per conto del proprio agente, il quale dovrà poi - dopo aver attribuito data e numero - generare effettivamente la fattura con il proprio applicativo oppure con
uno dei diversi software resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e trasmetterla allo Sdi.Qualora invece l’azienda mandante desideri automatizzare maggiormente la predisposizione delle fatture per conto dei
propri agenti, potrà adottare due soluzioni alternative:•la prima consiste nel generare una “pre-fattura” in formato Xml, da consegnare al proprio agente, il quale lo dovrà
importare sul proprio gestionale - integrarne data e numero - poi generare la vera fattura Xml da trasmettere allo Sdi;•la seconda consiste nell’emissione vera e propria - con piena validità giuridica - della fattura da parte dell’azienda
mandante per conto del proprio agente, indicando (a norma di legge) all’interno della fattura stessa che questa è stata emessa non dal cedente bensì dal cessionario. Anche l’invio della fattura allo Sdi, in questo caso, è a cura dell’azienda
mandante. Il problema si pone quando il soggetto «emittente» ha più di una ditta mandante che cura l’emissione per suo conto
delle fatture…..
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RispostaL’Agenzia delle Entrate durante un evento organizzato a Roma il 18/9/2018 ha fornito un importante chiarimento riguardante le autofatture. I contribuenti dovranno inviare allo Sdi le autofatture per consumi interni, autoconsumo e
omaggi.Per le operazioni in reverse charge interno (fattura emessa dalla ditta di pulizie
residente per i servizi resi su un immobile di un'altra società residente), la fattura verrà emessa in formato elettronico tramite Sdi. Il destinatario la
riceverà in elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice N6 perché si tratta di operazione ad inversione contabile. A questo punto, il destinatario che sarà
obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Se l'operatore ha sottoscritto con
l'Agenzia dell'Entrate il servizio di conservazione elettronica, l'integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.
Per le fatture soggette a reverse charge esterno (servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti da soggetto non residente), il
cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato ad inviare la comunicazione
dell'esterometro.
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Domanda
Omaggi e F.e?
RispostaCome chiarito in occasione del confronto svolto martedì 18 settembre 2018 tra i
rappresentanti dell'agenzia delle Entrate e i commercialisti, nell'evento organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in vista del
debutto dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, i contribuenti saranno obbligati a inviare al sistema di interscambio anche le autofatture per omaggi. Si ritiene che in questi casi, in luogo dell'utilizzo del codice "TD20" previsto
solo per la regolarizzazione, si debba compilare una fattura normale inserendo i dati dell'operatore sia come cedente che come cessionario.
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Domanda
Fattura elettronica, i riflessi nel recupero giudiziale dei crediti. Sarà
ancora necessaria l’autentica notarile?
RispostaLa fattura elettronica e i relativi registri sono considerati dall'Agenzia delle Entrate dei
"documenti informatici" le cui caratteristiche fondamentali sono l'autenticità e l'immodificabilità derivanti e assicurate dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. A livello informatico, non ha più alcun senso effettuare una
distinzione tra copia e originale del documento e il procedimento di riversamento diretto (da un supporto a un altro senza alterare la rappresentazione digitale) consente di
produrre in giudizio un duplicato dell'intero documento conservato, indistinguibile dal suo originale. Possiamo quindi ritenere, con beneficio d'inventario, che i documenti
informatici (fatture e registri) correttamente conservati ai fini fiscali e contabili possano essere validamente prodotti in un procedimento giudiziale e che non sarà più
indispensabile l'autentica del notaio.
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DomandaUn dipendente di srl è autorizzato ad utilizzare la propria auto per le trasferte aziendali. Viene
compilato foglio riepilogativo mensile che elenca le trasferte e i km percorsi. Al dipendente viene data alcune volte la carta di credito della società datrice di lavoro e a volte anticipa in contanti il pagamento
del carburante che si fa poi rimborsare dalla società. E' un comportamento corretto? Quando ci sarà l'obbligo di fattura elettronica sui carburanti si dovrà cambiare modalità?
RispostaIn merito alla deducibilità delle spese di trasferta in caso di utilizzo dell'auto di proprietà del dipendente, la normativa non ha subito variazioni, pertanto continua ad applicarsi il
terzo comma dell'articolo 95 del Tuir. Tuttavia, occorrono alcune precisazioni considerato il nuovo obbligo di fatturazione elettronica. Sul tema delle auto intestate ai dipendenti non
risultano ancora giunti chiarimenti ufficiali, ma si ritiene maggiormente corretto che il dipendente anticipi il pagamento (sulla stregua della circolare 8/e/2018 utilizzando mezzi di pagamento tracciabili) e poi la società proceda al rimborso tramite uno degli strumenti
individuati dal provv. 4.04.2018, in quanto qualora la società effettui direttamente il pagamento, il gestore dell'impianto di rifornimento dal 1° gennaio 2019 dovrebbe
emettere la fattura elettronica, ma poi la società non potrebbe dedurre il relativo costo considerando che l'autovettura non è intestata alla società.
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Domanda
Altre trasferte dipendenti ?
RispostaSarebbe opportuno «imporre» al dipendente il ricevimento della fattura in caso effettui degli
acquisti di beni e servizi durante la trasferta. Le difficoltà di tale opertaività possono essere
superate fornendo al dipendente il QR CODE creato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Domanda
Fattura elettronica – Condominio ?
RispostaNel caso del condominio il fornitore avrà l’obbligo di trasmissione della fattura allo Sdi ma allo stesso tempo dovrà rilasciare al suo cliente una copia cartacea del documento, comunicandogli la possibilità di consultare e scaricare
l’originale nella sua area riservata predisposta sul portale “Fatture e corrispettivi” attraverso le credenziali condominiali di Fisconline.
Oggi è impossibile inserire un codice univoco destinatario o generare un QR Code per un condominio, mentre resta da valutare la fattibilità di un indirizzo Pec condominiale. Si sconsiglia anche l’utilizzo dei dati Fisconline propri
dell’amministratore.Invece, per consentire all’amministratore di scaricare dall’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” le fatture elettroniche ricevute dal condòminio sarà necessario disporre degli accessi ai servizi telematici delle Entrate, e questo per ogni condominio amministrato. Quindi l’amministratore dovrà fare richiesta all’Agenzia di attivazione del servizio Fisconline . Una volta ottenuto il Pin si potrà consultare l’area riservata di “Fatture e corrispettivi” per lo scarico delle
fatture elettroniche e accedere al Cassetto Fiscale del condòminio. Piu’ in generale per agevolare la ricezione della fattura elettronica da parte dei privati-consumatori finali, dei
condomìni, degli enti non commerciali non titolari di partita Iva, dei minimi e dei forfettari, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi soggetti potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori,
comunicando a questi ultimi, ad esempio, “un indirizzo pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio)”. In questo caso, però, il formato della fattura ricevuta sarà solo l’xml e non un pdf, quindi, risulterà poco comprensibile.
Per i minimi e i forfettari, il ricevimento di questo file, invece, sarà apprezzato, in quanto potrà essere conservato
digitalmente, senza obbligarli a scaricare il file xml dal portale Fatture e corrispettivi.
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Domanda
Fattura elettronica – Medici ?
RispostaLe prestazioni mediche erogate da tutti i professionisti sanitari sono operazioni
esenti ai fini IVA. Il decreto IVA prevede che solo le strutture che erogano servizi di ambulatorio e ricovero hanno l'obbligo di emettere una ricevuta
sanitaria (FOGLIO DI LIQUIDAZIONE, strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale). Gli studi medici privati, invece, sono tenuti all'emissione
della fattura. Per gli studi medici privati che svolgono anche prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà possibile emettere una
ricevuta sanitaria solo per i pazienti che rientrano in tale regime. Pertanto, le fatture relative alle prestazioni erogate dal medico - dal 1° gennaio 2019
dovranno essere emesse elettronicamente.
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Domanda
Fattura elettronica – ASD e SSD ?
RispostaLa legge finanziaria per il 2018 (L. 205/2017, comma 909 e
seguenti) ha stabilito l’obbligo, a decorrere dal 2019, di utilizzo della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni
e prestazioni di servizi. Anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le SSD dovranno adeguarsi a questa
normativa. I soggetti che hanno optato per la L. 398/91 sono esonerati dall’obbligo di registrazione ma non di
ricezione.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Dott. Stefano Crocetti – Via delle Porcellane n. 5 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – TEL. 055/44.84.354 – email: [email protected]
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