La “FAMIGLIA DI FATTO” tra SOCIETA’ e DIRITTO

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La “FAMIGLIA DI FATTO” tra SOCIETA’ e DIRITTO

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La “FAMIGLIA DI FATTO” tra SOCIETA’ e DIRITTO. Famiglia legittima Si fonda su un atto giuridico solenne ( matrimonio ), da cui discendono diritti e doveri regolamentati dal legislatore, stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Dott. Mariafrancesca Cocuccio - PowerPoint PPT Presentation

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La “FAMIGLIA DI FATTO”

tra SOCIETA’

eDIRITTO

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Famiglia legittima

Si fonda su un atto giuridico solenne

(matrimonio), da cui discendono diritti e

doveri regolamentati dal legislatore,

stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei

coniugi.

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Art. 29 Cost. “La Repubblica

riconosce i diritti della famiglia come SOCIETA’ naturale

fondata sul matrimonio”.

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Famiglia naturale (o di fatto)

DEFINIZIONE

“Abitare sotto lo stesso tetto in una

comunione spirituale e materiale costruita ad

imitazione del matrimonio”.

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Art. 2 Cost.“La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo anche nelle FORMAZIONI SOCIALI ove l’individuo svolge la sua personalità...”

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LA PRIMA SENTENZACass. 23 aprile 1966 n. 1041

“La convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) si concreta in quella consuetudine di vita comune fra due persone di sesso diverso, che abbia il

requisito subiettivo del trattamento reciproco delle persone analogo, per contenuto e forma, a

quello normalmente nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il requisito

oggettivo della notorietà esterna del rapporto stesso quale rapporto coniugale, inteso in

relazione alle condizioni sociali ed al cerchio di relazioni dei conviventi, anche se sempre con un

certo carattere di stabilità”.

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OggiElementi caratterizzanti la

convivenza (senza limitazioni in relazione all’orientamento

sessuale)

Comunità di vita Stabilità Durata

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Rapporto singolo e non plurimo, tra persone di sesso diverso o dello

stesso sesso, continuità e serietà nell’impegno,

effettiva, stabile e duratura comunanza di

vita spirituale e materiale…

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…una convivenza duratura, stabile e consolidata, vale a

dire assimilabile, per profondità di vincoli affettivi e

continuità di reciproca assistenza, alla convivenza

coniugale. (Cass. 29 aprile 2005 n. 8976)

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CASO GIURISPRUDENZIALE

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Un operaio, impegnato ad eseguire lavori edili presso

un cantiere, precipitava nella tromba del vano

montacarichi, riportando gravissime lesioni.

Il tutto, alla presenza della fidanzata (poi divenuta

moglie), convivente della vittima, trovatasi

occasionalmente sul cantiere.

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A seguito di ciò la donna agiva in

giudizio chiedendo alla ditta il

risarcimento del danno.

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I Giudici di entrambi i gradi di giudizio

hanno riconosciuto (seppure in concorso con il lavoratore) la responsabilità del datore di lavoro.

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Dopo alterne vicende

giudiziarie la questione è

giunta in Cassazione.

Quale la decisione?

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Secondo i Giudici di legittimità “si deve riconoscere rilevanza giuridica

all’esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un

rapporto di coniugio, purché già instaurato alla data di verificazione

dell’illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità”

(nel caso in esame, “peculiare rilievo”, è stato attribuito, ai fini probatori, al

“successivo matrimonio” contratto tra il lavoratore infortunato e la sua fidanzata

“ed alla creazione di una famiglia legittima”).

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In particolare, il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima quali soggetti danneggiati, deve essere inteso nel

senso che, “in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a

rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di

parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.

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Non solo, affinché si configuri la lesione“la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione,

quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di

affetti. Si ritiene che i riferimenti costituzionali non siano gli artt. 29 e 30 Cost., quanto

piuttosto l’art. 2 della Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla

sfera relazionale della persona, in quanto tale”.

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Ne consegue che colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza

delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione

affettiva, “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di

tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non

occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del

momento di verificazione dell’illecito”.

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Cass. 21 marzo 2013 n. 7128

Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 c. c.,

giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2 Cost., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da

intendere quale stabile legame tra due persone connotato da

duratura e significativa comunanza di vita e di affetti

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Uno “sguardo”

sul MONDO…

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NordamericanaLa regolamentazione della convivenza è

rimessa all’autonomia negoziale delle parti

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BrasileIl legislatore

nazionale equipara la convivenza che

sia stabile e continua al matrimonio

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A Panama la convivenza se

protratta per almeno dieci anni e se espressamente

prevista dalle parti, può convertirsi in

matrimonio

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In Bolivia la convivenza se protratta per

almeno due anni produce gli effetti

propri del matrimonio

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… e sull’Euro

pa

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•Gran Bretagna •Belgio •Spagna •Francia

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Gran BretagnaI conviventi stipulano appositi accordi (cohabitation contracts) nei quali si prevedono reciproci diritti e doveri (modalità di sostentamento reciproco, regime di comunione o separazione dei beni, cura e mantenimento dei figli)

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BelgioLe parti dichiarano per iscritto all’anagrafe competente la loro intenzione di coabitare legalmente. Regolamentano i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un atto notarile che viene segnalato nei Registri di Stato Civile.In mancanza di un accordo si applica la legge.

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Spagna (Catalogna)La legislazione Catalana attribuisce rilevanza giuridica alla convivenza che duri da più di due anni. Rimette alle parti la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, fermo restando l’osservanza di alcuni principi (obbligo alimentare e inderogabilità del regime successorio)

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Francia Concubinage: unione di fatto caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e continuità tra due persone di sesso diverso o uguale che conducono “vita di coppia”

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Francia PACS devono essere scritti ed essere depositi nella cancelleria del Tribunale del luogo di residenza ai fini dell’iscrizione nel registro. “I compagni legati da un patto civile … si apportano un aiuto mutuo e materiale”Ciascuna delle parti, in ragione della sottoscrizione assume un obbligo di contribuzione, giuridicamente sanzionabile se non rispettato.

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ITALIA

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Rapporti personali e

patrimoniali: problematiche

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• Prestazioni eseguite da uno dei due

conviventi nei confronti dell’altro

• Beni acquistati durante la

convivenza

• Diritti successori • Obbligo di risarcimento in caso di sciogliment

o del rapporto

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Una possibile soluzione alle

problematiche…potrebbe essere la

stipula…

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Il “contratto di convivenza”

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I conviventi possono

regolare i loro rapporti con un

contratto di convivenza

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E’ bene stipulare il contratto per iscritto, in forma di atto pubblico (ossia un atto stilato dal notaio) o di scrittura privata autenticata (in questo caso la coppia stessa predispone il testo del contratto,

eventualmente con l’assistenza di un legale ed il notaio si limita

all’autentica delle firme).

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Il contratto può riguardare esclusivamente gli aspetti

patrimoniali.In particolare, è opportuno regolare alcuni aspetti, sia

per il periodo di convivenza sia per

l’eventuale scioglimento della stessa.

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Abitazione

È bene specificare a quale membro della coppia verrà assegnata la casa in caso di

separazione.

Spese comuni

La coppia può aprire un conto corrente

bancario cointestato, ove ciascuno verserà nella misura concordata parte dei propri

redditi, destinata alle spese comuni.

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Lavoro nell’impresa familiare

Il convivente, a differenza del coniuge, è considerato un “terzo estraneo” all'impresa

familiare del compagno. È quindi consigliabile stipulare un contratto di

lavoro subordinato o diventare socio dell'impresa.

Trattamento di fine rapporto

Il convivente non ha diritto a percepire una quota del TFR del compagno. È possibile, però, mediante contratto, prevedere questo diritto, sottoforma di

versamento periodico o una tantum.

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Diritti di successione

Non è possibile fare un contratto che prevede diritti successori

(questi accordi sono vietati dalla legge, e, ove stipulati, sono nulli). L’unico strumento per attribuire al convivente dei diritti successori è il

testamento, nel rispetto  della quota di legittima spettante al coniuge, ai

figli e, in assenza di figli, agli ascendenti.

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“Rilevanza” della “Famiglia di fatto”

La l. n. 184 del 1983, prevede che il minore

“temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo

“ possa essere affidato ad un’altra famiglia, senza distinguere tra famiglia

legittima o di fatto

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La stessa legge sull’adozione, come modificata dalla l. 28 marzo 2001 n.149, prevede

all’art. 6 che il requisito della stabilità della coppia degli

aspiranti adottanti è soddisfatto altresì quando i coniugi abbiano

convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di

almeno tre anni

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La l. 149 del 2001 ha modificato gli artt. 330 e 333, comma 2, c. c.,

disponendo “l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta

o abusa del minore” Parimenti gli art. 342 bis e 342 ter, c. c., introdotti dalla l. 154 del 2001, in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, contemplano la condotta “del coniuge o di altro

convivente”

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La l. n. 9 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, inserisce il

CONVIVENTE, al pari del coniuge, tra quei soggetti che possono promuovere istanza di interdizione o

inabilitazione

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La l. n. 54 del 2006 all’art. 4.2. dispone che le

disposizioni della presente legge si applicano anche in

caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o

di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti

relativi ai figli di genitori non coniugati

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TRAPIANTI (art. 3, comma 2, l. 91/1999) Disposizioni in materia di prelievi e di

trapianti di organi e di tessuti: informazione al convivente “sulle

opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto, nonché sulla

natura e sulle circostanze del prelievo” CONGEDI PARENTALI (art. 4. l. 53/2000)

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità (Congedi per

eventi e cause particolari) purché la stabile convivenza con il lavoratore o la

lavoratrice risulti da certificazione anagrafica

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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (art. 5 l. n. 194/1978): permette la partecipazione al

procedimento di chi è indicato “padre del concepito”;

CONSULTORI FAMILIARI (art. 1 L. n. 405/1975): comprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali

anche le “coppie”; RIFORMA DELL’ORDINAMENTO

PENITENZIARIO, l. n. 354/1975 art. 30 attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di

un familiare, indicando anche il convivente

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La TUTELA del coniuge, dei

familiari e del CONVIVENTE

nello stalking (Atti persecutori)

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L. 23 aprile 2009 n. 38 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale) stabilisce che con il provvedimento che

dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

(art. 282-ter.),il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi

determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque

legate da relazione affettiva.

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L. 10 dicembre 2012 n. 219

(Riforma della filiazione)

Riscrive l'art. 315 c. c. affermando il principio ispiratore dell’intero

provvedimento, ovvero che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”

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“La FAMIGLIA DI FATTO non è solo il

‘CONVIVERE’ come coniugi, è prima di tutto FAMIGLIA, portatrice di

quei valori di solidarietà, per l’arricchimento e lo sviluppo di ogni persona

che la compone”. (M. Dogliotti)