La famiglia di fatto nell'esperienza torinese Giachino...1975 con la Riforma del Diritto di...

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La famiglia di fatto nell’esperienza torinese Roberta Giachino Abstract La “ Famiglia di fatto nell’esperienza torinese “ è l’inizio di un lavoro esplorativo che prende in considerazione le condizioni sociali, giuridiche e i cambiamenti storici che portano verso l’accettazione delle convivenze more uxorio eterosessuali e omosessuali. Il concetto di famiglia, di come essa è composta, di come debba intendersi è stato un argomento molto dibattuto; a livello storico si deve tenere in considerazione il grande processo di industrializzazione, il cambiamento nella concezione del ruolo occupato dalla donna nel nucleo familiare e i cambiamenti della famiglia stessa. A Torino,il 28 giugno 2010 è stata proclamata, dal Consiglio Comunale, una delibera popolare con la quale si dichiara di riconoscere le unioni civili definite come unioni basate su vincolo affettivo. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che gli uffici anagrafici possano rilasciare un “ attestato di famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo” e che riguarda nello specifico coloro che già costituiscono famiglia anagrafica in quanto inseriti nelle schede di famiglia e anche coloro che invece non costituiscono ancora famiglia anagrafica e che recita con atti singoli a disposizione degli Assessori e uffici competenti di favorire l’integrazione attraverso aree tematiche diverse tra cui servizi e sanità, sport e tempo libero, diritti e partecipazione e in particolare svantaggi a livello economico e sociale. Parole chiave: famiglia di fatto, unioni civili, convivenze more uxorio, tutela penale , tutela civile, unioni civili a Torino. Introduzione Questo lavoro vuole essere l’inizio di un percorso esplorativo sulla definizione ed evoluzione della condizione sociale e giuridica delle coppie di fatto. Il 28 giugno 2010 il Comune di Torino ha approvato una delibera che regola il “riconoscimento delle unioni civili” (n. ord. 84 2009 01905 / 002) che recita:all’articolo 1:attività di sostegno delle unioni civili, all’articolo 2:rilascio di attestato anagrafico alle unioni civili basate su vincolo affettivo e all’articolo 3: ricorso al difensore civico.

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La famiglia di fatto nell’esperienza torinese

Roberta Giachino

Abstract

La “ Famiglia di fatto nell’esperienza torinese “ è l’inizio di un lavoro esplorativo che prende in

considerazione le condizioni sociali, giuridiche e i cambiamenti storici che portano verso

l’accettazione delle convivenze more uxorio eterosessuali e omosessuali.

Il concetto di famiglia, di come essa è composta, di come debba intendersi è stato un argomento

molto dibattuto; a livello storico si deve tenere in considerazione il grande processo di

industrializzazione, il cambiamento nella concezione del ruolo occupato dalla donna nel nucleo

familiare e i cambiamenti della famiglia stessa.

A Torino,il 28 giugno 2010 è stata proclamata, dal Consiglio Comunale, una delibera popolare

con la quale si dichiara di riconoscere le unioni civili definite come unioni basate su vincolo

affettivo.

Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che gli uffici anagrafici possano rilasciare un “

attestato di famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo” e che riguarda nello specifico coloro che

già costituiscono famiglia anagrafica in quanto inseriti nelle schede di famiglia e anche coloro che

invece non costituiscono ancora famiglia anagrafica e che recita con atti singoli a disposizione degli

Assessori e uffici competenti di favorire l’integrazione attraverso aree tematiche diverse tra cui

servizi e sanità, sport e tempo libero, diritti e partecipazione e in particolare svantaggi a livello

economico e sociale.

Parole chiave: famiglia di fatto, unioni civili, convivenze more uxorio, tutela penale , tutela

civile, unioni civili a Torino.

Introduzione

Questo lavoro vuole essere l’inizio di un percorso esplorativo sulla definizione ed evoluzione

della condizione sociale e giuridica delle coppie di fatto.

Il 28 giugno 2010 il Comune di Torino ha approvato una delibera che regola il “riconoscimento

delle unioni civili” (n. ord. 84 2009 01905 / 002) che recita:all’articolo 1:attività di sostegno delle

unioni civili, all’articolo 2:rilascio di attestato anagrafico alle unioni civili basate su vincolo

affettivo e all’articolo 3: ricorso al difensore civico.

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La letteratura scientifica di riferimento ha permesso di individuare un contesto storico – sociale

che mette in luce la regolazione giuridica dei rapporti familiari e di osservarne l’evoluzione a partire

dai primi codici dell’Ottocento (Arìes) tra cui il Codice Napoleone (Sordon e Osake 1994) che

guarda la famiglia da un punto di vista individualista fino al 1865 (dopo l’unificazione d’Italia del

1861) che considera il matrimonio una libera scelta (Codice Pisanelli).

Il percorso storico con l’avvento del fascismo (1942) e il Codice Rocco riporta la famiglia ad una

concezione che la definisce “un istituto politico e sociale” (Ungari 1970; Amato 1988);i primi

grandi movimenti rivoluzionari si avranno negli anni Settanta con l’approvazione del divorzio e nel

1975 con la Riforma del Diritto di Famiglia.

L’obiettivo sarà di analizzare gli orientamenti comuni e le variazioni che si sono verificate negli

anni a livello sociale,culturale e storico che hanno contribuito alla definizione del concetto di

famiglia (Cost. art. 29) sulla base delle diverse forme che ha assunto, dei diversi rapporti

interpersonali e i rapporti di genere (Barbagli 1984; Saraceno 1996).

Ad oggi le famiglie di fatto sono una realtà sempre più presente,nel 1983 l’Istat ha effettuato il

primo rilevamento individuando 192.000 unioni di fatto in Italia e nel 2009 i dati Istat individuano

555.000 coppie non sposate; come sottolinea Chiara Saraceno (1996),però,non tutte le coppie si

autodefiniscono “famiglia” soprattutto a causa di uno statuto incerto sa un punto di vista legislativo

e del riconoscimento sociale.

Sarà molto importante osservare e mettere a confronto la situazione giuridica nel nostro Paese e

nelle diverse regioni ma, anche rispetto a Paesi con statuti più o meno evoluti rispetto alla

situazione italiana.

1. Le unioni civili

Vengono definite unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone legate da vincoli

affettivi ed economici che non accedono volontariamente all’istituto giuridico del matrimonio,o che

sono impossibilitate a contrarlo,alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle

quali abbiano riconosciuto uno status giuridico.

La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un’estrema varietà di

regole e modelli di disciplina: in particolare,le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso

sesso sia coppie dello stesso sesso,ovviamente il diritto non è rimasto indifferente all’evoluzione dei

cambiamenti a livello di costume e ad oggi esistono un gran numero di provvedimenti legislativi

che disciplinano le nuove unioni.

La Costituzione italiana parla di società fondata sul matrimonio (art. 29) ovviamente le

interpretazione sono molto diverse,poiché alcuni vedono nell’articolo una definizione precisa e

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delimitata di famiglia altri ancora vedono questa norma come limitante sulla base del genere, ci si

riferisce a persone eterosessuali, escludendo la possibilità di definirsi una “famiglia”a persone

omosessuali poiché in Italia a queste coppie il matrimonio non è consentito.

Ai giorni nostri un fenomeno che,come già detto precedentemente,è in notevole crescita è la

convivenza che oltre ad essere una libera scelta per le coppie eterosessuali diventa una forma di

emancipazione e di condivisione libera dell’amore nelle coppie omosessuali le quali chiedono,anche

loro,il diritto di scegliere se sposarsi o meno.

In questo contesto spesso le richieste nascono per una forte voglia di rivendicazione dei propri

diritti e allo stesso tempo una maggior tutela e riconoscimento giuridico delle formazioni sociali

extra – matrimoniali e di porre fine all’esclusione degli omosessuali dalla possibilità di contrarre

regolare matrimonio con il proprio partner.

2.La legislazione italiana sulle unioni civili

L'Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili.

I primi disegni di legge in proposito furono presentati nel 1986, grazie all' “Interparlamentare

donne Comuniste” e ad Arcigay (Associazione per i diritti degli omosessuali).

La prima proposta di legge (mai calendarizzata) fu presentata da Alma Agata

Cappiello,avvocato e parlamentare socialista,nel 1988.

Dagli anni novanta è aumentato il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili

presentate sia alla Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti gli inviti del

Parlamento Europeo alla parificazione dei diritti di coppie gay e coppie eterosessuali.

Sin dall'inizio,il dibattito politico ha registrato da parte della Chiesa cattolica forti obiezioni ed

aspre critiche all'adozione di una legislazione per le unioni civili.

Durante il Governo Prodi II è stato discusso alla Camera dei deputati un disegno di legge di

Franco Grillini, che richiama i Pacs francesi,teso a regolamentare le unioni anche tra individui dello

stesso sesso.

A livello locale,il movimento LGBT,ha chiesto in diverse città italiane di istituire i registri delle

unioni civili, poichè la registrazione anagrafica della convivenza ha solo un significato simbolico,a

meno che il singolo Comune non decida di aggiungere al valore simbolico dell' unione diritti reali

(ad esempio,accesso agli alloggi popolari).

I primi comuni a dotarsi di un registro furono Empoli (nel 1993) e Pisa (nel 1996) attualmente

sono molto numerose le città italiane che si sono dotate di un registro anagrafico delle unioni civili.

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Alcune Regioni italiane hanno approvato statuti che sarebbero favorevoli ad una legge sulle

unioni civili, anche omosessuali tra questi la Calabria (6 luglio 2004),la Toscana (19

luglio 2004),l'Umbria (2 settembre 2004) e l'Emilia-Romagna (14 settembre 2004).

La maggior parte degli statuti si rifà alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che

all’articolo 9 sancisce,tra i diritti fondamentali della persona, il “Diritto di sposarsi e di costituire

una famiglia”.

Il secondo Governo Berlusconi (2001 - 2006) ha impugnato per presunta illegittimità

costituzionale gli statuti della Toscana,dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna:i primi due ricorsi sono

stati respinti;la Spezia nel giugno 2006 è il primo comune italiano che ha deciso di aprire agli

omosessuali il registro delle unioni civili la mozione è stata votata da 23 consiglieri comunali su 30.

Questo provvedimento determina l'equiparazione amministrativa delle coppie di fatto (diritto alle

case popolari, etc.).

Oltre che eccezioni a livello geografico esistono anche delle eccezioni per alcune categorie di

persone, ad esempio i partner di giornalisti e onorevoli,anche se non sposati,possono usufruire del

trattamento sanitario del partner appartenente a queste categorie, inoltre per gli onorevoli è possibile

lasciare al proprio partner la pensione di reversibilità,anche se tra di loro non sussiste alcun legame

matrimoniale.

L'8 febbraio 2007 il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede i

riconoscimenti delle unioni di fatto, non sotto la denominazione comune di PACS,ma bensì

di DICO. Visti i problemi numerici al Senato,ed alcuni problemi di ordine tecnico giuridico,un

comitato ristretto della commissione giustizia che ha come relatore il senatore Cesare Salvi,ha

elaborato una nuova proposta di legge sul CUS (Contratto di Unione Solidale),questa proposta di

legge,aperta a tutte le coppie eterosessuali e omosessuali,verrebbe stipulata davanti al giudice di

pace o dal notaio;quest'ultimo comunicherebbe l'atto al giudice di pace,dove verrebbe trascritto in

un registro pubblico. La caduta del Governo Prodi ha decretato,di fatto,il fallimento della proposta

di legge.

Il 17 settembre 2008 il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha proposto

un riconoscimento sia per coppie eterosessuali che per coppie omosessuali

chiamato DiDoRe (DIritti e DOveri di REciprocità dei conviventi) che però non è mai stata

presentata al parlamento.

2.1 Tutela civile e penale delle “convivenze more uxorio”

La dottrina giurisprudenziale tende a dividere le norme sia a secondo del profilo

definito“interno” o “esterno” alla famiglia sia in base alla rilevanza giusfamiliare o meno; in alcuni

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casi ci si riferisce a rapporti patrimoniali – familiari che hanno rilevanza interna alla convivenza,in

altri invece ci si riferisce a problematiche di tipo esterno come la morte di un convivente.

In ambito giurisprudenziale possiamo far riferimento a situazioni in cui c’è una tutela della

famiglia e dei suoi diritti soprattutto nel caso in cui ci siano dei figli come citato dall’art. 317 – bis

cod. civ. nella parte che afferma: “… Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio

della potestà spetta congiuntamente entrambi qualora siano conviventi …”, questo articolo che si

riferisce alla convivenza in senso ampio e non esclusivamente a quella more uxorio è stato preso in

considerazione come la pietra miliare sulla quale fondare il riconoscimento giuridico dell’unione di

fatto.

In realtà questa norma si riferisce alla genitorialità all’interno della coppia di conviventi e non

alla coppia in sé; la procreazione non è in alcun modo sottratta dalla regolamentazione giuridica

poiché in qualsiasi condizione la responsabilità formale dei genitori o di chi si prende cura della

prole è finalizzata a garantire la più completa educazione, assistenza e tutela,questo aspetto è

ulteriormente sottolineato come sopra detto dall’art. 317 – bis cod. civ. che sancisce la piena

rilevanza giuridica della famiglia “naturale” ovvero che quella determinata dalla nascita di un figlio

ma,certamente non è a tutela della coppia di fatto come elemento a sé stante,ecco perché l’articolo

può essere frainteso nel suo reale significato ed è sostenuto, per maggior chiarezza,dall’art. 4 del

DPR del 30 maggio 1989, n. 223 che prevede l’approvazione del decreto anagrafico della

popolazione residente infatti recita che: “… ai soli effetti anagrafici per famiglia si intende un

insieme di persone legate da vincolo di matrimonio,parentela, affinità,adozione,tutela o da vincoli

affettivi,coabitanti ed aventi dimora abituale nella stesso comune”.

Per testimoniare l’esistenza di una famiglia di fatto la certificazione anagrafica è un indizio

fondamentale anche se di per sé non è una condizione sufficiente poiché dovranno essere

individuati altri indizi (gravi, precisi e concordanti) a dimostrazione della presenza dei requisiti

necessari come ad esempio stabilità, coabitazione ect.

In ambito civilistico poichè le problematiche sono diverse e riguardano, come per la tutela

penale,sia la rilevanza della famiglia di fatto “interna” e “esterna” ricordo che nel primo caso

vengono considerate tutte quelle relazioni patrimoniali e personali che si instaurano nella coppia,

mentre nel secondo caso entra in gioco la collettività e la relazione con esse, ad esempio con lo

Stato, la Regione, il Fisco ect.

Per quanto concerne l’aspetto interpersonale o “interno” il quadro si delinea del tutto privo di

riferimenti normativi espliciti ma, anche desumibili o interpretativi;questo a sottolineare come la

scelta di convivenza implichi la mancanza dell’insorgenza di doveri vincolanti,obblighi di

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coabitazione,fedeltà,assistenza materiale,collaborazione e contribuzione che sono presenti nella

famiglia legittima.

La famiglia di fatto nasce sulla libera scelta che ha base del tutto spontaneistica che non prevede

la somiglianza nell’ambito giurisprudenziale con la famiglia basata sul matrimonio anche se

verrebbe da commentare che nel rapporto interpersonale,nell’affetto e sentimento provato ma,anche

nel vivere la quotidianità e i problemi che ne derivano non si discostano per nulla.

La possibilità di effettuare questa scelta è stata possibile grazie ai cambiamenti sociologici nel

corso del tempo che hanno portato un modello di donna indipendente,lavoratrice che non necessita

più della tutela da parte della figura maschile che invece nel passato era vista come l’unico sostegno

economico per la famiglia;l’indigenza economica,la parità tra uomo e donna ha fatto sì che l’unione

di fatto sia una scelta possibile, consapevole e libera.

In ambito civile le principali problematiche che possono insorgere considerando l’ambito

interno,che è poi l’aspetto che più ci interessa dal momento che tutela le relazioni interpersonali

sono diversi ad esempio il concorso nel sostenere gli oneri della vita comune,il regime degli acquisti

dei beni durante la convivenza,la qualificazione giuridica della attribuzioni patrimoniali intercorse

tra i conviventi o ancora la valutazione delle prestazioni lavorative tra i partner e dell’ opera prestata

dalla donna nell’ andamento del ménage.

Deve essere sottolineato come la giurisprudenza anche costituzionale non ha mai configurato la

famiglia di fatto come un rapporto che genera obblighi tra le parti, il convivente ha meno diritti

rispetto al coniuge separato e in alcuni casi del coniuge divorziato negli ultimi anni è migliorato

molto l’ambito riguardante la tutela dei figli dei conviventi.

Ad oggi nonostante la Convenzione Europea sui diritti dell’ uomo1,il Trattato di Lisbona2, la

Carta di Nizza3 e le diverse risoluzioni del Parlamento Europeo,la coppia di fatto non trova una

regolamentazione organica all’interno del nostro ordinamento,basti pensare all’articolo 29 della

Costituzione Italiana che recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio”.

Ad oggi però bisogna sottolineare ciò che recita l’articolo 2 della Costituzione che tutela: “I

diritti inviolabili dell’uomo, sia some singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge si la sua

1 Firmata a Roma il 4 novembre 1950. Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998. 2 Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dota l' Unione europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi. In una realtà in rapida evoluzione, per affrontare temi quali la globalizzazione, i cambiamenti climatici, l' evoluzione demografica, la sicurezza e l' energia gli europei guardano all' UE. 3 Carta dei Diritti fondamentali dell’ Unione Europea.

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personalità” ovviamente negare che la famiglia sia un luogo sociale dove si svolge la personalità

dell’individuo è insensato.

Deve premettersi che, almeno sino ad ora,la giurisprudenza anche costituzionale,con qualche

limitato dissenso della dottrina,non ha mai configurato la famiglia di fatto come rapporto che genera

obblighi tra le parti.

Alcune pronunce hanno dato rilevanza al fatto della convivenza ai fini della successione nel

rapporto di locazione, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di

assegnazione della casa familiare,ma in realtà le stesse sono rivolte a tutelare il diritto alla

abitazione ed in particolare alla tutela dei figli minori. Tutte le norme della attuale

legislazione,infatti,nel dare rilievo alla convivenza, hanno esclusivamente un rilevanza

esterna,verso i terzi,nella direzione di assicurare ai conviventi, alcuni vantaggio riconosciuti alle

persone coniugate,ma non giungono mai a determinare diritti ed obblighi tra le parti conviventi.

A fronte della crisi della famiglia di fatto,ovvero della dissoluzione della convivenza more

uxorio, l’ordinamento consente tuttavia di rinvenire alcuni strumenti di tutela dei partners,o

comunque di disciplina dei contrasti che tipicamente insorgono tra di loro,sia avendo riguardo alle

rispettive posizioni sostanziali, sia avendo riguardo ai rapporti con i figli naturali nati dall’ unione di

fatto.

o I contributi patrimoniali e i limiti della tutela restitutoria

Vi è stato nel tempo un ampio dibattito dottrinale che è giunto alla conclusione certa di un

dovere reciproco di assistenza materiale dei conviventi, nonché di reciproca contribuzione

corrispondente sul piano morale e sociale a quello giuridico imposto ai coniugi dall’articolo 143 del

cod. civ.,questo significa che le doverosità sia morali che sociali acquisiscono il carattere di

“Obbligazioni naturali”, è una qualificazione giuridica sostanzialmente pacifica e condivisa, con

l’importante precisazione, però, che l’irripetibilità di quanto corrisposto sussiste se e nella misura

in cui può parlarsi di proporzione tra l’entità dell’attribuzione patrimoniale e la situazione

concreta in cui si svolge la convivenza more uxorio.

La Cassazione ha ripetutamente affermato che gli apporti economici dati nel corso della

convivenza,per soddisfare le comuni esigenze di vita o quelle dell’altro partner, non sono

ripetibili,dovendosi considerare alla stregua del soddisfacimento di obbligazioni naturali; opera

dunque la solutioretentio secondo la disciplina codicistica in materia,ma alla rigorosa condizione

che la prestazione patrimoniale risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del

patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

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Si parla di obbligo naturale anche quando l’attribuzione economica viene effettuata in occasione

della dissoluzione del rapporto, creando così una doverosità morale e sociale che si ricollega,alla

doverosità giuridica del trattamento economico dovuto per legge quando venga meno il rapporto

matrimoniale.

E’ importante infine,un cenno alla questione relativa al contenzioso tra conviventi in ordine alle

pretese patrimoniali fondate su rapporti bancari,nei casi in cui il conto corrente sia contestato;è noto

come la Cassazione abbia affermato più volte che, nel caso di conto corrente bancario cointestato,il

superamento della presunzione (legale juris tantum) di comunione del saldo attivo può fondarsi

benissimo anche sulla prova indiziaria,ovviamente in presenza dei consueti requisiti di gravità,

univocità e concordanza.

Una interessante decisione di merito, comunque, ha affermato che nell’ipotesi di cointestazione

di un conto corrente bancario a due conviventi more uxorio, alla cessazione della convivenza le

somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei

conviventi;nel caso specifico fosse emerso che il denaro nel conto proveniva esclusivamente dal

lavoro di pubblico dipendente dell’uomo e necessario considerare però,che la donna si era dedicata

completamente alle mansioni di casalinga durante la convivenza,quindi le somme in deposito

dovevano considerarsi come destinate esclusivamente al nucleo familiare.

o La casa di abitazione

La rottura della convivenza more uxorio può determinare l’insorgere di un conflitto avente ad

oggetto la disponibilità della casa che era stata destinata alla vita familiare.

Gli strumenti legali e giudiziali di regolazione del conflitto vanno trattati distintamente, a

seconda che vi siano o meno dei figli.

• In presenza di figli è possibile far riferimento all’art. 155 quater c.p.c. (Assegnazione

della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) che ha un valore generale, che

riguarda oltre che la separazione,il divorzio,la nullità del matrimonio e anche al venir meno

della convivenza di genitori non coniugati; in ogni caso sia la giurisprudenza di legittimità

che quella costituzionale,a proposito dell’assegnazione della casa familiare in caso di

cessazione della famiglia di fatto, avevano fissato dei criteri assai chiari,assicurando una

solida tutela dei figli naturali anche in mancanza di un’ apposita disciplina normativa.

• Quando non vi sia l’esigenza di tutela dei figli nati nella convivenza, il più ricorrente

strumento di regolazione del conflitto è costituito dall’azione di reintegrazione del possesso,

in cui la tutela possessoria entra in gioco nell’ipotesi in cui, a causa della dissoluzione del

rapporto di convivenza, uno dei partner impedisca all’altro di fare ritorno nella casa già

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destinata alla vita di coppia,non è raro che ad esempio,che i contrasti insorti tra i partners

inducano uno dei due a cambiare la serratura di casa impedendo così all’altro di rientrarvi.

Si è chiarito,infatti,che il solo fatto della convivenza,anche se determinata da rapporti intimi,

non dà vita,in capo a chi conviva col possessore del bene,un potere di fatto qualificabile

come possesso autonomo o come una sorta di compossesso.

Nella maggior parte dei casi la giurisprudenza accorda l’azione di reintegrazione del partner

estromesso, a condizione che il rapporto intercorso sia riconducibile al modello della famiglia di

fatto,facendo emergere che la convivenza presenta tutti quei requisiti che tradizionalmente la

connotano come famiglia di fatto,per cui il partner estromesso ha senz’altro il diritto di non vedersi

escluso dall’abitazione e tale facoltà, è fondata sul rimedio della reintegrazione che ha come base

che a ognuno sia riconoscibile una posizione soggettiva di detenzione autonoma.

La tutela possessoria, dunque, fa si che il convivente venga qualificato come un detentore

autonomo della casa destinata alla vita insieme per cui rispettando le norme sul possesso deve

essere tutelato il diritto di non essere privato della posizione soggettiva con violenza o clandestinità.

Secondo la dottrina il fondamento che giustifica il potere di fatto sulla casa è rintracciabile

nell’idea di mettere in atto un’ obbligazione, ovvero di concessione patrimoniale, è sempre più

disatteso l’indirizzo interpretativo secondo cui il partner andrebbe considerato alla stregua di un

mero ospite ritenendo più valida la “lettura” della posizione soggettiva del convivente more uxorio

in termini di detenzione qualificata a legittimarlo attivamente secondo ex art.1168 cod.civ.

Un altro punto di vista,secondo molti,la tutela possessoria dovrebbe però cedere innanzi alla

tutela restitutoria o petitoria attivata dal partner che vanti sulla casa un diritto reale ovvero personale

di godimento, ad esempio perché proprietario,locatario o comodatario dell’immobile, per cui

sembrerebbe corretto esperire un’azione giudiziale ordinaria a contenuto restitutorio,in cui il giudice

dovrebbe affermare il diritto sul bene a favore di chi disponga del titolo giuridico prevalente e

siccome dopo la dissoluzione della convivenza viene meno la ragione giustificativa sostanziale della

detenzione,il convivente titolare del diritto potrà riaffermare il conseguente potere sull’immobile,

mentre l’ex partner che intenda rimanere nell’ immobile,dovrebbe essere trattato alla stregua di un

occupante sine titolo.

Ancora oggi in tema di diritti della “famiglia di fatto” il codice civile non prevede alcuna

organica regolamentazione,è innegabile però,se pur in una situazione di carenza normativa,abbia

una sua rilevanza nell’ordinamento quale fenomeno concreto di rilevanza sociale sempre più

imponente, come viene messo in luce dalle norme che prevedono una completa e specifica

protezione dei figli della coppia di fatto,del tutto recentemente equiparata a quella dei figli

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legittimi,in tema di affidamento,di contributi e di assegnazione della “casa familiare” nella

direzione prevista dall’articolo 30 della Costituzione.

Con la legge n.54 del 2006,tale protezione è stata introdotta nell’articolo 155 – quater che

stabilisce come il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto

dell’interesse dei figli,(senza che sia specificato se si tratti di figli minori o di maggiore età) anche

ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; da ciò deriva la considerazione che è stata

alla fine legislativamente attribuita rilevanza giuridica alla casa familiare in presenza di una

convivenza more uxorio,quale luogo dove si svolge, per accordo tra le parti,una stabile comunanza

di vita,di conseguenza a ciascuna delle parti deve essere attribuito un titolo alla permanenza, in

modo del tutto analogo a quello per i coniugi della famiglia legale,titolo che prescinde da una

posizione reale o obbligatoria in una posizione atipica,perché non prevista espressamente,ma

presente nel sistema poiché tale titolo è strumentale alla conservazione della comunità domestica.

Nell’ipotesi della famiglia basata sul matrimonio tale titolo viene meno, nel momento della

separazione nel caso di intollerabilità della convivenza, ma il venir meno dello stesso, richiede

l’autorizzazione a vivere separati per provvedimento del giudice tenuto all’accertamento della

effettiva sussistenza di tale circostanza, con una pronuncia che equivale a stabilire chi dei due

coniugi possa continuare a permanere nell’alloggio, indipendentemente dal titolo vantato da

ciascuno.

Nella famiglia di fatto, non essendo previsto l’intervento del giudice, il diritto alla permanenza

nella casa non può che essere determinato dallo stesso comportamento dei conviventi che vengano

ad attuare “di fatto” la cessazione della loro comunanza di vita, cessazione che comunque deve

essere concreta, esteriore ed inequivocabile e deve necessariamente estrinsecarsi nell’abbandono

della casa familiare da parte di uno od entrambi.

In sostanza si può ritenere che, nella permanenza di una coabitazione, nell’ipotesi in cui uno dei

conviventi sia titolare esclusivo del diritto di proprietà o di altro diritto personale di cui può

godere,tale posizione non possa prevalere su quella dell’altro,per il solo fatto esclusivo del venir

meno dell’affectio,che può essere unilaterale,fittizia e pretestuosa,in mancanza di una

manifestazione esteriore,decisiva ed irrevocabile,costituita dall’ abbandono della casa familiare da

parte di uno o di entrambi i componenti della coppia.

Il Tribunale di Roma si sta recentemente occupando del caso di una azione di rivendicazione

proposta nella costanza di una convivenza “more uxorio” protrattasi per molti anni,a testimonianza

di un progetto di vita comune consolidato,con la presenza di un figlio,anche se maggiorenne ma non

autonomo. Tale situazione dovrebbe essere determinante nell’ambito di un interesse comune dei

componenti al mantenimento della abitazione e della convivenza dei genitori in funzione della loro

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congiunta ed insopprimibile responsabilità alla cura, educazione e mantenimento della prole ma,in

ogni caso dovrebbe riconoscersi alla parte più debole (la donna) una posizione soggettiva che

escluda la ricorrenza di un’occupazione senza titolo,determinata esclusivamente da un

atteggiamento interiore del partner che,venuta meno (a suo dire) l’affectio coniugalis, pretende di

“cacciare di casa” la non più gradita convivente.

In conclusione,il tribunale adito per il rilascio dell’alloggio, con azione fondata sul titolo di

proprietà o su quello di un diritto al godimento esclusivo, in mancanza della circostanza provata ed

esteriore della cessazione della convivenza e della coabitazione, non può pronunciare uno “sfratto”

a carico dell’altro convivente.

• Decesso del convivente more uxorio

In questa situazione il partner ha diritto di succedere nel contratto di locazione di immobili

urbani destinati ad uso di abitazione,al pari degli altri successibili a causa di morte (Corte Cost. 7

aprile 1988), questo è possibile nel caso in cui il partner non fosse titolare esclusivo, ma contitolare

con terzi del contratto di locazione.

Tale fenomeno successorio si verifica anche nel momento in cui il partner si allontani dalla casa

a causa di contrasti che pongono fine alla convivenza di fatto anche in tal caso vi è il diritto di

succedere nel contratto, alla condizione però,che il convivente il quale succede debba accudire i

figli nati dall’unione, ovvero che tra i due si sia così convenuto (anche tacitamente).

La Suprema Corte ha infatti spiegato che nell’ipotesi di allontanamento del conduttore

dall’immobile locato,la convivente more uxorio,nel momento in cui rimane nell’immobile stesso

con la prole naturale nata dall’unione,ha diritto di succedere nel contratto anche quando la

convivenza sia sorta nel corso della locazione e a maggior ragione se sia sorta prima e senza che sia

necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza (Cass. 10 ottobre 1997).

Sempre in ambito previdenziale assume,nella libera unione,rilevanza la pensione di guerra nella

quale vi è una vera e propria equiparazione alla vedova di un militare deceduto tra la sposa e la

convivente;la linea sottile di interpretazione della norma che regola il risarcimento è davvero

importante poiché si intende una compagna vedova come colei che a causa della morte del

compagno non sia riuscita a contrarre matrimonio e non c’è spazio per la possibilità che invece sia

stata una scelta quella di non sposarsi.

E’ necessario precisare che tutta la legislatura pensionistica di guerra và oltre i confini della

famiglia legittima perché ha come obiettivo l’esprimersi in favor familiae,in cui comunque non c’è

la tutela della coppia di fatto ma solamente quella che avrebbe dovuto trasformarsi in una famiglia

legittima e per cause esterne non è avvenuto,il fatto deve essere certificato da una richiesta

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precedente di contrarre matrimonio,o le pubblicazioni del matrimonio o un apposito atto

stragiudiziale.

• Diritti alla retribuzione o ad indennità

Successivamente alla dissoluzione della famiglia di fatto, può sorgere un’esigenza di tutela

retributiva del partner il quale, durante la convivenza, abbia prestato la sua attività lavorativa o

nell’ambito della attività domestica ovvero nell’ambito dell’ impresa dell’altro,senza che fosse stato

concluso un contratto di lavoro subordinato,ovvero di società.

E’ fortemente consolidato l’orientamento interpretativo il quale ricollega direttamente alle

prestazioni lavorative rese nell’ambito della convivenza more uxorio una presunzione di gratuità

difficilmente superabile, visto che in senso contrario devono provarsi gli estremi della

subordinazione.

La Cassazione ha ripetutamente affermato,infatti,che questa presunzione di gratuità,la quale si

ricava tipicamente dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto more uxorio,oltre che dalla

qualità e condizione economico - sociale dei soggetti,può essere vinta solo dalla prova rigorosa e

precisa, a carico di chi l’assume, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed oneroso;ciò

proprio perché tali prestazioni lavorative si devono ritenere espletate sulla base di un contesto

relazionale di affezione e benevolenza, e non in vista di una retribuzione.

Una questione più rilevante è legata all’applicabilità o meno della disciplina regolata dall’art.

230 bis cod.civ. e quindi,al riconoscimento,alla famiglia di fatto del diritto di partecipazione

previsto dal 1° comma nel suo contenuto patrimoniale composito,cioè il potere di conseguire la

liquidazione in denaro del diritto stesso,così come previsto dal 4° comma.

La giurisprudenza ritiene che non possa operare l’art. 230 bis cod.civ. nella famiglia di fatto,per

il fatto che relativa disciplina è dettata esclusivamente per la famiglia legittima e che si tratta di

norma a carattere eccezionale,come tale insuscettibile di estensioni applicative al di là di quanto

espressamente e testualmente sancito.

La Suprema Corte ha spiegato,al riguardo,che la norma sull’impresa familiare ha carattere

eccezionale,in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali in tema di prestazioni

lavorative ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica;perciò ha anche ritenuto

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 230 bis cod.civ., nella parte in cui

esclude dall’ambito dei soggetti tutelati il convivente more uxorio, posto che elemento saliente

dell’impresa familiare sia la famiglia legittima, individuata nei più stretti congiunti, ha inoltre

aggiunto che un’equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto con la circostanza che

il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili (quale il dovere di

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mantenimento o di alimenti al coniuge, che persiste anche dopo il divorzio),mentre la convivenza è

una situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale “ad nutu ” .

Per l’applicabilità di questa norma si è utilizzata una giustificazione della norma stessa tesa a

rimuovere le situazioni di abuso e sfruttamento che per lungo tempo hanno caratterizzato la

prestazione lavorativa nell’ambito della comunità familiare,poiché queste stesse situazioni si

possono determinare anche tra conviventi non sposati, alla luce dell’attuale rilevanza storica e

statistica delle unioni di fatto,e tenendo conto della finalità protettiva perseguita dall’art. 230 bis

cod.civ. si è sostenuto la correttezza dell’estensione.

Si è evidenziato che sulla base dell’art. 230 bis cod.civ che non è più giustificabile che ragioni di

amore,affetto e solidarietà facciano da schermo allo sfruttamento del lavoro e che la collaborazione

del convivente può essere rilevante in quanto ha concorso alla produzione del reddito impiegato per

l’acquisto dei beni, sicché quando non ricorrano gli estremi della società di fatto, va concessa al

partner l’azione di arricchimento senza causa, nei limiti di quanto la sua collaborazione abbia

incrementato il patrimonio dell’altro.

Successivamente la stessa Corte con la decisione n.20157 del 2005 che aveva in precedenza

affermato che il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risultante dall'incipit della

disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia (salvo che non sia

configuratole un diverso rapporto),mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di contributo

lavorativo apportato all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo

grado,che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia

raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area ben

più limitata quella del lavoro familiare gratuito.

Di conseguenza,ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un

corrispettivo sia stato erogato dal titolare,il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa

per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa

familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di

solidarietà familiare.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che

aveva,contraddittoriamente,escluso il lavoro subordinato e individuato una causa gratuita

dell'attività di collaborazione all'impresa a fronte di un corrispettivo periodico per l'attività di

servizio ai tavoli svolta dalla nuora).

Ha comunque ritenuto la Corte (con la più recente sentenza citata del 2006 n.5632) che è

necessario comunque che un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell' impresa ed un

corrispettivo sia stato erogato dal titolare;in tal caso occorrerà distinguere la specificità del lavoro

subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare,senza che possa più avere

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ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.

Principio questo che può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza

more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un'impresa familiare.

• Donazioni e convivenza

Per quanto riguarda le pretese restitutorie aventi come oggetto i doni fatti durante la convivenza

devono tenere presente che non vengono paragonate,per quanto concerne la famiglie di fatto, alle

forme di donazione,è necessario vedere,se e in quali termini sia legittimata la pretesa di restituzione

di quanto donato nel caso il vincolo di fatto venga meno.

Si osserva come il problema non sussista nel momento in cui la donazione abbia un valore

modico (art. 783 c.c. donazione manuale) poiché non è richiesta la forma solenne e basta l’atto

materiale della consegna,ovviamente la modicità della somma deve essere stabilita anche in

proporzione alle condizioni economiche del donante e non incida significativamente sul suo

patrimonio.

Il problema sorge quando vi sia un’attribuzione patrimoniale gratuita di una certa rilevanza

economica che è stata messa in atto in maniera informale,non è rilevante considerare il valore

essendo esclusa una giustificazione ai sensi dell’art. 2034 c.c,infatti si parla di libera elargizione.

Tenuto conto della mancanza di forma solenne,si tratta in sostanza di verificare se possa parlarsi

di una liberalità d’uso che consente,ai sensi dell’art. 770 2° comma c.c. di fuoriuscire dall’ambito

delle donazioni, con esclusione della relativa disciplina, anche con riguardo alla forma.

attribuzioni patrimoniali anche rilevanti non sarebbero più ripetibili.

• Famiglia di fatto e figli naturali

Per quanto attiene ai rapporti tra i componenti una famiglia di fatto e i loro figli naturali,nati al di

fuori del matrimonio legale,i maggiori problemi sorti in seguito alla applicazione della nuova

normativa, sono principalmente di ordine processuale.

Ai sensi dell’art. 4,2°comma,8 febbraio 2006, n.54 (Disposizioni in materia di separazione dei

genitori e affidamento condiviso dei figli),le disposizioni della legge sull’affidamento dei figli si

applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

La disposizione quindi,attribuisce alla normativa una valenza di carattere generale che prescinde

dalle singole situazioni,di separazione,di divorzio ma,è attuabile in tutte quelle situazione in cui vi

sono dei genitori che non sono più uniti da un vincolo di convivenza in presenza di figli.

La normativa quindi sarà applicabile ai giudizi di separazione e di divorzio:

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• sia nell’ambito dei provvedimenti provvisori del presidente o del giudice istruttore

che nelle sentenze finali,

• in tutti i casi di affidamento dei minori,

• in tutti i procedimenti di modifica o di revisione delle condizioni di affidamento,

• nell’ assegnazione o nella revoca dell’assegnazione della casa familiare,

• nella determinazione dei criteri per l’attribuzione di un contributo per il

mantenimento della prole,

• nella determinazione e nella destinazione degli assegni per il mantenimento dei figli

maggiorenni.

L’estensione della normativa ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, consente

di ritenere che sia stato fornito uno strumento, che prima non era previsto, per l’assegnazione della

abitazione anche in regime di cessazione della convivenza in cui sono presenti di figli.

Per quanto attiene ai figli naturali di genitori che hanno cessato la convivenza, è subito apparso

che la tradizionale distinzione, tra provvedimenti di affidamento ad uno o ad entrambi i genitori

naturali, già ritenuti di competenza del tribunale dei minori, e quelli relativi agli assegni

“perequativi” per il mantenimento dei figli, ritenuti invece di competenza del tribunale ordinario,

dovesse essere posta in discussione e quindi rivista.

Nel momento in cui tali rapporti (affidamento e contributo) sono espressamente regolati

dall’articolo 155 e seguenti del codice civile, nella versione riformulata si è visto che tribunale

ordinario fosse competente a decidere sia sull’affidamento, sia sulle questioni economiche che ne

derivano, mantenendo ferma la funzione regolatrice del tribunale dei minori solamente in ordine

alla potestà genitoriale.

Questo però mette in discussione le competenze dei due tribunali, la Cassazione però, con

un’ordinanza (in parte criticata) del 3 aprile 2007 n.8362 affrontando per la prima volta la questione

relativa all’impatto prodotto sulla tradizionale regola di suddivisione della competenza, in tema di

cognizione dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e di emanazione dei provvedimenti a

carattere economico relativi al loro mantenimento ha riaffermato la competenza del Tribunale per i

Minorenni, sia in materia dell’ affidamento dei figli naturali sia a provvedere sul contributo al

mantenimento di essi per effetto di una regola di inscindibilità della valutazione relativa all’

affidamento da quella concernente i profili patrimoniali dell’affidamento in una cognizione globale,

nell’interesse del figlio nella misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al

mantenimento, alla cura,all’istruzione e all’educazione,che quindi investe i profili patrimoniali

dell’affidamento.

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• Risarcimento danni

Non è possibile parlare di risarcimento danni in seguito alla rottura del rapporto di convivenza

neanche nel caso in cui il convinte decida all’ improvviso e senza giustificazioni di tipo morale di

troncare la relazione,ciò è determinato dalla libertà e spontaneità che vanno a connotare l’unione di

fatto (ovviamente non riconosciuta) ostacolando quindi la possibilità di un riconoscimento di una

lesione giuridica anche se tale rottura provoca sofferenza,dolore e disagio economico,come in

qualsiasi relazione che si interrompa indipendentemente dalla presenza di una certificazione,

nell’altro partner.

Ancora una volta la convivenza more uxorio,considerata come un menage basato sulla libera

determinazione dei conviventi,non è minimamente riconosciuta a livello legislativo a differenza di

un’unione su vincolo religioso o civile che gode di un vaglio giurisprudenziale;l’unico caso in cui la

cessazione della relazione può apportare a un risarcimento è quando quest’ultima determina una

lesione dei beni personali come la salute o l’onorabilità, diversamente ciò non è possibile.

La non risarcibilità del danno che potrebbe derivare dalla cessazione volontaria della convivenza

more uxorio è stato affermata anche dalla Suprema Corte,la quale ha chiarito che una relazione

amorosa,sia pure prolungata,la quale sia stata intessuta senza promessa di matrimonio,non è idonea

a produrre fra le parti diritti di alcun genere né comporta,in caso in interruzione,una qualsiasi

giuridica responsabilità,in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed

illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che,come estrinsecazione della persona,acquista

rilevanza nel mondo del diritto,restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali

o sociali.

• Convivenza e autonomia privata

A dimostrazione ulteriore della limitata possibilità di stabilire patti di obbligazione nelle

convivenze more uxorio sottolineo come patti di convivenza attendano ancora una

regolamentazione giuridica che ha come obbiettivo il fine di eliminare le più rilevanti ingiustizie

morali,soprattutto in relazione alla cessazione dell’unione di fatto, sono ancora da definire

totalmente e sono oggetto di forte discussione soprattutto perché in contrasto con i sostenitori

dell’idea di famiglia solo se fondata sul matrimonio.

Sulla base dell’art. 2 Cost. le coppie di fatto hanno un valore di formazione sociale e idoneo a

favorire lo sviluppo della personalità umana, questo principio però sembra valere solo in casi

riguardanti l’esterno come:

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• la possibilità di visite,che l’ordinamento penitenziario permette, da parte del

convivente nei confronti del compagno/a all’interno dell’istituto penitenziario,

• nel caso in cui si parli di trapianti di organi,

• nel caso di applicazione di misure contro le violenze familiari,

• nel caso di nomina di un amministratore di sostegno,

• di interdizione e inabilitazione,

• di procreazione medicalmente assistita.

Abbiamo visto come sopra elencato che ogni volta la convivenza tra due persone assume

rilevanza giuridica, lo è solamente nei riflessi esterni,anche se alla stessa si attribuisce

unanimemente il valore di una formazione sociale idoneo a favorire lo sviluppo della personalità

umana (ai sensi dell’ art. 2 Cost.).

Il più grande ostacolo alla validità della convivenza consiste nell’impossibilità di trasformare

l’obbligazione naturale in obbligazione civile, la giurisprudenza, infatti ha sempre affermato che il

dovere morale non può costituire valida causa giuridica di una obbligazione civile,perché altrimenti

si attribuirebbe alla obbligazione naturale un effetto vietato dalla legge che attribuisce a questo

dovere il solo effetto della irripetibilità.

Tra i contratti di convivenza, poi,sicuramente non possono rientrare validamente,quelli con i

quali ci si impegna a convivere o comunque volti a disciplinare profili di carattere personale. Il

richiamo all’ordine pubblico ed alla nullità della causa, non meritevole di tutela,sarebbe inevitabile

anche se si tentasse di instaurare tali vincoli indirettamente,ad esempio mediante la previsione di

una penale. Si discute, invece, della validità delle clausole cosiddette “premiali”,che comunque

anch’esse si risolvono in un condizionamento del potere di autodeterminazione rispetto alle scelte

individuali ed imporrebbero una declaratoria di nullità.

I contratti di convivenza assumono particolare rilievo nell’ipotesi della rottura dell’unione, con la

decisione di corrispondere con delle somme da pagare,ma anche in questo caso non sarebbe facile

sfuggire a chi sosterrebbe la non configurabilità del patto a causa della mancanza di certificazione

che determini l’obbligo di natura morale o di natura potestativa o illecita.

Nel caso in cui la coppia si separi e non si abbiano figli il diritto di abitazione risulta essere

l’unico strumento idoneo per una rivalsa che dovrebbe essere tutelato dalla giurisprudenza;a questo

proposito l’unico precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza n.6381 del 1993,secondo

cui la convivenza “more uxorio” tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità

e,quindi,di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato)

collegato a detta relazione,in quanto tale convivenza,ancorché non disciplinata dalla legge,non

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contrasta ne' con norme imperative,non esistendo norme di tale natura che la vietino,ne' con l'ordine

pubblico,che comprende i principi fondamentali informatori dell'ordinamento giuridico, ne' con il

buon costume,inteso,a norma delle disposizioni del codice civile,come il complesso dei principi

etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico.

La tutela penale delle coppie di fatto prende in considerazione aspetti differenti,ci tengo a

sottolineare che si stai parlando sempre di coppie eterosessuali,tra il fatto che la famiglia ha una

nomenclatura propria, i prossimi coniugi, escludendo quindi la possibilità di non sposarsi.

Prendendo in considerazione diversi aspetti criminosi si osserva come contro i “maltrattamenti in

famiglia e verso i fanciulli” ci sia una forte tutela dei membri a prescindere dalla tipologia di

famiglia creata,l’art. 572 cod.pen. punisce “… chi maltratta una persona della famiglia o un minore

di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,

istruzione, cura, vigilanza o custodia …”, l’interpretazione di questa norma che mira alla tutela di

chi è sottoposto a soprusi è intesa nella sua più ampia accezione considerando quindi anche un

legame di fatto, una comunanza di vita insieme e di affetti come nel matrimonio.

Nel diritto penitenziario l’art. 30 della legge n. 354/1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario

e sull’ esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” dispone la concessione di

permessi al detenuto nel caso in cui un familiare o convivente sia in pericolo di vita,permettendogli

l’allontanamento dall’istituto,inoltre è permesso a familiari e conviventi di far visita al detenuto per

mantenere,migliorare o ristabilire una relazione.

Ho cercato di fare un breve inquadramento su come l’ordinamento italiano si presenti davanti

alle richieste e problematiche che riguardano qualsiasi coppia,che però diventano meta – problemi

(un problema sul problema) nel momento in cui riguardano una famiglia di fatto;non ho mai,se non

una volta,sottolineato il genere dei membri che formano le coppie parlando sottintendendo

l’eterosessualità,dal momento che in Italia alle coppie omosessuali non è ancora riconosciuto alcun

diritto,di conseguenza non considerandole possibili coppie non si prende neanche in analisi una

mancanza possibile problematicità normativa.

3. “ Torino unioni civili: all’anagrafe ora si può”

Il Comune riconosce le convivenze basate su un vincolo affettivo e si impegna a superare le

discriminazioni. Dopo l’approvazione della delibera di iniziativa popolare,consegnati i primi

certificati alle coppie di fatto. Tra cui le due donne che si erano “sposate” simbolicamente a

febbraio davanti al sindaco Chiamparino.

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Ci sono voluti mesi di trattative, rinvii,emendamenti e naturalmente polemiche destinate a durare

ma,da oggi le coppie di fatto torinesi sono formalmente riconosciute,almeno dal Comune e

divengono soggetto titolare di diritti.

Il 28 giugno 2010 Torino si è aggiunta alla lista,ancora piuttosto ristretta,degli enti locali che

registrano le coppie conviventi non sposate,sia eterosessuali che gay,non solo come un’entità

anagrafica ma anche sociale e affettiva e si impegnano a superare le discriminazioni nei loro

confronti, anche se le conseguenze pratiche di questo atto saranno per ora molto limitate.

Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale stabilisce che gli uffici anagrafici possono

rilasciare un attestato di famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo. Tale documento varrà per i

soli “...usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’

Amministrazione comunale”.

L’articolo 1 del Regolamento prevede inoltre che il Comune si impegni attraverso singoli atti e

disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti “a tutelare e sostenere le unioni civili, al

fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione e lo sviluppo nel contesto

sociale, culturale ed economico del territorio”.

I campi nei quali l’Amministrazione dovrà intervenire sono ben definiti:casa;sanità e servizi

sociali;giovani,genitori e anziani;sport e tempo libero; ormazione,scuola e servizi educativi;diritti e

partecipazione. In caso di violazione di questi principi,è previsto espressamente il ricorso al

Difensore Civico.

La delibera4,approvata con 24 voti favorevoli,3 contrari e 4 astenuti,con l’assenza dei consiglieri

di centro - destra,è il frutto di una deliberazione di iniziativa popolare,sottoscritta da 2582 cittadini e

sottoposta al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castronovo nel febbraio del 2009.

Nel testo originario figurava anche un riferimento alle pari opportunità con il matrimonio,che è

stato soppresso nel corso del dibattito:un compromesso necessario per ottenere il consenso della

maggioranza e per sottolineare il rispetto della Costituzione che riconosce la famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio. Si temono infatti ricorsi basati sull' incompetenza del Comune a

intervenire in una materia che dovrebbe spettare al Parlamento, anche se la legge anagrafica e le

sentenze più recenti sembrano confortare la posizione dell’amministrazione torinese.

Giudicata una “farsa giuridica inaccettabile” dall'opposizione di centro e di destra, che ha disertato

l'aula al momento del voto, la delibera è invece considerata “un primo passo nella direzione giusta”

dai portavoce del Comitato Promotore, e un tentativo di “colmare il divario tra la politica e ciò che

ormai è entrato nella quotidianità” da Monica Cerutti di Sinistra Democratica.

Il sindaco Sergio Chiamparino ha fortemente sostenuto l'iniziativa, ricordando che “le coppie di

4 Vedere allegati.

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fatto non sono più una patologia, ma una fisiologia del nostro Paese ” e inviando “ un segnale

forte nei confronti del Parlamento affinché riprenda in mano – e con decisione – temi che non

possono più attendere”.

In Italia la convivenza non è, al momento, disciplinata da nessuna legge specifica,a differenza di

altri paesi europei come la Francia e la Spagna. La conseguenza è che due partner che non

intendono o non possono sposarsi vengono esclusi da alcuni diritti e tutele fondamentali.

I tentativi compiuti in Parlamento per sanare almeno gli aspetti più gravemente discriminatori

hanno finora trovato un'opposizione decisa da parte della Chiesa Cattolica e si sono arenati senza

mai arrivare al voto.

Maggiore aderenza alla realtà hanno mostrato settori della magistratura, che hanno riconosciuto

ad esempio il subentro del convivente nei contratti di affitto e un ristretto numero di Regioni ed enti

locali,che hanno abolito le discriminazioni in campi di loro competenza e istituito registri ufficiali

delle unioni civili.

A Torino ci sono 10.577 nuclei composti da due persone (quasi tutte coppie di fatto) e 21.516

nuclei con almeno un convivente (quasi sempre coppie di fatto con figli). Sono queste 32 mila

“famiglie” - tra cui figurano 505 coppie gay – che potranno usufruire della nuova norma, diventata

operativa nei giorni scorsi.

Il primo certificato anagrafico di vincolo affettivo è stato consegnato ad una coppia formata da

un uomo ed una donna, entrambi divorziati e con figli,che da anni vivono insieme.

Il giorno successivo è stata la volta della prima coppia omosessuale, composta dalle due donne,

Debora Galbiati Ventrella e Antonella D’Annibale, che nel febbraio scorso alla presenza del

sindaco Chiamparino.

“Da anni siamo sullo stesso stato di famiglia ed il certificato che abbiamo ritirato oggi ha lo

stesso numero di quell’atto”, ha notato Debora Galbiati Ventrella, sottolineando “la continuità tra

il nostro matrimonio simbolico ed il certificato ritirato oggi” che - continua – “non è certo un

punto di arrivo: riconosciamo l’importanza di questa delibera, ma la nostra battaglia prosegue

perchè ci sia un riconoscimento sul piano nazionale delle unioni come la nostra”.

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3.1. Modulo Comunale sulle unioni civili

UNIONI CIVILI

A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28 GIUGNO 2010,IL COMUNE

DI TORINO RILASCIA, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI,UN ATTESTATO DI FAMIGLIA

ANAGRAFICA BASATA SU VINCOLI AFFETTIVI

Per la sussistenza della famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi occorrono due elementi:

-la dichiarazione della sussistenza del vincolo affettivo sottoscritta dagli interessati

-la convivenza anagrafica degli stessi (accertata anche a campione dall’ufficiale d’anagrafe

tramite il corpo di polizia municipale).

L’attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi sarà rilasciato dagli uffici situati

presso l’anagrafe centrale nel salone iscrizioni anagrafiche - cambi indirizzo sportelli 11-12 /

13-14. L’orario è quello consueto di apertura al pubblico; lun - giov dalle 8,15 alle 15,00 / ven

dalle8,15 alle 13,50.

Nell’avvio della fase sperimentale, i cittadini interessati dovranno prenotare la loro visita

finalizzata

al rilascio dell’attestazione telefonando ai seguenti numeri : 011 / 44 25228 –011 / 44 25509 –

011 / 44 27059 – 011 / 44 25360.

Ci sono due tipologie di utenti:

A) Gli interessati che costituiscono già famiglia anagrafica in quanto conviventi e già inseriti

nella stessa scheda di famiglia, in forza di una precedente istruttoria attivata a seguito di

dichiarazione presentata e al momento dell’inizio della convivenza:dovranno presentare richiesta di

attestato compilando l’apposito modulo consegnato allo sportello che contiene anche la

dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il fatto che continua a sussistere il vincolo affettivo.

L’impiegato addetto rilascerà conseguentemente apposito attestato.

B) Gli interessati che non costituiscono ancora famiglia anagrafica non trovandosi nella

situazione substante:

o dovranno prima avviare la pratica relativa alla costituzione di famiglia anagrafica e

una volta

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o definita tale pratica richiedere il rilascio dell’attestato così come indicato sopra

dovranno portare una marca da bollo da E. 14,62 per la richiesta e pagare poi direttamente allo

sportello Euro 15,14 per il rilascio dell’attestato in bollo.

Conclusioni

Il progetto di ricerca ha come obiettivi l’analisi dell’evoluzione storico – sociale che la “famiglia

di fatto” ha avuto nel passare del tempo fino ai giorni nostri in cui vengono individuate tipologie

familiari diverse e molteplici sulla base delle relazioni interpersonali e di genere (Barbagli 1990;

Barbagli e Saraceno 1998);inoltre la relazione che le famiglie di fatto hanno su un piano giuridico

che non prevede una loro tutela a livello civile e penale.

Alla luce delle trasformazioni sociali in ambito di Diritto di Famiglia nel 1975 si è separato in

maniera netta la tutela della coppia in sé,dalla tutela fondamentale e primaria nei confronti della

filiazione.

Come sottolinea Pitch (1998) la sempre crescente “deistituzionalizzazione” del matrimonio e

“degiuridificazione” delle relazioni di coppia ha attenuato la differenza tra famiglie fondate sul

matrimonio e famiglie di fatto.

Nel percorso di tesi la questione “famiglia di fatto” ha sollevato due,principali,problematiche:in

primo luogo la differenza a livello giuridico nel trattamento delle due tipologie di famiglie (fondate

sul matrimonio e non) e in secondo luogo in merito al trattamento giuridico delle coppie

eterosessuali.

Ogni Paese ha trovato soluzioni differenti per far fronte alla definizione di famiglia,di come

debba funzionare e di quali diritti possa godere.

In Italia le coppie di fatto non godono degli stessi diritti delle coppie unite in matrimonio e gli

effetti giuridici più importanti si riscontrano nel caso di regolazione delle conseguenze in seguito ad

una scissione della coppia,in caso di ospedalizzazioni o morte del convivente che non prevedono

nessuna tutela a livello di sostentamento a carattere assistenziale,fiscale o di mantenimento.

Il trattamento giuridico delle coppie omosessuali è ulteriormente diverso poiché l’unico diritto

è basato sulle “convivenze registrate” proprio come proposto a Torino che però non incido sulla

tutela giuridica.

In altri Paesi Europei e Americani,le coppie omosessuali non vengono diversificate all’interno

del loro ordinamento giuridico ma,godono degli stessi diritti e doveri delle coppie eterosessuali.

Sarebbe opportuno ampliare l’esplorazione del lavoro fino a qui svolto,soprattutto cercando di

ampliare il campione che ha usufruito del certificato rilasciato all’anagrafe di Torino ed indagare

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in maniera più approfondita la motivazione e gli aspetti psicologici che invece spingono una coppia

a non considerare l’opportunità di una certificazione della relazione come necessaria o utile.

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ALLEGATI

Oggetto: Riconoscimento delle unioni civili

Approvazione regolamento

PREMESSO

che la comunità cittadina, al pari di quella italiana,è caratterizzata dal crescere di forme di legami

affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza

stabile e duratura;che lo Statuto del Comune di Torino prevede all'art. 2, di “tutelare e promuovere i

diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando

ogni forma di discriminazione" e di "agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro

a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali”;

CONSIDERATO

che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela

costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di

fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale,un consolidato

rapporto, ancorché di fatto,non appare,costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al

rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti,intrinseche

manifestazioni;

CONSIDERATO

altresì,che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al

legislatore statale, deve riconoscersi al Comune,in proposito,la possibilità di operare in materia

nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso

assegnate dall'ordinamento;

CONSIDERATO

inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri,per il perseguimento dei compiti

afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto legislativo 267/2000;

CONSIDERATO

pertanto,che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle

unioni civili basate su vincolo affettivo,così come la stessa legge anagrafica e il relativo

regolamento attuativo prevedono;

RITENUTA

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pertanto,l'opportunità politica per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte

degli uffici di stato civile di una attuazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su “vincolo

di natura affettiva”;

VALUTATO

di individuare il Difensore Civico quale soggetto competente nella tutela dei diritti che la

presente proposta intende garantire e dando pertanto mandato all'Amministrazione comunale di

procedere agli eventuali necessari adeguamenti delle strutture a disposizione del Difensore civico

medesimo, affinché possa rispondere alle richieste dei cittadini in merito ai diritti indicati agli articoli 1

e 2 de Regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione. Ai sensi degli articoli 43 e 44 del

Regolamento sul Decentramento la presente proposta di deliberazione verrà inviata alle Circoscrizioni

per l'espressione del parere di competenza. Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267, nel quale, fra l'altro,all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli

Comunali; Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: Con voti…

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla

presente deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

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Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili

Articolo 1

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili “un insieme di persone legate

da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comun” (art. 4 comma 1 ai sensi

DPR 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. Il Comune provvede,attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici

competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e

favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

a) casa;

b) sanità e servizi sociali;

c) giovani, genitori e anziani;

d) sport e tempo libero;

e) formazione, scuola e servizi educativi;

f) diritti e partecipazione.

4. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso,

con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

Articolo 2

RILASCIO DI ATTESTATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICA ALLE UNIONI CIVILI

BASATE SU VINCOLO AFFETTIVO

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “famiglia

anagrafica basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai

sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della

popolazione residente (Dpr 233/1989);

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da

Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono

l'attestato.

Articolo 3

RICORSO AL DIFENSORE CIVICO

1. I cittadini che ritengono lesi i propri diritti indicati nella presente Deliberazione, possono

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rivolgersi al Difensore Civico che verifica la sussistenza della violazione del diritto,esercita il

suo ruolo di mediatore tra Amministrazione e cittadino ed interviene esercitando le sue

prerogative.

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Riferimenti bibliografici

Aspera, S. (2009). La famiglia di fatto. Milano: Giuffrè.

Auletta T.A. (1993). Il diritto di famiglia. Torino: Giappichelli.

Balbo L. (1976). Stato di famiglia. Milano: Etas.

Bartolini F. (2010). Codice civile. Delle persone e della famiglia, primo libro, La Tribuna: Piacenza.

Bertone C. & Casiccia A. & Saraceno C. & Torrioni P. (2007). Diversi da chi? Gay lesbiche e

transessuali in un’ area metropolitana. Milano: Guerrini e Associati.

Bianca C.M. (2002). Dove và il diritto di famiglia?. in Famiglia.

Bison I. & Pisati M. & Schizzerotto A. (1996). Disuguaglianze di genere e storie lavorative, (editor

Piccone S. & Saraceno C.).

D’Angeli F. (1989). La famiglia di fatto. Milano: Giuffrè.

De Luca G. (1996). La famiglia non coniugale. Padova: Cedam.

Del Bavero R., Palomba M. (1996). Identità diverse psicologia delle omosessualità. Roma: Edizioni

Kappa.

Dizionario Italiano (2000). Milano: Garzanti.

Fiandaca G., Giarda A. (2008). Codice penale, codice procedura penale. Padova: Cedam.

Franceschelli V. (1980). La famiglia di fatto da “ deviant phenomenon “ a istituzione sociale. (Editor

Dir. Fam. e pers.).

Gazzetta del Mezzogiorno (2000). Estratto della inchiesta sulla famiglia di fatto. Foro di Bari.

Gazzoni F. (1983). Dal concubinatus alla famiglia di fatto. Milano: Giuffrè.

Heritier F.. Matrimonio. (Editor Enciclopedia Enaudi, Vol.IV, pag. 3-6).

Pastore C. S. (2007). La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare e attuale.

Torino: Utet.

ISTAT (2008). Il matrimonio in Italia. Statistica in breve dell’8 aprile 2010.

Saraceno C., NaldiniM. (2001). Sociologia della famiglia. Bologna: Il Mulino.

Sitografia

www.dirittodifamiglia.it

www.famigliedifatto.it

www.notiziariodirittofamiglia.it

www.separazione-divorzio.com

www.governo.it

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www.wikipedia.org

www.diritto.it

www.comune.torino.it

www.fondazionesandropenna.it

www.torinolaica.it