La distribuzione commerciale: risorsa per le città e la crescita economica

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1 La distribuzione commerciale: La distribuzione commerciale: risorsa per le città e la risorsa per le città e la crescita economica crescita economica Il quadro normativo dei nuovi settori: carburanti, farmaci e stampa quotidiana e periodica Piero Cardile Responsabile Ufficio Legislativo Ancd-Conad San Benedetto del Tronto, 26 maggio 2012 San Benedetto del Tronto, 26 maggio 2012

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La distribuzione commerciale: risorsa per La distribuzione commerciale: risorsa per le città e la crescita economicale città e la crescita economica

Il quadro normativo dei nuovi settori: carburanti, farmaci e stampa quotidiana e

periodica

Piero CardileResponsabile Ufficio Legislativo Ancd-Conad

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quotidiana e periodicaquotidiana e periodica

Il sistema distributivo carburanti

Evoluzione del quadro normativo: 1927-1950: attività di distribuzione dei carburanti sottoposta ad un regime di

concessione amministrativa (R.D. n. 1774, 20 agosto 1927); 1950-1970: si passa da un sistema basato sulla concessione alle autorizzazioni

prefettizie. Alla fine degli anni sessanta il numero dei punti vendita è di circa 42.000 unità;

1970-1989: il D.L. 745/1970, ripristina lo strumento concessorio, qualificando, nel contempo, come “pubblico servizio” l’attività di distribuzione carburanti. La concessione dura 18 anni e viene rilasciata dalla Regione, previo parere del Comune interessato, per gli impianti stradali (artt. 52 e 54 del D.P.R. 616/1977) e dal Min. Industria nel caso di impianti autostradali. Lo strumento consente la riduzione delle aperture di nuovi impianti.

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Il sistema distributivo carburanti

1989-1997: con il D.P.C.M. 11/9/1989, che mantiene il regime concessorio, si punta a una ristrutturazione qualitativa della rete. Il decreto stabilisce che: a) per ottenere un decreto di concessione per l’apertura di un nuovo impianto, occorre preventivamente rinunciare a due decreti di concessione ottenuti nella stessa regione; b) per potenziare un impianto esistente occorre rinunciare a un decreto di concessione detenuto nella stessa regione.

1998: il D.Lgs. 32/1998, riforma i criteri introdotti dal D.P.C.M. 11 settembre 1989, rimasti in vigore per quasi dieci anni. Si introduce un regime autorizzatorio (di competenza comunale) in luogo di quello concessorio. Si eliminano le limitazioni relative alle modalità di ingresso sul mercato derivanti dalle disposizioni del D.P.C.M.

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Il sistema distributivo carburanti

2001: con la legge 57/2001 il legislatore ha inteso dare impulso all'ammodernamento del sistema prevedendo una serie di norme di indirizzo e prescrivendo l'adozione del Piano nazionale, emanato con decreto del ministero per le Attività Produttive.

Entro sei mesi dall’emanazione del piano le regioni, alle quali è stata assegnata un’importante funzione programmatoria, avrebbero dovuto adottare provvedimenti per promuovere l'ammodernamento della rete e migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza attraverso la riduzione del numero di impianti, il conseguente aumento dell'erogato medio e la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.

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Il sistema distributivo carburanti

2001-2008: Sino al 2008 il sistema di regolazione si è basato su norme che di fatto hanno ostacolato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori. In particolare i vincoli maggiormente presenti nelle normative locali hanno riguardato le distanze minime tra impianti, l’obbligo di servizi accessori, l’obbligo di chiusura di vecchi impianti, il contingentamento del numero di impianti.

2008: l’Italia viene deferita alla Corte di Giustizia per il quadro normativo in materia di carburanti che viola il principio sulla libertà di stabilimento. Anche per questi motivi, nel corso del 2008, viene emanata la legge 6 agosto 2008, n. 133 che rimuove le barriere amministrative all’accesso.

In particolare l’art. 83 bis commi da 17 a 21 della legge 133/2008 stabilisce che non possono essere introdotti vincoli, aventi finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obblighi di servizi e attività non oil.

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Il sistema distributivo carburanti

2008-2012: le Regioni adottano provvedimenti per recepire le indicazioni provenienti dal legislatore nazionale e tendenti ad eliminare i vincoli indicati dalla Commissione Europea. I provvedimenti approvati recepiscono, tuttavia, solo parzialmente le prescrizioni della legge 133/2008 introducendo, in molti casi, nuove barriere all’ingresso di nuovi operatori.

In diversi provvedimenti si prevede, infatti, l’obbligo per i soli nuovi impianti di erogare almeno un carburante a scelta tra metano e gpl. Tali prescrizioni incidono sulla superficie di vendita, sul modello gestionale imponendo la presenza di addetti per la sicurezza e incidono pesantemente sui costi di apertura dell’impianto.

Le nuove norme sono esaminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che interviene più volte per evidenziare il contenuto anticoncorrenziale delle previsioni e ne auspica la cancellazione.

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Il sistema distributivo carburanti

2011-2012: vengono emanati alcuni provvedimenti che hanno l’obiettivo di liberalizzare il settore.

D.L. 1/2012 (art. 17,18,19) il decreto Monti (che interviene in materia dopo il D.L. 98/2011) prevede:

• Rimozione parziale dell’esclusiva nel rapporto tra gestori e compagnie petrolifere e nuove modalità contrattuali tra compagnie e gestori.

• Eliminazione dei vincoli presenti nelle normative locali che condizionano l’apertura dell’impianto alla presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione (comma 5).

• Rimuove i vincoli all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati.

• Nuova metodologia di calcolo del prezzo medio settimanale che si baserà sul prezzo al pubblico praticato per ciascuna categoria di carburante per l’autotrazione in modalità self service.

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Il sistema distributivo carburanti

Alcuni dati di settore:

Numero di impianti in Italia: 23.000 di questi solo 100 sono impianti della GDO

Erogato medio per impianto: 1.500.000 litri all’anno

Volumi erogato annuo in Italia: 40 miliardi di litri circa l’anno

Da questi dati si evince che un prezzo del carburante inferiore di 2,5 centesimi al litro per impianto produrrebbe un risparmio per i cittadini di 1 miliardo di euro all’anno.

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Settore distributivo dei farmaci

Sino al 2006 di totale competenza delle farmacie tradizionali che hanno operato sul territorio nazionale sulla base di pianta organica definita

Il numero delle farmacie era stabilito sulla base di precisi parametri numerici (una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni con distanze minime non inferiori a 200 metri).

D.L. 223/2006 (art. 5): la riforma introduce la possibilità, per nuovi operatori come gli esercizi commerciali e le parafarmacie, di vendere farmaci non soggetti a prescrizione (OTC e SOP). Previsto l’obbligo della presenza del farmacista nei punti vendita che decidono di utilizzare tale opportunità.

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Settore distributivo dei farmaci D.L. 201/2011 (art.32): • si prevede un delisting di farmaci prima soggetti a prescrizione che diventano vendibili

senza prescrizione anche da parte degli esercizi commerciali e le parafarmacie. • si consente, inoltre, la vendita da parte degli esercizi commerciali e parafarmacie, di

farmaci veterinari e preparazioni galeniche. D.L. 1/2012 (art. 11): si procede ad una riforma del settore di attività delle farmacie. • Il provvedimento si limita ad un aumento della pianta organica fissando in 3.300 abitanti

il quorum di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia;• Si prevede, inoltre, che le farmacie possano svolgere la propria attività anche oltre gli

orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Due recenti ordinanze del Tar Lombardia (22 marzo 2012) e Tar Calabria (9 maggio 2012) hanno, rispettivamente, rimesso alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte Costituzionale la decisione sulla presunta discriminazione tra parafarmacie e farmacie determinata da una legislazione che, a parità di requisiti, non permette ai primi di poter vendere i farmaci dispensabili dalle farmacie tradizionali.

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Settore distributivo dei farmaci

Alcuni risultati prodotti dalla riforma del 2006:

Dal 2006 sono nate 2.613 parafarmacie e 313 corner negli esercizi commerciali;

I nuovi occupati sono stati circa 7.400

Sconto medio praticato dagli esercizi commerciali del 20%

Dal 2006 generati risparmi per i cittadini di 1,6 miliardi di euro *

* Fonte Anpi - MNLF: trattasi degli effetti diretti ed indiretti della liberalizzazione quindi anche degli sconti praticati dal canale farmacie per effetto della liberalizzazione

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Stampa quotidiana e periodica

La legge 416/1981 stabilisce l’obbligo per le rivendite autorizzate di garantire a parità di condizioni il servizio a tutte le testate che ne facciano richiesta.

Il D.Lgs. 114/1998 (riforma del commercio) si applica al settore fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.

La legge 108/1999 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) sperimenta per la prima volta altri possibili punti vendita non esclusivi (librerie, bar, benzinai ...) e contiene una delega al Governo per il riordino della materia.

Il Dlgs. 170/2001 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica) stabilisce i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita esclusivi (le edicole) e non esclusivi (gli altri).

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Stampa quotidiana e periodica

L. 108/1999: il legislatore statale ha dato l’avvio ad una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita della stampa prevedendo nuovi canali di vendita, oltre a quelli tradizionali già esistenti. La durata della sperimentazione è stata di 18 mesi.

La vendita poteva riguardare quotidiani e periodici e doveva essere preceduta da una comunicazione al comune territorialmente competente contenente l’indicazione della tipologia di vendita che si intendeva sperimentare, prescelta tra la vendita di soli quotidiani o soli periodici ovvero quotidiani e periodici.

Fu stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato, gli esercizi in cui era stata effettuata la sperimentazione avrebbero potuto continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. L’autorizzazione alla vendita di giornali e di riviste sarebbe stata rilasciata di diritto ai medesimi esercizi, qualora essa fosse stata richiesta tra la fine della sperimentazione e l’entrata in vigore del citato Decreto legislativo.

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Stampa quotidiana e periodica

D.lgs. 170/2001: Terminata la sperimentazione, il Governo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge n. 108/99, ha approvato il D.Lgs 170/2001 in materia di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Il legislatore ha attuato una distinzione tra due tipologie di esercizi: i primi (esercizi esclusivi), rappresentati dalle edicole tradizionali, quali punti vendita previsti nel piano comunale di localizzazione e che sono tenuti alla rivendita generale dei quotidiani e dei periodici; i secondi (non esclusivi), rappresentati dai punti vendita diversi dai tradizionali.

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Stampa quotidiana e periodica Secondo la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 170/2001,

possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite di superficie pari a mq. 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 114/1998, con superficie minima di mq.700;e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superficie minima di vendita pari a mq. 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

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Stampa quotidiana e periodica

I punti non esclusivi di vendita, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del citato Decreto, in aggiunta ad altre merci, possono essere “autorizzati al commercio di giornali ovvero periodici”.

Sul punto, si sono registrate diversità di opinioni in merito all’interpretazione della parola “ovvero”. C’è chi ritiene che tale termine doveva essere interpretato in senso disgiuntivo, mentre esiste un diverso orientamento, prevalentemente giurisprudenziale, secondo cui la suddetta locuzione deve essere interpretata in senso rafforzativo, ossia nel senso di comprendere entrambe le tipologie di prodotti.

Il nuovo sistema, rispetto alla precedente disciplina legislativa, ha mantenuto la necessità del rilascio dell’autorizzazione: in particolare, per i punti vendita esclusivi l’attività di rivendita è assoggettata al rilascio di diritto dell’autorizzazione da parte dei Comuni, “nel rispetto dei piani comunali di localizzazione”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto in esame.

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Stampa quotidiana e periodica

Per quanto riguarda i punti non esclusivi di vendita, previste due forme di autorizzazione:

a) la prima, conferita agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell’art. 1, della legge n. 108/1999 e che, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, del Decreto n. 170/2001, sono sottoposti al rilascio di diritto del provvedimento autorizzatorio;

b) la seconda, per gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione.

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Stampa quotidiana e periodica

D.L. 201/2011 (art. 31): sancisce la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza forme di contingentamento o altre limitazioni che alterino il meccanismo della libera concorrenza esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.

Tale principio dovrebbe riguardare anche il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

Su tale aspetto permane, tuttavia, qualche dubbio sia con riferimento all’art. 39 del D.L. 1/2012, sia con riferimento a pronunce giurisprudenziali di segno opposto che sono state emanate nei mesi scorsi.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

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