La disciplina sulla libera circolazione e il soggiorno del Comunitario

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11/11/2011 1 gianni pizzo La disciplina sulla libera circolazione e il soggiorno del comunitario Gianni Pizzo - Comunitari 2 Norme comunitarie e nazionali Principi sulla libera circolazione e soggiorno

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gianni pizzo

La disciplina sulla libera circolazione e il soggiorno del comunitario

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Norme comunitarie e nazionali Principi sulla libera circolazione e soggiorno

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Norme U.E. e nazionali

Direttiva n. 2004/38/Ce del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29.4.2004 - Diritto dei cittadini dell'Unione e

dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente

nel territorio degli Stati membri che in Italia è stata

recepita da:

D. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della

direttiva n. 2004/38/Ce, in materia di cittadini

dell’Unione europea e loro familiari (modificato dal D. Lgs.

82/2008 e da ultimo dal D.Lgs. 150/2011)

Circolari

Circolare Ministero dell’interno n. 19 del 6 aprile 2007 - Decreto legislativon. 30/2007…

Direttiva Ministro Amato n. 39 del 18 luglio 2007 - Decreto legislativo n.

30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.

Circolare Ministero dell’interno n. 45 del 8 agosto 2007 - Decreto

legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.

Circolare n. 54 del 8 ottobre 2007 - Applicazione dell’imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell’Unione europea ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007. Circolare 18/2009 - Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione Europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno

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Principi generali della Direttiva Europea 2004/38:

”considerando quanto segue [10, 16, 21]:

(1) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il dirittoprimario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le

disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.

(5) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive

condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza.

(11) Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver

completato le formalità amministrative.

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Soggiorno di beve durata (fino a 3 mesi)

Soggiorno di lunga durata (formalità):

lavoratore subordinato

lavoratore autonomo

studente

inattivo

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i comunitari possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tremesi senza alcuna condizione o formalità

devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatriosecondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza

anche i familiari NON comunitari soggiornare in Italia fino a 3 mesi senza

condizioni o formalità, purché siano in possesso:

di un passaporto in corso di validità

NB.: Art. 5, comma 5 bis del D.lgs. 30/2007: “In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi .”

Soggiorni di durata inferiore a tre mesi

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Formalità amministrative per l’iscrizione anagrafica

l’iscrizione anagrafica è obbligatoria dopo 3 mesi dall’ingresso in Italia (*)

all’atto della richiesta è rilasciata immediatamente una attestazione contenente [art. 8 comma2 direttiva 38]

• le generalità

• l’indirizzo dichiarato

• la data di presentazione della richiesta

questo attestato «immediato» (rilasciato immediatamente) non è parificabile a quello di «avvenuta iscrizione» anagrafica previsto dall’art. 8 della Direttiva comunitaria è invece un semplice documento di ricevuta della domanda di iscrizione al quale si è aggiunta anche, per mera semplificazione degli atti, la comunicazione di avvio del

procedimento (artt. 7 e 8 legge n. 241/90), che è prevista per tutti i soggetti, italiani, comunitari o stranieri, comunque interessati al procedimento

al momento del perfezionamento dell’iscrizione anagrafica all’interessato sarà rilasciato un

certificato di iscrizione [attestato di avvenuta iscrizione: art. 8 comma 3 direttiva 38] e nella scheda individuale si annoterà che l’iscrizione è avvenuta ai sensi del d. lgs. 30/2007

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Le carte: quali e come

il comunitario quando chiede l’iscrizione anagrafica deve esibire –NO AUTOCERTIFICAZIONE

passaporto o documento equipollente (carta d’identità valida per l’espatrio secondo le leggi dello stato membro): Cfr. Ministero dell’Interno, quesito del 22/1/2008

codice fiscale (va chiesto e ottenuto prima di presentarsi all’anagrafe: cfr. INA-SAIA)

documentazione idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.): art 14 DPR 223/1989

documentazione per dimostrare le condizioni previste dal D. Lgs. 30

documentazione per dimostrare la vivenza a carico, se non risulti da

disposizioni italiane: cfr. art. 9/5-b D.Lgs. 30/2007; cfr. Messaggio INPS n. 009744 del

30.4.2008 12.47.32: regolamentazione comunitario: rapporti con le Istituzioni rumene in materia di legislazione applicabile, prestazioni familiari e pensioni

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Lavoratore subordinato o autonomo art. 7, comma 1/a

Documentazione da esibire

lavoratore subordinato contratto di lavoro (in originale) busta paga (nota con matricola INPS, INAIL) per lavoratore domestico copia dei versamenti INPS comunicazione al Centro per l’impiego (modello C/AS) altro …. ???

NB.: in caso di cittadini della Romania e della Bulgaria, fino al 1° gennaio 2012 occorre il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione quando non si tratti di lavoro

subordinato nei seguenti settori: agricolo, turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.

lavoratore autonomo certificato di iscrizione Camera di Commercio attestato di attribuzione partita IVA iscrizione ad un albo professionale altro … ???

anche lavoratori dipendenti da imprese con sede all’estero, inviati temporaneamente

in Italia (cfr. mod. E 101)

anche lavoratori autonomi iscritti al regime previdenziale ‘straniero’ possono avvalersi

della procedura di distacco temporaneo in Italia (cfr. mod. E 101)

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Se iscrizione per attività lavorativa …

la breve durata del contratto di lavoro non pregiudical’iscrizione anagrafica – che può avvenire semmai nello schedariodella popolazione temporanea

quando il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare inItalia in quanto lavoratore e in tale veste chiede l’iscrizioneanagrafica, non è necessario, ANZI, non è legittimo verificarel’importo del reddito percepito dall’attività lavorativa

lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria esufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno

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Studente [art. 7, comma 1/c] & inattivo … [art. 7, comma 1/b]

iscrizione scolastica/professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto

certificato di iscrizione polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi

[oppure mod. E 106]

autodichiarazione di disporre delle risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica

nessuna attività lavorativa o di studio o di formazione professionale

polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi

autodichiarazione di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica

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Le ‘nuove’ risorse economiche

La sanità del comunitario non lavoratore

circolare del Ministero della salute

schedario popolazione temporanea

Le risorse economicheil comunitario può dimostrare la disponibilità di risorse economiche

anche presentando dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà

importi per l’anno 2011:

per ogni ulteriore familiare a carico di età superiore ai 14 anni agli importi previsti va aggiunta la somma di € 2.712,45.

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Limite di reddito Numero componenti compreso il richiedente

€ 5.424,90 solo dichiarante

€ 8.137,35 dichiarante + 1 familiare a carico

€ 10.849,80 dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14anni

NB le risorse possono anche essere elargite da terzi

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Nuove Linee guida su “risorse sufficienti”(Circ. 18/2009 – Linee guida // Tribunale di Napoli, sede di Ischia, del 23/07/2008)

i comunitari hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato ospitante concede il sussidio sociale minimo o in sua assenza la pensione sociale minima

vietato agli Stati stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamenteequiparato alle ‘risorse sufficienti’, al di sotto del quale il diritto di soggiorno puòessere automaticamente rifiutato la nozione di ‘risorse sufficienti’ può essereriferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato,che possono anche essere elargite da terzi

se l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, tarato sui criteri minimi previsti per il soggiorno dell’extracomunitario e dei suoi familiari (art. 9, comma 3, lett. b) e c) del D. Lgs. 30/2007), si effettua una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva; se opportuno, è consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità, dell’entità e della disponibilità delle risorse

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… per comunitari in Italia, validi in Italia:

modello E 101: lavoratori stranieri dipendenti da ditta straniera o anche autonomi distaccati in Italia

modello E 106: lavoratori stranieri in Italia per conto di una ditta europea, studenti in Italia per un corso di studi (es. Erasmus)

modello E 120: richiedenti la pensione di un altro Stato, suoi familiari

modello E 121: pensionati europei, loro familiari

modello E 109: familiari di lavoratore straniero che lavora all’estero (UE) e risiede all’estero (UE) ma i cui familiari risiedono in Italia

NB. : la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale essendo legata alla temporaneità del

soggiorno

La sanità del comunitario non lavoratore

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Ministero della Salute, circolare(DG RUERI/II/ 12712 11.3.b del 3/8/2007)

“D). Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria al SSNPremesso che non c’è obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica da parte dei cittadini comunitari che si iscrivono al SSN in quanto in possesso dei requisiti (a meno che, ad esempio, non abbiano un modello E121), ai sensi del D.lgs. 3012007, spetta al Comune effettuare il controllo circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.Il cittadino comunitario che ha i requisiti per l'iscrizione al SSN, in prima ipotesi, può recarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica e, pertanto, l'ufficiale dell'anagrafe richiederà la documentazione con le informazioni che ritiene necessarie ai fini anagrafici.Tali informazioni però non sono sufficienti per l'iscrizione al SSN, pertanto, in ogni caso, ilcittadino comunitario per tale iscrizione dovrà presentare alla ASL tutta la documentazione necessaria sottoindicata.In seconda ipotesi il cittadino comunitario, può scegliere di recarsi prima presso la ASL perl'iscrizione al SSN e poi, in secondo momento, può richiedere, se ritiene, l'iscrizione anagrafica.

In ambedue i casi dovrà sempre presentare alla ASL la documentazione che giustifica l'iscrizione al SSN.

Pertanto, sarà cura della ASL verificare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione al SSN.Si sottolinea che questa procedura è stata sempre effettuata fino ad oggi e la ASL dovrà sempre

accertare che permangano i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al SSN.”17

Schedario popolazione temporanea(circolare 18/2009 – Linee guida)

la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) vale per tutte le cureconsiderate medicalmente necessarie solo se il comunitario non sposta la residenzadal suo Stato in quello dove soggiorna (studenti, lavoratori distaccati, eccetera)

al comunitario – lavoratore stagionale o studente (Circolare 39/2007) – è consentito,anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza: lo siiscrive nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 della legge 1228/1954 e art. 32,

c. 1, del D.P.R. n. 223/1989), dandone conto nell’attestazione indicando i motivi (es.studio, etc.)

l’iscrizione nello schedario può durare più di un anno, fermo restando l’obbligo direvisione annuale

il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale può essere richiesta“l’iscrizione presso le autorità competenti” (art. 8 direttiva n. 2004/38 Ce) rileva anche aifini dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea a prescindere daiquattro mesi previsti dall’art. 32 del regolamento quale condizione d’iscrizione

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L’attestazione del ‘temporaneo’

al comunitario registrato nello schedario della popolazione temporanea viene rilasciata, a sua richiesta, la attestazione (alleg. 2) [non si tratta di un certificato anagrafico ai sensi dell’art. 33 del regolamento, e dunque non rientra nel divieto di rilascio di cui all’art. 32, comma 3: cfr. Minardi, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, Lo Stato Civile Italiano,

2007, n. 9] debitamente adattata, indicando che:

“il cittadino comunitario risulta iscritto nello schedario della popolazione temporanea con domicilio in via …….. N …… per ragioni di (studio, lavoro

stagionale…)”

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quando comunica la conclusione del procedimento di iscrizione, l’ufficiale di anagrafe mette l’avvertenza che “dopo la data del ________ senza che l’interessato abbia comunicato il cambiamento delle condizioni del soggiorno (abitualità di dimora, emigrazione), egli sarà cancellato dallo schedario della popolazione temporanea senza altri incombenti”

Nota bene !!!!

sia nel caso di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, sia nel caso di iscrizione nel registro della

popolazione residente, l’ufficiale d’anagrafe, oltre alla verifica della dimora “temporanea” o abituale, è in ogni caso tenuto

alla verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007

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Il familiare del comunitario regolarmente

soggiornante

La vivenza a carico, quando

autocertificabile

documentabile

Casi particolari

• il coniuge• il partner che abbia contratto un’unione registrata sulla base della legge di uno Stato UE [NB.: art. 1/b)-2]

• i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni o a carico (sia propri, sia delconiuge), non importa il grado

• gli ascendenti a carico (sia propri, sia del coniuge suoceri!), non importa ilgrado

lo Stato inoltre agevola l’ingresso ed il soggiorno di:

• ogni familiare (non importa la cittadinanza) se nel Paese di provenienza convive o è a carico delcomunitario o se gravi motivi di salute impongono che il comunitario lo assista personalmente

• il partner che abbia una relazione stabile con un cittadino UE (attestata dallo Stato delcomunitario)

per la loro iscrizione in anagrafe, i familiari del comunitario che non hanno unautonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità al D.P.R. 445/2000:

a. documento di identità o il passaporto in corso di validitàb. documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a caricoc. attestato della iscrizione anagrafica del familiare comunitario

I familiari del comunitario - art. 2, comma 1/b

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Documentare la ‘familiarità’ - art. 9 comma 5

ai fini dell’iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per icittadini italiani, i familiari del cittadino dell'Unione europeache non hanno un autonomo diritto di soggiorno devonopresentare, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonchéil visto di ingresso quando richiesto

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualorarichiesto, di familiare a carico

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiarecittadino dell'Unione

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Quando ‘a carico’

il rapporto di familiarità di cui all’art. 2 per i comunitari che non hanno un proprioautonomo diritto di soggiorno (in quanto non lavoratori, né studenti o altro conrisorse economiche e polizza sanitaria) è condizione imprescindibile ma nonsufficiente; infatti:

a) se hanno un autonomo diritto di soggiorno la relazione familiare NON èdeterminante se non in funzione della sua registrazione nell’AP5 ;

b) in caso diverso ‘integrano’ il titolo di soggiorno del comunitario ‘in regola’ inquanto: a suo carico secondo la legislazione italiana: D.P.R. 917/86, art. 12 (TUIR),

legge 903/65, art. 22 (INPS) - coniuge e figli minori di lavoratore a suo carico secondo la legislazione del paese di provenienza portando in congruo aumento (secondo apposita tabella) le ‘garanzie’ per il

soggiorno quando si tratti di studente o comunque non lavoratore che ha diche vivere di suo e la relativa polizza sanitaria

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Vivenza a carico: autocertificabilità?la vivenza a carico è in via di principio autocertificabile (art. 1, comma 1/cc D.P.R.

445/2000), e in tal senso è il parere del Ministero dell’Interno nella circolare 19/2007 al p. 2comunitario soggiornante come regolare lavoratore subordinato o autonomo:

per alcuni dei suoi familiari la qualità di viventi a carico è automatica, secondo le nostre regole di previdenza sociale;

per altri occorre una prova documentale che riferisca della loro condizione presso il paese di origine o di provenienza;

comunitario soggiornante come studente o non-lavoratore con autonomi mezzi di sussistenza: la vivenza a suo carico di taluni familiari va dimostrata con atti prodotti nel paese d’origine

se la vivenza a carico è autocertificata: nessuna forma generica ma indicazione espressa degli elementi necessari ai fini dell’accertamento, sia in Italia che all’estero,

della veridicità di quanto dichiarato (art. 18 comma 2 della L. 241 [l'amministrazione procedente

può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti], art. 71 D.P.R. 445/2000)

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Familiare al seguito del soggiornante

al familiare, con passaporto comunitario o extracomunitario, di un cittadino italiano o comunitario si applicano le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 “se più favorevoli” (art. 23)

il genitore di un cittadino Italiano (anche neonato), senza titolo autonomo? il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia; il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana (art. 29/d, D. Lgs. 286/98); perciò, si iscrive in anagrafe:

direttamente senza verifica di altre condizioni (oltre alla ‘genitorialità’), se comunitario previo rilascio della Carta di soggiorno di familiare del cittadino dell’Unione da parte della Questura, se extracomunitario [… segue]

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l’iscrizione anagrafica dello straniero è subordinata alla regolarità del soggiorno:

il familiare straniero del comunitario residente deve esibire la “carta disoggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione “ rilasciata dalla

Questura

la iscrizione anagrafica può avvenire soltanto dopo l’acquisizione di questa carta,anche se lo straniero può richiedere l’iscrizione in un momento antecedenteall’ottenimento della Carta:

il perfezionamento della pratica seguirà all’esibizione della carta disoggiorno nel frattempo rilasciata Dalla Questura

N.B. Non è previsto nulla osta preventivo, quindi non si può anticipare iscrizione al rilascio della carta di soggiorno - Neppure se ci sono “ricevute varie”

Il familiare straniero in attesa di permessoCircolare Ministero dell'interno 19/2007

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Situazioni particolari

genitore comunitario di minore italiano va iscritto senz’altro in anagrafe, se dimora abitualmente in Italia, senza dover dimostrare alcuna altra condizione!!!!!

straniero regolare con familiare comunitario ‘a carico’ la questura non ha qui alcuna competenza, tocca all’anagrafe valutare i principi per il ricongiungimento col “metro” del T.U. sull’immigrazione (D. Lgs. 286/98)

minori non accompagnati si procede alla loro iscrizione anagraficasulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che nedispone l’affidamento o la tutela

il tutore o l’affidatario curerà l’iscrizione anagrafica del minore,esibendo il provvedimento del Tribunale

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Diritto di soggiorno:

conservazione

mantenimento

Il soggiorno permanente

Conservazione del diritto di soggiornoil comunitario lavoratore non perde il diritto al soggiorno se:

1) a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;

2) è disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno unanno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiaratol’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

3) è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro atempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovatoin tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essereiscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediatadisponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo casomantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo

4) è iscritto ad un corso di formazione professionale [tranne il caso didisoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status dilavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra laprecedente attività ed il corso di formazione seguito]

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Mantenimento del diritto di soggiorno – art. 13

il diritto di soggiorno è mantenuto dal comunitario e dai suoi familiari fino a quando

hanno le risorse economiche che gli impediscono di diventare un onere eccessivo

per il sistema di assistenza sociale

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Allontanamento del comunitarioD. Lgs. 30/2007 art. 21, commi 1 e 2

quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno(articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 [conservazione e

mantenimento del diritto di soggiorno per decesso, partenza, divorzio o annullamento del matrimonio del

comunitario di riferimento]) può essere adottato il provvedimento di allontanamento del comunitario o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza

il provvedimento di allontanamento è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione

motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato

D. Lgs. 30/2007 art. 18, comma 2

la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamentoadottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa dicancellazione anagrafica

NB.: per attestazione di soggiorno permanente si riparte da zero

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Il sindaco può … art. 54 TUEL – attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza

statale

comma 4: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti… al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana…”.

comma 4bis: con decreto del Ministro dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione… con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

comma 5bis: il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di

pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato

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Diritto di soggiorno permanente

il comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia ha diritto al soggiorno permanente

il familiare straniero che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al comunitario, ha diritto al soggiorno permanente: a questi la Questura rilascia la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

a richiesta dell’interessato corredata dai documenti di prova, il Comune di residenza

rilascia al comunitario, entro 30 giorni un attestato (Alleg. 4) che certifica la sua

condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente

il comunitario deve dimostrare:

di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni in Italia, come risultante dal

possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato dall’autorità competente

di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a 2 anni (art. 14 commi 3 e

4 del D. Lgs. 30)

di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento

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Computare i 5 anni di soggiorno

si considerano validi anche i periodi di legale soggiorno antecedenti l’11aprile 2007 (entrata in vigore del D. Lgs. 30): per i neocomunitari sono utilianche i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di extracomunitari

data di decorrenza è quella di inizio di validità del titolo di soggiorno giàposseduto dall’interessato; questo documento è sufficiente a dimostrare laregolarità del soggiorno

i titolari di permesso o carta di soggiorno scaduti, iscritti in anagrafe, senon hanno già maturato il diritto di soggiorno permanente, devonodimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D. Lgs. 30

il titolo di soggiorno deve essere ritirato e restituito alla Questura

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Attestati: quali e quando

circolare n. 45/2007:

ALLEGATO 1: attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica darilasciare al momento della richiesta di iscrizione anagrafica

ALLEGATO 2: attestazione di iscrizione anagrafica del comunitario darilasciare, a richiesta dell’interessato, a condizione che sussistano inecessari requisiti, ad iscrizione avvenuta

ALLEGATO 3: attestato di soggiorno permanente da rilasciare, arichiesta dell’interessato, al comunitario che abbia maturato 5 anni di“soggiorno legale e continuativo” nel nostro Paese

€ attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica€ certificato attestante la regolarità del soggiorno € attestazione di soggiorno permanente€ relative istanzeRisoluzione Agenzia delle Entrate n. 279/E del 4 ottobre 2007; Circolare Ministero dell’Interno n. 54 dell’8 ottobre 2007

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Page 19: La disciplina sulla libera circolazione e il soggiorno del Comunitario

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giovanni pizzodirigente Comune di Piove di Sacco (PD)[email protected]@hotmail.it

l’ignoranza partorisce molta saggezza e non poca salute (Arturo Pérez-Reverte, La regina del sud)

L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei comuni (Sepel editore, 2009)

Un manuale per la gestione quotidiana dell'anagrafe (Sepel editore, 2010)

Demo: http://issuu.com/statocivile/docs/manualepizzo