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PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - “Capacità istituzionale” Progetto:“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” Seminario Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L’attuazione delle misure di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali La disciplina del S.U.A.P. Dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE alla piena applicabilità del D.P.R. n. 160/2010 alla luce della L.R. n. 5 del 05/04/2011, il sistema delle relazioni all’interno della Pubblica Amministrazione in funzione del nuovo Sistema Regionale SUAP a cura di Franco Cintolo Marsala (TP), 30 giugno 2015 Complesso Monumentale di San Pietro, Sala Convegni - Via XI Maggio 1

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PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - “Capacità istituzionale” Progetto:“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”

Seminario

Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L’attuazione delle misure di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali

La disciplina del S.U.A.P. Dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE alla piena applicabilità del D.P.R. n. 160/2010 alla luce della L.R. n. 5 del 05/04/2011, il sistema delle relazioni all’interno della Pubblica Amministrazione in funzione del nuovo Sistema Regionale SUAP

a cura di Franco Cintolo

Marsala (TP), 30 giugno 2015 Complesso Monumentale di San Pietro, Sala Convegni - Via XI Maggio

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Il contesto Non sfugge a nessuno, professionisti che rappresentano le aziende e funzionari delle P.A., come riuscire ad avviare una attività imprenditoriale ( o anche a modificarla, riconvertirla, ristrutturarla ) ha costituito e costituisce in Italia un freno per lo sviluppo del sistema economico e quindi sociale del nostro Paese; quali le cause ? : a. Una parcellizzazione di responsabilità in capo ai soggetti ai quali le “norme”

assegnano la competenza per la verifica ed il controllo acchè il sistema delle regole sia rispettato con una autoreferenzialità che è divenuta “ patologica”;

b. Una legislazione urbanistica nazionale e regionale sempre balbettante, impegnata spesse volte più a gestire sanatorie che a mettere in esercizio, in tempi certi e brevi, strumenti di programmazione ed uso del territorio agili, chiari e forti

c. Una cultura del nostro tessuto sociale ( e l’imprenditoria non fa eccezione ) secondo la quale la regola è un ostacolo da aggirare e da forzare e poche volte da rispettare

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Le azioni di semplificazione 1 Con legge n. 241 del 7 agosto 1990 – la cosiddetta legge

sul procedimento amministrativo - veniva introdotto per la prima volta il concetto di pari dignità nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cittadino ( anche impresa ), venivano stabilite alcune regole sui tempi e sulle procedure, introdotto l’istituto della Conferenza di Servizi

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Le azioni di semplificazioni 2 Bisogna fare un salto al 1997 quando con le leggi n. 57 e n. 127 ( cosiddette Leggi

Bassanini ) ed il successivo D Lvo n. 112 del 1998, viene prevista l’istituzione del SUAP ( Sportello Unico Attività Produttive ) attuata con D.P.R. n. 447/98 e modificata con successivo D.P.R. n. 440/2000

Si registra un intervento di razionalizzazione del procedimento amministrativo con la legge n. 15/2005 ( riordino della Legge n. 241/90 ) e dobbiamo arrivare al 2009 perché inizi una nuova stagione di semplificazione con la legge n. 69/2009 ( cosiddetta legge Brunetta ) con la quale vengono modificati istituti di particolare rilievo come : la riscrittura dei rapporti tra legislazione statale e autonomie regionali L’ accellerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti Il riconoscimento del danno da mero ritardo L’incremento delle potenzialità della Conferenza di Servizi aperta alla telematica e all’apporto

collaborativo dei privati La semplificazione delle procedure in tema di pareri, D.I.A. e silenzio –assenso Il ritocco ad alcuni profili sostanziali dell’accesso ai documenti amministrativi Viene infine acclarato il concetto che dalla giurisprudenza comunitaria si individuano i principi

che debbono caratterizzare l’azione della P.A. e cioè legalità, obbligo di motivazione, trasparenza, diritto di accesso, imparzialità, rispetto delle aspettative legittimamente ingenerate dalla P.A.

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Le azioni di semplificazioni 3 Con la medesima legge vengono fissati gli obblighi che

riguardano tutta la P.A. e che costituiscono i cosiddetti L.E.P. ( livelli essenziali delle prestazioni, garantiti dalla Costituzione - art. 117, 2^ comma lett. m e

che sono validi in tutto il territorio indipendentemente dalle specifiche normative regionali) così individuati : Garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento Individuarne il responsabile Concluderlo, entro il termine prefissato, con un provvedimento

espresso Assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa Garantire la durata massima dei procedimenti Introduzione del silenzio – assenso La dichiarazione di inizio attività ( in seguito SCIA )

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Le azioni di semplificazione 4 Il risarcimento del danno da mero ritardo

Una delle norme di maggiore importanza della riforma è la previsione introdotta all’art. 2 della legge n. 241/90, che si aggiunge a quelle di “mancato raggiungimento degli obbiettivi” e “ inosservanza di direttive”, già esistenti per i dirigenti della P.A., e dove viene previsto che << la mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale >>

Art. 2 bis : le P.A. ……….. sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie …. Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni.

Al fine di evitare interpretazioni fantasiose va chiarito che il danno patito dal privato non è riconoscibile per il semplice inadempimento della P.A. ma va provato in tutti gli elementi costitutivi conformemente a quanto stabilito dall’art. 2043 del C.C.

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Il principio di leale collaborazione nella P.A. le responsabilità dirigenziali

Peraltro, come viene opportunamente evidenziato dall'A.N.C.I. in una recente circolare, l’ordinamento giuridico sta percorrendo con decisione la strada dell’aggravamento delle responsabilità, per favorire altresì i processi di liberalizzazione di attività economiche e di semplificazione di adempimenti e procedimenti. Si pensi solo all’art. 1 del d.l. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 35/2012, che ha modificato ancora la l. 241/90, nell’art. 2, rubricato “Conclusione del procedimento”: il comma 8 e il comma 9 sono riscritti e ad essi sono aggiunti i commi 9-bis , [ulteriormente integrato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto sviluppo 2012), convertito con modificazioni da L. 7 agosto 2012, n. 134] 9-ter, 9-quater, 9-quinques. che riportiamo :

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8. La tutela in materia di silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al D lgs n. 104/2010: le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti. 9. la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia [ ............ ] Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica, senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare [ .......... ] 9-ter. [............. ]

9-quater [...........]

9-quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla Legge o dai Regolamenti e quello effettivamente impiegato

CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE INTENDA !

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Le azioni di semplificazioni 5 E siamo ai giorni nostri con i seguenti interventi normativi : Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato

interno - D. Lvo n. 59/2010 – e D. Lvo n. 147/2012 Introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, dell’istituto della S.C.I.A.

( segnalazione certificata inizio attività ). art. 49 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 - Aggiornamento e revisione del Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, previsto dall’art. 38 della Legge n. 133/08 : D.P.R. n. 160 del 30/09/2010 e D.P.R. n. 159 del 09/07/2010 –

In questo quadro si inseriscono le azioni, di indirizzo e di uniforme applicazione, portate avanti dalla Regione Siciliana con :

1.Legge Regionale n. 5 del 05/ 04/ 2011 – art. 3-4-5-6-10 in ordine al recepimento della SCIA e del SUAP in Sicilia

2.D.G.R. 209 del 21/ 06/ 2012 – piano regionale per la semplificazione

amministrativa

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D. Lvo n. 59 del 26/03/2010 - 1 Con circa 4 anni di ritardo viene attuata in Italia la direttiva comunitaria n. 2006/123/CE del 12/12/2006 con la quale vengono fissati alcuni principi : 1.Libertà di iniziativa economica 2.Divieto di requisiti discriminatori per l’accesso alle attività economiche come la cittadinanza italiana, la residenza in Italia ecc…… 3.Divieto di verifiche di natura economica ( tranne requisiti di programmazione dettati da motivi imperativi di interesse generale ) o obblighi di fornire garanzie con organismi stabiliti in Italia 4.Viene confermato – vedi art. 25 – l’obbligo di espletare tutte le procedure necessarie, per lo svolgimento delle attività, in via telematica e attraverso il SUAP ( già previsto nell’art. 38 della Legge 06/08/2008 n. 133 ) come unico punto di accesso 5.Viene prevista una delega procedurale alle CCIAA per i comuni che non hanno istituito il SUAP

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D. Lvo n. 59 del 26/03/2010 - 2 I riflessi sostanziali di tali principi hanno introdotto la liberalizzazione di alcune attività come :

• Somministrazione di Alimenti e Bevande • Estetista • Acconciatore

prima sottoposte a vincoli o parametri numerici mentre di altre viene fissato l’obbligo del punto di accesso presso il SUAP

Tale norma, che reca disposizioni correttive ed integrative deI D L.vo n. 59/2010, non incide sulle regole e sulla modalità procedimentali ma chiarisce e fissa alcuni concetti su requisiti professionali e di “ onorabilità per alcune attività commerciali, artigianali e su alcune professioni .

IL D. Lvo n. 147 del 06/08/2012

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La riforma dello Sportello Unico Attività Produttive

Con D.P.R. n. 160 del 30/09/2010 è stato emanata la riforma del SUAP voluta dall’art. 38 della legge n. 133/08 e, come detto, confermato dal D. Lvo n. 59/2010; il SUAP è stato individuato come l’unico punto di accesso e di interlocuzione tra imprese e P.A.; tra le tante novità sia di procedure che di contenuti e che potremo affrontare meglio in altra occasione, di particolare rilievo è l’individuazione di due tipi di procedure : 1.La procedura automatizzata ( attraverso l’utilizzo della SCIA ) che consente all’imprenditore, quando ricorrono alcune condizioni che vedremo fra poco, di avviare immediatamente l’attività 2.La procedura ordinaria ( che, segue a larghe linee, la logica del D.P.R. n. 447/98) con l’acquisizione contestuale di tutti i pareri previsti dalle varie norme di settore e l’ emissione di un provvedimento unico da parte del SUAP

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La procedura ordinaria 1

Come già ribadito dalla C.C. nella sentenza n. 376 del 2002, la disciplina del SUAP si configura come una sorta di procedimento dei procedimenti, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze , richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a se stante, diventano atti istruttori e producono effetti solo all’interno del procedimento unico che ne richiama i contenuti e le prescrizioni, al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto. Ciò significa che considerare lo Sportello, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, non comporta uno spostamento di competenze in relazione alla titolarità dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurarlo quale “ cabina di regia “ degli endo procedimenti, funzionali all’adozione del provvedimento finale.

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Ciò vuol dire anche che ciascuna amministrazione è chiamata a partecipare al procedimento unico espletando i propri compiti , assicurando la massima collaborazione ed operando nei tempi tecnici strettamente necessari. A tale ultimo riguardo occorre richiamare l’attenzione sulla prescrizione finale contenuta nel comma 3 dell’art. 7 del DPR n. 160/2010 , che nel caso scadano i termini per l’espressione dei pareri o degli altri atti di assenso e questi non siano pervenuti al SUAP, rinvia all’art. 38 c.3 lettera h) della Legge n. 133/2008, in base al quale il SUAP deve concludere il procedimento anche in loro assenza. In questo caso, a meno che il parere non sia stato richiesto, il responsabile del SUAP non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri e degli altri atti di assenso richiesti.

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Come già ribadito dalla

La procedura ordinaria 2 LA CONFERENZA DI SERVIZI

La conferenza di servizi può essere attivata direttamente dal SUAP o richiesta anche dall’ impresa (art. 14 c.4 della legge n.

241/90) o dall’Agenzia delle imprese, alla quale si sia rivolto l’interessato. Diventa obbligatoria quando la durata del procedimento fosse superiore a 90 gg. La legge ha anche previsto che il SUAP per agevolare la partecipazione delle Soprintendenze alla Conferenze di Servizi, concordi un calendario almeno trimestrale, delle riunioni che prevedano atti di assenso o pareri di competenza del Ministero BB. e AA. CC. Sembra utile chiarire che alla conferenza possono partecipare solamente soggetti dotati del potere di esprimere una volontà vincolante per l’ente/ufficio rappresentato.

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La variante urbanistica <<semplificata >> 1 L’art. 8 del DPR n. 160/2010 ( che riprende la logica e l’impostazione del DPR n. 447/98 ) consente, da parte dell' impresa, la possibilità di richiedere la variazione dello strumento urbanistico del comune, in presenza di due condizioni preclusive e alternative: Quando non sono presenti aree destinate allo specifico insediamento

ovvero Quando, in relazione al progetto da presentare, le aree non sono sufficienti

Sulla materia ritengo assolutamente valido ed attuale quanto previsto dalla delibera della G.R. n. 235/2012 ( linee guida sullo Sportello Unico Attività Produttive ) in ordine ai tempi ed alle modalità da rispettare.

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La variante urbanistica <<semplificata >> 2

Va chiarito che l’art. 8 in parola va considerato come una procedura eccezionale, giustificata da particolari negative condizioni dello strumento urbanistico vigente ( PRG con vincoli scaduti o approvati da molti anni, e che non sono stati aggiornati alle mutate condizioni socio-economiche del territorio ) e non una regola per piegarlo alle pur legittime esigenze di utilizzazione di aree con destinazioni diverse.

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S.U.A.P. e S.U.E. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 22/06/12, convertito in legge n. 134 del

07/08/2012, a partire dal 22/02/13 vengono apportate, già peraltro rese obbligatorie in virtù di altre norme, alcune novità procedimentali al T.U. sull’edilizia ( DPR n. 380/2001 ) che possiamo così sintetizzare : - Obbligo per la P.A. ( in questo caso l’ufficio Edilizia ) di acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni ed i dati già in possesso delle P.A. e che non potranno più essere richiesti ai soggetti interessati - Divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità di tali informazioni - Conferma dell’attuazione del S.U.E. ( Sportello Unico per l’Edilizia – decisorio )

Senza entrare ovviamente nel merito di aspetti legati al riordino del modello organizzativo dei settori tecnici nei comuni di medie- grandi dimensioni , preme solamente, per quello che ci interessa, fare rilevare due aspetti rilevanti :

1. Applicazione univoca del DPR n. 160/2010, che prevale sul D.P.R. n. 380/2001, per le ragioni che abbiamo prima abbondantemente sviluppato 2. Conferma della interlocuzione diretta ed esclusiva con le imprese da parte del SUAP

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Presupposti per interagire con la P.A. La riforma rende obbligatorio il procedimento telematico

Attraverso il portale: www.impresainungiorno.gov.it Occorre cioè :

• Disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ( PEC ) • Disporre di un dispositivo di firma digitale e del relativo software • tenere presente che qualsiasi file in qualsiasi formato ( ambiente OFFICE, PDF, Jpeg, DWG ecc… ) può essere firmato digitalmente

Sul solco di questa impostazione è stato realizzato ed implementato, da parte di Sicilia E-Servizi, il Sistema Regionale Sportelli Unici ( SSU ) che rappresenta un primo approccio ( tra l’altro modesto e insufficiente ) alla logica prevista dalla norma. Allo stato, tenuto conto delle recenti “ indecisioni” della Amministrazione Regionale sulla Società, non è chiaro il percorso da seguire anche se sembra logico l’auspicio di raddrizzare il percorso per renderlo adeguato e conforme alla filosofia del sistema di rapporti previsto dal DPR n. 160/10.

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La Segnalazione Certificata Inizio Attività 1

Con l’art. 49 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 si è provveduto a riscrivere l’art. 19 della Legge n. 241/90 introducendo nel nostro ordinamento l’istituto della SCIA; si tratta di un diverso sistema di relazioni tra Impresa e P.A. per l’ avvio delle attività economiche.

Se vogliamo essere precisi la novità non è originale ed assoluta in quanto i principi della SCIA sono quelli contenuti nel capo III – art. 6, 7 e 8 del DPR n. 447/98 – quando si fa riferimento al procedimento per autocertificazione per mezzo del quale era possibile avviare i lavori producendo la documentazione dovuta per ottenere la concessione edilizia e gli altri pareri necessari; in caso di autocertificazioni, oltre che false, non rispettose della normativa urbanistica, si correva il rischio della rimessa in pristino dello stato dei luoghi; tale procedimento in Italia è stato applicato solo in pochissimi casi e parzialmente

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La Segnalazione Certificata Inizio Attività 2

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

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La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

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La Segnalazione Certificata Inizio Attività

• L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione .

• L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

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• È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

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• 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

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• 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

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Alcune considerazioni Due elementi sono rilevabili immediatamente:

Il primo è che la riforma è ispirata alla più ampia possibile liberalizzazione dell’attività imprenditoriale; il che porta a trasformare la funzione amministrativa da esercizio teso a regolamentare preventivamente le attività private ad un ruolo di controllo successivo sull’effettivo possesso dei requisiti e presupposti necessari Il secondo elemento è che non si tratta di una norma di pura semplificazione; a nostro modesto giudizio diventa un reticolo operativo molto complesso sia per le amministrazioni ma anche per gli stessi privati

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Analizziamo gli elementi della S.C.I.A. Quello che prima era – in linea di massima - una

dichiarazione di intenti ora prevede che il privato segnala che sta avviando l’attività

Atti di assenso sostituiti : • Autorizzazione • Licenza • Concessione non costitutiva • Permesso o nulla osta comunque denominato • Domande di iscrizione in albi o ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriale

Atti di assenso NON sostituibili : • Atti dove sono presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali • Atti rilasciati da Amministrazioni preposte alla Difesa nazionale, Pubblica sicurezza ,

immigrazione, asilo, cittadinanza , giustizia, finanze • Atti imposti dal diritto comunitario

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Documentazione a corredo La SCIA permette l’avvio immediato dell’attività proprio perché la documentazione accessoria è integralmente prodotta dall’interessato e cioè :

a) Dichiarazione sostitutive di certificazioni b) Attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ( o in alternativa dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle Imprese, non ancora operative ) corredate dagli elaborati tecnici e grafici necessari per consentire le verifiche spettanti all’amministrazione competente

La formazione del titolo giuridico per avviare l’attività appare integralmente di natura privatistica lasciando alla P.A. le attività di programmazione, ove previste, e quelle di controllo puntuale delle singole attività. La SCIA non lascia spazio ad attività consultive o a verifiche ispettive preventive; in buona sostanza tutta l’attività istruttoria è sostituita da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni prodotte dall’interessato e le verifiche solo successive.

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Alcuni dubbi In poche parole la norma punta sulla autoresponsabilizzazione del soggetto imprenditoriale privato il che costituisce sicuramente un valore importante da perseguire anche se restano alcune perplessità sulle probabilità di successo di questa nuova filosofia tenendo conto di una cultura del rispetto delle regole poco presente nel nostro tessuto sociale quando non intervengono condizionamenti pesanti da parte della criminalità organizzata specialmente al sud.

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Sistema dei controlli e delle verifiche

Questo risulta essere uno degli aspetti più delicati della riforma; ad un elevato tasso di liberalizzazione delle attività dovrà corrispondere un potere di controllo di pari intensità. Gli Enti ( i comuni in primis, ma anche gli altri ) dovranno riorganizzare le proprie strutture adeguando il proprio modello organizzativo alle nuove logiche, pena il rischio che possa piovere sulle amministrazioni una tale quantità di SEGNALAZIONI che crei una forbice tra quelle istruite e quelle pervenute che possono contenere di tutto : segnalazioni complete e perfette, incomplete, irregolari, infondate, prive di presupposto.

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E veniamo al concreto : Amministrazione competente: come tale deve intendersi quella che avrebbe dovuto rilasciare l’atto di assenso; in caso di procedimento complesso gestito dal SUAP le amministrazioni competenti sono tante quante sono le singole procedure autocertificate, attestate o asseverate con la logica di una verifica contestuale; per fare un esempio connesso ad una attività produttiva ( es.: avvio di un esercizio alberghiero con capacità ricettiva superiore a 50 posti letto con attività di somministrazione in favore degli alloggiati e che sia già dotato degli atti di assenso urbanistici ) . La SCIA dovrà essere corredata di : •Attestazioni ed asseverazioni relative alla conformità antincendio ( VV.F. - C.P.I.) •Attestazioni ed asseverazioni relative alla idoneità igienico-sanitaria della struttura ( A.S.P. - SIAV ) •Attestazioni ed asseverazioni per la classificazione dell’esercizio in stelle ( Provincia - uff. strutture ricettive ) •Attestazioni ed asseverazioni relative alla osservanza alle norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ( A.S.P. - SIAN ) •Attestazioni ed asseverazioni relative alla osservanza delle norme in materia di commercio ( requisiti di onorabilità, eventuali requisiti professionali ) 32

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Nel caso di dichiarazioni ed asseverazioni complete dal punto di vista documentale e verificate dal SUAP ( ad es.: richiesta parere conformità antincendio con mod. PIN1 2012 con copia del progetto architettonico e bollettino di versamento per i diritti di istruttoria ) sarà lo stesso ufficio, a “ trasmettere “- cioè a mettere disponibile la documentazione - al Comando Prov. VV.F. che la acquisirà nei propri archivi, la istruirà nei contenuti tecnici e fornirà al SUAP, il proprio parere di conformità antincendio; stessa logica sarà seguita con gli altri Enti coinvolti ( ASP SIAV - ASP SIAN - Provincia Ufficio Strutture Ricettive ). Il sistema dei controlli, come adesso impostato, si risolve : a) In una presa d’atto della regolarità dell’avvio dell’attività

ovvero

a) Nell’accertamento di irregolarità con il conseguente divieto di prosecuzione dell’attività e l’ ordine di ripristino dello stato dei luoghi

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salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Tale fase sembra assegnare al SUAP l’onere ( non indifferente ) di porsi come il soggetto che : Prende atto della regolarità della SCIA o Emette il provvedimento finale di divieto di prosecuzione dell’attività con invito a :

a) conformarla alla norma non rispettata b) prendere contatti con l’Ufficio o Ente competente che

assegnerà un termine di almeno 30 giorni per l’adempimento nel caso di conferma dell’interesse a definire positivamente il procedimento.

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Un chiarimento ed un suggerimento

La consolidata esperienza nei rapporti con gli Enti Terzi ci obbliga a suggerire come, nella fase di verifica di natura tecnico-specialistica, l’Ente Terzo si raccordi direttamente con il professionista ( del quale il SUAP fornirà tutti i dati di comunicazione : indirizzo, telefono fisso, cellulare ) per consentire una regolarizzazione della pratica per aspetti non sostanziali e di secondario rilievo, mentre formalizzerà ( notificando tale aspetto anche al SUAP) l’eventuale richiesta di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la conformazione dell’attività alla norma tecnica disattesa, in mancanza della quale il SUAP emetterà il provvedimento finale di divieto di prosecuzione dell’attività

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Valutazioni Finali ? Tutto questo impone ed obbliga che la P.A. ( SUAP, altri uffici comunali, Enti ed Amministrazione esterne ) sia in condizioni di coordinarsi, di “ parlarsi “ in un sistema di relazioni che, partendo dal sistema informatico, possa andare oltre la comunicazione formale ma si senta parte di un gruppo, di un “team”, altrimenti sarà difficile per chiunque sostenere di avere vinto la partita .

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