La disciplina aia nelle installazione strategiche di interesse nazionale

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA DISCIPLINA SPECIALE DELL’AIA PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE : DAL CASO ILVA UN MODELLO GENERALIZZABILE? Dott. Marco Grondacci La Spezia 27-03-2015

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LA DISCIPLINA SPECIALE DELL’AIA PER LE

IMPRESE INDUSTRIALI DI INTERESSE

STRATEGICO NAZIONALE :

DAL CASO ILVA UN MODELLO

GENERALIZZABILE?

Dott. Marco Grondacci

La Spezia 27-03-2015

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Sommario LA LEGGE CHE HA INTRODOTTO IL MODELLO SPECIALE DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO

NAZIONALE ....................................................................................................................................................... 5

TESTO DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE ........................................................ 5

UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ..................................................... 5

FINALITÀ DELL’AIA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA ............................... 5

LE RAGIONI DELLA NASCITA DEL DECRETO LEGGE IN ESAME ....................................................................... 6

IL RAPPORTO DEL DECRETO LEGGE CON L’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE .......................................... 6

LE PARTI DELLA NORMATIVA SULL’AIA CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA

AMBIENTALE DESCRITTI NEL PARAGRAFO PRECEDENTE ............................................................................. 7

IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA ......................................... 7

IL PALESE AGGIRAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ................ 8

CONCLUSIONI: UN MODELLO, GENERALIZZABILE, DI GOVERNO DEI CONFLITTI AMBIENTALI .................... 9

CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA SOPRA

ESAMINATA ................................................................................................................................................. 10

Restano in vigore e sono applicabili le sanzioni penali in materia di AIA ................................................ 10

Restano in vigore il sistema dei controlli e l’obbligo di rinvio di violazioni penale alla Autorità

Giudiziaria ................................................................................................................................................ 10

Non esiste alcuna cancellazione delle responsabilità penali relative alle indagini in corso per gli

impianti strategici come quello dell’Ilva a cui si applica la normativa contestata .................................. 10

Non esiste quindi alcuna sospensione delle regole in materia previste dalla legge ............................... 10

La nuova normativa prevede una scansione temporale della nuova AIA con prescrizioni che se non

rispettate, nei modi e ne i tempi potranno produrre illiceità sanzionabili dalle leggi vigenti ................ 11

La nuova normativa non rende lecito ex post ciò che prima era illecito ................................................ 11

La nuova normativa bilancia interessi ambientali e occupazione senza derogare, nel caso di violazioni,

alla vigenti norme penali di settore ......................................................................................................... 11

Resta potere dovere del PM di esercitare l’azione penale ...................................................................... 12

La nuova normativa non impedisce l’esercizio dei poteri cautelari ........................................................ 12

Resta il diritto di agire dei cittadini per tutelare le proprie situazione giuridiche soggettive ................. 12

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità garantisce un corretto bilanciamento degli interessi in

gioco. ....................................................................................................................................................... 13

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non “annienta il diritto alla salute a favore di quello

economico produttivo ............................................................................................................................. 13

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità rispetta il principio costituzionale di eguaglianza, ex

articolo 3 della Costituzione, tra impianti strategici e non ..................................................................... 14

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La dichiarazione di interesse strategico all’impianto Ilva di Taranto è costituzionalmente legittima .... 15

L’AIA riesaminata per l’Ilva di Taranto ha anticipato l’applicazione delle MTD del settore ................... 16

La dichiarazione ex lege della strategicità dell’impianto Ilva non lede il diritto di impugnare questa

decisione .................................................................................................................................................. 16

Non c’è stata un “legificazione dell’AIA”, quindi l’AIA resta impugnabile come qualsiasi atto

amministrativo di fronte agli organi della giustizia amministrativa ....................................................... 16

L’AIA non è stata incorporata dalla legge in esame ................................................................................ 17

La norma oggetto del giudizio di costituzionale non revoca i provvedimenti di sequestro della Autorità

Giudiziaria ma consente la continuazione dell’esercizio della impresa alle condizioni da essa poste ... 17

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha travolto un giudicato in termini tecnico

processuali ............................................................................................................................................... 18

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha violato il principio di separazione dei poteri tra

autorità giudiziaria e potere esecutivo ex primo comma articolo 102 e primo comma articolo 104 della

Costituzione. ............................................................................................................................................ 18

Il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma oggetto del giudizio di

costituzionalità, deve consentire la facoltà d'uso dei beni di impresa, salvo che, nel futuro, vengano

trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata. .................................................................................. 19

LA LEGGE CHE HA DISCIPLINATO IL COMMISSARIAMENTO PER IL MODELLO SPECIALE DI AIA PER LE

IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE ......................................................................................... 22

TESTO LEGGE DI CONVERSIONE n.89 DEL 3/8/2013 ................................................................................... 22

COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE .................................................. 22

IMPRESE E STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE ............................................................. 22

MODALITÀ DI NOMINA DEL COMMISSARIO E SUBCOMMISSARIO ............................................................. 22

DURATA DEL COMMISSARIAMENTO ........................................................................................................... 23

CONDIZIONI PER IL COMMISSARIAMENTO ................................................................................................. 23

DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

DELL’AIA ....................................................................................................................................................... 23

POTERI DEL COMMISSARIO RISPETTO ALLA IMPRESA COMMISSARIATA ................................................... 24

SEQUESTRO BENI SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX DLGS 231/2001 ......................... 25

DISCIPLINA RESPONSABILITÀ COMMISSARIO ............................................................................................. 25

PIANO DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA .................................. 25

MODALITÀ APPROVAZIONE PIANO MISURE ............................................................................................... 26

EFFICACIA PIANO DELLE MISURE ................................................................................................................. 26

REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO .................................................................. 27

VALUTAZIONE DANNO SANITARIO .............................................................................................................. 27

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PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ............................................... 27

RAPPORTI TRA PIANO MISURE E PIANO INDUSTRIALE CON LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE .............................................................................................................. 28

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO DELLE MISURE, DAL PIANO

INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE ............................................................................................................. 28

Convocazione Conferenza Servizi ............................................................................................................ 28

Parere Commissione VIA ......................................................................................................................... 29

Osservazioni del pubblico ........................................................................................................................ 29

Termini conclusione Conferenza Servizi in caso di VIA ........................................................................... 29

Determinazione conclusiva Conferenza dei Servizi ................................................................................. 30

Dissenso in Conferenza dei Servizi .......................................................................................................... 30

Volumi tecnici .......................................................................................................................................... 30

POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTURALE L’AIA E IL PIANO DELLE MISURE ............................................ 30

POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTUARE AIA E PIANO MISURE IN CASO DI INSUFFICIENZA DI RISORSE 31

ESCLUSIONI SANZIONI ................................................................................................................................. 31

IMPRESA DI PUBBLICA UTILITÀ .................................................................................................................... 32

USO PROVENTI DALLA IMPRESA COMMISSARIATA .................................................................................... 32

STABILIMENTO ILVA DICHIARATO DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE ............... 33

VERBALI CONTESTAZIONI VIOLAZIONI OBBLIGHI DELLA DISCIPLINA DELL’AIA .......................................... 33

MOVIMENTI AZIONARI E RISPETTO DEL PIANO DELLE MISURE .................................................................. 33

SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE

INDUSTRIALE e IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE .............................................................. 33

IL DECRETO CHE HA DISCIPLINATO LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO .............................................. 35

TESTO DECRETO 24 APRILE 2013 ................................................................................................................. 35

FINALITÀ DEL DECRETO ............................................................................................................................... 35

OGGETTO DEL DECRETO .............................................................................................................................. 35

DEFINIZIONE DI DANNO SANITARIO ............................................................................................................ 35

OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS ............................................................................................................... 36

COME ATTUARE GLI OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS .............................................................................. 36

FASI DELLA VDS ............................................................................................................................................ 36

LIMITI DEL DECRETO .................................................................................................................................... 37

IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA VDS STATALE E DELLA REGIONE PUGLIA ............................................. 38

EFFICACIA GIURIDICA DELLA VDS STATALE IN CONFRONTO CON QUELA PUGLIESE .................................. 38

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LA LEGGE CHE HA INTRODOTTO IL MODELLO SPECIALE DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE

STRATEGICO NAZIONALE 1

TESTO DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130002/13A00002.htm 2

UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Il modello di gestione del rilascio e dell’applicazione di AIA espresso da questo decreto legge pur

partendo dal caso specifico dell’ILVA, in realtà risulta applicabile a tutte le infrastrutture dichiarate

strategiche con apposito Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore condizione per

applicare il modello di seguito descritto è nell’azienda/attività interessata siano occupati un numero

di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non

inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia

dell'occupazione e della produzione.

Balza già immediatamente agli occhi la contraddizione tra le finalità della disciplina dell’AIA e le

condizioni dettate dal decreto che con le suddette finalità non hanno nulla a che fare prestandosi ad

una discrezionalità assolutamente discutibile da parte del Governo.

FINALITÀ DELL’AIA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate

dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII (al DLgs 152/2006: categorie di

attività industriali soggette ad AIA) e prevede misure intese a:

1. evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le

misure relative ai rifiuti,

2. per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (lettera c comma 4 articolo 4 DLgs

152/2006).

1 Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012),

coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.». 2 vedi modifica comma 5quater articolo 12 legge 125/2014 in (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013)

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A tal fine il provvedimento di AIA (lettera obis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) che autorizzerà

l’esercizio dell’impianto dovrà fissare determinate condizioni che devono garantire che

l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis dello stesso DLgs 152/2006 ai fini

dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi sopra definiti.

LE RAGIONI DELLA NASCITA DEL DECRETO LEGGE IN ESAME Occorre intanto premettere che il fatto da cui nasce il decreto legge, il sequestro degli impianti

dell’Ilva di Taranto, non inerisce alla ponderazione degli interessi (economia v/s ambiente e salute)

ma da una sistematica violazione di norme europee in materia di emissioni aereiformi e gestioni

rifiuti, violazione commessa in primo luogo dai gestori dell’impianto in questione, ma che, secondo

gli organi giudiziari potrebbe aver coinvolto anche gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o

all’esercizio dei controlli in materia di tutela dell’ambiente e della salute. A conferma di ciò c’è

stato l’annullamento della precedente AIA (rilasciata appena 1 anno fa: 2011) ed il rilascio di una

nuova AIA che ad avviso della magistratura tarantina non è sufficiente a garantire il superamento

del rischio sanitario in atto in quella zona.

IL RAPPORTO DEL DECRETO LEGGE CON L’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE Il decreto legge in esame cita nelle premesse a fondamento costituzionale del modello speciale di

gestione dell’AIA per gli impianti definiti strategici (si veda in precedenza in questo commento)

l’articolo 41 della Costituzione secondo il quale “l’iniziativa economica privata e libera. Non può

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.

Ma anche se volessimo restare nel campo del principio di proporzionalità, affermato sia dal diritto

comunitario della proporzionalità (vedi Protocollo allegato al TCE relativo ai principi di

sussidiarietà e proporzionalità) che dalla nostra carta costituzionale (secondo comma articolo 41) ,

in questo caso rileva la non superata sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 1990 che

costituisce, in chiave del bene costituzionale ambiente, la interpretazione di detto principio di utilità

sociale della proprietà privata coniugazione italiana del principio di proporzionalità. La Corte

riferendosi alla tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive , ex art. 32 Cost,

utilizza la primarietà come supporto per individuare un limite invalicabile alla considerazione dei

costi economici nell’applicazione della migliore tecnologia disponibile. La logica del giudice

costituzionale sembra quella di un’estrema difesa a garanzia del carattere primario dell’ambiente,

dal quale si può ricavare che, in determinati casi, al fattibilità economica delle misure di tutela può

perdere gran parte della sua rilevanza nelle operazioni di bilanciamento. Per un’ipotesi limite, si può

pensare alle situazioni in cui ricorra un rischio molto elevato e non sia conosciuta alcuna tecnologia

in grado di contenerlo a livelli accettabili; in questi casi la primarietà del valore ambiente

sembrerebbe imporre un dovere di astensione dall’attività rischiosa, qualunque sia il costo

economico sociale che ne possa derivare.

In altri termini la Corte Costituzionale ha voluto affermare che il bilanciamento degli interessi non è

rimesso alla totale discrezionalità della Pubblica Amministrazione (in questo caso il Governo

nazionale) quindi “non qualsiasi bilanciamento effettuato dal legislatore ordinario è quindi

ammissibile: vi sono limiti insuperabili. Solo al di qua di tali limiti si potranno articolare le

valutazioni circa il rapporto tra esigenze dello sviluppo e le esigenze della tutela dell’ambiente” (S.

Grassi “Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente” ed. Giuffrè 2012 pag. 62). A conferma, di

un indirizzo costante nel tempo anche della dottrina si veda M. Cecchetti (Principi costituzionali

per la tutela dell’ambiente Giuffrè 2000 pag. 213 – 214) : “...nelle operazioni di bilanciamento tra

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interessi egualmente tutelati ciò che è essenziale non è la prevalenza ad uno di tali interessi; ......

in questa ottica si può comprendere come il limite ultimo della tollerabilità per la salute umana non

esprima un valore gerarchicamente sovraordinato ma, piuttosto, il contenuto minimo dell’interesse

alla tutela della salute e della integrità fisica dell’uomo, intrinsecamente non bilanciabile solo

perché in tal modo si finirebbe, di fatto, per rinunciare del tutto alla tutela di quel valore “.

E’ indiscutibile, come risulta dai dati ufficiali espressi anche all’interno delle cause penali in corso

che all’Ilva di Taranto esista quel rischio molto elevato sottolineato dalla Corte Costituzionale per

dimostrare il possibile superamento di quel “limite invalicabile” che non può giustificare il

permanere di una attività rischiosa.

E’ altrettanto indiscutibile che i parametri generali economici (200 occupati, rischi generi di

disoccupazione) individuati da questo decreto legge per giustificare il modello speciale di

autorizzazione integrate ambientale per gli impianti c.d. strategici, costituisca un apriori

inaccettabile secondo il principio di proporzionalità come individuato dal diritto comunitario e della

giurisprudenza della Corte Costituzionale.

LE PARTI DELLA NORMATIVA SULL’AIA CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA AMBIENTALE DESCRITTI NEL PARAGRAFO PRECEDENTE La disciplina dell’AIA costituisce ulteriore attuazione/specificazione del principio di

proporzionalità come esplicitato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla dottrina, con

il supporto dei principi di derivazione comunitaria di precauzione ed integrazione. Le norme che

confermano questo approccio sono in particolare quelle degli articoli 29 sexies e 29 septies che

affermano una nuova filosofia della autorizzazione degli impianti che vengono autorizzati in modo

integrato (per i diversi fattori ambientali: acqua, aria, suolo) tenuto delle specificità anche sanitarie

oltre che ambientali del sito dove è collocato l’impianto nonché dei possibili effetti cumulativi sulla

salute.

Si fa riferimento alla possibilità di:

1. imporre limiti di emissione al di sotto di quelli di legge (comma 3 articolo 29sexies e 271 comma

16 DLgs 152/2006)

2. impone migliori tecnologie disinquinanti che tengano conto delle specificità ambientale e

sanitarie del sito a prescindere quindi dai costi economici (articolo 29 septies DLgs 152/2006)

3. obbliga a considerare gli impatti cumulativi (passati, presenti, futuri) con le fonti di emissioni

diverse da quelle dell’impianto da autorizzare (comma 5 articolo 251 DLgs 152/2006)

IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA Il Decreto Legge in esame all’articolo 1 congela l’autorizzazione integrata ambientale per 36 mesi

dal momento del rilascio della stessa. In tal modo impedisce una corretta applicazione delle norme

più innovative esposte nel paragrafo precedente del presente commento, che infatti non vengono

fatte salve, al contrario delle norme in materia di eventuale revisione dell’AIA nell’arco dei

suddetti 36 mesi. In altri termini vengono di fatto aggirate proprio quelle norme della disciplina

dell’AIA che legano il contenuto di questo atto alle specificità sanitarie ed ambientali del sito in cui

è collocata l’attività inquinante. In tal modo anche nel futuro si potranno imporre agli impianti che

verranno definiti strategici delle AIA con prescrizioni che potranno prescindere dalle specificità

ambientali e sanitarie del sito, tranne che nel caso della revisione dell’AIA che però potrà essere

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avviata solo su iniziativa dello stesso Ministero dell’Ambiente che ha prodotto questo bel decreto

legge! Infatti quasi sicuramente tutti gli impianti che verranno definiti strategici saranno di

competenza, per l’AIA, del Ministero dell’Ambiente.

IL PALESE AGGIRAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA Secondo il comma 4 articolo 1 del presente decreto legge, il modello di gestione speciale dell’AIA

sopra descritto, trova applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato

provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i

provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato

nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

E’ chiaro quindi l’intento del decreto legge di aggirare i provvedimenti di sequestro della

magistratura che stabiliscono la impossibilità di continuare la produzione all’interno dell’Ilva.

Non a caso il successivo articolo 3 (che fa riferimento proprio all’Ilva) stabilisce la possibilità per

questa azienda di proseguire la attività produttiva nello stabilimento ed la conseguente

commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi. Non solo ma l’articolo 2 lascia la

gestione dell’azienda ai titolari della stessa cosa che il provvedimento di sequestro aveva vietato

esplicitamente.

Ora a mio avviso tutta questa parte di provvedimento rischia di ledere l’autonomia del potere

giudiziario. In particolare l’affermazione sopra riportata del comma 4 articolo 1 della pretesa di

considerare ipso iure modificati, per effetto dell'entrata in vigore decreto legge, i provvedimenti di

sequestro attualmente in essere, a prescindere da qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, in tal

modo si fornisce al Potere Esecutivo la possibilità di annullare qualsiasi provvedimento

giurisdizionale attraverso atti di imperio e non con i tradizionali mezzi di impugnazione disciplinati

dalla legge e dalla Costituzione. Ciò appare in palese contrasto con l’articolo 102 della Costituzione

secondo il quale:” la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme dell’ordinamento giudiziario”, tanto più che questa norma viene estesa a tutti gli

impianti che verranno definiti strategici generalizzando il modello di governo del decreto legge

anche ai futuri potenziali conflitti tra magistratura e soggetti inquinatori inquisiti. Ma appare in

contrasto anche con l’articolo 111 della Costituzione sulle modalità di esercizio della giurisdizione

e sulle modalità di impugnazione delle sentenze penali e amministrative.

Occorre aggiungere che la legge di conversione ha ulteriormente rafforzato l’indirizzo sopra

riportato di aggiramento dei provvedimenti della magistratura. Secondo il comma 3 dell’articolo 3

della legge di conversione: “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per

un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni

dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma

2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei

prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.” Il

provvedimento di cui al comma 2 è l’autorizzazione integrata ambientale all’impianto dell’Ilva

rilasciato lo scorso ottobre 2012 congelata per 36 mesi come abbiamo visto in precedenza.

Sostanzialmente si rimmette nell’uso della azienda quei materiali sequestrati in precedenza della

magistratura perché prodotti in violazione di legge.

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CONCLUSIONI: UN MODELLO, GENERALIZZABILE, DI GOVERNO DEI CONFLITTI AMBIENTALI Relativamente ai contrasti tra potere esecutivo e giudiziario oltre a quello scritto sopra si attende le

motivazioni dell’eventuale ricorso da parte della magistratura tarantina di fronte alla Corte

Costituzionale che potrà consistere o in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato o nel

sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione.

Quello che invece si vuole qui sottolineare, è il palese contrasto, come analizzato nel presente

commento, tra questo decreto legge e le norme sulla disciplina dell’AIA nonché con i principi di

diritto comunitario e costituzionale di proporzionalità e precauzione che vengono palesemente

aggirati dal decreto in esame.

Non solo ma la cosa ancor più grave è che il decreto legge si presenta come un modello estendibile

per tutti quelli che in modo generico vengono definiti impianti strategici, lasciando in mano

all’esecutivo la possibilità di stabilire di volta in volta quali sono gli impianti per i quali le norme

sull’AIA sono parzialmente sospese e soprattutto per i quali si possa aggirare eventuali

provvedimenti contrastanti della magistratura

L’aspetto ironico della vicenda di questo decreto legge è che in sede di conversione si impegna il

Garante, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto

specificamente relativa all’Ilva di Taranto, a promuovere, anche in accordo con le istituzioni locali,

iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i

cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Questa impegno è chiaramente di propaganda visto che le norme sull’accesso alle informazioni

ambientali oggetto di apposito Decreto Legislativo sono applicabili comunque alle procedure

autorizzatorie come quella in esame compreso l’accesso agli atti di vigilanza e controllo del rispetto

delle prescrizioni ivi contenute.

La legge 89/2013 ha abolito la suddetta figura del Garante a partire dal 3/8/2013.

Le risorse derivanti dall'applicazione della figura del Garante (ora abolita) sono destinate alle

attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese

riconosciute di interesse strategico nazionale. Il commissario straordinario, in accordo con la

regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione

finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al

presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,

con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo

2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA SOPRA ESAMINATA

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza3 N. 85 del 2013):

Restano in vigore e sono applicabili le sanzioni penali in materia di AIA

“La semplice ricognizione della normativa sui controlli e sulle sanzioni, tuttora vigente ed

esplicitamente richiamata dalla disposizione censurata (vedi richiamo del comma 2 articolo 1

della legge in esame agli articoli 29octies comma 4, 29nonies e 29 decies del DLgs 152/2006

mdr.), contraddice per tabulas l'assunto del rimettente Giudice per le indagini preliminari, e

cioè che i 36 mesi concessi ad una impresa, che abbia le caratteristiche previste, per adeguare la

propria attività all'AIA riesaminata, «costituiscono una vera e propria "cappa" di totale

"immunita'" dalle norme penali e processuali».”

Restano in vigore il sistema dei controlli e l’obbligo di rinvio di violazioni penale

alla Autorità Giudiziaria

Le norme a cui si fa rinvio quindi prevedono controlli e eventualmente se si dimostrassero

violazioni: “l'obbligo di trasmettere, da parte delle autorità addette alla vigilanza ed ai

controlli, le eventuali notizie di reato all'autorità "competente", cioè all'autorità giudiziaria.”

Non esiste alcuna cancellazione delle responsabilità penali relative alle indagini in corso per gli impianti strategici come quello dell’Ilva a cui si applica la normativa contestata

“La stessa disposizione non introduce peraltro alcuna forma di cancellazione o attenuazione delle

responsabilità gravanti sui soggetti che abbiano compiuto violazioni delle norme penali poste a

presidio dell'ambiente e della salute. In altri termini, la norma censurata non si configura né come

abolitio criminis, né come lex mitior, e non incide pertanto in alcun modo sulle indagini, tuttora in

corso, volte ad accertare la colpevolezza degli attuali indagati nel procedimento principale, per i

quali, allo stato presente, non risulta essere stata ancora formulata richiesta di rinvio a giudizio.

Tanto meno la disposizione e' idonea a spiegare effetti di alcun genere sull'eventuale, futuro

processo penale a carico dei medesimi soggetti.”

Non esiste quindi alcuna sospensione delle regole in materia previste dalla legge

“L'idea che nel periodo previsto dalla norma censurata sia possibile proseguire senza regole

l'attività produttiva deriva, nella prospettazione del rimettente, dal rilievo che le sanzioni -

3 Per il testo completo vedi a questo LINK

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta

=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=T-130085

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come si è visto, anche penali - esplicitamente richiamate dalla stessa «non possono comunque

essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi

in caso di inosservanza dei termini AIA è quella, come detto, del 10 % del fatturato. Sanzione

che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute ed ambiente»…. Non è dato

comprendere come si possa trarre, dalla lettura dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, la

conclusione che la sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato sia l'unica irrogabile nel

periodo considerato e che, dunque, la stessa sia sostitutiva delle altre sanzioni previste dalle leggi

vigenti. E' vero il contrario, giacché le espressioni usate dal legislatore - «fatta salva», «fermo

restando» - si riferiscono in modo evidente ad una disciplina normativa complessiva e contestuale,

nel cui ambito si aggiunge, alle preesistenti sanzioni amministrative e penali, la fattispecie

introdotta dal comma 3 del citato art. 1, ovviamente dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge. “

La nuova normativa prevede una scansione temporale della nuova AIA con prescrizioni che se non rispettate, nei modi e ne i tempi potranno produrre illiceità sanzionabili dalle leggi vigenti

“ La distinzione tra la situazione normativa precedente all'entrata in vigore della legge - e, nella

generalità dei casi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 1, comma

1 - e l'attuale disciplina consiste nel fatto che l'attività produttiva è ritenuta lecita alle

condizioni previste dall'AIA riesaminata. Quest'ultima fissa modalità e tempi per l'adeguamento

dell'impianto produttivo rispetto alle regole di protezione dell'ambiente e della salute, entro il

periodo considerato, con una scansione graduale degli interventi, la cui inosservanza deve

ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.”

La nuova normativa non rende lecito ex post ciò che prima era illecito

“In conclusione sul punto, la norma censurata non rende lecito a posteriori ciò che prima era

illecito - e tale continua ad essere ai fini degli eventuali procedimenti penali instaurati in epoca

anteriore all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva - né "sterilizza",sia pure

temporaneamente, il comportamento futuro dell'azienda rispetto a qualunque infrazione delle

norme di salvaguardia dell'ambiente e della salute.”

La nuova normativa bilancia interessi ambientali e occupazione senza derogare, nel caso di violazioni, alla vigenti norme penali di settore

“La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al

bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti

corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta

a cause di forza maggiore, implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e

amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure

ordinarie.”

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Resta potere dovere del PM di esercitare l’azione penale

“Non è pertanto intaccato il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale,

previsto dall'art. 112 Cost., che è pur sempre da inquadrare nelle condizioni generali poste dal

contesto normativo vigente, ove, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012, é considerata

lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che

vengano osservate le prescrizioni dell'AIA riesaminata, nelle quali si riassumono le regole che

limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa.”

La nuova normativa non impedisce l’esercizio dei poteri cautelari

“Non e' vero neppure che la disciplina abbia inibito il ricorso allo strumento cautelare nell'ambito

dei procedimenti penali volte all'accertamento di eventuali illeciti, commessi prima o dopo il

rilascio del provvedimento riesaminato, ove ricorrano nuove esigenze di cautela. Il comma 4

dell'art. 1 consente chiaramente la permanenza delle misure già adottate e mira solo ad escludere

che i provvedimenti di sequestro, presenti o futuri, possano impedire la prosecuzione dell'attività

produttiva a norma del comma 1.” In sostanza la tesi affermata dalla Corte Costituzionale è che

anche in caso di sequestro penale,nelle more di questo procedimento, l’attività di impresa può

continuare se rispetta quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge qui oggetto di

giudizio di legittimità costituzionale:

1. l’impianto sia stato dichiarato di interesse strategico nazionale

2. nell’impianto ci siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al

trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno,

3. vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione

esista un provvedimento di riesame dell’AIA da parte del Ministero dell’Ambiente con adeguate

prescrizioni

4. la continuazione dell’esercizio della impresa, nelle condizioni di cui sopra, non superi i 36 mesi.

Se vengono violate le prescrizioni quindi l’esercizio dei poteri cautelari da parte delle autorità

competenti resta.

Resta il diritto di agire dei cittadini per tutelare le proprie situazione giuridiche soggettive

“Speculare rispetto al perdurante potere delle autorità competenti di accertare le responsabilità dei

titolari dell'impresa de qua é il diritto dei cittadini, che si ritengano lesi nelle proprie situazioni

giuridiche soggettive, di adire il giudice competente per ottenere i provvedimenti riparatori e

sanzionatori previsti dalle leggi vigenti. Tale diritto non è inciso in senso sfavorevole dalla norma

censurata, ma inserito, come ogni pretesa giuridica, nel contesto normativo di riferimento, che,

come chiarito sopra, non azzera e neppure sospende il controllo di legalità, ma lo riconduce alla

verifica dell'osservanza delle prescrizioni di tutela dell'ambiente e della salute contenute nell'AIA

riesaminata. In definitiva, i cittadini non sono privati del diritto di agire in giudizio per la tutela

delle proprie situazioni giuridiche soggettive, con relative domande risarcitorie, di cui agli artt. 24

e 113 Cost.”

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La norma oggetto del giudizio di costituzionalità garantisce un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

“La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento

tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui

deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse

costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni

pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla

Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto

individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre

«sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra

loro» (sentenza n.264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno

dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche

costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della

dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l'assunto del rimettente

giudice per le indagini preliminari, secondo cui l'aggettivo «fondamentale», contenuto nell'art.32

Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i

diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come

«valori primari» (sentenza n.365 del 1993, citata dal rimettente) implica una "rigida" gerarchia

tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e

pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti

fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari"

dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati

ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati,non già che gli stessi siano posti alla

sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non

prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal

giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza,

tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.”

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non “annienta il diritto alla salute a favore di quello economico produttivo

“…Sul punto, in via generale, la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione

legislativa (art.1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della

prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento -

dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale – abbia procurato

inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria.

La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell'attività, alle

medesime condizioni che avevano reso necessario l'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria,

ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le

conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente

lesivi della salute e dell'ambiente. Essa é pertanto ispirata alla finalità di attuare un non

irragionevole bilanciamento tra i principi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al

totale annientamento del primo.”

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La norma oggetto del giudizio di costituzionalità rispetta il principio costituzionale

di eguaglianza, ex articolo 3 della Costituzione, tra impianti strategici e non

Sollevando questo punto di fronte alla Corte Costituzionale si era voluto sottolineare come sia il

concetto di impianto strategico che quello del numero degli occupati introducono parametri

discrezionali per imporre due regimi di tutela ambientale diversi a seconda che l’impianto soggetto

ad AIA rientra in tali concetti e limiti numerici o no.

Di contro la Corte Costituzionale: “… perché non introduce - come invece affermano i rimettenti -

una ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti "strategici" e altri impianti, sulla

base di un atto amministrativo - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - dotato

di eccessiva discrezionalità, derivante dalla genericità dei criteri di individuazione di tali

stabilimenti. Si deve osservare, in proposito, che l'interesse strategico nazionale ad una

produzione, piuttosto che ad un'altra, e' elemento variabile, in quanto legato alle congiunture

economiche e ad un'altra

serie di fattori non predeterminabili (effetti della concorrenza, sviluppo tecnologico, andamento

della filiera di un certo settore industriale etc.). Si giustifica pertanto l'ampiezza della

discrezionalità che la norma censurata riconosce al Governo, e per esso al Presidente del

Consiglio dei ministri, in quanto organi che concorrono a definire la politica industriale del Paese.

Trattandosi, peraltro, di provvedimento amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri può essere oggetto di impugnazione, al pari dell'AIA riesaminata del Ministro

dell'ambiente, che, secondo la medesima norma, consente la prosecuzione dell'attività produttiva,

anche in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria.

Quanto all'indice numerico dei lavoratori occupati, va ricordato che si tratta della soglia già

utilizzata dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

in stato di insolvenza, di cui all'art.2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 (Nuova disciplina

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma

dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n.274). In tale disciplina, la tutela dell'attività

imprenditoriale e dei livelli occupazionali, come indicati, giustifica la sottrazione dell'impresa

insolvente al fallimento e l'ingresso in una procedura concorsuale ad hoc, con finalità di

conservazione delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione e riconversione

dell'esercizio.

La norma censurata presenta caratteristiche analoghe, in quanto mira a perpetuare l'esistenza di

grandi aziende, la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione. Si tratta quindi di

una disciplina differenziata per situazioni a loro volta differenziate, meritevoli di specifica

attenzione da parte del legislatore, che non viola pertanto il principio di eguaglianza.

Quest'ultimo impone - come emerge dalla nota e costante giurisprudenza di questa Corte -

discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite

generale dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che non viene nella fattispecie superato,

giacché le ricadute sull'economia nazionale e sui livelli di occupazione sono diverse, per l'effetto

combinato dei fattori cui prima si faceva cenno. Sarebbe, al contrario, irragionevole una

disciplina che parificasse tutte le aziende produttive, a prescindere dalla loro dimensione e

incidenza sul mercato e, quindi, dagli effetti che la loro scomparsa determinerebbe.”

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La dichiarazione di interesse strategico all’impianto Ilva di Taranto è

costituzionalmente legittima

Il tema è se in base alle norme costituzionale si possa considerare legittima la definizione di

interesse strategico di un impianto ex lege (c.d. legge provvedimento) senza apposito

provvedimento governativo.

“L'art. 3, comma 1, del d.l. n.207 del 2012 individua direttamente nell'impianto siderurgico della

società Ilva di Taranto uno stabilimento di interesse strategico nazionale, di cui all'art. 1, comma 1,

del medesimo atto normativo. Si tratta di legge in luogo di provvedimento, poiché sostituisce

il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma

generale.“

La corte Costituzionale ricostruisce le condizioni di legittimità costituzionale delle leggi

provvedimento anche alla luce della giurisprudenza precedente secondo la quale: “nessuna

disposizione costituzionale [...] comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi"

degli atti a contenuto particolare e concreto» (ex plurimis, sentenza n. 143 del 1989).”

Occorre infatti evitare che le leggi provvedimento producano: “una disparità di trattamento insito

in previsioni di tipo particolare e derogatorio (ex plurimis, sentenza n. 2 del 1997; in senso

conforme, sentenza n. 20 del 2012).”

Quindi secondo la Corte Costituzionale la legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata

1. in relazione al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri

che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (ex plurimis,

sentenze n. 137 del 2009, n.267 del 2007 e n. 492 del 1995). Tali criteri devono essere

ricavabili dalla legge stessa: “in base agli ordinari strumenti ermeneutici» (sentenza n. 270 del

2010).”

2. deve essere rispettato il principio sulla tutela della funzione giurisdizionale da tentativi del

legislatore di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti

di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra

potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi

legittimi» (sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000).”

3. deve essere rispettato il diritto al ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale contro tutti gli atti,

anche di tipo legislativo, sancito dalla Corte di Giustizia con sentenza 16/2/2012 in causa C-182/10.

Fermi restando questi principi la decisione di individuare direttamente con legge l’Ilva di Taranto

come «stabilimento di interesse strategico nazionale», è stata dettata dalla situazione emergenziale

che si è verificata. Peraltro la scelta suddetta è, secondo la Corte Costituzionale,ulteriormente

giustificata dalla temporaneità del regime introdotto con la legge in esame (sentenza n.

237 del 2007).

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L’AIA riesaminata per l’Ilva di Taranto ha anticipato l’applicazione delle MTD del

settore

“L'AIA riesaminata del 26 ottobre 2012, esplicitamente richiamata dall'art.3 in esame, ha

anticipato di quattro anni l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle migliori tecniche

disponibili relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea n.

2012/135/UE, già citata. Difatti, il considerando 8 di tale decisione, dopo aver richiamato l'art. 21

della direttiva n.2010/75/UE,stabilisce che «entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle

decisioni sulle conclusioni sulle BAT [MTD], l'Autorità Competente riesamina e, se necessario,

aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali

condizioni di autorizzazione».”

La dichiarazione ex lege della strategicità dell’impianto Ilva non lede il diritto di impugnare questa decisione

“Né può dirsi, come afferma il rimettente Giudice per le indagini preliminari, che la forma

legislativa dell'individuazione dell'Ilva di Taranto come «stabilimento di interesse strategico

nazionale» comprometta il diritto di tutela giurisdizionale, che sarebbe possibile invece

esercitare in presenza di un atto amministrativo. Questa Corte ha infatti osservato che «in

assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione"opponibile al legislatore,

non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di

disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa [...] con la

conseguenza che il diritto di difesa [...] non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo

il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia

amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993).”

Non c’è stata un “legificazione dell’AIA”, quindi l’AIA resta impugnabile come qualsiasi atto amministrativo di fronte agli organi della giustizia amministrativa

“Non ha neppure fondamento l'affermazione, dello stesso rimettente, che vi sia stata una

"legificazione" dell'AIA riesaminata, con la conseguenza che contro tale atto amministrativo,

nel caso specifico dell'Ilva di Taranto, non sarebbero esperibili i normali rimedi giurisdizionali. E'

vero, al contrario, che l'AIA è pur sempre - come statuito in via generale dall'art.1, non

contraddetto dall'art. 3 - un presupposto per l'applicabilità dello speciale regime giuridico, che

consente la continuazione dell'attività produttiva alle condizioni ivi previste. In quanto

presupposto, essa rimane esterna all'atto legislativo, con tutte le conseguenze, in termini di

controllo di legalità, da ciò derivanti. Il comma 2 dell'art. 3 richiama l'AIA del 26 ottobre 2012 allo

scopo di ribadire lo stretto condizionamento della prosecuzione dell'attività all'osservanza

delle nuove prescrizioni poste a tutela dell'ambiente e della salute, ferma restando naturalmente la

natura dinamica del provvedimento, che può essere successivamente modificato e integrato, con

relativa possibilità di puntuali controlli in sede giurisdizionale. In altri termini, sia la norma

generale, sia quella che si riferisce in concreto all'Ilva di Taranto, si interpretano agevolmente nel

senso che l'azienda interessata è vincolata al rispetto delle prescrizioni dell'AIA, quale é e quale

sarà negli eventuali sviluppi successivi, e che l'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012 non ha

precluso né preclude tutti i rimedi giurisdizionali esperibili riguardo ad un atto amministrativo.”

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L’AIA non è stata incorporata dalla legge in esame

“ La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio

formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa,

tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo

(sentenza n.311 del 1993); circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando

l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n.536 del

1990). Come può chiaramente desumersi dal testo della disposizione censurata, l'intento del

legislatore non è stato quello di incorporare l'AIA nella legge, ma solo di prevedere - come

illustrato nel paragrafo 10 - un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che

mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme

la natura dell'uno e dell'altra.”

La Corte in particolare ha riconosciuto come non esista in Costituzione alcuna disposizione che:

“comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e

concreto”; aggiungendo come: “la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte non

considerano la legge provvedimento incompatibile, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito

dalla Costituzione….. le leggi provvedimento devono soggiacere tuttavia “ad un rigoroso scrutinio

di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo

particolare e derogatorio…..la legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata in relazione

al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri che ispirano le scelte

con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione”.

La norma oggetto del giudizio di costituzionale non revoca i provvedimenti di sequestro della Autorità Giudiziaria ma consente la continuazione dell’esercizio della impresa alle condizioni da essa poste

“Occorre notare come la disciplina generale, di cui all'art. 1 del decreto-legge citato, preveda che,

anche in costanza di provvedimenti di sequestro dei beni dell'impresa titolare dello stabilimento, è

consentito «l'esercizio dell'attività di impresa» (comma 4), che comprende sia la produzione che

la commercializzazione del materiale prodotto, l'una inscindibilmente connessa all'altra. Tanto la

norma generale appena richiamata, quanto quella particolare riferentesi all'Ilva di Taranto, non

prevedono ne' dispongono la revoca dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, ma

autorizzano la prosecuzione dell'attività per un periodo determinato ed a condizione

dell'osservanza delle prescrizioni dell'AIA riesaminata.

La ratio delle due discipline é dunque che si proceda ad un graduale, intenso processo di

risanamento degli impianti, dal punto di vista delle emissioni nocive alla salute e all'ambiente,

senza dover necessariamente arrivare alla chiusura dello stabilimento, con conseguente

nocumento per l'attività economica, che determinerebbe a sua volta un elevato incremento del

tasso di disoccupazione, già oggi difficilmente sostenibile per i suoi costi sociali. Se

l'adeguamento della struttura produttiva non dovesse procedere secondo le puntuali previsioni

del nuovo provvedimento autorizzativo, sarebbe cura delle autorità amministrative preposte al

controllo – e della stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle proprie competenze - di

adottare tutte le misure idonee e necessarie a sanzionare, anche in itinere, le relative

inadempienze.”

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In realtà questa affermazione della Corte appare tra le più forzate come ha affermato A. Marchetti4:

“Se è certamente vero che il decreto non preveda espressamente una revoca dei provvedimenti

cautelari, è altrettanto incontestabile come l’intervento normativo del Governo sia stato realizzato

con lo scopo di rendere inefficaci le predetti decisioni”.

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha travolto un giudicato in termini tecnico processuali

“12.4.- Sarebbe stata, in particolare, violata la riserva di giurisdizione, desumibile dal combinato

disposto degli artt. 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost. Tale riserva implicherebbe

l'intangibilita' del giudicato, che, nella specie, si presenterebbe come «giudicato cautelare», dato

che il provvedimento di riesame sul sequestro degli impianti non è stato oggetto di ricorso per

cassazione, e che la società Ilva ha rinunciato al gravame proposto contro l'analogo provvedimento

assunto per i materiali lavorati e semilavorati. Si deve precisare preliminarmente che il

cosiddetto «giudicato cautelare» non consiste in una decisione giurisdizionale definitiva, che

conclude un processo, ma é un'espressione di creazione giurisprudenziale - oggetto tuttora di

discussioni ed ancora non precisato in alcuni suoi aspetti - con cui viene indicata una

preclusione endoprocessuale. Si deve altresì osservare che tale preclusione opera rebus sic

stantibus, con la conseguenza che ogni mutamento significativo del quadro materiale o

normativo di riferimento vale a rimuoverla, reintroducendo il dovere del giudice di valutare

compiutamente l'intera situazione.

Sulla base delle precedenti considerazioni, si deve escludere che la norma censurata abbia

travolto un "giudicato" nel senso tecnico-processuale del termine, e cioè - giova ripeterlo -

la decisione giudiziale definitiva di una controversia. Si deve ritenere, invece, che la

disposizione abbia modificato il quadro normativo sulla cui base sono stati emessi alcuni

provvedimenti cautelari, ed abbia creato pertanto una nuova situazione di fatto e di diritto, in

quanto la produzione può riprendere non con le modalità precedenti - che avevano dato

luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria - ma con modalità nuove e parzialmente

diverse, ponendo le premesse perché si verifichino in futuro fatti che dovranno essere nuovamente

valutati dai giudici, ove aditi nelle forme rituali.”

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha violato il principio di separazione dei poteri tra autorità giudiziaria e potere esecutivo ex primo comma articolo 102 e primo comma articolo 104 della Costituzione.

“12.5.- Occorre inoltre mettere maggiormente a fuoco la nozione di "riserva di giurisdizione",

posta dai rimettenti a fondamento della lamentata violazione del principio della separazione dei

poteri. Con tale espressione si possono indicare due distinti, seppur collegati, principi, entrambi

presenti nella Costituzione.

Il primo - enunciato in modo esplicito da una serie di norme costituzionali (artt. 13, 14, 15 e 21) -

consiste nella necessità che tutti i provvedimenti restrittivi di alcune libertà fondamentali

debbano essere adottati «con atto motivato dell'autorità giudiziaria», a garanzia del modo

indipendente ed imparziale di applicare la legge in questo campo. Intesa in questo senso, la

riserva di giurisdizione risulta evidentemente estranea all'odierno giudizio.

4 “il Decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge provvedimento” in Federalismi n. 15/2013lll

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Il secondo principio - non enunciato esplicitamente da una singola norma costituzionale, ma

chiaramente desumibile in via sistematica da tutto il Titolo IV della Parte II della Costituzione -

consiste nella esclusiva competenza dei giudici - ordinari e speciali - a definire con una pronuncia

secondo diritto le controversie, che coinvolgano diritti soggettivi o interessi legittimi, loro

sottoposte secondo le modalità previste dall'ordinamento per l'accesso alle diverse giurisdizioni.

Con riferimento alla giurisdizione penale, la «riserva di sentenza», di cui sinora s'è detto, è

integrata nella Costituzione italiana dalla riserva al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione

penale, che costituisce un potere esclusivo, ma anche un dovere dei titolari di tale funzione

giudiziaria (art. 112 Cost.).

L'esame delle norme impugnate nel presente giudizio conduce alla conclusione che non vi è

violazione della "riserva di giurisdizione" neppure nella seconda, più ampia, accezione illustrata.

Pende attualmente davanti all'Autorità giudiziaria di Taranto un procedimento penale - ancora

nella fase delle indagini preliminari - volto ad accertare la responsabilità penale di alcuni

soggetti, in relazione a reati, di danno e di pericolo, derivanti dall'inquinamento provocato negli

anni passati dall'attività dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A., attività che si assume tenuta in

violazione di norme e prescrizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

Si può rilevare con certezza che nessuna delle norme qui censurate é idonea ad incidere,

direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle predette responsabilità, e che spetta

naturalmente all'autorità giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione

delle sanzioni previste dalla legge. Come si è già chiarito al paragrafo 8, le disposizioni

censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono

norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del

procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si

sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose

pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di

processi in corso.”

Il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma oggetto del giudizio di costituzionalità, deve consentire la facoltà d'uso dei beni di impresa, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata.

“ 12.6.- Residua il problema della legittimità dell'incidenza di una norma legislativa su

provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria non in funzione conservativa delle

fonti di prova - nel qual caso si ricadrebbe nell'incidenza sull'esito del processo - ma con

finalità preventive, sia in ordine alla possibilità di aggravamento o protrazione dei reati

commessi o alla prevedibile commissione di ulteriori reati (art. 321, primo comma, cod. proc.

pen.), sia in ordine alla conservazione di beni che possono formare oggetto di confisca, in

caso di condanna degli imputati (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione

all'art. 240 cod. pen.).

Il sequestro degli impianti, senza facoltà d'uso, è stato disposto a norma del primo comma dell'art.

321 cod. proc. pen., in base all'assunto che la continuazione dell'attività produttiva avrebbe senza

dubbio aggravato l'inquinamento ambientale, già accertato con perizia disposta in sede di

incidente probatorio, e avrebbe provocato ulteriore nocumento ai lavoratori dell'impianto e agli

abitanti delle aree viciniori.

Si deve rilevare in proposito che l'aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la

commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto

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antecedenti all'adozione del provvedimento cautelare. Mutato il quadro normativo - che in

effetti non é rimasto invariato, contrariamente a quanto sostenuto dai rimettenti - le condizioni di

liceità della produzione sono cambiate e gli eventuali nuovi illeciti penali andranno valutati

alla luce delle condizioni attuali e non di quelle precedenti. Si deve anche mettere in rilievo che la

produzione siderurgica è in sé e per sé lecita, e può divenire illecita solo in caso di

inosservanza delle norme e delle prescrizioni dettate a salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Mutate quelle norme e quelle prescrizioni, occorre una valutazione ex novo della liceità dei fatti e

dei comportamenti, partendo dalla nuova base normativa. Né può essere ammesso che un

giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una

valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di

precisi parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni

discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe

possibile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal

legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell'AIA riesaminata. Si tratta di un'eventualità

da escludere, nella specie, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti, che convergono verso

la considerazione complessiva che sia il legislatore, sia le amministrazioni competenti, hanno

costruito una situazione di equilibrio non irragionevole. Ciò esclude, come detto prima, un

"riesame del riesame", che non compete ad alcuna autorità giurisdizionale.

Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione

normativa all'interno dell'art.321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro

preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire

la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata.

Nessuna incidenza sull'attività passata e sulla valutazione giuridica della stessa e quindi

nessuna ricaduta sul processo in corso, ma solo una proiezione circa i futuri effetti della nuova

disciplina. La reimmissione della società Ilva S.p.A. nel possesso degli impianti è la conseguenza

obbligata di tale nuovo quadro normativo, affinché la produzione possa continuare alle nuove

condizioni, la cui osservanza sarà valutata dalle competenti autorità di controllo e la cui

intrinseca sufficienza sarà verificata, sempre in futuro, secondo le procedure previste dal codice

dell'ambiente.”

Secondo A. Marchetti 5 “Questo, forse, costituisce l’aspetto meno convincente e in parte più

contraddittorio dell’intera motivazione della sentenza; non ci sembra, infatti, sostenibile che si sia

effettivamente verificato un vero e proprio mutamento del quadro normativo processuale e

sostanziale (presupposti e finalità del sequestro preventivo, tipo di reato/i in relazione al/i quali il

sequestro sia stato disposto). Due sono le ragioni che ci inducono ad una tale conclusione. Il

cambiamento descritto dalla Corte non può dirsi certamente riconducibile (almeno per una

questione di coerenza interna alla motivazione della sentenza de qua) all’art. 3, comma 2, del d.l.

207/2012 essendo la norma, per espressa ammissione della stessa, una mera disposizione di rinvio

ad un atto amministrativo e certamente non può essere attribuito ad un provvedimento formalmente

e sostanzialmente amministrativo, benché contenente nuove prescrizioni per la tutela dell’ambiente

e della salute, la forza di legge. Lo stesso mutamento non è altresì imputabile né all’art. 1, comma

4, (c.d. norma generale) né all’art. 3, comma 3 (c.d. norma speciale “ad Ilvam”), risolvendosi le

due norme nella mera autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva e dunque nella

vanificazione dei provvedimenti cautelari adottati. Si arriverebbe in tal modo al paradosso che la

legittimazione alla violazione del giudicato cautelare deriverebbe dalla stessa norma che ne ha

determinato la potenziale lesione. Su questo punto la motivazione sembra faticare, forse proprio

sotto il peso incombente di quel “drammatico bilanciamento” che costituisce il tratto distintivo

5 “il Decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge provvedimento” in Federalismi n. 15/2013

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dell’intera vicenda e che ha forse spinto la Corte a giudicare “con lo sguardo e la coscienza rivolti

a Taranto”

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LA LEGGE CHE HA DISCIPLINATO IL COMMISSARIAMENTO PER IL MODELLO SPECIALE

DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE 6

TESTO LEGGE DI CONVERSIONE n.89 DEL 3/8/2013 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06687&elenco30giorni=false

COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il

commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi

un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione

guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse

strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente

pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza

reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

IMPRESE E STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012) quelli individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di

lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non

inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia

dell'occupazione e della produzione

MODALITÀ DI NOMINA DEL COMMISSARIO E SUBCOMMISSARIO Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni

dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si

provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al

6 Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013),

coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.». (13A06687) (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013)

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commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti

dall'AIA.

La figura del Commissario non risulta adeguatamente definita sotto il profilo delle competenze e dei

ruoli ricoperti in passato, lasciando quindi troppo spazio discrezionale al Presidente del Consiglio.

DURATA DEL COMMISSARIAMENTO Il commissariamento ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un

massimo di 36. La prosecuzione dell'attività' produttiva durante il commissariamento è

funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle

risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di

rischio ambientale e occupazionale presupposto del commissariamento stesso.

CONDIZIONI PER IL COMMISSARIAMENTO A decorrere dal 3/8/2013 il commissariamento è disposto, previo parere delle competenti

commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie

patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di interesse

strategico nazionale, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA da

parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle

Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con

l'impresa interessata.

DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN CASO DI

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA Fermi restando i poteri di autorità sanitaria del Sindaco del Comune territorialmente interessato, il

Commissariamento costituisce deroga all'articolo 29-decies,comma 9, del DLgs 152/2006

(T.U.ambientale). Secondo questo comma in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,

o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle

infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì

manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di

mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che

determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

La deroga è ammessa se vengono rispettate gli impegni previsti sempre dalla presente legge in

relazione:

1. al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (comma 5 articolo 1

della presente legge)

2. al piano industriale di conformazione delle attività produttive (comma 6 articolo 1 della

presente legge)

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3. il rispetto delle prescrizioni dell’AIA garantito dal Commissario (comma 8 articolo 1 della

presente legge)

Quindi in sostanza il Commissario può impedire, anche in presenza di dati epidemiologici e sanitari

significativi, l’avvio della revisione dell’AIA anche se richiesta dalla Regione o Comune.

POTERI DEL COMMISSARIO RISPETTO ALLA IMPRESA COMMISSARIATA Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni

degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e

gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri

dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito

ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento,

anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi dei seguenti

articoli del Codice Civile

1339 : clausole inserite dalla legge nei contratti in corso

2558: successione nei contratti.

Secondo il comma 3 articolo 12 della legge 125/20137, il commissario straordinario può sciogliersi

dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il

commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e

l'attuazione del piano delle misure sopra descritto. Questa disposizione non si applica ai rapporti

di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma8, 72-ter

9 e 80, primo

comma10

, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Codice del Fallimento).

Al commissario é attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il

bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento (comma 5ter articolo 12 della legge

125/2013

7

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13A08778&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 8 contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645bis del codice civile avente ad oggetto un

immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente 9 Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447bis, primo

comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile. 10

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

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Ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di

credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa

commissariata (comma 5-quinquies articolo 12 della legge 125/2013)

SEQUESTRO BENI SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX DLGS 231/2001 Il DLgs 231/2001

11 disciplina la responsabilità amministrativa di impresa conseguente alla

condanna per reati commessi dai responsabili della stessa. Secondo il comma 5bis dell’articolo 12

della lege 125/2013 nel caso di sequestro per equivalente di beni o titoli della società

responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato di dipendenti o collaboratori, il commissario giudiziale può

autorizzare l'utilizzo dei beni per garantire la continuità aziendale. In questo il comma in esame

modifica l'articolo 53 del Dlgs 231/2001 per evitare che la misura cautelare del sequestro per

equivalente (articolo 19, Dlgs 231/2001) del profitto del reato presupposto, non blocchi l'ordinaria

attività aziendale con pregiudizio della sua continuità. Il commissario giudiziale vigilerà sul

comportamento dell'azienda e riferirà all'Autorità giudiziaria. Se la società trasgredisce i limiti

imposti, vengono adottati i provvedimenti conseguenti e i Giudici possono nominare un

amministratore coi poteri di azionista. Nel caso la società sia di quelle di interesse strategico

nazionale "commissariate" dal Governo sul sequestro si applicano le disposizioni della disciplina

descritta nel presente commento reca norme particolari sul sequestro dei beni aziendali e sullo

"sblocco" a favore del Commissario, anche ai sensi della "231"

DISCIPLINA RESPONSABILITÀ COMMISSARIO Secondo il comma 4 articolo 12 della legge 125/2013

12 la disciplina della responsabilità per il

commissario, il sub-commissario e i tre esperti del comitato che predispongono il Piano delle

Misure (vedi paragrafo successivo presente commento), deve intendersi estesa anche ai soggetti da

questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei Piani delle Misure.

Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.

PIANO DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E

SANITARIA Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un

comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela

dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario,

11

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) 12

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13A08778&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art

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predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme

dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure

e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il Piano prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e

dell'AIA.

Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei

Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link

nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario,

che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e

sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni

dalla nomina del medesimo comitato.

Il rappresentante legale dell'impresa (titolare o socio di maggioranza) può proporre osservazioni al

piano delle misure entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal

comitato ai fini delle stesura della proposta definitiva.

MODALITÀ APPROVAZIONE PIANO MISURE Il piano delle misure è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e

comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla

proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario

straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta,

decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro

quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal

ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui

al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,

formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

Il rappresentante legale dell'impresa (titolare o socio di maggioranza) può proporre osservazioni al

piano delle misure entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal

comitato ai fini delle stesura della proposta definitiva.

EFFICACIA PIANO DELLE MISURE L'approvazione del piano delle Misure equivale a modifica dell'AIA, limitatamente alla modulazione dei

tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti

previsti nell'AIA non oltre trentasei mesi dal 3/8/2013.

Il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione

integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i

suoi contenuti possono essere modificati secondo le procedure di rinnovo e riesame dell’AIA e di

modifica della installazione soggetta ad AIA (ex articoli 29-octies e 29-nonies del DLgs 152/2006).

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REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela

ambientale e sanitaria il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione

delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e

prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività

di impresa.

La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che

la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue

emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio

gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e

nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di

inizio della gestione commissariale;

b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad

almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette

autorizzazioni e prescrizioni. La Conferenza delle Regioni aveva presentato un emendamento non

recepito. In particolare secondo la Conferenza per una puntuale verifica ed efficace monitoraggio

dell’attuazione delle prescrizioni disposte dall’AIA si riteneva utile aggiungere la verifica

dell’avvenuta attuazione di almeno il 50% di ogni singola prescrizione. L’emendamento non

accolto quindi prevedeva che dopo la frase“autorizzazioni integrate ambientali” venisse inserita la

seguente frase ”e siano stati realizzati lavori in entità non inferiore al 50% di ogni singola

prescrizione attestati dall’Ente di Controllo”.

Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, trasmette all'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.

VALUTAZIONE DANNO SANITARIO Il rapporto di valutazione del danno sanitario è elaborato dall'azienda sanitaria locale e

dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio, aggiornandolo

ogni due anni, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche

sulle principali malattie di carattere ambientale.

I rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal

decreto dl Ministero della Salute di concerto con l’Ambiente del 24/4/2013 (vedi successivamente

a questa voce: AIA 2013).

Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le

prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame

della stessa ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del DLgs 152/2006.

PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano delle misure, il commissario

straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di

maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,

appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni

pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio

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insistono gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il piano industriale di conformazione

delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle

prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza previste dal piano delle misure.

Il Piano Industriale è approvato dal Ministero dello Sviluppo economico entro 15 giorni dalla

presentazione.

RAPPORTI TRA PIANO MISURE E PIANO INDUSTRIALE CON LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE Secondo il comma 9 articolo 1 della presente legge, la predisposizione dei piani di misure e

industriali sopra analizzati nonché 'osservanza delle prescrizioni dei piani stessi e, nelle more

dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni dell’AIA e delle altre autorizzazioni

ambientali vigenti, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di

responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal

rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in

posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n.231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione

dell'AIA. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato

disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei

cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione

delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli

enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo

svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del

commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente

comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni

dell'AIA, non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute

pubblica.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO DELLE MISURE, DAL PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE Secondo il comma 9 articolo 1 della legge 89/2013 (come integrato dalla lettera e) comma 1 articolo

7 della legge 6/2014:

Convocazione Conferenza Servizi

In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine

dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque

coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata

ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano

industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei

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servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve

pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione.

Parere Commissione VIA

La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione

tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta

giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro

trenta giorni.

Osservazioni del pubblico

I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al

fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Questo termine è in

palese contrasto con la seguente normativa:

1. termine per le osservazioni in materia di VAS: 60 giorni dalla pubblicazione della proposta di

piano e del rapporto ambientale (comma 3 articolo 14 DLgs 152/2006)

2. termine per le osservazioni in materia di procedura di verifica di VIA: 45 giorni dalla

pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del SIA (comma 3 articolo 20 DLgs

152/2006)

3. termine per le osservazioni in materia di procedura ordinaria di VIA: 60 giorni dalla

presentazione della istanza di VIA (comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006)

4. paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva europea sulla VIA, Direttiva 2014/52/UE: “I tempi di

consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale

di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.

5. comma 3 articolo 6 della Convenzione di Aarhus13

: “3. Per le varie fasi della procedura di

partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di

tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di

partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.”

Termini conclusione Conferenza Servizi in caso di VIA

Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi

è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si

intendono resi in senso favorevole14

. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento

tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni.

13

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e01b791-43ca-48d4-b1db-a17582c90e85.0011.02/DOC_2&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:32005D0370 14

Secondo il comma 1-ter dell’articolo 22-quater della legge 116/2014 il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.

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30

Determinazione conclusiva Conferenza dei Servizi

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed

urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Questa esclusione è

solo apparentemente coerente con la normativa quadro in materia di VAS: il comma 12 articolo 6

del DLgs 152/2006 (T.U. ambientale). Questa norma prevede in generale che le varianti frutto di

autorizzazioni a progetti (come gli impianti di rifiuti ex comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006) che

costituiscono varianti automatiche ai piani urbanistici non devono andare a VAS fatta salva la VIA

sul progetto. Ma è altrettanto vero che questa norma va letta alla luce dell’articolo 5 della legge

106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha

avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la

VAS. Quindi anche nel caso qui esaminato la esclusione della VAS andrà valutata caso per caso

secondo i principi di detto articolo 5 legge 106/2011.

Dissenso in Conferenza dei Servizi

Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o

paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o

provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende

comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

Volumi tecnici15

Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti

dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate

"volumi tecnici”.

POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTURALE L’AIA E IL PIANO DELLE MISURE Il nuovo comma 11-bis (introdotto dalla legge 6/2014) all’articolo 1 della legge 89/2013 prevede

che al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere,

al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione

integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle

attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme

necessarie ai fini del risanamento ambientale;

15

I volumi tecnici sono quei manufatti essenzialmente destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di

strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici, gli

ascensori e i macchinari in genere), nel mentre non possono rientrare in tale nozione i volumi che assolvano ad una

funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale

(cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 918 e, più recentemente, anche Cons. Stato, Sez. IV, 8

febbraio 2011 n. 812) (C.d.S. 8 gennaio 2013 n. 32).

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31

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento

nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza

sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al

numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del

codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo

comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i

diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o

limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo

2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale,

del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla

comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei

conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate

esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTUARE AIA E PIANO MISURE IN CASO DI INSUFFICIENZA DI RISORSE Il nuovo comma 11-quinquies articolo 1 della legge 89/2013 (introdotto dalla legge 6/2014 e poi

sostituito dal comma 2 articolo 22-quater) prevede che qualora sia necessario ai fini dell'attuazione

e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce

all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a

sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a

procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione

dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di

impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei

rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento

sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma

societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di

capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima

dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis (vedi paragrafo precedente presente commento).

Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla

liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia

S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si

converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle

somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro

aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico

giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da

Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità

giurisdizionale procedente

ESCLUSIONI SANZIONI Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 1 della legge 89/2013 prevede che se vengono rispettate le

prescrizioni del piano delle misure e del piano industriale nonché i parametri per dimostrare il

rispetto delle prescrizioni in attesa della approvazione del piano delle misure, non si applicano le

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32

sanzioni previste dal comma 3 articolo 1 legge 231/2012 previste per il mancato rispetto delle

prescrizioni del provvedimento di continuazione della attività della impresa strategica. Dette

sanzioni consistono: sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della

società risultante dall'ultimo bilancio approvato. Queste sanzioni, ove riferite a atti o

comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste

a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al

titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o

comportamenti.

IMPRESA DI PUBBLICA UTILITÀ L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto dell’AIA, delle altre autorizzazioni

ambientali e, successivamente, nel rispetto dei piani delle misure e industriale, è considerata di

pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei

risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

L’articolo 2236 recita: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale

difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”

USO PROVENTI DALLA IMPRESA COMMISSARIATA I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del

commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA. ed alla gestione dell'impresa nel

rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a

interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento

vigente.

Secondo il comma 5 articolo 12 della legge 125/2013 i finanziamenti a favore dell'impresa

commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a

comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del

predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater16

del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Codice del Fallimento).

Secondo il comma 1 articolo 22-quater della legge 116/2014 anche a prescindere dalla

predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1,

comma 1, del citato decreto-legge n.61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a

norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le

misure e le attività' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione

dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo

precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito

il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e

sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla

gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo

economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e

condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative

16

Disposizioni in tema di procedibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti

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33

Secondo il nuovo comma 11-quater articolo 12 articolo 1 della presente legge (introdotto

dall’articolo 7 della legge 6/2014) le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare

dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme

sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23117

, per reati ambientali o

connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

STABILIMENTO ILVA DICHIARATO DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE Il comma 1 articolo 2 della presente legge considera lo stabilimento ILVA di Taranto rientrante

negli impianti di interessa nazionale.

VERBALI CONTESTAZIONI VIOLAZIONI OBBLIGHI DELLA DISCIPLINA DELL’AIA Entro 30 giorni a partire dal 30/8/2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, con apposito decreto, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i

contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei

procedimenti di violazione degli obbligati in materia di AIA come individuati dall’articolo 29

quattuordecies del DLgs 152/2006 (T.U.ambiente).

MOVIMENTI AZIONARI E RISPETTO DEL PIANO DELLE MISURE Secondo il nuovo comma 11-ter articolo 1 della presente legge (introdotto dall’articolo 7 della legge

6/2014) il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli

individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso

all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del

Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a

disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle

misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE e IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE Secondo la nuova versione dell’articolo 252bis il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente

interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza

in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono

stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti

17

http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030

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34

interessati18

ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione

industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai

sensi della legge 9 dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse

nazionale), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e

ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

Sono escluse dalla possibilità di usare i suddetti accordi di programma le aree interessate dalle

misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Si tratta delle aree interessate da imprese di

interesse strategico nazionale (come definiti dalla legge 231/2012 e 89/2013 descritte in questa

voce AIA 013) e la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli

gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata

dell'autorizzazione integrata ambientale. Secondo il comma 11 articolo 2 della legge 20/2015 questa

esclusione non sussiste più nel caso in cui le imprese considerate di interesse strategico nazionale

sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in base alla legge 347/200319

.

Sul rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse

strategico nazionale in crisi vedi articolo 1 legge 20/201520

18

Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 19

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

http://www.altalex.com/index.php?idnot=2676 20

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A01738&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art

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35

IL DECRETO CHE HA DISCIPLINATO LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO21

TESTO DECRETO 24 APRILE 2013 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica

zioneGazzetta=2013-08-23&atto.codiceRedazionale=13A06975&elenco30giorni=false

FINALITÀ DEL DECRETO Il presente Decreto costituisce attuazione di quanto previsto dal comma 2 articolo 1bis del decreto-

legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,

n. 231 (per un commento vedi in questa voce AIA 2013). In particolare il Decreto risponde alla

necessità di mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e uniformi per

poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio

sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse pubblico

come definiti dalla sopra citata legge 231/2012 ma anche dalla legge 89/2013 (vedi in questa voce

AIA 2013).

OGGETTO DEL DECRETO L’allegato al decreto contiene i criteri metodologici per la redazione del Rapporto di Valutazione

del Danno Sanitario (di seguito VDS).

DEFINIZIONE DI DANNO SANITARIO Una parte dell'esito sanitario, e in particolare come cambiamento dell'attuale o futura

prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi

all'esercizio di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o

esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-

fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri.22

21 Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 “Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del

rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.” (13A06975) (GU Serie Generale n.197 del 23-8-2013) 22

La norma ha dunque il pregio di chiarire, una volta per tutte, che per danno sanitario si fa riferimento sia al danno alla salute (in atto) correlabile all’attivita` degli stabilimenti oggetto di indagine sia alla possibilita` che analogo danno possa verificarsi in futuro in base al principio di precauzione di cui all’art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006. Vengono cosı` smentite le voci che, in un’ottica di spesa pubblica, identificavano il danno sanitario con l’esborso a carico del SSN per le patologie collegate alle emissioni industriali inquinanti provenienti dagli stabilimenti oggetto di valutazione.” M. Tagliaferro in Ambiente&Sviluppo n. 109/2013 pag. 833-841.

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36

OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS 1. informare annualmente i decisori ed il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello

stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame;

2. fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per

indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati;

3. valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni.

COME ATTUARE GLI OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS 1.preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle attività dello

stabilimento, e in particolare quelli correlabili alle emissioni di sostanze pericolose

nell'ambiente;

2. il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza di verificarsi in

futuro, nella comunità residente nell'area su cui impattano le attività dell'impianto in esame.

In questo modo la VDS dovrà:

a) verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività

dello stabilimento;

b) valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 30123

del decreto legislativo n.

152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali

misure di prevenzione.

FASI DELLA VDS Premesso che la procedura di VDS assumerà una struttura matriciale composta da due direttrici

indipendenti, rispettivamente finalizzate alla stima del danno attuale e futuro, le fasi della procedura

di elaborazione della VDS dovranno essere le seguenti:

1. una fase conoscitiva, finalizzata alla raccolta dei dati ambientali e sanitari disponibili;

23

“1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Ce, in caso di pericoli,

anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2.

L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di

una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve

informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la Provincia, la Regione o la

Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della Provincia che, nelle

ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento

misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;

b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;

c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;

d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti

negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può

finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra

iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.”

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37

2. una fase di valutazione di 1° livello relativa alla valutazione della loro qualità, alla stima del

ruolo dello stabilimento nel determinare la qualità ambientale dell'area, alla ricostruzione del

profilo sanitario della popolazione esposta ed all'identificazione dei contaminanti emessi dallo

stabilimento che, per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche, possono costituire un

rischio per la salute umana;

3. una fase di valutazione di 2° livello nella quale, su precise indicazioni formulate nella fase

precedente, si procede a specifiche indagini epidemiologiche, e/o a stime quantitative

dell'esposizione umana a specifici contaminanti;

4. una fase di valutazione di 3° livello nella quale, su specifica indicazione emergente dalla fase

precedente, si procede ad una completa analisi probabilistica del rischio associata ad esposizioni

critiche precedentemente evidenziate;

5. una fase di rapporto, in cui si discutono i risultati delle valutazioni, corredati da esaustive

considerazioni sull'incertezza ad essi associata e da indicazioni sulla loro accettabilità sociale.

LIMITI DEL DECRETO Nell’allegato A dato per scontata la fase conoscitiva (fase 1 vedi paragrafo precedente) si afferma

che: “Se la valutazione delle misure ambientali rientra all'interno dei livelli di riferimento della

tabella 1, la valutazione può proseguire alle fasi successive solo se ciò è adeguatamente motivato

dal tavolo tecnico.”

Secondo Bianchi, Forastiere, Terracini24

: “In altre parole, se la sostanza tossica in questione non

supera, sulla base dei dati ambientali disponibili, i valori stabiliti per legge (o i valori stabiliti da

WHO? Non si comprende nel testo) la valutazione non viene eseguita. Tale “censura” comporta

ovviamente una sottostima del rischio sanitario, specie se riprodotta su più sostanze inquinanti.

Infatti, da una parte i valori di riferimento per le sostanze tossiche sono in continua rivalutazione

(si veda solo per esempio l’intera letteratura scientifica sugli effetti delle polveri che individua

effetti sanitari per livelli ben al disotto dei valori di legge), dall’altra l’esposizione di quote grandi

di popolazione a livelli anche molto bassi può comportare effetti sanitari importanti, e, in aggiunta,

gruppi più suscettibili possono essere vulnerabili a livelli anche molto inferiori alle soglie. Inoltre

non possono essere trascurati gli effetti sinergici tra varie sostanze. Dunque, la “censura” significa

ignorare tali possibili impatti.”

In generale secondo ISDE sussiste: “un approccio non precauzionale del decreto interministeriale,

in cui le valutazioni epidemiologiche sono subordinate al risk assessment e al superamento delle

soglie previste dalla legge vigente per gli inquinanti normati, in palese contrasto con:

a) letteratura scientifica e raccomandazioni OMS che, anche di recente per il particolato aereo, ha

suggerito come i valori soglia di legge non siano sufficienti a tutelare la salute,

b) conoscenze avanzate su valutazione di impatto ambientale sulla salute, avendo optato per un uso

meccanicistico della procedura di risk assessment,

c) necessaria attenzione alla valutazione cumulativa del rischio anziché alla singola sostanza,

d) palese disattenzione alla prevenzione primaria da applicare quando le conoscenze sono

sufficienti, com'è il caso di Taranto,

e) non rispetto del principio di precauzione.”

24

e&panno 37 (6) novembre-dicembre 2013 http://www.epiprev.it/materiali/2013/EP6/EDIT_DecretoTaranto.pdf

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IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA VDS STATALE E DELLA REGIONE PUGLIA Legge regionale Puglia 24 luglio 2012, n. 21

25, cui e` seguito il Regolamento Regionale di

attuazione 3 ottobre 2012, n. 2426

, è stata disciplinata, in anticipo sul decreto ministeriale in questa

sede analizzato, la VDS. Non solo ma Il 29 maggio 2013 ARPA Puglia ha presentato il primo

Rapporto di analisi del rischio sanitario che evidenzia in tutta la sua drammaticità il calcolo

prognostico del rischio legato all’esposizione alle emissioni industriali nell’area di Taranto al netto

degli adempimenti di risanamento prescritti fino al 2016 dal cronoprogramma dettato con il

provvedimento 26 ottobre 2012 di revisione dell’AIA per l’Ilva di Taranto.

Ovviamente il nodo di fondo è che la norma pugliese disciplina la VDS in rapporto all’AIA

ordinaria mentre il Decreto Ministeriale qui esaminato disciplina la VDA in rapporto all’AIA

commissariale definita dalle due leggi 231/2012 e 89/2013. Non solo ma questione si è complicata

con il primo Rapporto di analisi del rischio che contiene elementi tali da costituire presupposti per

una revisione dell’AIA ordinaria.

EFFICACIA GIURIDICA DELLA VDS STATALE IN CONFRONTO CON QUELA PUGLIESE La legge regionale della Puglia stabilisce (ex articolo 2) che la VDS si applica a tutti gli impianti

soggetti ad AIA e non solo a quelli Commissariati con apposito DPCM come prevede la normativa

statale.

Le criticità del Rapporto di VDS Pugliese costringono a:

1. ridurre i valori di emissioni nell’aria in proporzione al danno accertato rispetto al valore

medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni (articolo 3)

2. ridurre i valori di emissioni negli scarichi idrici in proporzione al danno accertato rispetto al

valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi,

deve essere riferita all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima

dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli

adibiti allo scarico finale. (articolo 4)

3. ridurre le emissioni di materiali polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la

quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti

a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti

da processi produttivi. (articolo 5)

4. a redigere un piano di riduzione delle emissioni a carico dei gestori degli impianti soggetti

ad AIA che se non rispettato può portare alla sospensione della attività dell’impianto

5. il piano redatto sulla base del VDS parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale nel

caso di progetto sottoposto a VIA e della domanda di AIA (articolo 6)

6. Nell’ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza statale, il rapporto VDS

costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale

(articolo 6).

Invece per la VDS statale la legge 89/2013 prevede che il rapporto di valutazione del danno

sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma

25

https://www.innova.puglia.it/documents/10180/39440/N109_24_07_12.pdf/03fbe7f8-77d8-461b-acbc-90f57971b957 26

http://www.regione.puglia.it/web/files/2006-06/Pagine_da_N145_05_10_12.pdf

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legittima la regione competente a chiedere il riesame della stessa ai sensi dell'articolo 29-octies,

comma 4, del DLgs 152/2006.

Ma è chiaro che il Decreto sulla VDS statale una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supera la

legge ed il regolamento pugliesi e lo stesso discorso varrebbe per altre norme regionali.

“Ciò comporta che, pur a fronte delle gravi criticità evidenziate dal I rapporto VDS Puglia, il

sistema di tutele e di sanzioni prescritto dalla disciplina VDS della Regione Puglia non e` piu` in

vigore. Si completa così il percorso di progressiva alterazione e modifica di un istituto che nelle

intenzioni del legislatore regionale era nato, foriero di interessanti prospettive, a tutela della salute

e dell’ambiente in relazione alla natura delle emissioni industriali inquinanti, ma nella versione

statale privilegia invece l’aspetto economico - occupazionale lasciando per strada i punti di forza.

E´ netta l’impressione, già paventata nei precedenti contributi pubblicati su questa Rivista, che la

VDS rappresenti l’ennesima occasione perduta della politica legislativa ambientale italiana.” 27

D’altronde la legge che costituisce il fondamento normativo del Decreto statale sulla VDS è stata

riconosciuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 85 dl 2013 (per

un esame vedi in questa voce AIA 2013)

Successivamente con apposito ricorso l’Arpa della Puglia ha contestato che, i criteri metodologici

utili per la redazione del rapporto VDS - introdotti dal Decreto interministeriale in data 24 aprile

2013 inerente la Valutazione del Danno Sanitario - possono in concreto vanificare la stessa

Valutazione di Danno Sanitario così come concepita a livello regionale sulla base della L.R. Puglia

n. 21/2012. In particolare la ricorrente sostiene – nell’unica articolata censura – che l’effetto

applicativo del decreto interministeriale impugnato, si porrebbe in contrasto con l’obiettivo primario

di consentire il riesame dell’AIA e di svolgere la funzione preventiva.

Il TAR Lazio con sentenza n. 8982 del 2014, nel respingere il ricorso, ha affermato: “la necessità

che la VDS faccia riferimento a dati concreti (misurati), dovendosi fornire immediata garanzia da

un lato del rispetto della salute e dell’ambiente e dall’altro della prosecuzione della attività

produttiva; una VDS basata su stime modellistiche, al contrario, non sarebbe in grado di operare un

concreto bilanciamento degli interessi nel breve periodo considerato dal legislatore.”

Aggiunge il TAR Lazio:

“ La valutazione di criticità, affidata alla comparazione con indicatori numerici ampiamente

referenziati nella letteratura internazionale ed utilizzati in molti paesi industrializzati, può

segnalare la necessità di riaprire l’AIA soltanto quando, per specifici contaminanti, il contributo

dell’emissione dello stabilimento sulla qualità ambientale sia apprezzabile ed il rischio per la

salute ecceda una soglia di accettabilità definita (cfr. anche la memoria difensiva della Avvocatura

dello Stato pag. 9 “La comparazione dei danni potenziali (rischi), annualmente stimati avvalendosi

di contaminazioni ambientali rilevate dalle stazioni di monitoraggio, consentono di valutare

l’andamento dei rischi per la salute affrancandosi l’analisi dell’incertezza intrinsecamente

associata alle valutazioni stocastiche. Il modello di valutazione del rischio adottato nella VDS

statale che, in analogia con quello regionale riprende l’ormai consolidata metodologia proposta

dall’US-EPA, risulta più completo ed in grado sia di considerare la distribuzione per età della

popolazione sia di valutare le modalità di esposizione agli specifici contaminanti. Anche in questo

caso, il tavolo degli esperti a cui è affidato il coordinamento dello studio garantisce la rigorosità

scientifica delle scelte soggettive indispensabili in ogni procedura stocastica”).

Non v’è dubbio, dunque, che l’approccio metodologico utilizzato nell’impugnato provvedimento

risulti pienamente coerente con gli obiettivi indicati dal legislatore e tale da perseguire un corretto

27

M. Tagliaferro in Ambiente&Sviluppo n. 10/2013

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bilanciamento tra diritto alla salute (art. 32 Cost.) da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e

diritto al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento

dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso

(Cfr. Corte Cost. n. 85/2013; sentenza n. 264 del 2012).

Né, del resto, il provvedimento impugnato appare esautorare le funzioni costituzionalmente

garantite alle Regioni e ciò non solo poiché il decreto interministeriale concerne esclusivamente la

individuazione dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno

sanitario, ma anche in considerazione del fatto che lo stesso decreto è stato emanato in attuazione

della normativa primaria che tutela il ruolo delle Regioni in materia sanitaria e di sicurezza sul

lavoro prevedendone il costante coinvolgimento