AIA news - 01/2015

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1 www.albergatoririmini.it Giornale online a diffusione gratuita di informazione professionale Numero : Gennaio - febbraio - marzo 2015 AIA news Il bollettino informativo dell’Associazione Albergatori di Rimini

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La prima uscita 2015 del giornalino di AIA Rimini che raccoglie le novità dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

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Giornale online a diffusione gratuita di informazione professionale

Numero : Gennaio - febbraio - marzo 2015

AIA news

Il bollettino informativo dell’Associazione Albergatori di Rimini

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Associazione Albergatori della Riviera di Rimini

Presidente: Patrizia RINALDIS Direttore: Antonio GUARINI Consiglieri triennio 2012/2015 Vice Presidenti NORD: Andrea MAGNANI - Hotel AQUILA , Mattia MOROLLI - Hotel RAY Vice Presidenti CENTRO: Lorena MONTEBELLI - Hotel LA GIOIOSA , Luca NORI - Hotel PRESIDENT Vice Presidenti SUD: Maurizio DELUIGI - Hotel BELLARIVA, GianMarino FERRARI - Hotel LITTLE Marco ARLOTTI - Hotel FRA I PINI Luca ANTONIOLI - Hotel VILLA LALLA Giuseppe CAPPIELLO - Hotel MIRAMARE e DE LA VILLE Daniele CIPRIANI - Hotel DEI PLATANI Marina LAPPI - Hotel LIFE Piero MARINI - Hotel LE MERIDIEN Ferruccio MASUCCI - Hotel ROMEO Riccardo MORETTI - Hotel BRITTA Dario MUSSONI - Hotel BOLOGNESE Gianluca PIEMONTE - Hotel AMICIZIA Marco RICCI - Hotel MERANO Massimo VANNUCCI - Hotel MAREBELLO Collegio dei Sindaci Revisori: Dott. Gianluca SANCHI; Dott. Fabio FRATERNALI; Rag. Emanuele ZANGOLI Collegio dei Sindaci Supplenti Revisori Dott. Alessandro PANSICA Dott. Gabriele PARRI Collegio dei Probiviri: Avv. Sergio DE SIO; Cav. Oviglio MONTI; Dott. Giorgio BIAGINI Numero 1: Gennaio- Febbraio- Marzo 2015 Responsabile: Patrizia Rinaldis Direttore Redazionale: Antonio Guarini Direzione e Redazione: AIA RIMINI Associazione Italiana Albergatori di Rimini Via Baldini, 14 - 47922 Rimini Tel. 0541.58216 - Fax 0541.58229 Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata. Aut. del Tribunale di Rimini n . 82/1973

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Il Direttore Dott. Antonio Guarini

Bando regionale per l’efficienza energetica: oltre 50 gli alberghi che

hanno aderito - Risparmio sulle bollette di 570mila euro all’anno e

500 tonnellate di CO2 in meno Martedì 31 marzo è stato l’ultimo giorno utile per presentare le domande e approfittare dei contributi regionali per l’efficienza energetica. Un bando, quello della Regione Emilia Romagna, che a Rimini ha avuto un buon successo nel

settore dell’accoglienza: si stima che siano oltre 50 gli imprenditori del settore alberghiero che hanno aderito,

presentando progetti per tagliare bollette ed emissioni delle loro strutture.

“Si tratta di una piccola rivoluzione per un settore fondamentale del nostro sistema economico – sottolinea Antonio Guarini, Direttore dell’Associazione albergatori di Rimini. Attraverso l’Associazione, sono passati 28 progetti di hotel

riminesi. Nel totale, i lavori proposti prevedono interventi di efficienza energetica per circa 1 milione di euro. I finanziamenti regionali attratti saranno di 350mila euro. Insomma, quando parliamo di una piccola rivoluzione non

esageriamo”.

“I dati più interessanti – continua Antonio Guarini – sono quelli che riguardano il taglio dell’inquinamento da una parte

e quello delle spese dall’altra. Solo per restare alle 28 strutture di cui, il nostro consulente energetico ha curato i progetti, in totale le emissioni inquinanti risparmiate equivalgono a 112 Tep annui (tonnellate equivalenti di petrolio,

ndr), ossia 260 tonnellate di CO2: per fare un raffronto pratico, gli hotel riminesi taglieranno lo stesso inquinamento

che verrebbe generato da 200 Fiat Punto a benzina che percorrono 10mila chilometri all’anno. Tutto questo grazie a progetti che sono andati dal fotovoltaico al solare termico, dalle pompe di calore a nuovi infissi e cappotti termici”.

Numeri altrettanto impressionanti sono quelli del risparmio in bolletta: “E’ questo l’obiettivo principale.

Grazie ai fondi della Regione Emilia Romagna e alla lungimiranza degli albergatori, per i nostri 28 progetti il risparmio

annuo in gas ed elettricità è, in totale, di 320mila euro. In pratica, è un po’ come se ogni albergo potesse permettersi un dipendente stagionale in più”.

Il bando regionale era stato varato all’inizio del 2014. Quattro i diversi periodi d’apertura per la presentazione delle

domande di cui l’ultimo, per l’appunto, in questo primo scorcio del 2015. L’obiettivo, come detto, è stato quello di finanziare gli interventi per il risparmio energetico per le attività del settore turistico e commerciale. Un’opportunità

alla quale l’AIA di Rimini ha dato grande risalto sin dall’inizio. Un lavoro di informazione che, evidentemente, ha

prodotto i frutti sperati. Molti alberghi hanno nel frattempo portato a termine le opere e cominceranno la stagione estiva sfruttando i nuovo impianti.

Meno inquinamento, bollette più basse e un’immagine del turismo riminese che punta sulla riqualificazione: una ricetta

che sembra funzionare e un’opportunità che si rinnoverà grazie ai fondi regionali che potrebbero essere messi di

nuovo a disposizione degli imprenditori nel prossimo futuro.

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pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi

ricettivi, previsto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (cosiddetto decreto “cultura e turismo”),

firmato lo scorso 12 febbraio dal Ministro dei beni culturali e dal turismo ed il Ministro dell’economia e delle finanze

Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili e stabilisce le procedure per l’ammissione al

beneficio nel rispetto del plafond stabilito.

Per richiedere il credito d’imposta occorrerà presentare una domanda, secondo le modalità telematiche in corso di

definizione.

Per le spese sostenute nell’anno 2014, la trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 60 giorni dalla

predisposizione di tali modalità telematiche.

Per le spese sostenute invece nel 2015 e nel 2016, le istanze di accesso al credito di imposta dovranno essere inviate

dal 1° gennaio al 28 febbraio, rispettivamente, del 2016 e del 2017.

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Di seguito, una sintesi del contenuto del provvedimento.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA (art. 2).

• strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi

diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche

normative regionali)

• strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per

vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture

individuate come tali da specifiche normative regionali).

• oppure “esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari” si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio,

delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi

accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e

attività analoghe. Destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio singolo componente l’aggregazione.

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AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (art. 3)

Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi

sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicati nell’articolo 9 del decreto cultura

e turismo, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito è ripartito in tre

quote annuali di pari importo. L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei

limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”, e comunque fino

all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei tre anni di imposta, nonché fino

all'esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015,

2016, 2017, 2018 e 2019. Inoltre tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in

relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

SPESE ELEGGIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA (art. 4)

Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:

• spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito

di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione

hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnala);

• spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;

• spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di

garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire

l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);

• spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e

pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e

agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;

• spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di

fornitura di prestazioni e di servizi;

• spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di

ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;

• spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di

fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso

limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che di conseguenza potrà fruire di un credito

d’imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal

presidente del collegio sindacale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi,

ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

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PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA (art. 5)

Dal 1°gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le

imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del

credito d’imposta, secondo modalità telematiche che verranno definite dal Ministero stesso

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto (l’entrata in vigore del decreto sarà

nota solo in seguito alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale). Per le spese sostenute

nell’anno 2014, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle

predette modalità telematiche.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:

• il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;

• l’attestazione di effettività delle spese sostenute;

• il credito d’imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de

minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione

prevista nell’allegato A del decreto.

Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica

all’impresa il riconoscimento del credito d’imposta e l’importo effettivamente spettante.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta

regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui

all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per

il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 d. legisl. 9

luglio 1997 n. 241), secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente

tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

LIMITI COMPLESSIVI DI SPESA E RELATIVO RISPETTO (art. 6)

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il

Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul

proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le

stesse modalità l’ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per

l’anno successivo.

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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto milleproroghe, all’interno della quale (articolo 4, comma 2) risulta confermato l’ulteriore slittamento del termine per gli adeguamenti di prevenzione incendi al 31 ottobre 2015, rispetto al termine del 30 aprile 2015 previsto dal decreto legge.

La proroga riguarda le strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2012 e successive modificazioni.

Ricordiamo che i requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2012 e successive modificazioni, devono risultare esistenti alla data del 1° marzo 2014. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la domanda di ammissione al piano può essere presentata in ogni momento, dichiarando e asseverando di avere i requisiti dalla data del 1° marzo 2014, o di essere stato chiuso a decorrere dal 1°marzo 2014, o di aver esercito da quella data con non più di 25 posti letto.

E’ stato inoltre prorogato il termine per gli adeguamenti antincendio per residence, rifugi e campeggi, scaduto il 7 ottobre 2014, al 7 ottobre 2016 (articolo 4, comma 2 bis). Tale proroga è però subordinata alla presentazione del progetto di adeguamento ai Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 3 del dpr 151/2011, entro il 1° novembre 2015 (articolo 4, comma 2 ter), sempre che la valutazione del progetto da parte dei Comandi sia obbligatoria (attività di cui alle categorie B e C dell'Allegato I del dpr 151/2011) e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del dpr 151/2011.

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ALLIANZ TUTELA GIUDIZIARIA ALBERGO

ALCUNI ESEMPI DI SINISTRI

Difesa penale per reati colposi - il dipendente si è fatto male sul posto di lavoro ed è stato portato in ospedale: il datore di lavoro è stato iscritto nel registro

degli indagati per lesioni colpose; - un ospite querela il titolare in seguito ad una intossicazione alimentare conseguente ad una cena; - l’albergatore viene denunciato da un ospite che si è ferito all’interno dell’albergo e/o scivolato in piscina riportando lesioni;

difesa penale per reati dolosi - si procede nei confronti dell’albergatore per la mancanza di salubrità nei locali delle cucine; - l’albergatore assume persone con forme contrattuali non regolari; - l’albergatore viene querelato per il non corretto smaltimento dei rifiuti;

pretese al risarcimento danni - si richiedono i danni provocati dai clienti all’Albergo (es. ragazzi che giocano con gli estintori rovinando moquette e/o car ta da

parati sulle pareti, il cliente che rompe del mobilio nella stanza, ecc..) nel caso in cui lui stesso oppure la sua Compagnia di responsabilità civile non vogliano rispondere del danno e pagarlo;

- in seguito ad un incidente stradale viene danneggiata la proprietà del Contraente: danni al recinto, ad alberi;

- -un dipendente viene investito su un motorino dell’albergo durante una commissione. Il datore di lavoro chiede i danni subiti per la mancanza del dipendente infortunato;

difesa in sede civile (2° rischio) - l’albergatore ha necessità di farsi difendere con un proprio avvocato in seguito ad una richiesta danni di un cliente dopo che la

Compagnia assicuratrice della RCT non interviene nella gestione della vertenza legale, attendendo la chiamata in causa, perché ritiene che non esista responsabilità del dell’albergo oppure è inerente ad un fatto escluso dalle condizioni assicurate;

vertenze di lavoro con i dipendenti - il dipendente chiede al proprietario dell’albergo le ore lavorative non retribuite, oppure che gli vengano pagate le ferie non

godute; - l’albergatore, in seguito al licenziamento di un dipendente, viene coinvolto in una causa di lavoro dall’avvocato del sindacato

dei lavoratori;

vertenze sugli immobili indicati in polizza - L’albergatore, proprietario dei locali, viene coinvolto in una lite su confini, servitù di passaggio, posizionamento recinzioni, dai

proprietari confinanti; - il proprietario dei locali intima uno sfratto ingiustificato all’albergatore o gli chiede un’aumento ingiustificato del canone di

locazione;

vertenze con Compagnie di Assicurazioni (Incendio, Furto, RCT/RCO) - l’assicuratore incendio rifiuta di pagare l’intero danno, contestando l’ammontare - dopo un incendio (o allagamento o fenomeno ricoperto dalla polizza Incendio) l’albergatore non è d’accordo con la perizia

effettuata: ALLIANZ TUTELA GIUDIZIARIA da’ la possibilità di effettuare una propria perizia di parte ed andare in arbitrato senza alcuna spesa;

- la Compagnia assicuratrice contesta il valore dell’oggetto lasciato in custodia o delle cose rubate in camera del cliente;

vertenze per D.Lgs 81/2008 (sicurezza sul lavoro) - all’albergatore viene contestata una sanzione, durante un controllo da parte dell’ispettore provinciale addetto alla 81/2008 per

inosservanza nell’applicazione delle norme;

vertenze per D.Lgs 193/2007 (igiene prodotti alimentari) - l’albergatore viene sanzionato, pecuniariamente o con imputazione penale, per non aver adempiuto agli obblighi previsti dalle

norme della D.Lgs 193 per la corretta conservazione degli alimenti, la verifica della scadenza, i regolamenti d’igiene;

vertenze per L. 196/2003 (privacy)

nei confronti del l’albergatore viene aperto un procedimento dinanzi al Garante, su richiesta di un cliente, per aver distribuito dai sensibili o aver dato informazioni riservate.

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L’articolo 18 del decreto legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “decreto competitività”) attribuisce un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'agevolazione compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Di seguito, le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che rinvia, per quanto non espressamente trattato, alla Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari, di cui all'art. 5 del decreto legge n. 78 del 2009 (Tremonti ter).

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Investimenti agevolabili

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 "fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificabili altrimenti" (allegata), tra cui ad esempio:

28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);

28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;

28.21.29 sistemi di riscaldamento;

28.21.21 caldaie per riscaldamento;

28.94.30 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori);

28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere. I beni inoltre devono essere:

- strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta; - durevoli ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo

produttivo dell'impresa; - nuovi; - destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

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Importo minimo

Per accedere al beneficio, l’investimento deve essere almeno pari a 10.000 euro. Il suddetto ammontare minimo va verificato in relazione non ai singoli beni, ma a ciascun progetto di investimento effettuato dall'impresa in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Il credito è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO 2007, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma prevede la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Utilizzo e rilevanza del credito di imposta

I soggetti beneficiari devono ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.

In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario, nel documento di prassi in esame si precisa che "la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento".

Conseguentemente, la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d'imposta successivo.

Cumulo con altre agevolazioni

L'agevolazione fiscale in argomento è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

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I corsi, con obbligo di frequenza, si svolgono presso l’Associazione Albergatori di Rimini ad esclusione della parte pratica

del corso Antincendio che verrà svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini .

Al termine dei corsi verrà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO PRIMO SOCCORSO (12 ore)

28, 29, 30 aprile 2015 (ore 09.00/13.00)

Il corso ha lo scopo di fornire una preparazione specifica dell’addetto al primo soccorso per fornire le cure immediate ad un

eventuale infortunato in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati, come previsto dalla normativa.

CORSO RINNOVO PRIMO SOCCORSO (4 ore)

13 aprile 2015 (ore 09.00/13.00) oppure 14 maggio 2015 (ore 09.00/13.00) Per coloro che devono rinnovare l’attestato di primo soccorso (il rinnovo è obbligatorio ogni tre anni). Secondo

quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, l'addetto al servizio di Primo Soccorso deve seguire un'adeguata

formazione e, successivamente, un corso di aggiornamento primo soccorso

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE) Aprile (date da confermare) Il corso che ha durata di otto ore (rischio medio) permette di assolvere all'obbligo previsto dalle disposizioni vigenti di

impartire una formazione specifica a tutto il personale preposto agli interventi di emergenza. L’attestato è nominativo e le

persone che hanno seguito il corso saranno indicate nel piano di evacuazione come componenti della squadra antincendio.

Si intende per squadra, quel gruppo di persone incaricato di attuare le misure di prevenzione e di intervento antincendio

nonché di gestire le emergenze con lo scopo di assicurare il primo intervento fino all’arrivo del soccorso pubblico.

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (16 ORE) 7, 8, 14, 15, 16 aprile 2015

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

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CORSI SULLA SICUREZZA PER DIPENDENTI – (8 ORE) 14, 15 maggio 2015 (ore 09.00/13.00) oppure 9, 10 giugno 2015 (ore 09.00/13.00) Formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza aziendale secondo l’accordo Stato Regioni entrato in vigore il

26 gennaio 2012. Il corso permette alle imprese di assolvere l'obbligo di formare sul tema della sicurezza tutti i lavoratori. Il

percorso formativo dei lavoratori deve essere svolto entro 60 giorni dalla data di assunzione e si articola in due moduli:

formazione generale di 4 ore più formazione specifica della durata di 4 ore. Da rinnovare ogni 5 anni.

CORSO RSPP PER TITOLARI – (Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione) (16 ORE)

14, 15, 21, 22 aprile 2015 (ore 09.00/13.00) oppure 21, 22, 28, 29 maggio 2015 (ore 09.00/13.00) Il ruolo di RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può essere una carica rivestita anche dal datore

di lavoro purché egli abbia seguito un corso di formazione specifico, appunto, per RSPP. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP deve frequentare un corso di formazione della durata di 16 ore ed è

strutturato in modo da fornire agli stessi una conoscenza di base della legge in materia di sicurezza , dei documenti di

valutazione dei rischi richiesti, di tutti i rischi in cui i lavoratori possono incorrere, dei metodi di protezione e

prevenzione. Chi ricopre la carica di RSPP ed è tenuto periodicamente a frequentare corsi di aggiornamento. Nel caso in

cui il titolare non intenda esercitare questo ruolo, esso può essere delegato ad un soggetto terzo .

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP (6 ore)

date da confermare In base all’accordo Stato-Regioni relativo alla formazione sulla sicurezza, chi svolge il ruolo di RSPP, ovvero

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve frequentare il corso di aggiornamento RSPP (ogni 5 anni)

per evitare sanzioni ed essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Il corso è valido anche per regolarizzare i datori di lavoro che non hanno mai fatto il corso in quanto

ESONERATI (ex D. Lgs. 626/94) e che hanno l’obbligo di frequentare l’aggiornamento di 6 ore.

SICUREZZA SUL LAVORO, HACCP, IGIENE ALIMENTARE,

SICUREZZA PISCINE, LEGIONELLA, PRIVACY etc….

Ti ricordiamo che anche per l’anno in corso, la nostra Associazione ha riconfermato la convenzione con il Gruppo CSA S.p.a. ,

per l’erogazione dei servizi agli associati nel pieno rispetto delle legislazioni in materia.

Di seguito si elencano alcuni servizi erogati dall’Associazione e dal Gruppo CSA S.p.a. :

1. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori

2. Svolgimento ruolo RSPP esterno da parte di personale accreditato. (Nel caso in cui il titolare non sia in possesso dell’attestato

RSPP o voglia delegare il proprio ruolo a terza persona).

3. Ricerca Legionella e/o valutazione Rischio Legionellosi

4. Aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso Natatorio

5. E’ necessaria l’ autorizzazione per intrattenimento musicale nel caso in cui vengano svolte feste all’aperto, la pratica verrà

svolta in collaborazione con il nostro ufficio Licenze. 6. Sorveglianza sanitaria a

lavoratori dipendenti ed indicazioni in merito ad eventuale visita del medico Competente. 7. Consulenza Protezione dei dati

personali (Privacy).

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Al giorno d’oggi, sempre più spesso si sente parlare di “privacy” e di diritto alla riservatezza delle informazioni. Il

termine anglosassone “privacy” è ormai entrato nel linguaggio comune dei media e, spesso, viene usato ed abusato.

Ogni individuo, come cittadino e come consumatore, ogni giorno è invitato a lasciare una traccia di sé: dalla stipula di

contratti telefonici alla sottoscrizione di fidelity card, dall’accettazione di applicazioni che consentono di tracciare tutti

gli spostamenti fino alla conclusione di accordi che puntano a profilare gusti e preferenze per essere utilizzati per

finalità di marketing e commerciali.

Davanti ad un mondo che cambia vorticosamente a causa delle nuove tecnologie, una domanda sorge spontanea:

che cos’è la privacy ed, in sostanza, che cosa tutela il “diritto alla privacy”? “Privacy” è un termine inglese che

può essere tradotto nella nostra lingua con la parola “riservatezza”. Da ciò ne deriva che privacy significa diritto alla

riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Ma non solo. Questa parola si traduce anche nella

capacità di una persona di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, a patto che non sia

quest’ultimo che abbia volontariamente scelto di fornirle. Con gli anni in realtà il termine privacy ha subito un

evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.

Il Decreto Legislativo n. 196/03, l’attuale normativa vigente in materia di privacy nel nostro Paese, all’articolo 1

precisa che “.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” a prescindere dalla tipologia del

dato medesimo. E sì, perché i dati non sono tutti uguali. Il legislatore fa una netta distinzione tra dati identificativi:

quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini,

ecc.;

i dati sensibili: quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;

i dati giudiziari: quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione

nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il

divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi

alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo

informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.

Con l’introduzione della Legge n. 675/96 prima e del D.Lgs n. 196/03 dopo, il diritto alla protezione dei dati personali

è divenuto un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dal Codice in materia di protezione dei dati personali

(decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. In

particolare, grazie ad esso ogni individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel

rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge.

Nonostante i controlli e l’applicazione di pesanti sanzioni, perché ancora oggi sono presenti ampie sacche di

disapplicazione della legge soprattutto da parte delle imprese? La risposta è semplice, ancora oggi in Italia non si

può ancora parlare di una vera “cultura della privacy

Per questa ragione per chi volesse approfondire l’argomento, è possibile fissare un appuntamento in Associazione con

la nostra Consulente in materia di privacy Dott.ssa Gloria Paci

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- verifiche documentali sul possesso del piano di autocontrollo, -misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo i piani di autocontrollo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati - controllo del Cl libero e Combinato, ph e temperatura - verifica del sistema di vigilanza (bagnino, telecamera...) - visione delle schede giornaliere per i parametri sopraelencati - visione di autorizzazione, comunicazione di inizio attività... - esposizione delle raccomandazioni per i bagnanti - esposizione orari di apertura e chiusura della piscina - verifica sistema di recinzione I CONTROLLI INTERNI sono un obbligo a carico del gestore e hanno l’obiettivo di garantire:

corretta gestione igienico-sanitaria della piscina la salute dell’utente

Per raggiungere questi obiettivi, il gestore, secondo il principio di responsabilizzazione: ha piena autonomia gestionale nell’organizzare il proprio sistema di controllo

deve applicare una metodologia scientifica riconosciuta basata sull’autocontrollo sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) I CONTROLLI ESTERNI I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico-sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità, infatti i Controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi. Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori L'assistente bagnanti NON E' presente (in deroga alla DGR 1092/2005 ), in quanto : La vasca è annessa a struttura ricettiva ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della medesima struttura. La superficie di tutte le vasche è inferiore a 100 mq; La profondità dell'acqua in vasca non è superiore ai 140 cm.; Due lati del bordo vasca sono liberi da ostacoli; E’ presente vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; E' presente personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina. ATTENZIONE la presenza dell'assistente bagnante non è obbligatoria se sono soddisfatte TUTTE le condizioni sopra riportate DA APRILE 2006 Le piscine già in funzione alla data di adozione della Delibera G.R. 1092/2005 sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4-5-6 della presente delibera entro il 30 aprile 2006. Fermo restando comunque l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali previsti nelle Disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti alle sezioni o parte interessate

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Dai format consolidati come la Notte Rosa, la Molo Street Parade e il Capodanno più

lungo del mondo, ai grandi concerti live con i nomi più prestigiosi del panorama musicale

italiano, da Ligabue a Eros Ramazzotti.

Dalle bacchette della prestigiosa Sagra Malatestiana all’evento fra grandi chef e produttori Al Meni; dal

Meeting per l’amicizia fra i popoli ai festival teatrali e cinematografici. Dagli eventi sportivi come la

Color Run e il Triathlon Challenge, alle grandi fiere, al raduno dei protagonisti del web Festa della

Rete, ai grandi eventi per bambini e ragazzi come il festival Mare di Libri a Cartoon Club.

Un cartellone di appuntamenti straordinario, lungo 12 mesi, capace di muovere milioni di presenze, di

essere prodotto turistico e allo stesso tempo vetrina di comunicazione e veicolo di promozione. Una

piattaforma dove i grandi eventi, la proposta culturale e i tratti popolari si tengono insieme per coniugare il

mito di Rimini con la verità delle sue radici.

Molte le grandi novità del 2015, dai Campionati mondiali FISM che trasformeranno per tre giorni

Rimini nella capitale internazionale della magia e attireranno 5mila illusionisti da tutto il mondo, al raduno

nazionale dei Bersaglieri che porterà 100mila ‘fanti piumati’ nella capitale delle vacanze. Dai 10 giorni

dedicati al benessere e ai sani stili di vita con la Wellness Week, fino alla corsa di auto storiche capace di

emozionare chilometro dopo chilometro come la Mille Miglia.

Nell’anno di Expo i riflettori non possono non essere puntati sull’evento che lega a doppio filo il nostro

territorio alle eccellenze enogastronomiche e ai grandi chef, testimonial nel mondo dei saperi e dei sapori di

quel pezzo d’Italia che è la Via Emilia: i 320 chilometri che collegano Rimini alla Milano dell’Expo e che

saranno i protagonisti – dopo il grande successo dell’edizione zero dell’anno scorso - dell’evento "Al Meni –

circo mercato di sapori e cose fatte con le mani e col cuore”.

Per ulteriori chiarimenti visitare il sito www.riminiturismo.it

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COMUNICATO STAMPA DI FEDERLABERGHI

GIUBILEO: L’EVENTO APRIRÀ LE PORTE AI FEDELI MA SARÀ ANCHE UN MOTORE PER LA RIPRESA

BOCCA: “GRANDE OPPORTUNITÀ PER UNIRE LE FORZE SENZA INDIVIDUALISMI”

“Il Giubileo straordinario sulla Misericordia, indetto da Papa Francesco, è un evento alla cui realizzazione siamo tutti chiamati a partecipare. In questi casi polemiche e scontri politici andrebbero banditi e, mettendo da parte gli individualismi, dovremmo tutti unire le forze per raggiungere un risultato memorabile”.

È questo il parere del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sul tema arroventato del Giubileo straordinario che si svolgerà dall’8 dicembre 2015 al 26 novembre 2016.

“Credo che si debba semplicemente parlare di una buona notizia -ha aggiunto Bocca- in quanto siamo di fronte ad un appuntamento che chiama a raccolta l’universo dei fedeli, ma allo stesso tempo può rappresentare un forte impulso ed un motore per la ripresa. È quindi giusto a mio avviso che si valuti anche il potenziale che tale evento avrà sul Paese in termini di Pil e di indotto.

“Al Giubileo parteciperanno pellegrini, visitatori ed anche turisti in senso più largo, i quali molto probabilmente saranno affascinati dalla bellezza di Roma, ma approfitteranno anche per girare l’Italia. Posso garantire -ha concluso Bocca- che per ciò che riguarda il mondo dell’accoglienza italiana è nel cuore di tutti la volontà di fare e dare il meglio”.

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INFORMATIVE FLASH

Visione di DVD ed altri supporti video nelle strutture ricettive

ti ricordiamo che la visione di DVD ed altri supporti video con opere cinematografiche destinate alla

visione domestica non è consentita nelle strutture ricettive, e neanche nelle camere dei clienti;

Federalberghi ha rinnovato una richiesta al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo di costituire un tavolo

di lavoro e confronto su tale importante materia, al fine di individuare astrattamente i diritti dovuti, e

successivamente identificare concretamente i soggetti titolari, previo riconoscimento pubblico della loro

legittimazione. Oltre alla individuazione dei diritti e dei loro titolari, inoltre la Federazione ha chiesto che

venga stabilito un tetto massimo complessivo per il costo, proporzionato alla effettiva utilizzazione delle

opere stesse.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Controlli SKY

Ti ricordiamo che gli ispettori Sky possono verificare negli alberghi che non venga utilizzata la card

personale all’interno della struttura, il nostro invito è di mostrare particolare attenzione onde evitare

onerose sanzioni previste in caso di utilizzo improprio di abbonamenti contratti a fini domestici, sarebbe

prudente astenersi dall’utilizzo delle card ai fini di inappropriata connessione e trasmissione su apparecchi

interni all’albergo.

Per ulteriori informazioni, potete contattare i Responsabili Sky di Zona

Iva – operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (art. 17-ter DPR n. 633 del 1972)

La legge di stabilità 2015 (comma 629 lettera b) ha disposto speciali modalità di versamento dell'Iva per le

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici .

Le nuove modalità si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.

I fornitori di beni e servizi alla PA riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà

versata dalla PA direttamente all'erario.

La legge prevede inoltre che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA, e che si

potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle

operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a

2.585,28 euro.

Nei casi sopra previsti, le fatture senza applicazione dell'Iva dovranno riportare l’indicazione che si tratta

di operazione è soggetta a inversione contabile ai sensi dell’art. 17-ter DPR n. 633 del 1972. A sua volta il

destinatario (ente pubblico) provvederà ad integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e

della relativa aliquota.

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Gentile Albergatore,

Nell’ incontro di giovedì 5 marzo è stato presentato il PSBO

PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE «OTTIMIZZATO»

Il Comune di Rimini ha approvato (2006) Un Piano Generale delle Fognature, a seguito della nuova Normativa sulle acque di Balneazione (2006-2010) è stato estratto un set di interventi, orientati a garantire la qualità delle acque del Mare Adriatico. Verranno eliminati dalle fosse consortili che recapitano a mare gli apporti di reflui fognari (separazione) e trasformando gli attuali scarichi di acque miste in scarichi di acque meteoriche. Ampliando i volumi di accumulo per circa 90.000 mc. alle sezioni terminali delle fosse ed ulteriori 50.000 mc. in altre aree (marecchiese, ospedale ed aeroporto), inoltre si raddoppierà la capacità di depurazione.

Quindi il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, è l’ambizioso progetto che consentirà a Rimini di essere la prima città costiera a risolvere in maniera definitiva il problema degli scarichi a mare. Si giunge ad una fase fondamentale, entra infatti nel vivo l’intervento che riguarda l’area di Rimini nord, dove per alcune zone è già stata completata la separazione delle condotte e dove quindi è già possibile lo smistamento di acque nere e bianche. I cittadini di questa zona, tra Viserba e Rivabella, saranno quindi chiamati ad adeguare i propri scarichi alla nuova rete fognaria separata.

Per informazioni tecniche sulle procedure da seguire per gli allacci che dovranno essere effettuati nella zona di Viserba/Rivabella, è attivo uno sportello dedicato, con la presenza di un tecnico incaricato da HERA, presso:

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Piazza Cavour 29 - Rimini

Orari: tutti i venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 13

Per informazioni telefoniche:

Tel. 0541 908462

e-mail [email protected] (il numero telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

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