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COLLANA A CURA DI PAOLO LORO professionisti pubblica amministrazione DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO aspetti processuali della determinazione dell’indennità nell’espropriazione per pubblica utilità raccolta di giurisprudenza 2004-2013 repertori OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ebook in formato pdf isbn 978-88-97916-87-1 espropriazione per pubblica utilità JRE 55

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COLLANA A CURA DI PAOLO LORO

professionistipubblica amministrazione

DETERMINAZIONEGIUDIZIALE

DELL’INDENNITÀDI ESPROPRIO

aspetti processuali della determinazionedell’indennità nell’espropriazione per

pubblica utilità

raccolta di giurisprudenza2004-2013

repertoriOSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

ebook in formato pdf

isbn 978-88-97916-87-1

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autilità

JRE 55

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JRE 55OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO

professionistipubblica amministrazione

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONEDETERMINAZIONEGIUDIZIALEGIUDIZIALEGIUDIZIALE

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aspetti processuali della determinazione dell’indennitànell’espropriazione per pubblica utilità

raccolta di giurisprudenza 2004-2013

REPERTORIespropriazione per pubblica utilità

ISBN: 978-88-97916-87-1

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Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massimegiurisprudenziali (denominate ‘sintesi’) in materia di determinazione giudiziale dell’indennità diesproprio, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprionline.it, tratte dapronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni dal 2004 al 2013 compresi.Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate conla cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili.Con riguardo a ciò, l’editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l’utente averificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono unarielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possonoessere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massimecostituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sonoconsentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività dellapubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata lariproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. Èconsentita la stampa ad esclusivo uso personale dell’utilizzatore, e comunque mai a scopocommerciale.

Licenza d’uso: il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisicaacquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso disoggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasimezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consensoscritto dell'editore.

Edizione: febbraio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttoredel network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridicatelematica www.esproprionline.it - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori -formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-87-1 - codice: JRE55 - nic: 140 - prezzo: €25,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v.€ 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 135028 Piove di Sacco (PD) [email protected]. Luogo di elaborazione: sede operativa.

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SOMMARIO

GIUDIZIO

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ

ACCORDO DI CESSIONE --> INCONTESTABILITÀ DEL QUANTUM

ACCORDO DI CESSIONE --> NULLLITÀ

ART. 40 LEGGE 2359/1865

ART. 46 LEGGE 2359/1865

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO

CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO --> BENE INDIVISO

CONDIZIONI

CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO

CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ONERE DELLA PROVA

CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> PENDENZA GIUDIZIO ANNULLAMENTO

CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO

CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO

CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA

CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA --> COLLEGIO DEITECNICI

CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO

CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> SALVO CONGUAGLIO

CONDIZIONI --> LEGITTIMITÀ PROCEDIMENTO

CONDIZIONI --> NON ACCETTAZIONE INDENNITÀ

CONDIZIONI --> NOTIFICA RELAZIONE DI STIMA

CONDIZIONI --> PUBBLICAZIONE RELAZIONE DI STIMA

CONDIZIONI --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE INDENNITÀ

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CTU

DECURTAZIONE DEL 40%

DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI

DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI --> DOMANDA RICONVENZIONALE

DOMANDA --> QUALIFICAZIONE

DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ

DOMANDA RISARCITORIA, CONVERSIONE

DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA

INDENNITÀ DEL FITTAVOLO

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> IMMISSIONE IN POSSESSO

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DIFFERENZA

INTERVENUTA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

LEGITTIMATI AD INTERVENIRE

LEGITTIMATI AD INTERVENIRE --> ASSEGNATARI PEEP

LEGITTIMATI ATTIVI

LEGITTIMATI ATTIVI --> BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE

LEGITTIMATI ATTIVI --> CREDITORE IPOTECARIO

LEGITTIMATI ATTIVI --> EREDI --> PROVA

LITISCONSORZIO

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MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE

NATURA

OGGETTO

POTERI DEL GIUDICE

POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI

POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEJUS

POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D UFFICIO, NATURA DEL BENE

POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, CRITERI INDENNITARI

POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, ONERI DI URBANIZZAZIONE

POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, VALORE ICI

POTERI DEL GIUDICE --> UTILIZZABILITÀ FATTO NOTORIO

PREGIUDIZIALITÀ

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE --> COSTITUZIONALITÀ

SENTENZA, IMPOSTA DI REGISTRO

SOPRAGGIUNTA STIMA DEFINITIVA AMMINISTRATIVA

TERMINE DECADENZIALE

TERMINE DECADENZIALE --> AFFITTUARIO

TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI

TERMINE DECADENZIALE --> ECCEZIONE DI DECADENZA

TERMINE DECADENZIALE --> PER IL PROPRIETARIO EFFETTIVO

TERMINE DECADENZIALE --> PER L'ESPROPRIANTE

TERMINE DECADENZIALE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

TERMINE DECADENZIALE --> SOSPENSIONE

UNITÀ DELL'INDENNITÀ

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GIUDIZIO

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: PierinaBiancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:In tema di ricorso giurisdizionale, esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito insede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottareil provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.

Estratto: «Anche l’aspetto della censura secondo cui non sarebbe stato necessario neppureil nulla osta paesaggistico ambientale perché la costruzione è antecedente alla previsionenormativa, non merita accoglimento. Come osservato nelle sentenze sopra citate non “puòsostenersi che all’epoca in cui il condono è stato richiesto e cioè nel 1995 non trovasseroapplicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 recante il Codice per i beniculturali, atteso che, come noto, esso non è altro che la riproposizione di norme già esistentiall’epoca di presentazione dell’istanza di condono edilizio ed esattamente della L. 29giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali.Per giurisprudenza costante la determinazionedel silenzio assenso sul condono per decorso dei 24 mesi dalla data dell’istanza, èinvocabile non sempre bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottopostead alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della L. n. 47 del 1985, sia paesaggisticoambientale (TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660).E comunque tranciantesull’argomento è l’Adunanza Plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che ha affermato il principiosecondo cui “la disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condonoedilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela delvincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcunaderoga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo dipronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza delvincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescinderedall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazionecorrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufattirealizzati abusivamente.”(in particolare sul punto: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 3maggio 2006, n. 458).6. In conseguenza della reiezione della domanda principale decadeanche la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca l’atto diconcessione edilizia in sanatoria ex art. 2932 c.c., domanda peraltro inammissibile dinanzial giudice amministrativo, come già sostenuto dal TAR in altre analoghe circostanze:“Rileva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., sez.VI, 23 settembre 1998, n. 1280; C.d.S., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteriattribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello disostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento sattisfattivo della pretesasostanziale del ricorrente.”(TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 24 aprile 2006, n. 417). Vaaltresì precisato che l’Alto Consesso ammette tale sostituzione del giudiceall’amministrazione esclusivamente nei casi di giurisdizione di merito, come nelle duesentenze precisato, mentre nel caso in esame si è in presenza di una controversiarientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n.80 del 1998.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.25190 del 17/11/2010 - Relatore: Diana Caminiti -Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:Mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presupponeun completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico

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dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare ilprecedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguenteinammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso ilprovvedimento originario.

Estratto: «Inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, secondo quanto eccepito dalComune resistente, è invece il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la disposizione oggettodi gravame non è entrata nel merito dell’esame della nuova istanza di accertamento inconformità presentata da parte ricorrente, ma si è limitata a dichiararne l’improcedibilità - enon si presenta pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente come nuovo attodi diniego - non avendo parte ricorrente con tale istanza allegato nuovi elementi di fatto onormativi, idonei a comportare una nuova istruttoria, ai sensi della delibera di G.C. n. 2987del 4 agosto 2003.Il gravato provvedimento pertanto, in quanto non fondato su una nuovaistruttoria, si presenta quale atto meramente confermativo del precedente atto di diniego,con quello che ne consegue sul piano dell’ammissibilità del gravame avverso ilmedesimo.Ed invero per costante giurisprudenza “mentre l'atto di conferma èautonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame dellafattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato,l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non haperciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interessedel ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario”(ex multisConsiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2009 , n. 7732).Peraltro, a prescindere da taleassorbente rilievo, inammissibili sono i motivi di ricorso, essendo gli stessi calibrati sullaconsiderazione dell’atto gravato come atto a contenuto provvedimentale, laddove lo stesso,in quanto relativo ad una declaratoria di improcedibilità della nuova istanza di accertamentoin conformità e non emesso a seguito di autonoma istruttoria, non assume contenutoprovvedimentale.Ed invero essendo detto atto basato sull’unico assunto della nonsuscettibilità di riesame della nuova istanza di accertamento in conformità, in quanto nonbasata su nuovi elementi di fatto o normativi, l’unico profilo di cui il ricorrente avrebbepotuto dolersi, non avendo tra l’altro impugnato la richiamata delibera della G.C. n. 2897 del4 agosto del 2003, era la circostanza che il Comune non avesse provveduto all’esamedell’istanza di sanatoria reiterata nonostante l’allegazione da parte sua di nuovi elementi difatto o normativi.Tale assunto, sebbene genericamente dedotto in rubrica , non è statoformulato nei motivi di ricorso e risulta inoltre smentito dagli atti, atteso che la periziaasseverata, allegata alla nuova istanza di accertamento in conformità, non contiene alcunelemento di novità in grado di portare al superamento del precedente diniego, in quantonella stessa si evidenzia solamente quanto già dedotto in sede di osservazioni ex art. 10 bislegge n. 241/90, ovvero che oggetto dell’istanza è la rifazione di un comodo agricolo(capanno) già presente all’interno della summenzionata proprietà, mentre le perizie giurateprodotte in allegato al ricorso per motivi aggiunti e alla memoria difensiva depositata in data6 settembre 2010 - e peraltro non ritenute sufficienti in questa sede a dimostrare lalegittimità della preesistenza e la conformità, quanto a volume e sagoma, delle nuove operecon la preesistenza - non sono state prodotte in allegato alla nuova istanza di accertamentoin conformità ma redatte successivamente, secondo quanto dedotto dallo stessoricorrente.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione prot.510 del 16 febbraio 2009, di declaratoria d’improcedibilità della nuova istanza diaccertamento in conformità, va dichiarato inammissibile.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1674 del 05/12/2013 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente:Paolo Buonvino

Sintesi:

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Gli effetti della notifica del ricorso debbono essere collegati, per quanto riguarda ilnotificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossiaalla consegna dell’atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività diquest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità delnotificante medesimo.

Estratto: «La parte controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, sull’assunto che lanotificazione del medesimo si sarebbe perfezionata oltre il termine di 60 giorni decorrentedalla conoscenza del provvedimento impugnato (conoscenza avvenuta in data2.2.2010).L’eccezione non ha pregio.La notifica è stata effettuata dal difensore della partericorrente mediante trasmissione per posta dell’impugnativa in data 2.4.2010: l’invio èquindi avvenuto entro il termine di 60 giorni.Ciò basta per ritenere il ricorsotempestivo.Infatti la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 477 del 26.11.2002, haaffermato il principio “di portata generale”, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anchealle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti della notifica del ricorso debbonoessere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a luidirettamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficialegiudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appuntol’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificantemedesimo”. A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all’art. 149 c.p.c. è statoaggiunto –con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) –il seguente comma:“la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plicoall’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legaleconoscenza dell’atto”.Tuttavia, un isolato indirizzo giurisprudenziale (TAR Piemonte, I,10.4.2009, n. 1018) ha statuito la non riferibilità dei predetti principi alle notifiche effettuate anorma dell’art. 3 della legge n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferitaformalmente solo al combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., nella versione originaria, edell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dalCollegio, per ragioni già sostenute da un consolidato orientamento del Consiglio di Stato(Cons. St., sez. VI, 13.4.2010, n. 2055). Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti,come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimentodi tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema dinotifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia;detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, perrinvio recettizio (da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità dellanorma) contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agliarticoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata neitermini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c..»

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 17/09/2009 - Relatore: Rosa Pezzullo- Presidente: Francesco Del Porto - Parti: BU.MI ed altri c. Comune di Sant'Agata dei Goti

Sintesi:La rubrica di cui all’art. 54 DPR 327/2001 ricomprende nella generale categoria di"opposizione alla stima" anche l'ipotesi specifica della determinazione giudizialedell'indennità.

Estratto: «Passando, quindi, all'esame delle specifiche eccezioni di improcedibilità e/o diinammissibilità della domanda sollevate dal Comune convenuto, si osserva innanzitutto che,nel caso in esame, non può condividersi l'assunto, secondo cui non potrebbe proporsi

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"opposizione alla stima" ex art. 54, non essendo stato formulato un giudizio a maggioranzae,quindi, una stima in senso tecnico, avendo due componenti della terna attribuito valorediverso ai terreni espropriati, con l'astensione del terzo. Ed invero, il testuale dispostodell'art. 54 non porta in alcun modo a ritenere che solo nel caso in cui i tecnici si esprimanoconcordemente a maggioranza si abbia una "stima" impugnabile, atteso che il rimediodell'opposizione è un rimedio ampio che consente di censurare tutte le attività connesse alprocedimento di determinazione dell'indennità, nonché l'indennità stimata dai tecnici (cfr.disposto della norma, secondo cui: "il proprietario espropriato, il promotoredell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla Corted'Appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nominadei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissioneprovinciale, la liquidazione delle spese di stima e, comunque, può chiedere ladeterminazione giudiziale dell'indennità...."). D'altra parte, sarebbe incompatibile con unsistema che ha inteso apprestare, attraverso l'elencazione di cui all'art. 54, uno strumento ditutela sì ampio per l'espropriato, un'interpretazione della norma che escludesse dallafruizione della tutela il soggetto destinatario di una "stima" non effettuata in ossequio aldisposto di cui all'art. 21/11 D.P.R. 327/2001 ("in caso di dissenso di uno dei tecnici, larelazione è adottata a maggioranza"), ossia operata in maniera del tutto peculiare, in quantoeffettuata diversamente da due componenti della terna, con l'astensione del terzo.In ognicaso, appare evidente dalla lettura complessiva dell'atto di "opposizione", che nelcensurare certi aspetti della "stima" effettuata dalla terna dei tecnici, gli opponenti abbianointeso nel contempo espressamente richiedere la determinazione giudiziale dell'indennità(cfr. il riferimento testuale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione alla "diversamisura ritenuta equa da accertare e quantificare in corso di giudizio, anche con eventualeCTU..."), per cui alcun profilo di inammissibilità della domanda potrebbe porsi. Il mancatospecifico riferimento nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio alla determinazionegiudiziale dell'indennità - omissione questa, peraltro, in linea con la testuale rubrica dell'art.54 che ricomprende nella generale categoria di "opposizione alla stima" anche l'ipotesispecifica della determinazione giudiziale dell'indennità - ben può essere superata dalpotere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris"al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità alla qualificazione della fattispecie adopera delle parti. Ed invero, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisceun'operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamentodi fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua edadeguata, avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il sensoletterale e tenendo conto della sua formulazione, nonché del contenuto sostanziale, inrelazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardodalla formula adottata dalla parte stessa e senza, tuttavia, incorrere nel vizio diultrapetizione, lasciando inalterati sia il "petitum" che la "causa petendi" (cfr. in tal sensoCass. N. 14751/2007 e 12402/2007).Nel caso in esame, gli attori, oltre ad avereespressamente richiesto la determinazione giudiziale dell'indennità, rimettendosi allaquantificazione ritenuta equa dall'A.G. hanno svolto considerazioni che lascianoinequivocamente intendere di voler demandare, comunque, all'accertamento del giudice lapiù giusta indennità dovuta.»

ACCORDO DI CESSIONE --> INCONTESTABILITÀ DEL QUANTUM

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19673 del 13/09/2006 - Relatore: Ugo Vitrone- Presidente: Alessandro Criscuolo

Sintesi:

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Non è ipotizzabile alcuna contestazione né dell'indennità provvisoria accettata oconcordata attraverso un accordo amichevole né del prezzo della cessione volontariaattraverso lo strumento dell'opposizione alla stima.

Estratto: «Per effetto dell'accettazione la misura dell'indennità diviene definitiva e non piùcontestabile restando così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudizialeattraverso la proposizione dell'opposizione alla stima, il cui presupposto è costituitoappunto dalla mancata accettazione dell'indennità offerta in via provvisoria cui segue ladeterminazione dell'indennità definitiva e il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti,che costituiscono le condizioni richieste dalla legge per l'emanazione del decreto diespropriazione (Cass. 18 aprile 2003, n. 6303): non è pertanto ipotizzatile alcunacontestazione né dell'indennità provvisoria - accettata o concordata attraverso un accordoamichevole - né del prezzo della cessione volontaria attraverso lo strumentodell'opposizione alla stima.»

ACCORDO DI CESSIONE --> NULLLITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.629 del 15/01/2007 - Relatore: Fabrizio Forte- Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:Nella ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell’art. 12 della legge n.865/71 con accordo definitivo sul prezzo (senza la clausola “salvo conguaglio”), qualora siapromossa azione per la nullità parziale del suddetto atto relativamente a solo alcune dellevoci della indennità, la rideterminazione del prezzo da parte del giudice deve riguardarenon la complessiva indennità e quindi il prezzo di cessione pattuito e divenuto definitivobensì solo le singole e specifiche nullità denunciate.

Estratto: «Risulta con chiarezza che la sentenza della Cassazione n. 3930 del 1999, a basedel giudizio di rinvio in cui è stata emessa la decisione impugnata, ha affermato che nelcaso andavano esaminate soltanto le nullità parziali delle componenti del prezzo dellacessione denunciate dal Consorzio A.S.I., tenendo conto della eccezione di edificabilitàdelle aree prospettata dai C. e procedendo alla sostituzione delle voci del corrispettivoritenute nulle, per violazione di norme imperative.La richiamata sentenza di legittimità,rilevata la distinzione della cessione oggetto del presente giudizio, comunque costituentecontratto definitivo liberamente concluso dalle parti, rispetto a quella "salvo conguaglio" dicui alla L. n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale con sentenza 19 luglio 1983 n. 223,ha precisato chiaramente che, in sede di rinvio, "l'oggetto dell'accertamento deve esserelimitato alle singole nullità evidenziate nella domanda del Consorzio, tenendo pur sempreconto che, con una sorta di eccezione riconvenzionale, i C. hanno ottenuto la declaratoriadella natura edificabile delle loro aree".Il carattere definitivo del contratto di cessioneconcluso tra le parti, valido ed efficace secondo la citata decisione di legittimità, imponevaal giudice del rinvio di "rivisitare le singole domande di nullità proposte dal Consorzio,individuare quelle che non attengono alla mera applicazione delle disposizioni della L. n.865 del 1971 e, valutatane la fondatezza, procedere a un nuovo calcolo del prezzo dicessione stabilito dalle parti, in tal modo eventualmente emendato".In sede di legittimità, siè quindi affermata, con effetto di giudicato processuale, la validità della cessione conclusanel caso e si è negata l'esistenza di una domanda di nullità della intero contratto da partedel Consorzio o, in via riconvenzionale, da parte dei C., escludendosi espressamente chenella fattispecie, in cui si deducevano errori "commessi nel calcolo dell'indennità fabbricatie nella triplicazione del valore anche dei manufatti esistenti sul suolo", potessecomprendersi anche "una più vasta domanda di rideterminazione della indennità, del tutto

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estranea allo specifico procedimento in esame" (le frasi tra virgolette sono nella sentenza diquesta Corte n. 3930/99).Il carattere definitivo del prezzo, concordato in un valido contrattoconcluso tra le parti, come è ostativo alla applicabilità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis,nella fattispecie, così impedisce di procedere a una nuova liquidazione del quantum dovutoper la cessione delle aree sulla base del loro valore venale ai sensi della L. 25 giugno 1865,n. 2359, art. 39, a differenza di quanto deciso dalla sentenza impugnata.Quest'ultima haritenuto fondata l'azione di nullità parziale dell'indennità fabbricati, riesaminata comeimposto dalla Cassazione, ma non poteva ricalcolare l'intero prezzo della cessione dellearee trasferite sulla base del loro valore venale, come invece ha fatto, in contrasto con ladenegata esistenza di una domanda di nuova determinazione dell'intera indennità, cheavrebbe portato anche a dover ridurre il dovuto, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis,ritenuto invece inapplicabile e determinato pure l'esame, dichiarato precluso, della richiestadel Consorzio di rilevare che nell'accordo non era stata compresa un'area in centroedificato, che invece risultava pagata.»

Sintesi:Nella ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell’art. 12 della legge n.865/71 con accordo definitivo sul prezzo è ammissibile e fondata la azione di nullitàparziale per contrarietà a norme imperative relativamente alla voce concernente il calcolodel corrispettivo per i fabbricati il cui valore venale sia stato determinato in contrasto con laL. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, che impone comunque di tenere conto, nellavalutazione dei manufatti, del loro stato di conservazione, qualsiasi sia la natura, agricola oedificabile, delle superfici sulle quali essi sorgono.

Estratto: «Delle dedotte azioni del Consorzio A.S.I. di nullità parziale delle indennità - prezzodella cessione conclusa con le controparti, è ammissibile e fondata quella relativa al calcolodel corrispettivo per i fabbricati, il cui valore venale è stato determinato in contrasto con la L.n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, che impone comunque di tenere conto, nella valutazionedei manufatti, del loro stato di conservazione, qualsiasi sia la natura, agricola o edificabile,delle superfici sulle quali essi sorgono, con conseguente irrilevanza dell'eccezione dei C. diinapplicabilità della legge citata.In ordine alle domande di nullità delle indennità aggiuntivedeve invece parzialmente accogliersi l'eccezione riconvenzionale dei C. sulla naturaedificabile delle aree, che impone di non applicare la regola di cui alla L. n. 865 del 1971,art. 17, comma 1, non spettando nel caso la triplicazione della indennità tabellare alproprietario coltivatore diretto in fatto nella specie operata, così come già precisato.Negatala nullità della triplicazione operata anche in rapporto alle somme corrisposte per i fabbricati,la somma pagata a tale titolo, da ridurre in proporzione alla maggiorazione erogatainvalidamente per il fabbricato n. 2, deve presumersi imputabile al valore convenuto deibeni ceduti da C.F., comprensivo del dovuto per la metà fabbricato e per le aree allo stessocedente appartenenti.In ordine alla indennità erogata a C.F., quale fittavolo della metà delfondo di proprietà del fratello, l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità adessa relativa deve invece essere respinta con accoglimento della domanda che comportala riduzione di quanto dovuto a tale titolo al solo valore medio e/o tabellare del terreno, nonostando alla concessione di tale corrispettivo la natura edificabile delle aree dedotta daicedenti.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19673 del 13/09/2006 - Relatore: Ugo Vitrone- Presidente: Alessandro Criscuolo

Sintesi:

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La nullità dell'accordo di cessione per contrasto con norme imperative non può esseredelibato neppure incidentalmente dal giudice dell'opposizione alla stima in quantol'accertamento incidentale può avere ad oggetto solo questioni pregiudiziali e tra esse nonpuò ascriversi l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordo amichevole sull'indennitàpoiché esso non costituisce un antecedente logico necessario della determinazione dellagiusta indennità di espropriazione ma ha natura di mero fatto impeditivo dell'espropriazioneche deve essere fatto valere necessariamente in separato giudizio.

Estratto: «La dedotta nullità dell'accordo per contrasto con norme imperative, dedotta dallaricorrente, non può essere delibato neppure incidentalmente dal giudice dell'opposizionealla stima in quanto l'accertamento incidentale può avere ad oggetto solo questionipregiudiziali e tra esse non può ascriversi l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordoamichevole sull'indennità poiché esso non costituisce un antecedente logico necessariodella determinazione della giusta indennità di espropriazione ma ha natura di mero fattoimpeditivo dell'espropriazione che deve essere fatto valere necessariamente in separatogiudizio.»

ART. 40 LEGGE 2359/1865

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1326 del 15/07/2009 - Relatore: Alba Paola Puliatti -Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi:In ipotesi di deprezzamento alla proprietà residua per effetto del verificarsi di esproprioparziale, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, difettandone i presupposti(ovvero il comportamento illecito, direttamente causativo di danno ingiusto nella sferapatrimoniale del privato); trattasi piuttosto di questione inerente l’indennità espropriativa, daintrodurre mediante impugnazione degli atti espropriativi e/o mediante proposizione dirituale opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario.

Estratto: «-Preliminarmente, va ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale.Alla streguadegli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, la controversia in esame rientranella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù delle sentenze della CorteCostituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, secondo cui la possibilità del giudiceamministrativo di conoscere dei "comportamenti" della P.A. sussiste unicamenteallorquando il "comportamento" in concreto tenuto dall'Amministrazione si ricolleghi, siapure in via mediata, all'esercizio della funzione pubblica. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V,02 marzo 2009 , n. 1198; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 luglio 2008 , n.578).Nella fattispecie, l’occupazione ed espropriazione del fondo di proprietà dellaricorrente avrebbe comportato, a suo dire, l’impossibilità di utilizzazione di una parteresidua della proprietà, non oggetto di espropriazione e tuttavia “inaccessibile”, costituita inbuona parte dalle pareti scoscese della “bretella”e della “rampa”. La domanda risarcitoriaavanzata inerisce pertanto al procedimento espropriativo perfezionatosi con riguardo allarealizzazione dell’opera pubblica in argomento ed è sicuramente collegabile all’eserciziodel pubblico potere, secondo l’insegnamento del C.d.S. A.P. 22 ottobre 2007, n. 12. Ilricorso non merita però accoglimento.Non ricorrono, difatti, i presupposti dell’azionerisarcitoria proposta, ovvero il comportamento illecito, direttamente causativo di dannoingiusto nella sfera patrimoniale della ricorrente.La SALP srl ha condotto a compimento laprocedura espropriativa per la realizzazione delle “rampe di arresto”e “area di sosta”dellabretella di collegamento tra lo svincolo di S. Gregorio e la città di Catania, conclusasi con ildecreto di esproprio del Prefetto di Catania n. 573 del 17.3.1994, e con la comunicazionealla ricorrente della stima dell’area effettuata dalla Commissione Provinciale, in data

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13.1.1994, nonché contestuale offerta della relativa somma, a seguito del rifiuto dell’offertadell’indennità di espropriazione ( nota del 18.1.1993 della Sig.ra Manganaro rivolta allaSALP). Nessuna occupazione usurpativa né acquisitiva è però configurabile, essendo l’arearesidua alla parziale espropriazione del fondo di sua proprietà, che la ricorrente affermaessere inutilizzabile, non trasformata irreversibilmente. Si è verificato piuttosto ildeprezzamento di porzioni residue dell'immobile, rimaste nella giuridica disponibilità dellaproprietaria, pur se siano divenute di fatto non utilizzabili a cagione della realizzazionedell'opera pubblica.La fattispecie ricade, piuttosto, ad avviso del Collegio, nella previsionedell’art. 40 della l. 2359/1865, applicabile alla fattispecie ratione temporis; ovvero, ricorrel’'istituto dell'espropriazione parziale, configurabile allorché ricorra la duplice condizione, daun lato, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata daun vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica efunzionale, dall'altro, che il distacco di una parte influisca, oggettivamente, in modonegativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevanteper il solo proprietario o per persone determinate.(Cassazione civile , sez. I, 05 dicembre2008 , n. 28817)La perdita di valore della zona residua lamentata dalla ricorrente, avrebbedovuto trovare tutela, pertanto, in base alla disposizione dell'art. 40 cit., in sede diopposizione alla stima, dove si deve tener conto della diminuzione di valore dell'arearesidua. (Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2000 , n. 1806).Pertanto, non può trovareaccoglimento la domanda risarcitoria, difettandone i presupposti e trattandosi piuttosto diquestione inerente l’indennità espropriativa, che la ricorrente avrebbe dovuto introdurremediante impugnazione degli atti espropriativi e/o mediante proposizione di ritualeopposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11830 del 21/05/2009 - Relatore: SalvatoreSalvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:In ipotesi di esproprio parziale, il giudice è libero di calcolare il deprezzamento della parteresidua attraverso il meccanismo differenziale previsto dalla norma (differenza tra il giustoprezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parteresidua dopo l'occupazione dell'espropriante), ovvero aggiungendo al valore venale dellaparte espropriata il minor valore e/o il deprezzamento della parte residua.

Sintesi:In ipotesi di esproprio parziale il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per le quali lostesso ha attribuito alla residua parte del fondo una percentuale di deprezzamento piuttostoche un'altra, e non limitarsi a recepire l'apprezzamento, pur esso immotivato, del tecnico.

Estratto: «La Corte di appello, infatti, dopo avere accertato, senza contestazioni specifichedelle parti al riguardo, la destinazione edificatoria dei terreni M. e che gli stessi avevanonell'anno 2001 il valore di L. 212.000 mq., ha dato atto del deprezzamento arrecatodall'espropriazione alla porzione residua estesa mq. 12.780 mq. e vi ha attribuito undeprezzamento del 20% che ha aggiunto all'importo dell'indennizzo calcolato conriferimento alla porzione formalmente espropriata di mq. 4.400: in tal modo ritenendo, inaderenza al disposto della L. n. 2359 del 1865, espressamente richiamato, che tutto il fondoavesse una unitaria destinazione economica, nel caso edificatoria, per cui il distaccodell'area espropriata abbia influito oggettivamente, in modo negativo sulla porzioneresidua.Ora è vero che il giudice di merito è libero di calcolare il deprezzamento diquest'ultima parte attraverso il meccanismo differenziale previsto dalla norma (differenza trail giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) dellaparte residua dopo l'occupazione dell'espropriante); ovvero aggiungendo al valore venale

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della parte espropriata il minor valore e/o il deprezzamento della parte residua.E tuttavia intal caso detto giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per le quali ha attribuito aquest'ultima parte del fondo una percentuale di deprezzamento piuttosto che un'altraavvalendosi al riguardo delle indagini e degli accertamenti compiuti dal consulente.E taleobbligo doveva a maggior ragione essere assolto nella fattispecie, per avere da un lato lastessa sentenza impugnata accertato che l'intera area prima dell'esproprio avevadestinazione edificatoria; e d'altra parte i proprietari prospettato che l'intero fondo residuo èrimasto intercluso a seguito dell'espropriazione parziale, e che non era per essi neppurpossibile accedervi se non ottenendo un'autorizzazione dall'ente espropriante, ovverocostituendo una servitù di passaggio di difficile realizzazione dovendo la stessaattraversare un bene pubblico.La Corte territoriale, invece, si è limitata a recepirel'apprezzamento, pur esso immotivato, del tecnico in quanto era "evidente che il consulentenel determinare la percentuale di svalutazione del residuo non ha potuto non tenere contodell'attraversamento dei fondi da parte dell'opera realizzata e della conseguente fascia dirispetto imposta dalle aree residue che restano tuttavia edificabili": in tal modo sostituendoall'obbligo suddetto un'affermazione meramente tautologica, ed incorrendo nel vizio diomessa motivazione, denunciato dagli espropriati; il quale ricorre non solo quando ilgiudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anchequando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermatoil proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato adaffermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno delladecisione.Si deve aggiungere che l'affermazione è altresì erronea perché la giurisprudenzasia di questa Corte (sent. 3048/2001; 556/2001; 1220/2000; 841/2000; 7563/1992), chedella Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale (sent. 133/1971, -79/1971; 63/1970), che i vincoli gravanti su di un fondo per la sua inclusione nella fascia dirispetto stradale (così come in quella ferroviaria ovvero cimiteriale, e così via) denominatianche "limitazioni legali della proprietà", e collegata sotto il profilo soggettivo, al lorocarattere generale concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni chesi trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto divista oggettivo, al fatto di insistere su immobili individuati "a priori" per categoria derivantedalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale o ferroviaria, sitraducono in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili(L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3) e soggette ai divieti previsti dalle menzionatenorme.Ed allora trattandosi di limitazioni legali della proprietà a carattere assoluto,direttamente incidenti sul valore del bene e non suscettibili di deroghe di fatto neppure daparte degli strumenti, che in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati puressi al rispetto delle norme di legge, non era sufficiente prendere atto che il terreno eracollocato all'interno della zona CI del P.R.G. del comune per riconoscergli destinazioneedificatoria, dovendo per converso la Corte di appello dare atto che la sua inclusione nellafascia di rispetto stradale, da essa stessa accertata, comportava per la porzione interessatala perdita della destinazione suddetta che doveva dunque essere calcolata nellavalutazione del deprezzamento dalla stessa subito.Pertanto il giudice di rinvio dovràprocedere alla rideterminazione dell'indennizzo per l'espropriazione parziale del fondo M.;ed in conseguenza di essa alla rideterminazione dell'indennità di occupazione temporanea,che come è noto deve essere sempre liquidata in relazione all'estensione del fondo indicatanel decreto di occupazione nonché in misura corrispondente ad una percentuale(legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) per ogni anno di occupazione,dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (Cass. sez. un.493/1998 e successive): fermo rimanendo che, mentre per l'indennità di espropriazione laricognizione delle aree e la valutazione del loro valore deve essere compiuta alla data deldecreto ablativo (anno 2001), per quella di occupazione detto apprezzamento deve essereanticipato, come già aveva fatto la sentenza cassata, al periodo in cui si è protrattal'occupazione suddetta (pag. 21 sent.).»

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CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 27/03/2006 - Relatore: Lucia Pignatelli- Presidente: Osvaldo Durante

Sintesi:Nelle espropriazioni parziali, ai sensi dell'art. 40 L. 2359/865, l'eventuale decremento divalore della zona residua può essere fatto valere dal proprietario in sede di opposizione allastima dell'indennità di espropriazione.

Estratto: «Non vi è, né è stato allegato, alcun comportamento della P.A. (o della societàincaricata dei lavori) estraneo all'esecuzione dell'opera ma il danno da questa a lui prodottoche non può essere risarcito - derivando da atto legittimo - ma solo indennizzato ai sensi dilegge.Ma anche il riferimento all'art. 46 legge 2359/1865 è errato atteso che, nel caso dispecie, come incontroverso e risultante dalla stessa consulenza tecnica, l'esproprio subitodalla proprietà dell'appellante è stato parziale.Come ha affermato la Suprema Corte (cfr.Cass. 7590/2001) "nelle espropriazioni parziali, ai sensi dell'art. 40 L. 2359/865, l'eventualedecremento di valore della zona residua può essere fatto valere dal proprietario in sede diopposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La disposizione richiamata dallacorte di merito (art. 46 cit. legge) è applicabile nei confronti di chi, pur non avendo subitoun'espropriazione, riceve un pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'operapubblica (SS.UU. 9478/97) e prevede un indennizzo in favore dei proprietari di immobilipregiudicati in modo permanente per effetto della realizzazione di un opera di pubblicautilità (responsabilità per atti legittimi).L'indennizzo previsto dalla citata norma (art. 46) - che,in quanto mira a reintegrare una perdita patrimoniale (pregiudizio effettivo e attuale),costituisce debito di valore - rappresenta una fattispecie ben diversa da quella regolatadall'art. 40 cit. legge sulle espropriazioni, diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoroper la perdita del bene oggetto di ablazione".»

ART. 46 LEGGE 2359/1865

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.24304 del 18/11/2011 - Relatore: SalvatoreSalvago - Presidente: Luigi Antonio Rovelli

Sintesi:Il pregiudizio riconducibile all'art. 46 L. n. 2359/1865 in quanto esterno alla fattispecieespropriazione per p.u. ed ai suoi effetti, non è invocabile con l'opposizione alla stimadell'indennità di espropriazione (nel caso di specie proposta dall'espropriato ex L. n. 865del 1971, ex art. 19), appartenendo questa alla speciale competenza in unico grado dellaCorte di appello ed avendo per oggetto la determinazione del solo quantum dell'indennitàallo stesso dovuta per la perdita del terreno acquisito dall'espropriante in forza del decretoablativo (art. 42 Cost.).

Estratto: «Mentre per quanto riguarda i terreni, ubicati tutti in zona destinata dallo strumentourbanistico all'agricoltura, e quindi privi del requisito dell'edificabilità legale, la Corte diappello ha distinto proprio le porzioni interessate da ghiaia e da altre opere artificiali, cuiper tale ragione ha attribuito il maggior valore di Euro 25 mq. dalle particelle impiantate aseminativo irriguo, il cui valore di mercato,non contestato dal ricorrente è stato accertato inEuro 3 mq.; per cui neppure sotto questo profilo sussistono i vizi di motivazione dallo stessolamentati, avendo la liquidazione dell'indennità prevista dal menzionato art. 40 della leggefondamentale coperto tutti i danni conseguenti all'esproprio, nel caso consistenti inparticolar modo dallo scorporo delle porzioni espropriate e dal conseguente

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deprezzamento subito dalle parti residue costituite da suolo e fabbricati.Fra di essi non puòdunque rientrare il pregiudizio lamentato dal B. per l'esecuzione in epoca successiva (aquella dell'esproprio) della nuova viabilità, il suo funzionamento e la sua gestione che,avendo arrecato una permanente diminuzione di valore del suo diritto dominicaleappartiene all'area di applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 (oggi recepito dalcomma 1, dell'art. 44 del T.U.); il quale non richiede necessariamente che la situazionecontemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo, ma èdiretto alla tutela dei soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato)o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli suiquali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non già per effetto della meraseparazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera eseguitasulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. Ed è quindiinvocabile allorché la riduzione della godibilità di un loro immobile e/o la menomazione, ladiminuzione o la perdita di una o più facoltà (non marginali) del loro diritto dominicale simanifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovverodella sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata erealizzata; ed arrechi al proprietario, un pregiudizio permanente (c.d. espropriazionelarvata), che viene dalla norma riparato - malgrado il carattere legittimo dell'opera pubblicarealizzata - in base al principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non èconsentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza chequesto ne sia indennizzato (Cass. 25017/2005; 10163/2003;7 390/2001; 15305/2000). Dettopregiudizio deve dunque essere richiesto al giudice competente per materia e valore e neiconfronti dei soggetti titolari dell'opera pubblica o comunque collegati con il suofunzionamento e/o esercizio, nonché con la relativa gestione;per cui del tutto correttamentela Corte territoriale lo ha considerato esterno alla fattispecie espropriazione per p.u. ed aisuoi effetti e non invocabile con l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione nelcaso proposta dall'espropriato L. n. 865 del 1971, ex art. 19; la quale appartiene allaspeciale competenza in unico grado della Corte di appello ed ha per oggetto ladeterminazione del solo quantum dell'indennità allo stesso dovuta per la perdita del terrenoacquisito dall'espropriante in forza del decreto ablativo (art. 42 Cost.).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.25017 del 25/11/2005 - Relatore: FabrizioForte - Presidente: Giuseppe Maria Berruti

Sintesi:Esula dal giudizio di opposizione alla stima la quantificazione dell'indennizzo ex art. 46legge 2359/1865.

Estratto: «Non potendo l'espropriato chiedere l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art.46, per terreni collegati funzionalmente a quelli oggetto di esproprio le cui perdite di valoresono indennizzabili solo ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, la domanda può da luiproporsi soltanto per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate per le quali egli èda qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e legittimato a proporla. E' quindicorretta l'affermazione della sentenza di merito che ritiene esuli "dal tema del giudiziol'applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46, che riguarda l'imposizione di vincoli, servitùo depauperamenti a fondi non interessati neppure in parte all'espropriazione e chesubiscono tali danni per effetto della semplice realizzazione nei loro pressi dell'operapubblica, cui l'espropriazione è preordinata" (pag. 22 sentenza impugnata) e il terzo motivodel ricorso della società è quindi infondato.»

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1701 del 27/01/2005 - Relatore: SalvatoreSalvago - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi:In sede di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio la cessazione della materiadel contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio solo quando sia sopravvenutauna situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato laposizione di contrasto.

Estratto: «la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice(d'ufficio) solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa daentrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanzagiuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente lanecessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia; e chepertanto nel caso siffatta declaratoria non potesse essere emessa in presenza diopposizione di una delle parti, che chiedeva la naturale conclusione del processo, con unapronunzia che negasse in tutto o in parte il diritto dell'espropriato al conseguimento di unaulteriore indennità. D'altra parte, non può dubitarsi dell'interesse dell'amministrazionecomunale ad ottenere una tal decisione in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte di merito, nella specie non si trattava di decidere sull'opposizione alla stimadell'indennità determinata dalla Commissione Provinciale: che, se proposta dall'espropriato,comporta che il giudice può determinare un'indennità maggiore rispetto a quella calcolatain sede amministrativa, ma non una somma inferiore a detta stima in difetto di una domandaall'uopo formulata dell'espropriante.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6489 del 02/04/2004 - Relatore: FabrizioForte - Presidente: Giovanni Olla

Sintesi:Fermo restando il potere del giudice di merito di nominare un c.t.u. per le valutazionitecniche da lui ritenute necessarie, non può comunque eccedere i limiti della domanda,procedendo a tale nomina, anche se non sia "necessaria" per mancanza di un temacontroverso, come nel caso in cui le parti abbiano raggiunto l’accordo sul valore del beneai fini della quantificazione dell’indennità di espropriazione ex art. 5 bis L. n. 359/1992;l'accordo sul valore venale ha fatto cessare sul punto la materia del contendere e ogniinteresse a una statuizione diversa del giudice adito.

Estratto: «Come in ogni processo di cognizione, fermo restando il potere del giudice dimerito di nominare un c.t.u. per le valutazioni tecniche da lui ritenute necessarie, ex art. 61c.p.c., la discrezionalità del giudicante nel ricorrere all'ausilio di un tecnico, non puòcomunque eccedere i limiti della domanda, procedendo a tale nomina, anche se non sia"necessaria" per mancanza di un tema controverso, su cui le parti dimostrino interesse aun'attività di accertamento tecnico. Pertanto, se le parti d'accordo indicano un dato oelemento della domanda, definendolo in via transattiva, così come è accaduto nel caso conriferimento al prezzo di mercato che l'attore, con l'adesione della convenuta, ha domandatodi inserire nella liquidazione del corrispettivo da pagare per l'area ceduta, eccede i limitidella domanda la nomina di un c.t.u. per accertare altro valore diverso da quello giàconcordato dalle parti al fine di liquidare l'indennità di espropriazione corrispettivo dellacessione. Il primo motivo di ricorso deve quindi accogliersi per quanto di ragione, per averela Corte d'appello di Catanzaro in sede di rinvio deciso, in contrasto con l'art. 112 c.p.c. eoltre i limiti di quanto domandato dalle parti, che d'accordo le avevano richiesto di attenersi

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nel liquidare il dovuto per la cessione al valore venale già accertato prima della cassazionedel 1994, dalla sentenza che era stata cassata, solo per fare applicare lo ius superveniensdi cui alla L. 359/92 nel liquidare il dovuto, in assenza di statuizioni su detto valore dimercato.L'accordo sul valore venale ha fatto cessare sul punto la materia del contendere eogni interesse a una statuizione diversa del giudice adito per determinare il corrispettivodella cessione da determinare sulla base di detto valore e tenendo conto degli altri elementidi cui alla richiamata novella del 1992.»

CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19323 del 21/08/2013 - Relatore: MariaCristina Giancola - Presidente: Giuseppe Salmè

Sintesi:La Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delledeterminate indennità ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi eprestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato invia amministrativa, in applicazione di norme che rispondono a precise esigenze a tutela delpubblico interesse per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità e per non esporrel'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.

Estratto: «Il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (e dioccupazione temporanea) al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giustoindennizzo di espropriazione (e di occupazione temporanea) (in tema cfr cass. n. 21886 del2011), devoluti alla competenza in unico grado della corte di appello, sono rigorosamentecircoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti traespropriante ed espropriati (in tema cfr, tra le altre, cass. n. 25622 del 2008) e la Corted'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delle determinateindennità ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delladifferenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in viaamministrativa, in applicazione di norme che rispondono a precise esigenze a tutela delpubblico interesse per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità e per non esporrel'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (cfr, cass, n. 25662 del2006; n. 4087 del 2001). In tale contesto, pertanto, l'espropriante non può opporre incompensazione proprie autonome ragioni di credito vantate nei confronti delle contropartied inerenti a rapporti diversi, il cui accertamento esula dall'oggetto dei giudizi in questionee che sono insuscettibili di contrapporsi all'obbligo di deposito degli indennizzi, impostoglidalla legge.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 1 n.16551 del 02/07/2013 -Relatore: Renato Bernabai - Presidente: Salvatore Di Palma

Sintesi:L'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima deve essere versato presso laCassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa lapossibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato

Estratto: «Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrentededuce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 30, 48 e 55 e della L.n. 865 del 1971, art. 12, per aver la Corte d'appello disposto il pagamento direttodell'indennità occupazione legittima, in luogo del deposito presso la Cassa Depositi e

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Prestiti.L'orientamento ormai costante di questa corte è, infatti, nel senso che l'indennitàspettante per il periodo di occupazione legittima deve essere versato presso la Cassadepositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità diuna condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato (Cass. Sez.U, Sentenza 2 marzo 1999 n. 109; Cass. Sez. 1, Sentenza 4 dicembre 2006 n.25662).Sembra, dunque, che la sentenza impugnata debba essere cassata esclusivamentenella parte in cui ha condannato l'ente al pagamento diretto dell'indennità di occupazionelegittima in favore degli istanti e che debba, invece, essere il deposito di tale somma pressola Cassa Depositi e Prestiti.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1537 del 23/01/2013 - Relatore: SalvatoreSalvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:Anche l'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito algiudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanziadi eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'esproprianteal pagamento diretto in favore dell'espropriato; eguale disciplina vige per le occupazionitemporanee disposte ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6 atteso l'inequivocorichiamo del R.D. n. 2892 del 1895, art. 12 (cui il menzionato art. 80 fa riferimento) alla L. n.2359 del 1865, art. 72, comma 3.

Estratto: «Fondato è infine anche l'ultimo motivo con cui il Consorzio, deducendo violazionedella L. n. 2359 del 1865, artt. 48 e 55 si duole di essere stato condannato al pagamentodiretto dell'indennità di occupazione, invece da depositare al lume di questa normativapresso la Cassa Depositi e Prestiti: avendo la sentenza impugnata disatteso i principi alriguardo enunciati da questa Corte secondo cui: a) anche l'indennità spettante per ilperiodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deveessere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi,restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto infavore dell'espropriato (Cass. 6709/2000; 11360/1998); b) eguale disciplina vige per leoccupazioni temporanee disposte ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6 attesol'inequivoco richiamo del R.D. n. 2892 del 1895, art. 12 (cui il menzionato art. 80 fariferimento) alla L. n. 2359 del 1865, art. 72, comma 3 (Cass. sez. un. 135 e 109/1999).»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 16/01/2012 - Relatore: Lucia Pignatelli- Presidente: Osvaldo Durante

Sintesi:La Corte d'Appello, nel decidere sull'opposizione alla stima, non può pronunciarecondanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi adordinare il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio GestioneDepositi, della differenza fra l'importo maggiore liquidato in sede giudiziaria e quello fissatoin sede amministrativa.

Estratto: «Va, poi, sottolineato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cuila Corte d'Appello, nel decidere sull'opposizione alla stima, non può pronunciare condannadell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare ildeposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi, delladifferenza fra l'importo maggiore liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sedeamministrativa, dovendosi a tale liquidazione - anche se l'opponente abbia chiesto la

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condanna della controparte al pagamento dovuto - applicare i principi generali previstidagli artt. 48 e 55 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, volti a tutelare, oltre che il pubblicointeresse, eventuali diritti vantati da terzi sull'indennità e ad evitare che l'esproprianterimanga esposto ad azioni di recupero (cfr. Cass. 4087/01; 5991/99).»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I-BIS CIVILE del 13/06/2011 - Relatore: EugenioForgillo - Presidente: Maria Rosaria Castiglione Morelli - Parti: Bo.It. c. Comune diBenevento

Sintesi:Dell'indennità di occupazione determinata in sede giudiziale, come per ogni indennità, nonpuò esserne disposto il pagamento in favore dell'istante, ma il deposito presso la CassaDepositi e Prestiti, al netto di quanto già eventualmente depositato a tale titolo.

Estratto: «Tuttavia, siccome è pacifico che il calcolo debba essere effettuato (non già sullasomma dovuta al momento della definitiva trasformazione ma) sulla somma che sarebbespettata per ogni anno d'occupazione a partire dal primo anno, è evidente che l'importo amq. sopra determinato debba essere devalutato all'epoca di immissione nel possesso(come correttamente indica lo stesso attore nella subordinata proposta in citazione, sia purpartendo dal diverso valore richiesto).In altri termini, il valore espropriativo figurativo di Euro44.858,95, deve essere devalutato dal 1998 al 1991, sì da ottenere il valore nominaledevalutato di Euro 34.322,07.Partendo dall'indennità di espropriazione, l'indennità dioccupazione va determinata applicando il tasso degli interessi legali all'epoca vigente (10%annuo sino al 1996, poi 5%) all'ammontare dell'indennità di espropriazione medesima (v.:Cass. ss. uu., 20.1.98 n. 493), sicché per ogni anno risultano dovute Euro 34.322,07 xinteressi vigenti, secondo il seguente calcolo:15-03-1991 31-12-1991 11 10% 291 Euro34.322,00 Euro 2.736,3601-01-1992 31-12-1992 10% 366 Euro 34.322,00 Euro 3.432,2001-01-1993 31-12-1993 10% 365 Euro 34.322,00 Euro 3.432,2001-01-1994 31-12-1994 10%365 Euro 34.322,00 Euro 3.432,2001-01-1995 31-12-1995 10% 365 Euro 34.322,00 Euro3.432,2001-01-1996 31-12-1996 10% 366 Euro 34.322.00 Euro 3.432,2001-01-1997 31-12-1997 5% 365 Euro 34.322,00 Euro 1.716,1001-01-1998 15-03-1998 5% 74 Euro 34.322,00Euro 347,92Totale interessi (S.E.O.): Euro 21.961,38Essendosi protratta l'occupazionelegittima dal 15/03/1991 al 15/03/1998 (per sette anni, in virtù di proroga dell'originariodecreto d'occupazione), si giunge così a determinare l'importo dovuto in Euro 21.961,38.Sutale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla di ciascunaannualità al saldo.Come per ogni indennità non può esserne disposto il pagamento infavore dell'istante, ma il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto di quanto giàeventualmente depositato a tale titolo.»

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, SEZIONE CIVILE del 03/06/2011 - Relatore: AugustoPace - Presidente: Augusto Pace

Sintesi:Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'Appello non può pronunciare condannadell'espropriarne al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare ildeposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidatoin sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa.

Estratto: «Con riferimento a tale importo non può esser pronunciata una condanna dipagamento, come ha richiesto l'attrice, ma può solo essere ordinato il deposito presso laCassa Depositi e Prestiti, perché "nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte

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d'Appello non può pronunciare condanna dell'espropriarne al pagamento dell'indennità diesproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delladifferenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in viaamministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili, anche se l'opponenteabbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto, i principi generali postidagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, trattandosi di norme che rispondonoa precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzisull'indennità, e per non esporre l'espropriarne ad eventuali azioni di recupero perpagamenti indebiti" (cfr. Cass. 11 aprile 2001 n. 5370; 22 marzo 2001 n. 4087; 31 gennaio1997 n. 9665).Sull'importo predetto spettano all'attrice (che ne ha fatto richiesta) gli interessicompensativi al tasso legale a decorrere dalla data dell'espropriazione (2 settembre 1993)fino a quella in cui le maggiori indennità saranno effettivamente depositate presso la CassaDepositi e Prestiti (cfr. Cass. 11 aprile 2001 n. 5370; 9 novembre 1998 n. 128).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.714 del 13/01/2011 - Relatore: MagdaCristiano - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi:E' principio consolidato che, nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello nonpuò pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delle indennità (di esproprio e/odi occupazione legittima), ma deve limitarsi ad ordinarne il deposito presso la Cassadepositi e prestiti, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili i principi generaliposti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48 e 55, trattandosi di norme che rispondono aprecise esigenze di tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzisull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero perpagamenti indebiti.

Estratto: «2) Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Furnari denuncia la violazione ela falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 30, 48 e 55 e art. 72, comma 3, del R.D.n. 3003 del 1885, art. 12, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, comma 11, in quanto la Corte,accogliendo sul punto le conclusioni del R. e degli eredi L. I., lo ha condannato a pagare invia diretta a costoro le somme liquidate, anziché rilevare che queste andavano depositatepresso la Cassa DD PP. e dichiarare pertanto la domanda inammissibile.Delle due distintecensure nelle quali si articola il motivo, che sono fra loro connesse e che vannocongiuntamente esaminate, solo la prima è fondata e merita accoglimento . 2.a) E' principioconsolidato che, nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non puòpronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delle indennità (di esproprio e/o dioccupazione legittima), ma deve limitarsi ad ordinarne il deposito presso la Cassa depositie prestiti, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponenteabbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali postidalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48 e 55, trattandosi di norme che rispondono aprecise esigenze di tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzisull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero perpagamenti indebiti (Cass. nn. 25662/06, 4087/01, 5991/99).Non possono però condividersile conseguenze di carattere giuridico che, secondo il ricorrente, deriverebbero sul pianoprocessuale dall'applicazione di tale principio.2.b) Il petitum sostanziale dell'azione di cui inquesta sede di discute attiene infatti all'esatta determinazione delle somme dovute a titolodi indennità dall'espropriante, il cui il deposito presso la Cassa depositi e prestiti consegueper legge proprio all'accoglimento della pretesa fatta valere dagli espropriati. Nulla vieta,pertanto, che alla domanda introduttiva volta ad ottenere il pagamento diretto dell'indennitàil giudice possa riconoscere il più limitato effetto consentito dagli artt. 48 e 55 citati,disponendo il prescritto deposito (cfr., in termini, Cass. n. 16258/02).»

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CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 31/05/2010 - Relatore: Lucia Pignatelli- Presidente: Lucia Pignatelli

Sintesi:La Corte d'Appello, nel decidere sull'opposizione alla stima, non può pronunciarecondanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi adordinare il deposito presso la Ca.De. della differenza fra l'importo maggiore liquidato insede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa, dovendosi a tale liquidazione -anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento dovuto -applicare i principi generali previsti dagli artt. 48 e 55 della Legge 25.6.1865 n. 2359, volti atutelare, oltre che il pubblico interesse, eventuali diritti vantati da terzi sull'indennità e adevitare che l'espropriante rimanga esposto ad azioni di recupero.

Estratto: « Va, poi, sottolineato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cuila Corte d'Appello, nel decidere sull'opposizione alla stima, non può pronunciare condannadell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare ildeposito presso la Ca.De. della differenza fra l'importo maggiore liquidato in sedegiudiziaria e quello fissato in sede amministrativa, dovendosi a tale liquidazione - anche sel'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento dovuto - applicare iprincipi generali previsti dagli artt. 48 e 55 della Legge 25.6.1865 n. 2359, volti a tutelare,oltre che il pubblico interesse, eventuali diritti vantati da terzi sull'indennità e ad evitare chel'espropriante rimanga esposto ad azioni di recuperò cfr. Cass. 4087/01; 5991/99).Il fattoche sia stata chiesta la condanna non rende inammissibile la domanda, poiché questa puòspiegare il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito delladifferenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto insede giudiziaria.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.4775 del 26/02/2010 - Relatore: AldoCeccherini - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi:Le maggiori somme determinate in sede giudiziale rispetto a quelle già depositate, devonoessere depositate - senza rivalutazione trattandosi di debiti di valuta, ma con gli interessilegali - presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Estratto: «La corte territoriale, che ha preliminarmente affermato la natura edificatoria ascopo industriale dell’area espropriata, ha determinato l’indennita’dovuta dal consorziosulla base delle norme contenute nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, e specificamentedel suo comma 1, che stabilisce il criterio della semisomma del valore venale e delcoacervo dei redditi catastali, ridotto del 40%. Ora, avendo il ricorso per Cassazioneimpedito la formazione del giudicato sul punto, la fondatezza della doglianza sulladeterminazione dell’indennita’non puo’essere vagliata con riferimento alla norma contenutanel comma 1 della citata disposizione, che, essendo stata dichiarata incostituzionale dallaCorte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007, non puo’trovare applicazione nelladecisione. Cio’ comporta che la sentenza, che della norma incostituzionale ha fattoapplicazione, deve essere cassata, e l’indennita’deve essere ora determinata tenendoconto del mutato quadro normativo, in cui per la determinazione dell’indennita’ diespropriazione occorre aver riguardo esclusivamente al valore venale del bene.La causapuo’inoltre essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a questo proposito ulterioriindagini di merito. A questo riguardo occorre premettere che la tesi dei ricorrenti, secondo i

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quali la caducazione della dichiarazione di pubblica utilita’dell’opera da eseguire, checomportava un vincolo preordinato all’esproprio, avrebbe comportato (se accertata incausa:cio’che peraltro non e’avvenuto a causa di quanto osservato a proposito del primomotivo) altresi’la caducazione del vincolo di destinazione industriale della zona nella qualesi trova l’area espropriata e’priva di fondamento. Il vincolo di destinazione di zona, infatti,diversamente dal vincolo preordinato all’espropriazione, e’vincolo urbanistico, di naturaconformativa, non soggetto a limiti di tempo. Sotto questo profilo, dunque, gli accertamentieseguiti nel giudizio di merito sono esenti da censure, e offrono una valida base di calcolodell’espropriazione anche nel mutato quadro normativo.Cio’premesso, il valore venaleunitario per mq accertato dalla corte territoriale, di L. 8.174, moltiplicato per l’estensionedell’area (mq 5593), da il valore venale dell’intera area, al quale corrisponde l’indennita’diespropriazione, che, ragguagliata all’Euro, e’ pari a Euro 23.611,00. L’indennita’ dioccupazione deve essere determinata su questa base, seguendo lo stesso metodo dicalcolo adottato dalla corte territoriale, costituito dagli interessi legali per i quattro anni emezzo di durata. Fatte le dovute proporzioni, essa e’pari ad Euro 8.853,71. Le maggiorisomme dovute, rispetto a quelle gia’depositate, dovranno essere depositate - senzarivalutazione trattandosi di debiti di valuta, ma con gli interessi legali dalla data del decretodi espropriazione per la prima e da quella indicata nella sentenza impugnata per l’indennita’di occupazione - presso la Cassa Depositi e Prestiti.»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 24/02/2010 - Relatore: MagdaCristiano - Presidente: Gaetano Annunziata - Parti: D'AM.MA.RO. ed altri c. Città di VicoEquense ed altri

Sintesi:Dell'indennità di occupazione determinata in sede giudiziale va disposto il deposito infavore degli aventi diritto presso la Cassa DD.PP. con l'aggiunta degli interessi legali,decorrenti, su ciascuna annualità, dalla data della sua scadenza sino al saldo effettivo.

Estratto: «Spetta infine alle D'Am. l'indennità di occupazione legittima, che il ctu hacalcolato per il solo triennio contemplato dal decreto d'occupazione d'urgenza, ma chedeve essere in realtà liquidata per il quinquennio aprile '91/aprile 96.Come riconosciutodalle stesse appellanti, il fondo - alla data dell'immissione in possesso da parte dellacooperativa - ricadeva, a seguito dell'approvazione del P.U.T. regionale, in zona Z8, ecostituiva area inedificabile, vincolata a parco.L'indennità va pertanto determinata allastregua del criterio previsto dal comma 4 dell'art. 5 bis della L. n. 392/95, che a sua voltarinvia al comma 3 dell'art. 20 della L. n. 865/71, ovvero in un dodicesimo dell'indennitàvirtuale di esproprio calcolata secondo il valore agricolo medio del terreno nel precedenteanno solare, tenuto conto del tipo di coltura effettivamente praticato.L'indennità ammontapertanto a complessivi Euro 2.251,05, che il Comune di Vico Equense è tenuto a depositarein favore delle aventi diritto presso la Cassa DD.PP. con l'aggiunta degli interessi legali,decorrenti, su ciascuna annualità, dalla data della sua scadenza sino al saldo effettivo.»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 01/02/2010 - Relatore: MagdaCristiano - Presidente: Immacolata Zeno

Sintesi:A seguito della determinazione giudiziale dell’indennità, va disposto il deposito presso laCassa DD. e PP., in favore dell'avente diritto, di una somma pari alla differenza fral'indennità liquidata in sede giudiziale e la somma già depositata per il medesimo titolo,

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oltre agli interessi legali, decorrenti, sull'intera somma, dalla data di emissione del decretodefinitivo di esproprio sino al saldo effettivo.

Estratto: «Risulta infine superata ogni questione attinente alla natura privatistica dell'operadi p.u. da realizzare ed alla conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del dispostodell'art. 36 D.P.R. cit. Infatti, attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bisdel D.L. n. 333/92 (convertito nella L. n. 359/92) e dell'art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. n.327/01, e non potendosi tener conto dei criteri dettati dall'art. 2 commi 89 e 90 lett. a) dellaL. 244/07 (applicabili in via retroattiva ai soli procedimenti espropriativi - e non ai giudizi - incorso alla data della sua entrata in vigore), nel caso di specie trova necessariamenteapplicazione il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 della L. n. 2359 del1865 (cfr. Cass. n. 8731/09).Ne consegue che l'indennità di esproprio spettante al Comunedi Arzano va determinata in complessivi Euro 441.420 (Euro 70 x 6.306 mq.).Il Consorzio (...)va pertanto condannato a depositare presso la Cassa DD. e PP., in favore dell'avente diritto,una somma pari alla differenza fra l'indennità in questa sede liquidata e la somma giàdepositata per il medesimo titolo, oltre agli interessi legali, decorrenti, sull'intera somma,dalla data di emissione del decreto definitivo di esproprio sino al saldo effettivo.»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 14/12/2009 - Relatore: Maria RosariaCastiglione Morelli - Presidente: Magda Cristiano

Sintesi:Dell'indennità di occupazione determinata in sede giudiziale e dei relativi interessi non puòesser disposto il pagamento diretto agli attori, ma deve esser disposto il deposito pressotale Cassa DDPP.

Estratto: «6). Com'è noto l'indennità d'occupazione va determinata in relazione al l'indennitàd'espropriazione, come base di calcolo della prima (ex plurimis: Cass. 11/5/06 n. 10830; id.19/3/04 n. 5538; id. 9/7/02 n. 10535; id. 19/4/02 n. 5722; id. 13/7/01 n. 9526).Come giàaccertato da questa Corte in molti suoi precedenti (vedi anche c.t.u.), l'area in cui èdestinato a sorgere il polo interportuale di Marcianise - Maddaloni, è classificata nel P.R.G.di Maddaloni in zona omogenea D/15.1, dov'è consentita l'edificazione con gli indici fissatidall'art. 69/bis delle norme di attuazione del P.R.G. Tale destinazione è stata impostaall'area il 3/10/96 con il recepimento dell'accordo di programma per la realizzazione dell'In.;essa è, pertanto, quella vigente al momento dell'occupazione ed a quello dell'emissione deldecreto d'esproprio e solo di essa si deve tener conto, irrilevanti essendo eventualiprecedenti diverse destinazioni urbanistiche, posto che ai fini della valutazione diedificabilità del suolo espropriato, occorre aver riguardo al momento dell'emissione deidecreto di esproprio (Cass. 1/8/2003 n. 11729; id. 4/7/2003 n. 10570; id. 7/12/2001 n.15513), poiché l'art. 42, c. 3, Cost. esige che l'indennità, per non risultare astratta, siaquantificata tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nelmomento in cui il proprietario ne è privato, e non già delle pregresse e non più attualicaratteristiche del bene stesso, sicché si impone un'interpretazione adeguatrice dell'art.5/bis della legge n. 359/92, nel senso che questo non dispone la retrodatazione dellaqualificazione dell'area espropriativa (come edificatoria o agricola) all'epocadell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, bensì si limita a consacrare in normal'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata,si deve prescindere dai vincoli espropriativi.- Il suolo, oggetto del giudizio, va qualificatocome edificabile e, recependo la valutazione che si desume dalla c.t.u., il suolo in parolapuò essere valutato in Euro 45.71/mq., valutazione del resto del tutto in linea con altreriguardanti suoli consimili, oggetto di analoghe decisioni di questa Corte.Tale valore, che sisottrae alle generiche critiche della convenuta, va, dunque posto a base della

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determinazione dell'indennità d'espropriazione, che, in seguito alla dichiarazioned'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 5/bis della legge n. 259/92 operata consentenza 26/10/07 n. 348 della Corte Costituzionale, va operata applicando la disciplinadettata dal legislatore per colmare il vuoto normativo venutosi a creare.Questa è dettatadall'art. 2, c.c. 89 e 90, della legge 24/12/2007 n. 244, secondo cui l'indennità vadeterminata in misura pari al valore venale del bene, con la precisazione che "quandol'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico - sociale l'indennitàè ridotta del 25%" e che "nei casi in cui ... è stata offerta un'indennità provvisoria che,attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'Indennitàè aumentata del 10%".- La Corte, come già affermato in precedenti analoghi, ritiene che sidebba applicare la decurtazione del 25%, posto che non pare possibile mettere in dubbioche la realizzazione dell'In., che costituisce un crocevia e snodo di scambi commercialinell'ottica del rilancio del Mezzogiorno d'Italia anche su scala internazionale, vadaqualificata come intervento di riforma economico - sociale del territorio.Va anche applicatala maggiorazione del 10% in quanto l'indennità provvisoria offerta e attualizzata, risultainferiore agli 8/10 rispetto a quella determinata in via definitiva.Ne consegue che l'indennitàd'esproprio è pari a mq. 12.241 (superficie espropriata) x Euro 45,71 = Euro 559.536,11 x0,75 = Euro 419.652,00 x 1,1 = Euro 461.617,2.Applicando su tale importo il tasso del 5%,che la Corte ritiene congruo, risulta dovuta un'indennità di Euro 23.080,86 per ciascuno deicinque anni di occupazione, per un totale di Euro 115.404,3.Su ciascuna annualità sonodovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione (rispettivamente 15/5/01,15/5/02, 15/5/03, 15/5/04 e 15/5/05) sino ai momento del deposito presso la Cassa Depositie Prestiti (Cass. 19/7/02 n. 10535; id. 10/7/98 n. 6722).Sia dell'indennità che dei relativiinteressi non può esser disposto il pagamento diretto agli attori, ma deve esser disposto ildeposito presso tale Cassa (Cass. 19/11/2002 n. 16258; id. ss. uu., 2/3/99 n. 109; id.15/2/92 n. 1893, riguardo all'indennità di occupazione; id. 16/5/92 n. 5842 e id. 30/10/90 n.10510, riguardo agli interessi).»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 16/10/2009 Presidente: FrancescoDel Porto - Parti: Pl.Bu.S.p.A. c. Comune di Avellino

Sintesi:Della somma determinata a titolo di indennità di esproprio in sede giudiziale, deve disporsiil deposito presso la Cassa DD.PP., oltre agli interessi al tasso legale con decorrenza dalladata del decreto di esproprio fino al momento dell'effettivo deposito.

Estratto: «In ordine alla prima il calcolo va effettuato secondo il valore venale del bene alladata del decreto di esproprio, in applicazione dell'art. 37 del T.U. sulle Espropriazioni comeintrodotto dall'art. 2 comma 89 della legge 24.12.2007 n. 244 a seguito della pronuncia diincostituzionalità (cfr. Corte Cost. sentenza n. 348/2007) dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del1992 ed applicabile a tutti i procedimenti espropriativi in corso in cui la determinazionedell'indennità non sia divenuta irrevocabile (art. 90 legge cit.). Va ritenuto in primo luogoche i terreni espropriati hanno natura edificatoria. Come si rileva dalla relazione del CTUprof. En.Si. in data 2.12.1988, resa tra le stesse parti nell'ambito del giudizio promossoavanti il Tribunale di Avellino e ritualmente prodotta nei presenti giudizi, di guisa che èpienamente utilizzabile alla pari di ogni altro elemento probatorio su cui si è formatoregolare contraddittorio, la superficie ablata è pari a mq. 5.067 ed è di natura edificatoria. Ilterreno infatti è ubicato in zona indicata come H1 dal precedente piano regolatore, ovverozona direzionale urbana, il cui indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 5,5 mc./mq. da cuidetrarre il 30% per infrastrutture. Peraltro anche nella delibera di G.M. n. 1997 del 1987, diapprovazione della indennità di espropriazione in favore dei proprietari dei suoli occupatiper la realizzazione dell'autostazione, tutto il suolo occorrente viene definito "prettamente

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edificatorio". Ciò posto, il CTU è pervenuto alla determinazione del valore del terreno in Lire247.518/mq. nel 1985, considerando il valore di mercato con riferimento al valoredell'ipotetico complesso edilizio realizzabile (previa detrazione dalla superficie complessivaespropriata della percentuale del 30% destinata ad infrastrutture), e rinvenendo conferme inulteriori criteri di stima e nell'esame comparativo di altri atti inerenti terreni vicini, anchecontigui, inseriti nella stessa zona H1. Rileva peraltro la Corte come in relazione ad altrogiudizio espropriativo di terreno contiguo a quello in oggetto, per la costruzione della nuovaQuestura (n. r.g. 19221/1985 Trib. Napoli), sia stata determinata dal Tribunale una indennitàpari a Lire 220.000/mq. al 12.6.1987; e per altro appezzamento di terreno pure limitrofo aquello in oggetto era stato convenuto un prezzo di vendita al giugno 1987 di Lire229.132/mq. (atto Am./Co.). La sostanziale coincidenza di tali ultimi due valori, inerenti adappezzamenti di terreno confinanti con quelli in oggetto e con medesima destinazione,determinati uno in sede di giudizio espropriativo e l'altro in sede di libera contrattazione,impongono di ritenere pertanto come effettivo valore di mercato dei terreni in oggetto quellomediato di Lire 225.000/mq. alla data del giugno 1987. Detto importo deve essereaggiornato alla data della emissione del decreto di esproprio del 27.7.1993, la cuiemissione ha determinato la perdita di proprietà, e ciò va effettuato considerando sia gliindici di rivalutazione ISTAT secondo il seguente prospetto:IMPORTO 225.000,00INDICEINIZIALE 110,60INDICE FINALE 104,60RACCORDO 1,4780COEFFICIENTE1,3979IMPORTO RIVAL. 314.527,50sia i dati di comune esperienza secondo i quali gliaumenti dei valori immobiliari, nel periodo considerato, sono stati ben più considerevolidell'aumento ISTAT, per giungere pertanto ad una determinazione del valore/mq. ritenutaequa in Lire 330.000 alla data dell'esproprio. Per una superficie espropriata di mq. 5067, ilvalore espropriativo sarà pertanto pari a Lire 1.672.110.000 ovvero Euro863.572,74.Considerato il rapporto tra la somma offerta (Lire 208.437.770, pari a Euro8.624,83) e quella definitivamente accertata, va riconosciuta la maggiorazione del 10% dicui di cui all'art. 37 comma 2 TU espropriazioni, per giungere ad una indennitàespropriativa di Euro 949.930,00. Di detto importo deve pertanto disporsi il deposito pressola Cassa DD.PP., oltre agli interessi al tasso legale con decorrenza 27.7.1993 fino almomento dell'effettivo deposito. Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi didebito di valuta, e in mancanza di prova di un maggior danno.»

Sintesi:Dell'indennità di occupazione determinata in sede giudiziale, non può esser disposto ilpagamento diretto alla ricorrente, ma deve esser disposto il deposito presso la CassaDD.PP., comprensivo degli interessi dovuti a su ciascuna annualità al tasso legale dallarelativa maturazione sino al momento del deposito della somma presso la Cassa.

Estratto: «Occorre infine procedere a determinare l'indennità di occupazione legittima, per ilperiodo decorrente dal 12.11.1985 (data della effettiva occupazione, coincidente con lacessazione della effettiva possibilità di sfruttamento degli stessi) al 29.3.1986 per mq. 5.055di terreno, e da tale data al 27.7.1993 (data del decreto di esproprio) per l'intera superficieoccupata di mq. 5.067. Essa va determinata in proporzione all'indennità di espropriazioneapplicando su di essa una percentuale annua pari agli interessi legali (giurisprudenzacostante a partire da Cass. ss.uu., 20.1.98 n. 493), per ciascun anno di occupazione. Dettapercentuale va applicata sull'intero importo stabilito come indennità di espropriazione,comprensivo della indennità da deprezzamento dei relitti (cfr. Cass. Sez. 1, n. 7294 del26/03/2009, secondo cui "Nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, l'indennitàrelativa al periodo della preventiva occupazione legittima può essere liquidata mediantel'attribuzione degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di indennità perl'espropriazione stessa, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito da porzioniresidue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano

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divenute di fatto non utilizzabili a cagione della realizzazione dell'operapubblica").Applicando la percentuale suddetta all'importo sopra determinato (pari a totaliEuro 1.067.093,75), si ottiene:- dal 12.11.1985 al 29.3.1986 gg. 138 per mq. 5.055:indennità esproprio pari a (949.930,00 : 5067 x 5055 = 947.680,31 + 117.163,75 =) Euro1.064.844,06; indennità di occupazione pari a (1.064.844,06 x 5% : 365 x 138 =) Euro20.129,93;- dal 30.3.1986 all'11.11.1986 gg. 227 per mq. 5.067: indennità esproprio pari adEuro 1.067.093,75; indennità di occupazione pari a (1.067.093,75 x 5% : 365 x 227 =) Euro33.182,23;- per il periodo successivo secondo il seguente prospetto:DAL 12/11/1986 AL31/12/1986 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 5,00 GIORNI 50 INTERESSE 7.038,86DAL01/11/1987 AL 31/12/1987 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 5,00 GIORNI 365 INTERESSE53.354,69DAL 01/01/1988 AL 31/12/1998 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 5,00 GIORNI 366INTERESSE 53.354,69DAL 01/01/1989 AL 31/12/1989 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 5,00GIORNI 365 INTERESSE 53.354,69DAL 01/01/1990 AL 31/12/1990 CAPITALE 1.067.093,75TASSO 5,00 - 10,00 GIORNI 365 INTERESSE 55.693,52DAL 01/01/1991 AL 31/12/1991CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 10,00 GIORNI 365 INTERESSE 106.709,40DAL 01/01/1992AL 31/12/1992 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 10,00 GIORNI 366 INTERESSE106.709,40DAL 01/01/1993 AL 27/07/1993 CAPITALE 1.067.093,75 TASSO 10,00 GIORNI208 INTERESSE 60.809,73Per un totale di Euro 550.607,14.Su ciascuna annualità sonodovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione sino al momento del depositodella somma presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cass. 19.7.02 n. 10535; id. 10.7.98 n.6722).Infatti, sia dell'indennità che dei relativi interessi non può esser disposto il pagamentodiretto alla ricorrente, ma deve esser disposto il deposito presso tale Cassa (Cass.19.11.2002 n. 16258; id. ss.uu., 2.3.99 n. 109; id. 15.2.92 n. 1893, riguardo all'indennità dioccupazione; id. 16.5.92 n. 5842 e id. 30.10.90 n. 10510, riguardo agli interessi).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1595 del 18/03/2009 - Relatore: Luigi Maruotti -Presidente: Costantino Salvatore

Sintesi:Sia nel quadro normativo antecedente che in quello successivo all’entrata in vigore del DPR327/2001, l’Amministrazione soccombente nel giudizio civile di opposizione alla stima deveeseguire il giudicato con il versamento della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti ed ilcreditore non può legittimamente pretendere il pagamento nelle proprie mani.

Estratto: «In primo luogo, ritiene la Sezione che l’art. 2943 del codice civile vada interpretatosulla base del principio sancito dall’art. 2934, per il quale il diritto “si estingue perprescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.Quandosi tratti del mancato pagamento di una somma di danaro, l’inerzia del creditore viene meno- in quanto è configurabile l’esercizio del relativo diritto –quando egli si rivolga al debitore,manifestandogli comunque l’intenzione di essere soddisfatto (Cass. civ., 28 giugno 1979, n.3618; 20 marzo 1976, n. 1010).In secondo luogo, nella specie occorre anche tener contodella particolare disciplina pubblicistica sugli adempimenti da rispettare quando la Corted’appello accoglie la domanda di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio edispone il pagamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.In tal caso, sia nel quadronormativo antecedente che in quello successivo all’entrata in vigore del testo unico n. 327del 2001, l’amministrazione soccombente nel giudizio civile di opposizione alla stima deveeseguire il giudicato con il versamento della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, altermine di un sub procedimento nel corso del quale il vincitore non può legittimamentepretendere il pagamento nelle proprie mani, né può direttamente rifarsi sul patrimonio dellaamministrazione soccombente con il “giudizio esecutivo”richiamato dall’art. 2943 c.c.Piùlimitatamente, egli può sollecitare l’amministrazione – più o meno formalmente - affinchédisponga il versamento presso la Cassa: le relative istanze o sollecitazioni hanno un rilievo

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sia all’interno del sub procedimento da attivare doverosamente per il versamento (ancheper la nomina del responsabile), sia al suo esterno (perché la sollecitazione del suo avviosostituisce la richiesta di un pagamento che non si può direttamente conseguire).Nellaspecie, la nota trasmessa dall’amministratore della società, protocollata in data 30 maggio2000, ha comportato l’interruzione del termine di prescrizione, in quanto volta alladefinizione del sub procedimento prescritto dalla legge per l’estinzione del credito.Del resto,tale nota neppure ha costituito una generica richiesta, in quanto ha con chiarezza indicatola causa petendi ed il petitum (con lo specifico richiamo alla inottemperata sentenza dellaCorte d’appello e alla particella espropriata), nonché il comportamento dovuto per legge (ilversamento presso la Cassa), che le leggi amministrative impongono all’amministrazione inluogo della diretta soddisfazione del creditore.»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE II CIVILE del 27/02/2009 - Relatore: LucioCapasso - Presidente: Domenico Balletta

Sintesi:Della sorte capitale ed interessi relativi all'indennità di occupazione legittima determinati insede giudiziale, va disposto il deposito presso la competente Cassa DD.PP., non essendopossibile un pagamento diretto in favore dell'avente diritto.

Estratto: «Orbene, l'ambito del presente giudizio di rinvio resta perimetrale alladeterminazione dell'indennità di occupazione legittima e di quella (in realtà "risarcimento")illegittima, nonché alla corretta quantificazione degli "accessori" (interessi erivalutazione).Quanto all'indennità di occupazione legittima, premesso che indiscusso è ilperiodo della medesima (dal 9/12/83 al 12/11/87) e la superficie occupata (mq. 672),individuato in Lire 112.874 il valore per mq. (come richiesto dagli stessi riassumenti; v. fol. 3atto di citazione in riassunzione e conclusioni, precisate per relationem, all'ud. del 6/6/06),va affermato che l'indennità predetta è pari agli interessi legali relativi al suindicato periodo,calcolati sul valore di Lire 75.851.328, pari ad Euro 39.173,94, (112.874 x 672 mq). Ciòcostituisce, ovviamente, la sorte capitale.L'indennità di occupazione legittima costituiscedebito di valuta, soggetto al principio nominalistico e, perciò, non autonomamenterivalutabile (v. Cass. 4344/93; 9006/92; 14558/89; 1099/98).Né viene fatta questione dimaggior danno ex art. 1224, III comma c.c., con la conseguenza che non può discettarsidei temperamenti probatori previsti da Cass. SU 19499/08.L'indennità di occupazionelegittima produce, tuttavia, gli interessi da calcolarsi a saggio legale, a decorrere daciascuna annualità (v. Cass. 10397/99; 16908/03; 11058/98; 2014/81) fino al depositopresso la Cassa DD.PP.Sorte capitale ed interessi relativi all'indennità di occupazionelegittima vanno, infatti, depositati presso la competente Cassa DD.PP. non essendopossibile un pagamento diretto in favore dell'avente diritto (Cass. 109/99; 11363/98;11279/90; 226/86; 3815/83, ex coeteris).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26902 del 10/11/2008 - Relatore: MariaCristina Giancola - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:Nel decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione legittima, la Corte diAppello deve tener conto della somma originariamente versata presso la Cassa depositi eprestiti dall'espropriante, e disporre che solo il maggior importo riconosciuto in sede diopposizione venga, parimenti, versato presso la predetta Cassa.

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Estratto: «Non fondata si rivela, invece, l'ulteriore contestazione dei ricorrenti relativaall'attribuzione degli interessi legali sull'indennità da occupazione legittima con riferimentoall'importo differenziale rinveniente dalla determinazione giudiziaria e non anche sullasomma al medesimo titolo già depositata dall'espropriante presso la Cassa depositi eprestiti. Nel decidere sulla opposizione alla stima dell'indennità di occupazione legittima, laCorte di appello deve tener conto della somma originariamente versata presso la Cassadepositi e prestiti dall'espropriante, e disporre che solo il maggior importo riconosciuto insede di opposizione venga, parimenti, versato presso la predetta Cassa (in tema, Cass.200502858). Nell'ambito della procedura espropriativa, infatti, il tempestivo deposito pressola Cassa Depositi e Prestiti di somma amministrativamente liquidata a titolo di indennità dioccupazione legittima ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, ragione per cuisulla somma depositata e non riscossa - sulla quale decorrono, in favore dell'espropriato,gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa - non possono essere liquidati ulterioriinteressi legali a carico del medesimo espropriante (in tema, Cass. 200501823;200405560).»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 04/11/2008 - Relatore: LucioBochicchio - Presidente: Claudio Fancelli - Parti: LI.IM s.a.s. c. Comune di Roma

Sintesi:Dell'indennità liquidata in sede giudiziale, va disposto il versamento alla Cassa DD.PP., conesclusione della condanna al pagamento diretto.

Estratto: «La pronuncia va poi limitata all'accertamento del quantum dovendo essere lasomma versata alla Cassa Depositi e Prestiti non essendo consentita la condanna alpagamento diretto ai proprietari (Cass. Sez. Unite n. 109/1999).»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 20/10/2008 - Relatore: Giancarlo DeDonato - Presidente: Luigi Martone - Parti: TE.AL. c. Comune di Maddaloni ed altri

Sintesi:Dell'indennità di occupazione determinata in sede giudiziale non va disposto il pagamentodiretto, ma il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Estratto: «Il suolo, pertanto, va qualificato come edificabile e, recependo le valutazione chesi desumono dalle c.t.u. del geom. Me. in atti, accettati dall'attrice, non contestati dallaconvenuta ed anche inferiori a quelli accertati da questa Corte in altre controversie relativeall'area di Maddaloni dell'interporto, può esser valutato in Euro 30,00/mq. Applicando ilcriterio di calcolo fissato dall'alt 2, commi 89 e 90 della legge 24/12/2007 n. 244, e tenutoconto che la realizzazione dell'interporto costituisce di certo un intervento di riformaeconomico - sociale del territorio dei comuni interessati, e che l'indennità offerta edepositata (Euro 11.203,83) attualizzata all'epoca dell'esproprio è inferiore agli otto decimidi quella che si va a determinare in via giudiziari, l'indennità virtuale d'esproprio va, dunque,così determinata: mq. 1693 x 30,00 = Euro 50.790,00 x 0,75 = Euro 38.092,50 x 1,10 = Euro41.901,75. Utilizzando il tasso di ragguaglio che costantemente questa Corte ritieneadeguato, l'indennità d'occupazione legittima risulta pari per ogni annualità ad Euro41.901,75 x 5% = 2.095,08 e quindi, per l'intero periodo di quattro anni e dieci mesi, adEuro 2.095,08 x (4 + 10/12) = Euro 10.126,22. Gli interessi sarebbero dovuti su ogniannualità dalla sua scadenza al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ma l'attrice neha chiesto la corresponsione solo dalla scadenza del periodo d'occupazione legittima aisaldo, onde. Per non incorrere in ultrapetizione, essi vanno riconosciuto sull'intera somma