La deduzione IRAP del 10% Art.6 D. L. n.185 del 29.11.2008 Circ. 16/E del 14/4/2009.

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La deduzione IRAP del

10%

Art.6 D. L. n.185 del

29.11.2008Circ. 16/E

del 14/4/2009

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La deduzione del 10%Art.6 comma 1 D.L. n.185 del 29.11.2008

Dott. Marco Fava

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES ed IRPEF, un importo pari al 10% dell’IRAP

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Dott. Marco Fava

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

A chi spetta?

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Requisiti soggettivi Requisiti soggettivi

Dott. Marco Fava

La predetta deduzione è fruibile dai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le modalità di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto IRAP.Si tratta, in particolare di:

1.società di capitali e enti commerciali [art. 5 del decreto

IRAP];

2.società di persone e imprese individuali [art. 5-bis];

3.banche e altri enti e società finanziari [art. 6] ;

4.imprese di assicurazione [art. 7];

5.persone fisiche, società semplici e quelle ad esse

equiparate esercenti arti e professioni [art. 8].

Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 5

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la deduzione spetta solo in quei casi in cui al valore della produzione netta abbiano concorso

spese per lavoro dipendente ed assimilato

oppure

interessi passivi

Requisito oggettivoRequisito oggettivo

Dott. Marco Fava

Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 6

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Possiamo allora dedurre che :

Requisito oggettivoRequisito oggettivo

1

2

La deduzione NON SPETTA se mancano tutti e due i citati componenti di reddito: interessi passivi e spese per personale interessi passivi e spese per personale dipendentedipendente

La deduzione SPETTA anche in presenza di in presenza di uno solouno solo dei due i citati componenti di reddito: interessi passivi e spese per interessi passivi e spese per personale dipendente (indipendentemente personale dipendente (indipendentemente dal loro ammontare)dal loro ammontare)

Dott. Marco Fava

La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde dall’ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi.

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Allora basta che io abbia sostenuto costi per il personale dipendente o per interessi passivi anche di minimo importo perché possa usufruire della deduzione IRAP del 10%?

Dott. Marco Fava

Si però devi prestare bene attenzione a 2 cose. Vediamo quali nelle slides successive

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Dott. Marco Fava

1° fatto da verificareGli interessi passivi devono aver effettivamente inciso sulla base imponibile IRAP 2008.Ciò risulta verificato quando gli interessi passivi sono superiori agli interessi attivi.Pertanto il risultato della gestione finanziaria di cui al punto C del conte economico deve evidenziare un risultato negativo

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Dott. Marco Fava

2° fatto da verificare

Anche il costo del lavoro deve aver effettivamente inciso sulla base imponibile IRAP 2008.Ciò risulta verificato quando il costo del lavoro risulta superiore alle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Mii!! Mi dici quali sono queste deduzioni?

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Dott. Marco Fava

Deduzioni IRAP da considerare Comma 1 lettera a): contribuiti INAIL – deduzione forfettaria per lavoratori a tempo indeterminato – contributi INPS dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – apprendisti – disabili – personale addetto alla ricerca;

Comma 1 – bis: Indennità di trasferta per il settore autotrasporto;

Comma 4 – bis: deduzione forfettaria per importi decrescenti rispetto la base imponibile;

Comma 4 – Bis 1: deduzione di € 1.850,00 per ogni dipendente riconosciuta ai contribuenti con valore della produzione non superiore a 400.000,00.

In merito, si evidenzia che, tra le deduzioni sopra indicate non è stata contemplata la deduzione di cui all’articolo 4-quater per incrementi occupazionali realizzati fino al periodo di imposta 2007 ancora operativa per l’anno 2008.

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Dott. Marco Fava

Spese per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente

per quanto alla quota riferita alle spese per il personale dipendente la norma aggiunge anche il termine “AssimilatoAssimilato”Che cosa devo intendere?

Adesso te lo spiego con una

tabella

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Dott. Marco Fava

Spese per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente

Tipologia di prestazione Si Deduzione IRAP

No Deduzione IRAP

Compensi per CO.CO.CO e a progetto SiCompensi per prestazioni di lavoro di cui all’art.50 TUIR SiCompensi per lavoro occasionale NoAssociazione in partecipazione di solo lavoro No

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Attenzione !!!

Dott. Marco Fava

Il costo sostenuto, di qualsiasi ammontare, deve inoltre rispondere a criteri di inerenzainerenza, ragionevolezzaragionevolezza ed economicitàeconomicità e risultare coerente risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti.

comma 5Art.109 TUIR Art.37 bis

DPR 600/73Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi

Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

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Forfait a rischio elusioneForfait a rischio elusione

Senti cosa dice la Sent. n. 6337 del 3 maggio 2002 della Corte Cass., Sez.

tributaria

… Se è vero che le scelte economiche dell'imprenditore sono normalmente insindacabili, tuttavia il Fisco non è tenuto a credere che un imprenditore agisca in modo antieconomico. Quando si scopre un comportamento antieconomico dell'imprenditore, è lecito quanto meno dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, con la conseguenza che l'ufficio può presumere maggiori ricavi o minori costi e l'onere della prova si sposta sulla parte privata …

Dott. Marco Fava

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Criterio di ragionevolezza del costo

Dott. Marco Fava

Il sostenimento del costo deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa

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Dott. Marco Fava

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MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

Dott. Marco Fava

Dovremo in primo luogo effettuare la somma degli importi effettivamente versati versati nell’anno 2008

=+Saldo irap 2007

Acconti irap 2008

Totale Irap versata nel 2008Totale Irap versata nel 2008

A questo punto però prima di calcolare il 10% del “totale irap versata nel 2008” dobbiamo fare due VERIFICHE “vediamo quali nelle slides successive”

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1a verifica (saldo 2007)

Dott. Marco Fava

Dobbiamo verificare che la base imponibile IRAP 2007 cui si riferisce il saldo 2007 (versato nel 2008) sia stata incisa dei costi per il personale dipendente o per interessi passivi.In caso contrario non è consentito tenere conto, ai fini del calcolo della deduzione, del versamento effettuato a saldo

Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 7

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Esempio

Dott. Marco Fava

Mi fai un esempio per favore!

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Dott. Marco Fava

Un contribuente ha versato nel 2008

saldo IRAP 2007 400 +acconti IRAP 2008 1.600 =

irap versata nell'anno 2008 2.000

Nella base imponibile Irap per il periodo d’imposta 2007 non figurano spese per il

personale o oneri finanziari, che sono presenti, invece, nella base imponibile del

periodo d’imposta 2008

Allora in questo caso spetta la deduzione

forfetaria del 10% solo solo con riferimento agli con riferimento agli acconti versati per il acconti versati per il

periodo d’imposta 2008.periodo d’imposta 2008.

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Esempio

Dott. Marco Fava

Descrizione ImportoReddito imponibile Ires al lordo della deduzione dell’Irap 30.000 Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2008 2.000 Irap relativa al saldo 2007 400 Irap acconto 2008 1.600 Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 1.600) 160 Reddito imponibile Ires al netto della deduzione (30.000 - 160) 29.840 Risparmio d’imposta (minore Ires dovuta 27,50% di 160) 44

Devo togliere dal calcolo l’IRAP a saldo 2007 perché in quell’anno non ho sostenuto costi per

dipendenti e per interessi passivi

Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 7 e 8

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2a verifica (acconto 2008)

Dott. Marco Fava

Dobbiamo verificare che gli acconti versati per il 2008 non siano superiori all’IRAP dovuta per il 2008.In caso contrario, gli acconti 2008 concorreranno ai fini del calcolo della deduzione, solo fino al limite dell’IRAP dovuta per il 2008

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2a verifica (acconto 2008)

Dott. Marco Fava

In altre parole, per il calcolo della deduzione spettante dovrai prendere l’importo più BASSO tra :

Acconti versati per il 2008ed

IRAP complessivamente dovuta per il 2008Non ho capito, mi

fai un esempio?

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Dott. Marco Fava

Un contribuente ha versato nel 2008

saldo IRAP 2007 400 +acconti IRAP 2008 1.600 =

irap versata nell'anno 2008 2.000

Ma l’IRAP dovuta per il 2008 è …

irap dovuta per il 2008 1300

In questo caso l’importo che devi prendere è 1300 1300 perché più basso di

1600.

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Esempio

Dott. Marco Fava

Descrizione ImportoReddito imponibile Ires al lordo della deduzione dell’Irap 30.000 Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2008 2.000 Irap relativa al saldo 2007 400 Irap acconto 2008 1.600 Irap dovuta per il 2008 1.300 Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 1.700) 170 Reddito imponibile Ires al netto della deduzione (30.000 - 170) 29.830 Risparmio d’imposta (minore Ires dovuta 27,50% di 170) 47

X

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Esempio 2

Dott. Marco Fava

Descrizione ImportoReddito imponibile Ires al lordo della deduzione dell’Irap 30.000 Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2008 2.000 Irap relativa al saldo 2007 400 Irap acconto 2008 1.600 Irap dovuta per il 2008 1.700 Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 2.000) 200 Reddito imponibile Ires al netto della deduzione (30.000 - 200) 29.800 Risparmio d’imposta (minore Ires dovuta 27,50% di 200) 55

X

Se invece avessi avuto la seguente situazione allora …

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Bò!Bà!

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IRAP: DEDUCIBILITA’ 10% IMPOSTA PAGATA NEL 2008

Dott. Marco Fava

Nonostante gran parte della stampa specializzata affermi che l’importo forfetario in dichiarazione dei redditi determini una minor variazione in aumento da esporre per le società di capitale nel rigo RF17 ,si ritiene preferibile seguire l’opinione minoritaria ed esporlo tra le “altre variazioni in diminuzione”, per evitare che in limitati, ma pur sempre possibili, casi il rigo “imposte indeducibili” possa diventare negativo (cosa non ammessa dalle specifiche tecniche alla trasmissione telematica)

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Unico società di capitali

Dott. Marco Fava

Irap da conto economico

Irap deducibile

Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99”

99

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Unico società di persone contabilità ordinaria

Dott. Marco Fava

Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99”

Irap da conto economico

Irap deducibile

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Unico società di persone contabilità semplificata

Dott. Marco Fava

Irap deducibile

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Imprese individuali in contabilità ordinaria

Dott. Marco Fava

Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99”

Irap da conto economico

Irap deducibile

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Imprese individuali in contabilità semplificata

Dott. Marco Fava

Irap deducibile

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Persone fisiche - lavoro autonomo

Dott. Marco Fava

Irap deducibile

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Rimborsi

Dott. Marco Fava

è consentito ottenere a rimborso le imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che venga presentata apposita istanza entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento

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Giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso

Per individuare correttamente il giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso, si evidenzia che per i versamenti in acconto il termine in questione decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo

Dott. Marco Fava

Vi faccio un esempio

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Giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso

Dott. Marco Fava

Per gli acconti relativi al periodo di imposta 2004 – anche se versati in data anteriore al 29 novembre 2004 - il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2005).

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Modalità

Dott. Marco Fava

Nel richiedere il rimborso il contribuente deve procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo d’imposta di riferimento tenendo conto della deduzione forfetaria dal reddito imponibile del 10 per cento dell’Irap versata nel corso del periodo di imposta.

La differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l’importo rimborsabile.

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esempio

Dott. Marco Fava

Periodo d’imposta 2004Reddito imponibile Ires 20.0001° acconto Ires 2004 (versato il 20 giugno 2004) 2.6132°acconto Ires 2004 (versato il 30 novembre 2004) 3.921Saldo Ires 2004 (versata il 20 giugno 2005) 66Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2004 1.000Importo dell’Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi 100Reddito imponibile Ires rideterminato per effetto della deduzione 19.900Ires dovuta al netto della deduzione dell’Irap 6.567Ires rimborsabile (6.600 – 6.657) 33

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Soggetti in perdita

Dott. Marco Fava

È possibile presentare l’istanza di rimborso anche da parte di quei contribuenti che, nei periodi di imposta pregressi hanno evidenziato una perdita riportabile a nuovo.

Bene!

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Come comportarsi

Dott. Marco Fava

Dobbiamo incrementare la perdita originaria per effetto della deduzione che viene riconosciuta come variazione in diminuzione ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Laddove la perdita non sia stata utilizzata, il nuovo ammontare delle perdite potrà essere utilizzato nel primo periodo di imposta utile (e, dunque, anche nel Modello UNICO 2009).

incremento della perdita originaria ed utilizzo in un successivo periodo di imposta, compreso tra quelli interessati dall’istanza di rimborso.In questo caso, per effetto della maggiore perdita e della deduzione di periodo, l’istanza di rimborso avrà ad oggetto la quota Ires o Irpef corrisposta in più in seguito alla evidenziazione di un maggiore imponibile originariamente esposto.

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Esempio

Dott. Marco Fava

Periodo d’imposta 2006 ImportoPerdita Ires riportabile 10.000- Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2006 1.000 Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 1.000) 100 Perdita rideterminata per effetto della deduzione 10.100-

Periodo d’imposta 2007 ImportoReddito imponibile Ires (al lordo della deduzione Irap) 15.000 Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2007 1.000 Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi 100 Perdita riportata dal periodo di imposta precedente 10.100- Minor reddito imponibile per l’attribuzione della deduzione 200Reddito imponibile 4.800IRES rimborsabile (33 % di 200) 66

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SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI “TRASPARENTI”

Dott. Marco Fava

Per le società di persone, nonché per le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, la deduzione sarà effettuata dalla società/associazione che, conseguentemente, imputerà per trasparenza ai soci/associati un imponibile ai fini delle imposte dirette, ridotto della deduzione in esame.

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RIMBORSO SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI “TRASPARENTI”

Dott. Marco Fava

per i periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2008,:1.sarà ugualmente la società/associazione a rideterminare il proprio reddito al netto del 10% dell’IRAP ed a presentare con modalità telematiche la richiesta di rimborso, anche se nella stessa non è evidenziato alcun importo da rimborsare2.La società, quindi, comunicherà ai propri soci/associati la quota di rispettiva spettanza,3.Ciascun socio, previa rideterminazione della propria base imponibile, presenterà – ricorrendone i presupposti – l’istanza di rimborso della maggiore imposta assolta

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Problemi

Dott. Marco Fava

L’adempimento in questione, nella pratica, potrebbe però rivelarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che, nell’arco temporale interessato dalla presentazione delle istanze di rimborso, la compagine sociale potrebbe essersi modificata. In linea di principio, dunque, la società dovrebbe essere tenuta alla comunicazione in questione anche nei confronti di soggetti che sono fuorusciti dalla compagine stessa.

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Dott. Marco Fava