La conservazione dei documenti digitali

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La Conservazione del Digitale Roberto Guarasci Università della Calabria Macerata 26 ottobre 2012

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La Conservazione del Digitale

Roberto GuarasciUniversità della Calabria

Macerata 26 ottobre 2012

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Macerata 26 ottobre 2012

Massimiliano d’Asburgo (1459 – 1519) regna insieme al padre

Federico III sull’Austria e sulla Germania meridionale e grazie

alle nozze con Maria di Borgogna è reggente dei Paesi Bassi

in nome del figlio Filippo. In un successivo matrimonio, nel

1494, sposa Bianca Maria Sforza, figlia del duca di Milano e

ottiene il controllo su parte dell’Italia settentrionale.

Le crescenti dimensioni dell’impero lo obbligano a immaginare

un sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni.

La nascita dei servizi postali

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Macerata 26 ottobre 2012

1490

Convoca a Innsbruck Francesco e Janetto Tassis, figli di Alessandro, creatore del servizio dei corrieri papali.

Istituzione di un regolare servizio postale da innsbruck a Bruxelles e poi a Granada e Toledo.

Un corriere copriva circa 180 km al giorno. Il sistema riprendeva quello romano del periodo augusteo. Riprende valore lo scritto rispetto all’oralità.

La trasmissione dell’informazione non sempre era affidata allo scritto ma, in ragione della riservatezza, spesso lo scritto era solo l’identificativo dell’affidabilità del messaggero: il concetto di reputazione.

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Macerata 26 ottobre 2012

Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d’Inghilterra avevano già provato a

costruire un sistema simile a quello di Massimiliano ma non furono

capaci di mantenerlo in esercizio per i costi estremamente alti e per il

fatto che potevano prescriverne il funzionamento solo all’interno dei

propri domini;

L’uso di un appaltatore privato – i Tassis – permetteva di superare i limiti

territoriali del committente e permetteva loro di lavorare per il profitto

facendosi garanti del servizio.

1516: Carlo V estende la rete del servizio postale imperiale e concede

la possibilità di utilizzo anche ai clienti privati.

La nascita dei servizi postali

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Macerata 26 ottobre 2012

Nello spedir stafette si mette sopra

la coperta del piego da una parte

sotto la mansione [stazione] un

segno simile ad una Staffa, dall’altra

parte il giorno, et hora, che parte. Et

se bene si suol mandare una lista

con i nomi di tutte le Poste, che sono

dal luogo d’onde parte sino doue

sono indrizzate, non si deue per

questo lasciar di porui il giorno et

hora sopra il piego; perché molte

volte i Maestri di Poste, o i

Postiglioni le perdono, o fanno

perdere a posta, acciò non si vegga,

chi ha mancato del debito suo…

Staffetta MI-GE spedita il 23.7.1544, colla scritta di pagata dentro il simbolo di staffetta, in alto nel margine a sinistra (ASMI, Miscellanea

storica,busta. 42).

La nascita dei servizi postali

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Macerata 26 ottobre 2012

1520. Tragitto Firenze/Roma in cinque/sei giorni; Firenze/Parigi

venti/ventidue giorni; Firenze/Bruges venticinque giorni;

Venezia/Costantinopoli ventiquattro/trentasei giorni.

I tariffari dei corrieri erano a scalare in relazione al tempo impiegato per

la consegna.

Sull’involucro esterno del plico si annotavano l’ora di spedizione e di

arrivo in ciascuna stazione di posta.

Si consolida definitivamente il concetto di informazione come

testimonianza scritta. Per il passato questa tipologia è solo un

piccolo frammento del tutto per cui bisogna valutare con

attenzione anche altre fonti.

La nascita dei servizi postali

ANDREW PETTEGREE, L’Invenzione delle notizie: come il mondo

arrivò a conoscersi, Einaudi, Torino, 2015

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Le fontiStabiliamo comunque cos’è un documento

Una stella è un documento? Un tronco trascinato da un torrente è un

documento? Un animale è un documento? No, Ma sono documenti le

fotografie e i cataloghi delle stelle, i sassi di un museo di mineralogia,

gli animali classificati ed esposti in uno zoo…

Un’antilope di una nuova specie viene scoperta in Africa.. una notizia

giornalistica fa conoscere l’evento… la scoperta è oggetto di una

comunicazione all’accademia delle scienze. Un professore ne fa

oggetto di insegnamento nel suo corso. L’animale vivo è messo in

uno zoo e classificato. Una volta morto viene imbalsamato e

conservato nel museo di storia naturale. Sull’evento viene realizzato

poi un documentario scientifico e vengono scritte monografie

sull’argomento che sono catalogate in biblioteca…

SUZANNE BRIET, Que est ce que la Documentation, 1951

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Roberto Guarasci

Il Biglietto del Treno

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Roberto Guarasci

FORMAZIONE DEL DOCUMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole

tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e

validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,

comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82

del 2005.Articolo 3.

Formazione del documento informatico

1.Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:a)redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;b)acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,acquisizione della copia informatica di un documento analogico;c)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dallapresentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;d)generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni,provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo unastruttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

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Roberto Guarasci

FORMAZIONE DEL DOCUMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole

tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e

validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,

comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82

del 2005.Articolo 3.

Formazione del documento informatico

Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche diimmodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito dellamedesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi didati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di unaestrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

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LE NORME

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Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213

Fatturazione Elettronica

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioniimponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213,l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporticon le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblicinazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuataesclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004,n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82.

DM MeF 55/2013

A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare fatture che non siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza,

procedere ad alcun pagamento.

Decreto Legislativo n. 127/15

disciplina ed estende la fatturazione elettronica alle transazioni fra privatia far data dal 1 luglio 2016.

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LE NORME

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CAD Art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cuiall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, sefatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, confirma elettronica qualificata o con firma digitale”.

2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gliaccordi di cui al comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti confirma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altrafirma elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi.

L. 221/2012 Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica

amministrazione e conservazione degli atti notarili

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LE NORME

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Modifica dell'articolo 6, comma 4, del “decreto sviluppo II” che indicavacome termine di decorrenza il 1 gennaio 2013, stabilendo che l'obbligo dellaforma elettronica, a pena di nullità, decorre:

dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9

Art. 6 comma 6

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LE NORME

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«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli attiprocessuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorreredal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o divolontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. …

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

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LE NORME

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D.L. n. 83 del 2015 Art. 20Differimento dal 1 luglio 2016, dell'entrata in vigore del processo

amministrativo telematico.

DECRETO LEGISLATIVO 104/10, ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL

RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, ALLEGATO 2Art. 5, comma 3:

3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretarioforma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indicecronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza perestratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e dellasegreteria".

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Fino ad oggi il problema non esisteva….

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Il Digitale era solo una copia di lavoro. La validità giuridica restava al cartaceo….

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Il modello funzionale per i documenti analogici

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Utenza Protocollo Trattazione

Conservazione

(corrente + deposito)

ScartoConservazione o versamento

Politiche di Conservazione

ScartoConservazione

definitiva

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Il modello funzionale per i documenti digitali

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Pacchetto di versamento

Pacchetto di Archiviazione

Pacchetto di esibizione

Manuale di Conservazione

Soggetto produttore

ute

nti

ProtocolloRepertoriGeDoc

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Il Codice dell’Amministrazione Digitale

LEGGE 17 dicembre 2012 n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (cosiddetto «Decreto Crescita 2.0».

LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto «Decreto del Fare»)

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dalDECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 235.

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Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

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La conservazione

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CAD Art. 44Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce assicura:a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento edell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cuiall'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445;b) l'integrità del documento;c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioniidentificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato Ba tale decreto.

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La conservazione

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1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da unresponsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei datipersonali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, oveprevisto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelladefinizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione deidocumenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo diconservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivipreviste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offronoidonee garanzie organizzative e tecnologiche

Art. 44Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

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La conservazione

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44-bis

Conservatori accreditati

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione deidocumenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per contodi terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisitidel livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedonol’accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione delcomma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali concapitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Page 23: La conservazione dei documenti digitali

La cosa è destinata ad aggravarsi

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ANPR

Domicilio Digitale

Page 24: La conservazione dei documenti digitali

Poi arrivarono i social network…

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Sistema Pubblico Identità Digitale

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Art. 17 comma 2 -ter Legge 98/2013

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2 -sexies , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

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Sistema Pubblico Identità Digitale: DPCM 24.10.2014

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Art. 13(Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi )

1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPIDstipulando apposita convenzione con l'Agenziail cui schema è definito nell'ambito deiregolamenti attuativi di cui all'articolo 4.

2. Le pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 2, comma 2 del CAD, aderisconoallo SPID, secondo le modalità stabilitedall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, entroventiquattro mesi successivi all'accreditamentodel primo gestore dell'identità digitale.

Page 27: La conservazione dei documenti digitali

Sistema Pubblico Identità Digitale: i certificatori

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Sabato, 19 Dicembre, 2015

InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, sono le prime tre aziende accreditate come gestori di identità digitali SPID.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso le procedure di accreditamento dei primi gestori di identità digitale SPID: InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime tre aziende accreditate.

Page 28: La conservazione dei documenti digitali

Identità Digitale Europea

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

(76) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in

misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione,

possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire

in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione

europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali

obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso

articolo.

Page 29: La conservazione dei documenti digitali

Identità Digitale Europea

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Articolo 12

Cooperazione e interoperabilità

1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9,

paragrafo 1, sono interoperabili.

Page 30: La conservazione dei documenti digitali

ANPR

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Cambio di

residenza

Dichiarazion

e nascita

Dichiarazion

e morte

Domicilio

digitale

Indice posta

elettronica

Anagrafe

vie e numeri

civici

1. Allineamento

basi di dati

2. Notifiche e

domiciliazioni

3. Censimento

continuo

Page 31: La conservazione dei documenti digitali

ANPR

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Page 32: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e domicilio digitale

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La Corte di cassazione, sez. V penale, con

sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha

dichiarato legittima la querela presentata

dal legale rappresentante di una società

contro un ex dipendente, reo di aver violato

il server di posta elettronica di cui la stessa

società è titolare.

I motivi della decisione si basano

sull’art. 615 ter cod.pen. e sulle

intenzioni del legislatore quando,

attraverso la legge n. 547/1993, ha

innovato il codice penale,

assicurando - nella sezione del

codice dedicata ai delitti contro la

inviolabilità del domicilio - tutela al

“domicilio informatico”, inteso

quale spazio ideale (ma anche

fisico in cui sono contenuti i dati

informatici) di pertinenza della

persona, ad esso estendendo la

tutela della riservatezza della sfera

individuale, quale bene anche

costituzionalmente protetto.

Page 33: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e domicilio digitale

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Viene estesa la tutela del domicilio

informatico, in quanto si riconosce il diritto

di essere tutelato a chiunque abbia

racchiuso nel proprio domicilio dei dati,

indipendentemente dalla loro natura e da

quella del titolare.

.

Si continui a richiedere che, affinché possa

essere azionata la tutela, il sistema oggetto

del reato sia protetto dalle misure di

sicurezza idonee a creare impedimento

o comunque minimo ostacolo

all’intrusione di terzi non graditi

Page 34: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e domicilio digitale

.

Art. 14 Legge 98/2013Misure per favorire la diffusione del domicilio

digitale«3 -quater . All’atto della richiesta del documento unificato , ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o delladichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente,di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino unacasella di posta elettronica certificata, di cui all’articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale.. 34

Page 35: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e firme

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q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ( ad esempio

l’identificazione sul web);

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a

un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e

garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può

conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da

consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (ad esempio il pin del bancomat);

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata

su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della

firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato

qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,

che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento

informatico o di un insieme di documenti informatici;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e

digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma

2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)

Page 36: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e firme: UE

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

(49) Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma

elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma

elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al

diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti

previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe

avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

Page 37: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e firme: UE

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Firme elettroniche

Articolo 25

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in

procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per

firme elettroniche qualificate.

2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è

riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Page 38: La conservazione dei documenti digitali

Identità digitale e firme: UE

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Articolo 27

Firme elettroniche nei servizi pubblici

3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online

offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello

di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.

Page 39: La conservazione dei documenti digitali

La sottoscrizione

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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE

.Il regolamento entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti

gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il ventesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quindi sarà

in vigore dal 17 settembre 2014. Il predetto regolamento si applica a

decorrere dal 1 luglio 2016, ad eccezione delle disposizioni riportate

nell’art. 52.

Page 40: La conservazione dei documenti digitali

La conservazione: riassumiamo

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Non è un prodotto che si acquista: nonesistono soluzioni universalmente valide.

Non si identifica con la conversione oriproduzione su supporti di qualunquenatura né con le procedure di backup

Non è la conservazione dei documenti nelsistema di protocollo

E’ un modello organizzativo con il supporto di tecnologie abilitanti.

E’ un insieme di attività integrate nel processo di gestione del ciclo di vita.

Deve prevedere una valutazione aggiornata del rischio.

Non può essere realizzata ex post.

E’ un obbligo per tutte le P.A.

Cominciamo solo ora ad avvertire realmente il problema!

Page 41: La conservazione dei documenti digitali

Professioni e Mercato del Lavoro

• Crisi del mercato del lavoro in Europa: 26 milioni di senza lavoro. • Le aziende non riescono a trovare un numero sufficiente di esperti nel settore ICT. Durante la crisi la domanda cresce a un tasso annuo del 3%.• Fino a 900.000 posti vacanti in Europa nel 2015.• Non abbastanza laureati in informatica e in numero decrescente.• Aumento del divario tra l'offerta e i professionisti disponibili nel settore dell'ICT.

Grand Coalition for Digital JobsThe Commission is leading a multi-stakeholder partnership to tackle the lack of digital skills in Europe and the several hundred of thousands of unfilled ICT-related vacancies

Page 42: La conservazione dei documenti digitali

Uno sguardo altrove

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Page 43: La conservazione dei documenti digitali

E’ finita!

[email protected]