La comunicazione formale ed istituzionale in azienda - ANMA · sanitari ai fini di una più valida...

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Sezione regionale Emilia Romagna Corso di aggiornamento per il Medico Competente Aprile - Maggio 2011 La comunicazione formale ed istituzionale in azienda Dr. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena

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Sezione regionale

Emilia Romagna

Corso di aggiornamento per il Medico Competente

Aprile - Maggio2011

La comunicazione formale ed istituzionale

in azienda

Dr. Davide FerrariSPSAL Azienda USL Modena

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1)

a) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione, informazionee alla organizzazione del primo soccorso

Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

Arresto fino a 3 mesi-ammenda 400-1600 Euroin caso di mancata collaborazione alla vdr

Informazione e formazione: adempimenti (1)

Art. 15 Art. 15 -- Misure generali di tutela. Misure generali di tutela. Comma 1, lettere n) o) p) q):Comma 1, lettere n) o) p) q):

-- informazione e formazione adeguate per i Lavoratori,informazione e formazione adeguate per i Lavoratori,-- per i Dirigenti e Preposti, per i Dirigenti e Preposti, -- per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.-- istruzioni adeguate ai Lavoratori.istruzioni adeguate ai Lavoratori.

Art. 18 Art. 18 -- Obblighi del Obblighi del DdLDdL e del Dirigente.e del Dirigente.Comma 1, lettere e)Comma 1, lettere e) h) i) l), comma 2:h) i) l), comma 2:

-- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.addestramento.

Informazione e formazione: adempimenti (2)

Art. 36 - Informazione ai Lavoratori. - Sui rischi per la salute e la sicurezza.- Sulle procedure per il PS, antincendio, evacuazione.- Sui rischi specifici per ogni Lavoratore, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali.- Sui pericoli connessi all’uso di particolari sostanze.- Sulle misure di protezione e prevenzione.

( Informazione facilmente comprensibile per i Lavorat ori:verifica della comprensione della lingua utilizzata ).

Informazione e formazione: adempimenti (3)

Art. 37 - Formazione dei Lavoratori e loro Rappresentanti.

- Sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione…- Sui rischi riferiti alla mansione- Formazione ai Dirigenti e Preposti- Formazione ai Lavoratori incaricati della prevenzione ...

( tenendo conto delle conoscenze linguistiche)

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

L’ attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della

Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Informazioni su sicurezza e salute

6. Gli OML dovranno fornire informazioni ai lavoratorisui fattori di rischio professionali cui possono

essere esposti in maniera obiettiva e comprensibile,non omettendo alcun fatto e sottolineando le misure

preventive. Essi dovranno collaborare con ildatore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti,

garantendo un’adeguata informazione e formazionesulla salute e la sicurezza sia a livello di dirigenti

che dei lavoratori. Gli OML dovranno fornire informazioniadeguate ai datori di lavoro, ai lavoratori e

ai loro rappresentanti sul livello di fondamento scientifico dei fattori di rischio noti o sospetti nell’ambiente di lavoro.

Comunicazione delle informazioni al lavoratore

9. I risultati degli accertamenti espletati nell’ambitodella sorveglianza sanitaria devono essere resi notiai lavoratori interessati. La valutazione dell’idoneitàad un lavoro specifico, ove richiesta, deve basarsisu una buona conoscenza della mansione e delposto di lavoro e sulla valutazione dello stato disalute del lavoratore. I lavoratori devono essere

informati a proposito della loro facoltà di fare ricorsocontro quelle disposizioni circa la loro idoneità al

lavoro che essi ritengano contrarie al loro interesse.A questo riguardo deve essere stabilito un procedimento di appello.

Comunicazione delle informazioni al datore di lavoro

10. I risultati degli accertamenti previsti da leggi oregolamenti nazionali devono essere trasmessi alla

direzione esclusivamente in termini di idoneità allavoro specifico o di limitazioni necessarie dal puntodi vista medico nell’assegnazione ad una mansioneo nell’esposizione a fattori di rischio, privilegiando

opportuni suggerimenti sull’adattamento delle mansioni e delle condizioni di lavoro alle capacità del lavoratore.

Informazioni di carattere generale sull’idoneità allavoro o in relazione alla salute od ai possibili o probabili

effetti dei fattori di rischio possono anche essere comunicate col consenso informato del lavoratore interessato, nella misura in cui ciò si renda necessario

per garantire la tutela della salute del lavoratore.

Equità, non discriminazione e comunicazione

18. Gli OML dovranno instaurare un rapporto di fiduciaimprontato all’equità con coloro ai quali prestano il

loro servizio. Tutti i lavoratori vanno trattati allo stessomodo senza alcuna forma di discriminazione riguardo

alla loro condizione, alle loro convinzioni o alleragioni che sono causa della loro richiesta di consulenzada parte degli OML. Essi dovranno stabilire e mantenere

aperta una via di comunicazione reciproca, coi dirigenti dell’impresaresponsabili al massimo livello delle decisioni relative alle condizioni e

all’organizzazione del lavoro e all’ambiente di lavoro, e con i rappresentanti dei lavoratori.

Dati sanitari collettivi

22. Nel caso in cui non sia possibile l’identificazione individuale,informazioni sanitarie collettive o su gruppi di lavoratori possono essere fornite alla direzione e ai rappresentanti

dei lavoratori nell’impresa o ai comitati per la salute e la sicurezza, ove questi esistono, per facilitarli nel loro compito

di tutela della salute e della sicurezzadei gruppi di lavoratori esposti a rischio.

Gli infortuni e le malattie professionali o correlate al lavoro devonoessere denunciati alle autorità competenti secondo le

leggi ed i regolamenti nazionali vigenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente

a) nei casi previsti: - dalla normativa vigente- dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa siaritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno) c) visita medica su richiesta del lavoratore…….…….

Azioni:-- procedura per richiesta visita allprocedura per richiesta visita all ’’ufficio personale aziendale.ufficio personale aziendale.-- informativa ai Lavoratori.informativa ai Lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA’ (Art. 41)

Gli esiti della visita medica vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio

secondo i requisiti minimi dell’allegato 3 Ae predisposta su formato cartaceo o informatizzato

Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC

ALLEGATO 3ACARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

LAVORATORELAVORATORELAVORATORELAVORATORE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….sesso M F.sesso M F.sesso M F.sesso M Fluogo e data di nascitaluogo e data di nascitaluogo e data di nascitaluogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. .. .. Domicilio Comune e Prov. Domicilio Comune e Prov. Domicilio Comune e Prov. Domicilio Comune e Prov. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....ViaViaViaVia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TelTelTelTel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Medico curante Medico curante Medico curante Medico curante DottDottDottDott……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................ViaViaViaVia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TelTelTelTel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORODATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………AttivitAttivitAttivitAttivitàààà delldelldelldell’’’’Azienda pubblica o privataAzienda pubblica o privataAzienda pubblica o privataAzienda pubblica o privata……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Data di assunzioneData di assunzioneData di assunzioneData di assunzione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Sede/i di lavoroSede/i di lavoroSede/i di lavoroSede/i di lavoro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La presente cartella sanitaria e di rischio è instituita per:prima istituzione

esaurimento del documento precedentealtri motivi…………………………………………….

Firma del medico competente --------------------------------------------------------------------------------------

La presente cartella sanitaria e di rischio La presente cartella sanitaria e di rischio La presente cartella sanitaria e di rischio La presente cartella sanitaria e di rischio èèèè costituita da ncostituita da ncostituita da ncostituita da n…………………………………………pagine.pagine.pagine.pagine.

Data Data Data Data …………………………………………………………………………………………………………

Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro Firma del datore di lavoro ( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)( CASSATA)

SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA’

Art. 416) sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime uno dei seguenti

giudizi di idoneità alla mansione specifica:a) idoneitàb) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazionic) inidoneità temporanead) inidoneità permanente

6-bis) tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi dal MC per iscritto e

consegnati in copia al lavoratore e al datore di lavoro

Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC

7) in caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali.

9) avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza.

ALLEGATO 3AGIUDIZIO DI IDONEITA’

Da consegnare al datore di lavoroIl lavoratore…………………………………….…in data…………………

è stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio) …………………………………………………………

Con il seguente esito:idoneoidoneo con prescrizioniidoneo con limitazioniinidoneo temporaneamenteinidoneo permanentemente

Da sottoporre a nuova visita medica il…………………………..Previa esecuzione dei seguenti accertamenti ………………………….....…………………………………………………………………….………

Data ………………………..Il medico competente

……………………..

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

1) Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B).

La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro

2) Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis) Entro il 31 dicembre 2009 con D.M. sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

La relazione sanitaria annuale per la ditta (datore di lavoro, RSPP e RLS) e la comunicazione dei dati sanitari aggregati alla ASL

sono due relazioni distinte che hanno destinatari e finalità diverse.

La relazione sanitaria annuale per la ditta è uno strumento informativo che serve per ritornare ai soggetti aziendali della prevenzione i risultati degli accertamenti

sanitari ai fini di una più valida ed efficace valutazione e gestione dei rischi all’interno dell’azienda.

La “comunicazione dei dati sanitari” alla ASL ha invece essenzialmente finalitàstatistiche ed epidemiologiche e contiene dati che dovranno essere aggregati

ed elaborati da ASL, Regioni ed ISPESL.

E’ evidente quindi che la relazione sanitaria per la ditta deve essere un documento in cui i risultati degli accertamenti sanitari sono presentati in modo dettagliato,

circostanziato e comprensivo di commenti e suggerimenti del medico competente in ordine alle misure di tutela da implementare, mentre la

comunicazione alla ASL si sostanzia nella compilazione di uno schema contenente i dati sanitari e di rischio richiesti dalla norma.

LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI

COSA STABILISCE LA NORMA:

Articolo 243Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi:

• l'attività svolta, • l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato• ove noto, il valore dell'esposizionea tale agente.

Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.

Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

COSA STABILISCE LA NORMA:

Articolo 242Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive

specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salutesono sottoposti a

sorveglianza sanitaria.

Il percorso previsto dal decreto 81

Art. 236 – il datore di lavoro valuta l’esposizione ad agenti cancerogeni

Art. 242 - se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” => si attiva la sorveglianza sanitariaobbligatoria

Art. 243 - se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” => si attiva anche laregistrazione degli esposti e delle esposizioni

MODELLI E MODALITA’ DI TENUTA

Articolo 243Registro di esposizione e cartelle sanitarie

9. I modelli e le modalità di tenuta del registroe delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

QUALI LE FINALITÀ DEI REGISTRI DI ESPOSIZIONE?

• Il D.M.155/07 chiarisce che quanto meno i dati sanitari possono essere trattati “esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro”.

• Visto il contesto normativo da cui nasce, è evidente che anche l’utilizzo degli altri dati contenuti nel registro dovrebbe avere finalità essenzialmente di “ tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

• Il legislatore non ha previsto tra le finalità del registro degli esposti quella relativa alla tutela previdenzialee assicurativa.

FINALITÀ DEI REGISTRI DI ESPOSIZIONE

Il registro deve costituire essenzialmente

uno strumento per la prevenzione

e deve quindi entrare a far parte di un processo

articolato su vari livelli (aziendale, locale, nazionale)

per

l’identificazione,

la valutazione e

la gestione,

ai fini della tutela della salute,

degli specifici rischi cancerogeni e mutageni.

LA PRIORITA’

Il primo obbligo per il datore di lavoro rimane quello di eliminare l’esposizione o di ridurla al minimo.

L’iscrizione di un lavoratore nel registro degli esposti ad agenticancerogeni e/o mutageni deve quindi intendersi come temporanea, come del resto espressamente indicato dal

D.Lgs.81/08 nel caso dell’amianto (art. 260).

Non sarebbe legittimo né etico un approccio al sistema di registrazione “a mero titolo precauzionale”

(per lo scarico di responsabilità delle aziende, non per la salute dei lavoratori) che prevedesse l’iscrizione di tutti quei lavoratori per i quali sia semplicemente

ipotizzata un’esposizione a cancerogeni, senza nessun programma di miglioramento.

Deve invece essere chiaro che

il riscontro, in sede di valutazione dei rischi, dell’esistenza di un’esposizione a cancerogeni in atto

va rivolta verso un’unica direzione: perseguire l’obiettivo di far cessare tale condizione

entro il tempo minimo tecnicamente necessario.

LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AI FINI DELLA PREVENZIONE

UN MODELLO EFFICACE: IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE DELL’ESPOSIZIONE

OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI (ASA)

In Finlandia, la legislazione stabilisce che i lavoratori esposti

ad agenti cancerogeni devono essere registrati ogni anno.

I Datori di lavoro devono inviare annualmente i loro elenchi deilavoratori esposti e le relative sostanze cancerogene

agli Uffici pubblici competenti

in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I dati sono successivamente raccolti ed elaborati a livello nazionale

dal FIOH (Finnish Institute Occupational Health),

che pubblica ogni anno le statistiche.

IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE ASA DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI

L'obiettivo fondamentale di ASA è quello di essere uno strumento efficace nella prevenzione del cancro professionalein Finlandia.

Gli obiettivi specifici di ASA sono:

• migliorare l’identificazione degli agenti cancerogenie la valutazione dell’esposizionesul posto di lavoro;

• promuovere le misure di prevenzione, come ad esempio la sostituzione di agenti cancerogeni e l’adozione di misure di protezione collettiva e individuale

• informarecirca i rischi di cancro e le misure preventive efficaci

• fornire informazioni utili aiServizi pubblici di prevenzione per laprogrammazione dell’attività, in particolare di vigilanza e controllo;

• costituire una banca dati per le future ricerche epidemiologichesu rischi di cancro tra i lavoratori esposti.

IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE ASA DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI

Come funziona

Secondo un decreto approvato dal governo finlandese,

i datori di lavoro sono tenuti a riferire annualmente

gli agenti cancerogeni utilizzati, la quantità di ogni composto utilizzato ed i nomi dei lavoratori espostiagli agenti cancerogeni.

Se l'esposizione è incerta o il livello di esposizione è molto basso,

i lavoratori dipendenti sono considerati esposti se vengono a contatto

con agenti cancerogeni durante più di 20 giorni di lavoro all'anno.

Le relazioni sono inviate dalle aziende ai Servizi Pubblici di salute e sicurezza del lavoro entro la fine di marzo di ogni anno.

Questi uffici trasmettono i dati all'Istituto nazionale per la salute occupazionale che li raccoglie ed elabora.

VALUTAZIONE DELL’ UTILITÀ DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AI FINI DELLA

PREVENZIONE DEL RISCHIO

In Finlandia è stata recentemente condotta un’indagine

(Kauppinen 2007) per valutare l’efficacia ai fini della prevenzione

del sistema di registrazione degli esposti a cancerogeni ASA.

I risultati hanno evidenziato miglioramenti (eliminazione o riduzione dell’esposizione ad agenti cancerogeni) nel 73%

delle imprese che risultavano notificate ad ASA nel 1996.

Il processo di notifica ad ASA è risultato aver determinato l’adozione di misure per ridurre l’esposizione nell’8% dei casi

ed avere contribuito alla loro adozione in un altro 24% dei casi.

Motivi della riduzione dell’esposizione

Aziende registrate in ASA a fine

1996

Aziende che sono uscite da ASA nel

1991–1996

% n % n

Esposizione ridotta per i seguenti motivi:

Il lavoro comportante esposizione è divenuto discontinuo

22 390 22 150

L’uso di cancerogeni è divenuto discontinuo

4 62 7 51

Sostituzione del cancerogeno 10 174 18 124

Lavorazione a ciclo chiuso 1 24 2 11

Confinamento della sorgente di esposizione o nuovo sistema di aspirazione

17 309 6 38

Uso di DPI 18 323 5 36

Riduzione dell’uso di cancerogeni 11 195 5 37

Altri motivi 17 307 12 79

Rivalutazione dell’esposizione — — 24 165

Introduzione di misure di tutela:

Aziende analizzate 950 390

Aziende che hanno introdotto nuove misure di prevenzione

73 691 79 309

Aziende che non hanno introdotto nuove misure di prevenzione

27 259 21 81

Criticità nella compilazione dei Registri dall’osservatorio SIREP (da Scarselli e coll.)

I registri spesso sono compilati dalle imprese in modo incompleto e non corretto.

In molti casi le informazioni riportate sui registri non sono esaustive.

I dati vengono trascritti utilizzando diverse tipologie di classificazione. Una notevole difformità si osserva per es. nella denominazione e

descrizione delle mansioni.

La sezione relativa alle esposizioni lavorative è quella che risulta più carente.

In diversi casi manca qualunque dato sull’esposizione, sia i risultati delle misurazioni

che l’indicazione del tempo di esposizione e dei quantitativi di agenti utilizzati o prodotti.

ASPETTI OPERATIVI

QUALI LAVORATORI ISCRIVERE NEL REGISTRO?

Secondo il D.lgs. 81/08 vanno iscritti i lavoratori

per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un“rischio per la salute”.

Quale significato dare a questo termine?

Esistono diversi posizioni sostenute da soggetti istituzionali e società scientifiche.

Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale

sull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in “esposti” e “potenzialmente esposti”.

Le due categorie vengono così definite:

lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quellodella popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.

lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.

Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionalesull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94

• Secondo le Linee Guida delle Regioni devono essere iscritti nel registro i lavoratori classificati come espostiin base alla definizione prima riportata e quindi sottoposti a sorveglianza sanitari.

• Occorre inoltre curare la compilazione, sempre a cura del medico competente, di elenchi separati sia dei lavoratori potenzialmente espostisia dei lavoratori ex-esposti, compresi quelli accidentalmente esposti.

Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionalesull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94

Questo criterio di classificazione degli esposti presuppone

la definizione di valori di riferimento per sostanze cancerogene

e mutagene nella popolazione generale.

E’utile e praticabile per le sostanze ubiquitarie

nell’ambiente di vita, per le quali di fatto tali valori di riferimento

esistono e sono generalmente fissati in normative.

Per le sostanze per le quali non è stato stabilito un valore di riferimentole Linee Guida delle Regioni ritengono che vi sia esposizione

quando esse siano rintracciabili nell’ambientein presenza di una lavorazione che specificamente le utilizza/produce e in

concentrazioni plausibilmente ad essa riconducibili.

Le Linee Guida della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)

Occorre verificare se l’entità dell’esposizione è contenuta entro i limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti.

Viene proposto un periodo di monitoraggio (con determinazioni ambientali e biologiche) durante il quale si suggerisce che i soggetti

“esposti” vengano iscritti nel registro.

Al termine del periodo di monitoraggio, se il rispetto dei limiti per la popolazione generale sarà stato costantemente osservato l’iscrizione

nel registro verrà annullata.

Nel caso in cui non siano disponibili limiti relativi alla popolazione generale, è considerata obbligatoria l’iscrizione nel registro dei lavoratori per i quali sia stata evidenziata dal monitoraggio una

esposizione quantificabile.

Un caso specifico espressamente normato: l’amianto

L’art.260 del D.Lgs.81/08 stabilisce che sono iscritti nel registro

i lavoratori addetti ad attività comportanti esposizione ad amianto

che nonostante le misure di contenimento e l’uso di idonei DPI

siano esposti a concentrazioni di fibre di amianto superiori

a un decimo del valore limite(che ricordiamo è fissato dall’art.254 D.Lgs.81/08 a 100 fibre/litro di aria,

misurate come media ponderata in un tempo di riferimento di otto ore).

Per l’amianto è quindi stato stabilito un “valore di azione”corrispondente a 10 fibre/litro, al di sotto del quale l’iscrizione

nel registro non è obbligatoria.

Criteri per l’ identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro

Occorre definire criteri condivisi per individuare i lavoratori che devono obbligatoriamente essere iscritti nei registri.

E’ opportuno distinguere tra coloro che operano in una circostanza di possibile esposizione e coloro che sono

effettivamente esposti.

Criteri per l’ identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro

Laddove sia possibile effettuare

una misurazione dell’esposizione

ci si deve basare sui risultati delle indagini

ambientali e/o biotossicologiche

e inserire nel registro i lavoratori la cui esposizione

supera un valore sogliada precisare

Quale valore soglia?

• I livelli di esposizione della popolazione generale(Coordinamento Tecnico delle Regioni , SIMLII)

• Un valore di azione(1/10 del valore limite nel caso dell’amianto secondo il D.Lgs. 81/08)

Quale valore soglia?

I termini di riferimento per definirne l’entità potrebbero essere:

• i valori di riferimento per la popolazione indicati da autorevoli organizzazioni internazionali, quali l’OMS, e/o da autorevoli società scientifiche (SIVR,….);

• i valori-limite di legge per le esposizioni ambientalidella “popolazione generale”, qualora esistenti

• Una frazione dei valori-limite di legge per le esposizioni occupazionali, qualora esistenti (il valore d’azione potrebbe collocarsi, ad es. per alcuni agenti cancerogeni ad azione sistemica come il benzene, il cloruro di vinile, ecc…, a 1/100 del Valore Limite di Esposizione Professionale).

Criteri per l’ identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro

Fino a quando non vi saranno indicazioni ufficiali

delle istituzioni competenti,

è senz’altro utile che i datori di lavoro esplicitino,

nei documenti di valutazione del rischio

così come nei singoli registri di esposizione,

quale criterio sia stato da essi utilizzatoper la scelta del “valore d’azione”

e quale sia il “valore d’azione” da essi adottato.

Criteri per l’ identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro

Fino al momento di una definizione vincolante dei “valori d’azione”,

è opportuno seguire l’indicazione delle Linee Guida

emesse dal Coordinamento delle Regioni

e quindi assumere come soglia per l’iscrizione nel registro

i valori-limite di legge per la popolazione generale

ogni volta che essi siano disponibili

Ulteriori Criticità

La misurazionerappresenta certamente

il “gold standard” per la valutazione dell’esposizione.

Questo è vero però se si rispettano

le migliori pratiche di igiene industriale,

cosa che non sempre si verifica nelle indagini ambientali (e biotossicologiche) eseguite dalle imprese attraverso i propri tecnici e consulenti.

Ulteriore Criticità: la qualità delle misurazioni

L’esperienza maturata sul campo

nell’attività di vigilanza e controllo ci induce a prevedere

che in una significativa percentuale di casi

i risultati delle misurazioni potrebbero rivelarsi poco attendibili,con una prevalenza di sottostime dell’esposizione

rispetto alle sovrastime.

Per cercare di superare questo problema

sarebbe importante un impegno dei Servizi pubblici di prevenzione

(in termini di azioni di promozione, assistenza, ma anche di controllo)

finalizzato a presidiare la qualità delle rilevazioni ambientali

(e biotossicologiche) eseguite dalle imprese.

Quali criteri di iscrizione nel registro applicare in quelle situazioni in cui la misurazione

effettivamente non è tecnicamente possibile o comunque risulta molto complessa e difficoltosa ?

In questi casi, in analogia con i criteri adottati

da altri sistemi di registrazione,

i lavoratori da iscrivere nel registro

potrebbero essere individuati non tanto sulla base

dei quantitativi di agenti utilizzati o prodotti,

ma sulla base del tempo di esposizione.

Il registro finlandese ASAquando i dati delle misurazioni ambientali

mancano o sono incerti considera esposti

i lavoratori che, nel corso dell’anno,

utilizzano l’agente cancerogeno

per più di venti giorni lavorativi

Il NIOSH nell’ambito del sistema di registrazione

dell’esposizione professionale ad agenti chimici

considera le situazioni in cui i lavoratori

operano a contatto con l’agente chimico

per almeno 30 minuti la settimanacome media annuale,

o almeno 30 minuti settimanali per il 90% delle settimane lavorative annue.

In conclusione….

La registrazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni

può rappresentare un importante strumento di prevenzione.

A tal fine occorre fare in modo che la compilazione del registro

non diventi un semplice adempimento formale,

ma rappresenti per il datore di lavoro la presa d’atto

di un problema su cui è assolutamente necessario intervenire.

Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08)

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,

per ciascuno di essi:l'attività svolta,

l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro e ne cura la tenuta tramite il RSPP.

Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08)

3. Il datore di lavoro:a) consegna copia del registro all’ISPESL e all’organo di vigilanza

competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori iscritti, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08)

• Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivitàche espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

• La documentazione è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

• I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

• L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro.

Registro esposti a silice (art. 160 DPR 1124/65)

Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva,

le generalità del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per il rischio silicosi, il nome del radiologo, il luogo e la data

dell'accertamento ed il numero delloschermogramma o del radiogramma.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il registro nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni,

nonché a presentarlo ad ogni richiesta dell'ispettorato del lavoro o del Distretto minerario.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro in altro luogo.

DENUNCE DI MP E CERTIFICATI INAIL

REFERTOall’ Autorità Giudiziaria

Art. 365 C.P.Fine repressivo

DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALEa Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, AUSLArt. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/2000

Fine epidemiologico

PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALEa lavoratore o INAIL

Artt. 52, 53, 251 D.P.R. 1124/65Fine assicurativo

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI

COMPITI DEL MEDICO

� Compila il certificato medico di malattia professionale e lo consegna all’assicurato (industria)

� Compila il certificato medico di malattia professionale e lo invia direttamente all’INAIL (agricoltura)

� Invia ad Inail, Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro la DENUNCIA di malattia professionale

� Invia alla A.G./Azienda USL il REFERTO di malattia professionale

Adempimenti medico-legali in caso di M.P.

Medico

Primo certificato Denuncia Referto

Lavoratore SPSAL Az. USL - DPL INAIL A.G.(SPSAL)

Datore di Lavoro

INAIL(direttamente all’INAILper i lavoratori agricoli)

NOTA BENEL’invio alla AUSL di Modena

delle denunce di malattie professionale(di lavoratori di aziende del territorio provincial e)

assolve anche l’obbligo di invio alla D.P.L.

Analisi delle denunce di MP pervenute ai SPSAL dell’ASL di Modena

per soggetto denunciante

Denunce di MP pervenute ai SPSAL nel 2008 suddivise per PROVENIENZA

Denunce da MC 89%

1475

1181

8

MC

Altro

Denunce di IPOACUSIA pervenute ai SPSAL nel 2008 suddivise per PROVENIENZA

Denunce da MC 99%

1189

Denunce di PATOLOGIE DEL RACHIDE E DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI

SUPERIORI pervenute ai SPSAL dell’ASL di Modena nel 2008 suddivise per PROVENIENZA

Denunce da MC 47,5%

244

Denunce di PATOLOGIE DEL RACHIDE E DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI

pervenute ai SPSAL dell’ASL di Modena nel 2009

% di denunce pervenute dai MC

30,8413Altro

34,5120348Totale

32,1928Epicondiliti -epitrocleiti

28,92690Patologie del rachide

38,93795Sindrome Tunnel Carpale

35,543121Tendiniti

% sul totaleCasi denunciatida MC

Totali casi denunciati

Patologie

PATOLOGIEINDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI

D.Lgs. 230/95 – art. 92 comma 2

Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'lspettoratoprovinciale del lavoro (DPL) e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio (Azienda USL) i casi di malattia professionale.

NEOPLASIEINDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI

D.Lgs. 230/95 – art. 92 comma 3

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomo-patologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

D.Lgs. 81/08 – Titolo IX – Capo IIart. 244 comma 2

Registrazione dei tumori

I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

D.Lgs. 81/08 – Titolo X – Capo IIIart. 281 comma 2

Registro dei casi di malattie e di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della del lavoro, della salute e delle polit iche sociali , sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissionedella documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle pol itiche sociali fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

SANZIONI

OMISSIONE REFERTO (art. 365 C.P.)multa fino a € 516,00

OMISSIONE DENUNCIA (art. 139 D.P.R. 1124/65)Arresto fino a 3 mesi, ammenda da € 258,00 a € 1032,00

Se MC: Arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da € 516,00 a € 2582,00

TRASMISSIONE ISPESL (ex art. 92 c.2 e c.3 D.Lgs. 230/95)Arresto fino a 1 mese, ammenda da € 258,00 a € 1549,00

Requisiti minimi di qualitRequisiti minimi di qualitRequisiti minimi di qualitRequisiti minimi di qualitààààdella relazione sanitaria annuale della relazione sanitaria annuale della relazione sanitaria annuale della relazione sanitaria annuale

sui risultati anonimi e collettivi sui risultati anonimi e collettivi sui risultati anonimi e collettivi sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria:della sorveglianza sanitaria:della sorveglianza sanitaria:della sorveglianza sanitaria:

un esempio di modello condivisoun esempio di modello condivisoun esempio di modello condivisoun esempio di modello condiviso

Obblighi del medico competenteObblighi del medico competenteObblighi del medico competenteObblighi del medico competenteD.Lgs.D.Lgs.D.Lgs.D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 181/08 art. 25 comma 181/08 art. 25 comma 181/08 art. 25 comma 1

i)i)i)i) comunica per iscrittocomunica per iscrittocomunica per iscrittocomunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, - al datore di lavoro, - al responsabile del servizio di prevenzione protezione, - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivirisultati anonimi collettivirisultati anonimi collettivirisultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazionifornisce indicazionifornisce indicazionifornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini ai fini ai fini ai fini della attuazione delle misure per la tuteladella attuazione delle misure per la tuteladella attuazione delle misure per la tuteladella attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

Sanzione amministrativa 600-2000 Euro