LA CLAUSOLA GENERALE
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LA CLAUSOLA GENERALELA CLAUSOLA GENERALELa clausola generaleclausola generale, da individuare nel secondo comma secondo comma dell’art. dell’art. 2423 c.c., fissa il principio che sta alla base della nuova principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancioregolamentazione del bilancio e lo individua:
nella “chiarezza” con cui esso deve esser redatto,e nella “veridicità” e “correttezza” della rappresentazione:a) della situazione patrimoniale e e finanziaria della società,b) del risultato economico d’eserciziorisultato economico d’esercizio.
I principi della chiarezzaprincipi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e correttarappresentazione veritiera e corretta (clausola generaleclausola generale) costituiscono il punto centrale dell’intera normativa del punto centrale dell’intera normativa del bilanciobilancio e, al tempo stesso, l’obiettivo da realizzare in ogni casol’obiettivo da realizzare in ogni caso.Il carattere di sovraordinazione della citata “clausola generale” si traduce nel dovere di rispettare in ogni caso la chiarezza, la chiarezza, la correttezza e la veridicitàcorrettezza e la veridicità dei valori espressi in bilancio affinché quest’ultimo possa assolvere alla sua principale funzione di sua principale funzione di fornire ai destinatari del documento un’obiettiva informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato fornire ai destinatari del documento un’obiettiva informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizioeconomico dell’esercizio.Tale risultato si consegue applicando le norme relative ai principi di redazioneprincipi di redazione (art. 2423/bis c.c.), alle strutture di stato strutture di stato patrimoniale e conto economicopatrimoniale e conto economico (artt. 2423/bis, 2424, 2424/bis, 2425 e 2425/bis), ai criteri di valutazionecriteri di valutazione (art. 2426), ai criteri di redazione della nota integrativacriteri di redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestionedella relazione sulla gestione (2427 e 2428 cod. civ), ove sufficienti a fornire una visione chiara e corretta dei valori aziendali. In caso contrario, si dovranno fornire le “informazioni complementari informazioni complementari necessarie allo scoponecessarie allo scopo” e, in casi eccezionali, tali disposizioni dovranno essere derogate se la loro applicazione contrasta con la “clausola generale”.
A tutela di tali principi, nel 3° e 4° comma dell’art. 2423 c.c., il legislatore dispone:l’obbligo di fornire informazioni complementaril’obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale (3° c.)3° c.) (vedi informativa supplementareinformativa supplementare);l’obbligo di derogarel’obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, con l’indicazione dei motivi nella Nota integrativa, quando queste siano incompatibili con le descritte finalità (4° c4° c.).