La Cittadinanza Italiana e Il to

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1 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BUENOS AIRES INDICE Prefazione Premessa. 1 - LA CITTADINANZA 1.1 Il concetto di cittadinanza 1.2 La cittadinanza e la nazionalità 1.3 La cittadinanza nel Diritto Internazionale 1.4 L’attribuzione della cittadinanza a) Il criterio dello ius sanguinis b) Il criterio dello ius soli c) Il criterio misto 2 - I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO 2.1 Il suddito e il cittadino 2.2 I diritti del cittadino a) I diritti costituzionali b) I diritti internazionali 2.3 I doveri del cittadino 3 LA LEGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 1992 3.1 Gli artt. 4-15 del Codice Civile del 1865

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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BUENOS AIRES

INDICE

Prefazione

Premessa.

1 - LA CITTADINANZA

1.1 – Il concetto di cittadinanza

1.2 – La cittadinanza e la nazionalità

1.3 – La cittadinanza nel Diritto Internazionale

1.4 – L’attribuzione della cittadinanza

a) Il criterio dello ius sanguinis

b) Il criterio dello ius soli

c) Il criterio misto

2 - I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO

2.1 – Il suddito e il cittadino

2.2 – I diritti del cittadino

a) I diritti costituzionali

b) I diritti internazionali

2.3 – I doveri del cittadino

3 – LA LEGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 1992

3.1 – Gli artt. 4-15 del Codice Civile del 1865

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3.2 – Le leggi successive fino al 1912

3.3 – La Legge n. 555 del 1912

3.4 – La riforma del diritto di famiglia del 1975

3.5 – La sentenza della Corte Costituzionale del 1983

3.6. – La Legge n. 123 del 1983

4 - LA LEGISLAZIONE IN VIGORE

4.1 – La legge sulla cittadinanza in vigore

4.2 – La cittadinanza per nascita

4.3 – La cittadinanza per acquisto

4.4 – La cittadinanza per naturalizzazione

4.5 – La cittadinanza iure matrimoni

4.6 – La cittadinanza per adozione

4.7 – La perdita della cittadinanza

4.8 – Il riacquisto della cittadinanza

4.9 – La doppia cittadinanza

4.10 – La Legge n. 379 de 14 dicembre 2000

4.11 – Acquisto e perdita della cittadinanza

La cittadinanza italiana (e il passaporto) – 15 giugno 2003

5 - LA CITTADINANZA IN ARGENTINA

5.1 – Attribuzione iure soli

5.2 – Il problema della doppia cittadinanza

5.3 – Il Trattato tra Italia e Argentina del 29 dicembre 1971

6 - LA CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA

6.1 – Il cittadino comunitario

6.2 – I diritti del cittadino comunitario

6.3 – Gli accordi di Schengen

7 - IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

7.1 – Il problema del riconoscimento

7.2 – La questione della residenza

7.3 – La documentazione necessaria

7.4 – Perché sono necessari i documenti

7.5 – Dove si trovano alcuni documenti

7.6 – La ricerca della documentazione in Italia

7.7 – Alcune avvertenze

7.8 – Come e dove si presenta la documentazione

7.9 – L’esame della documentazione

7.10 – Gli appartenenti all’Impero austro-ungarico

7.11 – Alcuni casi di riconoscimento della cittadinanza

8 - IL PASSAPORTO

8.1 – Il passaporto italiano

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8.2 – La legge che lo regola

8.3 – Com’è fatto

8.4 – La precedente validità

8.5 – La nuova validità

8.6 – Il rilascio, il rinnovo e il costo

8.7 – Il furto o lo smarrimento

8.8 – L’assenso per i minorenni

8.9 – L’autocertificazione per la domanda di passaporto

9 - CONCLUSIONI

10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

11 - INDICE DELLE FONTI NORMATIVE ULTERIORI

PREFAZIONE

Sono molto lieto di presentarvi il quinto volume della collana di pubblicazioni del

Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, una guida completa e allo stesso tempo

semplice, con cui affrontiamo un tema particolarmente caro alla nostra Comunità in

Argentina, una presenza di molti milioni di oriundi.

In questi ultimi anni, infatti, sono state particolarmente numerose le richieste di

riconoscimento della cittadinanza italiana. Riconoscimento, il più delle volte, che

risale al secolo passato, agli anni in cui i nostri connazionali erano emigrati in terra

d’Argentina, alla ricerca di un lavoro, di un futuro per sé e per la

propria famiglia.

Questo volume è pubblicato il 15 giugno 2003, per un motivo ben preciso.

Abbiamo, infatti, terminato di esaminare tutte le pratiche arretrate accumulatesi nel

2001 e 2002; nei prossimi mesi potremo quindi finalmente anticipare i turni per la

presentazione delle 15.291 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana,

secondo gli appuntamenti che erano stati fissati fino alla data del 25 novembre

2005. Alla data del 30 maggio 2003, altre 17.351 persone hanno nel frattempo

manifestato la volontà di presentare la pratica di riconoscimento della cittadinanza

italiana.

Questa pubblicazione include anche alcuni esempi di casi di riconoscimento della

cittadinanza, che speriamo possano essere utili ad orientarVi nella presentazione

della domanda di riconoscimento, e dei modelli di formulari sulla cittadinanza e il

passaporto che possono essere reperiti anche sul nostro sito Internet. Il volume

comprende la raccolta normativa completa, dalle prime disposizioni del Codice

Civile del 1865 che regolarono, dopo l’Unità d’Italia, la materia della cittadinanza

fino alla legislazione oggi vigente.

La pubblicazione è stata curata dal Dr. Igor Di Bernardini, il quale ha prestato

servizio presso questo Consolato Generale nel quadro del programma di

collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane. Nel corso dello stage, il Dr. Di Bernardini ha osservato anche lo

svolgimento e le modalità di funzionamento del lavoro dei vari uffici, “travestendosi

da connazionale” per comprendere come venga da Voi percepita la qualità del

servizio offerto dal Consolato Generale.

Vorrei con l’occasione ringraziare di cuore tutti coloro che prestano servizio presso

l’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale, e il responsabile, Dr. Giampaolo

Ferrin, per il lavoro svolto al servizio della nostra collettività di Buenos Aires. Un

caro ringraziamento al Dr. Di Bernardini per l’impegno e la dedizione con cui ha

curato questa guida e i migliori auguri per la sua carriera professionale.

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Placido Vigo

Console Generale d’Italia in Buenos Aires

PREMESSA

Nel quadro del programma di tirocini che vede la collaborazione tra la Conferenza

dei Rettori delle Università Italiane e il Ministero degli Affari Esteri, sono stato

destinato a prestare servizio presso la sede del Consolato Generale d’Italia a

Buenos Aires.

Dopo avermi richiesto di osservare l’attività dei vari uffici consolari e di

comprendere come venisse percepito il servizio consolare dagli italiani residenti

nella circoscrizione consolare, il Console Generale mi ha incaricato di curare un

volume sulla cittadinanza italiana che si inserisse nell’ambito dell’attività

pubblicistica intrapresa dal Consolato.

Il presente lavoro si struttura in tre parti. La prima riguarda il concetto stesso di

cittadinanza, come essa viene attribuita dagli Stati e quali diritti e doveri essa

comporta.

La seconda riguarda, più specificamente, la trattazione della legislazione italiana in

materia, a partire dal Codice Civile del 1865 fino alla disciplina attuale.

In questa parte è incluso anche l’esame dei rapporti tra Italia e Argentina, in tema

di doppia cittadinanza, e l’esame della cittadinanza dell’Unione Europea.

Nella terza, si è dato spazio alla vita quotidiana del Consolato. Si tratta, cioè, della

parte relativa alla presentazione della domanda di riconoscimento iure sanguinis

della cittadinanza italiana e alla materia del passaporto, che presenta evidenti

connessioni con quella della cittadinanza.

Da ultimo, è stata inserito il testo della Legge n. 91 del 1992 e un indice di norme

italiane e di trattati internazionali che hanno ad oggetto la cittadinanza e i diritti del

cittadino.

Mi pare doveroso ringraziare tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di

questo lavoro. In primis, la mia famiglia, mio padre e mio fratello, senza il cui

appoggio non avrei potuto compiere questa esperienza. Vorrei poi ringraziare

David, mio compagno di tirocinio, e soprattutto Gisela che mi è stata

particolarmente vicina, col suo affetto, durante il mio soggiorno a Buenos Aires.

Infine, un ringraziamento va al Console Generale, Placido Vigo, e al Console, Pier

Mario Daccò, i quali mi hanno incaricato di curare questa pubblicazione e mi hanno

costantemente seguito nel corso del lavoro.

Lavoro che vuole essere dedicato alla memoria di mia madre, il cui esempio e

ricordo, sebbene siano trascorsi ormai molti anni dalla sua scomparsa, continua a

guidarmi in ogni scelta che compio.

Igor Di Bernardini

1 - LA CITTADINANZA

1.1 - IL CONCETTO DI CITTADINANZA

Il termine cittadino indicava anticamente l’abitante della civitas, della città-Stato.

Oggi, nell’epoca degli Stati nazionali, la cittadinanza indica il vincolo che esiste tra

una persona ed un determinato Stato, legame che si designa con l’espressione:

stato di cittadinanza o, in latino, status civitatis.

La condizione di cittadino serve per ottenere, se ci si trova all’estero, la protezione

delle autorità diplomatiche o consolari del proprio Paese ed è fonte di una serie di

diritti e di doveri.

In alcuni Stati, la cittadinanza è condizione indispensabile anche per l’esercizio dei

diritti civili. In Italia, i diritti civili, salvo alcune limitate eccezioni come il diritto alla

libertà di associazione e di riunione, sono riconosciuti, sia ai cittadini, sia agli

stranieri.

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Dal momento che la cittadinanza è fonte dei diritti politici e spesso anche dei diritti

civili, è importante sapere come si acquista.

La cittadinanza può essere originaria, cioè essere posseduta direttamente dal

momento della nascita oppure può essere derivata, ossia si può acquisire

successivamente alla nascita sulla base di un particolare fatto, come ad esempio il

matrimonio con uno straniero.

Nel primo caso, gli Stati possono utilizzare il criterio dello ius sanguinis oppure

quello dello ius soli.

Nel secondo, la cittadinanza si acquista principalmente per naturalizzazione, la

quale può essere, a sua volta, volontaria se deriva da una scelta della persona

oppure automatica, quando è concessa da uno Stato ad una persona che già

possiede un’altra cittadinanza al verificarsi di un fatto previsto dalla legge.

1.2 - LA CITTADINANZA E LA NAZIONALITÀ

La nazionalità è un concetto diverso dalla cittadinanza, rappresentando

l’appartenenza di un individuo ad una determinata Nazione, intesa come comunità

di esseri umani che hanno la stessa origine etnica, linguistica, storica e culturale,

comunità che ha coscienza di tale identità fino al punto di renderla il fondamento

delle sue aspirazioni e della sua condotta, senza che ciò si traduca necessariamente

in strutture politiche e statali uniche.

In effetti, la Nazione può essere distribuita tra più Stati oppure essere soggetta a

dominazione straniera. Esistono Nazioni soggette alla sovranità di altri Stati, mentre

alcuni Stati possono includere al loro interno diverse nazionalità.

L’Italia offre un esempio abbastanza significativo di identificazione tra i concetti di

cittadinanza e nazionalità, anche se nel suo territorio si trovano alcune minoranze

etniche, che si esprimono in una lingua diversa dall’italiano e che si rivolgono a

Stati diversi dall’Italia per ricevere modelli di comportamento e indirizzi culturali.

Tra le minoranze etniche che si trovano in Italia si possono ricordare la minoranza

tedesca in Alto Adige, la minoranza francese in Val d’Aosta e la minoranza slovena

in Friuli Venezia Giulia.

Nella lingua italiana, i termini “cittadinanza” e “nazionalità” possiedono, come i

termini Stato e Nazione, un preciso significato, frutto dell’elaborazione della

giurisprudenza e della dottrina giuridica, al contrario di altri Paesi, come la Francia,

dove il termine “nationalité” corrisponde a quello di cittadinanza.

La cittadinanza indica quindi il collegamento tra una persona e un determinato

Stato. Il cittadino italiano, ad esempio, è il soggetto appartenente allo Stato

italiano.

La nazionalità non è invece un concetto giuridico, ma sociologico. La nazionalità,

infatti, può essere comune a cittadini di Stati diversi. La nazionalità italiana è, per

esempio, comune ai cittadini della Repubblica di San Marino e ai cittadini svizzeri

del Canton Ticino.

La coincidenza tra cittadinanza e nazionalità, anche se frequente, ammette quindi

alcune importanti eccezioni, basti pensare alla ex-Jugoslavia oppure alla Gran

Bretagna, che comprende almeno quattro diverse nazionalità - l'inglese, la gallese,

la scozzese e l’irlandese – ciascuna con la propria origine, storia, lingua e religione.

1.3 - LA CITTADINANZA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

La cittadinanza ha sempre interessato le relazioni tra gli Stati. Lo spostamento di

una persona da uno Stato all’altro obbliga, infatti, quell’individuo a provare la sua

appartenenza ad un certo Stato e quindi il possesso di una determinata

cittadinanza.

La cittadinanza è dunque regolata non soltanto dalle norme statali, ma anche dal

Diritto Internazionale.

Tradizionalmente, le relazioni tra gli Stati avvenivano tra città spesso nemiche fra di

loro e il cambiamento di cittadinanza era considerato sfavorevolmente, perché

significava soprattutto la disponibilità a prendere le armi contro il proprio Stato di

origine.

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Questo situazione portò alla formazione del principio per il quale chi acquista una

nuova cittadinanza perde quella precedente.

In sostanza, per il Diritto Internazionale, nessuno può appartenere a due Stati.

Sono possibili casi tuttavia in cui una persona, per via della contemporanea

applicazione del criterio dello ius sanguinis, da parte della legge di uno Stato, e del

criterio dello ius soli, da parte della legge di un altro Stato, sia cittadino di due

Stati.

Si tratta di una situazione che attualmente è vista con sempre meno sfavore dagli

Stati. La legislazione di alcuni Stati, tra cui l’Italia, consente oggi il possesso di due

cittadinanze, così come tale possesso è ammesso anche in alcuni trattati

internazionali, come il Trattato sulla doppia cittadinanza concluso tra Italia e

Argentina il 29 dicembre 1971.

Secondo il Diritto Internazionale, spetta poi ad ogni Stato, attraverso le sue leggi,

disciplinare liberamente i modi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza.

Ogni Stato è libero perciò di scegliere, per attribuire la propria cittadinanza, il

principio dello ius sanguinis oppure dello jus soli, così come è libero di fissare con

proprie leggi i criteri e le condizioni per la naturalizzazione.

La cittadinanza è pertanto regolata:

- dalla legislazione degli Stati *1;

- dal Diritto Internazionale, costituito dagli usi e dagli accordi tra gli Stati *2.

*1 In Italia, si tratta della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, “Nuove norme sulla

cittadinanza”, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 “Regolamento di esecuzione della

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza” e il D.P.R. 18

aprile 1994, n. 362 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto

della cittadinanza italiana”

*2 In particolare, si indicano la “Convenzione sui casi di cittadinanza plurima”,

firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 e la “Convenzione concernente lo scambio di

informazioni in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10

settembre 1964.

1.4 - L´ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza può essere originaria o derivata. Nel primo caso, la cittadinanza

viene attribuita; nel secondo, si acquista.

In quest’ultima ipotesi, la cittadinanza viene assegnata ad un individuo sulla base

della sua volontà, purché ricorrano le condizioni previste dalle legge, come nel caso

della naturalizzazione.

Con l’acquisto, la nuova cittadinanza si sostituisce o si aggiunge a quella precedente

e si può anche porre fine ad una situazione di apolidia.

L’apolidia è quella condizione per la quale una persona è priva di una cittadinanza,

perché il suo Stato di origine, per una qualche ragione, lo ha privato della

cittadinanza.

Nel caso dell’attribuzione, invece, un individuo “nasce” cittadino di uno Stato. È la

legge nazionale a determinare il fatto, in genere la nascita, in conseguenza del

quale una persona nasce cittadino e a stabilire i criteri per l’attribuzione della

cittadinanza a titolo originario, che dunque possono essere diversi a seconda della

legislazione di ciascuno Stato.

A questo scopo, la legge nazionale può utilizzare tre criteri: a) lo ius sanguinis; b)

lo ius soli; 3) una combinazione dei due criteri.

A) IL CRITERIO DELL IUS SANGUINIS

Se la legislazione di uno Stato adotta il criterio dello ius sanguinis, la cittadinanza

dei genitori si trasmette automaticamente al figlio, a partire dal momento della

nascita, anche se questa avviene al di fuori del territorio dello Stato.

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La legge italiana, nell’attribuire la cittadinanza, segue il principio dello ius

sanguinis*1. Di conseguenza, è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani,

anche se la nascita avviene al di fuori del territorio italiano, ad

esempio in Argentina.

La cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis, sia per via paterna, sia per via

materna, dal momento che, rispetto al passato, non esistono più differenze tra

uomo e donna nella trasmissione della cittadinanza ai figli.

La nascita non è tuttavia sufficiente a determinare l’attribuzione della cittadinanza

italiana, essendo necessario che il genitore riconosca il figlio.

Per l’attribuzione iure sanguinis della cittadinanza italiana sono dunque necessari

due elementi:

1) la nascita da un genitore, padre o madre, che possieda la cittadinanza italiana;

2) il riconoscimento di paternità o maternità insieme alla dichiarazione di nascita,

dichiarazione quest’ultima che deve essere presentata entro dieci giorni dalla

nascita stessa *2.

Se una persona è figlia di cittadini italiani, ma non viene dichiarata allo stato civile,

l’attribuzione della cittadinanza non può avere luogo.

Se il riconoscimento di paternità o maternità avviene successivamente alla nascita,

anche sulla base di una sentenza del giudice, la cittadinanza italiana si acquista con

effetto a partire dal momento della nascita.

*1 Art. 1, lett. a, della Legge 2 febbraio 1992, n. 91.

*2 Termine previsto dall’art. 67 dell’Ordinamento dello stato civile approvato con

Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

B) IL CRITERIO DELL IUS SOLIS

In base al principio dello ius soli, la cittadinanza viene attribuita a tutte quelle

persone che nascono nel territorio dello Stato, qualunque sia la cittadinanza dei

genitori.

Lo ius soli è il criterio generalmente usato dagli Stati oggetto di forti flussi

migratori.

Si tratta del principio utilizzato in molti Paesi latino-americani per integrare i figli

degli immigrati nelle loro comunità nazionali.

La legge argentina prevede, ad esempio, che sono cittadini argentini tutte le

persone nate nel territorio della Repubblica Argentina, indipendentemente dalla

cittadinanza dei genitori *1.

Il figlio di due cittadini italiani nato a Buenos Aires è dunque cittadino argentino.

C) IL CRITERIO MISTO

La legislazione di uno Stato, nello scegliere un criterio in base al quale attribuire la

cittadinanza, non necessariamente deve adottare uno solo dei due princìpi di cui si

è parlato finora.

È anche possibile che siano utilizzati entrambi i criteri, lo ius sanguinis e lo ius soli,

dando prevalenza ora all’uno ora all’altro.

La legge italiana, per esempio, dà prevalenza al criterio dello ius sanguinis, ma

prevede anche ipotesi di riconoscimento della cittadinanza sulla base del principio

dello ius soli.

La cittadinanza italiana, infatti, si acquista iure soli nell’ipotesi di:

- figlio nato in Italia da genitori ignoti o apolidi;

- figlio nato in Italia da genitori stranieri, il quale, secondo la legge dello Stato al

quale appartengono i genitori, non segua la loro cittadinanza;

- figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non è provato il possesso

di un’altra cittadinanza *2.

La legge argentina invece dà prevalenza al principio dello ius soli, ma non esclude

l’applicazione del criterio dello ius sanguinis.

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I figli di cittadini argentini nati all’estero possono optare, infatti, per la cittadinanza

del Paese di origine, cioè per la cittadinanza argentina *3.

*1 Art. 1, n. 1, della Legge n. 346 del 1 ottobre 1869.

*2 Art. 1, comma 1, lett. b e comma 2 della Legge n. 91 del 1992.

*3 Art. 1, n. 2 della Legge n. 346 del 1 ottobre 1869.

2 - I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO

2.1 - IL SUDITO E IL CITTADINO

La cittadinanza, oltre ad indicare il legame che esiste tra un individuo e uno Stato,

cioè lo status civitatis, è anche una situazione giuridica individuale in base alla

quale una persona gode di alcuni diritti ed è chiamata a adempiere alcuni doveri.

La cittadinanza va distinta dalla sudditanza, che è invece una situazione giuridica

soggettiva per la quale una persona dipende, persino nella sua vita, dallo Stato. La

sudditanza comporta quindi un esercizio ridotto, limitato dei diritti civili e politici.

Anche il suddito è cittadino di uno Stato, ma la cittadinanza deve intendersi, in

questo caso, semplicemente nel senso del legame che esiste tra un individuo e uno

Stato e non nel senso dell'esercizio di diritti da parte di un soggetto, nei riguardi del

suo stesso Stato.

L’attribuzione della cittadinanza dunque non poteva essere separata, un tempo,

dalla concezione “patrimoniale” dello Stato, secondo la quale il sovrano, in genere

rappresentato dal monarca assoluto, doveva essere considerato come il titolare di

ogni e qualsiasi diritto sul territorio. Anche gli esseri umani residenti nel territorio

dello Stato erano considerati “oggetto” dei diritti del sovrano.

Si poteva e si può tuttora parlare di sudditi, e non di cittadini, nel caso degli abitanti

di uno Stato governato da una monarchia assoluta.

A differenza della sudditanza, la cittadinanza costituisce un concetto giuridico

piuttosto recente, che si riallaccia alle idee diffuse dalla rivoluzione francese che ne

fece la base della sua concezione del diritto, sia interno, sia internazionale, e allo

sviluppo in senso liberale e democratico dello Stato moderno.

La cittadinanza va oggi intesa anche come situazione grazie alla quale una persona,

al contrario della sudditanza in cui lo Stato rappresentato dal monarca era libero di

fare quello che voleva con la vita dei suoi cittadini, non è più considerata un

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oggetto che deve adempiere quasi esclusivamente dei doveri nei confronti dello

Stato, ma un soggetto i cui interessi vanno tutelati e che gode di una serie di diritti

da far valere nei confronti del suo

stesso Stato.

2.2 - I DIRITTI DEL CITTADINO

I diritti del cittadino sono indicati nella Costituzione nazionale, cioè nella Legge

fondamentale dello Stato, e in alcuni trattati internazionali.

A) I DIRITTI COSTITIZIONALI

In Italia, i diritti del cittadino sono garantiti dalla Costituzione, promulgata dal Capo

Provvisorio dello Stato il 27 dicembre del 1947, entrata in vigore il 1º gennaio

1948.

Nella prima parte, che contiene i princìpi fondamentali sui quali si fonda la

Repubblica, la Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo,

sia nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità *1.

Per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà che sono inerenti alla

natura stessa dell’uomo. Si tratta di diritti individuali, come il diritto al nome e alla

libertà di pensiero, e di diritti collettivi, come la libertà

di associazione e di riunione.

I diritti inviolabili dell’uomo vengono estesi dunque anche a quegli enti collettivi,

come ad esempio la famiglia, i partiti politici e i sindacati, che rendono possibile il

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione del cittadino alla

vita politica, economica e sociale del Paese *2.

La Costituzione stabilisce inoltre che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e

sono eguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione,

lingua, opinione politica e condizione sociale.

La Repubblica si assume il compito di rimuovere, con proprie azioni, tutti gli ostacoli

alla piena libertà ed effettiva eguaglianza dei cittadini *3, e si impegna a

promuovere le condizioni che rendano effettivo l’esercizio del diritto al lavoro dei

cittadini *4.

La Costituzione stabilisce che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente

nel territorio della Repubblica. Ogni cittadino è libero inoltre di uscire dal territorio

nazionale e di rientrarvi, sempre fatti salvi gli obblighi di legge *5.

Secondo la Costituzione, nessuno può essere privato, per motivi politici, della

capacità giuridica, cioè della capacità di essere un soggetto di diritto, del nome e

soprattutto della cittadinanza *6.

Fondamentale è inoltre il Titolo IV della Costituzione, che riguarda i rapporti politici

e prevede alcuni importanti diritti di cittadinanza.

A tutti i cittadini, uomini e donne, è riconosciuto il diritto di voto al raggiungimento

della maggiore età, fissata oggi dalla legge a 18 anni.

Questo diritto è limitabile nei soli casi di incapacità civile e di indegnità morale

indicati dalla legge o per effetto di una sentenza irrevocabile di

condanna penale *7.

Dopo anni di lunga attesa, è stato finalmente raggiunto lo storico

risultato di inserire nella Costituzione il principio per il quale i cittadini

residenti all’estero godono del diritto di voto per l’elezione delle Camere e

per i referendum. A questo scopo, la Costituzione istituisce un’apposita

circoscrizione elettorale: la circoscrizione Estero *8.

Come vi abbiamo spiegato nel volume che abbiamo pubblicato il 15

maggio scorso su questa nuova materia, la Legge 27 dicembre 2001, n. 459

stabilisce che gli italiani residenti all’estero possono votare per

corrispondenza oppure scegliere di esercitare il diritto di voto in Italia,

dandone comunicazione all’Autorità consolare *9.

La circoscrizione estero si suddivide in 4 ripartizioni, tra cui quella

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relativa all’America meridionale. Per ciascuna ripartizione viene eletto

almeno un Deputato e un Senatore *10.

A tutti i cittadini è infine garantito il diritto di associazione nei partiti

politici per determinare, democraticamente, gli indirizzi della politica

nazionale *11; e, il diritto di accesso alle cariche pubbliche ed elettive, secondo

i requisiti determinati dalla legge *12.

*1 Art. 2.

*2 Art. 3.

*3 Art. 3.

*4 Art. 4.

*5 Art. 16.

*6 Art. 22.

*7 Art. 48, commi 1, 2 e 4.

*8 Art. 48, comma 3.

*9 Art. 1 e art. 4, comma 1.

*10 Art. 6.

*11 Art. 49.

*12 Art. 51.

B) I DIRITTI INTERNAZIONALI

Anche norme contenute in alcuni trattati internazionali proteggono i cittadini nei

confronti del loro stesso Stato.

Prima della Seconda Guerra Mondiale, agli Stati era riconosciuto il diritto di trattare

a piacimento i propri cittadini, i quali appunto erano considerati come sudditi.

Questa situazione è però mutata dopo il 1945, data dopo la quale gli Stati hanno

concluso una serie di accordi internazionali che contengono norme di tutela dei

diritti dell’uomo.

Tali norme si applicano indifferentemente, tanto agli stranieri, quanto ai cittadini e

perciò questi ultimi potranno farle valere, davanti ad organi internazionali di tutela

dei diritti fondamentali, anche nei confronti del loro Stato.

Il diritto umano fondamentale, riconosciuto a livello internazionale e da cui si ritiene

che derivi qualsiasi altro tipo di diritto dell’uomo, è il Questo diritto è limitabile nei

soli casi di incapacità civile e di indegnità diritto all’autodeterminazione dei popoli,

per cui ciascun popolo ha il diritto di organizzarsi in Stato indipendente oppure di

scegliere liberamente di unirsi ad un altro Stato *1.

Gli accordi internazionali, anche di tipo regionale, riconoscono:

- il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio Paese e a farvi ritorno *2;

- il diritto di ogni individuo al possesso di una cittadinanza, a non esserne

arbitrariamente privato e il diritto a cambiarla *3;

- il diritto di ciascun cittadino a partecipare, senza alcuna discriminazione, al

Governo del suo Paese, personalmente o tramite rappresentanti liberamente scelti

e il diritto di accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche pubbliche *4;

- il diritto a non essere obbligati a lasciare il territorio del proprio

Paese, sulla base di un ordine di espulsione individuale o collettivo *5.

-

*1 Art. 1, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato, nel

quadro delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1966.

*2 Art. 13, par. 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, art. 12, parr. 2-4,

del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e artt. 2, par. 2 e 3, par.

2, del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 alla Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali conclusa a Roma,

nell’ambito del Consiglio d’Europa, il 4 novembre 1950.

*3 Art. 15, parr. 1-2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.

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*4 Art. 21, parr. 1-2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948,

art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e art. 3 del

Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 alla Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

*5 Art. 3, Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 alla Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

2.3 - I DOVERI DEL CITTADINO

Oltre a beneficiare di un insieme di diritti, il cittadino deve adempiere anche alcuni

doveri.

La Costituzione italiana richiede, infatti, l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale *1.

Per doveri inderogabili si intendono i doveri che costituiscono espressione del

principio di solidarietà.

La Costituzione impone così ai cittadini di contribuire alla crescita democratica della

società, soprattutto attraverso lo svolgimento di attività che presentino un’utilità

sociale e nelle quali si concretizzi il valore della solidarietà.

È indispensabile poi che ciascun cittadino adempia quei doveri di solidarietà

necessari per assicurare il rispetto della libertà altrui e la convivenza pacifica

all’interno della collettività.

Si tratta degli obblighi previsti nel Titolo IV della Costituzione, la quale riconosce

come “sacro dovere” la difesa della Patria da parte del cittadino, che è tenuto a

prestare il servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge *2.

Tutti i cittadini devono partecipare inoltre alle spese delle Stato attraverso il

pagamento delle imposte, che si fonda sulla capacità contributiva di ciascuno *3.

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la

Costituzione e le leggi (il cosiddetto dovere di fedeltà), dovere rafforzato per quei

cittadini che ricoprano cariche pubbliche, visto che essi

devono adempierle con disciplina e onore prestando giuramento nei casi previsti

dalla legge *4.

Particolari doveri riguardano gli italiani residenti all’estero, i quali hanno l’obbligo di

presentare, entro 90 giorni dal trasferimento di residenza, un’apposita dichiarazione

davanti all’Autorità consolare *5.

Tale dichiarazione è necessaria per consentire l’iscrizione del cittadino che si

trasferisce all’estero nell’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

L’iscrizione all’AIRE permette di richiedere e ottenere tutti i documenti che il

Consolato è competente a rilasciare, ad esempio il passaporto, e per esercitare il

diritto di voto alle elezioni.

Gli italiani residenti all’estero sono infine tenuti a segnalare tutti gli eventi relativi

alla loro vita, come il matrimonio o la nascita di un figlio, all’Autorità consolare, la

quale ne darà notizia all’ultimo Comune di residenza in Italia per l’iscrizione

dell’evento nei registri di stato civile.

Nota aggiunta d’AINEE sotto la nostra totale responsabilità (questa

segnalazione è di obbligo farla per mantenere attualizzato lo Stato di

Famiglia, però se non lo fa l’interessato, NON IMPORTANDO PER NULLA LA

CAUSALE, può farlo qualsiasi che abbia interesse, scegliendo qualunque

delle altre tre alternative di comunicazione presenti nel D.P.R. 396/2000

Art. 12. comma 11)

*1 Art. 2.

*2 Art. 52.

*3 Art. 53.

*4 Art. 54.

*5 Art. 6, Legge n. 470 del 1988.

Page 12: La Cittadinanza Italiana e Il to

12

3 - LA LAGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 1912

3.1 - GLI ARTT. 4-15 DEL CODICE CIVILE DEL 1865

Dopo l’unificazione d’Italia proclamata il 17 marzo 1861, la materia della

cittadinanza venne regolata dal Codice Civile del 1865.

Il Codice del 1865 stabiliva il principio della trasmissione iure sanguinis della

cittadinanza per via paterna, cioè dal padre al figlio *1.

Soltanto nel caso in cui il padre fosse rimasto ignoto, la cittadinanza si

trasmetteva iure sanguinis per via materna, ossia dalla madre al figlio *2.

Anche il figlio di uno straniero poteva acquistare la cittadinanza italiana purché

fosse nato in Italia e in Italia avesse stabilito il suo domicilio *3.

La donna straniera che si fosse sposata con un cittadino acquistava la cittadinanza

e la conservava anche dopo la morte del marito *4.

Lo straniero poteva acquisire la cittadinanza anche con la naturalizzazione

concessa per legge o per decreto reale.

La cittadinanza poteva perdersi:

- nel caso di rinuncia fatta davanti all’Ufficiale dello stato civile;

- nel caso di conseguimento della cittadinanza di un altro Stato;

- nel caso di prestazione, senza permesso del Governo italiano, di un impiego

presso un governo estero o del servizio militare all’estero *5.

Il cittadino che avesse perduto la cittadinanza poteva tuttavia riacquistarla, purché

rientrasse in Italia con un permesso speciale del Governo, rinunciasse alla

cittadinanza straniera o all’impiego o al servizio militare accettati all’estero e infine

dichiarasse, davanti all’Ufficiale di stato civile, di fissare il suo domicilio in Italia *6.

Page 13: La Cittadinanza Italiana e Il to

13

La cittadina italiana che si fosse sposata con uno straniero perdeva la cittadinanza,

ma soltanto quando, per il solo fatto del matrimonio, acquistasse la cittadinanza del

marito.

*1 Art. 4.

*2 Art. 7, comma 1.

*3 Art. 8.

*4 Art. 9.

*5 Art. 11, n. 1-3.

*6 Art. 13.

3.2 - LE LEGGI SUCCESSIVE FINO AL 1912

Le disposizioni del Codice Civile del 1865 in materia di cittadinanza furono integrate

da alcune leggi successive, che prendevano in considerazione il problema

dell’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.

Il Testo Unico della legge elettorale politica del 1895 riconosceva a coloro i quali

non fossero nati in Italia, ma fossero italiani per nazionalità, la cittadinanza con il

godimento dei diritti politici tramite naturalizzazione concessa per decreto reale,

purché venisse prestato giuramento di fedeltà al Re.

A chi invece non era italiano, neanche per nazionalità, era riconosciuta la

cittadinanza con il godimento dei diritti politici soltanto attraverso la

naturalizzazione concessa per legge *1.

La Legge sull’emigrazione del 1901 integrò anch’essa le norme del Codice Civile del

1865 sulla cittadinanza.

Questa legge stabiliva che la cittadinanza, comprendente il pieno godimento dei

diritti politici, poteva essere concessa, con decreto del Ministro dell’Interno, di

concerto col Ministro degli Esteri:

- a chi fosse nato in Italia o all’estero e fosse divenuto straniero perché minore di

età quando il padre aveva perso la cittadinanza;

- oppure a chi fosse nato in Italia o all’estero quando il padre aveva già perso la

cittadinanza e non avesse dichiarato, entro un anno dal raggiungimento della

maggiore età, di scegliere la cittadinanza

italiana, purché fissasse il suo domicilio in Italia *2.

La Legge 17 maggio 1906, n. 217 prevedeva la concessione della cittadinanza,

comprendente l’acquisto e l’esercizio dei diritti politici, con Decreto reale previo

parere favorevole del Consiglio di Stato allo straniero che:

- avesse fissato da 6 anni la residenza in Italia o nelle colonie italiane;

- avesse prestato per 4 anni servizio alle dipendenze dello Stato italiano anche

all’estero;

- risiedesse da 3 anni in Italia o nelle colonie italiane nel caso in cui avesse sposato

una cittadina italiana o avesse reso servizi all’Italia3.

La materia della cittadinanza venne infine completamente rivista con una nuova

legge adottata dal Parlamento italiano nel 1912.

*1 Art. 1 del Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83.

*2 Art. 1, comma 1.

3.3 - LA LEGGE N. 555 DEL 1912

La Legge sulla cittadinanza del 1912 risistemò completamente la materia della

cittadinanza.

Seguendo un indirizzo consolidato, la Legge del 1912 confermava il principio della

trasmissione iure sanguinis della cittadinanza per via paterna, cioè dal padre al

figlio *1.

La cittadinanza si trasmetteva iure sanguinis per via materna, ossia dalla madre al

figlio, soltanto se:

- il padre fosse rimasto ignoto o apolide;

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14

- il figlio non seguisse la cittadinanza del padre secondo la legge dello Stato al quale

quest’ultimo apparteneva *2.

In via eccezionale, la legge del 1912 riconosceva iure soli la cittadinanza a chi era

nato in Italia, se entrambi i genitori erano ignoti o apolidi, oppure se il figlio non

seguiva la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale

appartenevano questi ultimi *3.

La cittadinanza poteva essere persa quando si trasferiva la residenza all’estero e si

acquistava una cittadinanza straniera o si rinunciava a quella italiana oppure

quando si accettava un impiego presso uno Stato estero o si prestava all’estero il

servizio militare, nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare

quell’impiego o servizio *4.

Chi aveva perso la cittadinanza italiana poteva però riacquistarla:

- prestando il servizio militare in Italia o accettando un impiego dello Stato;

- dichiarando di rinunciare alla cittadinanza dello Stato al quale apparteneva o

provando a aver rinunciato all’impiego o al servizio militare svolti all’estero,

nonostante il divieto del Governo italiano, e in entrambi i casi stabilendo, entro un

anno dalla rinuncia, la propria residenza in Italia;

- dopo 2 anni di residenza in Italia, se la perdita della cittadinanza italiana era stata

causata dall’acquisto di una cittadinanza straniera *5.

La Legge sulla cittadinanza del 1912 stabiliva il principio per cui la moglie seguiva la

cittadinanza del marito *6.

La donna straniera che si fosse sposata con un italiano acquistava quindi la

cittadinanza italiana, che poteva conservare anche da vedova, ma solo se non si

fosse trasferita all’estero e, di conseguenza, non avesse

riacquistato la cittadinanza d’origine *7.

La donna cittadina che si fosse sposata con uno straniero perdeva la cittadinanza

italiana, se il marito possedeva una cittadinanza che si trasmetteva alla moglie col

matrimonio.

Ai cittadini italiani, nati e residenti in uno Stato estero e da quest’ultimo considerati

suoi cittadini per nascita sulla base del principio dello ius soli, era infine consentito

di conservare la cittadinanza italiana, alla quale potevano comunque rinunciare al

raggiungimento della maggiore età *8.

*1 Art. 1, n. 1.

*2 Art. 1, n. 2.

*3 Art. 1, n. 3.

*4 Art. 8, n. 1-3.

*5 Art. 9, n. 1-3.

*6 Art. 10, comma 1.

*7 Art. 10, comma 2.

*8 Art. 7.

3.4 - LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975

Imponendo alla moglie di seguire la cittadinanza del marito, la Legge sulla

cittadinanza del 1912 si poneva in contrasto con il principio di eguaglianza dei

cittadini davanti alla legge previsto dalla Costituzione del 1948 *1.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale, con una propria sentenza *2, annullò

quella parte della legge sulla cittadinanza del 1912 che imponeva alla moglie di

seguire la cittadinanza del marito *3.

Anche per questa ragione, il Parlamento italiano, nel riformare il diritto di famiglia

*4, seguì su questo punto l’orientamento della Corte Costituzionale, introducendo

nel Codice Civile una disposizione in base alla quale la moglie conservava la

cittadinanza italiana, anche se si fosse sposata con uno straniero e, per effetto del

matrimonio, avesse assunto la cittadinanza del marito. La donna conservava

tuttavia la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana *5.

La donna che avesse perso, prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di

famiglia, la cittadinanza italiana perché sposata con uno straniero o per il

Page 15: La Cittadinanza Italiana e Il to

15

cambiamento di cittadinanza del marito, poteva riacquistarla con una dichiarazione

davanti all’Ufficiale di stato civile o all’Autorità diplomatica o consolare del suo luogo

di residenza *6.

*1 Art. 3.

*2 La n. 87 del 1975.

*3 In particolare, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l’art. 10, comma

3, della Legge n. 555 del 1912.

*4 Con la Legge 19 maggio 1975, n. 151.

*5 Art. 143-ter del Codice Civile del 1942, come inserito dall’art. 25 della Legge n.

151 del 1975.

*6 Art. 219 della Legge n. 151 del 1975.

3.5 - LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 1983

La legge sulla cittadinanza del 1912 era incostituzionale anche nella parte in cui non

consentiva la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana per via

materna.

Quest’aspetto non sfuggì alla Corte Costituzionale, la quale nel 1983 annullò la

legge del 1912 nella parte in cui non consentiva la trasmissione della cittadinanza

italiana dalla madre al figlio *1.

Anche i figli di una cittadina italiana erano italiani dal momento della nascita,

indipendentemente dal luogo in cui questa era avvenuta.

Interpretando successivamente la sentenza della Corte Costituzionale, la

giurisprudenza italiana ha però specificato che non tutti i figli nati da madre italiana

potevano considerarsi cittadini.

Dal momento che la Costituzione era entrata in vigore il 1º gennaio 1948, soltanto

ai nati da cittadine italiane dopo il 1º gennaio 1948 era riconosciuta la cittadinanza

italiana dal momento della nascita *2.

I figli di cittadine italiane nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione

potevano e potranno acquistare la cittadinanza italiana, ricorrendone le condizioni,

nelle altre ipotesi previste dalla Legge sulla cittadinanza del 1912, che continua a

regolare i modi di trasmissione e di acquisto della cittadinanza italiana per chi è

nato entro il 31 dicembre 1947.

3.6 - LA LEGGE N. 123 DEL 1983 Il 21 aprile 1983, il Parlamento italiano ha adottato la Legge n. 123, entrata in

vigore il 27 aprile dello stesso anno.

La legge del 1983 stabiliva che il coniuge, straniero o apolide, di un cittadino

italiano potesse acquistare la cittadinanza nel caso in cui fosse residente da almeno

sei mesi in Italia o fossero ormai trascorsi tre anni dalla data del matrimonio, a

condizione che non vi fosse stato lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio e non vi fosse stata la separazione legale *3.

In questa ipotesi, l’interessato doveva presentare una domanda di concessione

della cittadinanza al sindaco del Comune di residenza oppure all’Autorità consolare

competente.

La cittadinanza veniva poi concessa, salvo i casi di rifiuto previsti dalla legge stessa

*4, con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

dell’Interno.

La Legge del 1983 infine considerava cittadino il figlio minorenne, anche straniero,

adottato da un cittadino o una cittadina italiana *5.

Una nuova legge organica sulla cittadinanza, approvata nel 1992, entrò in vigore il

16 agosto di quello stesso anno.

Essa regola la cittadinanza in ogni suo aspetto, dalla trasmissione iure sanguinis al

riacquisto in caso di perdita, riordinando così una materia che era diventata molto

complicata per il susseguirsi nel tempo di leggi diverse.

*1 Sentenza n. 30 del 1983.

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16

*2 Consiglio di Stato, prima sezione, parere n. 105 del 15 gennaio 1983; Corte di

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12091 del 26 giugno 1998.

*3 Art. 1.

*4 Artt. 2 e 4.

*5 Art. 5, comma 1.

4 - lLA LEGISLAZIONE IN VIGORE

4.1 - LA LEGGE SULLA CITTADINANZA IN VIGORE La Legge sulla cittadinanza oggi in vigore *1 si propone l’obiettivo di riordinare la

materia e di adeguarla alla realtà sociale italiana contemporanea.

Come abbiamo visto, l’ultima legge organica sulla cittadinanza risaliva, infatti, al

1912 *2, ad un periodo in cui la società italiana era molto diversa da quella attuale.

La normativa del 1992 conferma e introduce alcuni principi fondamentali, tra i

quali:

- il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza ai figli di chi è già cittadino;

- l’indipendenza della cittadinanza del coniuge rispetto alla cittadinanza dell’altro

coniuge;

- l’eguaglianza dei coniugi in relazione alla trasmissione della cittadinanza ai figli;

- la necessità che sia la persona a esprimere la propria volontà per l’acquisto e la

perdita della cittadinanza;

- la possibilità di scegliere la cittadinanza italiana per quegli stranieri che hanno

legami particolari con l’Italia per via della loro nascita, residenza od origine;

- l’esclusione di ogni automatismo nel possesso della cittadinanza

italiana in caso di acquisto o riacquisto di una cittadinanza straniera.

*1 La Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

*2 La Legge n. 555.

4.2 - LA CITTADINANZA PER NASCITA

La nuova legge sulla cittadinanza riconferma il principio dello ius sanguinis. Di

conseguenza, è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani, anche se la nascita

avviene al di fuori del territorio italiano.

Al contrario della Legge del 1912, la normativa in vigore segue il principio della

parità dei coniugi, permettendo così alla madre di trasmettere la cittadinanza al

figlio.

Ciò però soltanto se il figlio è nato dopo il 1º gennaio 1948. Nel silenzio della legge

in vigore, che non ha rivisto la situazione di chi è nato entro il 31 dicembre 1947, la

posizione di queste persone continua ad essere

disciplinata dalla Legge sulla cittadinanza del 1912 che non permetteva il

riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza per via materna.

La cittadinanza si acquista invece iure soli nel caso di:

- figlio nato in Italia da genitori ignoti o apolidi;

- figlio che non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al

quale questi ultimi appartengono;

- figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non viene provato il possesso di

un’altra cittadinanza *1.

4.3 - LA CITTADINANZA PER ACQUISTO L’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri avviene al verificarsi di alcune

condizioni previste dalla legge ed è subordinata ad una esplicita manifestazione di

volontà da parte dell’interessato.

La normativa attuale prevede, a seconda delle categorie di beneficiari, un regime

diverso per l’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

Per gli stranieri o gli apolidi di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea

retta di secondo grado siano stati cittadini italiani per nascita, l’acquisto avviene se:

Page 17: La Cittadinanza Italiana e Il to

17

- prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarano

preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

- assumono un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiarano

preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

- al raggiungimento della maggiore età, risiedono legalmente in Italia da almeno

due anni e dichiarano, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana *2.

Gli stranieri nati in Italia divengono cittadini italiani a condizione che abbiano

risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età

e dichiarino, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana *3.

*1 Art. 1, comma 1, lett. b, e comma 2.

*2 Art. 4, comma 1, lett. a-c.

*3 Art. 4, comma 2.

4.4 - LA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

Con la naturalizzazione, la cittadinanza non si ottiene automaticamente, ma viene

concessa con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

dell’Interno.

La cittadinanza per naturalizzazione viene così concessa:

- allo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di

secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato in territorio italiano e, in

entrambi i casi, risieda legalmente in Italia da almeno tre anni;

- allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risiede

legalmente in Italia da almeno cinque anni dall’adozione;

- allo straniero che ha prestato servizio per lo Stato, anche all’estero, per almeno

cinque anni;

- al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente in

Italia da almeno quattro anni;

- all’apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni;

- allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni *1.

La naturalizzazione può essere concessa anche allo straniero che abbia reso

eminenti servizi all’Italia oppure in presenza di un eccezionale interesse dello Stato

*2.

Il decreto di concessione della cittadinanza ha effetto soltanto se lo straniero che si

naturalizza italiano presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispettare la

Costituzione e le leggi *3.

4.5 - LA CITTADINANZA IURE MATRIMONI La Legge del 1992 stabilisce il principio per cui i cambiamenti di cittadinanza di una

persona possono avvenire soltanto sulla base della sua volontà e non soltanto come

conseguenza del cambiamento di cittadinanza

del coniuge.

Il coniuge, straniero o apolide, di un cittadino italiano acquista la cittadinanza

presentando una domanda al Prefetto competente in relazione alla residenza

dell’interessato o, se ne ricorrono i presupposti, all’Autorità

consolare competente *4, quando risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi o

dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non c’è stato scioglimento,

annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio *5.

La cittadinanza viene concessa con decreto del Ministro dell’Interno, mentre viene

respinta sempre con decreto del Ministro dell’Interno, entro due anni dalla

presentazione della domanda, se:

- l’interessato è stato condannato per delitti contro la personalità interna e

internazionale dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;

- l’interessato è stato condannato per un delitto non colposo per il quale sia prevista

una pena non inferiore a tre anni di reclusione o sia stato condannato da un giudice

straniero ad una pena superiore ad un anno per un reato non politico, a condizione

che la sentenza straniera sia stata riconosciuta in Italia;

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18

- sussistono comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica *6.

*1 Art. 9, comma 1, lett. a-f.

*2 Art. 9, comma 2.

*3 Art. 10.

*4 Art. 7, comma 1, della Legge n. 91 del 1992 e art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1994,

n. 362.

*5 Art. 5, Legge n. 91 del 1992.

*6 Art. 6, comma 1, lett. a-c.

4.6 - LA CITTADINANZA PER ADOZIONE

Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la Cittadinanza *1,

anche se l’adozione è avvenuta prima del 16 agosto 1992, cioè prima dell’entrata in

vigore della nuova legge *2.

L’acquisto della cittadinanza è automatico sulla base del decreto di adozione del

Tribunale dei minorenni o sulla base del provvedimento di adozione emesso da un

giudice straniero e riconosciuto in Italia.

Se l’adozione viene revocata per un fatto attribuibile all’adottato *3, la cittadinanza

si perde automaticamente ma solo se l’adottato sia in possesso di un’altra

cittadinanza o la riacquisti *4.

Negli altri casi di revoca dell’adozione previsti dalla legge, l’adottato conserva la

cittadinanza italiana *5.

Se la revoca dell’adozione avviene durante la maggiore età dell’adottato, questi, se

conserva o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana

entro un anno dalla revoca *6.

4.7 - LA PERDITA DELLA CITTADINANZA

Al contrario della legge del 1912, la normativa vigente prevede che la cittadinanza

si perda solo in caso di rinuncia da parte del cittadino e solo se questi già possieda,

acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza e risieda o

trasferisca all’estero la sua residenza *7.

La perdita della cittadinanza è però automatica se il cittadino:

- accetta un impiego pubblico presso uno Stato estero o un’organizzazione

internazionale a cui non partecipi l’Italia, o svolga all’estero il servizio militare e non

obbedisca all’ordine del Governo italiano di abbandonare quell’impiego o il servizio

militare;

- durante lo stato di guerra con uno Stato estero, lavori o presti il servizio militare

per quest’ultimo o ne acquisti volontariamente la cittadinanza *8.

Il figlio minore di un cittadino che perde la cittadinanza italiana non la perde a sua

volta, anche se vi può rinunciare quando raggiunge la maggiore età, se ricorrono i

presupposti stabiliti dalla legge.

Anteriormente al 27 aprile 1983 (data di entrata in vigore della Legge n. 123/83),

la donna straniera, divenuta italiana per matrimonio con cittadino italiano (nato in

Italia o doppio cittadino), dopo la morte del marito o il divorzio riteneva o trasferiva

all’estero la propria residenza e riacquistava, o non aveva mai perduto, la propria

cittadinanza d’origine, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge 555/12, perdeva

la cittadinanza italiana. Per tali situazioni non si è finora previsto il riacquisto,

mancando, al riguardo, una apposita disposizione normativa.

*1 Art. 3, comma 1.

*2 Art. 3, comma 2.

*3 Come ad esempio la commissione di un reato nei confronti dei genitori adottivi.

*4 Art. 3, comma 3.

*5 Art. 3, comma 4.

*6 Art. 3, comma 4.

*7 Art. 11.

*8 Art. 12 comma 2

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19

4.8 - IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA Chi ha perduto la cittadinanza italiana la può riacquistare *1:

- se presta il servizio militare in Italia e dichiara previamente di volerla riacquistare;

- se dichiara di volerla riacquistare e presta, anche all’estero, un impiego per lo

Stato;

- se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito, entro un anno dalla dichiarazione,

la propria residenza in Italia;

- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la propria residenza in Italia, salvo che

rinunci al riacquisto della cittadinanza entro lo stesso termine;

- se ha stabilito da due anni la sua residenza in Italia e dimostri di aver

abbandonato l’impiego o il servizio militare svolti all’estero, nonostante

l’intimazione del Governo italiano di lasciare quell’impiego o servizio.

Il riacquisto della cittadinanza non è però ammesso: *2

- nel caso dell’adozione, se la revoca dell’adozione è avvenuta per un fatto

imputabile all’adottato;

- se la perdita della cittadinanza è avvenuta durante lo stato di guerra con un altro

Paese per aver accettato un impiego o aver svolto il servizio militare presso

quest’ultimo e non aver obbedito all’ordine del Governo italiano di abbandonare

quell’impiego o quel servizio *3.

Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana e conviva con esso

diventa, a sua volta, cittadino italiano. Raggiunta la maggiore età, può però

dichiarare di voler rinunciare alla cittadinanza Italiana *4

*1 Art. 13, comma1 lett a-e

*2 Art. 13, comma 2-3

*3 Art 12, comma 2

*4 Art. 14

.

4.9 - LA DOPPIA CITTADINANZA

Poiché, secondo il Diritto Internazionale, sono gli Stati a regolare i modi e le

condizioni di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza, può accadere che una

persona sia contemporaneamente cittadina di due Stati, perché nata nel territorio di

uno Stato che riconosce la cittadinanza sulla base del principio dello ius soli da

genitori che appartengono ad uno Stato che riconosce la cittadinanza sulla base del

criterio dello ius sanguinis.

La Legge del 1992 ammette in via generale la doppia cittadinanza. Chi possiede,

acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quindi quella italiana *1.

La Legge del 1992 non solo prende atto che ormai è inevitabile, almeno in alcuni

casi, la doppia cittadinanza, ma tende a favorire questo fenomeno per garantire che

chi acquista un’altra cittadinanza conservi i propri legami con la comunità nazionale

d’origine.

È però possibile che in uno Stato l’acquisto della cittadinanza sia subordinato alla

rinuncia alla cittadinanza d’origine.

Anche se la legge italiana ammette la doppia cittadinanza, non è detto che questo

fenomeno sia ammesso dalla legge di un altro Stato.

Può dunque accadere che l’acquisto della cittadinanza straniera comporti, per il

cittadino italiano, la perdita in ogni caso della cittadinanza originaria. È il caso di

coloro che acquistano la cittadinanza, trasferendo la

loro residenza, di uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Strasburgo del 6

maggio 1963 e cioè, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia

e Svezia.

*1 Art. 11

4.10 - LA LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 379

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20

La Legge n. 379 del 2000 prevede, per le persone originarie dei territori che sono

appartenuti all’impero austro-ungarico e i loro discendenti, il riconoscimento della

cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso, entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda la procedura, le modalità e le condizioni, si rimanda alle pagine

seguenti della presente pubblicazione.

4.11 - ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA: TABELLE

RIASSUNTIVE

Page 21: La Cittadinanza Italiana e Il to

21

5 - LA CITTADINANZA IN ARGENTINA

5.1 - IL RICONOSCIMENTO IURE SOLI La questione della cittadinanza è disciplinata in Argentina dalla Costituzione

proclamata il 25 maggio 1853.

La Costituzione argentina, per evitare discriminazioni nei confronti degli abitanti di

una provincia rispetto agli abitanti delle altre, riconosce ad ogni cittadino di

qualunque provincia il godimento degli stessi diritti *1.

Agli stranieri sono garantiti tutti i diritti civili riconosciuti al cittadino argentino. Lo

straniero non può però acquistare la cittadinanza argentina per il solo fatto di

godere degli stessi diritti civili dei cittadini argentini, così come non è obbligato al

pagamento di quei contributi obbligatori straordinari che possono essere richiesti ai

cittadini argentini *2.

Ogni argentino ha inoltre l’obbligo di armarsi in difesa della Patria e della

Costituzione. Lo stesso obbligo non riguarda i cittadini naturalizzati *3, cioè coloro i

quali hanno acquisito la cittadinanza argentina dopo la nascita.

Trattandosi di un Paese oggetto di forti flussi migratori, la Costituzione argentina ha

scelto, come criterio di attribuzione della cittadinanza, non il principio dello ius

sanguinis ma quello dello ius soli, in base al quale sono

argentini tutti coloro i quali nascano nel territorio dello Stato argentino,

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

La scelta del principio dello ius soli si riflette nella Legge sulla cittadinanza del 1869,

adottata durante la Presidenza di Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) *4.

La Legge del 1869 distingue tra cittadini per nascita e cittadini per naturalizzazione

e stabilisce le condizioni e il procedimento di acquisto della cittadinanza per

naturalizzazione.

Riconfermando il principio costituzionale dello ius soli, la legge del 1869 considera

cittadini argentini tutti coloro i quali siano nati nel territorio della Repubblica

argentina *5.

Page 22: La Cittadinanza Italiana e Il to

22

Possono optare invece per la cittadinanza argentina, sulla base del principio dello

ius sanguinis, coloro i quali siano nati all’estero da genitori argentini *6.

*1 Art. 8.

*2 Art. 20.

*3 Art. 21.

*4 La Legge n. 346 del 1 ottobre.

*5 Art. 1, n. 1.

*6 Art. 1, n. 2.

1 Il Trattato del 1971 è stato ratificato: in Italia con la Legge 10 maggio 1973, n.

222; in Argentina con la Legge n. 20.588 del 29 novembre 1973. Il Trattato del

1971 è poi entrato in vigore per le due parti il 12 settembre 1974. 2 Art. 1.

5.2 - IL PROBLEMA DELLA DOPPIA CITTADINANZA I forti legami storici e culturali esistenti tra Italia e Argentina, dovuti alla

consistente emigrazione italiana verso l’Argentina, rendono concreta la possibilità

che un cittadino argentino acquisti, dopo la nascita, ad esempio per

naturalizzazione, anche la cittadinanza italiana e lo stesso può accadere ad un

cittadino italiano.

L’acquisto di una nuova cittadinanza comporta però, per regola generale del Diritto

Internazionale, la perdita della cittadinanza che già si possiede dalla nascita.

Il possesso di due cittadinanze può anche provocare problemi relativi

all’individuazione della legge applicabile alla persona che gode

contemporaneamente di due cittadinanze.

Per impedire la perdita della cittadinanza posseduta sin dalla nascita e per

regolamentare l’esercizio dei diritti della persona che già è cittadina o italiana o

argentina e che desidera acquistare anche l’altra cittadinanza, il Governo italiano e

quello argentino hanno sottoscritto il 29 dicembre 1971 un Accordo sulla doppia

cittadinanza

L’Accordo del 1971 consente il mantenimento della doppia cittadinanza e individua

la legge applicabile alla persona che acquista la cittadinanza italiana o quella

argentina e che è già in possesso di una delle due cittadinanze.

5.3 - IL TRATTATO TRA ITALIA E ARGENTINA DEL 29 DICIEMBRE 1971

Allo scopo di rafforzare i legami da tempo esistenti tra i due Paesi e di offrire agli

italiani e agli argentini la possibilità di essere cittadini di entrambi i Paesi, Italia e

Argentina hanno sottoscritto il 29 dicembre 1971 un trattato in materia di doppia

cittadinanza *1.

Il Trattato permette agli italiani e agli argentini di acquistare la cittadinanza italiana

o argentina alle condizioni previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle Parti

contraenti e di mantenere la cittadinanza che già possiedono, anche se i diritti

relativi a quest’ultima non potranno essere esercitati.

Le persone che si avvalgono delle disposizioni del Trattato saranno sottoposte alla

legislazione dello Stato che ha concesso la nuova cittadinanza e non potranno

essere, allo stesso tempo, soggette, sia alla legislazione italiana, sia alla

legislazione argentina *2. dallo Stato di cui si acquista la cittadinanza e, a partire

dalla data di iscrizione in questi registri, godranno della qualità di cittadini di quello

Stato.

Tale iscrizione dovrà essere comunicata, per la via diplomatica o consolare, all’altra

Parte contraente e solo a partire da questa comunicazione verrà sospeso l’esercizio

dei diritti relativi alla cittadinanza che si possedeva originariamente *1.

L’esercizio dei diritti civili, politici e sociali, la protezione diplomatica e la

concessione del passaporto sono disciplinati dalla legge dello Stato che concede la

nuova cittadinanza *2.

La persona che ottiene la nuova cittadinanza e che successivamente ristabilisce il

proprio domicilio nel suo Paese d’origine riacquista tutti i diritti e i doveri relativi alla

Page 23: La Cittadinanza Italiana e Il to

23

cittadinanza originaria. Il ritorno al domicilio originario dovrà essere manifestato di

fronte alle autorità competenti di entrambi i Paesi ed essere iscritto nei registri di

cui si è parlato poco fa.

Il Trattato del 1971 sulla doppia cittadinanza si applica soltanto a quegli italiani o

argentini che dichiarano espressamente di avvalersi delle sue disposizioni davanti

alle autorità incaricate di tenere questi registri *3. Se un italiano o un argentino

non dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del Trattato, quest’ultimo resterà

senza effetto nei suoi confronti.

Il Trattato del 1971 riguarda quelle persone che acquistano la cittadinanza italiana

o argentina, ad esempio per naturalizzazione, quando già possiedono una delle due

cittadinanze e non riguarda quei cittadini argentini che richiedono il riconoscimento

iure sanguinis della cittadinanza italiana.

Ottenuto il riconoscimento, questi ultimi sono, infatti, cittadini italiani fin dal

momento della nascita e non hanno dunque bisogno di acquistare la cittadinanza

italiana per naturalizzazione, potendo inoltre mantenere la cittadinanza argentina e

i diritti ad essa connessi.

Gli argentini che acquistano la cittadinanza italiana e gli italiani che acquistano la

cittadinanza argentina dovranno iscriversi nei registri istituiti

*1 Art. 2.

*2 Art. 3.

*3 Art. 5-6.

6 - LA CITTADINANZA DELL´UNIONE EUROPEA

6.1 - Il cittadino comunitario Tra gli scopi del Trattato sull’Unione Europea (U.E.), il famoso Trattato di Maastricht

del 7 febbraio 1992, c’è quello di rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli Stati

Membri.

Gli Stati membri della U.E. sono oggi 15:

- Belgio (Stato fondatore nel 1957);

- Francia (Stato fondatore nel 1957);

- Germania (Stato fondatore nel 1957);

- Italia (Stato fondatore nel 1957);

- Lussemburgo (Stato fondatore nel 1957)

- Olanda (Stato fondatore nel 1957);

- Danimarca (adesione nel 1973);

- Gran Bretagna (adesione nel 1973);

- Irlanda (adesione nel 1973);

- Grecia (adesione nel 1981);

- Portogallo (adesione nel 1986);

- Spagna (adesione nel 1986);

- Austria (adesione nel 1995);

- Finlandia (adesione nel 1995);

- Svezia (adesione nel 1995).

Attualmente, è in corso la Convezione per il futuro dell’Europa, chiamata a redigere

il progetto di un nuovo trattato comunitario che regolerà la vita dell’U.E. allargata a

25 membri.

A partire dal 1º maggio 2004, infatti, 10 nuovi Stati fanno parte dell’U.E.: Cipro,

Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Slovenia e Ungheria.

* * *

Page 24: La Cittadinanza Italiana e Il to

24

I Trattati di Roma del 1957, istitutivi della C.E.E. avevano un’impostazione

soprattutto economica. I sei Stati fondatori, tra cui l’Italia, partirono dall’idea di

realizzare l’integrazione tra gli Stati europei partendo dall’ambito economico.

L’integrazione economica non era però, da sola, sufficiente per favorire una unione

sempre maggiore tra gli Stati membri della C.E.E Nel 1992, essi decisero così a

Maastricht di compiere un salto di qualità nei loro rapporti di cooperazione,

passando da una “Comunità” ad una “Unione”.

L’U.E. rappresenta l’inizio della cooperazione tra gli stessi Stati membri della C.E.E.

in nuovi settori, tra i quali la politica estera e la cooperazione in materia giudiziaria.

Gli Stati membri, nel tentativo di rendere sempre più stretti e forti i loro rapporti,

oltre ad individuare nuovi settori nei quali stabilire legami di cooperazione, hanno

inoltre istituito la cosiddetta cittadinanza dell’Unione.

In sostanza, chi è cittadino di uno Stato membro è, di conseguenza, anche cittadino

dell’U.E. Il cittadino italiano è anche cittadino dell’U.E. La cittadinanza dell’Unione

affianca, quindi, la cittadinanza degli Stati membri dell’Unione stessa, tant’è vero

che il Trattato di Maastricht riconosce che la cittadinanza di uno Stato membro è il

presupposto della cittadinanza dell’U.E *1.

Questa cittadinanza, che si aggiunge senza sostituirla alla cittadinanza degli Stati

membri, attribuisce una serie di diritti ai cittadini comunitari.

6.2 - I DIRITTI DEL CITTADINO COMUNITARIO

Già i Trattati di Roma del 1957 attribuivano ai cittadini degli Stati membri dei diritti,

ancor prima che venisse formalizzata nel 1992 la cittadinanza dell’U.E.

In particolare, i Trattati di Roma riconoscevano ai cittadini degli Stati membri il

diritto a circolare liberamente nel territorio della C.E.E., ossia nel territorio di ogni

Stato membro della Comunità.

Ai cittadini degli Stati membri era riconosciuto il diritto a risiedere liberamente nel

territorio di uno qualsiasi degli altri Stati della Comunità e il diritto a esercitarvi

liberamente la propria attività lavorativa *2.

Il Trattato di Maastricht del 1992 ha riconfermato questi diritti e ha introdotto

anche alcuni nuovi diritti politici che i cittadini dell’Unione possono esercitare negli

Stati membri diversi dal proprio.

Si tratta, in particolare, del diritto di voto, vale a dire del diritto a votare e ad

essere eletto, sia alle elezioni comunali che si svolgono nello Stato membro in cui il

cittadino dell’Unione risiede, sia alle elezioni del Parlamento Europeo *3, alle stesse

condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui si risiede *4.

Ai cittadini dell’U.E. spettano anche il diritto di petizione al Parlamento Europeo e il

diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per segnalare casi di cattiva

amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie *5.

*1 Art. 17 del Trattato C.E.

*2 Artt. 39 e 43 del Trattato C.E.

*3 Il Parlamento Europeo si compone di 626 membri, è eletto ogni 5 anni e ha sede

a Strasburgo, dove si riunisce in sessione plenaria. A Bruxelles si riuniscono invece

le commissioni parlamentari.

*4 Art. 19 del Trattato C.E.

*5 Art. 21 del Trattato C.E.

È particolarmente importante poi la possibilità, prevista dal Trattato di Maastricht,

per i cittadini dell’U.E. che si trovino in uno Stato che non appartiene all’Unione e

dove non sono presenti le Autorità diplomatiche o consolari del proprio Paese, di

richiedere la protezione diplomatica e consolare delle Autorità di uno qualsiasi degli

altri Stati membri dell’Unione che in quel Paese siano presenti *1.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, approvata al Consiglio

europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, riconosce di nuovo tutti questi diritti *2. A

questi aggiunge anche il diritto ad una buona amministrazione e il diritto di

accedere ai documenti comunitari *3.

Page 25: La Cittadinanza Italiana e Il to

25

6.3 - GLI ACCORDI DI SCHENGEN Gli Accordi di Schengen, dal nome della città in cui furono conclusi, prevedono un

particolare rafforzamento della libertà di circolazione di cui godono i cittadini

comunitari *4.

Tali accordi hanno istituito il cosiddetto “spazio Schengen”, nell’ambito del quale

sono state “abolite” le frontiere tra gli Stati firmatari degli Accordi ed è stata

istituita una frontiera esterna comune lungo la quale i controlli all’ingresso sono

effettuati secondo procedure identiche in tutti gli Stati contraenti.

Dopo il primo Accordo tra i cinque Paesi fondatori, firmato il 14 giugno 1985, è

stata elaborata una Convenzione, firmata il 19 gennaio 1990 ed entrata in vigore

nel 1995, che ha permesso di abolire le frontiere interne tra gli Stati firmatari.

Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri,

tranne il Regno Unito e l'Irlanda.

Per conciliare libertà di circolazione e sicurezza, sono state previste misure per

coordinare la polizia, le dogane e le amministrazioni giudiziarie degli Stati

contraenti, più altre misure per combattere il terrorismo e la criminalità

organizzata.

Per riassumere, tra le misure più importanti adottate sulla base degli Accordi di

Schengen si possono citare:

- l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni e il loro trasferimento alle frontiere

esterne;

- la definizione comune agli Stati contraenti delle condizioni di attraversamento

delle frontiere esterne;

- la separazione, negli aeroporti e nei porti, dei viaggiatori che si spostano

all'interno dello spazio Schengen da quelli che provengono da Paesi differenti;

- l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e di concessione dei visti per brevi

soggiorni;

- l'avvio di un coordinamento fra le diverse amministrazioni nazionali per la

sorveglianza delle frontiere.

*1 Art. 20 del Trattato C.E.

*2 Art. 39-40.

*3 Artt. 41-42.

*4 Si tratta in particolare dell’Accordo del 14 giugno 1985 e della Convenzione del

19 gennaio 1990, entrata poi in vigore nel 1995.

7 - IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

7-Trascrizioni d’atti di nascita per informare allo Stato Italiano della

Nascita di Italiani all’Estero (titolo e scritte in rosso e in blu sono sotto la totale responsabilità d’AINEE

e non si trovano nel documento originale del Consolato Generale Italiano a

Buenos Aires)

7.1 - IL PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO 7.1 – IL PROBLEMA DELLE TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

ACCADUTI IN UNO STATO ESTERO

Dopo aver visto le norme che regolano la materia della cittadinanza, è ora

necessario affrontare il problema del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Dopo aver visto le norme che regolano la materia della cittadinanza, è ora

necessario affrontare d’una volta per tutti il problema di finire con la parola

riconoscimento quando si tratta tal solo di trascrizioni d’atti di Stato Civile, di

cittadini italiani, accaduti all’Estero. Ennunziato nel foglio in che si inviano questi

atti alle Comuni Italiani corrispondente per essere trascritti, niente di più e niente di

meno.

Page 26: La Cittadinanza Italiana e Il to

26

Si tratta di una questione estremamente importante per la vita del Consolato

Generale d’Italia a Buenos Aires. In Argentina, infatti, sono molto numerosi i

discendenti degli emigrati italiani. (diciotto milioni) (quattro milioni e mezzo nati in

Italia, tre milioni di questi sotto la soglia di povertà, non prendono più di € 50 al

mese di pensione.

Queste persone sono cittadini argentini, (anche non dimentichiamo che ci troviamo

fronte a cittadini Italiani nati in Italia che per ignoranza e mancata istruzione da

parte dei consolati Italiani Presenti in Argentina mai hanno fatto una campagna per

coscientizare agli italiani emigrati dei loro diritti e obblighi) perché la legge

argentina (“dopo” o “a partire” della nascita) gli riconosce la cittadinanza (non li

riconosce lì da la cittadinanza argentina per essere nati in suolo argentino) sulla

base del principio dello ius soli, ma possono considerarsi anche cittadini italiani dal

momento che la legge italiana riconosce la cittadinanza sulla base del principio dello

ius sanguinis (non è ben detto “possono considerarsi anche cittadini italiani”, gia

che PRECISAMENTE PER IL PRINCIPIO DELLO JURIS SANGUINIS DEVONO ESSERE

CONSIDERATI ITALIANI “PER” NASCITA e dopo, anche, argentini, solo

dopo la nascita sono considerati argentini, per lo Stato Argentino, per

essere nati in territorio argentino) diverso è per lo Stato Italiano che per

nascita, per il fattore in se stesso della nascita sono considerati italiani)

È tuttavia probabile che gli emigrati italiani, e così i loro discendenti nati in

Argentina, non si siano iscritti all’anagrafe italiana al momento del loro arrivo in

Argentina e non abbiano iscritto i loro figli al momento della nascita. (nessun

Consolato Italiano nel Mondo si è occupato d’informare su questo procedimento, né

anche oggi lo fanno)

In questo caso, non può essere loro riconosciuta la cittadinanza perché l’iscrizione

all’anagrafe costituisce uno dei due presupposti per l’acquisto della cittadinanza dal

momento della nascita. (la nascita italiana “Juris Sanguinis” non si acquista per

l’iscrizione anagrafica si ottiene per nascita di cittadino o cittadina Italiana”

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, le persone che discendono

da cittadini italiani dovranno dunque presentarsi davanti all’Autorità competente

prevista dalla legge e dimostrare che, dal momento

dell’arrivo in Argentina dell’avo italiano, la cittadinanza italiana non è stata persa da

quest’ultimo, così come da tutti i suoi discendenti fino ad arrivare a chi richiede il

riconoscimento della cittadinanza.

Per mettere in regola e a conoscenza dello Stato Italiano l’essistenza delle

Cittadini Italiani Nati all’Estero e tutte le situazione di Stato Civile accaduti all’Estero

di tutti i cittadini Italiani, devono (hanno l’obbligo) d’informare allo Stato Italiano

scegliendo la via che li permette il D.P.R. 396/2000 nel suo Art. 12. Comma 11,

presentare davanti l’Autorità competente tutta la documentazione a norma di legge

dimostrando che la catena “Juris Sanguinis” a partire dell’avo italiano non è stata

interrotta, fin arrivare alla totale attualizzazione dello Stato di Famiglia, chiedendo

l’immediata iscrizione nell’ANAGRAFE o AIRE secondo il luogo di residenza, se è in

Italia o all’Estero.

Nel motivo d’ordine pratico è vero che nei registri di stato civili non può essere trascritto qualsiasi atto, per questo si chiede l’atto di nascita dell’avo emigrato, e da lì si ricostituisce la catena Juris Sanguinis atto per atto di nascimento, con i corrispondenti altri atti di Stato Civile accaduti agli Italiani all’Estero, presentati a norma di legge per essere validi, e si chiede, precisamente nel comune d’ultima residenza dell’avo la trascrizione degli atti, per due motivi: 1) Informare allo Stato Italiano, nel comune d’appartenenza e competenza, per essere l’ultimo domicilio dell’avo emigrato, e per tanto dove si trova legalmente iscritto nell’AIRE, degli atti di Stato Civile accaduti in uno Stato Estero che a Lui competono, e continuare con il rapporto, a partire della nascita dei figli, degli altri atti di Stato Civile accaduti a tutte i discendenti fin arrivare alla compiutezza totale dell’albero generazionale e Stato di Famiglia. 2) per compire con lo stipulato nella legge perché si proceda all’immediato aggiornamento e ordinamento della posizione AIRE, tanto degli italiani nati in Italia ed emigrati come di tutta la

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sua famiglia. LEGGE 470 27 10 1988; AIRE - SU ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO; D.P.R. 323 06 09 1989, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero; circolari d’adempimento amministrativo CIRCOLARE MIACEL n 12 26 Giugno 1990, - A.I.R.E. 19 Maggio 1995, Anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero. Problematiche inerenti alla gestione,

7.2 - LA QUESTIONE DELLA RESIDENZA

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere certificato dal Sindaco del

Comune italiano di residenza.

Di conseguenza, il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana

potrà essere iniziato su domanda dell’interessato, purché quest’ultimo risulti iscritto

all’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Il possesso della cittadinanza italiana può essere certificato dal Sindaco del

Comune italiano di residenza.

Di conseguenza il procedimento di Trascrizione degli atti di Stato Civile

accaduti all’Estero che dimostrano il possesso per nascita della cittadinanza italiana,

potrà essere iniziato su domanda dell’Interessato purché quest’ultimo risulti iscritto

all’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Si considerano persone residenti in un Comune quelle che vi hanno la propria

dimora abituale o che dimorano in un altro Comune o all’estero per lo svolgimento

di un lavoro stagionale o cause di durata limitata *1.

Chi non rientra tra queste due categorie di persone non può essere considerato

come residente in un Comune italiano e dovrà presentare la domanda per il

riconoscimento della cittadinanza italiana davanti all’Autorità consolare competente

in relazione alla sua residenza all’estero.

Chi non rientra tra queste due categorie di persone non può essere considerato

come residente in un Comune italiano e potrà presentare la domanda per la

trascrizione degli atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, inclusi quelle di nascita che

dimostrano l’esistenza di cittadini italiani nati all’estero non informati al suo tempo

allo Stato Italiano per mancata informazione su questo tema, tanto fronte all

Consolato che li corrisponde per residenza, se sceglie la cuarta opzione dell’Art 12.

Comma 11 D.P.R. 396/2000, o direttamente al Comune Italiano Competente se

sceglie qualsiasi delle altre tre varianti presenti nel precitato, il quale dopo

l’accertamenti necessarie deve procedere alla trascrizione degli atti, e nel caso di

domanda di trascrizione di nascita d’italiani nati all’’Estero iscriverli nell’AIRE del

Comune, e rilasciare l’atto di nascita italiano che servirà ai domandanti chiedere

fronte al Consolato di residenza la normalizzazione della sua situazione AIRE per

domicilio di residenza.

La legge italiana, nel suo contesto generale, vuol dire nella legislazione italiana, prevedono altri criteri di collegamento, come per esempio la trascrizione diretta nei comuni da parte di chiunque abbia interesse, sempre e quando questo chiunque stia parlando d’italiani, e abbia un legittimo interesse. Dimostrare il possesso della cittadinanza italiana, a cittadini italiani figli di cittadini italiani, nati in Italia o all’Estero, senza fare distingui né eccezioni, di cittadini nati in Italia o all’Estero (in nessuna legge, dpr, dm, dl, parere del consiglio dei ministri si trova un riferimento in contrario a quest’affermazione) non è un percorso di riconoscimento della cittadinanza per dopo fare l’accertamento dei documenti per finire, o concludere la prassi, con le trascrizione nel comune sennonché è un percorso

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accertamento dei documenti per far il riconoscimento della cittadinanza e finire, o concludere prassi, con le trascrizione nel comune

*1 Art. 3, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123.

7.3 - LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Anche se si tratta di un diritto, il riconoscimento della cittadinanza è subordinato

alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i propri ascendenti in linea retta

abbiano, senza alcuna interruzione, mantenuto la cittadinanza italiana.

Anche Essendo un diritto di fatto, la cittadinanza italiana per nascita, è subordinato

alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i propri ascendenti in linea retta

abbiano, senza alcuna interruzione, mantenuto la cittadinanza italiana.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere dunque

accompagnata da una documentazione, che per quanto riguarda l’avo italiano

emigrato in Argentina comprende:

La domanda della trascrizioni degli atti che dimostrano l’essere italiano per

nascita deve essere dunque accompagnata da una documentazione, che per quanto

riguarda l’avo italiano emigrato in Argentina comprende:

- l’atto di nascita, in originale, con le indicazioni di paternità e maternità;

(necessario per dimostrare la catena Juris Sanguinis non interrotta, e attualizzare lo

Stato di Famiglia)

- l’atto di matrimonio, se sposato in Argentina, mentre se risulta coniugato in Italia

e non si possiede una copia dell’atto di matrimonio occorre conoscere almeno il

luogo e la data del matrimonio; (non necessario per dimostrare la catena “Juris

Sanguinis” non interrotta e sì necessario per attualizzare lo Stato di Famiglia)

- l’atto di morte, se è deceduto; (non necessario per dimostrare la catena “Juris

Sanguinis non interrotta” e sì necessario per attualizzare lo Stato di Famiglia )

- il “certificado” della “Cámara Nacional Electoral” che attesti se e quando,

eventualmente, l’ascendente italiano abbia acquistato la cittadinanza argentina e, in

caso di naturalizzazione, sarà

necessario presentare anche la relativa sentenza, dalla quale sia possibile desumere

la data esatta di acquisto della cittadinanza argentina. (necessario per dimostrare la

catena Juris Sanguinis non interrotta)

Per ognuno dei discendenti in linea retta, fino a chi chiede il riconoscimento, occorre

poi presentare:

- l’atto di nascita; (necessario per dimostrare la catena Juris Sanguinis non

interrotta, e attualizzare lo Stato di Famiglia)

- l’atto di matrimonio, nel caso che il discendente si sia sposato; (non necessario

per dimostrare la catena “Juris Sanguinis” non interrotta e sì necessario per

attualizzare lo Stato di Famiglia)

- un certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal Consolato del Paese di origine

del marito, se il discendente è donna e si è sposata con uno straniero prima del 1º

gennaio 1948, essendo allora

possibile che la cittadinanza italiana sia stata persa *1; (necessario per dimostrare

la catena Juris Matrimoni non interrotta, e attualizzare lo Stato di Famiglia)

- l’atto, eventuale, di morte. (non necessario per dimostrare la catena “Juris

Sanguinis” non interrotta e sì necessario per attualizzare lo Stato di Famiglia)

*1 Il matrimonio con un cittadino argentino non fa perdere però il diritto alla

cittadinanza

italiana.

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7.4 - PERCHÉ SONO NECESSARI I DOCUMENTI La documentazione da presentare per il riconoscimento della cittadinanza italiana è

molte volte difficile da reperire.

La documentazione da presentare per informare allo Stato Italiano della

Essistenza d’Italiani nati all’Estero è molte volte difficile da reperire

Essa però serve, da un lato, a dimostrare che chi richiede il riconoscimento della

cittadinanza è effettivamente cittadino italiano e, dall’altro, a soddisfare quanto

richiesto dalla Legge italiana sugli atti di stato civile *1, materia sulla quale

presenteremo il 15 agosto prossimo un volume che fa parte della collana di

pubblicazione in favore della collettività italiana di Buenos Aires.

Essa però serve, da un lato, a dimostrare che chi richiede la trascrizione degli atti di

Stato Civile accaduti in Argentina, tra le quali si trovano l’atti di nascita che

dimostrano la cittadinanza italiana per nascita, e per tanto si tratta di la domanda

di trascrizione d’atti di Stato Civile di cittadini effettivamente italiani a tutti gli

effetti, e, dall’altro, a soddisfare quanto richiesto dalla Legge italiana sugli atti di

stato civile *1, materia sulla quale presenteremo il 15 agosto prossimo un volume

che fa parte della collana di pubblicazione in favore della collettività italiana di

Buenos Aires.

Anche se la cittadinanza viene riconosciuta dall’Autorità Consolare all’estero,

quest’ultima deve poi inviare in Italia, all’ultimo Comune di residenza

dell’ascendente emigrato all’estero, tutti i documenti relativi agli eventi principali,

sia della sua vita, sia della vita dei suoi discendenti fino ad arrivare a chi richiede il

riconoscimento della cittadinanza.

Anche se la cittadinanza viene comprovata dall’Autorità Consolare all’estero,

quest’ultima deve poi inviare in Italia, all’ultimo Comune di residenza

dell’ascendente emigrato all’estero, tutti i documenti concernente gli eventi

principali, sia della sua vita, sia della vita dei suoi discendenti fino ad arrivare

all’ultimo cittadino Italiano Nato all’Estero del che si richiede la trascrizione nella

catena “juris Sanguinis” non interrotta dell’avo emigrato.

Il “certificado” rilasciato dalla “Cámara Nacional Electoral”, con l’eventuale sentenza

di naturalizzazione, serve invece a verificare se l’ascendente italiano abbia

acquistato o meno la cittadinanza argentina e se abbia perso o meno la cittadinanza

italiana, perché nel caso in cui l’avesse persa prima della nascita del primo

discendente, l’avrebbero persa di conseguenza anche tutti i suoi discendenti.

7.5 - DOVE SI TROVANO ALCUNI DOCUMENTI

Se non si possiede l’atto di nascita del proprio ascendente emigrato, questo dovrà

essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente stesso.

È però indispensabile conoscere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita

dell’ascendente nato in Italia, perché in caso contrario non sarà possibile dar

seguito alla pratica.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare l’atto di nascita del proprio ascendente,

perché non risulta conservato negli uffici del Comune italiano di nascita, ci si potrà

allora rivolgere alle parrocchie che si trovano in quello stesso Comune per avere

una copia dell’atto di battesimo, che dimostri la nascita in quel Comune italiano del

proprio ascendente emigrato in Argentina. Consultate la Home Page del Consolato

Generale (www.consitalia-bsas.org.ar ) per avere i recapiti e gli indirizzi degli

8.101 Comuni in Italia.

La stessa ricerca presso le parrocchie può essere effettuata per l’atto di

matrimonio, sempre quando il proprio ascendente si sia sposato in Italia e non

Page 30: La Cittadinanza Italiana e Il to

30

esista una copia dell’atto di matrimonio presso il Comune italiano dove il

matrimonio è stato celebrato.

*1 Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238; Decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396.

Il “certificado” che attesti se e quando il proprio ascendente si sia naturalizzato

argentino va richiesto alla “Cámara Nacional Electoral” *1.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte registrati in Argentina potranno essere

richiesti, su un formulario bilingue spagnolo – italiano presso la “Oficina Central del

Registro Civil” *2.

7.6 - LA RICERCA DELLA DOCUMENTAZIONE IN ITALIA

Spiegare come funziona la ricerca della documentazione in Italia non è possibile in

questa sede perché si tratta di un’attività particolarmente complessa che

occuperebbe l’intera pubblicazione.

Desideriamo quindi fare riferimento ad una interessante pubblicazione, che si

intitola: “Buscando Nuestras Raíces Italianas”, curato dall’Ingegner Fabian Zamboni

*3, che si occupa esattamente di questo tema.

Il volume in questione spiega, in dettaglio, come fare per:

- individuare il Comune di origine del proprio ascendente italiano;

- individuare gli atti di nascita, matrimonio e morte dei propri ascendenti italiani,

anche quando siano conservati soltanto nelle parrocchie;

- effettuare la ricerca della documentazione attraverso i Centri di Storia Familiare;

- svolgere la ricerca della documentazione relativa alla vita militare del proprio

ascendente italiano presso gli Archivi di Stato provinciali in Italia;

- comprendere le caratteristiche di un atto di nascita, matrimonio o morte redatto

in lingua italiana;

È quindi estremamente consigliabile, prima di iniziare la ricerca di una

documentazione così complessa, la lettura di questa guida alla ricerca della

documentazione italiana.

7.7 - ALCUNE AVVERTENZE

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere presentata al

Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires soltanto da chi risiede nella

circoscrizione consolare di Buenos Aires *4.

La domanda di trascrizione d’atti di Stato civile per informare allo Stato Italiano

della essistenza di cittadini Italiani Nati all’Estero può essere presentata al

Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires soltanto da chi risiede nella

circoscrizione consolare di Buenos Aires *4.

*1 La “Cámara Nacional Electoral” si trova in Plaza 25 de Mayo n. 245.

*2 La “Oficina Central del Registro Civil” é sita in calle Uruguay n. 753.

*3 Fabian Zamboni è ingegnere industriale dell’Università di Buenos Aires e

professore universitario. Il libro “Buscando Nuestras Raíces Italianas” è edito dalla

Casa Editrice “Quimey”.

*4 La circoscrizione consolare che fa capo al Consolato Generale d’Italia a Buenos

Aires comprende i distretti di Capital Federal, Avellaneda e Vicente Lopez. Per

maggiori informazioni riguardo la circoscrizione consolare, la sua composizione e

ampiezza, si può consultare il sito internet www.consitalia-bsas.org.ar e la Guida

ai Servizi Consolari, primo volume della collana edita da questo Consolato Generale.

Page 31: La Cittadinanza Italiana e Il to

31

La residenza nella circoscrizione consolare va dimostrata presentando alcuni

documenti:

- Il “Documento Nacional de Identidad” (D.N.I), da cui risulti il domicilio aggiornato,

o la “La Cédula de Identidad del Mercosur” oppure il “Registro de Conducir”.

- La ricevuta di pagamento di un servizio come il gas, l’elettricità o il telefono a

nome dell’interessato, che serve a dimostrare l’effettiva residenza del richiedente

nella circoscrizione consolare di Buenos Aires.

La documentazione potrà essere presentata da uno qualsiasi dei componenti del

nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende il padre, la madre, i figli minori e i

figli maggiorenni conviventi, purché non coniugati.

Ogni atto argentino deve essere tradotto in italiano e, per gli atti emessi prima del

1 luglio 1990 *1, questi dovranno essere legalizzati presso il “Ministerio de

Relaciones Exteriores” argentino *2 e, successivamente, tradotti in italiano.

Ogni atto va consegnato in originale e in copia autentica, con il timbro “pago” del

Registro Civil e con la traduzione corrispondente.

Se un atto contiene una nota a margine relativa ad un provvedimento o ad una

sentenza, occorrerà presentare anche il provvedimento o la sentenza con la relativa

traduzione in italiano.

Se si tratta di una sentenza di divorzio o di adozione, questa dovrà contenere la

indicazione “Cosa Juzgada” o “Sentencia Firme” ed essere legalizzata dalla “Camara

Federal de Apelaciones” e successivamente dal

“Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Il “certificado” della “Cámara Nacional Electoral” non deve essere tradotto in

italiano.

L’intera documentazione va presentata in originale e in fotocopia semplice. La

documentazione in originale non viene restituita, ma inviata al Comune italiano di

ultima residenza dell’ascendente emigrato in Argentina

per la trascrizione degli atti presentati nei registri di stato civile. Le fotocopie

vengono invece conservate presso il Consolato Generale.

*1 Data di entrata in vigore dell’accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli

atti di stato civile e l’esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a

Roma il 9 dicembre 1987 e ratificato in Italia con la Legge 22 novembre 1988, n.

533 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1988, n. 292)

*2 Il “Ministerio de Relaciones Exteriores” si trova in Calle Arenales n. 821.

7.8 - COME E DOVE SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione deve essere presentata al Consolato Generale d’Italia a Buenos

Aires *1.

Per richiedere un appuntamento è necessario, per il momento, presentare un

formulario, disponibile anche al sito Web del Consolato Generale (www.consitalia-

bsas.org.ar ). E anche possibile scaricare i formulari per la richiesta di atti ai

Comuni italiani e tutte le informazioni relative agli atti, e ai documenti necessari per

richiederli, di competenza del Consolato Generale.

Nel quadro delle attività di sviluppo del sito web del Consolato Generale, sarà

possibile direttamente da casa, attraverso il proprio personal computer, presentare

via Internet la richiesta di appuntamento per presentare la pratica di

riconoscimento della cittadinanza.

Per ulteriori informazioni Vi consigliamo di consultare il Sito Internet, le guide

pubblicate e la pubblicazione con cui, il 15 aprile 2003, abbiamo presentato i

“servizi interattivi” e la carta elettronica dei servizi.

*1 Il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires è sito nella Calle Marcelo T. De

Alvear n. 1149.

Page 32: La Cittadinanza Italiana e Il to

32

7.9 - L´ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE Una volta presentata la documentazione, l’Ufficio Stato Civile e Cittadinanza del

Consolato Generale inizia ad esaminarla. L’Ufficio effettua un controllo di

conformità, che consiste nel verificare che siano stati presentati tutti i documenti

richiesti, che i dati riportati siano corretti, che non vi siano salti generazionali e che

dall’avo italiano emigrato in Argentina fino a chi chiede il riconoscimento nessuno

abbia perso la cittadinanza italiana o vi abbia rinunciato.

Terminato il controllo di conformità e accertato che la domanda di riconoscimento

della cittadinanza può essere accolta, il Consolato effettua l’iscrizione della persona

che ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza, dei suoi discendenti e degli altri

suoi ascendenti eventualmente ancora in vita, all’anagrafe consolare.

Terminato il controllo di conformità e accertato che la domanda di trascrizione di

atti di Stato Civile Accaduti in Argentina può essere accolta, il Consolato effettua

l’iscrizione delle persone che risultano, secondo le documenti presentati, italiani per

nascita, dei suoi discendenti e degli altri suoi ascendenti eventualmente ancora in

vita, all’anagrafe consolare.

Viene, poi, preparata la Nota di trasmissione per il Comune italiano di ultima

residenza dell’avo emigrato in Argentina, nota che contiene gli atti di stato civile, il

certificato di cittadinanza e il modello Cons. 01, cioè il formulario di iscrizione

all’AIRE, di tutte le persone a cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Viene, poi, preparata la Nota di trasmissione per il Comune italiano di ultima

residenza dell’avo emigrato in Argentina, nota che contiene gli atti di stato civile, il

certificato di cittadinanza e il modello Cons. 01, cioè il formulario di iscrizione

all’AIRE, di tutte le persone a cui è stata accertata la cittadinanza italiana.

Infine, viene inviata a casa della persona che ha chiesto il riconoscimento una

lettera con cui si comunica che il procedimento ha avuto esito positivo e la

cittadinanza italiana è stata riconosciuta.

Infine, viene inviata a casa della persona che ha chiesto la trascrizione degli atti di

Stato Civile accaduti all’Estero una lettera con cui si comunica che il procedimento

ha avuto esito positivo e la cittadinanza italiana è stata confermata.

*** Formulario Utilizzato per L’Ambasciata D’Italia in America Latina per la

TRASCRIZIONE di atti di nascita o morte. Come si può verificare non

dice nulla “RICONOSCIMENTO

AMBASCIATA D’ITALIA

TRASCRIZIONE Atti di Stato Civile: NASCITA o MORTE

(Transcripciòn de Registros de Estado Civil: NACIMIENTO o

DEFUNCIÓN)

(N.B.: i dati sotto richiesti corrispondono all’intestatario del documento)

Page 33: La Cittadinanza Italiana e Il to

33

(Nota: los datos abajo solicitados corresponden al titular del documento)

Cognome e nome (apellidos y nombres):

Luogo e data di nascita (lugar y fecha de nacimiento):

Indirizzo (direcciòn):

Telefono:

Città (ciudad):

Residente ( ) Transito ( )

Nome del padre (nombre del padre):

nato a (nacido en):

_________________________________________________________

in data

(fecha)_____________________________________________________

________

cittadinanza (ciudadanìa):

___________________________________________________________

_

Nome della madre (nombre de la madre):

________________________________________________

nata a (nacida en):

___________________________________________________________

______

data (fecha):

___________________________________________________________

___________

cittadinanza (ciudadanìa):

___________________________________________________________

_

Comune italiano di TRASCRIZIONE dell’atto di Nascita o Morte

(Comune italiano de transcripciòn del registro Civil de Nacimiento o

Defunciòn): ________________________________________________

Data consegna documenti (fecha de entrega documentos):

__________________________________

DOCUMENTI CONSEGNATI DA (documentos entragados por)

__________________________________

Telefono: __________________Indirizzo (direcciòn)

Compilare questa sezione SOLO se trattasi della TRASCRIZIONE

dell’atto di nascita della moglie di un cittadino italiano (diligenciar esta

secciòn SOLO si se trata de la transcripciòn del Registro Civil de

Nacimiento de la esposa de un ciudadano italiano):

Cognome e nome del coniuge (apellidos y nombres del conyuge):

_______________________

Luogo e data di nascita (lugar y fecha de nacimiento):

________________________________

Matrimonio trascritto Comune di (matrimonio registrado Comune de):

____________________

Data di celebrazione (fecha de celebraciòn del matrimonio):

____________________________

Luogo di celebrazione (lugar de celebraciòn del matrimonio):

___________________________

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI (LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS):

Page 34: La Cittadinanza Italiana e Il to

34

*** Questo Formulario è Stato Aggiunto d’AINEE e appartiene a un

Consolato Italiano in Sud America, non si trova nel documento originale del

Consolato Generale Italiano a Buenos Aires.

7.10 - GLI APPARTENENTI ALL´IMPERO AUSTRO-UNGARICO

In base alla Legge n. 379 del 2000, le persone, e i loro discendenti in linea retta,

originarie dei territori che appartenevano all’Impero austroungarico ed emigrate

prima del 16 luglio 1920 possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza

italiana, riconoscimento che però non è automatico.

Per chiedere il riconoscimento, occorre fare un’apposita dichiarazione e

accompagnarla con una documentazione che comprende:

- l’atto di nascita, possibilmente su modello internazionale, dell’ascendente

emigrato dai territori appartenenti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio

1920;

- il certificato di residenza attuale;

- la documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi

in considerazione dalla legge o la discendenza da una persona originaria di quei

territori;

- la documentazione idonea a dimostrare l’emigrazione tra il 1867 e il 1920, come

ad esempio il passaporto o un lasciapassare;

- la certificazione attestante il possesso di una cittadinanza straniera;

- l’attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni e Comunità di italiani presenti nel

luogo di residenza che contenga elementi idonei ad evidenziare l’italianità di chi

richiede il riconoscimento della cittadinanza, come il livello di notorietà

dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei

suoi ascendenti, la dichiarazione di appartenenza nazionale e la data di iscrizione

all’organismo che rilascia l’attestazione;

- ogni altra documentazione utile a dimostrare l’appartenenza al gruppo etnico-

linguistico italiano, come ad esempio le copie di attestati di frequenza di scuole di

lingua italiana.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà effettuato dal Ministero dell’Interno

previo parere favorevole rilasciato da una apposita Commissione interministeriale

composta dal Ministero dell’Interno, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero di

Grazia e Giustizia e dall’Università “La Sapienza” di Roma, ed avrà efficacia da

giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione prevista dalla legge.

7.11 - ALCUNI CASI DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

7.11 – ALCUNI CASI DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA

Nelle pagine seguenti illustriamo alcuni casi di riconoscimento della cittadinanza

italiana.

Nelle pagine seguenti illustriamo alcuni casi di accertamento della cittadinanza

italiana.

Si tratta di casi in cui la cittadinanza può essere riconosciuta e di casi in cui la

cittadinanza non può essere riconosciuta.

Si tratta di casi in cui la cittadinanza può essere accertata e di casi in cui la

cittadinanza non può essere riconosciuta.

Per ogni caso viene costruito un diagramma, al cui interno figurano i nomi e i dati

personali, ovviamente inventati, di chi richiede la cittadinanza e dei propri

ascendenti.

Page 35: La Cittadinanza Italiana e Il to

35

Per ogni caso viene costruito un diagramma, al cui interno figurano i nomi e i dati

personali, ovviamente inventati, di chi richiede le trascrizioni e dei propri

ascendenti.

Gli ascendenti che trasmettono o non trasmettono la cittadinanza italiana, nel caso

che vi sia un’interruzione nella catena di trasmissione, sono riportati in linea retta

verticale.

All’interno del diagramma, sul lato sinistro, vengono riportati i dati, sempre

inventati, relativi al matrimonio della ascendente che trasmette o non trasmette la

cittadinanza italiana, mentre sul lato destro viene riportata la data di emigrazione in

Argentina e i possibili eventi, che influiscono sulla possibilità che la cittadinanza

venga riconosciuta o meno, come ad esempio la perdita della cittadinanza per

matrimonio con uno straniero.

Nelle pagine che seguono sono raccolti i casi più interessanti e quelli che si

presentano con maggiore frequenza.

Al termine di questo capitolo, grazie alla disponibilità dell’Ing. Habian Zamboni,

pubblichiamo uno schema particolarmente interessante con cui sono riepilogati i

vari passaggi per la ricerca delle origini dei familiari

emigrati in Argentina.

Caso 1: L’Accertamento della cittadinanza via Paterna

La cittadinanza italiana viene accertata al richiedente, Santo Vasta, dal

momento che essa si trasmette iure sanguinis, per via paterna, dal

bisnonno fino ad arrivare a lui senza interruzioni.

Page 36: La Cittadinanza Italiana e Il to

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N.B. Tenuto conto che la cittadinanza si trasmette iure sanguinis per via

paterna e iure matrimoni per le donne sposate prima del 27.04.1983,

vengono accertati come cittadini italiani, oltre che il richiedente, tutti i

discendenti del capostipite Giuseppe Vasta e cioè: Salvatore Vasta

(nonno), Ester Rocca (nonna), Giuseppe Vasta (padre) e Carla Pappalardo

(madre).

Caso 2: il mancato accertamento iure sanguinis della cittadinanza italiana

per via materna

La cittadinanza italiana non viene riconosciuta iure sanguinis per via

materna al richiedente, Ismael Rodriguez, perché è nato da cittadina

italiana prima del 1º gennaio 1948.

Page 37: La Cittadinanza Italiana e Il to

37

N.B. In questo esempio la cittadinanza viene accertata soltanto a: Augusto

Campo (nonno), Nora Campolongo (nonna) e Rosa Campo (madre).

Caso 3: il accertamento iure sanguinis della cittadinanza italiana per via

materna

La cittadinanza italiana viene accertata iure sanguinis per via materna al

richiedente, Diego Lopez, perché nato da cittadina italiana dopo il 1º

gennaio 1948.

Page 38: La Cittadinanza Italiana e Il to

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N.B. La cittadinanza viene accertata, oltre che al richiedente, anche a:

Vincenzo Cuoco (nonno); Ana Celeste Ruiz (nonna); Maria Cuomo (madre).

Page 39: La Cittadinanza Italiana e Il to

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Page 40: La Cittadinanza Italiana e Il to

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Page 41: La Cittadinanza Italiana e Il to

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Page 42: La Cittadinanza Italiana e Il to

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Page 43: La Cittadinanza Italiana e Il to

43

8 - IL PASSAPORTO

8.1 - IL PASSAPORTO ITALIANO

Dopo aver affrontato nelle pagine precedenti la cittadinanza e le norme che la

regolano, desideriamo ora fornirVi alcune informazioni sul passaporto, spiegarne le

caratteristiche, quanto tempo rimane valido, come può essere richiesto e cosa

occorre fare in presenza di figli minori.

Tra la cittadinanza e il passaporto c’è uno stretto rapporto, in quanto il passaporto

può essere, di regola, concesso da uno Stato soltanto ai suoi cittadini, e non ai

cittadini di un altro Stato. In circostanze eccezionali, nel caso ad esempio di un

apolide, uno Stato può concedere il passaporto ad una persona che non è un

proprio cittadino.

Il passaporto è un documento di viaggio che serve ad una persona per uscire dal

proprio Paese ed entrare in un altro Stato; è quindi un documento che attesta che

una persona è cittadina di un determinato Stato e serve a comprovare, di fronte

alle autorità di un altro Stato, l’identità di quella persona.

In assenza di questo documento è impossibile che una persona esca legalmente dal

territorio del proprio Stato ed entri nel territorio di un altro.

Il passaporto è l’unico documento di identità riconosciuto all’estero dalle Autorità

locali, oltre a poter essere usato come documento di identità anche all’interno del

proprio Stato.

Il passaporto non è però necessario per viaggiare all’interno dell’Unione Europea,

quando si è cittadini di uno Stato membro dell’Unione. Un cittadino italiano potrà

viaggiare all’interno dell’Unione, senza passaporto, essendo sufficiente la carta di

identità.

Il passaporto è necessario invece quando si viaggia al di fuori del territorio

dell’Unione Europea.

8.2 - LA LEGGE CHE LO REGOLA La materia del passaporto è regolata in Italia, in tutti i suoi aspetti, dalla Legge 21

novembre 1967, n. 1185.

Questa legge, riprendendo i principi costituzionali, prevede il diritto di ogni cittadino

ad uscire, facendo uso del passaporto, dal territorio italiano *1.

La legge stabilisce poi:

- per quali Paesi il passaporto deve ritenersi valido *2;

- le cause che ne impediscono il rilascio *3;

*1 Art. 1.

*2 Art. 2.

*3 Art. 3.

- gli organi competenti a rilasciarlo *1;

- il procedimento da seguire per richiederlo *2;

- gli organi amministrativi e giudiziari competenti a decidere sul ricorso del

richiedente, se il rilascio del passaporto è stato rifiutato *3;

- la durata di validità del passaporto e il procedimento per il suo rinnovo dopo la

sua scadenza *4;

- la necessità dell’assenso dei genitori al rilascio del passaporto in presenza di figli

minori *5;

- la possibilità per il Ministero degli Affari Esteri di rilasciare dei passaporti

diplomatici o di servizio *6.

8.3 COM´E FATTO

Il passaporto italiano si compone di 32 (o 48 pagine). Questo numero di pagine

permette di portare a mano il libretto e di poterlo usare per circa 10 anni, nel caso

Page 44: La Cittadinanza Italiana e Il to

44

di un cittadino che non debba viaggiare costantemente per lavoro. Il passaporto

rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires è unicamente di 32 pagine.

Il passaporto reca nella copertina l’emblema della Repubblica Italiana *7, con la

dicitura: Unione Europea – Repubblica Italiana e, sotto, la dicitura:passaporto.

Dietro la copertina, vengono segnalati i dati personali di chi richiede il passaporto,

ossia:

- il cognome;

- il nome;

- la cittadinanza;

- la data di nascita;

- il sesso e il luogo di nascita.

*1 Art. 5.

*2 Artt. 6-7.

*3 Artt. 10-11.

*4 Artt-. 14-19.

*5 Art. 3, lett. b.

*6 Art. 23.

*7 L’emblema della Repubblica, che figura anche nella copertina di questa

pubblicazione, si compone di tre elementi: la stella, la ruota dentata e i rami d’ulivo

e di quercia. La stella rappresenta la personificazione dell’Italia. La ruota dentata

d’acciaio è il simbolo dell’attività lavorativa e traduce il primo articolo della

Costituzione, per il quale l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il

ramo d’ulivo simboleggia la volontà di pace, interna e internazionale, dell’Italia,

mentre la quercia simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano. Ulteriori

informazioni sul simbolo della Repubblica possono leggersi in www.quirinale.it

Oltre a questi dati, vengono riportati il codice del Paese – ITA nel caso dell’Italia –,

il numero di serie del passaporto, la data di rilascio e la data di scadenza del

documento.

Gli stessi dati sono poi ripetuti in basso, dove sono nuovamente indicati il tipo di

documento, il codice del Paese, il cognome e il nome del titolare del passaporto, il

numero di serie del documento e, infine, un codice interno all’ufficio che rilascia il

passaporto e che viene registrato presso il Ministero degli Affari Esteri.

Tutti questi dati sono necessari perché il passaporto è un documento strettamente

personale e dunque servono a dimostrare che la persona che lo esibisce corrisponde

a quella che viene indicata all’interno del documento.

Il retro della copertina del passaporto costituisce, nel suo complesso, un modulo a

lettura ottica i cui dati vengono trasmessi all’International Civil Aviation

Organization (ICAO) per permettere alla polizia di frontiera negli aeroporti di tutto il

mondo di controllare l’autenticità del documento.

Nella seconda pagina sono indicate, oltre al luogo di residenza, le caratteristiche

fisiche del titolare del passaporto come l’altezza e il colore degli occhi, mentre nella

terza pagina sono riportati gli eventuali dati relativi ai figli, cioè il cognome, il nome,

il sesso, il luogo e la data di nascita.

Nella quarta pagina viene apposto un timbro in cui si specifica, in lingua italiana,

inglese e francese, che il passaporto è valido soltanto per tutti quei Paesi i cui

Governi sono riconosciuti dal Governo italiano.

Le pagine successive servono per l’apposizione dei visti quando si arriva in un Paese

per il quale è necessario ottenere il visto d’ingresso, per l’apposizione dei bolli, cioè

delle tasse che ogni anno si devono pagare per il passaporto *1, e per le eventuali

rettifiche, nel caso ad esempio che al Titolare del passaporto sia nato un altro figlio

o siano cambiate le sue caratteristiche fisiche.

In quest’ultima ipotesi, l’ufficio che ha rilasciato il passaporto appone una nuova

foto del titolare del documento e un timbro che conferma che la persona in

questione è sempre la stessa.

Se si pone il passaporto in controluce, nelle pagine di destra successive alla

copertina, è possibile vedere la Minerva, con sopra la scritta:

Page 45: La Cittadinanza Italiana e Il to

45

1 Il passaporto è un documento valido 10 anni. Tuttavia, occorre pagare ogni anno

fino alla scadenza di validità del documento una tassa di concessione governativa, il

cui importo viene fissato di anno in anno dal Ministero degli Affari Esteri. L’importo

di questa e altre tariffe che possono essere dovute al Consolato per l’emissione di

atti è riassunto in una tabella consolare, sempre stabilita dal Ministero degli Affari

Esteri, che si può consultare sul sito del Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires:

www.consitaliabsas.org.ar , dove viene indicato anche il cambio nella moneta

locale in cui la tariffa viene riscossa.

Repubblica Italiana, sotto la scritta: Europa e di fianco una striscia filigranata scura.

Anche questo serve a dimostrare che il documento che si possiede è autentico ed

emesso da Autorità della Repubblica Italiana.

8.4 - LA PRECEDENTE VALIDITÀ

Fino al 3 febbraio 2003, la validità del passaporto era fissata dalla legge sui

passaporti in 5 anni.

Un passaporto emesso ad esempio il 1º luglio 2002 scadeva, di conseguenza, il 30

giugno 2007.

Il passaporto con validità a 5 anni era poi rinnovabile per altri 5 anni.

La validità complessiva del passaporto era quindi di 10 anni, ma solo se rinnovato

alla scadenza dei primi 5 anni.

La validità del passaporto è stata di recente rivista con una nuova legge adottata

dal Parlamento italiano nel gennaio del 2003.

8.5 - LA NUOVA VALIDITÀ Allo scopo di favorire gli italiani residenti all’estero, la Legge 16 gennaio 2003, n. 31

ha rivisto la legge sui passaporti del 1967, prevedendo una nuova validità per il

passaporto che da 5 anni è stata portata a 102.

Un passaporto emesso dunque dopo il 4 febbraio 2003, data di entrata in vigore

della Legge n. 3 del 2003, è valido 10 anni.

Un passaporto rilasciato, ad esempio, il 5 febbraio 2003 scadrà il 4 febbraio 2013.

Essendo valido 10 anni, un passaporto emesso dopo il 4 febbraio 2003 non dovrà

essere rinnovato dopo 5 anni.

Al contrario, un passaporto rilasciato prima del 4 febbraio 2003, con validità perciò

a 5 anni, dovrà comunque essere rinnovato allo scadere dei 5 anni per altri 5.

Al termine dei complessivi dieci anni, si dovrà richiedere un nuovo passaporto che

sarà valido 10 anni, senza più necessità di rinnovo.

8.6 - IL RILASCIO, IL RINNOVO E IL COSTO

Per ottenere il rilascio ed eventualmente, nell’ipotesi dei vecchi passaporti con

validità a 5 anni, il rinnovo del passaporto è necessario essere cittadino italiano e,

nel caso dei cittadini di sesso maschile tra i 18 e i 45 anni di età, essere in regola

con gli obblighi militari.

1 La legge è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del

20 gennaio 2003, n. 15. 2 Art. 24, Legge n. 3 del 2003.

Inoltre, è necessario:

- presentarsi personalmente al Consolato, autocertificando davanti al funzionario

addetto i propri dati personali *1;

- presentare il passaporto in scadenza, nel caso di rinnovo per altri 5 anni;

- presentare due fotografie recenti, a colori o in bianco e nero, formato tessera (4x4

cm), se si tratta del primo rilascio del passaporto o quando il precedente libretto ha

ormai superato i dieci anni oppure quando sono passati più di sei mesi dalla

scadenza del passaporto, con validità a 5 anni, e occorre procedere ad un nuovo

rilascio;

- dimostrare la propria residenza nella circoscrizione consolare di Buenos Aires con

un documento di identità in buono stato e aggiornato agli ultimi 5 anni, come ad

Page 46: La Cittadinanza Italiana e Il to

46

esempio il Documento Nazionale di Identità (D.N.I.) o la Cedola di Identità ed

eventualmente, per i nati in Argentina e i naturalizzati, anche il passaporto

argentino in corso di validità, oltre ad una fattura pagata, a nome dell’interessato,

di un servizio come il gas, il telefono o la luce;

- presentare, nel caso di un cittadino argentino nato fuori del territorio della

Repubblica Argentina, il D.N.I. per stranieri, purché sia stato emesso a partire dal

16 agosto 1992, mentre se non lo si possiede, sarà necessario presentare il

“Certificado” della “Cámara Nacional Electoral ”, dove risulti che il richiedente non si

è naturalizzato argentino.

Se si deve rinnovare un passaporto con validità a 5 anni, occorre presentare l’atto

di nascita e il passaporto con il quale si è entrati in Argentina, per verificare la data

e il luogo di nascita del richiedente.

Se si chiede il rinnovo e il passaporto non è stato emesso dal Consolato Generale

d’Italia a Buenos Aires, il Consolato dovrà chiedere l’autorizzazione a concedere il

rinnovo all’ufficio che ha emesso il documento stesso.

Se il passaporto è stato rilasciato dalla Questura di Roma, ad esempio, il Consolato

dovrà chiedere l’autorizzazione alla Questura di Roma.

Il rinnovo di un passaporto con scadenza a 5 anni si può richiedere anche prima

della scadenza ed entro sei mesi dalla scadenza stessa.

Trattandosi di un documento strettamente personale, la richiesta del passaporto va

fatta personalmente e non può essere delegata.

*1 Sull’autocertificazione dei propri dati personali al momento di chiedere il rilascio

del passaporto all’ultimo paragrafo di questo Capitolo.

Se la documentazione presentata è in regola, il passaporto viene rilasciato dal

Consolato in giornata, dietro pagamento in pesos argentini del costo del libretto e

della tassa.

Nel caso di rilascio del passaporto, il costo complessivo è di 34,20 pesos, mentre

nel caso del rinnovo è di 29,10 pesos. Questi sono i costi previsti alla data di

pubblicazione del presente volume; possono variare ed è quindi preferibile

consultare sempre il sito internet del Consolato Generale (www.consitalia-

bsas.org.ar ). L’importo della tassa annuale per il passaporto è di 29,10 pesos.

Il rilascio, così come l’eventuale rinnovo, del passaporto può essere richiesto al

Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires

Grazie allo sviluppo del nostro sito Internet, ogni atto relativo alla domanda di

rilascio o di rinnovo del passaporto potrà essere presentato, se la Vostra carta

elettronica dei servizi è attiva, attraverso il sito del Consolato Generale.

Ulteriori informazioni sui servizi interattivi sono disponibili al sito web del Consolato

Generale oppure sulla Guida ai Servizi Interattivi, pubblicata il 15 aprile scorso, che

fa parte della collana di pubblicazioni edita dal Consolato Generale.

8.7 - IL FURTO O LO SMARRIMENTO

Se il passaporto è stato smarrito o è stato rubato, il titolare dovrà presentare

un’apposita denuncia alla Polizia argentina e presentarsi al Consolato Generale, con

una copia della denuncia stessa.

In Consolato, il titolare del passaporto dovrà riempire un ulteriore dichiarazione

relativa al furto o allo smarrimento del passaporto che verrà poi trasmessa in Italia

al Ministero dell’Interno.

Terminati gli accertamenti relativi al furto o allo smarrimento del documento, il

Consolato rilascerà un nuovo passaporto a chi è residente nella circoscrizione

consolare, mentre, nel caso di un turista che si trovi soltanto di passaggio a Buenos

Aires, rilascerà un foglio di viaggio che sostituisce, solo per il viaggio di rientro in

Italia, il passaporto smarrito o rubato.

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8.8 - L´ASSENSO PER I MINORENNI Allo scopo di tutelare i minorenni, la legge sui passaporti prevede la necessità del

cosiddetto atto di assenso.

In pratica, chi ha figli minori può ottenere il rilascio del passaporto soltanto in

presenza del consenso dell’altro genitore.

Si tratta di un’autorizzazione che deve essere data personalmente davanti al

funzionario pubblico competente, all’estero davanti al funzionario consolare *1.

Se uno dei due genitori è irreperibile o rifiuta di dare il suo assenso al rilascio del

passaporto all’altro genitore, su richiesta dell’interessato, l’Autorità Consolare può

intervenire come giudice tutelare autorizzando con Decreto il rilascio del

passaporto, ma solo dopo aver completato gli accertamenti richiesti dalla legge a

tutela dei minori.

La legge sui passaporti del 1967 prevedeva la necessità dell’intervento del giudice

tutelare per ottenere il rilascio del passaporto anche quando il minore di età avesse

avuto un solo genitore, perché l’altro ad esempio era morto.

Anche in questo caso il giudice tutelare doveva autorizzare, con una sentenza, il

rilascio del passaporto all’unico genitore che esercitava la patria potestà.

La Legge n. 3 del 2003 è però intervenuta sul punto, apportando una rilevante

modifica alla precedente normativa, modifica che dovrebbe agevolare coloro i quali

esercitano da soli la patria potestà sui figli minori d’età.

Da ora in poi, infatti, chi esercita in via esclusiva la potestà sul figlio minore di età

non dovrà più rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione al rilascio

del passaporto *2. In questo caso, basterà semplicemente presentarsi davanti

all’Autorità competente al rilascio, che nel caso degli italiani residenti all’estero è il

Consolato della circoscrizione consolare in cui risiedono, presentare la domanda e

se non vi sono ostacoli

di altro tipo, il documento potrà essere rilasciato immediatamente.

8.9 - L´AUTOCERTIFICAZIONE PER LA DOMANDA DI PASSAPORTO

Nella pagina che segue viene riportato un modello di domanda di rilascio del

passaporto che riguarda un cittadino italiano, i cui dati sono ovviamente inventati,

di sesso maschile, sposato e con figli minori. Come abbiamo visto in precedenza, la

domanda va fatta presentandosi al Consolato dove, davanti al funzionario addetto,

si autocertificano i propri dati personali.

Il cittadino non deve compilare alcun modello di domanda prima di presentarsi

davanti al funzionario addetto al rilascio del passaporto.

Quest’ultimo infatti dispone, nel suo computer, di un modello di

formulario che riempirà sulla base delle indicazioni fornitegli da chi richiede il

passaporto. Il modello riportato è dunque quello stampato al termine

dell’inserimento dei dati personali del richiedente.

I dati del richiedente da inserire sono quelli relativi al nome, cognome, luogo e data

di nascita, statura e colore degli occhi e luogo di residenza. Il richiedente inoltre

dovrà autocertificare di essere cittadino italiano, di essere coniugato o celibe, di non

avere pendenze penali in Italia, di non avere obblighi alimentari, di avere o non

avere figli minori, di avere o non avere figli affidati, di essere in regola con gli

obblighi militari nel caso dei cittadini di sesso maschile.

Se chi richiede il passaporto è sposato con figli minori, allora l’altro genitore dovrà

dare l’assenso al rilascio del passaporto, dichiarando i propri dati personali, ossia il

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e poi dovrà apporre la propria firma.

*1 Trattandosi di un atto personale, l’assenso al rilascio del passaporto non può

essere delegato.

*2 Come stabilisce l’art. 3, lett. b, della Legge n. 1185 del 1967, rivisto dall’art. 24

della Legge n. 3 del

2003.

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9 - CONCLUSIONI

9 - CONCLUSIONI La cittadinanza, come abbiamo visto, è il legame fra una persona e uno Stato.

Essere cittadino italiano significa quindi avere un rapporto con la Repubblica

italiana, con tutti i diritti e doveri che ne derivano.

Esistono nel mondo circa 60 milioni di oriundi italiani; attualmente solo 4 milioni

sono censiti negli schedari consolari e un numero ancora inferiore sono quelli che

risultano iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dei Comuni

italiani.

Grazie alla Legge 459 il cittadino italiano residente all’estero può oggi esercitare il

diritto di voto, in occasioni delle consultazioni elettorali e dei referendum, nel

proprio Paese di residenza.

Con questa storica Legge, quindi, è stato riconosciuto un diritto, derivante

dall’essere cittadino italiano, che negli anni passati era di fatto non effettivo. Il

cittadino italiano, infatti, poteva esercitare il diritto di voto solo recandosi a votare

in Italia, circostanza che, in pratica, limitava enormemente tale diritto soprattutto

per gli italiani emigrati e residenti in Paesi lontani. Con questo riconoscimento,

quindi, la cittadinanza si arricchisce di un nuovo e importante elemento che

consente a tutti gli italiani nel mondo di partecipare alla vita democratica del loro

Paese.

Il nostro augurio è che questa pubblicazione possa avere contribuito a chiarire

numerosi aspetti legati ad un tema complicato come il riconoscimento della

cittadinanza e quindi di essere di aiuto a tutti coloro che intendono vedere

riconosciuto il loro legame con l’Italia affinchè possano diventare cittadini a tutti gli

effetti.

10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 5 febbraio, n. 91

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 5 febbraio 1992, n.91 Nuove

norme sulla cittadinanza

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38)

Art. 1

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o

apolidi, ovvero se il figlio non

segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi

appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della

Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1)

Norme sui passaporti (1/a) (1/circ)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18

dicembre 1967, n. 314)

1. Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della

Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle

disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15)

Art. 24

Page 50: La Cittadinanza Italiana e Il to

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Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei

passaporti

1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é sostituita

dalla seguente:

"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice

tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso

dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto

ordinario é valido per dieci anni";

b) il terzo comma é sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora

rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima

della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data

del rilascio";

c) il quarto comma é abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della

legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del

presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in

vigore della presente legge.

11 - INDICE DELLE FONTI NORMATIVE ULTERIORI

SEZIONE I – NORMATIVA ITALIANA ABROGATA

1. Codice Civile del 1865, artt. 4-15

2. Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83, art. 1

3. Legge 31 gennaio 1901, n. 23, artt. 35-36

4. Legge 17 maggio 1906, n. 217

5. Legge 13 giugno 1912, n. 555

6. Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 25

7. Legge 21 aprile 1983, n. 123

SEZIONE II – NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

1. Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2-4, 16, 22, 48-54

2. D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

3. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

4. Legge 14 dicembre 2000, n. 379

SEZIONE III – NORMATIVA INTERNAZIONALE

1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre

1948, artt. 13, 15 e 21

2. Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 alla Convenzione Europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

del 4 novembre 1950, art. 3

3. Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, artt.

17-21, 39 e 41-43

4. Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 alla Convenzione Europea per

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del

4 novembre 1950, art. 2

5. Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

artt. 1, 12 e 25

6. Accordo di cittadinanza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica

Argentina firmato a Buenos Aires il 29 dicembre 1971.

7. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre

2000, artt. 39-42