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1 www.fiscopiu.it La Circolare per i clienti 29 febbraio 2016 Anteprima Assonime, al vaglio tutte le agevolazioni per le PMI innovative pag. 2 Ispezioni lavorative, il ruolo del professionista pag. 3 Vendite giudiziarie, fissati i compensi del professionista pag. 3 Start Up innovative: 15 agevolazioni per sceglierle pag. 4 Enti Locali, il termine per l’aggiornamento del DUP è solo ordinatorio pag. 5 Dal CNDCEC il facsimile di lettera d'incarico per la gestione della PEC del cliente pag. 6 Fallimento, on-line il manuale delle vendite competitive pag. 7 I super-ammortamenti secondo l'ARR pag. 7 Immobili in comodato ai figli, agevolazione dai confini stretti pag. 8 Cartelle di pagamento al restyling pag. 9 Adempimenti Al 16 marzo il pagamento della tassa annuale sui libri sociali pag. 10 Guide operative La nuova disciplina dell’Interpello pag. 11

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www.fiscopiu.it

La Circolare per i clienti

29 febbraio 2016

Anteprima Assonime, al vaglio tutte le agevolazioni per le PMI innovative pag. 2 Ispezioni lavorative, il ruolo del professionista pag. 3 Vendite giudiziarie, fissati i compensi del professionista pag. 3 Start Up innovative: 15 agevolazioni per sceglierle pag. 4 Enti Locali, il termine per l’aggiornamento del DUP è solo ordinatorio pag. 5 Dal CNDCEC il facsimile di lettera d'incarico per la gestione della PEC del cliente pag. 6 Fallimento, on-line il manuale delle vendite competitive pag. 7 I super-ammortamenti secondo l'ARR pag. 7 Immobili in comodato ai figli, agevolazione dai confini stretti pag. 8 Cartelle di pagamento al restyling pag. 9 Adempimenti Al 16 marzo il pagamento della tassa annuale sui libri sociali pag. 10 Guide operative La nuova disciplina dell’Interpello pag. 11

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FISCO Imposta di bollo Registro delle imprese Società di comodo

Assonime, al vaglio tutte le agevolazioni per le PMI innovative

Le agevolazioni fiscali riconosciute alle PMI innovative elencate da Assonime nella Circolare n. 6 dello 22 febbraio 2016 sono cinque. A queste se ne aggiungono altre di natura societaria.

Le prime a carattere tributario, sono:

1. esonero dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione nel registro delle imprese;

2. disapplicazione della disciplina dettata in materia di società di comodo e società in perdita sistematica;

3. irrilevanza fiscale e contributiva dell’assegnazione di strumenti finanziari da parte di PMI innovative ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori. Le esenzioni – sottolinea Assonime - operano a condizione che gli strumenti finanziari assegnati non siano riacquistati dalla società emittente o da una sua controllata o controllante, salvo la decadenza del prestatore dal beneficio e la tassazione del reddito nel periodo di imposta in cui avviene la cessione;

4. esclusione dalla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, delle azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi, compresi quelli professionali, resi in favore delle PMI innovative, ovvero a fronte dei crediti maturati della prestazione di opere e servizi resi in favore delle PMI innovative;

5. benefici fiscali in favore dei soggetti IRPEF e IRES che effettuano investimenti in tali società. Il Decreto attuativo, atteso entro il 2016, sarà infatti riconosciuta per i primi una detrazione IRPEF pari al 19% dell’investimento effettuato, con tetto massimo detraibile a 500.000 euro (ovvero l’importo massimo detraibile è pari a 95.000 euro e, cioè, al 19% di 500.000). Ai soggetti IRES sarà, invece, riconosciuta una deduzione pari al 20% della somma investita, con tetto massimo a 1.800.000 euro (dunque, stante l’aliquota IRES ordinaria del 27,5%, l’agevolazione si sostanzia in un risparmio d’imposta pari al massimo a 99.000). Le menzionate percentuali di detraibilità e deducibilità saliranno, rispettivamente, al 25% e al 27% nel caso in cui l’investimento riguardi una società attiva nei settori dell’impresa sociale o dei prodotti o dei servizi del settore energetico. I benefici – evidenzia la Circolare- sono riconosciuti solo in caso di investimenti protratti per almeno 2 anni, e alle sole PMI “che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale” e anche oltre tale limite temporale, a condizione che “siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale ovvero da un organismo pubblico”.

Assonime ha evidenziato nella Circolare anche i benefici di natura societaria. In primis le regole speciali di diritto societario, valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, che riguardano sostanzialmente la disciplina delle perdite che riducono il capitale di oltre 1/3 (oppure al di sotto del minimo legale), consistenti nella moratoria di un anno rispetto alla disciplina ordinaria relativa all’obbligo di ripianamento.

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CNDCEC Sicurezza sul lavoro Ordinamento professionale Lavoro dipendente

Ispezioni lavorative, il ruolo del professionista

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il 24 febbraio 2016, un dettagliato studio dal titolo “Istruzioni in materia di lavoro. Sistema sanzionatorio e strumenti di difesa del datore di lavoro”: nel documento si fa il punto della situazione sul sistema delle ispezioni in materia di lavoro, essendo queste un importante strumento di tutela dei lavoratori e, indirettamente, delle imprese che operano nel rispetto delle norme di legge.

Il testo fornisce le coordinate della materia, con cenni alla sua evoluzione storica, passando quindi a descrivere le fasi procedurali dell’ispezione e il sistema sanzionatorio nel caso di irregolarità. L’ultima parte è dedicata agli strumenti di deflazione del contenzioso e di difesa amministrativa e giurisdizionale.

In esso si illustra anche il ruolo del professionista abilitato. Disposizioni di legge anche recenti “prevedono espressamente che l’ispettore, in sede di primo accesso ispettivo subito dopo la sua presentazione in azienda, debba obbligatoriamente informare il datore di lavoro o il diverso interlocutore presente che ne fa le veci, del suo diritto a farsi assistere dal professionista delegato, nel corso dell’ispezione che si accinge ad iniziare”. Anche nella fase in cui è necessario attivare gli strumenti di difesa più adatti il ruolo del professionista è importante. In virtù della complessità della procedura e degli effetti sanzionatori che ne possono derivare, il Consiglio può ben definire l’assistenza del professionista abilitato “indispensabile e fondamentale”.

CNDCEC, Documento su Ispezioni in materia di lavoro

Parametri professionale

Vendite giudiziarie, fissati i compensi del professionista

Nuovi compensi per commercialisti, avvocati e notai delegati dal giudice dell’esecuzione a compiere le operazioni di vendita dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri ai sensi, rispettivamente, degli artt. 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. l nuovi importi, fissati dal Ministero della Giustizia con il Decreto 15 ottobre 2015, n. 227, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, n. 45, dovranno essere applicati a partire dal 10 marzo 2016.

Per l’espropriazione dei beni immobili, dunque, per le operazioni di vendita di beni immobili, i criteri per la determinazione del compenso del professionista delegato individuano fondamentalmente tre fasce di compensi che variano a seconda del prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione dell’immobile, e precisamente:

se pari o inferiore ai 100.000 euro il compenso è fissato in 1.000 euro;

se superiore a 100.000 euro e pari o inferiore a 500.000 euro il compenso è fissato in 1.500 euro;

se superiore a 500.000 euro il compenso è fissato in 2.000 euro.

In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato non può essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

Tali compensi (1.000, 1.500, 2.000 euro) spettano per tutte le attività:

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comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita;

svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all’assegnazione;

svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.

Al giudice dell’esecuzione resta la facoltà di aumentare o ridurre gli importi in misura non superiore al 60%, in ragione della complessità delle attività svolte. Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.

In aggiunta a tali compensi al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell’importo del compenso, nonché’ il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra queste.

Invece, i criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri seguono in parte regole proprie e in parte quelle sopramenzionate per le vendite immobiliari. In particolare, il compenso è pari:

a 200 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita;

a 250 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione;

a 200 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

a 250 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione.

I menzionati importi raddoppiano quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a 25.000 euro ma inferiore a 40.000 euro (il giudice, in tal caso, non potrà aumentare il compenso in misura superiore al 40%).

Nel caso, invece, in cui il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene ecceda l'importo di 40.000 euro il compenso è pari a 1.000 euro (in ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può eccedere la misura del 30% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione)

Ministero della Giustizia, Decreto 15 ottobre 2015, n. 227 - G.U. 24 febbraio 2016, n. 45

Imprese Start Up innovative Registro delle imprese Società cooperative SRL

Start Up innovative: 15 agevolazioni per sceglierle

Sono 15 le misure agevolative che si possono applicare alle Start Up innovative nei primi 5 anni dalla loro costituzione. A certificare i vantaggi del particolare tipo di impresa definita dall’art. 25, D.L. n. 179/2012, è una Guida del Ministero dello Sviluppo Economico

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pubblicata “per promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile”. Le 15 misure di favore elencate sono le seguenti:

Gli atti possono essere redatti mediante modello standard tipizzato con firma digitale dei soci, senza necessità di ricorrere ad un notaio per la costituzione per atto pubblico. La semplificazione è contenuta in Decreto firmato lo scorso venerdì dal Ministro Guidi e ora si attende la promulgazione del Modello standardizzato da utilizzare per la costituzione fatta dai soci.

Non è dovuto alcun diritto annuale camerale, né i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

Previste deroghe alla disciplina societaria ordinaria: tra queste, per le Start Up innovative costituite in forma di SRL, è consentita la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);

In caso di perdite sistematiche, ai fini della riduzione del capitale, le Start Up godono di una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo.

Non si effettua il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

Le Start Up innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs Act”). La Start Up innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi.

Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.

I collaboratori possono essere remunerati con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.

Previsti anche incentivi fiscali per gli investimenti: le agevolazioni sono riconosciute sia alle persone fisiche (detrazione IRPEF del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) che giuridiche (deduzione dall’imponibile IRES del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

MISE, Scheda di sintesi 4 febbraio 2016 Art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Revisori enti locali

Enti Locali, il termine per l’aggiornamento del DUP è solo ordinatorio

l termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), fissato al 29 febbraio 2016 (in realtà al 28, ma trattandosi di una domenica è slittato al lunedì) ai sensi del D.M. 28 ottobre 2015, riveste carattere ordinatorio.

È questa la precisazione fatta nel corso della seduta del 18 febbraio della Conferenza Stato-Città con cui sono stati prorogati al 30 aprile i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 dei Comuni. Precisazione poi ripresa e sottolineata dall’Istituto per la

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Finanza e l’Economia Locale (IFEL) nella nota emessa per dare informazione di quanto deciso dalla Conferenza Stato-Città, vista l’imminente scadenza del termine in questione.

In particolare - sottolinea l’IFEL nella nota, ribadendo il carattere solo ordinatorio della scadenza - “la Conferenza ha quindi formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo”.

Inoltre, nella stessa nota, l’IFEL evidenzia la disponibilità espressa dai rappresentanti del Governo verso la richiesta dell’ANCI di semplificazione degli adempimenti formali contenuti nel Documento di Programmazione, “che rischiano di essere replicati in altri allegati obbligatori al bilancio di previsione, e di abolizione del DUP per i Comuni di minore dimensione demografica”.

D.M. 28 ottobre 2015

CNDCEC

Dal CNDCEC il facsimile di lettera d'incarico per la gestione della PEC del cliente

Con l’Informativa n. 24, del 23 febbraio 2016, il Consiglio Nazionale ha fatto sapere d'aver licenziato il 10 febbraio scorso il facsimile di lettera di incarico professionale per la gestione dell'indirizzo PEC del cliente.

La lettera, adesso integrata nel software "Mandato" e disponibile sul portale del CNDCEC, è da redarre in duplice originale e va sottoscritta dal cliente anche per ricevuta.

Il documento passa in disamina e disciplina:

oggetto e complessità dell'incarico;

esecuzione dell'incarico;

decorrenza e durata;

compensi, spese e contributi;

obblighi del professionista e diritti ed obblighi del cliente;

antiriciclaggio;

protezione dei dati personali;

interessi di mora;

clausola risolutiva espressa;

recesso del professionista;

recesso del cliente;

polizza assicurativa;

clausola di mediazione e arbitrato;

registrazione;

elezione di domicilio.

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Da ultimo, per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni codicistiche sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c., alla normativa vigente in materia, nonché all’Ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

CNDCEC, Facsimile lettera d'incarico gestione PEC

Procedure concorsuali Fallimento Curatore fallimentare Adempimenti fiscali del curatore fallimentare Fallito

Fallimento, on-line il manuale delle vendite competitive

Le “Linee guida alle vendite competitive nel fallimento” sono state pubblicate il 23 febbraio 2016 sul sito del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e redatte dal Sottogruppo Vendite Competitive della Commissione Fallimentare.

Il Documento, si prefigge di fungere da “manuale operativo della fase di realizzo dei beni di compendio” e, dunque, di porsi “l’obiettivo di analizzare le previsioni contenute nel Capo VI, “Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo” del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, che comprende la Sezione I, “Disposizioni generali” e la Sezione II “Della vendita dei beni”, in quanto disciplina generale della liquidazione fallimentare.”

Il D.L. n. 18/2016 ha modificato l’art. 107 L.F. sancendo che i trasferimenti immobiliari sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari espressamente il proprio intento ad un successivo trasferimento entro due anni. La stessa disposizione prevede che nel caso in cui la condizione di cui sopra non si realizzi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria oltre al versamento di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora di cui all'art. 55, co. 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

CNDCEC, Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 R.D. del 16 marzo 1942 n. 267

Legge di Stabilità Lavoro autonomo Regime dei minimi

I super-ammortamenti secondo l'ARR

L'Accademia Romana di Ragioneria, con la Nota operativa n. 2/2016, ha chiarito i contorni della nuova agevolazione fiscale riconosciuta dalla Legge di Stabilità 2016 ad imprese e

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professionisti che investono in beni strumentali nuovi. La misura, nota anche sotto il nome di super-ammortamenti, ha un impatto già per l'anno d'imposta 2015.

La disciplina in commento, recata dai commi 91-94 e 97 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dalle dimensioni, dal settore di attività, dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Possono, dunque, avvalersi dei super-ammortamenti:

gli esercenti arti e professioni anche in forma associata;

le imprese individuali;

le società di persone e di capitali (SAS, SNC, SRL, SPA, società cooperative e di mutua assicurazione);

enti commerciali e non commerciali in relazione all’attività commerciale esercitata;

società di fatto che svolgono attività commerciale e Trust;

i soggetti non residenti per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati a tassazione in Italia.

Il costo d’acquisto di tali beni, spiegano dall'ARR, potrà essere maggiorato del 40%, esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscali.

L’agevolazione vale anche per i beni strumentali acquistati in leasing finanziario e sono esclusi i beni noleggiati.

Il documento, che pure affronta la tematica dell'applicabilità del nuovo istituto a contribuenti minimi e forfettari, passa poi in rassegna il profilo oggettivo dell'agevolazione ed evidenzia che la norma fa riferimento esclusivamente ad investimenti, in beni strumentali nuovi, avvenuti nel periodo 15 ottobre 2015 / 31 dicembre 2016.

Trattandosi di beni materiali, il momento in cui si considera effettuato l’investimento è la data di consegna, o spedizione, del bene. Mentre, per usufruire dell’agevolazione, è necessario che il bene sia entrato in funzione, e che quindi sia effettivamente sottoposto ad ammortamento.

Art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

IMU Immobili Prima casa Legge di Stabilità

Immobili in comodato ai figli, agevolazione dai confini stretti

La Legge di Stabilità 2016, blinda l’agevolazione IMU sugli immobili concessi in comodato a figli e genitori: infatti la concessione della riduzione al 50% della base imponibile IMU, al possesso congiunto di tre precise condizioni:

1. che il contratto sia registrato;

2. che il comodante possieda un solo immobile in Italia (il beneficio è però esteso anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello

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stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

3. che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Tali condizioni sono state oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento delle Finanze che, con la Risoluzione n. 1/D, ne ha precisato la portata e ha chiarito ulteriori dubbi sul tema.

MEF, Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/D

Cartelle esattoriali Reclamo Mediazione

Cartelle di pagamento al restyling

Più chiare, trasparenti e fruibili le nuove cartelle di pagamento. È quanto si prefigge il Provvedimento n. 27036 diffuso il 19 febbraio 2016 dall’Agenzia delle Entrate per aggiornare il Modello di cartella di pagamento con la revisione del contenzioso tributario recata dal D.Lgs. n. 156/2015, oltre che con la riforma della riscossione di cui al D.Lgs. n. 159/2015.

Tra le novità di maggior rilievo inserite nel nuovo Modello, spicca, infatti, la ridenominazione della sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” in “Presentazione del ricorso” e l’eliminazione di ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. Le modifiche recepiscono il nuovo dettato dell’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, riformulato dal D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina l’istituto del reclamo-mediazione: in base alla nuova previsione normativa, per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Da qui l’eliminazione del riferimento diretto al reclamo-mediazione. Con la revisione, è stato, inoltre, adeguato il riferimento al limite di valore della controversia ai fini della costituzione in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore, innalzato da 2.582,28 euro a 3.000,00 euro.

Si precisa che il nuovo Modello dovrà verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Unitamente al Modello sono stati anche aggiornati i fogli Avvertenze (Allegati 2-7 del Provvedimento) relativi alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate.

Per informazioni sul nuovo Modello è possibile contattare l’Ufficio Riscossione della Direzione Centrale Affari legali, Contenzioso e Riscossione dell’Agenzia delle entrate Tel. 06 5054 5603 E-mail: [email protected]

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 febbraio 2016, n. 27036.pdf D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159

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ADEMPIMENTI

Libri sociali Società di capitali SRL

Al 16 marzo il pagamento della tassa annuale sui libri sociali

Il 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.

L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Attualmente, l’art. 2421 del c.c. prevede attualmente la vidimazione iniziale per i seguenti libri obbligatori:

libro dei soci;

libro delle obbligazioni;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Sono esclusi dalla vidimazione iniziale il libro giornale e il libro degli inventari (pur se previsti dal codice civile) e gli altri registri obbligatori previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) per cui, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

L’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. n. 641/1972 prevede per alcune categorie di soggetti il pagamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei registri contabili.

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti ad effettuare il versamento i seguenti soggetti:

1. le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);

2. e società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile;

3. gli enti commerciali, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da Risoluzione Ministeriale n. 26, 23 dicembre 1996).

Con Circolare Ministeriale n. 108/1996 si è specificato che sono inoltre tenuti al pagamento di tale tassa anche le società in liquidazione ordinaria, quelle soggette a

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procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento) a condizione che sussista l’obbligo della tenuta dei libri numerati e bollati secondo quanto previsto dal codice civile.

Sono esclusi dal pagamento:

1. le società cooperative;

2. le società di mutua assicurazione;

3. le società di capitali dichiarate fallite;

4. i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;

5. le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

Importo da versare

La tassa annuale da versare è pari a:

309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro

516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La tassa è dovuta dunque, in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

La tassa annuale inoltre è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Modalità di pagamento

Per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione la data da prendere come riferimento è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

Il pagamento può essere effettuato secondo due modalità:

- se si tratta del versamento per l’anno di inizio attività e che va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - bollatura numerazione libri sociali;

- per il versamento relativo agli anni successivi a quello di inizio attività utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 7085 e con il relativo anno di riferimento.

L’importo può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti e in caso di mancato pagamento alla scadenza, può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

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GUIDE OPERATIVE

Interpello Contenzioso tributario

La nuova disciplina dell’Interpello

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

L’interpello è uno strumento previsto dallo Statuto del contribuente (art. 11 Legge n. 212/2000), che permette al contribuente di inviare quesiti all’Amministrazione finanziaria per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni o l’applicazione delle disposizioni a casi concreti e personali, qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Con il D.Lgs. n. 156/2015, attuativo di alcuni principi contenuti nella Legge delega sulla riforma fiscale, tale istituto è stato notevolmente modificato a decorrere dal 2016.

Le nuove tipologie di interpello

La nuova disciplina dell’interpello è introdotta modificando l’art. 11 dello Statuto del contribuente e contempla quattro diverse tipologie di interpello:

ordinario (comma 1, lettera a)), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti, introdotte – rispettivamente – dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “decreto legislativo sull’internazionalizzazione”);

probatorio (comma 1, lettera b)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

antiabuso (comma 1, lettera c)), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;

disapplicativo (comma 2), per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L’istanza di interpello

Sono legittimati a presentare l’istanza di interpello:

il contribuente, anche non residente;

il sostituto/responsabile dell’imposta, a condizione che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali.

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari.

Gli elementi che deve contenere a pena di inammissibilità sono:

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a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle illustrate;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

Inoltre, all'istanza è allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente.

La risposta dell’amministrazione

L'amministrazione risponde alle istanze sull’interpello ordinario (lettere a)) entro novanta giorni e a quelle sull’interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere b) e c) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3).

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Condizioni di incertezza

Le nuove norme chiariscono la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza: in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati - principalmente circolari o risoluzioni - come previsto dall'art. 5, comma 2, dello Statuto del contribuente.

Effetti

La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pubblicazione

L'amministrazione finanziaria provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

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un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;

siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;

ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Regolarizzazione

L’amministrazione finanziaria, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Si tratta in particolare, dei seguenti requisiti:

l'indicazione del tipo di istanza;

le disposizioni oggetto dell’istanza;

l'esposizione della soluzione proposta;

l'indicazione del domicilio e dei recapiti;

la sottoscrizione dell'istanza.

In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Istruttoria dell'interpello

L’amministrazione può chiedere - una sola volta - l’integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati.

E’ previsto, per tutte le tipologie di interpello, un unico termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa entro il quale l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rendere il parere.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

Inammissibilità delle istanze

Sono previste le seguenti cause di inammissibilità:

mancanza dei dati identificativi ovvero della descrizione della fattispecie;

mancanza della presentazione preventiva;

mancanza delle obiettive condizioni di incertezza;

questione sulla quale il contribuente ha già ricevuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o riguardanti l’interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti - introdotti dal citato schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione – ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo, introdotta dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto;

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questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

mancata regolarizzazione dell’istanza nei termini previsti.

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

In caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

L’amministrazione può prendere in considerazione anche la documentazione non trasmessa nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello, così derogando a quanto prescritto dall’art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento e dall’art. 52, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA.

Revisione di specifiche tipologie di interpello

Le nuove disposizioni rivedono anche alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti. In particolare, si tratta degli interpelli riguardanti le seguenti fattispecie:

partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;

permanenza nel regime del consolidato nazionale;

accesso al regime del consolidato mondiale;

applicazione del regime delle imprese estere controllate;

deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list;

interposizione fittizia;

classificazione di spese di pubblicità, propaganda o di rappresentanza;

disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite (operazioni straordinarie e dividend washing);

società di comodo;

aiuto alla crescita economica (Ace).

Viene conseguentemente abrogata la disciplina dell’interpello antielusivo di cui alla Legge n. 413/1991.