La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto · • reazione alla deregolazione...

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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Dott. Antonio Riccio Assegnista di ricerca, Univ. degli Studi di Firenze Membro delegato, Commissione istruttoria Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam - email: [email protected]

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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto

Dott. Antonio Riccio

Assegnista di ricerca, Univ. degli Studi di Firenze

Membro delegato, Commissione istruttoria

Commissione di certificazione

dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam

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La certificazione

• 1) Premessa: volontà e derogabilità assistita

• 2) Fonti ed evoluzione normativa

• 3) Natura e finalità

• 4) Effetti

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VOLONTÀ ASSISTITA

ORIGINE DOTTRINALE E PRIME SPERIMENTAZIONI • dalla proposta VALLEBONA (1992) al progetto BIAGI – TREU

(1997/98): valorizzazione della volontà delle parti (stare ai patti - volontarietà)

• la sperimentazione modenese del 2000 con la Regione Emilia-Romagna

RAGIONI DELLA PROPOSTA:

• reazione alla deregolazione strisciante del diritto del lavoro italiano (riforme al margine, flessibilità tipologica, economia sommersa, co.co.co.)

• superamento dei paradigmi della economia fordista (standardizzazione)

• modernizzazione del diritto del lavoro nel rispetto delle sue finalità

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VOLONTÀ ASSISTITA

Ciò che Vallebona ha in mente è un modello di disciplina, ricalcato sull’art. 2113 c.c. in materia di rinunzie e transazioni, che si estenda “dalla fase

di disposizione dei diritti alla fase della regolazione del rapporto, al fine di consentire,

almeno per certi istituti, una disciplina individualizzata e certa, sottratta al controllo

successivo del giudice circa il rispetto delle norme inderogabili proprio in quanto valutata ed

approvata preventivamente dal soggetto garante indicato dalla legge” Commissione di Certificazione dei contratti

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VOLONTÀ ASSISTITA

L’idea è quella di mutuare le soluzioni c.d. di “autonomia individuale assistita” o

“derogabilità assistita”, dal diritto agrario e dal diritto delle locazioni, dove la disciplina

eteronoma può essere derogata con l’assistenza di determinati soggetti sindacali

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VOLONTÀ ASSISTITA

“il modello della volontà assistita potrebbe essere utilizzato non solo per fissare la

disciplina del rapporto di lavoro, ma anche per la preliminare scelta del tipo negoziale con particolare riferimento all’alternativa lavoro autonomo-lavoro subordinato ora regolata dalla norma inderogabile dell’art. 2094 c.c.

[…].

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VOLONTÀ ASSISTITA

“In questa ipotesi il soggetto terzo dovrebbe fornire ex ante una valutazione inoppugnabile circa la

rispondenza dell’accordo proposto dalle parti al tipo negoziale prescelto, eventualmente avvalendosi di schemi predisposti in sede collettiva”; in tal modo si “sdrammatizzerebbe il problema della qualificazione

del rapporto, comunque sottoposto alla regolamentazione specifica e certa approvata in via

preventiva”, ferma restando “l’eventualità di controversie fondate sull’affermazione di uno scostamento di fatto nella fase esecutiva del

regolamento concordato” Commissione di Certificazione dei contratti

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VOLONTÀ ASSISTITA

Per la prima volta con il termine “certificazione”, l’idea viene raccolta e sviluppata qualche anno

più tardi da Marco Biagi e da Michele Tiraboschi, nel c.d. “Statuto dei lavori”;

dapprima, nella

Ipotesi di lavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori del 1997

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VOLONTÀ ASSISTITA Nello statuto dei lavori

l’obiettivo sotteso all’idea riformatrice non deve consistere nel ripensare il diritto del lavoro nelle sue strutture portanti, in particolare attraverso

una rimodulazione delle tutele verso il lavoro non subordinato, ma in quello “meno ambizioso e, allo stesso tempo, più pragmatico” di realizzare

uno “strumento diretto a garantire una maggiore certezza del diritto in materia di rapporti di

lavoro”, e in proposito “sostanzialmente preordinato alla riduzione del contenzioso in

materia di qualificazione dei rapporti di lavoro” Commissione di Certificazione dei contratti

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VOLONTÀ ASSISTITA

TECNICHE CORRELATE

• deroga alla norma di legge (nel rispetto dei diritti fondamentali)

• valorizzazione della contrattazione collettiva (devoluzione e “delega”)

• utilizzo delle clausole generali

• certificazione: validazione delle manifestazioni di volontà delle parti

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Le due “anime” della certificazione

1- Rimedio preventivo al conflitto sulla qualificazione. 2 - Risoluzione di un conflitto di interessi nella fase

genetica (e successiva) il meccanismo di validazione amministrativa dei rapporti di lavoro era strumentale all’individuazione di un’area di INDEROGABILITA’ RELATIVA, gestibile dalle parti collettive in sede di contrattazione collettiva e/o dalle parti individuali in sede di costituzione del rapporto di lavoro ma, in questo caso, solo davanti all’organo amministrativo o sindacale” L’istituto ha subito una vera e propria metamorfosi durante la sua gestazione: l’asse si sposta dal fine della derogabilità assistita a quello della certezza per le parti

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Fonti ed evoluzione normativa

• Nasce con il «decreto Biagi», d. lgs n. 276/2003

• Flessibilità delle tipologie contrattuali per la soddisfazione di esigenze oggettive dell’impresa

• percorsi e sedi di sostegno della genuina manifestazione della volontà delle parti: patti chiari stabiliti in anticipo e sui quali le parti chiedono una verifica o una legittimazione da parte di un soggetto terzo

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Fonti ed evoluzione normativa

• In un primo momento: la certificazione è limitata alla tipologie di contratti flessibili previsti

nello stesso decreto (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto), nonché ai contratti di associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.),

• poi viene estesa (d. lgs. n. 251/2004) a tutte le tipologie di contratti di

lavoro • poi l. n. 183/2010 ulteriormente ampliata «ai contratti in cui sia dedotta direttamente

o indirettamente una prestazione di lavoro» (es. contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore).

• Jobs act

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Cosa si può certificare?

• 1. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, la certificazione può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

• 2. La Commissione di certificazione, inoltre, può svolgere le seguenti

attività: • a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui all’art.

808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli art. 412 e 412-quaterc.p.c. (art. 31 comma 10 L. n. 183/2010);

• b) la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei contratti di appalto e subappalto utilizzati per lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 2, commi 1, lettera c) e 2, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);

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Cosa si può certificare e quali attività svolge la Commissione?

• c) il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione (art. 80 comma 4 D.lgs.n. 276/2003);

• d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c.(art. 31 comma 13 L. n. 183/2010);

• e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31 comma 13 L. n. 183/2010); Commissione di Certificazione dei contratti

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Cosa si può certificare e quali attività svolge la Commissione?

• f)la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui

all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti(art. 82 comma 1 D.lgs. n. 276/2003);

• g)la certificazione delle rinunzie e delle transazioni riguardanti diritti derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 n. 3c.p.c. ricondotti a un progetto ai sensi dell’art. 61 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 (art. 68 D.lgs. n. 276/2003);

• h) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-terc.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409c.p.c. (art. 31 comma 12 L. n. 183/2010);

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Cosa si può certificare?

• i) la certificazione del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, (art. 83 D.lgs. n. 276/2003);

• l) la certificazione dei contratti di appalto di cui all’art. 1655 c.c.e delle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. n. 276/2003 (art. 84 D.lgs. n. 276/2003);

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Cosa si può certificare?

• m) la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27 comma 1 D.lgs. n. 81/2008);

• n)le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 81 D.lgs. n. 276/2003);

• o) l’assistenza e la consulenza delle parti nella predisposizione e nella stipula di contratti individuali nei quali siano tipizzati i casi di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. n. 183/2010).

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Certificazione obbligatoria

• Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del DPR n. 177/2011, i seguenti contratti, ove concernenti attività anche da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento:

• A) contratti di lavoro: secondo una interpretazione coerente con il tenore letterale della norma, è necessario certificare i contratti di lavoro non standard (non a tempo indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei lavoratori con contratto di lavoro standard o, in alternativa, certificato. In ogni caso, vista le finalità sottese all’emanazione del DPR n. 177/2011, appare opportuna la certificazione di tutti i contratti di lavoro non standard (ovviamente relativi ai lavoratori che operano concretamente all’interno del luogo confinato);

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Certificazione obbligatoria

• B) contratti di appalto/subappalto: sulla base della

interpretazione letterale della norma, sembrerebbe obbligatoria la certificazione di tutti i contratti di appalto. Appare però maggiormente coerente con la ratio del DPR n. 177/2011 limitare l’obbligo di certificazione dei contratti di appalto all’ipotesi in cui si verifichino interferenze tre le organizzazioni del committente e dell’appaltatore nel luogo confinato. Al di fuori di tale ipotesi, la certificazione non risulterebbe dunque obbligatoria, sebbene opportuna. Nessun dubbio, invece, sulla obbligatorietà della certificazione del contratto di subappalto per attività da svolgersi, in toto o in parte, all’interno di un luogo confinato

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Cosa si può certificare? Jobs act

MANSIONI

L'art. 3 del DLgs n. 81/15 prevede il patto di demansionamento, cioè è possibile stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato presso le Commissioni di certificazione.

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Cosa si può certificare? Jobs act PART-TIME

L'art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto solo presso le Commissione di certificazione. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

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Cosa si può certificare? Jobs act

COLLABORAZIONI L'art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l'abrogazione del

contratto a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità, cioè l'assenza di questi requisiti che invaliderebbero l'autonomia del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente (etero-organizzazione).

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Cosa si può certificare? Jobs act

COLLABORAZIONI, PROGETTI E P IVA STABILIZZATE L'art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere la

stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione. Presso le sedi di certificazione, i datori di lavoro possono stipulare accordi in cui il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto, a fronte di un obbligo del datore a non recedere (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo) per almeno 12 mesi. Commissione di Certificazione dei contratti

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Cosa si può certificare? Jobs act

CONCILIAZIONE L'art.6 del Dlgs n. 23/15 ha introdotto l'offerta di

conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti). Per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro offre una somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento ela rinunzia all'impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l'ha già proposta. Commissione di Certificazione dei contratti

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Fonti ed evoluzione normativa

• Le parti del contratto di lavoro possono ottenere la certificazione dei contratti:

• secondo la procedura volontaria ad iniziativa delle parti stesse che si rivolgono ad una commissione di certificazione.

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Enti certificatori

• La legge consente di costituire commissioni di certificazione presso soggetti molto diversi tra loro:

Enti bilaterali, Direzione territoriale del lavoro, e Province Ministero del lavoro, Consigli provinciali dei consulenti del lavoro (solo

“nell’ambito di intese definite tra il ministero del lavoro e il consiglio nazionale dei consulenti»)

Università, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo.

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Fonti ed evoluzione normativa

• Per essere abilitate alla certificazione le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro.

• Inoltre le Università sono tenute a inviare studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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Fonti ed evoluzione normativa

• delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 19 dicembre 2012 istitutiva della Commissione di certificazione presso la medesima Università;

• Decreto direttoriale 8 maggio 2013 n. 43/2013 col quale la Commissione di certificazione costituita presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale è stata iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università

• Tale commissione ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera attraverso convenzioni

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Natura e finalità della certificazione

• La finalità di ridurre il contenzioso in materia di

lavoro si attua prima di tutto attraverso

la prevenzione

• ossia attraverso la formazione di contratti aderenti al dettato normativo e quindi il più possibile privi di quegli elementi di incertezza che generano contenzioso

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Natura e finalità della certificazione

• Sul contenzioso pesano spesso scelte sbagliate circa la scelta del contratto idoneo a realizzare gli interessi voluti dalle parti, spesso non adeguatamente assistite in sede di stipulazione dello stesso.

• Art. 79 del d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla l.183/2010

• La commissione può suggerire integrazioni e modifiche ai contratti per i quali è stata chiesta la certificazione

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Natura e finalità della certificazione

• Attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81)

• “Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”.

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Natura e finalità della certificazione

• In una FASE PRELIMINARE alla certificazione può essere utile che le parti vengano “accompagnate” nella predisposizione e nella stipula del contratto che sia il più possibile conforme al dato normativo e alla interpretazione prevalente in giurisprudenza: attività di analisi informale e attività di consulenza e assistenza (predisposizione di modelli contrattuali)

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Natura e finalità della certificazione

• PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE:

analisi documentale; audizione delle parti; motivazione del provvedimento di certificazione

o di diniego (art. 80, co. 3 d.lgs. 276/2003; art. 30, co. 2, l. 183/2010).

• N.B. è possibile la certificazione anche di un contratto già stipulato e in corso di esecuzione

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Natura e finalità della certificazione

Istanza alla Commissione.

• 1. L’attività della Commissione ha inizio su istanza delle parti richiedenti, previa stipulazione con il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della convenzione di cui al Regolamento della Commissione

• 2. L’istanza di cui al comma 1 è inviata alla Commissione per raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano ovvero mediante procedura telematica

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Natura e finalità della certificazione

Istanza alla Commissione.

• 3. Sono requisiti essenziali dell’istanza: • a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, dei loro dati anagrafici e

fiscali, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;

• b) l’indicazione dell’Attività richiesta alla Commissione; • c) l’allegazione di copia dei contratti, anche in bozza, qualora la loro

certificazione costituisca l’oggetto dell’Attività richiesta alla Commissione; • d) la dichiarazione esplicita che non vi siano Attività analoghe pendenti e

che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;

• e) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;

• f) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari. Commissione di Certificazione dei contratti

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Natura e finalità della certificazione

Istanza alla Commissione

• 4. La pendenza di Attività di analogo contenuto davanti a uno degli organi abilitati ai sensi dell’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 rende improcedibile la riproposizione dell’istanza alla Commissione.

• 5. Nel caso di diniego dell’Attività da parte dalla Commissione o di un altro organo abilitato

dall’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 una successiva istanza può essere presentata alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.

• 6. Le condizioni di procedibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione. • 7. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere inviata dalla Commissione

alle parti interessate mediante raccomanda a.r. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza.

• 8. L’attività è portata a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal

ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissio

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Natura e finalità della certificazione

• Provvedimento di certificazione

attestazione da parte di un organo terzo e imparziale della correttezza, rispetto alla legge, dello strumento giuridico utilizzato in relazione alla regolamentazione del rapporto che le parti si intendono dare.

E’ un atto amministrativo

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Effetti della certificazione

Art. 79 “Effetti della certificazione” la certificazione si estende “fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili

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Effetti della certificazione

• Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi fino a che non vi sia una sentenza di merito che accerti

erronea qualificazione del contratto

oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua

successiva attuazione.

vizi del consenso

• (Ovviamente la commissione certifica quello che le parti le dicono e non può essere responsabile di quello che fanno dopo o che non corrisponde a quanto comunicato).

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Effetti della certificazione

Comunque, prima di adire il giudice le parti o i terzi devono previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

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Effetti della certificazione

• Chi sono i terzi?

• Es: Autorità amministrative che nei riguardi del rapporto di lavoro espletano funzioni ispettive e di vigilanza (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del lavoro)

• Tali enti non possono adottare atti o provvedimenti amministrativi da cui derivino o che presuppongano una diversa qualificazione dei contratti

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Effetti della certificazione

• Secondo la legge la certificazione non blocca l’ispezione del lavoro né tanto meno quella previdenziale o assicurativa o fiscale

Ma • Direttiva del ministro del lavoro 18 settembre 2008

La certificazione è considerata una forma di controllo

istituzionale alternativa gli ispettori devono dunque riservare una particolare

attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.

Forti limitazioni ai controlli sui contratti certificati

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Effetti della certificazione

• Circolare INPS n. 71/2005

In caso di discordanza fra il programma negoziale certificato e quello concretamente posto in essere dalle parti, l’esistenza di un atto di certificazione comporta che l’Istituto non può più passare direttamente dalla constatazione delle pretese omissioni contributive all’azione di recupero del credito.

Commissione di Certificazione dei contratti

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I vantaggi

La certificazione presenta notevoli vantaggi per i lavoratori e per le aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

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I vantaggi

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti non solo nei confronti delle parti ma anche verso i terzi e previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto.

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I vantaggi

Il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede proprio negli effetti che essa ha nei confronti dei terzi, compresi enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), Pubblica Amministrazione e Fisco.

(Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003 infatti “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o al TAR).

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I vantaggi

• Gli organismi di vigilanza del Ministero del lavoro, degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate etc.. possono, dunque, contestare la certificazione soltanto attraverso la promozione di un’azione giudiziale.

• Come precisato, infatti, dalla Direttiva Sacconi sulla Vigilanza (Dir. Min. Lav. 18/9/2008) l’accertamento ispettivo si dovrà concentrare solo sui contratti non certificati e i contratti certificati saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione

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I vantaggi

Come tutte le forme di certificazione, anche la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un’importante valenza in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta indubbi riflessi positivi nei rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri interlocutori (clienti, fornitori, istituzioni, istituti di credito, ecc.).

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