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RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI di Luigi Gianzi SOMMARIO: 1. Profili comparativi. - 2. L’autoriciclaggio nella prospettiva dottrinale e giurisprudenziale. - 3. I tentativi di codificazione del reato di autoriciclaggio in Italia. - 4. I reati tributari come delitti presupposto al riciclaggio. 1. Profili comparativi Il tema dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio è tuttora aperto nel dibattito giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto normativo. Sul piano comparato 1 , la questione Avvocato in Milano e socio del Centro di Diritto Penale Tributario. 1 Per i profili comparativi (nonchè per le traduzioni degli articoli menzionati nel testo), cfr. Dossier del Servizio Biblioteca n. 39 (del 29 novembre 2012), rinvenibile tra i lavori preparatori della Camera dei Deputati in 1

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RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

di Luigi Gianzi

SOMMARIO: 1. Profili comparativi. - 2. L’autoriciclaggio nella prospettiva dottrinale e giurisprudenziale. - 3. I tentativi di codificazione del reato di autoriciclaggio in Italia. - 4. I reati tributari come delitti presupposto al riciclaggio.

1. Profili comparativi

Il tema dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio è tuttora aperto nel dibattito giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto normativo. Sul piano comparato1, la questione risulta oggetto di difformi soluzioni legislative. Tra gli ordinamenti che di recente hanno Avvocato in Milano e socio del Centro di Diritto Penale Tributario.1 Per i profili comparativi (nonchè per le traduzioni degli articoli menzionati nel testo), cfr. Dossier del Servizio Biblioteca n. 39 (del 29 novembre 2012), rinvenibile tra i lavori preparatori della Camera dei Deputati in relazione ai progetti di legge n. 3145, 3872, 3986; RUGGIERO, La nuova disciplina dell’antiriciclaggio, Torino, 2009, p. 175 e ss.; SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di modifica, in Dir. pen. e proc., 2005, 2, p. 233 e ss.

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introdotto la punibilità dell’autoriciclaggio, va menzionato la Città del Vaticano che, con la legge del 30 dicembre 2010 n. 127 (entrata in vigore il 1° aprile 2011) avente ad oggetto la “prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”2, si è dotata di una disciplina interna per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, allinenandosi così alle direttive generali fissate a livello internazionale e comunitario3. In particolare, l’art. 421-bis comma 3 del codice penale, come modificato dal decreto del 25 gennaio 2012 n. 159 - emanato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano - prevede esplicitamente il delitto di autoriciclaggio, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila. Prima delle modifiche introdotte dal citato decreto n. 159 del 2012, l’autore del reato presupposto veniva punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille a euro diecimila.Anche la Spagna prevede espressamente il

2 Sulle recentissime modifiche intervenute nella Città del Vaticano, cfr. BURATTI – CAMPANA, Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione, 2012, p. 200 e ss. 3 Cfr. Convenzione monetaria sottoscritta tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione Europea in data 17 dicembre 2009.

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delitto di autoriciclaggio, punito ai sensi dell’art. 301 del codice penale. La norma, a differenza dei reati di ricettazione e favoreggiamento, ammette esplicitamente che il soggetto attivo del riciclaggio possa essere l’autore del reato presupposto. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a sei anni e la multa corrispondente a tre volte il valore dei beni. Analoga previsione è contenuta nel codice penale portoghese, segnatamente nell’art. 368-A, introdotto con legge 27 marzo 2004 n. 11 e in quello belga ex art. 505 del codice penale. In altri paesi, invece, l’autoriciclaggio è stato ricavato in via esegetica dalla giurisprudenza sul delitto di riciclaggio.In Svizzera, l’art. 305-bis del codice penale, collocato nell’ambito dei “crimini o delitti contro l’amministrazione della giustizia”, contempla la fattispecie del riciclaggio di denaro in capo a chiunque compia un atto idoneo a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengano da un crimine. Il reato di riciclaggio è punibile anche nel caso in cui il reato principale sia stato commesso all’estero, sempre che sia considerato illecito penale. Poiché la norma non specifica i soggetti attivi del reato rivolgendosi a chiunque, la giurisprudenza ne ha esteso la portata anche

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all’autore del reato presupposto. E’ prevista alternativamente la pena detentiva sino a tre anni o quella pecuniaria. Nei casi più gravi è previsto un innalzamento sino a cinque anni, sempre in alternativa alla pena pecuniaria. In Francia il reato di riciclaggio (blanchiment) è disciplinato nel Libro III del Code Pénal, dedicato ai “crimini e delitti contro i beni”. La definizione e le generalità del reato, distinto in riciclaggio semplice e aggravato, sono enunciate agli artt. da 324-1 a 324-6, mentre gli artt. da 324-7 a 324-9 stabiliscono le pene complementari applicabili alle persone fisiche4, nonché la responsabilità penale e le pene complementari per le persone giuridiche5.

4 Tra queste si segnalano: l’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici o dall’esercizio dell’attività professionale o sociale nel corso della quale sia stato commesso il reato, il divieto di emettere assegni, la sospensione per cinque o più anni o l’annullamento della patente di guida, la confisca di tutti o parte dei beni del condannato, fino all’interdizione dal territorio francese (artt. 324-7 e 324-8). 5 Tra queste ultime si indicano: lo scioglimento della società; l’interdizione dall’esercizio diretto o indiretto di una o diverse attività professionali o sociali; la sottoposizione per cinque o più anni a sorveglianza giudiziaria, l’esclusione definitiva, o per cinque o più anni, dai mercati; l’interdizione definitiva, o per cinque o più anni, dalla possibilità di procedere a un’offerta al pubblico di titoli finanziari oppure dall’ammissione sui mercati regolamentati di propri titoli finanziari; la chiusura definitiva, o per cinque o più anni, degli

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La norma non prevede (art. 324-1) una clausola di riserva come quella presente nel nostro art. 648-bis c.p.; tuttavia, l’autoriciclaggio sarebbe escluso dal primo comma dell’articolo che, secondo la dottrina6, andrebbe interpretato nel senso di ricomprendere tra i proventi del riciclaggio solo quelli derivanti da reato presupposto commesso da soggetto diverso dal riciclatore.La Corte di Cassazione francese (sezione criminale), con l’innovativa sentenza del 14 gennaio 20047, ha stabilito che il reato di riciclaggio sia ascrivibile anche a chi abbia posto in essere la condotta principale, riconoscendo così in via interpretativa

stabilimenti oppure di uno o più stabilimenti dell’impresa che siano stati utilizzati per commettere i fatti incriminati; la confisca dei beni mobili e immobili della persona giuridica (alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 131-21).6 In tal senso, SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di modifica, cit., p. 233 e ss. Nella dottrina francese, v., per tutti, VERON, Droit penal special, 8 ed., Paris, 2001, p. 268 e ss.7 CRIM. -14 janvier 2004. Cassation - N° 03-81.165. - C.A. Montpellier, 4 février 2003, M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. (la massima è consultabile sul sito: htpp://www.courdecassation.fr/sezione Publications - Bulletin d’information de la Cour de cassation - Bulletins d’information 2004 - Bulletin d’information n. 596 du 15/04/2004).

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l’autoriciclaggio. La Suprema Corte muove dal presupposto che non vi sia incompatibilità tra reato presupposto e riciclaggio, qualora la condotta rientri in una delle fattispecie di cui all’art. 324-1 comma 2 c.p., ossia di apportare un contributo alla collocazione, dissimulazione o conversione del prodotto diretto o indiretto di un crimine o delitto. È legittimo chiedersi perché, per introdurre il delitto di autoriciclaggio, sia stata necessaria un’ulteriore norma rispetto a quella di riciclaggio (Vaticano, Spagna, Portogallo e Belgio) o quanto meno un intervento della giurisprudenza che ne ampliasse i confini sino a ricomprendervi l’autoriciclaggio (Svizzera e Francia). La ragione, almeno a mio parere, risiede nella considerazione che la condotta di autoriciclaggio sia ben lungi dall’essere interpretata universalmente come un fatto autonomo di reato e non un post factum non punibile. Non si spiegherebbero altrimenti gli sforzi e le difficoltà tesi all’introduzione del delitto di autoriciclaggio.

2. L’autoriciclaggio nella prospettiva dottrinale e giurisprudenziale.

Come all’estero anche in Italia parte della

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dottrina8 ritiene inconfigurabile il delitto di autoriciclaggio sul rilievo che costituisca il post crimen patratum del reato presupposto, rappresentandone la naturale prosecuzione e quasi il perfezionamento. La tesi non pare condivisibile perché in contrasto con i criteri che regolano il concorso di norme e segnatamente con i postulati dell’art. 15 c.p. Invero, le operazioni di autoriciclaggio non costituiscono, secondo preferibile e più recente dottrina9, la frazione terminativa della condotta 8 Per MUSCO (Nasce il nocumento al risparmio una inutile "norma spettacolo", in DeG, 2004, 6, p. 9), più precisamente, la natura di post crimen patratum del riciclaggio (e così pure del delitto previsto dall’art. 648-ter c.p.) e i principi regolatori della responsabilità concorsuale dovrebbero condurre in sede interpretativa - indipendentemente dalla clausola di riserva - alla applicazione alternativa della norma che configura il delitto presupposto o della norma che punisce il delitto accessorio. In termini analoghi, v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, III, Milano, 2003, p. 503.9 Cfr., in tal senso, RAZZANTE, Il riciclaggio nella giurisprudenza, Normativa e prassi applicative, Milano, 2011, p. 92-93, secondo cui “il reo, per esser anche riciclatore, dovrebbe porre in essere operazioni atte a lavare il bene, facendogli perdere la traccia della sua provenienza delittuosa. Tali atti, aventi natura dissimulatoria, non risultano legati, come invece di norma accade per i fatti di ricettazione, da alcun rapporto di implicazione necessaria con il fatto fonte”; nonchè FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009, p. 281, che censura il

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del reato presupposto e non violano il principio del ne bis in idem sostanziale laddove siano punite autonomamente. In altre parole, il delitto madre e quello di autoriciclaggio non versano in rapporto di concorso apparente perché il secondo costituisce un quid pluris indipendente: la condotta di “lavaggio” è, infatti, estranea al perimetro tratteggiato dalla fattispecie a monte.Diverso è il caso del concorso - ritenuto solo apparente dalle Sezioni Unite della Cassazione10 - tra frode fiscale (ex art. 2 d.lgs. 74/2000) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.): nella specie si è ritenuto speciale il reato fiscale che ha assorbito e sussunto quello ordinario. La giurisprudenza allo stato esclude categoricamente la configurabilità del delitto di autoriciclaggio non per le ragioni addotte da quella parte della dottrina cui si è fatto riferimento, ma più semplicemente per effetto della clausola di riserva che impedisce qualsivoglia spazio interpretativo.Non sono mancati però tentativi esegetici di segno contrario. Tra questi merita menzione quello oggetto di una recentissima sentenza dei

c.d. privilegio di autoriciclaggio che determinerebbe un insostenibile vuoto di tutela; ROSI, Ora basta: chi ricicla per sé va punito, in DeG, 2006, n. 21, p. 48.10 Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, G. e altro, in Cass. pen., 2011, p. 2501.

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Giudici di legittimità11. La Procura presso il Tribunale di Cuneo esercitava l’azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione a carico di un promotore finanziario, che al contempo veniva imputato di riciclaggio ex art. 48 c.p., per aver indotto un’incolpevole quasi centenaria a sottoscrivere una polizza assicurativa grazie alla quale era stato riciclato il danaro provento della bancarotta. Il G.u.p. dichiarava non doversi procedere per il delitto di riciclaggio per via della clausola di riserva contenuta nell’articolo 648-bis c.p. La Procura ricorreva per cassazione, lamentando la disapplicazione dell’articolo 48 c.p., ma la Cassazione rigettava il ricorso affermando il principio di diritto secondo il quale la clausola di riserva ex art. 648 bis c.p. non consente - a prescindere da ogni altra considerazione - la configurazione del delitto di autoriciclaggio.

3.I tentativi di codificazione del reato di autoriciclaggio in Italia

La necessità dell’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di autoriciclaggio è da molto tempo all’attenzione degli operatori del diritto e del Parlamento. Sebbene la sua punibilità non sia espressamente richiesta dalle convenzioni

11 Cass. pen., sez. II, 23.1.2013 - 27.2.2013, n. 9226, Pres. Petti, Rel. Rago, ric. Del Buono, in Guida dir., 2013, n. 14, p. 71 ss.

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internazionali12, essa è sollecitata con insistenza dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici), che - nel Rapporto sull’Italia del 2011 - ha paventato come la lacuna rischi di indebolire la legislazione anticorruzione. Stesso monito proveniva dal FMI (Fondo monetario internazionale) che, nel Rapporto sull’Italia del 2006, ne raccomandava l’introduzione anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane. Nella medesima prospettiva si devono richiamare l’audizione del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, del 15 luglio 2008

12 Infatti, anche se l’art. 13 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999 (ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110) stabilisce che gli Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati dall’art. 6, par. 1, lett. a) e b) (tra cui l’autoriciclaggio) della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 (ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328), l’art. 6, par. 2, lett. b), della stessa Convenzione del 1990 prevede che gli Stati parte possano stabilire che del reato di riciclaggio non possa essere chiamato a rispondere l’autore del reato presupposto, ove richiesto dai principi fondamentali dell’ordinamento.Analoga previsione è contenuta nell’art. 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ed oggetto di ratifica con legge 16 marzo 2006, n. 146.

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davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e del 22 luglio 2009 davanti alla Commissione Antimafia, nel corso delle quali si è detto favorevole all’introduzione dell’autoriciclaggio, pur limitato a uno specifico catalogo di reati. Anche il Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, avanti la stessa Commissione Antimafia il 17 marzo 2009, ha caldeggiato l’introduzione dell’autoriciclaggio al fine di assicurare un più incisivo contrasto all’economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera. Sulla scorta di queste sollecitazioni non sono mancati ripetuti tentativi di riforma mai recepiti in via definitiva dal legislatore13. Basta un veloce screening degli atti parlamentari per avvedersi che gran parte degli sforzi volti a introdurre il delitto di autoriciclaggio si sono compendiati nella soppressione della clausola “fuori dei casi di concorso nel reato” presente negli articoli 648 bis e 648 ter. c.p.Le iniziative legislative più rilevanti sono:

- d.d.l governativo n. 4705 recante “disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” del 2004;

- d.d.l. n. 583 del 2008, recante

13 Per una rassegna dettagliata dei diversi progetti di legge, cfr. CASTALDO – NADDEO, Il Denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, p. 91-92.

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“disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena”;

- il d.d.l. n. 733-bis (stralcio del n. 733 “in materia di sicurezza pubblica” del 2009). Il disegno di legge contemplava, oltre all’eliminazione della clausola di riserva, anche l’introduzione di un quinto comma ai sensi del quale “le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l’uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ”;

- il d.d.l. n. 1445 dello stesso anno, recante “modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari”, che, soppresso l’incipit, riformulava la norma nei seguenti termini: “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti

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dall’articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”;

- i d.d.l. n. 1454 e n. 1629, sempre del 2009.

Senza dimenticare le ultime proposte di legge della scorsa legislatura tutte del 2010: n. 3145 (on. Bersani ed altri): n. 3872 (on. Naccarato e Fiano) e la n. 3986 (on. Torrisi), il cui articolo unico prevedeva la soppressione della nota clausola di riserva. Lo scorso 11 gennaio 2013 il Ministro della Giustizia, Paola Severino, aveva insediato il Gruppo di studio sull’autoriciclaggio coordinato dal Procuratore aggiunto di Milano, dott. Francesco Greco. Il gruppo di lavoro ha presentato, in data 23 aprile 2013, al Ministro uscente in previsione del passaggio di consegne al futuro responsabile del Dicastero, una relazione conclusiva14 strutturata su due proposte alternative. Si è ritenuto preliminarmente di inserire il riciclaggio e l’autoriciclaggio in un “nuovo”

14 Cfr. Relazione conclusiva, rinvenibile sul sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo: www.giustizia.it/Strumenti/Pubblicazioni, studi, ricerche/Lavori delle commissioni di studio/Commissione Greco - per lo studio sull’autoriciclaggio (23 aprile 2013) – relazione.

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articolo (art. 517-sexies c.p.), collocato in un inedito capo dedicato alla tutela dell’ordine economico e finanziario (capo II-bis). Si è delineato altresì un indirizzo favorevole a semplificare l’attuale quadro normativo, facendo confluire all’interno della nuova fattispecie la condotta ex art. 648 ter c.p.Sono state formulate le seguenti proposte alternative per dare corpo alla novella:

1. previsione di un’unica fattispecie, comprensiva di riciclaggio e autoriciclaggio con l’elisione della clausola di riserva di cui al vigente art. 648 bis c.p. (‘Fuori dei casi di concorso’);

2. costruzione di un’autonoma fattispecie di autoriciclaggio, circoscrivendone l’ambito di applicazione rispetto al riciclaggio alle condotte poste in essere con finalità speculative, economiche o finanziarie ovvero di impiego nelle medesime attività). Non è dato comprendere il senso dell’operazione, se non nella prospettiva di un’asserita minor gravità dell’autoriciclaggio. L’opzione francamente non persuade perché l’autoriciclaggio, una volta escluso che costituisca post crimen patratum del delitto presupposto, si colloca ontologicamente sullo stesso piano di offensività giuridica del riciclaggio.

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Entrambe le proposte prevedono il mantenimento dell’attuale cornice edittale della reclusione (da quattro a dodici anni) con aumento della multa (che passa, nella prima ipotesi, da euro 5.000 a 50.000; nella seconda, da euro 10.000 a 100.000).

4. I reati tributari come delitti presupposto al riciclaggio.

Nell’interpretazione dell’art. 648-bis c.p. e nelle prospettive de iure condendo, è dibattuto un ulteriore problema: se i reati fiscali possano costituire il presupposto del delitto di riciclaggio.Se per una parte della dottrina15 tale catalogo non conosce limiti, altra parte16 ha osservato che possono considerarsi “provenienti da delitto” solo le cose che, in forza dello stesso, abbiano determinato un materiale accrescimento del patrimonio dell’autore del reato presupposto. Per contro, non costituirebbero provento i risparmi di spesa - ancorché illeciti -realizzati su risorse 15 Tra gli altri, FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, parte speciale, II, 2, 3 ed., 2002, p. 244. 16 Sul punto, ASSUMMA, Riciclaggio di capitali e reati tributari, in RT, 1995, p. 1779; HINNA DANESI, Frode fiscale e riciclaggio, in Corvese, Santoro (a cura di), Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale, Milano, 1996, p. 283; contra cfr. IZZO, La frode fiscale quale possibile delitto-presupposto del riciclaggio, in Fisco, 1996, p. 5291.

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lecitamente acquisite al patrimonio dell’agente.Più precisamente, secondo autorevole dottrina17 il concetto di provenienza da delitto dovrebbe essere circoscritto al solo caso in cui, attraverso il reato fiscale, entri nelle casse dell’impresa denaro “fresco”, come avviene, ad esempio, nella vendita di fatture false da parte di un’impresa cartiera o nella dichiarazione IVA fraudolenta che provochi un indebito rimborso. Situazioni, queste, oggettivamente diverse da quelle che conducono ad un mero risparmio d’imposta. Sul punto però l’impostazione della Suprema Corte18 è di avviso contrario.Per un verso, perchè l’evoluzione storica della norma e il suo dato letterale escludono dal novero dei reati presupposto solo le contravvenzioni ed i delitti colposi.Per altro verso ed in linea col concetto penalistico di profitto, perché tra le altre utilità ex art. 648-bis c.p. ben può ricomprendersi il risparmio di spesa che l’agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute.Altra questione ostativa alla configurabilità di taluni delitti tributari quale presupposto del delitto di riciclaggio è la natura di reati a condotta frazionata.Si prenda ad esempio il reato di dichiarazione

17 CARACCIOLI, Il riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale, in www.odc.torino.it. 18 Cfr., ex plurimis, Cass. sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061.

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fraudolenta mediante l’uso di fatture false produttive di un indebito rimborso IVA: il primigenio segmento della condotta (ossia l’annotazione delle fatture) genererà, in occasione della prima liquidazione IVA, un flusso finanziario rispetto al quale l’eventuale azione di “lavaggio” non potrà integrare il delitto di riciclaggio per via del mancato perfezionamento di quello presupposto, che si consumerà l’anno successivo con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

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