La censura in Italia

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La censura cinematografica in Italia. Tutti i protagonisti, i film, le leggi e i retroscena dei grandi tagli: da La dolce vita al porno anni '70

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Domenico Liggeri

MANI DI FORBICE

LA CENSURACINEMATOGRAFICA

IN ITALIA

CINEMAFALSOPIANO

FALSOPIANO eBOOK

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INDICE

A ciascuno la sua forbicePrefazione di Gianni Canova pag. 7

Introduzione Avvertenza per l’uso pag. 9

Capitolo primo Di cosa parliamo... pag. 18

Capitolo secondo La parola ai censori pag. 29

Capitolo terzo Cinema e censura:una lunga storia... pag. 92

Capitolo quarto Elenco dei filmcensurati dall’ 82 al ’96 pag. 276

Capitolo qunito Di cosa parleremo... pag. 368

Capitolo sesto Mappa Bibliografica pag. 386

Capitolo settimo “This is the end...”giusto per finire pag. 389

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Capitolo primo Di cosa parliamo...

Capitolo primo

DI COSA PARLIAMO...

Certo, so bene che di censura avrete sentito parlare un po’tutti, riferita ora al giornalismo ora al cinema, o ancora alla let-teratura e alla politica, etc. Basta che qualcuno non riesca a fareascoltare la propria voce in qualsiasi campo ed ecco il paroloneCENSURA gonfiare le gote della sedicente vittima per essereespulso sotto forma di grido di denuncia. A ragione o a torto,forse di censura un po’ tutti ci siamo sentiti oggetto nella vita,perfino in ambiente domestico, magari in età adolescenzialequando i nostri pensieri non venivano ritenuti degni della mas-sima considerazione dagli adulti che sanno e decidono tutto.Causa le sue mille sfaccettature e i suoi ancor più numerosicampi di possibile applicazione, il concetto di censura potrebbeinvadere tonnellate di carta nel disperato tentativo di concentra-re in un libro tutte le attendibili tesi che vorrebbero definirloscientificamente o filosoficamente o politicamente o... Ecco, cirisiamo: ogni volta che si tenta di ingabbiare razionalmente l’es-senza della censura si finisce inevitabilmente per disperdersi ininfiniti rivoli, tutti sfocianti nel mare magnum dell’analisi di unfenomeno che tanto appassiona chi scrive, chi legge, chi parla,chi pensa...Sarete credo d’accordo con me sulla necessità di fissare dei

paletti, dei punti di riferimento, perché questo testo che avete inmano non scivoli via verso un ripiano della vostra libreria senzache vi abbia lasciato qualche strumento in più per farvi un’ideadel fenomeno censura.

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Un primo paletto saldissimo ce l’abbiamo: qui si parla di cen-sura cinematografica e da questo territorio non vogliamo maiallontanarci per tutto il percorso del libro. Al bando dunque letentazioni di tracimare in elucubrazioni filosofiche o indaginipolitiche o quant’altro vi sia di più o meno connesso alla censu-ra come concetto astratto (e se qualcosa del genere troverete,beh, pardòn, vorrà dire che m’è scappato).Stabilito così che del rapporto tra censura e cinema vogliamo

parlare, ciò non ci mette comunque al riparo dal rischio dellavaghezza, incombente come ombra sinistra su ogni argomentopossa scatenare riferimenti ad ogni meandro dello scibile e delpensabile umano. Occorre dunque un altro punto fermo, omeglio un porto sicuro e scientifico dal quale salpare per solca-re il già citato mare magnum di prima. Questo punto di parten-za l’ho individuato in una della poche categorie certe in materia,unico (forse...) appiglio che abbia di per sé la natura della con-cretezza razionale: le leggi di uno stato.Alt! Non cominciamo a discettare della validità e obiettività

del concetto di legge dello stato, per favore... Anche io ho le mieidee in merito, ma non mi sono messo davanti a questo foglio dicarta che avete in mano per arrogarmi la pretesa di insegnarviqualcosa su legislazione e società. Su una cosa invece credosaremo d’accordo: ci piaccia o no, le leggi esistono, ci sono, edhanno effetto sulla comunità in cui viviamo. Per cui, se si vuolescandagliare un fenomeno la cui disciplina è contenuta in normecodificate in leggi dalle quali trae applicazione, ritengo allorache proprio da quelle leggi sia utile partire per capire di cosastiamo parlando. Tutto questo giro di parole e concetti (sto ini-ziando male con tutta questa incontinenza verbale, vero?...pro-metto maggiore sintesi a partire da adesso...) per introdurvi labreve raccolta di norme legislative che trovate in questo stessotomo del libro. Scusate la tassonomicità, ma è naturale che dileggi dello stato italiano si tratta, limitandosi questo mio lavoroad occuparsi del parallelo cinema-censura nella sola nazionechiamata Italia.Il florilegio normativo che segue non è enciclopedicamente

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onnicomprensivo. Riguarda infatti soltanto gli articoli di leggeche attualmente regolano l’esercizio della censura cinematogra-fica in Italia. La disciplina vigente scaturisce da una legge spe-cifica del 1962 poi precisata da successivi interventi del legisla-tore, il cui sunto (delle parti che a noi qui interessano) è artico-lato in ordine cronologico.Vi propongo questi brani normativi così come sono, senza

commenti ulteriori. In primo luogo perché - malgrado il lin-guaggio tecnico - sono facilmente intellegibili anche da chi nonfrequenta testi giuridici. In secondo luogo perché ritengo, dagiurisprudente felicemente pentito, che a volte sia meglio porsidavanti alla lettura dei testi legislativi con i propri mezzi didiscernimento, senza ricorrere a commenti più o meno dotti chespesso pretendono (e ottengono) di complicare arzigogolandolala elementarità espositiva degli estensori delle leggi (quando,come in questo caso, non siano particolarmente contorti). Albando dunque filosofia del diritto ed esegesi delle fonti: eccovinudi e crudi gli articoli di legge che sono alla base di tanto discu-tere e ciarlare di censura in Italia oggi come ieri. Una volta cono-sciute queste norme, ci verrà più semplice capire tutto ciò chesegue, da soli, senza guide boriose o tuttologi che vengano adilluminarci.

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Capitolo primo Di cosa parliamo...

LEGGE 21 aprile 1962, n.161.Revisione dei film e dei lavori teatrali.

Art. 1 - Revisione dei film. - La proiezione in pubblico dei film e l’esporta-zione all’estero di film nazionali (...) sono soggette a nulla osta del Ministerodel turismo e dello spettacolo.Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spetta-

colo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni diprimo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2 - Composizione della Commissione di primo grado. - LaCommissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la conces-sione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezio-ni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e

lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non infe-

riori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superio-re della magistratura;b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridi-

che;c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o

istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magi-strali;d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o

istituti equiparati;e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di

categoria dei registi, dei rappresentanti dell’industria cinematografica e deigiornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedanoalle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo elo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita laCommissione consultiva per l’esame dei problemi di carattere generale inte-ressanti la cinematografia (...).

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I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministroper il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del

Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva,con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Art. 3 - Composizione della commissione di secondo grado. - LaCommissione di secondo grado è composta di due sezioni unite dellaCommissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo pareree designate di volta in volta dal Ministero per il turismo e lo spettacolo.La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più ele-

vate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata

od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni - Tanto nell’adunanza di primogrado, quanto in quella di secondo grado, l’autore e il richiedente del nulla ostadell’opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5 - Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori. - Le com-missioni di cui agli articoli 2 e 3 , nel dare il parere per il rilascio del nulla osta,stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori deglianni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità del-l’età evolutiva e dalle esigenze della sua tutela morale.Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale

sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifestodello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori acce-dano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessisiano esclusi.Nel caso in cui sussista incertezza sull’età del minore, fa fede della sua età

la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l’accompagna:in difetto, decide della sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario ol’agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.E’ vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori,

spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura pro-grammazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6 - Parere della Commissione di primo grado - La Commissione diprimo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione inpubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singo-

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le scene o sequenze, offesa al buon costume.Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma si intende fatto

ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione.Il parere della Commissione è vincolante per l’Ammi-nistrazione.Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all’in-

teressato.Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l’ammi-

nistrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo diufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedereche si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza chealcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

Art. 7 - Parere della Commissione di secondo grado. - L’interessato, entro20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o dinon ammissione ai minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20

giorni dalla presentazione del ricorso.Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vin-

colante per l’Amministrazione.Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato

entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.In caso di silenzio, si applica l’ultimo comma dell’articolo 6.

Art. 8 - Ricorso al Consiglio di Stato. - Il ricorso al Consiglio di Stato insede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.(...)L’udienza di discussione è fissata d’ufficio entro 30 giorni dalla scadenza

del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicataentro dieci giorni dalla udienza di discussione.Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favore-

vole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e aaltre formalità.

Art. 9 - Rilascio del nulla osta. - Qualora la Commissione non ravvisi nelfilm elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a normadell’ultimo comma degli articoli 6 e 7, l’Amministrazione rilascia al presenta-tore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio delloStato.

Art. 10 - Cinegiornali. - I cinegiornali sono esaminati con procedura diurgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

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(...)

Art. 13 - Diffusione per radio o per televisione. - I film ed i lavori teatraliai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione inpubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radioo per televisione.

Art. 14 - Competenza a conoscere dei reati. - La cognizione dei reati com-messi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appar-tiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d’Assise. Competenteterritorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogoove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresen-tazione dell’opera teatrale.Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.Al giudizio si procede con rito direttissimo.Art. 15 - Sanzioni e sequestri. - Salve le sanzioni previste da Codice pena-

le per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque nonosserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l’ammendafino a lire 30.000.Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall’ar-

ticolo 668 del codice penale o dal precedente comma, l’autorità giudiziaria, nelpronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pub-blico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. (...)L’autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all’autorità giu-

diziaria per il reato previsto dall’articolo 668 del Codice penale, può seque-strare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cuisia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a chel’autorità giudiziaria non si sia pronunciata. (...)

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Capitolo primo Di cosa parliamo...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11novembre 1963, n. 2029.Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161,sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

Art. 1 - La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblicodei film e l’esportazione all’estero di film nazionali, di cui all’art. 1 della legge21 aprile 1962, n. 161, è presentata al Minitero del turismo e dello spettacoloinsieme all’esemplare integrale del film da esaminare completo di colonnasonora. (...)La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall’importatore o dal

distributore e, trattandosi di società dal soggetto che ne ha la rappresentanza:La domanda deve contenere:a) l’indicazione del richiedente e, trattandosi di società, del soggetto che ne

ha la rappresentanza;b) il domicilio o la sede del richiedente e, nell’ipotesi di società, del rap-

presentante;c) il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalità;d) l’indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso

comprese nello stesso ordine in cui si susseguono;e) la particolareggiata descrizione del soggetto;f) la lunghezza in metri della pellicola;g) l’indicazione del tipo della pellicola;h) la dichiarazione (...) che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla

revisione.I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell’esemplare del film da esa-

minare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essereespressi in lingua straniera, purché nella stessa pellicola sia contenuta in formascritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono sottopo-sti a revisione ai fini dell’accertamento della loro corrispondenza al buoncostume.Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del

dialogo contenuto nel film. Per i film esteri in edizione originale devono esse-

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re esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lin-gua italiana.

(...)

Art. 4 - Con le domande (...) si deve altresì informare l’Amministrazione seil richiedente del nulla osta del film (...) e l’autore dell’opera in revisione inten-dano essere uditi dalla Commissione (...).

(...)

Art. 7 - L’esame dei film (...) è eseguito secondo l’ordine di ricezione delledomande. E’ fatta salva la precedenza ai cinegiornali (...).

Art. 8 - L’attribuzione delle opere da revisionare in prima istanza vieneeffettuata secondo un programma di lavoro che, di volta in volta, viene porta-to a conoscenza delle Commissioni a cura del segretario di ciascuna di esse.L’avviso di convocazione deve essere comunicato a cura dei segretari dellesezioni, in tempo utile, a ciascun membro della Sezione interessata, previaccordi col presidente della medesima.Qualora il richiedente del nulla osta o l’autore dell’opera in revisione abbia

chiesto (...) di essere udito, il segretario della Commissione comunica l’avvisodi convocazione anche al richiedente curando che di tale comunicazione siaconservata in atti la relativa documentazione.La detta comunicazione dovrà pervenire all’interessato almeno tre giorni

prima del giorno fissato per la convocazione.Le deliberazioni sono valide quando all’adunanza è presente la maggio-

ranza dei componenti, compreso il presidente. Esse vengono adottate a mag-gioranza assoluta di voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità. Ilsegretario provvede alla compilazione del verbale delle adunanze dellaCommissione nel quale deve essere fatta menzione, ove richiesto, dei voti con-trari al parere espresso e delle astensioni.I pareri delle Commissioni redatti per iscritto e con le firme del presidente,

dei membri presenti e del segretario, vengono raccolti in appositi registri.E’ obbligatoria la motivazione quando la Commissione si pronunci per il

divieto della rappresentazione del film o per l’esclusione dei minori dallavisione del film (...).La Commissione può sospendere l’espressione del parere invitando il

richiedente a sopprimere o a modificare singole scene o sequenze o battute.

Art. 9 - Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinemato-grafiche (...) che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell’art.6

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della legge:contengano battute o gesti volgari;indulgano a comportamenti amorali;contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative

ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentatein forma particolarmente impressionante, o riguardanti l’uso di sostanze stu-pefacenti;fomentino l’odio o la vendetta;presentino crimini in forma tale da indurre all’imitazione od il suicidio in

forma suggestiva.Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede

tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nelcomma precedente.

Art. 10 - Il nulla osta per la proiezione del film (...) è rilasciato dalMinistero senza o con il divieto di visione ai minori su conforme parere dellacommissione (...).In caso di non approvazione dell’intera opera o di una parte scenica o dia-

logata, agli atti del Ministero viene conservata l’opera o la parte non approva-ta.

(...)

Art. 11 - Le opere che non hanno ottenuto il nulla osta possono, in seguitoa sostituzione del titolo e di parti sceniche o dialogate, essere presentate anuovo esame, purché le sostituzioni apportate assicurino in termini inequivociche si tratta di edizione diversa da quella già revisionata.In tal caso, le domande di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento

devono essere altresì corredate da una particolareggiata descrizione dellescene, didascalie e dei dialoghi soppressi, aggiunti o modificati (...).

Art. 12 - (...)

(...)

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo designa come componenti laCommissione di secondo grado le due sezioni della Commissione di primogrado che seguono immediatamente nell’ordine quella da cui è stato espressoil parere in prima istanza, intendendosi come successiva all’ultima sezione laprima.La disposizione non si applica qualora sussistano particolari impedimenti

che non consentano l’osservanza della procedura su esposta.

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Art. 13 - Colui che ha ottenuto il nulla osta per la proiezione del film (...),ha obbligo di assicurarsi che ogni esemplare , in tutte le sue parti, comunqueceduto per la proiezione(...), sia conforme a quello per il quale il nulla osta oil provvedimento fu concesso.

(...)

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223.Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.(...)

Art. 15

(...)

11. E’ comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato ilnulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stativietati ai minori di anni 18.12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente arti-

colo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’im-pianto.13. I film vietati ai minori degli anni quattordici non possono essere tra-

smessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.

(...)

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Capitolo secondo La parola ai censori

Capitolo secondo

LA PAROLAAI CENSORI

Le leggi, banale a dirsi, resterebbero carta morta se non cifosse chi le applica. Nel nostro caso gli esecutori della volontàlegislativa sono i censori cinematografici. Si, proprio loro, quelcoacervo di uomini riuniti sotto il concetto unificante diCensore, oggetto di periodiche levate di scudi in difesa dellalibertà d’espressione o (secondo la provenienza) del bisogno direpressione. Da oltre trent’anni sono ben cinquantasei personemunite di altrettante forbici, ma per tutti sono il censore o lacensura. Invece sono soprattutto decine di teste pensanti chemutano negli anni, di ogni provenienza politico-ideologico-cul-turale: cattolici e comunisti, libertari ad oltranza e oscurantistiindomiti, tutti messi uno accanto all’altro, riuniti a gruppi edislocati nelle varie commissioni (sembra) senza un precisodisegno negli accoppiamenti. Ne deriva che la composizionedelle commissioni sarebbe quanto di più casuale e variegatopossa esserci in natura burocratica. Il censore dalle forbici faci-li può trovarsi accanto un collega che invece quelle lame le fon-derebbe per ricavarne metallo buono per la costruzione di nuove(libere) macchine da presa. L’impronta delle varie composizio-ni è dunque l’esito di un esercizio di ingegneria genetica scrite-riato (nel senso più fedele alla lettera di questo termine...): i cro-mosomi censori vengono legati l’uno all’altro senza un preven-tivo check-up dei vari caratteri, ovvero senza che vi sia un’ar-monizzazione della varie tendenze culturali dei singoli censori.

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La sindrome di Frankenstein è così sempre in agguato: secondoi vari pezzi assemblati si possono avere commissioni mostruo-samente severe o - all’opposto - catatonicamente blande. Bastache il fato metta insieme quattro censori (su sette, quindi lamaggioranza) dalle vedute rigide, magari quattro signori anzia-ni dal gusto retro-tradizionalista, nella stessa commissione equesta diverrà inevitabilmente severa: magari guarderà consospetto le opere sperimentali non allineate (leggi Cronenberg)e quelle improntate al giovanilismo malato (leggi Araki), men-tre non colpirà la stupidità dei comici vanziniani, applicando unsenso comune del pudore fermo ai canoni di trenta anni fa. Alcontrario ci sarà un’altra commissione dove si sono ritrovatiinvece in buona compagnia quattro cinefili, dal gusto e dallamentalità moderni, però anch’essi con le loro fissazioni: per cuimagari si al sesso e no alla violenza, o viceversa. Se si conside-ra l’altissimo grado (praticamente totale) di discrezionalità chela legge conferisce ai censori nell’eseguire il vaglio dei film, neconsegue uno stato di profonda (e grave) incertezza circa il trat-tamento che viene riservato alle opere cinematografiche. Infattiun film, approdando in censura, non ha la certezza di diritto diandare incontro a una valutazione oggettiva qualunque sia lacommissione tra le otto che la valuterà. Il suo destino sarà piut-tosto legato al caso. Più un film è problematico, per il suo con-tenuto narrativo e/o estetico, più corre il rischio di incappare inun divieto con conseguenze sensibili sulla vita stessa della pel-licola. Questo quadro preventivo lo si può evincere già dalla let-tura delle norme che hanno istituito e regolano le commissionidi censura cinematografica. Ogni angolo di intervento in qual-siasi materia non sia coperto da norme certe si presta natural-mente all’intervento discrezionale di chi quelle leggi è chiama-to ad applicare. Ma quando la materia è così impalpabile comel’arte, che per definizione si presta ad una fruizione soggettivalegata a gusti e discernimenti personali, le cose si complicano.Le discrasie sono in agguato e con esse possibili abusi e più cheprobabili ingiustizie. Dall’esterno un po’ tutti noi abbiamo udito

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periodicamente le urla più o meno motivate di autori, produtto-ri e gente di cinema in generale che hanno denunciato all’opi-nione pubblica aggressioni censorie nei propri confronti: pochevolte però - quasi mai per l’esattezza - è stato possibile ascolta-re le repliche dei censori stessi. Questo certamente non perché igiornalisti non abbiano voluto dare loro la parola, bensì per dueordini di motivi: il primo è la riluttanza dei censori ad avere con-tatti esplicativi con la stampa e l’opinione pubblica in genere; ilsecondo motivo, il più importante, è che nessun componente diuna commissione di censura, soprattutto se ancora in carica, hamai veramente svelato le gravi contraddizioni interne all’istitu-to, le reali perversioni di cui sono affette le dinamiche interne alcorpus censorio. Quale giornalista (serio) può avere interesse ariportare le motivazioni ufficiali tranquillizzanti di un censore?Ma soprattutto: quale lettore ha interesse ad ascoltare le ragioniauto-assolutorie di un commissario di censura di nomina gover-nativa? Ecco perché da sempre qualunque giornalista abbia par-lato di vicende censorie ha dovuto attingere necessariamente ai“si dice” e “sembra che” riferiti alle consuete “voci di corri-doio”, per quanto l’uso di queste ultime venga deprecato dagliintegralisti del giornalismo codificato e velinaro sempre fedelial verbo della motivazione ufficiale come unica fonte di verità.Avendo invece io il solo culto della verità a tutti i costi, ho deci-so di sfidare i fautori delle buone maniere professionali e infi-schiandomene del galateo giornalistico ho seguito l’unico meto-do possibile che possa fare luce su come stanno veramente lecose in censura: garantire l’anonimato a dei censori illuminati incambio del racconto fedele di ciò che veramente accade dentrole commissioni di censura. Per oltre un anno ho così avutoincontri ripetuti con alcuni componenti delle commissioni dicensura ancora in carica nel momento in cui scrivo (metà aprile‘97). Alcuni, indignati per quanto accade tra i censori, certe coseme le hanno dette spontaneamente, obbedendo ad un proprioistinto, quasi uno sfogo liberatorio di persone che stanno in cen-sura per difendere il cinema dai moralisti incompetenti. Altri

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censori invece li ho dovuti stimolare con domande scaturitedalla mia insaziabile curiosità. Ad accomunare questi censoric’era però sempre una sorta di reticenza istintiva proveniente dalsubconscio: mi dicevano qualche verità particolarmente forte epoi avevano quasi sempre paura di averla detta grossa, quasivolessero ritirare quanto dichiarato. Così, ogni cinque minuti misentivo ripetere “...ma forse questo è meglio non dirlo...”, oppu-re “...ma se scrivi questo scoprono che te l’ho detto io...”.L’anonimato insomma sembrava loro che potesse non coprirliabbastanza. Eppure non sono pentiti di mafia, non mi hannoconfessato delitti o illeciti penali, hanno negato che esista cor-ruzione o influenzabilità tra i censori. Il timore però c’era sem-pre, perché quasi tutti i censori da me intervistati sono gente dicinema, un ambiente che a quanto pare sa essere molto vendi-cativo con chi non obbedisce al dettato andreottiano dei pannisporchi che vanno lavati in famiglia. Un censore, critico neiconfronti della censura, era anche preoccupato di sortire l’effet-to contrario con le sue dichiarazioni, ovvero di provocare ungiro di vite in direzione repressiva. Molto interessante inoltrequando ho incontrato contemporaneamente due censori didiversa provenienza culturale: mentre parlavano e raccontavanoaneddoti, ogni tanto il loro sguardo si incontrava, quasi per veri-ficare se si stessero spingendo troppo oltre oppure per trovareconforto e sostegno, come per non sentirsi soli nel fare certedichiarazioni. Da decine di incontri sono venute fuori svariateore di interviste, tutte da me registrate e contenute adesso inaudiocassette che custodisco gelosamente. Dico questo per pre-pararmi alle accuse di chi volesse avanzare il sospetto che ionon abbia realmente ascoltato certe dichiarazioni dalla vivavoce dei censori: ma dico al tempo stesso che ne proteggerò l’a-nonimato in ogni sede, anche davanti alla magistratura, come tral’altro la condizione di giornalista iscritto nell’elenco dei pro-fessionisti mi permette per legge di fare. In quanto al pensierodi chi ritiene che riportare dichiarazioni anonime sia un espe-diente scandalistico, io rispondo preventivamente che quando

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certe realtà sono tenute volutamente molto sommerse e nasco-ste, tradendo così la loro dimensione pubblica, a quel punto l’u-nica cosa lecita e dignitosa è fare emergere le verità, in ognimodo, con limiti dettati soltanto dall’onestà intellettuale. E perquello che mi riguarda, l’onestà intellettuale del sottoscritto può(se lo ritenete) essere testimoniata dalla propria storia profes-sionale: nata come cronista in prima linea su un cateto del cosid-detto “triangolo della morte”, nell’epicentro di una zona ad altadensità mafiosa della Sicilia, e proseguita nella critica cinema-tografica senza mai legarmi ad uno (dei realmente esistenti) clanche accorpano penne ora a destra ora a sinistra per la gestione dispazi sui giornali e di direzioni artistiche nei festival.

Avvertenze per l’uso:

Quanto trovate qui di seguito è dunque un sunto di ore diconversazione con i censori. Per proteggerne ancora di più l’a-nonimato non vi dirò quanti essi siano stati, né vi darò elemen-ti per identificarli: anche per questo motivo ho fatto in modo dimissare le loro voci per renderle un’unica voce, tornando così alconcetto esemplificativo del Censore come istituzione. Percomodità espositiva, tutto è raggruppato sotto una sorta di para-grafi introdotti da brevi titoli che accorpano gli argomenti suiquali ho raccolto diverse dichiarazioni di differenti censori. Alleloro parole lascio il compito di spiegare cosa sia la censura inItalia, permettendomi di intervenire soltanto per qualche preci-sazione che renda più intelligibile le dichiarazioni dei censori.Tutto ciò con il sospetto (diciamo pure la consapevolezza?) cheanche a me qualcosa abbiano tenuto nascosto...

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Capitolo secondo La parola ai censori

Natura tecnica

“ Tecnicamente non si chiama “commissione di censura” ma“commissione di revisione” per le pellicole cinematografiche edè un organo amministrativo. Qualsiasi film si voglia program-mare in una sala cinematografica del territorio nazionale devepassare il vaglio di questa commissione. In questa sede vieneeseguito non soltanto un controllo sul contenuto del film - che èla funzione più nota della nostra attività - , bensì anche unaverifica delle caratteristiche tecniche di esso. Per esempio ilcalcolo del metraggio della pellicola, per determinarne la “lun-ghezza”. Tale misurazione non è una semplice formalità, ma ènecessaria per appurare ufficialmente la categoria cui appar-tiene il film, se si tratta cioè di lungo, medio o cortometraggio.Un simile controllo è necessario anche perché esistono perlegge delle agevolazioni dello stato a favore dei prodotti cine-matografici, con aiuti economici (nonché adempimenti) chevariano significativamente in base alla durata e dunque allacategoria di appartenenza dell’opera. La verifica del metraggioda parte della censura impedisce potenziali truffe allo stato, chepotrebbero essere messe in atto da un produttore che presentas-se il proprio film come lungometraggio - ottenendone i vantag-gi relativi - mentre magari si tratta di un corto”Per questo motivo inoltre la copia della pellicola presentata in

censura per essere vagliata rimane a disposizione dell’appositoufficio del Dipartimento per lo Spettacolo: rappresenterà ildocumento dell’esistenza stessa del film. Un film infatti esisteufficialmente per lo stato italiano soltanto dopo la sua consegnadefinitiva all’ufficio citato, essendo il controllo governativo rite-

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nuto condizione indispensabile perché la pellicola abbia dirittodi essere proiettato nelle sale di proiezione autorizzate. Questo èil significato del nulla osta di censura che il film è costretto apossedere per legge se vuole circolare nelle sale, il quale nullaosta sancisce che per lo stato niente impedisce la libera circuita-zione dell’opera (salvo limiti per l’accesso alla visione da partedei minori). In realtà anche pellicole prive di nulla osta possonoessere proiettate, ma non nel circuito commerciale, bensì rele-gate nell’ambito di quei luoghi di proiezione come i cineclubdove l’ingresso è riservato ai soci e in cui la proposta di film hauna funzione esclusivamente culturale e dunque senza fini dilucro. Altra zona franca sono i festival e le manifestazioni cultu-rali in genere. I festival non hanno l’obbligo di proiettare filmdotati di visto di censura e soltanto alcune kermesse cinemato-grafiche attuano un forma di tutela preventiva del minorenneindicando esplicitamente che l’ingresso alle proiezioni è vietatoai minori di 18 anni: questo in virtù della possibile presenza dicontenuti hard in pellicole che solitamente (e chiaramente) nonvengono valutate dai selezionatori anche sotto il profilo dellatutela del minore, non essendo abitualmente i minorenni in grannumero interessati a tale tipo di proiezione. Tale controllo ana-grafico tuttavia non viene quasi mai esercitato all’ingresso deicinema che ospitano proiezioni festivaliere. Un autentico para-dosso si verifica poi nell’ambito di certe rassegne che propon-gono i film appena presentati al festival di Venezia in sale delcircuito commerciale: le pellicole vengono in questo caso pro-poste nella versione originale e integrale, prima ancora che esseabbiano ottenuto (o perfino richiesto) un visto di censura perl’Italia. Può avvenire così che per esempio a Milano venganoproiettati in sale del normale circuito commerciale alcuni film(soprattutto di nazionalità straniera) direttamente provenienti dalfestival di Venezia (in versione originale con sottotitoli) consen-tendo l’accesso in sala a chiunque, magari anche ai minorenni inmancanza di adeguato controllo. Questi stessi film successiva-mente, passando il vaglio della censura per ottenere il nulla ostaper la distribuzione, potrebbero vedersi negato il visto, ovvero

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gli potrebbe essere negata la possibilità di essere proiettati nellesale in Italia, magari perché ritenuti osceni o socialmente peri-colosi. Si potrebbe verificare così il paradosso per cui un filmproveniente dal festival lagunare, proiettato in una rassegna non(solo) per addetti ai lavori a Milano, non potrebbe più essereriproposto nella stessa sala milanese in seguito alla decisionedella censura amministrativa di non concedere il visto. In prati-ca verrebbe impedito dalla legge allo stesso esercente milanesedi proiettare un’altra volta il film, e gli stessi spettatori chehanno potuto vedere già l’opera in quella sala di Milano, secon-do i censori improvvisamente non sarebbero più abbastanzamaturi per assistere di nuovo alla proiezione dello stesso film.Aldi là di questi paradossi, preoccupazione della commissione dicensura è (anche) registrare tutti i dati formali che consentono lariconoscibilità della pellicola, partendo dallo stesso titolo delfilm.“ Nel momento della presentazione della pellicola al

Dipartimento, la sua classificazione avviene a partire dal titolocon un preciso sistema di catalogazione, che è più complesso nelcaso di una pellicola non italiana. Se il film è straniero, in primoluogo viene indicato il titolo italiano scelto per la distribuzionenazionale, poi il titolo nella lingua originale della pellicola equindi la sua traduzione letterale in italiano; per fare un esem-pio, con il film dello scorso anno di Mann con Pacino e De Niro,si può avere una classificazione di questo tipo: “Heat-Lasfida”- “Heat”- “Caldo”. Catalogare i film in questo modo è unaccorgimento utile non soltanto per l’immediata riconoscibilitàdel film, ma anche per evitare che un film bocciato o vietato inprima istanza da una commissione di censura possa essereripresentato tale e quale ma cambiandogli il (solo) titolo: cer-cando di ingannare in questo modo il Dipartimento e sperandoche la pellicola venga valutata da una commissione diversa daquella precedente e possa ottenere quindi un giudizio menosevero confidando in una diversa valutazione da parte deglialtri commissari”.

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Capitolo secondo La parola ai censori

La tipologia del censore

“ I membri delle otto commissioni vengono nominati dalDipartimento per lo Spettacolo (l’ex ministero), scelti in baseall’appartenenza a varie categorie, tra cui quelle degli autori,produttori, psicologi, giornalisti, magistrati. Per ogni seduta cispetta un “gettone di presenza” che dopo l’ultima finanziaria mipare sia stato portato adesso a un ammontare di circatrenta/quarantamila lire nette, mentre fino a non molto tempo faera di cinquemila lire. La tipologia del censore oggi non è piùcome negli anni sessanta, quando la censura era effettivamentetutta controllata da una determinata corrente cattolica integra-lista obbediente alle direttive della Democrazia cristianaandreottiana. I componenti delle commissioni da anni sono libe-ri da vincoli partitici. La distinzione ideologica in seno alla cen-sura è ininfluente. Lo dimostrano i tanti casi in cui psicologi diestrazione cattolica di fronte a film come - per esempio - “Ilonaviene dalla pioggia” di Cabrera hanno espresso il giudizio chepotessero essere visti da tutti, per i tanti bellissimi messaggipositivi che trasmettevano, mentre altri commissari, di culturamagari di sinistra, hanno mostrato minore apertura verso glistessi film per il loro contenuto forte. Ci sono infatti dei censoridi area culturale progressista aprioristicamente contrari peresempio alla violenza, ritenendola fenomeno di degrado socialee possibile miccia d’innesto di fenomeni di immedesimazione:quando si trovano a giudicare un’opera dai contenuti violentiesprimono giudizi molto più severi dei colleghi cattolici. Sequalche esterno assistesse a una riunione di una commissione dicensura sono sicuro che non sarebbe in grado di distinguere l’a-

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rea culturale o ideologica di provenienza dei singoli componen-ti. Tuttavia se dovessi fare una percentuale circa l’appartenenzadei censori a delle aree di pensiero, direi che ci sono il 40% dicattolici, il 30% di progressisti di sinistra e il 30% di laici asso-luti, cioè equidistanti dalle due posizioni in questione, che defi-nirei laici libertari. Va comunque affermato che la violenza e ilsesso non hanno colore politico né ideologico quando vengonoaffrontati in censura: questo l’ho potuto verificare in tutte lecommissioni in cui sono stato. L’unica discriminante, in presen-za di sesso e violenza, è che il film rappresenti o meno un’ope-ra d’arte. La violenza c’è anche per esempio in “Carla’s song”di Ken Loach, ma è rappresentata in modo artistico, non gra-tuito, quindi non censurabile. Le commissioni sono molto com-plesse e articolate nella loro composizione, sia nella coscienzadei singoli che nella loro estrazione politica, culturale e ideolo-gica: questa varietà è garanzia di indipendenza nelle decisionidei censori. Mai comunque abbiamo subito pressioni esterne.Anche perché i censori di oggi sono persone libere da vincolipartitici, in linea di massima competenti per quanto riguarda latutela della psicologia dell’età evolutiva. Una competenza che siestende alla valutazione del profilo artistico di un’opera cine-matografica, perché anche un censore di quelli non scelti tra gliaddetti ai lavori guarda per la sua funzione almeno due film allasettimana, finendo così per comprendere pure il dato estetico diun’opera cinematografica”E’ necessario però fare una puntualizzazione sulla competen-

za: se essa è (o sarebbe...) implicita per gli addetti ai lavori delsettore cinematografico nominati nelle commissioni, invece nonè affatto espressamente richiesta dalla legge per quei compo-nenti della censura che non operano professionalmente nel cine-ma. Significa che alla legge - e dunque a chi la applica - nonimporta nulla se il magistrato o lo psicologo si intendono dicinema, per cui possono essere nominati censori persone chenon capiscono assolutamente niente di arte cinematografica. Inpratica, secondo la normativa in materia, dei probabili assolutiincompetenti di estetica cinematografica e dei potenziali igno-

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ranti totali di storia del cinema possono essere chiamati a deci-dere la sorte di un film, assumendo il potere di applicare all’o-pera un divieto che ne mortificherebbe lo sfruttamento econo-mico. Diverse in merito le posizioni dei censori da me intervi-stati e contattati nel corso degli ultimi mesi.La prima osservazione che vi riporto di seguito appartiene a

un commissario più maturo d’età e tradizionalista ed ha un tonosospeso tra la difesa oggettiva e una parziale ammissione di col-pevolezza.“ La commissione di censura è chiamata ad esprimersi non

specificamente sull’opera filmica in sé stessa, ovvero su quelloche l’opera rappresenta sul piano del suo valore artistico, bensìdeve pronunciarsi sulla presenza o meno di elementi che possa-no turbare il minore oppure offendere il comune senso del pudo-re. L’estetica non rientra nell’elenco degli elementi da valutareai fini della censura. La legge 161 del ‘62, che elenca in modopreciso quali sono questi elementi che devono essere vagliatiper potere tutelare la sensibilità dei minori in età evolutiva, nonprevede criteri estetici per la valutazione dei film. Devo peròconfermarti che, salvo gli operatori del settore competenti permestiere, mai ci sono stati dai tempi di Andreotti sottosegretariofino ai giorni nostri componenti delle commissioni che specifi-camente si intendessero di cinema, salvo magari quello psicolo-go “casualmente” appassionato di cinema. Anche oggi ci sonocensori che di cinema non ne capiscono niente, i quali peròhanno compiti specifici importanti, essendo chiamati per esem-pio a valutare l’impatto che il prodotto filmico può avere sullasensibilità dei minori, come nel caso dello psicologo, mentre ilmagistrato dal canto suo deve valutare la fattispecie penale chepuò turbare o innescare processi imitativi e di immedesimazio-ne”Più duro invece il parere di un altro censore le cui confessio-

ni ho in parte raccolto in precedenza in un’intervista da me rea-lizzata per la rivista Duel, pubblicata nel numero 35 del mese dimarzo del 1996.“ La maggior parte dei componenti delle commissioni di cen-

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sura non sono esperti di cinema. Pochi sono quelli preparati -come i produttori - ma gli altri non sanno assolutamente nientedi cinema e forse entrano nelle commissioni solo per vederequalche film o per ottenere la tessera per entrare gratis nellesale. Ho assistito a riunioni in cui c’erano componenti checonfondevano anche un attore per un altro o che non capivanonemmeno la storia di un film. Per questo motivo arrivano ver-detti che appaiono inspiegabili, come è avvenuto negli anni piùrecenti nei casi dei divieti subiti da una pellicola come “OltreRangoon” di Boorman o dai film di Carpenter “Villaggio deidannati” e il precedente “Il seme della follia”, mentre “Seven”non è stato vietato. Il fatto che la legge non richieda espressa-mente alla maggior parte dei commissari di essere specifica-mente competenti in materia cinematografica comporta che c’ègente che viene in censura magari soltanto per la voglia di cen-surare o per non fare vedere le scopate. Per questo motivo cisono molti “non addetti ai lavori” appassionati di cinema checercano di farsi nominare nelle commissioni di censura, perchéaltrimenti sarebbe uno scempio. Capita per esempio che nelleriunioni di alcune commissioni non sia presente nessuno checapisca di cinema, perché magari in quelle sedute sono assentitutti i membri scelti tra gli addetti ai lavori. La mancanza di per-sone veramente esperte di cinema è molto grave per la funzioneche ha oggi la censura.Una funzione che non è più politica e moralistica come una

volta, ma economica. Quando c’era Andreotti sottosegretarioallo Spettacolo (negli anni cinquanta) si vietava tutto e la cen-sura - bacchettona - era un discorso politico e religioso. Oggiinvece la censura è un discorso soltanto economico, più chenegli anni passati, perché un divieto può perfino impedirti divendere un film alla televisione oppure costringerti a venderlo aun prezzo più basso. Quando non c’era il mercato televisivomolti produttori auspicavano perfino che i propri film venisserovietati, anche ai minori di 18 anni, perché così facevano i soldinelle sale grazie al richiamo di pubblico esercitato dal divieto.Adesso invece al cinema va poca gente rispetto ad allora e gli

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