La Banca Dati Conciliativa (BDDC) e le ordinanze ex. art ... · Inizio operazioni: 29.07. 2010 -...

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La Banca Dati Conciliativa (BDDC) e le ordinanze ex. art. 185-bis c.p.c.: la qualità della giurisdizione civile fra riforme in rito, buone prassi organizzative ed evoluzione fra i professionisti di giustizia Le tecniche redazionali dell’elaborato peritale ed il ruolo del CTU negli istituti di giustizia partecipata artt. 185 bis e 696 bis c.p.c. Ing.Pasquale MAURELLI Consigliere Territoriale di Disciplina – OIBA

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La Banca Dati Conciliativa (BDDC) e le ordinanze ex. art. 185-bis c.p.c.: la qualità della giurisdizione civile fra riforme in rito, buone prassi organizzative ed evoluzione fra i professionisti di giustizia

Le tecniche redazionali dell’elaborato peritale ed il ruolo del CTU negli istituti di giustizia partecipata

artt. 185 bis e 696 bis c.p.c.

Ing.Pasquale MAURELLI Consigliere Territoriale di Disciplina – OIBA

Con la riforma del processo civile in vigore dal 1° marzo 2006

si è riconosciuto – con l’art. 696 bis cod. proc. civ. – il potere

al CTU di conciliare la nascente controversia e in tal senso

incombe sull’ausiliario una nuova responsabilità, quella di

offrire alle parti – in conformità allo spirito dell’istituto – che

hanno scelto il particolare strumento della consulenza tecnica

preventiva un tentativo di conciliazione concreto e

professionale.

La finalità assegnata dal legislatore all’ innovativo istituto

(strumento dell’art. 696 bis c.p.c.) è duplice:

la funzione conciliativa e quindi deflattiva del contenzioso;

strumento che ha funzione istruttoria in quanto volto alla

formazione in via preventiva della consulenza tecnica.

Qualità peculiari del consulente

conoscenze proprie delle materie che il consulente tecnico di

ufficio tratta nello svolgimento dell’incarico, siano esse dirette alla

risoluzione dell’aspetto tecnico in controversia quanto proprie del

quadro generale di ambito giurisdizionale nel quale trova

esplicazione l’incarico;

reale applicazione delle conoscenze – ovvero la traduzione

pratica di questo sapere – al fine di consentire la loro diretta

attuazione nell’ambito del mandato.

La conciliazione è una vera e propria attività

professionale che richiede una preparazione e una

formazione specifica - i risultati, se non demandati

alla buona volontà del singolo, non potranno mutare

sostanzialmente.

SAPERE

Sapere tecnico

Sapere giuridico

SAPER ESSERE

Autorevolezza

Dialogo proattivo -

ascolto

Dinamica cooperativa

SAPER FARE

SOLUZIONE GIUSTA

SOLUZIONE CONVENIENTE

PIANO DEI DIRITTI

PIANO DEGLI INTERESSI

La funzione precipua del conciliatore è quella di individuare

Ciò è possibile solo si passa

GESTIRE IL CONFLITTO TRAMITE LA CONCILIAZIONE significa svolgere un lavoro anche culturale, in cui il conflitto viene valorizzato come risorsa e non più visto solo con un’accezione negativa.

VALORIZZAZIONE DEL CONFLITTO

Accezione negativa Risorsa

Si evidenziano Tecniche redazionali degli elaborati peritali che:

Siano corredati di allegati (reportage fotografico, planimetrie,

documentazione ufficiale, schemi,,…… etc.);

mettano in evidenza (con l’impiego del grassetto, di esposizioni

schematiche, tabelle, foto, grafici e riepiloghi) i dati numerici, le

percentuali, i documenti, le deduzioni logiche etc… etc….,

disvelino le cd incognite processuali su cui costruire l’eventuale

definizione alternativa della controversia.

ALCUNI CASI

APPALTO PUBBLICO

DIRITTI REALI

APPALTO - Lavori eseguiti dalla ATI in relazione al completamento del palazzetto dello sport di xxxxx

Riferimento BDDC http://www.tribunale.bari.giustizia.it/buone_prassi.aspx

CASO IN SINTESI L'impresa conviene in

giudizio la PA chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale;

La ricorrente chiede, di essere ristorata dalla amministrazione comunale, dei maggiori oneri sostenuti nella misura quantificata delle riserve e pari a € 397.683,00;

L'Amministrazione Comunale, con propria determina procede all'annullamento dell'intero iter procedimentale relativo alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori ;

Il procedimento di annullamento in autotutela veniva avviato in seguito all'attività di collaudo, all'esito della quale il tecnico incaricato dal Comune, aveva ritenuto non collaudabili.

Inizio operazioni: 29.07. 2010 - Ultimo verbale: 10.06.2011

10 incontri …………consulenza si è svolta nell'esaustivo contraddittorio di tutte le parti (ciascuna delle quali ha nominato un proprio consulente di parte); ………. il consulente tecnico del Comune XXX Ing. aaa ha prodotto una serie di "osservazioni" alla predetta Consulenza Tecnica d'Ufficio; ……. il consulente tecnico d'ufficio, con nota del 22/11/2011, ha controdedotto analiticamente ed esaustivamente a tali "osservazioni";

Atto di transazione (ultima sottoscrizione) in data 17.01.2013

Timing: 2 anni e 1/2

Modalità di conduzione

Lo schema di ausilio

I quattro giudizi attualmente pendenti saranno abbandonati da tutte le parti, con reciproca compensazione delle spese ed onorari di giudizio, segnatamente: a) il ricorso pendente dinanzi al. T.A.R. Puglia sub n.783/2010 ……;

b) il ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Puglia sub n.1174/2010 ……. ; c) il giudizio civile iscritto sub 9827/2009 nel Registro Generale del Tribunale Civile di Bari, sarà lasciato estinguere ai sensi e per gli effetti dell’art. 309 c.p.c. ……..; d) il giudizio civile iscritto sub n.112/2008 nei Registro Generale del Tribunale Civile di Bari - Sezione Distaccata di Monopoli-, sarà lasciato estinguere ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. ……;

Potenzialità dell’accordo

DIRITTI REALI: Distanze tra fabbricati e dal confine

CASO IN SINTESI A edifica una nuova

costruzione su suolo di proprietà previa regolare autorizzazione dal Comune di pertinenza;

B eccepisce il rispetto delle distanze legali dal confine e la creazione di un diritto di affaccio non consentito ed aziona il giudizio (RG 2014);

A fa azione riconvenzionale per la presenza di un manufatto edificato ancor prima della costruzione, non rispettando la distanza dal fabbricato e dal confine;

A

B

Verbale di incontro del 10.09.2015 /VERBALE DI TRANSAZIONE

A provvederà di velette frangisole fisse ed inamovibili, montate in senso verticale, distanziate in modo da non permettere la visuale sia diretta che obliqua……e la costituzione (con atto notarile) di idonea servitù, che, per tutta la durata del manufatto, impedisca dai citati parapetti l’affaccio e la veduta, sia diretta che obliqua;

A assume l’obbligo, mediante atto notarile trascritto con le stesse

modalità previste sopra, a mantenere tale solaio di copertura non

calpestabile ed inaccessibile, mediante idoneo vincolo di destinazione,

che faccia salvo l’accesso al solaio stesso per gli interventi di

manutenzione;

I muri di confine posti tra le unità immobiliari (A/B), sono da

considerarsi in comproprietà tra le parti. Detto stato verrà altresì

riconosciuto nell’atto notarile a stipularsi;

La transazione disciplina la volumetria residua disponibile nella

proprietà di A;

Le parti concordemente decidono al fine di garantire anche per il futuro la

certezza dei loro rapporti, di rinunciare in atto notarile da trascrivere agli

atti ed alle azioni esperite ed esperibili con riferimento al loro rapporto

di vicinato e alla legittimità amministrativa inerente l’ampliamento

dell’immobile di causa realizzato in forza di PDC 101/2014 e del

precedente PDC 57/2011.

Le parti concordemente decidono che le spese legali e di giudizio, saranno compensate tra le parti. Le spese notarili e di trascrizione, di C.T.U. saranno a carico delle parti in egual misura.

TEMPI

30/04/2015 - inizio alle operazioni peritali;

26/05/2015 - rilievo strumentale dello stato dei luoghi;

27/07/2015, all’esito delle prime risultanze delle indagini

strumentali, incontro con il CTU finalizzato a ricercare la

soluzione bonaria della controversia;

03/09/2015 – ulteriore incontro con le parti e CC.TT.PP.;

10/09/2015 sottoscrizione della transazione - 4 mesi dall’avvio

delle attività (RG 2014).

Il giudice potrà così utilizzare queste informazioni, sia nel senso di

riprendere i contenuti delle proposte elaborate dal CTU in chiave

conciliativa, sia nel senso di formulare una nuova struttura di

accordo conciliativo. In ogni caso potrà impiegare i dati tecnici

evidenziati nell’elaborato per guidare opportunamente il

contraddittorio verso nuove pause bonarie (artt. 185 e 185 bis

cpc ovvero mediazione demandata).

SONDAGGIO LEVE CONCILIATIVE

1)CATEGORIA DI APPARTENENZA 2) TIPO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLA CONTROVERSIA CUI HA PARTECIPATO 3) MATERIA NELLA QUALE L’ACCORDO È STATO RAGGIUNTO PIÙ FACILMENTE 4) MATERIA NELLA QUALE SI È NOTATA PIÙ DIFFICOLTÀ NELLA DEFINIZIONE DELLA LITE 5) OSTACOLI CHE A SUO GIUDIZIO IMPEDISCONO LA CONCILIAZIONE DELLE PARTI 6) FATTORI CHE LA FAVORISCONO

Atteggiamento delle parti (diffidenza, sfiducia, litigiosità, conflittualità, volontà, assenza, ignoranza) 44% Tempi 0% Assenza di autorevolezza da parte del mediatore rispetto al Giudice 0%

Atteggiamento (ostracismo) - Preparazione degli Avvocati 27%

Contestazione dell' "an" nei sinistri stradali 0% Impreparazione degli operatori sulle ADR e mancata conoscenza della metodologia operativa 5% Assenza di un linguaggio comune 0% Mancata conoscenza degli Istituti di conciliazione 5% Tempi limitati 2% Rilevanza importi in contestazione 2% Attesa dell'esito finale della C.T.U. 2% Numero delle parti maggiore di due 2% Liti tra familiari 2% Assenza di effettivi effetti pregiudizievoli (per la parte non ottemperante) nel procedimento davanti al Giudice 0% Spese/costi 2% Poca predisposizione culturale 0% Direttive di restrizione conciliazione 0% Mancanza di collaborazione/rapporti tra colleghi 0% Novità istituto 0%

Politiche di bilancio dei grandi gruppi Assicurativi e Bancari 0%

Lentezza della giustizia a favore dei debitori 0% Avidità di guadagno 0% Inefficienza dell'istituto 0%

Assenza di criteri condivisi di rideterminazione dei saldi bancari 0%

Materie obbligatorie errate 0% Scarsa partecipazione del mediatore 0% Mancata efficacia del verbale di conciliazione negativo 0% Assenza del giudizio da parte del Magistrato 0% Problematiche giuridiche complesse 0% Cura dell'interesse personale 2% C.T.P. 2%

I maggiori ostacolo alla conciliazione per gli Ingegneri: -ATTEGGIAMENTO DELLE PARTI (diffidenza, sfiducia, litigiosità, conflittualità, volontà, assenza, ignoranza) - ATTEGGIAMENTO (ostracismo) E/O PREPARAZIONE DEGLI AVVOCATI

I fattori favorevoli alla conciliazione per gli Ingegneri: -ESPERIENZA/PREPARAZIONE/ABILITA’ dei mediatori - PARTECIPAZIONE/VOLONTA’ DELLE PARTI -I TEMPI BREVI DI RISOLUZIONE -DIMINUZIONE DEI COSTI - FIDUCIA NEL C.T.U. e sue competenze e professionalità

Esperienza/preparazione/abilità dei mediatori 13% Buon senso e collaborazione degli Avvocati 7% Invito del Giudice 7% Partecipazione/volontà delle parti 16% Predisposizione e dialogo tra gli Avvocati 2% Tempi brevi di risoluzione della controversia 13% Diminuzione dei costi 13% Conoscenza approfondita dei metodi ADR 2% Adeguata informazione 0% Ridotta entità dei danni 2% Dubbi sul futuro giudizio della controversia 2% Numero delle parti pari a due 2% Maggiore fiducia ai C.T.P. 2% Fiducia nel C.T.U. e sua competenza e professionalità 9% Riconoscimento del' "an" condiviso dalle parti 2%

Creare un sistema processuale dove la parte non addivenente alla conciliazione non sia equiparata alla parte ottemperante 0% Durata e costi del processo 0% Nessuno in particolare 0% Agevolazioni fiscali 0% Mentalità elastica e lungimirante 0% Incentivi per avvocati 0% Riconoscimento responsabilità 0% Definizione conveniente per le parti 0% Qualità morali e professionali 0% Livello di cultura 2% Capacità di rinunciare ad introiti economici 0% Prospettazioni chiare degli interessi in gioco e delle conseguenze 0% Apporto dei CTP 2% Materie mediabili o conciliabili (Liti semplici) 0% Obbligatorietà e pregiudizialità 0% Presenza obbligatoria degli Avvocati 0% Condizioni economiche intermedie delle parti 0% Mentalità conciliativa degli operatori del diritto 0% Timore di una condanna al pagamento delle spese 0%

Incontro preliminare con il mediatore come soggetto terzo rispetto alle parti e agli Avvocati 0% Obiettività sulla causa/danno 2%

Albert Einstein C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: LA VOLONTA’!