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La conciliazione 51 In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (7.3.2015) sulle tutele crescen5, oltre all’arbitrato (rituale ed irrituale), il datore di lavoro può far ricorso alle seguen5 5pologie di conciliazione: 1) Conciliazione facoltaPva (a tutele crescenP) per qualsiasi licenziamento ex art. 6, D.Lgs. 23/2015, per i lavoratori assunP a decorrere dal 7.3.2015; 2) Conciliazione obbligatoria ex art. 7, L. 604/1966 (aziende rientran5 nel campo di applicazione di cui all’art. 18 della L. 300/1970), per i lavoratori assunP fino al 6.3.2015; 3) Conciliazione volontaria ex L. 183/2010 (art. 410 e ss c.p.c.) per qualsiasi controversia di lavoro, indipendentemente dalla data di assunzione del lavoratore licenziato.

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Laconciliazione

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Inseguitoall’entratainvigoredelD.Lgs.23/2015(7.3.2015)sulletutelecrescen5,oltreall’arbitrato(ritualeedirrituale),ildatoredi lavoropuòfarricorsoalleseguen55pologiediconciliazione:1)  Conciliazione facoltaPva (a tutele crescenP) per

qualsiasi licenziamento ex art. 6, D.Lgs. 23/2015, per ilavoratoriassunPadecorreredal7.3.2015;

2)  Conciliazione obbligatoria ex art. 7, L. 604/1966(aziende rientran5 nel campo di applicazione di cuiall’art. 18 della L. 300/1970), per i lavoratori assunPfinoal6.3.2015;

3)  Conciliazione volontaria ex L. 183/2010 (art. 410 e ssc.p.c.) per qualsiasi controversia di lavoro,indipendentemente dalla data di assunzione dellavoratorelicenziato.

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La conciliazione nelle tutele crescen3

Lanuovaconciliazione(atutelecrescenP)Nei confronPdei licenziamenP inPmaPperGMO (datore conpiùdi15dipenden5)a lavoratoriassun5dopo l’entrata invigoredelD.Lgs.23/2015 (7.3.2015) non trova applicazione la conciliazioneobbligatoria presso la DTL ex art. 7 L. 604/1966 (rimane quindi invigoreperilavoratoriinforzaal6.3.2015).Inognicaso,alfinedievitareilgiudizioesalvalafacoltàdelleparPdiconciliarelacontroversiaconqualsiasimodalitàprevistadallalegge,il datore di lavoro (non ci sono i limi5 di organico se non perdeterminare l’ammontare della somma risarcitoria) può offrire allavoratore,entroilterminedi60giornidallicenziamento,unimportoche non cosPtuisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non èassoggeLatoacontribuzioneprevidenziale.

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La conciliazione nelle tutele crescen3 LanuovaconciliazioneL’ammontare dell’importo offerto è pari a 1 mensilità dell’ulPmaretribuzionediriferimentoperilcalcolodeltraLamentodifinerapportoper ogni anno di servizio, inmisura comunquenon inferiore a 2 e nonsuperiore a 18 mensilità (aziende fino a 15 dipendenP: 0,5 mensilità,minimo1emassimo6), medianteconsegnaallavoratorediunassegnocircolare.L’acceAazionedell’assegnointalesededapartedellavoratorecomportal’esPnzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunciaall’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbiagiàproposta.Le eventuali ulteriori somme paLuite nella stessa sede conciliaPva achiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sonosoggeLealregimefiscaleordinario.

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La conciliazione nelle tutele crescen3 Laconciliazione

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IncenPvifiscaliecontribuPvi

LavoratoriassunPprimadell’entratainvigoredelD.Lgs.(entroil6/3/2015)

Gli incen5vi all’esodo paga5 in base agli accordiraggiun5 in sede di DTL sono esen5 dacontribuzione e sono sogge/ a tassazioneseparatau5lizzandol’aliquotadelTFR

LavoratoriassunPdopol’entratainvigoredelD.Lgs.(dal7/3/2015)

Lesommeoffertedaldatoredi lavoro (indennitàdaunminimodi2adunmassimodi18mensilità,minimo 1 e massimo 6 per le imprese fino a 15dipenden5), al fine di evitare il giudizio, sonoesen5da tassee contribu5. Leeventuali ulteriorisomme paAuite nella stessa sede concilia5va achiusura di ogni altra pendenza derivante dalrapportodi lavorosonosoggeAealregimefiscaleordinario

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ConciliazioneD.Lgs.23/2015-NuoviassunPdal7.3.2015ConciliazionenuoviassunPdal7.3.2015–D.Lgs.23/2015

AssegnonellamisuraprevistadalD.Lgs.23/2015

perevitareilgiudizio

Altresommericonosciuteallavoratorenellamedesimasedeconcilia5va

Rappresentaun’incen5vazioneall’esodo

Ulteriorisommeperincen5varel’esodo

Sommeperclausoledirinunciaapretesederivan5

dalrapportodilavoro

Sommeinteramenteesen5daimposizionefiscalee

contribu5va

SommedaassoggeAareaIRPEFconaliquotadelTFR

SommedaassoggeAare:-  AIRPEF(correnteoseparataoaliquotaTFR;-  Acontribuzione

previdenzialeeassistenziale

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La conciliazione nelle tutele crescen3 LaconciliazioneAifinidelmonitoraggiodell’aLuazionedellanormaincommento,la comunicazione obbligatoria telemaPca di cessazione delrapporto al centro per l’impiego, è integrata da un’ulteriorecomunicazione,daeffeLuarsidapartedeldatoredilavoroentro65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essereindicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione inargomento e la cui omissione è assoggeLata alla medesimasanzione prevista per l’omissione della comunicazioneobbligatoriacitata.Ilmodelloditrasmissionedellacomunicazioneobbligatoriaèconseguentementeriformulato.

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La conciliazione nelle tutele crescen3 LaconciliazioneIlMinisterodel lavoro,conlanotadel27.5.2015,hacomunicatoche,adecorreredal1°.6.2015,nellasezione“ADEMPIMEMTI”delportale “cliclavoro” sarà disponibile un’applicazione denominata“UNILAV_conciliazione”aLraverso ilqualetuMidatoridi lavoropotrannocomunicare le informazionirelaPvealprocedimentodiconciliazioneprevistodalD.Lgs.23/2015.I datori di lavoro dovranno registrarsi al portale e accedereall’applicazione inserendo il codicedicomunicazionerilasciatoalmomentodellacomunicazionedicessazione(questodatoserveacollegarel’offertadiconciliazionealrapportodilavorocessato.

(segue)

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La conciliazione nelle tutele crescen3 LaconciliazioneLa procedura proporrà i daP presenP nel sistema, già comunicaP con ilmodello UNILAV_Cess, relaPvi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto dilavoroedovrannoesserecompilaPsoliiseguenPulterioricampi:-  Datadipropostadell’offertadiconciliazione;-  Esito(SI/NO)ditaleofferta.IncasodiesitoposiPvo:-  sede,traquelleprevistedallanormaPva,pressolaqualeilprocedimentodioffertavieneeffeLuato;

-  importoofferto-  Esito procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha acceLo o menol’importoofferto.

Infineilsistemada’lapossibilitàdivisualizzareestampareunriepilogodelalcomunicazioneeffeLuata.

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Laconciliazioneexart.7,L.604/1966

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Lavecchiaconciliazione(aziendepiùdi15dipendenP)Idatoridilavororientran5nelcampodiapplicazionedell’art.18dellaL.300/1970,incasodilicenziamentoperGMOdilavoratoriassun5primadell’entratainvigoredelD.Lgs.23/2015aAua5vodel Jobs Act (7.3.2015), sono ancora obbligaP a seguire laprocedura di conciliazione prevista dall’art. 7 L. 604/1966(introdoAadallariformaFornero).

Inpar5colare,laproceduraprevedecheildatoredilavorodeveprevenPvamente effeLuare una comunicazione (intenzione dilicenziare)allaDTL (si consigliadiu5lizzare il canaledellaPEC)del luogodove il lavoratorepresta la suaopera,e trasmeAerlaper conoscenza al lavoratore (raccomandata o PEC se inpossesso).Laproceduradecorredalgiornoincui laDTLricevelacomunicazionedeldatoredilavoro.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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LaproceduradiconciliazioneNellacomunicazione,ildatoredilavorodeveindicare:-l'intenzionediprocedereallicenziamentopermo5voogge/vo-imo5videllicenziamentomedesimo- le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratoreinteressato.-l’indirizzodiPostaeleAronicacer5ficata(seinpossesso)La DTL trasmeLe (raccomandata o PEC) la convocazione al datore dilavoroeal lavoratoreneltermineperentoriodi7giornidallaricezionedellarichiesta:l'incontrosisvolgedinanziallacommissioneprovincialediconciliazionedicuiall'ar5colo410c.p.c.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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Nei confron5 del lavoratore, la comunicazione della DTLcontenente l'invito si considera validamente effeAuataquando è recapitata al domicilio indicato nel contraAo dilavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dallavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata allavoratorechenesoAoscrivecopiaperricevuta.Lepar5possonoessereassis5te:- dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscriAeoconferisconomandato;- da un componente della rappresentanza sindacale deilavoratori;-daunavvocatoounconsulentedellavoro.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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Laproceduranontrovaapplicazione(L.92/2012esuccessivemodificazionieintegrazioni,Min.Lav.circ.3/2013evademecum22.4.2013):- incasodi licenziamentopersuperamentodelperiododicomportodicuiall'ar5colo2110delcodicecivile;-perilicenziamenPeffeLuaPinconseguenzadicambidiappalto;-perleinterruzionidirapportodilavoroatempoindeterminatonelseLoreedileperfineaMvitàechiusuradelcanPere;- per i licenziamenP ad nutum (periodo di prova, dirigen5, apprendista alterminedelperiododiformazione).Lastessaprocedurasiconcludeentro20giornidalmomentoincuilaDTLhatrasmessolaconvocazioneperl'incontro,faAasalval'ipotesiincuilepar5,dicomune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata alraggiungimento di un accordo. In caso di legiMmo e documentatoimpedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura puòesseresospesaperunmassimodi15giorni.Se fallisce il tenta5vo di conciliazione e, comunque, decorso il terminepredeAo,ildatoredilavoropuòcomunicareillicenziamentoallavoratore.La mancata presentazione di una o entrambe le par5 al tenta5vo diconciliazioneèvalutatadalgiudiceaisensidell'ar5colo116c.p.c.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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Se la conciliazione ha esito posiPvo e prevede la risoluzioneconsensualedelrapportodilavoro,siapplicanoledisposizioniinmateria di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI –dall’1.5.2015NASpI),valeadirecheil lavoratorepuòpercepirel’indennità ASpI (NASpI dall’1.5.2015), il datore di lavoro devepagare il contributodi licenziamento e puòessereprevisto, alfinedifavorirnelaricollocazioneprofessionale,l'affidamentodellavoratore ad un'agenzia del lavoro (unitamente all’assegno diricollocazioenprevistodalD.Lgs.22/2015).LaconciliazionepuòavereesitonegaPvoquando:-lepar5nonhannotrovatounaccordo(vieneredaAoappositoverbale);- sièverificata l'assenzao l'abbandonodapartediunadiesse(circostanzadaverbalizzare).Intalicasiildatoredilavoropuòprocedereallicenziamentodellavoratoreindividuato.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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Dal verbale si deve desumere il comportamento tenuto dallepar5 nella fase concilia5va (lo stesso, infa/, è valutato dalgiudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cuiall'art.18,co.7,L.n.300/1970eperl'applicazionedegliarA.91e92c.p.c.–condannaallespese).Dall'aAo dovranno emergere alcune ques5oni sostanzialiriferibili,adesempio,adeccezionisollevatedal lavoratoreodachi lo assiste (ad esempio, si ri5ene che il licenziamentoprospeAato non sia per gius5ficato mo5vo ogge/vo, madiscriminatorio) o all’assoluta indisponibilità a trovare unasoluzione di natura economica alla controversia o ad acceAaresoluzionialterna5vealrecesso.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966 L’interpelloMin.delLavoro1/2014(laconciliazioneinsedesindacale)D – E’ valida la conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale illavoratore rinunci al diriLo di impugnare il licenziamento, anchenell’ipotesiincuilostessosiastatoeffeLuatoinassenzadelrispeLodellaproceduraprevistadall’art.7L.604/1966?R – La risposta è posiFva, perché la procedura di conciliazione introdo*adallaRiformaFornerolasciainalterataladisciplinaeglieffe-dicuiall’art.2113 c.c., ulFmo comma, che prevede un’eccezione alla previsione diinvalidità delle rinunce e transazioni laddove le stesse siano realizzatea*raverso la conclusione di un a*o negoziale che sia riferibile a diri-compresinellasferadidisponibilitàgiuridicadellavoratore.Nonsembranoquindisussisteremo1vazionidiordinegiuridicoperritenereche un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplinacivilis1ca di cui al citato art. 2113 del c.c., con conseguen1 corollari inordine all’efficacia dagli a@ transa@vi conclusi in tale sede (vedere lepronuncediCassazioneriportateneldocumentodelMinisterodelLavoro).

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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Secondo l’art. 2113 c.c. le rinunzie e le transazioni, chehannoper oggeFodiri@ del prestatore di lavoro derivan1 da disposizioni inderogabili dellaleggeedei contra@oaccordi colle@vi concernen1 i rappor1di cuiall’art.409c.p.c.,nonsonovalide.L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesidalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o dellatransazione,sequestesonointervenutedopolacessazionemedesima.Le rinunzie e le transazioni possono essere impugnate con qualsiasi aFoscriFo, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota lavolontà.NB: L’ul1mo commaprevede che le predeFe disposizioni non si applicanoallaconciliazioneintervenutaaisensidegliarF.185,410,411,412-tere412-quater del codice di procedura civile (***rappresenta quindiun’eccezione***).

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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In sostanza, l’art.2113 c.c. ul5mo comma prevedel’innoppugnabilità alle rinunce e transazioni avvenute inuna delle c.d. sedi proteAe comequella in sede sindacalecosìcomeprevistodall’art.411c.p.c.Illavoratorepuò,quindi,disporredeidiriMcompresinellapropria sfera di disponibilità, tra i quali rientra anchequello dell ’acceLazione del provvedimento dilicenziamento e la rinuncia esplicita ad adire le viegiudiziarie.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

LasoluzioneprospeLatadalMinisteroIlMinisterodel Lavoro,nell’interpello1/2014, richiamaalcunesentenzedellaCortediCassazione,tralequalilan.22105/2009secondocuiillavoratorepuòliberamentedisporredeldiriLodiimpugnare il licenziamento dato che quest’ulPmo rientranell’areadellaliberadisponibilità.Pertanto,se lepar5ricorronoall’accordosindacaleconrinunciadel lavoratorealdiriAoall’impugnazione,ancheselaproceduradi cui all’art. 7 della L. 604/1966 non viene effeLuata, nontroverà applicazione l’indennità risarcitoria omnicomprensivacalcolata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilitàdell’ul5maretribuzioneglobaledifaAo(art.1,c.6,L.92/2012).

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

•  Nelverbalediconciliazione,tralevarierinunce,conciliazionieincenPvazioni, potrebbe, quindi, essere inserita anche laseguentefrase:

•  Il Lavoratore, con la soAoscrizione del presente accordo,dichiaraaltresìdi rinunciaread impugnare il licenziamentopurnon essendo stata a/vata presso la DTL, da parte …………….(della società/del datore di lavoro/ecc.), la procedura previstadall’art.7dellaL.604/1966.

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Fac-similedellaclausolaconciliaPva

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

Aquestopuntosorgeundubbio:illavoratorelicenziato,dopoaver soLoscriLo l’accordo sindacale, rinunciando adimpugnare il licenziamento, ha diriLo all’ASpI (dal maggio2015NASpI)oppure,poichéilrecessoavvienealdifuoridellaDTL,siconcrePzzaunaveraepropriarisoluzioneconsensualeperlaqualenonvienericonosciutalaNASPI(finoal30.4.2015ASpI)?Si riPene si possano verificare diverse ipotesi rappresentateneldeLaglionellaslidesuccessiva.

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La conciliazione ex art. 7, L. 604/1966

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ConciliazionedirisoluzioneconsensualeinsedeDTL(art.

7,L.604/1966)

Conciliazioneinsedesindacale(art.2113c.c.eart.411c.p.c.)

Risoluzioneconsensuale Perevitareilgiudizio

Lavoratore:HadiriAoall’ASpI(NASpI)

Lavoratore:NONhadiriAoall’ASpI(NASpI)

Lavoratore:HadiriAoall’ASpI(NASpI)(*)

Datoredilavoro:ètenutoapagareilcontributodi

licenziamento

Datoredilavoro:NONètenutoapagareilcontributo

dilicenziamento

Datoredilavoro:ètenutoapagareilcontributodilicenziamento(*)

(*) Una scuola di pensiero ritiene che il recesso attuato in sede di accordo sindacale (pur in presenza di un’accettazione del licenziamento) si concretizzi in ogni caso in una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non ad un vero e proprio licenziamento per GMO. Verificandosi tale ipotesi il lavoratore potrebbe essere escluso il diritto a percepire l’ASpI, e naturalmente al datore di lavoro non scatterebbe l’obbligo di pagare il contributo di licenziamento. Potrebbe risolversi il problema sostituendo l’accettazione del licenziamento con una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione dello stesso (con una transazione novativa).

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LaconciliazioneLegge183/2010

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• Accanto alle procedure concilia5ve di cui alle slidepreceden5,restainvitalaconciliazionevolontariadicui alla L. 183/2010 (Collegato Lavoro che hamodificato gli arA. 410, 411 e 412 c.p.c.) a/vabilepresso una DTL o sede sindacale o commissioni diconciliazione (o altra sede indicata dal contraAocolle/vo) per qualsiasi controversia di lavoro. DeAaprocedura, può concludersi conun accordoo con laprosecuzionedellaliteinsedearbitraleoingiudizio.

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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L. 183/2010 (Collegato Lavoro) - Il tenta5vo di conciliazione puòessere promosso, facolta5vamente, presso le apposite commissioniis5tuitepresso leDTL,primadiesperireungiudiziorela5vamenteadunodeirappor5previs5exart.409c.p.c.DeAo tenta5vo è obbligatorio se il ricorso riguarda i contra/cer5fica5.Sonointeressa5iseguen5rappor5:1) rappor5 di lavoro subordinato privato, anche se non ineren5all'eserciziodiun’impresa;2) rappor5 di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazioneagraria, di affiAo a col5vatore direAo, nonché rappor5 derivan5 daaltri contra/ agrari, salva la competenza delle sezioni specializzateagrarie;

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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3) rappor5 di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altrirappor5dicollaborazionechesiconcre5noinunaprestazionediopera con5nua5va e coordinata, prevalentemente personale,anchesenonacaraAeresubordinato;4)rappor5dilavorodeidipenden5dien5pubblicichesvolgonoesclusivamenteoprevalentementea/vitàeconomica;5) rappor5 di lavoro dei dipenden5 di en5 pubblici ed altrirappor5di lavoropubblico,semprechénonsianodevolu5dallaleggeadaltrogiudice.

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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La richiesta di avvalersi della conciliazione interrompe laprescrizione e sospende, fino a 20 giorni successivi allaconclusione della conciliazione, il decorso di ogni termine didecadenza.Laconciliazionepuòesserepromossaanche:-insedesindacale;-pressoleCommissioniUniversitarie;-pressoleCommissionidegliorganiprovincialidelconsulen5dellavoro.

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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La procedura - L’istanza del tenta5vo di conciliazione,soAoscriAa dal richiedente, deve essere consegnata o spedita,alla Commissionedi conciliazione,mediante raccomandata conavvisodiricevimentooinviataamezzodie-mailcer5ficata,concopiaallacontroparte.Conriferimentoallarappresentanza(delricorrenteedelconvenuto), ladelegaaconciliareetransigere,secondo il Min. Lav. nota 25.11.2010, deve essere rilasciatadavanP ad un notaio o ad un funzionario della Direzioneterritoriale del lavoro. Non è ammessa l’auten5ca rilasciatadall’addeAo del Comune o dall’Avvocato che rappresenta eassisteilpropriocliente.

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La conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c

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LaCortediCassazione,conlasentenzan.24024del23oLobre2013,ha stabilito che,nelle conciliazioni, l'assistenzadel sindacalistadeveessere effeMva, in quanto il lavoratore ha diriAo di sapere a qualidiri/rinuncia.Inpar5colare,per il combinatodispostodell'ar5colo2113cod.civ.ear5coli 410 e 411 c.p.c., le rinunzie e transazioni aven5 ad oggeAodiri/ del prestatore di lavoro derivan5 da disposizioni inderogabilidellaleggeodicontra/colle/vi,contenuteinverbalidiconciliazionesindacale, non sono impugnabili ex ar5colo 2113 c.c., commi 2 e 3,soloacondizionechel'assistenzaprestatadairappresentaPsindacalisiastataeffeMva,consentendoallavoratoredisapereaqualediriLorinunziaedinchemisura,e,nelcasoditransazione,acondizionechedall'aLo si evinca la "res dubia" oggeLo della lite (in aLo opotenziale)ele"reciprocheconcessioni"incuisirisolveilcontraLotransaMvoaisensidell'arPcolo1965c.c.".

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La conciliazione ex ar:. 410 e 411 c.p.c

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Nell’ipotesi in cui la controparte intenda acceAare la proposta diconciliazione, la stessa deve depositare presso la commissione diconciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia dellarichiesta,unamemoriacontenenteledifeseeleeccezioniinfaAoeindiriAo,nonchéleeventualidomandeinviariconvenzionaleLa commissione, entro i 10 giorni successivi al deposito fissa lacomparizione delle par5, che deve avvenire entro i 30 giornisuccessivi.Nell’ipotesi in cui, invece, la controparte non acce/ la proposta diconciliazione,ciascunadellepar5èliberadiadirel’autoritàgiudiziaria.Qualora la conciliazione, esperita ai sensi dell’art. 410 c.p.c. riesca,anchelimitatamenteadunasolapartedelladomanda,vieneredaLoseparato processo verbale di conciliazione (depositato presso iltribunale). Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiaraesecuPvo.

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La conciliazione ex art. 411 c.p.c

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Se, invece, non si raggiunge l’accordo, la commissione diconciliazione deve formulare una proposta per la bonariadefinizione della controversia (un nuovo tentaPvo diconciliazione).SelapropostanonèacceAata,iterminidiessasonoriassun5nel verbale di conciliazione con indicazione delle valutazioniespresse dalle par5. Delle risultanze della proposta nonacceLata dalle parP senza adeguatamoPvazione il giudicePenecontoinsededigiudizio.

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CONCILIAZIONE (ex art. 410 c.p.c.)

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SelacontroparteintendeacceLarelapropostadiconciliazione

deposita presso la commissione diconciliazione, entro 20 giorni dalricevimentodellacopiadellarichiesta,unamemoriacontenenteledifeseeleeccezioniinfaAoeindiriAo,nonchélee v e n t u a l i d o m a n d e i n v i ariconvenzionale

SelacontropartenonintendeacceLare la proposta diconciliazione

ciascuna delle par5 è libera diadirel’autoritàgiudiziaria

Lacommissione,entroi10gg.Successivialdepositofissalacomparizione(entroi30gg.successivi)delleparP

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PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex art. 411 c.p.c.)

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Selaconciliazioneesperitaaisensidell’art.410c.p.c.riesce,anchelimitatamenteadunapartedelladomanda

VieneredaLoseparatoprocessoverbalediconciliazione(depositatopressoiltribunale)

Ilgiudice,suistanzadellaparteinteressata,lodichiaraesecuPvo

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PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex art. 411 c.p.c.)

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Senonsiraggiungel’accordo

Lacommissionediconciliazionedeveformulareunapropostaperlabonariadefinizionedellacontroversia(un

nuovotenta5vodiconciliazione)

SelapropostanonèacceLata,iterminidiessasonoriassunPnelverbalediconciliazioneconindicazionedellevalutazioniespressedalle

parP

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PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex art. 411 c.p.c.)

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DellerisultanzedellapropostanonacceLatadalleparPsenzaadeguatamoPvazioneilgiudicePene

contoinsededigiudizio

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La conciliazione ex art. 411 c.p.c

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Conciliazione sindacale - E’ possibile svolgere il tenta5vo diconciliazioneancheinsedesindacale(previstodallacontraAazionecolle/va). Ad esso però non si applicano le disposizioni di cuiall’art.410c.p.c.In questo caso il processo verbale di avvenuta conciliazione èdepositatopressolaDirezioneterritorialedellavoroacuradiunadelleparPoperiltramitediun’associazionesindacale.IldireAoredellaDTL(ounsuodelegato),dopoaverneaccertata l’auten5cità,provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale. A questopunto il giudice verifica la regolarità formale del verbale e lodichiara,surichiesta,esecu5vocondecreto.

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La conciliazione ex art. 411 c.p.c

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Conciliazione sindacale (SoggeM legiMmaP conciliatori) - Dalpunto di vista dei sogge/, la conciliazione deve prevedere lapresenza del datore di lavoro o del suo legale rappresentante,nonchédellavoratore,assis5todaunsindacalista.LasoAoscrizionedel verbale di accordo deve essere faAa dalle par5 o da sogge/muni5didelegaeprocuraspecifica.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3237 del 10 febbraio2011, ha affermato che il verbale di conciliazione, rela5vo allaconclusionediunrapportodilavoro,èdaritenersinonvalido,aglieffe/ del cod. proc. Civ., se manca la soAoscrizione delrappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con illavoratore.Inpar5colarelaCassazionehaconfermatoladecisionedella Corte di merito che, aveva escluso l'effeAuazione di quellafunzione di supporto che la legge assegna al sindacato nellafa/specieconcilia5va.CorreAamente,quindi,èstatononritenutoqualificabilel’aAoconcilia5voaglieffe/delcod.proc.Civ.

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• Conciliazionesindacale(SoggeMlegiMmaPconciliatori)- La conciliazione sindacale non è iden5ficabile nell’accordo a contenutotransa/vo intervenuto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, lanorma di legge fa riferimento alla diversa ipotesi di accordi – intesi alladefinizionediunacontesagiàaAoodiunacontesapotenziale–che i singolilavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatari “ad hoc”muni5 di specifico potere) con l’assistenza del sindacato, e cioè ad a/negoziali in cui il sindacato è garante esterno della parità di posizione dellepar5 e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori.Infa/ègiurisprudenzacostantecheleassociazionisindacalihannolafunzionedirappresentanzad’interessicolle/viediassistenza,nelquadrodeglistessi,neiconfron5deisingoliassocia5,conconseguenteesclusionediognipoteredidisposizione dei diri/ di costoro che non sia stato oggeAo di specificomandato. In parPcolare, la conciliazione sindacale deve risultare da un documentosoLoscriLodalleparPedairispeMvirappresentanPsindacalianchealfinediverificare, con la contestuale soLoscrizione, il rapporto fiduciariointercorrentetralavoratoreesindacalista. Il requisito della fiduciarietà può ritenersi normalmente integrato dalla firmacontestualedellavoratoreedelrispe/vorappresentantesindacale.

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• Conciliazione sindacale - EffeM della conciliazione. Laconciliazioneinsedesindacaleèimmediatamentevalidae non può essere impugnata nel termine di 6 mesiprevistodall´art.2113c.c.,comma4.

•  SitraAainfa/diun’ipotesidiconciliazioneavvenutainsedeproteAacheesclude l’applicabilitàdelpar5colareregimedell’art.2113cod.civ.limitatoaicasidiaccordotransa/vo o di rinuncia unilaterale del lavoratoreavvenuteinsedeprivata.

•  TuAavia, lavaliditàdellaconciliazione insedesindacaleèsubordinataallasussistenzadialcunirequisi5.

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RequisiPdellaconciliazionesindacale-Nelleipotesicheseguonoèammessal´impugnabilitàdelverbaleentroi6mesiperchénonsta5rispeAa5irequisi5minimichesonoiseguen5:

•  la partecipazione del sindacato alla conciliazione deve essereeffeMva, non essendo sufficiente una presenza meramenteformale del rappresentante sindacale. Se il sindacato è presentealla conciliazione, è onere del lavoratore provare che l’assistenzanonsiastataeffe/va;

•  per mancato rispeAo della procedura concilia5va stabilita neicontra/colle/vi,inerente,adesempio,lamodalitàdicos5tuzionedel collegio sindacale. In altre ipotesi, il verbale di conciliazionepuò essere impugnato perché mancano i requisiP che rendonovalidoilcontraLo(art.1346c.c.:oggeLo,causa).Inques5casi,latransazioneènullaaisensidell’art.1418,secondocomma,c.c.,eillavoratore la può impugnare anche oltre il termine di 6 mesiprevisto dall’art. 2113 c.c. (l´azione di nullità è imprescri/bile aisensidell´art.1422c.c.).

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Altreipotesidiinvaliditàdellaconciliazionesonoleseguen5:

1)illavoratore,ancheseaderenteadunsindacato,devesoAoscriverepersonalmentel’accordo di conciliazione, ovvero conferire una procura ad hoc a conciliare alrappresentante sindacale. Inmancanza di procura ad hoc, l’accordo sindacale a finitransa/vinonèvalidonei confron5deidipenden5chenon loabbianosoAoscriAo.TuAavia, il lavoratore può prestare acquiescenza alla conciliazione già conclusa daun’associazione sindacale a cui è iscriAo, o mediante una ra5fica espressa, ovveromedianteuncomportamentoconcludente,purchélasuavolontàrisul5inequivoca;

2)ilverbaledirinunciaotransazionedeveavereadoggeAoundiriAodeterminato,oanchesolodeterminabile;nonsonovaliderinuncegenerichenoncircoscriAe;

3)lerinunceeletransazionidevonoavereadoggeAodiri/giàmatura5eacquisi5nelpatrimonio del lavoratore, il quale non può dismeAere un diriAo ancora in via dimaturazione, o addiriAura des5nato a sorgere solo in futuro, essendo in tal caso l´accordoradicalmentenullopermancanzadell’oggeAo;

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La conciliazione ex art. 411 c.p.c

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4) per la transazione, uno dei requisi5 essenziali di validità èrappresentato dalla sussistenza di una lite reale da transigere e,quindi, di una pretesa pregressa all’accordo transa/vo che siacontrastatadallacontroparte;5) infine, la conciliazione in sede sindacale può essere oggeAo diazionediannullamento,conterminediprescrizionequinquennale,in caso sussistano vizi nel consenso fornito dal lavoratore, qualil’errore – essenziale e riconoscibile dall´altro contraente –, laviolenzaoildolo.

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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Conciliazione presso le Commissioni Universitarie - L’interpello n.35/2011 del Ministero del Lavoro ha esteso l’efficacia dell’art. 410c.p.c.ancheallecommissioniuniversitarie.Questeul5meseguiranno,pertanto, le medesime modalità opera5ve delle commissioni dicer5ficazioneoperan5pressoleDTL.Allecommissioniis5tuitepressoleuniversitàsiapplicalanorma5vaconcernenteiterminiprevis5perildepositodieventualimemorie(art.31,c.7,L.183/2010),escludendola disciplina di caraAere struAurale concernente, ad esempio, lacomposizionedella Commissione (art. 31, c. 3, L. 183/2010) la qualenonpuòavereunaspecificitàlegataaldiversocontestoincuilastessaopera. Tale uniformità si traduce in unamaggiore semplificazione avantaggiodichiintendeesperireuntenta5vodiconciliazione.

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La conciliazione ex art. 410 c.p.c

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L’interpello afferma, altresì, che laddove le par5 si rivolganoalle Commissioni is5tuite presso le Università al fine diesperireiltenta5vodiconciliazioneaisensidell’art.410c.p.c.–così comeper laproceduradi cer5ficazionedei contra/–nonsiètenu5alrispeAodipar5colarilimi5territoriali.

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SommecorrisposteaPtolotransaMvo:imponibilitàfiscaleecontribuPva

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo

•  Art.1965c.c.

•  La transazione è il contraAo con il quale le par5, facendosireciproche concessioni, pongono fine a una lite giàincominciataoprevengonounalitechepuòsorgeretraloro.

•  Con lereciprocheconcessionisipossonocreare,modificareoes5nguere anche rappor5 diversi da quello che ha formatooggeAodellapretesaedellacontestazionedellepar5.

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo

•  Laconciliazionesindacale•  L’art. 412 ter c.p.c. prevede che la conciliazione e l’arbitrato,possanoesseresvol5pressolesedieconlemodalitàprevistedai contra/ colle/vi soAoscri/ dalle associazioni sindacalimaggiormenterappresenta5ve.

•  Se il tenta5vo di conciliazione si svolge in sede sindacale, adessononsiapplicanoledisposizionidicuiall’ar5colo410c.p.c.

•  Si traAa di in una procedura volontaria, a/vabile a richiestadelle par5 in proprio o tramite le associazioni sindacali cuiaderisconooconferisconorela5vomandato.

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo •  TransazionenovaPva•  Èquellachedeterminal’es5nzionedelprecedenterapportoead esso si sos5tuisce integralmente, di modo che si verifichiuna situazione di ogge/va incompa5bilità tra il rapportopreesistenteequellodell'accordotransa/vo

•  Sorge quindi , dal la transaz ione, un’obbl igaz ioneogge/vamentediversa dalla precedente. In tal caso, occorreaccertareselepar5nelcomporrel'originariorapportoli5giosoabbianointeso,omeno,arrivareallaconclusionediunnuovorapporto, direAo a cos5tuire, in sos5tuzione del precedente,nuoveautonomesituazioni(Cass.13dicembre2005n.27448,Cass.10febbraio2003n.1946).

(segue)

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo •  TransazionenovaPva•  Adesempio,laCassazioneharitenutonova5vounaccordocheha posto a carico del datore di lavoro il pagamento di unarendita vitalizia reversibile pari alla pensione che sarebbespeAata per i contribu5 previdenziali omessi: la renditaconcordata, ha soAolineato la sentenza, presenta connota5non solo quan5ta5vi ma norma5vi diversi, e le par5 neldeterminarne l'importo non avevano faAo riferimentoall'ammontare dei contribu5 non versa5, ma, liberamentepaAuendolo, avevano stabilito una misura ampiamentesuperiorealpregiudiziosubitodaldipendenteconriferimentoaltraAamentopensionis5co(Cass.13717/2006).

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo •  Il traLamentocontribuPvodellesommeconferiteaPtoloditransazione

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Orientamentogiurisprudenzialeprecedente

Nuovoorientamentogiurisprudenziale

Leerogazionideldatoredilavoroderivan5da5tolotransa/vo,finalizzatoadeliminareilrischiodellaliteenoncontenenteunriconoscimentoneppureparzialedeldiriAodellavoratore,sonodaconsiderarsinon“indipendenzadalrapportodilavoro”e,quindi,nonassoggeAabiliacontribuzione(Cass.n.49/1997,n.6923/1996)

Laqualificazionediincen5voall'esododatadallepar5allasommacorrispostaa5tolotransa/voadunlavoratore,nonimpedisceall’is5tutoprevidenzialedipretendereilpagamentodeicontribu5selesommesonoriconducibilialpregressorapportodilavoro.Ildisconoscimentodellepretesedeilavoratoripotrebbeessereunameraclausoladis5leperrenderepossibilelaregolazionetransa/vadelrapporto(Cass.n.9180/2014)

(segue)

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo •  Il traLamentocontribuPvodellesommeconferiteaPtoloditransazione

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Orientamentogiurisprudenzialeprecedente

Nuovoorientamentogiurisprudenziale

Èsufficientechenellatransazionesianodisconosciu5idiri/deilavoratoriesialororiconosciutounincen5voall’esodoalfinedisoArarrelesommeall’imposizionecontribu5va.

Ildisconoscimentodeidiri/deilavoratorieladenominazionediincen5voall’esodononsonosufficien5asoArarrelesommeall’imposizionecontribu5va.Laprimaèunaformuladis5lechesiusaintu/gliaccordidelgenere,lasecondaèsolounadenominazioneusatadallepar5,avolteinmodoarbitrario.Occorreeffe/vamenteverificareache5tolosonoconferitelesomme.

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Somme corrisposte a 3tolo transa6vo •  TraLamentocontribuPvo•  Art. 6 D.Lgs. 314/1997: la base imponibile contribu5va, in via generale,deve essere determinata con le stessemodalità previste dalla norma5vafiscale (armonizzazione parziale), tenendo però presente che alcune vociretribu5veseppurfiscalmente imponibili (tassazioneordinariaoseparata)nonlosonoaifinicontribu5vi.Inpar5colare,ilcomma4,leAeraa),b)ec)dell’art.12L.n.153/69prevedechesonoesclusidallabaseimponibileaifinicontribuPvi:

1. lesommecorrispostea5toloditraLamentodifinerapporto;2. lesommecorrisposteinoccasionedellacessazionedelrapportodilavoroalfinedi incenPvare l'esododei lavoratori,nonchéquelle lacuierogazionetrae origine dalla predeAa cessazione, faAa salva l'imponibilitàdell'indennitàsos5tu5vadelpreavviso;

3. iproven5eleindennitàconseguite,ancheinformaassicura5va,a5tolodirisarcimentodanni.

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