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  • Università Politecnica delle Marche

    Dipartimento di Energetica

    L tifi i ti l t i i d ll’i lLa certificazione energetica e le prestazioni dell’involucro: il D.Lgs 311/06 ed i manti di copertura

    Ing. Costanzo Di [email protected]

    CONVEGNOCOPERTURE IN LATERIZIO:

    RIFERIMENTI PROGETTUALI E PRESTAZIONISalerno, 19 settembre 2008

  • Ultime novità

    Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei Deputati hannoapprovato un emendamento al D.L. 112/08, recante “Disposizioni urgentiper lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, lastabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” chestabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria cheabolisce l’obbligo di certificazione energetica degli edifici negli atti dicompravendita di immobili esistenti e nei contratti di locazione.

    Articolo 6

    3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unita'immobiliare l'attestato di certificazione energetica e'allegato all'atto diimmobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'allegato all'atto dicompravendita, in originale o copia autenticata.

    4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo agdisposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dalproprietario conforme all'originale in suo possesso.

    5 Articolo 155. Articolo 15

    8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e'nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall’acquirente.p q

    9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 4, il contratto e'nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.

  • Ultime novità

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    Metodologie di calcolo definite dal CTI

    Le regioni che sono partite Le regioni che sono partite manterranno le loro disposizioni

    Forse usciranno per fine anno i decreti attuativi contenenti 10 principi

    generali

  • 1970 – 1 Dollaro/barile

    2002 – 20-25

    2006– 65-75

    2007 - 94

    2008 1352008 - 135

  • Fonte: CRESME-SAIE 2008

    333.173 336.316 323 101350.000

    400.000

    Nuove Abitazioni prodotte in Italia

    198 458222.463

    242.677 251.807277.815

    301.799323.101

    307.820

    250.000

    300.000

    192.848 198.458

    100 000

    150.000

    200.000

    0

    50.000

    100.000

    In otto anni 1999-2007 – compravendita di 8 milioni di case

    Totale case in Italia = 27 milioniGran parte nelle fasce climatiche D ed E

  • Dlgs 192 – Modificato dal Dlgs 311

    TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

    • Articolo 1 - Finalità• Articolo 1 Finalità• Articolo 2 - Definizioni• Articolo 3 - Ambito di intervento• Articolo 4 - Adozione di criteri generali, di una Articolo 4 Adozione di criteri generali, di una

    metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

    • Articolo 5 - Meccanismi di cooperazionep• Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici• Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti

    termici per la climatizzazione invernale e estiva• Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni• Articolo 9 - Funzioni delle regioni e degli enti locali• Articolo 10 - Monitoraggio, analisi, valutazione e

    adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

  • Dlgs 192 – Modificato dal Dlgs 311

    TITOLO II – NORME TRANSITORIE

    • Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici • Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

    TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

    • Articolo 13 - Misure di accompagnamento • Articolo 14 - Copertura finanziaria • Articolo 15 - Sanzioni • Articolo 15 Sanzioni • Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali • Articolo 17 - Clausola di cedevolezza

    ALLEGATI

    • A – B – C – E – F – G – H – I – L - M

  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

  • Articolo 2 “Definizioni”

    a) EDIFICIO

    Comma 1 Si definisce:

    a) EDIFICIOe' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterneche delimitano uno spazio di volume definito dalleche delimitano uno spazio di volume definito, dallestrutture interne che ripartiscono detto volume e datutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovanostabilmente al suo interno;la superficie esterna che delimita un edificio puòconfinare con tutti o alcuni di questi elementi:confinare con tutti o alcuni di questi elementi:l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il terminepuò riferirsi a un intero edificio ovvero a parti dipuò riferirsi a un intero edificio ovvero a parti diedificio progettate o ristrutturate per essere utilizzatecome unità immobiliari a sé stanti;

  • Articolo 2 “Definizioni”

    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

    b) ' d f l l l h d db) e' un edificio per il quale la richiesta di permesso dicostruire o denuncia di inizio attività, comunquedenominatodenominato,sia stata presentata successivamente alla data di entratain vigore del presente decreto;g p

  • PRESTAZIONE ENERGETICA EFFICIENZA

    Articolo 2 “Definizioni”

    PRESTAZIONE ENERGETICA … EFFICIENZA ENERGETICA … RENDIMENTO DI UN EDIFICIO

    c) e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevedepossa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un usostandard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, lastandard dell edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, lapreparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione el'illuminazione.

  • Articolo 2 “Definizioni”

    Isolamentot itermicoQualitá

    dei serramenti

    Massa/

    Tenutad‘aria

    Massa/inerzia termica

    d‘aria

    Ventilazione controllata

    Orientamento

    controllata

    G t iPonti GeometriaPonti termici Ombreggiatura

  • Certificazione energeticaCertificazione energetica

    REQUISITI ENERGETICI

    D.Lgs. 192/2005 integrato con il D.Lgs. 311/2006D.Lgs. 192/2005 integrato con il D.Lgs. 311/2006

    REQUISITI ENERGETICI

    L.10/91 DPR 412/93

    DL.vo 192/05 DL.vo 311/06

    (W/m3K) Involucro edilizioInvolucro edilizio U (strutture opache)U ( t tt t ti)( )T

    d ttVPC =

    ImpiantoImpianto

    U (strutture trasparenti)( )ei ttV −

    pdceg ηηηηη ⋅⋅⋅= pdceg ηηηηη ⋅⋅⋅=

    Sistema edificioSistema edificio--impiantoimpianto(kJ/m3GG) EP (kWh/m2anno)VGG

    QFEN⋅

    =

  • Significato EP

    431 m 10 kWhCH ≅

    APPARTAMENTO DI 100 mq

    Consumo di gas annuali per riscaldamento = 1200 €

    Costo del gas = 0.5 €/m3

    Consumo di gas circa 2400 m3

    Consumo = 24000 kWh

    Consumo specifico = 24000/100 = 240 kWh/m2Consumo specifico = 24000/100 = 240 kWh/m

    Consumo considerando l’intermittenza

  • ALLEGATO C – comma 1

    I valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione I valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale = il fabbisogno di energia primaria invernale per m²

    superficie utile (netta calpestabile)

    [kWh/ ² ] i i f i[kWh/ m² anno] sono espressi in funzione:

    1. della zona climatica 2 d l t di f d ll’ difi i S/V2. del rapporto di forma dell’edificio S/V

    Per i valori di S/V compresi tra 0,2 e 0,9 si procede mediante interpolazione lineare.

  • ALLEGATO C – comma 1

    Edificio Ex Poste a BolzanoEdificio Ex Poste a Bolzano

    data di costruzione: 1954

    data di ristrutturazione: 2006data di ristrutturazione: 2006

    Consumo energetico prima della riqualificazione: 250 kWh/m²aConsumo energetico prima della riqualificazione: 250 kWh/m²aConsumo energetico dopo la riqualificazione: 12 kWh/m²a

  • ALLEGATO C – comma 1 1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

    Edifici residenziali della classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme [kWh/ m2 anno]

    Dal 1 gennaio 2008:

    Ridotti del 5-8 %

    Dal 1 gennaio 2010:

    Ridotti del 5 8 %

    g

    d d lRidotti del 20 %

    TIPO1

  • ALLEGATO C – comma 1Per tutti gli altri edifici EPi è espresso in [kWh/ m3 anno]

    Dal 1 gennaio 2008:

    Ridotti del 5-8 %

    Dal 1 gennaio 2010:

    Ridotti del 20 %

    TIPO1

  • ALLEGATO C – commi 2 e 32. Trasmittanza

    t i d ll termica delle strutture opache

    verticali

    3 T itt 3. Trasmittanza termica delle

    strutture opache orizzontali o

    i liinclinate

    TIPO2TIPO1

  • ALLEGATO C – comma 4

    4. Trasmittanza termica delle

    strutture vetrate strutture vetrate verticali

    TIPO2

  • ALLEGATO I – comma2: TIPO 2

    PontePonte termicotermico correttocorretto

    SiSi haha unauna strutturastruttura aa ponteponte termicotermico correttocorretto quandoquando lala trasmittanzatrasmittanza termicatermica delladellapareteparete fittiziafittizia (il(il trattotratto didi pareteparete esternaesterna inin corrispondenzacorrispondenza deldel ponteponte termico)termico) nonnonsuperasupera piùpiù deldel 1515%% lala trasmittanzatrasmittanza termicatermica delladella pareteparete correntecorrente..

    SiSi fafa riferimentoriferimento aa paretipareti concondisomogeneitàdisomogeneità strutturalestrutturale dovutadovutaall’innestoall’innesto didi unauna pareteparete oo solaiosolaio inin

    ’ lt’ ltun’altraun’altra..LaLa pareteparete èè aa ponteponte termicotermicocorrettocorretto sese::

    UU pf 15.1≤ UU p =

    SeSe:: UU pf 15.1>

    AlU

    AlAUU p

    Ψ+=

    Ψ+=

    SeSe lala pareteparete èè aa ponteponte termicotermico correttocorretto::

    ipf s

    U Ψ=i

    pf sU Ψ= U 15.0≤

    Ψ=−

    AlUU p l

    A15.0≤Ψ

  • ALLEGATO C – comma 5

    Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formulaprecedente non si applica, e la soglia minima è pariall’84%

    TIPO3

  • ALLEGATO I – comma 9: verifica estiva

    •TIPO 1•TIPO 2 – SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI

    a) Presenza ed efficacia di elementi di schermatura superfici vetrate

    b) Solo per zone A, B, C, D, E e per irradianza sul piano orizzontale max I≥ 290 W/m2, verifica massa superficiale pareti opache

    verticali, orizzontali ed inclinate Ms > 230 kg/m2

    c) Il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione

    naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non ;sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione

    meccanica

    Nel qual caso è prescritta G Mqua a o p al’adozione di un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori limite riportati nella seguente

    GPortata totale d'aria

    m3/s da 1400 a 2100 GG oltre 2100GG2000 4000 27005000 2000 1200

    Mn° di ore annue di funzionamento

    ai valori limite riportati nella seguente tabella (art. 5 comma 13 e allegato C DPR 412/93)

    10000 1600 100030000 1200 80060000 1000 700

  • Integrazione agli allegati del decreto

    Articolo 5 – comma 7

    Il testo della lettera b) del comma 9 dell’allegato I al decreto legislativo è sostituito dalIl testo della lettera b), del comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è sostituito dal

    seguente:

    “verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore

    medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva,

    Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore del modulo della trasmittanza termica

    periodica YIE delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, di cui al comma 11

    dell’allegato 1, sia inferiore a 0,12 W/m2° K.

  • ALLEGATO I – comma 9: verifica estiva

    •TIPO 1•TIPO 2 – SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI

    Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti

    alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa con l’utilizzo di tecniche e materiali anche alternativa, con l utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni

    della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve dell andamento dell irraggiamento solare. In tal caso deve

    essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne

    attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.q p p

  • ALLEGATO I – comma 11

    •TIPO 1•TIPO 2•TIPO 3

    Prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica Prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente

    nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformig p

  • ALLEGATO I – comma 12

    •Edifici di nuova costruzione

    •Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici

    E’ obbligatoria l’installazione di impianti solari di qualità ed efficienza certificata conformemente alla normativa europea

    p

    certificata conformemente alla normativa europea.L’impianto deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione

    di acqua calda sanitariadi acqua calda sanitaria.Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente

    disposizione, devono essere dettagliatamente illustrate nella disposizione, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica al comma 19.

  • ALLEGATO I – comma 12

    Fonte SPFAcqua calda per il 50% di una famiglia di quattro persone

    4 – 5 mq di collettori

    Abitazione Classe APer il risparmio del 50% delle spese di riscaldamento

    100 mq 4 persone100 mq – 4 persone25 mq di collettori con accumulo di 2500 lt

  • ALLEGATO I – comma 13

    Edifici di nuova costruzione -Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2 - Art 3 comma2 lettera a) numero 1;superficie utile > 1000 m2 Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;

    E’ obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettricaenergia elettrica.

    I decreti forniranno la prescrizione minima per tutte le fonti rinnovabili.

  • DALL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006DALLALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006,n.311 (DECRETO DI MODIFICA AL D.lgs 192/05)

    Comma 12. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in basealladestinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente dellaRepubblica26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici eprivati, e' obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzionep g p pdi energia termica ed elettrica.

    In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione dinuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impiantitermici esistenti, l'impianto di produzione dell'energia termica deve essereprogettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 % del fabbisogno

    di i i i i hi t l d i di ldannuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua caldasanitaria con l'utilizzo dellepredette fonti di energia.

    Tale limite e' ridotto al 20 % per gli edifici situati nei centri storici.

  • ALLEGATO I

    Comma 13. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttivedegli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo difonti rinnovabili sono definite in relazione alle dimensioni e alle destinazionifonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazionid'uso degli edifici, con decreti di cui all'articolo 4, comma 1.

    Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita' , ptecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma15.

    In mancanza di tali elementi conoscitivi la relazione e' dichiarata irricevibileIn mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e dichiarata irricevibile.

    Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o diristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),ge' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione dienergia elettrica.

    NORME TRANSITORIE � ATTENDERE SUCCESSIVO DECRETONORME TRANSITORIE � ATTENDERE SUCCESSIVO DECRETO

  • ALLEGATO I – comma 14

    Edifici di nuova costruzione -Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2 - Art 3 comma2 lettera a) numero 1;superficie utile > 1000 m2 Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;

    E’ bbli t i l di i i d ll i d ti l’i l E’ obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a

    reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti

    approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.

  • PRODUZIONE CO2

    1 kWh = 0.23 kg CO2

    1 m3 CH4 = 2.3 kg CO2

    NUOVA COSTRUZIONE di i 100 NUOVA COSTRUZIONE di circa 100 mq

    150 [Kwh/mq anno] x 100 [mq] = 15000 [kWh]150 [Kwh/mq anno] x 100 [mq] 15000 [kWh]

    = 3450 kg CO2

  • CONSUMI TOTALI

    CONSUMI [Mtep]

    TOTALI CIVILE %

    1991 167 62,4 37,37

    2006 197 80 40,61

  • Articolo 2 “Definizioni”

    ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO

    d)e' il documento redatto nel rispetto delle normecontenute nel presente decreto, attestante lapprestazione energetica ed eventualmente alcuniparametri energetici caratteristici dell'edificio;

  • Articolo 3 “Ambito di intervento”

    Comma 2 Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti sono previsti

    ) A li i i t l t tt l’ difi i i di

    Comma 2 Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, sono previstidiversi gradi di applicazione:

    a) Applicazione integrale a tutto l’edificio in caso di:

    1) Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici i t ti fi i til 1000 2 esistenti con superficie utile > 1000 m2 -

    2) Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 -

    b) Applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti

    l l 0% d ll’ d f volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente -

    insieme all’ Art.3 comma1 letteraa) (Edifici di nuova

    t i )

    TIPO 1 allegato Icostruzione)

  • Articolo 3 “Ambito di intervento”

    c) Applicazione limitata al rispetto di i ifi iparametri specifici:

    1) Ristrutturazioni totali e parziali e 1) Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤ 1000 m2

    TIPO 2

    2) Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici

    TIPO 3 all. Iintegrale di impianti termici in edifici esistenti

    3) Sostituzione di generatori di calore TIPO 43) Sostituzione di generatori di calore TIPO 4

  • Articolo 3 “Ambito di intervento”

    Comma 3

    3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenticategorie di edifici e di impianti:

    Comma 3

    g p

    a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio;

    b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

    c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri d tiquadrati.

    d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati in parte non preponderante per gli nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

    Dlgs 311

  • Articolo 4 “Futuri decreti applicativi”

    Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

    a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti

    Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,sono definiti:

    minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energiae al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» edella destinazione d'uso degli edifici.

  • Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”

    Comma 1

    Data: 8 ottobre 2006

    Comma 1

    Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cuiall'articolo 3 comma 2 lettera a) sono dotati al termineall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al terminedella costruzione medesima ed a cura del costruttore, di unattestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri el d l i di i ll' i l 4 1le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

    Non ci sono i decreti attuativi

    Edifici di nuova costruzione - Art.3 comma1 lettera a);Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con gsuperficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;

    Dlgs 311

  • Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”

    Comma 1 bis Attestato di certificazione energetica con onere a caricoComma 1-bis Attestato di certificazione energetica con onere a carico

    del venditore o del locatore:

    a) Data:1 Luglio 2007Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000metri quadrati nel caso di trasferimento a titolometri quadrati, nel caso di trasferimento a titolooneroso dell’intero immobile (vendita o locazione);

    b) Data:1 Luglio 2008Edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 metriquadrati nel caso di trasferimento a titolo onerosoquadrati, nel caso di trasferimento a titolo onerosodell’intero immobile con l’esclusione delle singoleunità immobiliari;unità immobiliari;

    c) Data:1 Luglio 2009Alle singole unità immobiliari nel caso diAlle singole unità immobiliari, nel caso ditrasferimento a titolo oneroso.

  • Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”

    Comma 3

    Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato certificazione energetica in base

    Comma 3

    ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.

    Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'i bili i i ' d t ti di tt t t di tifi i ti i b i i 1 1

    Comma 4

    immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o adesso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suopossesso.

    C 5

    L'attestato ha una validita' temporale massima di dieci anni, ed è aggiornato ad ogniintervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o

    Comma 5

    dell’impianto.

  • Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”

    Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,la

    Comma 7

    g p p p pcui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,l'attestato di certificazione energetica e' affisso nellot difi i i i if i i l f il t i ibilstesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibileper il pubblico.

    Comma 9

    Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro delle attivita' produttive,predispone Linee guida nazionali per la certificazioneenergetica degli edifici, prevedendo anche metodisemplificati che minimizzino gli onerisemplificati che minimizzino gli oneri.

  • Articolo 9 “Funzioni delle regioni ed enti locali”

    Le regioni provvedono all'attuazione del presente decretoComma 1 Le regioni provvedono all attuazione del presente decreto.Comma 1

    Comma 3-bis

    Le regioni predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma diriqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti:a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei

    cittadini anche in collaborazione con le imprese distributrici di energiacittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energiaelettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivitàproduttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usifinali;

    b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i

    principi generali del presente decreto legislativo, e dei suoiprovvedimenti attuativi;provvedimenti attuativi;

    d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edificipresumibilmente a più bassa efficienza;

    e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presentedecreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;

    f) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati allarealizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell’attestato dicertificazione energeticacertificazione energetica.

  • TITOLO II

    O S ONORME TRANSITORIE

  • Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “

    Comma

    Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuill' l l l l d ll

    1

    all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energeticadegli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, ilfabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dallalegge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presentedecreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cuiall'allegato I.a a ga o

    Dlgs 311

  • Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “

    Comma 1-bis

    Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali perl f d l d f d ll’ l 6la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6,comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici èsostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazioneenergetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da unaequivalente procedura di certificazione energetica stabilita dalcomune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8o u o p op o go a o a d a a da a d 8ottobre 2005.

  • Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “

    Comma 1-ter

    Trascorsi 12 mesi dall’emanazione delle linee guidanazionali di cui all’art.6, comma9, l’attestato diqualificazione energetica e la equivalente proceduradi lifi i ti t bilit d ldi qualificazione energetica stabilita dal comuneperdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.

  • TITOLO III

    S OS ODISPOSIZIONI FINALI

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Il f i i t lifi t h il i l l i

    Comma 1

    Il professionista qualificato che rilascia la relazionedi cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto dellemodalita' stabilite nel decreto di cui all'articolomodalita stabilite nel decreto di cui all articolo8, comma 1, o un attestato di certificazione oqualificazione energetica senza il rispetto dei criterie delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e'punito con la sanzione amministrativa pari al 30per cento della parcella calcolata secondo la vigenteper cento della parcella calcolata secondo la vigentetariffa professionale.

    Dlgs 311

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Salvo che il fatto costituisca reato il professionista qualificato che

    Comma 2

    Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato cherilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato diqualificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzioneamministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo laamministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo lavigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica lasanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune

    Comma 3

    Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comunel'asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato diqualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma2 contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e' punito con la2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e punito con lasanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolatasecondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica lasanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegiosanzione deve darne comunicazione all ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Salvo che il fatto costituisca reato il direttore dei lavori che presenta al

    Comma 4

    Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta alcomune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella qualeattesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazioneenergetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto oenergetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto oalla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000euroeuro.

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare l'amministratore del

    Comma 5

    Il proprietario o il conduttore dell unita immobiliare, l amministratore delcondominio, o l'eventuale terzo che se ne e‘ assunta la responsabilità, chenon ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

    C 6

    L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera at t bilit ll' ti l 7 2 ' it l i

    Comma 6

    quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzioneamministrativa

    non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità cheapplicapp

    la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimentidisciplinari conseguenti.

  • Articolo 15 “Sanzioni”

    Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente

    Comma 7

    all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cuiall'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa noninferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

    Comma 8

    In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 3, ilcontratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.

    Comma 9

    In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 4, ilcontratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

  • Articolo 17 “Clausola di cedevolezza”

    1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117 quinto comma della Costituzione e fatto1.In relazione a quanto disposto dall articolo 117, quinto comma,della Costituzione, e fattosalvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per lenorme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, lenorme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie dilegislazione concorrente si applicano per le regione e province autonome che non abbianoancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata invigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

    Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute alrispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentalidesumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

    Articolo 117 - Costituzione Italiana

    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ……………energia………

    Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo

    che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

    Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo

    1] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso ilComune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizioattività la relazione di cui al precedente punto 9 1 in forma cartacea e in forma digitaleattività, la relazione di cui al precedente punto 9.1, in forma cartacea e in forma digitale.

    2] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori ecomunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo attribuisce ad uncomunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad unSoggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.

    3] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il3] Il proprietario dell edificio o chi ne ha titolo deposita presso ilComune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttorelavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventualivarianti e l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggettocertificatore corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore ai sensicertificatore, corredato da un autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensidell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni diincompatibilità di cui al punto 13.7. In assenza della predetta documentazione, ladichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

    Soggetto certificatore

    Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

    ) d i ti tit li di t di a) uno dei seguenti titoli di studio: • diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonchéabilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordineprofessionale;p ;•diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazioneall’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;•diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione allaelati a Associa ione p ofessionalerelativa Associazione professionale;

    •diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordineprofessionale;•diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’eserciziop g p ,della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

    Soggetto certificatore

    Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

    b) ’ d t t t d b) un’adeguata competenza comprovata da: •esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazionesul B.u.r.l. del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazionedel rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno duep , g p ,delle seguenti attività:•progettazione dell’isolamento termico degli edifici;•progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;gestione ene getica di edifici ed impianti•gestione energetica di edifici ed impianti;

    •certificazioni e diagnosi energetiche;•oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggettiaccreditati dalla Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giuntagregionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i., con superamento di unesame finale. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovràessere presieduta da un docente universitario esperto in materia, che nonabbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corsoabbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corsomedesimo.

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

    Soggetto certificatoreSoggetto certificatore

    Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per iIl Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per iquali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque inqualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguentiattività:

    a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in essopresente;

    b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in essopresente;c) amministrazione dell’edificio;d) fornitura di energia per l’edificio;e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presentenell’edificio.

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

  • ESEMPIO – Regione Lombardia

  • ALLEGATI

  • ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI

    2. Attestato di qualificazione energetica

    il documento predisposto ed asseverato da un professionistaabilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, allaprogettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sonoprogettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sonoriportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe diappartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazioneal sistema di certificazione energetica in vigore ed ial sistema di certificazione energetica in vigore, ed icorrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativain vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati talilimiti per un identico edificio di nuova costruzionelimiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

  • ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI

    Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma 2, l’ attestato diqualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a curadell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio delladell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dellacertificazione energetica.

    A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibiliA tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibiliinterventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe diappartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione alsistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibilig g , ppassaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degliinterventi stessi.L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespiziodel documento che il medesimo non costituisce attestato dicertificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presentedecreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo conriferimento all’edificio medesimo.

  • ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI

    bb d l l l11. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernaleè la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di

    tt i i di tti i tiprogetto, in regime di attivazione continuo.

    14 Impianto Termico è un impianto tecnologico destinato alla 14. Impianto Termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi comprendente eventuali sistemi di di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre NON sono considerati impianti termici: individuali di riscaldamento, mentre NON sono considerati impianti termici: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del ass at ag p a t te c qua do a so a de e pote e o a defocolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.

  • ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI

    16. Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (ad esempio la sola climatizzazione invernale o la produzione di acqua calda per usi sanitari) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo espresso rispettivamente in superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2anno o kWh/m3anno.

    17 Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di 17. Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo.

  • ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI

    22. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m2.

    25. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).pareti verticali tra loro).

  • ALLEGATO I – comma1: TIPO 1

    TIPO 1 – Per tutte le categorie di edifici:TIPO 1 Per tutte le categorie di edifici:

    •Edifici di nuova costruzione;

    •Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2;

    •Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2;

    A li t di difi i i t t l t i t i l 20% d ll’ i t t

    TIPO 1•Ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell’esistente.

    a) Determinazione indice di prestazione

    energetica per la climatizzazione invernale (EP )

    Epi < ai valori limite in base al comma 1 allegato C

    b)

    invernale (EPi)

    Pnb) Calcolo del rendimento globale medio

    stagionale (ηg ) dell’impianto termico Potenza utile

    nominale generatore

    >1000kW

    ηg > 74%

    )

    ηg > (65 + 3 log Pn)%

    ≤1000kW

    c) Verifica trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio:

    U < 1,3Ulim

    non superi di oltre il 30% i valori fissati ai commi 2,3

    e 4 allegato Cart.3

  • ALLEGATO I – comma2: TIPO 2

    TIPO 2 TIPO 2

    •Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤ 1000 m2

    TIPO 2

    a) La trasmittanza i U l

    sia U ≤ ai valori della termica U per le strutture opache verticali

    no

    Per tutte lecategorie di edifici

    ponte termico

    corretto ?

    U ≤ ai valori della tabella2, comma2,

    allegato C

    no

    si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ≤ ai valori della tabella 2, comma 2, allegato C, , g

    Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitatedi id i di ( fi l i i) doggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere

    rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al comma 2 dell’allegato C al presentedecreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

    art.3

  • ALLEGATO I – comma2: TIPO 2

    b) La trasmittanza termica U per lestrutture opache orizzontali o

    inclinate Per tutte lecategorie di edificit E 8

    a

    ponte termico

    corretto ?

    siU ≤ ai valori in

    tabella 3, comma 3, allegato C

    tranne E.8

    no

    si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ≤ ai valori della tabella 3, comma 3, allegato C

    c) La trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive dell’infisso

    U ≤ ai valori delle tabelle 4a e 4b, comma 4, allegato CPer tutte le

    categorie di edificigtranne E.8

  • ALLEGATO I – commi 3 e 4: TIPO 3 e 4TIPO 3 – Per tutte le categorie di edifici: TIPO 4 – Per tutte le categorie di edifici:•Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti

    TIPO 4 Per tutte le categorie di edifici:

    •Sostituzione di generatori di calore

    TIPO 3 TIPO 4

    Calcolo del rendimento globalemedio stagionale

    Si intendono rispettatetutte le disposizioni medio stagionale

    dell’impianto termicotutte le disposizioni

    vigenti in tema di uso razionale dell’energia

    se:

    > valore limite secondo comma 5 allegato C

  • ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4

    a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile ina) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, incorrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 90+2logPn.Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW.

    b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,riferito all’energia primaria ≥ 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica edenergia primaria : 0.36Wh en.elettr / Wh en.primaria

    ( ) P390100360COP l( ) nelettricou P390100360COP log, ⋅+>⋅⋅=η

    elettricaelettricon PCOPP ⋅=

  • ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4

    a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile ina) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, incorrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 90+2logPn.Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW.

    b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,riferito all’energia primaria ≥ 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica edenergia primaria : 0.36Wh en.elettr / Wh en.primaria

    c) Siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ognigeneratore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura

    bi t i i li l li ll i l h l l tt i ti h di dambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso edesposizione possano godere di apporti di calore solare o comunque gratuiti.

    La centralina deve:La centralina deve:

    - essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportateeventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, conprogrammatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli ditemperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati.

    i l i l i d ll bi d li lli di- consentire la programmazione e regolazione della temperatura ambiente su due livelli ditemperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.

  • ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4

    d) Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare >del valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verificadi i l d ll’i i di i lddimensionale dell’impianto di riscaldamento.

    e) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unitàe) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unitàimmobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione,al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispettodei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna;eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione deleventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione delgeneratore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione delcalore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

    f) Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale delfocolare inferiore a 35kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autoritàlocali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazionelocali competenti ogni valutazione sull obbligo di presentazione della relazionetecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a frontedell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi dellalegge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni e integrazioni.

  • ALLEGATO I – commi 4 e 5

    TIPO 4Sostituzion a), b), c), d),

    noL’unica che non

    noSi procede come

    e digeneratoridi calore

    ), ), ), ),e), f) sono verificate

    verifica è a)p

    per ilTIPO 3

    si

    OK, sono rispettate ledisposizioni vigenti in

    si

    Sono ugualmenterispettate le disposizioni

    tema di uso razionaledell’energia

    rispettate le disposizionivigenti in tema di usorazionale dell’energia acondizione che:

    Qualora nella mera sostituzione del generatore per

    a) Installare generatori di calore che abbiano rendimentotermico utile a carico parziale pari al 30% della potenzatermica utile nominale ≥ 85+3logPn. Per valori di Pn

    Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire l a sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in

    particolare nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al

    servizio di più utenze ed è di tipo colletivo

    maggiori di 400kW si applica il limite massimo di 400kW.

    b) Predisporre una dettagliata relazione che attesti i motividella deroga dalle disposizioni del comma 4

    ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto

    Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551, la semplificazione dì cui al comma 4

    può applìcarsi ugualmente, fermo restando il rispetto può applìcarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:

  • ALLEGATO I – comma 6

    TIPO TIPO 1

    il rapporto tra la superficie trasparente NO – Comma 1

    pp p pcomplessiva dell’edificio e la suasuperficie utile è inferiore a 0,18

    SISI

    VERIFICHE Comma 2VERIFICHE Comma 2

    Ulteriori VERIFICHE

  • ALLEGATO I - comma 6

    VERIFICHEVERIFICHE

    i i t ll ti t i di l di t t i til i

    a)

    siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a caricopari al 100% della Potenza termica nominale Pn, maggiore o uguale a X +2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominaledel singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatichedel singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climaticheA, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F;

    b)la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;

  • ALLEGATO I - comma 6

    VERIFICHEVERIFICHE

    siano installati almeno una centralina di termoregolazione

    c)

    siano installati almeno una centralina di termoregolazioneprogrammabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulantiper la regolazione automatica della temperatura ambiente neisingoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso edsingoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso edesposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamentoper effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;

    nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un

    d)

    nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano unrendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energiaprimaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 +3 log Pn; dove dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile

    i l d l t i kW l ifi è f tt tili dnominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzandocome fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36When.elettr/When. primaria;

  • ALLEGATO I - comma 6

    VERIFICHE - OKVERIFICHE - OK

    In tal caso all’edificio o porzione interessata si attribuisce il valoreIn tal caso, all edificio o porzione interessata, si attribuisce il valoredel fabbisogno annuo di energia primaria limite massimoapplicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.

  • ALLEGATO I – comma 7: verifica divisori

    Verifica solo per zone C, D, E, F

    Per tutte le categorie di edifici tranne E.8

    il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazionetra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essereinferiore o uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali eorizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte lestrutture opache, verticali ed orizzontali e inclinate, che delimitanoverso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto dii ld triscaldamento.

    VERIFICA VERIFICA CONDENSAZIONE

  • ALLEGATO I – comma 8

    •TIPO 1

    Si procede alla verifica dell’assenza dicondensazioni superficiali e che lecondensazioni interstiziali delle pareticondensazioni interstiziali delle paretiopache siano limitate alla quantitàrievaporabile, conformemente allanormativa tecnica vigente

    UNI EN ISO 13788:2003Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia – Temperatura normativa tecnica vigente.

    Qualora non esista un sistema dicontrollo della umidità relativainterna, per i calcoli necessari, questa

    per l edilizia – Temperatura superficiale interna per

    evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interna, per i calcoli necessari, questa

    verrà assunta pari al 65% allatemperatura interna di 20°C.

    interstiziale – Metodo di calcolo.

  • Allegato M

    R l ti l l l d l f bbi ti

    Prestazione termica degli edifici UNI EN 832 Giugno 2001

    Relative al calcolo del fabbisogno energetico

    Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamentoEdifici residenzialiRiscaldamento degli edificiFabbisogno energetico

    i l li t

    UNI 10379 Luglio 2005

    convenzionale normalizzatoPrestazione termica degli edificiCoefficiente di perdita di

    EN ISO 13789

    Settembre 1999Coefficiente di perdita di

    calore per trasmissioneMetodo di calcolo

    13789 1999

    Prestazione termica degli edificiTrasferimento di calore attraverso il terreno

    UNI EN ISO 13370

    Aprile 2001

    attraverso il terrenoMetodi di calcolo

  • Allegato M

    Componenti opachi

    Componenti ed elementi per l’ediliziaResistenza termica e trasmittanza

    UNI EN ISO 6946

    Settembre 1999Resistenza termica e trasmittanza

    termicaMetodo di calcoloMateriali da costruzioneConduttività termica e permeabilità al vapore

    UNI 10351 Maggio 1994

    al vaporeMurature e solaiValori della resistenza termica e

    UNI 10355 Maggio 1994

    metodo di calcolo

  • Componenti trasparenti

    Allegato M

    Prestazione termica di finestre, porte e chiusure

    UNI EN ISO 10077-1

    Febbraio 2002Componenti trasparenti

    Calcolo della trasmittanza termicaMetodo semplificatoPrestazione termica di finestre, porte e chiusureCalcolo della trasmittanza termica

    UNI EN ISO 10077-2

    Aprile 2004

    Calcolo della trasmittanza termicaMetodo numerico per i telaiVetro per l’edilizia UNI EN 410 Marzo 2000Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetratedelle vetrateVetro per l’ediliziaDeterminazione della trasmittanza

    UNI EN 673 Ottobre 2005

    termica (valore U)Metodo di calcolo

  • Allegato M

    Relative al calcolo dei Ponti termici

    Ponti termici in ediliziaCoefficiente di trasmissione termica lineica

    UNI EN ISO 14683

    Aprile 2001

    termica lineicaMetodi semplificati e valori di riferimentoPonti termici in ediliziaFlussi termici e temperature superficiali

    UNI EN ISO 10211-1

    Dicembre 1998

    superficiali Metodi generali di calcoloPonti termici in edilizia UNI EN ISO Maggio 2003Ponti termici in ediliziaCalcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali

    UNI EN ISO 10211-2

    Maggio 2003

    Ponti termici lineari

  • Allegato M

    Prestazione igrotermica dei UNI EN ISO Giugno 2003

    Relative al verifica termoigrometrica

    Prestazione igrotermica deicomponenti e degli elementi perediliziaTemperatura superficiale interna

    UNI EN ISO 13788

    Giugno 2003

    Temperatura superficiale internaper evitare l’umidità superficialecritica e condensazione interstizialeMetodo di calcoloPrestazione termoigrometrica degliedifici

    UNI EN ISO 15927 1

    Aprile 2004edificiCalcolo e presentazione dei daticlimatici

    15927-1E

    Medie mensili dei singoli elementimeteorologici

  • Allegato M

    Relative ai dati climatici

    Riscaldamento e raffrescamento degli edifici

    UNI 10349 Dicembre 1997

    Dati climaticiPrestazione termoigrometrica degli difi i

    UNI EN ISO 15927 1

    Aprile 2004edifici Calcolo e presentazione dei dati climatici

    15927-1

    Medie mensili dei singoli elementi meteorologici

  • Allegato M

    Relative al calcolo dei rendimenti dei sistemi di riscaldamento

    Riscaldamento degli edificiRendimenti dei sistemi di

    UNI 10348

    Dicembre 1997

    riscaldamentoMetodo di calcoloRiscaldamento e raffrescamento UNI DicembreRiscaldamento e raffrescamento degli edificiEnergia termica scambiata tra

    UNI 10347

    Dicembre 1997

    una tubazione e l’ambiente circostanteMetodo di calcoloMetodo di calcoloIsolamento termico degli impianti di riscaldamento e

    UNI 10376

    Maggio 1994

    raffrescamento degli edifici

  • Relative alle schermature solari esterne

    Allegato M

    Tende esterne UNI EN Ottobre

    Relative alle schermature solari esterne

    Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 13561 2004

    Chiusure oscurantiRequisiti prestazionali compresa la sicurezza

    UNI EN 13659Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 13659

    Tende e chiusure oscurantiBenessere termico e visivo

    UNI EN 14501

    Febbraio 2006

    Caratteristiche prestazionali e classificazioneDispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate

    UNI EN 13363.01

    Aprile 2004 E

    Calcolo della trasmittanza solare e luminosaMetodo semplificatoDispositivi di protezione solare in UNI EN Febbraio p pcombinazione con vetrateCalcolo della trasmittanza solare e luminosaParte 2: Metodo di calcolo dettagliato

    13363.02 2006 E

  • (Gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle

    Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso di emanazione di propri provvedimenti in materia possono:

    (Gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle Regioni)

    propri provvedimenti in materia, possono:

    a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anchealternative a quelle previste dalle Linee guida nazionali per la certificazione energeticadegli edifici di cui all’articolo 3 purché dalle stesse amministrazioni certificate condegli edifici, di cui all articolo 3, purché dalle stesse amministrazioni certificate conscostamenti massimi dei risultati di più o meno 5%, rispetto all’applicazione dellemetodologie previste dalle predette Linee guida, e consentirne l’utilizzo;

    b) adottare sistemi di attribuzione della classe energetica degli edifici che prevedanob) adottare sistemi di attribuzione della classe energetica degli edifici, che prevedanoun numero di classi diverso sia all’esterno della scala di classificazione definita dalleLinee guida nazionali di cui all’articolo 3, con l’aggiunta di classi, che all’interno dellastessa, con eventuali sdoppiamenti, purché esprimano più efficacemente laconvenienza tecnicoeconomica ad intervenire per migliorare la prestazione energeticaconvenienza tecnicoeconomica ad intervenire per migliorare la prestazione energeticadell’edificio nello specifico contesto territoriale, fermo restando l’obbligo di indicazionedelle prestazioni energetiche globale e parziali e della loro rappresentazione grafica dicui ai punti 4 e 5 agli allegati 2G e 2H delle predette Linee guida;

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    4. Trasmittanza termica delle

    t tt t t strutture vetrate verticali

    “I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devono essererispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche senon apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono. Restano

    l i d l i tt di d tti i iti li i i d li t ti ti d id l iesclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo aifini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura,conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.”

  • TIPO 1 – Per tutte le categorie di edifici:

    Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    TIPO 1 Per tutte le categorie di edifici:

    •Edifici di nuova costruzione;

    •Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2;

    •Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2;TIPO 1

    •Ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell’esistente.

    a) Determinazione indice di prestazione

    energetica per la climatizzazione invernale (EP )

    Epi < ai valori limite in base al comma 1 allegato C

    invernale (EPi)

    “a) bis.ll d i i i d l 1 l li 2008 d ll ialla determinazione, a partire dal 1 luglio 2008, della prestazione

    energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio(Epe,inv), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termicaper il raffrescamento dell’edificio e la superficie utile e alla verifica che

    b)

    )

    per il raffrescamento dell edificio e la superficie utile e alla verifica chelo stesso sia non superiore a 30 kWh/m2 anno.

    c)

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    TIPO 1Dopo la lettera c), del comma 1, dell’allegato I, al decreto legislativo,aggiungere il seguente capoverso:“Le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), indicativep ) )dell’equilibrio tra la qualità dell’involucro edilizio e dell’impiantotermico, ai fini del riscaldamento dell’edificio, non sono vincolanti”

    a)

    b)Pn

    b) Calcolo del rendimento globale medio stagionale (ηg ) dell’impianto termico

    Potenza utile nominale

    generatore

    >1000kWηg > 74%

    )

    ηg > (65 + 3 log Pn)%

    ≤1000kW

    c) Verifica trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio:

    U < 1,3Ulim

    non superi di oltre il 30% i valori fissati ai

    commi 2,3 e 4 allegato C

    art.3

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere c) del decreto legislativo sono riconosciuti aiAi sensi dell articolo 4, comma 1, lettere c), del decreto legislativo, sono riconosciuti aifini dell’attività di certificazione energetica, e quindi sono Soggetti certificatori, gli espertie gli organismi che rispettano i requisiti di qualificazione ed indipendenza di cui aisuccessivi commi 2 e 3.

    2. Sono qualificati all’attività di certificazione energetica:a. gli Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia edell’edilizia;dell edilizia;b. i tecnici abilitati, di cui al comma 8, dell’allegato 1:

    tecnico abilitato = un tecnico, operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici odi società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che didi società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che diprofessionista libero od associato, con competenze in termotecnica ed energetica idoneoad eseguire:

    i. i calcoli relativi all’isolamento termico degli edifici;ii. i calcoli relativi al dimensionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e diproduzione dell’acqua calda sanitaria con verifica dei relativi rendimenti parziali e globali mediproduzione dell acqua calda sanitaria con verifica dei relativi rendimenti parziali e globali medistagionali:iii. attività di rilievo e controllo di impianti ed edifici esistenti;ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalproprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico competente inmodo che il gruppo costituito abbia tutte le abilitazioni sopra specificate;il tecnico (o il gruppo di tecnici) abilitato/i deve essere in possesso dei seguenti requisiti:a) diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura e agraria, oppureb) diploma di laurea in ingegneria, architettura e agraria, oppurec) diploma di geometra, perito industriale e agrario.c) diploma di geometra, perito industriale e agrario.

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    2 Sono qualificati all’attività di certificazione energetica:2. Sono qualificati all attività di certificazione energetica:a. gli Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e

    dell’edilizia;

    b. i tecnici abilitati, di cui al comma 8, dell’allegato 1:i. se in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali;ii che esplicano nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società privateii. che esplicano, nell ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE);

    c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore dellecostruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditatipresso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base dellepresso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base dellenorme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi diorganismi che effettuano attività di ispezione”;

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 6 dell’allegato 1 che operanod) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 6 dell allegato 1, che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE delParlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e iservizi energetici.

    3. Garantiscono indipendenza di valutazione gli esperti, gli organismi e le società che rispettano le seguenti condizioni:rispettano le seguenti condizioni:a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi,ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di realizzazione dell'edificioda certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchérispetto alle convenienze del richiedente;b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di noncoinvolgimento diretto o indiretto rispetto alle convenienze del richiedente.

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    3. Garantiscono indipendenza di valutazione gli esperti, gli organismi e le società che rispettano le seguenti condizioni:rispettano le seguenti condizioni:

    a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi,ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di realizzazione d ll' difi i d tifi i d tt i d i t i li d i ti idell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto alle convenienze del richiedente;

    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di nonb) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l assenza di conflitto di interessi, ovvero di noncoinvolgimento diretto o indiretto rispetto alle convenienze del richiedente.

  • Bozza del decreto di attuazione dell’art.4

    A ti l 8Articolo 8(Elementi di flessibilità in capo alle Regioni)1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fermo restando il rispetto dell’articolo 17 ed in particolaredei “Principi generali” di cui al Titolo I, del decreto legislativo, le Regioni e le Provincedei Principi generali di cui al Titolo I, del decreto legislativo, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e Bolzano, nel caso di emanazione di propri provvedimenti in materia,possono:a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anche alternative

    ll di i i i 1 2 3 d ll’ ti l 3 hé d ll t i i t i ia quelle di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 3, purché dalle stesse amministrazionicertificate con scostamenti massimi dei risultati di più o meno 5%, rispetto all’applicazionedelle procedure di cui ai predetti commi dell’articolo 3, e consentirne l’utilizzo;b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica non inferiori a quanto previsto all’articolo 4,b) ssa e equ s d e c e a e e ge ca o e o a qua o p e s o a a co o ,tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e digestione dell’edificio, delle problematiche ambientali, dei costi posti a carico dei cittadinicon le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto

    i i t it i lsocioeconomico territoriale;c) promuovere formazione ed informazione per gli esperti e gli organismi a cui affidare lacertificazione energetica degli edifici rispetto a quelli minimi di cui all’articolo 5, fermorestando l’attenzione a non porre ostacoli alla possibilità di operare sul proprio territorio, conp p p p p ,le regole ivi vigenti, ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al predetto articolo;d) istituire elenchi di esperti, organismi e società a cui è demandata la certificazioneenergetica degli edifici;

  • Integrazione agli allegati del decreto

    Articolo 5 – comma 1

    “I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devonoI valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devono

    essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e

    vetrine anche se non apribili considerando le parti trasparenti e/o opache che levetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le

    compongono.

    Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati daRestano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da

    considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e

    frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambienteeque e d ape tu a, co o a o e e d e e e d p ess o e t a a b e te

    interno ed esterno.”

  • Integrazione agli allegati del decreto

    Articolo 5 – comma 2

    Dopo la lettera a) del comma 1 dell’allegato I al decreto legislativo è inserita laDopo la lettera a) del comma 1, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserita la

    seguente:

    “a)bis alla determinazione a partire dal 1 luglio 2008 della prestazione energeticaa)bis. alla determinazione, a partire dal 1 luglio 2008, della prestazione energetica

    per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,inv), pari al rapporto tra il

    fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio e lafabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell edificio e la

    superficie utile e alla verifica che lo stesso sia non superiore a 30 kWh/m2 anno.

  • Integrazione agli allegati del decreto

    Articolo 5 – comma 3Dopo la lettera c), del comma 1, dell’allegato I, al decreto legislativo, aggiungere il seguente

    capoverso:

    “Le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), indicative dell’equilibrio tra la qualità

    dell’involucro edilizio e dell’impianto termico, ai fini del riscaldamento dell’edificio, non sono

    vincolanti”.

  • Integrazione agli allegati del decreto

    Articolo 5 – comma 9

    Dopo il comma 9 dell’allegato I al decreto legislativo è inserito il seguente:Dopo il comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserito il seguente:

    “9bis. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

    all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad

    eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici

    per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di

    ristrutturazione di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), punti 1 e 2, valuta

    puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre

    l’apporto di calore per irraggiamento solare Gli eventuali impedimenti di natura tecnica edl apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed

    economica all’utilizzo dei sistemi filtranti devono essere evidenziati nella relazione tecnica di

    cui al comma 15”.

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 1

    DEFINIZIONI1. Certificazione energetica, procedura comprendente:a) l’esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazioneenergetica dell’immobile attraverso il reperimento dei dati dell’edificio e l’applicazione diuna specifica metodologia di calcolo, e all’individuazione degli interventi di riqualificazioneenergetica che risultano economicamente convenienti;b) la classificazione dell’edificio in funzione della prestazione energetica di cui alla lettera a) eb) la classificazione dell edificio in funzione della prestazione energetica di cui alla lettera a) eil suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agliinterventi di riqualificazione individuati;c) il rilascio dell’attestato di certificazione.

    La certificazione energetica è svolta dai soggetti riconosciuti dal decreto Presidente dellaRepubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo .Le modalità esecutive della diagnosi di cui alla lettera a) possono essere diverse eLe modalità esecutive della diagnosi di cui alla lettera a) possono essere diverse ecommisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazionedella prestazione energetica, conformemente a quanto riportato al paragrafo 4, dell’allegato2, del presente decreto;

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 1

    DEFINIZIONIDEFINIZIONIclasse energetica, è l’etichetta di efficienza energetica attribuita all’edificio sulla base di un

    intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si colloca la sua prestazioneq p

    energetica. La classe energetica è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere delle

    maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe A, A+).

    Le classi possono essere differenziate per l’involucro edilizio e per gli impianti e a seconda

    dell’uso energetico al quale si riferiscono: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva,

    produzione di acqua calda sanitaria ventilazione illuminazione e produzione di energia daproduzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da

    fonte rinnovabile;

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 1

    DEFINIZIONIDEFINIZIONIsistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o

    esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie, g p g p

    vetrata:

    trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi,

    trasmissione luce visibile;

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

    Indice del documento1. Finalità2. Campo di applicazione3. Prestazione energetica degli edifici4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici5. Metodologie di calcolo di riferimento nazionale

    5.1 Metodo calcolato di progetto5 2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull edificio

    6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazioneestiva

    7. Metodologia di classificazione degli edifici7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimentolegislativolegislativo7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale7.3 Climatizzazione invernale dell’edificio7.4 Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)

    8. Procedura di qualificazione energetica degli edifici9. Procedura di certificazione energetica degli edifici

    9.1 Rilascio dell’attestato di certificazione e della targa energetica9.2 Edifici nuovi9.3 Edifici esistenti9.3 Edifici esistenti9.4 Grandi edifici esistenti9.5 Altri edifici esistenti

    9.5.1 Metodo di calcolo da rilievo in sito9.5.2 Autodichiarazione del proprietario

    10 Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e10. Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento eBolzano

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

    3. Prestazione energetica degli edifici

    La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energeticaglobale EPgl.

    EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPilldove:dove:EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificialeEPill: l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale.

    Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno.

    Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazionedi energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici esanitari.A partire dal 1 luglio 2008 per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delleA partire dal 1 luglio 2008, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa dellecaratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione delpredetto servizio.

  • Integrazione agli allegati del decreto

    ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

    4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edificiSulla base delle finalità dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazioneSulla base delle finalità, dell esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazioneenergetica si definiscono più metodologie per la determinazione della prestazione energeticadegli edifici, diverse per utilizzo e complessità.

    Sono pertanto considerati:Sono pertanto considerati:

    1. “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato”, che prevede la valutazionedella prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio comecostruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati Questo metodo è obbligatorio percostruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell edificio come realizzati. Questo metodo è obbligatorio pergli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati.

    2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio”, che prevede la valutazione della prestazione energetica apartire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente In questo caso lepartire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. In questo caso lemodalità di approccio possono essere:

    i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantisticieffettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativinazionali europei e internazionali o in mancanza di tali norme dalla letteratura tecniconazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata dabanche dati o abachi nazionali, regionali o locali;iii sulla base dei principali dati tipologici geometrici ed impiantisticiiii. sulla base dei principali dati, tipologici, geometrici ed impiantistici.

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    ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

    5.1 Metodo calcolato di progetto

    A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per l’applicazione della metodologia di calcolodella prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acquacalda sanitaria, di cui al punto 1, del paragrafo 4, si fa riferimento alla metodologia di cui alle seguentinorme tecniche:norme tecniche:a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energiatermica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;b) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione dell’energia primaria e deirendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico sanitarirendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari.Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, esignificativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall’entrata in vigore delpresente provvedimento.Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistentiQuesta procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistentiindipendentemente dalla loro dimensione.

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    5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificioRiferimento Allegato 2CRiferimento Allegato 2C

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    46. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenereil fabbisogno per la climatizzazione estivail fabbisogno per la climatizzazione estivaA tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio si fa riferimento all’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,inv), espresso in kWh/m2anno, pari al ra