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Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Energetica
L tifi i ti l t i i d ll’i lLa certificazione energetica e le prestazioni dell’involucro: il D.Lgs 311/06 ed i manti di copertura
Ing. Costanzo Di [email protected]
CONVEGNOCOPERTURE IN LATERIZIO:
RIFERIMENTI PROGETTUALI E PRESTAZIONISalerno, 19 settembre 2008
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Ultime novità
Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei Deputati hannoapprovato un emendamento al D.L. 112/08, recante “Disposizioni urgentiper lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, lastabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” chestabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria cheabolisce l’obbligo di certificazione energetica degli edifici negli atti dicompravendita di immobili esistenti e nei contratti di locazione.
Articolo 6
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unita'immobiliare l'attestato di certificazione energetica e'allegato all'atto diimmobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'allegato all'atto dicompravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo agdisposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dalproprietario conforme all'originale in suo possesso.
5 Articolo 155. Articolo 15
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e'nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall’acquirente.p q
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 4, il contratto e'nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.
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Ultime novità
Metodologie di calcolo definite dal CTI
Le regioni che sono partite Le regioni che sono partite manterranno le loro disposizioni
Forse usciranno per fine anno i decreti attuativi contenenti 10 principi
generali
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1970 – 1 Dollaro/barile
2002 – 20-25
2006– 65-75
2007 - 94
2008 1352008 - 135
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Fonte: CRESME-SAIE 2008
333.173 336.316 323 101350.000
400.000
Nuove Abitazioni prodotte in Italia
198 458222.463
242.677 251.807277.815
301.799323.101
307.820
250.000
300.000
192.848 198.458
100 000
150.000
200.000
0
50.000
100.000
In otto anni 1999-2007 – compravendita di 8 milioni di case
Totale case in Italia = 27 milioniGran parte nelle fasce climatiche D ed E
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Dlgs 192 – Modificato dal Dlgs 311
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
• Articolo 1 - Finalità• Articolo 1 Finalità• Articolo 2 - Definizioni• Articolo 3 - Ambito di intervento• Articolo 4 - Adozione di criteri generali, di una Articolo 4 Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
• Articolo 5 - Meccanismi di cooperazionep• Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici• Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e estiva• Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni• Articolo 9 - Funzioni delle regioni e degli enti locali• Articolo 10 - Monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
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Dlgs 192 – Modificato dal Dlgs 311
TITOLO II – NORME TRANSITORIE
• Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici • Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
• Articolo 13 - Misure di accompagnamento • Articolo 14 - Copertura finanziaria • Articolo 15 - Sanzioni • Articolo 15 Sanzioni • Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali • Articolo 17 - Clausola di cedevolezza
ALLEGATI
• A – B – C – E – F – G – H – I – L - M
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI
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Articolo 2 “Definizioni”
a) EDIFICIO
Comma 1 Si definisce:
a) EDIFICIOe' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterneche delimitano uno spazio di volume definito dalleche delimitano uno spazio di volume definito, dallestrutture interne che ripartiscono detto volume e datutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovanostabilmente al suo interno;la superficie esterna che delimita un edificio puòconfinare con tutti o alcuni di questi elementi:confinare con tutti o alcuni di questi elementi:l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il terminepuò riferirsi a un intero edificio ovvero a parti dipuò riferirsi a un intero edificio ovvero a parti diedificio progettate o ristrutturate per essere utilizzatecome unità immobiliari a sé stanti;
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Articolo 2 “Definizioni”
EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE
b) ' d f l l l h d db) e' un edificio per il quale la richiesta di permesso dicostruire o denuncia di inizio attività, comunquedenominatodenominato,sia stata presentata successivamente alla data di entratain vigore del presente decreto;g p
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PRESTAZIONE ENERGETICA EFFICIENZA
Articolo 2 “Definizioni”
PRESTAZIONE ENERGETICA … EFFICIENZA ENERGETICA … RENDIMENTO DI UN EDIFICIO
c) e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevedepossa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un usostandard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, lastandard dell edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, lapreparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione el'illuminazione.
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Articolo 2 “Definizioni”
Isolamentot itermicoQualitá
dei serramenti
Massa/
Tenutad‘aria
Massa/inerzia termica
d‘aria
Ventilazione controllata
Orientamento
controllata
G t iPonti GeometriaPonti termici Ombreggiatura
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Certificazione energeticaCertificazione energetica
REQUISITI ENERGETICI
D.Lgs. 192/2005 integrato con il D.Lgs. 311/2006D.Lgs. 192/2005 integrato con il D.Lgs. 311/2006
REQUISITI ENERGETICI
L.10/91 DPR 412/93
DL.vo 192/05 DL.vo 311/06
(W/m3K) Involucro edilizioInvolucro edilizio U (strutture opache)U ( t tt t ti)( )T
d ttVPC =
ImpiantoImpianto
U (strutture trasparenti)( )ei ttV −
pdceg ηηηηη ⋅⋅⋅= pdceg ηηηηη ⋅⋅⋅=
Sistema edificioSistema edificio--impiantoimpianto(kJ/m3GG) EP (kWh/m2anno)VGG
QFEN⋅
=
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Significato EP
431 m 10 kWhCH ≅
APPARTAMENTO DI 100 mq
Consumo di gas annuali per riscaldamento = 1200 €
Costo del gas = 0.5 €/m3
Consumo di gas circa 2400 m3
Consumo = 24000 kWh
Consumo specifico = 24000/100 = 240 kWh/m2Consumo specifico = 24000/100 = 240 kWh/m
Consumo considerando l’intermittenza
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ALLEGATO C – comma 1
I valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione I valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale = il fabbisogno di energia primaria invernale per m²
superficie utile (netta calpestabile)
[kWh/ ² ] i i f i[kWh/ m² anno] sono espressi in funzione:
1. della zona climatica 2 d l t di f d ll’ difi i S/V2. del rapporto di forma dell’edificio S/V
Per i valori di S/V compresi tra 0,2 e 0,9 si procede mediante interpolazione lineare.
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ALLEGATO C – comma 1
Edificio Ex Poste a BolzanoEdificio Ex Poste a Bolzano
data di costruzione: 1954
data di ristrutturazione: 2006data di ristrutturazione: 2006
Consumo energetico prima della riqualificazione: 250 kWh/m²aConsumo energetico prima della riqualificazione: 250 kWh/m²aConsumo energetico dopo la riqualificazione: 12 kWh/m²a
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ALLEGATO C – comma 1 1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
Edifici residenziali della classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme [kWh/ m2 anno]
Dal 1 gennaio 2008:
Ridotti del 5-8 %
Dal 1 gennaio 2010:
Ridotti del 5 8 %
g
d d lRidotti del 20 %
TIPO1
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ALLEGATO C – comma 1Per tutti gli altri edifici EPi è espresso in [kWh/ m3 anno]
Dal 1 gennaio 2008:
Ridotti del 5-8 %
Dal 1 gennaio 2010:
Ridotti del 20 %
TIPO1
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ALLEGATO C – commi 2 e 32. Trasmittanza
t i d ll termica delle strutture opache
verticali
3 T itt 3. Trasmittanza termica delle
strutture opache orizzontali o
i liinclinate
TIPO2TIPO1
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ALLEGATO C – comma 4
4. Trasmittanza termica delle
strutture vetrate strutture vetrate verticali
TIPO2
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ALLEGATO I – comma2: TIPO 2
PontePonte termicotermico correttocorretto
SiSi haha unauna strutturastruttura aa ponteponte termicotermico correttocorretto quandoquando lala trasmittanzatrasmittanza termicatermica delladellapareteparete fittiziafittizia (il(il trattotratto didi pareteparete esternaesterna inin corrispondenzacorrispondenza deldel ponteponte termico)termico) nonnonsuperasupera piùpiù deldel 1515%% lala trasmittanzatrasmittanza termicatermica delladella pareteparete correntecorrente..
SiSi fafa riferimentoriferimento aa paretipareti concondisomogeneitàdisomogeneità strutturalestrutturale dovutadovutaall’innestoall’innesto didi unauna pareteparete oo solaiosolaio inin
’ lt’ ltun’altraun’altra..LaLa pareteparete èè aa ponteponte termicotermicocorrettocorretto sese::
UU pf 15.1≤ UU p =
SeSe:: UU pf 15.1>
AlU
AlAUU p
Ψ+=
Ψ+=
SeSe lala pareteparete èè aa ponteponte termicotermico correttocorretto::
ipf s
U Ψ=i
pf sU Ψ= U 15.0≤
Ψ=−
AlUU p l
A15.0≤Ψ
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ALLEGATO C – comma 5
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formulaprecedente non si applica, e la soglia minima è pariall’84%
TIPO3
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ALLEGATO I – comma 9: verifica estiva
•TIPO 1•TIPO 2 – SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI
a) Presenza ed efficacia di elementi di schermatura superfici vetrate
b) Solo per zone A, B, C, D, E e per irradianza sul piano orizzontale max I≥ 290 W/m2, verifica massa superficiale pareti opache
verticali, orizzontali ed inclinate Ms > 230 kg/m2
c) Il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non ;sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione
meccanica
Nel qual caso è prescritta G Mqua a o p al’adozione di un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori limite riportati nella seguente
GPortata totale d'aria
m3/s da 1400 a 2100 GG oltre 2100GG2000 4000 27005000 2000 1200
Mn° di ore annue di funzionamento
ai valori limite riportati nella seguente tabella (art. 5 comma 13 e allegato C DPR 412/93)
10000 1600 100030000 1200 80060000 1000 700
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Integrazione agli allegati del decreto
Articolo 5 – comma 7
Il testo della lettera b) del comma 9 dell’allegato I al decreto legislativo è sostituito dalIl testo della lettera b), del comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è sostituito dal
seguente:
“verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore
medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva,
Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica YIE delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, di cui al comma 11
dell’allegato 1, sia inferiore a 0,12 W/m2° K.
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ALLEGATO I – comma 9: verifica estiva
•TIPO 1•TIPO 2 – SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti
alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa con l’utilizzo di tecniche e materiali anche alternativa, con l utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni
della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve dell andamento dell irraggiamento solare. In tal caso deve
essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne
attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.q p p
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ALLEGATO I – comma 11
•TIPO 1•TIPO 2•TIPO 3
Prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica Prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformig p
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ALLEGATO I – comma 12
•Edifici di nuova costruzione
•Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici
E’ obbligatoria l’installazione di impianti solari di qualità ed efficienza certificata conformemente alla normativa europea
p
certificata conformemente alla normativa europea.L’impianto deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione
di acqua calda sanitariadi acqua calda sanitaria.Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente
disposizione, devono essere dettagliatamente illustrate nella disposizione, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica al comma 19.
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ALLEGATO I – comma 12
Fonte SPFAcqua calda per il 50% di una famiglia di quattro persone
4 – 5 mq di collettori
Abitazione Classe APer il risparmio del 50% delle spese di riscaldamento
100 mq 4 persone100 mq – 4 persone25 mq di collettori con accumulo di 2500 lt
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ALLEGATO I – comma 13
Edifici di nuova costruzione -Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2 - Art 3 comma2 lettera a) numero 1;superficie utile > 1000 m2 Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;
E’ obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettricaenergia elettrica.
I decreti forniranno la prescrizione minima per tutte le fonti rinnovabili.
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DALL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006DALLALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006,n.311 (DECRETO DI MODIFICA AL D.lgs 192/05)
Comma 12. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in basealladestinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente dellaRepubblica26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici eprivati, e' obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzionep g p pdi energia termica ed elettrica.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione dinuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impiantitermici esistenti, l'impianto di produzione dell'energia termica deve essereprogettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 % del fabbisogno
di i i i i hi t l d i di ldannuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua caldasanitaria con l'utilizzo dellepredette fonti di energia.
Tale limite e' ridotto al 20 % per gli edifici situati nei centri storici.
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ALLEGATO I
Comma 13. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttivedegli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo difonti rinnovabili sono definite in relazione alle dimensioni e alle destinazionifonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazionid'uso degli edifici, con decreti di cui all'articolo 4, comma 1.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita' , ptecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma15.
In mancanza di tali elementi conoscitivi la relazione e' dichiarata irricevibileIn mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o diristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),ge' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione dienergia elettrica.
NORME TRANSITORIE � ATTENDERE SUCCESSIVO DECRETONORME TRANSITORIE � ATTENDERE SUCCESSIVO DECRETO
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ALLEGATO I – comma 14
Edifici di nuova costruzione -Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2 - Art 3 comma2 lettera a) numero 1;superficie utile > 1000 m2 Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;
E’ bbli t i l di i i d ll i d ti l’i l E’ obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a
reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti
approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
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PRODUZIONE CO2
1 kWh = 0.23 kg CO2
1 m3 CH4 = 2.3 kg CO2
NUOVA COSTRUZIONE di i 100 NUOVA COSTRUZIONE di circa 100 mq
150 [Kwh/mq anno] x 100 [mq] = 15000 [kWh]150 [Kwh/mq anno] x 100 [mq] 15000 [kWh]
= 3450 kg CO2
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CONSUMI TOTALI
CONSUMI [Mtep]
TOTALI CIVILE %
1991 167 62,4 37,37
2006 197 80 40,61
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Articolo 2 “Definizioni”
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO
d)e' il documento redatto nel rispetto delle normecontenute nel presente decreto, attestante lapprestazione energetica ed eventualmente alcuniparametri energetici caratteristici dell'edificio;
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Articolo 3 “Ambito di intervento”
Comma 2 Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti sono previsti
) A li i i t l t tt l’ difi i i di
Comma 2 Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, sono previstidiversi gradi di applicazione:
a) Applicazione integrale a tutto l’edificio in caso di:
1) Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici i t ti fi i til 1000 2 esistenti con superficie utile > 1000 m2 -
2) Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 -
b) Applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti
l l 0% d ll’ d f volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente -
insieme all’ Art.3 comma1 letteraa) (Edifici di nuova
t i )
TIPO 1 allegato Icostruzione)
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Articolo 3 “Ambito di intervento”
c) Applicazione limitata al rispetto di i ifi iparametri specifici:
1) Ristrutturazioni totali e parziali e 1) Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤ 1000 m2
TIPO 2
2) Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici
TIPO 3 all. Iintegrale di impianti termici in edifici esistenti
3) Sostituzione di generatori di calore TIPO 43) Sostituzione di generatori di calore TIPO 4
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Articolo 3 “Ambito di intervento”
Comma 3
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenticategorie di edifici e di impianti:
Comma 3
g p
a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri d tiquadrati.
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati in parte non preponderante per gli nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Dlgs 311
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Articolo 4 “Futuri decreti applicativi”
Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,sono definiti:
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energiae al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» edella destinazione d'uso degli edifici.
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Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”
Comma 1
Data: 8 ottobre 2006
Comma 1
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cuiall'articolo 3 comma 2 lettera a) sono dotati al termineall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al terminedella costruzione medesima ed a cura del costruttore, di unattestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri el d l i di i ll' i l 4 1le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
Non ci sono i decreti attuativi
Edifici di nuova costruzione - Art.3 comma1 lettera a);Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con gsuperficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 1;Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2;
Dlgs 311
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Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”
Comma 1 bis Attestato di certificazione energetica con onere a caricoComma 1-bis Attestato di certificazione energetica con onere a carico
del venditore o del locatore:
a) Data:1 Luglio 2007Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000metri quadrati nel caso di trasferimento a titolometri quadrati, nel caso di trasferimento a titolooneroso dell’intero immobile (vendita o locazione);
b) Data:1 Luglio 2008Edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 metriquadrati nel caso di trasferimento a titolo onerosoquadrati, nel caso di trasferimento a titolo onerosodell’intero immobile con l’esclusione delle singoleunità immobiliari;unità immobiliari;
c) Data:1 Luglio 2009Alle singole unità immobiliari nel caso diAlle singole unità immobiliari, nel caso ditrasferimento a titolo oneroso.
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Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”
Comma 3
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato certificazione energetica in base
Comma 3
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'i bili i i ' d t ti di tt t t di tifi i ti i b i i 1 1
Comma 4
immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o adesso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suopossesso.
C 5
L'attestato ha una validita' temporale massima di dieci anni, ed è aggiornato ad ogniintervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o
Comma 5
dell’impianto.
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Articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”
Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,la
Comma 7
g p p p pcui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,l'attestato di certificazione energetica e' affisso nellot difi i i i if i i l f il t i ibilstesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibileper il pubblico.
Comma 9
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro delle attivita' produttive,predispone Linee guida nazionali per la certificazioneenergetica degli edifici, prevedendo anche metodisemplificati che minimizzino gli onerisemplificati che minimizzino gli oneri.
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Articolo 9 “Funzioni delle regioni ed enti locali”
Le regioni provvedono all'attuazione del presente decretoComma 1 Le regioni provvedono all attuazione del presente decreto.Comma 1
Comma 3-bis
Le regioni predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma diriqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti:a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini anche in collaborazione con le imprese distributrici di energiacittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energiaelettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivitàproduttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usifinali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo, e dei suoiprovvedimenti attuativi;provvedimenti attuativi;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edificipresumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presentedecreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati allarealizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell’attestato dicertificazione energeticacertificazione energetica.
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TITOLO II
O S ONORME TRANSITORIE
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Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “
Comma
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuill' l l l l d ll
1
all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energeticadegli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, ilfabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dallalegge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presentedecreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cuiall'allegato I.a a ga o
Dlgs 311
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Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “
Comma 1-bis
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali perl f d l d f d ll’ l 6la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6,comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici èsostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazioneenergetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da unaequivalente procedura di certificazione energetica stabilita dalcomune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8o u o p op o go a o a d a a da a d 8ottobre 2005.
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Articolo 11 “Requisiti della prestazione energetica “
Comma 1-ter
Trascorsi 12 mesi dall’emanazione delle linee guidanazionali di cui all’art.6, comma9, l’attestato diqualificazione energetica e la equivalente proceduradi lifi i ti t bilit d ldi qualificazione energetica stabilita dal comuneperdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
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TITOLO III
S OS ODISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 15 “Sanzioni”
Il f i i t lifi t h il i l l i
Comma 1
Il professionista qualificato che rilascia la relazionedi cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto dellemodalita' stabilite nel decreto di cui all'articolomodalita stabilite nel decreto di cui all articolo8, comma 1, o un attestato di certificazione oqualificazione energetica senza il rispetto dei criterie delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e'punito con la sanzione amministrativa pari al 30per cento della parcella calcolata secondo la vigenteper cento della parcella calcolata secondo la vigentetariffa professionale.
Dlgs 311
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Articolo 15 “Sanzioni”
Salvo che il fatto costituisca reato il professionista qualificato che
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato cherilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato diqualificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzioneamministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo laamministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo lavigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica lasanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.
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Articolo 15 “Sanzioni”
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
Comma 3
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comunel'asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato diqualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma2 contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e' punito con la2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e punito con lasanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolatasecondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica lasanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegiosanzione deve darne comunicazione all ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.
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Articolo 15 “Sanzioni”
Salvo che il fatto costituisca reato il direttore dei lavori che presenta al
Comma 4
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta alcomune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella qualeattesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazioneenergetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto oenergetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto oalla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000euroeuro.
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Articolo 15 “Sanzioni”
Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare l'amministratore del
Comma 5
Il proprietario o il conduttore dell unita immobiliare, l amministratore delcondominio, o l'eventuale terzo che se ne e‘ assunta la responsabilità, chenon ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
C 6
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera at t bilit ll' ti l 7 2 ' it l i
Comma 6
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzioneamministrativa
non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità cheapplicapp
la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimentidisciplinari conseguenti.
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Articolo 15 “Sanzioni”
Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
Comma 7
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cuiall'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa noninferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
Comma 8
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 3, ilcontratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.
Comma 9
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 4, ilcontratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
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Articolo 17 “Clausola di cedevolezza”
1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117 quinto comma della Costituzione e fatto1.In relazione a quanto disposto dall articolo 117, quinto comma,della Costituzione, e fattosalvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per lenorme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, lenorme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie dilegislazione concorrente si applicano per le regione e province autonome che non abbianoancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata invigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute alrispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentalidesumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Articolo 117 - Costituzione Italiana
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ……………energia………
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
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ESEMPIO – Regione Lombardia
Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo
1] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso ilComune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizioattività la relazione di cui al precedente punto 9 1 in forma cartacea e in forma digitaleattività, la relazione di cui al precedente punto 9.1, in forma cartacea e in forma digitale.
2] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori ecomunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo attribuisce ad uncomunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad unSoggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.
3] Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il3] Il proprietario dell edificio o chi ne ha titolo deposita presso ilComune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttorelavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventualivarianti e l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggettocertificatore corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore ai sensicertificatore, corredato da un autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensidell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni diincompatibilità di cui al punto 13.7. In assenza della predetta documentazione, ladichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
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ESEMPIO – Regione Lombardia
Soggetto certificatore
Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
) d i ti tit li di t di a) uno dei seguenti titoli di studio: • diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonchéabilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordineprofessionale;p ;•diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazioneall’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;•diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione allaelati a Associa ione p ofessionalerelativa Associazione professionale;
•diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordineprofessionale;•diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’eserciziop g p ,della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
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ESEMPIO – Regione Lombardia
Soggetto certificatore
Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
b) ’ d t t t d b) un’adeguata competenza comprovata da: •esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazionesul B.u.r.l. del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazionedel rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno duep , g p ,delle seguenti attività:•progettazione dell’isolamento termico degli edifici;•progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;gestione ene getica di edifici ed impianti•gestione energetica di edifici ed impianti;
•certificazioni e diagnosi energetiche;•oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggettiaccreditati dalla Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giuntagregionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i., con superamento di unesame finale. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovràessere presieduta da un docente universitario esperto in materia, che nonabbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corsoabbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corsomedesimo.
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ESEMPIO – Regione Lombardia
Soggetto certificatoreSoggetto certificatore
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per iIl Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per iquali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque inqualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguentiattività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in essopresente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in essopresente;c) amministrazione dell’edificio;d) fornitura di energia per l’edificio;e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presentenell’edificio.
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ESEMPIO – Regione Lombardia
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ESEMPIO – Regione Lombardia
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ALLEGATI
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ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI
2. Attestato di qualificazione energetica
il documento predisposto ed asseverato da un professionistaabilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, allaprogettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sonoprogettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sonoriportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe diappartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazioneal sistema di certificazione energetica in vigore ed ial sistema di certificazione energetica in vigore, ed icorrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativain vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati talilimiti per un identico edificio di nuova costruzionelimiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
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ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI
Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma 2, l’ attestato diqualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a curadell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio delladell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dellacertificazione energetica.
A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibiliA tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibiliinterventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe diappartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione alsistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibilig g , ppassaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degliinterventi stessi.L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespiziodel documento che il medesimo non costituisce attestato dicertificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presentedecreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo conriferimento all’edificio medesimo.
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ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI
bb d l l l11. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernaleè la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di
tt i i di tti i tiprogetto, in regime di attivazione continuo.
14 Impianto Termico è un impianto tecnologico destinato alla 14. Impianto Termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi comprendente eventuali sistemi di di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre NON sono considerati impianti termici: individuali di riscaldamento, mentre NON sono considerati impianti termici: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del ass at ag p a t te c qua do a so a de e pote e o a defocolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.
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ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI
16. Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (ad esempio la sola climatizzazione invernale o la produzione di acqua calda per usi sanitari) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo espresso rispettivamente in superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2anno o kWh/m3anno.
17 Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di 17. Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo.
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ALLEGATO A – ULTERIORI DEFINIZIONI
22. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m2.
25. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).pareti verticali tra loro).
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ALLEGATO I – comma1: TIPO 1
TIPO 1 – Per tutte le categorie di edifici:TIPO 1 Per tutte le categorie di edifici:
•Edifici di nuova costruzione;
•Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2;
•Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2;
A li t di difi i i t t l t i t i l 20% d ll’ i t t
TIPO 1•Ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell’esistente.
a) Determinazione indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale (EP )
Epi < ai valori limite in base al comma 1 allegato C
b)
invernale (EPi)
Pnb) Calcolo del rendimento globale medio
stagionale (ηg ) dell’impianto termico Potenza utile
nominale generatore
>1000kW
ηg > 74%
)
ηg > (65 + 3 log Pn)%
≤1000kW
c) Verifica trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio:
U < 1,3Ulim
non superi di oltre il 30% i valori fissati ai commi 2,3
e 4 allegato Cart.3
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ALLEGATO I – comma2: TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2
•Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤ 1000 m2
TIPO 2
a) La trasmittanza i U l
sia U ≤ ai valori della termica U per le strutture opache verticali
no
Per tutte lecategorie di edifici
ponte termico
corretto ?
U ≤ ai valori della tabella2, comma2,
allegato C
no
si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ≤ ai valori della tabella 2, comma 2, allegato C, , g
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitatedi id i di ( fi l i i) doggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere
rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al comma 2 dell’allegato C al presentedecreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.
art.3
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ALLEGATO I – comma2: TIPO 2
b) La trasmittanza termica U per lestrutture opache orizzontali o
inclinate Per tutte lecategorie di edificit E 8
a
ponte termico
corretto ?
siU ≤ ai valori in
tabella 3, comma 3, allegato C
tranne E.8
no
si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ≤ ai valori della tabella 3, comma 3, allegato C
c) La trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive dell’infisso
U ≤ ai valori delle tabelle 4a e 4b, comma 4, allegato CPer tutte le
categorie di edificigtranne E.8
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ALLEGATO I – commi 3 e 4: TIPO 3 e 4TIPO 3 – Per tutte le categorie di edifici: TIPO 4 – Per tutte le categorie di edifici:•Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti
TIPO 4 Per tutte le categorie di edifici:
•Sostituzione di generatori di calore
TIPO 3 TIPO 4
Calcolo del rendimento globalemedio stagionale
Si intendono rispettatetutte le disposizioni medio stagionale
dell’impianto termicotutte le disposizioni
vigenti in tema di uso razionale dell’energia
se:
> valore limite secondo comma 5 allegato C
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ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4
a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile ina) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, incorrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 90+2logPn.Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW.
b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,riferito all’energia primaria ≥ 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica edenergia primaria : 0.36Wh en.elettr / Wh en.primaria
( ) P390100360COP l( ) nelettricou P390100360COP log, ⋅+>⋅⋅=η
elettricaelettricon PCOPP ⋅=
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ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4
a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile ina) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, incorrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 90+2logPn.Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW.
b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,riferito all’energia primaria ≥ 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica edenergia primaria : 0.36Wh en.elettr / Wh en.primaria
c) Siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ognigeneratore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
bi t i i li l li ll i l h l l tt i ti h di dambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso edesposizione possano godere di apporti di calore solare o comunque gratuiti.
La centralina deve:La centralina deve:
- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportateeventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, conprogrammatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli ditemperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati.
i l i l i d ll bi d li lli di- consentire la programmazione e regolazione della temperatura ambiente su due livelli ditemperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.
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ALLEGATO I – comma 4: TIPO 4
d) Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare >del valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verificadi i l d ll’i i di i lddimensionale dell’impianto di riscaldamento.
e) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unitàe) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unitàimmobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione,al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispettodei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna;eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione deleventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione delgeneratore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione delcalore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
f) Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale delfocolare inferiore a 35kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autoritàlocali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazionelocali competenti ogni valutazione sull obbligo di presentazione della relazionetecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a frontedell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi dellalegge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni e integrazioni.
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ALLEGATO I – commi 4 e 5
TIPO 4Sostituzion a), b), c), d),
noL’unica che non
noSi procede come
e digeneratoridi calore
), ), ), ),e), f) sono verificate
verifica è a)p
per ilTIPO 3
si
OK, sono rispettate ledisposizioni vigenti in
si
Sono ugualmenterispettate le disposizioni
tema di uso razionaledell’energia
rispettate le disposizionivigenti in tema di usorazionale dell’energia acondizione che:
Qualora nella mera sostituzione del generatore per
a) Installare generatori di calore che abbiano rendimentotermico utile a carico parziale pari al 30% della potenzatermica utile nominale ≥ 85+3logPn. Per valori di Pn
Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire l a sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in
particolare nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al
servizio di più utenze ed è di tipo colletivo
maggiori di 400kW si applica il limite massimo di 400kW.
b) Predisporre una dettagliata relazione che attesti i motividella deroga dalle disposizioni del comma 4
ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551, la semplificazione dì cui al comma 4
può applìcarsi ugualmente, fermo restando il rispetto può applìcarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:
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ALLEGATO I – comma 6
TIPO TIPO 1
il rapporto tra la superficie trasparente NO – Comma 1
pp p pcomplessiva dell’edificio e la suasuperficie utile è inferiore a 0,18
SISI
VERIFICHE Comma 2VERIFICHE Comma 2
Ulteriori VERIFICHE
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ALLEGATO I - comma 6
VERIFICHEVERIFICHE
i i t ll ti t i di l di t t i til i
a)
siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a caricopari al 100% della Potenza termica nominale Pn, maggiore o uguale a X +2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominaledel singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatichedel singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climaticheA, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F;
b)la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
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ALLEGATO I - comma 6
VERIFICHEVERIFICHE
siano installati almeno una centralina di termoregolazione
c)
siano installati almeno una centralina di termoregolazioneprogrammabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulantiper la regolazione automatica della temperatura ambiente neisingoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso edsingoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso edesposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamentoper effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un
d)
nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano unrendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energiaprimaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 +3 log Pn; dove dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
i l d l t i kW l ifi è f tt tili dnominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzandocome fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36When.elettr/When. primaria;
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ALLEGATO I - comma 6
VERIFICHE - OKVERIFICHE - OK
In tal caso all’edificio o porzione interessata si attribuisce il valoreIn tal caso, all edificio o porzione interessata, si attribuisce il valoredel fabbisogno annuo di energia primaria limite massimoapplicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.
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ALLEGATO I – comma 7: verifica divisori
Verifica solo per zone C, D, E, F
Per tutte le categorie di edifici tranne E.8
il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazionetra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essereinferiore o uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali eorizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte lestrutture opache, verticali ed orizzontali e inclinate, che delimitanoverso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto dii ld triscaldamento.
VERIFICA VERIFICA CONDENSAZIONE
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ALLEGATO I – comma 8
•TIPO 1
Si procede alla verifica dell’assenza dicondensazioni superficiali e che lecondensazioni interstiziali delle pareticondensazioni interstiziali delle paretiopache siano limitate alla quantitàrievaporabile, conformemente allanormativa tecnica vigente
UNI EN ISO 13788:2003Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia – Temperatura normativa tecnica vigente.
Qualora non esista un sistema dicontrollo della umidità relativainterna, per i calcoli necessari, questa
per l edilizia – Temperatura superficiale interna per
evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interna, per i calcoli necessari, questa
verrà assunta pari al 65% allatemperatura interna di 20°C.
interstiziale – Metodo di calcolo.
-
Allegato M
R l ti l l l d l f bbi ti
Prestazione termica degli edifici UNI EN 832 Giugno 2001
Relative al calcolo del fabbisogno energetico
Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamentoEdifici residenzialiRiscaldamento degli edificiFabbisogno energetico
i l li t
UNI 10379 Luglio 2005
convenzionale normalizzatoPrestazione termica degli edificiCoefficiente di perdita di
EN ISO 13789
Settembre 1999Coefficiente di perdita di
calore per trasmissioneMetodo di calcolo
13789 1999
Prestazione termica degli edificiTrasferimento di calore attraverso il terreno
UNI EN ISO 13370
Aprile 2001
attraverso il terrenoMetodi di calcolo
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Allegato M
Componenti opachi
Componenti ed elementi per l’ediliziaResistenza termica e trasmittanza
UNI EN ISO 6946
Settembre 1999Resistenza termica e trasmittanza
termicaMetodo di calcoloMateriali da costruzioneConduttività termica e permeabilità al vapore
UNI 10351 Maggio 1994
al vaporeMurature e solaiValori della resistenza termica e
UNI 10355 Maggio 1994
metodo di calcolo
-
Componenti trasparenti
Allegato M
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
UNI EN ISO 10077-1
Febbraio 2002Componenti trasparenti
Calcolo della trasmittanza termicaMetodo semplificatoPrestazione termica di finestre, porte e chiusureCalcolo della trasmittanza termica
UNI EN ISO 10077-2
Aprile 2004
Calcolo della trasmittanza termicaMetodo numerico per i telaiVetro per l’edilizia UNI EN 410 Marzo 2000Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetratedelle vetrateVetro per l’ediliziaDeterminazione della trasmittanza
UNI EN 673 Ottobre 2005
termica (valore U)Metodo di calcolo
-
Allegato M
Relative al calcolo dei Ponti termici
Ponti termici in ediliziaCoefficiente di trasmissione termica lineica
UNI EN ISO 14683
Aprile 2001
termica lineicaMetodi semplificati e valori di riferimentoPonti termici in ediliziaFlussi termici e temperature superficiali
UNI EN ISO 10211-1
Dicembre 1998
superficiali Metodi generali di calcoloPonti termici in edilizia UNI EN ISO Maggio 2003Ponti termici in ediliziaCalcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali
UNI EN ISO 10211-2
Maggio 2003
Ponti termici lineari
-
Allegato M
Prestazione igrotermica dei UNI EN ISO Giugno 2003
Relative al verifica termoigrometrica
Prestazione igrotermica deicomponenti e degli elementi perediliziaTemperatura superficiale interna
UNI EN ISO 13788
Giugno 2003
Temperatura superficiale internaper evitare l’umidità superficialecritica e condensazione interstizialeMetodo di calcoloPrestazione termoigrometrica degliedifici
UNI EN ISO 15927 1
Aprile 2004edificiCalcolo e presentazione dei daticlimatici
15927-1E
Medie mensili dei singoli elementimeteorologici
-
Allegato M
Relative ai dati climatici
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
UNI 10349 Dicembre 1997
Dati climaticiPrestazione termoigrometrica degli difi i
UNI EN ISO 15927 1
Aprile 2004edifici Calcolo e presentazione dei dati climatici
15927-1
Medie mensili dei singoli elementi meteorologici
-
Allegato M
Relative al calcolo dei rendimenti dei sistemi di riscaldamento
Riscaldamento degli edificiRendimenti dei sistemi di
UNI 10348
Dicembre 1997
riscaldamentoMetodo di calcoloRiscaldamento e raffrescamento UNI DicembreRiscaldamento e raffrescamento degli edificiEnergia termica scambiata tra
UNI 10347
Dicembre 1997
una tubazione e l’ambiente circostanteMetodo di calcoloMetodo di calcoloIsolamento termico degli impianti di riscaldamento e
UNI 10376
Maggio 1994
raffrescamento degli edifici
-
Relative alle schermature solari esterne
Allegato M
Tende esterne UNI EN Ottobre
Relative alle schermature solari esterne
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 13561 2004
Chiusure oscurantiRequisiti prestazionali compresa la sicurezza
UNI EN 13659Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 13659
Tende e chiusure oscurantiBenessere termico e visivo
UNI EN 14501
Febbraio 2006
Caratteristiche prestazionali e classificazioneDispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate
UNI EN 13363.01
Aprile 2004 E
Calcolo della trasmittanza solare e luminosaMetodo semplificatoDispositivi di protezione solare in UNI EN Febbraio p pcombinazione con vetrateCalcolo della trasmittanza solare e luminosaParte 2: Metodo di calcolo dettagliato
13363.02 2006 E
-
(Gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle
Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso di emanazione di propri provvedimenti in materia possono:
(Gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle Regioni)
propri provvedimenti in materia, possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anchealternative a quelle previste dalle Linee guida nazionali per la certificazione energeticadegli edifici di cui all’articolo 3 purché dalle stesse amministrazioni certificate condegli edifici, di cui all articolo 3, purché dalle stesse amministrazioni certificate conscostamenti massimi dei risultati di più o meno 5%, rispetto all’applicazione dellemetodologie previste dalle predette Linee guida, e consentirne l’utilizzo;
b) adottare sistemi di attribuzione della classe energetica degli edifici che prevedanob) adottare sistemi di attribuzione della classe energetica degli edifici, che prevedanoun numero di classi diverso sia all’esterno della scala di classificazione definita dalleLinee guida nazionali di cui all’articolo 3, con l’aggiunta di classi, che all’interno dellastessa, con eventuali sdoppiamenti, purché esprimano più efficacemente laconvenienza tecnicoeconomica ad intervenire per migliorare la prestazione energeticaconvenienza tecnicoeconomica ad intervenire per migliorare la prestazione energeticadell’edificio nello specifico contesto territoriale, fermo restando l’obbligo di indicazionedelle prestazioni energetiche globale e parziali e della loro rappresentazione grafica dicui ai punti 4 e 5 agli allegati 2G e 2H delle predette Linee guida;
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
4. Trasmittanza termica delle
t tt t t strutture vetrate verticali
“I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devono essererispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche senon apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono. Restano
l i d l i tt di d tti i iti li i i d li t ti ti d id l iesclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo aifini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura,conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.”
-
TIPO 1 – Per tutte le categorie di edifici:
Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
TIPO 1 Per tutte le categorie di edifici:
•Edifici di nuova costruzione;
•Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2;
•Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2;TIPO 1
•Ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell’esistente.
a) Determinazione indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale (EP )
Epi < ai valori limite in base al comma 1 allegato C
invernale (EPi)
“a) bis.ll d i i i d l 1 l li 2008 d ll ialla determinazione, a partire dal 1 luglio 2008, della prestazione
energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio(Epe,inv), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termicaper il raffrescamento dell’edificio e la superficie utile e alla verifica che
b)
)
per il raffrescamento dell edificio e la superficie utile e alla verifica chelo stesso sia non superiore a 30 kWh/m2 anno.
c)
-
Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
TIPO 1Dopo la lettera c), del comma 1, dell’allegato I, al decreto legislativo,aggiungere il seguente capoverso:“Le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), indicativep ) )dell’equilibrio tra la qualità dell’involucro edilizio e dell’impiantotermico, ai fini del riscaldamento dell’edificio, non sono vincolanti”
a)
b)Pn
b) Calcolo del rendimento globale medio stagionale (ηg ) dell’impianto termico
Potenza utile nominale
generatore
>1000kWηg > 74%
)
ηg > (65 + 3 log Pn)%
≤1000kW
c) Verifica trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio:
U < 1,3Ulim
non superi di oltre il 30% i valori fissati ai
commi 2,3 e 4 allegato C
art.3
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere c) del decreto legislativo sono riconosciuti aiAi sensi dell articolo 4, comma 1, lettere c), del decreto legislativo, sono riconosciuti aifini dell’attività di certificazione energetica, e quindi sono Soggetti certificatori, gli espertie gli organismi che rispettano i requisiti di qualificazione ed indipendenza di cui aisuccessivi commi 2 e 3.
2. Sono qualificati all’attività di certificazione energetica:a. gli Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia edell’edilizia;dell edilizia;b. i tecnici abilitati, di cui al comma 8, dell’allegato 1:
tecnico abilitato = un tecnico, operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici odi società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che didi società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che diprofessionista libero od associato, con competenze in termotecnica ed energetica idoneoad eseguire:
i. i calcoli relativi all’isolamento termico degli edifici;ii. i calcoli relativi al dimensionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e diproduzione dell’acqua calda sanitaria con verifica dei relativi rendimenti parziali e globali mediproduzione dell acqua calda sanitaria con verifica dei relativi rendimenti parziali e globali medistagionali:iii. attività di rilievo e controllo di impianti ed edifici esistenti;ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalproprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico competente inmodo che il gruppo costituito abbia tutte le abilitazioni sopra specificate;il tecnico (o il gruppo di tecnici) abilitato/i deve essere in possesso dei seguenti requisiti:a) diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura e agraria, oppureb) diploma di laurea in ingegneria, architettura e agraria, oppurec) diploma di geometra, perito industriale e agrario.c) diploma di geometra, perito industriale e agrario.
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
2 Sono qualificati all’attività di certificazione energetica:2. Sono qualificati all attività di certificazione energetica:a. gli Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e
dell’edilizia;
b. i tecnici abilitati, di cui al comma 8, dell’allegato 1:i. se in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali;ii che esplicano nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società privateii. che esplicano, nell ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore dellecostruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditatipresso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base dellepresso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base dellenorme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi diorganismi che effettuano attività di ispezione”;
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 6 dell’allegato 1 che operanod) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 6 dell allegato 1, che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE delParlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e iservizi energetici.
3. Garantiscono indipendenza di valutazione gli esperti, gli organismi e le società che rispettano le seguenti condizioni:rispettano le seguenti condizioni:a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi,ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di realizzazione dell'edificioda certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchérispetto alle convenienze del richiedente;b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di noncoinvolgimento diretto o indiretto rispetto alle convenienze del richiedente.
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
3. Garantiscono indipendenza di valutazione gli esperti, gli organismi e le società che rispettano le seguenti condizioni:rispettano le seguenti condizioni:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi,ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di realizzazione d ll' difi i d tifi i d tt i d i t i li d i ti idell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto alle convenienze del richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di nonb) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l assenza di conflitto di interessi, ovvero di noncoinvolgimento diretto o indiretto rispetto alle convenienze del richiedente.
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Bozza del decreto di attuazione dell’art.4
A ti l 8Articolo 8(Elementi di flessibilità in capo alle Regioni)1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fermo restando il rispetto dell’articolo 17 ed in particolaredei “Principi generali” di cui al Titolo I, del decreto legislativo, le Regioni e le Provincedei Principi generali di cui al Titolo I, del decreto legislativo, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e Bolzano, nel caso di emanazione di propri provvedimenti in materia,possono:a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anche alternative
ll di i i i 1 2 3 d ll’ ti l 3 hé d ll t i i t i ia quelle di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 3, purché dalle stesse amministrazionicertificate con scostamenti massimi dei risultati di più o meno 5%, rispetto all’applicazionedelle procedure di cui ai predetti commi dell’articolo 3, e consentirne l’utilizzo;b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica non inferiori a quanto previsto all’articolo 4,b) ssa e equ s d e c e a e e ge ca o e o a qua o p e s o a a co o ,tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e digestione dell’edificio, delle problematiche ambientali, dei costi posti a carico dei cittadinicon le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto
i i t it i lsocioeconomico territoriale;c) promuovere formazione ed informazione per gli esperti e gli organismi a cui affidare lacertificazione energetica degli edifici rispetto a quelli minimi di cui all’articolo 5, fermorestando l’attenzione a non porre ostacoli alla possibilità di operare sul proprio territorio, conp p p p p ,le regole ivi vigenti, ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al predetto articolo;d) istituire elenchi di esperti, organismi e società a cui è demandata la certificazioneenergetica degli edifici;
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Integrazione agli allegati del decreto
Articolo 5 – comma 1
“I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devonoI valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devono
essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e
vetrine anche se non apribili considerando le parti trasparenti e/o opache che levetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le
compongono.
Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati daRestano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da
considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e
frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambienteeque e d ape tu a, co o a o e e d e e e d p ess o e t a a b e te
interno ed esterno.”
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Integrazione agli allegati del decreto
Articolo 5 – comma 2
Dopo la lettera a) del comma 1 dell’allegato I al decreto legislativo è inserita laDopo la lettera a) del comma 1, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserita la
seguente:
“a)bis alla determinazione a partire dal 1 luglio 2008 della prestazione energeticaa)bis. alla determinazione, a partire dal 1 luglio 2008, della prestazione energetica
per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,inv), pari al rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio e lafabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell edificio e la
superficie utile e alla verifica che lo stesso sia non superiore a 30 kWh/m2 anno.
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Integrazione agli allegati del decreto
Articolo 5 – comma 3Dopo la lettera c), del comma 1, dell’allegato I, al decreto legislativo, aggiungere il seguente
capoverso:
“Le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), indicative dell’equilibrio tra la qualità
dell’involucro edilizio e dell’impianto termico, ai fini del riscaldamento dell’edificio, non sono
vincolanti”.
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Integrazione agli allegati del decreto
Articolo 5 – comma 9
Dopo il comma 9 dell’allegato I al decreto legislativo è inserito il seguente:Dopo il comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserito il seguente:
“9bis. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso
all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad
eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di
ristrutturazione di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), punti 1 e 2, valuta
puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre
l’apporto di calore per irraggiamento solare Gli eventuali impedimenti di natura tecnica edl apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed
economica all’utilizzo dei sistemi filtranti devono essere evidenziati nella relazione tecnica di
cui al comma 15”.
-
Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 1
DEFINIZIONI1. Certificazione energetica, procedura comprendente:a) l’esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazioneenergetica dell’immobile attraverso il reperimento dei dati dell’edificio e l’applicazione diuna specifica metodologia di calcolo, e all’individuazione degli interventi di riqualificazioneenergetica che risultano economicamente convenienti;b) la classificazione dell’edificio in funzione della prestazione energetica di cui alla lettera a) eb) la classificazione dell edificio in funzione della prestazione energetica di cui alla lettera a) eil suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agliinterventi di riqualificazione individuati;c) il rilascio dell’attestato di certificazione.
La certificazione energetica è svolta dai soggetti riconosciuti dal decreto Presidente dellaRepubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo .Le modalità esecutive della diagnosi di cui alla lettera a) possono essere diverse eLe modalità esecutive della diagnosi di cui alla lettera a) possono essere diverse ecommisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazionedella prestazione energetica, conformemente a quanto riportato al paragrafo 4, dell’allegato2, del presente decreto;
-
Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 1
DEFINIZIONIDEFINIZIONIclasse energetica, è l’etichetta di efficienza energetica attribuita all’edificio sulla base di un
intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si colloca la sua prestazioneq p
energetica. La classe energetica è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere delle
maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe A, A+).
Le classi possono essere differenziate per l’involucro edilizio e per gli impianti e a seconda
dell’uso energetico al quale si riferiscono: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva,
produzione di acqua calda sanitaria ventilazione illuminazione e produzione di energia daproduzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da
fonte rinnovabile;
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 1
DEFINIZIONIDEFINIZIONIsistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o
esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie, g p g p
vetrata:
trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi,
trasmissione luce visibile;
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Indice del documento1. Finalità2. Campo di applicazione3. Prestazione energetica degli edifici4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici5. Metodologie di calcolo di riferimento nazionale
5.1 Metodo calcolato di progetto5 2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull edificio
6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazioneestiva
7. Metodologia di classificazione degli edifici7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimentolegislativolegislativo7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale7.3 Climatizzazione invernale dell’edificio7.4 Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
8. Procedura di qualificazione energetica degli edifici9. Procedura di certificazione energetica degli edifici
9.1 Rilascio dell’attestato di certificazione e della targa energetica9.2 Edifici nuovi9.3 Edifici esistenti9.3 Edifici esistenti9.4 Grandi edifici esistenti9.5 Altri edifici esistenti
9.5.1 Metodo di calcolo da rilievo in sito9.5.2 Autodichiarazione del proprietario
10 Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e10. Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento eBolzano
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
3. Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energeticaglobale EPgl.
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPilldove:dove:EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificialeEPill: l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale.
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno.
Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazionedi energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici esanitari.A partire dal 1 luglio 2008 per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delleA partire dal 1 luglio 2008, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa dellecaratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione delpredetto servizio.
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edificiSulla base delle finalità dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazioneSulla base delle finalità, dell esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazioneenergetica si definiscono più metodologie per la determinazione della prestazione energeticadegli edifici, diverse per utilizzo e complessità.
Sono pertanto considerati:Sono pertanto considerati:
1. “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato”, che prevede la valutazionedella prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio comecostruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati Questo metodo è obbligatorio percostruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell edificio come realizzati. Questo metodo è obbligatorio pergli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati.
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio”, che prevede la valutazione della prestazione energetica apartire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente In questo caso lepartire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. In questo caso lemodalità di approccio possono essere:
i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantisticieffettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativinazionali europei e internazionali o in mancanza di tali norme dalla letteratura tecniconazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata dabanche dati o abachi nazionali, regionali o locali;iii sulla base dei principali dati tipologici geometrici ed impiantisticiiii. sulla base dei principali dati, tipologici, geometrici ed impiantistici.
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
5.1 Metodo calcolato di progetto
A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per l’applicazione della metodologia di calcolodella prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acquacalda sanitaria, di cui al punto 1, del paragrafo 4, si fa riferimento alla metodologia di cui alle seguentinorme tecniche:norme tecniche:a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energiatermica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;b) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione dell’energia primaria e deirendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico sanitarirendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari.Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, esignificativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall’entrata in vigore delpresente provvedimento.Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistentiQuesta procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistentiindipendentemente dalla loro dimensione.
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificioRiferimento Allegato 2CRiferimento Allegato 2C
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Integrazione agli allegati del decreto
ALLEGATO 2ALLEGATO 2Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
46. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenereil fabbisogno per la climatizzazione estivail fabbisogno per la climatizzazione estivaA tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio si fa riferimento all’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,inv), espresso in kWh/m2anno, pari al ra