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JOBS ACT: le novità normative in tema di lavoro e la flessibilità nelle aziende Potenza, mercoledì 2 luglio 2014

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JOBS ACT: le novità normative in tema di lavoro e la flessibilità

nelle aziendePotenza, mercoledì 2 luglio 2014

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d.l. 34 del 2014 e jobs act

Sono due provvedimenti diversi

Il primo è già operativo, convertito in l. 78 del 2014 e riguarda essenzialmente CTD, Apprendistato e smaterializzazione del DURC

Il secondo riguarda la riforma complessiva del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro

2 luglio 2014 Domenico Pace - Jobs Act

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Jobs act: il d.d.l. 1428

6 articoli;

L’art. 4 “Delega al governo in materia di riordino delle forme contrattuali”.

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È un nuovo tentativo di introdurre, nel nostro ordinamento, il c.d. contratto unico di ingresso a tutele crescenti

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Uno sguardo alle novità in materia di apprendistato

Possibilità di stilare il piano formativo anche in forma sintetica;

Il limite all’utilizzo di contratti di apprendistato resta solo per le aziende con più di 50 dipendenti;

La soglia di conversione scende al 20% dei contratti stipulati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione;

Possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di individuare limiti “diversi”

Possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali nell’ambito di progetti di alternanza scuola-lavoro

Le Regioni comunicano ai datori di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, l’offerta formativa pubblica. In mancanza si può far riferimento alla sola formazione interna

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Il contratto a tempo determinato

Ennesima modifica del d.lgs. 368 del 2001

Con la legge Fornero si era già provveduto ad un’autentica rivoluzione con l’introduzione dell’acausalità secondo la disciplina legislativa e la delega alla contrattazione collettiva

Oggi il passo è ancora più audace, si abbandona del tutto il criterio QUALITATIVO, legato alle causali, per un criterio QUANTITATIVO relativo al contingentamento ed alla durata massima dei contratti

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I limiti:

Contingentamento al 20% del personale con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di riferimento

Durata massima 36 mesi comprensiva di proroghe e “missione” relativa alla somministrazione

Fino a 5 proroghe consentite

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Un primo problema:

La nuova disciplina rispetta la direttiva comunitaria 99/70?

Per evitare l’abuso di contratti a termine l’Europa ci chiede di adottare almeno una delle seguenti tecniche legislative:

Ragioni obiettive per la giustificazione dei rinnovi

Durata massima dei contratti o rapporti

Numero massimo dei rinnovi

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20%: difficoltà interpretative

“numero complessivo di contratti a tempo determinato”

20% come valore assoluto dei contratti stipulabili?

20% come valore relativo al periodo?

Clausole di contingentamento previste dai contratti collettivi

Sono previste in quasi tutti i contratti e vanno dal 7% al 35%

Restano in vigore fino alla nuova determinazione del contratto collettivo

Art. 2 bis, comma 3, i datori di lavoro devono rientrare entro il 31/12/2014 nel limite del 20% (solo per datori esclusi dall’applicazione di una clausola di contingentamento contrattuale)

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Regime sanzionatorio:

Vige un doppio regime: uno per il superamento del limite del 20%, uno per gli altri vizi del contratto

Nel primo caso si avrà una sanzione amministrativa parametrata alla retribuzione: il 20% per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni per il primo contratto oltre soglia, il 50% per i successivi.

Nel secondo caso restano in vigore le regole precedenti: conversione del rapporto e risarcimento del danno (da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto)

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Come derogare ai limiti?

Soluzioni interne allo stesso d.lgs. 368 del 2001

Soluzioni “esterne”

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Le soluzioni interne:

Intervento del contratto collettivo nazionale ex art. 10 comma 7;

Valorizzazione dell’elemento della “stagionalità ex art. 5, comma 4-ter: d.p.r. 1525 del 1963 e contrattazione nazionale di categoria;

Valorizzazione delle esclusioni ex art. 10;

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Art. 10, comma 7, d.lgs. 368 del 2001

Possibilità dei contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative di introdurre limiti diversi (il primo esempio è stato fornito dal Ccnl Feralberghi del 16 giugno 2014);

Esclusione dalla clausola di contingentamento per:

Nuove attività sulla base delle indicazioni del ccnl;

Stagionalità;

Ragioni sostitutive;

Specifici spettacoli;

Lavoratori ultra cinquantacinquenni;

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Soluzioni “esterne”

Contratti di prossimità ex art. 8 d.l. 138 del 2011 convertito con modifiche dalla l. 148 del 2011

Sono contratti, aziendali o territoriali, che possono derogare non solo al contratto di primo livello ma ANCHE ALLA LEGGE

Tra le materie indicate dall’art. 8 vi è, al comma 2, lett. C)proprio il contratto a tempo determinato.

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Requisiti del contratto di prossimità

Devono essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;

Devono essere orientati a determinate finalità;

Devono riguardare specifiche materie;

Non possono derogare ai principi costituzionali e comunitari in materia di lavoro;

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Cosa possiamo fare con un contratto di prossimità?

Alzare il limite del 20%;

Fissare modalità di calcolo differenti;

Escludere determinate categorie dall’applicazione del contingentamento;

IN DEFINITIVA, POSSIAMO COSTRUIRE UNA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE CALIBRATA SU OGNI SINGOLA IMPRESA

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