IV Facoltà di Ingegneria -...

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Politecnico di Torino Politecnico di Torino IV Facoltà di Ingegneria Corso di Nozioni Giuridiche Corso di Nozioni Giuridiche Fondamentali Fondamentali Alessandro Mantelero

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Corso di Nozioni Giuridiche Corso di Nozioni Giuridiche FondamentaliFondamentali

Alessandro Mantelero

Politecnico di TorinoIV Facoltà

Nozioni Giuridiche FondamentaliA. Mantelero © 2009

Ogni fatto o rapporto “giuridico”

è espressione di una più

ampia e complessa realtà (storica, politica,

sociale, culturale, ideologica)

della quale quella regola finisce per essere il

riflesso(Princigalli, in N. Lipari, Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento, Roma-Bari, 1974, p. 3)

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Il ruolo del diritto nella società

offrire un modello organizzativo (statualità-diritto pubblico) offrire strumenti atti a prevenire e regolare i conflitti fra i privati permettere la definizione di regole programmatiche (es. opzione per un'economia di mercato) consentire la creazione di rapporti vincolanti fra individui consentire di regolamentare molteplici interessi in una società in evoluzione (es. nuovi modelli contrattuali, innovazioni normative)

I “protagonisti” del diritto

la legge le “corti” la dottrina gli operatori

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La legge

I caratteri della norma

linguaggio precettivo: indica non ciò che è ma ciò che deve essere astrattezza: la prescrizione normativa è riferita ad ogni situazione conforme alla fattispecie generalità: la prescrizione è rivolta indistintamente a tutti i soggetti cui si riferisce

I caratteri dell'ordinamento giuridico

insieme organizzato di norme sistema chiuso: autointegrazione (ricorso all'analogia o ai principi generali) presenza di clausole generali: valvole di sfogo del sistema che conferiscono flessibilità dando vita ad una casistica aperta (es. principio di buonafede)

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Le fonti normative

sulla produzione del diritto: definiscono le procedure per creare l'atto normativo di produzione del diritto: definiscono situazioni di diritto

Il policentrismo normativo

presenza di una pluralità di ordinamenti normativi problemi di interazione fra i diversi ordinamenti pluralità di centri di produzione normativa: fonti comunitarie, statuali, regionali, deontologiche, regolamentari di autorità indipendenti

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La Costituzione

definisce le norme fondamentali del nostro ordinamento afferma la natura repubblicana, democratica e parlamentare del nostro ordinamento concerne sia i rapporti fra Stato/cittadini che quelli fra i cittadini afferma il principio della separazione dei poteri definisce la struttura e l'organizzazione dei poteri dello Stato ha natura “rigida” (art. 138 Cost.)

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Le fonti comunitarie: tipologia ed efficacia

Caratteri del “sistema” comunitario: natura funzionale ai mercati incompletezza carenza di enforcement (salvo interventi Corte di Giustizia, i

rimedi sono demandati ai giudici nazionali)

Trattato UE Direttive: con finalità di armonizzazione, vincolano i singoli Stati e

non direttamente i cittadini (salvo direttive “self executing” per i rapporti Stato-cittadini)

Regolamenti: direttamente applicabili e vincolanti per tutti i soggetti degli stati dell'Unione

interpretazione uniforme norme controverse: Corte di Giustiziaconflitti fra Trattato e direttive/regolamenti: Corte di Giustizia (no ricorso singoli cittadini)

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(continua): il rapporto con le fonti nazionali

conflitto fra direttive e norme interne: prevalenza della norma interna (ma interpretazione della

norma interna deve essere conforme al diritto comunitario e possibile azione risarcitoria ai danni dello Stato)

conflitto fra direttive “self executing” e norme interne: disapplicazione della norma interna nei rapporti Stato-

cittadini

conflitto fra regolamenti comunitari e norme interne: disapplicazione della norma interna in ogni caso

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Le fonti nazionali (diverse dalla Costituzione)

leggi ordinarie (l.) ed atti aventi forza di legge (d.l., d.lgs.): artt. 70 ss., 76, 77 Cost.

leggi regionali: art. 117 Cost.

regolamenti amministrativi (governativi o di autorità indipendenti): di esecuzione, indipendenti (su materie in cui non v'è riserva di legge), di delegificazione

usi: operano solo in caso di “vuoto normativo” o se richiamati da leggi o regolamenti

codici deontologici: associativi, professionali, previsti dalla legge

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I conflitti fra fonti nazionali

conflitto fra fonti omogenee (legge/legge, regolamento/regolamento): abrogazione (tacita o espressa)

conflitto fra fonti eterogenee:

legge/costituzione: incostituzionalità della norma (questione incidentale di costituzionalità --> C. Costituzionale)

regolamento/legge: disapplicazione del regolamento ad opera del giudice civile (effetto per le parti in causa)/dichiarazione di illegittimità del regolamento da parete del giudice amministrativo (erga omnes)

© Mantelero 2004

Il problema: conflitti fra le persone

• Possibilità di interazione fra sistemi diversi di risoluzione delle controversie

• Affermazione delle soluzioni condivise (coerenza con il contesto storico, culturale e sociale)

mancato rispetto dei patti, appropriazione dei beni altrui, coazione dell’altrui libertà e volontà

Le soluzioni immaginabili

soluzione conflittuale: legge del più forte

soluzioni basate su regole: religiose, della morale, del costume, affidate alla sorte, diritto

Quale soluzione preferire ?

“Io comprendo non memorizzo”

© Mantelero 2004

© Mantelero 2004

Cos’è il diritto ?

è un insieme di regole

• che sovrintendono ai rapporti fra i privati (diritto privato)

• o che disciplinano l’organizzazione dello Stato e delle comunità locali (diritto pubblico)

Cos’è una regola ?

precetto ritenuto vincolante dai consociati, qualunque ne sia la fonte

Le regole giuridiche sono uguali alle altre regole ?

differiscono per una maggior forza imperativa

l’inosservanza può comportare sanzioni o coazione forzata

© Mantelero 2004

Quali sono i caratteri che contraddistinguono le regole di diritto ?

devono essere uguali per tutti

no alle leggi ad personam (generalità della norma)

no alle leggi valide solo per alcuni casi specifici (astrattezza della norma)

solo leggi speciali giustificate da ragioni specifiche (ragionevolezza)

Ma chi crea regole di diritto ?

Chi fa le leggi (Parlamento o altri soggetti delegati)

Ma un sistema giuridico è riducibile al solo insieme delle norme scritte esistenti?

No. Accanto al legislatore operano i giudici, la dottrina ed i pratici: tutti concorrono a creare il sistema giuridico

© Mantelero 2004

Cos’è il “sistema giuridico” ?

È l’insieme delle regole scritte e non scritte concretamente applicate all’interno di una comunità presente in una data area geografica

Esistono più sistemi giuridici ?

I sistemi giuridici sono molteplici e riflettono l’evoluzione storica e culturale nel definire le proprie regole attuata dalle differenti comunità

Quali sono i principali sistemi giuridici ?

il sistema di Civil Law (Europa continentale)

Il sistema di Common Law (Inghilterra ed USA)

- forte presenza di norme scritte - valore non vincolante delle decisioni dei giudici

- originaria minor presenza di norme scritte - valore vincolante delle decisioni dei giudici

© Mantelero 2004

Perché non basta la legge per descrivere un ordinamento ?

Perché la legge è un testo scritto e va interpretata per essere applicata

Oltre alle norme cos’altro occorre conoscere ?

Occorre conoscere come esse vengono applicate

come sono interpretate

La stessa regola può essere “letta” in modo diverso da giudici diversi (la giurisprudenza)

La prassi commerciale (e non) può dar vita a nuove regole o reinterpretare quelle esistenti (la prassi)

Gli studiosi del diritto suggeriscono nuove applicazioni di regole esistenti o indicano come disciplinare aspetti ancora non regolati (la dottrina)

© Mantelero 2004

Fra tante “voci” non c’è il rischio di non saper quali sono le regole a cui attenersi ?

Il diritto non è come la matematica:

la certezza del diritto è un fine, non è data

Quale certezza ci può essere se ogni giudice interpreta a modo suo le leggi ?

Ogni interpretazione va motivata e deve avere una sua logica

Il sistema delle corti è strutturato in maniera da portare ad un’interpretazione uniforme

- struttura piramidale - valore persuasivo delle decisioni precedenti dei giudici

© Mantelero 2004

Il problema: il rapporto fra le norme

esistono leggi, decreti, regolamenti, norme comunitarie, disposizioni costituzionali: qual è il rapporto esistente fra tutte queste disposizioni ?

occorre porre attenzione alla diversa efficacia riconosciuta dall’ordinamento a ciascun tipo di norma

diversa forza vincolante attribuita a ciascun tipo di norme nella definizione dell’ordinamento giuridicoCosa comporta una

diversa efficacia?

comporta un rapporto fra le varie fonti normative per cui alcune devono conformarsi ai criteri generali indicate da altre fonti aventi maggior efficacia

© Mantelero 2004

Quali sono allora le differenti tipologie normative e quali i loro rapporti ?

posizione di vertice è assunta dalla Costituzione, poiché in essa sono fissati i diritti ed i doveri fondamentali dei cittadini, nonché viene regolamentata l’organizzazione dei gruppi sociali e dello Stato

saranno poi le leggi ordinarie ad attuare le norme programmatiche presenti nella Costituzione

le leggi ordinarie non potranno dunque contrastare con la Costituzione

le leggi statali trovano attuazione nel dettaglio mediante i regolamenti di esecuzione

ciascun regolamento, in quanto attuativo di una legge, non potrà derogare alla medesima

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Cosa succede se queste regole non vengono rispettate ?

Chi fa le leggi ?

L’Unione Europea ha potere di fare le leggi ?

Si può avere un conflitto fra legge e Costituzione o fra regolamento e legge. Nel primo caso la norma potrà essere dichiarata incostituzionale e venir meno, nel secondo invece il regolamento verrà disapplicato

Il potere legislativo spetta al Parlamento, che può delegarlo al Governo, solamente per un tempo e per oggetti definiti, fissando i principi ed i criteri a cui il Governo dovrà attenersi nell’elaborare le norme (decreti legislativi attuativi della legge delega) oppure esercitato dal Governo, con validità limitata nel tempo, in casi di necessità e urgenza (decreto-legge)

Due sono le tipologie normative di fonte comunitaria: le direttive ed i regolamenti. Le prime fissano delle regole comuni su determinate materie e sono indirizzate agli Stati, che devono darne attuazione; i secondi invece producono direttamente effetto nei confronti di tutti i cittadini dell’Unione, creando regole uniformi

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I destinatari delle norme giuridiche singole persone fisiche enti collettivi

persone giuridiche enti collettivi non personificati

Caratteri della soggettività giuridica (persone fisiche) capacità di essere titolari di diritti ed obblighi

(capacità giuridicacapacità giuridica) si acquista alla nascita e si perde alla morte non è soggetta a limitazioni

capacità di disporre dei propri diritti e di assumere obblighi giuridicamente vincolanti(capacità di agirecapacità di agire)

si acquista con la maggiore età è soggetta a limitazioni:

inabilitazione (415-427) amministrazione di sostegno (404-405-409) incapacità naturale (428)

può venir meno per interdizione (414-427)

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Caratteri della soggettività giuridica (enti collettivi)

capacità giuridica e di agirecapacità giuridica e di agire si acquista con la costituzione dell'ente si perde con l'estinzione dell'ente non sono soggette a limitazioni

(mancanza di stati patologici della volontà soggettiva)

evoluzione della soggettività degli enti collettivievoluzione della soggettività degli enti collettivi centri autonomi di imputazionecentri autonomi di imputazione distinti dalle persone

fisiche che li compongono (origine medioevale: Ordine Francescano_Sinibaldo de' Fieschi)

autonomia patrimonialeautonomia patrimoniale, ovvero distinzione fra i l patrimonio dell'ente e quello delle persone fisiche che li compongono (XVII sec.: compagnie di commercio su concessione sovrana)

patrimonio: insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico

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L'autonomia patrimoniale

effetto: creazione di un patrimonio di destinazione non aggredibile dai creditori dei singoli componenti dell'ente collettivo, vincolato a soddisfare i creditori di tale ente

autonomia patrimoniale imperfetta il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei

soci tutti o alcuni dei componenti del soggetto

collettivo sono patrimonialmente responsabili dei debiti dello stesso

propria di associazioni non riconosciute, comitati, s.s., s.n.c., s.a.s., consorzi

autonomia patrimoniale perfetta il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei

soci i componenti del soggetto collettivo non sono

patrimonialmente responsabili dei debiti dello stesso

propria di associazioni riconosciute, fondazioni, s.r.l., s.c.r.l., s.p.a., s.a.p.a.

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modi di acquisto della personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta):

per legge: società di capitali (iscrizione nel Registro delle imprese)

per atto amministrativo (iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura/Registro regionale delle persone giuridiche, previa valutazione liceità dei fini e congruità patrimonio/scopo)

Tipologia degli enti collettivi in ragione dello scopo enti collettivi con finalità lucrativa:

società (di persone o di capitali) enti collettivi senza finalità lucrativa:

associazioni fondazioni comitati

enti con finalità mutualistica: consorzi cooperative

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Il problema: se una norma mi riconosce alcuni diritti cosa comporta ?

La titolarità di un diritto soggettivo comporta la possibilità di far valere le prerogative che la legge riconosce in virtù di tale titolarità

“Io comprendo non memorizzo”

© Mantelero 2004

Un diritto può derivare solo dalla legge ?

No. Come vedremo i diritti possono nascere anche in seguito di determinati fatti o atti giuridici

Chiunque può essere titolare di diritti ?

Si. Qualsiasi persona fisica, fin dalla nascita, può essere titolare di diritti. Ma possono esserlo anche le formazioni collettive.

-presenza di un’organizzazione e di un fine comune - autonomia del soggetto collettivo rispetto alla sommatoria dei singoli - titolarità autonoma di rapporti giuridici

La titolarità di un diritto comporta anche la possibilità di rinunciarvi ?

Salvo eccezioni (es. diritti della personalità) il titolare del diritto può disporne come meglio crede, ovvero può cederlo, limitarlo, rinunciarvi, farne oggetto di rapporti giuridici con terzi

Unico limite all’esercizio di tali facoltà è l’esistenza della capacità di agire, ovvero della possibilità riconosciuta dalla legge di vincolarsi giuridicamente con una propria dichiarazione di volontà o un proprio comportamento

Tutti hanno tale capacità ?

No, ne sono prive (o sono in essa limitate) le persone fisiche che non siano in grado di comprendere il valore

giuridico dei propri atti

“Io comprendo non memorizzo”

© Mantelero 2004

I diritti soggettivi possono essere fatti valere nei confronti di chiunque ?

Dipende dal tipo di diritto: i diritti assoluti sì, mentre quelli relativi no.

Tutti sono obbligati a consentire il godimento di tali diritti da parte del titolare (es. diritto di proprietà)

Questi diritti conferiscono una posizione giuridica che può essere fatta valere solamente nei confronti di soggetti specifici (es. il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto)

Esistono altri diritti assoluti oltre a quello di proprietà ?

Sono tutelati nei confronti di chiunque sia i diritti che riguardano la persona (diritto al nome, all’immagine, all’onore, ai dati personali, ecc.) sia quei diritti sulle cose che prendono il nome di diritti reali

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“Io comprendo non memorizzo”

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I diritti soggettivi: nozione e tipologie nozione: interesse giuridicamente protetto

tipologie: assoluti (efficaci nei confronti di chiunque)

- diritti reali → diritti sulle cose- diritti della personalità

relativi (efficaci solamente nei confronti di determinati soggetti)- diritti di credito → diritti nei confronti delle persone aventi ad oggetto l'esecuzione di una determinata prestazione

osservazione critica: rilevanza dei diritti relativi nei confronti di soggetti diversi dall'obbligato (responsabilità per lesione del credito)

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I diritti soggettivi: modi acquisto

a titolo originario: il diritto è acquisito libero da eventuali vincoli preesistenti

a titolo derivativo: - il diritto è acquisito da un altro soggetto che ne era precedentemente titolare (dante causa)- il diritto è costituito dalle stesse facoltà ed ha gli stessi limiti che sussistevano in capo al dante causa

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Tutela dei diritti

autotutela (ipotesi residuali)

autotutela

generalmente vietata: non garantisce giustizia ed equità (rischio di prevalenza del “più forte”)competenza esclusiva dello Stato nell'esercizio del potere giudiziario dell'uso legittimo della forza

istituti volti alla prevenzione dei conflitti

casi in cui è ammessa:impossibilità di un pronto intervento della forza pubblica o del ricorso al giudice (es. legittima difesa, art. 2044 c.c. e 52-55 c.p.)maggiore efficienza (es. diritto di ritenzione, eccezione di inadempimento)

tutela in sede giudiziale

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tutela giudiziale

finalità: composizione/risoluzione delle controversiecertezza (processuale) delle situazioni giuridiche

le tipologie processuali

mezzi: attività processuale di accertamento dei fatti e delle situazioni giuridichegiudicato formale e “ne bis in idem”

soluzioni concorrenti/alternative: arbitrato (rituale/irrituale)conciliazione amichevole

processo di cognizione (cautelare e di merito)

processo di esecuzione

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processo di cognizione

finalità: certezza delle situazioni giuridichemezzi:

esposizione delle proprie ragioni ad opera delle parti (atti di parte)accertamento dei fatti (prove)disamina e decisione della controversia da parte del giudice (sentenza)

iter: atto introduttivo della parte attrice (citazione, ricorso)comparsa di costituzione e risposta del convenuto (eventuale domanda riconvenzionale)memorie delle partiacquisizione delle prove (lista testi, capitoli di prova, audizione, esibizioni, acquisizioni)atti conclusivi (comparsa conclusionale e memorie di replica)sentenza

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mezzi di prova

principio dell'onere della prova (2697 c.c.): onere della prova per chi agisce in giudizioonere per entrambe le parti sui fatti dedotti

deroghe: inversione dell'onere probatorio (1335 c.c.)inversione parziale (1218 c.c.)

tipi di prova (in ragione del processo di formazione):precostituite (differente valore probatorio per le scritture)costituende

tipi di prova (in ragione della natura):documentali (2699 ss. c.c., 2709-2710 c.c.)testimoniali (2721 ss. c.c.)interrogatorio parti (117 c.p.c.)presunzioni (semplici, legali assolute/relative; artt. 2727 ss. c.c.)

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sentenza

finalità: certezza delle situazioni giuridicheprincipio della soccombenza:

“chi perde paga” spese processuali ed onorari (91 c.p.c.)

deroghe (spese eccessive o superflue, slealtà, soccombenza reciproca, giusti motivi indicati dal giudice, conciliazione-salvo diverso accorso-, art. 92 c.p.c.)

struttura: fattodirittodispositivo

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processo di esecuzione

finalità: applicazione coattiva della sentenza o di altro titolo esecutivo in caso di inottemperanzadell'obbligato

iter: precettoesecuzione forzata (in caso di inottemperanza al precetto)

processo (di cognizione) cautelare

urgenza (pregiudizio imminente ed irreparabile non compatibile con la durata del processo di accertamento ordinario)

principio di fondatezza delle ragioni (“fumus boni juris”)natura interinale del provvedimento (necessità di proporre azione di

cognizione ordinaria nel merito)

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altri istituti volti alla prevenzione dei conflitti

prescrizione-decadenza

certezza delle situazioni giuridiche rispetto al decorso del tempo“sanzione” per l'inerzia del soggetto titolare del dirittoeffetto: venir meno della possibilità di far valere il proprio dirittodifferenze:

prescrizione (2934 ss. c.c.): termine lungo (10 anni di norma)termine non disponibile dalle partidecorso del termine soggetto a sospensione ed interruzione (2941 ss. c.c.)non rilevabile d'ufficio dal giudiceeccezioni: diritti imprescrittibili (es. proprietà)

decadenza (2964 ss. c.c.): termine brevetermine disponibile dalle parti (se relativo a diritti disponibili)no sospensione/interruzionenon rilevabile d'ufficio dal giudice

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pubblicitànotizia (es. registri stato civile)dichiarativa (es. trascrizione nei registri immobiliari)costitutiva (es. iscrizione ipoteca)

trascrizione

funzione: opponibilità del diritto a terzi che vantino pretese provenienti dallo stesso dante causa

struttura registri: base personale (eccezione: base tavolare con pubblicità costitutiva)

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“Io comprendo non memorizzo”

Quali sono i diritti reali ?

I diritti reali sono in numero limitato e sono specificatamente disciplinati dalla legge. Essi posso conferire il diritto di godere (e disporre) del bene (diritto di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie, servitù prediali, enfiteusi), ovvero possono servire quale garanzia, consentendo una soddisfazione preferenziale sul bene stesso (ipoteca, pegno)

Se sono proprietario di un bene posso farne ciò che voglio ?

Anche il proprietario ha dei limiti. Ad esempio riguardo la possibilità di edificare (che deve rispettare le indicazioni del piano regolatore e del regolamento edilizio) oppure in ragione del rispetto dei vicini (non può fare un rumore eccessivo che rechi ad essi disturbo)

Nel rispetto di tali limiti, fino a che punto si spinge il diritto di proprietà ?

Fino alla massima estensione, ovvero fino alla facoltà di distruggere il bene, o modificarlo a proprio piacimento, sempre però nei limiti derivanti dall’esistenza di diritti altrui o posti nell’interesse collettivo (es. non posso incenerire o abbandonare sostanze nocive)

© Mantelero 2004

“Io comprendo non memorizzo”Come si acquista il diritto di proprietà ?

Si può acquistare da un’altra persona che ne sia titolare (titolo derivativo) o, in alcuni casi, a prescindere dall’esistenza di una precedente altrui titolarità del diritto (titolo originario, es. raccogliendo un bene volontariamente abbandonato da qualcuno)

Si può perdere il diritto di proprietà se non viene esercitato?

La proprietà non si perde per il semplice mancato esercizio del diritto, deve infatti concorrere anche il contemporaneo possesso continuato del bene da parte di un terzo per un lungo periodo di tempo fissato dalla legge (usucapione)

non è un diritto, bensì una situazione di fatto, che consiste nel comportarsi come se si esercitasse un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento

Come posso tutelare il mio diritto di proprietà ?

La proprietà è tutelata mediante la possibilità di ricorrere al giudice

© Mantelero 2004

“Io comprendo non memorizzo”Posso limitare il mio diritto di proprietà in favore di altri ?

Sì, è possibile ad esempio costituendo dei diritti reali “minori” in favore di terzi

Cosa comporta la il sorgere di un diritto reale “minore” ?

I diritti reali minori sono caratterizzati dall’essere strettamente connessi alla cose su cui gravano e dal seguire il bene nonostante venga ceduto (diritto di seguito)

Come è possibile ?Ad esempio costituendo una servitù prediale consistente nel diritto del proprietario del campo vicino di passare sulla mia proprietà per raggiungere la strada comunale: se venderò il mio campo, il diritto rimarrà anche nei confronti di chi lo acquista. I diritti reali minori di godimento comprimono, limitandolo, il diritto di proprietà e le prerogative proprietarie.

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I diritti reali-caratteristiche

diritti sulle cose

tipologie

rapporto immediato titolare/cosa (l'esercizio del diritto non dipende dalla collaborazione attiva di un terzo)

tipicità“diritto di seguito” dei diritti reali diversi dalla proprietà

(permangono sul bene nonostante muti il proprietario dello stesso)

diritti a contenuto patrimoniale (valutabili economicamente)

diritti cedibili

proprietàdiritti reali di godimento:

corrispondono ad alcune facoltàcostituenti il diritto di proprietàsono: usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù prediali, enfiteusi

diritti reali di garanzia: consentono il soddisfacimento preferenziale su determinati beni pegno, ipoteca

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ll diritto di proprietà

i limiti del diritto

È il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighistabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832)

limiti derivanti da rapporti fra privati: divieto degli atti di emulazionedistanze, luci, vedutedivieto di immissioni

limiti posti nell'interesse collettivo: possibilità di espropriazione per pubblica utilitàlimiti allo sfruttamento dei suoli (piani regolatori, regolamenti edilizi)limiti alle immissioni nocive (tutela della salute e dell'ambiente)

“godere”: trarre le utilità che la cosa produce o comporta“disporre”: alienare il bene o cedere a terzi alcune facoltà del diritto

di proprietà (es. diritti reali di godimento)

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azioni a tutela della proprietà

Diritti reali minori (di godimento)

azione di rivendicazione (948) (difficoltà probatorie)

azioni di regolamento di confini e di apposizione di termini (950, 951)azioni nunciatorie (1171, 1172)(azioni possessorie)

azione negatoria (949)

usufrutto: diritto di utilizzare la cosa e di trarne i frutti

• superficie: diritto di costruire sul fondo altrui mantenendo la proprietàseparata del manufatto

• servitù prediale: peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario

• uso/abitazione: diritto di servirsi di una cosa/di abitare, limitatamenteai bisogni propri e della propria famiglia

• enfiteusi: diritto di godimento di un fondo pari a quello del proprietario, verso il pagamento di un canone e con obbligo di migliorareil fondo

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Possesso

azioni a tutela del possesso

situazione di fatto

ragione della tutela: rafforzamento tutela proprietaria (azioni possessorie)riduzione autotutelafacilitazione circolazione beni mobili (art. 1153)certezza del diritto mediante mutamento in diritto reale (usucapione, art. 1158 ss.)

comportamento pari a quello del proprietario o del titolare di un altro diritto reale

• azione di reintegrazione (1168)• azione di manutenzione (1170)

azioni nunciatorie (1171, 1172)

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Il contratto: ambiti di operatività

vita associata: costituzione di enti e società

nozione (art. 1321-1372)

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridicopatrimoniale”

persone e famiglia: convezioni matrimoniali, divisione ereditaria

“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”

“Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”

settore economico: disciplina dei rapporti intersoggettivi (es. accordi traslativi, di produzione, di distribuzione)

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“Il contratto è l'accordo di due o più parti ” (art. 1321)ed ha “forza di legge tra le parti” (art. 1372)

obbligazione: vincolo legale fra le parti

obbligazione (artt. 1173 ss.)

parti dell'obbligazione: creditore, debitoreoggetto dell'obbligazione: prestazione di dare/fare/non fare

struttura del contratto: composto da una o più obbligazioni

debitore: ha l'obbligo giuridico di effettuare la prestazione così come definita dall'accordo

creditore: ha diritto di ottenere la prestazione ed ha l'obbligo di cooperare con il debitore al fine di rendere possibile l'esecuzione della stessa

fonti di obbligazioni diverse dal contratto (1173): fatti illecitipromesse unilaterali (titoli di credito, promesse al pubblico)arricchimento senza causa (ripetizione indebito, gestione di affari altrui, arricchimento senza causa in senso stretto)

possibilità dei privati di creare vincoli giuridicilimiti al recesso unilateralerecesso unilaterale (solo legale o convenzionale)

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obbligazione: requisiti e caratteristiche di struttura

capacità di agire: rileva solo per il creditore (1190-91) (l'adempimento è atto dovuto e non discrezionale)parte plurisoggettiva: regola della solidarietà passiva (fra debitori), salvo regresso nei rapporti internisolidarietà attiva (fra creditori) eccezionale

tipologie di obbligazioni: o. pecuniarie

profilo oggettivo:natura della prestazione (1174): patrimoniale (suscettibile di valutazione economica di mercato o soggettiva)interesse alla prestazione: anche non patrimoniale

principio nominalistico (1277)clausole di adeguamentoderoghe: obbligazioni di valore interessi (1282): legali (1284), convenzionali, moratori, usurari

profilo soggettivo:

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altre tipologie di obbligazioniin ragione della natura della prestazione

divisibili/indivisibilidi mezzi/di risultatofungibili/infungibilialternative (1285-86)/facoltative

autonomia contrattuale (art. 1322)

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (1321)

“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”(1322)“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchésiano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” (1322)

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autonomia contrattuale: contenuto

autonomia positiva:relativa ai soggetti: libera scelta della parte

limiti: divieti cessione (1261), divieti di comprare (1471), contratto con se stesso (1395)‏

relativa all'oggetto: libera determinazione di contenuti e del “modello”(atipicitià)

limiti derivanti dalla prassi contrattuale: standardizzazione dei contrattistandardizzazione dei contratti(contrattazione di massa)limiti posti nell’interesse dei contraenti “deboli”: nullità parziale (sostituzione automatica clausole), clausole vessatorielimiti finalizzati ad assicurare la libera concorrenza

autonomia negativa: libertà di non contrarrelimiti: monopolio legale (2597), pubblici servizi di linea (1679), assicurazione obbligatoria, locazioni (obbligo di rinnovo)

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effetti del contratto (art. 1321)

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”

effetti obbligatori:nascita di vincoli obbligatoripresenti in tutti i contrattiin capo ad una sola parte (contratti unilaterali)/ in capo ad entrambe le parti (ctr. sinallagmatici)

effetti traslativi (o reali):trasferimento di diritti (reali o di credito)propri solo di alcuni contratti (es. vendita)si cumulano con gli effetti obbligatori

tipologia di effetti

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Le fasi della contrattazione

conclusione del contratto

principio generale di correttezza

fase esecutiva (ovvero adempimento)

fase pre-contrattuale (opzionale)

buona fede in senso oggettivo

“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” (1175)

clausola generale: funzione: determinazione di doveri accessori rispetto a quelli oggetto dell’accordo)contenuto: tipizzazione giurisprudenzialeesempi: doveri di collaborazione, di informazione, di custodia, di protezione , ecc.

riguarda tutte le fasi del contratto dalla trattativa all'esecuzione

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La fase delle trattative

recesso dalle trattative:sempre ammessoresponsabilità se ingiustificato (danni derivanti dall' “impegno” nella trattativa)

comportamento seconda buona fede:divieto recesso ingiustificatodivieto comportamenti lesivi (es. minaccia, inganno)obblighi informativi

responsabilità pre-contrattuale

risarcimento “interesse negativo”perdita di occasioni favorevolicosti sostenuti per la trattativa (studio fattibilità, consulenze, spostamenti ecc.)non si risarcisce dunque in misura eguale al complessivo valore dell'operazione contrattuale come nel caso di responsabilità contrattuale

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Il contratto preliminare

fase opzionale dell'iter di stipulazione del contratto definitivocostituisce un contratto a tutti gli effettidifferenza dal contr. definitivo: sorge solo l'obbligazione di stipulare il definitivo effetto traslativo: consegue solo dal ctr. definitivo (valore “prenotativo della

trascrizione del preliminare)

funzione:vincolare la controparteconsentire successive verifiche ed accertamentipossibilità di eseguire in forma specifica l'obbligo di contrarre (2932) in caso di inadempimento della controparte

forma per la validità: la stesa del ctr. definitivo

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L'accordo

essenza dell'accordo: coincidenza completa delle volontà dei contraenti

conclusione del contratto ed effetti traslativi

modi per conseguire l'accordo:in forma espressa:

sottoscrizione del comune documento contrattualescambio di proposta e accettazione

in forma tacita: comportamento concludente silenzio (casi eccezionali)

contratti consensuali: il consenso dato al momento dell'accordo ha effetto traslativo (immediato o differito)

contratti reali: l'effetto traslativo si realizza quando all'accordo segue anche la consegna del bene oggetto del contratto

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321)

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L'accordo in forma espressa:lo scambio di proposta e accettazione fra soggetti determinati

momento da cui decorre l'efficacia delle dichiarazioni (proposta/accettazione): principio della cognizione (1334)

temperamento dell'onere probatorio: presunzione legale relativa di conoscenza (1335)

possibilità di revoca:per la proposta: prima che il contratto sia concluso

(revoca per atto volontario o per causa di morte o incapacità del proponente)eccezioni: 1329, 1330, 1331

per l'accettazione: prima che l'accettazione giunga a conoscenza del proponente

contenuto della proposta: gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta

contenuto dell'accettazione: manifestazione di volontàinteramente conforme alla

proposta

eventuale difformità dell'accettazione rispetto alla proposta:contratto non conclusol' “accettazione”ha efficacia di nuova proposta (inversione ruolo delle parti)

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L'accordo in forma espressa:la proposta diretta a soggetti indeterminati

l'offerta al pubblico (1336):contenuto: gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è direttarevoca: nella stessa forma impiegata per l'offerta o in foma equipollente

(efficacia anche verso chi non ne ha avuto notizia)conclusione del contratto: quando uno dei soggetti destinatari dell'offerta manifesta la volontà di accettarlavantaggi: semplifica il raggiungimento dell'accordo nell'offerta di prestazioni standardizzate rivolte al pubblico indistinto dei consumatori

incompletezza della proposta: vale come invito a proporrenon costituisce propostainverte il rapporto fra accettante e proponente rispetto all'offerta al

pubblico (consentendo a chi rivolge l'invito a proporre di scegliere fra i potenziali

interessati )vantaggi: permette di selezionare la proposta più conveniente (soluzione

adatta alle negoziazioni non seriali)

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L'accordo in forma tacita

il comportamento concludente:natura: azione che manifesta in maniera inequivoca la volontà di

contrarre valutazione oggettiva del comportamento

il silenzio:di norma non rileva come manifestazione di volontàeccezioni: casi in cui al silenzio è attribuita una specifica valenzaper effetto della legge (1333, c. 2)per comune volontà delle parti (precedente accordo)per prassi (usi o pratiche ricorrenti)

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Il contenuto dell'accordo contrattualecausa:

funzione economico/sociale del contrattosintesi degli effetti giuridici del contratto

causa tipica: prevista dalla leggecausa atipica (autonomia contrattuale, 1322 c. 2)

contratti con causa atipica: limite della liceitàregolamentazione per analogia

oggetto: prestazione dedotta nel contrattorequisiti:

determinato o determinabile (per relazione o mediante arbitratore)lecitopossibile (sia possibilità materiale che giuridica)

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La forma dell'accordo contrattualeprincipio generale: libertà di forma (scritta o orale)

eccezioni: forma scritta richiesta dalla legge per la validità del contratto (1350), sovente con intento protettivo di uno o di entrambi i contraentiforma scritta richiesta dalle parti per la validità del contratto (1352)

altre ipotesi in cui si richiede la forma specifica:ai fini probatori (2725)per oneri specifici (2657)

tipi di forma scritta:scrittura privatascrittura privata autenticataatto pubblicodifferenze:modalità di formazione conseguente diversa forza probatoria (2702-04, 2703, 2700)

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Gli elementi del contrattoelementi essenziali:

accordocausaoggettoforma (solo se richiesta per la validità)

conseguenze in caso di mancanza o di illiceità degli elementi essenziali o dei requisiti richiesti:

inesistenza del contratto (ipotesi rare)nullità del contratto (inefficacia fin dall'origine)

elementi accidentali:condizionetermine (iniziale/finale)onere (o modo)

conseguenze in caso di mancanza: nessuna (vengono aggiunti facoltativamente dalle parti per incidere sull'efficacia del contratto)

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La condizioneeffetti: incide sull'efficacia contrattuale

elemento dedotto in condizione: evento futuro ed incertoconseguenze dell'avveramento dell'evento:

retroattività degli effetti derivanti dall'avveramento (in tutti i casi)scioglimento del contratto (c. risolutiva)inizio produzione effetti del contratto (c. sospensiva)

tipo di evento:dipendente dalla volontà del contraente (c. potestativa)limiti alla condizione “meramente potestativa”

(solo risolutiva)indipendente dalla volontà del contraente (c. casuale)c. mista

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situazioni soggettive conseguenti all'apposizione della condizione:diritto condizionatoaspettativa

possibilità di cessione di entrambe le posizionil'effetto retroattivo dell'avveramento delle condizione si produce anche in capo al terzo

obbligo di comportamento secondo buona fede delle parti (1358)atti conservativi (1356)finzione di avveramento (1359)

patologie:c. impossibile: risolutiva: come non appostasospensiva: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale)c. illecita: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale)

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Il termineeffetti: incide sull'efficacia contrattuale

elemento dedotto come termine: evento futuro e certoconseguenze dell'avveramento dell'evento:

inizio efficacia contrattuale (t. iniziale)cessazione efficacia (t. finale)

da non confondere con: termine per l'adempimento (quest'ultimo riguarda il momento in cui la prestazione va eseguita e non quello in cui sorgono le obbligazioni)

L'onere (o modo)effetti: incide sull'efficacia di un atto/contratto a titolo gratuito (limitata applicazione)

elemento dedotto come onere:obbligo imposto al beneficiario conseguenze dell'inadempimento:

risoluzione del atto/contratto (ove consentita, 793)illiceità/impossibilità dell'onere:

nullità del atto/contratto (se è l'unico motivo determinate dello stesso)

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Patologie genetiche del contratto

cause: difetti attinenti l'atto difetti attinenti la formazione e l'espressione della volontà dei contraenti

conseguenze: incidenza sulla validità del vincolo contrattuale

tipologie: inesistenza, invalidità (nullità o annullabilità)

Patologie funzionali del contratto

cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale

conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla sua valida costituzione

tipologie: risoluzione

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Patologie genetiche: l'inesistenza

mancanza di qualsiasi regolamento contrattualeincompatibilità logica totale con il modello causale prescelto

conseguenze: irrilevanza giuridica dell'attoragione giustificativa: il legislatore non ravvisa nell'atto un regolamento

contrattuale o alcun elemento compatibile con ilmodello causale invocato dalle parti

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Le cause della nullità (1418)

mancanza delle caratteristiche essenziali del contrattomancanza dell'accordo (comprende anche l'ipotesi di accordo raggiunto

mediante violenza fisica)mancanza della causa mancanza dell'oggetto o dei suoi requisiti (lecito, determinato/determinabile,

possibile)mancanza della forma richiesta dall'ordinamento per la validità del contratto (1350)

contrasto della volontà contrattuale con l'ordinamentocontrarietà del contratto (o di singole clausole) a norme imperativeilliceità (contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume) della causa illiceità dell'oggettocasi espressi di nullità previsti dalla legge

Patologie genetiche: la nullità

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La conseguenza della nullitàinefficacia originaria del contratto o di singole clausole (nullità parziale, art. 1419, cc. 1 e 2)

Le ragioni della nullitàragione giustificativa:

(a) l'atto è strutturalmente incompleto (b) il legislatore non può far scaturire dal contratto obbligazioni vincolanti in contrasto con l'ordinamento

riflessi sulla disciplina:insanabilità (salvo conversione ex art. 1424)(nel caso sub a è però possibile stipulare un nuovo contratto privo della mancanza rilevata)non prescrittibilità dell'azione di nullità(con la prescrizione la nullità verrebbe indirettamente sanata)natura dichiarativa della sentenza di nullità(l'inefficacia è infatti originaria)rivelabilità d'ufficio e legittimazione attiva riconosciuta a “chiunque vi ha interesse”(interesse generale a che il contratto nullo venga dichiarato inefficace

intrinseco contrasto con l'ordinamento nella struttura e nei fini)

eccezione: nullità di protezione (v. art. 36, d.lgs. 206/2005)

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Le cause dell'annullabilità (1418)

difetti della volontà del contraente incidenti sulla formazione del contratto:incapacità d'agire (1425, c. 1) o naturale (1425, c. 2, e 428)vizi del consenso (1427ss.):erroreviolenza moraledolo (raggiro)

Patologie genetiche: l'annullabilità

La conseguenza dell'annullabilitàefficacia originaria del contratto, ma possibilità di ottenere successivasentenza di annullamento che renda inefficace il contratto

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Le ragioni dell'annullabilitàragione giustificativa:

(a) il contraente non era in grado di comprendere e di autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto

(b) il contraente era in grado di comprendere e di autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto, ma è stato indotto alla conclusione:

riflessi sulla disciplina:

- da un'errata rappresentazione della realtà dovuta a causa propria (errore) o altrui (dolo)

- dalle altrui minacce (violenza)

sanabilità (v. anche artt. 1444 e 1432)(la parte la cui volontà è stata viziata potrebbe avere interesse alla conservazione del contratto)prescrittibilità dell'azione (1442)(carenza di contrasto insanabile con l'ordinamento)natura costitutiva della sentenza di nullità(l'inefficacia non è originaria, la sentenza rimuove il vincolo contrattuale)effetto retroattivo delle sentenzasalvi gli effetti del contratto verso i terzi (1445)rilevabilità solo su istanza di parte e legittimazione attivadel solo soggetto la cui volontà è stata viziata (1441)(interesse individuale alla dichiarazione d’inefficacia del contratto)

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Singole ipotesi di annullabilità

errore (1428 ss.):caratteri:- riconoscibile (la controparte si è accorta dell’errore)- essenziale (ricade sugli aspetti di cui all’art. 1429)

violenza morale (1434 ss.)caratteri: - tale da impressionare (valutazione oggettiva, ma rilevanza di alcuni dati soggettivi ex 1435)- riguardante beni o persone (v. anche 1436)

dolo (1439 s.):caratteri: - determinate della volontà di contrarre(se incidente -ovvero la parte avrebbe comunque contratto, ma a diverse condizioni- il contratto resta valido e si ha diritto al risarcimento danno)

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La rappresentanza

funzione: consente di affidare a terzi il potere di concludere contratti per conto ed in nome del rappresentatosoggetti di diritto diverse dalle persone fisiche: necessità di un soggetto fisico per concludere il contratto secondo la volontàespressa dagli organi decisionali

tipologie (in ragione della fonte attributiva):volontaria (procura)legale (es. genitori per i figli)organica

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la rappresentanza volontaria

forma della procura: quella richiesta per l'atto negoziale da compiersi (1392)

potere conferito: gli atti compiuti dal rappresentante hanno effetto nella sfera giuridica del rappresentato, nel cui interesse e nel cui nome il rappresentante agisce (1388)

revocabilità della procura (eccetto procura conferita anche nell'interesse del rappresentato o di terzi, salvo giusta causa)

tipi di procura: speciale: concessa per singoli affarigenerale: concessa per tutti gli affari

capacità delle parti (1389): c. di intendere e volere per il rappresentantec. di agire per il rappresentato

vizi della volontà (1390): rilevanti solo se incidono sulla volontà del rappresentanteeccezioni: elementi contrattuali predeterminati dal rappresentato

fonte: procura (atto unilaterale che conferisce un potere)

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rappresentanza volontaria: patologie

rimedio (1394): annullabilità (se il terzo conosceva o poteva conoscere il conflitto d'interessi)

conflitto di interessi: il rappresentante non fa gli interessi del rappresentatocontratto del rappresentante con sé stessofattori che escludono il conflitto: autorizzazione del rappresentato, ancoraggio a parametri oggettivi

rappresentanza senza potere: assenza di potereeccedenza limiti del potere conferito

conseguenze: inefficacia contratto (salvo ratifica, 1399)risarcimento del danno causato al terzo (1398)

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La rescissione del contratto

cause: stato di pericolo (1447) stato di bisogno (1448)

effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452)

aspetti processuali: legittimazione delle sola parte pregiudicataprescrizione annuale (anche dell'eccezione)convalida: non consentita (solo possibile la riconduzione ad equità, 1450-51)

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La fase esecutiva del contratto: l'adempimento

coincidenza fra prestazioni pattuite e prestazioni coincidenza fra prestazioni pattuite e prestazioni eseguiteeseguiteconseguenza:

- possibilità di rifiuto dell'adempimento parziale (1181)- possibilità di adempimento del terzo, salvo carattere personale prestazione

(1180)- eccezione: prestazione in luogo dell'adempimento (1197)

I caratteri dell'adempimento

comportamentocomportamento diligentediligente richiestorichiesto al al debitoredebitore (1176)conseguenza: - diverso atteggiarsi dell'onere di diligenza in ragione della naturadella prestazione (attività professionale o non)- diverso atteggiarsi dell'onere probatorio in caso di inadempimentoin ragione della natura della prestazione (obb. di mezzi, di risultato, aventi ad oggetto prestazioni di routine)

atto dovuto (attoatto esecutivoesecutivo didi un un obbligoobbligo assuntoassunto) conseguenza: effetto liberatorio del pagamento anche se eseguito

dall'incapace (1191)

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tempo e luogo: integrazione del contratto in caso di omissione (norme dispositive, 1182-83)

termine dell'adempimento (1184): differisce dal termine quale elemento accidentale (che inerisce all'efficacia)si presume a favore del debitore (può adempiere anzitempo, ma non è

tenuto a farlo se richiesto)decadenza dal termine (1186)

pagamento al creditore apparente (effetto liberatorio, 1189):univocità delle circostanze e buona fedeobblighi restitutori in capo al ricevente

Le modalità dell'adempimento

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La patologia funzionale del contratto: l'inadempimento

tipologie:mancato adempimentoadempimento parziale adempimento inesattoadempimento tardivo

I caratteri dell'inadempimento

cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale

conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla sua valida costituzione

tipologie: risoluzione

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Le conseguenze dell'inadempimento

presupposto: inadempimento di non scarsa importanzamodalità: risoluzione giudiziale o di dirittocasi di r. di diritto:

diffida ad adempiere (1454): diffida unita a fissazione di un termineclausola risolutiva espressa (1456)termine essenziale (1457)

risoluzione del contratto

azione in giudizio per ottenere l'adempimento risoluzione del contratto (solo se l'inadempimento non ha scarsaimportanza, 1455)risarcimento del danno (salvo che l'adempimento sia divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore, 1218)

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rimedi a tutela della parte in caso di inadempimento

mora del creditore: causa (1206): mancata cooperazione con il debitoreeffetti (1207):

spostamento in capo al creditore del rischio dell'impossibilità liberatoriadella prestazione dovuta dal debitorerisarcimento danni derivanti dalla mancata cooperazionepossibilità per il debitore di liberarsi dalla sua obbligazione (1210)

forma: offerta formale (1208-09) o secondo gli usi (1214)

costituzione in mora

costituzione in mora: incidenza sugli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore

clausola risolutiva espressa: incidenza sull'importanza dell'inadempimentoclausola penale: incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e

sulla propensione all'adempimento caparra confirmatoria:incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento

e sulla propensione all'adempimento

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mora del debitore: causa: mancato adempimentoeffetti (1221):

spostamento in capo al debitore del rischio dell'impossibilitàsopravvenuta della prestazione da lui dovutarisarcimento danni derivanti dall'adempimento non tempestivo nelleobbligazioni pecuniarie (interessi moratori, 1224)

forma (1219): intimazione o richiesta scritta, salvi i casi di cui all'art. 1219, c. 2

clausola risolutiva espressa (1456)

funzione: esclusione della discrezionalità del giudice sull'entità dell'inadempimento per specifiche ipotesiconsentire la risoluzione in ipotesi in cui l'inadempimento non sarebbe astrattamente rilevante ai fini della risoluzioneeffetto: risoluzione di diritto (se la parte dichiara di valersi della clausola)

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clausola penale (1382 ss.)

funzione: prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimentoconsentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo (1382, c. 2)

caparra confirmatoria (1385)funzione:

prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimentoconsentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo acquisizione all'atto della stipula della somma (o dei beni fungibili) su cui rifarsi in caso di inadempimento

acquisizione in proprietà della caparra in caso di inadempimento, salva la facoltà di rinunciarvi e domandare il risarcimento del danno (oltre chel'adempimento o la risoluzione)

effetto: sorgere di un'obbligazione avente ad oggetto unadeterminata prestazione (in genere pagamento di unasomma in denaro) in caso di inadempimentopossibilità del risarcimento dell'ulteriore maggior danno, se pattuito (penale orginarimente prevista, o successivamente rilevatasi, inferiore al danno)

effetto:

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Il risarcimento del danno in caso di inadempimento

presupposti: inadempimento non dovuto a cause non imputabili al debitore

onere probatorio: inversione (è il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un'impossibilità assoluta ed oggettiva a lui non imputabile, dovuta ad es. da forza maggiore, caso fortuito, factum principis)

conseguenze: risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (1223, 1225, 1227)

determinazione del danno: - limite del solo danno prevedibile, se inadempimento non doloso (1225)- danno emergente e lucro cessante

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Responsabilità del debitoreprincipio generale: garanzia patrimoniale generale del debitore (2740)

limitazione pattizia: non possibile nei casi di cui all'art. 1229

operatività della garanzia: esecuzione forzata sul patrimonio del debitore,con esclusione del principio di parità di trattamento dei creditori (eccetto procedure concorsuali) e salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi)

mezzi di conservazione della garanzia:azione revocatoria (2901 ss.)azione surrogatoria (2900)sequestro conservativo (2905 s.)

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La risoluzione del contrattocause: sopravvenienze successive alla valida conclusione del contratto capacidi alterare l'originario “programma negoziale” oggetto dell'accordo fra le parti effetti:

scioglimento del rapporto contrattualeretroattività dello scioglimento del vincolo

(eccetto contratti a prestazioni periodiche o continuative)obblighi restitutori relativi alle prestazioni già eseguite (prive di causa in conseguenza della retroattività della risoluzione)non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi (1458, c. 2)non è effetto della risoluzione il risarcimento del danno(che costituisce dunque oggetto di domanda autonoma in giudizio)

Singole cause di risoluzioneinadempimentoinadempimento (vedi sopra)impossibilitimpossibilitàà sopravvenuta:sopravvenuta:

- applicabile ai soli contratti sinallagmatici- se solo parziale: riduzione controprestazione /recesso (1464)- contratti traslativi: rilevanza del principio consensualistico (1465)

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eccessiva onerositeccessiva onerositàà sopravvenuta: sopravvenuta: - cause: avvenimenti straordinari ed imprevedibili- applicabile ai soli contratti ad esecuzione differita, periodica o

continuata (solo in tal caso è possibile una sopravvenienza)- non applicabile ai contratti aleatori (rischio squilibrio insito nella causa)- possibilità di escludere la risoluzione mediante riconduzione del contratto ad equità (rispetto all'equilibrio originario)

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La standardizzazione dei contratti

cause:uniformità delle prestazioni oggetto del contratto

(produzione seriale e massificata)irrilevanza dell'identità della parte contrattuale che intende acquisire il bene/servizio offertoesigenza di semplificazione della fase di conclusione del contrattoposizione di debolezza della parte contrattuale che intende acquisire il bene/servizio offerto

(limitata competitività del mercato, uniformità dei comportamenti contrattuali dei fornitori del bene/servizio, dipendenza

economica, ignoranza dei profili giuridici, ecc.)strumenti:

ricorso a condizioni generali di contratto impiego di moduli o formulari

effetti: scarso rilievo della trattativa individualetendenza all'uniformità dei contratti predisposti dai diversi operatori di ciascun settorerischio di squilibri giuridici od economici mediante l' introduzione di clausole vessatorie

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La tutela del contraente “debole”

finalità:ridurre la possibilità di potenziare per via contrattuale il rapporto di forza già esistente fra contraente “forte” e c. “debole”ridurre la possibilità di ingenerare per via contrattuale squilibri giuridici od economici

strumenti:nullità di protezioneobblighi informativirequisiti di forma richiesti a pena di nullitàprevisione di autorità di controlloprocedure di conciliazioneintervento di enti esponenziali dei diritti dei soggetti deboli

normative ad hoc (a titolo esemplificativo):l. 129/2004 sull'affiliazione commerciale (franchising commerciale)l. 192/1998 sulla subforniturad. lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

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Nozioni Giuridiche FondamentaliA. Mantelero © 2008

La tutela del consumatore (d. lgs. 206/2005)

aspetti disciplinati:iniziative di sensibilizzazione dei consumatoriinformazioni da fornirsi ai consumatori (es. etichettatura)pubblicitàclausole vessatorie specifiche tipologie contrattuali (contratti fuori dai locali locali commerciali, c. a distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici)credito al consumosicurezza dei prodottiresponsabilità per danno da prodottogaranzie nella vendita di beni di consumoenti esponenziali ed azioni a tutela dei consumatori

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La tutela del consumatore: le condizioni contrattuali vessatorie

nozione di “vessatorietà”: significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto (art. 33, c. 1, d.lgs. 206/2005)

rimedi:originaria disciplina codicistica (artt. 1341, c. 2, e 1342, c. 2):

funzione: rendere consapevole il contraente della vessatorietà della clausola (specifica approvazione scritta)

ambito applicativo: qualsiasi contratto, a prescindere dal ruoloeconomico dei contraenti

disciplina ex d. lgs. 206/2005 (artt. 33-37):funzione: eliminazione della sperequazione contrattualeambito applicativo: contratti fra

professionistaprofessionista(persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero suo intermediario)e consumatore/utenteconsumatore/utente(persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivitàimprenditoriale o professionale eventualmente svolta)

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La disciplina delle clausole vessatorie e l'eliminazione della sperequazione contrattuale (d. lgs. 206/2005)

cluausole considerate vessatorie:ipotesi tipiche:“lista grigia” ex art. 33, c. 2

(presunzione relativa di vessatorietà)“lista nera” ex art. 36, c. 2

(presunzione assoluta di vessatorietà)ipotesi atipiche: qualsiasi clausola che, a parere del giudice,

determina a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto

causa di esclusione della vessatorietà:intercorsa trattativa individualetrattativa individuale (concessioni reciproche) avente ad oggetto la clausola (art. 34, cc. 4 e 5)eccezione: “lista nera” (presunzione assoluta)

strumento per la rimozione della sperequazione: azione di nullitazione di nullitàà ex art. 36nullitnullitàà parzialeparziale e di protezionedi protezione (legittimazione ad agire del solo consumatore, rilevabilità d'ufficio da parte del giudice)azione inibitoriaazione inibitoria ex art. 37 su iniziativa degli enti esponenziali (efficacia generalizzata)