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di Stefano De Carli, Studio Luce, Modena isure in M Tra le numerose novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 un certo rilievo po- tranno avere, nella gestione contabile del- la farmacia, le due innovazioni che andiamo a commentare, le quali, curiosa- mente, si applicano entrambe a partire dal primo luglio 2018. IL PRIMO PUNTO La prima riguarda il divieto di corrispon- dere il pagamento degli stipendi in con- tanti e trova la sua ragione d’essere, oltre che nel generalizzato incentivo da parte del fisco alla tracciabilità bancaria di tut- ti i movimenti aziendali, nel contrasto al comportamento fraudolento di alcune aziende che, a fronte di un pagamento in contanti liquidano al lavoratore una som- ma più bassa rispetto alla busta paga. A tal fine viene previsto anche che «la fir- ma apposta dal lavoratore sulla busta pa- ga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione», eliminan- do quindi il valore di quietanza alla sotto- scrizione del documento. Il saldo dovrà pertanto avvenire solo me- diante strumenti tracciabili, che la legge così identifica: bonifico su conto corrente con codice Iban indicato dal lavoratore; assegno bancario o circolare, che po- trà essere consegnato direttamente al la- voratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e com- provato impedimento e solo al coniuge, al convivente o ad altro familiare o affine del lavoratore, comunque di età superio- re ai sedici anni. Saranno certamente queste le modalità più utilizzate dalla farmacia, anche se la norma ne consente altre, che si presume però ver- ranno utilizzate più facilmente da aziende di maggiori dimensioni. Ci si riferisce ai paga- menti elettronici e a quelli in contanti diret- tamente in banca o alla posta, consentiti però solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento. Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti si applica a tutti i rapporti di lavo- ro subordinato, compresi eventuali anticipi di retribuzione, e indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, quindi a: contratti a tempo pieno e part-time; rapporti di lavoro a tempo indetermi- nato e determinato; contratti di apprendistato; tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing, eccetera). Rientra nella nuova normativa anche il compenso corrisposto agli amministrato- ri delle società, mentre ne sono escluse le somme prelevate dal titolare, collabo- ratore familiare o socio di società, oltre a quelle versate agli associati di capitale o lavoro che quindi potranno continuare a essere regolate in contanti, nei limiti con- sentiti (3.000 euro), anche se tali prassi è bilancio Il divieto di pagamento in contanti degli stipendi e il nuovo regime relativo alla carta carburante. Novità della Finanziaria 2018 marzo 2018 | 40 fiscale

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di Stefano De Carli, Studio Luce, Modena

isure in MTra le numerose novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 un certo rilievo po-tranno avere, nella gestione contabile del-la farmacia, le due innovazioni che andiamo a commentare, le quali, curiosa-mente, si applicano entrambe a partire dal primo luglio 2018.

IL PRIMO PUNTOLa prima riguarda il divieto di corrispon-dere il pagamento degli stipendi in con-tanti e trova la sua ragione d’essere, oltre che nel generalizzato incentivo da parte del fisco alla tracciabilità bancaria di tut-ti i movimenti aziendali, nel contrasto al comportamento fraudolento di alcune aziende che, a fronte di un pagamento in contanti liquidano al lavoratore una som-ma più bassa rispetto alla busta paga. A tal fine viene previsto anche che «la fir-ma apposta dal lavoratore sulla busta pa-ga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione», eliminan-do quindi il valore di quietanza alla sotto-scrizione del documento.Il saldo dovrà pertanto avvenire solo me-diante strumenti tracciabili, che la legge così identifica: bonifico su conto corrente con codice

Iban indicato dal lavoratore; assegno bancario o circolare, che po-

trà essere consegnato direttamente al la-voratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e com-

provato impedimento e solo al coniuge, al convivente o ad altro familiare o affine del lavoratore, comunque di età superio-re ai sedici anni.Saranno certamente queste le modalità più utilizzate dalla farmacia, anche se la norma ne consente altre, che si presume però ver-ranno utilizzate più facilmente da aziende di maggiori dimensioni. Ci si riferisce ai paga-menti elettronici e a quelli in contanti diret-tamente in banca o alla posta, consentiti però solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti si applica a tutti i rapporti di lavo-ro subordinato, compresi eventuali anticipi di retribuzione, e indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, quindi a: contratti a tempo pieno e part-time; rapporti di lavoro a tempo indetermi-

nato e determinato; contratti di apprendistato; tutte le altre forme di lavoro flessibile

(contratto a chiamata, job sharing, eccetera).Rientra nella nuova normativa anche il compenso corrisposto agli amministrato-ri delle società, mentre ne sono escluse le somme prelevate dal titolare, collabo-ratore familiare o socio di società, oltre a quelle versate agli associati di capitale o lavoro che quindi potranno continuare a essere regolate in contanti, nei limiti con-sentiti (3.000 euro), anche se tali prassi è

bilancio

Il divieto di pagamento in contanti degli stipendi e il nuovo regime relativo alla carta carburante. Novità della Finanziaria 2018

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pra sarà, a partire dalla seconda parte dell’anno e salvo proroghe, un ricordo. La nuova disciplina prevede, per una cor-

retta contabilizza-zione, un duplice obbligo: da una parte una diversa forma di certifica-zione della cessio-ne, che prenderà il posto della car-ta carburante, dall’altra il moni-

toraggio bancario dei pagamenti. Riguardo a quest’ ultimo aspetto, la dedu-zione del costo (imposte dirette) e la de-trazione ai fini Iva vengono considerate legittimate solo in presenza di pagamenti con carte di credito, di debito o prepaga-te. Peraltro, ma ai soli fini Iva, è previsto che la legittimità della detrazione sarà ri-conosciuta anche in presenza di altri mez-zi di pagamento rispetto a quelli ora

sconsigliabile per questioni di trasparen-za e certezza contabile.Attenzione, quindi, ad adeguarsi per tempo: dalla seconda metà dell’anno il mancato ri-spetto del nuovo obbligo viene pesantemen-te colpito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

IL SECONDO PUNTOMentre il divieto sopra descritto avrà pro-babilmente un impatto limitato per il setto-re (sono pochi i titolari/soci che non utilizzano assegni o bonifici per gli stipen-di), sicuramente generalizzato sarà il cam-biamento dovuto al diverso regime imposto dal legislatore per documentare gli acquisti di carburante, sempre a partire dal primo luglio 2018.Sino ad allora le farmacie che posseggono un veicolo aziendale continueranno a utiliz-zare l’usuale stampato previsto dal Dpr 444 del 10 novembre 1997 e oggetto di chiari-menti da parte dell’amministrazione finan-

ziaria con la circolare ministeriale n. 205/E del 12 agosto 1998. In base a tali disposizio-ni, gli acquisti di carburante per autotrazio-ne effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contri-buenti soggetti all’imposta sul va-lore aggiunto de-vono risultare da apposite annota-zioni, eseguite in parte dal farmacista stesso e in parte del gestore della stazione di rifornimento, sul ben noto modulo definito “scheda carbu-rante”, il cui utilizzo sostituisce a tutti gli effetti il tradizionale documento previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e cioè la fattura. Premesso che ben raramente si sono viste in studio schede perfettamente rispon-denti ai requisiti richiesti, tutto quanto so-

uno degliobiettivi

è il contrastoal comportamento

fraudolentodi alcune aziende

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elencati, purché rientranti tra quelli che sa-ranno riconosciuti idonei da un prossimo provvedimento del direttore delle Entrate. È presumibile che in quella sede potranno essere riconosciuti validi anche tutti i pagamenti effet-tuati con altri stru-menti finanziari “tracciabili”. Comunque, ai fini della tracciabilità dei pagamenti non sembra possano sorgere grossi dub-bi operativi. Verrà probabilmente ri-proposta la procedura già consentita sin dal 2011, ma ben poco utilizzata a causa della scarsa chiarezza sulla modalità di ap-plicazione contabile. Infatti il decreto 13 maggio 2011 n. 70 (commentato dalla cir-colare dell’Agenzia delle entrate del 9 no-vembre 2012, n. 42) prevede che i soggetti che utilizzano esclusivamente carte di cre-dito/di debito/prepagate, che devono es-sere peraltro intestate alla farmacia (quindi al titolare se ditta individuale o alla socie-tà), possono certificare la spesa di carbu-rante tramite gli estratti conto rilasciati dall’emittente della carta, purché da questi ultimi emergano chiaramente alcuni ele-menti ritenuti necessari, quali la data, il soggetto presso cui è stato effettuato il ri-

fornimento di carburante e l’ammontare del corrispettivo. Tale certificazione è at-tualmente del tutto alternativa alla redazio-ne della carta carburante. La circolare

richiamata non ha però individuato né procedure specifi-che per registrare in contabilità l’imponi-bile e l’Iva, partendo dal corrispettivo lor-do sostenuto per l’acquisto di carbu-rante, né le tempisti-che di inserimento. La prassi contabile più usuale sopperi-

sce a tali mancanze utilizzando gli estratti conto “parlanti” emessi dalle banche o da-gli operatori finanziari come surrogato del-la carta carburante, provvedendo allo scorporo dell’Iva e alla registrazione con modalità similari a quest’ultima. I problemi intervengono invece su altro punto: la Legge di bilancio non si limita a cancellare le disposizioni del Dpr 444 e quindi ad abrogare la carta carburante, ma prevede addirittura l’obbligo, per il ge-store dell’impianto, di emissione della fat-tura elettronica nei confronti di tutti i soggetti che non acquistino carburante privatamente. La disposizione è priva di re-alistica applicazione. Ve l’immaginate il ge-store della pompa di rifornimento,

abituato, al massimo, ad apporre un veloce scarabocchio a mo’ di firma sulla carta car-burante, obbligato a consegnare, a ogni cliente che vuole dedursi il costo del carbu-rante, una fattura elettronica che comporta la rilevazione del codice univoco del clien-te , l’inserimento dei dati anagrafici dello stesso, la compilazione e l’invio del docu-mento? E tutto questo per ogni rifornimen-to, anche di importo minimo. E come si potrà fare con gli acquisti dagli erogatori self-service che non prevedono la presenza di personale? Oltre che irrealistico, il nuovo regime è del tutto sproporzionato se si pen-sa che gli abusi per certificazioni gonfiate dei costi carburante, certamente molto in vigore con la carta carburante, sarebbero di molto limitati o quasi azzerati dall’obbli-go di pagamento con moneta tracciabile. Occorre anche considerare che, al di là di poche categorie di utenti, la deduzione ai fini delle imposte dirette è limitatissima (20 per cento) e la detrazione dell’Iva è parzia-le (40 per cento), per cui il danno per l’Era-rio, in caso di utilizzi impropri, viene proporzionalmente ridotto. Per concludere, si ritiene che le procedure previste dal Decreto 70/2011, magari com-pletate da precise regole operative che chiariscano il corretto utilizzo contabile de-gli estratti conto “parlanti” degli acquisti carburanti, siano più che sufficienti a ga-rantire contro le allegre “autocertificazioni”. L’introduzione della fattura elettronica, il cui impatto generale sulla tenuta della con-tabilità sarà comunque estremamente po-sitivo, dovrà invece, nel particolare settore dell’acquisto dei carburanti, essere neces-sariamente limitato stante la pratica im-possibilità della gestione. Ci si augura chiaramente che l’amministra-zione finanziaria si renda conto in tempo utile della situazione e che venga suggerito un intervento legislativo di correzione, da-to che non sembra sufficiente una interpre-tazione semplificatrice. Nel frattempo è consigliabile alle farmacie informarsi fin d’ora presso i propri istituti di credito a pro-posito del rilascio delle carte di pagamen-to “dedicate” in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto del 2011. Di questo adempimento sembra proprio che non si potrà fare a meno.

L’introduzionedella fatturaelettronica, nell’ambito

dell’acquistodei carburantidovrà essere

necessariamentelimitato

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2018CAPRICAMPUSSETTIMA EDIZIONE

PRESIDENTE DEL CAMPUSVincenzo SantagadaPresidente Ordine dei Farmacisti di Napoli

RESPONSABILE SCIENTIFICORaffaele MarzanoManagement in Sanità, Napoli

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