Istruttoria dell’evento di danno: allegazione e prova del pregiudizio nei casi di mobbing
description
Transcript of Istruttoria dell’evento di danno: allegazione e prova del pregiudizio nei casi di mobbing
Istruttoria dell’evento di danno:Istruttoria dell’evento di danno:
allegazione e prova del pregiudizioallegazione e prova del pregiudizio
nei casi di mobbingnei casi di mobbing
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Articolo 414 c.p.c.Articolo 414 c.p.c.414. Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
(omissis)
4. l'esposizione dei fattifatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda con le relative conclusioni
5. l'indicazione specifica dei mezzi di proval'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documentidocumenti che si offrono in comunicazione
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Ricorsoex art. 414
Prova
Allegazione
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
ALLEGAZIONE
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785
“Per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza
giuslavoristica) si intende comunemente
una condottacondotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e sistematica e
protrattaprotratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro,
che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostilisistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per
assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica,
da cui puòpuò conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendentemortificazione morale e l'emarginazione del dipendente,
con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua
personalità”.
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Parametri
Polimorfismo
DurataFrequenza
Intentopersecutorio
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
POLIMORFISMO
Descrizione dettagliata e specificadettagliata e specifica di condotte vessatorie, quali:
emarginazione da parte di colleghi e superiori;
umiliazioni e offese da parte di colleghi e superiori;
attacchi all'immagine professionale;
istigazione contro il lavoratore da parte di colleghi e superiori;
limitazioni nella possibilità di comunicare il proprio punto di vista;
valutazioni di profitto inadeguate;
progressiva riduzione di compiti e responsabilità, nonché impoverimento dell'attività lavorativa;
assegnazione di compiti squalificanti/umilianti;
mutamento peggiorativo della postazione di lavoro;
imposizione di scadenze impossibili.
Legge Regione Lazio, 11 luglio 2002, n. 16, art. 2 (dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza Corte cost. n. 359 del 19 dicembre 2003)
1. Ai fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da
altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica
o di violenza morale
2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma
velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa,
ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle
mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in
relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti
l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione
e di aggiornamento professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a
produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali,
di razza, di lingua e di religione
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Codici di condottaCodici di condotta
Codice di condotta antimobbing del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno:
Articolo 2 (Mobbing: definizioni e tipologie)
1. Per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo,
posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da soggetti
posti in posizione sopraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e
propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2. In particolare gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1) possono consistere in:
calunnie o diffamazioni sistematiche;
pressioni o molestie psicologiche;
maltrattamenti verbali ed offese personali;
minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire anche in forma velata
ed indiretta;
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’ amministrazione;
esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare, seri disagi in
relazione alle condizioni psicologiche del lavoratore;
attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria
attività di lavoro;
marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di
aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre
danni o seri disagi;
atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza
di lingua e di religione.
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Circ. Inail n. 71/2003: disturbi psichici da costrittività organizzativa sul luogo di lavoro
(annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 5454 / 2005)
Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti
Marginalizzazione dalla attività lavorativa
Svuotamento delle mansioni
Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata
Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
Ripetuti trasferimenti ingiustificati
Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto
Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap
psico-fisici
Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro
Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento
professionale
Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Parametri
Polimorfismo
DurataFrequenza
Intentopersecutorio
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
DURATA
I comportamenti vessatori devono poter essere osservati durante un lasso di
tempo prolungato.
FREQUENZA
Reiterazione
Sistematicità
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
INTENTOPERSECUTORIO
Unitarietàteleologica
Dolo (specifico)= volontà di espellere
Il lavoratore?
I modelli organizzativi e le vessazioni nel rapporto di lavoroI modelli organizzativi e le vessazioni nel rapporto di lavoro
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
PROVA
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785
“Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto
rilevanti i seguenti elementi:
a) la molteplicitàmolteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivoevento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologiconesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il
pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivoelemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”.
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Oggettodella prova
Polimorfismo
Durata
Frequenza
Lesione
Nesso eziologico
Intentopersecutorio
FONTI DIPROVA
Interrogatoriolibero delle parti
Testimonianze
Documenti(tra cui la perizia di parte)
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Soggetti
= Bossing
Lavoratore
Datore dilavoro
Lavoratore
VittimaMobbizzato
AgenteMobber
Superioregerarchico
Mobbingverticale
discendente=
Collega Mobbingorizzontale=
SubordinatoMobbingverticale
ascendente=
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
I RISCHI DELLA PROVA TESTIMONIALE
Condottalesiva
Comportamenti
Atti giuridici
Comportamenti
+Atti giuridici
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZAIL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Avv. Silvia BianchiAvv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009 26 giugno 2009
LA PROVA DOCUMENTALE DELLA CONDOTTA