Istituzioni di diritto pubblico Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue

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Istituzioni di diritto pubblico Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue Giuseppe G. De Cesare Anno accademico 2011-2012 1

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Istituzioni di diritto pubblico Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue Giuseppe G. De Cesare. Anno accademico 2011-2012. Strumenti per lo studio. testi : Corso di diritto pubblico di A. Barbera e C. Fusaro , Bologna, il Mulino, 2010 ( AulaWeb ). - PowerPoint PPT Presentation

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Istituzioni di diritto pubblicoCorso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue

Giuseppe G. De Cesare

Anno accademico 2011-2012

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testi:

Corso di diritto pubblico

di A. Barbera e C. Fusaro,

Bologna, il Mulino, 2010

( AulaWeb )

Strumenti per lo studioStrumenti per lo studio

sussidi:

Introduction to Italian Public Law, G. F. Ferrari, Milano, Guffrè, 2008

Grundzüge des Italienischen Verfassungsrechts, R. Riz e E. Happacher, Innsbruck, Studia, 2008

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siti internet:

http://diritto-comunicazione.decesare.info

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Introduzione

DIRITTO E COMUNICAZIONE

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I fondamenti dello I fondamenti dello Stato di dirittoStato di diritto

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Ansprache von Papst Benedikt XVI – Berliner Reichtagsgebäude

Discorso del Papa Benedetto XVI al Reichstag di Berlino

(22.09.2011)

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InformazioneInformazione

ComunicazioneComunicazione

DIRITTODIRITTO

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In-formareIn-formare = dare forma, plasmare, = dare forma, plasmare, modellare secondo una determinata modellare secondo una determinata formaforma

INFORMAZIONEINFORMAZIONE è la notizia, il dato che è la notizia, il dato che fornisce elementi di conoscenza, cioè che fornisce elementi di conoscenza, cioè che informa su qualcosa informa su qualcosa

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comunicare – comunicare – dal latinodal latino commune commune

cum munus cum munus (incarico, compito)(incarico, compito)

communecommune = = che svolge il suo compito insieme con che svolge il suo compito insieme con altrialtri

(it. c(it. comune = omune = che è proprio di almeno due persone o cose)che è proprio di almeno due persone o cose)

COMUNICARE COMUNICARE == fornire informazioni il cui fornire informazioni il cui scopo non è quello di dare forma al mondo, scopo non è quello di dare forma al mondo, bensì dare ad esso un bensì dare ad esso un significatosignificato..

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Informazione - comunicazioneInformazione - comunicazione

La differenza principale del comunicare rispetto all’informare consiste dunque nello scoposcopo:

si comunica per dare un significato alla realtà, si informa per dare ad essa una struttura, una forma

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DIRITTO DIRITTO

Il diritto (Il diritto (Recht) può essere definito come ) può essere definito come un un insieme di insieme di regole di regole di condottacondotta (dette(dette ancheanche normenorme)) generali ed astratte che generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività in un determinato momento storicodeterminata collettività in un determinato momento storico. . 

        In base al In base al contenutocontenuto il diritto si distingue in: il diritto si distingue in:

o diritto oggettivodiritto oggettivo

o diritto soggettivodiritto soggettivo

      Diritto oggettivoDiritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridicoordinamento giuridico ( (Rechtsordnung). Viene ). Viene usualmente distinto in usualmente distinto in diritto diritto pubblicopubblico e e diritto diritto privatoprivato: il primo è diretto a disciplinare la : il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati; il secondo regola i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in con i privati; il secondo regola i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.posizione di parità.        Diritto soggettivoDiritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa, garantita e disciplinata dal diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo, dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni. Attribuisce al suo titolare una oggettivo, dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni. Attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo diritto soggettivo assolutoassoluto ( (erga omneserga omnes), nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di ), nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo diritto soggettivo relativorelativo (actio in (actio in personampersonam).).      

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In base agli In base agli interessi protettiinteressi protetti il diritto si distingue in: il diritto si distingue in:

o diritto pubblicodiritto pubblico: consiste di disposizioni : consiste di disposizioni inderogabili poste a tutela degli interessi dell’intera inderogabili poste a tutela degli interessi dell’intera collettività che disciplinano la formazione, collettività che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità; autorità;

o diritto privatodiritto privato: regola i rapporti intersoggettivi : regola i rapporti intersoggettivi tra gli individui di una stessa comunità, sia riguardo tra gli individui di una stessa comunità, sia riguardo alla loro sfera personale e familiare, sia riguardo ai alla loro sfera personale e familiare, sia riguardo ai loro rapporti patrimoniali. Lo Stato si occupa della loro rapporti patrimoniali. Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo se il singolo richiede loro osservanza, solo se il singolo richiede l’intervento di un giudice.l’intervento di un giudice.

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DIRITTO – LEGGE - GIURISPRUDENZADIRITTO – LEGGE - GIURISPRUDENZA

diritto - droit – derecho - direito – Recht – ratt – rightdiritto - droit – derecho - direito – Recht – ratt – right

etimo latinoetimo latino dirigere –directusdirigere –directusetimo indoeuropeoetimo indoeuropeo rag,rag, rex, regiorex, regio

giurisprudenza (prudentia iuris) – giustizia (ius-titia)

etimo latino iungere (legare)

legge (lex-legis)

etimo indoeuropeo leg

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Cos’è il DIRITTO ?Cos’è il DIRITTO ?

Kant: “i giuristi stanno ancora cercando un concetto di diritto”

“noch suchen di Juristen eine Definition zu ihrem Begriff vom Recht” (Critica della ragion pura, 1781)

Ubi societas, ibi ius

dove c’è società, c’è diritto

Ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius

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Diritto e linguaggio – Diritto e giocoDiritto e linguaggio – Diritto e gioco

Regole giuridiche e regole etiche, religiose, di costume  

sollen – seinlinguaggio prescrittivo – linguaggio descrittivo

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Ordinamento giuridicoOrdinamento giuridico (positivo)

Insieme di tutti i testi così come sono usciti dalle decisioni dei produttori di norme, disposti uno dopo l’altro senza connessioni fra di essi.

Sistema giuridicoSistema giuridico

Insieme di proposizioni linguistiche che ha come Insieme di proposizioni linguistiche che ha come referente costante un altro insieme di proposizioni, referente costante un altro insieme di proposizioni, quelle dell’ordinamento. Nell’ordinamento troviamo quelle dell’ordinamento. Nell’ordinamento troviamo gli ordini dati dall’autorità, dal legislatore; nel sistema gli ordini dati dall’autorità, dal legislatore; nel sistema troviamo la costruzione definitiva degli stessi.troviamo la costruzione definitiva degli stessi.

L’ordinamento è composto di disposizioni o precetti. Il L’ordinamento è composto di disposizioni o precetti. Il sistema è composto di norme giuridiche. sistema è composto di norme giuridiche. (G.R.Morchòn)(G.R.Morchòn)

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Teoria comunicazionale del dirittoTeoria comunicazionale del diritto((Gregorio Robles Morchon, Teoria del diritto, 2006))

Diritto come un Diritto come un sistema di comunicazionesistema di comunicazione fra gli fra gli uominiuomini, il cui compito immanente è quello di dirigere , il cui compito immanente è quello di dirigere l’azione umana. Come sistema di comunicazione il l’azione umana. Come sistema di comunicazione il diritto consiste in un diritto consiste in un sistema di sistema di segnisegni che hanno la che hanno la funzione prescrittiva che abbraccia tanto l’aspetto funzione prescrittiva che abbraccia tanto l’aspetto organizzzativo quanto quello direttivo.organizzzativo quanto quello direttivo.

Il fenomeno giuridico si manifesta, prima di tutto, Il fenomeno giuridico si manifesta, prima di tutto, come un come un sistema di interrelazione comunicativasistema di interrelazione comunicativa (similitudine con il gioco)(similitudine con il gioco)

Il sistema comunicativo viene prima generato Il sistema comunicativo viene prima generato dall’ordinamento, il quale si trasforma poi in sistema.dall’ordinamento, il quale si trasforma poi in sistema.

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Diritto come “medium”Diritto come “medium”

Diritto come istituzioneDiritto come istituzione

((Jüürgen Habermas, Fatti e norme,1992rgen Habermas, Fatti e norme,1992))

Diritto come “medium” – caratterizzato dalla neutralità nei confronti dei contenuti e consiste in un processo di giustificazione segnato dalla positività, dalla generalità, dalla formalità e dall’eguaglianza davanti alla legge. Le norme sono giustificate dagli stessi procedimenti che le generano.

Diritto come istituzione – mantiene, invece, i legami con le sue radici sociali. La sua giustificazione non è più procedimentale, ma materiale, cioè riferita a contesti storici, etici, culturali della pratica sociale.

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L’odinamento giuridico

e

il diritto costituzionale

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Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un’organizzazione per essere tale, ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Le regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione: considerate nel loro insieme formano, appunto, un ordinamento giuridico.

SOCIETÀ E DIRITTOSOCIETÀ E DIRITTO

• Le regole giuridiche• Le regole non giuridiche (precetti religiosi e morali)

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Siamo in presenza di norme giuridiche allorché si instaura un rapporto fra due o più soggetti, che sulla base di una regola comune (il diritto oggettivo) – imposta da altri (eteronoma) o posta dalle parti (autonoma) – dà luogo a vincoli reciproci (diritti e doveri).

I RAPPORTI GIURIDICII RAPPORTI GIURIDICI

• Le situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio (diritti in senso soggettivo)• Le situazioni giuridiche non favorevoli o di svantaggio (obblighi)

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PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICIPLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto. Ne deriva che il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione (neanche dello stato): questa è la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (ad es. la comunità internazionale, retta dal diritto internazionale; la Chiesa cattolica, retta dal diritto canonico; le imprese commerciali, le associazioni sportive e così via).

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• Teorie normativiste (Kelsen): una società ha un ordinamento

• Teorie istituzionaliste (Romano): una società è un ordinamento

TEORIE DEL DIRITTOTEORIE DEL DIRITTO  

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• Il diritto positivo (positivismo giuridico)• Il diritto naturale (giusnaturalismo)

L’ORDINAMENTO GIURIDICOL’ORDINAMENTO GIURIDICO

Un ordinamento giuridico è l’insieme di più elementi – prescrizioni, consuetudini, fatti normativi – accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.

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Disposizioni (o testi normativi) Norme

• Le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche, potenzialmente suscettibili di diverse interpretazioni.

• Le norme sono il risultato dell’interpretazione, operata sulla base di più criteri: da un’unica disposizione si possono ricavare diversi significati, diverse norme.

interpretazione

• interpretazione letterale• interpretazione logico-sistematica• interpretazione storico-comparativa

DISPOSIZIONE E NORMADISPOSIZIONE E NORMA

Art.12 Disp.prel. Codice Civile

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 • Costituzione scritta  • Costituzione non scritta (es. Regno Unito)  

• Costituzione rigida  • Costituzione flessibile 

• Costituzione ottriata  • Costituzione di origine rappresentativa

LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE

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Classificazione delle Costituzioni moderneClassificazione delle Costituzioni moderne

SCRITTE – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità

CONSUETUDINARIE – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

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Classificazione delle Costituzioni moderneClassificazione delle Costituzioni moderne

RIGIDE – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato ( ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché prevede, all’art. 138, un procedimento aggravato di revisione.FLASSIBILI – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. ( esempio: lo Statuto Albertino)

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Classificazione delle Costituzioni moderneClassificazione delle Costituzioni moderne

BREVI – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull’organizzazione dello Stato e si limitato ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con solo 84 articoli).

LUNGHE- Non pongono l’accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità ( diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria.

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Classificazione delle Costituzioni moderneClassificazione delle Costituzioni moderne

OTTRIATE – (dal francese Octroyées = concesse ). Diffuse nella prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale (octroi) del Re, in quanto sovrano ( esempi: la Costituzioe francese del 1814, lo Statuto Albertino del 1848).

PATTIZIE – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico ( esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e del 1830).

APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE – (con l’affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico) Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall’Assemblea. In Italia c’è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica ) che ha vincolato in partenza le scelte dell’Assemblea costituente sulla forma di Stato.

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COSTITUZIONALISMO MODERNOCOSTITUZIONALISMO MODERNO

La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787)

«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale e assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi e alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America...»

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IL COSTITUZIONALISMO MODERNOIL COSTITUZIONALISMO MODERNO   

La Costituzione francese del 1791

«L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti.Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. [...]

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IL COSTITUZIONALISMO MODERNOIL COSTITUZIONALISMO MODERNO   

La Costituzione francese del 1791

«[...] Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico.Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi.Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri.La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione...»

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L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALEL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Un ordinamento costituzionale ordinamento costituzionale è il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso.

• Le norme formalmente costituzionali• Le norme materialmente costituzionali

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• La costituzione come norma fondamentale (Kelsen)  • La costituzione come decisione fondamentale (Schmitt)

• La costituzione in senso materiale (Mortati)

TEORIE DELLA COSTITUZIONETEORIE DELLA COSTITUZIONE

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• Il diritto costituzionale• Il diritto parlamentare• Il diritto regionale e il diritto degli enti locali• Il diritto amministrativo• Il diritto tributario• Il diritto ecclesiastico• Il diritto penale• Il diritto processuale civile e il diritto processuale penale

DEL DIRITTO PUBBLICODEL DIRITTO PUBBLICO