Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line

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“Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line” Avv. Pasquale Lopriore Divisione Informatica Telematica Servizio Governo Elettronico

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Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

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“Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line”

Avv. Pasquale LoprioreDivisione Informatica TelematicaServizio Governo Elettronico

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Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica

Amministrazione.

“Nuovi diritti”

Art. 3 – Diritto all’uso delle nuove tecnologieArt. 4 – Diritto di accesso ai documentiArt. 5 – Diritto ad effettuare ogni pagamento in forma DigitaleArt. 6 – Utilizzo della posta elettronica certificataArt. 9 – Diritto alla partecipazione democratica elettronica

NORMATIVA DI RIFERIMENTOCodice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

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Sentenza del T.A.R. Basilicata n. 478/2011

La mancata pubblicazione sulla home page del sito istituzionale di una pubblica amministrazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, ai sensi dell’art. 54 comma 2 ter, del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e dalle “Linee guida per i siti web della P.A. Anno 2010” del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, comporta la violazione degli artt. 3, 6 e 54 della norma citata in quanto l’amministrazione è tenuta a consentire agli utenti di interloquire tramite posta elettronica certificata al fine di rendere effettivo il loro diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche.

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Comunicazioni e istanze alla PA

Posta ElettronicaCertificata (PEC)

Creazione di una apposita modalità di comunicazione telematica

Due modalità diverse per comunicare con la PA se deve rivolgersi ad un cittadino o ad una impresa

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A partire dal 1° gennaio 2014, le PA devono utilizzare esclusivamente per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati:-i canali e i servizi telematici;-ivi inclusa la posta elettronica certificata.

Per la presentazione da parte degli interessati: di denunce; istanze e atti e garanzie fideiussorie; per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi; per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Comunicazioni tra cittadino e PAArt. 63 comma 3 bis CAD DL 09/02/2012, n. 5 conv. L 04.04.2012 n° 35 (decreto sviluppo)

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Adempimenti della PA

Pubblicazione sul sito web istituzionale, almeno sessantagiorni prima della data della loro entrata in vigore:

elenco dei provvedimenti adottati;

termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Comunicazioni tra cittadino e PAArt. 63 comma 3 bis CAD DL 09/02/2012, n. 5 conv. L 04.04.2012 n° 35 (decreto sviluppo)

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La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Norma di attuazione D.P.C.M. 22 luglio 2011

A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale.

Comunicazioni tra imprese e P.A.Articolo 5-bis CAD

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1. Utilizzo della Posta elettronica certificata (P.E.C.)

- Comunicazioni effettuate fino al 1° luglio 2013- Nei casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione

telematica

2. Creazione di una apposita modalità di comunicazione telematica.

Modalità di comunicazione telematica D.P.C.M. 22 luglio 2011

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3 Azioni da compiere

1. Definizione di un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.

2. Pubblicazione sui siti istituzionali dell’elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni sono svolte esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della data di decorrenza.

3. Comunicazione degli elenchi e dei programmi alI'Agenzia per l'Italia digitale (ex. DigitPA) per la verifica dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 3, CAD

Processo di informatizzazione delle comunicazioni delle PA.D.P.C.M. 22 luglio 2011

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L’inosservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter), del Codice dell’amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

SanzioniD.P.C.M. 22 luglio 2011

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Approvazione del programma di informatizzazione, recante l’elenco dei servizi da rendere esclusivamente in modalità telematica, a decorrere dal 28 settembre 2012:

• Iscrizione/di esercizio per inizio attività • Cessazione attività (chiusura codice ditta)• Nuovo lavoro a carattere temporaneo • Retributive contratti di somministrazione• Comunicazione tabella armamento settore navigazione• Retribuzione per l’erogazione di tutte le prestazioni per il settore navigazione

• Prima iscrizione per il settore navigazione• Riassicurazione in corso d’anno per il settore navigazione

Esempio praticoCircolare dell’Inail n.43 del 14 9.2012

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• Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini:

Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).

Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).

• Amministrazione digitale: Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).

• Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale: Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

• Moneta e fatturazione elettronica: Pagamenti elettronici alle PA (art. 15).

• Giustizia digitale: Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).

Novità DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”

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Il cittadino ha la facolta' di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

Creazione dell'ANPR

Anagrafe nazionale della popolazione residente

L’ANPR sarà resa disponibile a tutte le PA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Le modalità di comunicazione degli indirizzi PEC e di consultazione verranno definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.

Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino. DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”

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Istituzione del pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti” presso il Ministero per lo sviluppo economico.

L’Indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

Termine di istituzione sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

Art. 6 bis CAD “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti” DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”

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Comunicazioni tramite PEC dei momenti essenziali della procedura fallimentare.- presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 della L. fall.);- comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della L. fall.);- la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93 della L. fall.).Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni posti a carico del curatore saranno effettuate all’indirizzo PEC dagli stessi indicato. È a carico del curatore l’obbligo di conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti in pendenza della procedura e, comunque, per il periodo di 2 anni dalla chiusura della stessa.Viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo PEC da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo – art. 93 della L. fall. 

Utilizzo della PEC nelle procedure fallimentari Art. 7. DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”

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Validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica.Art. 65 CAD Art. 38 DPR. 445/2000

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito web secondo le seguenti modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

2. quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;

3. quando l'autore è identificato dal sistema informatico con strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

4.  trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, attestato dal gestore del sistema.

DL crescita 2.0.

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate telematicamente comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

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Grazie per l'attenzione

Avv. Pasquale LoprioreDivisione Informatica TelematicaServizio Governo Elettronico

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